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Testo del decreto legge 138/2011, coordinato con la legge di conversione 148/2011

 

 

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Modifiche in vigore dal 17 settembre, il testo originario dal 13 agosto

 

Testo del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, coordinato  con  la legge di conversione 14 settembre 2011,  n.  148, recante: “Ulteriori  misure  urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.”

(Gazzetta Ufficiale del 16 settembre 2011)

 

Titolo I
DISPOSIZIONI PER LA STABILIZZAZIONE FINANZIARIA

Art. 01
Revisione integrale della spesa pubblica 

   1.  Dato  l’obiettivo  di  razionalizzazione  della  spesa   e   di superamento  del  criterio   della   spesa   storica,   il   Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con i  Ministri  interessati, presenta al Parlamento entro il 30 novembre 2011 un programma per  la riorganizzazione  della  spesa  pubblica.  Il  programma  prevede  in particolare, in coerenza con  la  legge  4  marzo  2009,  n.  15,  le linee-guida per l’integrazione operativa delle  agenzie  fiscali,  la razionalizzazione    di    tutte     le     strutture     periferiche dell’amministrazione dello Stato e la loro tendenziale concentrazione in un ufficio unitario a livello provinciale, il coordinamento  delle attivita’ delle forze dell’ordine, ai sensi  della  legge  1º  aprile 1981, n. 121, l’accorpamento degli enti della previdenza pubblica, la razionalizzazione  dell’organizzazione  giudiziaria  civile,  penale, amministrativa, militare e tributaria  a  rete,  la  riorganizzazione della  rete  consolare  e  diplomatica.   Il   programma,   comunque, individua, anche attraverso la sistematica comparazione  di  costi  e risultati a livello nazionale ed europeo, eventuali criticita’  nella produzione ed erogazione dei  servizi  pubblici,  anche  al  fine  di evitare  possibili  duplicazioni  di  strutture  ed  implementare  le possibili strategie di miglioramento dei risultati ottenibili con  le risorse stanziate.

2.  Nell’ambito  della  risoluzione  parlamentare  approvativa  del Documento di economia  e  finanza  2012  o  della  relativa  Nota  di aggiornamento, sono  indicati  i  disegni  di  legge  collegati  alla manovra finanziaria per il triennio 2013-2015, mediante  i  quali  il Governo viene delegato ad attuare le riorganizzazioni di cui al comma 1.

3. Entro venti giorni dalla data di entrata in vigore  della  legge di conversione del presente  decreto,  il  Ministro  dell’economia  e delle finanze provvede a definire le modalita’ della  predisposizione del programma di cui al comma 1 e della relativa attuazione.

4. Ai fini dell’esercizio  delle  attivita’  di  cui  al  comma  1, nonche’ per garantire l’uso efficiente delle  risorse,  il  Ministero dell’economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria generale dello Stato,  a  partire  dall’anno  2012,  d’intesa  con  i Ministeri interessati, da’ inizio ad un ciclo  di  «spending  review» mirata alla definizione dei costi standard  dei  programmi  di  spesa delle amministrazioni centrali dello Stato. In  particolare,  per  le amministrazioni periferiche  dello  Stato  sono  proposte  specifiche metodologie per quantificare i relativi costi, anche  ai  fini  della allocazione  delle  risorse  nell’ambito   della   loro   complessiva dotazione.


Art. 1 

Disposizioni per la riduzione della spesa pubblica 

01.  Al  fine  di  consentire  alle  amministrazioni  centrali   di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente  primaria in rapporto al PIL, nel corso degli anni 2012 e  2013,  nella  misura delle  risorse  finanziarie  che  si  rendono  disponibili  in   base all’articolo 01 del  presente  decreto,  le  spese  di  funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun  Ministero  sono  ridotte, rispettivamente, fino all’1 per cento per ciascun anno rispetto  alle spese risultanti dal bilancio consuntivo relativo all’anno 2010 e  le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di  ciascun  Ministero, previste dalla legge di  bilancio,  relative  agli  interventi,  sono ridotte fino all’1,5 per cento. Nella medesima  misura  prevista  dal periodo precedente, per gli stessi anni le dotazioni finanziarie  per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste  dalla  legge  di bilancio, relative agli oneri comuni di parte  corrente  e  di  conto capitale, sono ridotte fino allo 0,5 per cento per ciascuno  dei  due anni e per gli anni 2014, 2015 e 2016 la spesa primaria del  bilancio dello Stato puo’ aumentare in  termini  nominali,  in  ciascun  anno, rispetto  alla  spesa  corrispondente   registrata   nel   rendiconto dell’anno precedente, di una percentuale  non  superiore  al  50  per cento dell’incremento del PIL previsto dal Documento  di  economia  e finanza di cui all’articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n.  196, come approvato nella apposita risoluzione parlamentare.

02. Al solo scopo di consentire alle  amministrazioni  centrali  di pervenire al conseguimento degli obiettivi fissati al  comma  01,  in deroga alle norme in materia di flessibilita’ di cui all’articolo  23 della legge 31 dicembre 2009, n. 196,  limitatamente  al  quinquennio 2012-2016,  nel  rispetto  dell’invarianza  dei  saldi   di   finanza pubblica, possono  essere  rimodulate  le  dotazioni  finanziarie  di ciascuno stato di previsione,  con  riferimento  alle  spese  di  cui all’articolo 21, commi 6 e 7, della medesima legge n. 196  del  2009. La misura della variazione deve essere tale da  non  pregiudicare  il conseguimento  delle  finalita’   definite   dalle   relative   norme sostanziali e, comunque, non puo’ essere superiore al  20  per  cento delle risorse finanziarie complessivamente  stanziate  qualora  siano interessate autorizzazioni di spesa di  fattore  legislativo,  e  non superiore al 5 per cento qualora siano interessate le  spese  di  cui all’articolo 21, comma 6, della citata legge  n.  196  del  2009.  La variazione e’ disposta con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze  su  proposta  del  Ministro   competente.   Resta   precluso l’utilizzo  degli  stanziamenti  di  spesa  in  conto  capitale   per finanziare  spese  correnti.  Gli  schemi  dei  decreti  di  cui   al precedente periodo sono trasmessi al Parlamento per l’espressione del parere delle Commissioni competenti per materia e per  i  profili  di carattere finanziario. I pareri devono essere espressi entro quindici giorni dalla data di trasmissione.  Decorso  inutilmente  il  termine senza che le Commissioni abbiano  espresso  i  pareri  di  rispettiva competenza, i decreti possono essere adottati. E’ abrogato  il  comma 14  dell’articolo  10  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.   98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

03.  Il  Governo  adotta  misure  intese   a   consentire   che   i provvedimenti attuativi di cui alla legge 4 marzo 2009,  n.  15,  per ogni anno del triennio producano effettivi risparmi di spesa.

1.  In  anticipazione  della  riforma  volta  ad  introdurre  nella Costituzione la regola del pareggio  di  bilancio,  si  applicano  le disposizioni di cui al presente titolo. Gli  importi  indicati  nella tabella di cui all’allegato C al decreto-legge 6 luglio 2011, n.  98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, alla voce «indebitamento netto», riga «totale», per gli anni 2012 e  2013, sono incrementati, rispettivamente, di 6.000 milioni di euro e  2.500 milioni di  euro.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, da emanare su proposta del Ministro dell’economia  e  delle finanze entro il 25 settembre 2011, i predetti importi sono ripartiti tra i Ministeri e sono stabiliti i corrispondenti importi nella  voce «saldo netto da finanziare».

2. All’articolo 10, comma 1, del citato  decreto-legge  n.  98  del 2011 convertito con legge n. 111 del 2011, sono soppresse le  parole: «e,   limitatamente   all’anno   2012,   il   fondo   per   le   aree sottoutilizzate». Al comma 4 del predetto articolo 10, dopo il  primo periodo, e’ inserito il  seguente:  «Le  proposte  di  riduzione  non possono comunque riguardare le risorse destinate alla  programmazione regionale nell’ambito del Fondo per le aree sottoutilizzate; resta in ogni caso fermo l’obbligo di cui all’articolo  21,  comma  13,  della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».

3. Le amministrazioni  indicate  nell’articolo  74,  comma  1,  del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133,  e  successive  modificazioni, all’esito della riduzione degli assetti  organizzativi  prevista  dal predetto  articolo  74  e   dall’articolo   2,   comma   8-bis,   del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con  modificazioni dalla legge 26  febbraio  2010,  n.  25,  provvedono,  anche  con  le modalita’ indicate nell’articolo 41, comma 10, del  decreto-legge  30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge  27 febbraio 2009, n. 14:

a) ad apportare, entro il 31  marzo  2012,  un’ulteriore  riduzione degli uffici dirigenziali di livello non generale, e  delle  relative dotazioni organiche, in misura non  inferiore  al  10  per  cento  di quelli risultanti a seguito dell’applicazione del  predetto  articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge n. 194 del 2009;

b) alla rideterminazione delle dotazioni  organiche  del  personale non dirigenziale, ad esclusione di  quelle  degli  enti  di  ricerca, apportando una ulteriore riduzione non  inferiore  al  10  per  cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di  organico  di tale personale risultante a seguito  dell’applicazione  del  predetto articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge n. 194 del 2009.

4. Alle amministrazioni che non abbiano adempiuto a quanto previsto dal comma 3 entro il 31 marzo  2012  e’  fatto  comunque  divieto,  a decorrere  dalla  predetta  data,  di  procedere  ad  assunzioni   di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto; continuano ad essere esclusi dal predetto divieto gli incarichi conferiti ai  sensi dell’articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo  30  marzo 2001, n. 165, e successive  modificazioni.  Fino  all’emanazione  dei provvedimenti  di  cui  al  comma  3  le  dotazioni  organiche   sono provvisoriamente individuate in misura pari  ai  posti  coperti  alla data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente decreto; sono fatte salve le procedure  concorsuali  e  di  mobilita’ nonche’ di conferimento di incarichi ai sensi dell’articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo  n.  165  del  2001  avviate  alla predetta data.

5. Restano esclusi dall’applicazione dei commi 3 e 4  il  personale amministrativo operante presso gli uffici giudiziari,  la  Presidenza del Consiglio, le Autorita’ di bacino di rilievo nazionale, il  Corpo della polizia penitenziaria, i  magistrati,  l’Agenzia  italiana  del farmaco, nei limiti consentiti dalla normativa  vigente,  nonche’  le strutture del comparto  sicurezza,  delle  Forze  armate,  del  Corpo nazionale dei vigili del  fuoco,  e  quelle  del  personale  indicato nell’articolo 3, comma 1, del citato decreto legislativo n.  165  del 2001. Continua a trovare applicazione l’articolo 6, comma  21-sexies, primo periodo del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.  78,  convertito dalla legge  30  luglio  2010,  n.  122.  Restano  ferme  le  vigenti disposizioni in materia di limitazione delle assunzioni.

6.  All’articolo  40  del  citato  decreto-legge  n.  98  del  2011 convertito con legge n. 111 del  2011,  sono  apportate  le  seguenti modificazioni:

a) al comma 1-ter, le parole: «del 5 per cento per  l’anno  2013  e del 20 per cento a decorrere dall’anno 2014», sono  sostituite  dalle seguenti: «del 5 per cento per l’anno 2012  e  del  20  per  cento  a decorrere dall’anno 2013»; nel medesimo comma, in fine,  e’  aggiunto il seguente periodo: «Al fine di garantire gli effetti finanziari  di cui al comma 1-quater, in alternativa, anche parziale, alla riduzione di cui al primo  periodo,  puo’  essere  disposta,  con  decreto  del Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del  Ministro dell’economia e delle finanze, la rimodulazione delle aliquote  delle imposte indirette, inclusa l’accisa»;

b) al comma 1-quater,  primo  periodo,  le  parole:  «30  settembre 2013», sono sostituite  dalle  seguenti:  «30  settembre  2012»;  nel medesimo periodo, le parole: «per l’anno 2013», sono sostituite dalle seguenti: «per l’anno 2012, nonche’ a  16.000  milioni  di  euro  per l’anno 2013».

7. All’articolo 10, comma 12, del citato decreto-legge  n.  98  del 2011 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011, dopo il primo periodo, e’ inserito il seguente:  «Nella  ipotesi  prevista dal primo periodo del presente comma ovvero nel caso in cui non siano assicurati gli obiettivi di risparmio stabiliti ai sensi del comma 2, con le modalita’ previste dal citato primo periodo  l’amministrazione competente  dispone,  nel  rispetto  degli  equilibri   di   bilancio pluriennale, su comunicazione del  Ministero  dell’economia  e  delle finanze, la riduzione della retribuzione di risultato  dei  dirigenti responsabili nella misura del 30 per cento».

8. All’articolo 20, comma 5, del citato  decreto-legge  n.  98  del 2011 convertito con legge n. 111 del 2011, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell’alinea, le parole: «per gli anni 2013 e  successivi»,  sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2012 e successivi»;

b) alla lettera a), le parole: «per 800 milioni di euro per  l’anno 2003 e»  sono  soppresse;  nella  medesima  lettera,  le  parole:  «a decorrere  dall’anno  2014»,  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «a decorrere dall’anno 2012»;

c) alla lettera b), le parole:  «per  1.000  milioni  di  euro  per l’anno 2013 e» sono soppresse; nella medesima lettera, le parole:  «a decorrere  dall’anno  2014»,  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «a decorrere dall’anno 2012»;

d) alla lettera c), le parole: «per 400 milioni di euro per  l’anno  2013», sono sostituite dalle seguenti: «per 700 milioni di  euro  per l’anno  2012»;  nella  medesima  lettera,  le  parole:  «a  decorrere dall’anno  2014»,  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «a   decorrere dall’anno 2013»;

e) alla lettera d), le parole:  «per  1.000  milioni  di  euro  per l’anno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «per  1.700  milioni  di euro  per  l’anno  2012»;  nella  medesima  lettera,  le  parole:  «a decorrere  dall’anno  2014»,  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «a decorrere dall’anno 2013».

9. All’articolo  20,  del  citato  decreto-legge  n.  98  del  2011 convertito con legge n. 111 del  2011,  sono  apportate  le  seguenti modificazioni:

a) al comma 2,  le  parole:  «a  decorrere  dall’anno  2013»,  sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall’anno 2012»;

b) al comma 3,  le  parole:  «a  decorrere  dall’anno  2013»,  sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall’anno 2012»; nel medesimo comma, il secondo periodo e’ soppresso; nel medesimo comma, al  terzo periodo sostituire le parole «di cui ai primi  due  periodi»  con  le seguenti: «di cui al primo periodo».

10. All’articolo 6 del decreto legislativo 6 maggio  2011,  n.  68, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le  parole:  «A  decorrere  dall’anno 2013», sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall’anno 2012»;

b) al comma 1, lettera a),  le  parole:  «per  l’anno  2013»,  sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2012 e 2013»;

c) al comma  2,  le  parole:  «Fino  al  31  dicembre  2012»,  sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2011».

11.  La  sospensione  di  cui  all’articolo   1,   comma   7,   del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, confermata dall’articolo 1, comma 123, della legge  13  dicembre  2010,  n.  220,  non  si  applica,  a decorrere dall’anno 2012, con  riferimento  all’addizionale  comunale all’imposta sul reddito delle  persone  fisiche  di  cui  al  decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. E’ abrogato l’articolo  5  del decreto legislativo 14  marzo  2011,  n.  23;  sono  fatte  salve  le deliberazioni dei comuni adottate nella vigenza del predetto articolo

5. Per assicurare la razionalita’  del  sistema  tributario  nel  suo complesso e la salvaguardia dei  criteri  di  progressivita’  cui  il sistema medesimo e’ informato, i comuni  possono  stabilire  aliquote dell’addizionale  comunale  all’imposta  sul  reddito  delle  persone fisiche differenziate esclusivamente in relazione agli  scaglioni  di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale.  Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis  dell’articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998,  n.  360,  e’  stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti  reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al  di  sotto  del  quale l’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone  fisiche non e’ dovuta e, nel caso di  superamento  del  suddetto  limite,  la stessa si applica al reddito complessivo.

12. L’importo della manovra prevista dal comma 8  per  l’anno  2012 puo’  essere  complessivamente  ridotto  di  un  importo  fino alla totalita’ delle maggiori entrate previste dall’articolo 7, comma 6,  in considerazione dell’effettiva applicazione dell’articolo 7, commi  da 1 a 6, del presente  decreto.  La  riduzione  e’  distribuita  tra  i comparti interessati con decreto del Ministro dell’economia  e  delle finanze, d’intesa con la Conferenza unificata. La soppressione  della misura della tariffa per gli atti soggetti ad IVA di cui all’articolo

17, comma 6, del decreto legislativo 6  maggio  2011,  n.  68,  nella tabella allegata al decreto ministeriale 27 novembre  1998,  n.  435, recante «Regolamento recante norme di  attuazione  dell’articolo  56, comma 11, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.  446,  per  la determinazione   delle    misure    dell’imposta    provinciale    di trascrizione», ha efficacia a decorrere  dalla  data  di  entrata  in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,  anche  in assenza del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di cui al citato articolo 17, comma 6, del decreto  legislativo  n.  68  del 2011.  Per  tali  atti  soggetti  ad  IVA,  le  misure   dell’imposta provinciale di trascrizione sono pertanto determinate secondo  quanto previsto per gli atti non soggetti ad IVA. Le province,  a  decorrere dalla medesima data di entrata in vigore della legge  di  conversione del presente decreto, percepiscono le somme dell’imposta  provinciale di trascrizione conseguentemente loro spettanti.

12-bis.  Al  fine  di  incentivare  la  partecipazione  dei  comuni all’attivita’ di accertamento tributario, per gli anni 2012,  2013  e 2014, la quota di cui all’articolo  2,  comma  10,  lettera  b),  del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.  23,  e’  elevata  al  100  per cento.

12-ter. Al fine di rafforzare  gli  strumenti  a  disposizione  dei comuni  per   la   partecipazione   all’attivita’   di   accertamento tributario,  all’articolo  44  del  decreto  del   Presidente   della Repubblica 29 settembre 1973, n.  600,  sono  apportate  le  seguenti modificazioni:

a) al comma secondo, dopo le parole: «dei comuni» sono inserite  le seguenti: «e dei consigli tributari»  e  dopo  le  parole:  «soggetti passivi» sono inserite le seguenti:  «nonche’  ai  relativi  consigli tributari»;

b) al  comma  terzo,  la  parola:  «segnala»  e’  sostituita  dalle seguenti: «ed il consiglio tributario segnalano»;

c) al comma quarto,  la  parola:  «comunica»  e’  sostituita  dalle seguenti: «ed il consiglio tributario comunicano»;

d) al comma quinto, la parola: «puo’» e’ sostituita dalle seguenti: «ed il consiglio tributario possono»;

e) e’ aggiunto, in fine, il seguente comma: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del  Ministro  dell’economia  e  delle  finanze,  d’intesa   con   la Conferenza Stato-Citta’ ed autonomie locali, sono stabiliti criteri e modalita’ per  la  pubblicazione,  sul  sito  del  comune,  dei  dati aggregati relativi alle dichiarazioni di cui al  comma  secondo,  con riferimento  a  determinate  categorie  di  contribuenti  ovvero   di reddito. Con  il  medesimo  decreto  sono  altresi’  individuati  gli ulteriori dati che l’Agenzia delle entrate mette a  disposizione  dei comuni e  dei  consigli  tributari  per  favorire  la  partecipazione all’attivita’ di accertamento, nonche’ le modalita’  di  trasmissione idonee a garantire la necessaria riservatezza».

12-quater. Le disposizioni di cui ai commi  12,  primo  periodo,  e 12-bis non trovano applicazione in caso di mancata istituzione  entro il 31 dicembre 2011, da parte dei comuni, dei consigli tributari.

13. All’articolo 21, comma 3, del decreto-legge 6 luglio  2011,  n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n.  111, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Dall’anno 2012 il  fondo di cui al presente comma e’ ripartito,  d’intesa  con  la  Conferenza Stato-regioni,  sulla  base  di  criteri  premiali   individuati   da un’apposita struttura paritetica da istituire senza nuovi o  maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La predetta  struttura  svolge compiti  di  monitoraggio  sulle  spese  e  sull’organizzazione   del trasporto pubblico locale. Il 50 per cento delle risorse puo’  essere attribuito, in particolare,  a  favore  degli  enti  collocati  nella classe degli enti piu’ virtuosi; tra  i  criteri  di  virtuosita’  e’ comunque  inclusa  l’attribuzione  della  gestione  dei  servizi   di trasporto con procedura ad evidenza pubblica.».

14. All’articolo  15  del  citato  decreto-legge  n.  98  del  2011 convertito con legge n. 111 del 2011, dopo il comma 1, e’ inserito il seguente:

«1-bis. Fermo quanto previsto dal comma  1,  nei  casi  in  cui  il bilancio di un ente sottoposto alla vigilanza  dello  Stato  non  sia deliberato nel termine  stabilito  dalla  normativa  vigente,  ovvero presenti una situazione di disavanzo di competenza per  due  esercizi consecutivi,  i  relativi  organi,  ad  eccezione  del  collegio  dei revisori o sindacale, decadono ed e’ nominato un commissario  con  le modalita’  previste  dal  citato  comma  1;   se   l’ente   e’ gia’ commissariato, si procede alla nomina di  un  nuovo  commissario.  Il commissario approva il bilancio, ove necessario, e adotta  le  misure necessarie per ristabilire l’equilibrio finanziario dell’ente; quando cio’ non sia possibile, il commissario chiede che l’ente sia posto in liquidazione coatta amministrativa ai sensi del comma 1.  Nell’ambito delle misure  di  cui  al  precedente  periodo  il  commissario  puo’ esercitare  la  facolta’  di  cui  all’articolo  72,  comma  11,  del decreto-legge 25 giugno 2008, n 112, convertito con  legge  6  agosto 2008, n. 133,  anche  nei  confronti  del  personale  che  non  abbia raggiunto l’anzianita’ massima contributiva di quaranta anni.».

15. Al comma 2 dell’articolo 17 del decreto-legge n. 78  del  2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010,  dopo  la parola: «emesse» sono inserite le seguenti: «o  contratte»,  dopo  le parole: «concedere prestiti» sono  inserite  le  seguenti:  «o  altre forme di assistenza finanziaria» e dopo le parole: «9-10 maggio 2010» sono inserite le seguenti: «, con l’Accordo quadro tra i Paesi membri dell’area euro del 7 giugno 2010,».

16.  Le  disposizioni  di  cui  all’articolo  72,  comma  11,   del decreto-legge 25 giugno 2008, n 112, convertito con  legge  6  agosto 2008, n. 133, si applicano anche negli anni 2012, 2013 e 2014.

17. All’articolo 16, comma 1, del decreto legislativo  30  dicembre 1992, n. 503, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, le parole: «accogliere la  richiesta»,  sono sostituite dalle seguenti: «trattenere in  servizio  il  dipendente»; nel medesimo periodo, la parola: «richiedente», e’  sostituita  dalla seguente: «dipendente»;

b) al terzo periodo, le parole: «La domanda  di»,  sono  sostituite dalle seguenti: «La disponibilita’ al»;

c) al quarto periodo, le  parole:  «presentano  la  domanda»,  sono sostituite dalle seguenti: «esprimono la disponibilita’».

18. Al fine di assicurare la massima funzionalita’ e flessibilita’, in  relazione  a  motivate  esigenze  organizzative,   le   pubbliche amministrazioni  di  cui  all’articolo  1,  comma  2,   del   decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono  disporre,  nei  confronti del personale appartenente alla carriera  prefettizia  ovvero  avente qualifica dirigenziale, il passaggio ad altro  incarico  prima  della data di scadenza dell’incarico ricoperto prevista dalla  normativa  o dal contratto. In tal caso il dipendente conserva, sino alla predetta data, il trattamento economico in godimento  a  condizione  che,  ove necessario, sia prevista la compensazione finanziaria, anche a carico del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato o di  altri fondi analoghi.

19. All’articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30  marzo 2001, n. 165, in  fine  sono  aggiunte  le  seguenti  parole:  «;  il trasferimento puo’ essere disposto anche se la vacanza  sia  presente in area diversa da quella di inquadramento assicurando la  necessaria neutralita’ finanziaria.».

20. All’articolo  18  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,

convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, al

comma 1, le parole: «2020», «2021», «2022», «2023»,  «2024»,  «2025»,

«2031» e  «2032»  sono  sostituite  rispettivamente  dalle  seguenti:

«2014», «2015», «2016», «2017», «2018», «2019», «2025» e «2026».

21. Con effetto dal 1º gennaio 2012 e con riferimento  ai  soggetti

che maturano i requisiti  per  il  pensionamento  a  decorrere  dalla

predetta data all’articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997,

n. 449, dopo le parole: «anno scolastico e accademico» sono  inserite

le seguenti: «dell’anno successivo». Resta ferma l’applicazione della

disciplina vigente prima dell’entrata in vigore  del  presente  comma

per i soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento entro il

31 dicembre 2011.

22. Con effetto dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente

decreto e con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il

pensionamento a decorrere dalla  predetta  data  all’articolo  3  del

decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni  con

legge 28 maggio 1997, n. 140, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 le parole «decorsi  sei  mesi  dalla  cessazione  del

rapporto  di  lavoro.»  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «decorsi

ventiquattro mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro e, nei casi

di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di eta’ o di

servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, per collocamento

a riposo d’ufficio a causa del raggiungimento dell’anzianita’ massima

di  servizio  prevista  dalle  norme  di  legge  o   di   regolamento

applicabili nell’amministrazione, decorsi sei mesi  dalla  cessazione

del rapporto di lavoro.»;

b)  al  comma  5  sono   soppresse   le   seguenti   parole:   «per

raggiungimento dei limiti  di  eta’  o  di  servizio  previsti  dagli

ordinamenti di appartenenza, per collocamento a  riposo  d’ufficio  a

causa del raggiungimento dell’anzianita’ massima di servizio prevista

dalle   norme    di    legge    o    di    regolamento    applicabili

nell’amministrazione,».

23. Resta  ferma  l’applicazione  della  disciplina  vigente  prima

dell’entrata in vigore del comma 22 per i soggetti che hanno maturato

i requisiti per il pensionamento  prima  della  data  di  entrata  in

vigore del presente decreto e,  limitatamente  al  personale  per  il

quale la decorrenza del trattamento pensionistico e’ disciplinata  in

base al comma 9 dell’articolo 59 della legge  27  dicembre  1997,  n.

449, e successive modificazioni ed integrazioni, per i  soggetti  che

hanno maturato i requisiti per il pensionamento entro il 31  dicembre

2011.

23-bis. Per le regioni sottoposte ai piani di rientro per le  quali

in attuazione dell’articolo 1, comma 174, quinto periodo, della legge

30 dicembre 2004, n. 311, e’ stato applicato il blocco automatico del

turn over del personale del servizio sanitario regionale, con decreto

del Ministro della salute, di concerto con il Ministro  dell’economia

e delle finanze, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni  e

per la coesione territoriale, su richiesta della regione interessata,

puo’ essere disposta la deroga al  predetto  blocco  del  turn  over,

previo  accertamento,  in  sede  congiunta,  da  parte  del  Comitato

permanente per la verifica dell’erogazione dei livelli essenziali  di

assistenza e del Tavolo tecnico per  la  verifica  degli  adempimenti

regionali, di cui rispettivamente agli articoli 9  e  12  dell’intesa

Stato-regioni del 23 marzo 2005, sentita l’Agenzia  nazionale  per  i

servizi sanitari regionali (AGENAS), della  necessita’  di  procedere

alla suddetta deroga  al  fine  di  assicurare  il  mantenimento  dei

livelli  essenziali  di  assistenza,  il  conseguimento  di  risparmi

derivanti dalla corrispondente riduzione  di  prestazioni  di  lavoro

straordinario  o  in  regime  di  autoconvenzionamento,  nonche’   la

compatibilita’ con la ristrutturazione della rete ospedaliera  e  con

gli equilibri di bilancio sanitario, come programmati  nel  piano  di

rientro,  ovvero  nel  programma  operativo  e  ferma   restando   la

previsione del raggiungimento dell’equilibrio di bilancio.

24. A decorrere dall’anno  2012  con  decreto  del  Presidente  del

Consiglio  dei  Ministri,  previa  deliberazione  del  Consiglio  dei

Ministri, da emanare entro il 30 novembre dell’anno precedente,  sono

stabilite  annualmente  le  date  in  cui  ricorrono  le   festivita’

introdotte con legge dello Stato non conseguente ad  accordi  con  la

Santa Sede, nonche’ le celebrazioni nazionali  e  le  festivita’  dei

Santi Patroni, ad esclusione del 25 aprile, festa della  liberazione,

del 1º maggio, festa del lavoro, e  del  2  giugno,  festa  nazionale

della Repubblica, in modo tale che, sulla  base  della  piu’  diffusa

prassi europea, le stesse cadano il  venerdi’  precedente  ovvero  il

lunedi’ seguente la prima domenica immediatamente  successiva  ovvero

coincidano con tale domenica.

25. La dotazione del fondo per interventi strutturali  di  politica

economica, di cui all’articolo 10,  comma  5,  del  decreto-legge  29

novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge  27

dicembre 2004, n. 307, e’ incrementata, per  l’anno  2012,  di  2.000

milioni di euro.

26. All’articolo 78, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.

112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.

133, dopo il terzo periodo e’ inserito il seguente:  «Fermo  restando

quanto previsto dagli articoli 194 e 254 del decreto  legislativo  18

agosto 2000, n. 267, per procedere alla  liquidazione  degli  importi

inseriti nel piano di rientro e riferiti ad obbligazioni assunte alla

data  del  28  aprile  2008,  e’   sufficiente   una   determinazione

dirigenziale, assunta  con  l’attestazione  dell’avvenuta  assistenza

giuridico-amministrativa   del   segretario   comunale    ai    sensi

dell’articolo 97, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.

267».

26-bis.  Fermo  restando  quanto  stabilito  dall’articolo  78  del

decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,

dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, specie

in ordine alla titolarita’ dei rapporti giuridici  attivi  e  passivi

nonche’  alla  separatezza  dei  rispettivi  bilanci  delle  gestioni

commissariale e ordinaria, le  attivita’  finalizzate  all’attuazione

del piano di rientro di cui al  comma  4  del  medesimo  articolo  78

possono  essere   direttamente   affidate   a   societa’   totalmente

controllate, direttamente o indirettamente, dallo Stato. Con apposita

convenzione tra il Commissario straordinario, titolare della gestione

commissariale, e la societa’ sono  individuate,  in  particolare,  le

attivita’ affidate a quest’ultima, il relativo compenso,  nei  limiti

di spesa previsti dall’articolo 14, comma 13-ter,  del  decreto-legge

n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del

2010, nonche’ le modalita’ di rendicontazione e controllo.

26-ter. La dotazione del fondo  di  cui  all’articolo  7-quinquies,

comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n.  5,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e’  incrementata  di

24 milioni di euro per l’anno 2012 e di 30 milioni di euro per l’anno

2013. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione

del Fondo di cui all’articolo 14, comma 14-bis, del decreto-legge  31

maggio 2010, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30

luglio 2010, n. 122. Si applica la procedura  prevista  dall’articolo

1, comma 40, quinto periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220.

26-quater. Il Commissario di  cui  ai  commi  precedenti  non  puo’

essere il sindaco pro tempore di Roma Capitale.

27. Il comma 17 dell’articolo 14 del decreto-legge 31 maggio  2010,

n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30  luglio  2010,  n.

122, e’ sostituito dal seguente:

«17. Il Commissario straordinario del Governo puo’ estinguere,  nei

limiti dell’articolo 2 del decreto del Ministro dell’economia e delle

finanze 18 marzo 2011, i debiti della  gestione  commissariale  verso

Roma Capitale, diversi dalle  anticipazioni  di  cassa  ricevute,  ad

avvenuta deliberazione  del  bilancio  di  previsione  per  gli  anni

2011-2013,   con   la   quale   viene   dato    espressamente    atto

dell’adeguatezza e dell’effettiva attuazione delle misure  occorrenti

per il reperimento delle risorse finalizzate a garantire l’equilibrio

economico-finanziario    della    gestione     ordinaria,     nonche’

subordinatamente a specifico motivato  giudizio  sull’adeguatezza  ed

effettiva attuazione delle predette misure da  parte  dell’organo  di

revisione, nell’ambito del  parere  sulla  proposta  di  bilancio  di

previsione di cui alla lettera b) del comma 1 dell’articolo  239  del

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

28. La commissione di cui  all’articolo  1,  comma  3,  del  citato

decreto-legge n. 98 del 2011 convertito con legge n. 111 del 2011  e’

integrata con un esperto designato dal Ministro dell’economia e delle

finanze.

28-bis. All’articolo 14, comma 19, del decreto-legge 6 luglio 2011,

n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,  n.

111, dopo le parole: «della  Confederazione  generale  dell’industria

italiana» sono inserite le seguenti  parole:  «,  di  R.ETE.  Imprese

Italia».

29.  I  dipendenti  delle   amministrazioni   pubbliche   di’   cui

all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.

165, esclusi i magistrati, su richiesta del datore  di  lavoro,  sono

tenuti ad effettuare la prestazione in luogo di lavoro e sede diversi

sulla base di motivate esigenze, tecniche, organizzative e produttive

con  riferimento  ai  piani  della  performance   o   ai   piani   di

razionalizzazione,  secondo  criteri   ed   ambiti   regolati   dalla

contrattazione collettiva di comparto. Nelle  more  della  disciplina

contrattuale si fa  riferimento  ai  criteri  datoriali,  oggetto  di

informativa preventiva, e il trasferimento e’  consentito  in  ambito

del  territorio  regionale  di  riferimento;  per  il  personale  del

Ministero dell’interno il trasferimento puo’ essere disposto anche al

di fuori del territorio regionale di riferimento. Dall’attuazione del

presente comma non devono derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico

della finanza pubblica.

30.  All’aspettativa  di  cui  all’articolo   1,   comma   5,   del

decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito  in  legge  15  luglio

2011, n. 111, si applica la disciplina prevista dall’articolo 8 comma

2  della  legge  15  luglio  2002  n.  145;  resta   ferma   comunque

l’applicazione, anche nel caso di collocamento in aspettativa,  della

disciplina di cui all’articolo 7-vicies quinquies  del  decreto-legge

31 gennaio 2005, n. 7, convertito con legge 31  marzo  2005,  n.  43,

alle fattispecie ivi indicate.

31. (Soppresso).

32. All’articolo 19, comma 2,  del  decreto  legislativo  30  marzo

2001, n. 165, in fine, e’ aggiunto il seguente periodo: «Nell’ipotesi

prevista  dal  terzo  periodo  del  presente  comma,  ai  fini  della

liquidazione del trattamento di fine servizio,  comunque  denominato,

nonche’ dell’applicazione dell’articolo 43, comma 1, del decreto  del

Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092,  e  successive

modificazioni,  l’ultimo   stipendio   va   individuato   nell’ultima

retribuzione percepita prima del  conferimento  dell’incarico  avente

durata inferiore a tre anni.». La disposizione del presente comma  si

applica agli incarichi conferiti successivamente alla data di entrata

in vigore del presente decreto nonche’ agli incarichi aventi comunque

decorrenza successiva al 1º ottobre 2011.

33. All’articolo 1, comma 2, del citato  decreto-legge  n.  98  del

2011 convertito con legge n.  111  del  2011,  il  primo  periodo  e’

sostituito dal seguente: «La  disposizione  di  cui  al  comma  1  si

applica, oltre che alle cariche e  agli  incarichi  negli  organismi,

enti e istituzioni, anche  collegiali,  di  cui  all’allegato  A  del

medesimo  comma,  anche  ai   segretari   generali,   ai   capi   dei

dipartimenti, ai dirigenti di prima  fascia,  ai  direttori  generali

degli enti e ai titolari  degli  uffici  a  questi  equiparati  delle

amministrazioni centrali dello Stato.».

33-bis. All’articolo 36 del regio  decreto  18  novembre  1923,  n.

2440, il terzo comma e’ abrogato e il secondo comma e’ sostituito dal

seguente:

«Le somme stanziate per spese in conto capitale non impegnate  alla

chiusura dell’esercizio possono essere mantenute in  bilancio,  quali

residui,  non  oltre  l’esercizio  successivo   a   quello   cui   si

riferiscono, salvo che si tratti di stanziamenti iscritti in forza di

disposizioni legislative entrate in vigore  nell’ultimo  quadrimestre

dell’esercizio precedente. In tale caso il periodo  di  conservazione

e’ protratto di un anno».

 

                             Art. 1 bis 

                    Indennita’ di amministrazione 

1. L’articolo 170 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  5

gennaio 1967, n. 18, si interpreta nel senso che:

a) il trattamento economico complessivamente spettante al personale

dell’Amministrazione degli affari  esteri  nel  periodo  di  servizio

all’estero,  anche  con  riferimento  a  «stipendio»  e  «assegni  di

carattere fisso e continuativo previsti per l’interno»,  non  include

ne’ l’indennita’  di  amministrazione  ne’  l’indennita’  integrativa

speciale;

b)  durante  il  periodo  di  servizio  all’estero  al   suddetto

personale possono essere attribuite soltanto le  indennita’  previste

dal decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.
                             Art. 1 ter 

                   Calendario del processo civile 

1. Ai fini della riduzione della spesa pubblica e  per  ragioni  di

migliore  organizzazione  del  servizio  di  giustizia,  all’articolo

81-bis delle disposizioni per l’attuazione del  codice  di  procedura

civile e  disposizioni  transitorie,  di  cui  al  regio  decreto  18

dicembre 1941, n. 1368, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il primo comma e’ sostituito dal seguente:

«Il giudice, quando provvede sulle richieste  istruttorie,  sentite

le  parti  e  tenuto  conto  della  natura,  dell’urgenza   e   della

complessita’ della  causa,  fissa,  nel  rispetto  del  principio  di

ragionevole  durata  del  processo,  il  calendario   delle   udienze

successive, indicando gli incombenti che verranno in ciascuna di esse

espletati, compresi quelli di cui all’articolo 189,  primo  comma.  I

termini  fissati  nel  calendario  possono  essere  prorogati,  anche

d’ufficio, quando sussistono gravi motivi  sopravvenuti.  La  proroga

deve essere richiesta dalle parti prima della scadenza dei termini»;

b) dopo il primo comma e’ inserito il seguente:

«Il mancato rispetto dei termini fissati nel calendario di  cui  al

comma precedente da parte del giudice, del difensore o del consulente

tecnico d’ufficio puo’ costituire  violazione  disciplinare,  e  puo’

essere considerato ai fini della valutazione  di  professionalita’  e

della nomina o conferma agli uffici direttivi e semidirettivi».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle controversie

instaurate successivamente alla data di entrata in vigore della legge

di conversione del presente decreto.

 

                               Art. 2 

                 Disposizioni in materia di entrate 

1.  Le  disposizioni  di  cui  agli  articoli  9,  comma   2,   del

decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,

dalla  legge  30  luglio  2010,  n.  122,  e  18,  comma   22-bis,del

decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 15 luglio 2011, n.  111,  continuano  ad  applicarsi  nei

termini ivi previsti  rispettivamente  dal  1º  gennaio  2011  al  31

dicembre 2013 e dal 1º agosto 2011 al 31 dicembre 2014.

2.  In  considerazione  della   eccezionalita’   della   situazione

economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di

raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede

europea, a decorrere dal 1º gennaio 2011 e fino al 31  dicembre  2013

sul reddito complessivo di cui all’articolo 8 del testo  unico  delle

imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica

22 dicembre 1986, n. 917,  e  successive  modificazioni,  di  importo

superiore a 300.000 euro lordi annui,  e’  dovuto  un  contributo  di

solidarieta’ del 3  per  cento  sulla  parte  eccedente  il  predetto

importo. Ai fini della verifica del superamento del limite di 300.000

euro  rilevano  anche  il  reddito  di  lavoro  dipendente   di   cui

all’articolo 9, comma 2, del decreto-legge 31  maggio  2010,  n.  78,

convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al

lordo della riduzione ivi prevista, e i trattamenti pensionistici  di

cui all’articolo 18, comma 22-bis, del decreto-legge 6  luglio  2011,

n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,  n.

111, al  lordo  del  contributo  di  perequazione  ivi  previsto.  Il

contributo  di  solidarieta’  non  si  applica  sui  redditi  di  cui

all’articolo 9, comma 2, del decreto-legge 31  maggio  2010,  n.  78,

convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,  e

di cui all’articolo 18, comma  22-bis,  del  decreto-legge  6  luglio

2011, n. 98, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  15  luglio

2011, n. 111. Il contributo di solidarieta’ e’ deducibile dal reddito

complessivo. Per l’accertamento,  la  riscossione  e  il  contenzioso

riguardante  il  contributo  di   solidarieta’,   si   applicano   le

disposizioni vigenti per le  imposte  sui  redditi.  Con  decreto  di

natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle  finanze,

da emanare entro il 30 ottobre 2011, sono  determinate  le  modalita’

tecniche di attuazione delle disposizioni di cui al  presente  comma,

garantendo  l’assenza  di  oneri  per  il  bilancio  dello  Stato   e

assicurando  il  coordinamento  tra  le  disposizioni  contenute  nel

presente comma e quelle contenute nei citati articoli 9, comma 2, del

decreto-legge n. 78 del 2010, convertito,  con  modificazioni,  dalla

legge n. 122 del 2010, e 18, comma 22-bis, del  decreto-legge  n.  98

del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro

dell’economia e delle finanze, l’efficacia delle disposizioni di  cui

al presente comma puo’ essere prorogata anche per gli anni successivi

al 2013, fino al raggiungimento del pareggio di bilancio.

2-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,

n. 633, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il primo comma dell’articolo 16 e’ sostituito dal seguente:

«L’aliquota dell’imposta e’ stabilita nella misura del ventuno  per

cento della base imponibile dell’operazione.»;

b) il secondo comma dell’articolo 27 e’ sostituito dal seguente:

«Per i commercianti al minuto e per gli altri contribuenti  di  cui

all’articolo  22  l’importo  da  versare  o  da  riportare  al   mese

successivo  e’  determinato  sulla  base  dell’ammontare  complessivo

dell’imposta relativa ai corrispettivi  delle  operazioni  imponibili

registrate  per  il  mese  precedente  ai  sensi  dell’articolo   24,

calcolata su una quota imponibile ottenuta dividendo i  corrispettivi

stessi per 104 quando l’imposta e’ del quattro  per  cento,  per  110

quando l’imposta e’ del dieci per cento, per 121 quando l’imposta  e’

del ventuno per  cento,  moltiplicando  il  quoziente  per  cento  ed

arrotondando il prodotto, per difetto o per eccesso, al centesimo  di

euro»;

c) la rubrica della  tabella  B  e’  sostituita  dalla  seguente:

«Prodotti soggetti a specifiche discipline».

2-ter. Le disposizioni del comma 2-bis si applicano alle operazioni

effettuate a partire dalla data di entrata in vigore della  legge  di

conversione del presente decreto.

2-quater.  La  variazione  dell’aliquota  dell’imposta  sul  valore

aggiunto di cui  al  comma  2-bis  non  si  applica  alle  operazioni

effettuate nei confronti dello Stato e degli enti e istituti indicati

nel quinto comma dell’articolo 6 del  decreto  del  Presidente  della

Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per le quali al giorno precedente

la data di cui al comma  2-ter  sia  stata  emessa  e  registrata  la

fattura ai sensi degli articoli 21, 23 e  24  del  predetto  decreto,

ancorche’ al medesimo giorno il corrispettivo non  sia  stato  ancora

pagato.

3. Il Ministero dell’economia e  delle  finanze  -  Amministrazione

autonoma dei monopoli  di  Stato,  con  propri  decreti  dirigenziali

adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  del

presente decreto, emana tutte le disposizioni in  materia  di  giochi

pubblici utili al fine di assicurare maggiori  entrate,  potendo  tra

l’altro introdurre nuovi giochi,  indire  nuove  lotterie,  anche  ad

estrazione istantanea, adottare nuove modalita’ di gioco  del  Lotto,

nonche’ dei  giochi  numerici  a  totalizzazione  nazionale,  variare

l’assegnazione della percentuale della posta di  gioco  a  montepremi

ovvero a vincite in denaro, la misura del  prelievo  erariale  unico,

nonche’ la percentuale del compenso  per  le  attivita’  di  gestione

ovvero  per  quella  dei  punti  vendita.   Il   Direttore   generale

dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato puo’ proporre  al

Ministro  dell’economia  e  delle  finanze  di  disporre  con  propri

decreti,  entro  il  30  giugno  2012,   tenuto   anche   conto   dei

provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi  di  vendita  al

pubblico dei tabacchi lavorati eventualmente  intervenuti,  l’aumento

dell’aliquota di base  dell’accisa  sui  tabacchi  lavorati  prevista

dall’allegato I al decreto legislativo 26  ottobre  1995,  n.  504  e

successive  modificazioni.  L’attuazione   delle   disposizioni   del

presente comma assicura maggiori entrate in misura  non  inferiore  a

1.500 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2012.  Le  maggiori

entrate derivanti dal presente comma  sono  integralmente  attribuite

allo Stato.

4. A fini di  adeguamento  alle  disposizioni  adottate  in  ambito

comunitario  in  tema  di  prevenzione  dell’utilizzo   del   sistema

finanziario  a  scopo  di  riciclaggio  dei  proventi  di   attivita’

criminose e di finanziamento del terrorismo, le  limitazioni  all’uso

del contante e dei titoli al portatore, di cui all’articolo 49, commi

1, 5, 8, 12 e 13, del decreto legislativo 21 novembre 2007,  n.  231,

sono    adeguate    all’importo    di    euro     duemilacinquecento;

conseguentemente, nel comma 13 del predetto articolo 49,  le  parole:

«30 giugno 2011» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2011».

4-bis. E’ esclusa l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo

58  del  decreto  legislativo  21  novembre  2007,  n.  231,  per  le

violazioni delle disposizioni previste dall’articolo 49, commi 1,  5,

8, 12 e 13 del medesimo decreto, commesse nel periodo dal  13  agosto

al 31 agosto 2011 e riferite alle limitazioni di  importo  introdotte

dal comma 4. A decorrere dal 1º settembre 2011 le sanzioni di cui  al

citato articolo 58 sono applicate attraverso gli uffici  territoriali

del Ministero dell’economia e  delle  finanze.  All’articolo  49  del

decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, i commi 18  e  19  sono

abrogati.

5. All’articolo 12 del decreto legislativo  18  dicembre  1997,  n.

471, dopo il comma 2-quinquies, sono inseriti i seguenti:

«2-sexies. Qualora siano state  contestate  a  carico  di  soggetti

iscritti in albi ovvero ad ordini  professionali,  nel  corso  di  un

quinquennio, quattro distinte violazioni dell’obbligo di emettere  il

documento certificativo dei corrispettivi compiute in giorni diversi,

e’ disposta in ogni caso la  sanzione  accessoria  della  sospensione

dell’iscrizione all’albo o all’ordine per un periodo da tre giorni ad

un mese. In caso di recidiva,  la  sospensione  e’  disposta  per  un

periodo da quindici giorni a sei mesi.  In  deroga  all’articolo  19,

comma 7, del  decreto  legislativo  18  dicembre  1997,  n.  472,  il

provvedimento di sospensione e’ immediatamente esecutivo. Gli atti di

sospensione  sono  comunicati  all’ordine  professionale  ovvero   al

soggetto competente alla  tenuta  dell’albo  affinche’  ne  sia  data

pubblicazione  sul  relativo   sito   internet.   Si   applicano   le

disposizioni dei commi 2-bis e 2-ter.

2-septies. Nel caso in cui le violazioni di cui al  comma  2-sexies

siano  commesse  nell’esercizio  in  forma  associata  di   attivita’

professionale, la sanzione accessoria di cui  al  medesimo  comma  e’

disposta nei confronti di tutti gli associati.».

5-bis. L’Agenzia delle entrate e le societa’ del gruppo Equitalia e

di  Riscossione  Sicilia,  al  fine  di  recuperare  all’entrata  del

bilancio  dello  Stato  le  somme  dichiarate  e  non   versate   dai

contribuenti che si sono avvalsi dei condoni e delle sanatorie di cui

alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, anche dopo l’iscrizione a  ruolo

e la  notifica  delle  relative  cartelle  di  pagamento,  provvedono

all’avvio, entro e non oltre trenta giorni dalla data di  entrata  in

vigore della legge  di  conversione  del  presente  decreto,  di  una

ricognizione di tali contribuenti. Nei successivi trenta  giorni,  le

societa’  del  gruppo  Equitalia  e  quelle  di  Riscossione  Sicilia

provvedono, altresi’,  ad  avviare  nei  confronti  di  ciascuno  dei

contribuenti di  cui  al  periodo  precedente  ogni  azione  coattiva

necessaria al fine dell’integrale recupero delle somme dovute  e  non

corrisposte, maggiorate  degli  interessi  maturati,  anche  mediante

l’invio di un’intimazione a pagare quanto concordato  e  non  versato

alla prevista scadenza, inderogabilmente entro il termine ultimo  del

31 dicembre 2011.

5-ter. In caso di omesso pagamento delle somme dovute e iscritte  a

ruolo entro il termine di cui al comma 5-bis, si applica una sanzione

pari al 50  per  cento  delle  predette  somme  e  la  posizione  del

contribuente relativa a tutti  i  periodi  di  imposta  successivi  a

quelli condonati, per i quali e’  ancora  in  corso  il  termine  per

l’accertamento, e’ sottoposta a controllo da parte dell’Agenzia delle

entrate e della Guardia di finanza entro il 31 dicembre  2012,  anche

con riguardo alle attivita’  svolte  dal  contribuente  medesimo  con

identificativo fiscale diverso da quello indicato nelle dichiarazioni

relative al condono. Per i soggetti che hanno aderito al  condono  di

cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, i termini per l’accertamento

ai fini dell’imposta sul valore aggiunto pendenti al 31 dicembre 2011

sono prorogati di un anno.

6. Le ritenute, le imposte sostitutive  sugli  interessi,  premi  e

ogni altro provento di cui all’articolo 44 del decreto del Presidente

della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sui  redditi  diversi  di

cui all’articolo 67, comma 1, lettere  da  c-bis  a  c-quinquies  del

medesimo decreto, ovunque ricorrano, sono stabilite nella misura  del

20 per cento.

7. La  disposizione  di  cui  al  comma  6  non  si  applica  sugli

interessi, premi e ogni altro provento di  cui  all’articolo  44  del

decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917  e

sui redditi diversi di cui all’articolo 67, comma 1, lettera  c-ter),

ovvero sui redditi di  capitale  e  sui  redditi  diversi  di  natura

finanziaria del medesimo decreto nei seguenti casi:

a) obbligazioni e altri titoli di cui all’articolo 31 del decreto

del  Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  601  ed

equiparati;

b) obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui  al

decreto emanato ai sensi dell’articolo 168-bis, comma 1, del medesimo

decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986;

c)  titoli  di  risparmio  per  l’economia  meridionale  di   cui

all’articolo 8, comma 4 del decreto-legge  13  maggio  2011,  n.  70,

convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106;

d) piani di risparmio a lungo termine appositamente istituiti.

8. La disposizione di cui al comma 6 non si applica  altresi’  agli

interessi di cui al comma 8-bis dell’articolo 26-quater  del  decreto

del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, agli utili

di cui all’articolo 27, comma 3-ter, del decreto del Presidente della

Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,  al  risultato  netto  maturato

delle forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo

5 dicembre 2005, n. 252.

9. La misura dell’aliquota di  cui  al  comma  6  si  applica  agli

interessi, ai premi e ad ogni altro provento di cui  all’articolo  44

del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,

divenuti esigibili e ai redditi diversi realizzati a decorrere dal 1º

gennaio 2012.

10. Per i  dividendi  e  proventi  ad  essi  assimilati  la  misura

dell’aliquota di cui al comma 6 si applica a quelli  percepiti  dallo

gennaio 2012.

11. Per le obbligazioni e i titoli similari di cui all’articolo  2,

comma 1, del decreto legislativo 1º aprile 1996, n.  239,  la  misura

dell’aliquota di cui al comma 6 si applica agli interessi, ai premi e

ad ogni altro  provento  di  cui  all’articolo  44  del  decreto  del

Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,  n.  917  maturati  a

partire dal 1º gennaio 2012.

12. Per le gestioni individuali di portafoglio di cui  all’articolo

7 del decreto  legislativo  21  novembre  1997,  n.  461,  la  misura

dell’aliquota di cui al comma 6 si applica sui risultati  maturati  a

partire dal 1º gennaio 2012.

12-bis. All’articolo l, comma 7, della legge 27 dicembre  1997,  n.

449, le parole: «non utilizzate in tutto o in  parte»  e:  «spettano»

sono sostituite, rispettivamente,  dalle  seguenti:  «possono  essere

utilizzate» e: «oppure possono essere trasferite».

12-ter. All’articolo 2, comma 5,  terzo  periodo,  della  legge  27

dicembre 2002, n. 289, le parole da: «spettano» fino  alla  fine  del

periodo sono sostituite dalle seguenti: «le detrazioni possono essere

utilizzate dal  venditore  oppure  essere  trasferite  all’acquirente

persona fisica».

13. Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,

n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 26:

1) il comma 1  e’  sostituito  dal  seguente:  «1.  I  soggetti

indicati nel comma 1 dell’articolo 23, che hanno emesso obbligazioni,

titoli similari e cambiali finanziarie, operano una ritenuta  del  20

per cento, con obbligo di rivalsa, sugli interessi ed altri  proventi

corrisposti ai possessori»;

2) al comma 3, il secondo e terzo periodo sono soppressi;

3) il comma 3-bis e’ sostituito dal seguente: «3-bis.I soggetti

indicati nel comma 1 dell’articolo 23, che corrispondono  i  proventi

di cui alle lettere g-bis) e g-ter) del comma 1, dell’articolo 44 del

testo unico delle imposte sui redditi approvato con  il  decreto  del

Presidente  della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,   ovvero

intervengono nella loro riscossione operano sui predetti proventi una

ritenuta con aliquota  del  20  per  cento.  Nel  caso  dei  rapporti

indicati nella lettera g-bis), la predetta ritenuta  e’  operata,  in

luogo della ritenuta di cui al comma 3, anche sugli interessi  e  gli

altri proventi maturati nel periodo di durata dei predetti rapporti»;

4) al comma 5, il terzo periodo e’ soppresso;

b) all’articolo 26-quinquies, al comma 3, ultimo periodo, dopo le

parole «prospetti periodici» sono aggiunte le seguenti: «al netto  di

una quota dei proventi riferibili alle obbligazioni e altri titoli di

cui all’articolo 31 del decreto del Presidente  della  Repubblica  29

settembre 1973, n. 601 ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli

Stati inclusi  nella  lista  di  cui  al  decreto  emanato  ai  sensi

dell’articolo 168-bis, comma 1, del testo  unico  delle  imposte  sui

redditi approvato con il decreto del Presidente della  Repubblica  22

dicembre 1986, n. 917. Con decreto del Ministro dell’economia e delle

finanze sono stabilite le modalita’ di individuazione della quota dei

proventi di cui al periodo precedente.»;

c) all’articolo 27:

1) al comma 3, il secondo periodo e’ soppresso;

2) al comma 3, all’ultimo periodo, le parole «dei quattro noni»

sono sostituite dalle seguenti: «di un quarto»;

14. Nella legge 23 marzo 1983, n. 77, all’articolo 10-ter, dopo  il

comma 2 e’ aggiunto il seguente comma: «2-bis. I proventi di  cui  ai

commi 1 e 2 sono determinati al  netto  di  una  quota  dei  proventi

riferibili alle obbligazioni e altri titoli di  cui  all’articolo  31

del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601

ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli  Stati  inclusi  nella

lista di cui al decreto emanato ai sensi dell’articolo 168-bis, comma

1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto

del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Con decreto

del  Ministro  dell’economia  e  delle  finanze  sono  stabilite   le

modalita’ di individuazione  della  quota  dei  proventi  di  cui  al

periodo precedente.».

15. Nel testo unico delle imposte  sui  redditi  approvato  con  il

decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,  n.  917,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 18, comma 1, le parole «commi 1-bis e 1-ter» sono

sostituite dalle parole «comma 1-bis»;

b) all’articolo 73,  il  comma  5-quinquies,  e’  sostituito  dal

seguente:

«5-quinquies.  Gli  organismi  di   investimento   collettivo   del

risparmio con sede in Italia, diversi dai fondi immobiliari, e quelli

con  sede  in  Lussemburgo,  gia’  autorizzati  al  collocamento  nel

territorio dello Stato, di cui all’articolo 11-bis del  decreto-legge

30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge

25 novembre 1983,  n.  649,  e  successive  modificazioni,  non  sono

soggetti alle imposte sui redditi. Le ritenute operate sui redditi di

capitale sono a titolo di  imposta.  Non  si  applicano  la  ritenuta

prevista dal comma 2 dell’articolo  26  del  decreto  del  Presidente

della  Repubblica  29   settembre   1973,   n.   600   e   successive

modificazioni, sugli interessi ed altri proventi dei conti correnti e

depositi bancari e le ritenute previste  dai  commi  3-bis  e  5  del

medesimo  articolo  26  e  dall’articolo  26-quinquies  del  predetto

decreto nonche’ dall’articolo 10-ter della legge 23  marzo  1983,  n.

77, e successive modificazioni.».

16. Nel decreto-legge 28  giugno  1990,  n.  167,  convertito,  con

modificazioni, nella legge 4 agosto 1990,  n.  227,  all’articolo  4,

comma 1, le parole  «commi  1-bis  e  1-ter»  sono  sostituite  dalle

seguenti: «comma 1-bis».

17.  Nella  legge  28  dicembre  1995,  n.  549,   il   comma   115

dell’articolo 3 e’ sostituito dal seguente: «115.Se i titoli indicati

nel comma  1  dell’articolo  26  del  decreto  del  Presidente  della

Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 sono emessi da societa’ o  enti,

diversi dalle banche, il cui capitale e’ rappresentato da azioni  non

negoziate in mercati regolamentati  degli  Stati  membri  dell’Unione

europea e degli Stati aderenti  all’Accordo  sullo  Spazio  economico

europeo che sono inclusi nella lista di cui al  decreto  ministeriale

emanato ai sensi dell’articolo 168-bis,  comma  1,  del  testo  unico

delle imposte sui redditi di cui  al  decreto  del  Presidente  della

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero da quote,  gli  interessi

passivi sono deducibili a condizione che, al momento di emissione, il

tasso di rendimento effettivo non sia superiore:  a)  al  doppio  del

tasso ufficiale di riferimento,  per  le  obbligazioni  ed  i  titoli

similari  negoziati  in  mercati  regolamentati  degli  Stati  membri

dell’Unione europea e degli Stati aderenti all’Accordo  sullo  Spazio

economico europeo che sono inclusi  nella  lista  di  cui  al  citato

decreto, o collocati mediante offerta  al  pubblico  ai  sensi  della

disciplina vigente al momento di emissione; b) al tasso ufficiale  di

riferimento aumentato di due terzi, delle obbligazioni e  dei  titoli

similari diversi dai  precedenti.  Qualora  il  tasso  di  rendimento

effettivo all’emissione superi i limiti di cui al periodo precedente,

gli interessi passivi eccedenti l’importo derivante dall’applicazione

dei predetti tassi sono indeducibili  dal  reddito  di  impresa.  Con

decreto del Ministro dell’economia e delle finanze i limiti  indicati

nel primo periodo possono essere  variati  tenendo  conto  dei  tassi

effettivi di remunerazione delle obbligazioni e dei  titoli  similari

rilevati nei mercati regolamentati italiani.  I  tassi  effettivi  di

remunerazione  sono  rilevati  avendo   riguardo,   ove   necessario,

all’importo  e  alla  durata  del  prestito  nonche’  alle   garanzie

prestate.».

18. Nel decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239  sono  apportate

le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 2:

1) il comma 1-ter e’ abrogato;

2) il comma 1-quater e’  sostituito  dal  seguente:  «1-quater.

L’imposta di cui al comma 1-bis si applica sugli interessi  ed  altri

proventi percepiti dai soggetti indicati al comma 1»;

3) nel comma 2,  le  parole  «commi  1,  1-bis  e  1-ter»  sono

sostituite, ovunque ricorrano, dalle parole «commi 1 e 1-bis»;

b) all’articolo 3, comma 5, le parole «commi 1-bis e 1-ter»  sono

sostituite dalle parole «comma 1-bis»;

c) all’articolo 5, le  parole  «commi  1,  1-bis  e  1-ter»  sono

sostituite, ovunque ricorrano, dalle parole «commi 1 e 1-bis».

19.  Nel  decreto  legislativo  21  novembre  1997,  n.  461,  sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 5, al comma 2, dopo l’ultimo periodo e’  aggiunto

il seguente: «Ai fini de presente comma, i redditi diversi  derivanti

dalle obbligazioni e dagli altri titoli di cui  all’articolo  31  del

decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601  ed

equiparati e dalle obbligazioni  emesse  dagli  Stati  inclusi  nella

lista di cui al decreto emanato ai sensi dell’articolo 168-bis, comma

1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto

del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917  sono

computati  nella   misura   del   62,5   per   cento   dell’ammontare

realizzato;»;

b) all’articolo 6, al comma 1, dopo l’ultimo periodo e’  aggiunto

il seguente: «Ai  fini  del  presente  articolo,  i  redditi  diversi

derivanti dalle obbligazioni e dagli altri titoli di cui all’articolo

31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.

601 ed equiparati e dalle obbligazioni  emesse  dagli  Stati  inclusi

nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell’articolo 168-bis,

comma 1, del medesimo testo unico sono  computati  nella  misura  del

62,5 per cento dell’ammontare realizzato;»;

c) all’articolo 7:

1) al comma 3, la lettera  b)  e’  sostituita  dalla  seguente:

«b)la ritenuta prevista dal comma 2 dell’articolo 26 del decreto  del

Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,   sugli

interessi ed altri proventi dei conti correnti bancari;»;

2) al comma 3, lettera c), le parole  «del  12,50  per  cento»,

ovunque ricorrano, sono soppresse;

3) al comma 4, dopo l’ultimo periodo e’ aggiunto  il  seguente:

«Ai fini del presente comma, i redditi derivanti dalle obbligazioni e

dagli altri titoli di cui all’articolo 31 del decreto del  Presidente

della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601,  ed  equiparati  e  dalle

obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto

emanato ai sensi dell’articolo 168-bis,  comma  1,  del  testo  unico

delle imposte sui redditi approvato con  il  decreto  del  Presidente

della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono computati nella misura

del 62,5 per cento dell’ammontare realizzato;».

20. Nel decreto-legge 25 settembre 2001, n.  351,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, all’articolo  6,

comma 1, le parole «del 12,50 per cento» sono soppresse.

21. Nel decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.  252,  all’articolo

17, comma 3, le parole «del 12,50 per cento,» sono soppresse.

22. Ai proventi degli strumenti finanziari rilevanti in materia  di

adeguatezza patrimoniale ai sensi della normativa comunitaria e delle

discipline prudenziali nazionali,  emessi  da  intermediari  vigilati

dalla Banca d’Italia o da soggetti vigilati dall’ISVAP e  diversi  da

azioni e titoli similari, si applica il  regime  fiscale  di  cui  al

decreto legislativo 1º aprile 1996,  n.  239.  Le  remunerazioni  dei

predetti strumenti finanziari sono in ogni caso  deducibili  ai  fini

della determinazione del reddito del soggetto emittente; resta  ferma

l’applicazione dell’articolo 96 e dell’articolo  109,  comma  9,  del

testo  unico  delle  imposte  sui  redditi  di  cui  al  decreto  del

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917.  La  presente

disposizione si applica con  riferimento  agli  strumenti  finanziari

emessi a decorrere dal 20 luglio 2011.

23. I redditi di cui all’articolo 44, comma 1,  lettera  g-quater),

del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con  il  decreto

del  Presidente  della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  da

assoggettare a ritenuta, ai sensi  dell’articolo  6  della  legge  26

settembre  1985,  n.  482,  o  a  imposta   sostitutiva,   ai   sensi

dell’articolo 26-ter del decreto del Presidente della  Repubblica  29

settembre 1973, n. 600, sono determinati al netto di  una  quota  dei

proventi  riferibili  alle  obbligazioni  e  altri  titoli   di   cui

all’articolo 31  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29

settembre 1973, n. 601 ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli

Stati inclusi  nella  lista  di  cui  al  decreto  emanato  ai  sensi

dell’articolo 168-bis, comma 1, del testo  unico  delle  imposte  sui

redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica  22

dicembre 1986, n. 917. Con decreto del Ministro dell’economia e delle

finanze sono stabilite le modalita’ di individuazione della quota dei

proventi di cui al periodo precedente.

24. Le disposizioni dei commi  da  13  a  23  esplicano  effetto  a

decorrere dal 1º gennaio 2012.

25. A decorrere dal 1º  gennaio  2012  sono  abrogate  le  seguenti

disposizioni:

a) il comma 8 dell’articolo 20 del decreto-legge 8  aprile  1974,

n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno  1974,  n.

216;

b) i commi da 1 a 4 dell’articolo 7 del decreto-legge  20  giugno

1996, n. 323, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  8  agosto

1996, n. 425.

26. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di  cui  al  comma

11,  per  gli  interessi  e  altri  proventi   soggetti   all’imposta

sostitutiva di cui al decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239, gli

intermediari di cui all’articolo 2, comma  2,  del  medesimo  decreto

provvedono ad effettuare addebiti e accrediti del conto unico di  cui

all’articolo 3 del citato decreto alla data del 31 dicembre 2011, per

le obbligazioni e titoli similari senza cedola o  con  cedola  avente

scadenza non inferiore a un anno dalla data  del  31  dicembre  2011,

ovvero in occasione della scadenza della cedola o  della  cessione  o

rimborso del titolo, per le obbligazioni e  titoli  similari  diversi

dai precedenti. Per i titoli espressi in valuta estera si tiene conto

del valore del cambio alla data del 31 dicembre 2011. Con decreto del

Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le modalita’ di

svolgimento delle operazioni di addebito e  di  accredito  del  conto

unico.

27. Ai redditi di cui all’articolo 44, comma 1, lettera  g-quater),

del testo unico delle imposte sui  redditi  di  cui  al  decreto  del

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  derivanti  da

contratti  sottoscritti  fino  al  31  dicembre  2011,   si   applica

l’aliquota del 12,5 per cento sulla  parte  di  redditi  riferita  al

periodo intercorrente tra la data di sottoscrizione o acquisto  della

polizza ed il 31 dicembre 2011.  Ai  fini  della  determinazione  dei

redditi di cui al precedente periodo si  tiene  conto  dell’ammontare

dei premi versati a ogni data di pagamento dei premi medesimi  e  del

tempo  intercorso  tra  pagamento  dei  premi  e  corresponsione  dei

proventi, secondo le disposizioni stabilite con decreto del  Ministro

dell’economia e delle finanze.

28. Le  minusvalenze,  perdite  e  differenziali  negativi  di  cui

all’articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a  c-quater),  del  testo

unico  delle  imposte  sui  redditi  approvato  con  il  decreto  del

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, realizzate fino

alla data del 31  dicembre  2011  sono  portate  in  deduzione  dalle

plusvalenze e dagli altri redditi diversi  di  cui  all’articolo  67,

comma 1, lettere da c-bis) a  c-quinquies),  del  testo  unico  delle

imposte sui redditi approvato con il  decreto  del  Presidente  della

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, realizzati successivamente,  per

una quota pari al 62,5 per cento del loro ammontare. Restano fermi  i

limiti temporali di deduzione previsti dagli articoli  68,  comma  5,

del testo unico delle imposte sui redditi approvato  con  il  decreto

del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e 6,  comma

5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

29. A decorrere dalla data del 1º gennaio 2012, agli effetti  della

determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di  cui  all’articolo

67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico  delle

imposte sui redditi,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in luogo del costo o  valore  di

acquisto, o del valore determinato ai sensi dell’articolo 14, commi 6

e seguenti, del decreto legislativo 21 novembre 1997,  n.  461,  puo’

essere assunto il valore dei titoli, quote, diritti,  valute  estere,

metalli preziosi allo stato grezzo o monetato, strumenti  finanziari,

rapporti e crediti alla data del 31 dicembre 2011, a  condizione  che

il contribuente:

a)  opti  per  la  determinazione,  alla   stessa   data,   delle

plusvalenze, delle minusvalenze e dei proventi  di  cui  all’articolo

44, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte  sui  redditi,

approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre

1986,  n.  917,  derivanti  dalla  partecipazione  a   organismi   di

investimento collettivo in valori mobiliari di cui  all’articolo  73,

comma 5-quinquies del citato testo unico, a organismi di investimento

collettivo in valori mobiliari di diritto estero, di cui all’articolo

10-ter, comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 77;

b) provveda al versamento dell’imposta sostitutiva  eventualmente

dovuta, secondo i criteri di cui agli articoli  5  e  6  del  decreto

legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

30. Ai fini del comma 29,  nel  caso  di  cui  all’articolo  5  del

decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, l’opzione di  cui  alla

lettera a) del comma 29  e’  esercitata,  in  sede  di  dichiarazione

annuale dei redditi e  si  estende  a  tutti  i  titoli  o  strumenti

finanziari detenuti;  l’imposta  sostitutiva  dovuta  e’  corrisposta

secondo le modalita’ e nei termini previsti dal comma 4 dello  stesso

articolo 5. Nel caso di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 21

novembre 1997, n. 461, l’opzione si estende a tutti i titoli, quote o

certificati inclusi nel rapporto di custodia o amministrazione e puo’

essere esercitata entro il 31 marzo 2012;  l’imposta  sostitutiva  e’

versata dagli intermediari  entro  il  16  maggio  2012,  ricevendone

provvista dal contribuente.

31. Ove non siano applicabili le disposizioni dei commi  29  e  30,

per i proventi di cui all’articolo 44, comma 1, lettera g), del testo

unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente

della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.   917,   derivanti   dalla

partecipazione agli organismi di investimento collettivo  di  cui  al

comma 29, lettera a), l’opzione puo’ essere esercitata  entro  il  31

marzo 2012, con comunicazione ai soggetti  residenti  incaricati  del

pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della  negoziazione

delle quote o azioni; l’imposta sostitutiva e’ versata  dai  medesimi

soggetti  entro  il  16  maggio  2012,  ricevendone   provvista   dal

contribuente.

32. Le minusvalenze e perdite di  cui  all’articolo  67,  comma  1,

lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle  imposte  sui

redditi approvato con il decreto del Presidente della  Repubblica  22

dicembre 1986, n. 917, derivanti dall’esercizio delle opzioni di  cui

al comma precedente sono portate in  deduzione  dalle  plusvalenze  e

dagli altri redditi diversi di cui all’articolo 67, comma 1,  lettere

da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle imposte  sui  redditi

approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre

1986, n. 917, realizzati successivamente, fino al 31  dicembre  2012,

per una quota pari al 62,5 per cento del loro ammontare.

33. Per le gestioni individuali di portafoglio di cui  all’articolo

7 del decreto legislativo 21 novembre 1997,  n.  461,  gli  eventuali

risultati negativi di gestione rilevati alla  data  del  31  dicembre

2011 sono portati in deduzione dai  risultati  di  gestione  maturati

successivamente, per una quota  pari  al  62,5  per  cento  del  loro

ammontare. Restano fermi i limiti temporali di utilizzo dei risultati

negativi di gestione previsti dall’articolo 7, comma 10, del  decreto

legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

34. Con decreto del Ministro dell’economia  e  delle  finanze  sono

stabilite le modalita’ di applicazione dei commi da 29 a 32.

35 All’ultimo periodo del comma 4 bis dell’articolo 10 della  legge

8 maggio 1998,  n.  146,  dopo  la  parola  «446»  sono  aggiunte  le

seguenti: «e che i contribuenti interessati  risultino  congrui  alle

risultanze degli studi di settore, anche a seguito di adeguamento, in

relazione al periodo di imposta precedente».  All’articolo  1,  comma

1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n.

195, dopo le parole «o aree territoriali» sono aggiunte le  seguenti:

«, o per aggiornare o istituire gli indicatori  di  cui  all’articolo

10-bis della legge 8 maggio 1998, n. 146».

35-bis. All’articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica

30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, lettera  d),  le  parole:  «e  amministrativi»  sono

soppresse;

b) al comma 3-bis,  dopo  le  parole:  «procedura  civile  e»  sono

inserite le seguenti: «il  proprio  indirizzo  di  posta  elettronica

certificata ai sensi dell’articolo»;

c) al comma 6, e’  aggiunto  il  seguente  periodo:  «Se  manca  la

dichiarazione di cui al comma 3-bis dell’articolo 14, il processo  si

presume del valore indicato al comma 6-quater, lettera f)»;

d) al comma 6-bis, lettera e), sono soppressi i due ultimi periodi;

e) dopo il comma 6-bis, e’ inserito il seguente:

«6-bis.1. Gli importi di cui alle lettere a), b ), c), d) ed e) del

comma 6-bis sono aumentati della meta’ ove il difensore  non  indichi

il proprio indirizzo di posta elettronica certificata  e  il  proprio

recapito fax, ai sensi dell’articolo  136  del  codice  del  processo

amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010,  n.  104,

ovvero qualora la parte ometta di  indicare  il  codice  fiscale  nel

ricorso. L’onere relativo al pagamento  dei  suddetti  contributi  e’

dovuto in ogni caso  dalla  parte  soccombente,  anche  nel  caso  di

compensazione giudiziale delle spese  e  anche  se  essa  non  si  e’

costituita in giudizio. Ai fini predetti, la soccombenza si determina

con il passaggio in giudicato della sentenza. Ai  fini  del  presente

comma, per ricorsi si intendono quello principale, quello incidentale

e i motivi aggiunti che introducono domande nuove»;

f) al comma 6-quater,  lettera  c),  sono  aggiunte,  in  fine,  le

seguenti  parole:  «e  per  le  controversie  tributarie  di   valore

indeterminabile».

35-ter. Al codice di procedura civile sono  apportate  le  seguenti

modifiche:

a) all’articolo 125, primo comma, e’ aggiunto, in fine, il seguente

periodo: «Il difensore deve, altresi’, indicare il proprio  indirizzo

di posta elettronica certificata e il proprio numero di fax»;

b) all’articolo 136, e’ aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Tutte le comunicazioni alle parti devono essere effettuate con  le

modalita’ di cui al terzo comma».

35-quater. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992,  n.  546,  sono

apportate le seguenti modifiche:

a) all’articolo 18, comma 2, lettera b), dopo  le  parole:  «codice

fiscale» sono  aggiunte  le  seguenti:  «e  dell’indirizzo  di  posta

elettronica certificata»;

b) all’articolo 18, comma 4, dopo le parole: «codice fiscale»  sono

inserite  le  seguenti:  «e  all’indirizzo   di   posta   elettronica

certificata»;

c) all’articolo 22, comma 1, e’  aggiunto,  in  fine,  il  seguente

periodo: «All’atto della costituzione in giudizio, il ricorrente deve

depositare la nota di iscrizione al ruolo,  contenente  l’indicazione

delle parti, del difensore che si costituisce,  dell’atto  impugnato,

della materia del contendere, del valore della controversia  e  della

data di notificazione del ricorso».

35-quinquies. Al decreto-legge 6 luglio 2011,  n.  98,  convertito,

con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate

le seguenti modifiche:

a) all’articolo 37, al comma 3, le parole: «entro  sessanta  giorni

dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite

dalle seguenti: «entro il 31 ottobre 2011», e al comma 7, le  parole:

«alle controversie instaurate» sono sostituite  dalle  seguenti:  «ai

procedimenti iscritti a ruolo»;

b) all’articolo 39, comma 4, e’  aggiunto,  in  fine,  il  seguente

periodo: «Ai fini del periodo precedente, si intendono in servizio  i

magistrati non collocati  a  riposo  al  momento  dell’indizione  dei

concorsi».

35-sexies. All’articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 4 marzo

2010, n. 28, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo:  «Il  giudice

condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall’articolo  5,

non ha partecipato al  procedimento  senza  giustificato  motivo,  al

versamento all’entrata del bilancio  dello  Stato  di  una  somma  di

importo  corrispondente  al  contributo  unificato  dovuto   per   il

giudizio».

35-septies. All’articolo 8  del  decreto  legislativo  31  dicembre

1992, n. 545, e successive modificazioni, sono apportate le  seguenti

modifiche:

a) al comma 1, lettera m-bis), sono aggiunte, in fine, le  seguenti

parole:  «,  ed  esercitano,  anche  in  forma  non  individuale,  le

attivita’ individuate nella lettera i)»;

b) al comma 1-bis, al primo  ed  al  secondo  periodo,  le  parole:

«parenti  fino  al  terzo  grado»  sono  sostituite  dalle  seguenti:

«parenti fino al secondo grado».

35-octies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della  legge

di conversione del presente decreto, e’ istituita un’imposta di bollo

sui  trasferimenti  di  denaro  all’estero  attraverso  gli  istituti

bancari, le agenzie «money transfer» ed  altri  agenti  in  attivita’

finanziaria. L’imposta e’ dovuta  in  misura  pari  al  2  per  cento

dell’importo trasferito con ogni singola operazione, con un minimo di

prelievo pari a 3 euro. L’imposta non e’ dovuta per  i  trasferimenti

effettuati dai  cittadini  dell’Unione  europea  nonche’  per  quelli

effettuati  verso  i  Paesi  dell’Unione  europea.  Sono  esentati  i

trasferimenti effettuati da  soggetti  muniti  di  matricola  INPS  e

codice fiscale.

36.  Le  maggiori  entrate  derivanti  dal  presente  decreto  sono

riservate all’Erario, per un  periodo  di  cinque  anni,  per  essere

destinate alle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi

di finanza pubblica concordati in sede europea, anche alla luce della

eccezionalita’  della  situazione   economica   internazionale.   Con

apposito decreto del Ministero  dell’economia  e  delle  finanze,  da

emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in  vigore  della

legge  di  conversione  del  presente  decreto,  sono  stabilite   le

modalita’ di individuazione del maggior gettito, attraverso  separata

contabilizzazione. A partire dall’anno 2014, il Documento di economia

e finanza conterra’ una valutazione delle maggiori entrate derivanti,

in termini  permanenti,  dall’attivita’  di  contrasto  all’evasione.

Dette maggiori entrate, al netto di quelle necessarie al mantenimento

del pareggio di bilancio ed alla riduzione del  debito,  confluiranno

in un Fondo per la riduzione strutturale della  pressione  fiscale  e

saranno finalizzate alla riduzione degli oneri fiscali e contributivi

gravanti sulle famiglie e sulle imprese.

36-bis.  In  anticipazione  della  riforma  del  sistema   fiscale,

all’articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono

apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per cento» sono

sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;

b) alla lettera b-bis), le parole: «per la quota del 55 per  cento»

sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 65 per cento».

36-ter. Al comma 1 dell’articolo  6  del  decreto-legge  15  aprile

2002, n. 63, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  15  giugno

2002, n. 112, le parole: «si applica in ogni caso  alla  quota  degli

utili netti annuali» sono sostituite dalle seguenti: «non si  applica

alla quota del 10 per cento degli utili netti annuali».

36-quater. Le disposizioni di cui  ai  commi  36-bis  e  36-ter  si

applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo  a  quello  in

corso alla data di entrata in vigore della legge di  conversione  del

presente decreto. Nella determinazione degli acconti  dovuti  per  il

periodo di imposta di prima applicazione si assume, quale imposta del

periodo precedente, quella che si sarebbe determinata  applicando  le

disposizioni di cui commi 36-bis e 36-ter.

36-quinquies. L’aliquota dell’imposta sul reddito delle societa’ di

cui all’articolo 75 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui

al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,

e   successive   modificazioni,   dovuta   dai   soggetti    indicati

nell’articolo 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n.  724,  e’

applicata con una maggiorazione  di  10,5  punti  percentuali.  Sulla

quota del reddito imputato per trasparenza ai sensi  dell’articolo  5

del testo unico delle  imposte  sui  redditi  dai  soggetti  indicati

dall’articolo 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994,  n.  724,  a

societa’ o enti soggetti all’imposta sul reddito delle societa’ trova

comunque applicazione detta maggiorazione.

36-sexies. I soggetti indicati nell’articolo  30,  comma  1,  della

legge 23 dicembre 1994, n. 724, che hanno esercitato l’opzione per la

tassazione di gruppo di cui all’articolo 117 del  testo  unico  delle

imposte sui redditi, assoggettano autonomamente  il  proprio  reddito

imponibile alla  maggiorazione  prevista  dal  comma  36-quinquies  e

provvedono al relativo versamento.

36-septies.  Il  comma  36-sexies  trova  applicazione  anche   con

riguardo alla quota di reddito  imputato  per  trasparenza  ai  sensi

dell’articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, da uno dei

soggetti indicati nell’articolo 30, comma 1, della legge 23  dicembre

1994, n. 724, ad una societa’ o ente che abbia  esercitato  l’opzione

per la tassazione di gruppo ai  sensi  dell’articolo  117  del  testo

unico delle imposte sui redditi.

36-octies. I soggetti indicati nell’articolo  30,  comma  1,  della

legge 23 dicembre 1994, n. 724, che hanno esercitato, in qualita’  di

partecipati, l’opzione per la trasparenza fiscale di cui all’articolo

115 o all’articolo 116 del testo unico  delle  imposte  sui  redditi,

assoggettano  autonomamente  il  proprio  reddito   imponibile   alla

maggiorazione  prevista  dal  comma  36-quinquies  e  provvedono   al

relativo versamento. I soggetti indicati nell’articolo 30,  comma  1,

della legge 23 dicembre 1994, n.  724,  che  abbiano  esercitato,  in

qualita’ di partecipanti, l’opzione per la trasparenza fiscale di cui

al citato articolo 115 del testo  unico  delle  imposte  sui  redditi

assoggettano  il  proprio  reddito  imponibile   alla   maggiorazione

prevista dal  comma  36-quinquies,  senza  tener  conto  del  reddito

imputato dalla societa’ partecipata.

36-novies. Le disposizioni  di  cui  ai  commi  da  36-quinquies  a

36-octies si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a

quello in corso alla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di

conversione del presente decreto. Nella determinazione degli  acconti

dovuti per il periodo di imposta di  prima  applicazione  si  assume,

quale  imposta  del  periodo  precedente,  quella  che   si   sarebbe

determinata  applicando  le  disposizioni  di   cui   ai   commi   da

36-quinquies a 36-octies.

36-decies. Pur non ricorrendo i presupposti di cui all’articolo 30,

comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, le societa’ e gli enti

ivi indicati che presentano dichiarazioni in perdita fiscale per  tre

periodi  d’imposta  consecutivi  sono  considerati  non  operativi  a

decorrere dal successivo quarto periodo d’imposta ai fini e  per  gli

effetti del citato  articolo  30.  Restano  ferme  le  cause  di  non

applicazione della disciplina in materia di societa’ non operative di

cui al predetto articolo 30 della legge n. 724 del 1994.

36-undecies. Il comma 36-decies trova applicazione  anche  qualora,

nell’arco temporale di cui al medesimo comma, le societa’ e gli  enti

siano per due periodi d’imposta in perdita fiscale ed in uno  abbiano

dichiarato un reddito inferiore all’ammontare  determinato  ai  sensi

dell’articolo 30, comma 3, della citata legge n. 724 del 1994.

36-duodecies.  Le  disposizioni  di  cui  ai  commi   36-decies   e

36-undecies si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo

a quello in corso alla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di

conversione del presente decreto. Nella determinazione degli  acconti

dovuti per il periodo di imposta di  prima  applicazione  si  assume,

quale  imposta  del  periodo  precedente,  quella  che   si   sarebbe

determinata applicando le disposizioni di cui ai  commi  36-decies  e

36-undecies.

36-terdecies. All’articolo 67,  comma  1,  del  testo  unico  delle

imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica

22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo la lettera

h-bis), e’ inserita la seguente:

«h-ter) la differenza tra il valore di mercato e  il  corrispettivo

annuo per la concessione in godimento di beni dell’impresa a  soci  o

familiari dell’imprenditore».

36-quaterdecies. I costi relativi ai beni dell’impresa concessi  in

godimento a soci o familiari dell’imprenditore per  un  corrispettivo

annuo inferiore al valore di mercato del  diritto  di  godimento  non

sono in ogni caso ammessi in deduzione dal reddito imponibile.

36-quinquiesdecies. La differenza tra il valore  di  mercato  e  il

corrispettivo annuo concorre alla formazione del  reddito  imponibile

del socio o familiare utilizzatore ai sensi dell’articolo  67,  comma

1, lettera  h-ter),  del  testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,

introdotta dal comma 36-terdecies del presente articolo.

36-sexiesdecies. Al fine di  garantire  l’attivita’  di  controllo,

nelle ipotesi di cui al comma  36-quaterdecies  l’impresa  concedente

ovvero  il  socio  o  il   familiare   dell’imprenditore   comunicano

all’Agenzia delle  entrate  i  dati  relativi  ai  beni  concessi  in

godimento. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate

da emanare entro sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore

della legge di conversione  del  presente  decreto  sono  individuati

modalita’ e termini per l’effettuazione della predetta comunicazione.

Per l’omissione della comunicazione, ovvero per la trasmissione della

stessa con dati incompleti o non veritieri, e’ dovuta, in solido, una

sanzione amministrativa pari al 30 per cento della differenza di  cui

al  comma  36-quinquiesdecies.  Qualora,  nell’ipotesi  di   cui   al

precedente  periodo,  i  contribuenti  si   siano   conformati   alle

disposizioni di cui ai commi 36-quaterdecies e 36-quinquiesdecies, e’

dovuta, in solido, la sanzione  di  cui  all’articolo  11,  comma  1,

lettera a), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

36-septiesdecies. L’Agenzia delle  entrate  procede  a  controllare

sistematicamente  la  posizione  delle  persone  fisiche  che   hanno

utilizzato i beni concessi in godimento e ai fini della ricostruzione

sintetica del reddito tiene conto, in particolare, di qualsiasi forma

di finanziamento o capitalizzazione effettuata  nei  confronti  della

societa’.

36-duodevicies. Le disposizioni di cui ai commi da  36-terdecies  a

36-septiesdecies si  applicano  a  decorrere  dal  periodo  d’imposta

successivo a quello in corso alla data di  entrata  in  vigore  della

legge di conversione del presente decreto. Nella determinazione degli

acconti dovuti per il periodo di imposta  di  prima  applicazione  si

assume, quale imposta del periodo precedente, quella che  si  sarebbe

determinata  applicando  le  disposizioni  di   cui   ai   commi   da

36-terdecies a 36-septiesdecies.

36-undevicies.  In  deroga  a  quanto  previsto  dall’articolo   7,

undicesimo comma, del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29

settembre 1973, n. 605, l’Agenzia delle entrate puo’  procedere  alla

elaborazione  di  specifiche  liste  selettive  di  contribuenti   da

sottoporre a controllo basate su informazioni relative ai rapporti  e

operazioni di cui al citato  articolo  7,  sesto  comma,  sentite  le

associazioni di categoria degli operatori finanziari per le tipologie

di informazioni da acquisire.

36-vicies. Al comma 1 dell’articolo 2 del  decreto  del  Presidente

della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696,  e’  abrogata  la  lettera

rr).

36-vicies semel. Al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74,  sono

apportate le seguenti modifiche:

a) all’articolo 2, e’ abrogato il comma 3;

b) all’articolo  3,  comma  1,  lettera  a),  le  parole:  «a  lire

centocinquanta milioni»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «a  euro

trentamila»;

c) all’articolo 3, comma 1, lettera b),  le  parole:  «a  lire  tre

miliardi» sono sostituite dalle seguenti: «a euro un milione»;

d) all’articolo 4, comma 1, lettera a), le parole: «a lire duecento

milioni» sono sostituite dalle seguenti: «a euro cinquantamila»;

e) all’articolo 4, comma 1, lettera b), le parole: «a lire  quattro

miliardi» sono sostituite dalle seguenti: «a euro due milioni»;

f) all’articolo 5, comma  1,  le  parole:  «a  lire  centocinquanta

milioni» sono sostituite dalle seguenti «a euro trentamila»;

g) all’articolo 8, e’ abrogato il comma 3;

h) all’articolo 12, dopo il comma 2, e’ aggiunto il seguente:

«2-bis. Per i delitti  previsti  dagli  articoli  da  2  a  10  del

presente decreto l’istituto della sospensione condizionale della pena

di cui all’articolo 163 del codice penale non trova applicazione  nei

casi in cui  ricorrano  congiuntamente  le  seguenti  condizioni:  a)

l’ammontare dell’imposta evasa sia superiore  al  30  per  cento  del

volume d’affari; b) l’ammontare dell’imposta evasa  sia  superiore  a

tre milioni di euro»;

i)  all’articolo  13,  comma  1,  le  parole:  «alla  meta’»   sono

sostituite dalle seguenti «ad un terzo»;

l) all’articolo 17, e’ aggiunto, in fine, il seguente comma:

«1-bis. I termini di prescrizione  per  i  delitti  previsti  dagli

articoli da 2 a 10 del presente decreto sono elevati di un terzo»;

m) all’articolo 13, dopo il comma 2, e’ inserito il seguente:

«2-bis. Per i delitti di cui  al  presente  decreto  l’applicazione

della pena ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura  penale

puo’ essere chiesta dalle parti solo qualora ricorra  la  circostanza

attenuante di cui ai commi 1 e 2».

36-vicies bis.  Le  norme  di  cui  al  comma  36-vicies  semel  si

applicano ai fatti successivi alla data di entrata  in  vigore  della

legge di conversione del presente decreto.

36-vicies ter. Per gli esercenti imprese o arti e  professioni  con

ricavi e compensi dichiarati non superiori a  5  milioni  di  euro  i

quali  per  tutte  le  operazioni   attive   e   passive   effettuate

nell’esercizio dell’attivita’ utilizzano esclusivamente strumenti  di

pagamento diversi  dal  denaro  contante  e  nelle  dichiarazioni  in

materia di imposte sui redditi e imposte sul valore aggiunto indicano

gli estremi identificativi dei rapporti con gli operatori  finanziari

di cui all’articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente  della

Repubblica 29 settembre  1973,  n.  605,  in  corso  nel  periodo  di

imposta, le sanzioni amministrative previste dagli articoli 1, 5 e  6

del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono  ridotte  alla

meta’.

36-vicies quater. Al comma 6, primo periodo,  dell’articolo  50-bis

del  decreto-legge  30  agosto  1993,   n.   331,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, dopo  le  parole:

«agli effetti dell’IVA» sono inserite  le  seguenti:  «iscritti  alla

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura  da  almeno

un anno,  che  dimostrino  una  effettiva  operativita’  e  attestino

regolarita’  dei  versamenti  IVA,  con  le  modalita’  definite  con

provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate,».

            Titolo II  

LIBERALIZZAZIONI, PRIVATIZZAZIONI ED ALTRE MISURE PER FAVORIRE LO SVILUPPO 

Art. 3 

Abrogazione delle indebite restrizioni  all’accesso  e  all’esercizio delle professioni e delle attivita’ economiche 

1. Comuni, Province, Regioni e Stato, entro un anno dalla  data  di

entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,

adeguano  i  rispettivi  ordinamenti   al   principio   secondo   cui

l’iniziativa e  l’attivita’  economica  privata  sono  libere  ed  e’

permesso tutto cio’ che non e’ espressamente vietato dalla legge  nei

soli casi di:

a) vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli  obblighi

internazionali;

b) contrasto con i principi fondamentali della Costituzione;

c) danno alla sicurezza,  alla  liberta’,  alla  dignita’  umana  e

contrasto con l’utilita’ sociale;

d) disposizioni  indispensabili  per  la  protezione  della  salute

umana,  la   conservazione   delle   specie   animali   e   vegetali,

dell’ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale;

e) disposizioni relative alle attivita’  di  raccolta  di  giochi

pubblici  ovvero  che  comunque  comportano  effetti  sulla   finanza

pubblica.

2. Il comma 1 costituisce principio fondamentale  per  lo  sviluppo

economico e attua la piena tutela della concorrenza tra le imprese.

3. Sono in ogni caso soppresse, alla scadenza del termine di cui al

comma 1, le disposizioni normative statali incompatibili  con  quanto

disposto nel medesimo comma,  con  conseguente  diretta  applicazione

degli  istituti  della  segnalazione  di  inizio   di   attivita’   e

dell’autocertificazione con controlli successivi.  Nelle  more  della

decorrenza del predetto termine, l’adeguamento al principio di cui al

comma 1 puo’ avvenire  anche  attraverso  gli  strumenti  vigenti  di

semplificazione normativa. Entro il 31 dicembre 2012  il  Governo  e’

autorizzato ad adottare uno o piu’ regolamenti ai sensi dell’articolo

17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con i quali  vengono

individuate le disposizioni abrogate per effetto di  quanto  disposto

nel presente comma ed e’ definita la disciplina  regolamentare  della

materia ai fini dell’adeguamento al principio di cui al comma 1.

4. L’adeguamento di Comuni, Province e Regioni all’obbligo  di  cui

al comma 1 costituisce elemento di valutazione della virtuosita’  dei

predetti enti ai sensi dell’articolo 20, comma 3, del decreto-legge 6

luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

5. Fermo restando l’esame di Stato di cui  all’articolo  33  quinto

comma   della   Costituzione   per   l’accesso    alle    professioni

regolamentate, gli ordinamenti  professionali  devono  garantire  che

l’esercizio dell’attivita’ risponda senza eccezioni  ai  principi  di

libera concorrenza, alla presenza diffusa dei professionisti su tutto

il  territorio  nazionale,  alla  differenziazione  e  pluralita’  di

offerta che  garantisca  l’effettiva  possibilita’  di  scelta  degli

utenti nell’ambito della piu’  ampia  informazione  relativamente  ai

servizi  offerti.  Gli  ordinamenti  professionali  dovranno   essere

riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del  presente

decreto per recepire i seguenti principi:

a) l’accesso alla professione e’  libero  e  il  suo  esercizio  e’

fondato e ordinato sull’autonomia e  sull’indipendenza  di  giudizio,

intellettuale e tecnica, del professionista. La limitazione, in forza

di una disposizione di legge, del numero di persone che sono titolate

ad esercitare una certa professione  in  tutto  il  territorio  dello

Stato o in  una  certa  area  geografica,  e’  consentita  unicamente

laddove essa risponda a ragioni di interesse  pubblico,  tra  cui  in

particolare quelle connesse alla  tutela  della  salute  umana,e  non

introduca  una  discriminazione  diretta  o  indiretta  basata  sulla

nazionalita’  o,  in  caso  di  esercizio  dell’attivita’  in   forma

societaria, della sede legale della societa’ professionale;

b)  previsione  dell’obbligo  per  il  professionista  di   seguire

percorsi di formazione continua permanente predisposti sulla base  di

appositi regolamenti emanati dai consigli nazionali,  fermo  restando

quanto previsto dalla normativa  vigente  in  materia  di  educazione

continua in medicina (ECM). La violazione dell’obbligo di  formazione

continua determina un illecito disciplinare e come tale e’ sanzionato

sulla base di quanto  stabilito  dall’ordinamento  professionale  che

dovra’ integrare tale previsione;

c) la disciplina del tirocinio per l’accesso alla professione  deve

conformarsi  a  criteri  che  garantiscano  l’effettivo   svolgimento

dell’attivita’ formativa e il suo adeguamento  costante  all’esigenza

di assicurare il miglior esercizio della professione. Al  tirocinante

dovra’ essere corrisposto un equo compenso  di  natura  indennitaria,

commisurato al suo concreto apporto. Al fine di accelerare  l’accesso

al mondo del lavoro,  la  durata  del  tirocinio  non  potra’  essere

complessivamente superiore a tre anni  e  potra’  essere  svolto,  in

presenza di una apposita convenzione quadro stipulata fra i  Consigli

Nazionali e il Ministero dell’Istruzione, Universita’ e  Ricerca,  in

concomitanza al corso di studio per il conseguimento della laurea  di

primo  livello  o  della  laurea  magistrale  o   specialistica.   Le

disposizioni della presente lettera non si applicano alle professioni

sanitarie per le quali resta confermata la normativa vigente;

d) il compenso spettante al professionista e’ pattuito per iscritto

all’atto del conferimento dell’incarico professionale prendendo  come

riferimento le tariffe professionali. E’ ammessa la  pattuizione  dei

compensi anche in deroga alle tariffe. Il professionista  e’  tenuto,

nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al  cliente

il  livello  della  complessita’  dell’incarico,  fornendo  tutte  le

informazioni utili circa  gli  oneri  ipotizzabili  dal  momento  del

conferimento alla  conclusione  dell’incarico.  In  caso  di  mancata

determinazione consensuale del compenso, quando il committente e’  un

ente pubblico, in  caso  di  liquidazione  giudiziale  dei  compensi,

ovvero  nei  casi  in  cui  la  prestazione  professionale  e’   resa

nell’interesse  dei  terzi  si  applicano  le  tariffe  professionali

stabilite con decreto dal Ministro della Giustizia;

e) a tutela del cliente, il professionista e’  tenuto  a  stipulare

idonea  assicurazione   per   i   rischi   derivanti   dall’esercizio

dell’attivita’ professionale. Il professionista deve rendere noti  al

cliente, al momento dell’assunzione dell’incarico, gli estremi  della

polizza stipulata per la responsabilita’ professionale e il  relativo

massimale. Le condizioni generali delle polizze assicurative  di  cui

al presente comma possono essere  negoziate,  in  convenzione  con  i

propri iscritti, dai Consigli Nazionali e  dagli  enti  previdenziali

dei professionisti;

f) gli ordinamenti professionali dovranno  prevedere  l’istituzione

di organi a livello territoriale, diversi da quelli  aventi  funzioni

amministrative, ai quali sono specificamente affidate l’istruzione  e

la decisione delle questioni disciplinari e di un organo nazionale di

disciplina. La carica di consigliere dell’Ordine  territoriale  o  di

consigliere nazionale e’  incompatibile  con  quella  di  membro  dei

consigli di disciplina  nazionali  e  territoriali.  Le  disposizioni

della presente lettera non si applicano  alle  professioni  sanitarie

per le quali resta confermata la normativa vigente;

g) la pubblicita’ informativa, con ogni mezzo,  avente  ad  oggetto

l’attivita’  professionale,   le   specializzazioni   ed   i   titoli

professionali posseduti, la struttura  dello  studio  ed  i  compensi

delle  prestazioni,  e’  libera.  Le   informazioni   devono   essere

trasparenti, veritiere,  corrette  e  non  devono  essere  equivoche,

ingannevoli, denigratorie.

6. Fermo quanto previsto dal comma 5 per le professioni,  l’accesso

alle attivita’ economiche e il loro esercizio si basano sul principio

di liberta’ di impresa.

7. Le disposizioni vigenti che  regolano  l’accesso  e  l’esercizio

delle attivita’ economiche devono garantire il principio di  liberta’

di impresa e di garanzia della concorrenza. Le disposizioni  relative

all’introduzione di restrizioni  all’accesso  e  all’esercizio  delle

attivita’  economiche  devono  essere  oggetto   di   interpretazione

restrittiva, fermo in ogni  caso  quanto  previsto  al  comma  1  del

presente articolo.

8.  Le  restrizioni  in  materia  di  accesso  ed  esercizio  delle

attivita’ economiche previste dall’ordinamento vigente sono  abrogate

quattro mesi dopo l’entrata in vigore del presente  decreto,fermo  in

ogni caso quanto previsto al comma 1 del presente articolo.

9. Il termine «restrizione», ai sensi del comma 8, comprende:

a) la limitazione, in forza  di  una  disposizione  di  legge,  del

numero di persone che  sono  titolate  ad  esercitare  una  attivita’

economica in tutto il territorio dello Stato  o  in  una  certa  area

geografica attraverso la  concessione  di  licenze  o  autorizzazioni

amministrative  per  l’esercizio,   senza   che   tale   numero   sia

determinato,  direttamente  o   indirettamente   sulla   base   della

popolazione o di altri criteri di fabbisogno;

b) l’attribuzione di licenze o autorizzazioni all’esercizio di  una

attivita’ economica solo dove ce ne sia bisogno  secondo  l’autorita’

amministrativa; si considera che questo avvenga quando  l’offerta  di

servizi da parte di persone che hanno gia’ licenze  o  autorizzazioni

per l’esercizio di una attivita’ economica non soddisfa la domanda da

parte di tutta la  societa’  con  riferimento  all’intero  territorio

nazionale o ad una certa area geografica;

c) il divieto di esercizio di una attivita’ economica al  di  fuori

di una certa area geografica  e  l’abilitazione  a  esercitarla  solo

all’interno di una determinata area;

d) l’imposizione di distanze minime  tra  le  localizzazioni  delle

sedi deputate all’esercizio di una attivita’ economica;

e) il divieto di esercizio di una attivita’ economica in piu’  sedi

oppure in una o piu’ aree geografiche;

f) la limitazione dell’esercizio  di  una  attivita’  economica  ad

alcune categorie o divieto, nei confronti  di  alcune  categorie,  di

commercializzazione di taluni prodotti;

g)  la  limitazione  dell’esercizio  di  una  attivita’   economica

attraverso l’indicazione tassativa della  forma  giuridica  richiesta

all’operatore;

h) l’imposizione di prezzi minimi o commissioni per la fornitura di

beni o servizi, indipendentemente  dalla  determinazione,  diretta  o

indiretta, mediante l’applicazione di un coefficiente di  profitto  o

di altro calcolo su base percentuale;

i)  l’obbligo  di  fornitura  di  specifici  servizi  complementari

all’attivita’ svolta.

10.  Le  restrizioni  diverse  da  quelle  elencate  nel  comma   9

precedente possono essere revocate  con  regolamento  da  emanare  ai

sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.  400,

emanato su  proposta  del  Ministro  competente  entro  quattro  mesi

dall’entrata in vigore del  presente  decreto,  fermo  in  ogni  caso

quanto previsto al comma 1 del presente articolo.

11. Singole attivita’ economiche possono essere escluse, in tutto o

in parte, dall’abrogazione delle restrizioni disposta  ai  sensi  del

comma  8;  in  tal  caso,  la  suddetta  esclusione,  riferita   alle

limitazioni previste dal comma 9, puo’ essere concessa,  con  decreto

del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta  del  Ministro

competente di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,

sentita l’Autorita’ garante della concorrenza e  del  mercato,  entro

quattro  mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di

conversione del presente decreto, qualora:

a) la limitazione sia funzionale a ragioni di interesse pubblico,

tra cui in particolare  quelle  connesse  alla  tutela  della  salute

umana;

b) la restrizione rappresenti un mezzo idoneo, indispensabile  e,

dal  punto  di  vista  del  grado  di  interferenza  nella   liberta’

economica, ragionevolmente proporzionato all’interesse  pubblico  cui

e’ destinata;

c) la restrizione non introduca  una  discriminazione  diretta  o

indiretta basata sulla nazionalita’ o, nel caso  di  societa’,  sulla

sede legale dell’impresa.

11-bis. In conformita’ alla direttiva  2006/123/CE  del  Parlamento

europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006,  sono  invece  esclusi

dall’abrogazione delle restrizioni disposta ai sensi del  comma  8  i

servizi di taxi e  noleggio  con  conducente  non  di  linea,  svolti

esclusivamente con veicoli categoria M1, di cui  all’articolo  6  del

decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.

12. All’articolo 307, comma 10, del decreto  legislativo  15  marzo

2010, n. 66, recante il codice dell’ordinamento militare, la  lettera

d) e’ sostituita dalla seguente:

«d) i proventi monetari  derivanti  dalle  procedure  di  cui  alla

lettera a) sono determinati con decreto del Ministro della difesa, di

concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, tenuto  anche

conto dei saldi strutturali  di  finanza  pubblica,  e  sono  versati

all’entrata del bilancio dello Stato per essere  destinati,  mediante

riassegnazione  anche  in  deroga   ai   limiti   previsti   per   le

riassegnazioni,  con  decreto  del  Ministro  dell’economia  e  delle

finanze, fino al 31 dicembre  2013,  agli  stati  di  previsione  del

Ministero dell’economia e delle finanze, per una quota corrispondente

al 55 per cento, da assegnare al fondo  ammortamento  dei  titoli  di

Stato, e del Ministero della difesa, per una quota corrispondente  al

35  per  cento,  nonche’  agli  enti  territoriali  interessati  alle

valorizzazioni, per la rimanente quota del 10  per  cento.  Le  somme

riassegnate al Ministero della difesa sono finalizzate esclusivamente

a spese di investimento. E’  in  ogni  caso  precluso  l’utilizzo  di

questa somma per la copertura di oneri di  parte  corrente.  Ai  fini

della  valorizzazione  dei  medesimi  beni,  le  cui  procedure  sono

concluse entro il termine perentorio di centottanta giorni  dal  loro

avvio, si applicano le disposizioni  di  cui  all’articolo  4,  comma

4-decies, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n.  2,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, ovvero  all’articolo

34  del  decreto  legislativo  18  agosto  2000,   n.   267,   e   la

determinazione finale delle conferenze di servizio o  il  decreto  di

approvazione degli accordi di programma, comportanti variazione degli

strumenti urbanistici, sono deliberati dal consiglio  comunale  entro

trenta giorni, decorsi i quali i due citati provvedimenti, in caso di

mancata deliberazione, si intendono comunque ratificati. Il  medesimo

termine perentorio e  il  meccanismo  del  silenzio  assenso  per  la

ratifica delle determinazioni finali delle conferenze di  servizi  si

applicano alle procedure di valorizzazione di cui all’articolo 314».

12-bis. All’articolo 8-bis del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70,

convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio  2011,  n.  106,

sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le  parole:  «In  caso  di»  sono  sostituite  dalle

seguenti: «Entro dieci giorni dalla» e  le  parole  da:  «cancellate»

fino  a:  «avvenuto  pagamento»  sono  sostituite   dalle   seguenti:

«integrate dalla comunicazione dell’avvenuto pagamento. La  richiesta

da parte dell’istituto di credito deve pervenire immediatamente  dopo

l’avvenuto pagamento»;

b) al comma 2, dopo le parole: «gia’ registrate» sono  inserite  le

seguenti: «e  regolarizzate»  e  le  parole  da:  «estinte»  fino  a:

«presente  decreto»  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «aggiornate

secondo le medesime modalita’ di cui al comma precedente».

 

Art. 4 

Adeguamento  della  disciplina  dei  servizi   pubblici   locali   al referendum popolare e alla normativa dall’Unione europea 

1. Gli enti locali, nel rispetto dei principi  di  concorrenza,  di

liberta’  di  stabilimento  e  di  libera  prestazione  dei  servizi,

verificano la realizzabilita’  di  una  gestione  concorrenziale  dei

servizi pubblici locali di rilevanza economica, di  seguito  «servizi

pubblici  locali»,  liberalizzando  tutte  le  attivita’   economiche

compatibilmente   con   le   caratteristiche   di   universalita’   e

accessibilita’  del  servizio  e   limitando,   negli   altri   casi,

l’attribuzione di diritti di esclusiva alle ipotesi in cui,  in  base

ad una analisi di mercato, la libera iniziativa economica privata non

risulti idonea a garantire un servizio rispondente ai  bisogni  della

comunita’.

2. All’esito della verifica di cui al comma  1  l’ente  adotta  una

delibera quadro che illustra l’istruttoria compiuta ed evidenzia, per

i settori sottratti alla liberalizzazione, le ragioni della decisione

e i benefici per la comunita’ locale derivanti dal mantenimento di un

regime di esclusiva del servizio.

3. Alla delibera di  cui  al  comma  precedente  e’  data  adeguata

pubblicita’; essa e’ inviata all’Autorita’ garante della  concorrenza

e del mercato ai fini della relazione al Parlamento di cui alla legge

10 ottobre 1990, n. 287.

4. La verifica di cui al comma 1 e’ effettuata  entro  dodici  mesi

dall’entrata in vigore del  presente  decreto  e  poi  periodicamente

secondo i rispettivi ordinamenti degli enti locali; essa e’  comunque

effettuata prima di procedere al  conferimento  e  al  rinnovo  della

gestione dei servizi.

5. Gli enti locali, per  assicurare  agli  utenti  l’erogazione  di

servizi pubblici che abbiano ad  oggetto  la  produzione  di  beni  e

attivita’ rivolte  a  realizzare  fini  sociali  e  a  promuovere  lo

sviluppo economico  e  civile  delle  comunita’  locali,  definiscono

preliminarmente, ove necessario, gli obblighi di  servizio  pubblico,

prevedendo  le  eventuali  compensazioni  economiche   alle   aziende

esercenti i servizi stessi,  tenendo  conto  dei  proventi  derivanti

dalle tariffe e nei limiti della disponibilita’ di bilancio destinata

allo scopo.

6.  All’attribuzione  di  diritti  di   esclusiva   ad   un’impresa

incaricata  della  gestione  di  servizi  pubblici  locali   consegue

l’applicazione di quanto disposto  dall’articolo  9  della  legge  10

ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni.

7. I soggetti gestori di servizi pubblici locali, qualora intendano

svolgere attivita’ in mercati diversi da quelli in cui sono  titolari

di diritti di  esclusiva,  sono  soggetti  alla  disciplina  prevista

dall’articolo 8, commi 2-bis e 2-quater, della legge 10 ottobre 1990,

n. 287, e successive modificazioni.

8. Nel caso in cui l’ente locale, a seguito della verifica  di  cui

al  comma  l,  intende  procedere  all’attribuzione  di  diritti   di

esclusiva, il conferimento della gestione di servizi pubblici  locali

avviene in favore di imprenditori o di societa’  in  qualunque  forma

costituite individuati mediante  procedure  competitive  ad  evidenza

pubblica, nel rispetto dei principi del  Trattato  sul  funzionamento

dell’Unione europea e dei principi  generali  relativi  ai  contratti

pubblici  e,  in   particolare,   dei   principi   di   economicita’,

imparzialita’,     trasparenza,     adeguata     pubblicita’,     non

discriminazione,  parita’  di  trattamento,  mutuo  riconoscimento  e

proporzionalita’. Le medesime procedure  sono  indette  nel  rispetto

degli  standard  qualitativi,  quantitativi,  ambientali,   di   equa

distribuzione sul territorio e di sicurezza definiti dalla legge, ove

esistente, dalla competente autorita’ di settore o,  in  mancanza  di

essa, dagli enti affidanti.

9. Le societa’ a capitale interamente pubblico possono  partecipare

alle procedure competitive ad evidenza pubblica, sempre  che  non  vi

siano specifici divieti previsti dalla legge.

10. Le imprese estere, non appartenenti a Stati membri  dell’Unione

europea,  possono  essere  ammesse  alle  procedure  competitive   ad

evidenza pubblica per l’affidamento  di  servizi  pubblici  locali  a

condizione che documentino la possibilita’ per le imprese italiane di

partecipare  alle  gare  indette  negli  Stati  di  provenienza   per

l’affidamento di omologhi servizi.

11. Al fine di promuovere e proteggere l’assetto concorrenziale dei

mercati interessati, il bando di gara o la lettera di invito relative

alle procedure di cui ai commi 8, 9, 10:

a) esclude che la disponibilita’ a  qualunque  titolo  delle  reti,

degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali non duplicabili a

costi socialmente sostenibili ed essenziali per  l’effettuazione  del

servizio possa costituire elemento discriminante per  la  valutazione

delle offerte dei concorrenti;

b) assicura che i requisiti tecnici ed economici di  partecipazione

alla gara siano proporzionati alle caratteristiche e  al  valore  del

servizio e che la definizione dell’oggetto della gara  garantisca  la

piu’ ampia partecipazione e il conseguimento di eventuali economie di

scala e di gamma;

c) indica, ferme restando  le  discipline  di  settore,  la  durata

dell’affidamento commisurata alla consistenza degli  investimenti  in

immobilizzazioni materiali previsti nei capitolati di gara  a  carico

del soggetto gestore. In ogni caso  la  durata  dell’affidamento  non

puo’  essere  superiore  al  periodo  di  ammortamento  dei  suddetti

investimenti;

d) puo’ prevedere  l’esclusione  di  forme  di  aggregazione  o  di

collaborazione tra soggetti che possiedono singolarmente i  requisiti

tecnici  ed  economici  di  partecipazione  alla  gara,  qualora,  in

relazione alla prestazione oggetto del servizio, l’aggregazione o  la

collaborazione  sia  idonea  a  produrre  effetti  restrittivi  della

concorrenza sulla base di un’oggettiva e motivata analisi  che  tenga

conto di struttura, dimensione e numero degli operatori  del  mercato

di riferimento;

e) prevede che la valutazione delle offerte sia effettuata  da  una

commissione nominata  dall’ente  affidante  e  composta  da  soggetti

esperti nella specifica materia;

f) indica i criteri e le modalita’ per l’individuazione dei  beni

di cui al comma 29, e per la  determinazione  dell’eventuale  importo

spettante al gestore al momento della  scadenza  o  della  cessazione

anticipata della gestione ai sensi del comma 30;

g) prevede l’adozione di carte dei servizi  al  fine  di  garantire

trasparenza informativa e qualita’ del servizio.

12. Fermo restando quanto previsto ai commi 8, 9, 10 e 11, nel caso

di procedure aventi ad oggetto,  al  tempo  stesso,  la  qualita’  di

socio,  al  quale  deve  essere  conferita  una  partecipazione   non

inferiore al 40 per cento,  e  l’attribuzione  di  specifici  compiti

operativi connessi alla gestione del servizio, il bando di gara o  la

lettera di invito assicura che:

a) i criteri di valutazione delle  offerte  basati  su  qualita’  e

corrispettivo del servizio prevalgano di norma su quelli riferiti  al

prezzo delle quote societarie;

b) il  socio  privato  selezionato  svolga  gli  specifici  compiti

operativi connessi alla gestione del servizio per l’intera durata del

servizio stesso e che, ove cio’ non si  verifica,  si  proceda  a  un

nuovo affidamento;

c) siano previsti criteri e modalita’  di  liquidazione  del  socio

privato alla cessazione della gestione.

13. In deroga a quanto previsto dai commi 8, 9, 10, 11 e 12  se  il

valore economico del servizio  oggetto  dell’affidamento  e’  pari  o

inferiore alla somma complessiva di 900.000 euro annui, l’affidamento

puo’ avvenire a favore di societa’ a  capitale  interamente  pubblico

che abbia i  requisiti  richiesti  dall’ordinamento  europeo  per  la

gestione cosiddetta «in house».

14. Le societa’ cosiddette «in  house»  affidatarie  dirette  della

gestione di servizi pubblici locali sono  assoggettate  al  patto  di

stabilita’ interno secondo le modalita’ definite, con il concerto del

Ministro per le riforme per il federalismo,  in  sede  di  attuazione

dell’articolo 18, comma 2-bis del decreto-legge 25  giugno  2008,  n.

112, convertito con  legge  6  agosto  2008,  n.  133,  e  successive

modificazioni. Gli enti locali vigilano sull’osservanza, da parte dei

soggetti indicati al periodo precedente al cui capitale  partecipano,

dei vincoli derivanti dal patto di stabilita’ interno.

15.  Le  societa’  cosiddette  «in   house»   e   le   societa’   a

partecipazione mista  pubblica  e  privata,  affidatarie  di  servizi

pubblici locali, applicano, per l’acquisto  di  beni  e  servizi,  le

disposizioni di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,  e

successive modificazioni.

16. L’articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006,

n. 163, e successive modificazioni, limitatamente alla  gestione  del

servizio per il quale le societa’ di cui al comma 1, lettera c),  del

medesimo articolo sono state specificamente costituite, si applica se

la  scelta  del  socio  privato  e’   avvenuta   mediante   procedure

competitive ad evidenza pubblica le  quali  abbiano  ad  oggetto,  al

tempo stesso, la qualita’ di  socio  e  l’attribuzione  di  specifici

compiti operativi connessi alla gestione del servizio. Restano  ferme

le altre condizioni stabilite dall’articolo 32, comma 3, numeri 2)  e

3), del decreto legislativo 12 aprile  2006,  n.  163,  e  successive

modificazioni.

17. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 18,  comma  2-bis,

primo e secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno  2008,  n.  112,

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133,  e

successive modificazioni, le societa’ a partecipazione  pubblica  che

gestiscono   servizi   pubblici   locali   adottano,    con    propri

provvedimenti, criteri e modalita’ per il reclutamento del  personale

e per il conferimento degli incarichi nel rispetto  dei  principi  di

cui al comma 3 dell’articolo 35  del  decreto  legislativo  30  marzo

2001, n. 165. Fino all’adozione dei predetti provvedimenti, e’  fatto

divieto di procedere al reclutamento di personale ovvero di conferire

incarichi. Il presente comma non si applica alle societa’ quotate  in

mercati regolamentati.

18. In caso di affidamento  della  gestione  dei  servizi  pubblici

locali a societa’ cosiddette «in house» e in tutti i casi in  cui  il

capitale sociale del soggetto gestore e’ partecipato dall’ente locale

affidante, la verifica del rispetto del contratto di servizio nonche’

ogni eventuale aggiornamento e modifica dello stesso sono sottoposti,

secondo modalita’  definite  dallo  statuto  dell’ente  locale,  alla

vigilanza dell’organo  di  revisione  di  cui  agli  articoli  234  e

seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive

modificazioni.  Restano  ferme  le   disposizioni   contenute   nelle

discipline di settore vigenti alla data  di  entrata  in  vigore  del

presente decreto.

19. Gli amministratori, i dirigenti e i responsabili degli uffici o

dei servizi dell’ente  locale,  nonche’  degli  altri  organismi  che

espletano  funzioni  di  stazione  appaltante,  di  regolazione,   di

indirizzo e di controllo di  servizi  pubblici  locali,  non  possono

svolgere incarichi inerenti la gestione dei servizi affidati da parte

dei medesimi soggetti. Il divieto si applica anche nel caso in cui le

dette  funzioni  sono  state  svolte  nei  tre  anni  precedenti   il

conferimento dell’incarico inerente la gestione dei servizi  pubblici

locali. Alle societa’ quotate nei mercati regolamentati si applica la

disciplina definita dagli organismi di controllo competenti.

20. Il divieto di cui al comma 19 opera  anche  nei  confronti  del

coniuge, dei parenti  e  degli  affini  entro  il  quarto  grado  dei

soggetti indicati allo stesso comma, nonche’ nei confronti di  coloro

che prestano, o hanno prestato nel triennio precedente,  a  qualsiasi

titolo attivita’ di consulenza o collaborazione in favore degli  enti

locali o dei soggetti che hanno affidato  la  gestione  del  servizio

pubblico locale.

21.  Non  possono  essere  nominati  amministratori   di   societa’

partecipate da enti locali coloro che nei tre  anni  precedenti  alla

nomina  hanno  ricoperto  la  carica  di   amministratore,   di   cui

all’articolo 77 del decreto legislativo 18 agosto  2000,  n.  267,  e

successive modificazioni, negli enti locali che  detengono  quote  di

partecipazione al capitale della stessa societa’.

22. I componenti della commissione di gara per l’affidamento  della

gestione di servizi  pubblici  locali  non  devono  aver  svolto  ne’

svolgere alcun’altra funzione o  incarico  tecnico  o  amministrativo

relativamente alla gestione del servizio di cui si tratta.

23. Coloro che hanno rivestito, nel biennio precedente,  la  carica

di amministratore locale, di cui al  comma  21,  non  possono  essere

nominati componenti della commissione di gara relativamente a servizi

pubblici locali da affidare da parte del medesimo ente locale.

24. Sono esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che,

in qualita’ di componenti di commissioni di gara,  abbiano  concorso,

con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza

non sospesa, all’approvazione di atti dichiarati illegittimi.

25. Si applicano ai componenti delle commissioni di gara  le  cause

di astensione previste  dall’articolo  51  del  codice  di  procedura

civile.

26. Nell’ipotesi in cui alla gara concorre una societa’ partecipata

dall’ente locale che la indice, i  componenti  della  commissione  di

gara non possono essere ne’ dipendenti ne’  amministratori  dell’ente

locale stesso.

27. Le incompatibilita’ e i divieti di cui ai commi dal 19 al 26 si

applicano alle nomine e agli incarichi da  conferire  successivamente

alla data di entrata in vigore del presente decreto.

28. Ferma restando la  proprieta’  pubblica  delle  reti,  la  loro

gestione puo’ essere affidata a soggetti privati.

29. Alla scadenza della gestione del servizio pubblico locale o  in

caso di sua cessazione anticipata,  il  precedente  gestore  cede  al

gestore  subentrante  i  beni  strumentali  e  le   loro   pertinenze

necessari, in quanto non duplicabili a costi socialmente sostenibili,

per la prosecuzione del servizio,  come  individuati,  ai  sensi  del

comma 11, lettera f), dall’ente affidante, a titolo gratuito e liberi

da pesi e gravami.

30. Se, al momento della cessazione della gestione, i beni  di  cui

al comma 29 non  sono  stati  interamente  ammortizzati,  il  gestore

subentrante corrisponde al precedente  gestore  un  importo  pari  al

valore contabile originario non  ancora  ammortizzato,  al  netto  di

eventuali contributi pubblici direttamente riferibili ai beni stessi.

Restano ferme le disposizioni contenute nelle discipline di  settore,

anche regionali, vigenti alla data di entrata in vigore del  presente

decreto, nonche’ restano salvi eventuali diversi accordi tra le parti

stipulati prima dell’entrata in vigore del presente decreto.

31. L’importo di cui al comma 30 e’  indicato  nel  bando  o  nella

lettera di invito  relativi  alla  gara  indetta  per  il  successivo

affidamento del servizio pubblico locale a seguito della  scadenza  o

della cessazione anticipata della gestione.

32. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 14, comma 32,  del

decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dall’articolo  1,

comma 117, della  legge  13  dicembre  2010,  n.  220,  e  successive

modificazioni, il regime transitorio degli affidamenti non conformi a

quanto stabilito dal presente decreto e’ il seguente:

a) gli  affidamenti  diretti  relativi  a  servizi  il  cui  valore

economico sia superiore alla somma di cui al comma  13,  nonche’  gli

affidamenti diretti che non rientrano nei casi di cui alle successive

lettere da b) a d) cessano, improrogabilmente e senza  necessita’  di

apposita deliberazione dell’ente affidante, alla data  del  31  marzo

2012;

b) le gestioni affidate direttamente a  societa’  a  partecipazione

mista pubblica e privata, qualora la selezione del socio sia avvenuta

mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei

principi di cui al comma 8, le quali non abbiano avuto ad oggetto, al

tempo stesso, la qualita’  di  socio  e  l’attribuzione  dei  compiti

operativi   connessi   alla   gestione   del    servizio,    cessano,

improrogabilmente  e  senza  necessita’  di  apposita   deliberazione

dell’ente affidante, alla data del 30 giugno 2012;

c) le gestioni affidate direttamente a  societa’  a  partecipazione

mista pubblica e privata, qualora la selezione del socio sia avvenuta

mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei

principi di cui al comma 8, le quali abbiano  avuto  ad  oggetto,  al

tempo stesso, la qualita’  di  socio  e  l’attribuzione  dei  compiti

operativi connessi alla gestione del servizio, cessano alla  scadenza

prevista nel contratto di servizio;

d) gli affidamenti diretti assentiti alla data del 10 ottobre  2003

a societa’ a partecipazione pubblica gia’ quotate  in  borsa  a  tale

data e a quelle da esse controllate ai sensi dell’articolo  2359  del

codice civile,  cessano  alla  scadenza  prevista  nel  contratto  di

servizio, a condizione che la partecipazione pubblica si riduca anche

progressivamente, attraverso procedure ad  evidenza  pubblica  ovvero

forme  di  collocamento  privato  presso  investitori  qualificati  e

operatori industriali, ad una quota non superiore  al  40  per  cento

entro il 30 giugno 2013 e non superiore al 30 per cento entro  il  31

dicembre 2015;  ove  siffatte  condizioni  non  si  verifichino,  gli

affidamenti cessano, improrogabilmente e senza necessita’ di apposita

deliberazione dell’ente affidante, rispettivamente, alla data del  30

giugno 2013 o del 31 dicembre 2015.

33. Le societa’, le loro controllate, controllanti e controllate da

una medesima controllante, anche  non  appartenenti  a  Stati  membri

dell’Unione europea, che, in Italia o all’estero, gestiscono di fatto

o per disposizioni di legge, di atto amministrativo o  per  contratto

servizi pubblici locali in virtu’  di  affidamento  diretto,  di  una

procedura non ad evidenza pubblica ovvero  ai  sensi  del  comma  12,

nonche’ i soggetti cui e’ affidata  la  gestione  delle  reti,  degli

impianti e delle altre  dotazioni  patrimoniali  degli  enti  locali,

qualora  separata  dall’attivita’  di  erogazione  dei  servizi,  non

possono acquisire la gestione di servizi ulteriori ovvero  in  ambiti

territoriali diversi, ne’ svolgere servizi o attivita’ per altri enti

pubblici o privati, ne’ direttamente, ne’ tramite loro controllanti o

altre societa’ che siano  da  essi  controllate  o  partecipate,  ne’

partecipando a gare. Il divieto di cui al  primo  periodo  opera  per

tutta la durata della gestione e non si applica alle societa’ quotate

in mercati regolamentati e alle societa’  da  queste  direttamente  o

indirettamente controllate ai sensi  dell’articolo  2359  del  codice

civile, nonche’ al  socio  selezionato  ai  sensi  del  comma  12.  I

soggetti  affidatari  diretti  di  servizi  pubblici  locali  possono

comunque concorrere su tutto il territorio nazionale alla prima  gara

successiva alla cessazione del servizio,  svolta  mediante  procedura

competitiva ad evidenza pubblica, avente ad oggetto i servizi da essi

forniti.

34.  Sono  esclusi  dall’applicazione  del  presente  articolo   il

servizio idrico integrato, ad eccezione di quanto previsto dai  commi

da 19 a 27, il servizio di distribuzione di gas naturale, di  cui  al

decreto  legislativo  23  maggio  2000,  n.  164,  il   servizio   di

distribuzione di energia elettrica, di cui al decreto legislativo  16

marzo 1999, n. 79 e alla legge 23 agosto 2004, n. 239, il servizio di

trasporto ferroviario regionale, di cui  al  decreto  legislativo  19

novembre 1997, n. 422, nonche’ la gestione delle  farmacie  comunali,

di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 475. E’ escluso dall’applicazione

dei  commi  19,  21  e  27  del  presente  articolo  quanto  disposto

dall’articolo 2, comma 42, del decreto-legge  29  dicembre  2010,  n.

225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011,  n.

10.

35.  Restano  salve  le  procedure  di  affidamento  gia’   avviate

all’entrata in vigore del presente decreto.

 

                               Art. 5 

            Norme in materia di societa’ municipalizzate 

1.  Una  quota  del  Fondo  infrastrutture  di   cui   all’articolo

6-quinquies del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con

modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,  nei  limiti  delle

disponibilita’ in base alla legislazione vigente e  comunque  fino  a

250 milioni di euro per l’anno 2013 e 250 milioni di euro per  l’anno

2014, e’ destinata, con decreto del Ministro delle  infrastrutture  e

dei trasporti di concerto  con  il  Ministro  dell’economia  e  delle

finanze,  ad  investimenti  infrastrutturali  effettuati  dagli  enti

territoriali che procedano, rispettivamente,  entro  il  31  dicembre

2012 ed entro il 31 dicembre 2013, alla dismissione di partecipazioni

in societa’ esercenti servizi pubblici locali di rilevanza economica,

diversi dal servizio idrico.  L’effettuazione  delle  dismissioni  e’

comunicata ai predetti Dicasteri. Le spese effettuate a valere  sulla

predetta quota sono escluse  dai  vincoli  del  patto  di  stabilita’

interno. La quota assegnata a  ciascun  ente  territoriale  non  puo’

essere superiore ai proventi della dismissione effettuata.  La  quota

non assegnata agli enti  territoriali  e’  destinata  alle  finalita’

previste dal citato articolo 6-quinquies.

1-bis.  Per  il  ripristino  e  la   messa   in   sicurezza   delle

infrastrutture colpite dagli eventi calamitosi  nei  territori  della

regione Basilicata nel periodo dal 18 febbraio al 1º marzo 2011,  per

i quali e’ stato  dichiarato  lo  stato  di  emergenza  con  apposito

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 marzo  2011,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  66  del  22  marzo  2011,  e’

autorizzata la spesa di  7  milioni  di  euro  per  l’anno  2011.  Al

relativo onere si provvede mediante riduzione dell’autorizzazione  di

spesa di cui all’articolo 32, comma 8,  del  decreto-legge  6  luglio

2011, n. 98, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  15  luglio

2011,  n.  111.  Il  Ministro  dell’economia  e  delle   finanze   e’

autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

1-ter. Le disponibilita’  derivanti  da  specifiche  autorizzazioni

legislative di spesa iscritte nello stato di previsione del Ministero

dell’interno, e relative al  potenziamento  di  infrastrutture,  sono

versate in Tesoreria entro trenta giorni  dalla  richiesta  dell’ente

interessato.  L’ente  destinatario  del  finanziamento  e’  tenuto  a

rendicontare le modalita’ di utilizzo delle risorse.

 

                             Art. 5 bis 

Sviluppo delle regioni dell’obiettivo convergenza e realizzazione del Piano Sud

1. Al fine di garantire l’efficacia delle misure finanziarie per lo

sviluppo delle  regioni  dell’obiettivo  convergenza  e  l’attuazione

delle  finalita’  del  Piano  per  il  Sud,  a  decorrere   dall’anno

finanziario in corso alla data di entrata in vigore  della  legge  di

conversione del presente decreto, la spesa in termini di competenza e

di cassa effettuata annualmente da ciascuna delle predette regioni  a

valere sulle risorse del fondo per lo sviluppo e la coesione  di  cui

all’articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio  2011,  n.  88,  sui

cofinanziamenti  nazionali   dei   fondi   comunitari   a   finalita’

strutturale, nonche’ sulle risorse individuate  ai  sensi  di  quanto

previsto dall’articolo 6-sexies del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.

112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.

133, puo’ eccedere i limiti di cui all’articolo 1, commi 126  e  127,

della legge 13 dicembre 2010, n. 220, nel rispetto,  comunque,  delle

condizioni e dei limiti finanziari stabiliti ai sensi del comma 2 del

presente articolo.

2. Al fine di salvaguardare gli equilibri di finanza pubblica,  con

decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di  concerto  con

il Ministro  per  i  rapporti  con  le  regioni  e  per  la  coesione

territoriale e di intesa con la Conferenza permanente per i  rapporti

tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di

Bolzano da  adottare  entro  il  30  settembre  di  ogni  anno,  sono

stabiliti i limiti finanziari per l’attuazione del comma  1,  nonche’

le modalita’ di attribuzione allo Stato ed alle restanti regioni  dei

relativi maggiori oneri, garantendo in  ogni  caso  il  rispetto  dei

tetti complessivi, fissati dalla legge per il concorso dello Stato  e

delle predette regioni alla realizzazione degli obiettivi di  finanza

pubblica per l’anno di riferimento.

 

                              Art. 6 

Liberalizzazione in materia di  segnalazione  certificata  di  inizio  attivita’, denuncia e dichiarazione di inizio attivita’. Ulteriori semplificazioni 

1. All’articolo  19,  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241  sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, dopo le parole «primo  periodo  del  comma  3»  sono

inserite le seguenti: «ovvero di cui al comma 6-bis»;

b) al comma 6-bis, secondo periodo, dopo le  parole:  «disposizioni

di cui», sono inserite le seguenti: «al comma 4 e»;

c) e’ aggiunto, in fine, il seguente comma:

«6-ter.  La  segnalazione  certificata  di  inizio  attivita’,   la

denuncia e la dichiarazione di  inizio  attivita’  non  costituiscono

provvedimenti  taciti  direttamente  impugnabili.   Gli   interessati

possono   sollecitare   l’esercizio   delle    verifiche    spettanti

all’amministrazione e, in caso di  inerzia,  esperire  esclusivamente

l’azione di  cui  all’articolo  31,  commi  1,  2  e  3  del  decreto

legislativo 2 luglio 2010, n. 104».

2. Al  fine  di  garantire  un  adeguato  periodo  transitorio  per

consentire la progressiva entrata  in  operativita’  del  Sistema  di

controllo  della  tracciabilita’  dei   rifiuti   (SISTRI),   nonche’

l’efficacia del funzionamento delle tecnologie connesse al SISTRI, il

Ministero dell’ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,

attraverso il concessionario SISTRI, assicura, a decorrere dalla data

di entrata in vigore della legge di conversione del presente  decreto

e sino al 15 dicembre 2011,  la  verifica  tecnica  delle  componenti

software e hardware, anche ai fini dell’eventuale implementazione  di

tecnologie di utilizzo piu’ semplice rispetto  a  quelle  attualmente

previste, organizzando, in  collaborazione  con  le  associazioni  di

categoria maggiormente rappresentative,  test  di  funzionamento  con

l’obiettivo   della   piu’   ampia   partecipazione   degli   utenti.

Conseguentemente, fermo quanto previsto  dall’articolo  6,  comma  2,

lettera  f-octies),  del  decreto-legge  13  maggio  2011,   n.   70,

convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio  2011,  n.  106,

per i soggetti di cui  all’articolo  1,  comma  5,  del  decreto  del

Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  26

maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio

2011, per gli altri soggetti  di  cui  all’articolo  1  del  predetto

decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela  del  territorio  e

del mare 26 maggio 2011, il termine di entrata  in  operativita’  del

SISTRI  e’  il  9  febbraio  2012.  Dall’attuazione  della   presente

disposizione non devono derivare nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico

della finanza pubblica.

3. Con decreto  del  Ministro  dell’ambiente  e  della  tutela  del

territorio  e  del  mare,  di  concerto  con  il  Ministro   per   la

semplificazione normativa, sentite le  categorie  interessate,  entro

novanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di

conversione  del  presente  decreto,  sono   individuate   specifiche

tipologie di rifiuti, alle quali, in considerazione della quantita’ e

dell’assenza di specifiche caratteristiche di criticita’  ambientale,

sono applicate, ai fini del  SISTRI,  le  procedure  previste  per  i

rifiuti speciali non pericolosi.

3-bis. Gli operatori che producono esclusivamente rifiuti  soggetti

a ritiro obbligatorio da parte di sistemi di  gestione  regolati  per

legge  possono  delegare  la  realizzazione  dei  propri  adempimenti

relativi al SISTRI ai consorzi di recupero, secondo le modalita’ gia’

previste per le associazioni di categoria.

4. (Soppresso).

5. All’articolo 81 del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,

dopo il comma 2 e’ aggiunto il seguente:

«2-bis. Al fine di dare attuazione a quanto disposto  dall’articolo

5, DigitPA, mette a disposizione, attraverso il Sistema  pubblico  di

connettivita’, una piattaforma tecnologica per  l’interconnessione  e

l’interoperabilita’ tra le pubbliche amministrazioni e  i  prestatori

di servizi di pagamento abilitati, al fine di assicurare,  attraverso

strumenti condivisi  di  riconoscimento  unificati,  l’autenticazione

certa dei soggetti interessati all’operazione in  tutta  la  gestione

del processo di pagamento.».

6. Le pubbliche amministrazioni possono  utilizzare,  entro  il  31

dicembre 2013, la infrastruttura  prevista  dall’articolo  81,  comma

2-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, anche al fine  di

consentire la realizzazione e la messa a disposizione della posizione

debitori a dei cittadini nei confronti dello Stato.

6-bis. Al fine di  semplificare  l’attivita’  amministrativa  e  di

evitare l’insorgere  di  ulteriore  contenzioso,  nei  confronti  dei

soggetti che hanno beneficiato delle erogazioni di  cui  all’articolo

1, commi 331, 332 e 333, della legge 23 dicembre  2005,  n.  266,  in

assenza della condizione reddituale stabilita dal citato  comma  333,

non si applicano le conseguenti sanzioni penali e  amministrative  se

essi restituiscono le somme  indebitamente  percepite  entro  novanta

giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del

presente   decreto.   I   procedimenti   penali   ed   amministrativi

eventualmente avviati sono sospesi sino alla  scadenza  del  predetto

termine e si estinguono a seguito dell’avvenuta restituzione.

6-ter. Per una efficace e immediata attuazione di  quanto  previsto

in  tema  di  razionalizzazione  della  spesa  delle  amministrazioni

pubbliche al comma 1 dell’articolo  12  del  decreto-legge  6  luglio

2011, n. 98, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  15  luglio

2011, n. 111, l’Agenzia del demanio procedera’, con priorita’ in aree

a piu’ elevato disagio occupazionale e produttivo, ad  operazioni  di

permuta, senza oneri a carico  del  bilancio  dello  Stato,  di  beni

appartenenti allo Stato, con esclusione  di  tutti  i  beni  comunque

trasferibili agli enti pubblici territoriali  ai  sensi  del  decreto

legislativo 28 maggio 2010, n. 85,  fermo  restando  quanto  previsto

dall’articolo 2, comma 196-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191,

con immobili adeguati all’uso  governativo,  al  fine  di  rilasciare

immobili di terzi attualmente condotti  in  locazione  passiva  dalla

pubblica  amministrazione  ovvero  appartenenti  al  demanio   e   al

patrimonio dello Stato ritenuti inadeguati. Le amministrazioni  dello

Stato  comunicano  all’Agenzia  del  demanio  l’ammontare  dei  fondi

statali gia’ stanziati e non impegnati al fine della realizzazione di

nuovi immobili per valutare la possibilita’ di recupero di spesa  per

effetto di operazioni  di  permuta,  ovvero  gli  immobili  di  nuova

realizzazione da destinare ad uso governativo.

 

                             Art. 6 bis 

                   Accesso ai sistemi informativi 

1. Ai sistemi informativi di cui all’articolo 117 del codice di cui

al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, possono avere accesso,

anche per le finalita’ ivi previste, i soggetti  che  partecipano  al

sistema di prevenzione di cui al comma  5  dell’articolo  30-ter  del

decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, fatta salva  la  facolta’

di istituire e partecipare ai sistemi di  cui  all’articolo  119  del

decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196.  Dall’attuazione  del

periodo precedente non devono  derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a

carico della finanza pubblica.


Art. 6 ter  

              Fondo di rotazione per la progettualita’ 

1.  Le  risorse  disponibili  sul  Fondo  di   rotazione   di   cui

all’articolo 1, comma 54, della legge 28 dicembre 1995, n. 549,  sono

destinate prioritariamente alla progettazione delle  opere,  inserite

nei piani triennali degli enti locali approvati alla data di  entrata

in vigore della legge di  conversione  del  presente  decreto  e  che

ricadono su terreni demaniali o gia’ di proprieta’  dell’ente  locale

interessato, aventi gia’ destinazione urbanistica conforme  all’opera

o alle opere che si intendono realizzare. Resta fermo quanto disposto

dall’articolo 1, commi da 55 a 57, della legge n. 549 del 1995.

2. Gli enti locali interessati alla utilizzazione delle risorse del

Fondo di cui al comma 1 presentano entro novanta giorni dalla data di

entrata in vigore della legge di conversione del presente  decreto  e

con le modalita’ definite con deliberazione della  Cassa  depositi  e

prestiti Spa, la richiesta di  accesso  al  finanziamento,  allegando

alla stessa la descrizione dell’opera o  delle  opere  che  intendono

realizzare, predisposta da un tecnico dell’ente locale medesimo.

3. Sulla base delle richieste di cui al comma 2, la Cassa  depositi

e prestiti Spa provvede a formare una  graduatoria  nel  rispetto  di

quanto previsto al comma 1.          

        

                               Art. 7 

 Attuazione della disciplina di riduzione delle tariffe  elettriche  e  misure  di  perequazione  nei  settori  petrolifero,   dell’energia  elettrica e del gas

1. Al comma 16 dell’articolo 81 del decreto-legge 25  giugno  2008,

n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,  n.

133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’alinea, le parole: «superiore a 25 milioni  di  euro»,  sono

sostituite dalle seguenti: «superiore a  10  milioni  di  euro  e  un

reddito imponibile superiore a 1 milione di euro»;

b) la lettera c) e’ sostituita dalle seguenti:

«c) produzione,  trasmissione  e  dispacciamento,  distribuzione  o

commercializzazione  dell’energia  elettrica;  c-bis)   trasporto   o

distribuzione del gas naturale»;

c) le parole da: «La medesima disposizione» fino a «o eolica»  sono

soppresse.

2. In deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212,  le

disposizioni di cui al comma 16 dell’articolo 81 del decreto-legge 25

giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6

agosto 2008, n.  133,  come  modificato  dal  comma  1  del  presente

articolo, si applicano a decorrere dal periodo di imposta  successivo

a quello in corso al 31 dicembre 2010.

3. Per i tre periodi d’imposta successivi a quello in corso  al  31

dicembre  2010,  l’aliquota  dell’addizionale  di  cui  al  comma  16

dell’articolo  81  del  decreto-legge  25  giugno   2008,   n.   112,

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133,  e

successive modificazioni, e’ aumentata di 4 punti percentuali.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 non rilevano ai fini della

determinazione dell’acconto di  imposta  dovuto  per  il  periodo  di

imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010.

5. A quanto previsto dai commi 1  e  3  del  presente  articolo  si

applicano le disposizioni di cui al comma  18  dell’articolo  81  del

decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,

dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133,  e  successive  modificazioni,

relative al divieto di traslazione dell’onere sui prezzi al consumo.

6. Dall’attuazione del presente articolo derivano maggiori  entrate

stimate non inferiori a 1.800 milioni di euro per l’anno 2012  e  900

milioni di euro per gli anni 2013 e 2014.

 

                            Art. 7 bis 

    Modifiche all’articolo 83-bis del decreto-legge n. 112 del 2008 

1. All’articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno  2008,  n.  112,

convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133,

sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti

parole: «,  sono  sottoposti  al  parere  preventivo  della  predetta

Consulta  generale  e  pubblicati  con  decreto  del  Ministro  delle

infrastrutture e  dei  trasporti,  ai  fini  della  loro  entrata  in

vigore»;

b) al comma 4-bis sono aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:  «e

ferma restando la possibilita’ di deroga con gli accordi  di  cui  al

comma 4».

 

          Titolo III 

 MISURE A SOSTEGNO DELL’OCCUPAZIONE 

                               Art. 8 

        Sostegno alla contrattazione collettiva di prossimita’ 

 1.  I  contratti  collettivi  di  lavoro  sottoscritti  a   livello

aziendale   o   territoriale   da   associazioni    dei    lavoratori

comparativamente  piu’  rappresentative   sul   piano   nazionale   o

territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali  operanti  in

azienda  ai  sensi  della  normativa  di  legge   e   degli   accordi

interconfederali vigenti, compreso l’accordo interconfederale del  28

giugno 2011, possono realizzare specifiche intese con  efficacia  nei

confronti di tutti i lavoratori interessati a  condizione  di  essere

sottoscritte sulla base di un criterio  maggioritario  relativo  alle

predette   rappresentanze   sindacali,finalizzate    alla    maggiore

occupazione, alla qualita’ dei contratti di lavoro,  all’adozione  di

forme di partecipazione  dei  lavoratori,alla  emersione  del  lavoro

irregolare, agli incrementi di  competitivita’  e  di  salario,  alla

gestione delle crisi aziendali e occupazionali, agli  investimenti  e

all’avvio di nuove attivita’.

2. Le specifiche intese di cui al comma  1  possono  riguardare  la

regolazione delle materie  inerenti  l’organizzazione  del  lavoro  e

della produzione con riferimento:

a)  agli  impianti  audiovisivi  e  alla  introduzione  di  nuove

tecnologie;

b)  alle  mansioni  del  lavoratore,   alla   classificazione   e

inquadramento del personale;

c) ai  contratti  a  termine,  ai  contratti  a  orario  ridotto,

modulato o flessibile, al regime della solidarieta’ negli  appalti  e

ai casi di ricorso alla somministrazione di lavoro;

d) alla disciplina dell’orario di lavoro;

e) alle modalita’ di assunzione  e  disciplina  del  rapporto  di

lavoro,  comprese  le  collaborazioni  coordinate  e  continuative  a

progetto e le partite IVA,  alla  trasformazione  e  conversione  dei

contratti di lavoro e alle conseguenze del recesso  dal  rapporto  di

lavoro, fatta eccezione  per  il  licenziamento  discriminatorio,  il

licenziamento della lavoratrice in concomitanza  del  matrimonio,  il

licenziamento della lavoratrice dall’inizio del periodo di gravidanza

fino al termine dei periodi di interdizione al lavoro,  nonche’  fino

ad un anno di  eta’  del  bambino,  il  licenziamento  causato  dalla

domanda o dalla fruizione del congedo parentale e per la malattia del

bambino  da  parte  della  lavoratrice  o  del   lavoratore   ed   il

licenziamento in caso di adozione o affidamento.

2-bis. Fermo restando il rispetto  della  Costituzione,  nonche’  i

vincoli derivanti dalle normative  comunitarie  e  dalle  convenzioni

internazionali sul lavoro, le specifiche intese di  cui  al  comma  1

operano anche in deroga alle disposizioni di legge  che  disciplinano

le materie richiamate dal comma 2 ed alle  relative  regolamentazioni

contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro.

3. Le disposizioni  contenute  in  contratti  collettivi  aziendali

vigenti, approvati e sottoscritti prima dell’accordo interconfederale

del 28 giugno 2011 tra le parti sociali, sono efficaci nei  confronti

di tutto il personale delle unita’ produttive cui il contratto stesso

si riferisce a condizione che sia stato  approvato  con  votazione  a

maggioranza dei lavoratori.

3-bis. All’articolo 36, comma 1, del decreto legislativo  8  luglio

2003, n. 188, sono apportate le seguenti modifiche:

a)  all’alinea,  le  parole:  «e  la   normativa   regolamentare,

compatibili con  la  legislazione  comunitaria,  ed  applicate»  sono

sostituite dalle seguenti: «la normativa regolamentare ed i contratti

collettivi nazionali di  settore,  compatibili  con  la  legislazione

comunitaria, ed applicati»;

b) dopo la lettera b), e’ inserita la seguente:

«b-bis)condizioni di lavoro del personale».


Art. 9 

       Collocamento obbligatorio e regime delle compensazioni 

1. All’articolo 5 della legge 12 marzo 1999, n. 68, sono  apportate

le seguenti modifiche:

a) il comma 8 e’ sostituito dal seguente:

«8. Gli obblighi  di  cui  agli  articoli  3  e  18  devono  essere

rispettati a livello nazionale. Ai fini del rispetto  degli  obblighi

ivi previsti, i datori di lavoro privati che  occupano  personale  in

diverse unita’ produttive e i datori di lavoro privati di imprese che

sono parte di  un  gruppo  ai  sensi  dell’articolo  31  del  decreto

legislativo 10 settembre 2003, n. 276, possono assumere in una unita’

produttiva o,  ferme  restando  le  aliquote  d’obbligo  di  ciascuna

impresa, in una impresa del gruppo avente sede in Italia,  un  numero

di lavoratori aventi  diritto  al  collocamento  mirato  superiore  a

quello prescritto, portando in via automatica le eccedenze a compenso

del minor numero di lavoratori assunti nelle altre unita’  produttive

o nelle altre imprese del gruppo aventi sede in Italia»;

b) dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti commi:

«8-bis. I datori di lavoro privati che si avvalgono della  facolta’

di cui al comma 8  trasmettono  in  via  telematica  a  ciascuno  dei

servizi  competenti  delle  province  in  cui  insistono  le   unita’

produttive della stessa azienda e le sedi delle diverse  imprese  del

gruppo di cui all’articolo 31 del decreto  legislativo  10  settembre

2003, n. 276, il prospetto di cui all’articolo 9, comma 6, dal  quale

risulta l’adempimento dell’obbligo a livello nazionale sulla base dei

dati riferiti a ciascuna unita’ produttiva ovvero a ciascuna  impresa

appartenente al gruppo»;

«8-ter. I datori di lavoro pubblici possono essere autorizzati,  su

loro motivata richiesta, ad assumere  in  una  unita’  produttiva  un

numero di lavoratori  aventi  diritto  al  collocamento  obbligatorio

superiore a quello prescritto, portando le eccedenze a  compenso  del

minor numero di lavoratori assunti in altre unita’  produttive  della

medesima regione»;

«8-quater. Sono o restano abrogate tutte le norme incompatibili con

le disposizioni di cui ai commi 8, 8-bis e 8-ter».

 

                               Art. 10 

         Fondi interprofessionali per la formazione continua 

1. All’articolo 118, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,

dopo   le   parole   «si   possono   articolare    regionalmente    o

territorialmente» aggiungere le seguenti parole: «e possono  altresi’

utilizzare parte  delle  risorse  a  essi  destinati  per  misure  di

formazione a favore di apprendisti e collaboratori a progetto».

 

                               Art. 11 

     Livelli di tutela essenziali per l’attivazione dei tirocini 

1. I tirocini formativi e di orientamento possono  essere  promossi

unicamente  da  soggetti  in  possesso  degli   specifici   requisiti

preventivamente determinati dalle normative regionali in funzione  di

idonee garanzie all’espletamento  delle  iniziative  medesime.  Fatta

eccezione per i disabili, gli invalidi fisici, psichici e sensoriali,

i soggetti in  trattamento  psichiatrico,  i  tossicodipendenti,  gli

alcolisti e i condannati ammessi a misure alternative di  detenzione,

i tirocini formativi e di orientamento non  curriculari  non  possono

avere una durata superiore a sei mesi, proroghe comprese,  e  possono

essere promossi unicamente a favore di neo-diplomati  o  neo-laureati

entro e non oltre dodici mesi dal conseguimento del  relativo  titolo

di studio.

2. In assenza  di  specifiche  regolamentazioni  regionali  trovano

applicazione, per quanto compatibili con le disposizioni  di  cui  al

comma che precede, l’articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n.  196,

e il relativo regolamento di attuazione.

 

                              Art. 12 

         Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro 

1. Dopo l’articolo 603 del codice penale sono inseriti i seguenti:

«Art. 603-bis (Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro).

- Salvo che il fatto costituisca piu’ grave  reato,  chiunque  svolga

un’attivita’ organizzata di intermediazione, reclutando manodopera  o

organizzandone l’attivita’ lavorativa caratterizzata da sfruttamento,

mediante violenza, minaccia,  o  intimidazione,  approfittando  dello

stato di bisogno o di necessita’ dei lavoratori,  e’  punito  con  la

reclusione da cinque a otto anni e con la multa da 1.000 a 2.000 euro

per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del primo comma,  costituisce  indice  di  sfruttamento  la

sussistenza di una o piu’ delle seguenti circostanze:

1) la sistematica retribuzione dei lavoratori in modo palesemente

difforme dai contratti collettivi nazionali o comunque sproporzionato

rispetto alla quantita’ e qualita’ del lavoro prestato;

2) la sistematica violazione della normativa relativa  all’orario

di lavoro, al riposo settimanale, all’aspettativa obbligatoria,  alle

ferie;

3) la sussistenza di violazioni della  normativa  in  materia  di

sicurezza  e  igiene  nei  luoghi  di  lavoro,  tale  da  esporre  il

lavoratore a pericolo per la salute,  la  sicurezza  o  l’incolumita’

personale;

4) la sottoposizione  del  lavoratore  a  condizioni  di  lavoro,

metodi di sorveglianza, o a situazioni  alloggiative  particolarmente

degradanti.

Costituiscono aggravante specifica  e  comportano  l’aumento  della

pena da un terzo alla meta’:

1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a

tre;

2) il fatto che uno o piu’ dei soggetti reclutati siano minori in

eta’ non lavorativa;

3) l’aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a

situazioni di grave pericolo,  avuto  riguardo  alle  caratteristiche

delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

Art. 603-ter (Pene accessorie). – La condanna per i delitti di  cui

agli articoli 600, limitatamente ai casi in cui lo sfruttamento ha ad

oggetto prestazioni lavorative,  e  603-bis,  importa  l’interdizione

dagli uffici direttivi delle  persone  giuridiche  o  delle  imprese,

nonche’ il divieto di concludere contratti  di  appalto,  di  cottimo

fiduciario, di fornitura di opere,  beni  o  servizi  riguardanti  la

pubblica amministrazione, e relativi subcontratti.

La condanna per i delitti di cui al primo  comma  importa  altresi’

l’esclusione  per  un  periodo   di   due   anni   da   agevolazioni,

finanziamenti, contributi o sussidi da parte dello Stato o  di  altri

enti pubblici, nonche’ dell’Unione europea, relativi  al  settore  di

attivita’ in cui ha avuto luogo lo sfruttamento.

L’esclusione di cui al secondo comma e’  aumentata  a  cinque  anni

quando il fatto e’ commesso da soggetto al quale sia stata  applicata

la recidiva ai sensi dell’articolo 99, secondo  comma,  numeri  1)  e

3)».

 

          Titolo IV 

  RIDUZIONE DEI COSTI DEGLI APPARATI ISTITUZIONALI 

                                         Art. 13 

 Trattamento economico dei  parlamentari  e  dei  membri  degli  altri organi costituzionali. Incompatibilita’. Riduzione delle spese per  i referendum 

1. A decorrere dal mese successivo a quello di  entrata  in  vigore

della legge di conversione del presente decreto, per gli  anni  2011,

2012 e 2013,ai membri degli organi  costituzionali,  fatta  eccezione

per il  Presidente  della  Repubblica  e  i  componenti  della  Corte

costituzionale, si applica, senza effetti a fini  previdenziali,  una

riduzione delle retribuzioni  o  indennita’  di  carica  superiori  a

90.000 Euro lordi annui previste alla data di entrata in  vigore  del

presente decreto, in misura del 10 per cento per la parte eccedente i

90.000 euro e fino a 150.000 euro, nonche’ del 20 per  cento  per  la

parte eccedente 150.000 euro. A seguito della predetta  riduzione  il

trattamento economico complessivo non puo’ essere comunque  inferiore

a 90.000 euro lordi annui.

2.  In  attesa  della  revisione  costituzionale   concernente   la

riduzione del numero dei parlamentari e  della  rideterminazione  del

trattamento  economico  omnicomprensivo  annualmente  corrisposto  ai

sensi dell’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 luglio  2011,  n.

98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111:

a) ai parlamentari che svolgono qualsiasi attivita’ lavorativa  per

la quale sia percepito un reddito uguale o superiore al 15 per  cento

dell’indennita’ parlamentare la riduzione dell’indennita’ di  cui  al

comma 1 si applica in misura del 20 per cento per la parte  eccedente

i 90.000 euro e fino a 150.000 euro, in misura del 40 per  cento  per

la parte eccedente i 150.000 euro. La riduzione  si  applica  con  le

medesime decorrenza e durata di cui al comma 1;

b) le Camere, in conformita’ con quanto previsto  dai  rispettivi

ordinamenti, individuano entro sessanta giorni dalla data di  entrata

in vigore  del  presente  decreto  le  modalita’  piu’  adeguate  per

correlare l’indennita’ parlamentare al  tasso  di  partecipazione  di

ciascun parlamentare ai lavori delle Assemblee, delle Giunte e  delle

Commissioni.

3. Fermo restando quanto previsto dalla legge 20  luglio  2004,  n.

215,  e  successive  modificazioni,  le  cariche  di  deputato  e  di

senatore, nonche’ le cariche di governo di cui all’articolo 1,  comma

2, della citata  legge  n.  215  del  2004,  sono  incompatibili  con

qualsiasi  altra  carica  pubblica  elettiva  di  natura  monocratica

relativa ad organi di governo di enti pubblici  territoriali  aventi,

alla data di indizione delle elezioni  o  della  nomina,  popolazione

superiore  a  5.000  abitanti,   fermo   restando   quanto   previsto

dall’articolo 62 del testo unico di cui  al  decreto  legislativo  18

agosto 2000, n. 267. Le incompatibilita’ di cui al primo  periodo  si

applicano a decorrere dalla data di indizione delle elezioni relative

alla prima legislatura parlamentare successiva alla data  di  entrata

in vigore del presente decreto. A decorrere dalla data  di  indizione

delle relative elezioni successive alla data di entrata in vigore del

presente decreto, le incompatibilita’ di  cui  al  primo  periodo  si

applicano, altresi’, alla carica di  membro  del  Parlamento  europeo

spettante all’Italia, fermo restando quanto previsto dall’articolo 6,

commi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto, della legge 24  gennaio

1979, n. 18, e successive modificazioni. Resta fermo in ogni caso  il

divieto  di  cumulo  con  ogni  altro  emolumento;  fino  al  momento

dell’esercizio dell’opzione, non  spetta  alcun  trattamento  per  la

carica sopraggiunta.

4.  All’articolo  7  del  decreto-legge  6  luglio  2011,   n.   98

convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,

dopo il comma 2, e’ aggiunto il seguente:

«2-bis. Nel caso in cui, nel medesimo anno, debba tenersi  piu’  di

un referendum abrogativo, la convocazione  degli  elettori  ai  sensi

dell’articolo 34 della legge 25 maggio  1970,  n.  352,  avviene  per

tutti i referendum abrogativi nella medesima data».

 

                               Art. 14 

Riduzione del numero dei consiglieri e assessori regionali e relative indennita’. Misure premiali 

1. Per il conseguimento degli obiettivi stabiliti  nell’ambito  del

coordinamento della finanza  pubblica,  le  Regioni,  ai  fini  della

collocazione nella classe di enti territoriali piu’ virtuosa  di  cui

all’articolo 20, comma 3, del decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98

convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,

oltre al rispetto dei parametri gia’ previsti dal  predetto  articolo

20, debbono adeguare, nell’ambito della propria autonomia  statutaria

e  legislativa,  i  rispettivi  ordinamenti  ai  seguenti   ulteriori

parametri:

a) previsione che il numero massimo dei consiglieri  regionali,  ad

esclusione del  Presidente  della  Giunta  regionale,  sia  uguale  o

inferiore a 20 per le Regioni con popolazione fino ad un  milione  di

abitanti; a 30 per le Regioni con popolazione fino a due  milioni  di

abitanti; a 40 per le Regioni con popolazione fino a quattro  milioni

di abitanti; a 50 per le Regioni con popolazione fino a  sei  milioni

di abitanti; a 70 per le Regioni con popolazione fino ad otto milioni

di abitanti; a 80 per le Regioni con popolazione  superiore  ad  otto

milioni  di  abitanti.  La  riduzione  del  numero  dei   consiglieri

regionali rispetto a  quello  attualmente  previsto  e’  adottata  da

ciascuna Regione entro sei mesi dalla data di entrata in  vigore  del

presente decreto e  deve  essere  efficace  dalla  prima  legislatura

regionale successiva a quella della data di  entrata  in  vigore  del

presente decreto. Le Regioni che, alla data di entrata in vigore  del

presente  decreto,  abbiano  un  numero  di   consiglieri   regionali

inferiore a quello  previsto  nella  presente  lettera,  non  possono

aumentarne il numero;

b) previsione che il numero massimo degli assessori  regionali  sia

pari o inferiore ad un quinto del numero dei componenti del Consiglio

regionale, con arrotondamento all’unita’ superiore. La riduzione deve

essere operata entro sei mesi dalla data di  entrata  in  vigore  del

presente decreto e deve essere efficace, in ciascuna  regione,  dalla

prima legislatura regionale successiva a quella in corso alla data di

entrata in vigore del presente decreto;

c) riduzione a decorrere dal 1º  gennaio  2012,  in  attuazione  di

quanto previsto dall’articolo 3 del decreto-legge 25 gennaio 2010, n.

2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010,  n.  42,

degli emolumenti e delle utilita’, comunque denominati,  previsti  in

favore dei consiglieri  regionali  entro  il  limite  dell’indennita’

massima spettante ai membri del Parlamento, cosi’ come  rideterminata

ai sensi dell’articolo 13 del presente decreto;

d)  previsione  che  il  trattamento  economico   dei   consiglieri

regionali sia commisurato all’effettiva partecipazione ai lavori  del

Consiglio regionale;

e) istituzione, a decorrere dal 1º gennaio 2012, di un Collegio dei

revisori dei conti,  quale  organo  di  vigilanza  sulla  regolarita’

contabile, finanziaria ed  economica  della  gestione  dell’ente;  il

Collegio, ai fini del coordinamento della finanza pubblica, opera  in

raccordo con le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti;

i componenti di tale Collegio sono scelti mediante estrazione  da  un

elenco, i cui iscritti devono  possedere  i  requisiti  previsti  dai

principi contabili internazionali, avere  la  qualifica  di  revisori

legali di cui al decreto legislativo  27  gennaio  2010,  n.  39,  ed

essere in  possesso  di  specifica  qualificazione  professionale  in

materia di contabilita’ pubblica e gestione economica  e  finanziaria

anche degli enti territoriali, secondo i  criteri  individuati  dalla

Corte dei conti;

f) passaggio, entro sei mesi dalla data di entrata  in  vigore  del

presente decreto e con efficacia a decorrere dalla prima  legislatura

regionale successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore

del presente decreto, al sistema  previdenziale  contributivo  per  i

consiglieri regionali.

2. L’adeguamento ai parametri di cui al  comma  1  da  parte  delle

Regioni a Statuto speciale e delle province autonome di Trento  e  di

Bolzano costituisce condizione per  l’applicazione  dell’articolo  27

della legge 5 maggio 2009, n. 42, nei confronti di quelle  Regioni  a

statuto speciale e province autonome per le quali lo Stato, ai  sensi

del citato articolo 27, assicura  il  conseguimento  degli  obiettivi

costituzionali di perequazione e  di  solidarieta’,  ed  elemento  di

riferimento per l’applicazione di  misure  premiali  o  sanzionatorie

previste dalla normativa vigente.

            Titolo IV  

 RIDUZIONE DEI COSTI DEGLI APPARATI ISTITUZIONALI 

                                Art. 15 

        Dimezzamento dei consiglieri e assessori provinciali 

1. (Soppresso).

2. (Soppresso).

3. (Soppresso).

4. (Soppresso).

5. A decorrere dal primo rinnovo  degli  organi  di  governo  delle

Province successivo alla data  di  entrata  in  vigore  del  presente

decreto, il numero dei  consiglieri  provinciali  e  degli  assessori

provinciali previsto dalla legislazione vigente alla data di  entrata

in  vigore  del  presente  decreto  e’  ridotto  della   meta’,   con

arrotondamento all’unita’ superiore.

6. (Soppresso).

7. (Soppresso).

 

                              Art. 16 

 Riduzione dei costi relativi alla rappresentanza politica nei  comuni e razionalizzazione dell’esercizio delle funzioni comunali 

1. Al fine  di  assicurare  il  conseguimento  degli  obiettivi  di

finanza pubblica, l’ottimale coordinamento della finanza pubblica, il

contenimento delle  spese  degli  enti  territoriali  e  il  migliore

svolgimento delle funzioni amministrative e dei servizi  pubblici,  a

decorrere dalla data di cui al comma 9, i comuni con popolazione fino

a 1.000 abitanti  esercitano  obbligatoriamente  in  forma  associata

tutte le funzioni amministrative e  tutti  i  servizi  pubblici  loro

spettanti sulla base della legislazione vigente mediante un’unione di

comuni ai sensi dell’articolo 32 del testo unico di  cui  al  decreto

legislativo 18 agosto  2000,  n.  267.  Le  disposizioni  di  cui  al

presente comma non si applicano ai comuni il cui territorio  coincide

integralmente con quello di una o di piu’ isole, nonche’ al comune di

Campione d’Italia.

2. A ciascuna unione di cui al comma l hanno  facolta’  di  aderire

anche comuni con popolazione superiore  a  1.000  abitanti,  al  fine

dell’esercizio in forma associata di tutte le  funzioni  fondamentali

loro spettanti sulla base della legislazione vigente e dei servizi ad

esse inerenti, anche al fine di dare attuazione alle disposizioni  di

cui all’articolo 14, commi 28, 29, 30 e 31, del citato  decreto-legge

n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del

2010. I comuni  di  cui  al  primo  periodo  hanno,  in  alternativa,

facolta’ di esercitare mediante tale unione tutte le funzioni e tutti

i servizi pubblici  loro  spettanti  sulla  base  della  legislazione

vigente.

3. All’unione di cui al comma 1, in deroga all’articolo  32,  commi

2, 3 e 5, secondo periodo, del citato testo unico di cui  al  decreto

legislativo n. 267 del 2000, si  applica  la  disciplina  di  cui  al

presente articolo.

4. Sono affidate all’unione, per  conto  dei  comuni  che  ne  sono

membri,  la  programmazione  economico-finanziaria  e   la   gestione

contabile di cui alla parte II del  citato  testo  unico  di  cui  al

decreto legislativo n. 267 del 2000, con riferimento alle funzioni da

essi esercitate per mezzo  dell’unione.  I  comuni  che  sono  membri

dell’unione  concorrono  alla   predisposizione   del   bilancio   di

previsione   dell’unione   per   l’anno   successivo   mediante    la

deliberazione,  da  parte  del  consiglio   comunale,   da   adottare

annualmente, entro il 30 novembre,  di  un  documento  programmatico,

nell’ambito del piano generale di  indirizzo  deliberato  dall’unione

entro il precedente 15 ottobre. Con regolamento  da  adottare,  entro

centottanta giorni dalla data di entrata in  vigore  della  legge  di

conversione del presente decreto, ai sensi dell’articolo 17, comma 1,

della legge 23 agosto 1988, n. 400, e  successive  modificazioni,  su

proposta del Ministro dell’interno, di concerto con il  Ministro  per

le riforme per il  federalismo,  sono  disciplinati  il  procedimento

amministrativo-contabile di formazione e di variazione del  documento

programmatico, i poteri  di  vigilanza  sulla  sua  attuazione  e  la

successione nei rapporti amministrativo-contabili tra ciascun  comune

e l’unione.

5. L’unione succede a tutti gli effetti nei rapporti  giuridici  in

essere alla data di cui al comma 9 che siano inerenti  alle  funzioni

ed ai servizi ad essa affidati ai sensi dei commi 1,  2  e  4,  ferme

restando le disposizioni  di  cui  all’articolo  111  del  codice  di

procedura civile. Alle unioni di cui al comma l sono trasferite tutte

le risorse umane e strumentali relative alle funzioni ed  ai  servizi

loro affidati ai sensi dei  commi  1,  2  e  4,  nonche’  i  relativi

rapporti finanziari risultanti dal bilancio.  A  decorrere  dall’anno

2014, le unioni di comuni di  cui  al  comma  1  sono  soggette  alla

disciplina del patto  di  stabilita’  interno  per  gli  enti  locali

prevista per i comuni aventi corrispondente popolazione.

6. Le unioni di cui al comma  1  sono  istituite  in  modo  che  la

complessiva   popolazione   residente   nei   rispettivi   territori,

determinata ai sensi dell’articolo 156, comma  2,  del  citato  testo

unico di cui al decreto legislativo n. 267 del  2000,  sia  di  norma

superiore a 5.000 abitanti, ovvero a 3.000 abitanti qualora i  comuni

che intendono comporre  una  medesima  unione  appartengano  o  siano

appartenuti a comunita’ montane. Entro due mesi dalla data di entrata

in vigore della legge di conversione del presente  decreto,  ciascuna

regione ha facolta’ di individuare diversi limiti demografici.

7. Le unioni di comuni che risultino costituite alla data di cui al

comma 9 e di cui facciano parte uno o  piu’  comuni  con  popolazione

fino a 1.000 abitanti, entro i successivi  quattro  mesi  adeguano  i

rispettivi  ordinamenti  alla  disciplina  delle  unioni  di  cui  al

presente articolo. I comuni appartenenti a forme associative  di  cui

agli articoli 30 e 31 del  citato  testo  unico  di  cui  al  decreto

legislativo n. 267 del 2000 cessano di diritto di  farne  parte  alla

data in cui diventano membri di un’unione di cui al comma 1.

8. Nel termine perentorio di sei mesi  dalla  data  di  entrata  in

vigore della legge di conversione del presente decreto, i  comuni  di

cui  al  comma  1,  con  deliberazione  del  consiglio  comunale,  da

adottare,  a   maggioranza   dei   componenti,   conformemente   alle

disposizioni di cui al comma 6, avanzano alla regione una proposta di

aggregazione,  di  identico  contenuto,   per   l’istituzione   della

rispettiva unione. Nel termine perentorio del 31  dicembre  2012,  la

regione  provvede,  secondo  il  proprio   ordinamento,   a   sancire

l’istituzione  di  tutte  le  unioni  del  proprio  territorio   come

determinate nelle proposte di cui  al  primo  periodo  e  sulla  base

dell’elenco di cui al comma 16. La regione provvede anche qualora  la

proposta di aggregazione manchi o non sia conforme alle  disposizioni

di cui al presente articolo.

9. A decorrere dal giorno della proclamazione  degli  eletti  negli

organi di governo del comune che, successivamente al 13 agosto  2012,

sia per primo interessato al rinnovo, nei comuni con popolazione fino

a 1.000 abitanti che siano parti  della  stessa  unione,  nonche’  in

quelli con popolazione superiore che esercitino mediante tale  unione

tutte le proprie funzioni, gli organi di governo sono il  sindaco  ed

il consiglio comunale, e le giunte in carica decadono di diritto.  Ai

consigli  dei  comuni  che  sono  membri  di  tale  unione  competono

esclusivamente  poteri  di  indirizzo  nei  confronti  del  consiglio

dell’unione,  ferme  restando  le  funzioni  normative  che  ad  essi

spettino in riferimento alle  attribuzioni  non  esercitate  mediante

l’unione.

10. Gli organi dell’unione di cui al comma 1 sono il consiglio,  il

presidente e la giunta.

11. Il consiglio e’ composto da tutti i sindaci dei comuni che sono

membri dell’unione nonche’, in prima applicazione, da due consiglieri

comunali per ciascuno di essi. I consiglieri di cui al primo  periodo

sono eletti, non oltre venti  giorni  dopo  la  data  di  istituzione

dell’unione ai sensi del comma 9, in tutti i comuni che  sono  membri

dell’unione dai rispettivi consigli comunali, con la garanzia che uno

dei due appartenga alle opposizioni. Fino all’elezione del presidente

dell’unione ai sensi del comma 12,  primo  periodo,  il  sindaco  del

comune avente il maggior numero  di  abitanti  tra  quelli  che  sono

membri  dell’unione  esercita  tutte  le   funzioni   di   competenza

dell’unione medesima. La legge dello  Stato  puo’  stabilire  che  le

successive  elezioni  avvengano  a  suffragio  universale  e  diretto

contestualmente alle elezioni per il rinnovo degli organi di  governo

di ciascuno dei comuni appartenenti alle unioni. La legge dello Stato

di cui al quarto periodo disciplina conseguentemente  il  sistema  di

elezione; l’indizione delle elezioni avviene ai sensi dell’articolo 3

della legge 7 giugno 1991, n. 182,  e  successive  modificazioni.  Al

consiglio spettano le competenze attribuite dal citato testo unico di

cui al decreto legislativo n. 267 del  2000  al  consiglio  comunale,

fermo restando quanto previsto dai commi 4 e 9 del presente articolo.

12. Entro trenta giorni dalla data di  istituzione  dell’unione  ai

sensi del comma 9, il consiglio e’ convocato di diritto ed elegge  il

presidente dell’unione tra i propri componenti.  Al  presidente,  che

dura in carica due anni  e  mezzo  ed  e’  rinnovabile,  spettano  le

competenze attribuite al sindaco dall’articolo 50  del  citato  testo

unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000,  ferme  restando

in capo ai sindaci di ciascuno dei comuni che sono membri dell’unione

le attribuzioni di cui all’articolo 54 del medesimo testo unico.

13. La giunta  dell’unione  e’  composta  dal  presidente,  che  la

presiede, e dagli assessori, nominati  dal  medesimo  fra  i  sindaci

componenti il consiglio in numero non superiore a quello previsto per

i comuni aventi corrispondente popolazione. Alla giunta  spettano  le

competenze di cui all’articolo 48 del citato testo unico  di  cui  al

decreto legislativo n. 267 del 2000; essa decade contestualmente alla

cessazione del rispettivo presidente.

14. Lo statuto dell’unione individua le modalita’ di  funzionamento

dei propri organi e ne disciplina i rapporti. Il consiglio adotta  lo

statuto dell’unione, con deliberazione  a  maggioranza  assoluta  dei

propri componenti, entro  venti  giorni  dalla  data  di  istituzione

dell’unione ai sensi del comma 9.

15. Ai consiglieri, al presidente ed agli assessori dell’unione  si

applicano le disposizioni di cui agli articoli 82  e  86  del  citato

testo unico di cui al decreto legislativo n.  267  del  2000,  ed  ai

relativi atti di attuazione, in riferimento al trattamento spettante,

rispettivamente, ai consiglieri, al sindaco  ed  agli  assessori  dei

comuni  aventi  corrispondente   popolazione.   Agli   amministratori

dell’unione che risultino percepire  emolumenti  di  ogni  genere  in

qualita’ di amministratori locali ai sensi dell’articolo 77, comma 2,

del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000,

fino  al  momento  dell’esercizio  dell’opzione,  non  spetta   alcun

trattamento per la carica sopraggiunta.

16. L’obbligo di cui al comma 1 non trova applicazione nei riguardi

dei comuni che, alla data del 30 settembre 2012, risultino esercitare

le funzioni amministrative e i servizi pubblici di  cui  al  medesimo

comma 1 mediante convenzione ai sensi  dell’articolo  30  del  citato

testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. Ai fini di

cui  al  primo  periodo,  tali  comuni   trasmettono   al   Ministero

dell’interno, entro il 15 ottobre 2012,  un’attestazione  comprovante

il conseguimento di significativi livelli di efficacia ed  efficienza

nella gestione, mediante convenzione, delle rispettive  attribuzioni.

Con decreto del Ministro dell’interno, da  adottare  entro  tre  mesi

dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del

presente  decreto,  sono  determinati  contenuti  e  modalita’  delle

attestazioni di cui al secondo periodo.  Il  Ministero  dell’interno,

previa valutazione delle attestazioni ricevute,  adotta  con  proprio

decreto, da pubblicare entro il 30 novembre  2012  nel  proprio  sito

internet,  l’elenco  dei  comuni  obbligati  e  di  quelli   esentati

dall’obbligo di cui al comma 1.

17. A decorrere dal primo rinnovo  di  ciascun  consiglio  comunale

successivo alla data di entrata in vigore della legge di  conversione

del presente decreto:

a) per i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti, il consiglio

comunale e’ composto, oltre che dal sindaco, da sei consiglieri;

b) per i comuni con popolazione superiore a 1.000 e  fino  a  3.000

abitanti, il consiglio comunale e’ composto, oltre che  dal  sindaco,

da sei consiglieri ed il numero massimo degli assessori e’  stabilito

in due;

c) per i comuni con popolazione superiore a 3.000 e  fino  a  5.000

abitanti, il consiglio comunale e’ composto, oltre che  dal  sindaco,

da  sette  consiglieri  ed  il  numero  massimo  degli  assessori  e’

stabilito in tre;

d) per i comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino  a  10.000

abitanti, il consiglio comunale e’ composto, oltre che  dal  sindaco,

da  dieci  consiglieri  ed  il  numero  massimo  degli  assessori  e’

stabilito in quattro.

18. A decorrere dalla data di cui al comma 9,  ai  consiglieri  dei

comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti non sono applicabili  le

disposizioni di cui all’articolo 82 del citato testo unico di cui  al

decreto legislativo n. 267 del 2000; non sono  altresi’  applicabili,

con l’eccezione del primo periodo del comma 1, le disposizioni di cui

all’articolo 80 del citato testo unico di cui al decreto  legislativo

n. 267 del 2000.

19. All’articolo 38, comma 7, del citato  testo  unico  di  cui  al

decreto legislativo n. 267 del 2000, dopo le  parole:  «previsti  dal

regolamento»,  sono  aggiunte  le  seguenti:  «e,  nei   comuni   con

popolazione fino a 15.000 abitanti, si tengono preferibilmente in  un

arco  temporale  non  coincidente  con   l’orario   di   lavoro   dei

partecipanti».

20. All’articolo 48, comma 1, del citato  testo  unico  di  cui  al

decreto legislativo n.  267  del  2000,  e’  aggiunto,  in  fine,  il

seguente periodo: «Nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti,

le riunioni della  giunta  si  tengono  preferibilmente  in  un  arco

temporale non coincidente con l’orario di lavoro dei partecipanti».

21. All’articolo 79, comma 1, del citato  testo  unico  di  cui  al

decreto legislativo  n.  267  del  2000,  le  parole:  «per  l’intera

giornata in cui sono convocati i rispettivi consigli» sono sostituite

dalle  seguenti:  «per  il  tempo  strettamente  necessario  per   la

partecipazione a ciascuna seduta dei rispettivi  consigli  e  per  il

raggiungimento del luogo di suo svolgimento».

22. All’articolo 14, comma 28, del citato decreto-legge n.  78  del

2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010,  le

parole: «fino a 5.000 abitanti, esclusi  le  isole  monocomune»  sono

sostituite  dalle  seguenti:  «superiore  a  1.000  e  fino  a  5.000

abitanti, esclusi i comuni il cui territorio  coincide  integralmente

con quello di una o di piu’ isole».

23. All’articolo 2, comma 7, del decreto legislativo 14 marzo 2011,

n. 23,  le  parole:  «le  isole  monocomune»  sono  sostituite  dalle

seguenti: «i comuni il  cui  territorio  coincide  integralmente  con

quello di una o di piu’ isole».

24. All’articolo 14, comma 31, alinea, del citato decreto-legge  n.

78 del 2010, le parole: «5.000 abitanti o nel  quadruplo  del  numero

degli abitanti del comune demograficamente piu’  piccolo  tra  quelli

associati» sono sostituite dalle seguenti:  «10.000  abitanti,  salvo

diverso limite demografico individuato dalla regione entro  due  mesi

dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del

decreto-legge 13 agosto 2011, n.  138»;  al  medesimo  comma  31,  la

lettera c) e’ abrogata e la lettera b) e’ sostituita dalla seguente:

«b) entro il 31 dicembre 2012 con riguardo a tutte le sei  funzioni

fondamentali loro spettanti ai sensi dell’articolo 21, comma 3, della

citata legge n. 42 del 2009».

25.  A  decorrere  dal  primo  rinnovo  dell’organo  di   revisione

successivo alla data di entrata in vigore  del  presente  decreto,  i

revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante  estrazione

da un elenco nel  quale  possono  essere  inseriti,  a  richiesta,  i

soggetti iscritti, a livello regionale,  nel  Registro  dei  revisori

legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39,  nonche’

gli iscritti all’Ordine dei dottori commercialisti  e  degli  esperti

contabili. Con decreto del Ministro dell’interno, da  adottare  entro

sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di

conversione  del  presente  decreto,  sono  stabiliti   criteri   per

l’inserimento degli interessati nell’elenco di cui al primo  periodo,

nel rispetto dei seguenti principi:

a) rapporto proporzionale tra anzianita’ di iscrizione negli albi e

registri di cui al presente comma e popolazione di ciascun comune;

b) previsione della necessita’, ai fini dell’iscrizione nell’elenco

di cui al presente comma, di aver in precedenza avanzato richiesta di

svolgere la funzione nell’organo di revisione degli enti locali;

c) possesso di specifica qualificazione professionale in materia di

contabilita’ pubblica e gestione economica e finanziaria  degli  enti

pubblici territoriali.

26. Le spese di rappresentanza sostenute dagli  organi  di  governo

degli enti locali  sono  elencate,  per  ciascun  anno,  in  apposito

prospetto allegato al rendiconto di cui all’articolo 227  del  citato

testo unico di cui al decreto  legislativo  n.  267  del  2000.  Tale

prospetto e’ trasmesso alla  sezione  regionale  di  controllo  della

Corte   dei   conti   ed   e’   pubblicato,   entro   dieci    giorni

dall’approvazione del rendiconto, nel sito internet dell’ente locale.

Con atto di  natura  non  regolamentare,  adottato  d’intesa  con  la

Conferenza Stato-citta’ ed autonomie locali ai sensi dell’articolo  3

del  decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  il   Ministro

dell’interno, di concerto  con  il  Ministro  dell’economia  e  delle

finanze, entro novanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del

presente decreto, adotta uno schema tipo  del  prospetto  di  cui  al

primo periodo.

27. All’articolo 14, comma 32, alinea, del citato decreto-legge  n.

78 del 2010, le parole: «31  dicembre  2013»  sono  sostituite  dalle

seguenti: «31 dicembre 2012»; alla lettera a) del medesimo comma  32,

le parole «31 dicembre 2013»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «31

dicembre 2012».

28. Al fine di  verificare  il  perseguimento  degli  obiettivi  di

semplificazione e di  riduzione  delle  spese  da  parte  degli  enti

locali, il prefetto accerta che  gli  enti  territoriali  interessati

abbiano  attuato,  entro  i  termini   stabiliti,   quanto   previsto

dall’articolo 2, comma 186, lettera e), della legge 23 dicembre 2009,

n. 191, e successive modificazioni, e  dall’articolo  14,  comma  32,

primo periodo, del citato decreto-legge  n.  78  del  2010,  come  da

ultimo modificato dal comma 27 del presente  articolo.  Nel  caso  in

cui, all’esito  dell’accertamento,  il  prefetto  rilevi  la  mancata

attuazione di quanto previsto dalle  disposizioni  di  cui  al  primo

periodo, assegna agli enti inadempienti un termine  perentorio  entro

il  quale  provvedere.  Decorso  inutilmente  detto  termine,   fermo

restando quanto previsto  dal  secondo  periodo,  trova  applicazione

l’articolo 8, commi 1, 2, 3 e 5 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

29. Le disposizioni di cui al presente  articolo  si  applicano  ai

comuni appartenenti alle regioni a statuto speciale ed alle  province

autonome di Trento e di Bolzano  nel  rispetto  degli  statuti  delle

regioni e province medesime, delle relative  norme  di  attuazione  e

secondo quanto previsto dall’articolo 27 della legge 5  maggio  2009,

n. 42.

30. Dall’applicazione di ciascuna  delle  disposizioni  di  cui  al

presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico

della finanza pubblica.

31. A decorrere dall’anno 2013, le disposizioni vigenti in  materia

di patto di stabilita’ interno per i comuni trovano applicazione  nei

riguardi di tutti i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti


Art. 17 

Disposizioni relative al  Consiglio  Nazionale  dell’Economia  e  del Lavoro 

1. Alla legge 30 dicembre 1986, n. 936 sono apportate  le  seguenti

modificazioni:

a) l’articolo 2 e’ sostituito dal seguente:

«Art. 2 (Composizione del Consiglio). – 1. Il  Consiglio  nazionale

dell’economia e del lavoro e’ composto da esperti, da  rappresentanti

delle categorie produttive e da rappresentanti delle associazioni  di

promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato  in  numero

di settanta oltre al presidente e al segretario generale, secondo  la

ripartizione stabilita con decreto del Presidente  della  Repubblica,

su proposta del Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  da  emanare

entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della  presente

disposizione.»;

b) l’articolo 14 e’ sostituito dal seguente:

«Art. 14 (Pronunce del CNEL). – 1. Gli atti del CNEL sono assunti a

maggioranza assoluta dei suoi componenti in Assemblea. Il presidente,

sentiti i vicepresidenti e il  segretario  generale,  puo’  istituire

fino a quattro  commissioni  istruttorie,  in  ciascuna  delle  quali

siedono non piu’  di  quindici  consiglieri,  proporzionalmente  alle

varie  rappresentanze.  La   presidenza   di   ciascuna   commissione

istruttoria spetta ad uno dei vicepresidenti.».

2. Gli articoli 6, comma 1, e 15 della legge 30 dicembre  1986,  n.

936, sono abrogati. E’ altresi’ abrogata, o coerentemente modificata,

ogni altra norma incompatibile con le disposizioni di cui al presente

articolo. Decorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del

decreto del Presidente della Repubblica di cui all’articolo  2  della

legge n. 936 del 1986, come sostituito dal comma 1, lettera  a),  del

presente articolo,  decadono  gli  esperti  e  i  rappresentanti  del

Consiglio nazionale  dell’economia  e  del  lavoro  in  carica  e  si

provvede alla nomina dei nuovi esperti e dei nuovi rappresentanti  in

conformita’ alla ripartizione stabilita dal medesimo decreto.


Art. 18 

Voli in classe economica 

1. I Parlamentari, gli amministratori pubblici, i dipendenti  delle

amministrazioni  dello  Stato,  centrali  e  periferiche,   anche   a

ordinamento autonomo, gli amministratori, i dipendenti e i componenti

degli enti e organismi pubblici, di aziende autonome e  speciali,  di

aziende a totale partecipazione pubblica, di autorita’ amministrative

indipendenti o di altri enti pubblici  e  i  commissari  straordinari

che, per gli spostamenti e le missioni legate a ragioni  di  servizio

all’interno dei Paesi appartenenti al Consiglio  d’Europa  utilizzano

il mezzo di trasporto aereo, volano in classe economica. Resta  fermo

quanto previsto dall’articolo 1, comma 216, della legge  23  dicembre

2005, n. 266. All’articolo 1, comma  468,  della  legge  27  dicembre

2006, n. 296, le parole «al personale con qualifica non  inferiore  a

dirigente di prima fascia e alle categorie equiparate, nonche’»  sono

soppresse.


Art. 19 

Disposizioni finali 

1. Alle  maggiori  spese  derivanti  dall’attuazione  del  presente

decreto, di cui, rispettivamente,  all’articolo  1  commi  16  e  25,

all’articolo 2  comma  2,  all’articolo  5  e  all’articolo  7,  pari

complessivamente a 2.215,2 milioni di euro per l’anno  2012  a  132,8

milioni di euro per l’anno 2013, 170,8 milioni  di  euro  per  l’anno

2014, 323 milioni di euro per l’anno 2015 e 16 milioni  di  euro  per

l’anno 2016, pari a, in termini di indebitamento netto, 182,8 milioni

per l’anno 2013 ed a 320,8 milioni per l’anno 2014, si  provvede  con

quota parte delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto.

2. Il Ministro dell’economia e  delle  finanze  e’  autorizzato  ad

apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Art. 19 bis 

Disposizioni finali concernenti le regioni a statuto  speciale  e  le province autonome 

1. L’attuazione  delle  disposizioni  del  presente  decreto  nelle

regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento  e  di

Bolzano avviene nel rispetto dei loro statuti e delle relative  norme

di attuazione e secondo quanto previsto dall’articolo 27 della  legge

5 maggio 2009, n. 42.


Art. 20 

                          Entrata in vigore 

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso  della  sua

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  e

sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

 

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