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DECRETO-LEGGE 13 agosto 2011, n. 138-Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.  

 

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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare

disposizioni per la stabilizzazione finanziaria e per il contenimento

della spesa pubblica al fine di garantire la stabilita' del Paese con

riferimento all'eccezionale situazione di crisi internazionale e di

instabilita' dei mercati e per rispettare gli impegni assunti in sede

di Unione Europea, nonche' di adottare misure dirette a favorire lo

sviluppo e la competitivita' del Paese e il sostegno

dell'occupazione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella

riunione del 12 agosto 2011;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del

Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto-legge:

Titolo I

DISPOSIZIONI PER LA STABILIZZAZIONE FINANZIARIA

Art. 1

Disposizioni per la riduzione della spesa pubblica

1. In anticipazione della riforma volta ad introdurre nella

Costituzione la regola del pareggio di bilancio, si applicano le

disposizioni di cui al presente titolo. Gli importi indicati nella

tabella di cui all'allegato C al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,

convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, alla

voce "indebitamento", riga "totale", per gli anni 2012 e 2013, sono

incrementati, rispettivamente, di 6.000 milioni di euro e 2.500

milioni di euro. Con decreto del Presidente del Consiglio dei

ministri, da emanare su proposta del Ministro dell'economia e delle

finanze entro il 25 settembre 2011, i predetti importi sono ripartiti

tra i Ministeri e sono stabiliti i corrispondenti importi nella voce

"saldo netto da finanziare". L'importo previsto, per l'anno 2012, al

primo periodo del presente comma puo' essere ridotto di un importo

fino al 50 per cento delle maggiori entrate previste dall'articolo 7,

comma 6, in considerazione dell'effettiva applicazione dell'articolo

7, commi da 1 a 6, del presente decreto.

2. All'articolo 10, comma 1, del citato decreto-legge n. 98 del

2011 convertito con legge n. 111 del 2011, sono soppresse le parole:

"e, limitatamente all'anno 2012, il fondo per le aree

sottoutilizzate".

3. Le amministrazioni indicate nell'articolo 74, comma 1, del

decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,

dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni,

all'esito della riduzione degli assetti organizzativi prevista dal

predetto articolo 74 e dall'articolo 2, comma 8-bis, del decreto

legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla

legge 26 febbraio 2010, n. 25, provvedono, anche con le modalita'

indicate nell'articolo 41, comma 10, del decreto-legge 30 dicembre

2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio

2009, n. 14:

a) ad apportare, entro il 31 marzo 2012, un'ulteriore riduzione

degli uffici dirigenziali di livello non generale, e delle relative

dotazioni organiche, in misura non inferiore al 10 per cento di

quelli risultanti a seguito dell'applicazione del predetto articolo

2, comma 8-bis, del decreto legge n. 194 del 2009;

b) alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale

non dirigenziale, ad esclusione di quelle degli enti di ricerca,

apportando una ulteriore riduzione non inferiore al 10 per cento

della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di

tale personale risultante a seguito dell'applicazione del predetto

articolo 2, comma 8-bis, del decreto legge n. 194 del 2009.

4. Alle amministrazioni che non abbiano adempiuto a quanto previsto

dal comma 3 entro il 31 marzo 2012 e' fatto comunque divieto, a

decorrere dalla predetta data, di procedere ad assunzioni di

personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto; continuano ad

essere esclusi dal predetto divieto gli incarichi conferiti ai sensi

dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo

2001, n. 165, e successive modificazioni. Fino all'emanazione dei

provvedimenti di cui al comma 3 le dotazioni organiche sono

provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti alla

data di entrata in vigore della legge di conversione del presente

decreto; sono fatte salve le procedure concorsuali e di mobilita'

nonche' di conferimento di incarichi ai sensi dell'articolo 19, commi

5-bis e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 avviate alla

predetta data.

5. Restano esclusi dall'applicazione dei commi 3 e 4 il personale

amministrativo operante presso gli uffici giudiziari, la Presidenza

del Consiglio, le Autorita' di bacino di rilievo nazionale, il Corpo

della polizia penitenziaria, i magistrati, l'Agenzia italiana del

farmaco, nei limiti consentiti dalla normativa vigente, nonche' le

strutture del comparto sicurezza, delle Forze armate, del Corpo

nazionale dei vigili del fuoco, e quelle del personale indicato

nell'articolo 3, comma 1, del citato decreto legislativo n. 165 del

2001. Continua a trovare applicazione l'art. 6, comma 21-sexies,

primo periodo del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito

dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Restano ferme le vigenti

disposizioni in materia di limitazione delle assunzioni.

6. All'articolo 40 del citato decreto-legge n. 98 del 2011

convertito con legge n. 111 del 2011, sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) al comma 1-ter, le parole: "del 5 per cento per l'anno 2013 e

del 20 per cento a decorrere dall'anno 2014", sono sostituite dalle

seguenti: "del 5 per cento per l'anno 2012 e del 20 per cento a

decorrere dall'anno 2013"; nel medesimo comma , in fine, e' aggiunto

il seguente periodo: "Al fine di garantire gli effetti finanziari di

cui al comma 1-quater, in alternativa, anche parziale, alla riduzione

di cui al primo periodo, puo' essere disposta, con decreto del

Presidente del consiglio dei ministri, su proposta del Ministro

dell'economia e delle finanze, la rimodulazione delle aliquote delle

imposte indirette, inclusa l'accisa.";

b) al comma 1-quater, primo periodo, le parole: "30 settembre

2013", sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2012"; nel

medesimo periodo, le parole: "per l'anno 2013", sono sostituite dalle

seguenti: "per l'anno 2012, nonche' a 16.000 milioni di euro per

l'anno 2013".

7. All'articolo 10, comma 12, del citato decreto-legge n. 98 del

2011 convertito con legge n. 111 del 2011, dopo il primo periodo, e'

inserito il seguente: "Nella ipotesi prevista dal primo periodo del

presente comma ovvero nel caso in cui non siano assicurati gli

obiettivi di risparmio stabiliti ai sensi del comma 2, con le

modalita' previste dal citato primo periodo puo' essere disposto, nel

rispetto degli equilibri di bilancio pluriennale, il differimento,

senza interessi, del pagamento della tredicesima mensilita' dovuta ai

dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1

comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in tre rate

annuali posticipate. Con decreto di natura non regolamentare del

Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le disposizioni

tecniche per l'attuazione del presente comma".

8. All'articolo 20, comma 5, del citato decreto-legge n. 98 del

2011 convertito con legge n. 111 del 2011, sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) nell'alinea, le parole: "per gli anni 2013 e successivi", sono

sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2012 e successivi";

b) alla lettera a), le parole: "per 800 milioni di euro per

l'anno 2013 e" sono soppresse; nella medesima lettera, le parole: "a

decorrere dall'anno 2014", sono sostituite dalle seguenti: "a

decorrere dall'anno 2012";

c) alla lettera b), le parole: "per 1.000 milioni di euro per

l'anno 2013 e" sono soppresse; nella medesima lettera, le parole: "a

decorrere dall'anno 2014", sono sostituite dalle seguenti: "a

decorrere dall'anno 2012";

d) alla lettera c), le parole: "per 400 milioni di euro per

l'anno 2013", sono sostituite dalle seguenti: "per 700 milioni di

euro per l'anno 2012"; nella medesima lettera, le parole: "a

decorrere dall'anno 2014", sono sostituite dalle seguenti: "a

decorrere dall'anno 2013";

e) alla lettera d), le parole: "per 1.000 milioni di euro per

l'anno 2013" sono sostituite dalle seguenti: "per 1.700 milioni di

euro per l'anno 2012"; nella medesima lettera, le parole: "a

decorrere dall'anno 2014", sono sostituite dalle seguenti: "a

decorrere dall'anno 2013".

9. All'articolo 20, del citato decreto-legge n. 98 del 2011

convertito con legge n. 111 del 2011, sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) al comma 2, le parole: "a decorrere dall'anno 2013", sono

sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno 2012";

b) al comma 3, le parole: "a decorrere dall'anno 2013", sono

sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno 2012"; nel medesimo

comma, il secondo periodo e' soppresso; nel medesimo comma, al terzo

periodo sostituire le parole "di cui a primi due periodi" con le

seguenti: "di cui al primo periodo".

10. All'articolo 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: "A decorrere dall'anno

2013", sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dall'anno 2012";

b) al comma 1, lettera a), le parole: "per l'anno 2013", sono

sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2012 e 2013";

c) al comma 2, le parole: "Fino al 31 dicembre 2012", sono

sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2011".

11. La sospensione di cui all'articolo 1, comma 7, del

decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni,

dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, confermata dall'articolo 1, comma

123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, non si applica, a

decorrere dall'anno 2012, con riferimento all'addizionale comunale

all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto

legislativo 28 settembre 1998, n. 360. E' abrogato l'articolo 5 del

decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; sono fatte salve le

deliberazioni dei comuni adottate nella vigenza del predetto articolo

5.

12. L'importo della manovra prevista dal comma 8 per l'anno 2012

puo' essere complessivamente ridotto di un importo fino al 50 per

cento delle maggiori entrate previste dall'articolo 7, comma 6, in

considerazione dell'effettiva applicazione dell'articolo 7, commi da

1 a 6, del presente decreto. La riduzione e' distribuita tra i

comparti interessati con decreto del Ministro dell'economia e delle

finanze, d'intesa con la Conferenza unificata. La soppressione della

misura della tariffa per gli atti soggetti ad IVA di cui all'articolo

17, comma 6, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, nella

tabella allegata al decreto ministeriale 27 novembre 1998, n. 435,

recante "Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 56,

comma 11, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, per la determinazione

delle misure dell'imposta provinciale di trascrizione", ha efficacia

a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di

conversione del presente decreto, anche in assenza del decreto del

Ministro dell'economia e delle finanze di cui al citato articolo 17,

comma 6, del decreto legislativo n. 68 del 2011. Per tali atti

soggetti ad IVA, le misure dell'imposta provinciale di trascrizione

sono pertanto determinate secondo quanto previsto per gli atti non

soggetti ad IVA. Le province, a decorrere dalla medesima data di

entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,

percepiscono le somme dell'imposta provinciale di trascrizione

conseguentemente loro spettanti.

13. All'articolo 21, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.

98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,

sono aggiunti, in fine, i seguenti periodo: "Dall'anno 2012 il fondo

di cui al presente comma e' ripartito, d'intesa con la Conferenza

Stato-regioni, sulla base di criteri premiali individuati da

un'apposita struttura paritetica da istituire senza nuovi o maggiori

oneri a carico della finanza pubblica. La predetta struttura svolge

compiti di monitoraggio sulle spese e sull'organizzazione del

trasporto pubblico locale. Il 50 per cento delle risorse e'

attribuito, in particolare, a favore degli enti collocati nella

classe degli enti piu' virtuosi; tra i criteri di virtuosita' e'

comunque inclusa l'attribuzione della gestione dei servizi di

trasporto con procedura ad evidenza pubblica.".

14. All'articolo 15 del citato decreto-legge n. 98 del 2011

convertito con legge n. 111 del 2011, dopo il comma 1, e' inserito il

seguente: "1-bis. Fermo quanto previsto dal comma 1, nei casi in cui

il bilancio di un ente sottoposto alla vigilanza dello Stato non sia

deliberato nel termine stabilito dalla normativa vigente, ovvero

presenti una situazione di disavanzo di competenza per due esercizi

consecutivi, i relativi organi, ad eccezione del collegio dei

revisori o sindacale, decadono ed e' nominato un commissario con le

modalita' previste dal citato comma 1; se l'ente e' gia'

commissariato, si procede alla nomina di un nuovo commissario. Il

commissario approva il bilancio, ove necessario, e adotta le misure

necessarie per ristabilire l'equilibrio finanziario dell'ente; quando

cio' non sia possibile, il commissario chiede che l'ente sia posto in

liquidazione coatta amministrativa ai sensi del comma 1. Nell'ambito

delle misure di cui al precedente periodo il commissario puo'

esercitare la facolta' di cui all'articolo 72, comma 11, del

decreto-legge 25 giugno 2008, n 112, convertito con legge 6 agosto

2008, n. 133, anche nei confronti del personale che non abbia

raggiunto l'anzianita' massima contributiva di quaranta anni.".

15. Al comma 2 dell'articolo 17 del decreto-legge n. 78 del 2010

convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, dopo la

parola "emesse" sono aggiunte le parole "o contratte" e dopo le

parole "concedere prestiti", sono aggiunte le seguenti: "o altre

forme di assistenza finanziaria".

16. Le disposizioni di cui all'articolo 72, comma 11, del

decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con legge 6 agosto

2008, n. 133, si applicano anche negli anni 2012, 2013 e 2014.

17. All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre

1992, n. 503, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, le parole: "accogliere la richiesta", sono

sostituite dalle seguenti: "trattenere in servizio il dipendente";

nel medesimo periodo, la parola: "richiedente", e' sostituita dalla

seguente: "dipendente";

b) al terzo periodo, le parole: "La domanda di", sono sostituite

dalle seguenti: "La disponibilita' al";

c) al quarto periodo, le parole: "presentano la domanda", e'

sostituita dalle seguenti: "esprimono la disponibilita'".

18. Al fine di assicurare la massima funzionalita' e flessibilita',

in relazione a motivate esigenze organizzative, le pubbliche

amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono disporre, nei confronti

del personale appartenente alla carriera prefettizia ovvero avente

qualifica dirigenziale, il passaggio ad altro incarico prima della

data di scadenza dell'incarico ricoperto prevista dalla normativa o

dal contratto. In tal caso il dipendente conserva, sino alla predetta

data, il trattamento economico in godimento a condizione che, ove

necessario, sia prevista la compensazione finanziaria, anche a carico

del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato o di altri

fondi analoghi.

19. All'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo

2001, n. 165, in fine sono aggiunte le seguenti parole: "; il

trasferimento puo' essere disposto anche se la vacanza sia presente

in area diversa da quella di inquadramento assicurando la necessaria

neutralita' finanziaria.".

20. All'articolo 18 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,

convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, al

comma 1, le parole " 2020", "2021", "2022", "2023", "2024", "2025",

"2031" e "2032" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti:

"2016", "2017", "2018", "2019", "2020", "2021", "2027" e "2028".

21. Con effetto dal 1° gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti

che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dalla

predetta data all'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997,

n. 449, dopo le parole "anno scolastico e accademico" inserire la

seguente: "dell'anno successivo". Resta ferma l'applicazione della

disciplina vigente prima dell'entrata in vigore del presente comma

per i soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento entro il

31 dicembre 2011.

22. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente

decreto e con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il

pensionamento a decorrere dalla predetta data all'articolo 3 del

decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni con

legge 28 maggio 1997, n. 140, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 le parole "decorsi sei mesi dalla cessazione del

rapporto di lavoro." sono sostituite dalle seguenti: "decorsi

ventiquattro mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro e, nei casi

di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di eta' o di

servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, per collocamento

a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianita' massima

di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento

applicabili nell'amministrazione, decorsi sei mesi dalla cessazione

del rapporto di lavoro.";

b) al comma 5 sono soppresse le seguenti parole: "per

raggiungimento dei limiti di eta' o di servizio previsti dagli

ordinamenti di appartenenza, per collocamento a riposo d'ufficio a

causa del raggiungimento dell'anzianita' massima di servizio prevista

dalle norme di legge o di regolamento applicabili

nell'amministrazione,".

23. Resta ferma l'applicazione della disciplina vigente prima

dell'entrata in vigore del comma 22 per i soggetti che hanno maturato

i requisiti per il pensionamento prima della data di entrata in

vigore del presente decreto e, limitatamente al personale per il

quale la decorrenza del trattamento pensionistico e' disciplinata in

base al comma 9 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n.

449, e successive modificazioni ed integrazioni, per i soggetti che

hanno maturato i requisiti per il pensionamento entro il 31 dicembre

2011.

24. A decorrere dall'anno 2012 con decreto del Presidente del

Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei

Ministri, da emanare entro il 30 novembre dell'anno precedente, sono

stabilite annualmente le date in cui ricorrono le festivita'

introdotte con legge dello Stato non conseguente ad accordi con la

Santa Sede, nonche' le celebrazioni nazionali e le festivita' dei

Santi Patroni in modo tale che, sulla base della piu' diffusa prassi

europea, le stesse cadano il venerdi' precedente ovvero il lunedi'

seguente la prima domenica immediatamente successiva ovvero

coincidano con tale domenica.

25. La dotazione del fondo per interventi strutturali di politica

economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29

novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27

dicembre 2004, n. 307, e' incrementata , per l'anno 2012, di 2.000

milioni di euro.

26. All'articolo 78, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.

112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.

133, dopo il terzo periodo e' inserito il seguente: "Fermo restando

quanto previsto dagli articoli 194 e 254 del decreto legislativo 18

agosto 2000, n. 267, per procedere alla liquidazione degli importi

inseriti nel piano di rientro e riferiti ad obbligazioni assunte alla

data del 28 aprile 2008, in luogo della deliberazione consiliare di

cui al medesimo articolo 194, comma 1, del decreto legislativo 18

agosto 2000, n. 26 e' sufficiente una determina dirigenziale del

Comune.

27. Il comma 17 dell'articolo 14 del decreto legge 31 maggio 2010,

n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n.

122, e' sostituito dal seguente: "17. Il Commissario straordinario

del Governo puo' estinguere, nei limiti dell'articolo 2 del decreto

del Ministro dell'economia e delle finanze 18 marzo 2011, i debiti

della gestione commissariale verso Roma Capitale, diversi dalle

anticipazioni di cassa ricevute, ad avvenuta deliberazione del

bilancio di previsione per gli anni 2011 - 2013, con la quale viene

dato espressamente atto dell'adeguatezza e dell'effettiva attuazione

delle misure occorrenti per il reperimento delle risorse finalizzate

a garantire l'equilibrio economico-finanziario della gestione

ordinaria, nonche' subordinatamente a specifico motivato giudizio

sull'adeguatezza ed effettiva attuazione delle predette misure da

parte dell'organo di revisione, nell'ambito del parere sulla proposta

di bilancio di previsione di cui alla lettera b) del comma 1

dell'articolo 239 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

28. La commissione di cui all'articolo 1, comma 3, del citato

decreto-legge n. 98 del 2011 convertito con legge n. 111 del 2011 e'

integrata con un esperto designato dal Ministro dell'economia e delle

finanze.

29. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche di' cui all'art.

1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, esclusi i

magistrati, su richiesta del datore di lavoro, sono tenuti ad

effettuare la prestazione in luogo di lavoro e sede diversi sulla

base di motivate esigenze, tecniche, organizzative e produttive con

riferimento ai piani della performance o ai piani di

razionalizzazione, secondo criteri ed ambiti regolati dalla

contrattazione collettiva di comparto. Nelle more della disciplina

contrattuale si fa riferimento ai criteri datoriali, oggetto di

informativa preventiva, e il trasferimento e' consentito in ambito

del territorio regionale di riferimento; per il personale del

Ministero dell'interno il trasferimento puo' essere disposto anche al

di fuori del territorio regionale di riferimento. Dall'attuazione del

presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico

della finanza pubblica.

30. All'aspettativa di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto

legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge 15 luglio 2011, n.

111, si applica la disciplina prevista dall'articolo 8 comma 2 della

legge 15 luglio 2002 n. 145; resta ferma comunque l'applicazione,

anche nel caso di collocamento in aspettativa, della disciplina di

cui all'articolo 7-vicies quinquies del decreto legge 31 gennaio

2005, n. 7, convertito con legge 31 marzo 2005, n. 43, alle

fattispecie ivi indicate.

31. Gli enti pubblici non economici inclusi nell'elenco di cui

all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2011, n. 196, con

una dotazione organica inferiore alle settanta unita', con esclusione

degli ordini professionali e loro federazioni, delle federazioni

sportive, degli enti la cui funzione consiste nella conservazione e

nella trasmissione della memoria della Resistenza e delle

deportazioni, anche con riferimento alle leggi 20 luglio 2000, n.

211, istitutiva della Giornata della memoria e della legge 30 marzo

2004, n. 92, istitutiva del Giorno del ricordo, nonche' delle

Autorita' portuali e degli enti parco, sono soppressi al novantesimo

giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Sono

esclusi dalla soppressione gli enti, di particolare rilievo,

identificati con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei

ministri da emanare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata

in vigore del presente decreto. Le funzioni esercitate da ciascun

ente soppresso sono attribuite all'amministrazione vigilante ovvero,

nel caso di pluralita' di amministrazioni vigilanti, a quella

titolare delle maggiori competenze nella materia che ne e' oggetto.

L'amministrazione cosi' individuata succede a titolo universale

all'ente soppresso, in ogni rapporto, anche controverso, e ne

acquisisce le risorse finanziarie, strumentali e di personale. I

rapporti di lavoro a tempo determinato, alla prima scadenza

successiva alla soppressione dell'ente, non possono essere rinnovati

o prorogati. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,

su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze le funzioni

commissariali di gestioni liquidatorie di enti pubblici ovvero di

stati passivi, riferiti anche ad enti locali, possono essere

attribuite a societa' interamente posseduta dallo Stato.

32. All'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo

2001, n. 165, in fine, e' aggiunto il seguente periodo: "Nell'ipotesi

prevista dal terzo periodo del presente comma, ai fini della

liquidazione del trattamento di fine servizio, comunque denominato,

nonche' dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, del decreto del

Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive

modificazioni, l'ultimo stipendio va individuato nell'ultima

retribuzione percepita prima del conferimento dell'incarico avente

durata inferiore a tre anni.". La disposizione del presente comma si

applica agli incarichi conferiti successivamente alla data di entrata

in vigore del presente decreto nonche' agli incarichi aventi comunque

decorrenza successiva al 1° ottobre 2011.

33. All'articolo 1, comma 2, del citato decreto-legge n. 98 del

33. All'articolo 1, comma 2, del citato decreto-legge n. 98 del

2011 convertito con legge n. 111 del 2011, il primo periodo e'

sostituito dal seguente: "La disposizione di cui al comma 1 si

applica, oltre che alle cariche e agli incarichi negli organismi,

enti e istituzioni, anche collegiali, di cui all'allegato A del

medesimo comma, anche ai segretari generali, ai capi dei

dipartimenti, ai dirigenti di prima fascia, ai direttori generali

degli enti e ai titolari degli uffici a questi equiparati delle

amministrazioni centrali dello Stato.".

Art. 2

Disposizioni in materia di entrate

1. In considerazione della eccezionalita' della situazione

economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di

raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede

europea, a decorrere dal 2011 e fino al 2013, in deroga all'articolo

3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, sul reddito complessivo di cui

all'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi approvato

con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,

e successive modificazioni, di importo superiore a 90.000 euro lordi

annui, e' dovuto un contributo di solidarieta' del 5 per cento sulla

parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonche' del

10 per cento sulla parte eccedente 150.000 euro. Il contributo di

solidarieta' e' deducibile dal reddito complessivo, ai sensi

dell'articolo 10 del citato testo unico n. 917 del 1986. Sono

abrogate le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto

legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla

legge 30 luglio 2010, n. 122, nonche' quelle di cui all'articolo 18,

comma 22-bis, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con

modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Per

l'accertamento, la riscossione e il contenzioso riguardante il

contributo di solidarieta', si applicano le disposizioni vigenti per

le imposte sui redditi. Qualora dall'applicazione del contributo

derivi un aggravio di prelievo superiore a quello che si

determinerebbe applicando ai fini IRPEF l'aliquota marginale del 48

per cento allo scaglione di reddito di cui all'articolo 11, comma 1,

lettera e), del predetto testo unico delle imposte sui redditi, il

contribuente puo' optare per l'assolvimento dell'imposta sul reddito

delle persone fisiche cosi' calcolata in luogo del contributo di

solidarieta'. Il predetto contributo non si applica alle retribuzioni

o indennita' assoggettate alla riduzione prevista dall'articolo 13,

comma 1.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da

emanare entro il 30 settembre 2011, sono determinate le modalita' di

attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, garantendo l'assenza

di oneri per il bilancio dello Stato e assicurando il coordinamento

tra le disposizioni di cui al comma 1 e quelle contenute nei

soppressi articoli 9, comma 2, del decreto-legge n. 78 del 2010,

convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, e 18,

comma 22-bis, del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con

modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011.

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione

autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali

adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del

presente decreto, emana tutte le disposizioni in materia di giochi

pubblici utili al fine di assicurare maggiori entrate, potendo tra

l'altro introdurre nuovi giochi, indire nuove lotterie, anche ad

estrazione istantanea, adottare nuove modalita' di gioco del Lotto,

nonche' dei giochi numerici a totalizzazione nazionale, variare

l'assegnazione della percentuale della posta di gioco a montepremi

ovvero a vincite in denaro, la misura del prelievo erariale unico,

nonche' la percentuale del compenso per le attivita' di gestione

ovvero per quella dei punti vendita. Il Direttore generale

dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato puo' proporre al

Ministro dell'economia e delle finanze di disporre con propri

decreti, entro il 31 dicembre 2011, tenuto anche conto dei

provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al

pubblico dei tabacchi lavorati eventualmente intervenuti, l'aumento

dell'aliquota di base dell'imposta di consumo sulle sigarette

prevista dall'allegato I al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.

504 e successive modificazioni. L'attuazione delle disposizioni del

presente comma assicura maggiori entrate in misura non inferiore a

1.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012. Le maggiori

entrate derivanti dal presente comma sono integralmente attribuite

allo Stato.

4. A fini di adeguamento alle disposizioni adottate in ambito

comunitario in tema di prevenzione dell'utilizzo del sistema

finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita'

criminose e di finanziamento del terrorismo, le limitazioni all'uso

del contante e dei titoli al portatore, di cui all'articolo 49, commi

1, 5, 8, 12 e 13, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231,

sono adeguate all'importo di euro duemilacinquecento;

conseguentemente, nel comma 13 del predetto articolo 49, le parole:

«30 giugno 2011» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2011».

5. All'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.

471, dopo il comma 2-quinquies, sono inseriti i seguenti:

"2-sexies. Qualora siano state contestate a carico di soggetti

iscritti in albi ovvero ad ordini professionali, nel corso di un

quinquennio, quattro distinte violazioni dell'obbligo di emettere il

documento certificativo dei corrispettivi compiute in giorni diversi,

e' disposta in ogni caso la sanzione accessoria della sospensione

dell'iscrizione all'albo o all'ordine per un periodo da tre giorni ad

un mese. In caso di recidiva, la sospensione e' disposta per un

periodo da quindici giorni a sei mesi. In deroga all'articolo 19,

comma 7, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, il

provvedimento di sospensione e' immediatamente esecutivo. Gli atti di

sospensione sono comunicati all'ordine professionale ovvero al

soggetto competente alla tenuta dell'albo affinche' ne sia data

pubblicazione sul relativo sito internet. Si applicano le

disposizioni dei commi 2-bis e 2-ter.

2-septies. Nel caso in cui le violazioni di cui al comma 2-sexies

siano commesse nell'esercizio in forma associata di attivita'

professionale, la sanzione accessoria di cui al medesimo comma e'

disposta nei confronti di tutti gli associati.".

6. Le ritenute, le imposte sostitutive sugli interessi, premi e

ogni altro provento di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente

della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sui redditi diversi di

cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis a c-quinquies del

medesimo decreto, ovunque ricorrano, sono stabilite nella misura del

20 per cento.

7. La disposizione di cui al comma 6 non si applica sugli

interessi, premi e ogni altro provento di cui all'articolo 44 del

decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e

sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c-ter),

ovvero sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura

finanziaria del medesimo decreto nei seguenti casi:

a) obbligazioni e altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto

del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed

equiparati;

b) obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al

decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del medesimo testo

decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del medesimo testo

unico;

c) titoli di risparmio per l'economia meridionale di cui

all'articolo 8, comma 4 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70,

convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106;

d) piani di risparmio a lungo termine appositamente istituiti.

8. La disposizione di cui al comma 6 non si applica altresi' agli

interessi di cui al comma 8-bis dell'articolo 26-quater del decreto

del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, agli utili

di cui all'articolo 27, comma 3-ter, del decreto del Presidente della

Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, al risultato netto maturato

delle forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo

5 dicembre 2005, n. 252.

9. La misura dell'aliquota di cui al comma 6 si applica agli

interessi, ai premi e ad ogni altro provento di cui all'articolo 44

del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,

divenuti esigibili e ai redditi diversi realizzati a decorrere dal 1°

gennaio 2012.

10. Per i dividendi e proventi ad essi assimilati la misura

dell'aliquota di cui al comma 6 si applica a quelli percepiti dal 1°

gennaio 2012.

11. Per le obbligazioni e i titoli similari di cui all'articolo 2,

comma 1, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, la misura

dell'aliquota di cui al comma 6 si applica agli interessi, ai premi e

ad ogni altro provento di cui all'articolo 44 del decreto del

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 maturati a

partire dal 1° gennaio 2012.

12. Per le gestioni individuali di portafoglio di cui all'articolo

7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, la misura

dell'aliquota di cui al comma 6 si applica sui risultati maturati a

partire dal 1° gennaio 2012.

13. Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,

n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 26:

1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "I soggetti indicati

nel comma 1 dell'articolo 23, che hanno emesso obbligazioni, titoli

similari e cambiali finanziarie, operano una ritenuta del 20 per

cento, con obbligo di rivalsa, sugli interessi ed altri proventi

corrisposti ai possessori";

2) al comma 3, il secondo e terzo periodo sono soppressi;

3) il comma 3-bis e' sostituito dal seguente: "I soggetti

indicati nel comma 1 dell'articolo 23, che corrispondono i proventi

di cui alle lettere g-bis) e g-ter) del comma 1, dell'articolo 44 del

testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero

intervengono nella loro riscossione operano sui predetti proventi una

ritenuta con aliquota del 20 per cento. Nel caso dei rapporti

indicati nella lettera g-bis), la predetta ritenuta e' operata, in

luogo della ritenuta di cui al comma 3, anche sugli interessi e gli

altri proventi maturati nel periodo di durata dei predetti rapporti";

4) al comma 5, il terzo periodo e' soppresso;

b) all'articolo 26-quinquies, al comma 3, ultimo periodo, dopo le

parole "prospetti periodici" sono aggiunte le seguenti: "al netto di

una quota dei proventi riferibili alle obbligazioni e altri titoli di

cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29

settembre 1973, n. 601 ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli

Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi

dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi

approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre

1986, n. 917. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze

sono stabilite le modalita' di individuazione della quota dei

proventi di cui al periodo precedente.";

proventi di cui al periodo precedente.";

c) all'articolo 27:

1) al comma 3, il secondo periodo e' soppresso;

2) al comma 3, all'ultimo periodo, le parole "quattro noni"

sono sostituite dalle seguenti: "di un quarto".

14. Nella legge 23 marzo 1983, n. 77, all'articolo 10-ter, dopo il

comma 2 e' aggiunto il seguente comma: "2-bis. I proventi di cui ai

commi 1 e 2 sono determinati al netto di una quota dei proventi

riferibili alle obbligazioni e altri titoli di cui all'articolo 31

del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601

ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella

lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del

testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Con decreto del

Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita' di

individuazione della quota dei proventi di cui al periodo

precedente.".

15. Nel testo unico delle imposte sui redditi approvato con il

decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 18, comma 1, le parole "commi 1-bis e 1-ter" sono

sostituite dalle parole "comma 1-bis";

b) all'articolo 73, il comma 5-quinquies, e' sostituito dal

seguente: "Gli organismi di investimento collettivo del risparmio con

sede in Italia, diversi dai fondi immobiliari, e quelli con sede in

Lussemburgo, gia' autorizzati al collocamento nel territorio dello

Stato, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre

1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre

1983, n. 649, e successive modificazioni, non sono soggetti alle

imposte sui redditi. Le ritenute operate sui redditi di capitale sono

a titolo di imposta. Non si applicano la ritenuta prevista dal comma

2 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29

settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni, sugli interessi ed

altri proventi dei conti correnti e depositi bancari e le ritenute

previste dai commi 3-bis e 5 del medesimo articolo 26 e dall'articolo

26-quinquies del predetto decreto nonche' dall'articolo 10-ter della

legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni.".

16. Nel decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con

modificazioni, nella legge 4 agosto 1990, n. 227, all'articolo 4,

comma 1, le parole "e 1-ter" sono soppresse.

17. Nella legge 28 dicembre 1995, n. 549, il comma 115

dell'articolo 3 e' sostituito dal seguente: "Se i titoli indicati nel

comma 1 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica

29 settembre 1973, n. 600 sono emessi da societa' o enti, diversi

dalle banche, il cui capitale e' rappresentato da azioni non

negoziate in mercati regolamentati degli Stati membri dell'Unione

europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico

europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale

emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte

sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22

dicembre 1986, n. 917, ovvero da quote, gli interessi passivi sono

deducibili a condizione che, al momento di emissione, il tasso di

rendimento effettivo non sia superiore: a) al doppio del tasso

ufficiale di riferimento, per le obbligazioni ed i titoli similari

negoziati in mercati regolamentati degli Stati membri dell'Unione

europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico

europeo che sono inclusi nella lista di cui al citato decreto, o

collocati mediante offerta al pubblico ai sensi della disciplina

vigente al momento di emissione; b) al tasso ufficiale di riferimento

aumentato di due terzi, delle obbligazioni e dei titoli similari

diversi dai precedenti. Qualora il tasso di rendimento effettivo

all'emissione superi i limiti di cui al periodo precedente, gli

all'emissione superi i limiti di cui al periodo precedente, gli

interessi passivi eccedenti l'importo derivante dall'applicazione dei

predetti tassi sono indeducibili dal reddito di impresa. Con decreto

del Ministro dell'economia e delle finanze i limiti indicati nel

primo periodo possono essere variati tenendo conto dei tassi

effettivi di remunerazione delle obbligazioni e dei titoli similari

rilevati nei mercati regolamentati italiani. I tassi effettivi di

remunerazione sono rilevati avendo riguardo, ove necessario,

all'importo e alla durata del prestito nonche' alle garanzie

prestate.".

18. Nel decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 sono apportate

le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2:

1) il comma 1-ter e' abrogato;

2) il comma 1-quater e' sostituito dal seguente: "L'imposta di

cui al comma 1-bis si applica sugli interessi ed altri proventi

percepiti dai soggetti indicati al comma 1.";

3) nel comma 2, le parole "commi 1, 1-bis e 1-ter" sono

sostituite, ovunque ricorrano, dalle parole "commi 1 e 1-bis";

b) all'articolo 3, comma 5, le parole "commi 1-bis e 1-ter" sono

sostituite dalle parole "comma 1-bis";

c) all'articolo 5, le parole "commi 1, 1-bis e 1-ter" sono

sostituite, ovunque ricorrano, dalle parole "commi 1 e 1-bis".

19. Nel decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, al comma 2, dopo l'ultimo periodo e' aggiunto

il seguente: "Ai fini del presente comma, i redditi diversi derivanti

dalle obbligazioni e dagli altri titoli di cui all'articolo 31 del

decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed

equiparati e dalle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella

lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del

testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono computati

nella misura del 62,5 per cento dell'ammontare realizzato;";

b) all'articolo 6, al comma 1, dopo l'ultimo periodo e' aggiunto

il seguente: "Ai fini del presente articolo, i redditi diversi

derivanti dalle obbligazioni e dagli altri titoli di cui all'articolo

31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.

601 ed equiparati e dalle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi

nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis

del medesimo testo unico sono computati nella misura del 62,5 per

cento dell'ammontare realizzato;";

c) all'articolo 7:

1) al comma 3, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: "la

ritenuta prevista dal comma 2 dell'articolo 26 del D.P.R. 29

settembre 1973, n. 600, sugli interessi ed altri proventi dei conti

correnti bancari;";

2) al comma 3, lettera c), le parole "del 12,50 per cento",

ovunque ricorrano, sono soppresse;

3) al comma 4, dopo l'ultimo periodo e' aggiunto il seguente:

"Ai fini del presente comma, i redditi derivanti dalle obbligazioni e

dagli altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente

della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed equiparati e dalle

obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto

emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte

sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica

22 dicembre 1986, n. 917 sono computati nella misura del 62,5 per

cento dell'ammontare realizzato;".

20. Nel decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con

modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, all'articolo 6,

comma 1, le parole "del 12,50 per cento" sono soppresse.

21. Nel decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, all'articolo

21. Nel decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, all'articolo

17, comma 3, le parole "del 12,50 per cento," sono soppresse.

22. Ai proventi degli strumenti finanziari rilevanti in materia di

adeguatezza patrimoniale ai sensi della normativa comunitaria e delle

discipline prudenziali nazionali, emessi da intermediari vigilati

dalla Banca d'Italia o da soggetti vigilati dall'ISVAP e diversi da

azioni e titoli similari, si applica il regime fiscale di cui al

decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239. Le remunerazioni dei

predetti strumenti finanziari sono in ogni caso deducibili ai fini

della determinazione del reddito del soggetto emittente; resta ferma

l'applicazione dell'articolo 96 e dell'articolo 109, comma 9, del

testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. La presente

disposizione si applica con riferimento agli strumenti finanziari

emessi a decorrere dal 20 luglio 2011.

23. I redditi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g-quater),

del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto

del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da

assoggettare a ritenuta, ai sensi dell'articolo 6 della legge 26

settembre 1985, n. 482, o a imposta sostitutiva, ai sensi

dell'articolo 26-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29

settembre 1973, n. 600, sono determinati al netto di una quota dei

proventi riferibili alle obbligazioni e altri titoli di cui

all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29

settembre 1973, n. 601 ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli

Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi

dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi,

approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre

1986, n. 917. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze

sono stabilite le modalita' di individuazione della quota dei

proventi di cui al periodo precedente.

24. Le disposizioni dei commi da 13 a 23 esplicano effetto a

decorrere dal 1° gennaio 2012.

25. A decorrere dal 1° gennaio 2012 sono abrogate le seguenti

disposizioni:

a) il comma 8 dell'articolo 20 del decreto-legge 8 aprile 1974,

n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 1974, n.

216;

b) i commi da 1 a 4 dell'articolo 7 del decreto-legge 20 giugno

1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto

1996, n. 425.

26. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 8,

per gli interessi e altri proventi soggetti all'imposta sostitutiva

di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, gli

intermediari di cui all'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto

provvedono ad effettuare addebiti e accrediti del conto unico di cui

all'articolo 3 del citato decreto alla data del 31 dicembre 2011, per

le obbligazioni e titoli similari senza cedola o con cedola avente

scadenza non inferiore a un anno dalla data del 31 dicembre 2011,

ovvero in occasione della scadenza della cedola o della cessione o

rimborso del titolo, per le obbligazioni e titoli similari diversi

dai precedenti. Per i titoli espressi in valuta estera si tiene conto

del valore del cambio alla data del 31 dicembre 2011. Con decreto del

Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita' di

svolgimento delle operazioni di addebito e di accredito del conto

unico.

27. Ai redditi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g-quater),

del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti da

contratti sottoscritti fino al 31 dicembre 2011, si applica

l'aliquota del 12,5 per cento sulla parte di redditi riferita al

periodo intercorrente tra la data di sottoscrizione o acquisto della

periodo intercorrente tra la data di sottoscrizione o acquisto della

polizza ed il 31 dicembre 2011. Ai fini della determinazione dei

redditi di cui al precedente periodo si tiene conto dell'ammontare

dei premi versati a ogni data di pagamento dei premi medesimi e del

tempo intercorso tra pagamento dei premi e corresponsione dei

proventi, secondo le disposizioni stabilite con decreto del Ministro

dell'economia e delle finanze.

28. Le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui

all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quater), del testo

unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, realizzate fino

alla data del 31 dicembre 2011 sono portate in deduzione dalle

plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all'articolo 67,

comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle

imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, realizzati successivamente, per

una quota pari al 62,5 per cento del loro ammontare. Restano fermi i

limiti temporali di deduzione previsti dagli articoli 68, comma 5,

del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto

del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e 6, comma

5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

29. A decorrere dalla data del 1° gennaio 2012, agli effetti della

determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all'articolo

67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle

imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in luogo del costo o valore di

acquisto, o del valore determinato ai sensi dell'articolo 14, commi 6

e seguenti, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, puo'

essere assunto il valore dei titoli, quote, diritti, valute estere,

metalli preziosi allo stato grezzo o monetato, strumenti finanziari,

rapporti e crediti alla data del 31 dicembre 2011, a condizione che

il contribuente:

a) opti per la determinazione, alla stessa data, delle

plusvalenze, delle minusvalenze e dei proventi di cui all'articolo

44, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi,

approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre

1986, n. 917, derivanti dalla partecipazione a organismi di

investimento collettivo in valori mobiliari di cui all'articolo 73,

comma 5-quinquies, a organismi di investimento collettivo in valori

mobiliari di diritto estero, di cui all'articolo 10-ter, comma 1,

della legge 23 marzo 1983, n. 77;

b) provveda al versamento dell'imposta sostitutiva eventualmente

dovuta, secondo i criteri di cui agli articoli 5 e 6 del decreto

legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

30. Ai fini del comma 29, nel caso di cui all'articolo 5 del

decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, l'opzione di cui alla

lettera a) del comma 29 e' esercitata, in sede di dichiarazione

annuale dei redditi e si estende a tutti i titoli o strumenti

finanziari detenuti; l'imposta sostitutiva dovuta e' corrisposta

secondo le modalita' e nei termini previsti dal comma 4 dello stesso

articolo 5. Nel caso di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 21

novembre 1997, n. 461, l'opzione si estende a tutti i titoli, quote o

certificati inclusi nel rapporto di custodia o amministrazione e puo'

essere esercitata entro il 31 marzo 2012; l'imposta sostitutiva e'

versata dagli intermediari entro il 16 maggio 2012, ricevendone

provvista dal contribuente.

31. Ove non siano applicabili le disposizioni dei commi 29 e 30,

per i proventi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g), del testo

unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente

della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalla

partecipazione agli organismi e fondi di cui al primo periodo del

presente comma l'opzione puo' essere esercitata entro il 31 marzo

presente comma l'opzione puo' essere esercitata entro il 31 marzo

2012, con comunicazione ai soggetti residenti incaricati del

pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione

delle quote o azioni; l'imposta sostitutiva e' versata dai medesimi

soggetti entro il 16 maggio 2012, ricevendone provvista dal

contribuente.

32. Le minusvalenze e perdite di cui all'articolo 67, comma 1,

lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle imposte sui

redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22

dicembre 1986, n. 917, derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui

al comma precedente sono portate in deduzione dalle plusvalenze e

dagli altri redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere

da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi

approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre

1986, n. 917, realizzati successivamente, fino al 31 dicembre 2012,

per una quota pari al 62,5 per cento del loro ammontare.

33. Per le gestioni individuali di portafoglio di cui all'articolo

7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, gli eventuali

risultati negativi di gestione rilevati alla data del 31 dicembre

2011 sono portati in deduzione dai risultati di gestione maturati

successivamente, per una quota pari al 62,5 per cento del loro

ammontare. Restano fermi i limiti temporali di utilizzo dei risultati

negativi di gestione previsti dall'articolo 7, comma 10, del decreto

legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

34. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono

stabilite le modalita' di applicazione dei commi da 29 a 32.

35. All'ultimo periodo del comma 4 bis dell'articolo 10 della legge

8 maggio 1998, n. 146, dopo la parola "446" sono aggiunte le

seguenti: "e che i contribuenti interessati risultino congrui alle

risultanze degli studi di settore, anche a seguito di adeguamento, in

relazione al periodo di imposta precedente". All'articolo 1, comma

1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n.

195, dopo le parole "o aree territoriali" sono aggiunte le seguenti:

", o per aggiornare o istituire gli indicatori di cui all'articolo

10-bis della legge 8 maggio 1998, n. 146".

36. Le maggiori entrate derivanti dal presente decreto sono

riservate all'Erario, per essere destinate alle esigenze prioritarie

di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in

sede europea, anche alla luce della eccezionalita' della situazione

economica internazionale.".

Titolo II

LIBERALIZZAZIONI, PRIVATIZZAZIONI ED ALTRE MISURE PER FAVORIRE LO

SVILUPPO

Art. 3

Abrogazione delle indebite restrizioni all'accesso

e all'esercizio delle professioni e delle attivita' economiche

1. In attesa della revisione dell'articolo 41 della Costituzione,

Comuni, Province, Regioni e Stato, entro un anno dalla data di

entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,

adeguano i rispettivi ordinamenti al principio secondo cui

l'iniziativa e l'attivita' economica privata sono libere ed e'

permesso tutto cio' che non e' espressamente vietato dalla legge nei

soli casi di:

a) vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli

obblighi internazionali;

obblighi internazionali;

b) contrasto con i principi fondamentali della Costituzione;

c) danno alla sicurezza, alla liberta', alla dignita' umana e

contrasto con l'utilita' sociale;

d) disposizioni indispensabili per la protezione della salute

umana, la conservazione delle specie animali e vegetali,

dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale;

e) disposizioni che comportano effetti sulla finanza pubblica.

2. Il comma 1 costituisce principio fondamentale per lo sviluppo

economico e attua la piena tutela della concorrenza tra le imprese.

3. Sono in ogni caso soppresse, alla scadenza del termine di cui al

comma 1, le disposizioni normative statali incompatibili con quanto

disposto nel medesimo comma, con conseguente diretta applicazione

degli istituti della segnalazione di inizio di attivita' e

dell'autocertificazione con controlli successivi. Nelle more della

decorrenza del predetto termine, l'adeguamento al principio di cui al

comma 1 puo' avvenire anche attraverso gli strumenti vigenti di

semplificazione normativa.

4. L'adeguamento di Comuni, Province e Regioni all'obbligo di cui

al comma 1 costituisce elemento di valutazione della virtuosita' dei

predetti enti ai sensi dell'art. 20, comma 3, del decreto legge 6

luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

5. Fermo restando l'esame di Stato di cui all'art. 33 comma 5 della

Costituzione per l'accesso alle professioni regolamentate, gli

ordinamenti professionali devono garantire che l'esercizio

dell'attivita' risponda senza eccezioni ai principi di libera

concorrenza, alla presenza diffusa dei professionisti su tutto il

territorio nazionale, alla differenziazione e pluralita' di offerta

che garantisca l'effettiva possibilita' di scelta degli utenti

nell'ambito della piu' ampia informazione relativamente ai servizi

offerti. Gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati

entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto

per recepire i seguenti principi:

a) l'accesso alla professione e' libero e il suo esercizio e'

fondato e ordinato sull'autonomia e sull'indipendenza di giudizio,

intellettuale e tecnica, del professionista. La limitazione, in forza

di una disposizione di legge, del numero di persone che sono titolate

ad esercitare una certa professione in tutto il territorio dello

Stato o in una certa area geografica, e' consentita unicamente

laddove essa risponda a ragioni di interesse pubblico e non introduca

una discriminazione diretta o indiretta basata sulla nazionalita' o,

in caso di esercizio dell'attivita' in forma societaria, della sede

legale della societa' professionale;

b) previsione dell'obbligo per il professionista di seguire

percorsi di formazione continua permanente predisposti sulla base di

appositi regolamenti emanati dai consigli nazionali, fermo restando

quanto previsto dalla normativa vigente in materia di educazione

continua in medicina (ECM). La violazione dell'obbligo di formazione

continua determina un illecito disciplinare e come tale e' sanzionato

sulla base di quanto stabilito dall'ordinamento professionale che

dovra' integrare tale previsione;

c) la disciplina del tirocinio per l'accesso alla professione

deve conformarsi a criteri che garantiscano l'effettivo svolgimento

dell'attivita' formativa e il suo adeguamento costante all'esigenza

di assicurare il miglior esercizio della professione. Al tirocinante

dovra' essere corrisposto un equo compenso di natura indennitaria,

commisurato al suo concreto apporto. Al fine di accelerare l'accesso

al mondo del lavoro, la durata del tirocinio non potra' essere

complessivamente superiore a tre anni e potra' essere svolto, in

presenza di una apposita convenzione quadro stipulata fra i Consigli

Nazionali e il Ministero dell'Istruzione, Universita' e Ricerca, in

concomitanza al corso di studio per il conseguimento della laurea di

concomitanza al corso di studio per il conseguimento della laurea di

primo livello o della laurea magistrale o specialistica. Le

disposizioni della presente lettera non si applicano alle professioni

sanitarie per le quali resta confermata la normativa vigente;

d) il compenso spettante al professionista e' pattuito per

iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale

prendendo come riferimento le tariffe professionali. E' ammessa la

pattuizione dei compensi anche in deroga alle tariffe. Il

professionista e' tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza,

a rendere noto al cliente il livello della complessita'

dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri

ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione

dell'incarico. In caso di mancata determinazione consensuale del

compenso, quando il committente e' un ente pubblico, in caso di

liquidazione giudiziale dei compensi, ovvero nei casi in cui la

prestazione professionale e' resa nell'interesse dei terzi si

applicano le tariffe professionali stabilite con decreto dal Ministro

della Giustizia;

e) a tutela del cliente, il professionista e' tenuto a stipulare

idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio

dell'attivita' professionale. Il professionista deve rendere noti al

cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della

polizza stipulata per la responsabilita' professionale e il relativo

massimale. Le condizioni generali delle polizze assicurative di cui

al presente comma possono essere negoziate, in convenzione con i

propri iscritti, dai Consigli Nazionali e dagli enti previdenziali

dei professionisti;

f) gli ordinamenti professionali dovranno prevedere l'istituzione

di organi a livello territoriale, diversi da quelli aventi funzioni

amministrative, ai quali sono specificamente affidate l'istruzione e

la decisione delle questioni disciplinari e di un organo nazionale di

disciplina. La carica di consigliere dell'Ordine territoriale o di

consigliere nazionale e' incompatibile con quella di membro dei

consigli di disciplina nazionali e territoriali. Le disposizioni

della presente lettera non si applicano alle professioni sanitarie

per le quali resta confermata la normativa vigente;

g) la pubblicita' informativa, con ogni mezzo, avente ad oggetto

l'attivita' professionale, le specializzazioni ed i titoli

professionali posseduti, la struttura dello studio ed i compensi

delle prestazioni, e' libera. Le informazioni devono essere

trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere equivoche,

ingannevoli, denigratorie.

6. Fermo quanto previsto dal comma 5 per le professioni, l'accesso

alle attivita' economiche e il loro esercizio si basano sul principio

di liberta' di impresa.

7. Le disposizioni vigenti che regolano l'accesso e l'esercizio

delle attivita' economiche devono garantire il principio di liberta'

di impresa e di garanzia della concorrenza. Le disposizioni relative

all'introduzione di restrizioni all'accesso e all'esercizio delle

attivita' economiche devono essere oggetto di interpretazione

restrittiva.

8. Le restrizioni in materia di accesso ed esercizio delle

attivita' economiche previste dall'ordinamento vigente sono abrogate

quattro mesi dopo l'entrata in vigore del presente decreto.

9. Il termine "restrizione", ai sensi del comma 8, comprende:

a) la limitazione, in forza di una disposizione di legge, del

numero di persone che sono titolate ad esercitare una attivita'

economica in tutto il territorio dello Stato o in una certa area

geografica attraverso la concessione di licenze o autorizzazioni

amministrative per l'esercizio, senza che tale numero sia

determinato, direttamente o indirettamente sulla base della

popolazione o di altri criteri di fabbisogno;

popolazione o di altri criteri di fabbisogno;

b) l'attribuzione di licenze o autorizzazioni all'esercizio di

una attivita' economica solo dove ce ne sia bisogno secondo

l'autorita' amministrativa; si considera che questo avvenga quando

l'offerta di servizi da parte di persone che hanno gia' licenze o

autorizzazioni per l'esercizio di una attivita' economica non

soddisfa la domanda da parte di tutta la societa' con riferimento

all'intero territorio nazionale o ad una certa area geografica;

c) il divieto di esercizio di una attivita' economica al di fuori

di una certa area geografica e l'abilitazione a esercitarla solo

all'interno di una determinata area;

d) l'imposizione di distanze minime tra le localizzazioni delle

sedi deputate all'esercizio della professione o di una attivita'

economica;

e) il divieto di esercizio di una attivita' economica in piu'

sedi oppure in una o piu' aree geografiche;

f) la limitazione dell'esercizio di una attivita' economica ad

alcune categorie o divieto, nei confronti di alcune categorie, di

commercializzazione di taluni prodotti;

g) la limitazione dell'esercizio di una attivita' economica

attraverso l'indicazione tassativa della forma giuridica richiesta

all'operatore;

h) l'imposizione di prezzi minimi o commissioni per la fornitura

di beni o servizi, indipendentemente dalla determinazione, diretta o

indiretta, mediante l'applicazione di un coefficiente di profitto o

di altro calcolo su base percentuale;

l) l'obbligo di fornitura di specifici servizi complementari

all'attivita' svolta.

10. Le restrizioni diverse da quelle elencate nel comma 9

precedente possono essere revocate con regolamento da emanare ai

sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,

emanato su proposta del Ministro competente entro quattro mesi

dall'entrata in vigore del presente decreto.

11. Singole attivita' economiche possono essere escluse, in tutto o

in parte, dall'abrogazione delle restrizioni disposta ai sensi del

comma 8; in tal caso, la suddetta esclusione, riferita alle

limitazioni previste dal comma 9, puo' essere concessa, con decreto

del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro

competente di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,

sentita l'Autorita' per la concorrenza ed il mercato, entro quattro

mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del

presente decreto, qualora:

a) la limitazione sia funzionale a ragioni di interesse pubblico;

b) la restrizione rappresenti un mezzo idoneo, indispensabile e,

dal punto di vista del grado di interferenza nella liberta'

economica, ragionevolmente proporzionato all'interesse pubblico cui

e' destinata;

c) la restrizione non introduca una discriminazione diretta o

indiretta basata sulla nazionalita' o, nel caso di societa', sulla

sede legale dell'impresa.

12. All'articolo 307, comma 10, del decreto legislativo 15 marzo

2010, n. 66, recante il codice dell'ordinamento militare sostituire

la lettera d) con la seguente:

"d) i proventi monetari derivanti dalle procedure di cui alla

lettera a), sono destinati, previa verifica da parte del Ministero

dell'economia e delle finanze della compatibilita' finanziaria con

gli equilibri di finanza pubblica, con particolare riferimento al

rispetto del conseguimento, da parte dell'Italia, dell'indebitamento

netto strutturale concordato in sede di programma di stabilita' e

crescita, al Ministero della difesa, mediante riassegnazione in

deroga ai limiti previsti per le riassegnazioni agli stati di

previsione dei Ministeri, previo versamento all'entrata del bilancio

previsione dei Ministeri, previo versamento all'entrata del bilancio

dello Stato, per confluire nei fondi di cui all'articolo 619, per le

spese di riallocazione di funzioni, ivi incluse quelle relative agli

eventuali trasferimenti di personale, e per la razionalizzazione del

settore infrastrutturale della difesa, nonche', fino alla misura del

10 per cento, nel fondo casa di cui all'articolo 1836, previa

deduzione di una quota parte corrispondente al valore di libro degli

immobili alienati e una quota compresa tra il 5 e il 10 per cento che

puo' essere destinata agli enti territoriali interessati, in

relazione alla complessita' e ai tempi dell'eventuale valorizzazione.

Alla ripartizione delle quote si provvede con decreti del Ministro

della difesa, da comunicare, anche con mezzi di evidenza informatica,

al Ministero dell'economia e delle finanze; in caso di verifica

negativa della compatibilita' finanziaria con gli equilibri di

finanza pubblica, i proventi di cui alla presente lettera sono

riassegnati al fondo ammortamento dei titoli di Stato".

Art. 4

Adeguamento della disciplina dei servizi pubblici locali al

referendum popolare e alla normativa dell'unione europea

1. Gli enti locali, nel rispetto dei principi di concorrenza, di

liberta' di stabilimento e di libera prestazione dei servizi,

verificano la realizzabilita' di una gestione concorrenziale dei

servizi pubblici locali di rilevanza economica, di seguito "servizi

pubblici locali", liberalizzando tutte le attivita' economiche

compatibilmente con le caratteristiche di universalita' e

accessibilita' del servizio e limitando, negli altri casi,

l'attribuzione di diritti di esclusiva alle ipotesi in cui, in base

ad una analisi di mercato, la libera iniziativa economica privata non

risulti idonea a garantire un servizio rispondente ai bisogni della

comunita'.

2. All'esito della verifica l'ente adotta una delibera quadro che

illustra l'istruttoria compiuta ed evidenzia, per i settori sottratti

alla liberalizzazione, i fallimenti del sistema concorrenziale e,

viceversa, i benefici per la stabilizzazione, lo sviluppo e l'equita'

all'interno della comunita' locale derivanti dal mantenimento di un

regime di esclusiva del servizio.

3. Alla delibera di cui al comma precedente e' data adeguata

pubblicita'; essa e' inviata all'Autorita' garante della concorrenza

e del mercato ai fini della relazione al Parlamento di cui alla legge

10 ottobre 1990, n. 287.

4. La verifica di cui al comma 1 e' effettuata entro dodici mesi

dall'entrata in vigore del presente decreto e poi periodicamente

secondo i rispettivi ordinamenti degli enti locali; essa e' comunque

effettuata prima di procedere al conferimento e al rinnovo della

gestione dei servizi.

5. Gli enti locali, per assicurare agli utenti l'erogazione di

servizi pubblici che abbiano ad oggetto la produzione di beni e

attivita' rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo

sviluppo economico e civile delle comunita' locali, definiscono

preliminarmente, ove necessario, gli obblighi di servizio pubblico,

prevedendo le eventuali compensazioni economiche alle aziende

esercenti i servizi stessi, tenendo conto dei proventi derivanti

dalle tariffe e nei limiti della disponibilita' di bilancio destinata

allo scopo.

6. All'attribuzione di diritti di esclusiva ad un'impresa

incaricata della gestione di servizi pubblici locali consegue

l'applicazione di quanto disposto dall'articolo 9 della legge 10

ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni.

7. I soggetti gestori di servizi pubblici locali, qualora intendano

7. I soggetti gestori di servizi pubblici locali, qualora intendano

svolgere attivita' in mercati diversi da quelli in cui sono titolari

di diritti di esclusiva, sono soggetti alla disciplina prevista

dall'articolo 8, commi 2-bis e 2-quater, della legge 10 ottobre 1990,

n. 287, e successive modificazioni.

8. Nel caso in cui l'ente locale, a seguito della verifica di cui

al comma 1, intende procedere all'attribuzione di diritti di

esclusiva, il conferimento della gestione di servizi pubblici locali

avviene in favore di imprenditori o di societa' in qualunque forma

costituite individuati mediante procedure competitive ad evidenza

pubblica, nel rispetto dei principi del Trattato sul funzionamento

dell'Unione europea e dei principi generali relativi ai contratti

pubblici e, in particolare, dei principi di economicita',

imparzialita', trasparenza, adeguata pubblicita', non

discriminazione, parita' di trattamento, mutuo riconoscimento e

proporzionalita'. Le medesime procedure sono indette nel rispetto

degli standard qualitativi, quantitativi, ambientali, di equa

distribuzione sul territorio e di sicurezza definiti dalla legge, ove

esistente, dalla competente autorita' di settore o, in mancanza di

essa, dagli enti affidanti.

9. Le societa' a capitale interamente pubblico possono partecipare

alle procedure competitive ad evidenza pubblica, sempre che non vi

siano specifici divieti previsti dalla legge.

10. Le imprese estere, non appartenenti a Stati membri dell'Unione

europea, possono essere ammesse alle procedure competitive ad

evidenza pubblica per l'affidamento di servizi pubblici locali a

condizione che documentino la possibilita' per le imprese italiane di

partecipare alle gare indette negli Stati di provenienza per

l'affidamento di omologhi servizi.

11. Al fine di promuovere e proteggere l'assetto concorrenziale dei

mercati interessati, il bando di gara o la lettera di invito relative

alle procedure di cui ai commi 8, 9, 10:

a) esclude che la disponibilita' a qualunque titolo delle reti,

degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali non duplicabili a

costi socialmente sostenibili ed essenziali per l'effettuazione del

servizio possa costituire elemento discriminante per la valutazione

delle offerte dei concorrenti;

b) assicura che i requisiti tecnici ed economici di

partecipazione alla gara siano proporzionati alle caratteristiche e

al valore del servizio e che la definizione dell'oggetto della gara

garantisca la piu' ampia partecipazione e il conseguimento di

eventuali economie di scala e di gamma;

c) indica, ferme restando le discipline di settore, la durata

dell'affidamento commisurata alla consistenza degli investimenti in

immobilizzazioni materiali previsti nei capitolati di gara a carico

del soggetto gestore. In ogni caso la durata dell'affidamento non

puo' essere superiore al periodo di ammortamento dei suddetti

investimenti;

d) puo' prevedere l'esclusione di forme di aggregazione o di

collaborazione tra soggetti che possiedono singolarmente i requisiti

tecnici ed economici di partecipazione alla gara, qualora, in

relazione alla prestazione oggetto del servizio, l'aggregazione o la

collaborazione sia idonea a produrre effetti restrittivi della

concorrenza sulla base di un'oggettiva e motivata analisi che tenga

conto di struttura, dimensione e numero degli operatori del mercato

di riferimento;

e) prevede che la valutazione delle offerte sia effettuata da una

commissione nominata dall'ente affidante e composta da soggetti

esperti nella specifica materia;

f) indica i criteri e le modalita' per l'individuazione dei beni

di cui al commi 29, e per la determinazione dell'eventuale importo

spettante al gestore al momento della scadenza o della cessazione

spettante al gestore al momento della scadenza o della cessazione

anticipata della gestione ai sensi del comma 30;

g) prevede l'adozione di carte dei servizi al fine di garantire

trasparenza informativa e qualita' del servizio.

12. Fermo restando quanto previsto ai commi 8, 9, 10 e 11, nel caso

di procedure aventi ad oggetto, al tempo stesso, la qualita' di

socio, al quale deve essere conferita una partecipazione non

inferiore al 40 per cento, e l'attribuzione di specifici compiti

operativi connessi alla gestione del servizio, il bando di gara o la

lettera di invito assicura che:

a) i criteri di valutazione delle offerte basati su qualita' e

corrispettivo del servizio prevalgano di norma su quelli riferiti al

prezzo delle quote societarie;

b) il socio privato selezionato svolga gli specifici compiti

operativi connessi alla gestione del servizio per l'intera durata del

servizio stesso e che, ove cio' non si verifica, si proceda a un

nuovo affidamento;

c) siano previsti criteri e modalita' di liquidazione del socio

privato alla cessazione della gestione.

13. In deroga a quanto previsto dai commi 8, 9, 10, 11 e 12 se il

valore economico del servizio oggetto dell'affidamento e' pari o

inferiore alla somma complessiva di 900.000 euro annui, l'affidamento

puo' avvenire a favore di societa' a capitale interamente pubblico

che abbia i requisiti richiesti dall'ordinamento europeo per la

gestione cosiddetta "in house".

14. Le societa' cosiddette "in house" affidatarie dirette della

gestione di servizi pubblici locali sono assoggettate al patto di

stabilita' interno secondo le modalita' definite, con il concerto del

Ministro per le riforme per il federalismo, in sede di attuazione

dell'articolo 18, comma 2-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n.

112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive

modificazioni. Gli enti locali vigilano sull'osservanza, da parte dei

soggetti indicati al periodo precedente al cui capitale partecipano,

dei vincoli derivanti dal patto di stabilita' interno.

15. Le societa' cosiddette "in house" e le societa' a

partecipazione mista pubblica e privata, affidatarie di servizi

pubblici locali, applicano, per l'acquisto di beni e servizi, le

disposizioni di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e

successive modificazioni.

16. L'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006,

n. 163, e successive modificazioni, limitatamente alla gestione del

servizio per il quale le societa' di cui al comma 1, lettera c), del

medesimo articolo sono state specificamente costituite, si applica se

la scelta del socio privato e' avvenuta mediante procedure

competitive ad evidenza pubblica le quali abbiano ad oggetto, al

tempo stesso, la qualita' di socio e l'attribuzione di specifici

compiti operativi connessi alla gestione del servizio. Restano ferme

le altre condizioni stabilite dall'articolo 32, comma 3, numeri 2) e

3), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive

modificazioni.

17. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 18, comma 2-bis,

primo e secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e

successive modificazioni, le societa' a partecipazione pubblica che

gestiscono servizi pubblici locali adottano, con propri

provvedimenti, criteri e modalita' per il reclutamento del personale

e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di

cui al comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo

2001, n. 165. Fino all'adozione dei predetti provvedimenti, e' fatto

divieto di procedere al reclutamento di personale ovvero di conferire

incarichi. Il presente comma non si applica alle societa' quotate in

mercati regolamentati.

18. In caso di affidamento della gestione dei servizi pubblici

locali a societa' cosiddette "in house" e in tutti i casi in cui il

capitale sociale del soggetto gestore e' partecipato dall'ente locale

affidante, la verifica del rispetto del contratto di servizio nonche'

ogni eventuale aggiornamento e modifica dello stesso sono sottoposti,

secondo modalita' definite dallo statuto dell'ente locale, alla

vigilanza dell'organo di revisione di cui agli articoli 234 e

seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive

modificazioni. Restano ferme le disposizioni contenute nelle

discipline di settore vigenti alla data di entrata in vigore del

presente decreto.

19. Gli amministratori, i dirigenti e i responsabili degli uffici o

dei servizi dell'ente locale, nonche' degli altri organismi che

espletano funzioni di stazione appaltante, di regolazione, di

indirizzo e di controllo di servizi pubblici locali, non possono

svolgere incarichi inerenti la gestione dei servizi affidati da parte

dei medesimi soggetti. Il divieto si applica anche nel caso in cui le

dette funzioni sono state svolte nei tre anni precedenti il

conferimento dell'incarico inerente la gestione dei servizi pubblici

locali. Alle societa' quotate nei mercati regolamentati si applica la

disciplina definita dagli organismi di controllo competenti.

20. Il divieto di cui al comma 19 opera anche nei confronti del

coniuge, dei parenti e degli affini entro il quarto grado dei

soggetti indicati allo stesso comma, nonche' nei confronti di coloro

che prestano, o hanno prestato nel triennio precedente, a qualsiasi

titolo attivita' di consulenza o collaborazione in favore degli enti

locali o dei soggetti che hanno affidato la gestione del servizio

pubblico locale.

21. Non possono essere nominati amministratori di societa'

partecipate da enti locali coloro che nei tre anni precedenti alla

nomina hanno ricoperto la carica di amministratore, di cui

all'articolo 77 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e

successive modificazioni, negli enti locali che detengono quote di

partecipazione al capitale della stessa societa'.

22. I componenti della commissione di gara per l'affidamento della

gestione di servizi pubblici locali non devono aver svolto ne'

svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo

relativamente alla gestione del servizio di cui si tratta.

23. Coloro che hanno rivestito, nel biennio precedente, la carica

di amministratore locale, di cui al comma 21, non possono essere

nominati componenti della commissione di gara relativamente a servizi

pubblici locali da affidare da parte del medesimo ente locale.

24. Sono esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che,

in qualita' di componenti di commissioni di gara, abbiano concorso,

con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza

non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.

25. Si applicano ai componenti delle commissioni di gara le cause

di astensione previste dall'articolo 51 del codice di procedura

civile.

26. Nell'ipotesi in cui alla gara concorre una societa' partecipata

dall'ente locale che la indice, i componenti della commissione di

gara non possono essere ne' dipendenti ne' amministratori dell'ente

locale stesso.

27. Le incompatibilita' e i divieti di cui ai commi dal 19 al 26 si

applicano alle nomine e agli incarichi da conferire successivamente

alla data di entrata in vigore del presente decreto.

28. Ferma restando la proprieta' pubblica delle reti, la loro

gestione puo' essere affidata a soggetti privati.

29. Alla scadenza della gestione del servizio pubblico locale o in

caso di sua cessazione anticipata, il precedente gestore cede al

gestore subentrante i beni strumentali e le loro pertinenze

necessari, in quanto non duplicabili a costi socialmente sostenibili,

per la prosecuzione del servizio, come individuati, ai sensi del

comma 11, lettera f), dall'ente affidante, a titolo gratuito e liberi

da pesi e gravami.

30. Se, al momento della cessazione della gestione, i beni di cui

al comma 1 non sono stati interamente ammortizzati, il gestore

subentrante corrisponde al precedente gestore un importo pari al

valore contabile originario non ancora ammortizzato, al netto di

eventuali contributi pubblici direttamente riferibili ai beni stessi.

Restano ferme le disposizioni contenute nelle discipline di settore,

anche regionali, vigenti alla data di entrata in vigore del presente

decreto, nonche' restano salvi eventuali diversi accordi tra le parti

stipulati prima dell'entrata in vigore del presente decreto.

31. L'importo di cui al comma 30 e' indicato nel bando o nella

lettera di invito relativi alla gara indetta per il successivo

affidamento del servizio pubblico locale a seguito della scadenza o

della cessazione anticipata della gestione.

32. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, comma 32, del

decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,

dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dall'articolo 1,

comma 117, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive

modificazioni, il regime transitorio degli affidamenti non conformi a

quanto stabilito dal presente decreto e' il seguente:

a) gli affidamenti diretti relativi a servizi il cui valore

economico sia superiore alla somma di cui al comma 13, nonche' gli

affidamenti diretti che non rientrano nei casi di cui alle successive

lettere da b) a d) cessano, improrogabilmente e senza necessita' di

apposita deliberazione dell'ente affidante, alla data del 31 marzo

2012;

b) le gestioni affidate direttamente a societa' a partecipazione

mista pubblica e privata, qualora la selezione del socio sia avvenuta

mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei

principi di cui al comma 8, le quali non abbiano avuto ad oggetto, al

tempo stesso, la qualita' di socio e l'attribuzione dei compiti

operativi connessi alla gestione del servizio, cessano,

improrogabilmente e senza necessita' di apposita deliberazione

dell'ente affidante, alla data del 30 giugno 2012;

c) le gestioni affidate direttamente a societa' a partecipazione

mista pubblica e privata, qualora la selezione del socio sia avvenuta

mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei

principi di cui al comma 8, le quali abbiano avuto ad oggetto, al

tempo stesso, la qualita' di socio e l'attribuzione dei compiti

operativi connessi alla gestione del servizio, cessano alla scadenza

prevista nel contratto di servizio;

d) gli affidamenti diretti assentiti alla data del 1° ottobre

2003 a societa' a partecipazione pubblica gia' quotate in borsa a

tale data e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359

del codice civile, cessano alla scadenza prevista nel contratto di

servizio, a condizione che la partecipazione pubblica si riduca anche

progressivamente, attraverso procedure ad evidenza pubblica ovvero

forme di collocamento privato presso investitori qualificati e

operatori industriali, ad una quota non superiore al 40 per cento

entro il 30 giugno 2013 e non superiore al 30 per cento entro il 31

dicembre 2015; ove siffatte condizioni non si verifichino, gli

affidamenti cessano, improrogabilmente e senza necessita' di apposita

deliberazione dell'ente affidante, rispettivamente, alla data del 30

giugno 2013 o del 31 dicembre 2015.

33. Le societa', le loro controllate, controllanti e controllate da

una medesima controllante, anche non appartenenti a Stati membri

dell'Unione europea, che, in Italia o all'estero, gestiscono di fatto

dell'Unione europea, che, in Italia o all'estero, gestiscono di fatto

o per disposizioni di legge, di atto amministrativo o per contratto

servizi pubblici locali in virtu' di affidamento diretto, di una

procedura non ad evidenza pubblica ovvero ai sensi del comma 12,

nonche' i soggetti cui e' affidata la gestione delle reti, degli

impianti e delle altre dotazioni patrimoniali degli enti locali,

qualora separata dall'attivita' di erogazione dei servizi, non

possono acquisire la gestione di servizi ulteriori ovvero in ambiti

territoriali diversi, ne' svolgere servizi o attivita' per altri enti

pubblici o privati, ne' direttamente, ne' tramite loro controllanti o

altre societa' che siano da essi controllate o partecipate, ne'

partecipando a gare. Il divieto di cui al primo periodo opera per

tutta la durata della gestione e non si applica alle societa' quotate

in mercati regolamentati e alle societa' da queste direttamente o

indirettamente controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice

civile, nonche' al socio selezionato ai sensi del comma 12. I

soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali possono

comunque concorrere su tutto il territorio nazionale alla prima gara

successiva alla cessazione del servizio, svolta mediante procedura

competitiva ad evidenza pubblica, avente ad oggetto i servizi da essi

forniti.

34. Sono esclusi dall'applicazione del presente articolo il

servizio idrico integrato, ad eccezione di quanto previsto dai commi

19 a 27, il servizio di distribuzione di gas naturale, di cui al

decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, il servizio di

distribuzione di energia elettrica, di cui al decreto legislativo 16

marzo 1999, n. 79 e alla legge 23 agosto 2004, n. 239, il servizio di

trasporto ferroviario regionale, di cui al decreto legislativo 19

novembre 1997, n. 422, nonche' la gestione delle farmacie comunali,

di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 475.

35. Restano salve le procedure di affidamento gia' avviate

all'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 5

Norme in materia di societa' municipalizzate

1. Una quota del Fondo infrastrutture di cui all'art. 6-quinquies

del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con

modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nei limiti delle

disponibilita' in base alla legislazione vigente e comunque fino a

250 milioni di euro per l'anno 2013 e 250 milioni di euro per l'anno

2014, e' destinata, con decreto del Ministro delle infrastrutture e

dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle

finanze, ad investimenti infrastrutturali effettuati dagli enti

territoriali che procedano, rispettivamente, entro il 31 dicembre

2012 ed entro il 31 dicembre 2013, alla dismissione di partecipazioni

azionarie in societa' esercenti servizi pubblici locali di rilevanza

economica, diversi dal servizio idrico. L'effettuazione delle

dismissioni e' comunicata ai predetti Dicasteri. Le spese effettuate

a valere sulla predetta quota sono escluse dai vincoli del patto di

stabilita' interno. La quota assegnata a ciascun ente territoriale

non puo' essere superiore ai proventi della dismissione effettuata.

La quota non assegnata agli enti territoriali e' destinata alle

finalita' previste dal citato articolo 6-quinquies.

Art. 6

Liberalizzazione in materia di segnalazione certificata di inizio

attivita', denuncia e dichiarazione di inizio attivita'. Ulteriori

semplificazioni

1. All'art. 19, della legge 7 agosto 1990, n. 241 sono apportate le

1. All'art. 19, della legge 7 agosto 1990, n. 241 sono apportate le

seguenti modificazioni:

a) al comma 4, dopo le parole «primo periodo del comma 3» sono

inserite le seguenti: «ovvero di cui al comma 6-bis»;

b) al comma 6-bis, secondo periodo, dopo le parole: «disposizioni

di cui», sono inserite le seguenti: «al comma 4 e»;

c) e' aggiunto, in fine, il seguente comma:

«6-ter. La segnalazione certificata di inizio attivita', la

denuncia e la dichiarazione di inizio attivita' si riferiscono ad

attivita' liberalizzate e non costituiscono provvedimenti taciti

direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare

l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso

di inerzia, esperire l'azione di cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3 del

decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104».

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente

disposizione, sono abrogati:

a) il comma 1116, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006,

n. 296;

b) l'articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78,

convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;

c) il comma 2, lettera a), dell'articolo 188-bis, e l'articolo

188-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive

modificazioni;

d) l'articolo 260-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.

152 e successive modificazioni;

e) il comma 1, lettera b), dell'articolo 16 del decreto

legislativo 3 dicembre 2010, n. 205;

f) l'articolo 36, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n.

205, limitatamente al capoverso «articolo 260-bis»;

g) il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del

territorio e del mare in data 17 dicembre 2009 e successive

modificazioni;

h) il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del

territorio e del mare, 18 febbraio 2011 n. 52.

3. Resta ferma l'applicabilita' delle altre norme in materia di

gestione dei rifiuti; in particolare, ai sensi dell'articolo 188-bis,

comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 152 del 2006, i

relativi adempimenti possono essere effettuati nel rispetto degli

obblighi relativi alla tenuta dei registri di carico e scarico

nonche' del formulario di identificazione di cui agli articoli 190 e

193 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive

modificazioni.

4. All'art. 35, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,

convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,

n. 111, sono soppresse le seguenti parole: "ubicato nei comuni

inclusi negli elenchi regionali delle localita' turistiche o citta'

d'arte".

5. All' articolo 81 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,

dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:

«2-bis. Al fine di dare attuazione a quanto disposto dall'articolo

5, DigitPA, mette a disposizione, attraverso il Sistema pubblico di

connettivita', una piattaforma tecnologica per l'interconnessione e

l'interoperabilita' tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori

di servizi di pagamento abilitati, al fine di assicurare, attraverso

strumenti condivisi di riconoscimento unificati, l'autenticazione

certa dei soggetti interessati all'operazione in tutta la gestione

del processo di pagamento.».

6. Le pubbliche amministrazioni possono utilizzare, entro il 31

dicembre 2013, la infrastruttura prevista dall'articolo 81, comma

2-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, anche al fine di

consentire la realizzazione e la messa a disposizione della posizione

consentire la realizzazione e la messa a disposizione della posizione

debitoria dei cittadini nei confronti dello Stato.

Art. 7

Attuazione della disciplina di riduzione delle tariffe elettriche e

misure di perequazione nei settori petrolifero, dell'energia

elettrica e del gas

1. Al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008,

n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.

133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, le parole: "superiore a 25 milioni di euro", sono

sostituite dalle seguenti: "superiore a 10 milioni di euro e un

reddito imponibile superiore a 1 milione di euro";

b) la lettera c) e' sostituita dalle seguenti: "c) produzione,

trasmissione e dispacciamento, distribuzione o commercializzazione

dell'energia elettrica; c-bis) trasporto o distribuzione del gas

naturale";

c) le parole da: "La medesima disposizione" fino a "o eolica"

sono soppresse.

2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le

disposizioni di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25

giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6

agosto 2008, n. 133, come modificato dal comma 1 del presente

articolo, si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo

a quello in corso al 31 dicembre 2010.

3. Per i tre periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31

dicembre 2010, l'aliquota dell'addizionale di cui al comma 16

dell'articolo 81 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112,

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e

successive modificazioni, e' aumentata di 4 punti percentuali.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 non rilevano ai fini della

determinazione dell'acconto di imposta dovuto per il periodo di

imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010.

5. A quanto previsto dai commi 1 e 3 del presente articolo si

applicano le disposizioni di cui al comma 18 dell'articolo 81 del

decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,

dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni,

relative al divieto di traslazione dell'onere sui prezzi al consumo.

6. Dall'attuazione del presente articolo derivano maggiori entrate

stimate non inferiori a 1.800 milioni di euro per l'anno 2012 e 900

milioni di euro per gli anni 2013 e 2014.

Titolo III

MISURE A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE

Art. 8

Sostegno alla contrattazione collettiva di prossimita'

1. I contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello

aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori

comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale ovvero

dalle rappresentanze sindacali operanti in azienda possono realizzare

specifiche intese finalizzate alla maggiore occupazione, alla

qualita' dei contratti di lavoro, alla emersione del lavoro

irregolare, agli incrementi di competitivita' e di salario, alla

gestione delle crisi aziendali e occupazionali, agli investimenti e

all'avvio di nuove attivita'.

2. Le specifiche intese di cui al comma 1 possono riguardare la

2. Le specifiche intese di cui al comma 1 possono riguardare la

regolazione delle materie inerenti l'organizzazione del lavoro e

della produzione incluse quelle relative: a) agli impianti

audiovisivi e alla introduzione di nuove tecnologie; b) alle mansioni

del lavoratore, alla classificazione e inquadramento del personale;

c) ai contratti a termine, ai contratti a orario ridotto, modulato o

flessibile, al regime della solidarieta' negli appalti e ai casi di

ricorso alla somministrazione di lavoro; d) alla disciplina

dell'orario di lavoro; e) alle modalita' di assunzione e disciplina

del rapporto di lavoro, comprese le collaborazioni coordinate e

continuative a progetto e le partite IVA, alla trasformazione e

conversione dei contratti di lavoro e alle conseguenze del recesso

dal rapporto di lavoro, fatta eccezione per il licenziamento

discriminatorio e il licenziamento della lavoratrice in concomitanza

del matrimonio.

3. Le disposizioni contenute in contratti collettivi aziendali

vigenti, approvati e sottoscritti prima dell'accordo interconfederale

del 28 giugno 2011 tra le parti sociali, sono efficaci nei confronti

di tutto il personale delle unita' produttive cui il contratto stesso

si riferisce a condizione che sia stato approvato con votazione a

maggioranza dei lavoratori.

Art. 9

Collocamento obbligatorio

e regime delle compensazioni

1. All'articolo 5 della legge 12 marzo 1999, n. 68, sono apportate

le seguenti modifiche:

a) il comma 8 e' sostituito dal seguente: «8. Gli obblighi di cui

agli articoli 3 e 18 devono essere rispettati a livello nazionale. Ai

fini del rispetto degli obblighi ivi previsti, i datori di lavoro

privati che occupano personale in diverse unita' produttive e i

datori di lavoro privati di imprese che sono parte di un gruppo ai

sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.

276 possono assumere in una unita' produttiva o, ferme restando le

aliquote d'obbligo di ciascuna impresa, in una impresa del gruppo

avente sede in Italia, un numero di lavoratori aventi diritto al

collocamento mirato superiore a quello prescritto, portando in via

automatica le eccedenze a compenso del minor numero di lavoratori

assunti nelle altre unita' produttive o nelle altre imprese del

gruppo aventi sede in Italia»;

b) dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti commi:

«8-bis. I datori di lavoro privati che si avvalgono della facolta'

di cui al comma 8 trasmettono in via telematica a ciascuno dei

servizi competenti delle province in cui insistono le unita'

produttive della stessa azienda e le sedi delle diverse imprese del

gruppo di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 10 settembre

2003, n. 276, il prospetto di cui all'articolo 9, comma 6, dal quale

risulta l'adempimento dell'obbligo a livello nazionale sulla base dei

dati riferiti a ciascuna unita' produttiva ovvero a ciascuna impresa

appartenente al gruppo»;

«8-ter. I datori di lavoro pubblici possono essere autorizzati, su

loro motivata richiesta, ad assumere in una unita' produttiva un

numero di lavoratori aventi diritto al collocamento obbligatorio

superiore a quello prescritto, portando le eccedenze a compenso del

minor numero di lavoratori assunti in altre unita' produttive della

medesima regione»;

«8-quater. Sono o restano abrogate tutte le norme incompatibili con

le disposizioni di cui ai commi 8, 8-bis e 8-ter».

Art. 10

Fondi interprofessionali per la formazione continua

1. All'articolo 118, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,

dopo le parole «si possono articolare regionalmente o

territorialmente» aggiungere le seguenti parole «e possono altresi'

utilizzare parte delle risorse a essi destinati per misure di

formazione a favore di apprendisti e collaboratori a progetto».

Art. 11

Livelli di tutela essenziali per l'attivazione dei tirocini

1. I tirocini formativi e di orientamento possono essere promossi

unicamente da soggetti in possesso degli specifici requisiti

preventivamente determinati dalle normative regionali in funzione di

idonee garanzie all'espletamento delle iniziative medesime. Fatta

eccezione per i disabili, gli invalidi fisici, psichici e sensoriali,

i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli

alcolisti e i condannati ammessi a misure alternative di detenzione,

i tirocini formativi e di orientamento non curriculari non possono

avere una durata superiore a sei mesi, proroghe comprese, e possono

essere promossi unicamente a favore di neo-diplomati o neo-laureati

entro e non oltre dodici mesi dal conseguimento dei relativo titolo

di studio.

2. In assenza di specifiche regolamentazione regionali trovano

applicazione, per quanto compatibili con le disposizioni di cui al

comma che precede, l'articolo 18 della legge 24 giugno 1997 n. 196 e

il relativo regolamento di attuazione.

Art. 12

Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

1. Dopo l'articolo 603 del codice penale sono inseriti i seguenti:

«Art. 603-bis (Intermediazione illecita e sfruttamento del

lavoro). - Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque

svolga un'attivita' organizzata di intermediazione, reclutando

manodopera o organizzandone l'attivita' lavorativa caratterizzata da

sfruttamento, mediante violenza, minaccia, o intimidazione,

approfittando dello stato di bisogno o di necessita' dei lavoratori,

e' punito con la reclusione da cinque a otto anni e con la multa da

1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del primo comma, costituisce indice di sfruttamento la

sussistenza di una o piu' delle seguenti circostanze:

1) la sistematica retribuzione dei lavoratori in modo palesemente

difforme dai contratti collettivi nazionali o comunque sproporzionato

rispetto alla quantita' e qualita' del lavoro prestato;

2) la sistematica violazione della normativa relativa all'orario

di lavoro, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle

ferie;

3) la sussistenza di violazioni della normativa in materia di

sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tale da esporre il

lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumita'

personale;

4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro,

metodi di sorveglianza, o a situazioni alloggiative particolarmente

degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della

pena da un terzo alla meta':

1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a

tre;

2) il fatto che uno o piu' dei soggetti reclutati siano minori in

eta' non lavorativa;

3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a

situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche

delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

Art. 603-ter (Pene accessorie). - La condanna per i delitti di cui

agli articoli 600, limitatamente ai casi in cui lo sfruttamento ha ad

oggetto prestazioni lavorative, e 603-bis, importa l'interdizione

dagli uffici direttivi delle persone giuridiche o delle imprese,

nonche' il divieto di concludere contratti di appalto, di cottimo

fiduciario, di fornitura di opere, beni o servizi riguardanti la

pubblica amministrazione, e relativi subcontratti. La condanna per i

delitti di cui al primo comma importa altresi' l'esclusione per un

periodo di due anni da agevolazioni, finanziamenti, contributi o

sussidi da parte dello Stato o di altri enti pubblici, nonche'

dell'Unione europea, relativi al settore di attivita' in cui ha avuto

luogo lo sfruttamento. L'esclusione di cui al secondo comma e'

aumentata a cinque anni quando il fatto e' commesso da soggetto al

quale sia stata applicata la recidiva ai sensi dell'articolo 99,

secondo comma, numeri 1) e 3)».

Titolo IV

RIDUZIONE DEI COSTI DEGLI APPARATI ISTITUZIONALI

Art. 13

Trattamento economico dei parlamentari e dei membri degli altri

organi costituzionali. Incompatibilita'. Riduzione delle spese per

i referendum

1. A decorrere dal mese successivo a quello di entrata in vigore

della legge di conversione del presente decreto, ai membri degli

organi costituzionali si applica, senza effetti a fini previdenziali,

una riduzione delle retribuzioni o indennita' di carica superiori a

90.000 Euro lordi annui previste alla data di entrata in vigore del

presente decreto, in misura del 10 per cento per la parte eccedente i

90.000 euro e fino a 150.000 euro, nonche' del 20 per cento per la

parte eccedente 150.000 euro. A seguito della predetta riduzione il

trattamento economico complessivo non puo' essere comunque inferiore

a 90.000 euro lordi annui.

2. In attesa della revisione costituzionale concernente la

riduzione del numero dei parlamentari e della rideterminazione del

trattamento economico omnicomprensivo annualmente corrisposto ai

sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.

98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111:

a) l'indennita' parlamentare e' ridotta del 50 per cento per i

parlamentari che svolgano qualsiasi attivita' lavorativa per la quale

sia percepito un reddito uguale o superiore al 15 per cento

dell'indennita' medesima. La riduzione si applica a decorrere dal

mese successivo al deposito presso la Camera di appartenenza della

dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche di

cui alla legge 5 luglio 1982, n. 441 dalla quale emerge il

superamento del limite di cui al primo periodo;

b) le Camere, in conformita' con quanto previsto dai rispettivi

ordinamenti, individuano entro sessanta giorni dalla data di entrata

in vigore del presente decreto le modalita' piu' adeguate per

in vigore del presente decreto le modalita' piu' adeguate per

correlare l'indennita' parlamentare al tasso di partecipazione di

ciascun parlamentare ai lavori delle Assemblee, delle Giunte e delle

Commissioni.

3. La carica di parlamentare e' incompatibile con qualsiasi altra

carica pubblica elettiva. Tale incompatibilita' si applica a

decorrere dalla prima legislatura successiva alla data di entrata in

vigore del presente decreto.

4. All'articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98

convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,

dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: «2-bis. Nel caso in cui,

nel medesimo anno, debba tenersi piu' di un referendum abrogativo, la

convocazione degli elettori ai sensi dell'articolo 34 della legge 25

maggio 1970, n. 352, avviene per tutti i referendum abrogativi nella

medesima data.».

Art. 14

Riduzione del numero dei consiglieri e assessori

regionali e relative indennita'. Misure premiali

1. Per il conseguimento degli obiettivi stabiliti nell'ambito del

coordinamento della finanza pubblica, le Regioni, ai fini della

collocazione nella classe di enti territoriali piu' virtuosa di cui

all'articolo 20, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98

convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,

oltre al rispetto dei parametri gia' previsti dal predetto articolo

20, debbono adeguare, nell'ambito della propria autonomia statutaria

e legislativa, i rispettivi ordinamenti ai seguenti ulteriori

parametri:

a) previsione che il numero massimo dei consiglieri regionali, ad

esclusione del Presidente della Giunta regionale, sia uguale o

inferiore a 20 per le Regioni con popolazione fino ad un milione di

abitanti; a 30 per le Regioni con popolazione fino a due milioni di

abitanti; a 40 per le Regioni con popolazione fino a quattro milioni

di abitanti; a 50 per le Regioni con popolazione fino a sei milioni

di abitanti; a 70 per le Regioni con popolazione fino ad otto milioni

di abitanti; a 80 per le Regioni con popolazione superiore ad otto

milioni di abitanti. La riduzione del numero dei consiglieri

regionali rispetto a quello attualmente previsto e' adottata da

ciascuna Regione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del

presente decreto e deve essere efficace dalla prima legislatura

regionale successiva a quella della data di entrata in vigore del

presente decreto. Le Regioni che, alla data di entrata in vigore del

presente decreto, abbiano un numero di consiglieri regionali

inferiore a quello previsto nella presente lettera, non possono

aumentarne il numero;

b) previsione che il numero massimo degli assessori regionali sia

pari o inferiore ad un quinto del numero dei componenti del Consiglio

regionale, con arrotondamento all'unita' superiore. La riduzione deve

essere operata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del

presente decreto e deve essere efficace, in ciascuna regione, dalla

prima legislatura regionale successiva a quella in corso alla data di

entrata in vigore del presente decreto;

c) riduzione a decorrere dal 1° gennaio 2012, in attuazione di

quanto previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 25 gennaio 2010, n.

2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42,

degli emolumenti e delle utilita', comunque denominati, previsti in

favore dei consiglieri regionali entro il limite dell'indennita'

massima spettante ai membri del Parlamento, cosi' come rideterminata

ai sensi dell'articolo 1 del presente decreto;

d) previsione che il trattamento economico dei consiglieri

d) previsione che il trattamento economico dei consiglieri

regionali sia commisurato all'effettiva partecipazione ai lavori del

Consiglio regionale;

e) istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2012, di un Collegio

dei revisori dei conti, quale organo di vigilanza sulla regolarita'

contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente; i

componenti tale Collegio sono scelti mediante estrazione da un elenco

nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti,

a livello regionale, nel Registro dei revisori legali di cui al

decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in possesso di specifica

qualificazione professionale in materia di contabilita' pubblica e

gestione economica e finanziaria degli enti territoriali;

f) passaggio, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del

presente decreto e con efficacia a decorrere dalla prima legislatura

regionale successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore

del presente decreto, al sistema previdenziale contributivo per i

consiglieri regionali.

2. L'adeguamento ai parametri di cui al comma 1 da parte delle

Regioni a Statuto speciale e delle province autonome di Trento e di

Bolzano costituisce condizione per l'applicazione dell'articolo 27

della legge 5 maggio 2009, n. 42, nei confronti di quelle Regioni a

statuto speciale e province autonome per le quali lo Stato, ai sensi

del citato articolo 27, assicura il conseguimento degli obiettivi

costituzionali di perequazione e di solidarieta', ed elemento di

riferimento per l'applicazione di misure premiali o sanzionatorie

previste dalla normativa vigente.

Art. 15

Soppressione di Province e dimezzamento

dei consiglieri e assessori

1. In attesa della complessiva revisione della disciplina

costituzionale del livello di governo provinciale, a decorrere dalla

data di scadenza del mandato amministrativo provinciale in corso alla

data di entrata in vigore del presente decreto, sono soppresse le

Province diverse da quelle la cui popolazione rilevata al censimento

generale della popolazione del 2011 sia superiore a 300.000 abitanti

o la cui superficie complessiva sia superiore a 3.000 chilometri

quadrati.

2. Entro il termine fissato al comma 1 per la soppressione delle

Province, i Comuni del territorio della circoscrizione delle Province

soppresse esercitano l'iniziativa di cui all'articolo 133 della

Costituzione al fine di essere aggregati ad un'altra provincia

all'interno del territorio regionale, nel rispetto del principio di

continuita' territoriale.

3. In assenza di tale iniziativa entro il termine di cui al comma 1

ovvero nel caso in cui entro il medesimo termine non sia ancora

entrata in vigore la legge statale di revisione delle circoscrizioni

provinciali, le funzioni esercitate dalle province soppresse sono

trasferite alle Regioni, che possono attribuirle, anche in parte, ai

Comuni gia' facenti parte delle circoscrizioni delle Province

soppresse oppure attribuirle alle Province limitrofe a quelle

soppresse, delimitando l'area di competenza di ciascuna di queste

ultime. In tal caso, con decreto del Ministro dell'Interno, sono

trasferiti alla Regione personale, beni, strumenti operativi e

risorse finanziarie adeguati.

4. Non possono, in ogni caso, essere istituite Province in Regioni

con popolazione inferiore a 500.000 abitanti.

5. A decorrere dal primo rinnovo degli organi di governo delle

Province successivo alla data di entrata in vigore del presente

decreto, il numero dei consiglieri provinciali e degli assessori

decreto, il numero dei consiglieri provinciali e degli assessori

provinciali previsto dalla legislazione vigente alla data di entrata

in vigore del presente decreto e' ridotto della meta', con

arrotondamento all'unita' superiore. Resta fermo quanto previsto dai

commi da 1 a 3 del presente articolo.

6. La soppressione delle Province di cui al comma 1 determina la

soppressione degli uffici territoriali del governo aventi sede nelle

province soppresse; con decreto del Ministro dell'interno sono

stabilite le modalita' di attuazione del presente comma.

7. Fermo quanto previsto dal comma 6, con uno o piu' decreti del

Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro

competente di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,

si procede alla revisione delle strutture periferiche delle

amministrazioni pubbliche presenti nelle province soppresse.

Art. 16

Riduzione dei costi relativi

alla rappresentanza politica nei comuni

1. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di

finanza pubblica, l'ottimale coordinamento della finanza pubblica, il

contenimento delle spese degli enti territoriali e il migliore

svolgimento delle funzioni amministrative, a decorrere dal primo

rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del presente

decreto, nei Comuni con popolazione pari o inferiore a 1.000

abitanti, il Sindaco e' il solo organo di governo e sono soppressi la

Giunta ed il Consiglio comunale. Tutte le funzioni amministrative

sono esercitate obbligatoriamente in forma associata con altri Comuni

contermini con popolazione pari o inferiore a 1.000 abitanti mediante

la costituzione, nell'ambito del territorio di una provincia, salvo

quanto previsto dall'articolo 15 del presente decreto, dell'unione

municipale.

2. Nei Comuni di cui al comma 1, il Sindaco e' eletto a suffragio

universale e diretto. Ciascun elettore ha diritto di votare per un

candidato alla carica di Sindaco, segnando il relativo contrassegno o

il nominativo sulla scheda elettorale. E' proclamato eletto Sindaco

il candidato alla carica che ottiene il maggior numero di voti. In

caso di parita' di voti, si applica l'articolo 71 del Testo unico

degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.

267. Restano ferme le norme vigenti in materia di ineleggibilita',

incandidabilita' e incompatibilita' e per la presentazione della

candidatura previste per i Sindaci dei comuni con popolazione fino a

1.000 abitanti.

3. L'unione municipale e' costituita dai comuni contermini con

popolazione pari o inferiore a 1.000 abitanti al fine dell'esercizio

in forma associata di tutte le funzioni amministrative e dei servizi

pubblici di spettanza comunale. La complessiva popolazione residente

nel territorio dell'unione municipale e' pari almeno a 5.000

abitanti, salvo diverso limite demografico individuato con delibera

della Giunta regionale.

4. Nel caso in cui non vi siano altri Comuni contermini con

popolazione inferiore a 1000 abitanti, a tali Comuni si applicano, ai

fini della composizione degli organi di governo, le norme previste

per i Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti di cui al comma 9,

lettera a). I comuni di cui al primo periodo costituiscono, con i

comuni contermini, unioni di comuni, ai sensi dell'articolo 32 del

citato Testo unico al fine di ridurre le spese complessive.

5. Gli organi dell'unione municipale sono l'assemblea municipale,

il presidente dell'unione municipale e la giunta municipale.

L'assemblea municipale e' costituita dai sindaci dei comuni

costituenti l'unione municipale ed esercita, sul territorio

costituenti l'unione municipale ed esercita, sul territorio

dell'unione municipale, le competenze attribuite dal citato Testo

unico ai Consigli comunali. L'assemblea municipale elegge, nel suo

seno, il Presidente dell'unione municipale, al quale spettano, sul

territorio dell'unione municipale, le competenze del Sindaco

stabilite dall'articolo 50 del citato Testo unico. Spettano ai

Sindaci dei comuni facenti parte dell'unione municipale le

attribuzioni di cui all'articolo 54 del citato Testo unico. Il

Presidente dell'unione municipale nomina, fra i componenti

l'assemblea municipale, la giunta municipale, composta da un numero

di assessori non superiore a quello previsto per i comuni con

popolazione uguale a quella complessiva dell'unione municipale. La

Giunta esercita, sul territorio dell'unione municipale, le competenze

di cui all'articolo 48 del citato Testo unico.

6. Lo statuto dell'unione municipale individua le modalita' di

funzionamento degli organi di cui al comma 5 e ne disciplina i

rapporti.

7. Con regolamento da adottare entro novanta giorni dalla data di

entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17,

comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro

dell'interno, di concerto con il Ministro per le riforme per il

federalismo, e' disciplinato il procedimento di prima costituzione

dell'unione municipale, prevedendo in ogni caso che, nel caso in cui

siano decorsi sei mesi dalla data di rinnovo dei comuni di cui al

comma 1 e la costituzione dell'unione municipale non sia avvenuta, il

Prefetto stabilisca per i Comuni interessati un termine per

adempiere. Decorso inutilmente detto termine, il Prefetto nomina un

commissario ad acta al fine di provvedere alla convocazione

dell'Assemblea municipale per gli adempimenti previsti.

8. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia

di ordinamento e funzionamento dei Comuni.

9. A decorrere dal primo rinnovo di ciascun consiglio comunale

successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto:

a) per i comuni con popolazione superiore a 1000 e fino a 3000

abitanti, il consiglio comunale e' composto, oltre al Sindaco, da

cinque consiglieri ed il numero massimo degli assessori e' stabilito

in due;

b) per i comuni con popolazione superiore a 3000 e fino a 5000

abitanti, il consiglio comunale e' composto, oltre al Sindaco, da

sette consiglieri ed il numero massimo degli assessori e' stabilito

in tre;

c) per i comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 10.000

abitanti, il consiglio comunale e' composto, oltre al Sindaco, da

nove consiglieri ed il numero massimo degli assessori e' stabilito in

quattro.

10. All'articolo 14, comma 31, alinea, del decreto-legge 31 maggio

2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio

2010, n. 122, e successive modificazioni, le parole: «5.000 abitanti

o nel quadruplo del numero degli abitanti del comune demograficamente

piu' piccolo tra quelli associati», sono sostituite dalle seguenti:

«10.000 abitanti, salvo diverso limite demografico individuato con

delibera della Giunta regionale,»; le lettere b) e c) del medesimo

comma 31 sono sostituite dalla seguente: "b) entro il 31 dicembre

2012 con riguardo a tutte le sei funzioni fondamentali loro spettanti

ai sensi dell'articolo 21, comma 5, della citata legge n. 42 del

2009".

11. A decorrere dal primo rinnovo del collegio dei revisori

successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, i

revisori dei conti dei Comuni sono scelti mediante estrazione da un

elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti

iscritti, a livello provinciale, nel Registro dei revisori legali di

cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in possesso di

cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in possesso di

specifica qualificazione professionale in materia di contabilita'

pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali.

Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro

dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla

data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le

modalita' di attuazione del presente comma.

12. Le spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo

degli enti locali sono elencate, per ciascun anno, in apposito

prospetto allegato al rendiconto di cui all'articolo 227 del Testo

unico degli enti locali di cui al 18 agosto 2000, n. 267. Tale

prospetto e' trasmesso alla sezione regionale di controllo della

Corte dei conti ed e' pubblicato, entro dieci giorni

dall'approvazione del rendiconto, sul sito internet dell'ente locale.

Con atto di natura non regolamentare, adottato d'intesa con la

Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali ai sensi dell'articolo

3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Ministro

dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle

finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del

presente decreto, adotta uno schema tipo del prospetto di cui al

primo periodo.

13. All'articolo 14, comma 32, alinea del decreto-legge 31 maggio

2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio

2010, n. 122, le parole «31 dicembre 2013» sono sostituite dalle

seguenti: «31 dicembre 2012»; alla lettera a), del medesimo comma 32,

le parole «31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31

dicembre 2012».

14. Al fine di verificare il perseguimento degli obiettivi di

semplificazione e di riduzione delle spese da parte degli enti

locali, il Prefetto accerta che gli enti territoriali interessati

abbiano attuato, entro i termini stabiliti, quanto previsto

dall'articolo 2, comma 186, lettera e) della legge 23 dicembre 2009,

n. 191, e successive modificazioni, e dell'articolo 14, comma 32, del

citato decreto-legge n. 78 del 2010. Nel caso in cui, all'esito

dell'accertamento, il Prefetto rilevi la mancata attuazione di quanto

previsto dalle disposizioni di cui al primo periodo, assegna agli

enti inadempienti un termine perentorio entro il quale provvedere.

Decorso inutilmente detto termine, il Prefetto nomina un commissario

ad acta per l'adozione dei provvedimenti necessari.

Art. 17

Disposizioni relative

al Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro

1. Alla legge 30 dicembre 1986, n. 936 sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) l'articolo 2 e' sostituito dal seguente:

"Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e' composto da

esperti e da rappresentanti delle categorie produttive, in numero di

settanta, oltre al presidente e al segretario generale, secondo la

seguente ripartizione:

a) dodici esperti di chiara fama, qualificati esponenti della

cultura economica, sociale e giuridica, dei quali otto nominati dal

Presidente della Repubblica e quattro proposti dal Presidente del

Consiglio dei Ministri. Fra essi l'Assemblea nomina un

vicepresidente;

b) quarantotto rappresentanti di vertice delle categorie

produttive, dei quali ventiquattro rappresentanti dei lavoratori

dipendenti attivi, sei rappresentanti dei lavoratori autonomi attivi

e diciotto rappresentanti delle imprese. Fra essi l'Assemblea nomina

due vicepresidenti;

due vicepresidenti;

c) dieci rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e

delle organizzazioni di volontariato, dei quali cinque designati

dall'Osservatorio nazionale dell'associazionismo e cinque designati

dall'Osservatorio nazionale per il volontariato. Fra essi l'Assemblea

nomina un vicepresidente.".

b) l'articolo 14 e' sostituito dal seguente:

"Gli atti del CNEL sono assunti a maggioranza assoluta dei suoi

componenti in Assemblea. Il presidente, sentiti i vicepresidenti e il

segretario generale, puo' istituire fino a quattro commissioni

istruttorie, in ciascuna delle quali siedono non piu' di quindici

consiglieri, proporzionalmente alle varie rappresentanze. La

presidenza di ciascuna commissione istruttoria spetta ad uno dei

vicepresidenti.".

2. Gli articoli 6, comma 1, e 15 della legge 30 dicembre 1986, n.

936, sono abrogati. E' altresi' abrogata, o coerentemente modificata,

ogni altra norma incompatibile con le disposizioni di cui al presente

articolo. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente

decreto il Presidente della Repubblica provvede alla nomina dei nuovi

rappresentanti delle categorie produttive di cui alla lettera b)

dell'articolo 2 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, come sostituito

dal precedente comma 1.

Art. 18

Voli in classe economica

1. I Parlamentari, gli amministratori pubblici, i dipendenti delle

amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, anche a

ordinamento autonomo, gli amministratori, i dipendenti e i componenti

degli enti e organismi pubblici, di aziende autonome e speciali, di

aziende a totale partecipazione pubblica, di autorita' amministrative

indipendenti o di altri enti pubblici e i commissari straordinari

che, per gli spostamenti e le missioni legate a ragioni di servizio

all'interno dell'Unione europea utilizzano il mezzo di trasporto

aereo, volano in classe economica. Resta fermo quanto previsto

dall'articolo 1, comma 216, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

All'articolo 1, comma 468, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le

parole "al personale con qualifica non inferiore a dirigente di prima

fascia e alle categorie equiparate, nonche'" sono soppresse.

Art. 19

Disposizioni finali

1. Alle maggiori spese derivanti dall'attuazione del presente

decreto, di cui, rispettivamente, all'articolo 1 commi 16 e 25,

all'articolo 2 comma 1, all'articolo 5 e all'articolo 7, pari

complessivamente a 4.154,6 milioni di euro per l'anno 2012 a 1.280

milioni di euro per l'anno 2013, 1.289 milioni di euro per l'anno

2014, 323 milioni di euro per l'anno 2015 e 16 milioni di euro per

l'anno 2016, che aumentano in termini di indebitamento netto a 1.330

milioni per l'anno 2013 ed a 1.439 milioni per l'anno 2014, si

provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dal

presente decreto.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad

apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 20

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e

sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

Dato a Roma, addi' 13 agosto 2011

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Palma

13.8.2011 Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato 22:36:15

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