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MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE-Ricostruzione completa del testo dell'atto      CIRCOLARE 23 settembre 2011, n. 27 -Modalita' di attuazione dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni ai sensi del decreto ministeriale 18 gennaio 2008, n. 40, - Ulteriori chiarimenti.

 

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                                dello Stato

                                All'Ufficio  centrale  di  Ragioneria

                                presso l'Amministrazione autonoma dei

                                Monopoli di Stato

                                Alle  Ragionerie  territoriali  dello

                                Stato

                                Ai    Revisori    dei    Conti     in

                                rappresentanza     del      Ministero

                                dell'economia e delle finanze  presso

                                enti ed organismi pubblici

                                e p.c.:

                                Alla  Presidenza  del  Consiglio  dei

                                Ministri - Segretariato Generale

                                Alle Amministrazioni  centrali  dello

                                Stato - Gabinetto

                                All'Amministrazione   Autonoma    dei

                                Monopoli di Stato

                                Al Consiglio di Stato

                                Alla Corte dei conti

                                All'Avvocatura generale dello Stato

 

Premessa e quadro normativo generale.

  L'articolo 2, comma 9, del decreto-legge 3 ottobre  2006,  n.  262,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n.  286,

ha  introdotto  nel  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   29

settembre 1973, n. 602, l'articolo 48-bis, successivamente modificato

dall'articolo  19  del  decreto-legge  1°  ottobre  2007,   n.   159,

convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n.  222,

nonche' dall'articolo 2, comma 17, della legge 15 luglio 2009, n. 94.

  Il predetto articolo 48-bis prevede, in  estrema  sintesi,  che  le

Pubbliche Amministrazioni e le societa' a  prevalente  partecipazione

pubblica, prima di effettuare  il  pagamento  di  somme  superiori  a

diecimila euro, verificano se il beneficiario  del  pagamento  stesso

risulta  inadempiente  all'obbligo  di  versamento  derivante   dalla

notifica di una o piu' cartelle di pagamento e, in caso  affermativo,

non procedono al pagamento, al fine di agevolare il competente agente

della  riscossione   nel   concreto   esercizio   dell'attivita'   di

riscossione dei crediti iscritti a ruolo.

  Ad ogni buon conto,  per  un'agevole  e  pronta  consultazione,  si

riporta, di seguito, il testo vigente del cennato articolo 48-bis:

  «1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento  di

cui al comma 2, le amministrazioni pubbliche di cui  all'articolo  1,

comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le societa'

a  prevalente  partecipazione  pubblica,  prima  di   effettuare,   a

qualunque titolo, il pagamento di un importo  superiore  a  diecimila

euro, verificano, anche in via  telematica,  se  il  beneficiario  e'

inadempiente all'obbligo di versamento derivante  dalla  notifica  di

una o piu' cartelle di pagamento per un  ammontare  complessivo  pari

almeno a tale importo  e,  in  caso  affermativo,  non  procedono  al

pagamento e segnalano la  circostanza  all'agente  della  riscossione

competente per territorio, ai fini dell'esercizio  dell'attivita'  di

riscossione delle somme iscritte a ruolo.  La  presente  disposizione

non si applica alle  aziende  o  societa'  per  le  quali  sia  stato

disposto il sequestro o la confisca ai sensi dell'articolo  12-sexies

del  decreto-legge  8  giugno   1992,   n.   306,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, ovvero della  legge

31 maggio 1965, n. 575.

  2. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle  finanze,  da

adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della  legge  23  agosto

1988, n.  400,  sono  stabilite  le  modalita'  di  attuazione  delle

disposizioni di cui al comma 1.

  2-bis.  Con  decreto  di  natura  non  regolamentare  del  Ministro

dell'economia e delle finanze, l'importo  di  cui  al  comma  1  puo'

essere aumentato, in misura comunque non superiore al doppio,  ovvero

diminuito.».

  Il previsto regolamento di attuazione, poi, e' stato  adottato  con

decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18  gennaio  2008,

n. 40.

  Il cennato regolamento  ha  definito  le  modalita'  procedimentali

della  verifica  di  cui  all'articolo  48-bis  ed  ha   puntualmente

disciplinato  gli  effetti  della  stessa  nel  caso  di  riscontrata

inadempienza del soggetto beneficiario.

  Dal punto di vista  interpretativo,  invece,  sono  intervenute  la

circolare 29  luglio  2008,  n.  22/RGS  (pubblicata  nella  Gazzetta

Ufficiale - serie generale n. 186 del  9  agosto  2008),  nonche'  la

circolare 8  ottobre  2009,  n.  29/RGS  (pubblicata  nella  Gazzetta

Ufficiale - serie generale n. 246 del 22 ottobre 2009), con le  quali

sono state fornite indicazioni inerenti alle problematiche apparse di

maggiore importanza e di piu' generale interesse.

  Ora, considerata anche la numerosita' dei quesiti  formulati  dalle

Amministrazioni tenute ad applicare la disciplina di cui trattasi, si

ritiene utile, per evidenti ragioni di  trasparenza  ed  economicita'

amministrativa, diramare ulteriori chiarimenti  in  merito  a  talune

fattispecie, non trattate nei  richiamati  documenti  di  prassi,  ma

risultate abbastanza ricorrenti.

  E' appena il caso di soggiungere che le indicazioni  esposte  nelle

suddette circolari n. 22/RGS del 2008 e 29/RGS  del  2009  mantengono

piena validita'.

1. Pagamenti di somme in base a sentenza.

  Nei chiarimenti sinora diramati - in particolare,  con  la  cennata

circolare n. 22/RGS del 2008 - e' stato precisato come il «pagamento»

da cui il legislatore fa derivare gli obblighi di  verifica  previsti

dall'articolo 48-bis  consti  elettivamente  nell'adempimento  di  un

obbligo contrattuale.

  In proposito, al fine di  fugare  eventuali  dubbi  interpretativi,

occorre sottolineare, pero', come la discriminante per assoggettare o

meno un pagamento alla verifica in discorso non e'  costituita  dalla

semplice  presenza  di  un  contratto  che  regola  il  rapporto  tra

l'Amministrazione ed il beneficiario del pagamento stesso.

  E' ben possibile, infatti, che l'obbligazione del  pagamento  nasca

non da contratto, ma anche - in base al  principio  della  atipicita'

delle   fonti   dell'obbligazione,    sancito    dall'ultima    parte

dell'articolo 1173 c.c. - da altro atto o fatto idoneo a produrla, in

conformita' dei principi dell'ordinamento giuridico.

  A  titolo  esemplificativo  e  non  esaustivo,  possono   scaturire

obblighi di pagamento, nel senso teste' delineato e pur in assenza di

un  contratto,  nell'ipotesi  di  gestione  di  affari  altrui  (c.d.

negotiorum gestio ai sensi dell'articolo  2028  c.c.),  di  pagamento

dell'indebito (articolo 2033  c.c.),  di  arricchimento  senza  causa

(articolo 2041 c.c.), di risarcimento per  fatto  illecito  (articolo

2043  c.c.)  di  rovina  di  edificio  (articolo   2053   c.c.),   di

responsabilita' precontrattuale (articolo 1337 c.c.), eccetera.

  L'obbligo  di  pagamento  posto  a   carico   dell'Amministrazione,

peraltro, puo' derivare anche dal dispositivo di una sentenza passata

in  giudicato  o,  comunque,  da  un  provvedimento   giurisdizionale

esecutivo con cui il giudice ha determinato concretamente l'esistenza

e la misura del diritto  di  credito  vantato  dal  beneficiario  nei

confronti della Pubblica Amministrazione soccombente.

  A tale riguardo, in particolare, sono stati  piu'  volte  sollevati

dubbi  circa  la  sussistenza   dell'obbligo   di   attivazione   del

procedimento  amministrativo   previsto   dall'articolo   48-bis   in

occasione   di   pagamenti   disposti   in   base   a   provvedimenti

giurisdizionali esecutivi.

  In linea  generale,  sul  punto,  appare  opportuno  ricordare  che

un'obbligazione si estingue  attraverso  il  suo  esatto  adempimento

(articolo 1218 c.c.) ovvero per effetto di altre fattispecie comunque

satisfattorie dell'interesse del creditore,  quali,  ad  esempio,  la

confusione (articolo 1253 c.c.), la datio in solutum  (articolo  1197

c.c.) e la compensazione (articolo 1241 c.c.).

  Conseguentemente, per gli aspetti qui d'interesse,  si  reputa  del

tutto coerente che un provvedimento giurisdizionale definitivo avente

efficacia  esecutiva  e  contenente  la   condanna   della   Pubblica

Amministrazione al pagamento di una  somma  pecuniaria  possa  essere

adempiuto non solo mediante il materiale trasferimento di  denaro  al

soggetto  beneficiario,  ma  anche  attraverso  una  compensazione  -

volontaria  o  legale  -  tra  il  debito   e   l'eventuale   credito

dell'Amministrazione nei confronti dello stesso beneficiario.

  D'altro canto, che l'obbligo scaturente da una sentenza passata  in

giudicato, o comunque esecutiva,  possa  considerarsi  adempiuto  per

effetto di un'eventuale compensazione tra debito e credito,  al  pari

di ogni altra obbligazione, trova conferma  nella  giurisprudenza  di

legittimita'. Infatti, la Corte di Cassazione ha considerato,  seppur

in merito ad un'ipotesi di  compensazione  volontaria  da  parte  del

contribuente, come «la volonta'  del  legislatore  e  della  sentenza

tributaria passata in giudicato e' portata ad attuazione dall'effetto

giuridico della compensazione tributaria»  e  che  il  giudice  della

sentenza oggetto del ricorso esaminato «avrebbe  dovuto  limitarsi  a

dichiarare adempiuta la sentenza passata in giudicato, perche',  data

la prevalenza del  debito  della  societa'  con  il  suo  credito  da

giudicato, l'effetto di compensazione non ha comportato alcun esborso

di danaro a favore della societa' contribuente» (Sezione V,  sentenza

n. 22761 del 3 dicembre 2004).

  In altra occasione, la Suprema Corte,  sebbene  nell'esame  di  una

fattispecie  parzialmente   diversa,   e'   pervenuta   ad   analoghe

conclusioni, non escludendo la  possibilita'  di  una  compensazione,

seppure su istanza del contribuente, tra i crediti da giudicato ed  i

debiti fiscali sopravvenuti (Sezione V,  sentenza  n.  13681  del  24

giugno 2005).

  La medesima soluzione, poi, si  ritrova,  anche  se  argomentata  a

contrario, in un'altra sentenza della stessa Corte di Cassazione  che

- premesso come  «non  puo'  essere  dubbio  che  la  estinzione  per

compensazione di due debiti (art. 1242 c.c.)  postula,  non  solo  la

liquidita'  ed  esigibilita'  degli  stessi,  ma  altresi'  la   loro

certezza, posto che l'uno non potrebbe estinguersi  ove  l'altro  non

fosse  parimenti   esistente,   e   soggetto   percio'   ad   essere,

correlativamente, estinto a sua volta» - esclude dalla  compensazione

solamente le  sentenze  provvisoriamente  esecutive  «poiche'  se  la

provvisoria esecuzione facoltizza la semplice temporanea esigibilita'

del credito non ne determina pero' la irrevocabile certezza,  che  e'

necessaria per determinare "ope exceptionis"  la  estinzione  di  due

debiti per le quantita' corrispondenti» (Sezione lavoro, sentenza  n.

4423 del 13 maggio 1987).

  Come accennato, quanto sopra esposto in merito alla idoneita' della

compensazione a soddisfare il credito  sancito  da  un  provvedimento

giurisdizionale e' da ritenere, ovviamente,  che  valga  anche  nelle

ipotesi in cui il soggetto - tenuto al pagamento nei confronti di  un

beneficiario, stante l'esistenza di un provvedimento  giurisdizionale

esecutivo, ma creditore, nel contempo, verso il medesimo beneficiario

- sia una Pubblica Amministrazione.

  Cio' posto, pur  considerando  la  non  completa  sovrapponibilita'

della  normativa  generale  della  compensazione  con  la  disciplina

specifica recata dall'articolo 48-bis - che, comunque  innegabilmente

mostra alcuni tratti affini  -  si  e'  dell'avviso  che  ragioni  di

carattere logico e di coerenza sistematica conducano egualmente a far

ritenere come in presenza di un obbligo di pagamento scaturente da un

provvedimento giurisdizionale esecutivo, anche non  definitivo,  vada

effettuata la verifica di  cui  al  piu'  volte  richiamato  articolo

48-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973, fatte

salve, ovviamente, le  esclusioni  sancite  dalla  legge  o  comunque

derivanti dalla particolare natura del credito (si fa riferimento, in

particolare, alle fattispecie indicate nella richiamata circolare  n.

22/RGS del 2008 nonche' nella circolare n. 29/RGS del 2009, alle  cui

delucidazioni si rinvia per maggiori approfondimenti).

2. Somme assegnate dal giudice dell'esecuzione.

  Nell'ambito dei provvedimenti giurisdizionali, una delle situazioni

risultate   particolarmente   ricorrenti    e'    quella    in    cui

l'Amministrazione, avendo assunto la qualita' di  terzo  pignorato  a

seguito di un'ordinanza di assegnazione del giudice  dell'esecuzione,

si trova a dover effettuare il pagamento delle somme  dovute  non  al

creditore originario, ma direttamente al  creditore  assegnatario  in

virtu' di tale ordinanza.

  Al  riguardo,  e'  stato  prospettato  il  dubbio  se,   nel   caso

rappresentato,  il  creditore  originario   debba   comunque   essere

assoggettato alla verifica presso Equitalia Servizi  S.p.A.  in  base

alla procedura prevista dal citato decreto ministeriale n. 40/2008.

  In proposito, appare opportuno rammentare che l'articolo 546 c.p.c.

prevede che, dal giorno in cui e' notificato l'atto di  pignoramento,

il terzo pignorato e'  soggetto,  relativamente  alle  somme  da  lui

dovute, agli obblighi che la legge impone al custode,  tra  i  quali,

naturalmente, quello di eseguire l'ordine di versamento impartito dal

giudice dell'esecuzione.

  Sul punto, appare utile richiamare la giurisprudenza della Corte di

Cassazione che ha sottolineato come «per effetto dell'assegnazione (e

non del  semplice  accertamento),  il  terzo  assume,  nei  confronti

dell'esecutante,  una  posizione  del  tutto   diversa.   La   stessa

determina,  infatti,  la  sostituzione   del   creditore   esecutante

all'originario creditore-debitore-pignorato» (Sezione  III,  sentenza

n. 9888, del 19 settembre 1995).

  Nel caso di specie,  quindi,  dal  punto  di  vista  soggettivo  il

creditore   assegnatario   (pignorante)    subentra    all'originario

beneficiario (pignorato) quale parte  nel  rapporto  di  credito  nei

confronti  dell'Amministrazione  debitrice,  tanto  che   l'eventuale

pagamento  effettuato  all'originario  creditore,  in   costanza   di

pignoramento, non avrebbe alcuna efficacia liberatoria.

  La stessa Corte di Cassazione ha, conseguentemente, osservato  come

«dal momento dell'assegnazione il terzo e' tenuto ad  adempiere,  nei

limiti della somma assegnata, al creditore esecutante;  il  pagamento

estingue  contemporaneamente   il   credito   dell'assegnatario   nei

confronti del debitore esecutato e quello del terzo nei confronti del

proprio creditore esecutato» (Sezione III, sentenza n.  2745,  dell'8

febbraio 2007, e, sulla stessa linea,  Sezione  lavoro,  sentenza  n.

11404, del 18 maggio 2009).

  Cio' posto - non potendo, tra l'altro, l'Amministrazione  debitrice

liberamente disporre delle somme in questione - si  ritiene  che  nei

confronti del creditore  originario  non  possa  essere  attivata  la

procedura di verifica prevista  ai  sensi  dell'articolo  48-bis,  in

quanto, pur nell'ipotesi di un'eventuale inadempienza, l'agente della

riscossione si  vedrebbe  preclusa,  di  fatto,  la  possibilita'  di

pignorare le  somme  gia'  vincolate  dal  provvedimento  emesso  dal

giudice dell'esecuzione.

  Quanto  al  creditore  assegnatario  -  anche   alla   luce   delle

considerazioni  svolte  nel   paragrafo   precedente,   relativamente

all'obbligo di pagamento scaturente da un provvedimento  esecutivo  -

non  si  ravvisano   elementi   giuridici   idonei   a   giustificare

un'eventuale mancata attivazione della verifica nei suoi confronti in

occasione dell'effettuazione del pagamento.

3. Incentivi e finanziamenti alle imprese.

  Sono state piu' volte sollevate perplessita' in ordine  all'obbligo

di sottoporre alla verifica di  cui  al  citato  articolo  48-bis  le

erogazioni effettuate a favore delle imprese a titolo di  contributi,

incentivi, sovvenzioni ovvero finanziamenti a fondo perduto  comunque

denominati.

  Sul punto, giova  sottolineare  come  secondo  l'ormai  consolidato

indirizzo giurisprudenziale in materia  di  aiuti  alle  imprese  «la

posizione dei beneficiari degli aiuti stessi e' di diritto soggettivo

allorquando le disposizioni comunitarie e  nazionali  determinano  in

modo diretto ed automatico obbligazioni di  diritto  pubblico,  senza

alcuna possibilita' di  valutazioni  o  apprezzamenti  discrezionali;

laddove, invece, l'erogazione dei contributi in questione ed il  loro

eventuale recupero non discendono  automaticamente  dall'accertamento

di presupposti vincolanti, ma costituiscono esercizio di una funzione

discrezionale pubblicistica, la relativa controversia  rientra  nella

giurisdizione  del  giudice  amministrativo,  in  quanto  attiene   a

posizioni di interesse legittimo, nascenti da norme di azione  e  non

gia' di relazione» (Consiglio di Stato, sezione IV, 14  maggio  2004,

n. 3040).

  Cio' posto - non omettendo di  richiamare  quanto  gia'  illustrato

nella circolare n. 22/RGS del 2008 per cui e'  possibile  individuare

tra  le  ipotesi   di   «trasferimento   di   somme»   non   soggette

all'applicazione dell'articolo 48-bis i trasferimenti  effettuati  in

base a specifiche disposizioni di  legge  o  per  dare  esecuzione  a

progetti co-finanziati dall'Unione Europea o, ancora, a  clausole  di

accordi internazionali - al fine  di  agevolare  la  valutazione  dei

singoli casi concreti appare opportuno distinguere l'ipotesi  in  cui

le disposizioni normative determinano in modo diretto  ed  automatico

obbligazioni  di  diritto  pubblico,  senza  alcuna  possibilita'  di

apprezzamento, dall'ipotesi in cui l'erogazione del contributo  o  la

sovvenzione, costituendo  esercizio  di  una  funzione  discrezionale

pubblicistica, vengono accordati e trovano la  loro  fonte  immediata

nel provvedimento di attribuzione.

  Infatti, la  circostanza  secondo  cui  i  requisiti  dei  soggetti

ammessi a beneficiare dell'incentivazione nonche' le modalita' per la

determinazione  della  stessa   sono   stabiliti   direttamente   dal

legislatore - non avendo nessun  rilievo  la  volonta'  del  soggetto

attuatore, che deve svolgere  un  mero  controllo  sul  possesso  dei

requisiti  fissati  dalla  legge  -  nonche'  la  considerazione  che

l'incentivazione   stessa   risulta   direttamente   preordinata    e

finalizzata al raggiungimento degli obiettivi ritenuti prioritari per

il soddisfacimento del  benessere  della  collettivita',  militano  a

ritenere  che,  in  tali  ipotesi,   l'interesse   pubblico   sotteso

all'erogazione delle provvidenze economiche sia  preminente  rispetto

alla procedura di verifica  delineata  dal  decreto  ministeriale  n.

40/2008, per cui non ricorre l'obbligo di espletarla.

4. Trattamento delle irregolarita'.

  Sono state rappresentate difficolta', in particolare da  parte  dei

soggetti     preposti      al      controllo      di      regolarita'

amministrativo-contabile (collegi dei revisori dei conti,  ispettori,

ecc.), circa il trattamento di eventuali irregolarita' riscontrate in

ordine  all'effettuazione  della  verifica  prescritta  dall'articolo

48-bis e dal decreto ministeriale n. 40/2008.

  Piu'  nello   specifico,   sono   stati   formulati   dubbi   circa

l'opportunita' di procedere, ogni qual volta si presenti una siffatta

situazione di irregolarita', alla denuncia o  alla  segnalazione  del

fatto potenzialmente dannoso  per  il  pubblico  erario,  atteso  che

potrebbe    semplicemente    trattarsi    di    mero    inadempimento

procedimentale, senz'altro rilevante dal punto di vista organizzativo

e disciplinare, ma  privo  di  concrete  conseguenze  negative  sulla

finanza pubblica.

  E'  di  tutta  evidenza,  infatti,  che  in  quest'ultima   ipotesi

l'avvenuta segnalazione si tradurrebbe in un aggravio  procedimentale

che,  lungi  dal  corrispondere  ad   esigenze   di   trasparenza   e

semplificazione,  si  porrebbe  in  contrasto  con   i   criteri   di

economicita' e di efficacia che reggono l'azione amministrativa.

  D'altra parte, a rigore, lo stesso Procuratore Generale  presso  la

Corte dei Conti ha  sottolineato  come  il  dovere  di  denuncia  sia

escluso per «fatti aventi solo una potenzialita' lesiva» aggiungendo,

tuttavia, che «in tali ipotesi si richiede una vigile attenzione,  da

parte  delle  amministrazioni,  in  modo  da  operare  le  necessarie

correzioni idonee  ad  evitare  il  danno»  (Nota  interpretativa  in

materia di denunce di danno erariale ai Procuratori regionali  presso

le Sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti,  n.  P.G.

9434/2007P, del 2 agosto 2007).

  Cio'  posto,  si  ritiene  che,  in   presenza   di   irregolarita'

concernenti la verifica di cui trattasi, vadano inizialmente promosse

tutte quelle iniziative di natura conoscitiva volte ad acclarare -  o

ad escludere - i  presupposti  di  una  effettiva  ipotesi  di  danno

erariale.

  In    assenza    di    chiarimenti    satisfattivi     da     parte

dell'Amministrazione che ha disposto il pagamento,  diventa  comunque

necessario,  prima  di  avanzare  una  segnalazione  alla  competente

Procura Regionale della Corte dei conti, provocare una verifica  «ora

per allora» del disposto pagamento, attenendosi  al  procedimento  di

seguito delineato.

  Allorche' uno dei  soggetti  di  cui  all'articolo  2  del  decreto

legislativo  30  luglio  1999,  n.  286,  deputati  al  controllo  di

regolarita' amministrativa  e  contabile,  rilevi  l'omissione  della

verifica prescritta dall'articolo 48-bis  e  non  ricorra  una  delle

fattispecie di  esclusione  della  stessa,  l'Amministrazione  dovra'

essere invitata ad effettuare - entro un termine che  puo'  utilmente

essere fissato in dieci giorni - un accertamento volto a  riscontrare

se la mancata verifica in discorso abbia aggravato o compromesso  per

l'agente della  riscossione  la  possibilita'  di  recuperare  quanto

dovuto dal beneficiario per cartelle di pagamento scadute e inevase.

  A  tal  fine,  nelle  more  dell'implementazione  di   un   sistema

telematico  che  renda  possibile  effettuare  on  line  il  predetto

accertamento, l'Amministrazione - attraverso  l'operatore  incaricato

di procedere al servizio di verifica ai sensi dell'articolo 4,  comma

1, del decreto ministeriale n. 40/2008 -  dovra'  formulare  apposita

richiesta scritta, secondo il facsimile unito alla presente circolare

(allegato A), da inviare ad Equitalia Servizi S.p.A. a mezzo  telefax

al  n.  06-95050169  ovvero,  previa  trasformazione   in   documento

elettronico (file .pdf),  a  mezzo  posta  elettronica  all'indirizzo

sospensione.mandati@pec.equitaliaservizi.it, utilizzando una  casella

istituzionale di posta certificata.

  Sulla scorta della predetta  richiesta,  Equitalia  Servizi  S.p.A.

accertera' se il beneficiario del pagamento si trova  attualmente  in

posizione  di  inadempienza  rispetto   all'obbligo   di   versamento

derivante dalla notifica di una o piu' cartelle di pagamento  per  un

ammontare complessivo pari o superiore all'importo di diecimila  euro

- sino, ovviamente, all'importo del pagamento  -  e,  nel  solo  caso

affermativo, se tale posizione di inadempienza  era  gia'  esistente,

sulla base dell'obbligo derivante dalle medesime cartelle,  all'epoca

in cui e' stato effettuato il pagamento.

  L'esito del suddetto accertamento  sara'  comunicato  da  Equitalia

Servizi   S.p.A.   direttamente   all'Amministrazione    interessata,

indicativamente nel termine di trenta  giorni,  attraverso  il  mezzo

indicato  da   quest'ultima   (telefax   ovvero   posta   elettronica

certificata) al momento della richiesta.

  Laddove l'esito dell'accertamento palesi  un  perdurante  stato  di

inadempimento  a  carico  del   beneficiario,   i   soggetti   tenuti

all'obbligo di denuncia ovvero, in caso di loro inerzia,  gli  uffici

riscontranti e gli organi di controllo  di  cui  all'articolo  2  del

decreto legislativo n. 286/1999  provvederanno  senza  indugio  -  e,

comunque,  nel  rispetto  dei  termini   di   prescrizione   indicati

dall'articolo 1 della legge 14 gennaio  1994,  n.  20,  e  successive

modificazioni, tenuto pure conto delle precisazioni  contenute  nella

circolare 13 dicembre  2006,  n.  44/RGS  -  a  trasmettere  apposita

segnalazione alla competente  Procura  Regionale  della  magistratura

contabile, in aderenza alle direttive contenute nella citata nota del

Procuratore generale presso la Corte dei conti  n.  P.G.  9434/2007P,

del 2 agosto 2007.

  Va da se' che, in presenza della specifica richiesta del soggetto o

dei    soggetti    preposti    al    controllo     di     regolarita'

amministrativo-contabile, qualora l'Amministrazione non  provveda  ad

effettuare, secondo il procedimento delineato, il dovuto accertamento

presso  Equitalia  Servizi  S.p.A.,  inevitabilmente,  dovra'  essere

inoltrata, a causa del contegno omissivo,  la  relativa  segnalazione

alla magistratura contabile.

    Roma, 23 settembre 2011

 

                                               Il Ragioniere generale

                                                     dello Stato     

                                                        Canzio       

Il Direttore generale     delle Finanze

     Lapecorella

 

      

 

   

— 35 —

29-10-2011 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 253

ALLEGATO A

A Equitalia Servizi S.p.a.

Telefax 06-95050169

e-mail sospensione.mandati@pec.equitaliaservizi.it

Oggetto: Circolare 23 settembre 2011, n. 27/RGS - Richiesta di verifica successiva a seguito

dell’inosservanza dell’obbligo posto dall’art. 48-bis del DPR n. 602/1973

RICHIEDENTE (amministrazione o società a totale partecipazione pubblica):

...........................................................................................................................................................................

(denominazione)

Sede .......................................................... (........) in via ....................................................................... n.........

(città) (prov.) (indirizzo)

Codice Fiscale

Dati dell’operatore abilitato alla verifica, ai sensi dell’art. 4 del D.M. n. 40/2008

Cognome ...................................................... Nome .........................................................................

Codice utenza (1) ...............................................................................................................................

A seguito di (2) ............................................................................................. è emersa la mancata effettuazione

della verifica di cui all’articolo 48-bis del DPR n. 602/1973, relativamente al seguente pagamento.

BENEFICIARIO: 􀂆 Persona fisica 􀂆 Società o Ente con o senza personalità giuridica

Codice Fiscale

Importo pagato (in cifre) euro

Importo pagato (in lettere) euro ............................................................................................... / .................

Data pagamento

(gg/mm/aaaa)

Ciò posto, giusta istruzioni diramate con circolare n. 27/RGS del 2011, si chiede di voler procedere ad

effettuare la verifica successiva e di voler fornire il relativo riscontro a mezzo:

􀂆 Telefax n.

􀂆 PEC (3) ......................................................................................@.................................................

.............................................. , .........................

(luogo, data)

Firma dell’operatore abilitato alla verifica (4) Firma del dirigente (4)

................................................................. ...........................................................

,

29-10-2011 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 253

Note

(1) Codice assegnato da Equitalia Servizi S.p.A., ai sensi dell’art. 4, comma 3, del D.M. n. 40/2008,

all’operatore incaricato di procedere al servizio di verifica;

(2) Controllo interno, ispezione, verifica amministrativo-contabile del collegio sindacale o del collegio

dei revisori dei conti, ecc.;

(3) Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dell’ufficio o dell’operatore incaricato;

(4) La firma deve essere apposta sia dall’operatore abilitato alla verifica sia dal dirigente (ovvero

responsabile dell’ufficio o dell’unità organizzativa).

11A14106

 

 

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