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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 giugno 2011 Disposizioni attuative degli articoli 2, comma 4, e 14, comma 10, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale, in materia di attribuzione ai comuni delle regioni a statuto ordinario della compartecipazione al gettito dell'imposta sul valore aggiunto per l'anno 2011.

 

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                            IL PRESIDENTE

                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

                           di concerto con

 

                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

                           E DELLE FINANZE

 

  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina

dell'attivita'  di  governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del

Consiglio dei Ministri»; 

  Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante «Delega al Governo  in

materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della

Costituzione» ed, in particolare, gli articoli 2, comma 2, 11  e  12,

con i quali sono stati dettati,  rispettivamente,  i  principi  ed  i

criteri direttivi generali cui  devono  essere  informati  i  decreti

legislativi di attuazione  della  delega,  nonche'  quelli  specifici

concernenti il finanziamento delle funzioni  di  comuni,  province  e

citta' metropolitane ed il coordinamento e l'autonomia di  entrata  e

di spesa degli enti locali;

  Visto  il  decreto  legislativo  14  marzo  2011,  n.  23,  recante

«Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale»;

  Visto, in particolare, l'articolo 2, comma 4,  del  citato  decreto

legislativo n. 23 del  2011,  il  quale  attribuisce  ai  comuni  una

compartecipazione al gettito dell'imposta sul valore aggiunto, la cui

percentuale deve essere fissata, nel rispetto dei  saldi  di  finanza

pubblica,    in    misura    finanziariamente    equivalente     alla

compartecipazione del due  per  cento  al  gettito  dell'imposta  sul

reddito delle persone fisiche;

  Rilevato che il predetto articolo 2, comma 4, assume a riferimento,

ai fini dell'attribuzione ai singoli comuni  della  compartecipazione

all'imposta  sul  valore  aggiunto,  il  territorio  su  cui  si   e'

determinato il consumo che ha  dato  luogo  al  prelievo  e  dispone,

inoltre, che l'assegnazione di tale  compartecipazione,  in  sede  di

prima applicazione ed in  attesa  della  determinazione  del  gettito

dell'imposta sul valore aggiunto ripartito per comune, avvenga  sulla

base del gettito della citata imposta per provincia, suddiviso per il

numero degli abitanti di ciascun comune; 

  Visto, altresi', l'articolo 14,  comma  10,  dello  stesso  decreto

legislativo n. 23 del 2011, il quale prevede, tra l'altro, che,  fino

a  quando  non  sono  disponibili  le  informazioni  necessarie   per

assicurare l'assegnazione  della  compartecipazione  all'imposta  sul

valore  aggiunto  sulla  base  del  gettito   per   provincia,   tale

assegnazione avviene, in sede di prima applicazione, sulla  base  del

gettito della medesima  imposta  sul  valore  aggiunto  distinto  per

regione, suddiviso per il numero degli abitanti di ciascun comune;

  Considerato  che  l'importo   finanziariamente   equivalente   alla

compartecipazione del due  per  cento  al  gettito  dell'imposta  sul

reddito delle persone fisiche, determinato sulla base dei  pertinenti

articoli del capitolo 1023 dello stato  di  previsione  dell'entrata,

rientranti nell'ambito dell'unita' previsionale relativa  al  gettito

derivante dall'attivita' ordinaria  di  gestione,  e'  pari  a  2.889

milioni di euro;

  Considerato, altresi',  che  il  gettito  dell'imposta  sul  valore

aggiunto, determinato in base alle previsioni iscritte  sul  capitolo

1203 dello stato di previsione dell'entrata  per  l'anno  finanziario

2011, risultanti  dalla  relativa  tabella  allegata  al  decreto  21

dicembre 2010, recante «Ripartizioni in capitoli delle Unita' di voto

parlamentare relative al  bilancio  di  previsione  dello  Stato  per

l'anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013», pubblicato  nel

supplemento ordinario n. 288 della  Gazzetta  Ufficiale  29  dicembre

2010, n. 303, al netto delle somme  riscosse  a  mezzo  ruoli,  della

quota spettante all'Unione  europea  a  titolo  di  risorse  proprie,

nonche' di quella riconosciuta alle regioni a  statuto  speciale,  e'

pari a 111.989 milioni di euro;

  Rilevato, pertanto,  che  la  percentuale  della  compartecipazione

all'imposta sul valore aggiunto spettante ai comuni delle  regioni  a

statuto     ordinario,     finanziariamente     equivalente      alla

compartecipazione del due  per  cento  al  gettito  dell'imposta  sul

reddito delle persone fisiche, e' pari al 2,58 per cento del suddetto

gettito dell'imposta sul valore aggiunto relativo all'anno 2011;

  Ritenuto, in  sede  di  prima  applicazione,  di  dover  provvedere

all'assegnazione della predetta compartecipazione ai  singoli  comuni

ripartendo il gettito dell'imposta sul valore aggiunto  per  ciascuna

regione,  utilizzando  i  dati  risultanti  dal   quadro   VT   della

dichiarazione IVA relativa  all'anno  2008,  in  quanto  ultimo  anno

disponibile e statisticamente elaborato, e procedendo alla successiva

suddivisione,  sulla  base  dei  dati  ISTAT,  per  il  numero  della

popolazione residente in ciascun comune al 31 dicembre 2009; 

  Vista l'intesa intervenuta in sede di Conferenza unificata ai sensi

dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella

riunione del 31 maggio 2011;

 

                              Decreta:

 

                               Art. 1

 

 

Aliquota  di  compartecipazione  all'imposta  sul   valore   aggiunto

        spettante ai comuni delle regioni a statuto ordinario

 

  1. Per l'anno 2011, l'aliquota di compartecipazione all'imposta sul

valore  aggiunto,  di  cui  all'articolo  2,  comma  4,  del  decreto

legislativo 14 marzo 2011, n. 23, spettante ai comuni delle regioni a

statuto ordinario, e' determinata in misura pari al  2,58  per  cento

del gettito dell'imposta sul valore aggiunto relativo all'anno  2011,

calcolato al netto delle somme riscosse a mezzo  ruoli,  della  quota

spettante all'Unione europea a  titolo  di  risorse  proprie  nonche'

della  compartecipazione  alla  medesima  imposta  riconosciuta  alle

regioni a statuto speciale, in  quanto  finanziariamente  equivalente

alla compartecipazione del due per cento al gettito dell'imposta  sul

reddito delle persone fisiche.

                               Art. 2 
 
 
           Assegnazione ai comuni della compartecipazione 
                   all'imposta sul valore aggiunto 
 
  1. In sede di prima applicazione, l'assegnazione  ai  comuni  della
compartecipazione  di  cui  all'articolo  2,  comma  4,  del  decreto
legislativo 14 marzo 2011, n. 23, avviene in base  alla  ripartizione
dell'imposta  sul  valore  aggiunto  per   ciascuna   regione,   come
risultante dall'elaborazione dei dati riportati nel quadro  VT  della
dichiarazione IVA relativa all'anno 2008, suddiviso, sulla  base  dei
dati ISTAT, per il numero  della  popolazione  residente  in  ciascun
comune al 31 dicembre 2009. 
  2. In attuazione della disposizione di cui al comma 1,  ai  singoli
comuni delle regioni a statuto ordinario e'  attribuita,  per  l'anno
2011, la compartecipazione  all'imposta  sul  valore  aggiunto  nella
misura indicata nell'Allegato 1, che costituisce parte integrante del
presente decreto. 
  Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo e  sara'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 17 giugno 2011 
 
                                                 Il Presidente        
                                           del Consiglio dei Ministri 
                                                   Berlusconi         
 
         Il Ministro 
dell'economia e delle finanze 
           Tremonti 
 
Registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 2011 
Ministeri istituzionali -  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,
registro n. 15, foglio n. 246 

 

 

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