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di Claudio Tucci

 

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Disco verde poi al "contributo di solidarietà" per i redditi sopra i 90mila euro e si accelera nella liberalizzazione delle professioni regolamentate. Anche negozi ed esercizi commerciali saranno più "liberi" di gestirsi e non più solo quelli ubicati in comuni, località turistiche, o città d'arte. Viene poi uniformata al 20% la misura della tassazione sulle rendite finanziarie e, in pratica, riscritta la disciplina dei servizi pubblici locali in base alle indicazioni del recente referendum popolare e delle norme europee. I contratti di "prossimità" avranno più poteri e i tirocini saranno più tutelati. Mentre la "Robin Hood tax" per le società del settore energetico si fa più pesante e sarà estesa anche all'eolico. La misura dovrà portare nelle casse dell'Erario 1,8 miliardi nel 2012.

Anticipo pensionamento donne (articolo 1, comma 20). A decorrere dal 1° gennaio 2016, ferma restando la disciplina vigente in materia di decorrenza del trattamento pensionistico e di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita per le lavoratrici dipendenti e per le lavoratrici autonome la cui pensione è liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive della medesima, e della gestione separata il requisito anagrafico di sessanta anni per l'accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema retributivo e misto e il requisito anagrafico di sessanta anni sono incrementati di un mese. Tali requisiti anagrafici sono incrementati di ulteriori due mesi a decorrere dal 1° gennaio 2017, di ulteriori tre mesi a decorrere dal 1° gennaio 2018, di ulteriori quattro mesi a decorrere dal 1° gennaio 2019, di ulteriori cinque mesi a decorrere dal 1° gennaio 2020, di ulteriori sei mesi a decorrere dal 1° gennaio 2021 e per ogni anno successivo fino al 2027 e di ulteriori tre mesi a decorrere dal 1° gennaio 2028.

Arriva il reato di caporalato (articolo 12). Giro di vite per contrastare il lavoro irregolare. Chiunque svolga un'attività organizzata di intermediazione, reclutando manodopera o organizzandone l'attività lavorativa caratterizzata da sfruttamento, mediante violenza, minaccia, o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori, verrà punito con la reclusione da cinque a otto anni e con la multa da mille a 2mila euro per ciascun lavoratore reclutato. La norma specifica poi cosa debba intendersi per "sfruttamento". Sono indicati più "indici presuntivi". Tra questi: la sistematica retribuzione dei lavoratori in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; la sistematica violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie; la sussistenza di violazioni della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale; la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza, o a situazioni alloggiative particolarmente degradanti. Costituisce invece aggravante specifica (con l'aumento della pena da un terzo alla metà): il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre; il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa; l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro. In più: l'eventuale condanna per il reato di caporalato (o riduzione in schiavitù, ma solo se lo sfruttamento ha ad oggetto prestazioni lavorative) comporta anche pene accessorie: l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche o delle imprese, il divieto di concludere contratti di appalto, di cottimo fiduciario, di fornitura di opere, beni o servizi riguardanti la pubblica amministrazione, e relativi subcontratti. E soprattutto: l'esclusione per un periodo di due anni da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi da parte dello Stato o di altri enti pubblici, e dell'Unione europea, relativi al settore di attività in cui ha avuto luogo lo sfruttamento. Pene più pesanti per i recidivi.

Atti soggetti a Iva (articolo 1, comma 12). Si prevede che l'importo dei nuovi tagli alla spesa pubblica contenuti nella presente manovra bis, per l'anno 2012, possa essere complessivamente ridotto di un importo fino al 50 per cento delle maggiori entrate stimate dall'applicazione della Robin Hood tax. L'eventuale riduzione dovrà essere distribuita tra i comparti interessati, d'intesa con le Regioni. La soppressione della misura della tariffa per gli atti soggetti ad Iva ha efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche in assenza del decreto del Tesoro. Per tali atti soggetti a Iva, le misure dell'imposta provinciale di trascrizione sono pertanto determinate secondo quanto previsto per gli atti non soggetti a IVA. Le province, a decorrere dalla medesima data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, percepiscono le somme dell'imposta provinciale di trascrizione conseguentemente loro spettanti.

Attività economiche (articolo 3, commi da 6 a 11). Si esordisce specificando che l'accesso alle attività economiche e il loro esercizio si basano sul principio di libertà di impresa e di garanzia della concorrenza. Le disposizioni relative all'introduzione di restrizioni all'accesso e all'esercizio delle attività economiche devono essere oggetto di interpretazione restrittiva. Tutte le restrizioni in materia di accesso ed esercizio delle attività economiche sono abrogate quattro mesi dopo l'entrata in vigore del presente decreto. La norma poi chiarisce, nel dettaglio, cosa debba intendersi per "restrizioni". Vale a dire: la limitazione, in forza di una disposizione di legge, del numero di persone che sono titolate a esercitare una attività economica in tutto il territorio dello Stato o in una certa area geografica attraverso la concessione di licenze o autorizzazioni amministrative per l'esercizio, senza che tale numero sia determinato, direttamente o indirettamente sulla base della popolazione o di altri criteri di fabbisogno. L'attribuzione di licenze o autorizzazioni all'esercizio di una attività economica solo dove ce ne sia bisogno secondo l'autorità amministrativa; si considera che questo avvenga quando l'offerta di servizi da parte di persone che hanno già licenze o autorizzazioni per l'esercizio di una attività economica non soddisfa la domanda da parte di tutta la società con riferimento all'intero territorio nazionale o a una certa area geografica. E ancora: il divieto di esercizio di una attività economica al di fuori di una certa area geografica e l'abilitazione a esercitarla solo all'interno di una determinata area; l'imposizione di distanze minime tra le localizzazioni delle sedi deputate all'esercizio della professione o di una attività economica; il divieto di esercizio di una attività economica in più sedi oppure in una o più aree geografiche; la limitazione dell'esercizio di una attività economica ad alcune categorie o divieto, nei confronti di alcune categorie, di commercializzazione di taluni prodotti; la limitazione dell'esercizio di una attività economica attraverso l'indicazione tassativa della forma giuridica richiesta all'operatore; l'imposizione di prezzi minimi o commissioni per la fornitura di beni o servizi, indipendentemente dalla determinazione, diretta o indiretta, mediante l'applicazione di un coefficiente di profitto o di altro calcolo su base percentuale; e, infine, l'obbligo di fornitura di specifici servizi complementari all'attività svolta. Tuttavia, singole attività economiche possono essere escluse, in tutto o in parte, dall'abrogazione delle restrizioni. In tal caso, la suddetta esclusione può essere concessa, con Dpcm, sentito Tesoro e Autorità per la concorrenza e il mercato, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Purchè, però: la limitazione sia funzionale a ragioni di interesse pubblico; la restrizione rappresenti un mezzo idoneo, indispensabile e, dal punto di vista del grado di interferenza nella libertà economica, ragionevolmente proporzionato all'interesse pubblico cui è destinata; la restrizione non introduca una discriminazione diretta o indiretta basata sulla nazionalità o, nel caso di società, sulla sede legale dell'impresa.

Chiusura enti pubblici (articolo 1, comma 31). Si prevede che gli enti pubblici non economici con una dotazione organica inferiore alle settanta unità, con esclusione degli ordini professionali e loro federazioni, delle federazioni sportive, degli enti la cui funzione consiste nella conservazione e nella trasmissione della memoria della Resistenza e delle deportazioni, e delle Autorità portuali e degli enti parco, sono soppressi al novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le funzioni esercitate da ciascun ente soppresso sono attribuite all'amministrazione vigilante o, nel caso di pluralità di amministrazioni vigilanti, a quella titolare delle maggiori competenze nella materia che ne è oggetto. L'amministrazione così individuata succede a titolo universale all'ente soppresso, in ogni rapporto, anche controverso, e ne acquisisce le risorse finanziarie, strumentali e di personale. I rapporti di lavoro a tempo determinato, alla prima scadenza successiva alla soppressione dell'ente, non possono essere rinnovati o prorogati. Con Dpcm, su proposta del Tesoro, le funzioni commissariali di gestioni liquidatorie di enti pubblici o stati passivi, riferiti anche a enti locali, possono essere attribuite a società interamente posseduta dallo Stato.

Clausola di salvaguardia (articolo 2, comma 36). Per blindare gli effetti di questa seconda manovra correttiva, si stabilische che tutte le maggiori entrate derivanti dal presente decreto siano riservate all'Erario, per essere destinate alle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, anche alla luce della eccezionalità della situazione economica internazionale.

Cnel (articolo 17). In arrivo una riorganizzazione dell'istituto guidato da Antonio Marzano. Il numero di esperti e rappresentanti delle categorie produttive chiamati a far parte del Cnel dovranno essere al massimo settanta, di cui quarantotto rappresentanti di vertice delle categorie produttive (scelti dal capo dello Stato). Gli esperti di chiara fama mondiale saranno 12 e dieci i rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato.

Collocamento obbligatorio (articolo 9). Si interviene sulla legge n. 68 del 1999 che detta norme per il diritto al lavoro dei disabili. La modifica prevede che i datori di lavoro privati che occupano personale in diverse unità produttive e i datori di lavoro privati di imprese che sono parte di un gruppo possono assumere in una unità produttiva o, ferme restando le aliquote d'obbligo di ciascuna impresa, in una impresa del gruppo avente sede in Italia, un numero di lavoratori aventi diritto al collocamento mirato superiore a quello prescritto, portando in via automatica le eccedenze a compenso del minor numero di lavoratori assunti nelle altre unità produttive o nelle altre imprese del gruppo aventi sede in Italia. I datori di lavoro privati che si avvalgono di questa facoltà trasmettono in via telematica a ciascuno dei servizi competenti delle province in cui insistono le unità produttive della stessa azienda e le sedi delle diverse imprese del gruppo il prospetto con le richieste di avviamento dal quale risulta l'adempimento dell'obbligo a livello nazionale sulla base dei dati riferiti a ciascuna unità produttiva ovvero a ciascuna impresa appartenente al gruppo. Si prevede infine che anche i datori di lavoro pubblici possano essere autorizzati, su loro motivata richiesta, ad assumere in una unità produttiva un numero di lavoratori aventi diritto al collocamento obbligatorio superiore a quello prescritto, portando le eccedenze a compenso del minor numero di lavoratori assunti in altre unità produttive della medesima Regione.

Commissione Istat sulle retribuzioni (articolo 1, comma 28). Prevista dalla manovra di luglio (con a capo il presidente dell'Istat) e finalizzata alla ricognizione delle retribuzioni delle cariche elettive pubbliche, dovrà ora essere integrata da un esperto designato dal Tesoro.

Contributo di solidarietà (articolo 2, commi 1 e 2). In considerazione dell'eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, a decorrere dal 2011 e fino al 2013, sul reddito complessivo di importo superiore a 90mila euro lordi annui, è dovuto un contributo di solidarietà del 5 per cento sulla parte eccedente il predetto importo fino a 150mila euro, nonchè del 10 per cento sulla parte eccedente 150mila euro. Il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo. Per l'accertamento, la riscossione e il contenzioso riguardante il contributo di solidarietà, si applicano le disposizioni vigenti per le imposte sui redditi. Sarà un decreto del Tesoro (da emanare entro il 30 settembre) a dare attuazione pratica a questa norma.

Copertura finanziaria (articolo 19). Il decreto prevede anche maggiori spese per l'attuazione di alcune misure contenute nel provvedimento, che vengono calcolate complessivamente in 4,2 miliardi di euro per il 2012, 1,3 per il 2013 e per il 2014, 323 milioni per il 2015 e 16 milioni per il 2016, che aumentano in termini di indebitamento netto a 1,3 miliardi per l'anno 2013 e a 1,4 miliardi per il 2014. Alla copertura di questi importi, spiega il decreto, si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti sempre dall'attuazione del presente provvedimento.

Cura dimagrante per le regioni (articolo 14). Si prevede che le Regioni, anche a statuto speciale, ai fini della collocazione nella classe di enti territoriali più virtuosa, debbano provvedere anche a un nuovo "lifting" che dovrà far risparmiare l'Erario. In particolare, si stabilisce che il numero massimo dei consiglieri regionali, a esclusione del presidente della Giunta regionale, sia uguale o inferiore a 20 per le Regioni con popolazione fino a un milione di abitanti; a 30 per le Regioni con popolazione fino a due milioni di abitanti; a 40 per le Regioni con popolazione fino a quattro milioni di abitanti; a 50 per le Regioni con popolazione fino a sei milioni di abitanti; a 70 per le Regioni con popolazione fino ad otto milioni di abitanti; a 80 per le Regioni con popolazione superiore ad otto milioni di abitanti. La riduzione del numero dei consiglieri regionali rispetto a quello attualmente previsto è adottata da ciascuna Regione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e deve essere efficace dalla prima legislatura regionale successiva a quella della data di entrata in vigore del presente decreto. Le Regioni che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano un numero di consiglieri regionali inferiore a quello previsto nella presente lettera, non possono aumentarne il numero. Si prevede poi che il numero massimo degli assessori regionali sia pari o inferiore a un quinto del numero dei componenti del Consiglio regionale, con arrotondamento all'unità superiore. Anche qui la riduzione va fatta entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto in commento. A decorrere poi dal 1° gennaio 2012 scatta una riduzione degli emolumenti e delle utilità, comunque denominati, previsti in favore dei consiglieri regionali entro il limite dell'indennità massima spettante ai membri del Parlamento, così come rideterminata dal presente decreto. Bisognerà inoltre prevedere che il trattamento economico dei consiglieri regionali sia commisurato all'effettiva partecipazione ai lavori del Consiglio regionale e istituire, a decorrere dal 1° gennaio 2012, un Collegio dei revisori dei conti, quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente. Scatta infine il passaggio, entro sei mesi e con efficacia a decorrere dalla prima legislatura regionale successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, al sistema previdenziale contributivo per i consiglieri regionali. Anche le Regioni a statuto speciale dovranno sfoltire le proprie province.

DigitPa (articolo 6, commi 5 e 6). Si prevede che DigitPa metta a disposizione, attraverso il Sistema pubblico di connettività, una piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati, al fine di assicurare, attraverso strumenti condivisi di riconoscimento unificati, l'autenticazione certa dei soggetti interessati all'operazione in tutta la gestione del processo di pagamento. Si specifica anche che le pubbliche amministrazioni possano utilizzare, entro il 31 dicembre 2013, gli strumenti offerti da DigitPa anche al fine di consentire la realizzazione e la messa a disposizione della posizione debitoria dei cittadini nei confronti dello Stato.

Dismissioni immobili della Difesa (articolo 3, comma 12). Si interviene in materia di alienazioni, permute, valorizzazioni e gestioni dei beni militari e si stabilisce che i relativi proventi monetari siano destinati, previa verifica del Tesoro con particolare riferimento al rispetto del conseguimento, da parte dell'Italia, dell'indebitamento netto strutturale concordato in sede di programma di stabilità e crescita, al ministero della difesa, mediante riassegnazione in deroga ai limiti previsti per le riassegnazioni agli stati di previsione dei ministeri, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per confluire nei fondi per le spese di riallocazione di funzioni, ivi incluse quelle relative agli eventuali trasferimenti di personale, e per la razionalizzazione del settore infrastrutturale della difesa, e, fino alla misura del 10 per cento, nel fondo casa, previa deduzione di una quota parte corrispondente al valore di libro degli immobili alienati e una quota compresa tra il 5 e il 10 per cento che può essere destinata agli enti territoriali interessati, in relazione alla complessità e ai tempi dell'eventuale valorizzazione. Alla ripartizione delle quote si provvede con decreti del Ministro della difesa, da comunicare, anche con mezzi di evidenza informatica, al Tesoro.

Distribuzione commerciale (articolo 6, comma 4). Si prevede che ai sensi delle disposizioni dell'ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e libera circolazione delle merci e dei servizi e al fine di garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità e il corretto e uniforme funzionamento del mercato, e di assicurare ai consumatori finali un livello minimo e uniforme di condizioni di accessibilità all'acquisto di prodotti e servizi sul territorio nazionale, le attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande, siano svolte, in via sperimentale, senza il rispetto degli orari di apertura e di chiusura, l'obbligo della chiusura domenicale e festiva, e quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio. Salta la norma che prevedeva che tale "liberalizzazione" valeva solo per gli esercizi ubicati nei comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte. Ora invece vale per tutti.

Enti dissestati (articolo 1, comma 14). Viene introdotto un nuovo comma, l'1-bis, all'articolo 15 della manovra di luglio, in tema di enti dissestati. La novità contenuta nel presente decreto prevede che nei casi in cui il bilancio di un ente sottoposto alla vigilanza dello Stato non sia deliberato nel termine stabilito dalla normativa vigente, o presenti una situazione di disavanzo di competenza per due esercizi consecutivi, i relativi organi, a eccezione del collegio dei revisori o sindacale, decadono ed è nominato un commissario. Se l'ente è già commissariato, si procede alla nomina di un nuovo commissario. Il commissario approva il bilancio, ove necessario, e adotta le misure necessarie per ristabilire l'equilibrio finanziario dell'ente. Quando ciò non sia possibile, il commissario chiede che l'ente sia posto in liquidazione coatta amministrativa. Nell'ambito di queste misure straordinario il commissario può esercitare la facoltà di risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro anche nei confronti del personale che non abbia raggiunto l'anzianità massima contributiva di quaranta anni.

Entrata in vigore (articolo 20). La manovra bis di Tremonti è entrata in vigore lo scorso 13 agosto. Trattandosi di un decreto-legge, il provvedimento dovrà ora essere presentato alle Camere per la conversione definitiva in legge.

Esenzioni e favore fiscale, riordino anticipato (articolo 1, comma 6). Si prevede che i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale siano ridotti del 5 per cento per l'anno 2012 e del 20 per cento a decorrere dall'anno 2013. In pratica, si anticipano di un anno queste riduzioni. Tale norma, viene chiarito, non si applica qualora entro il 30 settembre 2012 siano adottati provvedimenti legislativi in materia fiscale e assistenziale aventi a oggetto il riordino della spesa in materia sociale, e l'eliminazione o riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale che si sovrappongono alle prestazioni assistenziali, tali da determinare effetti positivi, ai fini dell'indebitamento netto, non inferiori a 4.000 milioni di euro per l'anno 2013 ed a 20.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014. Si precisa poi che al fine di garantire gli effetti finanziari di queste norme, in alternativa (anche parziale) a queste riduzioni, possa essere disposta con Dpcm, sentito il Tesoro, la rimodulazione delle aliquote delle imposte indirette, esclusa l'accisa.

Fatture (articolo 2, comma 5). Si prevede che qualora siano state contestate a carico di soggetti iscritti in albi ovvero ad ordini professionali, nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni dell'obbligo di emettere il documento certificativo dei corrispettivi compiute in giorni diversi, sia disposta in ogni caso la sanzione accessoria della sospensione dell'iscrizione all'albo o all'ordine per un periodo da tre giorni ad un mese. In caso di recidiva, la sospensione è disposta per un periodo da quindici giorni a sei mesi. Il provvedimento di sospensione è immediatamente esecutivo. Gli atti di sospensione sono comunicati all'ordine professionale ovvero al soggetto competente alla tenuta dell'albo affinchè ne sia data pubblicazione sul relativo sito internet. Nel caso in cui tali violazioni siano commesse nell'esercizio in forma associata di attività professionale, la sanzione accessoria di cui al medesimo comma è disposta nei confronti di tutti gli associati.

Fondo politica economica (articolo 1, comma 25). E' previsto un incremento di risorse, per il 2012, di 2 miliardi.

Formazione continua (articolo 10). Si interviene sull'articolo 118, comma 1, della Finanziaria 2011 relativo ai fondi interprofessionali per la formazione continua. La modifica contenuta nella norma in esame prevede che tali fondi si possano articolare regionalmente o territorialmente e possono - inoltre - utilizzare parte delle risorse a essi destinati per misure di formazione a favore di apprendisti e collaboratori a progetto.

Giochi (articolo 2, comma 3). Ampi poteri all'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato di regolare, con propri decreti dirigenziali, tutti i giochi pubblici già esistenti, al fine di assicurare maggiori entrate. Non solo. I monopoli potranno anche introdurre nuovi giochi, indire nuove lotterie, anche ad estrazione istantanea, adottare nuove modalità di gioco del Lotto e dei giochi numerici a totalizzazione nazionale, variare l'assegnazione della percentuale della posta di gioco a montepremi o a vincite in denaro, e da ultimo variare la misura del prelievo erariale unico e la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita. I Monopoli possa anche proporre al Tesoro di disporre con propri decreti, entro il 31 dicembre 2011, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati eventualmente intervenuti, l'aumento dell'aliquota di base dell'imposta di consumo sulle sigarette. Secondo le prime stime di via XX Settembre queste misure dovrebbero assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 1.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012. Le maggiori entrate derivanti dal presente comma sono integralmente attribuite allo Stato.

Liberalizzazione delle professioni (articolo 3, comma 5). Si accelera nella liberalizzazione delle professioni regolamentate. Fermo restando l'esame di Stato di cui all'articolo 33 comma 5 della Costituzione per l'accesso alle professioni regolamentate, gli ordinamenti professionali devono garantire che l'esercizio dell'attività risponda senza eccezioni ai principi di libera concorrenza, alla presenza diffusa dei professionisti su tutto il territorio nazionale, alla differenziazione e pluralità di offerta che garantisca l'effettiva possibilità di scelta degli utenti nell'ambito della più ampia informazione relativamente ai servizi offerti.

Gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per recepire una serie di principi. Intanto, che l'accesso alla professione è libero e il suo esercizio è fondato e ordinato sull'autonomia e sull'indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica, del professionista. La limitazione, in forza di una disposizione di legge, del numero di persone che sono titolate a esercitare una certa professione in tutto il territorio dello Stato o in una certa area geografica, è consentita unicamente laddove essa risponda a ragioni di interesse pubblico e non introduca una discriminazione diretta o indiretta basata sulla nazionalità o, in caso di esercizio dell'attività in forma societaria, della sede legale della società professionale.

Bisognerà poi prevedere l'obbligo per il professionista di seguire percorsi di formazione continua permanente predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dai consigli nazionali. La violazione dell'obbligo di formazione continua determina un illecito disciplinare e come tale è sanzionato sulla base di quanto stabilito dall'ordinamento professionale che dovrà integrare tale previsione. Inoltre, la disciplina del tirocinio per l'accesso alla professione deve conformarsi a criteri che garantiscano l'effettivo svolgimento dell'attività formativa e il suo adeguamento costante all'esigenza di assicurare il miglior esercizio della professione. Al tirocinante dovrà essere corrisposto un equo compenso di natura indennitaria, commisurato al suo concreto apporto.

Al fine di accelerare l'accesso al mondo del lavoro, la durata del tirocinio non potrà essere complessivamente superiore a tre anni e potrà essere svolto, in presenza di una apposita convenzione quadro stipulata fra i consigli nazionali e viale Trastevere, in concomitanza al corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica. Il compenso spettante al professionista è pattuito per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale prendendo come riferimento le tariffe professionali.

E' ammessa la pattuizione dei compensi anche in deroga alle tariffe. Il professionista è tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico. In caso di mancata determinazione consensuale del compenso, quando il committente è un ente pubblico, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi, o nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell'interesse dei terzi si applicano le tariffe professionali stabilite con decreto dal ministro della Giustizia. A tutela del cliente poi il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale.

Le condizioni generali delle polizze assicurative di cui al presente comma possono essere negoziate, in convenzione con i propri iscritti, dai consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti. Gli ordinamenti professionali dovranno prevedere l'istituzione di organi a livello territoriale, diversi da quelli aventi funzioni amministrative, ai quali sono specificamente affidate l'istruzione e la decisione delle questioni disciplinari e di un organo nazionale di disciplina. La carica di consigliere dell'ordine territoriale o di consigliere nazionale è incompatibile con quella di membro dei consigli di disciplina nazionali e territoriali. La pubblicità informativa, con ogni mezzo, avente a oggetto l'attività professionale, le specializzazioni e i titoli professionali posseduti, la struttura dello studio ed i compensi delle prestazioni, è libera. Le informazioni devono essere trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere equivoche, ingannevoli, denigratorie.

Libertà d'iniziativa economica (articolo 3, commi da 1 a 4). In attesa della modifica dell'articolo 41 della Costituzione, Stato, Regioni ed Enti locali dovranno adeguare i rispettivi ordinamenti al principio secondo cui l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge nei soli casi di: a)vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali; b) contrasto con i principi fondamentali della Costituzione; c) danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e contrasto con l'utilità sociale; d) disposizioni indispensabili per la protezione della salute umana, la conservazione delle specie animali e vegetali, dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale; e) disposizioni che comportano effetti sulla finanza pubblica. Sono in ogni caso soppresse - nelle more - le disposizioni normative statali incompatibili con quanto disposto nell'articolo in commento, con conseguente diretta applicazione degli istituti della segnalazione di inizio di attività e dell'autocertificazione con controlli successivi. L'adeguamento di comuni, province e Regioni a tale norma costituisce elemento di valutazione della virtuosità dell'ente.

Licenziamento "forzoso" (articolo 1, comma 16). La possibilità per le pubbliche amministrazioni di risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro di propri dipendenti al compimento dei 40 anni di anzianità contributiva si applica anche agli anni 2012, 2013 e 2014.

Lotta al riciclaggio (articolo 2, comma 4). Ai fini di adeguamento alle disposizioni adottate in ambito comunitario in tema di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, si prevede che l'utilizzo del contante nelle transazioni venga ridotto a importi inferiori a 2.500 euro (il limite era stato già abbassato da 12.500 a 5mila euro con la manovra dell'anno scorso). Se si supera questa somma devono essere invece utilizzati mezzi "tracciabili" (assegni, moneta elettronica, bonifici etc).

Meno poltrone nei comuni (articolo 16). Si prevede che al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, il contenimento delle spese degli enti territoriali e il migliore svolgimento delle funzioni amministrative, a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto (13 agosto 2011), nei comuni con popolazione pari o inferiore a mille abitanti, il sindaco sia il solo organo di governo e sono soppressi la giunta e il consiglio comunale. In più si stabilisce che debbono essere svolte obbligatoriamente tutte le funzioni amministrative in forma associata con altri Comuni contermini con popolazione pari o inferiore a mille abitanti mediante la costituzione, nell'ambito del territorio di una provincia, dell'unione municipale. In tali comuni il sindaco è eletto a suffragio universale e diretto. Gli organi invece dell'unione municipale saranno l'assemblea municipale, il presidente dell'unione municipale e la giunta municipale. Ci sarà comunque uno statuto ad hoc che ne individuerà compiti e funzioni. Attenzione a non costituire l'unione municipale per tempo: se non si fa entro sei mesi dalla data di rinnovo dei comuni interviene il prefetto, che può nominare anche un commissario. Sforbiciata in arrivo anche per i consigli comunali. A decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto: a) per i comuni con popolazione superiore a mille e fino a 3mila abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre al sindaco, da cinque consiglieri e il numero massimo degli assessori è stabilito in due; b) per i comuni con popolazione superiore a 3mila e fino a 5mila abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre al Sindaco, da sette consiglieri e il numero massimo degli assessori è stabilito in tre; c) per i comuni con popolazione superiore a 5mila e fino a 10mila abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre al Sindaco, da nove consiglieri e il numero massimo degli assessori è stabilito in quattro. Infine: le spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo degli enti locali dovranno essere elencate, per ciascun anno, in un apposito prospetto del rendiconto, che va trasmesso alla Corte dei Conti e pubblicato anche sul sito dell'ente locale.

Minus e plusvalenze (articolo 2, commi da 28 a 34). La nuova aliquota del 20% riguarda anche l'imposta sostitutiva che colpisce i cosiddetti capital gain cioè le plusvalenze realizzate su partecipazioni non qualificate (nonché su strumenti finanziari partecipativi e contratti di associazione in partecipazione con apporto di capitale), titoli (esclusi i titoli di stato italiani e di Paesi della white list), certificati di massa, valute oggetto di cessione a termine o rivenienti da depositi, metalli preziosi, e quote in organismi di investimento, nonché i redditi realizzati mediante rapporti da cui deriva il diritto o l'obbligo di cedere od acquistare a termine strumenti finanziari. L'incremento scatta per i capital gain realizzati dal 1° gennaio 2012. Le plusvalenze su titoli di stato si computano, ai fini della applicazione dell'imposta sostitutiva, nella misura del 62,5 per cento. Le minusvalenze realizzate fino al 2011 su strumenti finanziari sopra indicati si dedurranno dalle future plusvalenze limitatamente al 62,5% (rapporto tra 12,5% e 20%) anziché al 100%. Resta ferma il limite quinquennale per il riporto previsto dall'articolo 68, comma 5, Tuir. Per la tassazione dei futuri capital gain al 20%, è possibile utilizzare, in luogo del costo storico delle partecipazioni o dei titoli, il relativo valore alla data del 31.12.2011, corrispondendo l'eventuale imposta sostitutiva del 12,5% sulle plusvalenze così scaturite.

Mobilità, trasferimenti e aspettativa del personale pubblico (articolo 1, commi 19 e 29 e 30). Le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità, provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza. Il trasferimento può essere disposto anche se la vacanza sia presente in area diversa da quella di inquadramento, assicurando - in ogni caso - la necessaria neutralità finanziaria. Il comma 29 in esame invece prevede (senza nuovi oneri per lo Stato) che i dipendenti pubblici, esclusi i magistrati, su richiesta del datore di lavoro, sono tenuti a effettuare la prestazione in luogo di lavoro e sede diversi sulla base di motivate esigenze, tecniche, organizzative e produttive con riferimento ai piani della performance o ai piani di razionalizzazione, secondo criteri e ambiti regolati dalla contrattazione collettiva di comparto. Nelle more della disciplina contrattuale si fa riferimento ai criteri datoriali, oggetto di informativa preventiva, e il trasferimento è consentito in ambito del territorio regionale di riferimento. Per il personale del ministero dell'Interno il trasferimento può essere disposto anche al di fuori del territorio regionale di riferimento. In arrivo infine modifiche al regime di aspettativa per chi ricopre cariche elettive pubbliche.

Nuovi tagli alla spesa pubblica (articolo 1, commi 1 e 2). In attesa della costituzionalizzazione del pareggio di bilancio, si impone una ulteriore stretta ai "saldi di bilancio". La nuova cura dimagrante (ulteriore rispetto a quella già prevista dalla manovra economica di luglio) sarà di 6 miliardi per il 2012 e 2,5 per il 2013. Si specifica però che l'importo previsto per il 2012 (vale a dire, 6 miliardi) possa essere ridotto fino al 50% se la Robin Hood Tax farà centrare i risparmi di spesa stimati dal Tesoro. La disposizione chiarisce poi che i tagli alla spesa pubblica non toccheranno il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, le risorse destinate alla ricerca e alla scuola, il finanziamento del 5 per mille, il fondo unico per lo spettacolo, le risorse destinate alla manutenzione e conservazione dei beni culturali. Verrà invece toccato il Fondo per le aree sottoutilizzate.

Obbligazioni contratte dai comuni (articolo 1, comma 26). Si prevede che per procedere alla liquidazione degli importi inseriti nel piano di rientro e riferiti ad obbligazioni assunte alla data del 28 aprile 2008, si prescinde dalla deliberazione consiliare, ed è sufficiente una determinazione dirigenziale del comune.

Organismi di investimento collettivo (articolo 2, comma 15). Si stabilisce che gli organismi di investimento collettivo del risparmio con sede in Italia, diversi dai fondi immobiliari, e quelli con sede in Lussemburgo, già autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, non siano soggetti alle imposte sui redditi. Le ritenute operate sui redditi di capitale sono a titolo di imposta.

Patto di stabilità e addizionali (articolo 1, commi da 8 a 11). Si prevede un anticipo (al 2012) del concorso di Regioni ed enti locali alla riduzione della spesa pubblica. Nel dettaglio, le Regioni a statuto ordinario dovranno "concorrere" per 1,6 miliardi a decorrere dal 2012. Quelle a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano per due miliardi di euro a decorrere dall'anno 2012. Le province per 700 milioni per il 2012 e per 800 milioni a decorrere dall'anno 2013 e i comuni per 1, 7 miliardi per il 2012 e per due miliardi di euro a decorrere dall'anno 2013. Si prevede poi che a decorrere dall'anno 2012 (e non più quindi 2013) ciascuna regione a Statuto ordinario può, con propria legge, aumentare o diminuire l'aliquota dell'addizionale regionale all'Irpef di base. La predetta aliquota di base è pari allo 0,9 per cento sino alla nuova rideterminazione. La maggiorazione non può essere superiore: a) a 0,5 punti percentuali per gli anni 2012 e 2013; b) a 1,1 punti percentuali per l'anno 2014; c) a 2,1 punti percentuali a decorrere dall'anno 2015. Fino al 31 dicembre 2011, rimangono ferme le aliquote della addizionale regionale all'Irpef delle Regioni che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono superiori alla aliquota di base, salva la facoltà delle medesime regioni di deliberare la loro riduzione fino alla medesima aliquota di base. Si prevede infine che fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno, in funzione della attuazione del federalismo fiscale, è sospeso il potere delle Regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato. Tuttavia, viene chiarito, tale sospensione non si applica, a decorrere dal 2012, con riferimento all'addizionale comunale all'Irpef.

Prefetti e dirigenti, mobilità più semplice (articolo 1, comma 18). Al fine di assicurare la massima funzionalità e flessibilità, in relazione a motivate esigenze organizzative, le pubbliche amministrazioni possono disporre, nei confronti del personale appartenente alla carriera prefettizia o avente qualifica dirigenziale, il passaggio ad altro incarico prima della data di scadenza dell'incarico ricoperto prevista dalla normativa o dal contratto. In tal caso il dipendente conserva, sino alla predetta data, il trattamento economico in godimento a condizione che, ove necessario, sia prevista la compensazione finanziaria, anche a carico del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato o di altri fondi analoghi.

Prosecuzione del rapporto di lavoro (articolo 1, comma 17). È in facoltà dei dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici di permanere in servizio per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo per essi previsti. In tal caso è data facoltà all'amministrazione, in base alle proprie esigenze organizzative e funzionali, di trattenere in servizio il dipendente in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal dipendente in determinati o specifici ambiti ed in funzione dell'efficiente andamento dei servizi. La disponibilità al trattenimento va presentata all'amministrazione di appartenenza dai ventiquattro ai dodici mesi precedenti il compimento del limite di età per il collocamento a riposo previsto dal proprio ordinamento. I dipendenti in aspettativa non retribuita che ricoprono cariche elettive esprimono la disponibilità almeno novanta giorni prima del compimento del limite di età per il collocamento a riposo.

Riduzione costi politica e apparati (articolo 1, comma 33). Si conferma che il trattamento economico omnicomprensivo annualmente corrisposto, in funzione della carica ricoperta o dell'incarico svolto, ai titolari di cariche elettive e incarichi di vertice o quali componenti, comunque denominati, degli organismi, enti e istituzioni, anche collegiali, non possa superare la media ponderata rispetto al Pil degli analoghi trattamenti economici percepiti annualmente dai titolari di omologhe cariche e incarichi negli altri sei principali Stati dell'Area Euro. Queste disposizione si applica anche anche ai segretari generali, ai capi dei dipartimenti, ai dirigenti di prima fascia, ai direttori generali degli enti e ai titolari degli uffici a questi equiparati delle amministrazioni centrali dello Stato.

Redditi di capitale (articolo 2, comma 27). Se derivanti da contratti sottoscritti fino al 31 dicembre 2011, si applica l'aliquota del 12,5 per cento sulla parte di redditi riferita al periodo intercorrente tra la data di sottoscrizione o acquisto della polizza e il 31 dicembre 2011. Ai fini della determinazione dei redditi di cui al presente articolo si tiene conto dell'ammontare dei premi versati a ogni data di pagamento dei premi medesimi e del tempo intercorso tra pagamento dei premi e corresponsione dei proventi, secondo le disposizioni stabilite con decreto di via XX Settembre.

Rendite finanziarie (articolo 2, commi da 6 a 26). Viene uniformata al 20% la misura della tassazione sulle cosiddette rendite finanziarie. Vale a dire dei proventi realizzati dalle persone fisiche per interessi su titoli, depositi e conti correnti, per dividendi da azioni e partecipazioni sociali "non qualificate" e da capital gain su partecipazioni, titoli e strumenti finanziari, anche attraverso gestioni individuali o collettive. La tassazione al 20% sostituisce quella attualmente prevista in due aliquote: 27% per gli interessi si depositi e conti correnti bancari e 12,5% per tutte le altre rendite finanziarie. Resta al 12,5% la tassazione (interessi e capital gain) dei titoli di stato italiani e di Paesi inclusi nella white list, dei titoli di risparmio per l'economia meridionale, del risultato delle forme di previdenza complementare e di piani di risparmio appositamente istituiti. La nuova misura scatta sui proventi esigibili e sui capital gain realizzati dal 1° gennaio 2012. I commi da 13 a 25 prevedono poi tutta una serie di norme per armonizzare queste novità ai vari prodotti finanziari. Tra questi si segnala il comma 22 che stabilisce che ai proventi degli strumenti finanziari rilevanti in materia di adeguatezza patrimoniale ai sensi della normativa comunitaria e delle discipline prudenziali nazionali, emessi da intermediari vigilati da Bankitalia o da soggetti vigilati Isvap, e diversi da azioni e titoli similari, si applica il regime fiscale di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239. Le remunerazioni dei predetti strumenti finanziari sono in ogni caso deducibili ai fini della determinazione del reddito del soggetto emittente. La presente disposizione si applica con riferimento agli strumenti finanziari emessi a decorrere dal 20 luglio 2011. Il comma 26 invece specifica che per gli interessi e altri proventi soggetti all'imposta sostitutiva di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, gli intermediari provvedono a effettuare addebiti e accrediti del conto unico alla data del 31 dicembre 2011, per le obbligazioni e titoli similari senza cedola o con cedola avente scadenza non inferiore a un anno dalla data del 31 dicembre 2011, o in occasione della scadenza della cedola o della cessione o rimborso del titolo, per le obbligazioni e titoli similari diversi dai precedenti. Per i titoli espressi in valuta estera si tiene conto del valore del cambio alla data del 31 dicembre 2011. Con decreto del Tesoro saranno comunque stabilite le modalità di svolgimento delle operazioni di addebito e di accredito del conto unico.

Restyling delle festività civili (articolo 1, comma 24). A decorrere dall'anno 2012 con Dpcm, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, da emanare entro il 30 novembre dell'anno precedente, sono stabilite annualmente le date in cui ricorrono le festività introdotte con legge dello Stato non conseguente ad accordi con la Santa Sede, e le celebrazioni nazionali e le festività dei Santi Patroni in modo tale che, sulla base della più diffusa prassi europea, le stesse cadano il venerdì precedente ovvero il lunedì seguente la prima domenica immediatamente successiva ovvero coincidano con tale domenica.

Ritenute sugli interessi e sui redditi da capitale (articolo 2, commi 13 e 14). Vengono rimodulate le ritenute di imposta applicate sulle rendite finanziarie in modo da renderle coerenti con la nuova tassazione al 20%. In particolare va al 20% la ritenuta sugli interessi delle obbligazioni, titoli similari e cambiali finanziarie, la ritenuta sui dividendi da partecipazioni non qualificate, quotate e non quotate, quella sugli interessi bancari. Vengono poi dettate nuove norme in materia di proventi delle quote di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero.

Robin Hood tax (articolo 7). Si prevede che in dipendenza dell'andamento dell'economia e dell'impatto sociale dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico, l'aliquota dell'imposta sul reddito delle società (Ires) è applicata con una addizionale di 6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro (prima si parlava di 25 milioni) e un reddito imponibile superiore al milione di euro. E in più: che si tratti di soggetti che operino nei seguenti settori: ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi; raffinazione del petrolio, produzione o commercializzazione di benzine, petroli, gasoli per usi vari, oli lubrificanti e residuati, gas di petrolio liquefatto e gas naturale; produzione, trasmissione e dispacciamento, distribuzione o commercializzazione dell'energia elettrica; trasporto o distribuzione del gas naturale. Viene cancellata poi la disposizione che escludeva da questa tassa i soggetti che producono energia elettrica mediante l'impiego prevalente di biomasse e di fonte solare-fotovoltaica o eolica. La "Robin Hood tax" si applicherà a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010 e per i tre periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2010, l'aliquota dell'addizionale verrà aumentata di quattro punti percentuali. Due specifiche importanti. Tali norme non rilevano ai fini della determinazione dell'acconto di imposta dovuto per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010 e (soprattutto) è fatto espresso divieto ai soggetti "tassati" di traslare l'onere sui prezzi al consumo. Secondo le prime stime del Governo da queste misure dovranno derivare maggiori entrate per l'Erario stimate non inferiori a 1.800 milioni di euro per l'anno 2012 e 900 milioni di euro per gli anni 2013 e 2014.

Roma capitale (articolo 1, comma 27). Si prevede che il commissario straordinario del Governo possa estinguere i debiti della gestione commissariale verso Roma Capitale, diversi dalle anticipazioni di cassa ricevute, ad avvenuta deliberazione del bilancio di previsione per gli anni 2011 - 2013, con la quale viene dato espressamente atto dell'adeguatezza e dell'effettiva attuazione delle misure occorrenti per il reperimento delle risorse finalizzate a garantire l'equilibrio economico finanziario della gestione ordinaria, nonché subordinatamente a specifico motivato giudizio sull'adeguatezza ed effettiva attuazione delle predette misure da parte dell'organo di revisione, nell'ambito del parere sulla proposta di bilancio di previsione.

Salvaguardia dell'euro (articolo 1, comma 15). Si autorizza che il Tesoro a concedere la garanzia dello Stato sulle passività della società che verrà costituita insieme agli altri Stati membri dell'area euro al fine di assicurare la salvaguardia della stabilità finanziaria dell'area euro. Si precisa tuttavia che tali passività debbano essere "emesse" o "contratte" al fine di costituire la provvista finanziaria per concedere prestiti "o altre forme di assistenza finanziaria" agli Stati membri dell'area euro in conformità con le Conclusioni del Consiglio dell'Unione europea del 9-10 maggio 2010 e le conseguenti decisioni che verranno assunte all'unanimità degli Stati membri dell'area euro.

Segnalazione certificata di inizio attività - Scia - (articolo 6, comma 1). Si prevede che la segnalazione certificata di inizio attività (Scia), la denuncia e la dichiarazione di inizio attività si riferiscono ad attività liberalizzate e non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, si può chiedere l'accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere (articolo 31 Dlgs n. 104 del 2010).

Servizi pubblici locali (articolo 4). Arriva un pacchetto di norme adegua la disciplina dei servizi pubblici locali in base alle indicazioni del recente referendum popolare e delle norme europee. Nel dettaglio, si prevede che gli enti locali, nel rispetto dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, verifichino la realizzabilità di una gestione concorrenziale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, liberalizzando tutte le attività economiche compatibilmente con le caratteristiche di universalità e accessibilità del servizio e limitando, negli altri casi, l'attribuzione di diritti di esclusiva alle ipotesi in cui, in base a una analisi di mercato, la libera iniziativa economica privata non risulti idonea a garantire un servizio rispondente ai bisogni della comunità.

All'esito della verifica l'ente adotta una delibera quadro che illustra l'istruttoria compiuta ed evidenzia, per i settori sottratti alla liberalizzazione, i fallimenti del sistema concorrenziale e, viceversa, i benefici per la stabilizzazione, lo sviluppo e l'equità all'interno della comunità locale derivanti dal mantenimento di un regime di esclusiva del servizio. La delibera va adeguatamente pubblicizzata e inviata all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai fini della relazione al Parlamento.

La verifica degli enti locali è condizione essenziale prima di procedere al conferimento e al rinnovo della gestione dei servizi. Gli enti locali, per assicurare agli utenti l'erogazione di servizi pubblici che abbiano a oggetto la produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali, definiscono preliminarmente, ove necessario, gli obblighi di servizio pubblico, prevedendo le eventuali compensazioni economiche alle aziende esercenti i servizi stessi, tenendo conto dei proventi derivanti dalle tariffe e nei limiti della disponibilità di bilancio destinata allo scopo.

All'attribuzione di diritti di esclusiva a un'impresa incaricata della gestione di servizi pubblici locali consegue l'applicazione delle norme sull'autoproduzione previste dall'articolo 9 della legge n. 287 del 1990. I soggetti gestori di servizi pubblici locali, qualora intendano svolgere attività in mercati diversi da quelli in cui sono titolari di diritti di esclusiva, sono soggetti alla disciplina prevista dall'articolo 8, commi 2-bis e 2-quater, della legge n. 287 (vale a dire, operare mediante società separate e rendere accessibili tali beni o servizi, a condizioni equivalenti, alle altre imprese direttamente concorrenti).

La norma prevede poi che nel caso in cui l'ente locale (dopo la verifica) intenda procedere all'attribuzione di diritti di esclusiva, il conferimento della gestione di servizi pubblici locali avviene in favore di imprenditori o di società in qualunque forma costituite individuati mediante procedure competitive a evidenza pubblica, nel rispetto dei principi del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di economicità, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità. Le medesime procedure sono indette nel rispetto degli standard qualitativi, quantitativi, ambientali, di equa distribuzione sul territorio e di sicurezza definiti dalla legge, ove esistente, dalla competente autorità di settore o, in mancanza di essa, dagli enti affidanti.

Le società a capitale interamente pubblico possono partecipare alle procedure competitive ad evidenza pubblica, sempre che non vi siano specifici divieti previsti dalla legge. Le imprese estere, non appartenenti a Stati membri dell'Unione europea, possono essere ammesse alle procedure competitive a evidenza pubblica per l'affidamento di servizi pubblici locali a condizione che documentino la possibilità per le imprese italiane di partecipare alle gare indette negli Stati di provenienza per l'affidamento di omologhi servizi.

Per promuovere e proteggere l'assetto concorrenziale dei mercati interessati, il bando di gara o la lettera di invito relative a queste procedure dovrà: a) escludere che la disponibilità a qualunque titolo delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali non duplicabili a costi socialmente sostenibili ed essenziali per l'effettuazione del servizio possa costituire elemento discriminante per la valutazione delle offerte dei concorrenti; b) assicurare che i requisiti tecnici ed economici di partecipazione alla gara siano proporzionati alle caratteristiche e al valore del servizio e che la definizione dell'oggetto della gara garantisca la più ampia partecipazione e il conseguimento di eventuali economie di scala e di gamma; c) indicare, ferme restando le discipline di settore, la durata dell'affidamento commisurata alla consistenza degli investimenti in immobilizzazioni materiali previsti nei capitolati di gara a carico del soggetto gestore. In ogni caso la durata dell'affidamento non può essere superiore al periodo di ammortamento dei suddetti investimenti; d) può prevederere l'esclusione di forme di aggregazione o di collaborazione tra soggetti che possiedono singolarmente i requisiti tecnici ed economici di partecipazione alla gara, qualora, in relazione alla prestazione oggetto del servizio, l'aggregazione o la collaborazione sia idonea a produrre effetti restrittivi della concorrenza sulla base di un'oggettiva e motivata analisi che tenga conto di struttura, dimensione e numero degli operatori del mercato di riferimento; e) prevedere che la valutazione delle offerte sia effettuata da una commissione nominata dall'ente affidante e composta da soggetti esperti nella specifica materia; f) indicare i criteri e le modalità per l'individuazione dei beni, e per la determinazione dell'eventuale importo spettante al gestore al momento della scadenza o della cessazione anticipata della gestione; g) prevedere l'adozione di carte dei servizi al fine di garantire trasparenza informativa e qualità del servizio.

Nel caso poi di procedure aventi ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio, al quale deve essere conferita una partecipazione non inferiore al 40%, e l'attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio, il bando di gara o la lettera di invito assicura che: a) i criteri di valutazione delle offerte basati su qualità e corrispettivo del servizio prevalgano di norma su quelli riferiti al prezzo delle quote societarie; b) il socio privato selezionato svolga gli specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio per l'intera durata del servizio stesso e che, ove ciò non si verifica, si proceda a un nuovo affidamento; c) siano previsti criteri e modalità di liquidazione del socio privato alla cessazione della gestione. Se il valore economico del servizio oggetto dell'affidamento è pari o inferiore alla somma complessiva di 900mila euro annui, l'affidamento può avvenire a favore di società a capitale interamente pubblico che abbia i requisiti richiesti dall'ordinamento europeo per la gestione cosiddetta "in house".

Le società cosiddette "in house" affidatarie dirette della gestione di servizi pubblici locali sono assoggettate al patto di stabilità interno (vigilano gli enti locali sull'osservanza). Le società "in house" e le società a partecipazione mista pubblica e privata, affidatarie di servizi pubblici locali, applicano, per l'acquisto di beni e servizi, le disposizioni del Dlgs. N. 163 del 2006. Le società a partecipazione pubblica che gestiscono servizi pubblici locali adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi. Fino all'adozione dei predetti provvedimenti, è fatto divieto di procedere al reclutamento di personale ovvero di conferire incarichi. La presente norma non si applica alle società quotate in mercati regolamentati. In caso di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali a società "in house" e in tutti i casi in cui il capitale sociale del soggetto gestore è partecipato dall'ente locale affidante, la verifica del rispetto del contratto di servizip e ogni eventuale aggiornamento e modifica dello stesso sono sottoposti, secondo modalità definite dallo statuto dell'ente locale, alla vigilanza dell'organo di revisione.

Gli amministratori, i dirigenti e i responsabili degli uffici o dei servizi dell'ente locale, e degli altri organismi che espletano funzioni di stazione appaltante, di regolazione, di indirizzo e di controllo di servizi pubblici locali, non possono svolgere incarichi inerenti la gestione dei servizi affidati da parte dei medesimi soggetti. Il divieto si applica anche nel caso in cui le dette funzioni sono state svolte nei tre anni precedenti il conferimento dell'incarico inerente la gestione dei servizi pubblici locali. Alle società quotate nei mercati regolamentati si applica la disciplina definita dagli organismi di controllo competenti.

Tale divieto opera anche nei confronti del coniuge, dei parenti e degli affini entro il quarto grado dei soggetti indicati allo stesso comma, nonché nei confronti di coloro che prestano, o hanno prestato nel triennio precedente, a qualsiasi titolo attività di consulenza o collaborazione in favore degli enti locali o dei soggetti che hanno affidato la gestione del servizio pubblico locale. Non possono essere nominati amministratori di società partecipate da enti locali coloro che nei tre anni precedenti alla nomina hanno ricoperto la carica di amministratore negli enti locali che detengono quote di partecipazione al capitale della stessa società. I componenti della commissione di gara per l'affidamento della gestione di servizi pubblici locali non devono aver svolto né svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente alla gestione del servizio di cui si tratta.

Coloro che hanno rivestito, nel biennio precedente, la carica di amministratore locale non possono essere nominati componenti della commissione di gara relativamente a servizi pubblici locali da affidare da parte del medesimo ente locale. Sono esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di componenti di commissioni di gara, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi. Nell'ipotesi in cui alla gara concorre una società partecipata dall'ente locale che la indice, i componenti della commissione di gara non possono essere né dipendenti né amministratori dell'ente locale stesso.

Le incompatibilità e i divieti di cui al presente articolo si applicano alle nomine e agli incarichi da conferire successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Ferma restando la proprietà pubblica delle reti, la loro gestione può essere affidata a soggetti privati. Alla scadenza della gestione del servizio pubblico locale o in caso di sua cessazione anticipata, il precedente gestore cede al gestore subentrante i beni strumentali e le loro pertinenze necessari, in quanto non duplicabili a costi socialmente sostenibili, per la prosecuzione del servizio, come individuati dall'ente affidante, a titolo gratuito e liberi da pesi e gravami. Se, al momento della cessazione della gestione, tali beni non sono stati interamente ammortizzati, il gestore subentrante corrisponde al precedente gestore un importo pari al valore contabile originario non ancora ammortizzato, al netto di eventuali contributi pubblici direttamente riferibili ai beni stessi.

Restano ferme le disposizioni contenute nelle discipline di settore, anche regionali, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché restano salvi eventuali diversi accordi tra le parti stipulati prima dell'entrata in vigore del presente decreto. La norma in esame disciplina anche il regime transitorio degli affidamenti non conformi a quanto stabilito dal presente decreto. Gli affidamenti diretti relativi a servizi il cui valore economico sia superiore ai 900mila euro l'anno nonché gli affidamenti diretti che non rientrano in alcuni casi (ora spiegati) cessano, improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante, alla data del 31 marzo 2012.

Le gestioni affidate direttamente a società a partecipazione mista pubblica e privata, qualora la selezione del socio sia avvenuta mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, le quali non abbiano avuto ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione del servizio, cessano, improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante, alla data del 30 giugno 2012. Le gestioni affidate direttamente a società a partecipazione mista pubblica e privata, qualora la selezione del socio sia avvenuta mediante procedure competitive a evidenza pubblica le quali abbiano avuto ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione del servizio, cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio.

Mentre gli affidamenti diretti assentiti alla data del 1° ottobre 2003 a società a partecipazione pubblica già quotate in borsa a tale data e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio, a condizione che la partecipazione pubblica si riduca anche progressivamente, attraverso procedure ad evidenza pubblica ovvero forme di collocamento privato presso investitori qualificati e operatori industriali, a una quota non superiore al 40 per cento entro il 30 giugno 2013 e non superiore al 30 per cento entro il 31 dicembre 2015; ove siffatte condizioni non si verifichino, gli affidamenti cessano, improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante, rispettivamente, alla data del 30 giugno 2013 o del 31 dicembre 2015.

Le società, le loro controllate, controllanti e controllate da una medesima controllante, anche non appartenenti a Stati membri dell'Unione europea, che, in Italia o all'estero, gestiscono di fatto o per disposizioni di legge, di atto amministrativo o per contratto servizi pubblici locali in virtù di affidamento diretto, di una procedura non a evidenza pubblica, e i soggetti cui è affidata la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali degli enti locali, qualora separata dall'attività di erogazione dei servizi, non possono acquisire la gestione di servizi ulteriori ovvero in ambiti territoriali diversi, né svolgere servizi o attività per altri enti pubblici o privati, né direttamente, né tramite loro controllanti o altre società che siano da essi controllate o partecipate, né partecipando a gare.

Il divieto di cui al primo periodo opera per tutta la durata della gestione e non si applica alle società quotate in mercati regolamentati e alle società da queste direttamente o indirettamente controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. I soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali possono comunque concorrere su tutto il territorio nazionale alla prima gara successiva alla cessazione del servizio, svolta mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica, avente ad oggetto i servizi da essi forniti. Sono esclusi dall'applicazione del presente articolo il servizio idrico integrato, il servizio di distribuzione di gas naturale, il servizio di distribuzione di energia elettrica, il servizio di trasporto ferroviario regionale, e la gestione delle farmacie comunali. Restano salve le procedure di affidamento già avviate all'entrata in vigore del presente decreto.

Scuola, la pensione slitta di un anno (articolo 1, comma 21). Con effetto dal 1° gennaio 2012 e con riferimento ai professori e Ata andranno in pensione un anno più tardi rispetto alla presentazione della domanda. (Entrano in vigore anche per loro le finestre mobili). Resta ferma l'applicazione della disciplina vigente prima dell'entrata in vigore del presente comma per i soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento entro il 31 dicembre 2011.

Sistri, addio (articolo 6, commi 2 e 3). La manovra di Tremonti cancella il Sistri, il sistema integrato per il controllo e la tracciabilità dei rifiuti. Si dice quindi addio a tutto quell'ambizioso progetto di digitalizzazione del comparto rifiuti iniziato dall'ultimo governo Prodi e portato quasi alla fine dal ministro Stefania Prestigiacomo. La norma specifica però che resta ferma l'applicabilità delle altre norme in materia di gestione dei rifiuti (articolo 188-bis, comma 2, lettera b) del Dlgs n. 152 del 2006) e i relativi adempimenti possono essere effettuati nel rispetto degli obblighi relativi alla tenuta dei registri di carico e scarico e del formulario di identificazione di cui agli articoli 190 e 193 del citato decreto legislativo n. 152.

Sforbiciata alle province (articolo 15). I tagli ai "costi della politica" coinvolgono anche le province. E in attesa della complessiva revisione della disciplina costituzionale del livello di governo provinciale. La norma in esame prevede che a decorrere dalla data di scadenza del mandato amministrativo provinciale in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano soppresse tutte le province, salvo quelle la cui popolazione rilevata al censimento generale della popolazione del 2011 sia superiore a 300mila abitanti o la cui superficie complessiva sia superiore a 3mila chilometri quadrati. I comuni che fanno parte della provincia soppressa si dovranno aggregare a un'altra provincia all'interno del territorio regionale, nel rispetto del principio di continuità territoriale. Se non avviene tale accorpamento, le funzioni della provincia soppressa vengono trasferite alle Regioni, che possono attribuirle, anche in parte, ai comuni già facenti parte delle circoscrizioni delle Province soppresse oppure attribuirle alle Province limitrofe a quelle soppresse, delimitando l'area di competenza di ciascuna di queste ultime. In tal caso, con decreto del ministro dell'Interno, sono trasferiti alla Regione personale, beni, strumenti operativi e risorse finanziarie adeguati. Non possono in ogni caso essere istituite Province in Regioni con popolazione inferiore a 500mila abitanti. Come per i comuni, la stretta arriva anche per gli organi di governo delle province. A decorrere dal loro primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, il numero dei consiglieri provinciali e degli assessori provinciali previsto dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto è ridotto della metà, con arrotondamento all'unità superiore. La soppressione delle province determina la soppressione degli uffici territoriali del governo aventi sede nelle province soppresse. Spetterà invece a un Dpcm provvedere alla revisione delle strutture periferiche delle amministrazioni pubbliche presenti nelle province soppresse.

Società municipalizzate (articolo 5). Arriva una norma "premio" per incentivare gli enti territoriali a dismettere le proprie partecipazioni azionarie nelle società in house di servizi pubblici locali aventi rilevanza economica (diversi dal servizio idrico). Per la precisione si prevede che una quota del Fondo infrastrutture, nei limiti delle disponibilità in base alla legislazione vigente e comunque fino a 250 milioni di euro per l'anno 2013 e 250 milioni di euro per l'anno 2014, sia destinata, d'intesa con le Infrastrutture e il Tesoro, a investimenti infrastrutturali effettuati dagli enti territoriali che procedano, rispettivamente, entro il 31 dicembre 2012 ed entro il 31 dicembre 2013, alla dismissione di partecipazioni azionarie in società esercenti servizi pubblici locali di rilevanza economica, diversi dal servizio idrico. L'effettuazione delle dismissioni è comunicata ai due dicasteri, delle Infrastrutture e dell'Economia. Le spese effettuate a valere sulla predetta quota sono escluse dai vincoli del patto di stabilità interno. La quota assegnata a ciascun ente territoriale non può essere superiore ai proventi della dismissione effettuata. Attenzione: la quota non assegnata agli enti territoriali resta destinata alle finalità del Fondo infrastrutture (potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale, tra cui le reti di telecomunicazione e quelle energetiche, di cui è riconosciuta la valenza strategica ai fini della competitività e della coesione del Paese).

Sostegno ai contratti di prossimità (articolo 8). Si interviene in materia di contrattazione, prevendo che i contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ovvero dalle rappresentanze sindacali operanti in azienda possano realizzare specifiche intese finalizzate alla maggiore occupazione, alla qualità dei contratti di lavoro, all'emersione del lavoro irregolare, agli incrementi di competitività e di salario, alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali, agli investimenti e all'avvio di nuove attività. La norma prosegue specificando che queste intese possono riguardare la regolazione delle materie inerenti l'organizzazione del lavoro e della produzione, incluse quelle relative: a) agli impianti audiovisivi e alla introduzione di nuove tecnologie; b) alle mansioni del lavoratore, alla classificazione e inquadramento del personale; c) ai contratti a termine, ai contratti a orario ridotto, modulato o flessibile, al regime della solidarietà negli appalti e ai casi di ricorso alla somministrazione di lavoro; d) alla disciplina dell'orario di lavoro; e) alle modalità di assunzione e disciplina del rapporto di lavoro, comprese le collaborazioni coordinate e continuative a progetto e le partite Iva, alla trasformazione e conversione dei contratti di lavoro e alle conseguenze del recesso dal rapporto di lavoro, fatta eccezione per il licenziamento discriminatorio e il licenziamento della lavoratrice in concomitanza del matrimonio. Si chiarisce infine che le disposizioni contenute in contratti collettivi aziendali vigenti, approvati e sottoscritti prima dell'accordo interconfederale del 28 giugno 2011 tra le parti sociali, sono efficaci nei confronti di tutto il personale delle unità produttive cui il contratto stesso si riferisce a condizione che sia stato approvato con votazione a maggioranza dei lavoratori.

Studi di settore (articolo 2, comma 35). Arriva una norma di chiarimento. Per gli studi di settore viene stabilito che l'impossibilità di effettuare gli accertamenti basati su presunzioni semplici per chi risulta congruo e coerente fino al 40% dei ricavi dichiarati (e con il limite di 50mila euro) si verifica a condizione che risulti congruo - anche per adeguamento - anche nel periodo d'imposta precedente.

Tagli alla "casta" (articolo 13). Il menù delle misure anti-crisi colpisce anche la "casta", con l'arrivo di una tassa di solidarietà per i membri degli organi costituzionali. Vale a dire: parlamentari e membri degli altri organi previsti dalla Costituzione. A decorrere dal mese successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, arriva una riduzione delle retribuzioni o indennità di carica superiori a 90mila euro lordi annui in misura del 10 per cento per la parte eccedente i 90mila euro e fino a 150mila euro, che sale al 20 per cento per la parte eccedente 150mila euro. Si specifica comunque che la riduzione non opera ai fini previdenziali e che, comunque, i tagli non potranno far scendere il trattamento economico sotto i 90mila euro lordi annui. Si prevede poi una sforbiciata del 50% dell'indennità parlamentare, ma solo per gli onorevoli che svolgono qualsiasi attività lavorativa per la quale sia percepito un reddito uguale o superiore al 15 per cento dell'indennità medesima. La riduzione si applica a decorrere dal mese successivo al deposito presso la Camera di appartenenza della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche dalla quale emerge il superamento del limite. Le Camere inoltre dovranno individuare entro 60 giorni le modalità più adeguate per correlare l'indennità parlamentare al tasso di partecipazione di ciascun parlamentare ai lavori delle Assemblee, delle Giunte e delle Commissioni. Si specifica poi che la carica di parlamentare è incompatibile con qualsiasi altra carica pubblica elettiva. Tale incompatibilità si applica a decorrere dalla prima legislatura successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto. Arriva infine una norma "accorpa" referendum: nel caso in cui, nel medesimo anno, debbano tenersi più di un referendum abrogativo la convocazione degli elettori avverrà in una medesima data.

Tagli agli organici pubblici (articolo 1, commi da 3 a 5). Nuova sforbiciata gli assetti organizzativi delle amministrazioni pubbliche. Oltre alle riduzioni già previste dalla legge n. 25 del 2010, dovranno: a) apportare, entro il 31 marzo 2012, un'ulteriore riduzione degli uffici dirigenziali di livello non generale, e delle relative dotazioni organiche, in misura non inferiore al 10 per cento; alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, a esclusione di quelle degli enti di ricerca, apportando una ulteriore riduzione non inferiore al 10% della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale. Alle amministrazioni che non adempiono a tale onere entro il 31 marzo 2012 è fatto comunque divieto, a decorrere dalla predetta data, di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto. Continuano a essere esclusi dal predetto divieto gli incarichi di funzione dirigenziale. Fino all'emanazione dei nuovi provvedimenti di "taglio" le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Sono fatte salve le procedure concorsuali e di mobilità e di conferimento di incarichi di funzione dirigenziali avviati alla predetta data. Restano esclusi da questa ulteriore tagliola il personale amministrativo operante presso gli uffici giudiziari, il dipartimento della Protezione civile, le Autorità di bacino di rilievo nazionale, il Corpo della polizia penitenziaria, i magistrati, l'Agenzia italiana del farmaco, nei limiti consentiti dalla normativa vigente, e le strutture del comparto sicurezza, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e quelle del personale in regime di diritto pubblico. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di limitazione delle assunzioni.

Tfr, liquidato più tardi (articolo 1, commi 22 e 23 e comma 32). Cambia, per il pubblico impiego, la liquidazione del Tfr con effetto dal 1° gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dalla predetta data. La liquidazione avverrà decorsi ventiquattro mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro e, nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, per collocamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianità massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell'amministrazione, decorsi sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione solo nei casi di cessazione dal servizio per inabilità derivante o meno da causa di servizio e per decesso del dipendente. Resta comunque ferma l'applicazione della disciplina vigente prima dell'entrata in vigore di queste nuove regole per i soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento entro il 31 dicembre 2011. Il comma 32 in esame infine conferma che la durata dell'incarico dirigenziale può essere inferiore a tre anni se coincide con il conseguimento del limite di età per il collocamento a riposo dell'interessato. In questo caso, aggiunge, ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio, comunque denominato, l'ultimo stipendio va individuato nell'ultima retribuzione percepita prima del conferimento dell'incarico avente durata inferiore a tre anni. Tale norme si applica agli incarichi conferiti successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e agli incarichi aventi comunque decorrenza successiva al 1° ottobre 2011.

Tirocini più tutelati (articolo 11). Si prevede che i tirocini formativi e di orientamento possano essere promossi solo da soggetti in possesso degli specifici requisiti preventivamente determinati dalle normative regionali in funzione di idonee garanzie all'espletamento delle iniziative medesime. Fatta eccezione per i disabili, gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti e i condannati ammessi a misure alternative di detenzione, i tirocini formativi e di orientamento non curriculari non possono avere una durata superiore a sei mesi, proroghe comprese, e possono essere promossi unicamente a favore di neo-diplomati o neo-laureati entro e non oltre dodici mesi dal conseguimento dei relativo titolo di studio.

Trasporto pubblico locale (articolo 1, comma 13). A decorrere dall'anno 2011 è istituito presso il Tesoro il fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario, con dotazione di 400 milioni di euro annui, il cui utilizzo è escluso dai vincoli del Patto di stabilità. Il presente decreto prevede che dall'anno 2012 tale fondo sia ripartito, d'intesa con le Regioni, sulla base di criteri premiali individuati da un'apposita struttura paritetica da istituire senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La predetta struttura svolge compiti di monitoraggio sulle spese e sull'organizzazione del trasporto pubblico locale. Il 50 per cento delle risorse è attribuito, in particolare, a favore degli enti collocati nella classe degli enti più virtuosi; tra i criteri di virtuosità è comunque inclusa l'attribuzione della gestione dei servizi di trasporto con procedura a evidenza pubblica.

Tredicesima "ritardata" per il travet "fannullone" (articolo 1, comma 7). Che colpisce i dipendenti pubblici di amministrazioni che non assicurano gli obiettivi di risparmio previsti dal presente decreto. La "sanzione" è rappresentata dal differimento, senza interessi, del pagamento della tredicesima mensilità dovuta ai dipendenti in tre rate annuali posticipate.

Voli in classe economica (articolo 18). Giro di vite sulle spese per viaggi in aereo. La norma prevede che i parlamentari, gli amministratori pubblici, i dipendenti delle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, anche a ordinamento autonomo (e anche di qualifica inferiore a dirigente), gli amministratori, i dipendenti e i componenti degli enti e organismi pubblici, di aziende autonome e speciali, di aziende a totale partecipazione pubblica, di autorità amministrative indipendenti o di altri enti pubblici e i commissari straordinari che, per gli spostamenti e le missioni legate a ragioni di servizio al''interno dell'Unione europea utilizzano il mezzo di trasporto aereo, debbono volare in classe economica.

 

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