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Pubblicata la manovra economica 2011 (D.L. 98/2011): il testo completo del provvedimento

 

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È giunto alla pubblicazione definitiva in Gazzetta ufficiale il decreto legge con la cosiddetta manovra economica 2011 Si tratta del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 recante "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria" ed è riportato nella G.U. n. 155 dello stesso giorno.

DECRETO-LEGGE 6 luglio 2011, n. 98

Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria. (11G0146)

GU n. 155 del 6-7-2011

testo in vigore dal: 6-7-2011

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare

disposizioni per la stabilizzazione finanziaria e per il contenimento

della spesa pubblica, al fine di ottemperare a quanto previsto dagli

impegni presi in sede comunitaria, nonche' di emanare misure di

stimolo fiscale per favorire il rilancio della competitivita'

economica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella

riunione del 30 giugno 2011;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del

Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto-legge:

Titolo I

DISPOSIZIONI PER IL CONTROLLO E LA RIDUZIONE DELLA SPESA PUBBLICA,

NONCHE' IN MATERIA DI ENTRATE

Capo I

Riduzione dei costi della politica e degli apparati

Art. 1

Livellamento remunerativo Italia-Europa

1. Il trattamento economico omnicomprensivo annualmente

corrisposto, in funzione della carica ricoperta o dell'incarico

svolto, ai titolari di cariche elettive ed incarichi di vertice o

quali componenti, comunque denominati, degli organismi, enti e

istituzioni, anche collegiali, di cui all'allegato A, non puo'

superare la media degli analoghi trattamenti economici percepiti

annualmente dai titolari di omologhe cariche e incarichi negli altri

Stati dell'Area Euro. Fermo il principio costituzionale di autonomia,

per i componenti del Senato della Repubblica e della Camera dei

deputati il costo relativo al trattamento economico omnicomprensivo

annualmente corrisposto in funzione della carica ricoperta non puo'

superare la media del costo relativo ai componenti dei Parlamenti

nazionali.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai segretari

generali, ai capi dei dipartimenti, ai dirigenti generali e ai

titolari degli uffici a questi equiparati. Ai fini del presente comma

per trattamento economico omnicomprensivo si intende il complesso

delle retribuzioni e delle indennita' a carico delle pubbliche

finanze percepiti dal titolare delle predette cariche, ivi compresi

quelli erogati dalle amministrazioni di appartenenza.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, e'

istituita una Commissione, presieduta dal Presidente dell'ISTAT e

composta da quattro esperti di chiara fama, tra cui un rappresentante

di Eurostat, che durano in carica quattro anni, la quale entro il 1°

luglio di ogni anno e con provvedimento pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana, provvede alla ricognizione e

all'individuazione della media dei trattamenti economici di cui al

comma 1 riferiti all'anno precedente ed aggiornati all'anno in corso

sulla base delle previsioni dell'indice armonizzato dei prezzi al

consumo contenute nel Documento di economia e finanza. La

partecipazione alla commissione e' a titolo gratuito. In sede di

prima applicazione, il decreto del Presidente del consiglio dei

Ministri di cui al primo periodo e' adottato entro trenta giorni

dalla data di entrata in vigore del presente decreto; tenuto conto

dei tempi necessari a stabilire la metodologia di calcolo e a

raccogliere le informazioni rilevanti, la ricognizione e la

individuazione riferite all'anno 2010 sono provvisoriamente

effettuate entro il 31 dicembre 2011 ed eventualmente riviste entro

il 31 marzo 2012.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 costituiscono, ai sensi

dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, norme di

principio in materia di coordinamento della finanza pubblica. Le

regioni adeguano, entro il termine di sessanta giorni dalla data di

entrata in vigore del presente decreto, la propria legislazione alle

previsioni di cui ai medesimi commi. Le regioni a statuto speciale e

le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria

legislazione alle disposizioni stesse, secondo i rispettivi statuti e

relative norme di attuazione.

5. I componenti degli organi di cui all'allegato B, che siano

dipendenti pubblici, sono collocati in aspettativa non retribuita,

salvo che optino per il mantenimento, in via esclusiva, del

trattamento economico dell'amministrazione di appartenenza.

6. Le norme di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 si applicano a decorrere

dalle prossime elezioni, nomine o rinnovi e, comunque, per i

compensi, le retribuzioni e le indennita' che non siano stati ancora

determinati alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2

Auto blu

1. La cilindrata delle auto di servizio non puo' superare i 1600

cc.

2. Fanno eccezione le auto in dotazione al Capo dello Stato, ai

Presidenti del Senato e della Camera, del Presidente del Consiglio

dei Ministri e del Presidente della Corte costituzionale e le auto

blindate adibite ai servizi istituzionali di pubblica sicurezza.

3. Le auto ad oggi in servizio possono essere utilizzate solo fino

alla loro dismissione o rottamazione e non possono essere sostituite.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su

proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e

l'innovazione, sono disposti modalita' e limiti di utilizzo delle

autovetture di servizio al fine di ridurne numero e costo.

Art. 3

Aerei blu

1. I voli di Stato devono essere limitati al Presidente della

Repubblica, ai Presidenti di Camera e Senato, al Presidente del

Consiglio dei Ministri, al Presidente della Corte costituzionale.

2. Eccezioni rispetto a questa regola devono essere specificamente

autorizzate, soprattutto con riferimento agli impegni internazionali,

e rese pubbliche sul sito della Presidenza del Consiglio dei

Ministri, salvi i casi di segreto per ragioni di Stato.

Art. 4

Benefits

1. Fatta eccezione per il Presidente della Repubblica, dopo la

cessazione dall'ufficio, a favore dei titolari di qualsiasi incarico

o carica pubblica, elettiva o conseguita per nomina, anche negli

organi costituzionali e di rilevanza costituzionale, ivi compresi

quelli indicati nell'articolo 121 della Costituzione, non possono

essere utilizzati immobili pubblici, anche ad uso abitativo, ne'

destinato personale pubblico, ne' messi a disposizione mezzi di

trasporto o apparati di comunicazione e di informazione appartenenti

ad organi o enti pubblici o da questi comunque finanziati. Restano

ferme le norme previste dall'ordinamento in materia di sicurezza

nazionale o di protezione personale.

2. La Camera dei deputati, il Senato della Repubblica, la Corte

costituzionale, nell'ambito della propria autonomia, assumono le

opportune deliberazioni per limitare nel tempo i benefici di cui al

comma 1 riconosciuti ai rispettivi Presidenti dopo la cessazione

dalla carica.

3. La disposizione di cui al comma 1 e' principio di coordinamento

della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della

Costituzione.

Art. 5

Riduzione dotazioni Organismi politico-amministrativi e organi

collegiali

1. Nel rispetto del principio costituzionale di autonomia, a

decorrere dall'anno 2012 gli importi corrispondenti alle riduzioni di

spesa che, anche con riferimento alle spese di natura amministrativa

e per il personale, saranno autonomamente deliberate entro il 31

dicembre 2013, con le modalita' previste dai rispettivi ordinamenti

dal Senato della Repubblica, dalla Camera dei deputati e dalla Corte

costituzionale sono versati al bilancio dello Stato e sono utilizzati

dallo Stato per gli interventi straordinari per fame nel mondo,

calamita' naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione di beni

culturali previsti dall'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n.

222.

2. A decorrere dall'anno 2012 gli stanziamenti del Consiglio

nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), degli organi di

autogoverno della magistratura ordinaria, amministrativa, contabile,

tributaria, militare, nonche' delle autorita' indipendenti, compresa

la Consob, sono ridotti del 20 per cento rispetto all'anno 2011. Ai

fini della riduzione prevista dal presente comma gli stanziamenti si

considerano al netto degli oneri relativi al personale dipendente,

nonche', per gli organi di autogoverno, degli oneri per la formazione

e l'aggiornamento del personale.

Art. 6

Finanziamento dei partiti politici

1. Ferme restando le riduzioni di spesa gia' previste dall'articolo

2, comma 275, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dall'articolo 5,

comma 4, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con

modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, l'importo previsto

dall'articolo 1, comma 5, primo periodo, della legge 3 giugno 1999,

n. 157, e' ridotto di un ulteriore 10 per cento, cosi' cumulando una

riduzione complessiva del 30 per cento.

2. All'articolo 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157, il terzo e

quarto periodo del comma 6 sono sostituiti dai seguenti: "In caso di

scioglimento anticipato del Senato della Repubblica o della Camera

dei deputati il versamento delle quote annuali dei relativi rimborsi

e' interrotto. In tale caso i movimenti o partiti politici hanno

diritto esclusivamente al versamento delle quote dei rimborsi per un

numero di anni pari alla durata della legislatura dei rispettivi

organi. Il versamento della quota annua di rimborso, spettante sulla

base del presente comma, e' effettuato anche nel caso in cui sia

trascorsa una frazione di anno.".

3. Il comma 1 si applica a decorrere del primo rinnovo del Senato

della Repubblica, della Camera dei deputati, del Parlamento europeo e

dei Consigli regionali successivo alla data di entrata in vigore del

presente decreto.

Art. 7

Election day

1. A decorrere dal 2012 le consultazioni elettorali per le elezioni

dei sindaci, dei Presidenti delle province e delle regioni, dei

Consigli comunali, provinciali e regionali, del Senato della

Repubblica e della Camera dei deputati, si svolgono, compatibilmente

con quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, in un'unica data

nell'arco dell'anno.

2. Qualora nel medesimo anno si svolgano le elezioni dei membri del

Parlamento europeo spettanti all'Italia le consultazioni di cui al

comma 1 si effettuano nella data stabilita per le elezioni del

Parlamento europeo.

Art. 8

Obblighi di trasparenza per le societa' a partecipazione pubblica

1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto,

tutti gli enti e gli organismi pubblici inseriscono sul proprio sito

istituzionale curandone altresi' il periodico aggiornamento, l'elenco

delle societa' di cui detengono, direttamente o indirettamente, quote

di partecipazione anche minoritaria indicandone l'entita', nonche'

una rappresentazione grafica che evidenzia i collegamenti tra l'ente

o l'organismo e le societa' ovvero tra le societa' controllate e

indicano se, nell'ultimo triennio dalla pubblicazione, le singole

societa' hanno raggiunto il pareggio di bilancio.

Capo II

Razionalizzazione e monitoraggio della spesa

delle amministrazioni pubbliche

Art. 9

Fabbisogni standard, spending review e superamento della spesa

storica delle Amministrazioni dello Stato

1. Dato l'obiettivo di razionalizzazione della spesa e di

superamento del criterio della spesa storica, il Ministero

dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria

generale dello Stato, sulla base di un atto di indirizzo del Ministro

dell'economia e delle finanze, a partire dall'anno 2012, d'intesa con

i Ministeri interessati, da' inizio ad un ciclo di "spending review"

mirata alla definizione dei fabbisogni standard propri dei programmi

di spesa delle amministrazioni centrali dello Stato. Le analisi

individuano, tra l'altro, eventuali criticita' nella produzione ed

erogazione dei servizi pubblici, anche inerenti le possibili

duplicazioni di strutture e le possibili strategie di miglioramento

dei risultati ottenibili con le risorse stanziate. In particolare,

per le amministrazioni periferiche dello Stato sono proposte

specifiche metodologie per quantificare i relativi fabbisogni, anche

ai fini della allocazione delle risorse nell'ambito della loro

complessiva dotazione.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della

Ragioneria generale dello Stato, richiede alle amministrazioni

centrali dello Stato i dati e le informazioni provenienti dalle

banche dati, indagini e sistemi informativi dell'amministrazione

necessari per la realizzazione delle attivita' di cui al comma 1. Le

amministrazioni centrali dello Stato trasmettono tali dati per via

telematica e facilitano l'accesso ad altri dati provenienti dal

SISTAN, anche nella forma di dati elementari, nel rispetto della

normativa vigente, senza oneri a carico del bilancio dello Stato.

3. In caso di omessa trasmissione dei dati senza motivata

giustificazione entro il termine previsto nella richiesta di cui al

comma 2, su comunicazione del Ministero dell'economia e delle

finanze, l'amministrazione competente riduce la retribuzione di

risultato dei dirigenti responsabili nella misura del 2 per cento.

4. A decorrere dal 2013, i risultati delle attivita' di cui al

comma 1, sono comunicati dal Ministero dell'economia e delle finanze

alle Amministrazioni centrali dello Stato.

5. Sulla base delle comunicazioni fornite alle amministrazioni

centrali dello Stato ai sensi del comma 4, e in coerenza con gli

obiettivi e gli interventi indicati nel Documento di economia e

finanza, le Amministrazioni centrali dello Stato propongono

nell'ambito di accordi triennali con il Ministero dell'economia e

delle finanze norme volte a realizzare il superamento della spesa

storica e la graduale convergenza verso gli obiettivi identificati

con le procedure di cui ai commi precedenti da inserire nella legge

di stabilita', ovvero con apposito disegno di legge collegato alla

manovra di finanza pubblica.

6. I Nuclei di analisi e valutazione della spesa di cui

all'articolo 39 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono al

monitoraggio dell'attuazione e dei risultati attesi dei provvedimenti

di cui al comma 5 e segnalano eventuali scostamenti al Ministro

dell'economia e delle finanze e al Ministro competente.

7. Il Rapporto sulla spesa delle amministrazioni centrali dello

Stato di cui all'articolo 41 della legge 31 dicembre 2009, n. 196,

illustra gli esiti delle attivita' di cui ai commi precedenti.

Art. 10

Riduzione delle spese dei Ministeri e monitoraggio della spesa

pubblica

1. Sono preselettivamente esclusi dall'applicazione delle

disposizioni di cui ai commi da 2 a 5 del presente articolo il Fondo

per il finanziamento ordinario delle universita', nonche' le risorse

destinate alla ricerca, all'istruzione scolastica e al finanziamento

del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche,

nonche' il fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile

1985, n. 163, le risorse destinate alla manutenzione ed alla

conservazione dei beni culturali e, limitatamente all'anno 2012, il

fondo per le aree sottoutilizzate.

2. Ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi

programmati di finanza pubblica, le amministrazioni centrali dello

Stato assicurano, a decorrere dall'anno 2012, una riduzione della

spesa in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto

corrispondente agli importi indicati nell'allegato C.

3. Nelle more della definizione degli interventi correttivi di cui

al comma 4, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato

ad accantonare e rendere indisponibile, nell'ambito delle spese

rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge

n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero

interessato, un ammontare di spesa pari a quanto indicato nella

tabella di cui al comma 2.

4. I Ministri competenti propongono, in sede di predisposizione del

disegno di legge di stabilita' per il triennio 2012-2014, gli

interventi correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi

di cui al comma 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze verifica

gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dai

suddetti interventi, ai fini del rispetto degli obiettivi di cui al

medesimo comma.

5. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma 4

non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di

indebitamento netto assegnati ai sensi del comma 2, il Ministro

dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e,

eventualmente, con la medesima legge di stabilita' e' disposta la

corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a

legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui

all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del

2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, a

valere sulle risorse accantonate di cui al citato comma 3.

6. Il comma 5 dell'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.

78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.

122, e' abrogato.

7. Le autorizzazioni di spesa i cui stanziamenti annuali non

risultano impegnati sulla base delle risultanze del Rendiconto

generale dello Stato relativo agli anni 2008, 2009 e 2010 sono

definanziate. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,

su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare

entro il 30 settembre 2011 sono individuate per ciascun Ministero le

autorizzazioni di spesa da definanziare e le relative disponibilita'

esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le

disponibilita' individuate sono versate all'entrata del bilancio

dello Stato per essere riassegnate al fondo ammortamento dei titoli

di Stato.

8. All'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, i

commi dal primo al terzo sono sostituiti dai seguenti:

"I residui delle spese correnti e delle spese in conto capitale,

non pagati entro il secondo esercizio successivo a quello in cui e'

stato iscritto il relativo stanziamento, si intendono perenti agli

effetti amministrativi. Le somme eliminate possono riprodursi in

bilancio con riassegnazione ai pertinenti capitoli degli esercizi

successivi.

Le somme stanziate per spese in conto capitale non impegnate alla

chiusura dell'esercizio costituiscono economie di bilancio ad

esclusione degli stanziamenti iscritti in forza di disposizioni

legislative entrate in vigore nell'ultimo quadrimestre dell'esercizio

precedente che possono essere mantenuti in bilancio, quali residui,

non oltre l'esercizio successivo a quello cui si riferiscono.

Le somme che hanno costituito economie, relative alla prima

annualita' di una autorizzazione di spesa pluriennale, con

l'esclusione delle autorizzazioni di spesa permanenti e dei fondi del

personale, del fondo occupazione, del fondo opere strategiche e del

fondo per le aree sottoutilizzate, possono essere reiscritte con la

legge di bilancio, per un solo esercizio finanziario, nella

competenza dell'esercizio successivo a quello terminale

dell'autorizzazione medesima.".

9. Il comma 39 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007 n. 244,

e' sostituito dal seguente:

"39. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di

concerto con i Ministri interessati, e' quantificato l'ammontare

delle somme iscritte nel conto dei residui da eliminare ai sensi del

comma 38, che sono conseguentemente versate dalle amministrazioni

interessate all'entrata del bilancio dello Stato, nonche' l'ammontare

degli stanziamenti da iscrivere, nel limite massimo del 50 per cento

dei versamenti, compatibilmente con gli obiettivi programmati di

finanza pubblica e comunque nei limiti degli effetti positivi stimati

in ciascun anno in termini di indebitamento netto conseguenti alla

eliminazione dei residui, in apposito fondo da istituire nello stato

di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il

finanziamento di nuovi programmi di spesa o di quelli gia' esistenti.

L'utilizzazione del fondo e' disposta con decreti del Ministro

dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro interessato,

previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.".

10. Sono abrogate, a decorrere dal 1° gennaio 2012, tutte le norme

che dispongono la conservazione nel conto dei residui, per essere

utilizzate nell'esercizio successivo, di somme iscritte negli stati

di previsione dei Ministeri, non impegnate ai sensi dell'articolo 34

della legge 31 dicembre 2009, n. 196, al termine dell'esercizio

precedente, con l'esclusione delle norme relative ai fondi del

personale, al fondo occupazione, al fondo opere strategiche e al

fondo per le aree sottoutilizzate.

11. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 34, comma 2, della legge

31 dicembre 2009, n. 196, gli uffici centrali del bilancio e le

ragionerie territoriali dello Stato per le spese decentrate

verificano, ai fini della registrazione dell'impegno, l'effettiva

sussistenza dell'obbligazione giuridicamente perfezionata,

identificando lo specifico atto o contratto cui conseguono l'obbligo

dello Stato ed il correlativo diritto di terzi.

12. In presenza di uno scostamento rilevante dagli obiettivi

indicati per l'anno considerato dal Documento di economia e finanza e

da eventuali aggiornamenti, come approvati dalle relative risoluzioni

parlamentari, il Ministro dell'economia e delle finanze, previa

deliberazione del Consiglio dei Ministri, puo' disporre con proprio

decreto, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, la limitazione

all'assunzione di impegni di spesa o all'emissione di titoli di

pagamento a carico del bilancio dello Stato, entro limiti percentuali

determinati in misura uniforme rispetto a tutte le dotazioni di

bilancio, con esclusione delle cosiddette spese obbligatorie ai sensi

dell'articolo 21, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. .

Contestualmente alla loro adozione, i decreti di cui al comma 39

dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, corredati da

apposite relazioni, sono trasmessi alle Camere.

13. Per le medesime finalita' di cui al comma 12, il Ministro

dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro vigilante, puo'

disporre, con uno o piu' decreti, la riduzione delle spese di

funzionamento degli enti e organismi pubblici, anche con personalita'

giuridica di diritto privato, inclusi nell'elenco Istat ai sensi del

comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Sono

esclusi gli enti territoriali, gli enti da questi vigilati e gli

organi costituzionali. Gli organi interni di revisione e di controllo

vigilano sull'applicazione di tale decreto, assicurando la congruita'

delle conseguenti variazioni di bilancio. Il maggiore avanzo

derivante da tali riduzioni e' indisponibile; con successivo decreto

puo' essere reso disponibile.

14. In via sperimentale e nel rispetto dell'invarianza dei saldi di

finanza pubblica, per gli anni 2012, 2013 e 2014 e' consentita la

possibilita' di adottate variazioni compensative tra le dotazioni

finanziarie relative alle spese di cui all'articolo 21, comma 5,

lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito di

ciascun Ministero, anche tra programmi diversi; la misura della

variazione, qualora siano interessate autorizzazioni di spesa di

fattore legislativo, comunque, deve essere tale da non pregiudicare

il conseguimento delle finalita' definite dalle relative norme

sostanziali e comunque non puo' essere superiore al 20 per cento

delle risorse finanziarie complessivamente stanziate. La variazione

e' disposta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su

proposta del Ministro competente, previo parere favorevole delle

competenti commissioni parlamentari, nel caso siano interessate

autorizzazioni di spesa di fattore legislativo. Resta precluso

l'utilizzo degli stanziamenti di spesa in conto capitale per

finanziare spese correnti. Gli schemi dei decreti di cui al

precedente periodo sono trasmessi al Parlamento per l'espressione del

parere delle Commissioni competenti per materia e per i profili di

carattere finanziario. I pareri devono essere espressi entro quindici

giorni dalla data di trasmissione. Decorso inutilmente il termine

senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva

competenza, i decreti possono essere adottati. I decreti perdono

efficacia fin dall'inizio qualora il Parlamento non approvi la

corrispondente variazione in sede di esame del disegno di legge di

assestamento. Le variazioni disposte con i decreti di cui al presente

comma hanno effetto esclusivamente per l'esercizio in corso.

15. Il secondo e terzo periodo dell'articolo 21, comma 6, della

legge 31 dicembre 2009, n. 196, si interpretano nel senso che

nell'ambito degli oneri inderogabili rientrano esclusivamente le

spese cosiddette obbligatorie, ossia le spese relative al pagamento

di stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse, le spese per

interessi passivi, le spese derivanti da obblighi comunitari e

internazionali, le spese per ammortamento di mutui, nonche' quelle

vincolate a particolari meccanismi o parametri, determinati da leggi

che regolano la loro evoluzione.

16. All'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,

le parole: entro il 31 luglio"sono sostituite dalle seguenti: "entro

il 30 settembre".

17. Per provvedere all'estinzione dei crediti, maturati nei

confronti dei Ministeri alla data del 31 dicembre 2010, il cui

pagamento rientri, secondo i criteri di contabilita' nazionale, tra

le regolazioni debitorie pregresse e il cui ammontare e' accertato

con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, anche sulla

base delle risultanze emerse a seguito della emanazione della propria

circolare n. 38 del 15 dicembre 2010, pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 2011, il fondo di cui all'articolo 1,

comma 50, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, puo' essere

incrementato, per l'anno 2011, rispettivamente:

a) mediante utilizzo delle disponibilita', per l'anno 2011, del

fondo di cui all'ultimo periodo del comma 250 dell'articolo 2 della

legge 23 dicembre 2009, n. 191;

b) fino ad euro 2.000 milioni di euro mediante versamento al

bilancio dello Stato di una corrispondente quota delle risorse

complessivamente disponibili relative a rimborsi e compensazioni di

crediti di imposta, esistenti presso la contabilita' speciale 1778

"Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio.

18. I crediti, maturati nei confronti dei Ministeri alla data del

31 dicembre 2010, possono essere estinti, a richiesta del creditore e

su conforme parere dell'Agenzia del demanio, anche ai sensi

dell'articolo 1197 del codice civile.

19. Al fine di potenziare l'attivita' di controllo e monitoraggio

degli andamenti di finanza pubblica, i rappresentanti del Ministero

dell'economia e delle finanze nei collegi di revisione o sindacali

delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e delle autorita'

indipendenti, sono scelti tra gli iscritti in un elenco, tenuto dal

predetto Ministero, in possesso di requisiti professionali stabiliti

con decreto di natura non regolamentare adeguati per l'espletamento

dell'incarico. In sede di prima applicazione, sono iscritti

nell'elenco i soggetti che svolgono funzioni dirigenziali, o di pari

livello, presso il predetto Ministero, ed i soggetti equiparati,

nonche' i dipendenti del Ministero che, alla data di entrata in

vigore del presente decreto, ricoprono incarichi di componente presso

collegi di cui al presente comma; i soggetti anzidetti ed i

magistrati della Corte dei conti possono, comunque, far parte dei

collegi di revisione o sindacali delle pubbliche amministrazioni,

anche se non iscritti nel registro di cui all'articolo 6 del decreto

legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

20. All'articolo 6, comma 8, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.

78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.

122, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente:

"Le disposizioni del presente comma non si applicano ai convegni

organizzati dalle universita' e dagli enti di ricerca ed agli

incontri istituzionali connessi all'attivita' di organismi

internazionali o comunitari, alle feste nazionali previste da

disposizioni di legge e a quelle istituzionali delle Forze armate e

delle Forze di polizia, nonche', per il 2012, alle mostre

autorizzate, nel limite di spesa complessivo di euro 40 milioni, nel

rispetto dei limiti derivanti dalla legislazione vigente nonche' dal

patto di stabilita' interno, dal Ministero per i beni e le attivita'

culturali, di concerto, ai soli fini finanziari, con il Ministero

dell'economia e delle finanze".

21. I titoli sequestrati di cui all'articolo 2 del decreto-legge 16

settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13

novembre 2008, n. 181, sono venduti nel rispetto dei principi

indicati dall'articolo 6, comma 21-quinquies, del decreto-legge 31

maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30

luglio 2010, n. 122, e secondo i termini e le modalita' individuati

con il decreto di natura non regolamentare ivi previsto e nei limiti

richiamati al citato articolo 6 entro i quali e' possibile l'utilizzo

di beni e valori sequestrati.

Art. 11

Interventi per la razionalizzazione dei processi di

approvvigionamento di beni e servizi della Pubblica Amministrazione

1. Ai fini del perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica,

anche attraverso la razionalizzazione della spesa per l'acquisto di

beni e servizi, nel contesto del sistema a rete di cui all'articolo

1, comma 457, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, sono individuate

misure dirette ad incrementare i processi di centralizzazione degli

acquisti riguardanti beni e servizi. A tale fine il Ministero

dell'economia e delle finanze - nell'ambito del Programma di

razionalizzazione degli acquisti - a decorrere dal 30 settembre 2011

avvia un piano volto all'ampliamento della quota di spesa per gli

acquisti di beni e servizi gestita attraverso gli strumenti di

centralizzazione e pubblica sul sito www.acquistinretepa.it con

cadenza trimestrale le merceologie per le quali viene attuato il

piano.

2. Per la realizzazione delle finalita' di cui al comma 1 e ai fini

dell'aumento della percentuale di acquisti effettuati in via

telematica, il Ministero dell'economia e delle finanze, anche

avvalendosi di Consip S.p.A., mette a disposizione nel contesto del

sistema a rete il proprio sistema informatico di negoziazione in

riuso, anche ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,

secondo quanto definito con apposito decreto del Ministero

dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente

per i rapporto tra lo Stato, le regioni e le province autonome di

Trento e di Bolzano.

3. Le amministrazioni pubbliche possono altresi' richiedere al

Ministero dell'economia e delle finanze l'utilizzo del sistema

informatico di negoziazione in modalita' ASP (Application Service

Provider). Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze

sono previste le relative modalita' e tempi di attuazione, nonche' i

meccanismi di copertura dei costi relativi all'utilizzo, e degli

eventuali servizi correlati,del sistema informatico di negoziazione,

anche attraverso forme di remunerazione sugli acquisti a carico degli

aggiudicatari delle procedure realizzate.

4. Per le merceologie di cui al comma 1, nell'ambito del Programma

di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi del Ministero

dell'economia e delle finanze, Consip S.p.A. predispone e mette a

disposizione delle amministrazioni pubbliche strumenti di supporto

alla razionalizzazione dei processi di approvvigionamento di beni e

servizi. A tale fine, Consip:

a) elabora appositi indicatori e parametri per supportare

l'attivita' delle amministrazioni di misurazione dell'efficienza dei

processi di approvvigionamento con riferimento, tra l'altro,

all'osservanza delle disposizioni e dei principi in tema di

razionalizzazione e aggregazione degli acquisti di beni e servizi,

alla percentuale di acquisti effettuati in via telematica, alla

durata media dei processi di acquisto;

b) realizza strumenti di supporto per le attivita' di

programmazione, controllo e monitoraggio svolte dalle amministrazioni

pubbliche;

c) realizza strumenti di supporto allo svolgimento delle

attivita' di controllo da parte dei soggetti competenti sulla base

della normativa vigente.

5. Dalle attivita' di cui ai commi da 1 a 4 non devono derivare

nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

6. Ove non si ricorra alle convenzioni di cui all'articolo 1, comma

449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, gli atti e i contratti

posti in essere in violazione delle disposizioni sui parametri

contenute nell'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n.

488 sono nulli e costituiscono illecito disciplinare e determinano

responsabilita' erariale. Restano escluse dall'applicazione del

presente comma le procedure di approvvigionamento gia' attivate alla

data di entrata in vigore del presente provvedimento.

7. Le comunicazioni di cui all'articolo 7, comma 8, del decreto

legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono rese disponibili, anche

attraverso accesso al casellario informatico di contratti pubblici di

lavori servizi e forniture, agli organi di controllo per la verifica

di quanto disposto al precedente comma, nell'ambito delle attivita'

di controllo previste dalla normativa vigente.

8. Con riferimento agli enti del Servizio sanitario nazionale si

applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 e restano ferme le

disposizioni di governance di settore in materia di verifica degli

adempimenti di cui all'articolo 2 del decreto-legge 18 settembre 2001

n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001,

n. 405, e all'articolo 22, comma 8, del decreto-legge 1° luglio 2009,

n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.

102, ai fini dell'applicazione del sistema premiale e sanzionatorio

previsto dalla legislazione vigente.

9. Al fine di razionalizzare i servizi di pagamento delle

retribuzioni di cui all'articolo 1, comma 447, della legge 27

dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 2, comma 197, della legge 23

dicembre 2009, n. 191, nonche' determinare conseguenti risparmi di

spesa, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento

dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, stipula

su richiesta delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1

del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, convenzioni per

l'erogazione dei servizi di cui al presente comma, che devono essere

efficaci a decorrere dal 1° gennaio 2013. Con decreto del Ministro

dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare viene

fissato l'elenco dei servizi connessi ai pagamenti di cui al periodo

precedente ed il relativo contributo da versare su apposito capitolo

di entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnato ai

pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero

dell'economia e delle finanze. Restano escluse dal contributo le

Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 27

dicembre 2006, n. 296 .

10. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 449 e

450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e fermi restando i compiti

attribuiti a Consip S.p.A. dall'articolo 4 del decreto legge 29

dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 22

febbraio 2010, n. 24, con decreto del Ministero della giustizia, di

concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,

relativamente alle voci di spesa aventi maggiore impatto sul bilancio

del Ministero della giustizia ed al fine del contenimento della spesa

medesima, sono individuati periodicamente i beni e i servizi

strumentali all'esercizio delle competenze istituzionali del

Ministero della giustizia, per l'acquisizione dei quali il Ministero

medesimo si avvale di Consip S.p.A., in qualita' di centrale di

committenza ai sensi dell'articolo 3, comma 34, del decreto

legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Il decreto di cui al presente

comma definisce altresi' i termini principali della convenzione tra

il Ministero della giustizia e Consip S.p.A. e puo' prevedere, previa

verifica della insussistenza di effetti finanziari negativi, anche

indiretti, sui saldi di finanza pubblica, meccanismi di remunerazione

sugli acquisti da porre a carico dell'aggiudicatario delle procedure

di gara svolte da Consip S.p.A..

11. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il comma

453 e' sostituito dal seguente: "453. Con successivo decreto del

Ministero dell'economia e delle finanze possono essere previsti,

previa verifica della insussistenza di effetti finanziari negativi,

anche indiretti, sui saldi di finanza pubblica, meccanismi di

remunerazione sugli acquisti da imporre a carico dell'aggiudicatario

delle convenzioni di cui all'articolo 26, comma 1, della legge 23

dicembre 1999, n. 488, dell'aggiudicatario di gare su delega bandite

da Consip S.p.A. anche ai sensi dell'articolo 2, comma 574, della

legge 24 dicembre 2007, n. 244, dell'aggiudicatario degli appalti

basati su accordi quadro conclusi da Consip S.p.A. anche ai sensi

dell'articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

12. La relazione di cui all'articolo 26, comma 4, della legge 23

dicembre 1999, n. 488, illustra inoltre i risultati, in termini di

riduzione di spesa, conseguiti attraverso l'attuazione di quanto

previsto dal presente articolo per ciascuna categoria merceologica.

Tale relazione e' inviata entro il mese di giugno di ciascun anno al

Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della

Ragioneria generale dello Stato.

Art. 12

Acquisto, vendita, manutenzione e censimento di immobili pubblici

1. A decorrere dal 1° gennaio 2012 le operazioni di acquisto e

vendita di immobili, effettuate sia in forma diretta sia indiretta,

da parte delle amministrazioni inserite nel conto economico

consolidato della pubblica amministrazione, come individuate

dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3

dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con

l'esclusione degli enti territoriali, degli enti previdenziali e

degli enti del servizio sanitario nazionale, nonche' del Ministero

degli affari esteri con riferimento ai beni immobili ubicati

all'estero, sono subordinate alla verifica del rispetto dei saldi

strutturali di finanza pubblica da attuarsi con decreto di natura non

regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze. Per gli

enti previdenziali pubblici e privati restano ferme le disposizioni

di cui al comma 15 dell'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2010,

n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.

122.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2012:

a) sono attribuite all'Agenzia del demanio le decisioni di spesa,

sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, relative

agli interventi manutentivi, a carattere ordinario e straordinario,

effettuati sugli immobili di proprieta' dello Stato, in uso per

finalita' istituzionali alle Amministrazioni dello Stato di cui

all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.

165, e successive modificazioni, incluse la Presidenza del Consiglio

dei Ministri e le Agenzie, anche fiscali, fatte salve le specifiche

previsioni di legge riguardanti il Ministero della difesa, il

Ministero degli affari esteri e il Ministero per i beni e le

attivita' culturali, nonche' il Ministero delle infrastrutture e dei

trasporti con riferimento a quanto previsto dagli articoli 41 e 42

del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive

modificazioni, e dagli articoli 127 e 128 del decreto legislativo 12

aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni. Conseguentemente

sono fatte salve le risorse attribuite al Ministero delle

infrastrutture e dei trasporti per gli interventi relativi agli

edifici pubblici statali e agli immobili demaniali, le cui decisioni

di spesa sono assunte, nei limiti delle predette risorse, dal

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'Agenzia del

demanio;

b) sono altresi' attribuite all'Agenzia del demanio le decisioni

di spesa, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,

per gli interventi manutentivi posti a carico del conduttore sui beni

immobili di proprieta' di terzi utilizzati a qualsiasi titolo dalle

Amministrazioni di cui alla lettera a);

c) restano ferme le decisioni di spesa del Ministero delle

infrastrutture e dei trasporti relative agli interventi manutentivi

effettuati su beni immobili ovvero infrastrutture diversi da quelli

di cui alle lettere a) e b). Tali interventi sono comunicati

all'Agenzia del demanio preventivamente, al fine del necessario

coordinamento con le attivita' poste in essere ai sensi delle lettere

a) e b);

d) gli interventi di piccola manutenzione sono curati

direttamente dalle Amministrazioni utilizzatrici degli immobili,

anche se di proprieta' di terzi. Tutti gli interventi sono comunicati

all'Agenzia del demanio preventivamente, al fine del necessario

coordinamento con le attivita' poste in essere ai sensi delle lettere

a), b) e c) e, nel caso di immobili in locazione passiva, al fine di

verificare le previsioni contrattuali in materia.

3. Le Amministrazioni di cui al comma 2 comunicano, entro il 31

gennaio di ogni anno, a decorrere dal 2012, la previsione triennale

dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria che prevedono di

effettuare sugli immobili di proprieta' dello Stato alle stesse in

uso, e dei lavori di manutenzione ordinaria che prevedono di

effettuare sugli immobili condotti in locazione passiva ovvero

utilizzati a qualsiasi titolo.

4. Anche sulla base delle previsioni triennali presentate e delle

verifiche effettuate, sentiti i Provveditorati per le opere pubbliche

del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'Agenzia del

demanio assume le decisioni di spesa sulla base di un piano generale

di interventi per il triennio successivo, volto, ove possibile, al

recupero degli spazi interni degli immobili di proprieta' dello Stato

al fine di ridurre le locazioni passive. Per le medesime finalita',

l'Agenzia del demanio puo' stipulare accordi quadro con societa'

specializzate nella riorganizzazione dei processi di funzionamento

che, in collaborazione con le Amministrazioni di cui al comma 2,

realizzano i progetti di recupero, a valere sulle risorse di cui al

comma 6.

5. L'Agenzia del demanio, al fine di realizzare gli interventi

manutentivi di cui al comma 2, lettere a) e b), stipula convenzioni

quadro con le strutture del Ministero delle infrastrutture e dei

trasporti senza nuovi o maggiori oneri ovvero, in funzione della

capacita' operativa di tali strutture, stipula accordi quadro,

riferiti ad ambiti territoriali predefiniti, con societa'

specializzate nel settore individuate mediante procedure ad evidenza

pubblica o con altri soggetti pubblici per la gestione degli appalti;

gli appalti sono sottoposti al controllo preventivo degli uffici

centrali del bilancio. Dell'avvenuta stipula delle convenzioni o

degli accordi quadro e' data immediata notizia sul sito internet

dell'Agenzia del demanio.

6. Gli stanziamenti per gli interventi manutentivi a disposizione

delle Amministrazioni di cui al comma 2, lettere a) e b),

confluiscono, a decorrere dal l° gennaio 2013, in due appositi fondi,

rispettivamente per le spese di parte corrente e di conto capitale

per le manutenzioni ordinaria e straordinaria, istituiti nello stato

di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle

finanze, impiegati dall'Agenzia del demanio. Le risorse necessarie

alla costituzione dei predetti fondi derivano da corrispondenti

riduzioni degli stanziamenti di ciascuna Amministrazione, sulla base

delle comunicazioni di' cui all'articolo 2, comma 222, decimo

periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Restano fermi i limiti

stabiliti dall'articolo 2, comma 618, della legge 24 dicembre 2007,

n. 244; dall'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n.

191; dall'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78

convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Le

risorse di cui al periodo precedente sono inizialmente determinate al

netto di quelle che possono essere assegnate in corso d'anno ai sensi

dell'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

7. Fino alla stipula degli accordi o delle convenzioni quadro di

cui al comma 5 e, comunque, per i lavori gia' appaltati alla data

della stipula degli accordi o delle convenzioni quadro, gli

interventi manutentivi continuano ad essere gestiti dalle

Amministrazioni interessate fermi restando i limiti stabiliti dalla

normativa vigente. Successivamente alla stipula dell'accordo o della

convenzione quadro, e' nullo ogni nuovo contratto di manutenzione

ordinaria e straordinaria non affidato dall'Agenzia del demanio,

fatta eccezione per quelli stipulati dalla Presidenza del Consiglio

dei Ministri e dichiarati indispensabili per la protezione degli

interessi della sicurezza dello Stato con decreto del Presidente del

Consiglio dei Ministri. Restano esclusi dalla disciplina del presente

comma i beni immobili riguardanti il Ministero della difesa ed il

Ministero per i beni e le attivita' culturali, il Ministero delle

infrastrutture e dei trasporti con riferimento a quanto previsto dal

comma 2 , nonche' i beni immobili all'estero riguardanti il Ministero

degli affari esteri, salva la preventiva comunicazione dei piani di

interventi all'Agenzia del demanio, al fine del necessario

coordinamento con le attivita' poste in essere ai sensi comma 1 e con

i piani di razionalizzazione degli spazi elaborati dall'Agenzia

stessa previsto all'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre

2009, n. 191 .

8. L'Agenzia del demanio, al fine di verificare e monitorare gli

interventi necessari di manutenzione ordinaria e straordinaria, si

avvale delle strutture del Ministero delle infrastrutture e dei

trasporti senza nuovi o maggiori oneri ovvero, in funzione della

capacita' operativa di tali strutture, puo', con procedure ad

evidenza pubblica e a valere sulle risorse di cui al comma 6,

selezionare societa' specializzate ed indipendenti.

9. Per una compiuta attuazione delle disposizioni di cui

all'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191,

volte alla razionalizzazione degli spazi ed al contenimento della

spesa pubblica, e fermo restando quanto ivi previsto al nono periodo,

le Amministrazioni di cui al comma 2 del presente articolo, a

decorrere dal 1° gennaio 2013, comunicano annualmente all'Agenzia del

demanio, a scopo conoscitivo, le previsioni relative alle nuove

costruzioni, di programmata realizzazione nel successivo triennio. Le

comunicazioni devono indicare, oltre l'esatta descrizione

dell'immobile e la sua destinazione presente e futura, l'ammontare

dei relativi oneri e le connesse risorse finanziarie, nonche' i tempi

previsti per la realizzazione delle opere.

10. Con uno o piu' decreti di natura non regolamentare del

Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero

delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi, il primo, entro

il termine di 90 giorni dalla data di entrata in vigore delle

presenti disposizioni, sono definite, per l'attuazione della presente

norma senza nuovi o maggiori oneri , le attivita' dei Provveditorati

per le opere pubbliche e le modalita', termini, criteri e risorse

disponibili.

11. Al comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.

78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.

122, le parole: "di cui al comma 222, periodo nono", sono sostituite

dalle seguenti: "di cui all'articolo 2, comma 222".

12. All'articolo 13 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Misure per

razionalizzare la gestione e la dismissione del patrimonio

residenziale pubblico";

b) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. In attuazione degli

articoli 47 e 117, commi secondo, lettera m), e terzo della

Costituzione, al fine di assicurare il coordinamento della finanza

pubblica, i livelli essenziali delle prestazioni e favorire l'accesso

alla proprieta' dell'abitazione, entro il 31 dicembre 2011, il

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministro per i

rapporti con le regioni e per la coesione territoriale promuovono, in

sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto

legislativo 28 agosto 1997, n. 281, la conclusione di accordi con

regioni ed enti locali aventi ad oggetto la semplificazione delle

procedure di alienazione degli immobili di proprieta' degli Istituti

autonomi per le case popolari, comunque denominati, nonche' la

dismissione e la razionalizzazione del patrimonio dei predetti

Istituti anche attraverso la promozione di fondi immobiliari

nell'ambito degli interventi previsti dall'articolo 11, comma 3

lettera a). In sede di Conferenza Unificata si procede annualmente al

monitoraggio dello stato di attuazione dei predetti accordi.".

13. La violazione degli obblighi di comunicazione stabiliti

dall'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e

successive modificazioni, e dai decreti di cui al medesimo comma,

sedicesimo periodo, e' causa di responsabilita' amministrativa. Le

amministrazioni soggette ai suddetti obblighi individuano, secondo le

rispettive strutture organizzative e i relativi profili di

competenza, i responsabili della comunicazione stessa, trasmettendoli

al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro,

tramite registrazione sul portale. Per la comunicazione delle unita'

immobiliari e dei terreni, delle concessioni e delle partecipazioni,

prevista dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del

30 luglio 2010, il termine per l'adempimento e' il 31 gennaio 2012. I

termini e gli ambiti soggettivi per la comunicazione dei dati

relativi agli altri attivi dello Stato sono previsti dai successivi

decreti emanati ai sensi dell'articolo 2, comma 222, quindicesimo

periodo che li individuano.

14. All'articolo 2, comma 222, dodicesimo periodo, della legge 23

dicembre 2009, n. 191, le parole: "rendiconto patrimoniale dello

Stato a prezzi di mercato previsto dall'articolo 6, comma 8, lettera

e), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica

del 30 gennaio 2008, n. 43 e del contro generale del patrimonio dello

Stato di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 7 agosto 1997,

n. 279" sono sostituite dalle seguenti: "rendiconto patrimoniale

delle Amministrazioni pubbliche a valori di mercato".

15. All'articolo 2, comma 222, sedicesimo periodo, della legge 23

dicembre 2009, n. 191, le parole: "l'Agenzia del demanio ne effettua

la segnalazione alla Corte dei conti" sono sostituite dalle seguenti:

"l'Agenzia del demanio e il Ministero dell'economia e delle finanze -

Dipartimento del tesoro ne effettuano la segnalazione alla Corte dei

conti per gli atti di rispettiva competenza".

Art. 13

Rimodulazione di fondi

1. Tenuto conto delle effettive esigenze di cassa, la dotazione del

fondo di cui all'articolo 1, comma 343, della legge 23 dicembre 2005,

n. 266, e' rimodulata come segue. La dotazione del predetto fondo e'

ridotta dell'importo di 100 milioni per l'anno 2011; la medesima

dotazione e' incrementata di 100 milioni di euro nell'anno 2015.

2. La dotazione del fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1,

del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con

modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrato

dall'articolo 3, comma 2-bis del decreto-legge 29 dicembre 2010, n.

225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n.

10, e' ridotta di 49,5 milioni di euro per l'anno 2011.

3. La dotazione del Fondo strategico per il Paese a sostegno

dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei

Ministri, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del

decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con

modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive

modificazioni, come integrato ai sensi dell'articolo 22-ter del

decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni,

dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, e'

ridotta di 252 milioni di euro per l'anno 2012, di 392 milioni di

euro per l'anno 2013, di 492 milioni di euro per l'anno 2014, di 592

milioni di euro per l'anno 2015, di 542 milioni di euro per l'anno

2016, di 442 milioni di euro per l'anno 2017, di 342 milioni di euro

per l'anno 2018, di 292 milioni di euro per l'anno 2019 e di 242

milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

Art. 14

Soppressione, incorporazione e riordino di enti ed organismi pubblici

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente

decreto, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 8, comma 15,

del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con

modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 alla Commissione di

vigilanza sui fondi pensione (COVIP) e' attribuito il controllo sugli

investimenti delle risorse finanziarie e sulla composizione del

patrimonio degli enti di diritto privato di cui al decreto

legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10

febbraio 1996, n. 103, che viene esercitato anche mediante ispezione

presso gli stessi, richiedendo la produzione degli atti e documenti

che ritenga necessari.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,

di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la

COVIP, sono stabilite le modalita' con cui la COVIP riferisce ai

Ministeri vigilanti delle risultanze del controllo di cui al comma 1

ai fini dell'esercizio delle attivita' di cui all'articolo 3, comma

3, del decreto legislativo n. 509 del 1994 ed ai fini dell'assunzione

dei provvedimenti di cui all'articolo 2, commi 2, 4, 5 e 6, del

predetto decreto legislativo.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente

decreto, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con

il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e sentita la COVIP,

detta disposizioni in materia di investimento delle risorse

finanziarie degli enti previdenziali, dei conflitti di interessi e di

banca depositaria, tenendo anche conto dei principi di cui agli

articoli 6 e 7 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e

relativa normativa di attuazione e di quanto previsto dall'articolo

2, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 199, n. 509.

4. I compiti di vigilanza attribuiti alla COVIP con il presente

decreto sono esercitati con le risorse umane, finanziarie e

strumentali disponibili a legislazione vigente. Ai fini

dell'assolvimento dei propri compiti istituzionali, la COVIP puo'

avvalersi di un contingente di personale, stabilito con decreto del

Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il

Ministro dell'economia e delle finanze, acquisito da altre pubbliche

amministrazioni mediante collocamento in posizione di comando fuori

ruolo, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, con

contestuale indisponibilita' dei posti nell'amministrazione di

provenienza.

5. All'articolo 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335,

come modificato dall'articolo 1, comma 763, della legge 27 dicembre

2006, n. 296, le parole: "Nucleo di valutazione della spesa

previdenziale" sono sostituite dalle seguenti: "Commissione di

vigilanza sui fondi pensione (COVIP)", con contestuale trasferimento

alla COVIP delle competenze di cui al citato articolo 1, comma 763,

della legge n. 296 del 2006, gia' esercitate dal Nucleo di

valutazione della spesa previdenziale. In relazione agli enti di

diritto privato di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509

e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n.103, il predetto Nucleo

svolge esclusivamente compiti di osservazione, monitoraggio e analisi

della spesa previdenziale, avvalendosi dei dati messi a disposizione

dalle amministrazioni vigilanti e dagli organi di controllo.

6. Nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 3, commi 27, 28 e

29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ed al fine della

salvaguardia le attivita' e le funzioni attualmente svolte dalla

societa' di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 23 aprile 1993,

n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n.

202, e ritenute di preminente interesse generale, alla data di

entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e'

costituita la societa' a responsabilita' limitata «Istituto Luce -

Cinecitta'», con sede in Roma. Il capitale sociale della societa' di

cui al presente comma e' stabilito in sede di costituzione in euro

15.000. Il Ministero dell'economia e delle finanze assume la

titolarita' delle relativa partecipazione, che non puo' formare

oggetto di diritti a favore di terzi, e il Ministero per i beni e le

attivita' culturali esercita i diritti del socio, sentito il

Ministero dell'economia e delle finanze, per quanto riguarda i

profili patrimoniali, finanziari e statutari.

7. All'onere derivante dalla sottoscrizione delle quote di capitale

per la costituzione della Societa' di cui al comma 6, pari a 15.000

euro per l'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione

dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 30 aprile 1985, n.

163, come determinata dalla tabella C della legge 13 dicembre 2010,

n. 220.

8. Con decreto non avente natura regolamentare del Ministro per i

beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro

dell'economia e delle finanze, da adottare entro i trenta giorni

successivi alla costituzione della societa' di cui al comma 6, sono

individuate le risorse umane, strumentali e patrimoniali appartenenti

alla societa' di cui all'articolo 5-bis del decreto- legge 23 aprile

1993, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno

1993, n. 202, da trasferire a titolo gratuito alla societa' «Istituto

Luce - Cinecitta'».

9. Il Ministro per i beni e le attivita' culturali emana,

annualmente, un atto di indirizzo contenente, con riferimento a tre

esercizi sociali, gli obiettivi strategici della societa' di cui al

comma 6. L'atto d'indirizzo riguarda attivita' e servizi di interesse

generale, fra le quali sono ricomprese:

a) le attivita' di conservazione, restauro e valorizzazione del

patrimonio filmico, fotografico e documentaristico trasferito alla

societa' ai sensi del comma 8;

b) la distribuzione di opere prime e seconde e cortometraggi

sostenute dal Ministero per i beni e le attivita' culturali ai sensi

del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive

modificazioni, nonche' la produzione documentaristica basata

prevalentemente sul patrimonio di cui alla lettera a).

Nell'atto di indirizzo non possono essere ricomprese attivita' di

produzione cinematografica ovvero di distribuzione di opere filmiche

diverse da quelle indicate nel punto b) e possono essere ricomprese

attivita' strumentali, di supporto, e complementari ai compiti

espletati nel settore cinematografico dalle competenti strutture del

Ministero per i beni e le attivita' culturali, con particolare

riferimento alla promozione del cinema italiano all'estero, alla

gestione, per conto dello Stato, dei diritti filmici da quest'ultimo

detenuti a qualunque titolo, nonche' l'eventuale gestione, per conto

del Ministero, del fondo e della annessa contabilita' speciale di cui

all'articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.

28, e successive modificazioni.

10. La societa' di cui al comma 6 presenta al Ministro per i beni e

le attivita' culturali una proposta di programma coerente con gli

obiettivi strategici individuati nell'atto di indirizzo. Il programma

annuale delle attivita' e' approvato dal Ministro, che assegna le

risorse finanziarie necessarie per il suo svolgimento e per il

funzionamento della societa', inclusa la copertura dei costi per il

personale.

11. Dalla data di adozione del decreto di cui al comma 8, la

societa' di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 23 aprile 1993,

n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n.

202, e' posta in liquidazione ed e' trasferita alla Societa' Fintecna

s.p.a. o a Societa' da essa interamente controllata, sulla base del

rendiconto finale delle attivita' e della situazione

economico-patrimoniale aggiornata alla medesima data, da redigere,

entro 30 giorni dalla messa in liquidazione, da parte degli

amministratori e del collegio sindacale gia' in carica presso la

societa' posta in liquidazione.

12. Entro i successivi trenta giorni si provvede alla nomina di un

collegio di tre periti designati, uno dalla societa' trasferitaria,

uno dal Ministero per il beni e le attivita' culturali e uno dal

Ministero dell'economia e delle finanze con funzioni di presidente al

fine di effettuare, entro 90 giorni dalla data di consegna della

predetta situazione economico-patrimoniale, una verifica di tale

situazione e sulla base della stessa, una valutazione estimativa

dell'esito finale della liquidazione della societa' trasferita.

L'ammontare del compenso del collegio di periti e' determinato con

decreto dal Ministro dell'Economia e delle Finanze. La valutazione

deve, fra l'altro, tenere conto di tutti i costi e gli oneri

necessari per la liquidazione della societa' trasferita, ivi compresi

quelli di funzionamento, nonche' dell'ammontare del compenso dei

periti, individuando altresi' il fabbisogno finanziario stimato per

la liquidazione stessa. Il valore stimato dell'esito finale della

liquidazione costituisce il corrispettivo per il trasferimento della

societa', che e' corrisposto dalla societa' trasferitaria al

Ministero per i beni e le attivita' culturali. Al termine della

liquidazione della societa' trasferita, il collegio dei periti

determina l'eventuale maggiore importo risultante dalla differenza

fra l'esito economico effettivo consuntivato alla chiusura della

liquidazione ed il corrispettivo pagato. Tale eventuale maggiore

importo e' attribuito alla societa' trasferitaria in ragione del

migliore risultato conseguito nella liquidazione. Qualora il valore

stimato dell'esito finale della liquidazione sia negativo, il

collegio dei periti determina annualmente l'entita' dei rimborsi

dovuti dal Ministero per il beni e le attivita' culturali alla

societa' trasferitaria per garantire l'intera copertura dei costi di

gestione della societa' in liquidazione. A tali oneri il Ministero

per i beni e le attivita' culturali fara' fronte con le risorse

destinate al settore cinematografico nell'ambito del riparto del

fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n.

163 e successive modificazioni.

13. Nel decreto di cui al comma 8 puo' essere previsto il

trasferimento al Ministero per i beni e le attivita' culturali di

funzioni attualmente svolte dalla societa' di cui all'articolo 5-bis

del decreto legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito, con

modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 202. Con lo stesso

decreto sono stabilite le date di effettivo esercizio delle funzioni

trasferite e sono individuate le risorse umane e strumentali, nonche'

quelle finanziarie a legislazione vigente da attribuire al Ministero

per i beni e le attivita' culturali mediante corrispondente riduzione

del trasferimento a favore di Cinecitta' Luce s.p.a.. Per il

trasferimento delle funzioni previsto dal secondo periodo, i

dipendenti a tempo indeterminato, non aventi qualifica dirigenziale,

attualmente in servizio presso la societa' di cui al terzo periodo

del presente comma, che non siano trasferiti alla societa' di cui al

comma 6, ai sensi del comma 8, sono inquadrati nei ruoli del

Ministero per i beni e le attivita' culturali sulla base di apposita

tabella di corrispondenza approvata nel medesimo decreto di cui al

presente comma e previo espletamento di apposita procedura selettiva

di verifica dell'idoneita'; il Ministero per i beni e le attivita'

culturali provvede conseguentemente a rideterminare le proprie

dotazioni organiche in misura corrispondente al personale

effettivamente trasferito; i dipendenti inquadrati mantengono il

trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle

voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento;

nel caso in cui tale trattamento risulti piu' elevato rispetto a

quello previsto per il personale del Ministero, e' attribuito per la

differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi

miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.

14. Tutte le operazioni compiute in attuazione dei commi dal 6 al

13 del presente articolo sono esenti da qualunque imposta diretta o

indiretta, tassa, obbligo e onere tributario comunque inteso o

denominato.

15. L'articolo 7, comma 20, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.

78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.

122, si interpreta nel senso che le amministrazioni di destinazione

subentrano direttamente nella titolarita' di tutti i rapporti

giuridici attivi e passivi degli enti soppressi, senza che tali enti

siano previamente assoggettati a una procedura di liquidazione.

16. Il corrispettivo previsto dall'articolo 6, comma 16, del

decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,

dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e' versato entro il 15 dicembre

2011; al citato comma 16, settimo periodo, le parole da: "d'intesa

tra il Ministero dell'economia e delle finanze" fino alla fine del

periodo, sono sostituite dalle seguenti: "dal Ministero dell'economia

e delle finanze ed il terzo, con funzioni di presidente, d'intesa

dalla societa' trasferitaria ed il predetto Ministero dell'economia e

delle finanze.

17. L'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE) e' soppresso

a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

18. Salvo quanto previsto nei commi da 21 a 24, le funzioni

attribuite all'ICE dalla normativa vigente e le inerenti risorse di

personale, finanziarie e strumentali, compresi i relativi rapporti

giuridici attivi e passivi, sono trasferiti, senza che sia esperita

alcuna procedura di liquidazione, anche giudiziale, al Ministero

dello sviluppo economico, il quale entro il 31 dicembre 2011 e'

conseguentemente riorganizzato ai sensi dell'articolo 4 del decreto

legislativo 27 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni. Ai

sensi delle medesime disposizioni e dentro la stessa data e' altresi'

riorganizzato il Ministero degli affari esteri per effetto delle

disposizioni di cui ai predetti commi. Le risorse gia' destinate

all'ICE per il finanziamento dell'attivita' di promozione e di

sviluppo degli scambi commerciali con l'estero, come determinate

nella Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono trasferite

in un apposito Fondo per la promozione degli scambi e

l'internazionalizzazione delle imprese da istituire nello stato di

previsione del Ministero dello sviluppo economico. La dotazione del

Fondo e' determinata ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d),

della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

19. I poteri di indirizzo e vigilanza in materia di promozione e

internazionalizzazione delle imprese sono esercitati dal Ministero

dello sviluppo economico e dal Ministero degli affari esteri. Le

linee guida e di indirizzo strategico per l'utilizzo delle relative

risorse in materia di promozione ed internalizzazione delle imprese

sono assunte da una cabina di regia, costituita senza nuovi o

maggiori oneri, copresieduta dai Ministri degli affari esteri e dello

sviluppo economico e composta, oltre che dal Ministro dell'economia e

delle finanze o da persona dallo stesso designata, da un

rappresentante, rispettivamente, di Unioncamere, della Confederazione

generale dell'industria italiana e della Associazione bancaria

italiana.

20. Con uno o piu' decreti di natura non regolamentare del

Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri degli

affari esteri e dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro

dell'economia e delle finanze, adottati entro trenta giorni dalla

data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede alla

individuazione delle risorse umane, strumentali, finanziarie, nonche'

dei rapporti giuridici attivi e passivi trasferiti, rispettivamente,

al Ministero degli affari esteri e al Ministero dello sviluppo

economico. Con i medesimi decreti il Ministro dello sviluppo

economico provvede a rideterminare le dotazioni organiche in misura

corrispondente alle unita' di personale in servizio a tempo

indeterminato trasferito. Al fine della adozione del predetto decreto

del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'ufficio per gli affari

generali e le risorse del Ministero dello sviluppo economico cura,

anche con la collaborazione dei competenti dirigenti del soppresso

ICE, la necessaria ricognizione delle risorse e dei rapporti attivi e

passivi da trasferire e provvede alla gestione delle attivita'

strumentali a tale trasferimento. Nelle more dell'adozione del

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono fatti salvi

gli atti e le iniziative relativi ai rapporti giuridici gia' facenti

capi all'ICE, per i quali devono intendersi autorizzati i pagamenti a

fronte di obbligazioni gia' assunte. Fino all'adozione dei

regolamenti di cui al comma 18, con i quali sono in particolare

individuate le articolazioni, rispettivamente, del Ministero degli

affari esteri e del Ministero dello sviluppo economico necessarie

all'esercizio delle funzioni e all'assolvimento dei compiti

trasferiti, le attivita' relative all'ordinaria amministrazione gia'

facenti capo all'ICE continuano ad essere svolte presso le sedi e con

gli uffici gia' a tal fine utilizzati. Per garantire la continuita'

dei rapporti che facevano capo all'ICE e la correntezza dei

pagamenti, il predetto ufficio per gli affari generali del Ministero

dello sviluppo economico puo' delegare un dirigente per lo

svolgimento delle attivita' di ordinaria amministrazione.

21. Il personale in servizio presso i soppressi uffici dell'ICE

all'estero opera fino alla scadenza dell'incarico, nelle

Rappresentanze diplomatiche e consolari, all'interno di Sezioni per

la promozione degli scambi appositamente istituite nell'ambito delle

risorse trasferite al Ministero degli affari esteri ai sensi del

comma 20. Il personale locale, impiegato con rapporti di lavoro,

anche a tempo indeterminato, disciplinati secondo l'ordinamento dello

Stato estero, e' attribuito al Ministero degli affari esteri.

22. Ciascuna Sezione per la promozione degli scambi e' coordinata

dal Capo Missione, nel quadro delle sue funzioni di vigilanza e di

direzione e opera in linea con le strategie di internazionalizzazione

delle imprese definite dal Ministero dello sviluppo economico di

concerto con il Ministero degli affari esteri.

23. Il Ministero per lo sviluppo economico puo' destinare a

prestare servizio presso le Sezioni all'estero un contingente massimo

di 100 unita', previo nulla osta del Ministero degli affari esteri

accreditato secondo le procedure previste dall'articolo 31 del DPR 5

gennaio 1967, n. 18, in conformita' alle convenzioni di Vienna sulle

relazioni diplomatiche e consolari e tenendo conto delle consuetudini

esistenti nei Paesi di accreditamento. Il funzionario responsabile

della Sezione e' accreditato presso le autorita' locali in lista

diplomatica. Il restante personale e' notificato nella lista del

personale tecnico-amministrativo.

24. L'apertura e la chiusura delle Sezioni presso gli uffici

diplomatico-consolari, il numero degli addetti, l'uso e la

destinazione dei loro locali sono deliberate dal Consiglio di

amministrazione del Ministero degli affari esteri, tenuto conto delle

linee guida e di indirizzo strategico di cui al comma 19, nonche'

delle priorita' di politica estera italiana e delle politiche di

internazionalizzazione delle imprese, anche in base alle esigenze di

flessibilita' operative delle stesse Sezioni. Con decreto di natura

non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, su

proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il

Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro dello sviluppo

economico e del Ministro per la pubblica amministrazione e

l'innovazione, sono disciplinate le modalita' di impiego delle

risorse finanziarie, strumentali e di personale delle Sezioni, ferma

restando la necessaria flessibilita' operativa delle stesse.

25. I dipendenti a tempo indeterminato del soppresso ICE, fatto

salvo quanto previsto per il personale locale di cui al comma 21,

sono inquadrati nei ruoli del Ministero dello sviluppo economico

sulla base di apposite tabelle di corrispondenza approvate con uno o

piu' dei decreti del Ministro per la pubblica amministrazione e per

l'innovazione, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, assicurando

l'invarianza della spesa complessiva.

26. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico

fondamentale e accessorio limitatamente alle voci fisse e

continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento. Nel caso in

cui tale trattamento risulti piu' elevato rispetto a quello previsto

per il personale del Ministero o della regione, e' attribuito per la

differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi

miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Per i restanti

rapporti di lavoro le amministrazioni di destinazione subentrano

nella titolarita' dei rispettivi rapporti. Dall'attuazione del

presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico

della finanza pubblica.

27. La legge 25 marzo 1997, n. 68, e' abrogata.

28. Al fine di conseguire gli obiettivi di crescita del settore

ippico, di riduzione della spesa di funzionamento, di incremento

dell'efficienza e di miglioramento della qualita' dei servizi,

nonche' di assicurare la trasparenza e l'imparzialita' nello

svolgimento delle attivita' di gara del settore, ai sensi e con le

modalita' di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio

1999, n. 300, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legge 31

maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30

luglio 2010, n. 122, l'UNIRE e' trasformato in Agenzia per lo

sviluppo del settore ippico - ASSI con il compito di promuovere

l'incremento e il miglioramento qualitativo e quantitativo delle

razze equine, gestire i libri genealogici, revisionare i meccanismi

di programmazione delle corse, delle manifestazioni e dei piani e

programmi allevatoriali, affidare, ai sensi del decreto legislativo

12 aprile 2006, n. 163, il servizio di diffusione attraverso le reti

nazionali ed interregionali delle riprese televisive delle corse,

valutare le strutture degli ippodromi e degli impianti di

allevamento, di allenamento e di addestramento, secondo parametri

internazionalmente riconosciuti. L'ASSI subentra nella titolarita'

dei rapporti giuridici attivi e passivi dell'UNIRE. Il potere di

indirizzo e vigilanza sull'Agenzia e' esercitato dal Ministro delle

politiche agricole, alimentari e forestali. L'incarico di direttore

generale, nonche' quello di componente del comitato direttivo e del

collegio dei revisori dell'Agenzia ha la durata di tre anni.

29. Il personale dell'UNIRE con rapporto di lavoro subordinato a

tempo indeterminato, in servizio alla data di entrata in vigore del

presente decreto, prosegue il proprio rapporto con l'Agenzia. La

consistenza numerica complessiva di tale personale costituisce il

limite massimo della dotazione organica dell'Agenzia. Nei confronti

del personale dell'Agenzia continua ad applicarsi la disciplina

prevista dai contratti collettivi nazionali del comparto degli enti

pubblici non economici e dell'Area VI della dirigenza. All'Agenzia

sono altresi' trasferite le risorse finanziarie previste a carico del

bilancio dello Stato per l'UNIRE.

Art. 15

Liquidazione degli enti dissestati e misure di razionalizzazione

dell'attivita' dei commissari straordinari

1. Fatta salva la disciplina speciale vigente per determinate

categorie di enti pubblici, quando la situazione economica,

finanziaria e patrimoniale di un ente sottoposto alla vigilanza dello

Stato raggiunga un livello di criticita' tale da non potere

assicurare la sostenibilita' e l'assolvimento delle funzioni

indispensabili, ovvero l'ente stesso non possa fare fronte ai debiti

liquidi ed esigibili nei confronti dei terzi, con decreto del

Ministro vigilante, di concerto con il Ministro dell'economia e delle

finanze, l'ente e' posto in liquidazione coatta amministrativa; i

relativi organi decadono ed e' nominato un commissario. Il

commissario provvede alla liquidazione dell'ente, non procede a nuove

assunzioni, neanche per la sostituzione di personale in posti che si

rendono vacanti e provvede all'estinzione dei debiti esclusivamente

nei limiti delle risorse disponibili alla data della liquidazione

ovvero di quelle che si ricavano dalla liquidazione del patrimonio

dell'ente; ogni atto adottato o contratto sottoscritto in deroga a

quanto previsto nel presente periodo e' nullo. Le funzioni, i compiti

ed il personale a tempo indeterminato dell'ente sono allocati con

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del

Ministro vigilante, di concerto con il Ministro dell'economia e delle

finanze, nel Ministero vigilante, in altra pubblica amministrazione,

ovvero in una agenzia costituita ai sensi dell'articolo 8 del decreto

legislativo n. 300 del 1999, con la conseguente attribuzione di

risorse finanziarie comunque non superiori alla misura del contributo

statale gia' erogato in favore dell'ente. Il personale trasferito

mantiene il trattamento economico fondamentale ed accessorio,

limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento

del trasferimento nonche' l'inquadramento previdenziale. Nel caso in

cui il predetto trattamento economico risulti piu' elevato rispetto a

quello previsto e' attribuito per la differenza un assegno ad

personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a

qualsiasi titolo conseguiti. Con lo stesso decreto e' stabilita

un'apposita tabella di corrispondenza tra le qualifiche e le

posizioni economiche del personale assegnato. Le disposizioni del

presente comma non si applicano agli enti territoriali ed agli enti

del servizio sanitario nazionale.

2. Al fine di garantire il raggiungimento degli specifici obiettivi

di interesse pubblico perseguiti con la nomina e di rafforzare i

poteri di vigilanza e controllo stabiliti dalla legislazione di

settore, i commissari straordinari nominati ai sensi degli articoli

11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, 20 del decreto-legge 29

novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28

gennaio 2009, n. 2, e 1 del decreto- legge 8 luglio 2010, n. 105,

convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, e

i commissari e sub commissari ad acta nominati ai sensi dell'articolo

4 del decreto- legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con

modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, possono essere

in ogni tempo revocati con le medesime modalita' previste per la

nomina. Al commissario o sub commissario revocato spetta soltanto il

compenso previsto con riferimento all'attivita' effettivamente

svolta.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2012, il compenso dei commissari o

sub commissari di cui al comma 2 e' composto da una parte fissa e da

una parte variabile. La parte fissa non puo' superare 50 mila euro,

annui; la parte variabile, strettamente correlata al raggiungimento

degli obiettivi ed al rispetto dei tempi di realizzazione degli

interventi ricadenti nell'oggetto dell'incarico commissariale, non

puo' superare 50 mila euro annui. Con la medesima decorrenza si

procede alla rideterminazione nei termini stabiliti dai periodi

precedenti dei compensi previsti per gli incarichi di commissario e

sub commissario conferiti prima di tale data. La violazione delle

disposizioni del presente comma costituisce responsabilita' per danno

erariale.

4. Sono esclusi dall'applicazione del comma 3 i Commissari nominati

ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159,

convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, i

cui compensi restano determinati secondo la metodologia di calcolo e

negli importi indicati nei relativi decreti del Ministro

dell'Economia e Finanze di concerto col Ministro della salute.

5. Al fine di contenere i tempi di svolgimento delle procedure di

amministrazione straordinaria delle imprese di cui all'articolo 2,

comma 2 del decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito dalla

legge 18 febbraio 2004, n. 39 e successive modificazioni, nelle quali

sia avvenuta la dismissione dei compendi aziendali e che si trovino

nella fase di liquidazione, l'organo commissariale monocratico e'

integrato da due ulteriori commissari, da nominarsi con decreto del

Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro dello sviluppo

economico con le modalita' di cui all'articolo 38 del decreto

legislativo 8 luglio 1999, n. 270. A ciascun commissario il collegio

puo' delegare incombenze specifiche. L'applicazione delle norme di

cui ai commi da 2 a 5 del presente articolo non puo' comportare

aggravio di costi a carico della procedura per i compensi che sono

liquidati ripartendo per tre le somme gia' riconoscibili al

commissario unico.

Capo III

Contenimento e razionalizzazione delle spese in materia

di impiego pubblico, sanita', assistenza, previdenza,

organizzazione scolastica. Concorso degli enti territoriali

alla stabilizzazione finanziaria

Art. 16

Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico

1. Al fine di assicurare il consolidamento delle misure di

razionalizzazione e contenimento della spesa in materia di pubblico

impiego adottate nell'ambito della manovra di finanza pubblica per

gli anni 2011-2013, nonche' ulteriori risparmi in termini di

indebitamento netto, non inferiori a 30 milioni di euro per l'anno

2013 e ad euro 740 milioni di euro per l'anno 2014, ad euro 340

milioni di euro per l'anno 2015 ed a 370 milioni di euro annui a

decorrere dall'anno 2016 con uno o piu' regolamenti da emanare ai

sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,

su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e

l'innovazione e dell'economia e delle finanze, puo' essere disposta:

a) la proroga di un anno dell'efficacia delle vigenti

disposizioni in materia di limitazione delle facolta' assunzionali

per le amministrazioni dello Stato, ad esclusione dei Corpi di

polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per le agenzie

fiscali, per gli enti pubblici non economici e per gli enti

dell'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.

165;

b) la proroga fino al 31 dicembre 2014 delle vigenti disposizioni

che limitano la crescita dei trattamenti economici anche accessori

del personale delle pubbliche amministrazioni previste dalle

disposizioni medesime;

c) la fissazione delle modalita' di calcolo relative

all'erogazione dell'indennita' di vacanza contrattuale per gli anni

2015-2017;

d) la semplificazione, il rafforzamento e l'obbligatorieta' delle

procedure di mobilita' del personale tra le pubbliche

amministrazioni;

e) la possibilita' che l'ambito applicativo delle disposizioni di

cui alla lettera a) nonche', all'esito di apposite consultazioni con

le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative del pubblico

impiego, alla lettera b) sia differenziato, in ragione dell'esigenza

di valorizzare ed incentivare l'efficienza di determinati settori;

f) l'inclusione di tutti i soggetti pubblici, con esclusione

delle regioni e delle province autonome, nonche' degli enti del

servizio sanitario nazionale, nell'ambito degli enti destinatari in

via diretta delle misure di razionalizzazione della spesa, con

particolare riferimento a quelle previste dall'articolo 6 del

decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni,

dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

g) ulteriori misure di risparmio, razionalizzazione e

qualificazione della spesa delle amministrazioni centrali anche

attraverso la digitalizzazione e la semplificazione delle procedure,

la riduzione dell'uso delle autovetture di servizio, la lotta

all'assenteismo anche mediante estensione delle disposizioni di cui

all'articolo 71 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,

con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, al personale

del comparto sicurezza e difesa, con eccezione di quello impegnato in

attivita' operative o missioni.

2. Le disposizioni recate dal comma 1, lettera b), con riferimento

al personale dipendente del Servizio sanitario nazionale si applicano

anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.

3. Nel caso in cui, in sede di attuazione del comma 1, non vengano

adottati i provvedimenti ivi previsti ovvero si verifichino risparmi

di spesa inferiori, ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge

31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze

provvede, con proprio decreto, alla riduzione fino alla concorrenza

dello scostamento finanziario riscontrato, delle dotazioni

finanziarie, iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese

rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della

citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun

Ministero. Dalle predette riduzioni sono esclusi il Fondo per il

finanziamento ordinario delle universita', nonche' le risorse

destinate alla ricerca e al finanziamento del cinque per mille

dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, all'istruzione

scolastica, nonche' il fondo unico per lo spettacolo di cui alla

legge 30 aprile 1985, n. 163, e le risorse destinate alla

manutenzione ed alla conservazione dei beni culturali.

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, le

amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono adottare entro il 31 marzo

di ogni anno piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione

della spesa, di riordino e ristrutturazione amministrativa, di

semplificazione e digitalizzazione, di riduzione dei costi della

politica e di funzionamento, ivi compresi gli appalti di servizio,

gli affidamenti alle partecipate e il ricorso alle consulenze

attraverso persone giuridiche. Detti piani indicano la spesa

sostenuta a legislazione vigente per ciascuna delle voci di spesa

interessate e i correlati obiettivi in termini fisici e finanziari.

5. In relazione ai processi di cui al comma 4, le eventuali

economie aggiuntive effettivamente realizzate rispetto a quelle gia'

previste dalla normativa vigente, dall'articolo 12 e dal presente

articolo ai fini del miglioramento dei saldi di finanza pubblica,

possono essere utilizzate annualmente, nell'importo massimo del 50

per cento, per la contrattazione integrativa, di cui il 50 per cento

destinato alla erogazione dei premi previsti dall'articolo 19 del

decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. La restante quota e'

versata annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di

autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio

dello Stato. La disposizione di cui al precedente periodo non si

applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o

delle provincie autonome di Trento e di Bolzano, del SSN. Le risorse

di cui al primo periodo sono utilizzabili solo se a consuntivo e'

accertato, con riferimento a ciascun esercizio, dalle amministrazioni

interessate, il raggiungimento degli obiettivi fissati per ciascuna

delle singole voci di spesa previste nei piani di cui al comma 4 e i

conseguenti risparmi. I risparmi sono certificati, ai sensi della

normativa vigente, dai competenti organi di controllo. Per la

Presidenza del Consiglio dei Ministri e i Ministeri la verifica viene

effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento

della Ragioneria generale dello Stato per il tramite,

rispettivamente, dell'UBRRAC e degli uffici centrali di bilancio e

dalla Presidenza del Consiglio - Dipartimento della funzione

pubblica.

6. I piani adottati dalle amministrazioni sono oggetto di

informazione alle organizzazioni sindacali rappresentative.

7. In ragione dell'esigenza di un effettivo perseguimento degli

obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea

relativamente alla manovra finanziaria per gli anni 2011-2013,

qualora, per qualsiasi ragione, inclusa l'emanazione di provvedimenti

giurisdizionali diversi dalle decisioni della Corte costituzionale,

non siano conseguiti gli effetti finanziari utili conseguenti, per

ciascuno degli stessi anni 2011-2013, alle disposizioni di cui ai

commi 2 e 22 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,

convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, i

medesimi effetti finanziari sono recuperati, con misure di carattere

generale, nell'anno immediatamente successivo nei riguardi delle

stesse categorie di personale cui si applicano le predette

disposizioni.

8. I provvedimenti in materia di personale adottati dalle pubbliche

amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare le assunzioni a

tempo indeterminato, incluse quelle derivanti dalla stabilizzazione o

trasformazione di rapporti a tempo determinato, nonche' gli

inquadramenti e le promozioni posti in essere in base a disposizioni

delle quali venga successivamente dichiarata l'illegittimita'

costituzionale sono nulle di diritto e viene ripristinata la

situazione preesistente a far data dalla pubblicazione della relativa

sentenza della Corte Costituzionale. Ferma l'eventuale applicazione

dell'articolo 2126 del codice civile in relazione alle prestazioni

eseguite, il dirigente competente procede obbligatoriamente e senza

indugio a comunicare agli interessati gli effetti della predetta

sentenza sul relativo rapporto di lavoro e sul correlato trattamento

economico e al ritiro degli atti nulli.

9. Il comma 5 dell'articolo 5-septies del decreto legislativo 30

marzo 2001, n. 165, e' sostituito dai seguenti:

"5. Le pubbliche amministrazioni dispongono per il controllo

sulle assenze per malattia dei dipendenti valutando la condotta

complessiva del dipendente e gli oneri connessi all'effettuazione

della visita, tenendo conto dell'esigenza di contrastare e prevenire

l'assenteismo. Il controllo e' in ogni caso richiesto sin dal primo

giorno quando l'assenza si verifica nelle giornate precedenti o

successive a quelle non lavorative.

5-bis. Le fasce orarie di reperibilita' entro le quali devono

essere effettuate le visite di controllo e il regime delle esenzioni

dalla reperibilita' sono stabiliti con decreto del Ministro per la

pubblica amministrazione e l'innovazione. Qualora il dipendente debba

allontanarsi dall'indirizzo comunicato durante le fasce di

reperibilita' per effettuare visite mediche, prestazioni o

accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che

devono essere, a richiesta, documentati, e' tenuto a darne preventiva

comunicazione all'amministrazione.

5-ter. Nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per

l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od

esami diagnostici l'assenza e' giustificata mediante la presentazione

di attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche

privati, che hanno svolto la visita o la prestazione."

10. Le disposizioni dei commi 5, 5-bis e 5-ter, dell'articolo

55-septies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si

applicano anche ai dipendenti di cui all'articolo 3 del medesimo

decreto.

11. In tema di risoluzione del rapporto di lavoro l'esercizio della

facolta' riconosciuta alle pubbliche amministrazioni prevista dal

comma 11 dell'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e

successive modificazioni, non necessita di ulteriore motivazione,

qualora l'amministrazione interessata abbia preventivamente

determinato in via generale appositi criteri di applicativi con atto

generale di organizzazione interna, sottoposto al visto dei

competenti organi di controllo.

Art. 17

Razionalizzazione della spesa sanitaria

1. Al fine di garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la

realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, il livello del

finanziamento a cui concorre lo Stato per il 2013 e' incrementato

dello 0,5% rispetto al livello vigente per il 2012 ed e'

ulteriormente incrementato dell'1,4% per il 2014. Conseguentemente,

con specifica Intesa fra lo Stato e le regioni, ai sensi

dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, da

stipulare entro il 30 aprile 2012, sono indicate le modalita' per il

raggiungimento dell'obiettivo di cui al primo periodo del presente

comma. Qualora la predetta Intesa non sia raggiunta entro il predetto

termine,al fine di assicurare per gli anni 2013 e 2014 che le regioni

rispettino l'equilibrio di bilancio sanitario, sono introdotte,

tenuto conto delle disposizioni in materia di spesa per il personale

di cui all'articolo 16, le seguenti disposizioni negli altri ambiti

di spesa sanitaria:

a) nelle more del perfezionamento delle attivita' concernenti la

determinazione annuale di costi standardizzati per tipo di servizio e

fornitura da parte dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi

a lavori, servizi e forniture di cui all'articolo 7 del decreto

legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e anche al fine di potenziare le

attivita' delle Centrali regionali per gli acquisti, il citato

Osservatorio, a partire dal 1° luglio 2012, attraverso la Banca dati

nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis del

decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, fornisce alle regioni

un'elaborazione dei prezzi di riferimento, ivi compresi quelli

eventualmente previsti dalle convenzioni Consip, anche ai sensi di

quanto disposto all'articolo 11, alle condizioni di maggiore

efficienza dei beni, ivi compresi i dispositivi medici ed i farmaci

per uso ospedaliero, delle prestazioni e dei servizi sanitari e non

sanitari individuati dall'Agenzia per i servizi sanitari regionali di

cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266,

tra quelli di maggiore impatto in termini di costo a carico del

Servizio sanitario nazionale. Cio', al fine di mettere a disposizione

delle regioni ulteriori strumenti operativi di controllo e

razionalizzazione della spesa. Le regioni adottano tutte le misure

necessarie a garantire il conseguimento degli obiettivi di risparmio

programmati, intervenendo anche sul livello di spesa per gli acquisti

delle prestazioni sanitarie presso gli operatori privati accreditati;

b) in materia di assistenza farmaceutica ospedaliera, al fine di

consentire alle regioni di garantire il conseguimento degli obiettivi

di risparmio programmati compatibili con il livello di finanziamento

di cui al primo periodo del presente comma, a decorrere dall'anno

2013, con regolamento da emanare, entro il 30 giugno 2012, ai sensi

dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su

proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro

dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le procedure

finalizzate a porre a carico delle aziende farmaceutiche l'eventuale

superamento del tetto di spesa a livello nazionale di cui

all'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159,

convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222,

nella misura massima del 35% di tale superamento, in proporzione ai

rispettivi fatturati per farmaci ceduti alle strutture pubbliche, con

modalita' stabilite dal medesimo regolamento. Qualora entro la

predetta data del 30 giugno 2012 non sia stato emanato il richiamato

regolamento, l'Agenzia italiana del farmaco, con riferimento alle

disposizioni di cui all'articolo 11, comma 7, lettera b), del

decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,

dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, a decorrere dall'anno 2013,

aggiorna le tabelle di raffronto ivi previste, al fine di consentire

alle regioni di garantire il conseguimento dei predetti obiettivi di

risparmio, e conseguentemente, a decorrere dall'anno 2013 il tetto di

spesa per l'assistenza farmaceutica territoriale di cui all'articolo

5, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito,

con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, come da

ultimo modificato dall'articolo 22, comma 3, del decreto legge 1°

luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3

agosto 2009, n. 102 e' rideterminato nella misura del 12,5%;

c) ai fini di controllo e razionalizzazione della spesa sostenuta

direttamente dal Servizio sanitario nazionale per l'acquisto di

dispositivi medici, in attesa della determinazione dei costi

standardizzati sulla base dei livelli essenziali delle prestazioni

che tengano conto della qualita' e dell'innovazione tecnologica,

elaborati anche sulla base dei dati raccolti nella banca dati per il

monitoraggio dei consumi dei dispositivi medici direttamente

acquistati dal Servizio sanitario nazionale di cui al decreto del

Ministro della salute dell'11 giugno 2010, pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale n. 175 del 2010, a decorrere dal 1° gennaio 2013 la spesa

sostenuta dal Servizio sanitario nazionale per l'acquisto di detti

dispositivi, tenuto conto dei dati riportati nei modelli di conto

economico (CE), compresa la spesa relativa all'assistenza protesica,

e' fissata entro un tetto a livello nazionale e a livello di ogni

singola regione, riferito rispettivamente al fabbisogno sanitario

nazionale standard e al fabbisogno sanitario regionale standard di

cui agli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n.

68. Cio' al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi di

risparmio programmati. Il valore assoluto dell'onere a carico del

Servizio sanitario nazionale per l'acquisto dei dispositivi di cui

alla presente lettera, a livello nazionale e per ciascuna regione, e'

annualmente determinato dal Ministro della salute, di concerto con il

Ministro dell'economia e delle finanze. Le regioni monitorano

l'andamento della spesa per acquisto dei dispositivi medici:

l'eventuale superamento del predetto valore e' recuperato interamente

a carico della regione attraverso misure di contenimento della spesa

sanitaria regionale o con misure di copertura a carico di altre voci

del bilancio regionale. Non e' tenuta al ripiano la regione che abbia

fatto registrare un equilibrio economico complessivo;

d) a decorrere dall'anno 2014, con regolamento da emanare ai

sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,

su proposta del Ministro della salute di concerto con il Ministro

dell'economia e delle finanze, sono introdotte misure di

compartecipazione sull'assistenza farmaceutica e sulle altre

prestazioni erogate dal servizio sanitario nazionale. Le misure di

compartecipazione sono aggiuntive rispetto a quelle eventualmente

gia' disposte dalle regioni e sono finalizzate ad assicurare, nel

rispetto del principio di equilibrio finanziario, l'appropriatezza,

l'efficacia e l'economicita' delle prestazioni. La predetta quota di

compartecipazione non concorre alla determinazione del tetto per

l'assistenza farmaceutica territoriale. Le regioni possono adottare

provvedimenti di riduzione delle predette misure di

compartecipazione, purche' assicurino comunque, con misure

alternative, l'equilibrio economico finanziario, da certificarsi

preventivamente da parte del Comitato permanente per la verifica

dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e dal Tavolo

tecnico per la verifica degli adempimenti di cui agli articoli 9 e 12

dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005.

2. Con l'Intesa fra lo Stato e le regioni di cui all'alinea del

comma 1 sono indicati gli importi delle manovre da realizzarsi, al

netto degli effetti derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo

16 in materia di personale dipendente e convenzionato con il Servizio

sanitario nazionale per l'esercizio 2014, mediante le misure di cui

alle lettere a), b), c) e d) del comma 1. Qualora la predetta Intesa

non sia raggiunta entro il predetto termine, gli importi sono

stabiliti, al netto degli effetti derivanti dalle disposizioni di cui

al citato articolo 16, fra le predette misure nelle percentuali, per

l'esercizio 2013, del 30%, 40% e 30% a carico rispettivamente delle

misure di cui alle lettere a), b), e c) del comma 1, nonche', per

l'esercizio 2014, del 22%, 20%, 15% e 40% a carico rispettivamente

delle misure di cui alle lettere a), b) c) e d) del comma 1; per

l'anno 2014, il residuo 3 per cento corrisponde alle economie di

settore derivanti dall'esercizio del potere regolamentare in materia

di spese per il personale sanitario dipendente e convenzionato di cui

all'articolo 16. Conseguentemente il tetto indicato alla lettera c)

del comma 1 e' fissato nella misura del 5,2%. Qualora le economie di

settore derivanti dall'esercizio del potere regolamentare in materia

di spese per il personale sanitario dipendente e convenzionato di cui

all'articolo 16 risultino di incidenza differente dal 3 per cento, le

citate percentuali per l'anno 2014 sono proporzionalmente

rideterminate e con decreto del Ministro dell'economia e delle

finanze, ove necessario, e' conseguentemente rideterminato in termini

di saldo netto da finanziare il livello del finanziamento del

Servizio sanitario nazionale di cui al comma 1.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 71, 72 e 73, della

legge 23 dicembre 2009, n. 191, si applicano anche in ciascuno degli

anni 2013 e 2014.

4. Al fine di assicurare, per gli anni 2011 e 2012, l'effettivo

rispetto dei piani di rientro dai disavanzi sanitari, nonche'

dell'intesa Stato-Regioni del 3 dicembre 2009, sono introdotte le

seguenti disposizioni:

a) all'articolo 2, comma 80, della legge 23 dicembre 2009, n.

191, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti:

"A tale scopo, qualora, in corso di attuazione del piano o dei

programmi operativi di cui al comma 88, gli ordinari organi di

attuazione del piano o il commissario ad acta rinvengano ostacoli

derivanti da provvedimenti legislativi regionali, li trasmettono al

Consiglio regionale, indicandone puntualmente i motivi di contrasto

con il Piano di rientro o con i programmi operativi. Il Consiglio

regionale, entro i successivi sessanta giorni, apporta le necessarie

modifiche alle leggi regionali in contrasto, o le sospende, o le

abroga. Qualora il Consiglio regionale non provveda ad apportare le

necessarie modifiche legislative entro i termini indicati, ovvero vi

provveda in modo parziale o comunque tale da non rimuovere gli

ostacoli all'attuazione del piano o dei programmi operativi, il

Consiglio dei Ministri adotta, ai sensi dell'articolo 120 della

Costrizione, le necessarie misure, anche normative, per il

superamento dei predetti ostacoli.";

b) all'articolo 2, dopo il comma 88 della legge 23 dicembre

2009, n. 191, e' inserito il seguente: "88-bis Il primo periodo del

comma 88 si interpreta nel senso che i programmi operativi

costituiscono prosecuzione e necessario aggiornamento degli

interventi di riorganizzazione, riqualificazione e potenziamento del

piano di rientro, al fine di tenere conto del finanziamento del

servizio sanitario programmato per il periodo di riferimento,

dell'effettivo stato di avanzamento dell'attuazione del piano di

rientro, nonche' di ulteriori obblighi regionali derivanti da Intese

fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di

Bolzano o da innovazioni della legislazione statale vigente.";

c) il Commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro

dal disavanzo sanitario della regione Abruzzo da' esecuzione al

programma operativo per l'esercizio 2010, di cui all'articolo 2,

comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che e' approvato con

il presente decreto, ferma restando la validita' degli atti e dei

provvedimenti gia' adottati e la salvezza degli effetti e dei

rapporti giuridici sorti sulla base della sua attuazione. Il

Commissario ad acta, altresi', adotta, entro 60 giorni dalla data di

entrata in vigore del presente decreto, il Piano sanitario regionale

2011 - 2012, in modo da garantire, anche attraverso l'eventuale

superamento delle previsioni contenute in provvedimenti legislativi

regionali non ancora rimossi ai sensi dell'articolo 2, comma 80,

della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che le azioni di

riorganizzazione e risanamento del servizio sanitario regionale siano

coerenti, nel rispetto dell'erogazione dei livelli essenziali di

assistenza:

1) con l'obiettivo del raggiungimento dell'equilibrio

economico stabile del bilancio sanitario regionale programmato nel

piano di rientro stesso, tenuto conto del livello del finanziamento

del servizio sanitario programmato per il periodo 2010 - 2012 con il

Patto per la salute 2010 - 2012 e definito dalla legislazione

vigente;

2) con gli ulteriori obblighi per le regioni introdotti dal

medesimo Patto per la salute 2010 - 2012 e dalla legislazione

vigente;

d) il Consiglio dei Ministri provvede a modificare l'incarico

commissariale nei sensi di cui alla lettera c);

e) al comma 51 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n.

220, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: "dalla legge 30 luglio 2010, n. 122," sono

inserite le seguenti: "nonche' al fine di consentire l'espletamento

delle funzioni istituzionali in situazioni di ripristinato equilibrio

finanziario";

2) nel primo e nel secondo periodo, le parole: "fino al 31

dicembre 2011", sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre

2012";

f) per le regioni sottoposte ai piani di rientro per le quali

in attuazione dell'articolo 1, comma 174, quinto periodo, della legge

30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e' stato

applicato il blocco automatico del turn over del personale del

servizio sanitario regionale, con decreto del Ministro della salute,

di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il

Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione

territoriale, su richiesta della regione interessata, puo' essere

disposta, in deroga al predetto blocco del turn over,

l'autorizzazione al conferimento di incarichi di dirigenti medici

responsabili di struttura complessa, previo accertamento, in sede

congiunta, della necessita' di procedere al predetto conferimento di

incarichi al fine di assicurare il mantenimento dei livelli

essenziali di assistenza, nonche' della compatibilita' del medesimo

conferimento con la ristrutturazione della rete ospedaliera e con gli

equilibri di bilancio sanitario, come programmati nel piano di

rientro, ovvero nel programma operativo, da parte del Comitato

permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di

assistenza e del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti

regionali, di cui rispettivamente agli articoli 9 e 12 dell'intesa

Stato-regioni del 23 marzo 2005, sentita l'AGENAS.

5. In relazione alle risorse da assegnare alle pubbliche

amministrazioni interessate, a fronte degli oneri da sostenere per

gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio

per malattia effettuati dalle aziende sanitarie locali, in

applicazione dell'articolo 71 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.

112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.

133, come modificato dall'articolo 17, comma 23, del decreto-legge 1°

luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3

agosto 2009, n. 102:

a) per gli esercizi 2011 e 2012 il Ministro dell'economia e delle

finanze e' autorizzato a trasferire annualmente una quota delle

disponibilita' finanziarie per il Servizio sanitario nazionale, non

utilizzata in sede di riparto in relazione agli effetti della

sentenza della Corte costituzionale n. 207 del 7 giugno 2010, nel

limite di 70 milioni di euro annui, per essere iscritta,

rispettivamente, tra gli stanziamenti di spesa aventi carattere

obbligatorio, di cui all'articolo 26, comma 2, della legge 196 del

2009, in relazione agli oneri di pertinenza dei Ministeri, ovvero su

appositi fondi da destinare per la copertura dei medesimi

accertamenti medico-legali sostenuti dalla Amministrazioni diverse da

quelle statali; b) a decorrere dall'esercizio 2013, con la legge di

bilancio e' stabilita la dotazione annua dei suddetti stanziamenti

destinati alla copertura degli accertamenti medico-legali sostenuti

dalle amministrazioni pubbliche, per un importo complessivamente non

superiore a 70 milioni di euro, per le medesime finalita' di cui alla

lettera a). Conseguentemente il livello del finanziamento del

Servizio sanitario nazionale a cui concorre lo Stato, come fissato al

comma 1, e' rideterminato, a decorrere dal medesimo esercizio 2013,

in riduzione di 70 milioni di euro.

6. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2, comma 67, secondo

periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, attuativo

dell'articolo 1, comma 4, lettera c), dell'intesa Stato-regioni in

materia sanitaria per il triennio 2010-2012, sancita nella riunione

della conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e

le province autonome di Trento e di Bolzano del 3 dicembre 2009, per

l'anno 2011 il livello del finanziamento del Servizio sanitario

nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato, come rideterminato

dall'articolo 11, comma 12, del decreto - legge 31 maggio 2010, n.

78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.

122, e dall'articolo 1, comma 49, della legge 13 dicembre 2010, n.

220, e' incrementato di 486,5 milioni di euro per far fronte al

maggior finanziamento concordato con le regioni, ai sensi della

citata intesa, con riferimento al periodo 1° giugno-31 dicembre 2011.

7. Con decreto del Ministro della salute, previo protocollo

d'intesa con le regioni Lazio, Puglia, Siciliana e con altre regioni

interessate, e' disposta la proroga fino al 31 dicembre 2013 del

progetto di sperimentazione gestionale di' cui all'articolo 1, comma

827, della legge 27 dicembre 2006. n. 296, coordinato dall'Istituto

nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e

per il contrasto delle malattie della poverta' (INMP) di cui al

decreto del Ministro della salute in data 3 agosto 2007, pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 20 settembre 2007, finalizzato

alla ricerca, alla formazione, alla prevenzione e alla cura delle

malattie delle migrazioni e della poverta'.

8. Ad eventuali modifiche all'organizzazione e alle modalita' di

funzionamento dell'INMP si provvede con decreto del Ministro della

salute, entro il 30 giugno 2013 il Ministero della salute verifica

l'andamento della sperimentazione gestionale e promuove, sulla base

dei risultati raggiunti, l'adozione dei provvedimenti necessari alla

definizione, d'intesa con le regioni interessate, dell'assetto a

regime dell'INMP. In caso di mancato raggiungimento dei risultati

connessi al progetto di sperimentazione gestionale di cui al comma 7,

con decreto del Ministro della salute si provvede alla soppressione e

liquidazione dell'INMP provvedendo alla nomina di un commissario

liquidatore.

9. Per la realizzazione e delle finalita' di cui al presente

articolo, e' autorizzata per l'anno 2011 la corresponsione all'INMP

di un finanziamento pari 5 milioni di euro, alla cui copertura si

provvede mediante corrispondente riduzione, per il medesimo anno,

dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5 della legge 6

febbraio 2009, n. 7. Per il finanziamento delle attivita' di ciascuno

degli anni 2012 e 2013 si provvede nell'ambito di un apposito

progetto interregionale per la cui realizzazione, sulle risorse

finalizzate all' attuazione dell'articolo 1, comma 34, della legge 23

dicembre 1996 n. 662, e successive modificazioni, e' vincolato

l'importo pari a 5 milioni di euro annui per il medesimo biennio.

10. Al fine di garantire la massima funzionalita' dell'Agenzia

italiana del farmaco (Aifa), in relazione alla rilevanza e

all'accresciuta complessita' delle competenze ad essa attribuite, di

potenziare la gestione delle aree strategiche di azione

corrispondenti agli indirizzi assegnati dal Ministero della salute e

di realizzare gli obiettivi di semplificazione e snellimento di cui

all'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge 4 novembre 2010, n.

183, con decreto emanato ai sensi dell'articolo 48, comma 13, del

decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con

modificazione, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da adottare

entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di

conversione del presente decreto, il regolamento di organizzazione e

funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (Aifa), di cui al

decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245, e'

modificato, in modo da assicurare l'equilibrio finanziario dell'ente

e senza alcun onere a carico della finanza pubblica, nel senso:

a) di demandare al consiglio di amministrazione, su proposta del

direttore generale, il potere di modificare, con deliberazioni

assunte ai sensi dell'articolo 22 del citato decreto n. 245 del 2004,

l'assetto organizzativo dell'Agenzia di cui all'articolo 17 del

medesimo decreto n. 245 del 2004, anche al fine di articolare le

strutture amministrative di vertice in coerenza con gli accresciuti

compiti dell'ente; le deliberazioni adottate ai sensi della presente

lettera sono sottoposte all'approvazione del Ministero della salute,

di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

b) di riordinare la commissione consultiva tecnico-scientifica e

il comitato prezzi e rimborsi, prevedendo: un numero massimo di

componenti pari a dieci, di cui tre designati dal Ministro della

salute, uno dei quali con funzioni di presidente, uno designato dal

Ministro dell'economia e delle finanze, quattro designati dalla

Conferenza Stato-regioni nonche', di diritto, il direttore generale

dell'Aifa e il presidente dell'Istituto superiore di sanita'; i

requisiti di comprovata professionalita' e specializzazione dei

componenti nei settori della metodologia di determinazione del prezzo

dei farmaci, dell'economia sanitaria e della farmaco-economia; che le

indennita' ai componenti, ferma l'assenza di oneri a carico della

finanza pubblica, non possano superare la misura media delle

corrispondenti indennita' previste per i componenti degli analoghi

organismi delle autorita' nazionali competenti per l'attivita'

regolatoria dei farmaci degli Stati membri dell'Unione europea;

c) di specificare i servizi, compatibili con le funzioni

istituzionali dell'Agenzia, che l'Agenzia stessa puo' rendere nei

confronti di terzi ai sensi dell'articolo 48, comma 8, lettera

c-bis), del decreto-legge n. 269 del 2003, stabilendo altresi' la

misura dei relativi corrispettivi;

d) di introdurre un diritto annuale a carico di ciascun titolare

di autorizzazione all'immissione in commercio per il funzionamento,

l'aggiornamento e l'implementazione delle funzionalita' informatiche

della banca dati dei farmaci autorizzati o registrati ai fini

dell'immissione in commercio, nonche' per la gestione informatica

delle relative pratiche autorizzative, con adeguata riduzione per le

piccole e medie imprese di cui alla raccomandazione 2001/361/CE.

Art. 18

Interventi in materia previdenziale

1. A decorrere dal 1° gennaio 2020, ferma restando la disciplina

vigente in materia di decorrenza del trattamento pensionistico e di

adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli

incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del

decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,

dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, per

le lavoratrici dipendenti e per le lavoratrici autonome la cui

pensione e' liquidata a carico dell'assicurazione generale

obbligatoria e delle forme sostitutive della medesima, nonche' della

gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8

agosto 1995, n. 335, il requisito anagrafico di sessanta anni per

l'accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema retributivo e misto

e il requisito anagrafico di sessanta anni di cui all'articolo 1,

comma 6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive

modificazioni, sono incrementati di un mese. Tali requisiti

anagrafici sono incrementati di ulteriori due mesi a decorrere dal 1°

gennaio 2021, di ulteriori tre mesi a decorrere dal 1° gennaio 2022,

di ulteriori quattro mesi a decorrere dal 1° gennaio 2023, di

ulteriori cinque mesi a decorrere dal 1° gennaio 2024, di ulteriori

sei mesi a decorrere dal 1° gennaio 2025 e per ogni anno successivo

fino al 2031 e di ulteriori tre mesi a decorrere dal 1° gennaio 2032.

2. L'articolo 19, comma 10-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008,

n.185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n.

2, come successivamente prorogato, e' abrogato dalla data di entrata

in vigore del presente decreto-legge. Dalla medesima data,

nell'ambito delle risorse di cui al Fondo sociale per occupazione e

formazione di cui all'articolo 18, comma 1 lettera a), del predetto

decreto-legge n.185 del 2008, il Ministro del lavoro e delle

politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle

finanze, puo' concedere ai lavoratori non rientranti nella disciplina

di cui all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in caso di

licenziamento o di cessazione del rapporto di lavoro e qualora i

lavoratori medesimi siano percettori dell'indennita' ordinaria di

disoccupazione con requisiti normali, un trattamento aggiuntivo pari

alla differenza tra il trattamento di disoccupazione spettante e

l'indennita' di mobilita' per un numero di mesi pari alla durata

dell'indennita' di disoccupazione.

3. A titolo di concorso per il conseguimento degli obiettivi di

finanza pubblica, per il biennio 2012-2013, alla fascia di importo

dei trattamenti pensionistici superiore a cinque volte il trattamento

minimo di pensione Inps la rivalutazione automatica, secondo il

meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23

dicembre 1998, n. 448, non e' concessa. Per le fasce di importo dei

trattamenti pensionistici comprese tra tre e cinque volte il predetto

trattamento minimo Inps, l'indice di rivalutazione automatica delle

pensioni e' applicato, per il periodo di cui al comma 1, secondo il

meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23

dicembre 1998, n. 448, nella misura del 45 per cento.

4. All'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,

convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,

sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 12-bis, la parola: "2015" e' sostituita dalla

seguente: "2014"; nel medesimo comma sono soppresse le parole: ",

salvo quanto indicato al comma 12-ter,";

b) al comma 12-ter:

1) al primo periodo, la parola: "2013" e' sostituita dalla

seguente: "2012";

2) all'ultimo periodo, le parole: "2019" e "2017" sono

sostituite rispettivamente dalle seguenti: "2016" e "2014"; nel

medesimo periodo le parole "triennio precedente" sono sostituite

dalle seguenti: "biennio precedente".

5. Con effetto sulle pensioni decorrenti dal 1° gennaio 2012

l'aliquota percentuale della pensione a favore dei superstiti di

assicurato e pensionato nell'ambito del regime dell'assicurazione

generale obbligatoria e delle forme esclusive o sostitutive di detto

regime, nonche' della gestione separata di cui all'articolo 2, comma

26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e' ridotta, nei casi in cui il

matrimonio con il dante causa sia stato contratto ad eta' del

medesimo superiori a settanta anni e la differenza di eta' tra i

coniugi sia superiore a venti anni, del 10 per cento in ragione di

ogni anno di matrimonio con il dante causa mancante rispetto al

numero di 10. Nei casi di frazione di anno la predetta riduzione

percentuale e' proporzionalmente rideterminata. Le disposizioni di

cui al presente comma non si applicano nei casi di presenza di figli

di minore eta', studenti, ovvero inabili. Resta fermo il regime di

cumulabilita' disciplinato dall'articolo 1, comma 41, della predetta

legge n. 335 del 1995.

6. L'articolo 10, quarto comma, del decreto-legge 29 gennaio 1983,

n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n.

79, si intende abrogato implicitamente dall'entrata in vigore delle

disposizioni di cui all'articolo 21 della legge 27 dicembre 1983, n.

730.

7. L'articolo 21, ottavo comma, della legge 27 dicembre 1983, n.

730, si interpreta nel senso che le percentuali di incremento

dell'indennita' integrativa speciale ivi previste vanno corrisposte

nell'aliquota massima, calcolata sulla quota dell'indennita' medesima

effettivamente spettante in proporzione all'anzianita' conseguita

alla data di' cessazione dal servizio.

8. L'articolo 21, nono comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730,

si interpreta nel senso che e' fatta salva la disciplina prevista per

l'attribuzione, all'atto della cessazione dal servizio,

dell'indennita' integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio

1959, n. 324, e successive modificazioni, ivi compresa la normativa

stabilita dall'articolo 10 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17,

convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1933, n. 79, ad

eccezione del comma quarto del predetto articolo 10 del decreto-legge

n. 17 del 1983.

9. Sono fatti salvi i trattamenti pensionistici piu' favorevoli in

godimento alla data di entrata in vigore del presente decreto, gia'

definiti con sentenza passata in autorita' di cosa giudicata o

definiti irrevocabilmente dai Comitati di vigilanza dell'Inpdap, con

riassorbimento sui futuri miglioramenti pensionistici.

10. L'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 20 novembre

1990, n. 357, si interpreta nel senso che la quota a carico della

gestione speciale dei trattamenti pensionistici in essere alla data

di entrata in vigore della legge 30 luglio 1990, n. 218, va

determinata con esclusivo riferimento all'importo del trattamento

pensionistico effettivamente corrisposto dal fondo di provenienza

alla predetta data, con esclusione della quota eventualmente erogata

ai pensionati in forma capitale.

11. Per i soggetti gia' pensionati, gli enti previdenziali di

diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509

e 10 febbraio 1996, n. 103, entro sei mesi dalla data di entrata in

vigore del presente decreto adeguano i propri statuti e regolamenti,

prevedendo l'obbligatorieta' dell'iscrizione e della contribuzione a

carico di tutti coloro che risultino aver percepito un reddito,

derivante dallo svolgimento della relativa attivita' professionale.

Per tali soggetti e' previsto un contributo soggettivo minimo con

aliquota non inferiore al cinquanta per cento di quella prevista in

via ordinaria per gli iscritti a ciascun ente. Qualora entro il

predetto termine gli enti non abbiano provveduto ad adeguare i propri

statuti e regolamenti, si applica in ogni caso quanto previsto al

secondo periodo.

12. L'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, si

interpreta nel senso che i soggetti che esercitano per professione

abituale, ancorche' non esclusiva, attivita' di lavoro autonomo

tenuti all'iscrizione presso l'apposita gestione separata INPS sono

esclusivamente i soggetti che svolgono attivita' il cui esercizio non

sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero

attivita' non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al

comma 11, in base ai rispettivi statuti e ordinamenti, con esclusione

dei soggetti di cui al comma 11. Resta ferma la disposizione di cui

all'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 10

febbraio 1996, n. 103. Sono fatti salvi i versamenti gia' effettuati

ai sensi del citato articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del

1995.

13. Con specifico riferimento all'Ente nazionale di assistenza per

gli agenti e rappresentanti di commercio (ENASARCO) compreso tra gli

enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, si

conferma che la relativa copertura contributiva ha natura

integrativa, rispetto a quella istituita dalla legge 22 luglio 1966,

n. 613, come previsto dall'articolo 2 della legge 2 febbraio 1973, n.

12.

14. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'INPS,

l'INAIL, l'Agenzia delle entrate e gli enti previdenziali di cui ai

decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n.

103, possono stipulare apposite convenzioni per il contrasto al

fenomeno dell'omissione ed evasione contributiva mediante l'incrocio

dei dati e delle informazioni in loro possesso.

15. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,

di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono

adottate le necessarie disposizioni attuative dei commi da 11 a 14.

16. All'articolo 20 del decreto- legge 25 giugno 2008, n. 112,

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:

"1-bis. A decorrere dal 1° maggio 2011, i datori di lavoro di

cui al comma 1 sono comunque tenuti al versamento della contribuzione

di finanziamento dell'indennita' economica di malattia in base

all'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e per le

categorie di lavoratori cui la suddetta assicurazione e' applicabile

ai sensi della normativa vigente.";

b) al comma 1, le parole: "alla data del 1° gennaio 2009" sono

sostituite dalle seguenti: "alla data di cui al comma 1-bis".

17. Con effetto dal 16 dicembre 2010, viene meno, limitatamente

all'articolo 43, l'efficacia abrogativa del decreto legislativo

luogotenenziale 23 novembre 1944 n. 369, di cui alla voce 69626

dell'allegato 1 al decreto legislativo 13 dicembre 2010, n. 212, che

si intende cosi' modificato.

18. L'articolo 4 del decreto legislativo 16 aprile 1997 n. 146, e

l'articolo 1, comma 5, del decreto- legge 10 gennaio 2006 n. 2,

convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006 n. 81, si

interpretano nel senso che la retribuzione, utile per il calcolo

delle prestazioni temporanee in favore degli operai agricoli a tempo

determinato, non e' comprensiva della voce del trattamento di fine

rapporto comunque denominato dalla contrattazione collettiva.

19. Le disposizioni di cui all'articolo 64, comma 5, della legge 17

maggio 1999, n. 144, si' interpretano nel senso che il contributo di

solidarieta' sulle prestazioni integrative dell'assicurazione

generale obbligatoria e' dovuto sia dagli ex-dipendenti gia'

collocati a riposo che dai lavoratori ancora in servizio. In questo

ultimo caso il contributo e' calcolato sul maturato di pensione

integrativa alla data del 30 settembre 1999 ed e' trattenuto sulla

retribuzione percepita in costanza di attivita' lavorativa.

20. A decorrere dal 1° ottobre 2011 il finanziamento al "Fondo di

previdenza per le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti

derivanti da responsabilita' familiari" di cui al decreto legislativo

16 settembre 1996, n. 565", puo' essere effettuato anche delegando il

centro servizi o l'azienda emittente la carta di credito o di debito

al versamento con cadenza trimestrale alla Gestione medesima

dell'importo corrispondente agli abbuoni accantonati a seguito di

acquisti effettuati tramite moneta elettronica o altro mezzo di

pagamento presso i centri vendita convenzionati. Le modalita'

attuative e di regolamentazione della presente disposizione sono

stabilite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

21. Dopo il comma 5 dell'articolo 7 del decreto-legge 31 maggio

2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio

2010, n. 122, e' inserito il seguente:

"5-bis. Nelle more dell'effettiva costituzione del polo della

salute e della sicurezza dei lavoratori, il direttore generale di cui

all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre

2002, n. 303, rimane in carica fino al completamento delle iniziative

correlate alla fase transitoria, e comunque non oltre il 31 dicembre

2011, per consentire l'ordinato trasferimento di cui al comma 4. Ai

predetti fini, per l'esercizio delle funzioni di ricerca di cui

all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.

81, a valere sui posti della consistenza organica trasferita ai sensi

del comma 4, puo' essere affidato un incarico di livello dirigenziale

generale ad un soggetto in possesso dei requisiti previsti

dall'articolo 5, comma 1, del citato decreto del Presidente della

Repubblica n. 303 del 2002, anche in deroga alle percentuali di cui

all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.

165.".

22. Ai fini della razionalizzazione e dell'unificazione del

procedimento relativo al riconoscimento dell'invalidita' civile,

della cecita' civile, della sordita', dell'handicap e della

disabilita', le regioni, anche in deroga alla normativa vigente,

possono affidare all'Istituto nazionale della previdenza sociale,

attraverso la stipula di specifiche convenzioni, le funzioni relative

all'accertamento dei requisiti sanitari.

Art. 19

Razionalizzazione della spesa relativa all'organizzazione scolastica

1. Al fine dell'attuazione, nei tempi stabiliti, del disposto di

cui all'articolo 2, commi dal 4-septiesdecies al 4-undevicies del

decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con

modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, i commissari

straordinari dell'INVALSI e dell'ANSAS avviano urgentemente un

programma straordinario di reclutamento, da concludersi entro il 31

agosto 2012. L'INVALSI e l'ANSAS provvedono a realizzare il proprio

programma di reclutamento nel limite della dotazione organica

dell'ente, nonche' entro il limite dell'80% delle proprie entrate

correnti complessive. La decorrenza giuridica ed economica delle

assunzioni presso l'ANSAS decorre dal primo settembre 2012, data in

cui il personale in posizione di comando presso l'ANSAS rientra in

servizio attivo nelle istituzioni scolastiche. Dalla medesima data e'

soppresso l'ANSAS ed e' ripristinato l'Istituto nazionale di

documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), quale ente

di ricerca con autonomia scientifica, finanziaria, patrimoniale,

amministrativa e regolamentare. Sono conseguentemente abrogati i

commi 610 e 611 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296,

ferma restando la soppressione degli ex IRRE. L'Istituto si articola

in 3 nuclei territoriali e si raccorda anche con le regioni.

2. Successivamente alla conclusione del programma straordinario di

reclutamento, all'INVALSI e all'INDIRE si applicano i limiti

assunzionali di cui all'articolo 9, comma 9, del decreto-legge 31

maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30

luglio 2010, n. 122.

3. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e

della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle

finanze, sono individuate, per il triennio 2012-2014, le risorse

finanziarie conseguenti agli interventi di razionalizzazione previsti

dal presente articolo, iscritte nello stato di previsione del

predetto Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca

a legislazione vigente, da destinare ad un apposito fondo da

istituire nel medesimo stato di previsione finalizzato al

finanziamento del sistema nazionale di valutazione. Le predette

risorse confluiscono a decorrere dal 2013 sul "Fondo ordinario per

gli enti e le istituzioni di ricerca " per essere destinate al

funzionamento dell'INDIRE e dell'INVALSI con le modalita' di cui al

decreto legislativo n. 204 del 1998.

4. Per garantire un processo di continuita' didattica nell'ambito

dello stesso ciclo di istruzione, a decorrere dall'anno scolastico

2011-2012 la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola

secondaria di primo grado sono aggregate in istituti comprensivi, con

la conseguente soppressione delle istituzioni scolastiche autonome

costituite separatamente da direzioni didattiche e scuole secondarie

di I grado; gli istituti compresivi per acquisire l'autonomia devono

essere costituiti con almeno 1.000 alunni, ridotti a 500 per le

istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree

geografiche caratterizzate da specificita' linguistiche.

5. Alle istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero

di alunni inferiore a 500 unita', ridotto fino a 300 per le

istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree

geografiche caratterizzate da specificita' linguistiche, non possono

essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo

indeterminato. Le stesse sono conferite in reggenza a dirigenti

scolastici con incarico su altre istituzioni scolastiche autonome.

6. Il comma 4 dell'articolo 459 del testo unico delle disposizioni

legislative vigenti in materia di istruzione, relativa alle scuole di

ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.

297, come modificato dall'articolo 3, comma 88, della legge 24

dicembre 2003, n. 350, e' abrogato.

7. A decorrere dall'anno scolastico 2012/2013 le dotazioni

organiche del personale docente, educativo ed ATA della scuola non

devono superare la consistenza delle relative dotazioni organiche

dello stesso personale determinata nell'anno scolastico 2011/2012 in

applicazione dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.

112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.

133, assicurando in ogni caso, in ragione di anno, la quota delle

economie lorde di spesa che devono derivare per il bilancio dello

Stato, a decorrere dall'anno 2012, ai sensi del combinato disposto di

cui ai commi 6 e 9 dell'articolo 64 citato.

8. Il comitato di verifica tecnico finanziaria di cui al comma 7

dell'articolo 64 del citato decreto-legge n. 112 del 2008 provvede

annualmente al monitoraggio ed alla verifica del conseguimento degli

obiettivi di cui al comma 7, allo scopo di adottare gli eventuali

interventi correttivi, in caso di scostamento rispetto agli obiettivi

stabiliti.

9. Al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi di cui ai

commi 7 e 8, si applica la procedura prevista dall'articolo 1, comma

621, lett. b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

10. L'articolo 22, comma 2, della legge 28 dicembre 2001 n.448, si

interpreta nel senso che il parere delle competenti Commissioni

parlamentari deve essere acquisito ogni volta che il Ministro

dell'Istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il

Ministro dell'economia e delle finanze, provvedono alla modifica dei

parametri sulla base dei quali e' determinata la consistenza

complessiva degli organici del personale docente ed ATA.

11. L'organico dei posti di sostegno e' determinato secondo quanto

previsto dai commi 413 e 414 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre

2007, n. 244, fermo restando che e' possibile istituire posti in

deroga, allorche' si renda necessario per assicurare la piena tutela

dell'integrazione scolastica. L'organico di sostegno e' assegnato

complessivamente alla scuola o a reti di scuole allo scopo

costituite, tenendo conto della previsione del numero di tali alunni

in ragione della media di un docente ogni due alunni disabili; la

scuola provvede ad assicurare la necessaria azione didattica e di

integrazione per i singoli alunni disabili, usufruendo tanto dei

docenti di sostegno che dei docenti di classe. A tale fine,

nell'ambito delle risorse assegnate per la formazione del personale

docente, viene data priorita' agli interventi di formazione di tutto

il personale docente sulle modalita' di integrazione degli alunni

disabili. . Le commissioni mediche di cui all'articolo 4 della legge

5 febbraio 1992, n. 104, nei casi di valutazione della diagnosi

funzionale costitutiva del diritto all'assegnazione del docente di

sostegno all'alunno disabile, sono integrate obbligatoriamente con un

rappresentante dell'INPS, che partecipa a titolo gratuito.

12. Il personale docente dichiarato, dalla commissione medica

operante presso le aziende sanitarie locali, permanentemente inidoneo

alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri

compiti, su istanza di parte, da presentarsi all'Ufficio scolastico

regionale entro 30 giorni dalla data di dichiarazione di inidoneita',

assume, con determina del Direttore generale dell'Ufficio scolastico

regionale competente, la qualifica di assistente amministrativo o

tecnico. In sede di prima applicazione, per il personale attualmente

collocato fuori ruolo ed utilizzato in altre mansioni, i 30 giorni

decorrono dalla data di entrata in vigore della legge di conversione

del presente decreto. Il personale viene reimmesso in ruolo su posto

vacante e disponibile, con priorita' nella provincia di appartenenza

e tenendo conto delle sedi indicate dal richiedente, sulla base di

criteri stabiliti con successivo decreto del Ministro

dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e mantiene il

maggior trattamento stipendiale mediante assegno personale

riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi

titolo conseguiti. Le immissioni nei ruoli del personale

amministrativo e tecnico sono comunque effettuate nell'ambito del

piano di assunzioni previsto dalla normativa vigente in materia.

13. Il personale di cui al comma 12 che non presenti l'istanza ivi

prevista o la cui istanza non sia stata accolta per carenza di posti

disponibili, e' soggetto a mobilita' intercompartimentale,

transitando obbligatoriamente nei ruoli del personale amministrativo

delle Amministrazioni dello Stato, delle Agenzie, degli enti pubblici

non economici e delle universita' con il mantenimento dell'anzianita'

maturata, nonche' dell'eventuale maggior trattamento stipendiale

mediante assegno personale pensionabile riassorbibile con i

successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.

14. La mobilita' di cui al comma 13 si realizza compatibilmente con

le facolta' assunzionali previste dalla legislazione vigente per gli

enti destinatari del personale interessato ed avviene all'interno

della regione della scuola in cui attualmente il personale e'

assegnato, ovvero in altra regione, nell'ambito dei posti

disponibili.

15. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro

dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il

Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, nonche' il

Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 90 giorni

dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del

presente decreto, sono individuate le pubbliche amministrazioni

destinatarie del personale di cui al comma 13, le procedure da

utilizzare per l'attuazione della mobilita' intercompartimentale,

nonche' le qualifiche e i profili professionali da attribuire al

medesimo personale.

16. Al fine di garantire la piena coerenza del nuovo ordinamento

dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al

decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, con le intervenute

modifiche ordinamentali al sistema di istruzione secondaria superiore

introdotte ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25

giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6

agosto 2008, n. 133, e' adottato senza nuovi o maggiori oneri a

carico della finanza pubblica, entro dodici mesi dalla data entrata

in vigore del presente decreto, un decreto ai sensi dell'articolo 17,

comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, anche modificando, ove

necessario, le disposizioni legislative vigenti, su proposta del

Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di

concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa

intesa con la Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8 del

decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Art. 20

Nuovo patto di stabilita' interno: parametri di virtuosita'

1. A decorrere dall'anno 2012 le modalita' di raggiungimento degli

obiettivi di finanza pubblica delle singole regioni, esclusa la

componente sanitaria, delle province autonome di Trento e di Bolzano

e degli enti locali del territorio, possono essere concordate tra lo

Stato e le regioni e le province autonome, previo accordo concluso in

sede di Consiglio delle autonomie locali e ove non istituito con i

rappresentanti dell'ANCI e dell'UPI regionali. Le predette modalita'

si conformano a criteri europei con riferimento all'individuazione

delle entrate e delle spese da considerare nel saldo valido per il

patto di stabilita' interno. Le regioni e le province autonome

rispondono nei confronti dello Stato del mancato rispetto degli

obiettivi di cui al primo periodo, attraverso un maggior concorso

delle stesse nell'anno successivo in misura pari alla differenza tra

l'obiettivo complessivo e il risultato complessivo conseguito.

Restano ferme le vigenti sanzioni a carico degli enti responsabili

del mancato rispetto degli obiettivi del patto di stabilita' interno

e il monitoraggio a livello centrale, nonche' il termine perentorio

del 31 ottobre per la comunicazione della rimodulazione degli

obiettivi. Il presente comma non si applica alle regioni che in uno

dei tre anni precedenti siano risultate inadempienti al patto di

stabilita' ed alle regioni sottoposte ai piani di rientro dai deficit

sanitari. La Conferenza permanente per il coordinamento della finanza

pubblica, con il supporto tecnico della Commissione tecnica

paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale, monitora

l'applicazione del presente comma. Con decreto del Ministro

dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Unificata

di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,

da adottare entro il 30 novembre 2011, sono stabilite le modalita'

per l'attuazione del presente comma.

2. Ai fini di ripartire l'ammontare del concorso alla realizzazione

degli obiettivi di finanza pubblica fissati, a decorrere dall'anno

2013, dal comma 5, nonche' dall'articolo 14 del decreto-legge n. 78

del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010,

tra gli enti del singolo livello di governo, i predetti enti sono

ripartiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di

concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli

affari regionali e per la coesione territoriale, d'intesa con la

Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28

agosto 1997, n. 281, in quattro classi, sulla base dei seguenti

parametri di virtuosita':

a) rispetto del patto di stabilita' interno nel triennio

precedente;

b) rapporto tra spesa in conto capitale, finanziata con risorse

proprie, e spesa corrente;

c) incidenza della spesa del personale sulla spesa complessiva

dell'ente e numero dei dipendenti in rapporto alla popolazione

residente;

d) situazione finanziaria dell'ente, anche in riferimento

all'evoluzione della stessa nell'ultimo triennio;

e) misura del ricorso alle anticipazioni del proprio tesoriere;

f) livello della spesa per auto di servizio nel triennio

precedente;

g) numero di sedi e uffici di rappresentanza in Italia e

all'estero;

h) autonomia finanziaria;

i) tasso di copertura dei costi dei servizi a domanda

individuale;

l) rapporto di corrispondenza tra trasferimenti statali o quote

di gettito devoluto e maggiori entrate da effettiva partecipazione

all'azione di contrasto all'evasione fiscale.

3. Gli enti che, in esito a quanto previsto dal comma 2, risultano

collocati nella classe piu' virtuosa, fermo l'obiettivo del comparto,

non concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica

fissati, a decorrere dall'anno 2013, dal comma 5, nonche'

dall'articolo 14 del decreto-legge n. 78 del 2010. Gli enti locali di

cui al primo periodo conseguono l'obiettivo strutturale realizzando

un saldo finanziario pari a zero. Le regioni di cui al primo periodo

conseguono un obiettivo pari a quello risultante dall'applicazione

alle spese finali medie 2007-2009 della percentuale annua di

riduzione stabilita per il calcolo dell'obiettivo 2011 dal decreto

legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla

legge 6 agosto 2008, n. 133. Le spese finali medie di cui al periodo

precedente sono quelle definite dall'articolo 1 commi 128 e 129 della

legge 13 dicembre 2010, n. 220. Inoltre, il contributo dei predetti

enti alla manovra per l'anno 2012 puo' essere ridotto con decreto del

Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza

unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto

1997, n. 281, in modo tale che non derivino effetti negativi, in

termini di indebitamento netto e fabbisogno, superiori a 200 milioni

di euro.

4. Fino alla entrata in vigore di un nuovo patto di stabilita'

interno fondato, nel rispetto dei principi del federalismo fiscale di

cui all'articolo 17, comma 1, lettera c), della legge 5 maggio 2009,

n. 42, sui saldi, sulla virtuosita' degli enti e sulla riferibilita'

delle regole a criteri europei con riferimento all'individuazione

delle entrate e delle spese valide per il patto, fermo restando

quanto previsto dal comma 3, ai fini della tutela dell'unita'

economica della Repubblica le misure previste per l'anno 2013

dall'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,

convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si

intendono estese anche agli anni 2014 e successivi.

5. Ai medesimi fini di cui al comma 4, le regioni, le province

autonome di Trento e di Bolzano, le province e i comuni con

popolazione superiore a 5.000 abitanti, alla realizzazione degli

obiettivi di finanza pubblica, per gli anni 2013 e successivi

concorrono con le seguenti ulteriori misure in termini di fabbisogno

e di indebitamento netto:

a) le regioni a statuto ordinario per 800 milioni di euro per

l'anno 2013 e per 1.600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014;

b) le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento

e Bolzano per 1.000 milioni di euro per l'anno 2013 e per 2.000

milioni di euro a decorrere dall'anno 2014;

c) le province per 400 milioni di euro per l'anno 2013 e per 800

milioni di euro a decorrere dall'anno 2014;

d) i comuni per 1.000 milioni di euro per l'anno 2013 e 2.000

milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.

6. Nei confronti degli enti locali che, in esito a quanto previsto

dal comma 2, risultano collocati nella classe piu' virtuosa, nonche'

nella classe immediatamente successiva per virtuosita', non si

applica, per gli anni 2013 e successivi, quanto previsto dai commi 7

e 8.

7. Il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi

dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e il

fondo perequativo, come determinato ai sensi dell'articolo 13 del

medesimo decreto legislativo n. 23 del 2011, ed i trasferimenti

erariali, comprensivi della compartecipazione Irpef, dovuti ai comuni

della Regione siciliana e della regione Sardegna sono ridotti di

1.000 milioni di euro per l'anno 2013 e di 2.000 milioni di euro

annui per gli anni 2014 e successivi. Con decreto del Ministro

dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle

finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali,

da adottare entro il 30 giugno 2012, e' stabilita la riduzione

complessiva da apportare, rispettivamente, a carico dei comuni delle

regioni a statuto ordinario e a carico dei comuni della Sicilia e

della Sardegna. Il fondo sperimentale di riequilibrio, come

determinato ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 6

maggio 2011, n. 68, il fondo perequativo, come determinato ai sensi

dell'articolo 23 del medesimo decreto legislativo n. 68 del 2011, ed

i trasferimenti erariali, comprensivi della compartecipazione Irpef,

dovuti alle province della Regione siciliana e della regione Sardegna

sono ridotti di 400 milioni di euro per l'anno 2013 e di 800 milioni

di euro annui per gli anni 2014 e successivi. Con decreto del

Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e

delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie

locali, da emanare entro il 30 giugno 2012, e' stabilita la riduzione

complessiva da apportare, rispettivamente, a carico delle province

delle regioni a statuto ordinario e a carico delle province della

Sicilia e della Sardegna. Gli importi di cui al presente comma sono

rideterminati, nel limite massimo del cinquanta per cento, con

decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro

dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza

Stato-citta' ed autonomie locali, per effetto dell'applicazione del

comma 6.

8. La riduzione dei trasferimenti erariali, comprensivi della

compartecipazione Irpef, per gli enti locali della Regione siciliana

e della regione Sardegna e' ripartita secondo un criterio

proporzionale.

9. Al comma 7 dell'articolo 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.

112, convertito, con modificazioni, dalla legge 2008, n. 133, dopo il

primo periodo sono inseriti i seguenti:

"Ai fini del computo della percentuale di cui al periodo

precedente si calcolano le spese sostenute anche dalle societa' a

partecipazione pubblica locale totale o di controllo che sono

titolari di affidamento diretto di servizi pubblici locali senza

gara, ovvero che svolgono funzioni volte a soddisfare esigenze di

interesse generale aventi carattere non industriale, ne' commerciale,

ovvero che svolgono attivita' nei confronti della pubblica

amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura

pubblicistica. La disposizione di cui al precedente periodo non si

applica alle societa' quotate su mercati regolamentari.".

10. All'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, dopo il

comma 111, e' inserito il seguente:

"111-bis. I contratti di servizio e gli altri atti posti in

essere dalle regioni e dagli enti locali che si configurano elusivi

delle regole del patto di stabilita' interno sono nulli.".

11. Le disposizioni di cui al comma 10, si applicano ai contratti

di servizio e agli atti posti in essere dopo l'entrata in vigore del

presente decreto.

12. All'articolo 1, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, dopo il

comma 111-bis e' inserito il seguente:

"111-ter. Qualora le Sezioni giurisdizionali regionali della

Corte dei conti accertino che il rispetto del patto di stabilita'

interno e' stato artificiosamente conseguito mediante una non

corretta imputazione delle entrate o delle uscite ai pertinenti

capitoli di bilancio o altre forme elusive, le stesse irrogano, agli

amministratori che hanno posto in essere atti elusivi delle regole

del patto di stabilita' interno, la condanna ad una sanzione

pecuniaria fino ad un massimo di dieci volte l'indennita' di carica

percepita al momento di commissione dell'elusione e, al responsabile

del servizio economico-finanziario, una sanzione pecuniaria fino a 3

mensilita' del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali

e previdenziali.".

13. All'articolo 14, comma 32, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.

78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.

122, l'ultimo periodo e' soppresso.

14. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica, le regioni

tenute a conformarsi a decisioni della Corte costituzionale, anche

con riferimento all'attivita' di enti strumentali o dipendenti,

comunicano, entro tre mesi dalla pubblicazione della decisione nella

Gazzetta Ufficiale, alla Presidenza del Consiglio dei

Ministri-Dipartimento per gli affari regionali, tutte le attivita'

intraprese, gli atti giuridici posti in essere e le spese affrontate

o preventivate ai fini dell'esecuzione.

15. In caso di mancata o non esatta conformazione alle decisioni di

cui al comma 14, il Governo, su proposta del Ministro per i rapporti

con le regioni e per la coesione territoriale, sentito il Presidente

della regione interessata, esercita, in presenza dei presupposti, il

potere sostitutivo di cui all'articolo 120, secondo comma, della

Costituzione, secondo le procedure di cui all'articolo 8 della legge

5 giugno 2003, n. 131.

16. A decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni

che prevedono, in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, la

soppressione dei trasferimenti statali in favore degli enti locali,

le disposizioni che prevedono sanzioni, recuperi, riduzioni o

limitazioni a valere sui predetti trasferimenti erariali, sono

riferite anche alle risorse spettanti a valere sul fondo sperimentale

di riequilibrio di cui al comma 3 dell' articolo 2 del decreto

legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e di cui all'articolo 21 del decreto

legislativo 6 maggio 2011, n. 68 e, successivamente, a valere sul

fondo perequativo di cui all'articolo 13 della legge 5 maggio 2009,

n. 42. In caso di incapienza dei predetti fondi gli enti locali sono

tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme

residue.

17. All'articolo 78, comma 6, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.

112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.

133, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "Tutte le entrate

del comune di competenza dell'anno 2008 e dei successivi anni sono

attribuite alla gestione corrente di Roma Capitale, ivi comprese

quelle riferibili ad atti e fatti antecedenti all'anno 2008, purche'

accertate successivamente al 31 dicembre 2007.".

Capo IV

Finanziamento di spese indifferibili ed altre disposizioni di

carattere finanziario

Art. 21

Finanziamento di spese indifferibili dell'anno 2011

1. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi di cui

all'articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1° luglio 2009, n.

78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,

a decorrere dal 1° luglio 2011, il piano di impiego di cui

all'articolo 7-bis, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 23

maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24

luglio 2008, n. 125, puo' essere prorogato fino al 31 dicembre 2011.

Si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 7-bis, commi

1, 2 e 3, del decreto-legge n. 92 del 2008, convertito, con

modificazioni, dalla legge n. 125 del 2008, e successive

modificazioni. A tal fine e' autorizzata la spesa di 36,4 milioni di

euro per l'anno 2011, con specifica destinazione di 33,5 milioni di

euro e di 2,9 milioni di euro, rispettivamente, per il personale di

cui ai commi 74 e 75 del citato articolo 24 del decreto-legge n. 78

del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009.

2. Una quota, fino a 314 milioni di euro, delle risorse di cui

all'articolo 24 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,

convertito, con modificazione, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,

versata all'entrata del bilancio statale, puo' essere destinata, con

decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le

province autonome di Trento e di Bolzano, alle regioni a statuto

ordinario per le esigenze del trasporto pubblico locale, anche

ferroviario, connesse all'acquisto del materiale rotabile. Le

relative spese sono effettuate nel rispetto del patto di stabilita'

interno.

3. A decorrere dall'anno 2011 e' istituito presso il Ministero

dell'economia e delle finanze il fondo per il finanziamento del

trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto

ordinario, con dotazione di 400 milioni di euro annui, il cui

utilizzo e' escluso dai vincoli del Patto di stabilita'.

4. Al decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, e successive

modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 17, dopo il comma 11-bis sono aggiunti i

seguenti:

«11-ter. Al fine di consentire uno sviluppo dei processi

concorrenziali nel settore dei trasporti ferroviari, in armonia con

la necessita' di assicurare la copertura degli oneri per i servizi

universali di trasporto ferroviario di interesse nazionale oggetto di

contratti di servizio pubblico, di cui all'articolo 38, commi 2 e 3,

della legge 1° agosto 2002, n. 166, e successive modificazioni, dal

13 dicembre 2011 e' introdotto un sovrapprezzo al canone dovuto per

l'esercizio dei servizi di trasporto di passeggeri a media e a lunga

percorrenza, non forniti nell'ambito di contratti di servizio

pubblico, per la parte espletata su linee appositamente costruite o

adattate per l'alta velocita', attrezzate per velocita' pari o

superiori a 250 chilometri orari.

11-quater. La determinazione del sovrapprezzo di cui al comma

11 -ter, conformemente al diritto comunitario e ai principi di

equita', trasparenza, non discriminazione e proporzionalita', e'

effettuata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei

trasporti, sentito l'ufficio di cui all'articolo 37, comma 1-bis, del

decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, sulla base dei costi dei

servizi universali di trasporto ferroviario di interesse nazionale

oggetto di contratti di servizio pubblico di cui al citato comma

11-ter, senza compromettere la redditivita' economica del servizio di

trasporto su rotaia al quale si applicano, ed e' soggetta ad

aggiornamento triennale. I proventi ottenuti dal sovrapprezzo non

possono eccedere quanto necessario per coprire tutto o parte dei

costi originati dall'adempimento degli obblighi di servizio pubblico,

tenendo conto degli introiti relativi agli stessi nonche' di un

margine di utile ragionevole per l'adempimento di detti obblighi.

11-quinquies. Gli introiti derivanti dal sovrapprezzo di cui al

comma 11-ter sono integralmente versati all'entrata del bilancio

dello Stato per essere utilizzati per contribuire al finanziamento

degli oneri dei servizi universali di trasporto ferroviario di

interesse nazionale oggetto di contratti di servizio pubblico di cui

al citato comma 11-ter»;

b) all'articolo 37 sono apportate le seguente modificazioni:

1) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: "Ai fini di cui

al comma 1, l'ufficio del Ministero delle infrastrutture e dei

trasporti che svolge le funzioni di organismo di regolazione e'

dotato di autonomia organizzativa e contabile nei limiti delle

risorse economico-finanziarie assegnate. L'Ufficio riferisce

annualmente al Parlamento sull'attivita' svolta.";

2) dopo il comma 1-bis e' aggiunto il seguente:

"1-ter. All'ufficio di cui al comma 1-bis e' preposto un

soggetto scelto tra persone dotate di indiscusse moralita' e

indipendenza, alta e riconosciuta professionalita' e competenza nel

settore dei servizi ferroviari, nominato con decreto del Presidente

del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle

infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 19, commi 4,

5-bis, e 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e

successive modificazioni. La proposta e' previamente sottoposta al

parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono

entro 20 giorni dalla richiesta. Le medesime Commissioni possono

procedere all'audizione della persona designata. Il responsabile

dell'Ufficio di cui al comma 1-bis dura in carica tre anni e puo'

essere confermato una sola volta. La carica di responsabile

dell'ufficio di cui al comma 1-bis e' incompatibile con incarichi

politici elettivi, ne' puo' essere nominato colui che abbia interessi

di qualunque natura in conflitto con le funzioni dell'ufficio. A pena

di decadenza il responsabile dell'ufficio di cui al comma 1-bis non

puo' esercitare direttamente o indirettamente, alcuna attivita'

professionale o di consulenza, essere amministratore o dipendente di

soggetti pubblici o privati ne' ricoprire altri uffici pubblici, ne'

avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel

settore. L'attuale Direttore dell'Ufficio resta in carica fino alla

scadenza dell'incarico.".

5. Per le finalita' di contenimento della spesa pubblica e con lo

scopo di assicurare l'organico completamento delle procedure di

trasferimento alle regioni dei compiti e delle funzioni di

programmazione ed amministrazione relativi alle ferrovie in regime di

gestione commissariale governativa, tutte le funzioni e i compiti

delle gestioni commissariali governative ferroviarie sono attribuite

alla competente Direzione generale del Ministero delle infrastrutture

e dei trasporti. A far data dall'entrata in vigore del presente

decreto, i commissari governativi nominati cessano dall'incarico e

dall'esercizio delle funzioni.

6. Al fine di adempiere agli impegni dello Stato italiano derivanti

dalla partecipazione a banche e fondi internazionali e' autorizzata

la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2011.

7. La dotazione del fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1,

del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con

modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e' ridotta di 12,5

milioni di euro per l'anno 2011.

8. In attuazione dell'articolo 80 della Costituzione gli accordi ed

i trattati internazionali, e gli obblighi di carattere

internazionale, in qualsiasi forma assunti, dai quali derivi

l'impegno, anche se meramente politico, di adottare provvedimenti

amministrativi o legislativi che determinano oneri di carattere

finanziario, sono autorizzati, dal Ministro degli affari esteri, di

intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, per gli aspetti

di carattere finanziario.

9. E' autorizzata, a decorrere dall'anno 2011, la spesa di 64

milioni di euro annui, da destinare alle spese per la gestione dei

mezzi della flotta aerea del Dipartimento della protezione civile. Al

relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione

dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma,

della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota

destinata allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul reddito

delle persone fisiche (IRPEF).

10. Alle finalita' indicate all'ultima voce dell'elenco 1 allegato

alla legge 13 dicembre 2010, n. 220, e' aggiunta la seguente: "Eventi

celebrativi di carattere internazionale"

11. I crediti derivanti dalle gestioni di ammasso obbligatorio,

svolte dall'Ente risi per conto e nell'interesse dello Stato, di cui

l'Ente stesso e' titolare alla data di entrata in vigore del presente

decreto, insieme alle spese e agli interessi maturati a decorrere

dalla data di chiusura delle relative contabilita' sono estinti. Per

la definitiva regolazione del debito dello Stato in dipendenza delle

campagne di ammasso obbligatorio o di commercializzazione di prodotti

agricoli per gli anni 1948/49, 1954/55, 1961/62, e' autorizzata, per

l'anno 2011, la spesa di euro 33.692.020 da corrispondere alla Banca

d'Italia, in sostituzione dei titoli di credito ancora detenuti dallo

stesso Istituto e la spesa di euro 661.798 da corrispondere all'Ente

risi. I giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente

decreto, aventi ad oggetto i suddetti crediti, sono dichiarati

estinti d'ufficio con compensazione delle spese fra le parti a

seguito della definitiva regolazione del debito secondo le modalita'

di cui sopra. I provvedimenti giudiziali non ancora passati in

giudicato restano privi di effetti. All'onere derivante, solo in

termini di saldo netto da finanziare, dal presente comma si provvede

mediante corrispondente riduzione per 34.353.818 euro per l'anno 2011

dell'autorizzazione di spesa di cui all'ultimo periodo del comma 250

dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

Art. 22

Conto di disponibilita'

1. L'articolo 46 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e'

sostituito dal seguente:

1. "Ai fini dell'efficiente gestione del debito pubblico e per le

finalita' di cui all'articolo 47, le amministrazioni statali, incluse

le loro articolazioni, e le amministrazioni pubbliche titolari di

conti accesi presso la tesoreria dello Stato, comunicano

telematicamente al Ministero dell'economia e delle finanze la stima

dei flussi di cassa giornalieri con le cadenze e le modalita'

previste con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

2. In caso di mancata ottemperanza all'obbligo di comunicazione,

al dirigente titolare del centro di responsabilita' amministrativa ,

viene applicata una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 5 per

cento della sua retribuzione di risultato.

3. Per gli enti territoriali diversi dallo Stato, il Ministero

dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria

generale dello Stato - e la Conferenza permanente per il

coordinamento della finanza pubblica con cadenza annuale, entro 90

giorni dalla chiusura di ciascun esercizio, svolgono un'attivita' di

monitoraggio degli scostamenti dei dati effettivi rispetto a quelli

comunicati dagli enti medesimi. In sede di Conferenza permanente per

il coordinamento della finanza pubblica sono adottati gli interventi

necessari al miglioramento della previsione giornaliera dei flussi

che transitano nella tesoreria statale da parte degli enti di cui al

comma precedente e eventualmente ridefinite le sanzioni in caso di

mancato rispetto dell'obbligo di comunicazione previsto dal presente

articolo. Per gli enti territoriali diversi dallo Stato le norme

contenute nel presente articolo costituiscono principi fondamentali

del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117

della Costituzione e sono finalizzate alla tutela dell'unita'

economica della Repubblica italiana ai sensi dell'articolo 120, comma

2, della Costituzione e si applicano alle regioni a statuto speciale

e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto di

quanto previsto dai relativi statuti.

4. Al fine di migliorare la prevedibilita' degli incassi che

affluiscono alla tesoreria dello Stato, tutti i versamenti e

riversamenti di tributi e contributi nella tesoreria statale

d'importo unitario superiore a 500.000 euro, anche se effettuati con

procedure diverse da quella prevista dall'articolo 17 del decreto

legislativo 9 luglio 1997, n. 241, devono essere eseguiti con

l'utilizzo di bonifici di importo rilevante, B.I.R, regolati

attraverso il sistema Target. Per tali fattispecie, nonche' per i

riversamenti effettuati dagli intermediari relativi alla procedura di

delega unica di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio

1997, n. 241, e' sancito l'obbligo di immissione nella procedura

degli ordini di riversamento alla Tesoreria statale nel giorno

lavorativo precedente alla data di regolamento.

5. In caso di mancato rispetto della disposizione di cui al comma

4 e' posto a carico dei soggetti inadempienti l'obbligo del

versamento al bilancio statale degli interessi legali calcolati per

un giorno sull'importo versato.

6. Per le finalita' di cui al presente articolo, il Ministero

dell'economia e delle finanze e' altresi' autorizzato a stipulare

protocolli d'intesa con i soggetti diversi dalle amministrazioni

pubbliche che detengono conti presso la tesoreria dello Stato.".

2. Gli atti convenzionali che disciplinano modalita' e tempi di

riversamento di tributi e contributi nella tesoreria dello Stato

dovranno essere adeguati alle disposizioni di cui ai precedenti

commi. In particolare, le convenzioni regolanti le modalita' di

svolgimento del servizio di riscossione dei versamenti unitari, ai

sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio

1997, n. 241, potranno prevedere, oltre all'applicazione

dell'interesse determinato nei termini di cui all'articolo 46, comma

5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ulteriori penalita' in caso

di mancato rispetto degli obblighi fissati dalle presenti

disposizioni.

3. A decorrere dal 1° agosto 2011, e' avviata una sperimentazione

della durata di diciotto mesi, finalizzata all'adozione degli

strumenti idonei per l'ottimizzazione dell'attivita' di previsione

giornaliera dei flussi finanziari che transitano presso la tesoreria

statale e di quella relativa alla gestione della liquidita', nonche'

per monitorare l'efficacia degli stessi.

4. Le sanzioni di cui al comma 2 e gli interessi di cui al comma 5

dell'articolo 46 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non sono

applicati nei primi 150 giorni del periodo di sperimentazione e sono

ridotti del 50 per cento nel rimanente periodo di sperimentazione.

Tale disposizione non si applica ai soggetti che effettuano

riversamenti nella tesoreria dello Stato con la procedura di delega

unica di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,

n. 241, per i quali il versamento degli interessi previsto dal citato

comma 5 si applica a partire dal 1° agosto 2011.

Capo V

Disposizioni in materia di entrate

Art. 23

Norme in materia tributaria

1. All'articolo 26-quater del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e'

aggiunto il seguente comma:

"8-bis. In difetto dei requisiti indicati nel comma 4, lettera

c), i soggetti di cui all'articolo 23 applicano una ritenuta del 5

per cento sugli interessi corrisposti a soggetti non residenti a

condizione che gli interessi siano destinati a finanziare il

pagamento di interessi e altri proventi su prestiti obbligazionari

emessi dai percettori: a) negoziati in mercati regolamentati degli

Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo

sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al

decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996 e successive

modificazioni e integrazioni; b) garantiti dai soggetti di cui

all'articolo 23 che corrispondono gli interessi ovvero dalla societa'

capogruppo controllante ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile

ovvero da altra societa' controllata dalla stessa controllante.

2. Le disposizioni di cui al comma 8-bis dell'articolo 26-quater

del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 si applicano agli interessi

corrisposti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente

decreto.

3. L'atto di garanzia e' in ogni caso soggetto ad imposta di

registro con aliquota dello 0,25 per cento.

4. Per i prestiti in corso alla data di entrata in vigore del

presente decreto le disposizioni di cui al comma 8-bis dell'articolo

26-quater del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 sono applicabili anche

agli interessi gia' corrisposti a condizione che il sostituto

d'imposta provveda entro il 30 novembre 2011 al versamento della

ritenuta e dei relativi interessi legali. In quest'ultimo caso

l'imposta e' dovuta nella misura del 6 per cento ed e' anche

sostitutiva dell'imposta di registro sull'atto di garanzia.

5. All'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente comma:

"1-bis. Nei confronti dei soggetti di cui:

a) all'articolo 6, si applica l'aliquota del 4,65 per cento;

b) all'articolo 7, si applica l'aliquota del 5,90 per cento.

".

b) al comma 3, dopo le parole "al comma 1" sono aggiunte le

parole "e 1-bis".

6. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le

disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal

periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del

presente decreto.

7. All'articolo 13 della Tariffa, allegata al DPR 26 ottobre 1972,

n. 642, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-bis le parole "comprese le comunicazioni relative

ai depositi di titoli" sono soppresse;

b) dopo il comma 2-bis e' inserito il seguente: 2-ter. Le

comunicazioni relative ai depositi di titoli inviati dagli

intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 119 del decreto

legislativo 1° settembre 1993, n. 385:

1) per ogni esemplare:

a) con periodicita' annuale euro 120

b) con periodicita' semestrale euro 60

c) con periodicita' trimestrale euro 30

d) con periodicita' mensile euro 10

2) per ogni esemplare dal 2013 relativamente ai depositi di

titoli il cui complessivo valore nominale o di rimborso presso

ciascuna banca sia inferiore a cinquantamila euro:

a) con periodicita' annuale euro 150,00

b) con periodicita' semestrale euro 75,00

c) con periodicita' trimestrale euro 37,50

d) con periodicita' mensile euro 12,50

3) per ogni esemplare dal 2013 relativamente ai depositi di

titoli il cui complessivo valore nominale o di rimborso presso

ciascuna banca sia non inferiore a cinquantamila euro:

a) con periodicita' annuale euro 380,00

b) con periodicita' semestrale euro 190,00

c) con periodicita' trimestrale euro 95,00

d) con periodicita' mensile euro 31,66"

8. Per minimizzare gli adempimenti in occasione di pagamenti

effettuati tramite bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare

di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta,

all'articolo 25, comma 1 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,

convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le

parole: "10 per cento" sono sostituire dalle seguenti: "4 per cento".

9. Al fine di rendere piu' rigoroso il regime di riporto delle

perdite, all'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi,

approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre

1986, n. 917, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

"1. La perdita di un periodo d'imposta, determinata con le stesse

norme valevoli per la determinazione del reddito, puo' essere

computata in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi

in misura non superiore all'ottanta per cento del reddito imponibile

di ciascuno di essi e per l'intero importo che trova capienza in tale

ammontare. Per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione

dell'utile la perdita e' riportabile per l'ammontare che eccede

l'utile che non ha concorso alla formazione del reddito negli

esercizi precedenti. La perdita e' diminuita dei proventi esenti

dall'imposta diversi da quelli di cui all' articolo 87, per la parte

del loro ammontare che eccede i componenti negativi non dedotti ai

sensi dell' articolo 109, comma 5. Detta differenza potra' tuttavia

essere computata in diminuzione del reddito complessivo in misura

tale che l'imposta corrispondente al reddito imponibile risulti

compensata da eventuali crediti di imposta, ritenute alla fonte a

titolo di acconto, versamenti in acconto, e dalle eccedenze di cui

all'articolo 80.

2. Le perdite realizzate nei primi tre periodi d'imposta dalla

data di costituzione possono, con le modalita' previste al comma 1,

essere computate in diminuzione del reddito complessivo dei periodi

d'imposta successivi entro il limite del reddito imponibile di

ciascuno di essi e per l'intero importo che trova capienza nel

reddito imponibile di ciascuno di essi a condizione che si

riferiscano ad una nuova attivita' produttiva.".

10. Per rendere piu' rigoroso il regime di ammortamento dei beni

gratuitamente devolvibili, all'articolo 104 del testo unico delle

imposte sui redditi, approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In ogni

caso la quota di ammortamento finanziario deducibile non puo' essere

superiore al 1 per cento del costo dei beni. La precedente misura

percentuale si applica anche ai beni di cui al comma 1 ammortizzati

ai sensi degli articoli 102 e 103.";

b) il comma 4 e' abrogato.

11. In deroga alle disposizioni dell'articolo 3 della legge 30

luglio 2000, n. 212, le disposizioni del comma 10 si applicano dal

periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del

presente decreto.

12. Al fine di riallineare i valori fiscali e civilistici relativi

all'avviamento ed alle altre attivita' immateriali,all'articolo 15

del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con

modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo il comma 10

sono inseriti i seguenti:

"10-bis. Le previsioni del comma 10 sono applicabili anche ai

maggiori valori delle partecipazioni di controllo, iscritti in

bilancio a seguito dell'operazione a titolo di avviamento, marchi

d'impresa e altre attivita' immateriali. Per partecipazioni di

controllo si intendono quelle incluse nel consolidamento ai sensi

dell'articolo 24, e seguenti, del capo III del decreto legislativo 9

aprile 1991, n. 127. Per le imprese tenute ad applicare i principi

contabili internazionali di cui al regolamento n 1606/2002 del

Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, per

partecipazioni di controllo si intendono quelle incluse nel

consolidamento ai sensi delle relative previsioni. L'importo

assoggettato ad imposta sostitutiva non rileva ai fini del valore

fiscale della partecipazione stessa.

10-ter. Le previsioni del comma 10 sono applicabili anche ai

maggiori valori - attribuiti ad avviamenti, marchi di impresa e altre

attivita' immateriali nel bilancio consolidato - delle partecipazioni

di controllo acquisite nell'ambito di operazioni di cessione di

azienda ovvero di partecipazioni.".

13. La disposizione di cui al comma 12 si applica alle operazioni

effettuate sia nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2010

sia in quelli precedenti. Nel caso di operazioni effettuate in

periodi d'imposta anteriori a quello in corso al 1° gennaio 2011, il

versamento dell'imposta sostitutiva e' dovuto in un'unica soluzione

entro il 30 novembre 2011.

14. Gli effetti del riallineamento di cui al comma 12 decorrono dal

periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012.

15. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia dell'entrate sono

stabilite le modalita' di attuazione dei commi da12 a 14.

16. Al fine di evitare disparita' di trattamento ed in applicazione

dell'articolo 6, comma 2 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.

472, e dell'articolo 10, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212,

in sede di recupero, nei confronti dei soggetti di cui al decreto

legislativo 20 novembre 1990, n. 356, delle agevolazioni previste

dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29

settembre 1973, n. 601, e dall'articolo 10-bis della legge 29

dicembre 1962, n. 1745, non sono dovute le sanzioni irrogate con

provvedimenti interessati anche da ricorso per revocazione ai sensi

dell'articolo 395 del codice di procedura civile.

17. Per rendere piu' efficienti gli istituti di definizione della

pretesa tributaria, all'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno

1997, n. 218, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, le parole: ", e per il versamento di tali somme,

se superiori a 50.000 euro, il contribuente e' tenuto a prestare

idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria

ovvero rilasciata dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi

(Confidi) iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del testo

unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto

legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per il periodo di rateazione

del detto importo, aumentato di un anno" sono soppresse;

b) al comma 3, le parole: "e la documentazione relativa alla

prestazione della garanzia" sono soppresse;

c) il comma 3-bis e' sostituito da seguente: "3-bis. In caso di

mancato pagamento anche di una sola delle rate diverse dalla prima

entro il termine di pagamento della rata successiva, il competente

ufficio dell'Agenzia delle entrate provvede all'iscrizione a ruolo

delle residue somme dovute e della sanzione di cui all'articolo 13

del decreto legislativo 18 dicembre 1997, applicata in misura doppia,

sul residuo importo dovuto a titolo di tributo.".

18. All'articolo 9 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218,

le parole: "e con la prestazione della garanzia" sono soppresse e la

parola: "previsti" e' sostituita dalla seguente: "prevista".

19. All'articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.

546, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3, secondo periodo, le parole ", previa prestazione,

se l'importo delle rate successive alla prima e' superiore a 50.000

euro, di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione

bancaria ovvero rilasciata dai consorzi di garanzia collettiva dei

fidi (Confidi) iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del

decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385", sono soppresse;

b) al comma 3, terzo periodo, le parole: "e con la prestazione

della predetta garanzia sull'importo delle rate successive,

comprensivo degli interessi al saggio legale calcolati con

riferimento alla stessa data, e per il periodo di rateazione di detto

importo aumentato di un anno" sono soppresse;

c) il comma 3-bis e' sostituito da seguente: "3-bis. In caso di

mancato pagamento anche di una sola delle rate diverse dalla prima

entro il termine di pagamento della rata successiva, il competente

ufficio dell'Agenzia delle entrate provvede all'iscrizione a ruolo

delle residue somme dovute e della sanzione di cui all'articolo 13

del decreto legislativo 18 dicembre 1997, applicata in misura doppia,

sul residuo importo dovuto a titolo di tributo.".

20. Le disposizioni di cui ai commi da 17 a 19 non si applicano

agli atti di adesione, alle definizioni ai sensi dell'articolo 15 del

decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, ed alle conciliazioni

giudiziali gia' perfezionate, anche con la prestazione della

garanzia, alla data di entrata in vigore del presente decreto.

21. A partire dall'anno 2011, per le autovetture e per gli

autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose e' dovuta

una addizionale erariale della tassa automobilistica, pari ad euro

dieci per ogni chilowatt di potenza del veicolo superiore a

duecentoventicinque chilowatt, da versare alle entrate del bilancio

dello Stato. L'addizionale deve essere corrisposta con le modalita' e

i termini da stabilire con Provvedimento del Ministero dell'Economia

e delle Finanze, d'intesa con l'Agenzia delle Entrate, da emanarsi

entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente

disposizione. In caso di omesso o insufficiente versamento

dell'addizionale si applica la sanzione di cui all'articolo 13 del D.

Lgs 18 dicembre 1997, n. 471, pari al 30 per cento dell'importo non

versato.

22. A fini di chiarimento in relazione a partite IVA inattive da

tempo, all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26

ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 15-quater e' aggiunto il

seguente: "15-quinquies. L'attribuzione del numero di partita IVA e'

revocata d'ufficio qualora per tre annualita' consecutive il titolare

non abbia esercitato l'attivita' d'impresa o di arti e professioni o,

se obbligato alla presentazione della dichiarazione annuale in

materia d'imposta sul valore aggiunto, non abbia adempiuto a tale

obbligo. Il provvedimento di revoca e' impugnabile davanti alle

Commissioni tributarie.".

23. I titolari di partita IVA che, sebbene obbligati, non abbiano

tempestivamente presentato la dichiarazione di cessazione di

attivita' di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto del Presidente

della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, possono sanare la

violazione versando, entro novanta giorni dalla data di entrata in

vigore del presente decreto, un importo pari alla sanzione minima

indicata nell'articolo articolo 5, comma 6, primo periodo, del

decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, ridotta ad un quarto.

La disposizione si applica sempre che la violazione non sia stata

gia' constatata con atto portato a conoscenza del contribuente.

24. Al fine di razionalizzare e potenziare l'attivita' di indagine

sull'industria finanziaria, all'articolo 32, primo comma, del decreto

del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 5), quarto periodo, dopo le parole: "alla societa'

Poste italiane Spa, per le attivita' finanziarie e creditizie," sono

aggiunte le seguenti: "alle societa' ed enti di assicurazione per le

attivita' finanziarie";

b) al numero 7), primo periodo, dopo le parole: "alla societa'

Poste italiane Spa, per le attivita' finanziari e creditizie," sono

aggiunte le seguenti: "alle societa' ed enti di assicurazione per le

attivita' finanziarie," e dopo le parole: "nonche' alle garanzie

prestate da terzi" sono aggiunte le seguenti: "o dagli operatori

finanziari sopra indicati e le generalita' dei soggetti per i quali

gli stessi operatori finanziari abbiano effettuato le suddette

operazioni e servizi o con i quali abbiano intrattenuto rapporti di

natura finanziaria".

25. All'articolo 51, secondo comma, del decreto del Presidente

della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) al numero 5), quarto periodo, dopo le parole: "alla societa'

Poste italiane Spa, per le attivita' finanziarie e creditizie," sono

aggiunte le seguenti: "alle societa' ed enti di assicurazione per le

attivita' finanziarie";

b) al numero 7), primo periodo, dopo le parole: "alla societa'

Poste italiane Spa, per le attivita' finanziarie e creditizie," sono

aggiunte le seguenti: "alle societa' ed enti di assicurazione per le

attivita' finanziarie," e dopo le parole: "nonche' alle garanzie

prestate da terzi" sono aggiunte le seguenti: "o dagli operatori

finanziari sopra indicati e le generalita' dei soggetti per i quali

gli stessi operatori finanziari abbiano effettuato le suddette

operazioni e servizi o con i quali abbiano intrattenuto rapporti di

natura finanziaria".

26. All'articolo 33, del decreto del Presidente della Repubblica 29

settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma,

1) le parole: "e presso le aziende e istituti di credito e

l'Amministrazione postale" sono sostituite dalle seguenti: "e presso

gli operatori finanziari di cui al n. 7) dell'articolo 32";

2) al secondo comma, le parole: "allo scopo di rilevare

direttamente i dati e le notizie relative ai conti la cui copia sia

stata richiesta a norma del n. 7) dello stesso articolo 32 e non

trasmessa entro il termine previsto nell'ultimo comma di tale

articolo o allo scopo di rilevare direttamente la completezza o

l'esattezza, allorche' l'ufficio abbia fondati sospetti che le

pongano in dubbio, dei dati e notizie contenuti nella copia di conti

trasmessa, rispetto a tutti i rapporti intrattenuti dal contribuente

con la azienda o istituto di credito o l'Amministrazione postale"

sono sostituite dalle seguenti: "allo scopo di procedere direttamente

alla acquisizione dei dati, notizie e documenti, relativi ai rapporti

ed alle operazioni oggetto delle richieste a norma del n. 7) dello

stesso art. 32, non trasmessi entro il termine previsto nell'ultimo

comma di tale articolo o allo scopo di rilevare direttamente la

completezza o l'esattezza delle risposte allorche' l'ufficio abbia

fondati sospetti che le pongano in dubbio".

b) il sesto comma e' sostituito dal seguente:

"Gli accessi presso gli operatori finanziari di cui al n. 7)

dell'articolo 32, di cui al secondo comma, devono essere eseguiti,

previa autorizzazione, per l'Agenzia delle entrate, del Direttore

centrale dell'accertamento o del Direttore regionale, ovvero, per la

Guardia di finanza, del Comandante regionale, da funzionari con

qualifica non inferiore a quella di funzionario tributario e da

ufficiali della Guardia di finanza di grado non inferiore a capitano,

e devono avvenire in orari diversi da quelli di sportello aperto al

pubblico; le ispezioni e le rilevazioni debbono essere eseguite alla

presenza del responsabile della sede o dell'ufficio presso cui

avvengono o di un suo delegato e di esse e' data immediata notizia a

cura del predetto responsabile al soggetto interessato. Coloro che

eseguono le ispezioni e le rilevazioni o vengono in possesso dei dati

raccolti devono assumere direttamente le cautele necessarie alla

riservatezza dei dati acquisiti.".

27. All'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26

ottobre 1972, n. 633, l'ultimo comma e' sostituito dal seguente: "Per

l'esecuzione degli accessi presso le pubbliche amministrazioni e gli

enti indicati al n. 5) dell'articolo 51 e presso gli operatori

finanziari di cui al 7) dello stesso articolo 51, si applicano le

disposizioni del secondo e sesto comma dell'articolo 33 del decreto

del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e

successive modificazioni.".

28. Al fine di introdurre razionalizzazioni in tema di studi di

settore:

a) all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31

maggio 1999, n. 195, e' aggiunto il seguente comma: "1-bis A partire

dall'anno 2012 gli studi di settore devono essere pubblicati nella

Gazzetta Ufficiale entro il 31 dicembre del periodo d'imposta nel

quale entrano in vigore. Eventuali integrazioni, indispensabili per

tenere conto degli andamenti economici e dei mercati, con particolare

riguardo a determinati settori o aree territoriali, devono essere

pubblicate in Gazzetta Ufficiale entro il 31 marzo del periodo

d'imposta successivo a quello della loro entrata in vigore.";

b) al comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 18 dicembre

1997, n. 471, e' aggiunto il seguente periodo: "Si applica la

sanzione in misura massima nelle ipotesi di omessa presentazione del

modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini

dell'applicazione degli studi di settore, laddove tale adempimento

sia dovuto ed il contribuente non abbia provveduto alla presentazione

del modello anche a seguito di specifico invito da parte dell'Agenzia

delle Entrate.";

c) al secondo comma dell'articolo 39 del decreto del Presidente

della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e' aggiunta la seguente

lettera: "e) quando viene rilevata l'omessa o infedele indicazione

dei dati previsti nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti

ai fini dell'applicazione degli studi di settore, nonche'

l'indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilita' degli

studi di settore non sussistenti. La presente disposizione si applica

a condizione che siano irrogabili le sanzioni di cui al comma 2-bis

dell'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.";

d) al comma 4-bis dell'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n.

146, e' soppresso il seguente periodo: "In caso di rettifica, nella

motivazione dell'atto devono essere evidenziate le ragioni che

inducono l'ufficio a disattendere le risultanze degli studi di

settore in quanto inadeguate a stimare correttamente il volume di

ricavi o compensi potenzialmente ascrivibili al contribuente.";

e) all'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.

471, dopo il comma 2-bis e' inserito il seguente:" 2-bis.1: La misura

della sanzione minima e massima di cui al comma 2 e' elevata del 50

per cento nelle ipotesi di omessa presentazione del modello per la

comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli

studi di settore, laddove tale adempimento sia dovuto ed il

contribuente non abbia provveduto alla presentazione del modello

anche a seguito di specifico invito da parte dell'Agenzia delle

Entrate. Si applica la disposizione di cui al secondo periodo del

comma 2- bis .";

f) all'articolo 5 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.

471, dopo il comma 4-bis e' inserito il seguente:" 4-ter: La misura

della sanzione minima e massima di cui al comma 4 e' elevata del 50

per cento nelle ipotesi di omessa presentazione del modello per la

comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli

studi di settore, laddove tale adempimento sia dovuto ed il

contribuente non abbia provveduto alla presentazione del modello

anche a seguito di specifico invito da parte dell'Agenzia delle

Entrate. Si applica la disposizione di cui al secondo periodo del

comma 4-bis.";

g) all'articolo 32 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.

446, dopo il comma 2-bis e' inserito il seguente: "2-ter: La misura

della sanzione minima e massima di cui al comma 2 e' elevata del 50

per cento nelle ipotesi di omessa presentazione del modello per la

comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli

studi di settore, laddove tale adempimento sia dovuto ed il

contribuente non abbia provveduto alla presentazione del modello

anche a seguito di specifico invito da parte dell'Agenzia delle

entrate. Si applica la disposizione di cui al secondo periodo del

comma 2-bis.".

29. Al fine di razionalizzare i procedimenti di irrogazione delle

sanzioni:

a) all'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.

472, dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente: "7-bis. Le sanzioni

irrogate ai sensi del comma 7, qualora rideterminate a seguito

dell'accoglimento delle deduzioni prodotte ai sensi del comma 4, sono

definibili entro il termine previsto per la proposizione del ricorso,

con il pagamento dell'importo stabilito dal comma 3.". La

disposizione di cui al periodo precedente si applica agli atti di

irrogazione delle sanzioni notificati dopo la data di entrata in

vigore del presente decreto, nonche' a quelli notificati prima della

predetta data per i quali risultano pendenti i termini per la

proposizione del ricorso;

b) nel comma 1 dell'articolo 17 del decreto legislativo 18

dicembre 1997, n. 472, le parole: "possono essere" sono sostituite

con la seguente: "sono". La disposizione di cui al periodo precedente

si applica agli atti emessi a decorrere dal 1° ottobre 2011.

30. Ai fini di coordinamento in materia di accertamento e

riscossione, all'articolo 29, comma 1, primo periodo, del decreto

legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla

legge 30 luglio 2010, n. 122, la parola: "luglio" e' sostituita dalla

seguente: "ottobre".

31. Per coordinare l'entita' delle sanzioni al ritardo dei

versamenti, all'articolo 13, comma 1, secondo periodo, del decreto

legislativo 18 dicembre 1997 n. 471, sono soppresse le seguenti

parole: "riguardanti crediti assistiti integralmente da forme di

garanzia reale o personale previste dalla legge o riconosciute

dall'amministrazione finanziaria,".

32. Al fine di razionalizzare gli adempimenti previsti per i

rimborsi spese delle procedure esecutive, all'articolo 17 del decreto

legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) al comma 6, lettera a), le parole da: "se l'agente" a: "comma

1" sono sostituite dalle seguenti. "in caso di inesigibilita'";

b) dopo il comma 6 e' inserito il seguente comma : "6-bis. Il

rimborso delle spese di cui al comma 6, lettera a), maturate nel

corso di ciascun anno solare e richiesto entro il 30 marzo dell'anno

successivo, e' erogato entro il 30 giugno dello stesso anno. In caso

di mancata erogazione, l'agente della riscossione e' autorizzato a

compensare il relativo importo con le somme da riversare. Il diniego,

a titolo definitivo, del discarico della quota per il cui recupero

sono state svolte le procedure che determinano il rimborso, obbliga

l'agente della riscossione a restituire all'ente, entro il decimo

giorno successivo alla richiesta, l'importo anticipato, maggiorato

degli interessi legali. L'importo dei rimborsi spese riscossi dopo

l'erogazione o la compensazione, maggiorato degli interessi legali,

e' riversato entro il 30 novembre di ciascun anno.".

33. Ferma restando, per i rimborsi spese maturati fino al 31

dicembre 2010, la disciplina dell'articolo 17, comma 6, del decreto

legislativo 13 aprile 1999, n. 112, nel testo vigente fino alla data

di entrata in vigore del presente decreto, e le disposizioni

contenute nel comma 6-bis dello stesso articolo 17, del decreto

legislativo n. 112 del 1999, nel testo introdotto dal presente

decreto, si applicano ai rimborsi spese maturati a partire dall'anno

2011.

34. Al fine di razionalizzare i termini per la presentazione delle

comunicazioni di inesigibilita':

a) all'articolo 3, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2005,

n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005,

n. 248, come modificato dall'articolo 1, comma 12, del decreto- legge

30 dicembre 2009, n.194, convertito con modificazioni, dalla legge 26

febbraio 2010, n. 25, le parole: «30 settembre 2008» sono sostituite

dalle seguenti: «30 settembre 2009» e le parole: «30 settembre 2011»

sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2012»;

b) all'articolo 36, commi 4-quinquies e 4-sexies, del

decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con

modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, come modificato

dall'articolo 1, comma 13, del decreto- legge 30 dicembre 2009, n.

194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n.

25, le parole: «30 settembre 2011», ovunque ricorrano, sono

sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2012», le parole: «30

settembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2009» e

le parole: «1° ottobre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «1°

ottobre 2012»;

c) all'articolo 19, comma 2, lettera d), del decreto legislativo

13 aprile 1999, n. 112, dopo la parola: "esecutiva" sono inserite le

seguenti: ", diversa dall'espropriazione mobiliare,".

35. Al fine di razionalizzare la gestione dei crediti di giustizia,

all'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'alinea, sono soppresse le parole da: "conseguenti" a:

"data,";

b) nella lettera b), dopo la parola: "credito"sono inserite le

seguenti: "; a tale fine, il titolare dell'ufficio competente delega

uno o piu' dipendenti della societa' stipulante alla sottoscrizione

dei relativi ruoli".

36. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono

abrogati i commi 213, 214 e 215.

37. Al comma 1 dell'articolo 2752 del codice civile, le parole:

"per l'imposta sul reddito delle persone fisiche, per l'imposta sul

reddito delle persone giuridiche, per l'imposta regionale sulle

attivita' produttive e per l'imposta locale sui redditi, diversi da

quelli indicati nel primo comma dell'articolo 2771, iscritti nei

ruoli resi esecutivi nell'anno in cui il concessionario del servizio

di riscossione procede o interviene nell'esecuzione e nell'anno

precedente" sono sostituite dalle seguenti: "per le imposte e le

sanzioni dovute secondo le norme in materia di imposta sul reddito

delle persone fisiche, imposta sul reddito delle persone giuridiche,

imposta sul reddito delle societa', imposta regionale sulle attivita'

produttive ed imposta locale sui redditi". La disposizione si osserva

anche per i crediti sorti anteriormente all'entrata in vigore del

presente decreto.

38.L'articolo 2771 del codice civile e' abrogato.

39. Nel terzo comma dell'articolo 2776 del codice civile, dopo le

parole: "I crediti dello Stato indicati" sono inserite le seguenti:

"dal primo e". La disposizione si osserva anche per i crediti sorti

anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

40.I titolari di crediti privilegiati, intervenuti nell'esecuzione

o ammessi al passivo fallimentare in data anteriore alla data di

entrata in vigore del presente decreto, possono contestare i crediti

che, per effetto delle nuove norme di cui ai precedenti commi, sono

stati anteposti ai loro crediti nel grado del privilegio, valendosi,

in sede di distribuzione della somma ricavata, del rimedio di cui

all'articolo 512 del codice di procedura civile, oppure proponendo

l'impugnazione prevista dall'articolo 98, comma 3, del regio decreto

16 marzo 1942, n. 267, nel termine di cui all'articolo 99 dello

stesso decreto.

41. All'articolo 7, comma 2, lettera o), del decreto-legge 13

maggio 2011, n. 70, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, le parole: "e' aggiunto il seguente" sono

sostituite dalle seguenti: "sono aggiunti i seguenti";

b) dopo il comma 1- bis) e' aggiunto il seguente: "1-ter. Gli

operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto

dall'articolo 7, sesto comma del decreto del Presidente della

Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 che emettono carte di credito,

di debito o prepagate, comunicano all'Agenzia delle entrate le

operazioni di cui al comma 1-bis in relazione alle quali il pagamento

dei corrispettivi sia avvenuto mediante carte di credito, di debito o

prepagate emesse dagli operatori finanziari stessi, secondo modalita'

e termini stabiliti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia

delle entrate.".

42. Al fine di razionalizzare gli adempimenti in occasione del

noleggio di autoveicoli:

a) le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 9 della legge 30

dicembre 1991, n. 413, non si applicano ai soggetti che esercitano

attivita' di locazione veicoli ai sensi dell'articolo 84 del decreto

legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

b) l'azienda di noleggio e' tenuta ad indicare nella fattura

emessa dopo il pagamento, gli estremi identificativi del contratto di

noleggio a cui fa riferimento;

c) La fattura, emessa ai sensi dell'art. 21 del decreto del

Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, deve essere

consegnata direttamente al cliente nel caso in cui l'autovettura sia

riportata direttamente ad un punto noleggio dell'azienda che sia in

grado di emettere il documento.

43. In attesa di una revisione complessiva della disciplina

dell'imprenditore agricolo in crisi e del coordinamento delle

disposizioni in materia, gli imprenditori agricoli in stato di crisi

o di insolvenza possono accedere alle procedure di cui agli articoli

182-bis e 182-ter del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, come

modificato da ultimo dall'articolo 32, commi 5 e 6, del decreto-legge

29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge

28 gennaio 2009, n. 2.

44. In considerazione del permanere dello stato di crisi nell'isola

di Lampedusa, il termine del 16 dicembre 2011, previsto dall'articolo

3 della ordinanza di protezione civile n. 3947 del 16 giugno 2011,

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 27 giugno 2011,

relativo agli adempimenti ed ai versamenti dei tributi, nonche' dei

contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per

l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie

professionali, sospesi in relazione all'eccezionale afflusso di

cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa e' differito alla

data del 30 giugno 2012.

45. Il territorio del comune di Lampedusa costituisce zona franca

urbana ai sensi dell'articolo 1, commi da 340 a 343, della legge 27

dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni. Al fine di

assicurare l'effettiva compatibilita' comunitaria della presente

disposizione, la sua efficacia e' subordinata alla preventiva

autorizzazione comunitaria.

46. A decorrere dall'anno finanziario 2012, tra le finalita' alle

quali puo' essere destinata, a scelta del contribuente, una quota

pari al cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone

fisiche e' inserita, altresi', quella del finanziamento delle

attivita' di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e

paesaggistici. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente

del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i beni e le

attivita' culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e

delle finanze, sono stabilite le modalita' di richiesta, le liste dei

soggetti ammessi al riparto e le modalita' di riparto delle somme.

47. In attesa della riforma fiscale, a decorrere dal periodo di

imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012, con

regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della

legge 23 agosto 1988, n. 400, e' rivista la disciplina del regime

fiscale degli ammortamenti dei beni materiali e immateriali sulla

base di criteri di sostanziale semplificazione che individuino

attivita' ammortizzabili individualmente in base alla vita utile e a

quote costanti e attivita' ammortizzabili cumulativamente con

aliquota unica di ammortamento.

48. Nell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29

settembre 1973, n. 605, al primo comma, lettera b), le parole:

"esclusi gli atti degli organi giurisdizionali e quelli" sono

sostituite dalle seguenti: "nonche', per gli atti degli organi

giurisdizionali, anche relativamente ai difensori, esclusi gli atti".

49. Al primo comma dell'articolo 11 del D.P.R. 26 aprile 1986, n.

131, le parole: "esclusi quelli degli organi giurisdizionali" sono

soppresse.

50. In tutti gli atti introduttivi di un giudizio, compresa

l'azione civile in sede penale e in tutti gli atti di prima difesa

devono essere indicati, le generalita' complete della parte, la

residenza o sede, il domicilio eletto presso il difensore ed il

codice fiscale, oltre che della parte, anche dei rappresentanti in

giudizio.

Art. 24

Norme in materia di gioco

1. Avvalendosi di procedure automatizzate, l'Amministrazione

autonoma dei monopoli di Stato procede alla liquidazione dell'imposta

unica dovuta di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504,

ed al controllo della tempestivita' e della rispondenza rispetto ai

versamenti effettuati dai concessionari abilitati alla raccolta dei

giochi sulla base delle informazioni residenti nella banca dati del

Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 2 del

decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 2002, n. 66.

2. Nel caso in cui risultino omessi, carenti o intempestivi i

versamenti dovuti, l'esito del controllo automatizzato e' comunicato

al concessionario per evitare la reiterazione di errori. Il

concessionario puo' fornire i chiarimenti necessari all'ufficio

dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato competente nei

suoi confronti, entro i trenta giorni successivi al ricevimento della

comunicazione.

3. Se vi e' pericolo per la riscossione, l'Ufficio provvede, anche

prima della liquidazione prevista dal comma 1, al controllo della

tempestiva effettuazione dei versamenti dell'imposta unica di cui al

citato decreto legislativo n. 504 del 1998.

4. Le somme che, a seguito dei controlli automatizzati effettuati

ai sensi del comma 1 risultano dovute a titolo d'imposta unica,

nonche' di interessi e di sanzioni per ritardato od omesso

versamento, sono iscritte direttamente nei ruoli resi esecutivi a

titolo definitivo.

5. L'iscrizione a ruolo non e' eseguita, in tutto o in parte, se il

concessionario provvede a pagare le somme dovute, con le modalita'

indicate nell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.

241, concernente le modalita' di versamento mediante delega, entro

trenta giorni dal ricevimento della comunicazione prevista dal comma

2 ovvero della comunicazione definitiva contenente la

rideterminazione, in sede di autotutela, delle somme dovute, a

seguito dei chiarimenti forniti dallo stesso concessionario. In

questi casi, l'ammontare delle sanzioni amministrative previste

dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 23 dicembre 1998 n.

504, e' ridotto ad un terzo e gli interessi sono dovuti fino

all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione

della comunicazione.

6. Le cartelle di pagamento recanti i ruoli di cui al comma 4 sono

notificate, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno

successivo a quello per il quale e' dovuta l'imposta unica. Fermo

quanto previsto dall'articolo 28 del decreto legge 29 novembre 2008,

n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009 n.

2, qualora il concessionario non provveda a pagare, entro i termini

di scadenza, le cartelle di pagamento previste dal presente comma,

l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato procede alla

riscossione delle somme dovute anche tramite escussione delle

garanzie presentate dal concessionario ai sensi della convenzione di

concessione. In tale caso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di

Stato comunica ad Equitalia l'importo del credito per imposta,

sanzioni ed interessi che e' stato estinto tramite l'escussione delle

garanzie ed Equitalia procede alla riscossione coattiva

dell'eventuale credito residuo secondo le disposizioni di cui al

titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre

1973, n. 602, e successive modificazioni. Resta fermo l'obbligo, in

capo ai concessionari, di ricostruire le garanzie previste nella

relativa concessione di gioco, pena la revoca della concessione.

7. Le disposizioni di cui all'articolo 3-bis del decreto

legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, si applicano alle somme dovute

a norma del presente articolo. Le garanzie previste dal predetto

articolo 3-bis del decreto legislativo n. 462 del 1997 non sono

dovute nel caso in cui l'Amministrazione autonoma dei monopoli di

Stato verifichi che la fideiussione gia' presentata dal soggetto

passivo di imposta, a garanzia degli adempimenti dell'imposta unica,

sia di importo superiore rispetto alla somma da rateizzare.

8. L'Ufficio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato,

anche sulla base dei fatti, atti e delle violazioni constatate dalla

Guardia di finanza o rilevate da altri organi di Polizia, procede

alla rettifica e all'accertamento delle basi imponibili e delle

imposte rilevanti ai fini dei singoli giochi, anche utilizzando

metodologie induttive di accertamento per presunzioni semplici.

9. Gli avvisi relativi alle rettifiche e agli accertamenti in

materia di giochi pubblici con vincita in denaro devono essere

notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno

successivo a quello per il quale e' dovuta l'imposta. Per le

violazioni tributarie e per quelle amministrative si applicano i

termini prescrizionali e decadenziali previsti, rispettivamente,

dall'articolo 20 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e

dall'articolo 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

10. Nel caso di scommesse comunque non affluite al totalizzatore

nazionale, ovvero nel caso di sottrazione di base imponibile

all'imposta unica sui concorsi pronostici o sulle scommesse,

l'Ufficio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

determina l'imposta dovuta anche utilizzando elementi documentali

comunque reperiti, anche se forniti dal contribuente, da cui emerge

l'ammontare delle giocate effettuate. In mancanza di tali elementi

ovvero quando il contribuente si oppone all'accesso o non da seguito

agli inviti e ai questionari disposti dagli uffici, l'Ufficio

dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato determina

induttivamente la base imponibile utilizzando la raccolta media della

provincia, ove e' ubicato il punto di gioco, dei periodi oggetto di

accertamento, desunta dai dati registrati nel totalizzatore

nazionale. Ai fini della determinazione dell'imposta unica l'ufficio

applica, nei casi di cui al presente comma, l'aliquota massima

prevista per ciascuna tipologia di scommessa dall'articolo 4 del

decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504.

11. Il contribuente nei cui confronti sia stato notificato avviso

di accertamento o di rettifica in materia di giochi pubblici con

vincita in denaro puo' formulare, anteriormente all'impugnazione

dell'atto innanzi la commissione tributaria provinciale, istanza in

carta libera di accertamento con adesione, indicando il proprio

recapito, anche telefonico. In tal caso si applicano, in quanto

compatibili, le disposizioni previste dagli articoli 6, 7, 8 e 9 del

decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. La disposizione di cui al

primo periodo non si applica nei casi di determinazione forfetaria

del prelievo erariale unico di cui all'articolo 39-quater, comma 3,

del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con

modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

12. Le imposte corrispondenti agli imponibili accertati

dall'ufficio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in

materia di giochi pubblici con o senza vincita in denaro, ma non

ancora definitivi, nonche' i relativi interessi, sono iscritti a

titolo provvisorio nei ruoli, dopo la notifica dell'atto di

accertamento, per la meta' degli ammontari corrispondenti agli

imponibili o ai maggiori imponibili accertati.

13. Gli Uffici dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato,

nell'ambito delle attivita' amministrative loro demandate in materia

di giochi pubblici con o senza vincita in denaro, rilevano le

eventuali violazioni, occultamenti di base imponibile od omessi

versamenti d'imposta e provvedono all'accertamento e alla

liquidazione delle imposte o maggiori imposte dovute; vigilano

sull'osservanza degli obblighi previsti dalla legge e dalle

convenzioni di concessione, nonche' degli altri obblighi stabiliti

dalle norme legislative ed amministrative in materia di giochi

pubblici, con o senza vincita in denaro.

14. Al fine di garantire il miglior raggiungimento degli obiettivi

di economicita' ed efficienza, per le attivita' di competenza degli

uffici periferici, la competenza e' dell'ufficio nella cui

circoscrizione e' il domicilio fiscale del soggetto alla data in cui

e' stata commessa la violazione o e' stato compiuto l'atto

illegittimo. Con provvedimento del Direttore generale

dell'Amministrazione autonoma dei monopoli si Stato, da pubblicarsi

sul proprio sito internet, sono previsti i casi in cui la competenza

per determinate attivita' e' attribuita agli uffici centrali.

15. Nei limiti del servizio cui sono destinati e nell'esercizio dei

poteri ad essi conferiti dalla leggi in materia fiscale e

amministrativa, gli appartenenti all'Amministrazione autonoma dei

monopoli di Stato assumono la qualita' di agenti di polizia

tributaria.

16. Gli Uffici dei monopoli di Stato adempiono ai compiti derivanti

dai commi da 13 a 15 con le risorse umane, finanziarie e strumentali

previste a legislazione vigente.

17. L'importo forfetario di cui al secondo periodo dell'articolo

39-quater, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.269,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,

come definito dai decreti direttoriali dell'Amministrazione autonoma

dei monopoli di Stato, vigenti alla data di entrata in vigore della

presente legge, e' aumentato del cento per cento.

18. All'articolo 39-quinquies, comma 2, del citato decreto-legge n.

269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del

2003, le parole: "dal 120 al 240 per cento dell'ammontare del

prelievo erariale unico dovuto, con un minimo di euro 1.000." sono

sostituite dalle seguenti: "dal 240 al 480 per cento dell'ammontare

del prelievo erariale unico dovuto, con un minimo di euro 5.000.".

19. I periodi secondo, terzo e quarto dell'articolo 1, comma 70,

della legge 13 dicembre 2010, n. 220, nonche' i commi 8 e 8-bis e il

primo periodo del comma 9-ter dell'articolo 110 del testo unico delle

leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931,

n. 773, sono abrogati.

20. E' vietato consentire la partecipazione ai giochi pubblici con

vincita in denaro ai minori di anni diciotto.

21. Il titolare dell'esercizio commerciale, del locale o, comunque,

del punto di offerta del gioco che consente la partecipazione ai

giochi pubblici a minori di anni diciotto e' punito con la sanzione

amministrativa pecuniaria da euro cinque mila a euro venti mila.

Indipendentemente dalla sanzione amministrativa pecuniaria e anche

nel caso di pagamento in misura ridotta della stessa, la violazione

prevista dal presente comma e' punita con la chiusura dell'esercizio

commerciale, del locale o, comunque, del punto di offerta del gioco

da dieci fino a trenta giorni; ai fini di cui al presente comma, il

titolare dell'esercizio commerciale, del locale o, comunque, del

punto di offerta del gioco, all'interno dei predetti esercizi,

identifica i giocatori mediante richiesta di esibizione di un idoneo

documento di riconoscimento. Le sanzioni amministrative previste nei

periodi precedenti sono applicate dall'ufficio territoriale

dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato competente in

relazione al luogo e in ragione dell'accertamento eseguito. Per le

cause di opposizione ai provvedimenti emessi dall'ufficio

territoriale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e'

competente il giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio che ha

emesso i provvedimenti stessi. Per i soggetti che nel corso di un

triennio commettono tre violazioni, anche non continuative, del

presente comma e' disposta la revoca di qualunque autorizzazione o

concessione amministrativa; a tal fine, l'ufficio territoriale

dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato che ha accertato

la violazione effettua apposita comunicazione alle competenti

autorita' che hanno rilasciato le autorizzazioni o concessioni ai

fini dell'applicazione della predetta sanzione accessoria.

22. Nell'ipotesi in cui la violazione del divieto previsto dal

comma 20 riguardi l'utilizzo degli apparecchi e dei congegni di cui

al comma 6 dell'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica

sicurezza, di cui al regio decreto n. 773 del 1931, il trasgressore

e' altresi' sospeso, per un periodo da uno a tre mesi, dall'elenco di

cui all'articolo 1, comma 533, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Conseguentemente, ai sensi del comma 533-ter dell'articolo 1 della

legge n. 266 del 2005 i concessionari per la gestione della rete

telematica non possono intrattenere, neanche indirettamente, rapporti

contrattuali funzionali all'esercizio delle attivita' di gioco con il

trasgressore. Nel caso di rapporti contrattuali in corso,

l'esecuzione della relativa prestazione e' sospesa per il

corrispondente periodo di sospensione dall'elenco. Nell'ipotesi in

cui titolare dell'esercizio commerciale, del locale o, comunque, del

punto di offerta del gioco sia una societa', associazione o,

comunque, un ente collettivo, le diposizioni previste dal presente

comma e dal comma 21 si applicano alla societa', associazione o

all'ente e il rappresentante legale della societa', associazione o

ente collettivo e' obbligato in solido al pagamento delle sanzioni

amministrative pecuniarie.

23. Ai fini del miglior conseguimento degli obiettivi di tutela del

giocatore e di contrasto ai fenomeni di ludopatia connessi alle

attivita' di gioco, il Ministero dell'economia e delle finanze -

Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nell'ambito degli

ordinari stanziamenti del proprio bilancio, avvia, in via

sperimentale, anche avvalendosi delle strutture operative del partner

tecnologico, procedure di analisi e verifica dei comportamenti di

gioco volti ad introdurre misure di prevenzione dei fenomeni

ludopatici.

24. Nell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3

giugno 1998, n. 252, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: "3-bis.

Per le societa' di capitali di cui al comma 3, lettera b),

concessionarie nel settore dei giochi pubblici, la documentazione

prevista dal presente regolamento deve riferirsi, oltre ai soggetti

indicati nello stesso comma 3, lett. b), anche ai soci persone

fisiche che detengono, anche indirettamente, una partecipazione al

capitale od al patrimonio superiore al 2 per cento, nonche' ai

direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o

delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti.

Nell'ipotesi in cui i soci persone fisiche detengano la

partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre societa'

di capitali, la documentazione deve riferirsi anche al legale

rappresentante e agli eventuali componenti dell'organo di

amministrazione della societa' socia, alle persone fisiche che,

direttamente o indirettamente, controllano tale societa', nonche' ai

direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o

delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti.".

25. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 10 della legge 31

maggio 1965, n. 575, e dall'articolo 10 del decreto del Presidente

della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, non puo' partecipare a gare o

a procedure ad evidenza pubblica ne' ottenere il rilascio o rinnovo

di concessioni in materia di giochi pubblici il soggetto il cui

titolare o il rappresentante legale o negoziale ovvero il direttore

generale o il soggetto responsabile di sede secondaria o di stabili

organizzazioni in Italia di soggetti non residenti, risulti

condannato, anche con sentenza non definitiva, ovvero imputato o

indagato, per uno dei delitti previsti dagli articoli 416, 416-bis,

648, 648-bis e 648-ter del codice penale ovvero, se commesso

all'estero, per un delitto di criminalita' organizzata o di

riciclaggio di denaro proveniente da attivita' illecite. Il medesimo

divieto si applica anche al soggetto partecipato, anche

indirettamente, in misura superiore al 2 per cento del capitale o

patrimonio da persone fisiche che risultino condannate, anche con

sentenza non definitiva, ovvero imputate o indagate, per uno dei

predetti delitti.

26. Agli effetti di quanto previsto nei commi 24 e 25, i soggetti,

costituiti in forma di societa' di capitali o di societa' estere

assimilabili alle societa' di capitali, che partecipano a gare o a

procedure ad evidenza pubblica nel settore dei giochi pubblici, anche

on line, dichiarano il nominativo e gli estremi identificativi dei

soggetti che detengono, direttamente o indirettamente, una

partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2 per cento.

La dichiarazione comprende tutte le persone giuridiche o fisiche

della catena societaria che detengano, anche indirettamente, una

partecipazione superiore a tale soglia. In caso di dichiarazione

mendace e' disposta l'esclusione dalla gara in qualsiasi momento

della procedura e, qualora la dichiarazione mendace sia riscontrata

in un momento successivo all'aggiudicazione, e' disposta la revoca

della concessione. La revoca e' comunque disposta qualora nel corso

della concessione vengono meno i requisiti previsti dal presente

comma e dai commi 24 e 25. Per le concessioni in corso la

dichiarazione di cui al presente comma e' richiesta in sede di

rinnovo.

27. Le disposizioni di cui ai commi da 24 a 26 trovano applicazione

per le gare indette successivamente all'entrata in vigore del

presente decreto legge.

28. Fermo restando quanto previsto dal testo unico delle leggi di

pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,

dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, e dal decreto del Presidente

della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, non possono essere titolari o

condurre esercizi commerciali, locali o altri spazi all'interno dei

quali sia offerto gioco pubblico, persone fisiche nei cui confronti

sussistono le situazioni ostative previste dall'articolo 10 della

legge 31 maggio 1965, n. 575. E' altresi' preclusa la titolarita' o

la conduzione di esercizi commerciali, locali o altri spazi

all'interno dei quali sia offerto gioco pubblico, per lo svolgimento

del quale e' richiesta l'autorizzazione di cui all'articolo 88 del

regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, a societa' o imprese nei cui

confronti e' riscontrata la sussistenza di elementi relativi a

tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 10 del decreto

del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.

29. In coerenza con i principi recati dall'articolo 24, commi da 11

a 26, della legge 7 luglio 2009, n. 88, ed al fine di contrastare la

diffusione del gioco irregolare ed illegale, l'evasione, l'elusione

fiscale e il riciclaggio nel settore del gioco, nonche' di assicurare

l'ordine pubblico e la tutela del giocatore, le societa' emittenti

carte di credito, gli operatori bancari, finanziari e postali sono

tenuti a segnalare in via telematica all'Amministrazione autonoma dei

monopoli di Stato gli elementi identificativi di coloro che

dispongono trasferimenti di denaro a favore di soggetti, indicati in

apposito elenco predisposto dalla stessa Amministrazione autonoma,

che offrono nel territorio dello Stato, attraverso reti telematiche o

di telecomunicazione, giochi, scommesse o concorsi pronostici con

vincite in denaro in difetto di concessione, autorizzazione, licenza

od altro titolo autorizzatorio o abilitativo o, comunque, in

violazione delle norme di legge o di regolamento o delle prescrizioni

definite dalla predetta Amministrazione autonoma dei monopoli di

Stato.

30. L'inosservanza dell'obbligo di cui al comma 29 comporta

l'irrogazione, alle societa' emittenti carte di credito, agli

operatori bancari, finanziari e postali, di sanzioni amministrative

pecuniarie da trecentomila ad un milione e trecentomila euro per

ciascuna violazione accertata. La competenza all'applicazione della

sanzione prevista nel presente comma e' dell'ufficio territoriale

dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in relazione al

domicilio fiscale del trasgressore.

31. Con uno o piu' provvedimenti interdirigenziali del Ministero

dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro e

dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono stabilite le

modalita' attuative delle disposizioni di cui ai commi 29 e 30 e la

relativa decorrenza.

32. Un importo pari al 3 per cento delle spese annue per la

pubblicita' dei prodotti di gioco, previste a carico dei

concessionari relativamente al gioco del lotto, alle lotterie

istantanee ed ai giochi numerici a totalizzatore, e' destinato al

finanziamento della carta acquisti, di cui all'articolo 81, comma 32,

del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con

modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, finalizzata

all'acquisto di beni e servizi a favore dei cittadini residenti che

versano in condizione di maggior disagio economico. A tal fine, detto

importo e' versato, a cura dei concessionari, ad apposito capitolo

dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnato allo

stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai

fini dell'erogazione per il finanziamento della carta acquisti. E'

corrispondentemente ridotto l'ammontare che i concessionari devono

destinare annualmente alla pubblicita' dei prodotti.

33. E' istituito il gioco del Bingo a distanza, con un aliquota di

imposta stabilita in misura pari al 10% delle somme giocate. Ai sensi

del comma 12, dell'articolo 24 della legge 7 luglio 2009, n. 88, sono

definiti gli importi del diritto di partecipazione, del compenso del

concessionario, le modalita' di versamento dell'imposta, nonche'

l'individuazione della data da cui decorre l'applicazione delle nuove

disposizioni.

34. Con provvedimento adottato ai sensi del comma 12 dell'articolo

24 della legge 7 luglio 2009, n. 88, sono disciplinati i tornei non a

distanza di poker sportivo. Con il medesimo provvedimento sono

altresi' determinati l'importo massimo della quota di partecipazione

al torneo e l'ulteriore partecipazione al torneo una volta esaurita

la predetta quota. L'aliquota d'imposta unica dovuta dal

concessionario per l'esercizio del gioco e' stabilita in misura pari

al 3 per cento della raccolta. Nel rispetto dei principi comunitari,

con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze -

Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono aggiudicati,

tramite gara da bandire entro il 30 novembre 2011, concessioni

novennali per l'esercizio del gioco del poker sportivo di cui al

primo periodo, in numero non superiore a 1.000, previa effettuazione

di una o piu' procedure aperte a soggetti titolari di concessione per

l'esercizio e la raccolta, anche su rete fisica, di uno o piu' giochi

di cui al comma 11 dell'articolo 24 della legge 7 luglio 2009, n. 88,

nonche' ai soggetti che rispettino i requisiti e le condizioni di cui

al comma 15 dell'articolo 24 della legge 7 luglio 2009, n. 88. I

punti di esercizio sono aggiudicati, fino a loro esaurimento, ai

soggetti che abbiano presentato le offerte risultanti economicamente

piu' elevate, rispetto ad una base pari ad euro 100.000 ed operano a

seguito dell'avvenuto rilascio della licenza prevista dall'articolo

88 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.".

35. In relazione alle disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1,

lettera l), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con

modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, in materia di

sistemi di gioco costituiti dal controllo remoto del gioco attraverso

videoterminali, entro il 30 settembre 2011 il Ministero dell'economia

e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

avvia le procedure occorrenti per un nuovo affidamento in concessione

della rete per la gestione telematica del gioco lecito prevista dall'

articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica

26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, prevedendo:

a) l'affidamento della concessione ad operatori di gioco,

nazionali e comunitari, di dimostrata qualificazione morale, tecnica

ed economica, mediante una selezione aperta basata sull'accertamento

dei requisiti definiti dall'Amministrazione concedente in coerenza

con i requisiti richiesti dall'articolo 1, comma 78, della legge 13

dicembre 2010, n. 220, nonche' quelli gia' richiesti e posseduti

dagli attuali concessionari. I soggetti aggiudicatari, sono

autorizzati all'installazione dei videoterminali da un minimo del 7

per cento, fino a un massimo del 14 per cento del numero di nulla

osta, dichiarati in sede di gara, effettivamente acquisiti ed

attivati entro sei mesi dalla data della stipula per apparecchi di

cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico delle

leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931,

n. 773, e successive modificazioni, e a fronte del versamento di euro

15.000 per ciascun terminale; nel caso in cui risultino aggiudicatari

soggetti gia' concessionari gli stessi mantengono le autorizzazioni

alla istallazione di videoterminali gia' acquisite, senza soluzioni

di continuita'. Resta ferma la facolta' dell'Amministrazione

concedente di incrementare il numero di VLT gia' autorizzato nei

limiti e con le modalita' di cui ai precedenti periodo, a partire dal

1° gennaio 2014;

b) la durata delle autorizzazioni all'installazione dei

videoterminali, fino al termine delle concessioni di cui alla lettera

a) del presente comma. La perdita di possesso dei nulla osta di

apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo

unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive

modificazioni, non determina la decadenza dalle suddette

autorizzazioni acquisite.

36. Il rilascio delle concessioni di cui al comma 35 e' subordinato

al versamento di un corrispettivo una tantum di 100 euro per ogni

singolo apparecchio di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), per

il quale si chiede il rilascio o il mantenimento dei relativi nulla

osta. Nel caso in cui la proprieta' dell'apparecchio e' di soggetto

diverso dal richiedente la concessione, quest'ultimo ha diritto di

rivalsa nei suoi confronti.

37. In linea con l'obiettivo della sostanziale integrazione fra

giochi su base ippica e sportiva gia' determinato dall'articolo 38,

commi 2 e 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con

modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, nonche' della piu'

intensa capillarita' della rete distributiva di tali giochi senza

forme di intermediazione, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di

Stato, entro il 30 ottobre 2011, attua una o piu' procedure selettive

aventi ad oggetto la concessione novennale di diritti di esercizio e

raccolta in rete fisica dei giochi su base ippica e sportiva presso

punti di vendita, fino al numero massimo complessivo di 7.000, aventi

come attivita' principale o accessoria la commercializzazione di

prodotti di gioco pubblici.

38. Le procedure di cui al comma 37 sono indette, nel rispetto dei

principi e delle regole comunitarie, sulla base dei seguenti criteri:

a) aggiudicazione di 5.000 diritti di esercizio e raccolta in

rete fisica dei giochi su base ippica e sportiva, in misura non

superiore al 25 per cento per ciascun concessionario, la cui base

d'asta non puo' essere inferiore ad euro 25.000 per ciascun punto di

vendita avente come attivita' accessoria la commercializzazione dei

prodotti di gioco pubblici, a soggetti italiani o di altri Stati

dello Spazio economico europeo che, all'entrata in vigore della

presente disposizione, sono in possesso dei requisiti di

affidabilita' gia' richiesti ai soggetti che hanno conseguito

concessioni per l'esercizio e la raccolta di giochi di cui

all'articolo 1, comma 287, lettera a), della legge 30 dicembre 2004,

n. 311, e successive modificazioni, e all'articolo 38, comma 4,

lettera a), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con

modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Nel caso le

concessioni siano aggiudicate, al fine del completamento dell'offerta

di giochi pubblici, a soggetti gia' titolari per concessione

precedentemente acquisita mediante diritti di esercizio e raccolta in

rete fisica di scommesse su base ippica ovvero su base sportiva,

l'importo da corrispondere e' ridotto del 7 per cento per ogni anno

intero mancante alla fine della concessione rispetto a quanto

indicato nell'offerta e, all'atto di sottoscrizione della convenzione

accessiva alla concessione, sono revocate le concessioni

precedentemente detenute dai medesimi soggetti;

b) aggiudicazione di 2.000 diritti di esercizio e raccolta in

rete fisica di scommesse su base sportiva ed ippica presso punti di

vendita aventi quale attivita' principale la commercializzazione dei

prodotti di gioco pubblici, secondo il criterio delle offerte

economicamente piu' elevate rispetto ad una base d'asta non inferiore

ad euro 40.000 per ciascun punto di vendita, riservata ad operatori

italiani o di altri Stati dello Spazio economico europeo che, alla

data di entrata in vigore della presente disposizione, sono in

possesso dei requisiti di affidabilita' gia' richiesti ai soggetti

che hanno conseguito concessioni per l'esercizio e la raccolta di

giochi di cui all'articolo 1, comma 287, lettera a), della legge 30

dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e all'articolo 38,

comma 4, lettera a), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,

convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

39. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione

autonoma del monopoli di Stato stabilisce con propri provvedimenti,

le innovazioni da apportare al Gioco del Lotto aventi ad oggetto, in

particolare:

a) la rimodulazione delle sorti del Lotto e dei premi delle

relative combinazioni;

b) la rimodulazione o la sostituzione dei giochi opzionali e

complementari al Lotto, anche introdotti dal decreto-legge 30

settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazione, dalla legge 2

dicembre 2005, n. 248;

c) l'introduzione di ulteriori forme di gioco anche prevedendo

modalita' di fruizione distinte da quelle attuali, al fine di

ampliare l'offerta di giochi numerici a quota fissa.

40. Nell'ambito dei Giochi numerici a totalizzatore nazionale il

Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma

del monopoli di Stato disciplina, con propri provvedimenti, le

seguenti innovazioni:

a) un nuovo concorso numerico da svolgersi, tramite il relativo

concessionario, in ambito europeo, con giocata minima fissata a 2

euro, con destinazione del 50 per cento della raccolta a montepremi,

e con destinazione del 38 per cento della raccolta nazionale ad

imposta;

b) modifiche al gioco Vinci per la vita-Win for life, di cui

all'articolo 12, comma 1, lettera b), del decreto legge 28 aprile

2009, n. 39, convertito dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, mantenendo

un montepremi pari al 65 per cento della raccolta e un imposta pari

al 23 per cento della raccolta;

c) introduzione, in via definitiva, per un numero massimo di 12,

del concorso speciale del gioco Enalotto, denominato "si vince tutto

superenalotto".

41. Il comma 533-bis dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005,

n. 266, e' sostituito dal seguente:

"533-bis. L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 533,

obbligatoria anche per i soggetti gia' titolari, alla data di entrata

in vigore del medesimo comma, dei diritti e dei rapporti in esso

previsti, e' disposta dal Ministero dell'economia e delle

finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato previa

verifica del possesso, da parte dei richiedenti, della licenza di cui

all'articolo 86 o 88 del testo unico di cui al regio decreto 18

giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e della

certificazione antimafia prevista dalla disciplina vigente, nonche'

dell'avvenuto versamento, da parte dei medesimi, della somma di euro

150. Gli iscritti nell'elenco rinnovano annualmente tale versamento.

Con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle

finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono stabiliti

gli ulteriori requisiti, nonche' tutte le ulteriori disposizioni

applicative, eventualmente anche di natura transitoria, relative alla

tenuta dell'elenco, all'iscrizione ovvero alla cancellazione dallo

stesso, nonche' ai tempi e alle modalita' di effettuazione del

predetto versamento, da eseguirsi, in sede di prima applicazione,

entro e non oltre il 31 ottobre 2011; restano ferme le domande ed i

versamenti gia' eseguiti alla data del 30 giugno 2011.".

42. Con regolamento emanato entro il 31 dicembre 2011, ai sensi

dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal

Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro

della salute, sono dettate disposizioni concernenti le modalita' per

l'istituzione di rivendite ordinarie e speciali di generi di

monopolio, nonche' per il rilascio ed il rinnovo del patentino,

secondo i seguenti principi:

a) ottimizzazione e razionalizzazione della rete di vendita,

anche attraverso l'individuazione di criteri volti a disciplinare

l'ubicazione dei punti vendita, al fine di contemperare, nel rispetto

della tutela della concorrenza, l'esigenza di garantire all'utenza

una rete di vendita capillarmente dislocata sul territorio, con

l'interesse pubblico primario della tutela della salute consistente

nel prevenire e controllare ogni ipotesi di offerta di tabacco al

pubblico non giustificata dall'effettiva domanda di tabacchi;

b) istituzione di rivendite ordinarie solo in presenza di

determinati requisiti di distanza e produttivita' minima;

c) introduzione di un meccanismo di aggiornamento dei parametri

di produttivita' minima rapportato alle variazioni annuali del prezzo

medio al consumo dei tabacchi lavorati intervenute dall'anno 2001;

d) trasferimenti di rivendite ordinarie solo in presenza dei

medesimi requisiti di distanza e, ove applicabili, anche di

produttivita' minima;

e) istituzione di rivendite speciali solo ove si riscontri

un'oggettiva ed effettiva esigenza di servizio, da valutarsi in

ragione dell'effettiva ubicazione degli altri punti vendita gia'

esistenti nella medesima zona di riferimento, nonche' in virtu' di

parametri certi, predeterminati ed uniformemente applicabili sul

territorio nazionale, volti ad individuare e qualificare la

potenzialita' della domanda di tabacchi riferibile al luogo proposto;

f) rilascio e rinnovi di patentini da valutarsi in relazione alla

natura complementare e non sovrapponibile degli stessi rispetto alle

rivendite di generi di monopolio, anche attraverso l'individuazione e

l'applicazione, rispettivamente, del criterio della distanza

nell'ipotesi di rilascio, e del criterio della produttivita' minima

per il rinnovo.

Art. 25

Misure in materia di razionalizzazione dello spettro radioelettrico

1. All'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 8:

1) al terzo periodo dopo la parola: "entro" sono inserite le

seguenti: "e non oltre";

2) dopo il terzo periodo, sono inseriti i seguenti: "Alla scadenza

del predetto termine, in caso di mancata liberazione delle suddette

frequenze, l'Amministrazione competente procede senza ulteriore

preavviso alla disattivazione coattiva degli impianti avvalendosi

degli organi della polizia postale e delle comunicazioni ai sensi

dell'articolo 98 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui

al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259. In caso di

indisponibilita' delle frequenze della banda 790 - 862 MHz, dalla

scadenza del predetto termine e fino all'effettiva liberazione delle

frequenze, gli assegnatari dei relativi diritti d'uso in esito alle

procedure di cui al primo periodo del presente comma hanno diritto a

percepire un importo pari agli interessi legali sulle somme versate a

decorrere dal 1° gennaio 2013. Il Ministero dell'economia e delle

finanze si rivale di tale importo sui soggetti che non hanno

proceduto tempestivamente alla liberazione delle frequenze stesse.";

b) al comma 9:

1) al primo periodo, dopo le parole: "per l'attribuzione" sono

inserite le seguenti: ", entro il 31 dicembre 2011, in favore degli

operatori abilitati alla diffusione di servizi di media audiovisivi

in ambito locale,";

2) al medesimo periodo, le parole: "finalizzate a promuovere un

uso piu' efficiente dello spettro attualmente destinato alla

diffusione di servizi di media audiovisivi in ambito locale." sono

sostituite dalle seguenti: "finalizzate al volontario rilascio di

porzioni di spettro funzionali alla liberazione delle frequenze di

cui al comma 8";

3) il secondo periodo e' sostituito dal seguente:

"Successivamente alla data del 31 dicembre 2011 le risorse di cui al

primo periodo che residuino successivamente all'erogazione delle

misure economiche di natura compensativa di cui al medesimo periodo

possono essere utilizzate, per le stesse finalita', per l'erogazione

di indennizzi eventualmente dovuti.";

c) al comma 13, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Una

quota, non superiore al 50 per cento, delle eventuali maggiori

entrate accertate rispetto alla stima di cui al presente comma sono

riassegnate nello stesso anno al Ministero dello sviluppo economico

per misure di sostegno al settore, da definire con apposito decreto

del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro

dell'economia e delle finanze; una quota del 10 per cento delle

predette maggiori entrate puo' essere anche utilizzata per le

finalita' di cui al comma 9. In tal caso non si applica il limite di

240 milioni di euro ivi previsto.";

d) dopo il comma 13, sono inseriti i seguenti: "13-bis. I giudizi

riguardanti l'assegnazione di diritti d'uso delle frequenze, la gara

e le altre procedure di cui ai commi da 8 al 13, incluse le procedure

di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34,

convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75,

rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e

sono devoluti alla competenza funzionale del TAR del Lazio. In

ragione del preminente interesse nazionale alla sollecita liberazione

e assegnazione delle frequenze, l'annullamento di atti e

provvedimenti adottati nell'ambito delle procedure di cui ai commi da

8 a 13 non comporta la reintegrazione in forma specifica e

l'eventuale risarcimento del danno eventualmente dovuto avviene solo

per equivalente. La tutela cautelare e' limitata al pagamento di una

provvisionale.

13-ter. Nelle more della realizzazione dei proventi derivanti

dall'attuazione dei commi da 8 a 12, nel caso in cui in via

prudenziale siano disposti accantonamenti di cui al comma 13, al fine

di garantire ai Ministeri la necessaria flessibilita' gestionale, per

effettive, motivate e documentate esigenze possono essere disposte,

nell'invarianza degli effetti sull'indebitamento netto delle

pubbliche amministrazioni, variazioni compensative tra i medesimi

accantonamenti. Tali variazioni possono essere disposte anche tra

programmi appartenenti a missioni diverse. Resta preclusa la

possibilita' di disporre maggiori accantonamenti su spese di conto

capitale per disaccantonare spese correnti.".

2. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34,

convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75,

l'ultimo periodo e' sostituito dai seguenti: "L'Autorita' per le

garanzie nelle comunicazioni dispone le modalita' e le condizioni

economiche secondo cui i soggetti assegnatari dei diritti d'uso hanno

l'obbligo di cedere una quota della capacita' trasmissiva ad essi

assegnata, comunque non inferiore a due programmi, a favore dei

soggetti legittimamente operanti in ambito locale alla data del 1°

gennaio 2011 che non richiedano di essere inseriti nelle graduatorie

di cui al presente comma, a condizione che procedano al volontario

rilascio delle frequenze utilizzate e rinuncino alla qualifica di

operatori di rete, o che sulla base delle medesime graduatorie non

risultino destinatari di diritti d'uso. "

Titolo II

DISPOSIZIONI PER LO SVILUPPO

Art. 26

Contrattazione aziendale

1. Per l'anno 2012 le somme erogate ai lavoratori dipendenti del

settore privato in attuazione di quanto previsto da accordi o

contratti collettivi aziendali o territoriali sottoscritti da

associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente

piu' rappresentative sul piano nazionale e correlate a incrementi di

produttivita', qualita', redditivita', innovazione, efficienza

organizzativa, collegate ai risultati riferiti all'andamento

economico o agli utili della impresa, o a ogni altro elemento

rilevante ai fini del miglioramento della competitivita' aziendale,

compresi i contratti aziendali sottoscritti ai sensi dell'accordo

interconfederale del 28 giugno 2011 tra Confindustria, Cgil, Cisl,

Uil e Ugl, sono assoggettate ad una tassazione agevolata del reddito

dei lavoratori e beneficiano di uno sgravio dei contributi dovuti dal

lavoratore e dal datore di lavoro. Il Governo, sentite le parti

sociali, provvede entro il 31 dicembre 2011 alla determinazione del

sostegno fiscale e contributivo previsto nel presente comma nei

limiti delle risorse stanziate con la legge di stabilita' ovvero

previste a tali fini dalla vigente legislazione.

Art. 27

Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e

lavoratori in mobilita'

1. Per favorire la costituzione di nuove imprese da parte di

giovani ovvero di coloro che perdono il lavoro e, inoltre, per

favorire la costituzione di nuove imprese, gli attuali regimi

forfettari sono riformati e concentrati in funzione di questi

obiettivi. Conseguentemente, a partire dal 1° gennaio 2012, il regime

di cui all'articolo 1, commi da 96 a 117, della legge 24 dicembre

2007, n. 244, si applica, per il periodo d'imposta in cui l'attivita'

e' iniziata e per i quattro successivi, esclusivamente alle persone

fisiche: a) che intraprendono un'attivita' d'impresa, arte o

professione; b) che l'hanno intrapresa successivamente al 31 dicembre

2007. L'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi e delle

addizionali regionali e comunali prevista dal comma 105 dell'articolo

1 della legge n. 244 del 24 dicembre 2007 e' ridotta al 5 per cento.

2. Il beneficio di cui al comma 1 e' riconosciuto a condizione che:

a) il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti

l'inizio dell'attivita' di cui al comma 1, attivita' artistica,

professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;

b) l'attivita' da esercitare non costituisca, in nessun modo,

mera prosecuzione di altra attivita' precedentemente svolta sotto

forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui

l'attivita' precedentemente svolta consista nel periodo di pratica

obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;

c) qualora venga proseguita un'attivita' d'impresa svolta in

precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi,

realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento

del predetto beneficio, non sia superiore a 30.000 euro.

3. Coloro che, per effetto delle disposizioni di cui al comma 1,

pur avendo le caratteristiche di cui ai commi 96 e 99 dell'articolo 1

della legge 24 dicembre 2007, n. 244, non possono beneficiare del

regime semplificato per i contribuenti minimi ovvero ne fuoriescono,

fermi restando l'obbligo di conservare, ai sensi dell'articolo 22 del

decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e

successive modificazioni, i documenti ricevuti ed emessi e, se

prescritti, gli obblighi di fatturazione e di certificazione dei

corrispettivi, sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di

tenuta delle scritture contabili, rilevanti ai fini delle imposte

dirette e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' dalle

liquidazioni e dai versamenti periodici rilevanti ai fini dell'IVA

previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998,

n. 100. I soggetti di cui al periodo precedente sono altresi' esenti

dall'imposta regionale sulle attivita' produttive di cui al decreto

legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

4. Il regime di cui al comma 3 cessa di avere applicazione

dall'anno successivo a quello in cui viene meno una della condizioni

di cui al comma 96 ovvero si verifica una delle fattispecie indicate

al comma 99 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

5. I soggetti di cui al comma 3 possono optare per l'applicazione

del regime contabile ordinario. L'opzione, valida per almeno un

triennio, e' comunicata con la prima dichiarazione annuale da

presentare successivamente alla scelta operata. Trascorso il periodo

minimo di permanenza nel regime ordinario, l'opzione resta valida per

ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta

applicazione della scelta operata.

6. Con uno o piu' provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle

entrate sono dettate le disposizioni necessarie per l'attuazione dei

commi precedenti.

7. Il primo e il secondo periodo del comma 117 dell'articolo 1

della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono soppressi. Al terzo

periodo le parole: "Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del

periodo precedente," sono soppresse.

Art. 28

Razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6 del decreto

legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, il fondo per la

razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti e'

altresi' destinato, in misura non eccedente il venticinque per cento

dell'ammontare complessivo del fondo annualmente consolidato,

all'erogazione di contributi sia per la chiusura di impianti di

soggetti titolari di non piu' di dieci impianti, comunque non

integrati verticalmente nel settore della raffinazione, sia per i

costi ambientali di ripristino dei luoghi a seguito di chiusura di

impianti di distribuzione. Tali specifiche destinazioni sono ammesse

per un periodo non eccedente i due esercizi annuali successivi alla

data di entrata in vigore della legge di conversione del presente

decreto.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare

entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di

conversione del presente decreto, e' determinata l'entita' sia dei

contributi di cui al comma 1, sia della contribuzione al fondo di cui

allo stesso comma 1, ove necessaria ai fini del presente decreto, per

un periodo non superiore a due anni, articolandola in una componente

fissa per ciascun tipo di impianto e in una variabile in funzione dei

litri erogati, in misura complessivamente non superiore a quella

prevista dall'articolo 1 del decreto del Ministro delle attivita'

produttive in data 7 agosto 2003.

3. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente

decreto, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano

emanano indirizzi ai comuni per la chiusura effettiva degli impianti

dichiarati incompatibili ai sensi del decreto del Ministro delle

attivita' produttive in data 31 ottobre 2001, nonche' ai sensi dei

criteri di incompatibilita' successivamente individuati dalle

normative regionali di settore.

4. Comunque, i Comuni che non abbiano gia' provveduto

all'individuazione ed alla chiusura degli impianti incompatibili ai

sensi del decreto del Ministro delle attivita' produttive in data 31

ottobre 2001 o ai sensi dei criteri di incompatibilita'

successivamente individuati dalle normative regionali di settore,

provvedono in tal senso entro 120 giorni dalla data di entrata in

vigore della legge di conversione del presente decreto, dandone

comunicazione alla regione ed al Ministero dello sviluppo economico.

Fino alla effettiva chiusura, per tali impianti e' prevista la

contribuzione al fondo per la razionalizzazione della rete di

distribuzione dei carburanti in misura determinata col decreto di cui

al comma 2.

5. Al fine di incrementare l'efficienza del mercato, la qualita'

dei servizi, il corretto ed uniforme funzionamento della rete

distributiva, gli impianti di distribuzione dei carburanti devono

essere dotati di apparecchiature per la modalita' di rifornimento

senza servizio con pagamento anticipato.

6. Per gli impianti gia' esistenti, l'adeguamento alle disposizioni

di cui al comma 5 ha luogo entro un anno a decorrere dall'entrata in

vigore del presente decreto. In caso di mancato adeguamento entro i

termini fissati si applica una sanzione amministrativa pecuniaria, da

determinare in rapporto all' erogato dell'anno precedente, da un

minimo di mille euro a un massimo di cinquemila euro per ogni mese di

ritardo nell'adeguamento.

7. Non possono essere posti specifici vincoli all'utilizzo di

apparecchiature per la modalita' di rifornimento senza servizio con

pagamento anticipato, durante le ore in cui e' contestualmente

assicurata la possibilita' di rifornimento assistito dal personale, a

condizione che venga effettivamente mantenuta e garantita la presenza

del titolare della licenza di esercizio dell'impianto rilasciata

dall'ufficio tecnico di finanza o di suoi dipendenti.

8. Al fine di incrementare la concorrenzialita', l'efficienza del

mercato e la qualita' dei servizi nel settore degli impianti di

distribuzione dei carburanti, e' sempre consentito in tali impianti,

fatti salvi i vincoli connessi a procedure competitive nelle aree

autostradali in concessione:

a) l'esercizio dell'attivita' di somministrazione di alimenti e

bevande di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge 25

agosto 1991, n. 287, fermo restando il rispetto delle prescrizioni di

cui all'articolo 64, commi 5 e 6, e il possesso dei requisiti di

onorabilita' e professionali di cui all'articolo 71 del decreto

legislativo 26 marzo 2010, n. 59;

b) l'esercizio dell'attivita' di un punto di vendita non

esclusivo di quotidiani e periodici senza limiti di ampiezza della

superficie dell'impianto;

c) l'esercizio della vendita di pastigliaggi.

9. Alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 2 del decreto

legislativo 24 aprile 2001, n. 170, sono soppresse le seguenti

parole: "con il limite minimo di superficie pari a metri quadrati

1500".

10. Le attivita' di cui al comma 8, lettere a), b) e c), di nuova

realizzazione, anche se installate su impianti esistenti, sono

esercitate dai soggetti titolari della licenza di esercizio

dell'impianto di distribuzione di carburanti rilasciata dall'ufficio

tecnico di finanza salvo rinuncia del titolare della licenza

dell'esercizio medesimo. Possono essere gestite anche da altri

soggetti, nel caso tali attivita' si svolgano in locali diversi da

quelli affidati al titolare della licenza di esercizio. In ogni caso

sono fatti salvi i vincoli connessi a procedure competitive nelle

aree autostradali in concessione.

11. Le regioni, le province autonome e gli enti locali, adeguano la

propria normativa alle disposizioni dettate dai commi 8, 9 e 10.

12. Fermo restando quanto disposto con il decreto legislativo 11

febbraio 1998, n. 32, e successive modificazioni, in alternativa al

solo contratto di fornitura ovvero somministrazione possono essere

introdotte differenti tipologie contrattuali per l'approvvigionamento

degli impianti di distribuzione carburanti, a condizione che tali

differenti tipologie contrattuali siano state precedentemente

tipizzate attraverso la stipula di accordi conclusi con le modalita'

di cui all'articolo 19, comma 3, della legge 5 marzo 2001, n. 57.

13. Le tipizzazioni contrattuali di cui al comma 12 possono essere

adottate successivamente al loro deposito presso il Ministero dello

sviluppo economico, che ne deve curare la pubblicizzazione.

14. I modelli contrattuali di cui ai commi 12 e 13 debbono

assicurare al gestore condizioni contrattuali eque e non

discriminatorie per competere nel mercato di riferimento.

Art. 29

Liberalizzazione del collocamento e dei servizi

1. L'articolo 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,

e' sostituito dal seguente:

"Art. 6 (Regimi particolari di autorizzazione) - 1. Sono

autorizzati allo svolgimento delle attivita' di intermediazione:

a) gli istituti di scuola secondaria di secondo grado, statali

e paritari,a condizione che rendano pubblici e gratuitamente

accessibili sui relativi siti istituzionali i curricula dei propri

studenti all'ultimo anno di corso e fino ad almeno dodici mesi

successivi alla data del conseguimento del titolo di studio;

b) le universita', pubbliche e private, e i consorzi

universitari, a condizione che rendano pubblici e gratuitamente

accessibili sui relativi siti istituzionali i curricula dei propri

studenti dalla data di immatricolazione e fino ad almeno dodici mesi

successivi alla data del conseguimento del titolo di studio;

c) i comuni, singoli o associati nelle forme delle unioni di

comuni e delle comunita' montane, e le camere di commercio;

d) le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori

comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale anche per

il tramite delle associazioni territoriali e delle societa' di

servizi controllate;

e) i patronati, gli enti bilaterali e le associazioni senza

fini di lucro che hanno per oggetto la tutela del lavoro,

l'assistenza e la promozione delle attivita' imprenditoriali, la

progettazione e l'erogazione di percorsi formativi e di alternanza,

la tutela della disabilita';

f) i gestori di siti internet a condizione che svolgano la

predetta attivita' senza finalita' di lucro e che rendano pubblici

sul sito medesimo i dati identificativi del legale rappresentante;

2. L'ordine nazionale dei consulenti del lavoro puo' chiedere

l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 4 di una apposita

fondazione o di altro soggetto giuridico dotato di personalita'

giuridica costituito nell'ambito del consiglio nazionale dei

consulenti del lavoro per lo svolgimento a livello nazionale di

attivita' di intermediazione. L'iscrizione e' subordinata al rispetto

dei requisiti di cui alle lettere c), d), e), f), g) di cui

all'articolo 5, comma 1.

3. Ferme restando le normative regionali vigenti per specifici

regimi di autorizzazione su base regionale, l'autorizzazione allo

svolgimento della attivita' di intermediazione per i soggetti di cui

ai commi che precedono e' subordinata alla interconnessione alla

borsa continua nazionale del lavoro per il tramite del portale clic

lavoro, nonche' al rilascio alle regioni e al Ministero del lavoro e

delle politiche sociali di ogni informazione utile relativa al

monitoraggio dei fabbisogni professionali e al buon funzionamento del

mercato del lavoro.

4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della

presente disposizione il Ministero del lavoro e delle politiche

sociali definisce con proprio decreto le modalita' di

interconnessione dei soggetti di cui al comma 3 al portale clic

lavoro che costituisce la borsa continua nazionale del lavoro,

nonche' le modalita' della loro iscrizione in una apposita sezione

dell'albo di cui all'articolo 4, comma 1. Il mancato conferimento dei

dati alla borsa continua nazionale del lavoro comporta l'applicazione

di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2000 a euro 12000,

nonche' alla cancellazione dall'albo di cui all'articolo 4, comma 1,

con conseguente divieto di proseguire l'attivita' di intermediazione.

5. Le amministrazioni di cui al comma 1 inserite nell'elenco di

cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,

svolgono l'attivita' di intermediazione senza nuovi o maggiori oneri

a carico della finanza pubblica.".

2. E' istituita presso il Ministero della giustizia una Alta

Commissione per formulare proposte in materia di liberalizzazione dei

servizi. Ai componenti della Commissione non spettano compensi o

indennita'. Alle spese di funzionamento della medesima si provvede a

valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente nel bilancio

del Ministero della giustizia

3. L'Alta Commissione di cui al comma 2 e' composta da esperti

nominati dai Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze,

dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali.

Dell'Alta Commissione devono fare parte esperti della Commissione

europea, dell'OCSE e del Fondo monetario internazionale.

4. L'alta Commissione termina i propri lavori entro centottanta

giorni dalla data entrata in vigore del presente decreto.

Art. 30

Finanziamento della banda larga

1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda digitale

europea, concernenti il diritto di accesso a internet per tutti i

cittadini "ad una velocita' di connessione superiore a 30 Mb/s" (e

almeno per il 50% " al di sopra di 100 Mb/s"), il Ministero dello

sviluppo economico, con il concorso delle imprese e gli enti titolari

di reti e impianti di comunicazione elettronica fissa o mobile,

predispone un progetto strategico nel quale, sulla base del principio

di sussidiarieta' orizzontale e di partenariato pubblico - privato,

sono individuati gli interventi finalizzati alla realizzazione

dell'infrastruttura di telecomunicazione a banda larga e ultralarga,

anche mediante la valorizzazione, l'ammodernamento e il coordinamento

delle infrastrutture esistenti. Le infrastrutture ricomprese nel

progetto strategico, costituiscono servizio di interesse economico

generale in conformita' all'articolo 106 del Trattato sul

funzionamento dell'Unione europea.

2. Il progetto strategico e' finalizzato alla realizzazione di

infrastrutture passive, aperte e neutre, per lo sviluppo di reti di

comunicazione elettronica a banda larga e ultralarga per accelerare

il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1. L'Autorita' per

le garanzie nelle comunicazioni e' competente alla definizione del

sistema tariffario in modo da incentivare gli investimenti necessari

alla realizzazione della predetta infrastruttura nazionale e da

assicurare comunque una adeguata remunerazione dei capitali

investiti.

3. Con decreto del Ministro per lo sviluppo economico,di concerto

con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita per i profili

di competenza l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni,

vengono adottati i provvedimenti necessari per l'attuazione delle

disposizioni dei commi precedenti.

4. Alla realizzazione del progetto strategico di cui al comma 1

possono essere destinate risorse pubbliche anche afferenti agli

interventi cofinanziati dai Fondi strutturali europei 2007 /2013. Per

assicurare la realizzazione, in tempi rapidi, il progetto strategico

di cui al comma 1 sara' prioritariamente finanziato nell'ambito delle

procedure di riprogrammazione e accelerazione della spesa delle

risorse previste dalla delibera CIPE n. 1 dell'11 gennaio 2011.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi

o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Art. 31

Interventi per favorire l'afflusso di capitale di rischio verso le

nuove imprese

1. Al fine di favorire l'accesso al venture capital e sostenere i

processi di crescita di nuove imprese, utilizzando lo strumento dei

fondi comuni di investimento, secondo le linee indicate dalla

Commissione europea nella comunicazione "Europe 2020" sono emanate le

seguenti disposizioni.

2. Sono definiti "Fondi per il Venture Capital" (FVC) i fondi

comuni di investimento armonizzati UE che investono almeno il 75% dei

capitali raccolti in societa' non quotate nella fase di

sperimentazione (seed financing), di costituzione (start-up

financing), di avvio dell'attivita' (early-stage financing) o di

sviluppo del prodotto (expansion financing).

3. Le societa' destinatarie dei FVC devono avere, tra l'altro, le

seguenti caratteristiche:

a) non essere quotate;

b) avere sede legale nel territorio di uno Stato Membro

dell'Unione Europea o nel territorio di uno Stato Membro dello Spazio

Economico Europeo, a condizione che abbiano con l'Italia un accordo

che consenta un adeguato scambio di informazioni ai fini fiscali;

c) essere detenute, direttamente o indirettamente, in via

prevalente da persone fisiche;

d) essere soggette all'imposta sul reddito delle societa' o

analoga imposta prevista dalla legislazione locale senza la

possibilita' di esserne esentate totalmente o parzialmente;

e) essere societa' esercenti attivita' di impresa da non piu' di

36 mesi;

f) avere un fatturato, cosi' come risultante dall'ultimo bilancio

approvato prima dell'investimento del FVC, non superiore ai 50

milioni di euro.

4. Non sono soggetti ad imposizione i proventi di cui alla lettera

g) del comma 1 dell'articolo 44 del testo unico delle imposte sui

redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22

dicembre 1986, n. 917, derivanti dalla partecipazione ai FVC.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura

non regolamentare sono stabilite, tra l'altro, le modalita' di

rendicontazione annuale dei gestori dei FVC al fine di rispettare le

condizioni di cui ai commi 2 e 3 e le sanzioni nel caso del mancato

rispetto delle suddette condizioni.

6. Per i soggetti titolari di reddito d'impresa le disposizioni del

comma 4 sono efficaci previa autorizzazione della Commissione europea

secondo le procedure previste dall'articolo 108, paragrafo 3, del

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Art. 32

Disposizioni in materia di finanziamento e potenziamento delle

infrastrutture

1. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e

dei trasporti e' istituito il "Fondo infrastrutture ferroviarie e

stradali" con una dotazione di 930 milioni per l'anno 2012 e 1.000

milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2013 al 2016. Le risorse

del Fondo di cui al comma 1 sono assegnate dal CIPE, su proposta del

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il

Ministro dell'economia e delle finanze, e sono destinate

prioritariamente alle opere ferroviarie da realizzare ai sensi

dell'articolo 2, commi 232, 233 e 234, della legge 23 dicembre 2009,

n. 191, nonche' ai contratti di programma con RFI SpA e ANAS SpA.

2. Sono revocati i finanziamenti assegnati dal CIPE entro il 31

dicembre 2008 per la realizzazione delle opere ricomprese nel

Programma delle infrastrutture strategiche di cui alla legge 21

dicembre 2001, n. 443, per le quali, alla data di entrata in vigore

del presente decreto , non sia stato emanato il decreto

interministeriale previsto dall'articolo 1, comma 512, della legge n.

296 del 2006 e non sia stato pubblicato il relativo bando di gara. Il

presente comma non si applica a finanziamenti approvati mediante

decreto interministeriale ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del

decreto legge 22 marzo 2004, n. 72, convertito, con modificazioni,

dalla legge 21 maggio 2004, n. 128.

3. Sono altresi' revocati i finanziamenti assegnati dal CIPE per la

realizzazione delle opere ricomprese nel Programma delle

infrastrutture strategiche, di cui alla legge 21 dicembre 2001, n.

443, i cui soggetti beneficiari, autorizzati alla data del 31

dicembre 2008 all'utilizzo dei limiti di impegno e dei contributi

pluriennali con il decreto interministeriale previsto dall'articolo

1, comma 512, della legge n. 296 del 2006, alla data di entrata in

vigore del presente decreto che non abbiano assunto obbligazioni

giuridicamente vincolanti, non abbiano bandito la gara per

l'aggiudicazione del relativo contratto di mutuo ovvero, in caso di

loro utilizzo mediante erogazione diretta, non abbiano chiesto il

pagamento delle relative quote annuali al Ministero delle

infrastrutture e dei trasporti e non sia stato pubblicato il relativo

bando di gara.

4. Sono revocati i finanziamenti assegnati per la progettazione

delle opere ricomprese nel Programma delle infrastrutture strategiche

di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443 per i quali, alla data di

entrata in vigore del presente decreto legge, non sia stato emanato

il decreto interministeriale previsto dall'articolo 1, comma 512,

della legge n. 296 del 2006, ovvero i cui soggetti beneficiari,

autorizzati alla data del 31 dicembre 2008 all'utilizzo dei limiti di

impegno e dei contributi pluriennali con il decreto interministeriale

previsto dall'articolo 1, comma 512, della legge n. 296 del 2006,

alla data di entrata in vigore del presente decreto non abbiano

assunto obbligazioni giuridicamente vincolanti, non abbiano bandito

la gara per l'aggiudicazione del relativo contratto di mutuo ovvero,

in caso di loro utilizzo mediante erogazione diretta, non hanno

chiesto il pagamento delle relative quote annuali al Ministero delle

infrastrutture e dei trasporti.

5. Con decreti, di natura non regolamentare, del Ministro delle

infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro

dell'economia e delle finanze, sono individuati i finanziamenti

revocati ai sensi dei commi 2, 3 e 4.

6. Le quote annuali dei limiti di impegno e dei contributi revocati

e iscritte in bilancio ai sensi dei commi 2, 3 e 4, affluiscono al

Fondo appositamente istituito nello stato di previsione del Ministero

delle infrastrutture e dei trasporti.

7. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica,

su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, stabilisce,

fatta eccezione per i finanziamenti delle opere gia' deliberati dal

detto Comitato ove confermati dal Ministro delle infrastrutture e dei

trasporti, la destinazione delle risorse che affluiscono al fondo di

cui al comma 6 per la realizzazione del programma delle

infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n.

443.

8. Per il potenziamento e il funzionamento del sistema informativo

del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per l'anno 2011

e' autorizzata la spesa di euro 16.700.000,00.

9. Per la prosecuzione del servizio intermodale dell'autostrada

ferroviaria alpina attraverso il valico del Frejus per l'anno 2011 e'

autorizzata la spesa di euro 6.300.000,00.

10. Per le finalita' dei commi 8, e 9, le risorse di cui

all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162,

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201,

iscritte, in conto residui sul capitolo 7192 dello stato di

previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, resesi

disponibili per pagamenti non piu' dovuti, sono mantenute in bilancio

nell'esercizio 2011 nel limite di euro 23 milioni di euro, per essere

versate al bilancio dello Stato.

11. All'onere derivante dai commi 8, 9 e 10, in termini di

indebitamento netto, si provvede mediante corrispondente utilizzo,

per euro 23.000.000 per l'anno 2011, in termini di sola cassa, del

fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre

2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre

2008, n. 189.

12. All'articolo 1, comma 10-ter del decreto-legge 23 ottobre 2008,

n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008,

n. 201, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La condizione

prevista dal periodo precedente deve intendersi non realizzata nel

caso di contribuzione obbligatoria prevista per legge a carico degli

iscritti delle associazioni o fondazioni.".

13. Al fine di monitorare l'utilizzo dei fondi strutturali e del

Fondo per lo sviluppo e la coesione, la Conferenza permanente per i

rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e

di Bolzano svolge, con cadenza almeno semestrale, una apposita

sessione per la coesione territoriale alla quale partecipano le parti

sociali.

14. Per le finalita' di cui al comma 13, la sessione per la

coesione territoriale monitora la realizzazione degli interventi

strategici nonche' propone ulteriori procedure e modalita' necessarie

per assicurare la qualita', la rapidita' e l'efficacia della spesa;

alla sessione per la coesione territoriale i presidenti delle regioni

del Sud presentano una relazione sui risultati conseguiti con

particolare riferimento a quanto previsto dai contratti istituzionali

di sviluppo di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio

2011, n. 88.

15. Lo svolgimento dei lavori della sessione per la coesione

territoriale e' disciplinato con delibera della Conferenza permanente

per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, anche

prevedendo compiti di supporto tecnico a cura del Dipartimento per lo

sviluppo e la coesione economica.

16. Dall'anno 2012, una quota parte, fino al tre per cento, delle

risorse del Fondo di cui al comma 1, e' assegnata compatibilmente con

gli equilibri di finanza pubblica con delibera del CIPE, alla spesa

per la tutela e gli interventi a favore dei beni e le attivita'

culturali. L'assegnazione della predetta quota e' disposta dal CIPE,

su proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di

concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con

il Ministro dell'economia e delle finanze. Il Ministro per i beni e

le attivita' culturali presenta al CIPE una relazione annuale sullo

stato di attuazione degli interventi finanziati a valere sulle

risorse gia' destinate per le suddette finalita'. Per l'anno 2011 non

si applicano le disposizioni di cui all'articolo 60, comma 4, della

legge 27 dicembre 2002, n. 289. Dall'anno 2012 il 3 per cento degli

stanziamenti previsti per le infrastrutture, di cui all'articolo 60,

comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' definito

esclusivamente nei termini di cui al presente comma.

17. Con riferimento alle opere di preparazione e di realizzazione

del Sito di cui all'allegato 1 al Decreto del Presidente del

Consiglio dei Ministri in data 22 ottobre 2008, e successive

modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 2008,

le distanze di cui all'articolo 41-septies della legge 17 agosto

1942, n. 1150, all'articolo 4, D.M. 1 aprile 1968, n. 1404, nonche'

all'articolo 28 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, possono essere

ridotte per determinati tratti ove particolari circostanze lo

richiedano, con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e dei

trasporti, su richiesta degli interessati, e sentito l'A.N.A.S.

18. Al fine di assicurare la tempestiva realizzazione dell'EXPO

Milano 2015, nonche' di garantire l'adempimento delle obbligazioni

internazionali assunte dal Governo della Repubblica italiana nei

confronti del Bureau International des Expositions, si applicano alle

opere individuate e definite essenziali in base al decreto del

Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 ottobre 2008, e

successive modificazioni, le disposizioni processuali di cui

all'articolo 125 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Art. 33

Disposizioni in materia di valorizzazione del patrimonio immobiliare

1. Con decreto del Ministro dell'economia e finanze e' costituita

una societa' di gestione del risparmio avente capitale sociale pari a

2 milioni di euro per l'anno 2012, per l'istituzione di uno o piu'

fondi d'investimento al fine di partecipare in fondi d'investimento

immobiliari chiusi promossi da regioni, provincie, comuni anche in

forma consorziata ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo

18 agosto 2000, n. 267, ed altri enti pubblici ovvero da societa'

interamente partecipate dai predetti enti, al fine di valorizzare o

dismettere il proprio patrimonio immobiliare disponibile. La

pubblicazione del suddetto decreto fa luogo ad ogni adempimento di

legge. Il capitale e' detenuto interamente dal Ministero

dell'economia e delle finanze. I fondi istituiti dalla societa' di

gestione del risparmio costituita dal Ministro dell'economia e delle

finanze partecipano a quelli di cui al comma 2 mediante la

sottoscrizione di quote da questi ultimi offerte su base competitiva

a investitori qualificati al fine di conseguire la liquidita'

necessaria per la realizzazione degli interventi di valorizzazione. I

fondi istituiti dalla societa' di gestione del risparmio costituita

dal Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi del presente

comma investono direttamente al fine di acquisire immobili in

locazione passiva alle pubbliche amministrazioni. Con successivo

decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere

stabilite le modalita' di partecipazione del suddetto fondo a fondi

titolari di diritti di concessione o d'uso su beni indisponibili e

demaniali, che prevedano la possibilita' di locare in tutto o in

parte il bene oggetto della concessione.

2. Ai fondi comuni di investimento immobiliare promossi da regioni,

provincie, comuni anche in forma consorziata ai sensi dell'articolo

31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed da altri enti

pubblici ovvero da societa' interamente partecipate dai predetti

enti, ai sensi del comma 1 possono essere apportati a fronte

dell'emissione di quote del fondo medesimo, beni immobili e diritti

con le procedure dell'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008,

n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.

133, nonche' quelli trasferiti ai sensi del decreto legislativo 28

maggio 2010, n. 85. Tali apporti devono avvenire sulla base di

progetti di utilizzo o di valorizzazione approvati con delibera

dell'organo di governo dell'ente, previo esperimento di procedure di

selezione della Societa' di gestione del risparmio tramite procedure

di evidenza pubblica. Possono presentare proposte di valorizzazione

di cui al presente comma i soggetti, anche privati. Nel caso dei beni

individuati sulla base di quanto previsto dall'articolo 3, comma 3,

del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, la domanda prevista

dal comma 4, dell'articolo 3 del citato decreto legislativo puo'

essere motivata dal trasferimento dei predetti beni ai fondi di cui

al presente comma. E' abrogato l'articolo 6 del decreto legislativo

28 maggio 2010, n. 85. I soggetti indicati all'articolo 4, comma 1

del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con

modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, possono

apportare beni ai suddetti fondi.

3. L'investimento nel fondo di cui al comma 1, e' compatibile con

le vigenti disposizioni in materia di attivita' di copertura delle

riserve tecniche delle compagnie di assicurazione di cui ai decreti

legislativi 17 marzo 1995, n. 174, e 17 marzo 1995, n. 175, e

successive modificazioni, e ai provvedimenti ISVAP n. 147 e 148 del

1996 e n. 36 del 2011, e successive modificazioni, nei limiti ed alle

condizioni ivi contenuti. Il venti per cento del piano di impiego dei

fondi disponibili previsto dall'articolo 65 della legge 30 aprile

1969, n. 153, per gli enti pubblici, di natura assicurativa o

previdenziale, per gli anni 2012, 2013 e 2014 e' destinato alla

sottoscrizione delle quote dei suddetti fondi. La Cassa depositi e

prestiti, secondo le modalita' di cui all'articolo 3, comma 4-bis del

decreto legge 10 febbraio 2009 n.5, convertito, con modificazioni,

dalla legge 9 aprile 2009 n. 33, puo' partecipare ai fondi di cui al

comma 1.

4. La destinazione funzionale dei beni oggetto di conferimento ai

fondi di cui al comma 2 puo' essere conseguita mediante il

procedimento di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto

2000, n. 267, e delle corrispondenti disposizioni previste dalla

legislazione regionale. Il procedimento si conclude entro il termine

perentorio di 180 giorni dalla data della delibera con cui viene

promossa la costituzione dei fondi di cui al comma 2. Con la medesima

procedura si procede alla regolarizzazione edilizia ed urbanistica

degli immobili conferiti. L'apporto ai fondi di cui al comma 2 e'

sospensivamente condizionato all'espletamento delle procedure di

valorizzazione e di regolarizzazione. Fino a quando la valorizzazione

dei beni trasferiti al fondo non sia completata, i soggetti

apportanti di cui al comma 1 non possono alienare la maggioranza

delle quote del fondo.

5. Per gli immobili sottoposti alle norme di tutela di cui al

decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante Codice dei beni

culturali e del paesaggio, si applicano gli articoli 12 e 112 del

citato decreto legislativo, nonche' l'articolo 5, comma 5, del

decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85.

6. All'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,

dopo il comma 9 e' aggiunto il seguente: "9-bis. In caso di

conferimento a fondi di investimento immobiliare dei beni inseriti

negli elenchi di cui al comma 1, la destinazione funzionale prevista

dal piano delle alienazioni e delle valorizzazioni, se in variante

rispetto alle previsioni urbanistiche ed edilizie vigenti ed in

itinere, puo' essere conseguita mediante il procedimento di cui

all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e

delle corrispondenti disposizioni previste dalla legislazione

regionale. Il procedimento si conclude entro il termine perentorio di

180 giorni dall'apporto o dalla cessione sotto pena di retrocessione

del bene all'ente locale. Con la medesima procedura si procede alla

regolarizzazione edilizia ed urbanistica degli immobili conferiti."

7. Agli apporti ai fondi effettuati ai sensi del presente articolo

si applicano le agevolazioni di cui il commi 10 e 11 dell'articolo

14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86, e gli articoli 1, 3 e 4

del decreto- legge 25 settembre 2001 n. 351, convertito, con

modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.

8. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente

decreto la societa' Patrimonio dello Stato s.p.a. e' sciolta ed e'

posta in liquidazione con le modalita' previste dal codice civile.

Art. 34

Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e

regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita' di

cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.

327

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.

327, dopo l'articolo 42 e' inserito il seguente:

«42-bis. (Utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di

interesse pubblico) - 1. Valutati gli interessi in conflitto,

l'autorita' che utilizza un bene immobile per scopi di interesse

pubblico, modificato in assenza di un valido ed efficace

provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilita',

puo' disporre che esso sia acquisito, non retroattivamente, al suo

patrimonio indisponibile e che al proprietario sia corrisposto un

indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale,

quest'ultimo forfetariamente liquidato nella misura del dieci per

cento del valore venale del bene.

2. Il provvedimento di acquisizione puo' essere adottato anche

quando sia stato annullato l'atto da cui sia sorto il vincolo

preordinato all'esproprio, l'atto che abbia dichiarato la pubblica

utilita' di un'opera o il decreto di esproprio. Il provvedimento di

acquisizione puo' essere adottato anche durante la pendenza di un

giudizio per l'annullamento degli atti di cui al primo periodo del

presente comma, se l'amministrazione che ha adottato l'atto impugnato

lo ritira. In tali casi, le somme eventualmente gia' erogate al

proprietario a titolo di indennizzo, maggiorate dell'interesse

legale, sono detratte da quelle dovute ai sensi del presente

articolo.

3. Salvi i casi in cui la legge disponga altrimenti, l'indennizzo

per il pregiudizio patrimoniale di cui al comma 1 e' determinato in

misura corrispondente al valore venale del bene utilizzato per scopi

di pubblica utilita' e, se l'occupazione riguarda un terreno

edificabile, sulla base delle disposizioni dell'articolo 37, commi 3,

4, 5, 6 e 7. Per il periodo di occupazione senza titolo e' computato

a titolo risarcitorio, se dagli atti del procedimento non risulta la

prova di una diversa entita' del danno, l'interesse del cinque per

cento annuo sul valore determinato ai sensi del presente comma

4. Il provvedimento di acquisizione, recante l'indicazione delle

circostanze che hanno condotto alla indebita utilizzazione dell'area

e se possibile la data dalla quale essa ha avuto inizio, e'

specificamente motivato in riferimento alle attuali ed eccezionali

ragioni di interesse pubblico che ne giustificano l'emanazione,

valutate comparativamente con i contrapposti interessi privati ed

evidenziando l'assenza di ragionevoli alternative alla sua adozione;

nell'atto e' liquidato l'indennizzo di cui al comma 1 e ne e'

disposto il pagamento entro il termine di trenta giorni. L'atto e'

notificato al proprietario e comporta il passaggio del diritto di

proprieta' sotto condizione sospensiva del pagamento delle somme

dovute ai sensi del comma 1, ovvero del loro deposito effettuato ai

sensi dell'articolo 20, comma 14; e' soggetto a trascrizione presso

la conservatoria dei registri immobiliari a cura dell'amministrazione

procedente ed e' trasmesso in copia all'ufficio istituito ai sensi

dell'articolo 14, comma 2.

5. Se le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 4 sono applicate

quando un terreno sia stato utilizzato per finalita' di edilizia

residenziale pubblica, agevolata o convenzionata, ovvero quando si

tratta di terreno destinato a essere attribuito per finalita' di

interesse pubblico in uso speciale a soggetti privati, il

provvedimento e' di competenza dell'autorita' che ha occupato il

terreno e la liquidazione forfetaria dell'indennizzo per il

pregiudizio non patrimoniale e' pari al venti per cento del valore

venale del bene.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in

quanto compatibili, anche quando e' imposta una servitu' e il bene

continua a essere utilizzato dal proprietario o dal titolare di un

altro diritto reale; in tal caso l'autorita' amministrativa, con

oneri a carico dei soggetti beneficiari, puo' procedere all'eventuale

acquisizione del diritto di servitu' al patrimonio dei soggetti,

privati o pubblici, titolari di concessioni, autorizzazioni o licenze

o che svolgono servizi di interesse pubblico nei settori dei

trasporti, telecomunicazioni, acqua o energia.

7. L'autorita' che emana il provvedimento di acquisizione di cui

al presente articolo ne' da' comunicazione, entro trenta giorni, alla

Corte dei conti mediante trasmissione di copia integrale.

8. Le disposizioni del presente articolo trovano altresi'

applicazione ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore ed anche

se vi e' gia' stato un provvedimento di acquisizione successivamente

ritirato o annullato, ma deve essere comunque rinnovata la

valutazione di attualita' e prevalenza dell'interesse pubblico a

disporre l'acquisizione; in tal caso, le somme gia' erogate al

proprietario, maggiorate dell'interesse legale, sono detratte da

quelle dovute ai sensi del presente articolo.".

Art. 35

Disposizioni in materia di salvaguardia delle risorse ittiche,

semplificazioni in materia di impianti di telecomunicazioni e

interventi di riduzione del costo dell'energia

1. In esecuzione di quanto previsto dal regolamento (CE) n.

1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, al fine di assicurare

un'adeguata protezione delle risorse ittiche, e' disposta, per

impresa, la misura di arresto temporaneo dell'attivita' di pesca per

le imbarcazioni autorizzate all'uso del sistema strascico e/o

volante, per un periodo massimo di 45 giorni, secondo quanto previsto

al comma 3.

2. In conseguenza dell'arresto temporaneo di cui al comma 1, il

Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e'

autorizzato a concedere alle imprese di pesca una compensazione che

non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle

imposte sui redditi, ne' del valore della produzione netta ai fini

dell'imposta regionale sulle attivita' produttive. Tale compensazione

non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma

5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive

modificazioni. La compensazione da concedere e' rapportata ai

parametri stabiliti nel Programma operativo, approvato dalla

Commissione europea, per l'applicazione in Italia del Fondo europeo

per la pesca. Al relativo onere fino a concorrenza massima di 22

milioni di euro per l'anno 2011, si provvede quanto a 13 milioni di

euro con le specifiche assegnazioni finanziarie dell'Asse prioritario

i - misure per l'adeguamento della flotta da pesca comunitaria - del

regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, e,

quanto a 9 milioni di euro a valere sulle disponibilita' del Fondo

rotativo di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

3. Le modalita' di attuazione dell'arresto temporaneo, l'entita'

del premio, le relative erogazioni, la definizione degli eventuali

periodi di arresto temporaneo supplementare per esigenze biologiche,

le misure di gestione e controllo, tenuto conto del sistema di

localizzazione satellitare, per la tutela delle risorse ittiche

giovanili nella fascia costiera e nelle zone di tutela biologica,

sono definite con decreto del Ministro delle politiche agricole

alimentari e forestali, sentita la Commissione consultiva centrale

per la pesca e l'acquacoltura.

4. Al fine di ridurre gli adempimenti amministrativi e semplificare

la realizzazione di impianti radioelettrici di debole potenza e di

ridotte dimensioni, le modifiche degli impianti di cui all'articolo

87 e le procedure semplificate per determinate tipologie di impianti

di cui all'articolo 87-bis del decreto legislativo 1 agosto 2003, n.

259, nonche' le procedure per le installazioni di impianti radio per

trasmissione punto-punto e punto-multipunto e di impianti

radioelettrici per l'accesso a reti di comunicazione ad uso pubblico

con potenza massima in singola antenna inferiore o uguale a 7 watt e

con dimensione della superficie radiante non superiore a 0,5 metri

quadrati, sono soggette a comunicazione all'ente locale e

all'organismo competente ad effettuare i controlli di cui

all'articolo 4 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, da effettuarsi

contestualmente all'attivazione dell'impianto.

5. All'articolo 87, comma 9, del decreto legislativo 1° agosto

2003, n. 259, dopo le parole: "un provvedimento di diniego" sono

inserite le seguenti: "o un parere negativo da parte dell'organismo

competente ad effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della

legge 22 febbraio 2001, n. 36".

6. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.

223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.

248, dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente: "d-bis), in via

sperimentale, il rispetto degli orari di apertura e di chiusura,

l'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonche' quello della

mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio ubicato

nei comuni inclusi negli elenchi regionali delle localita' turistiche

o citta' d'arte;".

7. Le regioni e gli enti locali adeguano le proprie disposizioni

legislative e regolamentari alla disposizione introdotta dal comma 6

entro la data del 1° gennaio 2012.

8 . All'articolo 5-bis del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5,

convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, dopo

le parole: "di localizzazione territoriale" sono inserite le

seguenti: ", nonche' che condizionino o limitino la suddetta

riconversione, obbligando alla comparazione, sotto il profilo

dell'impatto ambientale, fra combustibili diversi o imponendo

specifici vincoli all'utilizzo dei combustibili".

9. L'articolo 5-bis del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5,

convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come

modificato dal comma 8, si applica anche ai procedimenti in corso

alla data di entrata in vigore della legge di conversione.

Art. 36

Disposizioni in materia di riordino dell'ANAS S.p.A.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2012 e' istituita, ai sensi

dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e

successive modificazioni, presso il Ministero delle infrastrutture e

dei trasporti e con sede in Roma, l'Agenzia per le infrastrutture

stradali e autostradali. Il potere di indirizzo, di vigilanza e di

controllo sull'Agenzia e' esercitato dal Ministro delle

infrastrutture e dei trasporti; in ordine alle attivita' di cui al

comma 2, il potere di indirizzo e di controllo e' esercitato, quanto

ai profili finanziari, di concerto con il Ministero dell'economia e

delle finanze. L'incarico di direttore generale, nonche' quello di

componente del comitato direttivo e del collegio dei revisori

dell'Agenzia ha la durata di tre anni.

2. L'Agenzia, anche avvalendosi di Anas s.p.a., svolge i seguenti

compiti e attivita' ferme restando le competenze e le procedure

previste a legislazione vigente per l'approvazione di contratti di

programma nonche' di atti convenzionali e di regolazione tariffaria

nel settore autostradale e nei limiti delle risorse disponibili agli

specifici scopi:

a) proposta di programmazione della costruzione di nuove strade

statali, della costruzione di nuove autostrade, in concessione ovvero

in affidamento diretto ad Anas s.p.a. a condizione che non comporti

effetti negativi sulla finanza pubblica, nonche', subordinatamente

alla medesima condizione, di affidamento diretto a tale societa'

della concessione di gestione di autostrade per le quali la

concessione sia in scadenza ovvero revocata;

b) quale amministrazione concedente:

1) selezione dei concessionari autostradali e relativa

aggiudicazione;

2) vigilanza e controllo sui concessionari autostradali,

inclusa la vigilanza sull'esecuzione dei lavori di costruzione delle

opere date in concessione e il controllo della gestione delle

autostrade il cui esercizio e' dato in concessione;

3) affidamento diretto ad Anas s.p.a., alla condizione di cui

alla lettera a), delle concessioni, in scadenza o revocate, per la

gestione di autostrade, ovvero delle concessioni per la costruzione e

gestione di nuove autostrade, con convenzione da approvarsi con

decreto del Ministro dell'infrastruttura e dei trasporti di concerto

con il Ministro dell'economia e delle finanze;

4) si avvale, nell'espletamento delle proprie funzioni, delle

societa' miste regionali Autostrade del Lazio s.p.a, Autostrade del

Molise s.p.a, Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. e Concessioni

Autostradali Piemontesi s.p.a., relativamente alle infrastrutture

autostradali, assentite o da assentire in concessione, di rilevanza

regionale;

c) approvazione dei progetti relativi ai lavori inerenti la rete

stradale ed autostradale di interesse nazionale, che equivale a

dichiarazione di pubblica utilita' ed urgenza ai fini

dell'applicazione delle leggi in materia di espropriazione per

pubblica utilita';

d) proposta di programmazione del progressivo miglioramento ed

adeguamento della rete delle strade e delle autostrade statali e

della relativa segnaletica;

e) proposta in ordine alla regolazione e variazioni tariffarie

per le concessioni autostradali;

f) attuazione delle leggi e dei regolamenti concernenti la tutela

del patrimonio delle strade e delle autostrade statali, nonche' la

tutela del traffico e della segnaletica; adozione i provvedimenti

ritenuti necessari ai fini della sicurezza del traffico sulle strade

ed autostrade medesime; esercizio, per le strade statali ed

autostrade ad essa affidate, dei diritti ed dei poteri attribuiti

all'ente proprietario;

g) effettuazione e partecipazione a studi, ricerche e

sperimentazioni in materia di viabilita', traffico e circolazione;

h) effettuazione, a pagamento, di consulenze e progettazioni per

conto di altre amministrazioni od enti italiani e stranieri.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2012 Anas s.p.a. provvede, nel limite

delle risorse disponibili e nel rispetto degli obiettivi di finanza

pubblica, esclusivamente a:

a) costruire e gestire le strade, ivi incluse quelle sottoposte a

pedaggio, e le autostrade statali, anche per effetto di subentro ai

sensi del precedente comma 2, lettere a) e b) incassandone tutte le

entrate relative al loro utilizzo, nonche' alla loro manutenzione

ordinaria e straordinaria;

b) realizzare il progressivo miglioramento ed adeguamento della

rete delle strade e delle autostrade statali e della relativa

segnaletica;

c) curare l'acquisto, la costruzione, la conservazione, il

miglioramento e l'incremento dei beni mobili ed immobili destinati al

servizio delle strade e delle autostrade statali;

d) espletare, mediante il proprio personale, i compiti di cui al

comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.

285, e dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica

16 dicembre 1992, n. 495;

4. A decorrere dalla data di cui al comma 1, l'Agenzia subentra ad

Anas s.p.a. nelle funzioni di concedente per le convenzioni in essere

alla stessa data. A decorrere dalla medesima data in tutti gli atti

convenzionali con le societa' regionali, nonche' con i concessionari

di cui al comma 2, lettera b), il riferimento fatto ad Anas s.p.a.,

quale ente concedente, deve intendersi sostituito, ovunque ripetuto,

con il riferimento all'Agenzia di cui al comma 1.

5. Relativamente alle attivita' e ai compiti di cui al comma 2,

l'Agenzia esercita ogni competenza gia' attribuita in materia

all'Ispettorato di vigilanza sulle concessionarie autostradali e ad

altri uffici di Anas s.p.a. ovvero ad uffici di amministrazioni dello

Stato, i quali sono conseguentemente soppressi a decorrere dal 1°

gennaio 2012. Il personale degli uffici soppressi con rapporto di

lavoro subordinato a tempo indeterminato, in servizio alla data di

entrata in vigore del presente decreto, e' trasferito all'Agenzia,

per formarne il relativo ruolo organico. All'Agenzia sono altresi'

trasferite le risorse finanziarie previste per detto personale a

legislazione vigente nello stato di previsione del Ministero delle

infrastrutture, nonche' le risorse di cui all'articolo 1, comma 1020,

della legge 296 del 2006, gia' finalizzate, in via prioritaria, alla

vigilanza sulle concessionarie autostradali nei limiti delle esigenze

di copertura delle spese di funzionamento dell'Agenzia. Al personale

trasferito si applica la disciplina dei contratti collettivi

nazionali relativi al comparto Ministeri e dell'Area I della

dirigenza. Il personale trasferito mantiene il trattamento economico

fondamentale ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e

continuative, corrisposto al momento del trasferimento, nonche'

l'inquadramento previdenziale. Nel caso in cui il predetto

trattamento economico risulti piu' elevato rispetto a quello previsto

e' attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile

con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo

conseguiti. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su

proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro

per la pubblica amministrazione e l'innovazione si procede alla

individuazione delle unita' di personale da trasferire all'Agenzia e

alla riduzione delle dotazioni organiche e delle strutture delle

amministrazioni interessate al trasferimento delle funzioni in misura

corrispondente al personale effettivamente trasferito. Con lo stesso

decreto e' stabilita un'apposita tabella di corrispondenza tra le

qualifiche e le posizioni economiche del personale assegnato

all'Agenzia.

6. Entro il 31 dicembre 2011 il Ministero delle infrastrutture e

dei trasporti e Anas s.p.a. predispongono lo schema di convenzione

che, successivamente al 1° gennaio 2012, l'Agenzia di cui al comma 1

sottoscrive con Anas s.p.a. in funzione delle modificazioni

conseguenti alle disposizioni di cui ai commi da 1 a 5, da approvarsi

con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

7. A decorrere dal 1° gennaio 2012 sono attribuite gratuitamente al

Ministero dell'economia e delle finanze, o a societa' dallo stesso

controllata, tutte le partecipazioni detenute da Anas s.p.a. anche in

societa' regionali, nonche' in Stretto di Messina s.p.a..

8. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del

presente decreto, in deroga a quanto previsto dallo statuto di Anas

s.p.a., nonche' dalle disposizioni in materia contenute nel codice

civile, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di

concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, si

provvede alla nomina di un amministratore unico della suddetta

societa', al quale sono conferiti i piu' ampi poteri di

amministrazione ordinaria e straordinaria ivi incluse tutte le

attivita' occorrenti per la individuazione delle risorse umane,

finanziarie e strumentali di Anas s.p.a. che confluiscono, a

decorrere dal 1° gennaio 2012, nell'Agenzia di cui al comma 1. Il

consiglio di amministrazione di Anas S.p.A. in carica alla data di

entrata in vigore del presente decreto decade con effetto dalla data

di adozione del citato decreto del Ministro dell'economia e delle

finanze. La revoca disposta ai sensi del presente comma integra gli

estremi della giusta causa di cui all'articolo 2383, terzo comma, del

codice civile e non comporta, pertanto, il diritto dei componenti

revocati al risarcimento di cui alla medesima disposizione.

9. L'amministratore unico provvede altresi' alla riorganizzazione

delle residue risorse di Anas s.p.a. nonche' alla predisposizione del

nuovo statuto della societa' che, entro il 1° gennaio 2012, e'

approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di

concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Entro

30 giorni dall'emanazione del decreto di approvazione dello statuto,

viene convocata l'assemblea di Anas s.p.a. per la ricostituzione del

consiglio di amministrazione. Il nuovo statuto di Anas s.p.a. prevede

i requisiti necessari per stabilire forme di controllo analogo del

Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero delle

infrastrutture e dei trasporti sulla societa', al fine di assicurare

la funzione di organo in house dell'amministrazione.

10. L'articolo 1, comma 1023, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,

e' abrogato.

Art. 37

Disposizioni per l'efficienza del sistema giudiziario e la celere

definizione delle controversie

1. I capi degli uffici giudiziari sentiti, i presidenti dei

rispettivi consigli dell'ordine degli avvocati, entro il 31 gennaio

di ogni anno redigono un programma per la gestione dei procedimenti

civili, amministrativi e tributari pendenti. Con il programma il capo

dell'ufficio giudiziario determina:

a) gli obiettivi di riduzione della durata dei procedimenti

concretamente raggiungibili nell'anno in corso;

b) gli obiettivi di rendimento dell'ufficio, tenuto conto dei

carichi esigibili di lavoro dei magistrati individuati dai competenti

organi di autogoverno, l'ordine di priorita' nella trattazione dei

procedimenti pendenti, individuati secondo criteri oggettivi ed

omogenei che tengano conto della durata della causa, anche con

riferimento agli eventuali gradi di giudizio precedenti,nonche' della

natura e del valore della stessa.

2. Con il programma di cui al comma 1, sulla cui attuazione vigila

il capo dell'ufficio giudiziario, viene dato atto dell'avvenuto

conseguimento degli obiettivi fissati per l'anno precedente o vengono

specificate le motivazioni del loro eventuale mancato raggiungimento.

Ai fini della valutazione per la conferma dell'incarico direttivo ai

sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 5 aprile 2006 n. 160,

i programmi previsti dal comma 1 sono comunicati ai locali consigli

dell'ordine degli avvocati e sono trasmessi al Consiglio superiore

della magistratura.

3. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui ai commi

1, e seguenti, il programma di cui al comma 1 viene adottato entro

sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto

e vengono indicati gli obiettivi di riduzione della durata dei

procedimenti civili, amministrativi e tributari concretamente

raggiungibili entro il 31 dicembre 2012, anche in assenza della

determinazione dei carichi di lavoro di cui al comma 1, lett. b).

4. In relazione alle concrete esigenze organizzative dell'ufficio,

i capi degli uffici giudiziari possono stipulare apposite

convenzioni, senza oneri a carico della finanza pubblica, con le

facolta' universitarie di giurisprudenza, con le scuole di

specializzazione per le professioni legali di cui all'articolo 16 del

decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive

modificazioni, e con i consigli dell'ordine degli avvocati per

consentire ai piu' meritevoli, su richiesta dell'interessato e previo

parere favorevole del Consiglio giudiziario per la magistratura

ordinaria, del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa

per quella amministrativa e del Consiglio di presidenza della

giustizia tributaria per quella tributaria, lo svolgimento presso i

medesimi uffici giudiziari del primo anno del corso di dottorato di

ricerca, del corso di specializzazione per le professioni legali o

della pratica forense per l'ammissione all'esame di avvocato.

5. Coloro che sono ammessi alla formazione professionale negli

uffici giudiziari assistono e coadiuvano i magistrati che ne fanno

richiesta nel compimento delle loro ordinarie attivita', anche con

compiti di studio, e ad essi si applica l'articolo 15 del testo unico

delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili

dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10

gennaio 1957 n. 3. Lo svolgimento delle attivita' previste dal

presente comma sostituisce ogni altra attivita' del corso del

dottorato di ricerca, del corso di specializzazione per le

professioni legali o della pratica forense per l'ammissione all'esame

di avvocato. Al termine del periodo di formazione il magistrato

designato dal capo dell'ufficio giudiziario redige una relazione

sull'attivita' e sulla formazione professionale acquisita, che viene

trasmessa agli enti di cui al comma 4. Ai soggetti previsti dal

presente comma non compete alcuna forma di compenso, di indennita',

di rimborso spese o di trattamento previdenziale da parte della

pubblica amministrazione. Il rapporto non costituisce ad alcun titolo

pubblico impiego. E' in ogni caso consentita la partecipazione alle

convenzioni previste dal comma 4 di terzi finanziatori.

6. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in

materia di spese giustizia, di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) la rubrica del titolo I della parte II e' sostituito dalla

seguente: "Contributo unificato nel processo civile, amministrativo e

tributario";

b) all'articolo 9:

1) Al comma 1, dopo le parole: "volontaria giurisdizione,"

sopprimere la parol: "e", dopo le parole: "processo amministrativo"

sono aggiunte le seguenti: "e nel processo tributario";

2) dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-bis. Nei processi

per controversie di previdenza ed assistenza obbligatorie, nonche'

per quelle individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico

impiego le parti che sono titolari di un reddito imponibile ai fini

dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima

dichiarazione, superiore al doppio dell'importo previsto

dall'articolo 76, sono soggette, rispettivamente, al contributo

unificato di iscrizione a ruolo nella misura di cui all'articolo 13,

comma 1, lettera a), e comma 3, salvo che per i processi dinanzi alla

Corte di cassazione in cui il contributo e' dovuto nella misura di

cui all'articolo 13, comma 1.";

c) all'articolo 10, comma 1, le parole. «il processo esecutivo

per consegna e rilascio» sono soppresse;

d) all'articolo 10, al comma 3, le parole: « i processi di cui al

libro IV, titolo II, capi I , II , III , IV e V , del codice di

procedura civile» sono sostituite dalle seguenti: « i processi di cui

al libro IV, titolo II, capi II , III , IV e V , del codice di

procedura civile»;

e) all'articolo 10, al comma 6-bis, le parole: «per i processi

dinanzi alla Corte di cassazione» sono soppresse;

f) all'articolo 13, comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla

seguente: «a) euro 37 per i processi di valore fino a 1.100 euro,

nonche' per i processi per controversie di previdenza e assistenza

obbligatorie, salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma-1 bis, per

i procedimenti di cui all'articolo 711 del codice di procedura

civile, e per i procedimenti di cui all'articolo 4, comma 16, della

legge 1° dicembre 1970, n. 898;»;

g) all'articolo 13, comma 1, la lettera b) e' sostituita dalla

seguente: « b) euro 85 per i processi di valore superiore a euro

1.100 e fino a euro 5.200 e per i processi di volontaria

giurisdizione, nonche' per i processi speciali di cui al libro IV,

titolo II, capo I e capo VI, del codice di procedura civile, e per i

processi contenziosi di cui all'articolo 4 della legge 1 dicembre

1970, n. 898,»;

h) all'articolo 13, comma 1, alla lettera c) le parole: «euro

187» sono sostituite dalle seguenti: «euro 206»;

i) all'articolo 13, comma 1, alla lettera d) le parole: «euro

374» sono sostituite dalle seguenti: «euro 450»;

l) all'articolo 13, comma 1, alla lettera e) le parole: «euro

550» sono sostituite dalle seguenti: «euro 660»;

m) all'articolo 13, comma 1, alla lettera f) le parole: «euro

880» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1.056»;

n) all'articolo 13, comma 1, alla lettera g) le parole: «euro

1.221» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1.466»;

o) all'articolo 13, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2.

Per i processi di esecuzione immobiliare il contributo dovuto e' pari

a euro 242. Per gli altri processi esecutivi lo stesso importo e'

ridotto della meta'. Per i processi esecutivi mobiliari di valore

inferiore a 2.500 euro il contributo dovuto e' pari a euro 37. Per i

processi di opposizione agli atti esecutivi il contributo dovuto e'

pari a euro 146.»;

p) all'articolo 13, al comma 3, dopo le parole: «compreso il

giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e di opposizione alla

sentenza dichiarativa di fallimento» sono inserite le seguenti: «e

per le controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di

pubblico impiego, salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1- bis

»;

q) all'articolo 13, dopo il comma 3, e' inserito il seguente:

"3-bis. Ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di

posta elettronica certificata e il proprio numero di fax ai sensi

degli articoli 125, primo comma, del codice di procedura civile e 16,

comma 1-bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ovvero

qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale nell'atto

introduttivo del giudizio o, per il processo tributario, nel ricorso

il contributo unificato e' aumentato della meta'.";

r) all'articolo 13, comma 5, le parole: «euro 672» sono

sostituite dalle seguenti: «euro 740»;

s) all'articolo 13, il comma 6 bis e' sostituito dal seguente:

"6-bis. Il contributo unificato per i ricorsi proposti davanti

ai Tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato e'

dovuto nei seguenti importi:

a) per i ricorsi previsti dagli articoli 116 e 117 del decreto

legislativo 2 luglio 2010, n. 104, per quelli aventi ad oggetto il

diritto di cittadinanza, di residenza, di soggiorno e di ingresso nel

territorio dello Stato e per i ricorsi di esecuzione nella sentenza o

di ottemperanza del giudicato il contributo dovuto e' di euro 300.

Non e' dovuto alcun contributo per i ricorsi previsti dall'articolo

25 della citata legge n. 241 del 1990 avverso il diniego di accesso

alle informazioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n.

195, di attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del

pubblico all'informazione ambientale; b) per le controversie

concernenti rapporti di pubblico impiego, si applica il comma 3; c)

per i ricorsi cui si applica il rito abbreviato comune a determinate

materie previsto dal libro IV, titolo V, del decreto legislativo 2

luglio 2010, n. 104, nonche' da altre disposizioni che richiamino il

citato rito, il contributo dovuto e' di euro 1.500; d) per i ricorsi

di cui all'articolo 119, comma 1, lettere a) e b), del decreto

legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il contributo dovuto e' di euro

4.000; e) in tutti gli altri casi non previsti dalle lettere

precedenti e per il ricorso straordinario al Presidente della

Repubblica nei casi ammessi dalla normativa vigente, il contributo

dovuto e' di euro 600. I predetti importi sono aumentati della meta'

ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta

elettronica certificata e il proprio recapito fax, ai sensi

dell'articolo 136 del codice del processo amministrativo di cui al

decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Ai fini del presente

comma, per ricorsi si intendono quello principale, quello incidentale

e i motivi aggiunti che introducono domande nuove.";

t) all'articolo 13, dopo il comma 6-ter, e' aggiunto il seguente:

"6-quater. Per i ricorsi principale ed incidentale proposti

avanti le Commissioni tributarie provinciali e regionali e' dovuto il

contributo unificato nei seguenti importi:

a) euro 30 per controversie di valore fino a euro 2.582,28;

b) euro 60 per controversie di valore superiore a euro

2.582,28 e fino a euro 5.000;

c) euro 120 per controversie di valore superiore a euro 5.000

e fino a euro 25.000;

d) euro 250 per controversie di valore superiore a euro

25.000 e fino a euro 75.000;

e) euro 500 per controversie di valore superiore a euro

75.000 e fino a euro 200.000;

f) euro 1.500 per controversie di valore superiore a euro

200.000.

u) all'articolo 14, dopo il comma 3, e' inserito il seguente:

"3-bis. Nei processi tributari, il valore della lite,

determinato ai sensi del comma 5 dell'articolo 12 del decreto

legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni,

deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle

conclusioni del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a

debito.";

v) all'articolo 18, comma 1, secondo periodo:

1) dopo le parole: "volontaria giurisdizione," e' soppressa la

seguente "e";

2) dopo le parole: "processo amministrativo" sono inserite le

seguenti. "e nel processo tributario";

z) all'articolo 131, comma 2:

1) alla lettera a):

a) dopo le parole: "processo civile," e' soppressa la

seguente: "e";

b) dopo le parole: "processo amministrativo" sono aggiunte le

seguenti: "e nel processo tributario";

2) alla lettera b), le parole: "e tributario" sono soppresse;

aa) all'articolo 158, comma 1:

1) alle lettera a):

a) dopo le parole: "processo civile" e' soppressa la

seguente: "e";

b) dopo le parole: "processo amministrativo" sono aggiunte le

seguenti: "e nel processo tributario";

2) alla lettera b), le parole: "e tributario" sono soppresse;

bb) la rubrica del capo I del titolo III della parte VI e'

sostituita dalla seguente:"Capo I - Pagamento del contributo

unificato nel processo civile, amministrativo e tributario";

cc) l'articolo 260 e' abrogato.

7. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano alle controversie

instaurate, nonche' ai ricorsi notificati ai sensi del decreto

legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, successivamente alla data di

entrata in vigore del presente decreto.

8. All'articolo unico, primo comma della legge 2 aprile 1958, n.

319, e' inserito, in fine, il seguente periodo: ", fatto salvo quanto

previsto dall'articolo 9, comma 1-bis, del decreto del Presidente

della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115".

9. All'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225,

convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10,

il comma 4-quinquiesdecies e' abrogato.

10. Il maggior gettito derivante dall'applicazione delle

disposizioni di cui ai commi 6, 7, 8 e 9, e' versato all'entrata del

bilancio dello Stato per essere riassegnato ad apposito fondo

istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e

delle finanze, per la realizzazione di interventi urgenti in materia

di giustizia civile, amministrative e tributaria.

11. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di

concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della

giustizia, e' stabilita annualmente la ripartizione di una quota

parte delle risorse confluite nel Fondo di cui al comma 10 tra la

giustizia civile, amministrativa e tributaria. Per il primo anno un

terzo di tale quota e' destinato, a livello nazionale, a spese di

giustizia, ivi comprese le nuove assunzioni di personale di

magistratura ordinaria, amministrativa e contabile, nonche' degli

Avvocati e Procuratori dello Stato, in deroga alle limitazioni

previste dalla legislazione vigente; per gli anni successivi la

riassegnazione prevista dal comma 10 e' effettuata al netto delle

risorse utilizzate per finanziare le predette assunzioni; la restante

quota viene destinata, sulla base dei dati comunicati dal Ministero

della Giustizia e dagli organi di autogoverno della magistratura

amministrativa e tributaria anche in favore degli uffici giudiziari

che abbiano raggiunto gli obiettivi di cui al comma 12 nella misura

del cinquanta per cento all'incentivazione, sulla base delle

modalita' previste dalla disciplina di comparto, del personale

amministrativo anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo

9, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,

con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e del

cinquanta per cento alle spese di funzionamento degli uffici

giudiziari. Tale ultima quota, con decreto del Presidente del

Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e

delle finanze e della giustizia, sentiti i competenti organi di

autogoverno della magistratura ordinaria, amministrativa e

tributaria, puo' essere, in tutto o in parte, destinata

all'erogazione di misure incentivanti, anche in deroga alle

disposizioni di cui all'articolo 9, del decreto-legge 31 maggio 2010,

n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.

122, in favore del personale di magistratura, e nei riguardi dei

giudici tributari all'incremento della quota variabile del relativo

compenso. Con il decreto di cui al precedente periodo vengono,

altresi', definiti i criteri e le modalita' di attribuzione degli

incentivi. Negli anni successivi, quota parte delle predette risorse,

al netto degli oneri a regime destinati il primo anno alle assunzioni

di personale, viene destinata, con le medesime modalita', in quote

uguali, all'incentivazione del personale amministrativo e al

funzionamento degli uffici giudiziari.

12. Ai fini del comma 11, il Ministero della giustizia e gli organi

di autogoverno della magistratura amministrativa e tributaria

comunicano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero

dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria

Generale dello Stato, entro il 30 aprile di ogni anno, l'elenco degli

uffici giudiziari presso i quali, alla data del 31 dicembre,

risultano pendenti procedimenti civili, amministrativi e tributari in

numero ridotto di almeno il dieci per cento rispetto all'anno

precedente. Relativamente ai giudici tributari, l'incremento della

quota variabile del compenso di cui al comma 11 e' altresi'

subordinato, in caso di pronunzia su una istanza cautelare, al

deposito della sentenza di merito che definisce il ricorso entro

novanta giorni dalla date di tale pronuncia . Per l'anno 2011 la

percentuale indicata al primo periodo del presente comma e' ridotta

al cinque per cento.

13. Il Ministro della Giustizia, sentito il Consiglio superiore

della magistratura, e gli organi di autogoverno della magistratura

amministrativa e tributaria provvedono al riparto delle somme di cui

al comma 11 tra gli uffici giudiziari che hanno raggiunto gli

obiettivi di smaltimento dell'arretrato di cui al comma 12, secondo

le percentuali di cui al comma 11 e tenuto anche conto delle

dimensioni e della produttivita' di ciascun ufficio.

14. A decorrere dal 1° gennaio 2012, il maggior gettito derivante

dall'applicazione dell'articolo 13, comma 6-bis, del decreto del

Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, confluisce nel

fondo di cui al comma 10. Conseguentemente, il comma 6-ter

dell'articolo 13 del predetto decreto del Presidente della Repubblica

n. 115 del 2002 e' abrogato.

15. Nelle more del decreto di cui al comma 11 e ferme restando le

procedure autorizzatorie previste dalla legge, le procedure

concorsuali per l'assunzione di personale di magistratura gia'

bandite alla data di entrata in vigore del presente decreto possono

essere completate.

16. A decorrere dall'anno 2012, il Ministro della giustizia

presenta alle Camere, entro il mese di giugno, una relazione sullo

stato delle spese di giustizia, che comprende anche un monitoraggio

delle spese relative al semestre precedente.

17. Se dalla relazione emerge che siano in procinto di verificarsi

scostamenti rispetto alle risorse stanziate annualmente dalla legge

di bilancio per le spese di giustizia, con decreto del Ministro della

giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,

e' disposto l'incremento del contributo unificato di cui al decreto

del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in misura

tale da garantire l'integrale copertura delle spese dell'anno di

riferimento e in misura comunque non superiore al cinquanta per

cento.

18. Al fine di ridurre la spese di giustizia sono apportate le

seguenti modificazioni:

a) all'articolo 36 del codice penale sono apportate le seguenti

modificazioni:

1) al secondo comma le parole: ", per una sola volta, in uno o

piu' giornali designati dal giudice e" sono soppresse;

2) al quarto comma le parole: ", salva la pubblicazione nei

giornali, che e' fatta unicamente mediante indicazione degli estremi

della sentenza e dell'indirizzo internet del sito del Ministero della

giustizia" sono soppresse.

b) all'articolo 729, primo comma, del codice di procedura civile,

le parole: " e in due giornali indicati nella sentenza stessa" sono

sostituite dalle seguenti: " e pubblicata nel sito internet del

Ministero della giustizia".

19. Una quota dei risparmi ottenuti dall'applicazione del comma 18,

accertati al 31 dicembre di ciascun esercizio finanziario con decreto

del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro

dell'economia e delle finanze, nei limiti del 30%, sono versati

all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo

per l'editoria di cui alla legge 25 febbraio 1987, n. 67.

20. Il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, il

Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e il Consiglio

della magistratura militare, affidano il controllo sulla regolarita'

della gestione finanziaria e patrimoniale, nonche' sulla corretta ed

economica gestione delle risorse e sulla trasparenza, imparzialita' e

buon andamento dell'azione amministrativa a un Collegio dei revisori

dei conti, composto da un Presidente di sezione della Corte dei

Conti, in servizio designato dal Presidente della Corte dei conti e

da due componenti di cui uno scelto tra i magistrati della Corte dei

conti in servizio, designati dal Presidente della Corte dei conti o

tra i professori ordinari di contabilita' pubblica o discipline

similari, anche in quiescenza, e l'altro designato dal Ministro

dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 16, della legge

31 dicembre 2009, n. 196. Per tali finalita' e' autorizzata la spesa

di 63.000 euro annui a decorrere dal 2011.

21. Ove sussista una scopertura superiore al 30 per cento dei posti

di cui all' articolo 1, comma 4, della legge 4 maggio 1998, n. 133,

alla data di assegnazione ai magistrati ordinari nominati con il

decreto del Ministro della giustizia in data 5 agosto 2010 della sede

provvisoria di cui all'articolo 9-bis del decreto legislativo 5

aprile 2006, n. 160, il Consiglio superiore della magistratura con

provvedimento motivato puo' attribuire esclusivamente ai predetti

magistrati le funzioni requirenti e le funzioni giudicanti

monocratiche penali, in deroga all'articolo 13, comma 2, del medesimo

decreto legislativo. Si applicano ai medesimi magistrati le

disposizioni di cui all'articolo 3-bis, commi 2 e 3, del

decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con

modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24.

Art. 38

Disposizioni in materia di contenzioso previdenziale e assistenziale

1. Al fine di realizzare una maggiore economicita' dell'azione

amministrativa e favorire la piena operativita' e trasparenza dei

pagamenti, nonche' deflazionare il contenzioso in materia

previdenziale, di contenere la durata dei processi in materia

previdenziale, nei termini di durata ragionevole dei processi,

previsti ai sensi della Convenzione europea per la salvaguardia dei

diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, ratificata ai sensi

della legge 4 agosto 1955, n. 848:

a) i processi in materia previdenziale nei quali sia parte

l'INPS, pendenti nel primo grado di giudizio alla data del 31

dicembre 2010, per i quali, a tale data, non sia intervenuta

sentenza, il cui valore non superi complessivamente euro 500,00, si

estinguono di diritto, con riconoscimento della pretesa economica a

favore del ricorrente. L'estinzione e' dichiarata con decreto dal

giudice, anche d'ufficio. Per le spese del processo si applica

l'articolo 310, quarto comma, del codice di procedura civile."

b) Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti

modificazioni:

1) dopo l'articolo 445 e' inserito il seguente:

"Art. 445-bis (Accertamento tecnico preventivo obbligatorio).

Nelle controversie in materia di invalidita' civile, cecita' civile,

sordita' civile, handicap e disabilita', nonche' di pensione di

inabilita' e di assegno di invalidita', disciplinati dalla legge 12

giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il

riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice

competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile.,

presso il Tribunale del capoluogo di provincia in cui risiede

l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva

delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il

giudice procede a norma dell'articolo 696 - bis codice di procedura

civile, in quanto compatibile nonche' secondo le previsioni inerenti

all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del

decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con

modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo

195.

L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo

costituisce condizione di procedibilita' della domanda di cui al

primo comma. L'improcedibilita' deve essere eccepita dal convenuto a

pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la

prima udienza. Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico

preventivo non e' stato espletato ovvero che e' iniziato ma non si e'

concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la

presentazione dell' istanza di accertamento tecnico ovvero di

completamento dello stesso.

La richiesta di espletamento dell'accertamento tecnico

interrompe la prescrizione.

Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con

decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non

superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono

dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono

contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio.

In assenza di contestazione, il giudice, se non procede ai

sensi dell'articolo 196 con decreto pronunciato fuori udienza entro

trenta giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma

precedente omologa l'accertamento del requisito sanitario secondo le

risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico

dell'ufficio provvedendo sulle spese. Il decreto, non impugnabile ne'

modificabile, e' notificato agli enti competenti, che provvedono,

subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti

previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative

prestazioni, entro 120 giorni.

Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di

contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve

depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine

perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di

dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena

di inammissibilita', i motivi della contestazione.

Le sentenze pronunciate nei giudizi di cui al comma

precedente sono inappellabili.";

2) all'articolo 152 delle disposizioni per l'attuazione del

codice di procedura civile e disposizioni transitorie, e' aggiunto,

in fine, il seguente periodo: «A tale fine la parte ricorrente, a

pena di inammissibilita' di ricorso, formula apposita dichiarazione

del valore della prestazione dedotta in giudizio, quantificandone

l'importo nelle conclusioni dell'atto introduttivo. »;

c) all'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,

convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,

dopo il comma 35-quater, e' aggiunto il seguente: "35-quinquies. Gli

enti previdenziali provvedono al pagamento delle somme dovute a

titolo di spese, competenze e altri compensi in favore dei

procuratori legalmente costituiti esclusivamente attraverso

l'accredito delle medesime sul conto corrente degli stessi. A tal

fine il procuratore della parte e' tenuto a formulare richiesta di

pagamento delle somme di cui al periodo precedente alla struttura

territoriale dell'Ente competente alla liquidazione, a mezzo

raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica

certificata, comunicando contestualmente gli estremi del proprio

conto corrente bancario e non puo' procedere alla notificazione del

titolo esecutivo ed alla promozione di azioni esecutive per il

recupero delle medesime somme se non decorsi 120 giorni dal

ricevimento di tale comunicazione.";

d) al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970 n.

639, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti

modifiche:

1) all'articolo 47 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "Le

decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle

azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni

riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito.

In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento

parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte.";

2) dopo l'articolo 47 e' inserito il seguente:

"47-bis. 1. Si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati,

ancorche' non liquidati e dovuti a seguito di pronunzia giudiziale

dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici,

nonche' delle prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della

legge 9 marzo 1989, n. 88, o delle relative differenze dovute a

seguito di riliquidazioni.".

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b), numero 1),

si applicano dal 1° gennaio 2012.

3. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al

comma 1, lettera b), numero 2), e per i giudizi pendenti alla data di

entrata in vigore del presente decreto, la dichiarazione relativa al

valore della lite deve essere formulata nel corso del giudizio.

4. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera c) e d), si

applicano anche ai giudizi pendenti in primo grado alla data di

entrata in vigore del presente decreto.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente

decreto, all'allegato A del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e'

soppressa la voce n. 2529.

5. Al regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, dopo l'articolo 12

e' inserito il seguente:

"12-bis. (Notifica mediante pubblicazione telematica) 1. Con

riferimento alle giornate di occupazione successive al 31 dicembre

2010, dichiarate dai datori di lavoro e comunicate all'Istituto

nazionale della previdenza sociale (INPS) ai sensi dell'articolo 6,

commi 1, 3 e 4, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n.375, per

gli operai agricoli a tempo determinato, per i compartecipanti

familiari e per i piccoli coloni, gli elenchi nominativi annuali di

cui all'articolo 12 sono notificati ai lavoratori interessati

mediante pubblicazione telematica effettuata dall'INPS nel proprio

sito internet entro il mese di marzo dell'anno successivo secondo

specifiche tecniche stabilite dall'Istituto stesso. ".

6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto

sono soppressi gli elenchi nominativi trimestrali di cui all'articolo

9-quinquies del decreto-legge 1º ottobre 1996, n.510, convertito, con

modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n.608. In caso di

riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative

intervenuti dopo la compilazione e la pubblicazione dell'elenco

nominativo annuale, l'INPS provvede alla notifica ai lavoratori

interessati mediante la pubblicazione, con le modalita' telematiche

previste dall'articolo 12-bis del regio decreto 24 settembre 1940, n.

1949, di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione. Agli

eventuali maggiori compiti previsti dal presente comma a carico

dell'INPS si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie

disponibili a legislazione vigente.

7. All'articolo 10, comma 6 - bis del decreto-legge 30 settembre

2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre

2005, n. 248, le parole da: "formulata" a: "competente "sono

sostituite dalle seguenti: "del consulente nominato dal giudice, il

quale provvede ad inviare, entro 15 giorni antecedenti l'inizio delle

operazioni peritali, anche in via telematica, apposita comunicazione

al direttore della sede provinciale dell'INPS competente o a suo

delegato. Alla relazione peritale e' allegato, a pena di nullita', il

riscontro di ricevuta della predetta comunicazione. L'eccezione di

nullita' e' rilevabile anche d'ufficio dal giudice. Il medico legale

dell'ente e' autorizzato a partecipare alle operazioni peritali in

deroga al comma primo dell'articolo 201 del codice di procedura

civile".

Art. 39

Disposizioni in materia di riordino della giustizia tributaria

1. Al fine di assicurare una maggiore efficienza del sistema della

giustizia tributaria, garantendo altresi' imparzialita' e terzieta'

del corpo giudicante, sono introdotte disposizioni volte a:

a) rafforzare le cause di incompatibilita' dei giudici tributari;

b) incrementare la presenza nelle Commissioni tributarie

regionali di giudici selezionati tra i magistrati ordinari,

amministrativi, militari, e contabili ovvero tra gli avvocati dello

Stato, in servizio o a riposo;

c) ridefinire la composizione del Consiglio di presidenza della

giustizia tributaria in analogia con le previsioni vigenti per gli

organi di autogoverno delle magistrature.

2. In funzione di quanto previsto dal comma 1, al decreto

legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e successive modificazioni,

sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 4, comma 1, lettera a) le parole: "amministrativi

o militari" sono sostituite dalle seguenti: "amministrativi, militari

e contabili";

b) all'articolo 5, comma 1, lettera a) le parole: "amministrativi

o militari" sono sostituite dalle seguenti: "amministrativi, militari

e contabili";

c) all'articolo 8, comma 1:

1) la lettera f) e' soppressa;

2) la lettera i) e' sostituita dalla seguente: "i) coloro che

in qualsiasi forma, anche se in modo saltuario o accessorio ad altra

prestazione, esercitano la consulenza tributaria, detengono le

scritture contabili e redigono i bilanci, ovvero svolgono attivita'

di consulenza, assistenza o di rappresentanza, a qualsiasi titolo e

anche nelle controversie di carattere tributario, di contribuenti

singoli o associazioni di contribuenti, di societa' di riscossione

dei tributi o di altri enti impositori;";

3) la lettera m) e' soppressa;

4) dopo la lettera m) e' aggiunta la seguente: "m-bis) coloro

che sono iscritti in albi professionali, elenchi, ruoli e il

personale dipendente individuati nell'articolo 12 del decreto

legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.";

5) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: "1-bis Non possono

essere componenti di commissione tributaria provinciale i coniugi, i

conviventi o i parenti fino al terzo grado o gli affini in primo

grado di coloro che sono iscritti in albi professionali ovvero

esercitano le attivita' individuate nella lettera i) nella regione e

nelle province confinanti con la predetta regione dove ha sede la

commissione tributaria provinciale. Non possono, altresi', essere

componenti delle commissioni tributarie regionali i coniugi, i

conviventi o i parenti fino al terzo grado o gli affini in primo

grado di coloro che sono iscritti in albi professionali ovvero

esercitano le attivita' individuate nella lettera i) nella regione

dove ha sede la commissione tributaria regionale ovvero nelle regioni

con essa confinanti.";

6) all'articolo 8, comma 2, dopo le parole: "i coniugi," sono

aggiunte le seguenti: " i conviventi,";

d) all'articolo 9, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:

"2-bis. Per le commissioni tributarie regionali i posti da conferire

sono attribuiti in modo da assicurare progressivamente la presenza in

tali commissioni di due terzi dei giudici selezionati tra i

magistrati ordinari, amministrativi, militari e contabili, in

servizio o a riposo, ovvero gli avvocati dello Stato, a riposo.";

e) all'articolo 15, comma 1:

1) le parole: "e sull'andamento dei servizi di segreteria" sono

soppresse;

2) dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: "Il

Presidente di ciascuna commissione tributaria segnala alla Direzione

della giustizia tributaria del Dipartimento delle finanze del

Ministero dell'economia e delle finanze, per i provvedimenti di

competenza, la qualita' e l'efficienza dei servizi di segreteria

della propria commissione.";

3) nel terzo periodo, dopo le parole: "sull'attivita'" e'

aggiunta la seguente: "giurisdizionale";

f) all'articolo 17, il comma 2-bis) e' sostituito dal seguente:

"2-bis. Il Consiglio di Presidenza elegge nel suo seno un presidente

tra i componenti eletti dal Parlamento.";

g) all'articolo 24:

1) la lettera m) e' sostituita dalla seguente: "m) esprime

parere sul decreto di cui all'articolo 13, comma 1;";

2) al comma 2, dopo la parola: "funzionamento" sono inserite le

seguenti: "dell'attivita' giurisdizionale" e dopo la parola:

"ispezioni" sono inserite le seguenti: "nei confronti del personale

giudicante".

3. I giudici tributari che alla data di entrata in vigore del

presente decreto versano nelle condizioni di incompatibilita' di cui

al comma 2, lettera c), del presente articolo, comunicano la

cessazione delle cause di incompatibilita' entro il 31 dicembre 2011

al Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, nonche' alla

Direzione della giustizia tributaria del Dipartimento delle finanze

del Ministero dell'economia e delle finanze. In caso di mancata

rimozione nel termine predetto delle cause di incompatibilita', i

giudici decadono. Scaduto il temine di cui al primo periodo, il

Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria procede all'esame

di tutte le posizioni dei giudici, diversi dai quelli indicati

nell'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31

dicembre 1992, n. 545, e successive modificazioni, al fine di

accertare la corretta applicazione delle disposizioni in materia di

incompatibilita'.

4. Al fine di coprire, a decorrere dal 1° gennaio 2012, i posti

vacanti alla data di entrata in vigore del presente decreto, il

Consiglio di Presidenza provvede ad indire, entro due mesi dalla

predetta data, apposite procedure ai sensi dell'articolo 9 del

decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, senza previo

espletamento della procedura di cui all'articolo 11, comma 4, del

medesimo decreto legislativo, per la copertura di 960 posti vacanti

presso le commissioni tributarie. I concorsi sono riservati ai

soggetti appartenenti alle categorie di cui all'articolo 4, comma 1,

lettera a), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, in

servizio, che non prestino gia' servizio presso le predette

commissioni.

5. I compensi corrisposti ai membri delle commissioni tributarie

entro il periodo di imposta successivo a quello di riferimento si

intendono concorrere alla formazione del reddito imponibile ai sensi

dell'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al

decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

6. I giudici delle commissioni tributarie, ad esclusione di quelli

di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre

1992, n. 545, e successive modificazioni, nei casi in cui svolgono le

funzioni di Presidente di sezione e di vice Presidente di sezione,

hanno diritto alla corresponsione del compenso fisso e variabile di

cui all'articolo 13 del predetto decreto legislativo n. 545 del 1992.

7. Previo accordo tra il Ministero della difesa ed il Ministero

dell'economia e delle finanze, il personale dei ruoli delle Forze

armate che risulti in esubero puo' essere distaccato, con il proprio

consenso, alle segreterie delle Commissioni tributarie. Il distacco

deve essere preceduto da una valutazione, da parte del dirigente del

Ministero dell'economia e delle finanze territorialmente competente,

delle esperienze professionali e dei titoli di studio vantati

dall'interessato diretta ad accertare l'idoneita' dello stesso a

svolgere le funzioni proprie delle qualifiche professionali che

risultano carenti presso le segreterie delle commissioni tributarie.

Il personale distaccato conserva il trattamento economico in

godimento, limitatamente alle voci fondamentali ed accessorie, aventi

carattere fisso e continuativo, che continuano a gravare

sull'amministrazione di appartenenza, e svolge i propri compiti in

base ad una tabella di corrispondenza approvata dal Ministro per la

pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con i Ministro

della difesa e dell'economia e delle finanze. Ai fini dell'invarianza

della spesa, con l'accordo di cui al primo periodo, vengono

individuate le voci del trattamento economico accessorio spettanti

per l'amministrazione di destinazione, che non risultino cumulabili

con quelle in godimento

8. Ai fini dell'attuazione dei principi previsti dal codice

dell'amministrazione digitale nella materia della giustizia

tributaria e per assicurare l'efficienza e la celerita' del relativo

processo sono introdotte le seguenti disposizioni:

a) nell'articolo 16 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.

546, e successive modificazioni:

1) al comma 1, ultimo periodo, le parole: "comma seguente" sono

sostituite dalle seguenti: "comma 2";

2) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: "1-bis. Le

comunicazioni sono effettuate anche mediante l'utilizzo della posta

elettronica certificata, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo

2005, n. 82, e successive modificazioni. Tra le pubbliche

amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto

legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le comunicazioni possono essere

effettuate ai sensi dell'articolo 76 del medesimo decreto

legislativo. L'indirizzo di posta elettronica certificata del

difensore o delle parti e' indicato nel ricorso o nel primo atto

difensivo.";

b) per l'attuazione di quanto previsto alla lettera a), con

decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le

regole tecniche per consentire l'utilizzo delle tecnologie

dell'informazione e della comunicazione nel rispetto dei principi

previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive

modificazioni, nonche' individuate le Commissioni tributarie nelle

quali trovano gradualmente applicazione le disposizioni di cui alla

lettera a);

c) fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui alla

lettera b), le comunicazioni nel processo tributario sono effettuate

nei modi e nelle forme previste dalle disposizioni vigenti alla data

di entrata in vigore del presente decreto, senza applicazione delle

maggiorazioni del contributo unificato previste dall'articolo 13,

comma 6-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio

2002, n. 115;

d) con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della

legge 23 agosto 1988, n. 400, emanato entro centocinquanta giorni

dalla data di entrata in vigore del presente decreto dal Ministro

dell'economia e delle finanze, sentito il Centro nazionale per

l'informatica nella pubblica amministrazione e il Garante per la

protezione dei dati personali, sono introdotte disposizioni per il

piu' generale adeguamento del processo tributario alle tecnologie

dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi

previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive

modificazioni.

9. Dopo l'articolo 17 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.

546, e' inserito il seguente articolo:

«Art. 17-bis (Il reclamo e la mediazione) - 1. Per le

controversie di valore non superiore a ventimila euro, relative ad

atti emessi dall'Agenzia delle entrate, chi intende proporre ricorso

e' tenuto preliminarmente a presentare reclamo secondo le

disposizioni seguenti ed e' esclusa la conciliazione giudiziale di

cui all'articolo 48.

2. La presentazione del reclamo e' condizione di ammissibilita'

del ricorso. L'inammissibilita' e' rilevabile d'ufficio in ogni stato

e grado del giudizio.

3. Il valore di cui al comma 1 e' determinato secondo le

disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 12.

4. Il presente articolo non si applica alle controversie di cui

all'articolo 47-bis.

5. Il reclamo va presentato alla Direzione provinciale o alla

Direzione regionale che ha emanato l'atto, le quali provvedono

attraverso apposite strutture diverse ed autonome da quelle che

curano l'istruttoria degli atti reclamabili.

6. Per il procedimento si applicano le disposizioni di cui agli

articoli 12,18, 19, 20, 21 e al comma 4 dell'articolo 22, in quanto

compatibili.

7. Il reclamo puo' contenere una motivata proposta di mediazione,

completa della rideterminazione dell'ammontare della pretesa.

8. L'organo destinatario, se non intende accogliere il reclamo

volto all'annullamento totale o parziale dell'atto, ne' l'eventuale

proposta di mediazione, formula d'ufficio una proposta di mediazione

avuto riguardo all'eventuale incertezza delle questioni controverse,

al grado di sostenibilita' della pretesa e al principio di

economicita' dell'azione amministrativa. Si applicano le disposizioni

dell'articolo 48, in quanto compatibili.

9. Decorsi novanta giorni senza che sia stato notificato

l'accoglimento del reclamo o senza che sia stata conclusa la

mediazione, il reclamo produce gli effetti del ricorso. I termini di

cui agli articoli 22 e 23 decorrono dalla predetta data. Se l'Agenzia

delle entrate respinge il reclamo in data antecedente, i predetti

termini decorrono dal ricevimento del diniego. In caso di

accoglimento parziale del reclamo, i predetti termini decorrono dalla

notificazione dell'atto di accoglimento parziale.

10. Nelle controversie di cui al comma 1 la parte soccombente e'

condannata a rimborsare, in aggiunta alle spese di giudizio, una

somma pari al 50 per cento delle spese di giudizio a titolo di

rimborso delle spese del procedimento disciplinato dal presente

articolo. Nelle medesime controversie, fuori dei casi di soccombenza

reciproca, la commissione tributaria, puo' compensare parzialmente o

per intero le spese tra le parti solo se ricorrono giusti motivi,

esplicitamente indicati nella motivazione, che hanno indotto la parte

soccombente a disattendere la proposta di mediazione.".

10. Ai rappresentanti dell'ente che concludono la mediazione o

accolgono il reclamo si applicano le disposizioni di cui all'articolo

29, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con

modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

11. Le disposizioni di cui al comma 9 si applicano con riferimento

agli atti suscettibili di reclamo notificati a decorrere dal 1°

aprile 2012.

12. Al fine di ridurre il numero delle pendenze giudiziarie e

quindi concentrare gli impegni amministrativi e le risorse sulla

proficua e spedita gestione del procedimento di cui al comma 9 le

liti fiscali di valore non superiore a 20.000 euro in cui e' parte

l'Agenzia delle entrate, pendenti alla data del 1° maggio 2011

dinanzi alle commissioni tributarie o al giudice ordinario in ogni

grado del giudizio e anche a seguito di rinvio, possono essere

definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo

del giudizio, con il pagamento delle somme determinate ai sensi

dell'articolo 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. A tale fine,

si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 16, con le

seguenti specificazioni:

a) le somme dovute ai sensi del presente comma sono versate entro

il 30 novembre 2011 in unica soluzione;

b) la domanda di definizione e' presentata entro il 31 marzo

2012;

c) le liti fiscali che possono essere definite ai sensi del

presente comma sono sospese fino al 30 giugno 2012. Per le stesse

sono altresi' sospesi, sino al 30 giugno 2012 i termini per la

proposizione di ricorsi, appelli, controdeduzioni, ricorsi per

cassazione, controricorsi e ricorsi in riassunzione, compresi i

termini per la costituzione in giudizio;

d) gli uffici competenti trasmettono alle commissioni tributarie,

ai tribunali e alle corti di appello nonche' alla Corte di

cassazione, entro il 15 luglio 2012, un elenco delle liti pendenti

per le quali e' stata presentata domanda di definizione. Tali liti

sono sospese fino al 30 settembre 2012. La comunicazione degli uffici

attestante la regolarita' della domanda di definizione ed il

pagamento integrale di quanto dovuto deve essere depositata entro il

30 settembre 2012. Entro la stessa data deve essere comunicato e

notificato l'eventuale diniego della definizione;

e) restano comunque dovute per intero le somme relative al

recupero di aiuti di Stato illegittimi;

f) con uno o piu' provvedimenti del direttore dell'agenzia delle

entrate sono stabilite le modalita' di versamento, di presentazione

della domanda di definizione ed ogni altra disposizione applicativa

del presente comma.

13. Al fine di razionalizzare il sistema di riscossione delle

entrate patrimoniali dello Stato e di garantirne efficienza ed

economicita', entro il 31 dicembre 2011, con decreto del Ministro

dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita' per il

trasferimento, anche graduale, delle attivita' di accertamento,

liquidazione e riscossione, spontanea o coattiva, di entrate

erariali, diverse da quelle tributarie e per contributi previdenziali

e assistenziali obbligatori, da Equitalia S.p.a., nonche' dalle

societa' per azioni dalla stessa partecipate ai sensi dell'articolo

3, comma 7, del decreto- legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito,

con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, ad enti e

organismi pubblici muniti di idonee risorse umane e strumentali. Con

il medesimo decreto, tali enti e organismi pubblici potranno essere

autorizzati a svolgere l'attivita' di riscossione con le modalita' di

cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Titolo III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 40

Disposizioni finanziarie

1. La dotazione del fondo per interventi strutturali di politica

economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29

novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27

dicembre 2004, n. 307, e' incrementata di 835 milioni di euro per

l'anno 2011 e di 5.850 milioni di euro per l'anno 2012. Le risorse

finanziarie di cui al primo periodo per l'anno 2012 sono destinate

all'attuazione della manovra di bilancio relativa all'anno medesimo.

2. Alle minori entrate e alle maggiori spese derivanti

dall'articolo 13, comma 1, dall'articolo 17, comma 6, dall'articolo

21, commi 3 e 6, dall'articolo 23, commi 8, da 12 a 15, 44 e 45,

articolo 27, articolo 32, comma 1, articolo 33, comma 1, articolo 31,

articolo 37, comma 21, articolo 38, comma 1, lettera a), e dal comma

1 del presente articolo, pari complessivamente a 2.198,963 milioni di

euro per l'anno 2011, a 7.427,863 milioni di euro per l'anno 2012,a

1.435,763 milioni di euro per l'anno 2013, a 1.654,563 milioni di

euro per l'anno 2014, a 1.642,563 milioni di euro per l'anno 2015, a

1.542,563 milioni di euro per l'anno 2016, a 542,563 milioni di euro

a decorrere dall'anno 2017, si provvede rispettivamente:

a) quanto a 1.871,963 milioni di euro per l'anno 2011, a

4.314,863 milioni di euro per l'anno 2012,a 435,763 milioni di euro

per l'anno 2013, a 654,563 milioni di euro per l'anno 2014, a 642,563

milioni di euro per l'anno 2015, a 542,563 milioni di euro a

decorrere dall'anno 2016, mediante utilizzo di quota parte delle

maggiori entrate derivanti dall'articolo 23 e dell'articolo 24;

b) quanto a 162 milioni di euro per l'anno 2011 e a 2.181 milioni

di euro per l'anno 2012, mediante utilizzo di quota parte delle

minori spese recate dall'articolo 10, comma 2, dall'articolo 13,

commi da 1 a 3, dall'articolo 18, commi 3 e 5, e dall'articolo 21,

comma 7;

c) quanto a 932 milioni di euro per l'anno 2012 e a 1.000 milioni

di euro per ciascuno degli anni dal 2013 al 2016, mediante

corrispondente utilizzo delle proiezioni, per i medesimi anni, dello

stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini

del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma «Fondi di

riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato

di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno

2011, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 2 milioni di euro

per l'anno 2012, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, e,

quanto a 930 milioni di euro per l'anno 2012 e a 1.000 milioni di

euro per ciascuno degli anni dal 2013 al 2016 milioni di euro,

l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei

trasporti;

d) quanto a 165 milioni per l'anno 2011 mediante corrispondente

versamento al bilancio dello Stato per pari importo, di una quota

delle risorse complessivamente disponibili relative a rimborsi e

compensazioni di crediti di imposta, esistenti presso la contabilita'

speciale 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di Bilancio ».

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad

apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 41

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e

sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

Dato a Roma, addi' 6 luglio 2011

Allegato A

(Art. 1)

Senato della Repubblica;

Camera dei deputati;

Corte costituzionale;

Organi di autogoverno della magistratura ordinaria,

amministrativa, contabile, tributaria e militare;

Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL);

Autorita' amministrative indipendenti, di cui all'Elenco (ISTAT)

previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.

196, compresa l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato ed

esclusa la Banca d'Italia;

Commissione nazionale per la societa' e borsa - CONSOB;

Presidenti delle regioni e delle province; sindaci; consiglieri

regionali, provinciali e comunali

Agenzia italiana del farmaco

Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie

Agenzia nazionale per la sicurezza del volo - ANSV

Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali - AGE.NA.S

Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione

Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA

Agenzia nazionale per la rappresentanza negoziale P.A. - ARAN

DIgitPA

Agenzia nazionale per il turismo

Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei

beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata

Agenzia per la sicurezza nucleare

Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale

Agenzia nazionale di vigilanza sulle risorse idriche

Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l'

integrita' delle amministrazioni pubbliche.

Allegato B

(Art. 1)

Autorita' amministrative indipendenti di cui all'Elenco (ISTAT)

previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.

196 compresa l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato ed

esclusa la Banca d'Italia;

Commissione nazionale per la societa' e borsa - CONSOB;

Agenzia italiana del farmaco

Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie

Agenzia nazionale per la sicurezza del volo - ANSV

Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali - AGE.NA.S

Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione

Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA

Agenzia nazionale per la rappresentanza negoziale P.A. - ARAN

DIgitPA

Agenzia nazionale per il turismo

Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei

beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata

Agenzia per la sicurezza nucleare

Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale

Agenzia nazionale di vigilanza sulle risorse idriche

Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l'

integrita' delle amministrazioni pubbliche

— 76 —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA 6-7-2011 ITALIANA Serie generale - n. 155

ALLEGATO C

Art. 10 comma 2

RIDUZIONI DI SPESA DEI MINISTERI

(MILIONI DI EURO)

SALDO NETTO DA FINANZIARE INDEBITAMENTO NETTO

MINISTERI 2012 2013 2014 2012 2013 2014

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 711,7 735,2 1.390,1 409,2 735,2 1.390,1

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 95,3 1.880,2 1.963,4 47,6 1.880,2 1.963,4

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 22,2 22,9 42,7 14,3 22,9 42,7

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 54,5 66,7 124,4 41,8 66,7 124,4

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI 42,6 49,0 91,3 29,7 49,0 91,3

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA

RICERCA 30,0 33,7 62,9 25,9 33,7 62,9

MINISTERO DELL'INTERNO 113,0 141,6 263,8 96,7 141,6 263,8

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

E DEL MARE 25,7 30,8 57,5 13,1 30,8 57,5

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 46,0 55,4 103,2 26,4 55,4 103,2

MINISTERO DELLA DIFESA 299,6 413,5 769,1 249,4 413,5 769,1

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E

FORESTALI 33,1 40,5 74,6 22,1 40,5 74,6

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI 12,5 14,9 27,8 11,7 14,9 27,8

MINISTERO DELLA SALUTE 13,7 15,7 29,3 12,1 15,7 29,3

TOTALE 1.500 3.500 5.000 1.000 3.500 5.000

11G0146

 

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