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Decreto Legislativo 1 agosto 2011 n. 141-Correttivo alla “riforma Brunetta” (150 del 2009)

Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 27 ottobre 2009,  n. 150 in materia  di  ottimizzazione  della  produttivita’  del  lavoro pubblico   e   di   efficienza   e   trasparenza delle    pubbliche amministrazioni, a norma dell’articolo 2,  comma  3,  della  legge  4 marzo 2009, n. 15

 

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(Gazzetta Ufficiale del 22 agosto 2011)
Il Presidente della Repubblica;

Visti gli articoli 76, 87, 92, 95 e 117 della Costituzione;

Vista la legge 4 marzo 2009,  n.  15,  recante  delega  al  Governo finalizzata  all’ottimizzazione  della   produttivita’   del   lavoro pubblico  e   alla   efficienza   e   trasparenza   delle   pubbliche amministrazioni,  nonche’  disposizioni  integrative  delle  funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro  e  alla Corte dei conti; e, in particolare, l’articolo 2, comma 3, secondo il quale il Governo, entro ventiquattro mesi dalla data  di  entrata  in vigore del decreto legislativo attuativo della  delega  contenuta  al comma 1 del medesimo articolo 2, puo’ adottare eventuali disposizioni integrative e correttive, con le medesime modalita’  e  nel  rispetto dei medesimi principi e criteri;

Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  286,  recante riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati  dell’attivita’ svolta dalle amministrazioni  pubbliche,  a  norma  dell’articolo  11

della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  303,  recante ordinamento della Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri,  a  norma dell’articolo 11 della legge 15  marzo  1997,  n.  59,  e  successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme generali  sull’ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle amministrazioni pubbliche, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 25 giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto il decreto legislativo  27  ottobre  2009,  n.  150,  recante attuazione  della  legge  4  marzo  2009,  n.  15,  in   materia   di ottimizzazione  della  produttivita’  del  lavoro pubblico   e   di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;

Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri, adottata nella riunione del 21 gennaio 2011;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui  all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 20 aprile 2011;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della  Camera  dei deputati;

Rilevato che le competenti Commissioni del Senato della  Repubblica non hanno espresso il proprio parere nei termini previsti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella riunione del 22 luglio 2011;

Sulla proposta del  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  e l’innovazione, di concerto con  il  Ministro  dell’economia  e  delle finanze;

E m a na

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifica all’articolo 19 del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n. 165 

1. All’articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165, dopo il comma 6-ter, e’ inserito il seguente:

«6-quater. Per gli  Enti  locali,  che  risultano  collocati  nella classe  di  virtuosita’  di  cui  all’articolo  20,  comma   3,   del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come individuati con  il  decreto di cui al comma 2 del medesimo articolo, il numero complessivo  degli incarichi  a  contratto  nella   dotazione   organica   dirigenziale, conferibili ai sensi dell’articolo 110,  comma  1,  del  Testo  unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali,  di  cui  al  decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non puo’ in ogni caso superare la percentuale del diciotto per cento  della  dotazione  organica  della qualifica dirigenziale  a  tempo  indeterminato.  Si  applica  quanto previsto dal comma 6-bis».

Art. 2
Modifica all’articolo 19 del decreto legislativo 27 ottobre 2009,  n. 150 

1. L’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e’ sostituito dal seguente:

«6. Le disposizioni di cui ai commi 2  e  3  non  si  applicano  al personale  dipendente,  se  il  numero  dei  dipendenti  in  servizio nell’amministrazione non e’ superiore a quindici e, ai dirigenti,  se il numero dei  dirigenti  in  servizio  nell’amministrazione  non  e’ superiore  a  cinque.   In   ogni   caso,   deve   essere   garantita l’attribuzione  selettiva  della  quota  prevalente   delle   risorse destinate  al  trattamento  economico   accessorio   collegato   alla perfomance, in applicazione del  principio  di  differenziazione  del merito,  ad  una  parte  limitata  del  personale  dirigente  e   non dirigente.».

Art. 3
Modifica all’articolo 31 del decreto legislativo 27 ottobre 2009,  n. 150  

1. All’articolo 31, comma 2, e’  aggiunto,  in  fine,  il  seguente periodo: «Si applica comunque quanto previsto dall’articolo 19, comma 6.».

Art. 4
Modifica all’articolo 65 del decreto legislativo 27 ottobre 2009,  n. 150 

1. All’articolo 65, comma 4, del  decreto  legislativo  27  ottobre 2009, n. 150, le parole: «articolo  30,  comma  4.»  sono  sostituite dalle seguenti: «articolo 31, comma 4.».

Art. 5
Interpretazione autentica dell’articolo 65 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 

   1. L’articolo 65, commi 1,  2  e  4,  del  decreto  legislativo  27 ottobre 2009, n. 150, si interpreta nel senso che  l’adeguamento  dei contratti collettivi integrativi e’ necessario solo per  i  contratti vigenti  alla  data  di  entrata  in  vigore   del   citato   decreto legislativo, mentre  ai  contratti  sottoscritti  successivamente  si applicano immediatamente  le  disposizioni  introdotte  dal  medesimo decreto.

2. L’articolo 65, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, si interpreta nel senso che le disposizioni che si  applicano dalla tornata contrattuale successiva a quella in  corso  al  momento dell’entrata in vigore dello stesso decreto  legislativo  27  ottobre 2009, n. 150, sono esclusivamente  quelle  relative  al  procedimento negoziale di approvazione dei contratti collettivi  nazionali  e,  in particolare, quelle contenute negli articoli 41, commi da 1 a 4,  46, commi da 3 a 7, e 47 del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165, come modificati rispettivamente dagli articoli 56, 58, 59,  comma  1, del citato decreto  legislativo  n.  150  del  2009,  nonche’  quella dell’articolo 66, comma 3, del decreto legislativo n. 150 del 2009.

Art. 6
Norme transitorie  

1. La differenziazione retributiva in fasce prevista dagli articoli 19, commi 2 e 3, e 31, comma 2, del decreto  legislativo  27  ottobre 2009, n. 150, si applica a partire dalla  tornata  di  contrattazione collettiva successiva a quella relativa al quadriennio 2006-2009.  Ai fini previsti dalle citate  disposizioni,  nelle  more  dei  predetti rinnovi contrattuali, possono essere utilizzate le eventuali economie aggiuntive destinate all’erogazione dei premi dall’articolo 16, comma 5,  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

2. Fino alla data di emanazione dei decreti di cui all’articolo 19, comma 6-quater, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  come introdotto dall’articolo 1 del presente decreto, per gli enti  locali i contratti stipulati in base a previsioni legislative, statutarie  e regolamentari, nel rispetto delle limitazioni finanziarie sulla spesa del personale  e  sull’utilizzo  dei  contratti  di  lavoro  a  tempo determinato, che hanno superato i contingenti di cui all’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 ed in  essere  al  9 marzo 2011, possono essere mantenuti fino alla loro  scadenza,  fermo restando la valutabilita’ della conformita’ dei  contratti  stessi  e degli incarichi ad ogni altra disposizione normativa.

 

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