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ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 maggio 2011 Disposizioni urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3939)

 

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                            IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto l'art. 5, comma 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto-legge 29 dicembre 2010, n.  225,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 recante:  «Proroga
di termini previsti  da  disposizioni  legislative  e  di  interventi
urgenti in materia tributaria e  di  sostegno  alle  imprese  e  alle
famiglie»; 
  Considerato che la sopra citata legge n. 10/2011, ha, tra  l'altro,
integrato l'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio  1992,  n.  225,
prevedendo  che  le   ordinanze   adottate   in   conseguenza   della
dichiarazione dello  stato  d'emergenza  sono  emanate  di  concerto,
relativamente agli aspetti di natura  finanziaria,  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze; 
  Considerato pertanto che l'art. 5, comma 3, della legge 24 febbraio
1992, n. 225, che prevede la possibilita', in capo al Presidente  del
Consiglio dei ministri, di adottare ordinanze finalizzate ad  evitare
situazioni di pericolo o maggiori danni a  persone  o  cose,  non  e'
stato modificato o integrato dalla sopra citata legge n. 10/2011; 
  Considerato che le sopra richiamate ordinanze consentono il  rapido
espletamento delle iniziative ancora  necessarie  per  la  definitiva
chiusura  delle  gestioni  commissariali,  scongiurando  al  contempo
possibili soluzioni di continuita' nel passaggio al regime  ordinario
e   l'insorgenza   di   eventuali   contenzioni   per   la   Pubblica
Amministrazione; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data
22 dicembre 2006, con il  quale  e'  stato  dichiarato,  fino  al  31
dicembre 2007, lo stato di emergenza  in  relazione  alla  situazione
determinatasi  a  causa  della  criticita'  del  sistema  portuale  e
dell'approvvigionamento   idrico   nel   territorio   dell'isola   di
Pantelleria  in  provincia   di   Trapani,   nonche'   i   successivi
provvedimenti di proroga, fino al 31 dicembre 2010; 
  Viste le note del Prefetto di Trapani del 29 dicembre 2010, del  28
gennaio e del 10 febbraio 2011, relative allo  stato  di  avanzamento
degli interventi avviati durante la fase emergenziale ed  ancora  non
ultimati; 
  Vista l'intesa rilasciata dalla Regione siciliana con  nota  del  7
marzo 2011; 
  Visto  l'art.  7,  comma  10,  dell'ordinanza  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri n. 3891 del 4 agosto 2010 e  la  nota  del  22
marzo 2011 della Capitaneria di Porto di Roma; 
  Visto l'art. 2 dell'ordinanza  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri n. 3450/05 inerente alle attivita' di messa in sicurezza del
Duomo  e  Seminario  di  Agrigento  e  3642/08  e  della  Chiesa   di
Sant'Alfonso di Agrigento; 
  Viste le ordinanze del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  n.
3419/05 e n. 3536 art. 14 e il decreto del Presidente  del  Consiglio
dei ministri 30 novembre 2006 adottati per la messa in sicurezza  del
Duomo di Ancona e di Orbetello; 
  Viste le  ordinanze  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri
n.3303/03, n. 3318/03 art. 6; n. 3429/05 art. 2, n. 3525/05  art.  2,
comma 2; n. 3417/05, art. 4; n. 3536/06 art.  13  e  il  decreto  del
Presidente del  Consiglio  dei  ministri  16  luglio  2005,  relative
all'emergenza socio ambientale nei Comuni de L'Aquila e Teramo per la
messa in sicurezza del Sistema Gran Sasso; 
  Visto l'art. 6 dell'ordinanza  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri n. 3873 del  28  aprile  2010  e  le  note  del  Commissario
delegato del 6 settembre, del 26 novembre 2010 e del 1° e  14  aprile
2011; 
  Visto l'art. 6 dell'ordinanza  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri n. 3738 del 5 febbraio 2009; 
  Viste le ordinanze del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  n.
3594 del 13 giugno 2007, n. 3642 del 16 gennaio 2008 e n. 3791 del 15
luglio 2009, relative al contesto di criticita' in atto nel comune di
Rocchetta S. Antonio (Foggia) connesso alle  condizioni  di  dissesto
idrogeologico dei versanti limitrofi alla Strada Provinciale 99-bis; 
  Su proposta del Capo Dipartimento  della  protezione  civile  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Per consentire entro il 30 aprile 2012  il  completamento  degli
interventi in  corso  ai  sensi  dell'ordinanza  del  Presidente  del
Consiglio  n.  3589  del   2007   e   successive   modificazioni   ed
integrazioni, il Prefetto di Trapani e' nominato Commissario delegato
ed e' autorizzato ad avvalersi, in qualita'  di  soggetto  attuatore,
del Dirigente generale del Dipartimento  regionale  della  protezione
civile. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1 il  Commissario  delegato  e'
autorizzato  ad  avvalersi  del  personale  e  della  struttura  gia'
operanti  ai  sensi  della  citata  ordinanza  n.  3589  del  2007  e
successive  modifiche  ed  integrazioni,  nonche'  ad  utilizzare  la
contabilita' speciale di cui all'art.  5,  comma  2,  della  medesima
ordinanza. 
                               Art. 2 
 
  1.  All'art.  7,  comma  10,  dell'ordinanza  del  Presidente   del
Consiglio dei Ministri n. 3891 del 4 agosto 2010 le parole: «in  euro
5.712,41» sono sostituite dalle seguenti: «in euro 6.930,48». 
        
                               Art. 3 
 
  1. Al fine di consentire la definitiva conclusione delle  attivita'
solutorie inerenti all'ordinanza del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri n. 3303  18  luglio  2003  e  successive  modificazioni,  le
economie accertate dal Commissario delegato di cui all'art. 6,  comma
3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri  n.  3873
del 28 aprile 2010, rivenienti dagli interventi di cui  all'ordinanza
n. 3419 del  24  marzo  2005,  quantificate  in  euro  125.801,60,  e
dall'ordinanza n. 3450 del  16  luglio  2005,  quantificate  in  euro
12.241,32, sono versate all'entrata del bilancio della Presidenza del
Consiglio dei  Ministri  per  essere  riassegnate,  con  decreti  del
Presidente del Consiglio dei Ministri  al  Fondo  per  la  Protezione
Civile per essere trasferite nella contabilita' speciale n.  3033  di
cui all'ordinanza n. 3303/2003 sopra richiamata. 
  2. Per le medesime finalita' di cui  al  comma  1  il  Dipartimento
della protezione civile della Presidenza del Consiglio  dei  ministri
e' autorizzato a trasferire nella sopra citata contabilita'  speciale
n. 3033 la somma di euro 625.000,00 con  oneri  posti  a  carico  del
Fondo della protezione civile. 
  3. Per consentire la definitiva chiusura delle  attivita'  inerenti
all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.  3275  del
28 marzo 2003 e successive modificazioni ed integrazioni, il Soggetto
attuatore di cui comma 4 dell'art. 6  dell'ordinanza  del  Presidente
del Consiglio dei Ministri n. 3873 del 28 aprile 2010 e'  autorizzato
ad  avvalersi  di  un'unita'  di  personale  in  servizio  presso  il
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche  per  il  Lazio,
l'Abruzzo e la Sardegna, con le modalita' di cui al comma 7 dell'art.
6 dell'ordinanza sopra citata. 
 
      
                               Art. 4 
 
  1. Al  comma  1  dell'art.  6  dell'ordinanza  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri  n.  3738  del  5  febbraio  2009  le  parole:
«delibera CIPE n.  35  del  1995»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«delibera CIPE n. 35 del 2005». 
                               Art. 5 
 
  1. Entro il 30 giugno  2011  il  Prefetto  di  Foggia,  Commissario
delegato ai sensi  dell'art.  1  dell'ordinanza  del  Presidente  del
Consiglio n. 3594 del 13 giugno 2007, e successive  modificazioni  ed
integrazioni, provvede all'espletamento di  tutte  le  iniziative  di
natura tecnica, amministrativa e contabile finalizzate alla  chiusura
della gestione commissariale. In particolare il Commissario  delegato
provvede a versare all'entrata  del  bilancio  della  Presidenza  del
Consiglio  dei  ministri  le  eventuali   economie   rivenienti   dai
finanziamenti assegnati con le ordinanze del Presidente del Consiglio
citate in premessa. 
  2. Il Commissario  delegato  trasferisce  tutta  la  documentazione
tecnica   concernente   la    sistemazione    della    S.P.    99-bis
all'Amministrazione provinciale di Foggia. 
  3. A conclusione delle iniziative di cui al  presente  articolo  il
Commissario  delegato  trasmette  al  Dipartimento  della  protezione
civile della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri  una  relazione
conclusiva dell'attivita'  svolta,  corredata  dalla  rendicontazione
delle spese sostenuta. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 7 maggio 2011 
 
                                            Il Presidente: Berlusconi 

 

 

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