Avv. Paolo Nesta


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LEGGE 11 novembre 2011, n. 180-Norme per la tutela della liberta' d'impresa. Statuto delle imprese.

 

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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

 

la seguente legge:

Art. 1

Finalita'

 

1. La presente legge definisce lo statuto delle imprese e dell'imprenditore al fine di assicurare lo sviluppo della persona attraverso il valore del lavoro, sia esso svolto in forma autonoma che d'impresa, e di garantire la liberta' di iniziativa economica privata in conformita' agli articoli 35 e 41 della Costituzione.

2. I principi della presente legge costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica e principi dell'ordinamento giuridico dello Stato e hanno lo scopo di garantire la piena applicazione della comunicazione della Commissione europea COM(2008) 394 definitivo, del 25 giugno 2008, recante «Una corsia preferenziale per la piccola impresa - Alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la Piccola Impresa (uno "Small Business Act" per l'Europa)», e la coerenza delle normative adottate dallo Stato e dalle regioni con i provvedimenti dell'Unione europea in materia di concreta applicazione della medesima.

3. In ogni caso sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione.

4. Nelle materie attribuite alla competenza legislativa concorrente, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano la potesta' legislativa nel rispetto dei principi fondamentali di cui alla presente legge.

5. Lo statuto delle imprese e dell'imprenditore, di cui alla presente legge, mira in particolare:

a) al riconoscimento del contributo fondamentale delle imprese alla crescita dell'occupazione e alla prosperita' economica, nonche' al riconoscimento dei doveri cui l'imprenditore e' tenuto ad attenersi nell'esercizio della propria attivita';

b) a promuovere la costruzione di un quadro normativo nonche' di un contesto sociale e culturale volti a favorire lo sviluppo delle imprese anche di carattere familiare;

c) a rendere piu' equi i sistemi sanzionatori vigenti connessi agli adempimenti a cui le imprese sono tenute nei confronti della pubblica amministrazione;

d) a promuovere l'inclusione delle problematiche sociali e delle tematiche ambientali nello svolgimento delle attivita' delle imprese e nei loro rapporti con le parti sociali;

e) a favorire l'avvio di nuove imprese, in particolare da parte dei giovani e delle donne;

f) a valorizzare il potenziale di crescita, di produttivita' e di innovazione delle imprese, con particolare riferimento alle micro, piccole e medie imprese;

g) a favorire la competitivita' del sistema produttivo nazionale nel contesto europeo e internazionale;

h) ad adeguare l'intervento pubblico e l'attivita' della pubblica amministrazione alle esigenze delle micro, piccole e medie imprese nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

 

 

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto

dall'amministrazione competente per materia, ai sensi

dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle

disposizioni sulla promulgazione delle leggi,

sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica

e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,

approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo

fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge

modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano

invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi

qui trascritti.

Note all'art. 1:

- Il testo degli articoli 35, 41 e 117, terzo comma,

della Costituzione e' il seguente:

«Art. 35.

La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed

applicazioni.

Cura la formazione e l'elevazione professionale dei

lavoratori.

Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni

internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del

lavoro.

Riconosce la liberta' di emigrazione, salvo gli

obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e

tutela il lavoro italiano all'estero.»

«Art. 41.

L'iniziativa economica privata e' libera.

Non puo' svolgersi in contrasto con la utilita' sociale

o in modo da recare danno alla sicurezza, alla liberta',

alla dignita' umana.

La legge determina i programmi e i controlli opportuni

perche' l'attivita' economica pubblica e privata possa

essere indirizzata e coordinata a fini sociali.»

«Art. 117. - (Omissis).

Sono materie di legislazione concorrente quelle

relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea

delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza

del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni

scolastiche e con esclusione della istruzione e della

formazione professionale; professioni; ricerca scientifica

e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori

produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento

sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti

e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di

navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione,

trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;

previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei

bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e

del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e

ambientali e promozione e organizzazione di attivita'

culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di

credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e

agrario a carattere regionale. Nelle materie di

legislazione concorrente spetta alle Regioni la potesta'

legislativa, salvo che per la determinazione dei principi

fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.».

 

 

 

 

Art. 2

Principi generali

 

1. Sono principi generali della presente legge, che concorrono a definire lo statuto delle imprese e dell'imprenditore:

a) la liberta' di iniziativa economica, di associazione, di modello societario, di stabilimento e di prestazione di servizi, nonche' di concorrenza, quali principi riconosciuti dall'Unione europea;

b) la sussidiarieta' orizzontale quale principio informatore delle politiche pubbliche, anche con riferimento alla creazione d'impresa, in particolare da parte dei giovani e delle donne, alla semplificazione, allo stimolo del talento imprenditoriale, alla successione di impresa e alla certificazione;

c) il diritto dell'impresa di operare in un contesto normativo certo e in un quadro di servizi pubblici tempestivi e di qualita', riducendo al minimo i margini di discrezionalita' amministrativa;

d) la progressiva riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese, in particolare delle micro, piccole e medie imprese, in conformita' a quanto previsto dalla normativa europea;

e) la partecipazione e l'accesso delle imprese, in particolare delle micro, piccole e medie imprese, alle politiche pubbliche attraverso l'innovazione, quale strumento per una maggiore trasparenza della pubblica amministrazione;

f) la reciprocita' dei diritti e dei doveri nei rapporti fra imprese e pubblica amministrazione;

g) la tutela della capacita' inventiva e tecnologica delle imprese per agevolarne l'accesso agli investimenti e agli strumenti di tutela della proprieta' intellettuale;

h) il diritto delle imprese a godere nell'accesso al credito di un quadro informativo completo e trasparente e di condizioni eque e non vessatorie;

i) la promozione della cultura imprenditoriale e del lavoro autonomo nel sistema dell'istruzione scolastica di ogni ordine e grado e della formazione professionale, valorizzando quanto piu' possibile la formazione svolta in azienda soprattutto per quelle tipologie di contratto che costituiscono la porta d'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro;

l) la promozione di misure che semplifichino la trasmissione e la successione di impresa;

m) il sostegno pubblico, attraverso misure di semplificazione amministrativa da definire attraverso appositi provvedimenti legislativi, alle micro, piccole e medie imprese, in particolare a quelle giovanili e femminili e innovative;

n) la promozione di politiche volte all'aggregazione tra imprese, anche attraverso il sostegno ai distretti e alle reti di imprese;

o) la riduzione, nell'ambito di un apposito provvedimento legislativo, della durata dei processi civili relativi al recupero dei crediti vantati dalle imprese verso altre imprese entro termini ragionevolmente brevi, con l'obiettivo di un anno;

p) il riconoscimento e la valorizzazione degli statuti delle imprese ispirati a principi di equita', solidarieta' e socialita'.

2. Nel rispetto dei principi fissati dall'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea le disposizioni di cui al comma 1 sono rivolte prevalentemente a garantire alle imprese condizioni di equita' funzionale operando interventi di tipo perequativo per le aree territoriali sottoutilizzate gia' individuate dalla legge, con particolare riguardo alle questioni legate alle condizioni infrastrutturali, al credito e ai rapporti con la pubblica amministrazione.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1, lettere d), l), m), n) e o), e 2 si applicano purche' non comportino nuovi o maggiori oneri finanziari e amministrativi.

 

Art. 3

Liberta' associativa

 

1. Ogni impresa e' libera di aderire ad una o piu' associazioni.

2. Per garantire la piu' ampia rappresentanza dei settori economicamente piu' rilevanti nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, il numero dei componenti degli organi amministrativi non puo' essere comunque superiore ad un terzo dei componenti dei consigli di ciascuna camera di commercio.

3. Il comma 2 si applica anche agli enti del sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura a base associativa.

4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le associazioni di imprese integrano i propri statuti con un codice etico con il quale si prevede che le imprese associate e i loro rappresentanti riconoscono, tra i valori fondanti dell'associazione, il rifiuto di ogni rapporto con organizzazioni criminali o mafiose e con soggetti che fanno ricorso a comportamenti contrari alla legge, al fine di contrastare e ridurre le forme di controllo delle imprese e dei loro collaboratori che alterano di fatto la libera concorrenza. Le imprese che aderiscono alle suddette associazioni respingono e contrastano ogni forma di estorsione, usura o altre tipologie di reato, poste in essere da organizzazioni criminali o mafiose, e collaborano con le forze dell'ordine e le istituzioni, denunciando, anche con l'assistenza dell'associazione, ogni episodio di attivita' illegale di cui sono soggetti passivi. Il mancato rispetto del codice etico dell'associazione e dei doveri degli associati e' sanzionato nei termini previsti dallo statuto e dallo stesso codice etico dell'associazione.

 

Art. 4

Legittimazione ad agire delle associazioni

 

1. Le associazioni di categoria rappresentate in almeno cinque camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di seguito denominate «camere di commercio», ovvero nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e le loro articolazioni territoriali e di categoria sono legittimate a proporre azioni in giudizio sia a tutela di interessi relativi alla generalita' dei soggetti appartenenti alla categoria professionale, sia a tutela di interessi omogenei relativi solo ad alcuni soggetti.

2. Le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, regionale e provinciale sono legittimate ad impugnare gli atti amministrativi lesivi degli interessi diffusi.

 

Art. 5

Definizioni

 

1. Ai fini della presente legge:

a) si definiscono «microimprese», «piccole imprese» e «medie imprese» le imprese che rientrano nelle definizioni recate dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. L 124 del 20 maggio 2003;

b) si definiscono «distretti» i contesti produttivi omogenei, caratterizzati da un'elevata concentrazione di imprese, prevalentemente di micro, piccole e medie dimensioni, nonche' dalla specializzazione produttiva di sistemi di imprese;

c) si definiscono «distretti tecnologici» i contesti produttivi omogenei, caratterizzati dalla presenza di forti legami con il sistema della ricerca e dell'innovazione;

d) si definiscono «meta-distretti tecnologici» le aree produttive innovative e di eccellenza, indipendentemente dai limiti territoriali, ancorche' non strutturate e governate come reti;

e) si definiscono «distretti del commercio» le aree produttive e le iniziative nelle quali i cittadini, le imprese e le formazioni sociali, liberamente aggregati, esercitano il commercio come fattore di valorizzazione di tutte le risorse di cui dispone il territorio;

f) si definiscono «reti di impresa» le aggregazioni funzionali tra imprese che rientrano nelle definizioni recate dal decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e dall'articolo 42 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

g) si definiscono «consorzi per il commercio estero» i consorzi e le societa' consortili che abbiano come scopi sociali esclusivi, anche disgiuntamente, l'esportazione dei prodotti delle imprese consorziate e l'attivita' promozionale necessaria per realizzarla;

h) si definiscono «imprese dell'indotto» le imprese che sono in rapporti contrattuali con altra impresa tali che le determinazioni o gli eventi gestionali riguardanti quest'ultima ne possano condizionare in maniera determinante il ciclo economico o l'organizzazione;

i) si definiscono «nuove imprese», comunque specificate, le imprese che hanno meno di cinque anni di attivita', le cui quote non siano detenute in maggioranza da altre imprese, ovvero che non siano state istituite nel quadro di una concentrazione o di una ristrutturazione e non costituiscano una creazione di ramo d'azienda;

l) si definiscono «imprese femminili» le imprese in cui la maggioranza delle quote sia nella titolarita' di donne, ovvero le imprese cooperative in cui la maggioranza delle persone sia composta da donne e le imprese individuali gestite da donne;

m) si definiscono «imprese giovanili» le imprese in cui la maggioranza delle quote sia nella titolarita' di soggetti con eta' inferiore a trentacinque anni, ovvero le imprese cooperative in cui la maggioranza delle persone sia composta da soggetti con eta' inferiore a trentacinque anni e le imprese individuali gestite da soggetti con eta' inferiore a trentacinque anni;

n) si definiscono «imprese tecnologiche» le imprese che sostengono spese di ricerca scientifica e tecnologica per almeno il 15 per cento dei costi complessivi annuali;

o) si definisce «seed capital» il finanziamento utilizzato da un imprenditore per l'avvio di un progetto imprenditoriale, compresi l'analisi di mercato, lo sviluppo dell'idea imprenditoriale, di nuovi prodotti e servizi, a monte della fase d'avvio dell'impresa stessa (cosiddetto start-up).

 

 

 

Note all'art. 5:

- Il decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 (Misure

urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi,

convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009,

n. 33), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 aprile

2009, n. 85.

- Il testo dell' articolo 42 del decreto-legge 31

maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di

stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica,

convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,

n. 122), e' il seguente:

«Art. 42. (Reti di imprese).

1.

2. Alle imprese appartenenti ad una delle reti di

imprese riconosciute ai sensi dei commi successivi

competono vantaggi fiscali, amministrativi e finanziari,

nonche' la possibilita' di stipulare convenzioni con

l'A.B.I. nei termini definiti con decreto del Ministro

dell'economia e delle finanze emanato ai sensi

dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988

entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore

del presente decreto.

2-bis. Il comma 4-ter dell' articolo 3 del

decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con

modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e'

sostituito dal seguente:

«4-ter. Con il contratto di rete piu' imprenditori

perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e

collettivamente, la propria capacita' innovativa e la

propria competitivita' sul mercato e a tal fine si

obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a

collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti

all'esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi

informazioni o prestazioni di natura industriale,

commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad

esercitare in comune una o piu' attivita' rientranti

nell'oggetto della propria impresa. Il contratto puo' anche

prevedere l'istituzione di un fondo patrimoniale comune e

la nomina di un organo comune incaricato di gestire, in

nome e per conto dei partecipanti, l'esecuzione del

contratto o di singole parti o fasi dello stesso. Ai fini

degli adempimenti pubblicitari di cui al comma 4-quater, il

contratto deve essere redatto per atto pubblico o per

scrittura privata autenticata e deve indicare:

a) il nome, la ditta, la ragione o la denominazione

sociale di ogni partecipante per originaria sottoscrizione

del contratto o per adesione successiva;

b) l'indicazione degli obiettivi strategici di

innovazione e di innalzamento della capacita' competitiva

dei partecipanti e le modalita' concordate tra gli stessi

per misurare l'avanzamento verso tali obiettivi;

c) la definizione di un programma di rete, che contenga

l'enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da

ciascun partecipante, le modalita' di realizzazione dello

scopo comune e, qualora sia prevista l'istituzione di un

fondo patrimoniale comune, la misura e i criteri di

valutazione dei conferimenti iniziali e degli eventuali

contributi successivi che ciascun partecipante si obbliga a

versare al fondo nonche' le regole di gestione del fondo

medesimo; se consentito dal programma, l'esecuzione del

conferimento puo' avvenire anche mediante apporto di un

patrimonio destinato costituito ai sensi dell'articolo

2447-bis, primo comma, lettera a), del codice civile. Al

fondo patrimoniale comune costituito ai sensi della

presente lettera si applicano, in quanto compatibili, le

disposizioni di cui agli articoli 2614 e 2615 del codice

civile;

d) la durata del contratto, le modalita' di adesione di

altri imprenditori e, se pattuite, le cause facoltative di

recesso anticipato e le condizioni per l'esercizio del

relativo diritto, ferma restando in ogni caso

l'applicazione delle regole generali di legge in materia di

scioglimento totale o parziale dei contratti plurilaterali

con comunione di scopo;

e) se il contratto ne prevede l'istituzione, il nome,

la ditta, la ragione o la denominazione sociale del

soggetto prescelto per svolgere l'ufficio di organo comune

per l'esecuzione del contratto o di una o piu' parti o fasi

di esso, i poteri di gestione e di rappresentanza conferiti

a tale soggetto come mandatario comune nonche' le regole

relative alla sua eventuale sostituzione durante la vigenza

del contratto. Salvo che sia diversamente disposto nel

contratto, l'organo comune agisce in rappresentanza degli

imprenditori, anche individuali, partecipanti al contratto,

nelle procedure di programmazione negoziata con le

pubbliche amministrazioni, nelle procedure inerenti ad

interventi di garanzia per l'accesso al credito e in quelle

inerenti allo sviluppo del sistema imprenditoriale nei

processi di internazionalizzazione e di innovazione

previsti dall'ordinamento nonche' all'utilizzazione di

strumenti di promozione e tutela dei prodotti e marchi di

qualita' o di cui sia adeguatamente garantita la genuinita'

della provenienza;

f) le regole per l'assunzione delle decisioni dei

partecipanti su ogni materia o aspetto di interesse comune

che non rientri, quando e' stato istituito un organo

comune, nei poteri di gestione conferiti a tale organo,

nonche', se il contratto prevede la modificabilita' a

maggioranza del programma di rete, le regole relative alle

modalita' di assunzione delle decisioni di modifica del

programma medesimo.».

2-ter. Il comma 4-quater dell' articolo 3 del

decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con

modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009 n. 33, e'

sostituito dal seguente:

«4-quater. Il contratto di rete e' soggetto a

iscrizione nella sezione del registro delle imprese presso

cui e' iscritto ciascun partecipante e l'efficacia del

contratto inizia a decorrere da quando e' stata eseguita

l'ultima delle iscrizioni prescritte a carico di tutti

coloro che ne sono stati sottoscrittori originari».

2-quater. Fino al periodo d'imposta in corso al 31

dicembre 2012, una quota degli utili dell'esercizio

destinati dalle imprese che sottoscrivono o aderiscono a un

contratto di rete ai sensi dell' articolo 3, commi 4-er e

seguenti, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5,

convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009,

n. 33, e successive modificazioni, al fondo patrimoniale

comune o al patrimonio destinato all'affare per realizzare

entro l'esercizio successivo gli investimenti previsti dal

programma comune di rete, preventivamente asseverato da

organismi espressione dell'associazionismo imprenditoriale

muniti dei requisiti previsti con decreto del Ministro

dell'economia e delle finanze, ovvero, in via sussidiaria,

da organismi pubblici individuati con il medesimo decreto,

se accantonati ad apposita riserva, concorrono alla

formazione del reddito nell'esercizio in cui la riserva e'

utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite di

esercizio ovvero in cui viene meno l'adesione al contratto

di rete. L'asseverazione e' rilasciata previo riscontro

della sussistenza nel caso specifico degli elementi propri

del contratto di rete e dei relativi requisiti di

partecipazione in capo alle imprese che lo hanno

sottoscritto. L'Agenzia delle entrate, avvalendosi dei

poteri di cui al titolo IV del decreto del Presidente della

Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, vigila sui contratti

di rete e sulla realizzazione degli investimenti che hanno

dato accesso all'agevolazione, revocando i benefici

indebitamente fruiti. L'importo che non concorre alla

formazione del reddito d'impresa non puo', comunque,

superare il limite di euro 1.000.000. Gli utili destinati

al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato

all'affare trovano espressione in bilancio in una

corrispondente riserva, di cui viene data informazione in

nota integrativa, e sono vincolati alla realizzazione degli

investimenti previsti dal programma comune di rete.

2-quinquies. L'agevolazione di cui al comma 2-quater

puo' essere fruita, nel limite complessivo di 20 milioni di

euro per l'anno 2011 e di 14 milioni di euro per ciascuno

degli anni 2012 e 2013, esclusivamente in sede di

versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per

il periodo di imposta relativo all'esercizio cui si

riferiscono gli utili destinati al fondo patrimoniale

comune o al patrimonio destinato all'affare; per il periodo

di imposta successivo l'acconto delle imposte dirette e'

calcolato assumendo come imposta del periodo precedente

quella che si sarebbe applicata in assenza delle

disposizioni di cui al comma 2-quater. All'onere derivante

dal presente comma si provvede quanto a 2 milioni di euro

per l'anno 2011 mediante utilizzo di quota delle maggiori

entrate derivanti dall'articolo 32, quanto a 18 milioni di

euro per l'anno 2011 e a 14 milioni di euro per l'anno 2013

mediante utilizzo di quota delle maggiori entrate derivanti

dall'articolo 38, commi 13-bis e seguenti, e quanto a 14

milioni di euro per l'anno 2012 mediante corrispondente

riduzione del Fondo di cui all' articolo 10, comma 5, del

decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con

modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2-sexies. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia

delle entrate, da adottare entro novanta giorni dalla data

di entrata in vigore della legge di conversione del

presente decreto, sono stabiliti criteri e modalita' di

attuazione dell'agevolazione di cui al comma 2-quater,

anche al fine di assicurare il rispetto del limite

complessivo previsto dal comma 2-quinquies.

2-septies. L'agevolazione di cui al comma 2-quater e'

subordinata all'autorizzazione della Commissione europea,

con le procedure previste dall' articolo 108, paragrafo 3,

del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.».

 

 

 

 

Art. 6

Procedure di valutazione

 

1. Lo Stato, le regioni, gli enti locali e gli enti pubblici sono tenuti a valutare l'impatto delle iniziative legislative e regolamentari, anche di natura fiscale, sulle imprese, prima della loro adozione, attraverso:

a) l'integrazione dei risultati delle valutazioni nella formulazione delle proposte;

b) l'effettiva applicazione della disciplina di cui all'articolo 14, commi 1 e 4, della legge 28 novembre 2005, n. 246, relativa all'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) e alla verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR);

c) l'applicazione dei criteri di proporzionalita' e, qualora possa determinarsi un pregiudizio eccessivo per le imprese, di gradualita' in occasione dell'introduzione di nuovi adempimenti e oneri a carico delle imprese, tenendo conto delle loro dimensioni, del numero di addetti e del settore merceologico di attivita'.

2. All'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nella individuazione e comparazione delle opzioni le amministrazioni competenti tengono conto della necessita' di assicurare il corretto funzionamento concorrenziale del mercato e la tutela delle liberta' individuali.»;

b) al comma 5, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:

«a) i criteri generali e le procedure dell'AIR, da concludere con apposita relazione, nonche' le relative fasi di consultazione»;

c) dopo il comma 5, e' inserito il seguente:

«5-bis. La relazione AIR di cui al comma 5, lettera a), da' conto, tra l'altro, in apposite sezioni, della valutazione dell'impatto sulle piccole e medie imprese e degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese. Per onere informativo si intende qualunque adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione».

3. I criteri per l'effettuazione della stima dei costi amministrativi di cui al comma 5-bis dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, introdotto dal comma 2 del presente articolo, sono stabiliti, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro per la semplificazione normativa, tenuto conto delle attivita' svolte ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

4. Le regioni e gli enti locali, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, individuano l'ufficio responsabile del coordinamento delle attivita' di cui al comma 1. Nel caso non sia possibile impiegare risorse interne o di altri soggetti pubblici, le amministrazioni possono avvalersi del sistema delle camere di commercio, nel rispetto della normativa vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. I soggetti di cui al comma 1 prevedono e regolamentano il ricorso alla consultazione delle organizzazioni maggiormente rappresentative delle imprese prima dell'approvazione di una proposta legislativa, regolamentare o amministrativa, anche di natura fiscale, destinata ad avere conseguenze sulle imprese, fatto salvo quanto disposto ai sensi dell'articolo 14, comma 5, lettera a), della legge 28 novembre 2005, n. 246, come sostituita dal comma 2 del presente articolo.

6. Le disposizioni che prevedono l'obbligo per le pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, di pubblicare sui propri siti istituzionali, per ciascun procedimento amministrativo ad istanza di parte rientrante nelle proprie competenze, l'elenco degli atti e documenti che l'istante ha l'onere di produrre a corredo dell'istanza si applicano anche agli atti o documenti la cui produzione a corredo dell'istanza e' prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

 

Note all'art. 6:

- Il testo dell'articolo 14 della legge 28 novembre

2005, n. 246 (Semplificazione e riassetto normativo per

l'anno 2005), come modificato dalla presente legge, e' il

seguente:

«Art. 14. (Semplificazione della legislazione). - 1.

L'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR)

consiste nella valutazione preventiva degli effetti di

ipotesi di intervento normativo ricadenti sulle attivita'

dei cittadini e delle imprese e sull'organizzazione e sul

funzionamento delle pubbliche amministrazioni, mediante

comparazione di opzioni alternative. Nella individuazione e

comparazione delle opzioni le amministrazioni competenti

tengono conto della necessita' di assicurare il corretto

funzionamento concorrenziale del mercato e la tutela delle

liberta' individuali.

2. L'AIR costituisce un supporto alle decisioni

dell'organo politico di vertice dell'amministrazione in

ordine all'opportunita' dell'intervento normativo.

3. L'elaborazione degli schemi di atti normativi del

Governo e' sottoposta all'AIR, salvo i casi di esclusione

previsti dai decreti di cui al comma 5 e i casi di

esenzione di cui al comma 8.

4. La verifica dell'impatto della regolamentazione

(VIR) consiste nella valutazione, anche periodica, del

raggiungimento delle finalita' e nella stima dei costi e

degli effetti prodotti da atti normativi sulle attivita'

dei cittadini e delle imprese e sull'organizzazione e sul

funzionamento delle pubbliche amministrazioni. La VIR e'

applicata dopo il primo biennio dalla data di entrata in

vigore della legge oggetto di valutazione. Successivamente

essa e' effettuata periodicamente a scadenze biennali.

5. Con decreti del Presidente del Consiglio dei

ministri, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3,

della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti entro

centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della

presente legge:

a) i criteri generali e le procedure dell'AIR, da

concludere con apposita relazione, nonche' le relative fasi

di consultazione;

b) le tipologie sostanziali, i casi e le modalita' di

esclusione dell'AIR;

c) i criteri generali e le procedure, nonche'

l'individuazione dei casi di effettuazione della VIR;

d) i criteri ed i contenuti generali della relazione al

Parlamento di cui al comma 10.

5-bis. La relazione AIR di cui al comma 5, lettera a),

da' conto, tra l'altro, in apposite sezioni, della

valutazione dell'impatto sulle piccole e medie imprese e

degli oneri informativi e dei relativi costi

amministrativi, introdotti o eliminati a carico di

cittadini e imprese. Per onere informativo si intende

qualunque adempimento comportante raccolta, elaborazione,

trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e

documenti alla pubblica amministrazione.

6. I metodi di analisi e i modelli di AIR, nonche' i

metodi relativi alla VIR, sono adottati con direttive del

Presidente del Consiglio dei ministri e sono sottoposti a

revisione, con cadenza non superiore al triennio.

7. L'amministrazione competente a presentare

l'iniziativa normativa provvede all'AIR e comunica al

Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi (DAGL)

della Presidenza del Consiglio dei ministri i risultati

dell'AIR.

8. Il DAGL assicura il coordinamento delle

amministrazioni in materia di AIR e di VIR. Il DAGL, su

motivata richiesta dell'amministrazione interessata, puo'

consentire l'eventuale esenzione dall'AIR.

9. Le amministrazioni, nell'ambito della propria

autonomia organizzativa e senza oneri aggiuntivi,

individuano l'ufficio responsabile del coordinamento delle

attivita' connesse all'effettuazione dell'AIR e della VIR

di rispettiva competenza. Nel caso non sia possibile

impiegare risorse interne o di altri soggetti pubblici, le

amministrazioni possono avvalersi di esperti o di societa'

di ricerca specializzate, nel rispetto della normativa

vigente e, comunque, nei limiti delle disponibilita'

finanziarie.

10. Entro il 31 marzo di ogni anno, le amministrazioni

comunicano al DAGL i dati e gli elementi informativi

necessari per la presentazione al Parlamento, entro il 30

aprile, della relazione annuale del Presidente del

Consiglio dei ministri sullo stato di applicazione

dell'AIR.

11. E' abrogato l'articolo 5, comma 1, della legge 8

marzo 1999, n. 50.

12. Al fine di procedere all'attivita' di riordino

normativo prevista dalla legislazione vigente, il Governo,

avvalendosi dei risultati dell'attivita' di cui

all'articolo 107 della legge 23 dicembre 2000, n. 388,

entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore

della presente legge, individua le disposizioni legislative

statali vigenti, evidenziando le incongruenze e le

antinomie normative relative ai diversi settori

legislativi, e trasmette al Parlamento una relazione

finale.

13. Le somme non utilizzate relative all'anno 2005 del

fondo destinato al finanziamento di iniziative volte a

promuovere l'informatizzazione e la classificazione della

normativa vigente, di cui all'articolo 107 della legge 23

dicembre 2000, n. 388, possono essere versate all'entrata

del bilancio dello Stato, per essere successivamente

riassegnate alle pertinenti unita' previsionali di base

dello stato di previsione del Ministero della giustizia, al

fine di finanziare i progetti approvati dal Comitato guida,

costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei

ministri 24 gennaio 2003, pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 2003.

14. Entro ventiquattro mesi dalla scadenza del termine

di cui al comma 12, il Governo e' delegato ad adottare, con

le modalita' di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo

1997, n. 59, e successive modificazioni, decreti

legislativi che individuano le disposizioni legislative

statali, pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1970, anche

se modificate con provvedimenti successivi, delle quali si

ritiene indispensabile la permanenza in vigore, secondo i

seguenti principi e criteri direttivi:

a) esclusione delle disposizioni oggetto di abrogazione

tacita o implicita;

b) esclusione delle disposizioni che abbiano esaurito

la loro funzione o siano prive di effettivo contenuto

normativo o siano comunque obsolete;

c) identificazione delle disposizioni la cui

abrogazione comporterebbe lesione dei diritti

costituzionali;

d) identificazione delle disposizioni indispensabili

per la regolamentazione di ciascun settore, anche

utilizzando a tal fine le procedure di analisi e verifica

dell'impatto della regolazione;

e) organizzazione delle disposizioni da mantenere in

vigore per settori omogenei o per materie, secondo il

contenuto precettivo di ciascuna di esse;

f) garanzia della coerenza giuridica, logica e

sistematica della normativa;

g) identificazione delle disposizioni la cui

abrogazione comporterebbe effetti anche indiretti sulla

finanza pubblica;

h) identificazione delle disposizioni contenute nei

decreti ricognitivi, emanati ai sensi dell'articolo 1,

comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131, aventi per

oggetto i principi fondamentali della legislazione dello

Stato nelle materie previste dall'articolo 117, terzo

comma, della Costituzione.

14-bis. Nelle materie appartenenti alla legislazione

regionale, le disposizioni normative statali, che restano

in vigore ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 5

giugno 2003, n. 131, continuano ad applicarsi, in ciascuna

regione, fino alla data di entrata in vigore delle relative

disposizioni regionali.

14-ter. Fatto salvo quanto stabilito dal comma 17,

decorso un anno dalla scadenza del termine di cui al comma

14, ovvero del maggior termine previsto dall'ultimo periodo

del comma 22, tutte le disposizioni legislative statali non

comprese nei decreti legislativi di cui al comma 14, anche

se modificate con provvedimenti successivi, sono abrogate.

14-quater. Il Governo e' altresi' delegato ad adottare,

entro il termine di cui al comma 14-ter, uno o piu' decreti

legislativi recanti l'abrogazione espressa, con la medesima

decorrenza prevista dal comma 14-ter, di disposizioni

legislative statali ricadenti fra quelle di cui alle

lettere a) e b) del comma 14, anche se pubblicate

successivamente al 1° gennaio 1970.

15. I decreti legislativi di cui al comma 14 provvedono

altresi' alla semplificazione o al riassetto della materia

che ne e' oggetto, nel rispetto dei principi e criteri

direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997,

n. 59, e successive modificazioni, anche al fine di

armonizzare le disposizioni mantenute in vigore con quelle

pubblicate successivamente alla data del 1° gennaio 1970.

16.

17. Rimangono in vigore:

a) le disposizioni contenute nel codice civile, nel

codice penale, nel codice di procedura civile, nel codice

di procedura penale, nel codice della navigazione, comprese

le disposizioni preliminari e di attuazione, e in ogni

altro testo normativo che rechi nell'epigrafe la

denominazione codice ovvero testo unico;

b) le disposizioni che disciplinano l'ordinamento degli

organi costituzionali e degli organi aventi rilevanza

costituzionale, nonche' le disposizioni relative

all'ordinamento delle magistrature e dell'Avvocatura dello

Stato e al riparto della giurisdizione;

c) le disposizioni tributarie e di bilancio e quelle

concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche

derivante dal gioco;

d) le disposizioni che costituiscono adempimenti

imposti dalla normativa comunitaria e quelle occorrenti per

la ratifica e l'esecuzione di trattati internazionali;

e) le disposizioni in materia previdenziale e

assistenziale.

18. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei

decreti legislativi di cui al comma 14, possono essere

emanate, con uno o piu' decreti legislativi, disposizioni

integrative, di riassetto o correttive, esclusivamente nel

rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma

15 e previo parere della Commissione di cui al comma 19.

18-bis. Entro un anno dalla data di entrata in vigore

dei decreti legislativi di riassetto di cui al comma 18,

nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi,

possono essere emanate, con uno o piu' decreti legislativi,

disposizioni integrative o correttive dei medesimi decreti

legislativi.

19. E' istituita la "Commissione parlamentare per la

semplificazione", di seguito denominata "Commissione"

composta da venti senatori e venti deputati, nominati

rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica

e dal Presidente della Camera dei deputati nel rispetto

della proporzione esistente tra i gruppi parlamentari, su

designazione dei gruppi medesimi. La Commissione elegge tra

i propri componenti un presidente, due vicepresidenti e due

segretari che insieme con il presidente formano l'Ufficio

di presidenza. La Commissione si riunisce per la sua prima

seduta entro venti giorni dalla nomina dei suoi componenti,

per l'elezione dell'Ufficio di presidenza.

20. Alle spese necessarie per il funzionamento della

Commissione si provvede, in parti uguali, a carico dei

bilanci interni di ciascuna delle due Camere.

21. La Commissione:

a) esprime il parere sugli schemi dei decreti

legislativi di cui ai commi 14, 14-quater, 15, 18 e 18-bis;

b) verifica periodicamente lo stato di attuazione del

procedimento per l'abrogazione generalizzata di norme di

cui al comma 14-ter e ne riferisce ogni sei mesi alle

Camere;

c) esercita i compiti di cui all'articolo 5, comma 4,

della legge 15 marzo 1997, n. 59.

22. Per l'acquisizione del parere, gli schemi dei

decreti legislativi di cui ai commi 14, 14-quater, 15, 18 e

18-bis sono trasmessi alla Commissione, che si pronuncia

entro trenta giorni. Il Governo, ove ritenga di non

accogliere, in tutto o in parte, le eventuali condizioni

poste, ritrasmette il testo, con le proprie osservazioni e

con le eventuali modificazioni, alla Commissione per il

parere definitivo, da rendere nel termine di trenta giorni.

Se il termine previsto per il parere della Commissione cade

nei trenta giorni che precedono la scadenza di uno dei

termini previsti dai commi 14, 14-quater, 15, 18 e 18-bis,

la scadenza medesima e' prorogata di novanta giorni.

23. La Commissione puo' chiedere una sola volta ai

Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni per

l'adozione del parere, qualora cio' si renda necessario per

la complessita' della materia o per il numero di schemi

trasmessi nello stesso periodo all'esame della Commissione.

Trascorso il termine, eventualmente prorogato, senza che la

Commissione abbia espresso il parere, i decreti legislativi

possono essere comunque emanati. Nel computo dei termini

non viene considerato il periodo di sospensione estiva e

quello di fine anno dei lavori parlamentari.

24. La Commissione esercita i compiti di cui al comma

21, lettera c), a decorrere dall'inizio della legislatura

successiva alla data di entrata in vigore della presente

legge. Dallo stesso termine cessano gli effetti

dell'articolo 5, commi 1, 2 e 3, della legge 15 marzo 1997,

n. 59.».

- Il testo dell' articolo 25 del decreto-legge 25

giugno 2008, n. 112 ( Disposizioni urgenti per lo sviluppo

economico, la semplificazione, la competitivita', la

stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione

tributaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 6

agosto 2008, n. 133), e' il seguente:

«Art. 25. (Taglia - oneri amministrativi). - 1. Entro

sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del

presente decreto, su proposta del Ministro per la pubblica

amministrazione e l'innovazione e del Ministro per la

semplificazione normativa, e' approvato un programma per la

misurazione degli oneri amministrativi derivanti da

obblighi informativi nelle materie affidate alla competenza

dello Stato, con l'obiettivo di giungere, entro il 31

dicembre 2012, alla riduzione di tali oneri per una quota

complessiva del 25%, come stabilito in sede europea. Per la

riduzione relativa alle materie di competenza regionale, si

provvede ai sensi dell'articolo 20-ter della legge 15 marzo

1997, n. 59, e dei successivi accordi attuativi.

2. In attuazione del programma di cui al comma 1, il

Dipartimento della funzione pubblica coordina le attivita'

di misurazione in raccordo con l'Unita' per la

semplificazione e la qualita' della regolazione e le

amministrazioni interessate per materia.

3. Ciascun Ministro, di concerto con il Ministro per la

pubblica amministrazione e l'innovazione e con il Ministro

per la semplificazione normativa, adotta il piano di

riduzione degli oneri amministrativi relativo alle materie

affidate alla competenza di ciascun Ministro, che definisce

le misure normative, organizzative e tecnologiche

finalizzate al raggiungimento dell'obiettivo di cui al

comma 1, assegnando i relativi programmi ed obiettivi ai

dirigenti titolari dei centri di responsabilita'

amministrativa. I piani confluiscono nel piano d'azione per

la semplificazione e la qualita' della regolazione di cui

al comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 10 gennaio

2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9

marzo 2006, n. 80, che assicura la coerenza generale del

processo nonche' il raggiungimento dell'obiettivo finale di

cui al comma 1. Le regioni, le province e i comuni

adottano, nell'ambito della propria competenza, sulla base

delle attivita' di misurazione, programmi di interventi a

carattere normativo, amministrativo e organizzativo volti

alla progressiva riduzione degli oneri amministrativi. Per

il coordinamento delle metodologie della misurazione e

della riduzione degli oneri, e' istituito presso la

Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto

legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive

modificazioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della

finanza pubblica, un Comitato paritetico formato da sei

membri designati, rispettivamente, due dal Ministro per la

pubblica amministrazione e l'innovazione, due dal Ministro

per la semplificazione normativa, due dal Ministro per i

rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, e

da sei membri designati dalla citata Conferenza unificata,

rispettivamente, tre tra i rappresentanti delle regioni,

uno tra i rappresentanti delle province e due tra quelli

dei comuni. Per la partecipazione al Comitato paritetico

non sono previsti compensi o rimborsi di spese. I risultati

della misurazione di cui al comma 15 sono comunicati alle

Camere e ai Ministri per la pubblica amministrazione e

l'innovazione e per la semplificazione normativa.

4. Con decreto del Ministro per la pubblica

amministrazione e l'innovazione e del Ministro per la

semplificazione normativa, si provvede a definire le linee

guida per la predisposizione dei piani di cui al comma 3 e

delle forme di verifica dell'effettivo raggiungimento dei

risultati, anche utilizzando strumenti di consultazione

pubblica delle categorie e dei soggetti interessati.

5. Sulla base degli esiti della misurazione di ogni

materia, congiuntamente ai piani di cui al comma 3, e

comunque entro il 30 settembre 2012, il Governo e' delegato

ad adottare uno o piu' regolamenti ai sensi dell'articolo

17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su

proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e

l'innovazione e del Ministro per la semplificazione

normativa, di concerto con il Ministro o i Ministri

competenti, contenenti gli interventi normativi volti a

ridurre gli oneri amministrativi gravanti sulle imprese e

sui cittadini nei settori misurati e a semplificare e

riordinare la relativa disciplina. Tali interventi

confluiscono nel processo di riassetto di cui all'articolo

20 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

6. Degli stati di avanzamento e dei risultati raggiunti

con le attivita' di misurazione e riduzione degli oneri

amministrativi gravanti sulle imprese e' data tempestiva

notizia sul sito web del Ministro per la pubblica

amministrazione e l'innovazione, del Ministro per la

semplificazione normativa e dei Ministeri e degli enti

pubblici statali interessati.

7. Del raggiungimento dei risultati indicati nei

singoli piani ministeriali di semplificazione si tiene

conto nella valutazione dei dirigenti responsabili.».

- Il testo dell'articolo 1, comma 2, del decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, (Norme generali

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle

amministrazioni pubbliche ), e' il seguente :

«Art. 1.(Finalita' ed ambito di applicazione). - (Art.

1 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come modificato dall'art. 1

del D.Lgs. n. 80 del 1998)

(Omissis).

2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le

amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e

scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,

le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento

autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita'

montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni

universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le

Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e

loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici

nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le

aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,

l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche

amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto

legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione

organica della disciplina di settore, le disposizioni di

cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al

CONI.».

 

 

 

 

Art. 7

 

Riduzione e trasparenza degli adempimenti amministrativi a carico di

cittadini e imprese

 

1. Allo scopo di ridurre gli oneri informativi gravanti su cittadini e imprese, i regolamenti ministeriali o interministeriali, nonche' i provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato al fine di regolare l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonche' l'accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici devono recare in allegato l'elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con gli atti medesimi. Per onere informativo si intende qualunque adempimento che comporti la raccolta, l'elaborazione, la trasmissione, la conservazione e la produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione.

2. Gli atti di cui al comma 1, anche se pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, sono pubblicati nei siti istituzionali di ciascuna amministrazione secondo i criteri e le modalita' definiti con apposito regolamento da emanare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il Dipartimento della funzione pubblica predispone, entro il 31 marzo di ciascun anno, una relazione annuale sullo stato di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, valuta il loro impatto in termini di semplificazione e riduzione degli adempimenti amministrativi per i cittadini e le imprese, anche utilizzando strumenti di consultazione delle categorie e dei soggetti interessati, e la trasmette al Parlamento.

4. Con il regolamento di cui al comma 2, ai fini della valutazione degli eventuali profili di responsabilita' dei dirigenti preposti agli uffici interessati, sono individuate le modalita' di presentazione dei reclami da parte dei cittadini e delle imprese per la mancata applicazione delle disposizioni del presente articolo.

 

Art. 8

Compensazione degli oneri regolatori, informativi e amministrativi

 

1. Negli atti normativi e nei provvedimenti amministrativi a carattere generale che regolano l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonche' l'accesso ai servizi pubblici o la concessione di benefici, non possono essere introdotti nuovi oneri regolatori, informativi o amministrativi a carico di cittadini, imprese e altri soggetti privati senza contestualmente ridurne o eliminarne altri, per un pari importo stimato, con riferimento al medesimo arco temporale.

2. Per la finalita' di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, commi da 1 a 11, della legge 28 novembre 2005, n. 246, e' obbligatoria una specifica valutazione preventiva degli oneri previsti dagli schemi di provvedimenti normativi e amministrativi. La suddetta valutazione deve, altresi', individuare altri oneri regolatori, informativi o amministrativi previsti dalle norme gia' in vigore, da ridurre o eliminare allo scopo di garantire l'invarianza degli oneri sui privati connessi alle nuove norme o prescrizioni.

 

 

 

Note all'art. 8:

- Per il testo dell'articolo 14, commi da 1 a 11, della

citata legge n. 246 del 2005, si veda nelle note

all'articolo 6.

 

 

 

 

Art. 9

 

Rapporti con la pubblica amministrazione e modifica dell'articolo

2630 del codice civile

 

1. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, informano i rapporti con le imprese ai principi di trasparenza, di buona fede e di effettivita' dell'accesso ai documenti amministrativi, alle informazioni e ai servizi svolgendo l'attivita' amministrativa secondo criteri di economicita', di efficacia, di efficienza, di tempestivita', di imparzialita', di uniformita' di trattamento, di proporzionalita' e di pubblicita', riducendo o eliminando, ove possibile, gli oneri meramente formali e burocratici relativi all'avvio dell'attivita' imprenditoriale e all'instaurazione dei rapporti di lavoro nel settore privato, nonche' gli obblighi e gli adempimenti non sostanziali a carico dei lavoratori e delle imprese.

2. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 garantiscono, attraverso le camere di commercio, la pubblicazione e l'aggiornamento delle norme e dei requisiti minimi per l'esercizio di ciascuna tipologia di attivita' d'impresa. A questo fine, le medesime amministrazioni comunicano alle camere di commercio, entro il 31 dicembre di ogni anno, l'elenco delle norme e dei requisiti minimi per l'esercizio di ciascuna tipologia di attivita' d'impresa.

3. All'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non possono essere addotti tra i motivi che ostano all'accoglimento della domanda inadempienze o ritardi attribuibili all'amministrazione».

4. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, le certificazioni relative all'impresa devono essere comunicate dalla stessa al registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, anche per il tramite delle agenzie per le imprese di cui all'articolo 38, comma 3, lettera c), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e sono inserite dalle camere di commercio nel repertorio economico amministrativo (REA). Alle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 del presente articolo, alle quali le imprese comunicano il proprio codice di iscrizione nel registro delle imprese, e' garantito l'accesso telematico gratuito al registro delle imprese. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 non possono richiedere alle imprese copie di documentazione gia' presente nello stesso registro.

5. Al fine di rendere piu' equo il sistema delle sanzioni cui sono sottoposte le imprese relativamente alle denunce, alle comunicazioni e ai depositi da effettuarsi presso il registro delle imprese tenuto dalle camere di commercio, l'articolo 2630 del codice civile e' sostituito dal seguente:

«Art. 2630. - (Omessa esecuzione di denunce, comunicazioni e depositi). - Chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una societa' o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese, ovvero omette di fornire negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica le informazioni prescritte dall'articolo 2250, primo, secondo, terzo e quarto comma, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro. Se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria e' ridotta ad un terzo.

Se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la sanzione amministrativa pecuniaria e' aumentata di un terzo».

 

 

 

Note all'art. 9:

- Per il testo dell'articolo 1, comma 2, del citato

decreto legislativo n. 165 del 2001, si veda nelle note

all'articolo 6.

- Il testo dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto

1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti

amministrativi ), come modificato dalla presente legge, e'

il seguente :

«Art. 10-bis. (Comunicazione dei motivi ostativi

all'accoglimento dell'istanza). - 1. Nei procedimenti ad

istanza di parte il responsabile del procedimento o

l'autorita' competente, prima della formale adozione di un

provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli

istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda.

Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della

comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare

per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate

da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo

interrompe i termini per concludere il procedimento che

iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione

delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del

termine di cui al secondo periodo. Dell'eventuale mancato

accoglimento di tali osservazioni e' data ragione nella

motivazione del provvedimento finale. Le disposizioni di

cui al presente articolo non si applicano alle procedure

concorsuali e ai procedimenti in materia previdenziale e

assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti

dagli enti previdenziali. Non possono essere addotti tra i

motivi che ostano all'accoglimento della domanda

inadempienze o ritardi attribuibili all'amministrazione.».

- Il testo dell'articolo 19, comma 1, della citata

legge n. 241 del 1990 e' il seguente:

«Art. 19. (Segnalazione certificata di inizio attivita'

- Scia). - 1. Ogni atto di autorizzazione, licenza,

concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque

denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o

ruoli richieste per l'esercizio di attivita'

imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio

dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e

presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi

a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o

contingente complessivo o specifici strumenti di

programmazione settoriale per il rilascio degli atti

stessi, e' sostituito da una segnalazione dell'interessato,

con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli

ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti

rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa

nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione,

all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della

giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi

gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito,

anche derivante dal gioco, nonche' di quelli previsti dalla

normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli

imposti dalla normativa comunitaria. La segnalazione e'

corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni

e dell'atto di notorieta' per quanto riguarda tutti gli

stati, le qualita' personali e i fatti previsti negli

articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,

nonche' dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici

abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformita' da

parte dell'Agenzia delle imprese di cui all' articolo 38,

comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,

n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei

presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e

asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici

necessari per consentire le verifiche di competenza

dell'amministrazione. Nei casi in cui la legge prevede

l'acquisizione di pareri di organi o enti appositi, ovvero

l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque

sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e

asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma,

salve le verifiche successive degli organi e delle

amministrazioni competenti. La segnalazione, corredata

delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonche'

dei relativi elaborati tecnici, puo' essere presentata

mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, ad

eccezione dei procedimenti per cui e' previsto l'utilizzo

esclusivo della modalita' telematica; in tal caso la

segnalazione si considera presentata al momento della

ricezione da parte dell'amministrazione.».

- Il testo dell'articolo 8 della legge 29 dicembre

1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio,

industria, artigianato e agricoltura ), e' il seguente:

«Art. 8. (Registro delle imprese). - 1. E' istituito

presso la camera di commercio l'ufficio del registro delle

imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile.

2. Al fine di garantire condizioni di uniformita'

informativa su tutto il territorio nazionale e fatte salve

le disposizioni legislative e regolamentari in materia,

nonche' gli atti amministrativi generali da esse previsti,

il Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il

Ministero della giustizia, sentita l'Unioncamere, emana

direttive sulla tenuta del registro.

3. L'ufficio provvede alla tenuta del registro delle

imprese in conformita' agli articoli 2188, e seguenti, del

codice civile, nonche' alle disposizioni della presente

legge e al regolamento di cui al comma 6 del presente

articolo, sotto la vigilanza di un giudice delegato dal

presidente del tribunale del capoluogo di provincia.

4. L'ufficio e' retto da un conservatore nominato dalla

giunta nella persona del segretario generale ovvero di un

dirigente della camera di commercio. L'atto di nomina del

conservatore e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

5. L'iscrizione nelle sezioni speciali ha funzione di

certificazione anagrafica di pubblicita' notizia, oltre

agli effetti previsti dalle leggi speciali.

6. La predisposizione, la tenuta, la conservazione e la

gestione, secondo tecniche informatiche, del registro delle

imprese ed il funzionamento dell'ufficio sono realizzati in

modo da assicurare completezza ed organicita' di

pubblicita' per tutte le imprese soggette ad iscrizione,

garantendo la tempestivita' dell'informazione su tutto il

territorio nazionale. Le modalita' di attuazione del

presente comma sono regolate ai sensi dell'articolo 1-bis

del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito,

con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.».

- Il testo dell' articolo 38, comma 3, lettera c), del

citato decreto-legge n. 112 del 2008 e' il seguente:

«Art. 38. (Impresa in un giorno). - (Omissis).

3. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17,

comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta

del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la

semplificazione normativa, di concerto con il Ministro per

la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentita la

Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto

legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive

modificazioni, si procede alla semplificazione e al

riordino della disciplina dello sportello unico per le

attivita' produttive di cui al regolamento di cui al

decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n.

447, e successive modificazioni, in base ai seguenti

principi e criteri, nel rispetto di quanto previsto dagli

articoli 19, comma 1, e 20, comma 4, della legge 7 agosto

1990, n. 241:

(Omissis).

c) l'attestazione della sussistenza dei requisiti

previsti dalla normativa per la realizzazione, la

trasformazione, il trasferimento e la cessazione

dell'esercizio dell'attivita' di impresa puo' essere

affidata a soggetti privati accreditati («Agenzie per le

imprese»). In caso di istruttoria con esito positivo, tali

soggetti privati rilasciano una dichiarazione di

conformita' che costituisce titolo autorizzatorio per

l'esercizio dell'attivita'. Qualora si tratti di

procedimenti che comportino attivita' discrezionale da

parte dell'Amministrazione, i soggetti privati accreditati

svolgono unicamente attivita' istruttorie in luogo e a

supporto dello sportello unico;».

 

 

 

 

Art. 10

Delega al Governo in materia di disposizioni integrative e correttive

del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nonche'

differimento di termini per l'esercizio di deleghe legislative in

materia di incentivi e di internazionalizzazione delle imprese

 

1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) contrasto degli effetti negativi della posizione dominante di imprese sui propri fornitori o sulle imprese subcommittenti, in particolare nel caso in cui si tratti di micro, piccole e medie imprese;

b) fermo quanto previsto dall'articolo 12 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, previsione che l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato possa procedere ad indagini e intervenire in prima istanza con diffide e irrogare sanzioni relativamente a comportamenti illeciti messi in atto da grandi imprese.

2. Al comma 3-bis dell'articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di violazione diffusa e reiterata della disciplina di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, posta in essere ai danni delle imprese, con particolare riferimento a quelle piccole e medie, l'abuso si configura a prescindere dall'accertamento della dipendenza economica».

3. La legittimazione a proporre azioni in giudizio, di cui all'articolo 4, comma 1, della presente legge, si applica anche ai casi di abuso di dipendenza economica di cui all'articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192, come modificato, da ultimo, dal comma 2 del presente articolo.

4. Alla legge 23 luglio 2009, n. 99, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 2, alinea, le parole: «diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «trentaquattro mesi»;

b) all'articolo 12, comma 2, alinea, le parole: «diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «ventotto mesi».

 

 

 

Note all'art. 10:

- Il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231

(Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta

contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali

), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 ottobre 2002,

n. 249.

- Il testo dell'articolo 12 della legge 10 ottobre

1990, n. 287 (Norme per la tutela della concorrenza e del

mercato), e' il seguente:

«Art. 12. (Poteri di indagine). - 1. L'Autorita',

valutati gli elementi comunque in suo possesso e quelli

portati a sua conoscenza da pubbliche amministrazioni o da

chiunque vi abbia interesse, ivi comprese le associazioni

rappresentative dei consumatori, procede ad istruttoria per

verificare l'esistenza di infrazioni ai divieti stabiliti

negli articoli 2 e 3.

2. L'Autorita' puo', inoltre, procedere, d'ufficio o su

richiesta del Ministro dell'industria, del commercio e

dell'artigianato o del Ministro delle partecipazioni

statali, ad indagini conoscitive di natura generale nei

settori economici nei quali l'evoluzione degli scambi, il

comportamento dei prezzi, o altre circostanze facciano

presumere che la concorrenza sia impedita, ristretta o

falsata.».

- Il testo dell'articolo 9, comma 3-bis, della legge 18

giugno 1998, n. 192 (Disciplina della subfornitura nelle

attivita' produttive), e' il seguente:

«Art. 9. (Abuso di dipendenza economica). - 1. E'

vietato l'abuso da parte di una o piu' imprese dello stato

di dipendenza economica nel quale si trova, nei suoi o nei

loro riguardi, una impresa cliente o fornitrice. Si

considera dipendenza economica la situazione in cui una

impresa sia in grado di determinare, nei rapporti

commerciali con un'altra impresa, un eccessivo squilibrio

di diritti e di obblighi. La dipendenza economica e'

valutata tenendo conto anche della reale possibilita' per

la parte che abbia subito l'abuso di reperire sul mercato

alternative soddisfacenti.

2. L'abuso puo' anche consistere nel rifiuto di vendere

o nel rifiuto di comprare, nella imposizione di condizioni

contrattuali ingiustificatamente gravose o discriminatorie,

nella interruzione arbitraria delle relazioni commerciali

in atto.

3. Il patto attraverso il quale si realizzi l'abuso di

dipendenza economica e' nullo. Il giudice ordinario

competente conosce delle azioni in materia di abuso di

dipendenza economica, comprese quelle inibitorie e per il

risarcimento dei danni

3-bis. Ferma restando l'eventuale applicazione

dell'articolo 3 della legge 10 ottobre 1990, n. 287,

l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato puo',

qualora ravvisi che un abuso di dipendenza economica abbia

rilevanza per la tutela della concorrenza e del mercato,

anche su segnalazione di terzi ed a seguito

dell'attivazione dei propri poteri di indagine ed

esperimento dell'istruttoria, procedere alle diffide e

sanzioni previste dall'articolo 15 della legge 10 ottobre

1990, n. 287, nei confronti dell'impresa o delle imprese

che abbiano commesso detto abuso. In caso di violazione

diffusa e reiterata della disciplina di cui al decreto

legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, posta in essere ai

danni delle imprese, con particolare riferimento a quelle

piccole e medie, l'abuso si configura a prescindere

dall'accertamento della dipendenza economica.».

- Il testo degli articoli 3, comma 2, e 1, comma 2,

della legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo

sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche'

in materia di energia ), come modificato dalla presente

legge, e' il seguente:

«Art. 3. (Riordino del sistema degli incentivi,

agevolazioni a favore della ricerca, dello sviluppo e

dell'innovazione e altre forme di incentivi). - (Omissis).

2. Al fine di rilanciare l'intervento dello Stato a

sostegno delle aree o distretti in situazione di crisi, con

particolare riferimento a quelli del Mezzogiorno, in

funzione della crescita unitaria del sistema produttivo

nazionale, il Governo e' delegato ad adottare, senza nuovi

o maggiori oneri per la finanza pubblica salvo quanto

previsto dal comma 3, entro trentaquattro mesi dalla data

di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto

della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato,

su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e

con gli altri Ministri competenti per materia, sentita la

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le

regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, uno

o piu' decreti legislativi recanti disposizioni per il

riordino della disciplina della programmazione negoziata e

degli incentivi per lo sviluppo del territorio, degli

interventi di reindustrializzazione di aree di crisi, degli

incentivi per la ricerca, sviluppo e innovazione,

limitatamente a quelli di competenza del predetto

Ministero, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) semplificazione delle norme statali concernenti

l'incentivazione delle attivita' economiche, con

particolare riferimento alla chiarezza e alla celerita'

delle modalita' di concessione ed erogazione delle

agevolazioni e al piu' ampio ricorso ai sistemi di

informatizzazione, nonche' attraverso sistemi quali buoni e

voucher;

b) razionalizzazione e riduzione delle misure di

incentivazione di competenza del Ministero dello sviluppo

economico;

c) differenziazione e regolamentazione delle misure di

incentivazione ove necessario in funzione della dimensione

dell'intervento agevolato, ovvero dei settori economici di

riferimento;

d) priorita' per l'erogazione degli incentivi definiti

attraverso programmi negoziati con i soggetti destinatari

degli interventi;

e) preferenza per le iniziative produttive con elevato

contenuto di innovazione di prodotto e di processo;

f) snellimento delle attivita' di programmazione con la

soppressione o riduzione delle fasi inutili ed

eccessivamente gravose, con la fissazione di termini certi

per la conclusione dei relativi procedimenti

amministrativi, conformemente ad un quadro normativo

omogeneo a livello nazionale;

g) razionalizzazione delle modalita' di monitoraggio,

verifica e valutazione degli interventi;

h) adeguata diffusione di investimenti produttivi

sull'intero territorio nazionale, tenuto conto dei livelli

di crescita e di occupazione con particolare attenzione ai

distretti industriali in situazione di crisi;

i) individuazione di principi e criteri per

l'attribuzione degli aiuti di maggior favore alle piccole e

medie imprese nonche' destinazione alle stesse piccole e

medie imprese di quote di risorse, che risultino

effettivamente disponibili in quanto non gia' destinate ad

altre finalita', non inferiori al 50 per cento;

l) previsione, in conformita' con il diritto

comunitario, di forme di fiscalita' di sviluppo con

particolare riguardo alla creazione di nuove attivita' di

impresa, da realizzare nei territori ricadenti nelle aree

individuate nell'ambito dell'obiettivo convergenza di cui

al regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11

luglio 2006.»

«Art. 12. (Commercio internazionale e incentivi per

l'internazionalizzazione delle imprese). - (Omissis).

2. Il Governo e' delegato ad adottare, senza nuovi o

maggiori oneri per la finanza pubblica, entro ventotto mesi

dalla data di entrata in vigore della presente legge,

acquisito il parere delle Commissioni parlamentari

competenti per materia, previo parere della Conferenza

permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le

province autonome di Trento e di Bolzano, uno o piu'

decreti legislativi ai fini della ridefinizione, del

riordino e della razionalizzazione degli enti operanti nel

settore dell'internazionalizzazione delle imprese, di cui

all' allegato 1, nonche' degli strumenti di incentivazione

per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione

delle imprese erogati direttamente dagli enti di cui all'

allegato 1, secondo i seguenti principi e criteri

direttivi:

a) rispetto dei compiti attribuiti al Ministero dello

sviluppo economico, al Ministero degli affari esteri e al

Ministero dell'economia e delle finanze dal decreto

legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e dal decreto

legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e adeguamento delle

disposizioni legislative che regolano i singoli enti al

quadro delle competenze delineato dal citato decreto

legislativo n. 143 del 1998, nonche' all'assetto

costituzionale derivante dalla legge costituzionale 18

ottobre 2001, n. 3;

b) riassetto organizzativo degli enti operanti nel

settore dell'internazionalizzazione delle imprese, secondo

principi ispirati alla maggiore funzionalita' dei medesimi

in relazione alle rinnovate esigenze imposte dall'attuale

quadro economico-finanziario, nonche' a obiettivi di

coerenza della politica economica e commerciale estera e

della promozione del sistema economico italiano in ambito

internazionale con le funzioni svolte dall'amministrazione

centrale degli affari esteri, dalle rappresentanze

diplomatiche e dagli uffici consolari in materia di

rappresentanza, di coordinamento e di tutela degli

interessi italiani in sede internazionale;

c) compatibilita' con gli obiettivi di riassetto della

normativa in materia di internazionalizzazione delle

imprese di cui al comma 1;

d) semplificazione della procedura di ripartizione

dello stanziamento annuale per il finanziamento dei

programmi promozionali all'estero di enti, istituti,

associazioni, consorzi export multiregionali, camere di

commercio italiane all'estero, erogato ai sensi delle leggi

di settore;

e) complementarita' degli incentivi rispetto ad

analoghe misure di competenza regionale.".

 

 

 

 

Art. 11

Certificazione sostitutiva e procedura di verifica

 

1. Le certificazioni relative a prodotti, processi e impianti rilasciate alle imprese dagli enti di normalizzazione a cio' autorizzati e da societa' professionali o da professionisti abilitati sono sostitutive della verifica da parte della pubblica amministrazione e delle autorita' competenti, fatti salvi i profili penali.

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere alle imprese, all'esito di procedimenti di verifica, adempimenti ulteriori rispetto ai requisiti minimi di cui all'articolo 9, comma 2, ne' irrogare sanzioni che non riguardino esclusivamente il rispetto dei requisiti medesimi.

3. Nelle more dei procedimenti di verifica di cui al comma 2 del presente articolo e degli eventuali termini concordati per l'adeguamento ai requisiti minimi di cui all'articolo 9, comma 2, della presente legge, il procedimento di cui all'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, non puo' essere sospeso per piu' di una volta e, in ogni caso, per un periodo non superiore a trenta giorni e l'attivita' dell'impresa non puo' essere sospesa, fatti salvi i casi di gravi difformita' o di mancato rispetto dei requisiti medesimi, ne' l'amministrazione pubblica competente puo' esercitare poteri sanzionatori.

 

 

 

Note all'art. 11:

- Il testo dell'articolo 2 della citata legge n. 241

del 1990 e' il seguente :

«Art. 2. (Conclusione del procedimento). - 1. Ove il

procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza,

ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche

amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante

l'adozione di un provvedimento espresso.

2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i

provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un

termine diverso, i procedimenti amministrativi di

competenza delle amministrazioni statali e degli enti

pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di

trenta giorni.

3. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio

dei ministri, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3,

della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei

Ministri competenti e di concerto con i Ministri per la

pubblica amministrazione e l'innovazione e per la

semplificazione normativa, sono individuati i termini non

superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi

i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali.

Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri

ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro

i quali devono concludersi i procedimenti di propria

competenza.

4. Nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilita'

dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione

amministrativa, della natura degli interessi pubblici

tutelati e della particolare complessita' del procedimento,

sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per

la conclusione dei procedimenti di competenza delle

amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, i

decreti di cui al comma 3 sono adottati su proposta anche

dei Ministri per la pubblica amministrazione e

l'innovazione e per la semplificazione normativa e previa

deliberazione del Consiglio dei ministri. I termini ivi

previsti non possono comunque superare i centottanta

giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto

della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti

l'immigrazione.

5. Fatto salvo quanto previsto da specifiche

disposizioni normative, le autorita' di garanzia e di

vigilanza disciplinano, in conformita' ai propri

ordinamenti, i termini di conclusione dei procedimenti di

rispettiva competenza.

6. I termini per la conclusione del procedimento

decorrono dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal

ricevimento della domanda, se il procedimento e' ad

iniziativa di parte.

7. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, i

termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo

possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo

non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di

informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o

qualita' non attestati in documenti gia' in possesso

dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili

presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le

disposizioni dell'articolo 14, comma 2.

8. La tutela in materia di silenzio

dell'amministrazione e' disciplinata dal codice del

processo amministrativo.

9. La mancata emanazione del provvedimento nei termini

costituisce elemento di valutazione della responsabilita'

dirigenziale.».

 

 

 

 

Art. 12

 

Modifica all'articolo 91 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.

163

 

1. Al fine di favorire l'accesso delle micro, piccole e medie imprese agli appalti pubblici di lavori e servizi di progettazione, all'articolo 91, comma 1, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, le parole: «di importo pari o superiore a 100.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «di importo pari o superiore alle soglie di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 28».

 

 

 

Note all'art. 12:

- Il testo dell'articolo 91, comma 1, del decreto

legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in

attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE ), come

modificato dalla presente legge, e' il seguente :

«Art. 2. (Procedure di affidamento). - (art. 17, L. n.

109/1994)

1. Per l'affidamento di incarichi di progettazione, di

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di

direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in

fase di esecuzione e di collaudo nel rispetto di quanto

disposto all'articolo 120, comma 2-bis, di importo pari o

superiore alle soglie di cui alle lettere a) e b) del comma

1 dell'articolo 28 si applicano le disposizioni di cui alla

parte II, titolo I e titolo II del codice, ovvero, per i

soggetti operanti nei settori di cui alla parte III, le

disposizioni ivi previste.».

 

 

 

 

Art. 13

Disciplina degli appalti pubblici

 

1. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, attraverso i rispettivi siti istituzionali, rendono disponibili le informazioni sulle procedure di evidenza pubblica e, in particolare, sugli appalti pubblici di importo inferiore alle soglie stabilite dall'Unione europea nonche' sui bandi per l'accesso agli incentivi da parte delle micro, piccole e medie imprese.

2. Nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di appalti pubblici, al fine di favorire l'accesso delle micro, piccole e medie imprese, la pubblica amministrazione e le autorita' competenti, purche' cio' non comporti nuovi o maggiori oneri finanziari, provvedono a:

a) suddividere, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 29 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, gli appalti in lotti o lavorazioni ed evidenziare le possibilita' di subappalto, garantendo la corresponsione diretta dei pagamenti da effettuare tramite bonifico bancario, riportando sullo stesso le motivazioni del pagamento, da parte della stazione appaltante nei vari stati di avanzamento;

b) semplificare l'accesso agli appalti delle aggregazioni fra micro, piccole e medie imprese privilegiando associazioni temporanee di imprese, forme consortili e reti di impresa, nell'ambito della disciplina che regola la materia dei contratti pubblici;

c) semplificare l'accesso delle micro, piccole e medie imprese agli appalti pubblici di fornitura di servizi pubblici locali, banditi dai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e per importi inferiori alle soglie stabilite dall'Unione europea, mediante:

1) l'assegnazione tramite procedura di gara ad evidenza pubblica ovvero tramite assegnazione a societa' miste pubblico-private, a condizione che la selezione del socio privato avvenga mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di economicita', efficacia, imparzialita', trasparenza, adeguata pubblicita', non discriminazione, parita' di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalita' previsti dall'Unione europea, le quali abbiano ad oggetto, al tempo stesso, la qualita' di socio e l'attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione dell'appalto;

2) nel rispetto di quanto previsto dalla lettera a), l'individuazione di lotti adeguati alla dimensione ottimale del servizio pubblico locale;

3) l'individuazione di ambiti di servizio compatibili con le caratteristiche della comunita' locale, con particolare riferimento alle aree dei servizi di raccolta, smaltimento e recupero dei rifiuti, del trasporto pubblico locale, dei servizi di manutenzione e riparazione nelle filiere energetiche, dell'illuminazione pubblica, dei servizi cimiteriali, di riqualificazione del patrimonio edilizio pubblico, di manutenzione delle infrastrutture viarie e di manutenzione delle aree verdi;

d) introdurre modalita' di coinvolgimento nella realizzazione di grandi infrastrutture, nonche' delle connesse opere integrative o compensative, delle imprese residenti nelle regioni e nei territori nei quali sono localizzati gli investimenti, con particolare attenzione alle micro, piccole e medie imprese.

3. Le micro, piccole e medie imprese che partecipano alle gare di appalto di lavori, servizi e forniture possono presentare autocertificazioni per l'attestazione dei requisiti di idoneita'. Inoltre le amministrazioni pubbliche e le autorita' competenti non possono chiedere alle imprese documentazione o certificazioni gia' in possesso della pubblica amministrazione o documentazione aggiuntiva rispetto a quella prevista dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

4. La pubblica amministrazione e le autorita' competenti, nel caso di micro, piccole e medie imprese, chiedono solo all'impresa aggiudicataria la documentazione probatoria dei requisiti di idoneita' previsti dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Nel caso in cui l'impresa non sia in grado di comprovare il possesso dei requisiti si applicano le sanzioni previste dalla legge 28 novembre 2005, n. 246, nonche' la sospensione dalla partecipazione alle procedure di affidamento per un periodo di un anno.

5. E' fatto divieto alla pubblica amministrazione, alle stazioni appaltanti, agli enti aggiudicatori e ai soggetti aggiudicatori di richiedere alle imprese che concorrono alle procedure di cui al comma 1 requisiti finanziari sproporzionati rispetto al valore dei beni e dei servizi oggetto dei contratti medesimi.

 

 

 

Note all'art. 13:

- Il testo dell'articolo 29 del citato decreto

legislativo n. 163 del 2006 e' il seguente :

«Art. 29. (Metodi di calcolo del valore stimato dei

contratti pubblici). - (artt. 9 e 56, direttiva 2004/18;

art. 17, direttiva 2004/17; art. 2, D.Lgs. n. 358/1992;

art. 4, D.Lgs. n. 157/1995; art. 9, D.Lgs. n. 158/1995)

1. Il calcolo del valore stimato degli appalti pubblici

e delle concessioni di lavori o servizi pubblici e' basato

sull'importo totale pagabile al netto dell'IVA, valutato

dalle stazioni appaltanti. Questo calcolo tiene conto

dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma

di opzione o rinnovo del contratto.

2. Quando le stazioni appaltanti prevedono premi o

pagamenti per i candidati o gli offerenti, ne tengono conto

nel calcolo del valore stimato dell'appalto.

3. La stima deve essere valida al momento dell'invio

del bando di gara, quale previsto all'articolo 66, comma 1,

o, nei casi in cui siffatto bando non e' richiesto, al

momento in cui la stazione appaltante avvia la procedura di

affidamento del contratto.

4. Nessun progetto d'opera ne' alcun progetto di

acquisto volto ad ottenere un certo quantitativo di

forniture o di servizi puo' essere frazionato al fine di

escluderlo dall'osservanza delle norme che troverebbero

applicazione se il frazionamento non vi fosse stato.

5. Per gli appalti pubblici di lavori e per le

concessioni di lavori pubblici il calcolo del valore

stimato tiene conto dell'importo dei lavori stessi nonche'

del valore complessivo stimato delle forniture e dei

servizi necessari all'esecuzione dei lavori, messe a

disposizione dell'imprenditore da parte delle stazioni

appaltanti.

6. Il valore delle forniture o dei servizi non

necessari all'esecuzione di uno specifico appalto di lavori

non puo' essere aggiunto al valore dell'appalto di lavori

in modo da sottrarre l'acquisto di tali forniture o servizi

dall'applicazione delle disposizioni specifiche contenute

nel presente codice.

7. Per i contratti relativi a lavori, opere, servizi:

a) quando un'opera prevista o un progetto di acquisto

di servizi puo' dare luogo ad appalti aggiudicati

contemporaneamente per lotti distinti, e' computato il

valore complessivo stimato della totalita' di tali lotti;

b) quando il valore cumulato dei lotti e' pari o

superiore alle soglie di cui all'articolo 28, le norme

dettate per i contratti di rilevanza comunitaria si

applicano all'aggiudicazione di ciascun lotto;

c) le stazioni appaltanti possono tuttavia derogare a

tale applicazione per i lotti il cui valore stimato al

netto dell'IVA sia inferiore a 80.000 euro per i servizi o

a un milione di euro per i lavori, purche' il valore

cumulato di tali lotti non superi il 20% del valore

complessivo di tutti i lotti.

8. Per gli appalti di forniture:

a) quando un progetto volto ad ottenere forniture

omogenee puo' dar luogo ad appalti aggiudicati

contemporaneamente per lotti separati, per l'applicazione

delle soglie previste per i contratti di rilevanza

comunitaria si tiene conto del valore stimato della

totalita' di tali lotti;

b) quando il valore cumulato dei lotti e' pari o

superiore alle soglie di cui all'articolo 28, le norme

dettate per i contratti di rilevanza comunitaria si

applicano all'aggiudicazione di ciascun lotto;

c) le stazioni appaltanti possono tuttavia derogare a

tale applicazione per i lotti il cui valore stimato al

netto dell'IVA sia inferiore a 80.000 euro e purche' il

valore cumulato di tali lotti non superi il 20% del valore

complessivo della totalita' dei lotti.

9. Per gli appalti pubblici di forniture aventi per

oggetto la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto

a riscatto di prodotti, il valore da assumere come base per

il calcolo del valore stimato dell'appalto e' il seguente:

a) se trattasi di appalto pubblico di durata

determinata pari o inferiore a dodici mesi, il valore

complessivo stimato per la durata dell'appalto o, se la

durata supera i dodici mesi, il valore complessivo, ivi

compreso l'importo stimato del valore residuo;

b) se trattasi di appalto pubblico di durata

indeterminata o che non puo' essere definita, il valore

mensile moltiplicato per quarantotto.

10. Se gli appalti pubblici di forniture o di servizi

presentano carattere di regolarita' o sono destinati ad

essere rinnovati entro un determinato periodo, e' assunto

come base per il calcolo del valore stimato dell'appalto:

a) il valore reale complessivo dei contratti analoghi

successivamente conclusi nel corso dei dodici mesi

precedenti o dell'esercizio precedente, rettificato, se

possibile, al fine di tener conto dei cambiamenti in

termini di quantita' o di valore che potrebbero

sopravvenire nei dodici mesi successivi al contratto

iniziale, oppure

b) il valore stimato complessivo dei contratti

successivi conclusi nel corso dei dodici mesi successivi

alla prima consegna o nel corso dell'esercizio se questo e'

superiore a dodici mesi.

11. La scelta del metodo per il calcolo del valore

stimato di un appalto pubblico non puo' essere fatta con

l'intenzione di escluderlo dal campo di applicazione delle

norme dettate per gli appalti di rilevanza comunitaria.

12. Per gli appalti pubblici di servizi il valore da

assumere come base di calcolo del valore stimato

dell'appalto e', a seconda dei casi, il seguente:

a) per i tipi di servizi seguenti:

a.1) servizi assicurativi: il premio da pagare e altre

forme di remunerazione;

a.2) servizi bancari e altri servizi finanziari: gli

onorari, le commissioni, gli interessi e altre forme di

remunerazione;

a.3) appalti riguardanti la progettazione: gli onorari,

le commissioni da pagare e altre forme di remunerazione;

b) per gli appalti di servizi che non fissano un prezzo

complessivo:

b.1) se trattasi di appalti di durata determinata pari

o inferiore a quarantotto mesi, il valore complessivo

stimato per l'intera loro durata;

b.2) se trattasi di appalti di durata indeterminata o

superiore a quarantotto mesi, il valore mensile

moltiplicato per quarantotto.

13. Per gli accordi quadro e per i sistemi dinamici di

acquisizione, il valore da prendere in considerazione e' il

valore massimo stimato al netto dell'IVA del complesso

degli appalti previsti durante l'intera durata degli

accordi quadro o del sistema dinamico di acquisizione.

14. Il calcolo del valore stimato di un appalto misto

di servizi e forniture si fonda sul valore totale dei

servizi e delle forniture, prescindendo dalle rispettive

quote. Tale calcolo comprende il valore delle operazioni di

posa e di installazione.».

- La legge 28 novembre 2005, n. 246 (Semplificazione e

riassetto normativo per l'anno 2005), e' pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale 1° dicembre 2005, n. 280.

- Il testo degli articoli 12 e 15 della legge 10

ottobre 1990, n. 287 (Norme per la tutela della concorrenza

e del mercato ), e' il seguente:

«Art. 12. (Poteri di indagine). - 1. L'Autorita',

valutati gli elementi comunque in suo possesso e quelli

portati a sua conoscenza da pubbliche amministrazioni o da

chiunque vi abbia interesse, ivi comprese le associazioni

rappresentative dei consumatori, procede ad istruttoria per

verificare l'esistenza di infrazioni ai divieti stabiliti

negli articoli 2 e 3.

2. L'Autorita' puo', inoltre, procedere, d'ufficio o su

richiesta del Ministro dell'industria, del commercio e

dell'artigianato o del Ministro delle partecipazioni

statali, ad indagini conoscitive di natura generale nei

settori economici nei quali l'evoluzione degli scambi, il

comportamento dei prezzi, o altre circostanze facciano

presumere che la concorrenza sia impedita, ristretta o

falsata.»

«Art. 15. (Diffide e sanzioni). - 1. Se a seguito

dell'istruttoria di cui all'articolo 14 l'Autorita' ravvisa

infrazioni agli articoli 2 o 3, fissa alle imprese e agli

enti interessati il termine per l'eliminazione delle

infrazioni stesse. Nei casi di infrazioni gravi, tenuto

conto della gravita' e della durata dell'infrazione,

dispone inoltre l'applicazione di una sanzione

amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento del

fatturato realizzato in ciascuna impresa o ente nell'ultimo

esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della

diffida, determinando i termini entro i quali l'impresa

deve procedere al pagamento della sanzione.

2. In caso di inottemperanza alla diffida di cui al

comma 1, l'Autorita' applica la sanzione amministrativa

pecuniaria fino al dieci per cento del fatturato ovvero,

nei casi in cui sia stata applicata la sanzione di cui al

comma 1, di importo minimo non inferiore al doppio della

sanzione gia' applicata con un limite massimo del dieci per

cento del fatturato come individuato al comma 1,

determinando altresi' il termine entro il quale il

pagamento della sanzione deve essere effettuato. Nei casi

di reiterata inottemperanza l'Autorita' puo' disporre la

sospensione dell'attivita' d'impresa fino a trenta giorni.

2-bis. L'Autorita', in conformita' all'ordinamento

comunitario, definisce con proprio provvedimento generale i

casi in cui, in virtu' della qualificata collaborazione

prestata dalle imprese nell'accertamento di infrazioni alle

regole di concorrenza, la sanzione amministrativa

pecuniaria puo' essere non applicata ovvero ridotta nelle

fattispecie previste dal diritto comunitario.».

- Il testo dell' articolo 1, comma 846, della legge 27

dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del

bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge

finanziaria 2007), e' il seguente:

«Art. 1 - (Omissis).

846. I progetti di cui al comma 842 possono essere

oggetto di cofinanziamento deciso da parte di altre

amministrazioni statali e regionali. A tal fine, e'

istituita, presso il Ministero dello sviluppo economico,

senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, una

sede stabile di concertazione composta dai rappresentanti

delle regioni e delle province autonome di Trento e di

Bolzano e delle amministrazioni centrali dello Stato, di

cui uno designato dal Ministro per gli affari regionali e

le autonomie locali. Essa si pronuncia:

a) sul monitoraggio dello stato di attuazione dei

progetti di innovazione industriale;

b) sulla formulazione delle proposte per il riordino

del sistema degli incentivi;

c) sulla formulazione di proposte per gli interventi

per la finanza di impresa.".

 

 

 

 

Art. 14

Consorzio obbligatorio nel settore dei laterizi

 

1. E' costituito dalle imprese del settore dei laterizi, ai sensi dell'articolo 2616 del codice civile, produttrici di prodotti in laterizio rientranti nel codice Ateco 23.32., un consorzio obbligatorio per l'efficientamento dei processi produttivi nel settore dei laterizi (COSL), per la riduzione del loro impatto e il miglioramento delle performance ambientali e per la valorizzazione della qualita' e l'innovazione dei prodotti, con sede legale presso il Ministero dello sviluppo economico.

2. Il COSL, senza fini di lucro, ha durata ventennale e comunque connessa alla permanenza dei presupposti normativi della sua costituzione. Puo' essere anticipatamente sciolto qualora i presupposti normativi della sua costituzione vengano meno prima della scadenza del termine della durata.

3. Il COSL ha personalita' giuridica di diritto privato, non ha fini di lucro ed e' costituito per creare e gestire un Fondo alimentato dai consorziati sulla base di un versamento obbligatorio espresso in percentuale, il quale viene riportato su ogni fattura emessa per la vendita e cessione di prodotto, al fine di incentivare la chiusura di unita' produttive di laterizi piu' vetuste e meno efficienti in termini di elevati costi energetici ed ambientali. A tale scopo il COSL fissa a carico dei consorziati un contributo a fondo perduto per ogni tonnellata di capacita' produttiva smantellata, con riferimento ad impianti caratterizzati da consumi energetici superiori alla soglia minima ambientale, da valutare in termini di consumo energetico medio per tonnellata di materiale prodotto. Puo' altresi' essere destinatario di finanziamenti nazionali o comunitari, di eventuali contributi di terzi, in caso di consulenze o servizi resi dal COSL stesso, di eventuali contributi straordinari dei consorziati, su delibera dell'assemblea.

4. Una percentuale del Fondo potra' essere destinata al finanziamento di quota parte delle spese annuali di ricerca e sviluppo sostenute dalle imprese consorziate riferite allo studio di materiali e soluzioni in laterizio con elevata capacita' di isolamento termico, al fine di ridurre l'impatto ambientale degli edifici.

5. Lo statuto del COSL, sottoposto all'approvazione del Ministero dello sviluppo economico, prevede la costituzione degli organi sociali secondo la disciplina del codice civile, prevedendo altresi' che, in caso di cessazione anticipata o scioglimento, il patrimonio residuo venga redistribuito tra i consorziati esistenti al momento dello scioglimento.

6. Il COSL svolge la propria attivita' in collegamento e collaborazione con il Ministero dello sviluppo economico e con le altre amministrazioni competenti, ove necessario.

7. Il COSL e' sottoposto alla vigilanza del Ministero dello sviluppo economico, secondo modalita' idonee ad assicurare che la gestione sia efficace ed efficiente in rapporto all'oggetto consortile. A questo scopo, il COSL provvede ad inviare al Ministero dello sviluppo economico il piano operativo annuale ed il bilancio.

 

Art. 15

Contratti di fornitura con posa in opera

 

1. La disposizione prevista dall'articolo 118, comma 3, secondo periodo, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, si applica anche alle somme dovute agli esecutori in subcontratto di forniture con posa in opera le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento lavori ovvero stato di avanzamento forniture.

 

Art. 16

Politiche pubbliche per la competitivita'

 

1. Al fine di garantire la competitivita' e la produttivita' delle micro, piccole e medie imprese e delle reti di imprese, lo Stato, nell'attuazione delle politiche pubbliche e attraverso l'adozione di appositi provvedimenti normativi, provvede a creare le condizioni piu' favorevoli per la ricerca e l'innovazione, l'internazionalizzazione e la capitalizzazione, la promozione del «Made in Italy» e, in particolare:

a) garantisce alle micro, piccole e medie imprese e alle reti di imprese una riserva minima del 60 per cento per ciascuna delle misure di incentivazione di natura automatica o valutativa, di cui almeno il 25 per cento e' destinato alle micro e piccole imprese;

b) favorisce la cooperazione strategica tra le universita' e le micro, piccole e medie imprese;

c) favorisce la trasparenza nei rapporti fra gli intermediari finanziari e le micro, piccole e medie imprese e le reti di imprese, assicurando condizioni di accesso al credito informato, corretto e non vessatorio, mediante:

1) l'attribuzione all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato dei poteri di cui agli articoli 12 e 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni, nei confronti degli intermediari finanziari ai fini di verificare le condizioni di trasparenza del comportamento degli intermediari verso le imprese e di accertare pratiche concertate, accordi o intese;

2) la previsione dell'obbligo per gli intermediari finanziari di trasmettere periodicamente al Ministero dell'economia e delle finanze, per la sua pubblicazione telematica, un rapporto sulle condizioni medie praticate su base nazionale e regionale, sui tempi medi di istruttoria relativa alla concessione di crediti, sul numero, sulla quantita' di impieghi e sulla loro distribuzione per classi dimensionali di impresa;

d) sostiene la promozione delle micro, piccole e medie imprese e delle reti di imprese nei mercati nazionali e internazionali mediante:

1) la realizzazione, senza nuovi o maggiori oneri finanziari e amministrativi, da parte del Ministero dello sviluppo economico, di un portale dedicato al «Made in Italy» che permetta al consumatore di orientarsi nella ricerca di prodotti tipici italiani, nonche' di prodotti «Made in Italy» di largo consumo;

2) la definizione, da parte del Ministero dello sviluppo economico, tramite uno o piu' accordi di programma sottoscritti con l'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere), delle linee guida, delle priorita' e del sistema di valutazione degli interventi sulla base degli indirizzi di politica industriale, sentite le organizzazioni nazionali di rappresentanza delle micro, piccole e medie imprese maggiormente rappresentative a livello nazionale, anche al fine di un piu' efficace impiego delle risorse stanziate dalle camere di commercio per il sostegno alla partecipazione delle micro, piccole e medie imprese agli eventi fieristici e per le attivita' promozionali;

3) il sostegno, da parte del Ministero dello sviluppo economico, sentite le organizzazioni di rappresentanza delle piccole e medie imprese maggiormente rappresentative a livello nazionale, ai sistemi di associazione tra micro, piccole e medie imprese nella loro attivita' di promozione sui mercati nazionali e internazionali, anche attraverso l'identificazione e il monitoraggio degli strumenti di formazione, agevolazione, incentivazione e finanziamento, nonche' agli organismi partecipati costituiti per facilitare e accompagnare le imprese negli adempimenti necessari all'internazionalizzazione;

e) assicura l'orizzontalita' tra i settori produttivi degli interventi di incentivazione alle imprese, promuovendo la logica di filiera;

f) favorisce la diffusione dei valori di merito, efficienza e responsabilita', e sostiene la piena liberta' di scelta dei lavoratori sulla destinazione del trattamento di fine rapporto;

g) promuove la partecipazione dei lavoratori agli utili d'impresa.

h) promuove l'efficacia, la trasparenza e la concorrenza del mercato elettrico e del gas con lo scopo di favorire la diminuzione delle tariffe elettriche e del gas a carico delle micro, piccole e medie imprese.

2. Per le imprese femminili, lo Stato garantisce, inoltre, l'adozione di misure volte a sviluppare e rendere piu' effettivo il principio di pari opportunita' attraverso:

a) il potenziamento delle azioni svolte a livello nazionale finalizzate ad assicurare, per i servizi dell'infanzia, in conformita' agli obiettivi fissati dal Consiglio europeo di Lisbona del 23-24 marzo 2000, il conseguimento della qualita' standard dei servizi offerti;

b) l'attuazione del piano straordinario per la conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro.

3. Tutti i provvedimenti di cui al comma 1 sono adottati sulla base di un piano strategico di interventi, predisposto dal Ministro dello sviluppo economico, sentite le regioni, nell'ambito della sede stabile di concertazione di cui all'articolo 1, comma 846, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

4. Per le imprese presenti nelle aree sottoutilizzate, lo Stato garantisce inoltre l'adozione di misure volte a garantire e rendere piu' effettivo il principio di equita' e di libera concorrenza nel pieno rispetto della normativa dell'Unione europea.

 

Art. 17

Garante per le micro, piccole e medie imprese

 

1. E' istituito, presso il Ministero dello sviluppo economico, il Garante per le micro, piccole e medie imprese, che svolge le funzioni di:

a) monitorare l'attuazione nell'ordinamento della comunicazione della Commissione europea COM (2008) 394 definitivo, del 25 giugno 2008, recante «Una corsia preferenziale per la piccola impresa - Alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la Piccola Impresa (uno ''Small Business Act'' per l'Europa)» e della sua revisione, di cui alla comunicazione della Commissione europea COM (2011) 78 definitivo, del 23 febbraio 2011, recante «Riesame dello ''Small Business Act'' per l'Europa»;

b) analizzare, in via preventiva e successiva, l'impatto della regolamentazione sulle micro, piccole e medie imprese;

c) elaborare proposte finalizzate a favorire lo sviluppo del sistema delle micro, piccole e medie imprese;

d) segnalare al Parlamento, al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Ministri e agli enti territoriali interessati i casi in cui iniziative legislative o regolamentari o provvedimenti amministrativi di carattere generale possono determinare oneri finanziari o amministrativi rilevanti a carico delle micro, piccole e medie imprese;

e) trasmettere al Presidente del Consiglio dei ministri, entro il 28 febbraio di ogni anno, una relazione sull'attivita' svolta. La relazione contiene una sezione dedicata all'analisi preventiva e alla valutazione successiva dell'impatto delle politiche pubbliche sulle micro, piccole e medie imprese e individua le misure da attuare per favorirne la competitivita'. Il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette entro trenta giorni la relazione al Parlamento;

f) monitorare le leggi regionali di interesse delle micro, piccole e medie imprese e promuovere la diffusione delle migliori pratiche;

g) coordinare i garanti delle micro, piccole e medie imprese istituiti presso le regioni, mediante la promozione di incontri periodici ed il confronto preliminare alla redazione della relazione di cui alla lettera e).

2. Anche ai fini dell'attivita' di analisi di cui al comma 1, il Garante, con proprio rapporto, da' conto delle valutazioni delle categorie e degli altri soggetti rappresentativi delle micro, piccole e medie imprese relativamente agli oneri complessivamente contenuti negli atti normativi ed amministrativi che interessano le suddette imprese. Nel caso di schemi di atti normativi del Governo, il Garante, anche congiuntamente con l'amministrazione competente a presentare l'iniziativa normativa, acquisisce le valutazioni di cui al primo periodo e il rapporto di cui al medesimo periodo e' allegato all'AIR. Ai fini di cui al secondo periodo l'amministrazione competente a presentare l'iniziativa normativa segnala al Garante gli schemi di atti normativi del Governo che introducono o eliminano oneri a carico delle micro, piccole e medie imprese.

3. Il Governo, entro sessanta giorni dalla trasmissione, e comunque entro il 30 aprile di ogni anno, rende comunicazioni alle Camere sui contenuti della relazione di cui al comma 1, lettera e). Il Garante concentra le attivita' di cui al comma 1, lettere b) e c), sulle misure prioritarie da attuare contenute negli atti di indirizzo parlamentare eventualmente approvati.

4. Per l'esercizio della propria attivita' il Garante di cui al comma 1 si avvale delle analisi fornite dalla Banca d'Italia, dei dati rilevati dall'Istituto nazionale di statistica, della collaborazione dei Ministeri competenti per materia, dell'Unioncamere e delle camere di commercio. Puo' stipulare convenzioni non onerose per la collaborazione e la fornitura di dati e analisi da parte di primari istituti di ricerca, anche di natura privata. Le camere di commercio, sulla base delle informazioni di cui al comma 2 dell'articolo 9, possono proporre al Garante misure di semplificazione della normativa sull'avvio e sull'esercizio dell'attivita' di impresa.

5. Presso il Garante di cui al comma l e' istituito il tavolo di consultazione permanente delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore delle micro, piccole e medie imprese, con la funzione di organo di partenariato delle politiche di sviluppo delle micro, piccole e medie imprese, in raccordo con le regioni. Al fine di attivare un meccanismo di confronto e scambio permanente e regolare, le consultazioni si svolgono con regolarita' e alle associazioni e' riconosciuta la possibilita' di presentare proposte e rappresentare istanze e criticita'.

6. Il Garante di cui al comma 1 e' nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, tra i dirigenti di prima fascia del Ministero dello sviluppo economico, si avvale per il proprio funzionamento delle strutture del medesimo Ministero e svolge i compiti di cui al presente articolo senza compenso aggiuntivo rispetto all'incarico dirigenziale attribuito. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

Art. 18

Legge annuale per le micro, le piccole e le medie imprese

 

1. Al fine di attuare la comunicazione della Commissione europea COM (2008) 394 definitivo, del 25 giugno 2008, recante «Una corsia preferenziale per la piccola impresa - Alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la Piccola Impresa (uno "Small Business Act" per l'Europa)», entro il 30 giugno di ogni anno il Governo, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, presenta alle Camere un disegno di legge annuale per la tutela e lo sviluppo delle micro, piccole e medie imprese volto a definire gli interventi in materia per l'anno successivo.

2. Il disegno di legge di cui al comma 1 reca, in distinte sezioni:

a) norme di immediata applicazione, al fine di favorire e promuovere le micro, piccole e medie imprese, rimuovere gli ostacoli che ne impediscono lo sviluppo, ridurre gli oneri burocratici, e introdurre misure di semplificazione amministrativa anche relativamente ai procedimenti sanzionatori vigenti connessi agli adempimenti a cui sono tenute le micro, piccole e medie imprese nei confronti della pubblica amministrazione;

b) una o piu' deleghe al Governo per l'emanazione di decreti legislativi, da adottare non oltre centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge, ai fini di cui al comma 1;

c) l'autorizzazione all'adozione di regolamenti, decreti ministeriali e altri atti, ai fini di cui al comma 1;

d) norme integrative o correttive di disposizioni contenute in precedenti leggi, con esplicita indicazione delle norme da modificare o abrogare.

3. Al disegno di legge di cui al comma 1, oltre alle altre relazioni previste dalle vigenti disposizioni, e' allegata una relazione volta a evidenziare:

a) lo stato di conformita' dell'ordinamento rispetto ai principi e agli obiettivi contenuti nella comunicazione della Commissione europea di cui al comma 1;

b) lo stato di attuazione degli interventi previsti nelle precedenti leggi annuali per la tutela e lo sviluppo delle micro, piccole e medie imprese, indicando gli effetti che ne sono derivati per i cittadini, le imprese e la pubblica amministrazione;

c) l'analisi preventiva e la valutazione successiva dell'impatto delle politiche economiche e di sviluppo sulle micro, piccole e medie imprese;

d) le specifiche misure da adottare per favorire la competitivita' e lo sviluppo delle micro, piccole e medie imprese, al fine di garantire l'equo sviluppo delle aree sottoutilizzate.

4. Per i fini di cui al comma 1, il Ministro dello sviluppo economico convoca il tavolo di consultazione permanente delle associazioni di categoria previsto dall'articolo 17, comma 5, per l'acquisizione di osservazioni e proposte.

 

 

 

Note all'art. 18:

- Il testo dell' articolo 8 del decreto legislativo 28

agosto 1997, n. 281, (Definizione ed ampliamento delle

attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra

lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e

Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di

interesse comune delle regioni, delle province e dei

comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie

locali.), e' il seguente:

«Art. 8. (Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali

e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato - citta'

ed autonomie locali e' unificata per le materie ed i

compiti di interesse comune delle regioni, delle province,

dei comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza

Stato - regioni.

2. La Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali e'

presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per

sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per

gli affari regionali nella materia di rispettiva

competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro

e del bilancio e della programmazione economica, il

Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il

Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione

nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente

dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente

dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -

UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati

dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.

Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque

rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della

legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere

invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti

di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.

3. La Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali e'

convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi

il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia

richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.

4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'

convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le

sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei

Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari

regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal

Ministro dell'interno.».

 

 

 

 

Art. 19

Rapporti tra lo Stato, le regioni e le autonomie locali

 

1. Le regioni promuovono la stipula di accordi e di intese in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di favorire il coordinamento dell'esercizio delle competenze normative in materia di adempimenti amministrativi delle imprese, nonche' il conseguimento di ulteriori livelli minimi di liberalizzazione degli adempimenti connessi allo svolgimento dell'attivita' d'impresa sul territorio nazionale, previe individuazione delle migliori pratiche e verifica dei risultati delle iniziative sperimentali adottate dalle regioni e dagli enti locali.

 

Art. 20

Norma finanziaria

 

1. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione della presente legge avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

Art. 21

Entrata in vigore

 

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 11 novembre 2011

 

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio

dei Ministri

 

Visto, il Guardasigilli: Palma

 

 

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 98 ):

Presentato dall'on. La Loggia e Carlucci il 29 aprile 2008.

Assegnato alla X commissione (Attivita' produttive), in sede referente, il 18 giugno 2008 con pareri delle commissioni I, II, V, VII, VIII e questioni regionali.

Esaminato dalla X commissione, in sede referente, il 13 gennaio, 14 luglio, 22 e 29 settembre, 5 ottobre 2010; 8 e 10 marzo 2011.

Esaminato in aula il 14 marzo 2011 ed approvato in un Testo unificato con gli atti nn. 1225 (Bersani ed altri); 1284 (Pelino ed altri); 1325 (Vignali ed altri); 2680 (Jannone e Carlucci); 2754 (Vignali ed altri) e 3191 (Borghesi ed altri) il 15 marzo 2011. Senato della Repubblica (atto n. 2626):

Assegnato alla 10ª commissione (Industria), in sede referente, il 24 marzo 2011 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 13ª, 14ª e questioni regionali.

Esaminato dalla 10ª commissione, in sede referente, il 29 marzo, 5 aprile, 3, 4 e 24 maggio, 7, 8, 21 e 29 giugno; 6, 13 e 26 luglio; 1° agosto, 20 settembre, 11, 12, 13 e 18 ottobre 2011.

Esaminato in aula il 13, 18 e 19 ottobre 2011 ed approvato, con modificazioni, il 20 ottobre 2011. Camera dei deputati (atto n. 98-1225-1284-1325-2680-2754-3191-B):

Assegnato alla X commissione (Attivita' produttive), in sede referente, il 25 ottobre 2011 con parere della commissione I, II, V, VI, VIII, XI, XIV e questioni regionali.

Esaminato dalla X commissione , in sede referente, il 26 e 27 ottobre 2011.

Esaminato in aula il 2 novembre 2011 ed approvato, il 3 novembre 2011.

 

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