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ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 febbraio 2011 Disposizioni urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3925

 

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                      IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3920
del 28 gennaio 2011  recante:  «Disposizioni  urgenti  di  protezione
civile»; 
  Visto il decreto-legge  28  aprile  2009  n.  39,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 ed, in  particolare,
l'art. 11, con il quale viene istituito un Fondo per  la  prevenzione
del rischio sismico; 
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del  13
novembre  2010,  n.  3907  recante  «Attuazione  dell'art.   11   del
decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 giugno 2009,  n.  77  in  materia  di  contributi  per
interventi di prevenzione del rischio sismico»; 
  Considerato l'esito della riunione  svoltasi  il  20  gennaio  2011
presso  il  Dipartimento  della  protezione  civile   a   cui   hanno
partecipato le Regioni e il rappresentante dell'ANCI, nel corso della
quale, nelle more  della  pubblicazione  del  decreto  del  Capo  del
Dipartimento di ripartizione delle risorse per il  2010,  le  regioni
hanno evidenziato la necessita' che  le  scadenze  previste  per  gli
interventi disciplinati dall'ordinanza n. 3907/2010  decorrano  dalla
data di pubblicazione del predetto decreto nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica Italiana; 
  Considerata, altresi' la necessita' di  promuovere  tempestivamente
le iniziative per la riduzione del rischio sismico,  anche  chiarendo
alcuni dettagli delle disposizioni di cui all'ordinanza n. 3907/2010,
per la cui soluzione e'  indispensabile  apportare  alcune  modifiche
all'ordinanza citata; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del  19
febbraio 2010, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza
in relazione ai gravi dissesti idrogeologici che hanno interessato il
territorio della Regione Calabria nei giorni dall'11 al  17  febbraio
2010, l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri  n.  3862
del 31 marzo 2010 e la nota  della  regione  Calabria  n.  65  del  3
febbraio 2011; 
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 marzo
2003,  n.  3266,  recante:  «Primi  interventi  urgenti   diretti   a
fronteggiare i danni verificatisi nel territorio delle  isole  Eolie,
derivanti dagli  effetti  indotti  dai  fenomeni  vulcanici  in  atto
nell'isola di Stromboli, ed altre disposizioni di protezione  civile»
e successive modificazioni ed integrazioni; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio del 5 novembre  2010,
con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza  in  relazione
agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio
della regione Calabria nei giorni dal 3 al 5 settembre, dal 17 al  20
ottobre e dal 1° al 4 novembre 2010, l'ordinanza del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri n. 3918 del 18 gennaio 2011 e  la  nota  della
regione Calabria n. 65 del 3 febbraio 2011; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del  13
gennaio 2010, con il quale e' stato dichiarato lo stato di  emergenza
in ordine agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito  le
regioni Emilia-Romagna, Liguria e Toscana nell'ultima decade del mese
di dicembre 2009 e  nei  primi  giorni  del  mese  di  gennaio  2010,
l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 febbraio
2010, n. 3850 e successive modificazioni ed integrazioni, nonche'  le
note   dell'Assessore   alla   protezione   civile   della    Regione
Emilia-Romagna del 26 gennaio 2011 e  del  Direttore  Generale  della
medesima Regione del 21 febbraio 2011; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri  del  9
luglio 2010, con il quale e' stato dichiarato lo stato  di  emergenza
in relazione agli eccezionali eventi  atmosferici  ed  alle  violente
mareggiate verificatesi nei  giorni  dal  9  al  18  marzo  2010  nel
territorio della regione Emilia Romagna ed  agli  eventi  alluvionali
verificatisi nei giorni 15 e 16  giugno  2010  nel  territorio  della
provincia di Parma, l'ordinanza  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri del 10 dicembre 2010, n. 3911 e successive modificazioni  ed
integrazioni, nonche' la nota dell'Assessore alla  protezione  civile
della Regione Emilia-Romagna del 26 gennaio 2011; 
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3487
del 29 dicembre 2005, e successive modifiche ed integrazioni, nonche'
la nota dell'Ufficio del Commissario delegato del 27 ottobre 2010; 
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3635
del 21 dicembre 2007, e successive modifiche ed integrazioni, nonche'
la nota del Commissario delegato del 18 gennaio 2011; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data
23 gennaio 2010, con il quale e' stato prorogato, fino al 31  gennaio
2011, lo stato di emergenza nel territorio  del  comune  di  Cerzeto,
provincia   di   Cosenza,   interessato   da   gravissimi    dissesti
idrogeologici con conseguenti diffusi movimenti franosi,  l'ordinanza
del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3427 del 29 aprile  2005
e successive modificazioni e l'ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011; 
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3516
del 28 aprile 2006 e successive modificazioni recante:  «Disposizioni
urgenti per fronteggiare  l'emergenza  determinatasi  nel  territorio
dell'isola di Linosa e nelle prospicienti aree marittime ed ulteriori
disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza  determinatasi  nel
territorio dell'isola di Lampedusa» e la nota del 20 gennaio 2011 del
Presidente della Regione Siciliana; 
  Viste le ordinanze del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  n.
3459 del 16 agosto 2005, n. 3536 del 28 luglio 2006, nonche' la  nota
dell'Assessore alle opere pubbliche e protezione civile della regione
Puglia del 31 gennaio 2011»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri  del  5
novembre 2010, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza
in relazione agli eccezionali  eventi  atmosferici  verificatesi  nei
giorni dal 31 ottobre  al  1°  novembre  2010  nel  territorio  delle
province di Lucca e di Massa-Carrara, e la conseguente ordinanza  del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 2010, n.  3915,
nonche' le note della Regione Toscana dell'8 e 11 febbraio 2011; 
  Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data
17 dicembre 2010, con  il  quale  e'  stato  prorogato,  fino  al  31
dicembre 2011, lo stato di emergenza nel settore dei  rifiuti  urbani
nel territorio della regione Calabria,  le  ordinanze  di  protezione
civile n. 2696 del 1997, n. 2707 del 1997, n. 2856 del 1997, n.  2881
del 1998, n. 2984 del 1999, n. 3062 del 2000, n. 3095  del  2000,  n.
3106 del 2001, n. 3132 del 2001, n. 3149 del 2001, n. 3185 del  2002,
n. 3220 del 2002, n. 3251 del 2002, n. 3337 del 13 febbraio 2004,  n.
3512 del 2006, n. 3520 del 2006, n. 3524 del 2006, n. 3527 del  2006,
n. 3559 del 2006, n. 3585 del 24 aprile 2007, n. 3645 del 22  gennaio
2008, n. 3690 del 4 luglio 2008, n. 3731 del 16 gennaio 2009, n. 3764
del 6 maggio 2009, n. 3791  del  15  luglio  2009,  n.  3836  del  30
dicembre 2009 e n. 3886 del 9 luglio 2010, nonche'  le  note  del  24
gennaio e del 1° e 2  febbraio  2011  del  Presidente  della  regione
Calabria - Commissario delegato; 
  Vista la nota del 16 febbraio 2011 con cui il Prefetto di Siracusa,
Commissario delegato per la ricostruzione e restauro  della  Basilica
di S. Nicolo' di  Noto,  chiede,  tra  l'altro,  che  la  Commissione
consultiva  prosegua  nell'espletamento  delle   attivita'   previste
dall'ordinanza di protezione civile n. 3503 del 2006; 
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3924
del 18 febbraio 2011 recante:  «Disposizioni  urgenti  di  protezione
civile  per  fronteggiare  lo  stato  di  emergenza  umanitaria   nel
territorio  nazionale  in  relazione  all'eccezionale   afflusso   di
cittadini appartenenti ai paesi  del  Nord  Africa,  nonche'  per  il
contrasto e la gestione  dell'afflusso  di  cittadini  di  Stati  non
appartenenti all'Unione europea» e la nota del 22 febbraio  2011  del
Ministero dell'interno con  cui  si  chiede  di  procedere  a  talune
integrazioni anche in considerazione del rischio di  un  aggravamento
del contesto emergenziale in questione, nonche'  della  correlata  la
necessita' di riorganizzare la ridistribuzione dei richiedenti  asilo
tra i centri loro destinati, in raccordo con i competenti Uffici  del
Ministero dell'interno; 
  Su proposta del Capo Dipartimento  della  protezione  civile  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Al fine di evitare situazioni di grave pericolo per la  pubblica
e privata incolumita', il  Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile provvede, entro il 31  dicembre  2011,  alla  rimozione  delle
situazioni di pericolo determinate dalla presenza della  nave  «Equa»
ubicata in prossimita' della foce del fiume Tevere. 
  2.  L'art.  5  dell'ordinanza  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011 e' abrogato. 
 
      
        
                               Art. 2 
 
  1. All'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri  del  13
novembre  2010,  n.  3907  recante:  «Attuazione  dell'art.  11   del
decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 giugno 2009,  n.  77  in  materia  di  contributi  per
interventi di prevenzione del  rischio  sismico»  sono  apportate  le
seguenti modifiche: 
    all'art. 2, comma  1,  lettera  b),  dopo  le  parole:  «ed  alle
Delibere regionali in materia», sono  aggiunte  le  seguenti:  «,  di
proprieta' pubblica»; 
    all'art. 3, comma 3, le parole: «della presente  ordinanza»  sono
sostituite dalle seguenti: «del decreto del Capo  Dipartimento  della
Protezione Civile di ripartizione delle risorse, di cui al comma 1»; 
    all'art. 6, comma 1, le parole: «della presente  ordinanza»  sono
sostituite dalle seguenti: «del decreto del Capo  Dipartimento  della
Protezione Civile di ripartizione delle risorse, di cui  all'art.  3,
comma 1»; 
    all'art. 6, comma 4, le parole: «art. 4, comma 6» sono sostituite
dalle seguenti: «art. 5, comma 7» 
    all'art. 7, comma 1, dopo le parole: «entita' dei contributi»  e'
aggiunta la seguente: «massimi»; 
    all'art. 8, comma 1, le parole: «art. 1, comma 2» sono sostituite
dalle seguenti: «art. 2, comma 1». 
 
      
                               Art. 3 
 
  1. Dopo l'art. 8 dell'ordinanza del Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri n. 3918 del 18 gennaio 2011 recante: «Interventi urgenti  di
protezione civile diretti a fronteggiare  i  danni  conseguenti  agli
eccezionali eventi meteorologici  che  hanno  colpito  il  territorio
della regione Calabria nei giorni dal 3 al 5 settembre, dal 17 al  20
ottobre e dal 1° al 4 novembre 2010» e' aggiunto il seguente: 
  «Art. 9. - 1. Per  il  necessario  supporto  tecnico-amministrativo
alle attivita' che e' tenuto  a  svolgere  ai  sensi  della  presente
ordinanza, il Commissario delegato e' autorizzato  ad  avvalersi  del
personale di cui  all'ordinanza  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri n.  3531  del  7  luglio  2006  e  successive  modifiche  ed
integrazioni, nonche' di personale con  contratto  di  collaborazione
coordinata e continuativa, nel limite massimo di tre unita'. 
  2.  In  favore  del  personale  di  cui  al  precedente  comma,  e'
corrisposto un compenso  per  prestazioni  di  lavoro  straordinario,
effettivamente reso, nel limite massimo di 30 ore mensili pro-capite,
oltre i limiti previsti dalla vigente legislazione. 
  3.  Ai  dirigenti  ed  al  personale  con  incarico  di   posizione
organizzativa o di alta professionalita',  cui  sono  stati  affidati
specifici   compiti   per   attivita'   direttamente   connesse   con
l'emergenza, viene corrisposto un compenso  mensile  rapportato  alla
retribuzione di posizione  in  misura  non  superiore  al  30%  della
medesima. 
  4. Il Commissario delegato  provvede,  con  proprio  provvedimento,
alla determinazione e quantificazione dei compensi di cui ai commi  2
e 3, stabilendone limiti e procedure, con oneri a carico dell'art.  7
della presente ordinanza. 
  5. Le disposizioni  di  cui  ai  precedenti  commi  2,  3  e  4  si
applicano, dalla data  di  pubblicazione  della  presente  ordinanza,
anche ai fini della determinazione  dei  compensi  per  le  attivita'
connesse all'attuazione dell'ordinanza del Presidente  del  Consiglio
dei Ministri n. 3531/2006.». 
 
      
Art. 4 
 
  1. Al comma  2  dell'art.  13  dell'ordinanza  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri n. 3282 del 18 aprile 2003 le parole:  «comma:
«5.» sono sostituite dalle seguenti: «comma: 4.». 
  2. Al comma  10  dell'art.  1  dell'ordinanza  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri n. 3691 del 10 luglio 2008 le  parole:  «comma
6.» sono sostituite dalle seguenti: «comma 5.». 
  3. Al comma  15  dell'art.  1  dell'ordinanza  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri n. 3749 del 19 marzo 2009 le parole: «Al comma
4  dell'art.  14,»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «Al  comma  5
dell'art. 14,». 
                               Art. 5 
 
  1.  Il  termine  previsto  all'art.  1,  comma   3,   lettera   a),
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3862  del
31 marzo 2010, recante: «Disposizioni urgenti  di  protezione  civile
dirette  a  fronteggiare  i  danni  conseguenti  ai  gravi   dissesti
idrogeologici che  hanno  interessato  il  territorio  della  Regione
Calabria  nei  giorni  dall'11  al  17   febbraio   2010»,   per   la
quantificazione del fabbisogno per la copertura delle spese sostenute
da parte delle amministrazioni dei territori interessati dagli eventi
calamitosi  nelle  fasi  di  prima  emergenza,  e'  differito  al  30
settembre 2010. 
  2. Il termine previsto all'art.  4,  comma  3,  dell'ordinanza  del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3862/2010  e'  prorogato  di
ulteriori  dodici  mesi.  L'erogazione  dei  relativi  contributi  e'
subordinata  alla  costante  verifica  del  possesso  dei   requisiti
previsti  dall'art.  4  della  medesima  ordinanza,  da   parte   dei
beneficiari. 
  3. Il Presidente della regione Calabria,  Commissario  delegato  ai
sensi dell'ordinanza del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  n.
3862/2010,  e'  autorizzato  a  liquidare  contributi  alle   imprese
esecutrici di lavori eseguiti  nella  fase  di  prima  emergenza,  in
attuazione di accordi  stipulati  presso  le  Prefetture  competenti,
previa  quantificazione,  mediante  apposita  perizia,   dei   lavori
effettivamente eseguiti. 
  4. All'art. 5, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri n. 3862/2010, le parole: «nel limite  massimo  di  € 30.
000,00 per ciascuna unita' abitativa» sono sostituite dalle seguenti:
«nel limite massimo di € 150. 000,00 per ciascuna unita' abitativa». 
  5.  Tenuto  conto  di  quanto  disposto  dall'art.  1,   comma   6,
dell'ordinanza n. 3862/2010 e fermo restando il limite di  unita'  di
personale  stabilito  dall'art.  7,  comma  1,   dell'ordinanza   del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3734 del 16 gennaio 2009, il
Commissario delegato e' autorizzato ad avvalersi anche  di  personale
appartenente ad  Enti  Pubblici  ed  a  Societa'  a  totale  capitale
pubblico, in posizione di comando o di distacco. 
 
        
                               Art. 6 
 
  1. Al fine di assicurare la piu' rapida ed  efficace  realizzazione
delle attivita' affidate al Presidente della Regione  Emilia-Romagna,
nominato  Commissario  delegato  con  ordinanza  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri n. 3850 del 19 febbraio 2010 e  con  ordinanza
del Presidente del Consiglio dei Ministri n.  3911  del  10  dicembre
2010,  per  fronteggiare  le  conseguenze  degli  eccezionali  eventi
meteorologici dell'ultima decade del mese  di  dicembre  2009  e  dei
primi giorni di gennaio 2010, e degli eccezionali eventi  atmosferici
e delle violente mareggiate dei giorni dal 9 al 18 marzo e dal 15  al
16 giugno  2010,  l'Agenzia  Regionale  di  Protezione  Civile  della
regione  Emilia-Romagna,  e'  autorizzata,  anche  in   deroga   alla
legislazione vigente in materia di  incompatibilita',  ad  avvalersi,
mediante conferimento di  un  incarico  dirigenziale  ad  interim,  a
copertura di posizione  vacante,  anche  della  professionalita'  del
Segretario generale dell'Autorita' di Bacino del Reno. 
  2. L'incarico dirigenziale, in virtu' di quanto previsto  al  comma
1, puo' essere conferito al  Segretario  generale  dell'Autorita'  di
Bacino del Reno fino al 31 dicembre  2011,  data  di  scadenza  delle
dichiarazioni di stato di emergenza degli eventi  calamitosi  di  cui
trattasi e puo' essere automaticamente rinnovato in caso  di  proroga
anche di uno solo dei menzionati stati di emergenza. 
  3. Il conferimento dell'incarico ad interim dirigenziale di cui  ai
commi 1 e 2 presso l'Agenzia Regionale  di  protezione  civile  della
regione Emilia-Romagna non comporta la corresponsione di un  compenso
aggiuntivo. 
  4. Al fine di garantire la rimozione delle situazioni di criticita'
e per accelerare le azioni volte alla  messa  in  sicurezza  ed  alla
mitigazione del rischio idrogeologico sul  territorio  regionale,  il
Presidente  della  Regione   Emilia-Romagna,   nominato   Commissario
delegato  per  fronteggiare  i  danni  per  gli  eccezionali   eventi
meteorologici  verificatisi  sull'intero  territorio  della   Regione
Emilia-Romagna nel periodo dicembre 2009 - gennaio 2010 ai  sensi  di
quanto  previsto  dall'art.  1,  commi  1  e  4,  dell'ordinanza  del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3850 del 19  febbraio  2010,
e' autorizzato ad inserire in un apposito stralcio  del  Piano  degli
interventi necessari per  il  superamento  dell'emergenza  e  l'avvio
della messa in sicurezza dei territori individuati di cui all'art. 1,
comma 3, della richiamata ordinanza n. 3850/2010  gli  interventi  di
competenza del Commissario straordinario, nominato  con  Decreto  del
Presidente del Consiglio  dei  Ministri  del  10  dicembre  2010,  ed
elencati nell'Allegato 1 all'Accordo di  programma  finalizzato  alla
programmazione ed al finanziamento di lavori urgenti e prioritari per
la mitigazione del rischio idrogeologico sottoscritto il  2  novembre
2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del  Territorio  e
del Mare e la Regione Emilia-Romagna in attuazione di quanto previsto
dall'art. 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. 
  5.  Lo  stralcio  del  Piano  di  cui  al  comma  4   e'   adottato
congiuntamente  dal  Presidente  della   Regione   Emilia-Romagna   -
Commissario delegato ai  sensi  dell'ordinanza  n.  3850/2010  e  dal
Commissario straordinario nominato con il richiamato decreto  del  10
dicembre 2010. Gli interventi ricompresi nel Piano di cui al comma  4
sono attuati secondo apposite procedure stabilite nel Piano  medesimo
nell'ambito  di  quanto  previsto  dalla  richiamata   ordinanza   n.
3850/2010. A tal fine le risorse necessarie, indicate nell'art. 4 del
citato Accordo di programma del 2 novembre 2010, fatta eccezione  per
le risorse oggetto del cofinanziamento regionale, sono trasferite  in
apposita contabilita'  speciale,  all'uopo  istituita,  intestata  al
Commissario straordinario, nominato con decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri del 10 dicembre 2010. 
 
      
                               Art. 7 
 
  1. Al primo periodo del comma  2  dell'art.  2  dell'ordinanza  del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011  le
parole:  «contabilita'  speciale  n.  5146»  sono  sostituite   dalle
seguenti: «contabilita' speciale n. 3256». 
 
Art. 8 
 
  1. L'ing.  Gerardo  Baione  e'  nominato  Commissario  delegato  in
sostituzione di  quello  nominato  ai  sensi  dell'art.  1,  comma  1
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3487/2005
e successive modifiche ed integrazioni, per l'espletamento  di  tutte
le iniziative di natura amministrativa e contabile ancora  necessarie
per la chiusura della gestione commissariale. 
                               Art. 9 
 
  1. Al comma  2  dell'art.  4,  dell'ordinanza  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri n. 3921 del 28 gennaio 2011 le parole: «50 ore
mensili» sono sostituite dalle seguenti «30 ore mensili». 
 
      
Art. 10 
 
  1. Al  comma  5  dell'art.  1  dell'ordinanza  del  Presidente  del
Consiglio dei  Ministri  n.  3635/2007,  e  successive  modifiche  ed
integrazioni, e' aggiunto il seguente periodo: «I  predetti  Soggetti
attuatori cessano dalle loro funzioni alla data del 31 marzo 2011». 
                               Art. 11 
 
  1.  All'art.  13,  comma  4,  dell'ordinanza  del  Presidente   del
Consiglio dei Ministri 28  gennaio  2011  n.  3920  dopo  la  parola:
«immobili» sono aggiunte le seguenti «ad uso abitativo esclusivo». 
 
Art. 12 
 
  1. Allo scopo di consentire il completamento  degli  interventi  in
atto nel territorio della regione Puglia necessari per il  definitivo
superamento delle criticita' correlate all'approvvigionamento idrico,
il Presidente della Regione Puglia e' autorizzato all'utilizzo  delle
economie residue delle risorse trasferite sul bilancio della medesima
Regione ai sensi dell'art. 6 dell'ordinanza di protezione  civile  n.
3536/2006. 
  2. A conclusione delle iniziative di cui al comma 1  il  Presidente
della regione  Puglia  trasmette  al  Dipartimento  della  protezione
civile una relazione dettagliata sull'attivita' svolta. 
Art. 13 
 
  1. Al fine di soddisfare con la massima  urgenza  le  straordinarie
esigenze derivanti dagli eventi calamitosi che nei giorni 31  ottobre
e 1°novembre 2010 hanno colpito il territorio delle province di Lucca
e Massa-Carrara, il Commissario delegato di cui all'art. 1, comma  1,
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3915  del
30 dicembre 2010 e' autorizzato ad utilizzare  le  economie  presenti
sul bilancio regionale, pari ad euro 4. 911. 120,81 rivenienti  dalla
legge  n.  677/1996,  dalla  legge  regionale  n.  20/1998,  e  dalle
ordinanze n. 3095/2000, n. 3096/2000, n. 3110/2001, n. 3191/2002 e n.
3192/2002. 
  2. All'art. 1  dell'ordinanza  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011 le parole: «nei giorni dal 17 al
22 dicembre 2010» sono sostituite dalle parole: «nei giorni dal 17 al
23 dicembre 2010». 
Art. 14 
 
  1. Per consentire il completamento degli  interventi  in  corso  di
esecuzione  o  di   progettazione   gia'   finanziati   e   derivanti
dall'ordinanza di protezione civile n. 3516 del  2006  il  Presidente
della regione  Siciliana  e'  nominato  Commissario  delegato  ed  e'
autorizzato ad avvalersi, in  qualita'  di  soggetto  attuatore,  del
Dirigente  generale  del  Dipartimento  regionale  della   protezione
civile. 
  A tal fine  e'  autorizzata  l'apertura  di  apposita  contabilita'
speciale intestata al Commissario delegato. Sulla detta  contabilita'
il  Dipartimento  della  protezione  civile  della   Presidenza   del
Consiglio     dei      Ministri,      concluse      le      attivita'
amministrativo-contabili  definitorie  dei  pagamenti  in  attuazione
dell'art. 4, comma 2, secondo periodo, dell'ordinanza  di  protezione
civile n. 3916 del 2010, trasferira' le relative somme residue. 
        
                               Art. 15 
 
  1. Il Generale  della  Guardia  di  Finanza  Graziano  Melandri  e'
nominato Commissario delegato in sostituzione  del  Presidente  della
regione Calabria per il superamento della situazione di emergenza nel
settore dei rifiuti urbani nel territorio della regione  Calabria  di
cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data  17
dicembre 2010 citato in premessa. 
  2. All'art. 1, comma 1, lettera b)  dell'ordinanza  del  Presidente
del Consiglio dei Ministri n. 3731/2009, e  successive  modifiche  ed
integrazioni, il  periodo:  «da  individuarsi  nei  seguenti  comuni:
Casignana (RC),  Santa  Maria  del  Cedro,  San  Giovanni  in  Fiore,
Castrolibro e Cassano (CS), nonche' delle ulteriori  da  individuarsi
d'intesa con le provincie ed i comuni interessati» e' sostituito  con
il seguente: «da individuarsi sentiti i Presidenti delle provincie ed
i Sindaci interessati». 
  3. All'art. 1, comma 1, lettera c), dell'ordinanza  del  Presidente
del Consiglio dei Ministri n. 3731/2009, e  successive  modifiche  ed
integrazioni,  dopo  le  parole:  «progettazione,   approvazione   ed
affidamento» e' aggiunto il seguente periodo: «anche mediante ricorso
al project financing». 
  4. All'art. 1, comma 1, lettera d)  dell'ordinanza  del  Presidente
del Consiglio dei Ministri n. 3731/2009, e  successive  modifiche  ed
integrazioni  e'  aggiunto  il  seguente  periodo:  «A  tal  fine  il
Commissario delegato provvede alla costituzione  di  una  Commissione
paritetica  composta  da  rappresentanti  dalla  regione  Calabria  e
dell'Ufficio del Commissario delegato, senza ulteriori oneri a carico
della finanza pubblica.». 
  5. All'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri n. 3731/2009, e successive modifiche ed integrazioni  e'
aggiunta la seguente lettera: 
  «f) espletamento delle iniziative di carattere  solutorio  rispetto
ai procedimenti amministrativi ed il correlativo  contenzioso  ancora
pendenti in materia di depurazione, raccolta differenziata e progetti
NOC, ed al compimento delle azioni di recupero dei crediti  maturati.
Il  Commissario  delegato  provvede  altresi'  alla  gestione   delle
controversie pendenti in ogni stato e  grado,  anche  avvalendosi  di
commissari ad acta all'uopo nominati, con oneri a carico dei soggetti
inadempienti.». 
  6. Il Commissario delegato,  nell'espletamento  dell'incarico  allo
stesso  affidato,  puo'  provvedere,  nei  limiti  necessari  per  la
realizzazione degli  interventi  d'emergenza  di  cui  alla  presente
ordinanza,  nel  rispetto  dei  principi  generali   dell'ordinamento
giuridico,  delle  direttive  comunitarie  e  della   direttiva   del
Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  del  22  ottobre  2004,  in
aggiunta a quanto previsto dall'art. 5 dell'ordinanza del  Presidente
del Consiglio dei Ministri n. 3731/2009, e  successive  modifiche  ed
integrazioni, in deroga alle seguenti disposizioni normative: 
    legge 16 giugno 1927, n. 1766, art. 12, comma 2; 
    decreto-legge  31   maggio   2010,   n.   78,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, art. 6, comma 12; 
    decreto legislativo n.  152  del  3  aprile  2006,  e  successive
modifiche  ed  integrazioni,  articoli  29-bis,  29-ter,   29-quater,
29-sexies, 29-septies,  29-opties,  29-novies,  177,  commi  5  e  6,
182-bis, 182-ter, 188-bis, 188-ter, 191 e 211; 
    decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n.  554
e decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.  207,  a
far data dell'entrata in vigore dello stesso, per le parti necessarie
all'applicazione del decreto legislativo n. 163/2006; 
    decreto  legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,  e   successive
modifiche ed integrazioni articoli 24, 25, 53, 54, 55 e 136; 
    decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio
e del mare del 27 settembre 2010, articoli 1, comma 2, 2, comma 3, 3,
comma 1, 4, commi 1 e 3, 6, 7, 8 e 10, comma 3. 
 
      
                               Art. 16 
 
  1. Per continuare ad assicurare un  adeguato  supporto  tecnico  ed
artistico alle attivita' da porre in essere dal Commissario  delegato
-  Prefetto  di  Siracusa  per  il  completamento  delle   iniziative
finalizzate alla ricostruzione e  restauro  della  Cattedrale  di  S.
Nicolo' di Noto, la  Commissione  istituita  dall'art.  2,  comma  1,
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3503  del
9 marzo 2006 prosegue nell'espletamento delle  attivita'  consultive,
fino al 31 dicembre 2011, con oneri posti a carico dell'art. 3  della
predetta ordinanza di protezione civile. 
 
      
        
                               Art. 17 
 
  1. L'ordinanza del Presidente del Consiglio dei  Ministri  n.  3924
del 18 febbraio 2011 recante:  «Disposizioni  urgenti  di  protezione
civile  per  fronteggiare  lo  stato  di  emergenza  umanitaria   nel
territorio  nazionale  in  relazione  all'eccezionale   afflusso   di
cittadini appartenenti ai paesi  del  Nord  Africa,  nonche'  per  il
contrasto e la gestione  dell'afflusso  di  cittadini  di  Stati  non
appartenenti all'Unione europea» e' cosi modificata: 
    all'art. 1, comma 2, lettera c),  dopo  le  parole:  «nonche'  al
potenziamento di quelle esistenti» sono aggiunte  le  seguenti:  «ivi
compresa  l'acquisizione,  anche  con  contratto  di  locazione,   di
strutture da  destinare  al  superamento  dell'emergenza  umanitaria,
anche in deroga all'art. 2, comma 222, della legge 23 dicembre  2009,
n. 191»; 
    all'art. 1, comma 2, dopo la lettera c) e' aggiunta la  seguente:
«d) adozione, in raccordo con il Dipartimento per le Liberta'  Civili
e   l'Immigrazione   del   Ministero   dell'Interno,   di   eventuali
provvedimenti per la ridistribuzione tra  i  C.A.R.A.,  operanti  sul
territorio nazionale, dei richiedenti asilo.»; 
    all'art. 2, comma 1,  dopo  le  parole:  «all'acquisizione  della
disponibilita' delle aree  necessarie»  sono  aggiunte  le  seguenti:
«comprensive delle strutture ivi esistenti»; 
    all'art. 5, dopo il comma 5, e' aggiunto il seguente: «5-bis.  al
personale delle Forze di Polizia e dei Vigili del Fuoco concretamente
impiegato per lo svolgimento di attivita' di  ordine  pubblico  o  di
soccorso pubblico sono corrisposte le  speciali  indennita'  previste
dai rispettivi ordinamenti.»; 
    all'art. 5,  comma  5,  le  parole:  «magistrati  ordinari»  sono
sostituite dalle seguenti: «magistrati contabili»; 
    all'art. 6, dopo il comma 3, e'  aggiunto  il  seguente:  «4.  Il
Commissario delegato  e'  altresi'  autorizzato  ad  avvalersi  delle
eventuali risorse che  si  renderanno  disponibili  per  le  esigenze
connesse al contesto emergenziale di cui alla presente ordinanza,  in
attuazione  dell'art.  5  della  legge  n.  225/1992   e   successive
modificazioni». 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica Italiana. 
    Roma, 23 febbraio 2011 
 
                                            Il Presidente: Berlusconi 
 
      

 

 

 

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