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Regolamento di Esecuzione (UE) n. 961/2011

 

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della Commissione del 27 settembre 2011 che impone condizioni speciali per l'importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o da esso provenienti, a seguito dell'incidente alla centrale nucleare di Fukushima e che abroga il regolamento (UE) n. 297/2011 (Testo rilevante ai fini del SEE)

(G.U.U.E. L252 del 28.9.2011)

 

 

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 961/2011 DELLA COMMISSIONE

del 27 settembre 2011

che impone condizioni speciali per l'importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o da esso provenienti, a seguito dell'incidente alla centrale nucleare di Fukushima e che abroga il regolamento (UE) n. 297/2011

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare ( 1 ), in particolare l'articolo 53, paragrafo 1, lettera b), punto ii),

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 53 del regolamento (CE) n. 178/2002 prevede la possibilità di adottare, a tutela della salute pubblica, della salute degli animali e dell'ambiente, appropriate misure urgenti a livello dell'Unione per gli alimenti e i mangimi importati da un paese terzo qualora il rischio non possa essere adeguatamente affrontato mediante misure adottate dai singoli Stati membri.

(2) Dopo l'incidente verificatosi alla centrale nucleare di Fukushima l'11 marzo 2011 la Commissione è stata informata che i livelli di radionuclidi in alcuni prodotti alimentari, quale latte e spinaci, originari del Giappone superavano i livelli di azione negli alimenti applicabili in Giappone. Questa contaminazione può costituire una minaccia per la salute pubblica e degli animali nell'Unione e per questo è stato adottato il regolamento di esecuzione (UE) n. 297/2011 della Commissione che impone condizioni speciali per l'importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o da esso provenienti, a seguito dell'incidente alla centrale nucleare di Fukushima ( 2 ).

(3) Il regolamento (UE) n. 297/2011 è stato a più riprese modificato per tener conto degli sviluppi della situazione. Le modifiche hanno riguardato l'adozione di livelli massimi di radioattività da applicare agli alimenti per animali e ai prodotti alimentari originari del Giappone, l'aggiunta di prefetture alla zona alla quale si applicano restrizioni una volta constatati in tali prefetture livelli di contaminazione superiori ai livelli massimi, e infine l'eliminazione dalla zona soggetta a restrizioni delle prefetture per le quali un ampio monitoraggio ha dimostrato che esse non erano colpite in misura significativa dalla contaminazione radioattiva.

(4) A metà luglio 2011 la Commissione è stata informata dalle autorità giapponesi che livelli elevati di cesio erano stati rilevati nelle carni di bovini allevati in varie prefetture del Giappone. Dato che per motivi di salute pubblica e degli animali diversi dalla radioattività l'importazione nell'UE di carni bovine giapponesi non è consentita, questi rilevamenti non incidono sul consumatore europeo. Sempre di recente sono stati riscontrati livelli di radioattività superiori a quelli massimi in nuovi prodotti alimentari. Questi dati e il fatto che nuove/altre colture agricole/orticole vengono coltivate e raccolte nella zona contaminata dimostrano l'opportunità di mantenere in vigore le attuali misure dopo il 30 settembre 2011. È quindi opportuno continuare ad applicare l'attuale regolamento fino al 31 dicembre 2011, invece che fino al 30 settembre 2011 come originariamente previsto. Viene mantenuto il principio di un riesame mensile dell'attuazione del regolamento.

(5) Dato che il regolamento (UE) n. 297/2011 è stato ripetutamente modificato in un breve lasso di tempo, è opportuno sostituire il regolamento (UE) n. 297/2011 con un nuovo regolamento.

(6) Le misure di cui al presente regolamento risultano conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Campo di applicazione

Il presente regolamento si applica agli alimenti per animali e ai prodotti alimentari ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (Euratom) n. 3954/87 ( 3 ) originari del Giappone o da esso provenienti, ad esclusione dei prodotti che hanno lasciato il Giappone prima del 28 marzo 2011 e dei prodotti che sono stati raccolti e/o trasformati prima dell'11 marzo 2011.

Articolo 2

Attestazione

1. Tutte le partite dei prodotti di cui all'articolo 1 sono soggette alle condizioni stabilite nel presente regolamento.IT L 252/10 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 28.9.2011

( 1 ) GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.

( 2 ) GU L 80 del 26.3.2011, pag. 5.

( 3 ) GU L 371 del 30.12.1987, pag. 11.

2. Le partite dei prodotti di cui all'articolo 1, che non rientrano nel campo di applicazione della direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità ( 1 ), sono immesse nell'Unione attraverso un punto di entrata designato ai sensi dell'articolo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 669/2009 della Commissione (di seguito ″punto di entrata designato ″) ( 2 ).

3. Le partite dei prodotti di cui all'articolo 1 sono accompagnate da una dichiarazione attestante:

a) che il prodotto è stato raccolto e/o trasformato prima dell'11 marzo 2011, oppure

b) che il prodotto è originario di e proveniente da una prefettura diversa da quelle di Fukushima, Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Nagano, Yamanashi, Saitama, Tokyo, Chiba, Kanagawa e Shizuoka, oppure

c) che il prodotto è proveniente dalle prefetture di Fukushima, Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Nagano, Yamanashi, Saitama, Tokyo, Chiba, Kanagawa e Shizuoka, ma non è originario di una di tali prefetture e non è stato esposto a radioattività durante il transito, oppure

d) che il prodotto, ove esso sia originario delle prefetture di Fukushima, Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Nagano, Yamanashi, Saitama, Tokyo, Chiba, Kanagawa e Shizuoka, non contiene livelli dei radionuclidi iodio 131, cesio 134 e cesio 137 superiori ai livelli massimi di cui all'allegato II del presente regolamento.

4. Il paragrafo 3, lettera d), si applica anche ai prodotti catturati o raccolti nelle acque costiere delle prefetture ivi elencate, indipendentemente dal loro luogo di sbarco.

5. La dichiarazione di cui al paragrafo 3 è redatta conformemente al modello contenuto nell'allegato I ed è firmata da un rappresentante autorizzato dell'autorità competente del Giappone. Per i prodotti di cui al paragrafo 3, lettera d), la dichiarazione è accompagnata da un rapporto di analisi contenente i risultati del campionamento e dell'analisi.

Articolo 3

Identificazione

Ogni partita dei prodotti di cui all'articolo 1 è contraddistinta da un codice che è riportato nella dichiarazione di cui all'articolo 2, paragrafo 3, nel rapporto di analisi di cui all'articolo 2, paragrafo 5, nel certificato sanitario e nei documenti commerciali che accompagnano la partita.

Articolo 4

Notifica preventiva

Gli operatori del settore alimentare e dei mangimi o i loro rappresentanti notificano preventivamente l'arrivo di ogni partita dei prodotti di cui all'articolo 1 alle autorità competenti del posto d'ispezione frontaliero o del punto di entrata designato, almeno due giorni lavorativi prima dell'arrivo fisico della partita.

Articolo 5

Controlli ufficiali

1. Le autorità competenti del posto d'ispezione frontaliero o del punto di entrata designato effettuano:

a) controlli documentali e di identità su tutte le partite dei prodotti di cui all'articolo 1, e

b) controlli fisici, comprese analisi di laboratorio, sulla presenza di iodio 131, cesio 134 e cesio 137 su almeno:

— il 10% delle partite dei prodotti di cui all'articolo 2, paragrafo 3, lettera d), e

— il 20% delle partite dei prodotti di cui all'articolo 2, paragrafo 3, lettere b) e c).

2. Le partite sono tenute sotto controllo ufficiale per un massimo di cinque giorni lavorativi in attesa che siano disponibili i risultati delle analisi di laboratorio.

3. L'immissione in libera pratica delle partite è subordinata alla presentazione alle autorità doganali, da parte dell'operatore del settore alimentare e dei mangimi o di un suo rappresentante, della dichiarazione di cui all'articolo 2, paragrafo 3, debitamente vidimata dall'autorità competente del posto d'ispezione frontaliero o del punto di entrata designato. La dichiarazione attesta che sono stati effettuati i controlli ufficiali di cui al paragrafo 1 e che i controlli fisici eventualmente eseguiti hanno dato risultati favorevoli.

Articolo 6

Spese

Tutte le spese derivanti dai controlli ufficiali di cui all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, e le eventuali misure adottate in caso di non conformità sono a carico dell'operatore del settore alimentare e dei mangimi.IT 28.9.2011 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 252/11

( 1 ) GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.

( 2 ) GU L 194 del 25.7.2009, pag. 11.

Articolo 7

Prodotti non conformi

Non sono immessi sul mercato gli alimenti per animali e i prodotti alimentari, originari del Giappone o da esso provenienti, non conformi ai livelli massimi di cui all'allegato II. Tali alimenti per animali e prodotti alimentari non conformi sono eliminati in condizioni di sicurezza o rinviati al paese di origine.

Articolo 8

Relazioni

Gli Stati membri informano mensilmente la Commissione in merito a tutti i risultati delle analisi attraverso il sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi (RASFF) e il sistema per uno scambio rapido d'informazioni in caso di emergenza radioattiva (ECURIE) dell'Unione europea.

Articolo 9

Abrogazione

Il regolamento (UE) n. 297/2011 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento.

Article10

Entrata in vigore e periodo di applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dall'entrata in vigore e fino al 31 dicembre 2011. Il regolamento è oggetto di un riesame mensile che tiene conto degli sviluppi della situazione della contaminazione.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 settembre 2011

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSOIT L 252/12 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 28.9.2011

ALLEGATO I

IT 28.9.2011 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 252/13

IT L 252/14 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 28.9.2011

ALLEGATO II

Livelli massimi per i prodotti alimentari ( 1 ) (Bq/kg)

Alimenti per lattanti e bambini e per la prima infanzia

Latte e prodotti lattiero-caseari

Altri prodotti alimentari, esclusi quelli liquidi

Prodotti alimentari liquidi

Somma degli isotopi dello stronzio, in particolare Sr-90

75

125

750

125

Somma degli isotopi dello iodio, in particolare I-131

100 ( 1 )

300 ( 1 )

2 000

300 ( 1 )

Somma degli isotopi del plutonio e di elementi transplutonici che emettono radiazioni alfa, in particolare Pu-239 e Am-241

1

1 ( 1 )

10 ( 1 )

1 ( 1 )

Somma di tutti gli altri nuclidi il cui tempo di dimezzamento supera i 10 (dieci) giorni, in particolare Cs-134 e Cs-137, eccetto C-14 e H-3

200 ( 1 )

200 ( 1 )

500 ( 1 )

200 ( 1 )

( 1 ) Per garantire la coerenza con i livelli di azione attualmente applicati in Giappone, questi valori sostituiscono a titolo provvisorio i valori di cui al regolamento (Euratom) n. 3954/87 del Consiglio.

Livelli massimi per gli alimenti per animali ( 2 ) (Bq/kg)

Alimenti per animali

Somma di Cs-134 e Cs-137

500 ( 1 )

Somma degli isotopi dello iodio, in particolare I-131

2 000 ( 2 )

( 1 ) Per garantire la coerenza con i livelli di azione attualmente applicati in Giappone, questo valore sostituisce a titolo provvisorio il valore di cui al regolamento (Euratom) n. 770/90 della Commissione. ( 2 ) Il valore è fissato a titolo provvisorio e coincide con quello previsto per i prodotti alimentari in attesa di una valutazione dei fattori di trasferimento dello iodio dagli alimenti per animali ai prodotti alimentari.

IT 28.9.2011 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 252/15

( 1 ) Il livello applicabile ai prodotti concentrati o essiccati è calcolato sulla base del prodotto ricostituito pronto al consumo.

( 2 ) Livello massimo relativo a un mangime con un tasso di umidità del 12%.

 

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