Avv. Paolo Nesta


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MINISTERO DELL'INTERNO-DECRETO 30 marzo 2011 Rilevazione degli 
incrementi delle sanzioni amministrative pecuniarie, di cui all'articolo 195, 
comma 2-bis, del medesimo decreto-legislativo n. 285 del 1992,
 destinati ad alimentare il Fondo contro l'incidentalita' notturna. 

 

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IL CAPO DELLA POLIZIA

             DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

 

                           di concerto con

 

                 IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

 

          IL CAPO DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA

 

                                  e

 

              IL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI

 

  Visto l'art. 3, comma 55, lettera d), della legge 15  luglio  2009,

n. 94, recante disposizioni in materia  di  sicurezza  pubblica,  che

apporta delle modifiche  all'art.  208  del  decreto  legislativo  30

aprile 1992, n. 285;

  Visto l'art.  6-bis  del  decreto-legge  3  agosto  2007,  n.  117,

convertito dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, concernente  il  fondo

contro l'incidentalita' notturna;

  Visti gli articoli 186,  commi  2-sexies  e  2-octies,  187,  comma

1-quater,  195,  comma  2-bis,  e  208,  comma  2-bis,  del   decreto

legislativo 30 aprile 1992, n.285, relativi all'alimentazione ed alla

disciplina del predetto fondo;

  Considerato che l'art. 208, comma 2-bis, secondo e  terzo  periodo,

del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, rinvia ad un  decreto

del Ministero dell'interno, di concerto con i Ministeri dell'economia

e delle  finanze,  della  giustizia  e  delle  infrastrutture  e  dei

trasporti,  la  definizione  delle  modalita'  per   la   rilevazione

trimestrale degli incrementi delle sanzioni amministrative pecuniarie

di cui all'art. 195, comma 2-bis, del richiamato decreto  legislativo

n. 285 del 1992, nonche' per il trasferimento  della  percentuale  di

ammenda di cui agli  articoli  186,  comma  2-octies,  e  187,  comma

1-quater, dello stesso decreto legislativo n. 285, destinata al Fondo

contro l'incidentalita' notturna;

 

                              Decreta:

 

                               Art. 1

 

  1. Ferme restando le procedure di versamento previste dalla vigente

normativa, gli incrementi delle sanzioni  amministrative  pecuniarie,

di cui all'art. 195, comma 2-bis, del decreto legislativo  30  aprile

1992, n. 285,  sono  corrisposti  dal  trasgressore  o  dai  soggetti

indicati dall'art. 196 del medesimo decreto  legislativo,  unitamente

alla restante parte della sanzione  amministrativa  prevista  per  le

violazioni   stesse,   attraverso   l'indicazione   della   specifica

distinzione, sugli  appositi  conti  correnti  degli  uffici  da  cui

dipendono i soggetti che le hanno  accertate,  ovvero  attraverso  il

pagamento presso gli sportelli degli stessi  uffici,  in  conformita'

alle procedure  amministrative  e  contabili  previste  dagli  uffici

stessi.

  2. Nei casi indicati dall'art. 204, comma 2,  e  dall'art.  204-bis

comma 5, del decreto legislativo n. 285 del 1992, gli  incrementi  di

cui al comma 1 del presente articolo sono  corrisposti  dai  soggetti

ivi indicati, mediante modulo "F 23", sul  capitolo  di  entrata  del

bilancio dello Stato, istituito ai sensi dell'art. 208, comma  2-bis,

del medesimo decreto legislativo.

  3.  Nei  casi  previsti  dall'art.  203,  comma  3,   del   decreto

legislativo n. 285 del 1992, nonche'  in  tutti  i  casi  in  cui  si

proceda a riscossione coattiva ai sensi dell'art. 206,  del  medesimo

decreto legislativo, gli incrementi sono  corrisposti,  dai  soggetti

indicati  nel  comma  1  del  presente  articolo,  all'agente   della

riscossione insieme alla restante parte della sanzione amministrativa

prevista per le violazioni  stesse,  attraverso  l'indicazione  della

specifica distinzione, in conformita' alle procedure amministrative e

contabili vigenti.

                               Art. 2 
 
  1. Gli uffici da cui dipendono i soggetti  indicati  all'art.  208,
comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 30  aprile  1992,  n.
285, comunicano, con cadenza trimestrale, al Ministero  dell'interno,
attraverso  il  modulo  di  cui  all'allegato  1,  il  numero   delle
violazioni di cui all'art. 195, comma  2-bis,  del  medesimo  decreto
legislativo,  accertate  dai  propri  dipendenti,  con  l'indicazione
dell'incremento ivi previsto,  nonche'  con  l'ammontare  complessivo
delle relative somme  effettivamente  versate  dai  trasgressori  nel
trimestre precedente. 
  2. Con cadenza trimestrale, il Ministero dell'interno  comunica  al
Ministero dell'economia e  delle  finanze,  in  un  unico  documento,
l'ammontare  complessivo  dell'incremento  di   cui   al   comma   1,
corrispondente a quanto affluito nell'apposito  capitolo  di  entrata
dello  Stato,  di  cui  all'art.  208,  comma  2-bis,   del   decreto
legislativo n. 285 del 1992. 
 
        Art. 3 
 
  1. Gli uffici di cui all'art.  2,  comma  1,  in  conformita'  alle
procedure amministrative e contabili previste  dagli  uffici  stessi,
entro i 60 giorni dalla fine  di  ciascun  trimestre,  provvedono  al
postagiro delle somme che hanno riscosso,  ai  sensi  dell'art.  195,
comma 2-bis, del decreto  legislativo  30  aprile  1992,  n.285,  sul
capitolo di entrata  del  bilancio  dello  Stato  istituto  ai  sensi
dell'art. 208, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 285 del  1992,
a  favore  del  competente  ufficio  della  Tesoreria  dello   Stato,
utilizzando il modello di distinta di cui all'allegato 2. 
                               Art. 4 
 
  1. La quota del venti per cento dell'ammenda di cui  agli  articoli
186, comma 2-octies, e 187, comma 1-quater, del  decreto  legislativo
n. 285 del 1992, e' corrisposta dalla  persona  tenuta  al  pagamento
della pena pecuniaria versata, attraverso modulo «F 23», sul capitolo
di entrata del bilancio dello Stato istituto ai sensi dell'art.  208,
comma 2-bis, del medesimo decreto legislativo. 
    Roma, 30 marzo 2011 
 
                        Il Capo della Polizia 
             Direttore generale della pubblica sicurezza 
                             Manganelli 
 
                 Il Ragioniere Generale dello Stato 
                               Canzio 
 
                        Il Capo dipartimento 
                     per gli Affari di Giustizia 
                              Martello 
 
              Il Capo del dipartimento  per i trasporti 
                               Fumero 
 
 
 

INTESTAZIONE UFFICIO O COMANDO

Indirizzo Ufficio o Comando

Al Ministero dell’Interno

Ufficio ………….

Via…………….

ROMA

Comunicazione ai sensi dell’articolo 2 del D.M. 30 marzo 2011, di attuazione

dell’articolo 208, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Ai sensi dell’articolo 2 del D.M. 30 marzo 2010 si comunica che il personale dipendente da questo

Ufficio ha accertato le seguenti violazioni di cui all’articolo 195, comma 2-bis, del decreto

legislativo 30 aprile 1992, n. 285, commesse nelle ore notturne.

Periodo di accertamento ………. trimestre dell’anno…………..

Violazioni ai seguenti articoli

del decreto legislativo

30 aprile 1992, n. 285

Numero delle violazioni

accertate nelle ore

notturne (dalle 22 alle

07)

Somme effettivamente riscosse

nel trimestre

di riferimento per le

violazioni indicate

Quota destinata ad alimentare

il Fondo Nazionale di cui all’art. 6 bis

del decreto legge 3 agosto 2007,

n.117, convertito dalla legge

del 2 ottobre 2007, n.160,

e successive modificazioni.

Art. 141 € €

Art. 142 € €

Art. 145 € €

Art. 146 € €

Art. 149 € €

Art. 154 € €

Art. 174 € €

Art.176, commi 19 e 20 € €

Art. 178 € €

TOTALE € €

La quota delle somme sopraindicate riscosse per le violazioni di cui all’art. 195, comma 2-bis, del

decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono state oggetto di operazioni di postagiro sul

Capitolo 2454/15 - Capo XV denominato “Versamento degli incrementi delle sanzioni

amministrative pecuniarie di cui all’articolo 195, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 aprile

1992, n. 285, destinati al fondo contro l’incidentalitΰ notturna di cui all’articolo 6-bis del decreto

legge n. 117/2007”.

Data

Firma dirigente Ufficio o Comando

Referente Recapiti responsabile procedimento

Qualifica …………………………………………..…..

Cognome e Nome …………………………………………..…..

Utenza Rintracciabile

ALLEGATO 2

Distinta di versamento

INTESTAZIONE UFFICIO O COMANDO

Indirizzo Ufficio o Comando

Conto corrente di prelevamento n°

Conto corrente di destinazione Tesoreria Banca d'Italia n°

Distinta delle somme da postagirare a:

Sezione Tesoreria Provinciale dello Stato di :

Ufficio Provinciale di :

Mese di : Anno :

TOTALE somme introitate:………. €

di cui

A) Capitolo 2302 - Capo VIII - Quota 85%

Oblazioni e condanne alle pene pecuniarie per contravvenzioni alle norme per la tutela delle strade e

per la circolazione ……………….……………………………………………………………………………………………..…….. €

A1) Capitolo 2567 - Capo XV

quota del 15% dei proventi delle sanzioni pecuniarie destinata al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ……….… €

A2) Capitolo 2454/15 – Capo XV

quota proventi delle sanzioni pecuniarie di cui all'art. 195, comma 2 bis, del decreto legislativo n. 285/1992, destinata al fondo incidentalitΰ notturna €

Totale proventi contravvenzionali: ……. €

B) Capitolo 1205, Art. 1 - Capo VIII

imposta di bollo sulle quietanze di oblazione ………………………………………………………….……………………. €

Totale Imposta di Bollo: ……. €

C) Capitolo 3560 - Capo XIV

in conto entrate eventuali e diverse del Ministero dell'Interno

(recupero spese di notifica, somme indebitamente o irregolarmente versate, interessi maturati sul c/c postale ecc.)…………. €

(spese per tasse di versamento, in detrazione) ……..…………...…..…………….…………... €

Totale somme attribuite al Capitolo 3560 - Capo XIV: …. €

Totale somma da postagirare : ….…….. €

Data

Firma dirigente Ufficio o Comando

Referente Recapiti responsabile procedimento

Qualifica

Cognome e Nome

Utenza rintracciabile

11A06320

 

 

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