Avv. Paolo Nesta


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Decreto taglia-riti (D.Lgs. 150/2011)-

 

 

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Taglia_riti È stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 220 del 21 settembre il cosiddetto decreto taglia-riti: si tratta del D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150 recante "Disposizioni complementari al codice dei procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69"   Le nuove norme saranno in vigore dal 6 ottobre.

DECRETO LEGISLATIVO 1 settembre 2011, n. 150

Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia

di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione,

ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69.

(11G0192)

GU n. 220 del 21-9-2011

testo in vigore dal: 6-10-2011

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante

delega al Governo per la riduzione e semplificazione dei procedimenti

civili;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,

adottata nella riunione del 9 giugno 2011;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei

deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella

riunione del 1° settembre 2011;

Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il

Ministro per la semplificazione normativa;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Capo I

Disposizioni Generali

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) Rito ordinario di cognizione: il procedimento regolato dalle

norme del titolo I e del titolo III del libro secondo del codice di

procedura civile;

b) Rito del lavoro: il procedimento regolato dalle norme della

sezione II del capo I del titolo IV del libro secondo del codice di

procedura civile;

c) Rito sommario di cognizione: il procedimento regolato dalle

norme del capo III bis del titolo I del libro quarto del codice di

procedura civile.

Art. 2

Disposizioni comuni alle controversie disciplinate

dal rito del lavoro

1. Nelle controversie disciplinate dal Capo II, non si applicano,

salvo che siano espressamente richiamati, gli articoli 413, 415,

settimo comma, 417, 417-bis, 420-bis, 421, terzo comma, 425, 426,

427, 429, terzo comma, 431, dal primo al quarto comma e sesto comma,

433, 438, secondo comma, e 439 del codice di procedura civile.

2. L'ordinanza prevista dall'articolo 423, secondo comma, del

codice di procedura civile puo' essere concessa su istanza di

ciascuna parte.

3. L'articolo 431, quinto comma, si applica alle sentenze di

condanna a favore di ciascuna delle parti.

4. Salvo che sia diversamente disposto, i poteri istruttori

previsti dall'articolo 421, secondo comma, del codice di procedura

civile non vengono esercitati al di fuori dei limiti previsti dal

codice civile.

Art. 3

Disposizioni comuni alle controversie disciplinate

dal rito sommario di cognizione

1. Nelle controversie disciplinate dal Capo III, non si applicano i

commi secondo e terzo dell'articolo 702-ter del codice di procedura

civile.

2. Quando la causa e' giudicata in primo grado in composizione

collegiale, con il decreto di cui all'articolo 702-bis, terzo comma,

del codice di procedura civile il presidente del collegio designa il

giudice relatore. Il presidente puo' delegare l'assunzione dei mezzi

istruttori ad uno dei componenti del collegio.

3. Fermo quanto previsto dai commi 1 e 2, quando e' competente la

corte di appello in primo grado il procedimento e' regolato dagli

articoli 702-bis e 702-ter del codice di procedura civile.

Art. 4

Mutamento del rito

1. Quando una controversia viene promossa in forme diverse da

quelle previste dal presente decreto, il giudice dispone il mutamento

del rito con ordinanza.

2. L'ordinanza prevista dal comma 1 viene pronunciata dal giudice,

anche d'ufficio, non oltre la prima udienza di comparizione delle

parti.

3. Quando la controversia rientra tra quelle per le quali il

presente decreto prevede l'applicazione del rito del lavoro, il

giudice fissa l'udienza di cui all'articolo 420 del codice di

procedura civile e il termine perentorio entro il quale le parti

devono provvedere all'eventuale integrazione degli atti introduttivi

mediante deposito di memorie e documenti in cancelleria.

4. Quando dichiara la propria incompetenza, il giudice dispone che

la causa sia riassunta davanti al giudice competente con il rito

stabilito dalle disposizioni del presente decreto.

5. Gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono

secondo le norme del rito seguito prima del mutamento. Restano ferme

le decadenze e le preclusioni maturate secondo le norme del rito

seguito prima del mutamento.

Art. 5

Sospensione dell'efficacia esecutiva

del provvedimento impugnato

1. Nei casi in cui il presente decreto prevede la sospensione

dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato il giudice vi

provvede, se richiesto e sentite le parti, con ordinanza non

impugnabile, quando ricorrono gravi e circostanziate ragioni

esplicitamente indicate nella motivazione.

2. In caso di pericolo imminente di un danno grave e irreparabile,

la sospensione puo' essere disposta con decreto pronunciato fuori

udienza. La sospensione diviene inefficace se non e' confermata,

entro la prima udienza successiva, con l'ordinanza di cui al comma 1.

Capo II

Delle controversie regolate dal rito del lavoro

Art. 6

Dell'opposizione ad ordinanza-ingiunzione

1. Le controversie previste dall'articolo 22 della legge 24

novembre 1981, n. 689, sono regolate dal rito del lavoro, ove non

diversamente stabilito dalle disposizioni del presente articolo.

2. L'opposizione si propone davanti al giudice del luogo in cui e'

stata commessa la violazione.

3. Salvo quanto previsto dai commi 4 e 5, e salve le competenze

stabilite da altre disposizioni di legge, l'opposizione si propone

davanti al giudice di pace.

4. L'opposizione si propone davanti al tribunale quando la sanzione

e' stata applicata per una violazione concernente disposizioni in

materia:

a) di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di

prevenzione degli infortuni sul lavoro;

b) di previdenza e assistenza obbligatoria;

c) di tutela dell'ambiente dall'inquinamento, della flora, della

fauna e delle aree protette;

d) di igiene degli alimenti e delle bevande;

e) valutaria;

f) di antiriciclaggio.

5. L'opposizione si propone altresi' davanti al tribunale:

a) se per la violazione e' prevista una sanzione pecuniaria

superiore nel massimo a 15.493 euro;

b) quando, essendo la violazione punita con sanzione pecuniaria

proporzionale senza previsione di un limite massimo, e' stata

applicata una sanzione superiore a 15.493 euro;

c) quando e' stata applicata una sanzione di natura diversa da

quella pecuniaria, sola o congiunta a quest'ultima, fatta eccezione

per le violazioni previste dal regio decreto 21 dicembre 1933, n.

1736, dalla legge 15 dicembre 1990, n. 386 e dal decreto legislativo

30 aprile 1992, n. 285.

6. Il ricorso e' proposto, a pena di inammissibilita', entro trenta

giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta

giorni se il ricorrente risiede all'estero, e puo' essere depositato

anche a mezzo del servizio postale.

7. L'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato puo' essere

sospesa secondo quanto previsto dall'articolo 5.

8. Con il decreto di cui all'articolo 415, secondo comma, del

codice di procedura civile il giudice ordina all'autorita' che ha

emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci

giorni prima dell'udienza fissata, copia del rapporto con gli atti

relativi all'accertamento, nonche' alla contestazione o notificazione

della violazione. Il ricorso e il decreto sono notificati, a cura

della cancelleria, all'opponente e all'autorita' che ha emesso

l'ordinanza.

9. Nel giudizio di primo grado l'opponente e l'autorita' che ha

emesso l'ordinanza possono stare in giudizio personalmente.

L'autorita' che ha emesso l'ordinanza puo' avvalersi anche di

funzionari appositamente delegati. Nel giudizio di opposizione

all'ordinanza-ingiunzione di cui all'articolo 205 del decreto

legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il prefetto puo' farsi

rappresentare in giudizio dall'amministrazione cui appartiene

l'organo accertatore, la quale vi provvede a mezzo di propri

funzionari appositamente delegati, laddove sia anche destinataria dei

proventi della sanzione, ai sensi dell'articolo 208 del medesimo

decreto.

10. Alla prima udienza, il giudice:

a) quando il ricorso e' proposto oltre i termini di cui al comma

6, lo dichiara inammissibile con sentenza;

b) quando l'opponente o il suo difensore non si presentano senza

addurre alcun legittimo impedimento, convalida con ordinanza

appellabile il provvedimento opposto e provvede sulle spese, salvo

che l'illegittimita' del provvedimento risulti dalla documentazione

allegata dall'opponente, ovvero l'autorita' che ha emesso l'ordinanza

abbia omesso il deposito dei documenti di cui al comma 8.

11. Il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove

sufficienti della responsabilita' dell'opponente.

12. Con la sentenza che accoglie l'opposizione il giudice puo'

annullare in tutto o in parte l'ordinanza o modificarla anche

limitatamente all'entita' della sanzione dovuta, che e' determinata

in una misura in ogni caso non inferiore al minimo edittale. Nel

giudizio di opposizione davanti al giudice di pace non si applica

l'articolo 113, secondo comma, del codice di procedura civile.

13. Salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 6-bis, del

decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, gli

atti del processo e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta.

Art. 7

Dell'opposizione al verbale di accertamento

di violazione del codice della strada

1. Le controversie in materia di opposizione al verbale di

accertamento di violazione del codice della strada di cui

all'articolo 204-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,

sono regolate dal rito del lavoro, ove non diversamente stabilito

dalle disposizioni del presente articolo.

2. L'opposizione si propone davanti al giudice di pace del luogo in

cui e' stata commessa la violazione.

3. Il ricorso e' proposto, a pena di inammissibilita', entro trenta

giorni dalla data di contestazione della violazione o di

notificazione del verbale di accertamento, ovvero entro sessanta

giorni se il ricorrente risiede all'estero e puo' essere depositato

anche a mezzo del servizio postale. Il ricorso e' altresi'

inammissibile se e' stato previamente presentato ricorso ai sensi

dell'articolo 203 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

4. L'opposizione si estende anche alle sanzioni accessorie.

5. La legittimazione passiva spetta al prefetto, quando le

violazioni opposte sono state accertate da funzionari, ufficiali e

agenti dello Stato, nonche' da funzionari e agenti delle Ferrovie

dello Stato, delle ferrovie e tranvie in concessione e dell'ANAS;

spetta a regioni, province e comuni, quando le violazioni sono state

accertate da funzionari, ufficiali e agenti, rispettivamente, delle

regioni, delle province e dei comuni.

6. L'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato puo' essere

sospesa secondo quanto previsto dall'articolo 5.

7. Con il decreto di cui all'articolo 415, secondo comma, del

codice di procedura civile il giudice ordina all'autorita' che ha

emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci

giorni prima dell'udienza fissata, copia del rapporto con gli atti

relativi all'accertamento, nonche' alla contestazione o notificazione

della violazione. Il ricorso ed il decreto sono notificati, a cura

della cancelleria, all'opponente ed ai soggetti di cui al comma 5.

8. Nel giudizio di primo grado le parti possono stare in giudizio

personalmente. L'amministrazione resistente puo' avvalersi anche di

funzionari appositamente delegati.

9. Alla prima udienza, il giudice:

a) nei casi previsti dal comma 3 dichiara inammissibile il

ricorso con sentenza;

b) quando l'opponente o il suo difensore non si presentano senza

addurre alcun legittimo impedimento, convalida con ordinanza

appellabile il provvedimento opposto e provvede sulle spese, salvo

che la illegittimita' del provvedimento risulti dalla documentazione

allegata dall'opponente, ovvero l'autorita' che ha emesso il

provvedimento impugnato abbia omesso il deposito dei documenti di cui

al comma 7.

10. Con la sentenza che accoglie l'opposizione il giudice puo'

annullare in tutto o in parte il provvedimento opposto. Il giudice

accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della

responsabilita' dell'opponente. Non si applica l'articolo 113,

secondo comma, del codice di procedura civile.

11. Con la sentenza che rigetta l'opposizione il giudice determina

l'importo della sanzione in una misura compresa tra il minimo e il

massimo edittale stabilito dalla legge per la violazione accertata.

Il pagamento della somma deve avvenire entro i trenta giorni

successivi alla notificazione della sentenza e deve essere effettuato

a vantaggio dell'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore,

con le modalita' di pagamento da questa determinate.

12. Quando rigetta l'opposizione, il giudice non puo' escludere

l'applicazione delle sanzioni accessorie o la decurtazione dei punti

dalla patente di guida.

13. Salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 6-bis, del

decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, gli

atti del processo e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta.

Art. 8

Dell'opposizione a sanzione amministrativa

in materia di stupefacenti

1. Le controversie previste dall'articolo 75, comma 9, del decreto

del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono regolate

dall'articolo 6 del presente decreto, salvo quanto previsto dal comma

2.

2. Sono competenti il giudice di pace, e nel caso di trasgressore

minorenne, il tribunale per i minorenni del luogo ove ha sede il

prefetto che ha pronunciato il provvedimento impugnato.

Art. 9

Dell'opposizione ai provvedimenti di recupero

di aiuti di Stato

1. Ove non diversamente disposto dal presente articolo, le

controversie in materia di recupero degli aiuti di Stato previste

dall'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito,

con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, sono regolate

dalle disposizioni contenute nell'articolo 6 del presente decreto, in

quanto compatibili, ad eccezione dei commi 2, 3, 4, 5, 9 e 13.

2. Nelle controversie di cui al comma 1, in deroga a quanto

previsto dall'articolo 5, e nei giudizi civili aventi ad oggetto un

titolo giudiziale di pagamento conseguente a una decisione di

recupero, il giudice, su richiesta di parte, puo' sospendere

l'efficacia esecutiva del titolo amministrativo o giudiziale di

pagamento se ricorrono cumulativamente le seguenti condizioni:

a) gravi motivi di illegittimita' della decisione di recupero,

ovvero evidente errore nella individuazione del soggetto tenuto alla

restituzione dell'aiuto di Stato o evidente errore nel calcolo della

somma da recuperare e nei limiti di tale errore;

b) pericolo di un pregiudizio imminente e irreparabile.

3. Quando accoglie l'istanza di sospensione per motivi attinenti

alla illegittimita' della decisione di recupero, il giudice provvede

all'immediato rinvio pregiudiziale della questione alla Corte di

giustizia dell'Unione europea, se ad essa non sia stata gia' deferita

la questione di validita' dell'atto comunitario contestato. L'istanza

di sospensione non puo' in ogni caso essere accolta per motivi

attinenti alla legittimita' della decisione di recupero quando la

parte istante, pur avendone facolta' perche' individuata o

chiaramente individuabile, non abbia proposto impugnazione avverso la

decisione di recupero ai sensi dell'articolo 263 del Trattato sul

funzionamento dell'Unione europea, e successive modificazioni, ovvero

quando, avendo proposto l'impugnazione, non abbia richiesto la

sospensione della decisione di recupero ai sensi dell'articolo 278

del Trattato medesimo ovvero l'abbia richiesta e la sospensione non

sia stata concessa.

4. Fuori dei casi in cui e' stato disposto il rinvio pregiudiziale

alla Corte di giustizia, quando accoglie l'istanza di sospensione il

giudice fissa la data dell'udienza di trattazione nel termine di

trenta giorni. La causa e' decisa nei successivi sessanta giorni.

5. Il presidente di sezione, in ogni grado del procedimento, vigila

sul rispetto dei termini di cui al comma 4 e riferisce con relazione

trimestrale, rispettivamente, al presidente del tribunale o della

corte di appello per le determinazioni di competenza. Nei tribunali

non divisi in sezioni le funzioni di vigilanza sono svolte

direttamente dal presidente del tribunale.

Art. 10

Delle controversie in materia di applicazione delle disposizioni del

codice in materia di protezione dei dati personali

1. Le controversie previste dall'articolo 152 del decreto

legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono regolate dal rito del

lavoro, ove non diversamente disposto dal presente articolo.

2. E' competente il tribunale del luogo in cui ha la residenza il

titolare del trattamento dei dati, come definito dall'articolo 4 del

decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

3. Il ricorso avverso i provvedimenti del Garante per la protezione

dei dati personali e' proposto, a pena di inammissibilita', entro

trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento o dalla

data del rigetto tacito, ovvero entro sessanta giorni se il

ricorrente risiede all'estero.

4. L'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato puo' essere

sospesa secondo quanto previsto dall'articolo 5.

5. Se alla prima udienza il ricorrente non compare senza addurre

alcun legittimo impedimento, il giudice dispone la cancellazione

della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo, ponendo a

carico del ricorrente le spese di giudizio.

6. La sentenza che definisce il giudizio non e' appellabile e puo'

prescrivere le misure necessarie anche in deroga al divieto di cui

all'articolo 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E), anche

in relazione all'eventuale atto del soggetto pubblico titolare o

responsabile dei dati, nonche' il risarcimento del danno.

Art. 11

Delle controversie agrarie

1. Le controversie in materia di contratti agrari o conseguenti

alla conversione dei contratti associativi in affitto sono regolate

dal rito del lavoro, ove non diversamente disposto dal presente

articolo.

2. Sono competenti le sezioni specializzate agrarie di cui alla

legge 2 marzo 1963, n. 320.

3. Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa a una

controversia nelle materie indicate dal comma 1 e' tenuto a darne

preventiva comunicazione, mediante lettera raccomandata con avviso di

ricevimento, all'altra parte e all'ispettorato provinciale

dell'agricoltura competente per territorio.

4. Il capo dell'ispettorato, entro venti giorni dalla comunicazione

di cui al comma 3, convoca le parti ed i rappresentanti delle

associazioni professionali di categoria da esse indicati per esperire

il tentativo di conciliazione.

5. Se la conciliazione riesce, viene redatto processo verbale

sottoscritto dalle parti, dai rappresentanti delle associazioni di

categoria e dal funzionario dell'ispettorato.

6. Se la conciliazione non riesce, si forma egualmente processo

verbale, nel quale vengono precisate le posizioni delle parti.

7. Nel caso in cui il tentativo di conciliazione non si definisca

entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, ciascuna

delle parti e' libera di adire l'autorita' giudiziaria competente.

8. Quando l'affittuario viene convenuto in giudizio per morosita',

il giudice, alla prima udienza, prima di ogni altro provvedimento,

concede al convenuto stesso un termine, non inferiore a trenta e non

superiore a novanta giorni, per il pagamento dei canoni scaduti, i

quali, con l'instaurazione del giudizio, vengono rivalutati, fin

dall'origine, in base alle variazioni del valore della moneta secondo

gli indici ISTAT e maggiorati degli interessi di legge. Il pagamento

entro il termine fissato dal giudice sana a tutti gli effetti la

morosita'.

9. Quando il giudice pronuncia sentenza di condanna al pagamento di

somme di denaro in favore dell'affittuario, si applica l'articolo

429, terzo comma, del codice di procedura civile.

10. Costituisce grave ed irreparabile danno, ai sensi dell'articolo

373 del codice di procedura civile, anche l'esecuzione di sentenza

che privi il concessionario di un fondo rustico del principale mezzo

di sostentamento suo e della sua famiglia, o possa risultare fonte di

serio pericolo per l'integrita' economica dell'azienda o per

l'allevamento di animali.

11. Il rilascio del fondo puo' avvenire solo al termine dell'annata

agraria durante la quale e' stata emessa la sentenza che lo dispone.

Art. 12

Dell'impugnazione dei provvedimenti in materia

di registro dei protesti

1. Le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei

provvedimenti di rigetto delle istanze previste dall'articolo 4 della

legge 12 febbraio 1955, n. 77, e quelle avverso la mancata decisione

sulle medesime istanze sono regolate dal rito del lavoro.

2. E' competente il giudice di pace del luogo in cui risiede il

debitore protestato.

Art. 13

Dell'opposizione ai provvedimenti in materia di riabilitazione del

debitore protestato

1. Le controversie aventi ad oggetto l'opposizione al provvedimento

di diniego di riabilitazione di cui all'articolo 17, comma 3, della

legge 7 marzo 1996, n. 108, ovvero al decreto di riabilitazione ai

sensi del comma 4 del medesimo articolo sono soggette al rito del

lavoro, ove non diversamente disposto dal presente articolo.

2. E' competente la corte di appello.

3. Il ricorso e' proposto, a pena di inammissibilita', entro trenta

giorni dalla comunicazione del provvedimento di diniego di

riabilitazione o dalla pubblicazione del decreto di riabilitazione

effettuata ai sensi dell'articolo 17, comma 4, della legge 7 marzo

1996, n. 108, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede

all'estero.

4. Il provvedimento che accoglie il ricorso e' pubblicato nel

registro informatico dei protesti cambiari.

Capo III

Delle controversie regolate dal rito sommario di cognizione

Art. 14

Delle controversie in materia di liquidazione

degli onorari e dei diritti di avvocato

1. Le controversie previste dall'articolo 28 della legge 13 giugno

1942, n. 794, e l'opposizione proposta a norma dell'articolo 645 del

codice di procedura civile contro il decreto ingiuntivo riguardante

onorari, diritti o spese spettanti ad avvocati per prestazioni

giudiziali sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non

diversamente disposto dal presente articolo.

2. E' competente l'ufficio giudiziario di merito adito per il

processo nel quale l'avvocato ha prestato la propria opera. Il

tribunale decide in composizione collegiale.

3. Nel giudizio di merito le parti possono stare in giudizio

personalmente.

4. L'ordinanza che definisce il giudizio non e' appellabile.

Art. 15

Dell'opposizione a decreto di pagamento

di spese di giustizia

1. Le controversie previste dall'articolo 170 del decreto del

Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono regolate dal

rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal

presente articolo.

2. Il ricorso e' proposto al capo dell'ufficio giudiziario cui

appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato.

Per i provvedimenti emessi da magistrati dell'ufficio del giudice di

pace e del pubblico ministero presso il tribunale e' competente il

presidente del tribunale. Per i provvedimenti emessi da magistrati

dell'ufficio del pubblico ministero presso la corte di appello e'

competente il presidente della corte di appello.

3. Nel giudizio di merito le parti possono stare in giudizio

personalmente.

4. L'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato puo' essere

sospesa secondo quanto previsto dall'articolo 5.

5. Il presidente puo' chiedere a chi ha provveduto alla

liquidazione o a chi li detiene, gli atti, i documenti e le

informazioni necessari ai fini della decisione.

6. L'ordinanza che definisce il giudizio non e' appellabile.

Art. 16

Delle controversie in materia di mancato riconoscimento del diritto

di soggiorno sul territorio nazionale in favore dei cittadini degli

altri Stati membri dell'Unione europea o dei loro familiari

1. Le controversie previste dall'articolo 8 del decreto legislativo

6 febbraio 2007, n. 30, sono regolate dal rito sommario di

cognizione.

2. E' competente il tribunale del luogo ove dimora il ricorrente.

Art. 17

Delle controversie in materia di allontanamento dei cittadini degli

altri Stati membri dell'Unione europea o dei loro familiari

1. Le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione del

provvedimento di allontanamento dei cittadini degli altri Stati

membri dell'Unione europea o dei loro familiari per motivi imperativi

di pubblica sicurezza e per gli altri motivi di pubblica sicurezza di

cui all'articolo 20 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30,

nonche' per i motivi di cui all'articolo 21 del medesimo decreto

legislativo, sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non

diversamente disposto dal presente articolo.

2. E' competente il tribunale, in composizione monocratica, del

luogo in cui ha sede l'autorita' che ha adottato il provvedimento

impugnato.

3. Il ricorso e' proposto, a pena di inammissibilita', entro trenta

giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta

giorni se il ricorrente risiede all'estero, e puo' essere depositato

anche a mezzo del servizio postale ovvero per il tramite di una

rappresentanza diplomatica o consolare italiana. In tal caso

l'autenticazione della sottoscrizione e l'inoltro all'autorita'

giudiziaria italiana sono effettuati dai funzionari della

rappresentanza e le comunicazioni relative al procedimento sono

effettuate presso la medesima rappresentanza. La procura speciale al

difensore e' rilasciata altresi' dinanzi all'autorita' consolare.

4. Il ricorrente puo' stare in giudizio personalmente.

5. L'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato puo' essere

sospesa secondo quanto previsto dall'articolo 5. L'allontanamento dal

territorio italiano non puo' avere luogo fino alla pronuncia

sull'istanza di sospensione, salvo che il provvedimento sia fondato

su una precedente decisione giudiziale o su motivi imperativi di

pubblica sicurezza. Il giudice decide sull'istanza di sospensione

prima della scadenza del termine entro il quale il ricorrente deve

lasciare il territorio nazionale.

6. Quando il ricorso e' rigettato, il ricorrente deve lasciare

immediatamente il territorio nazionale.

Art. 18

Delle controversie in materia di espulsione dei cittadini di Stati

che non sono membri dell'Unione europea

1. Le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione del decreto di

espulsione pronunciato dal prefetto ai sensi del decreto legislativo

25 luglio 1998, n. 286, sono regolate dal rito sommario di

cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo.

2. E' competente il giudice di pace del luogo in cui ha sede

l'autorita' che ha disposto l'espulsione.

3. Il ricorso e' proposto, a pena di inammissibilita', entro trenta

giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta

giorni se il ricorrente risiede all'estero, e puo' essere depositato

anche a mezzo del servizio postale ovvero per il tramite di una

rappresentanza diplomatica o consolare italiana. In tal caso

l'autenticazione della sottoscrizione e l'inoltro all'autorita'

giudiziaria italiana sono effettuati dai funzionari della

rappresentanza e le comunicazioni relative al procedimento sono

effettuate presso la medesima rappresentanza. La procura speciale al

difensore e' rilasciata altresi' dinanzi all'autorita' consolare.

4. Il ricorrente e' ammesso al gratuito patrocinio a spese dello

Stato, e, qualora sia sprovvisto di un difensore, e' assistito da un

difensore designato dal giudice nell'ambito dei soggetti iscritti

nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme di attuazione, di

coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al

decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonche', ove necessario,

da un interprete.

5. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza,

deve essere notificato a cura della cancelleria all'autorita' che ha

emesso il provvedimento almeno cinque giorni prima della medesima

udienza.

6. L'autorita' che ha emesso il provvedimento impugnato puo'

costituirsi fino alla prima udienza e puo' stare in giudizio

personalmente o avvalersi di funzionari appositamente delegati.

7. Il giudizio e' definito, in ogni caso, entro venti giorni dalla

data di deposito del ricorso.

8. Gli atti del procedimento e la decisione sono esenti da ogni

tassa e imposta.

9. L'ordinanza che definisce il giudizio non e' appellabile.

Art. 19

Delle controversie in materia di riconoscimento

della protezione internazionale

1. Le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei

provvedimenti previsti dall'articolo 35 del decreto legislativo 28

gennaio 2008, n. 25, sono regolate dal rito sommario di cognizione,

ove non diversamente disposto dal presente articolo.

2. E' competente il tribunale, in composizione monocratica, del

capoluogo del distretto di corte di appello in cui ha sede la

Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione

internazionale che ha pronunciato il provvedimento impugnato.

Sull'impugnazione dei provvedimenti emessi dalla Commissione

nazionale per il diritto di asilo e' competente il tribunale, in

composizione monocratica, del capoluogo del distretto di corte di

appello in cui ha sede la Commissione territoriale che ha pronunciato

il provvedimento di cui e' stata dichiarata la revoca o la

cessazione. Nei casi di accoglienza o trattenimento disposti ai sensi

degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n.

25, e' competente il tribunale, in composizione monocratica, che ha

sede nel capoluogo di distretto di corte di appello in cui ha sede il

centro ove il ricorrente e' accolto o trattenuto.

3. Il ricorso e' proposto, a pena di inammissibilita', entro trenta

giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta

giorni se il ricorrente risiede all'estero, e puo' essere depositato

anche a mezzo del servizio postale ovvero per il tramite di una

rappresentanza diplomatica o consolare italiana. In tal caso

l'autenticazione della sottoscrizione e l'inoltro all'autorita'

giudiziaria italiana sono effettuati dai funzionari della

rappresentanza e le comunicazioni relative al procedimento sono

effettuate presso la medesima rappresentanza. La procura speciale al

difensore e' rilasciata altresi' dinanzi all'autorita' consolare. Nei

casi di accoglienza o trattenimento disposti ai sensi degli articoli

20 e 21 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, i termini

previsti dal presente comma sono ridotti della meta'.

4. La proposizione del ricorso sospende l'efficacia esecutiva del

provvedimento impugnato, tranne che nelle ipotesi in cui il ricorso

viene proposto:

a) da parte di soggetto ospitato nei centri di accoglienza ai

sensi dell'articolo 20, comma 2, lettere b) e c), del decreto

legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, o trattenuto ai sensi

dell'articolo 21 del medesimo decreto legislativo, ovvero

b) avverso il provvedimento che dichiara inammissibile la domanda

di riconoscimento dello status di rifugiato o di persona cui e'

accordata la protezione sussidiaria, ovvero

c) avverso il provvedimento adottato dalla Commissione

territoriale nell'ipotesi prevista dall'articolo 22, comma 2, del

decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, ovvero

d) avverso il provvedimento adottato dalla Commissione

territoriale che ha dichiarato l'istanza manifestamente infondata ai

sensi dell'articolo 32, comma 1, lettera b-bis), del citato decreto

legislativo.

5. Nei casi previsti dal comma 4, lettere a), b), c) e d),

l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato puo' essere sospesa

secondo quanto previsto dall'articolo 5. Quando l'istanza di

sospensione viene accolta, al ricorrente e' rilasciato un permesso di

soggiorno per richiesta di asilo e ne viene disposta l'accoglienza ai

sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n.

25.

6. Il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza sono

notificati, a cura della cancelleria, all'interessato e al Ministero

dell'interno, presso la Commissione nazionale ovvero presso la

competente Commissione territoriale, e sono comunicati al pubblico

ministero.

7. Il Ministero dell'interno, limitatamente al giudizio di primo

grado, puo' stare in giudizio avvalendosi direttamente di propri

dipendenti o di un rappresentante designato dalla Commissione che ha

adottato l'atto impugnato. Si applica, in quanto compatibile,

l'articolo 417-bis, secondo comma, del codice di procedura civile.

8. La Commissione che ha adottato l'atto impugnato puo' depositare

tutti gli atti e la documentazione che ritiene necessari ai fini

dell'istruttoria e il giudice puo' procedere anche d'ufficio agli

atti di istruzione necessari per la definizione della controversia.

9. L'ordinanza che definisce il giudizio rigetta il ricorso ovvero

riconosce al ricorrente lo status di rifugiato o di persona cui e'

accordata la protezione sussidiaria ed e' comunicata alle parti a

cura della cancelleria.

10. La controversia e' trattata in ogni grado in via di urgenza.

Art. 20

Dell'opposizione al diniego del nulla osta al ricongiungimento

familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonche'

agli altri provvedimenti dell'autorita' amministrativa in materia

di diritto all'unita' familiare

1. Le controversie previste dall'articolo 30, comma 6, del decreto

legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono regolate dal rito sommario

di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo.

2. E' competente il tribunale in composizione monocratica del luogo

in cui il ricorrente ha la residenza.

3. L'ordinanza che accoglie il ricorso puo' disporre il rilascio

del visto anche in assenza del nulla osta.

4. Gli atti del procedimento sono esenti da imposta di bollo e di

registro e da ogni altra tassa.

Art. 21

Dell'opposizione alla convalida del trattamento sanitario

obbligatorio

1. Le controversie previste dall'articolo 5 della legge 13 maggio

1978, n. 180, sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non

diversamente disposto dal presente articolo.

2. E' competente il tribunale in composizione collegiale e al

giudizio partecipa il pubblico ministero.

3. Il ricorso su iniziativa del sindaco, ai sensi dell'articolo 5,

comma secondo, della legge 13 maggio 1978, n. 180, deve essere

proposto, a pena di inammissibilita', entro trenta giorni dalla

scadenza del termine di cui all'articolo 3, secondo comma, della

medesima legge.

4. Nel giudizio di primo grado le parti possono stare in giudizio

personalmente e farsi rappresentare da persona munita di mandato

scritto in calce al ricorso o in atto separato. Il ricorso puo'

essere presentato a mezzo del servizio postale.

5. In deroga a quanto previsto dall'articolo 5, il presidente del

tribunale, acquisito il provvedimento che ha disposto il trattamento

sanitario obbligatorio e sentito il pubblico ministero, puo'

sospendere il trattamento medesimo anche prima che sia tenuta

l'udienza di comparizione e d'ufficio. Sulla richiesta di sospensione

il presidente provvede entro dieci giorni.

6. Il tribunale puo' assumere informazioni e disporre l'assunzione

di prove d'ufficio.

7. Il procedimento e' esente dal contributo unificato e la

decisione non e' soggetta a registrazione.

Art. 22

Delle azioni popolari e delle controversie in materia di

eleggibilita', decadenza ed incompatibilita' nelle elezioni

comunali, provinciali e regionali

1. Le controversie previste dall'articolo 82, primo e secondo

comma, del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n.

570, quelle previste dall'articolo 7, secondo comma, della legge 23

dicembre 1966, n. 1147, quelle previste dall'articolo 19 della legge

17 febbraio 1968, n. 108, e quelle previste dall'articolo 70 del

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono regolate dal rito

sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente

articolo.

2. Le azioni popolari e le impugnative consentite per quanto

concerne le elezioni comunali sono di competenza del tribunale della

circoscrizione territoriale in cui e' compreso il comune medesimo. Le

azioni popolari e le impugnative consentite per quanto concerne le

elezioni provinciali sono di competenza del tribunale della

circoscrizione territoriale in cui e' compreso il capoluogo della

provincia. Le azioni popolari e le impugnative consentite per quanto

concerne le elezioni regionali sono di competenza del tribunale del

capoluogo della regione.

3. Il tribunale giudica in composizione collegiale e al giudizio

partecipa il pubblico ministero.

4. Il ricorso avverso le deliberazioni adottate in materia di

eleggibilita' deve essere proposto, a pena di inammissibilita', entro

trenta giorni dalla data finale di pubblicazione della deliberazione,

ovvero dalla data della notificazione di essa, quando e' necessaria.

Il termine e' di sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.

5. I termini per la notifica del ricorso e la costituzione delle

parti sono perentori.

6. L'ordinanza che definisce il giudizio e' immediatamente

trasmessa in copia a cura del cancelliere al sindaco, al presidente

della giunta provinciale ovvero al presidente della regione perche'

entro ventiquattro ore dal ricevimento provveda alla pubblicazione

per quindici giorni del dispositivo nell'albo dell'ente.

7. Contro l'ordinanza pronunciata dal tribunale puo' essere

proposto appello da qualsiasi cittadino elettore dell'ente locale o

da chiunque altro vi abbia diretto interesse, dal procuratore della

Repubblica, nonche' dal prefetto quando ha promosso l'azione

d'ineleggibilita'.

8. L'efficacia esecutiva dell'ordinanza pronunciata dal tribunale

e' sospesa in pendenza di appello.

9. Il termine di cui all'articolo 702-quater decorre, per ogni

altro cittadino elettore o diretto interessato, dall'ultimo giorno

della pubblicazione del dispositivo dell'ordinanza nell'albo

dell'ente.

10. Contro la decisione della corte di appello la parte soccombente

e il procuratore generale presso la corte di appello possono proporre

ricorso per cassazione entro trenta giorni dalla sua comunicazione.

11. Il presidente della corte di cassazione, con decreto steso in

calce al ricorso medesimo, fissa l'udienza di discussione. Tutti i

termini del procedimento sono ridotti della meta'.

12. Il giudice, quando accoglie il ricorso, corregge il risultato

delle elezioni e sostituisce ai candidati illegittimamente proclamati

coloro che hanno diritto di esserlo.

13. Il provvedimento che definisce il giudizio e' immediatamente

comunicato al sindaco, al presidente della giunta provinciale ovvero

al presidente della regione, che subito ne cura la notificazione,

senza spese, agli interessati. Eguale comunicazione e' data al

prefetto per le controversie inerenti elezioni regionali.

14. Le parti possono stare in giudizio personalmente in ogni grado.

15. Gli atti del procedimento e la decisione sono esenti da ogni

tassa, imposta e spesa di cancelleria.

16. La controversia e' trattata in ogni grado in via di urgenza.

Art. 23

Delle azioni in materia di eleggibilita' e incompatibilita' nelle

elezioni per il Parlamento europeo

1. Le controversie previste dall'articolo 44 della legge 24 gennaio

1979, n. 18, sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non

diversamente disposto dal presente articolo.

2. E' competente la corte di appello nella cui circoscrizione ha

sede l'ufficio elettorale che ha proclamato l'elezione o la

surrogazione e al giudizio partecipa il pubblico ministero.

3. Il ricorso e' proposto, a pena di inammissibilita', entro trenta

giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei nominativi

degli eletti a norma dell'articolo 24 della legge 24 gennaio 1979, n.

18, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.

4. I termini per la notifica del ricorso e la costituzione delle

parti sono perentori.

5. L'ordinanza che definisce il giudizio, ove non sia stato

proposto ricorso per cassazione, e' immediatamente trasmessa in

copia, a cura del cancelliere, al presidente dell'ufficio elettorale

nazionale, per l'esecuzione.

6. Contro la decisione della corte di appello la parte soccombente

e il procuratore generale presso la corte di appello possono proporre

ricorso per cassazione entro trenta giorni dalla sua comunicazione.

7. Il presidente della corte di cassazione, con decreto steso in

calce al ricorso medesimo, fissa l'udienza di discussione. Tutti i

termini del procedimento sono ridotti alla meta'. La sentenza e'

immediatamente pubblicata e trasmessa, a cura del cancelliere, per

l'esecuzione al presidente dell'Ufficio elettorale nazionale.

8. Gli atti del procedimento e la decisione sono esenti da ogni

tassa, imposta e spesa di cancelleria.

9. La controversia e' trattata in ogni grado in via di urgenza.

Art. 24

Dell'impugnazione delle decisioni della Commissione elettorale

circondariale in tema di elettorato attivo

1. Le controversie previste dall'articolo 42 del decreto del

Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, sono regolate dal

rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal

presente articolo.

2. E' competente la corte di appello nella cui circoscrizione ha

sede la Commissione elettorale circondariale che ha emesso la

decisione impugnata e al giudizio partecipa il pubblico ministero.

3. Il ricorso e' proposto, a pena di inammissibilita', entro trenta

giorni dalla notificazione di cui al quarto comma dell'articolo 30

del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223,

quando il ricorrente e' lo stesso cittadino che aveva reclamato o

aveva presentato direttamente alla Commissione una domanda

d'iscrizione o era stato dalla Commissione medesima cancellato dalle

liste. In tutti gli altri casi il ricorso e' proposto, anche dal

procuratore della Repubblica presso il tribunale competente per

territorio, a pena di inammissibilita', entro trenta giorni

dall'ultimo giorno di pubblicazione della lista rettificata. I

termini sono raddoppiati per i cittadini residenti all'estero di cui

all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo

1967, n. 223.

4. Il ricorso e' notificato, col relativo decreto di fissazione

d'udienza, al cittadino o ai cittadini interessati e alla Commissione

elettorale.

5. Nel giudizio dinanzi alla Corte di cassazione tutti i termini

del procedimento sono ridotti alla meta' fatta eccezione per i

ricorsi dei cittadini residenti all'estero.

6. Le parti possono stare in giudizio personalmente in ogni grado.

7. Il provvedimento che definisce il giudizio e' comunicato

immediatamente dalla cancelleria al presidente della Commissione

elettorale circondariale e al sindaco che ne cura, senza spesa,

l'esecuzione e la notificazione agli interessati.

8. Gli atti del procedimento e la decisione sono esenti da ogni

tassa, imposta e spesa di cancelleria.

9. La controversia e' trattata in ogni grado in via di urgenza.

Art. 25

Delle controversie in materia di riparazione a seguito di illecita

diffusione del contenuto di intercettazioni telefoniche

1. Le controversie previste dall'articolo 4 del decreto-legge 22

settembre 2006, n. 259, convertito, con modificazioni, dalla legge 20

novembre 2006, n. 281, sono regolate dal rito sommario di cognizione.

Art. 26

Dell'impugnazione dei provvedimenti disciplinari

a carico dei notai

1. Le controversie in materia di impugnazione dei provvedimenti

disciplinari e quelle in materia di impugnazione delle misure

cautelari rispettivamente previste dagli articoli 158 e 158-novies

della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono regolate dal rito sommario

di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo.

2. E' competente la corte di appello del distretto nel quale ha

sede la Commissione amministrativa regionale di disciplina che ha

pronunciato il provvedimento impugnato. Per i provvedimenti cautelari

pronunciati dalla corte di appello ai sensi dell'articolo

158-septies, comma 2, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e'

competente la corte di appello nel cui distretto e' ubicata la sede

della Commissione piu' vicina. Al giudizio partecipa il pubblico

ministero.

3. Il ricorso avverso il provvedimento disciplinare va proposto, a

pena di inammissibilita', entro trenta giorni dalla notificazione

della decisione, a cura della parte interessata o, in difetto, nel

termine di sei mesi dal suo deposito. Il ricorso avverso la misura

cautelare va proposto, a pena di inammissibilita', entro dieci giorni

dalla notificazione del provvedimento impugnato.

4. Contro la decisione della corte di appello sul reclamo avverso

il provvedimento disciplinare e' ammesso ricorso per cassazione nei

soli casi previsti dai numeri 3) e 5) del primo comma dell'articolo

360 del codice di procedura civile.

5. Contro la decisione della corte di appello sul reclamo avverso

il provvedimento cautelare e' ammesso ricorso per cassazione per

violazione di legge.

6. La Corte di cassazione pronuncia con sentenza in camera di

consiglio, sentite le parti.

Art. 27

Dell'impugnazione delle deliberazioni

del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti

1. Le controversie previste dall'articolo 63 della legge 2 febbraio

1963, n. 69, sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non

diversamente disposto dal presente articolo.

2. E' competente il tribunale in composizione collegiale del

capoluogo del distretto in cui ha sede il Consiglio regionale o

interregionale dell'Ordine dei giornalisti presso cui il giornalista

e' iscritto od ove la elezione contestata si e' svolta e al giudizio

partecipa il pubblico ministero.

3. Presso il tribunale e presso la corte di appello il collegio e'

integrato da un giornalista e da un pubblicista nominati in numero

doppio, ogni quadriennio, all'inizio dell'anno giudiziario dal

presidente della corte di appello su designazione del Consiglio

nazionale dell'Ordine. Il giornalista professionista ed il

pubblicista, alla scadenza dell'incarico, non possono essere

nuovamente nominati.

4. Il ricorso e' proposto, a pena di inammissibilita', entro trenta

giorni dalla notifica del provvedimento impugnato, ovvero entro

sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.

5. L'ordinanza che accoglie il ricorso puo' annullare, revocare o

modificare la deliberazione impugnata.

Art. 28

Delle controversie in materia di discriminazione

1. Le controversie in materia di discriminazione di cui

all'articolo 44 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,

quelle di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 2003,

n. 215, quelle di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio

2003, n. 216, quelle di cui all'articolo 3 della legge 1° marzo 2006,

n. 67, e quelle di cui all'articolo 55-quinquies del decreto

legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono regolate dal rito sommario

di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo.

2. E' competente il tribunale del luogo in cui il ricorrente ha il

domicilio.

3. Nel giudizio di primo grado le parti possono stare in giudizio

personalmente.

4. Quando il ricorrente fornisce elementi di fatto, desunti anche

da dati di carattere statistico, dai quali si puo' presumere

l'esistenza di atti, patti o comportamenti discriminatori, spetta al

convenuto l'onere di provare l'insussistenza della discriminazione. I

dati di carattere statistico possono essere relativi anche alle

assunzioni, ai regimi contributivi, all'assegnazione delle mansioni e

qualifiche, ai trasferimenti, alla progressione in carriera e ai

licenziamenti dell'azienda interessata.

5. Con l'ordinanza che definisce il giudizio il giudice puo'

condannare il convenuto al risarcimento del danno anche non

patrimoniale e ordinare la cessazione del comportamento, della

condotta o dell'atto discriminatorio pregiudizievole, adottando,

anche nei confronti della pubblica amministrazione, ogni altro

provvedimento idoneo a rimuoverne gli effetti. Al fine di impedire la

ripetizione della discriminazione, il giudice puo' ordinare di

adottare, entro il termine fissato nel provvedimento, un piano di

rimozione delle discriminazioni accertate. Nei casi di comportamento

discriminatorio di carattere collettivo, il piano e' adottato sentito

l'ente collettivo ricorrente.

6. Ai fini della liquidazione del danno, il giudice tiene conto del

fatto che l'atto o il comportamento discriminatorio costituiscono

ritorsione ad una precedente azione giudiziale ovvero ingiusta

reazione ad una precedente attivita' del soggetto leso volta ad

ottenere il rispetto del principio della parita' di trattamento.

7. Quando accoglie la domanda proposta, il giudice puo' ordinare la

pubblicazione del provvedimento, per una sola volta e a spese del

convenuto, su un quotidiano di tiratura nazionale. Dell'ordinanza e'

data comunicazione nei casi previsti dall'articolo 44, comma 11, del

decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dall'articolo 4, comma 1,

del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, dall'articolo 4, comma

2, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, e dall'articolo

55-quinquies, comma 8, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n.

198.

Art. 29

Delle controversie in materia di opposizione alla stima nelle

espropriazioni per pubblica utilita'

1. Le controversie aventi ad oggetto l'opposizione alla stima di

cui all'articolo 54 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 327,

sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente

disposto dal presente articolo.

2. E' competente la corte di appello nel cui distretto si trova il

bene espropriato.

3. L'opposizione va proposta, a pena di inammissibilita', entro il

termine di trenta giorni dalla notifica del decreto di esproprio o

dalla notifica della stima peritale, se quest'ultima sia successiva

al decreto di esproprio. Il termine e' di sessanta giorni se il

ricorrente risiede all'estero.

4. Il ricorso e' notificato all'autorita' espropriante, al

promotore dell'espropriazione e, se del caso, al beneficiario

dell'espropriazione, se attore e' il proprietario del bene, ovvero

all'autorita' espropriante e al proprietario del bene, se attore e'

il promotore dell'espropriazione. Il ricorso e' notificato anche al

concessionario dell'opera pubblica, se a questi sia stato affidato il

pagamento dell'indennita'.

Art. 30

Delle controversie in materia di attuazione di sentenze e

provvedimenti stranieri di giurisdizione volontaria e contestazione

del riconoscimento

1. Le controversie aventi ad oggetto l'attuazione di sentenze e

provvedimenti stranieri di giurisdizione volontaria di cui

all'articolo 67 della legge 31 maggio 1995, n. 218, sono regolate dal

rito sommario di cognizione.

2. E' competente la corte di appello del luogo di attuazione del

provvedimento.

Capo IV

Delle controversie regolate dal rito ordinario di cognizione

Art. 31

Delle controversie in materia di rettificazione

di attribuzione di sesso

1. Le controversie aventi ad oggetto la rettificazione di

attribuzione di sesso ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 aprile

1982, n. 164, sono regolate dal rito ordinario di cognizione, ove non

diversamente disposto dal presente articolo.

2. E' competente il tribunale, in composizione collegiale, del

luogo dove ha residenza l'attore.

3. L'atto di citazione e' notificato al coniuge e ai figli

dell'attore e al giudizio partecipa il pubblico ministero.

4. Quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali

da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, il tribunale lo

autorizza con sentenza passata in giudicato. Il procedimento e'

regolato dai commi 1, 2 e 3.

5. Con la sentenza che accoglie la domanda di rettificazione di

attribuzione di sesso il tribunale ordina all'ufficiale di stato

civile del comune dove e' stato compilato l'atto di nascita di

effettuare la rettificazione nel relativo registro.

6. La sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso non ha

effetto retroattivo. Essa determina lo scioglimento del matrimonio o

la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del

matrimonio celebrato con rito religioso. Si applicano le disposizioni

del codice civile e della legge 1° dicembre 1970, n. 898.

Art. 32

Dell'opposizione a procedura coattiva per la riscossione delle

entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici

1. Le controversie in materia di opposizione all'ingiunzione per il

pagamento delle entrate patrimoniali degli enti pubblici di cui

all'articolo 3 del testo unico delle disposizioni di legge relative

alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri

enti pubblici approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639,

sono regolate dal rito ordinario di cognizione.

2. E' competente il giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio che

ha emesso il provvedimento opposto.

3. L'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato puo' essere

sospesa secondo quanto previsto dall'articolo 5.

Art. 33

Delle controversie in materia di liquidazione

degli usi civici

1. L'appello contro le decisioni dei commissari regionali di cui

all'articolo 32 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, e' regolato dal

rito ordinario di cognizione, ove non diversamente disposto dal

presente articolo.

2. Sono competenti, rispettivamente, la corte di appello di

Palermo, per i provvedimenti pronunciati dal commissario regionale

per la liquidazione degli usi civici per la Regione Siciliana, e la

corte di appello di Roma, per i provvedimenti pronunciati dai

commissari regionali delle restanti regioni.

3. L'appello e' proposto, a pena di inammissibilita', entro trenta

giorni dalla notificazione del provvedimento impugnato.

4. L'appello contro decisioni preparatorie o interlocutorie puo'

essere proposto soltanto dopo la decisione definitiva e unitamente

all'impugnazione di questa.

5. L'atto di citazione e' notificato a tutti coloro che hanno

interesse ad opporsi alla domanda di riforma della decisione

impugnata e al giudizio partecipa il pubblico ministero.

6. Su richiesta della cancelleria della corte di appello, il

commissario che ha pronunciato la decisione impugnata trasmette tutti

gli atti istruttori compiuti nella causa.

7. La sentenza che definisce il giudizio e' comunicata, a cura

della cancelleria, al Ministero delle politiche agricole alimentari e

forestali.

Capo V

Disposizioni finali ed abrogazioni

Art. 34

Modificazioni e abrogazioni

1. Alla legge 24 novembre 1981, n. 689, sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) all'articolo 22, il primo comma e' sostituito dal seguente:

«Salvo quanto previsto dall'articolo 133 del decreto legislativo 2

luglio 2010, n. 104, e da altre disposizioni di legge, contro

l'ordinanza-ingiunzione di pagamento e contro l'ordinanza che dispone

la sola confisca gli interessati possono proporre opposizione dinanzi

all'autorita' giudiziaria ordinaria. L'opposizione e' regolata

dall'articolo 6 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»;

b) all'articolo 22, i commi dal secondo al settimo sono abrogati;

c) gli articoli 22-bis e 23 sono abrogati.

2. All'articolo 6, comma 5, della legge 13 agosto 2010, n. 136 le

parole: «in deroga a quanto previsto dall'articolo 22, primo comma,

della citata legge n. 689 del 1981» sono sostituite dalle seguenti:

«in deroga a quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, del decreto

legislativo 1° settembre 2011, n. 150.».

3. All'articolo 8 del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 195,

il comma 7 e' sostituito dal seguente: «7. Contro il decreto puo'

essere proposta opposizione ai sensi dell'articolo 22 della legge 24

novembre 1981, n. 689.».

4. All'articolo 262, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile

2006, n. 152, le parole: «di cui all'articolo 23 della legge 24

novembre 1981, n. 689» sono sostituite dalle seguenti: «previsto

dall'articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689».

5. All'articolo 17 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124,

il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Il ricorso sospende i

termini di cui agli articoli 14 e 18 della legge 24 novembre 1981, n.

689, ed all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 1° settembre

2011, n.150, ed i termini di legge per i ricorsi giurisdizionali

avverso verbali degli enti previdenziali.».

6. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le

seguenti modificazioni:

a) l'articolo 204-bis e' sostituito dal seguente:

«Art. 204-bis.

(Ricorso in sede giurisdizionale).

1. Alternativamente alla proposizione del ricorso di cui

all'articolo 203, il trasgressore o gli altri soggetti indicati

nell'articolo 196, qualora non sia stato effettuato il pagamento in

misura ridotta nei casi in cui e' consentito, possono proporre

opposizione davanti all'autorita' giudiziaria ordinaria.

L'opposizione e' regolata dall'articolo 7 del decreto legislativo 1°

settembre 2011, n. 150.»;

b) l'articolo 205 e' sostituito dal seguente:

«Art. 205.

(Opposizione all'ordinanza-ingiunzione).

1. Contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento di una sanzione

amministrativa pecuniaria gli interessati possono proporre

opposizione davanti all'autorita' giudiziaria ordinaria.

L'opposizione e' regolata dall'articolo 6 del decreto legislativo 1°

settembre 2011, n. 150.".

7. All'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 9

ottobre 1990, n. 309, il comma 9 e' sostituito dal seguente: «9.

Avverso il decreto con il quale il prefetto irroga le sanzioni di cui

al comma 1 ed eventualmente formula l'invito di cui al comma 2, che

ha effetto dal momento della notifica all'interessato, puo' essere

fatta opposizione dinanzi all'autorita' giudiziaria ordinaria. Le

controversie di cui al presente comma sono disciplinate dall'articolo

8 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. Copia del

decreto e' contestualmente inviata al questore di cui al comma 8.».

8. All'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59,

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. I giudizi civili

concernenti gli atti e le procedure volti al recupero di aiuti di

Stato in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla

Commissione europea ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CE) n.

659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999 sono regolati dall'articolo

9 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 .»;

b) i commi da 2 a 6 sono abrogati.

9. All'articolo 152 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «comprese quelle inerenti ai

provvedimenti del Garante in materia di protezione dei dati personali

o alla loro mancata adozione,» sono inserite le seguenti: «nonche' le

controversie previste dall'articolo 10, comma 5, della legge 1°

aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni,»;

b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Le

controversie di cui al comma 1 sono disciplinate dall'articolo 10 del

decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»;

c) i commi da 2 a 14 sono abrogati.

10. Gli articoli 5, 6 e 7 della legge 2 marzo 1963, n. 320, sono

abrogati.

11. L'articolo 26 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, e' abrogato.

12. Gli articoli 46 e 47 della legge 3 maggio 1982, n. 203, sono

abrogati.

13. L'articolo 9 della legge 14 febbraio 1990, n. 29, e' abrogato.

14. All'articolo 4, comma 4, della legge 12 febbraio 1955, n. 77,

il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: «Le

controversie di cui al presente comma sono disciplinate dall'articolo

12 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.».

15. All'articolo 17 della legge 7 marzo 1996, n. 108, sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Avverso il diniego

di riabilitazione il debitore puo' proporre opposizione.

L'opposizione e' disciplinata dall'articolo 13 del decreto

legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»;

b) al comma 4 la parola: «reclamabile» e' sostituita dalla

seguente: «opponibile»;

c) al comma 4 le parole: «entro dieci giorni dalla pubblicazione»

sono abrogate;

d) il comma 5 e' abrogato.

16. Alla legge 13 giugno 1942, n. 794, sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) l'articolo 28 e' sostituito dal seguente: «28. Per la

liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti nei confronti

del proprio cliente l'avvocato, dopo la decisione della causa o

l'estinzione della procura, se non intende seguire il procedimento di

cui agli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile,

procede ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 1°

settembre 2011, n. 150.»;

b) gli articoli 29 e 30 sono abrogati.

17. All'articolo 170 del decreto del Presidente della Repubblica 30

maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 e' sostituito al seguente: «1. Avverso il decreto

di pagamento emesso a favore dell'ausiliario del magistrato, del

custode e delle imprese private cui e' affidato l'incarico di

demolizione e riduzione in pristino, il beneficiario e le parti

processuali, compreso il pubblico ministero, possono proporre

opposizione. L'opposizione e' disciplinata dall'articolo 15 del

decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»;

b) i commi 2 e 3 sono abrogati.

18. Al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, sono apportate

le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 8 e' sostituito dal seguente:

«Art. 8.

(Ricorsi avverso il mancato riconoscimento

del diritto di soggiorno)

1. Avverso il provvedimento di rifiuto e revoca del diritto di cui

agli articoli 6 e 7, e' ammesso ricorso all'autorita' giudiziaria

ordinaria. Le controversie previste dal presente articolo sono

disciplinate dall'articolo 16 del decreto legislativo 1° settembre

2011, n.150.»;

b) all'articolo 22, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2.

Avverso il provvedimento di allontanamento per motivi di pubblica

sicurezza, per motivi imperativi di pubblica sicurezza e per i motivi

di cui all'articolo 21 puo' essere presentato ricorso all'autorita'

giudiziaria ordinaria. Le controversie di cui al presente comma sono

disciplinate dall'articolo 17 del decreto legislativo 1° settembre

2011, n. 150.»;

c) all'articolo 22, ai commi 3 e 4, le parole: «ai commi 1 e 2»,

ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «al comma 1»;

d) all'articolo 22, al comma 4, le parole: «o su motivi

imperativi di pubblica sicurezza» sono soppresse;

e) all'articolo 22, il comma 5 e' abrogato.

19. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate

le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13, il comma 5-bis e' sostituito dal seguente:

«5-bis. Nei casi previsti al comma 4 il questore comunica

immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dalla sua adozione,

al giudice di pace territorialmente competente il provvedimento con

il quale e' disposto l'accompagnamento alla frontiera. L'esecuzione

del provvedimento del questore di allontanamento dal territorio

nazionale e' sospesa fino alla decisione sulla convalida. L'udienza

per la convalida si svolge in camera di consiglio con la

partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito.

L'interessato e' anch'esso tempestivamente informato e condotto nel

luogo in cui il giudice tiene l'udienza. Lo straniero e' ammesso

all'assistenza legale da parte di un difensore di fiducia munito di

procura speciale. Lo straniero e' altresi' ammesso al gratuito

patrocinio a spese dello Stato, e, qualora sia sprovvisto di un

difensore, e' assistito da un difensore designato dal giudice

nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all'articolo

29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del

codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio

1989, n. 271, nonche', ove necessario, da un interprete. L'autorita'

che ha adottato il provvedimento puo' stare in giudizio personalmente

anche avvalendosi di funzionari appositamente delegati. Il giudice

provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto

ore successive, verificata l'osservanza dei termini, la sussistenza

dei requisiti previsti dal presente articolo e sentito l'interessato,

se comparso. In attesa della definizione del procedimento di

convalida, lo straniero espulso e' trattenuto in uno dei centri di

identificazione ed espulsione, di cui all'articolo 14, salvo che il

procedimento possa essere definito nel luogo in cui e' stato adottato

il provvedimento di allontanamento anche prima del trasferimento in

uno dei centri disponibili. Quando la convalida e' concessa, il

provvedimento di accompagnamento alla frontiera diventa esecutivo. Se

la convalida non e' concessa ovvero non e' osservato il termine per

la decisione, il provvedimento del questore perde ogni effetto.

Avverso il decreto di convalida e' proponibile ricorso per

cassazione. Il relativo ricorso non sospende l'esecuzione

dell'allontanamento dal territorio nazionale. Il termine di

quarantotto ore entro il quale il giudice di pace deve provvedere

alla convalida decorre dal momento della comunicazione del

provvedimento alla cancelleria.»;

b) all'articolo 13, il comma 8 e' sostituito dal seguente: «8.

Avverso il decreto di espulsione puo' essere presentato ricorso

all'autorita' giudiziaria ordinaria. Le controversie di cui al

presente comma sono disciplinate dall'articolo 18 del decreto

legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»;

c) l'articolo 13-bis e' abrogato;

d) all'articolo 14, il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4.

L'udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la

partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito.

L'interessato e' anch'esso tempestivamente informato e condotto nel

luogo in cui il giudice tiene l'udienza. Lo straniero e' ammesso

all'assistenza legale da parte di un difensore di fiducia munito di

procura speciale. Lo straniero e' altresi' ammesso al gratuito

patrocinio a spese dello Stato, e, qualora sia sprovvisto di un

difensore, e' assistito da un difensore designato dal giudice

nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all'articolo

29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del

codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio

1989, n. 271, nonche', ove necessario, da un interprete. L'autorita'

che ha adottato il provvedimento puo' stare in giudizio personalmente

anche avvalendosi di funzionari appositamente delegati. Il giudice

provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto

ore successive, verificata l'osservanza dei termini, la sussistenza

dei requisiti previsti dall'articolo 13 e dal presente articolo,

escluso il requisito della vicinanza del centro di identificazione e

di espulsione di cui al comma 1, e sentito l'interessato, se

comparso. Il provvedimento cessa di avere ogni effetto qualora non

sia osservato il termine per la decisione. La convalida puo' essere

disposta anche in occasione della convalida del decreto di

accompagnamento alla frontiera, nonche' in sede di esame del ricorso

avverso il provvedimento di espulsione.».

20. All'articolo 35 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Avverso la

decisione della Commissione territoriale e la decisione della

Commissione nazionale sulla revoca o sulla cessazione dello status di

rifugiato o di persona cui e' accordata la protezione sussidiaria e'

ammesso ricorso dinanzi all'autorita' giudiziaria ordinaria. Il

ricorso e' ammesso anche nel caso in cui l'interessato abbia

richiesto il riconoscimento dello status di rifugiato e sia stato

ammesso esclusivamente alla protezione sussidiaria.»;

b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Le controversie di

cui al comma 1 sono disciplinate dall'articolo 19 del decreto

legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»;

c) i commi da 3 a 14 sono abrogati.

21. All'articolo 30 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,

il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. Contro il diniego del

nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno

per motivi familiari, nonche' contro gli altri provvedimenti

dell'autorita' amministrativa in materia di diritto all'unita'

familiare, l'interessato puo' proporre opposizione all'autorita'

giudiziaria ordinaria. L'opposizione e' disciplinata dall'articolo 20

del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.».

22. All'articolo 5 della legge 13 maggio 1978, n. 180, sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma e' sostituito dal seguente: «Chi e' sottoposto

a trattamento sanitario obbligatorio, e chiunque vi abbia interesse,

puo' proporre ricorso contro il provvedimento convalidato dal giudice

tutelare.»;

b) al secondo comma le parole: «Entro il termine di trenta

giorni, decorrente dalla scadenza del termine di cui al secondo comma

dell'articolo 3,» sono abrogate;

c) il terzo comma e' sostituito dal seguente: «Alle controversie

previste dal presente articolo si applica l'articolo 21 del decreto

legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»;

d) i commi dal quarto all'ottavo sono abrogati.

23. Al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n.

570, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 82, il primo comma e' sostituito dal seguente:

«Le deliberazioni adottate in materia di eleggibilita' dal Consiglio

comunale possono essere impugnate da qualsiasi cittadino elettore del

Comune, o da chiunque altro vi abbia diretto interesse, dinanzi

all'autorita' giudiziaria ordinaria.»;

b) all'articolo 82, secondo comma, le parole: «Il termine di

trenta giorni, stabilito ai fini della impugnativa di cui al

precedente comma, decorre dall'ultimo giorno dell'anzidetta

pubblicazione.» sono abrogate;

c) all'articolo 82, il terzo comma e' sostituito dal seguente: «

Alle controversie previste dal presente articolo si applica

l'articolo 22 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»;

d) all'articolo 82, i commi dal quarto all'ultimo sono abrogati;

e) gli articoli 82/2, 82/3, 84 sono abrogati.

24. Alla legge 23 dicembre 1966, n. 1147, sono apportate le

seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, il primo comma e' abrogato;

b) all'articolo 7, il secondo comma e' sostituito dal seguente:

«Le azioni popolari e le impugnative consentite dal decreto del

Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e dall'articolo

70 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a qualsiasi

elettore del Comune per quanto concerne elezioni comunali, sono

consentite a qualsiasi cittadino elettore della Provincia per quanto

concerne le elezioni provinciali. Le attribuzioni conferite da tali

norme al Consiglio comunale, si intendono devolute al Consiglio

provinciale; quelle devolute al sindaco si intendono devolute al

presidente della Giunta provinciale. Alle controversie previste dal

presente comma si applica l'articolo 22 del decreto legislativo 1°

settembre 2011, n. 150.»;

c) all'articolo 7, il quarto comma e' abrogato.

25. All'articolo 19 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 19, il primo comma e' abrogato;

b) il secondo comma e' sostituito dal seguente: «Le azioni

popolari e le impugnative previste per qualsiasi elettore del comune

dal decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e

dall'articolo 70 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono

consentite a qualsiasi elettore della regione nonche' al Prefetto del

capoluogo di Regione, in qualita' di rappresentante dello Stato per i

rapporti con il sistema delle autonomie. Alle controversie previste

dal presente comma si applica l'articolo 22 del decreto legislativo

1° settembre 2011, n.150.»;

c) il terzo comma e' abrogato.

26. All'articolo 70 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: «con ricorso da notificare

all'amministratore ovvero agli amministratori interessati, nonche' al

sindaco o al presidente della provincia.» sono abrogate;

b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Alle controversie

previste dal presente articolo si applica l'articolo 22 del decreto

legislativo 1° settembre 2011, n. 150."»;

c) il comma 4 e' abrogato.

27. Alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) all'articolo 44, il primo comma e' sostituito dal seguente:

«Fermo restando quanto disposto dall'articolo 66 della Costituzione,

ai giudizi relativi alle condizioni di eleggibilita' e di

compatibilita', stabilite dalla presente legge in relazione alla

carica di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia, si

applica l'articolo 23 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n.

150.»;

b) all'articolo 44, al secondo comma le parole: «con ricorso sul

quale il presidente fissa, con decreto, l'udienza di discussione

della causa in via di urgenza e provvede alla nomina del giudice

relatore. Il ricorso deve essere depositato, a pena di decadenza,

entro 60 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei

nominativi degli eletti a norma dell'articolo 24 della presente

legge.» sono abrogate;

c) all'articolo 44, i commi dal terzo all'ultimo sono abrogati;

d) gli articoli 45 e 47 sono abrogati.

28. Al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n.

223, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 42, il primo comma e' sostituito dal seguente:

«Contro le decisioni della Commissione elettorale circondariale o

delle sue Sottocommissioni, qualsiasi cittadino ed il procuratore

della Repubblica presso il tribunale competente possono proporre

impugnativa davanti all'autorita' giudiziaria ordinaria.»;

b) all'articolo 42, il terzo comma, e' sostituito dal seguente:

«Alle controversie previste dal presente articolo si applica

l'articolo 24 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»;

c) l'articolo 44 e' sostituito dal seguente:

«Art. 44.

(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 35)

Il pubblico ministero, se riscontra nel fatto che ha dato origine

al ricorso estremi di reato, promuove l'azione penale entro il

medesimo termine previsto per la proposizione dell'impugnativa»;

d) gli articoli 43, 45 e 46 sono abrogati.

29. All'articolo 4 del decreto-legge 22 settembre 2006, n. 259,

convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2006, n. 281,

il comma 2, ultimo periodo, e' sostituito dal seguente: «Si applica

l'articolo 25 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.».

30. Alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) all'articolo 158, comma 1, le parole: « , con reclamo alla

corte di appello del distretto nel quale ha sede la Commissione, nel

termine di trenta giorni dalla notificazione della decisione, a cura

della parte interessata o, in difetto, nel termine di un anno dal suo

deposito» sono abrogate;

b) all'articolo 158, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2.

Alle controversie previste dal presente articolo si applica

l'articolo 26 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»;

c) all'articolo 158, al comma 3 le parole: « nei termini di cui

al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «nei termini previsti

dall'articolo 26 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»;

d) gli articoli 158-bis e 158-ter sono abrogati;

e) l'articolo 158-novies e' sostituito dal seguente: «158-novies.

1. I provvedimenti cautelari pronunciati dalla Commissione e dalla

corte di appello sono reclamabili nei modi previsti dall'articolo 26

del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»;

f) all'articolo 158-decies, il comma 3 e' abrogato.

31. Alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) all'articolo 63, il primo comma e' sostituito dal seguente:

«Le deliberazioni indicate nell'articolo precedente possono essere

impugnate dinanzi all'autorita' giudiziaria ordinaria.»;

b) all'articolo 63, il secondo comma e' sostituito dal seguente:

«Le controversie previste dal presente articolo sono disciplinate

dall'articolo 27 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»;

c) all'articolo 63, il terzo comma e' abrogato;

d) gli articoli 64 e 65 sono abrogati.

32. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate

le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 44, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1.

Quando il comportamento di un privato o della pubblica

amministrazione produce una discriminazione per motivi razziali,

etnici, linguistici, nazionali, di provenienza geografica o

religiosi, e' possibile ricorrere all'autorita' giudiziaria ordinaria

per domandare la cessazione del comportamento pregiudizievole e la

rimozione degli effetti della discriminazione.»;

b) all'articolo 44, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2.

Alle controversie previste dal presente articolo si applica

l'articolo 28 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»;

c) all'articolo 44, il comma 8 e' sostituito dal seguente: «8.

Chiunque elude l'esecuzione di provvedimenti, diversi dalla condanna

al risarcimento del danno, resi dal giudice nelle controversie

previste dal presente articolo e' punito ai sensi dell'articolo 388,

primo comma, del codice penale.»;

d) all'articolo 44, al comma 10 le parole: «Il giudice, nella

sentenza che accerta le discriminazioni sulla base del ricorso

presentato ai sensi del presente articolo, ordina al datore di lavoro

di definire, sentiti i predetti soggetti e organismi, un piano di

rimozione delle discriminazioni accertate» sono soppresse;

e) all'articolo 44, i commi da 3 a 7 e il comma 9 sono abrogati.

33. Al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, sono apportate le

seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. I

giudizi civili avverso gli atti e i comportamenti di cui all'articolo

2 sono regolati dall'articolo 28 del decreto legislativo 1° settembre

2011, n.150. In caso di accertamento di atti o comportamenti

discriminatori, come definiti dall'articolo 2 del presente decreto,

si applica, altresi', l'articolo 44, comma 11, del decreto

legislativo 25 luglio 1998, n. 286.»;

b) all'articolo 4, i commi da 3 a 6 sono abrogati.

34. Al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, sono apportate le

seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. I

giudizi civili avverso gli atti e i comportamenti di cui all'articolo

2 sono regolati dall'articolo 28 del decreto legislativo 1° settembre

2011, n. 150. In caso di accertamento di atti o comportamenti

discriminatori, come definiti dall'articolo 2 del presente decreto,

si applica, altresi', l'articolo 44, comma 11, del decreto

legislativo 25 luglio 1998, n. 286.»;

b) all'articolo 4, i commi da 4 a 7 sono abrogati.

35. Alla legge 1° marzo 2006, n. 67, sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) all'articolo 3, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. I

giudizi civili avverso gli atti e i comportamenti di cui all'articolo

2 sono regolati dall'articolo 28 del decreto legislativo 1° settembre

2011, n. 150.»;

b) all'articolo 3, i commi da 2 a 4 sono abrogati.

36. Al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono apportate

le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 55-quinquies, il comma 1 e' sostituito dal

seguente: «1. In caso di violazione dei divieti di cui all'articolo

55-ter, e' possibile ricorrere all'autorita' giudiziaria ordinaria

per domandare la cessazione del comportamento pregiudizievole e la

rimozione degli effetti della discriminazione.»;

b) all'articolo 55-quinquies, il comma 2 e' sostituito dal

seguente: «2. Alle controversie previste dal presente articolo si

applica l'articolo 28 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n.

150.»;

c) all'articolo 55-quinquies, il comma 9 e' sostituito dal

seguente: «9. Chiunque non ottempera o elude l'esecuzione di

provvedimenti, diversi dalla condanna al risarcimento del danno, resi

dal giudice nelle controversie previste dal presente articolo e'

punito con l'ammenda fino a 50.000 euro o l'arresto fino a tre

anni.»;

d) all'articolo 55-quinquies, i commi da 3 a 7 sono abrogati;

e) l'articolo 55-sexies e' abrogato.

37. All'articolo 54 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 327,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: « 1. Decorsi trenta

giorni dalla comunicazione prevista dall'articolo 27, comma 2, il

proprietario espropriato, il promotore dell'espropriazione o il terzo

che ne abbia interesse puo' impugnare innanzi all'autorita'

giudiziaria gli atti dei procedimenti di nomina dei periti e di

determinazione dell'indennita', la stima fatta dai tecnici, la

liquidazione delle spese di stima e comunque puo' chiedere la

determinazione giudiziale dell'indennita'. Le controversie di cui al

presente comma sono disciplinate dall'articolo 29 del decreto

legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»;

b) i commi dal 2 al 4 sono abrogati.

38. All'articolo 67 della legge 31 maggio 1995, n. 218, sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: «alla corte di appello del luogo di

attuazione» sono sostituite dalle seguenti: «all'autorita'

giudiziaria ordinaria»;

b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Le

controversie di cui al comma 1 sono disciplinate dall'articolo 30 del

decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.».

39. Alla legge 14 aprile 1982, n. 164, sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) all'articolo 1, dopo il primo comma e' inserito il seguente:

«Le controversie di cui al primo comma sono disciplinate

dall'articolo 31 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n.150.»;

b) all'articolo 6, primo comma, le parole: «il ricorso di cui al

primo comma dell'articolo 2 deve essere proposto» sono sostituite

dalle seguenti: «la domanda di rettificazione di attribuzione di

sesso deve essere proposta»;

c) gli articoli 2 e 3 e l'articolo 6, secondo comma, sono

abrogati.

40. L'articolo 3 delle disposizioni di legge relative alla

riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti

pubblici approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, e'

sostituito dal seguente:

«Art. 3.

(Art. 3, legge 24 dicembre 1908, n. 797).

Avverso l'ingiunzione prevista dal comma 2 si puo' proporre

opposizione davanti all'autorita' giudiziaria ordinaria.

L'opposizione e' disciplinata dall'articolo 32 del decreto

legislativo 1° settembre 2011, n. 150, .».

41. All'articolo 32 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma le parole: «il reclamo alle Corti di appello,

aventi giurisdizione nei territori ove sono situati i terreni in

controversia, o la loro maggior parte» sono sostituite dalle

seguenti: «reclamo dinanzi all'autorita' giudiziaria ordinaria. Le

controversie previste dal presente comma sono disciplinate

dall'articolo 33 del decreto legislativo 1°settembre 2011, n. 150.»;

b) i commi dal secondo al quinto sono abrogati.

42. Alla legge 10 luglio 1930, n. 1078, sono abrogati gli articoli

dal 2 all'8.

Art. 35

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o

maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni

interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto

con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie

disponibili a legislazione vigente.

Art. 36

Disposizioni transitorie e finali

1. Le norme del presente decreto si applicano ai procedimenti

instaurati successivamente alla data di entrata in vigore dello

stesso.

2. Le norme abrogate o modificate dal presente decreto continuano

ad applicarsi alle controversie pendenti alla data di entrata in

vigore dello stesso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sara' inserito

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

Dato a Roma, addi' 1° settembre 2011

 

 

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