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DECRETO 27 giugno 2011 Rilevazione dei tassi effettivi globali medi per il periodo: 1° gennaio - 31 marzo 2011. Applicazione dal 1° luglio fino al 30 settembre 2011 (legge 7 marzo 1996, n. 108).

 

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IL CAPO DELLA DIREZIONE V

                     del Dipartimento del Tesoro

 

  Vista la legge 7  marzo  1996,  n.  108,  recante  disposizioni  in

materia di usura e, in particolare, l'articolo 2, comma 1, in base al

quale "il Ministro del Tesoro, sentiti la Banca d'Italia e  l'Ufficio

italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale

medio, comprensivo  di  commissioni,  di  remunerazioni  a  qualsiasi

titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad  anno

degli  interessi  praticati  dalle  banche   e   dagli   intermediari

finanziari iscritti negli elenchi tenuti  dall'Ufficio  italiano  dei

cambi e dalla Banca d'Italia ai sensi degli articoli 106  e  107  del

decreto  legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385,  nel  corso  del

trimestre precedente per operazioni della stessa natura";

  Visto  il  proprio  decreto  del  25   marzo   2010,   recante   la

"classificazione delle operazioni creditizie per  categorie  omogenee

ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi  praticati

dalle banche e dagli intermediari finanziari";

  Visto da ultimo il proprio decreto del 29  marzo  2011,  pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 30 marzo 2011 e,  in  particolare,

l'articolo 3, comma 3, che attribuisce alla Banca d'Italia il compito

di procedere per il trimestre 1° gennaio 2011 - 31  marzo  2011  alla

rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e

dagli intermediari finanziari;

  Avute  presenti  le  "istruzioni  per  la  rilevazione  del   tasso

effettivo globale medio ai  sensi  della  legge  sull'usura"  emanate

dalla Banca d'Italia (pubblicate nella G.U.  n.  200  del  29  agosto

2009);

  Vista la rilevazione dei valori medi dei  tassi  effettivi  globali

segnalati  dalle  banche  e   dagli   intermediari   finanziari   con

riferimento al periodo 1° gennaio 2011 - 31 marzo 2011 e tenuto conto

della variazione, nel periodo successivo al trimestre di riferimento,

del  valore  medio   del   tasso   applicato   alle   operazioni   di

rifinanziamento principali dell'Eurosistema determinato dal Consiglio

direttivo della Banca Centrale Europea,  la  cui  misura  sostituisce

quella del tasso determinato dalla Banca d'Italia ai sensi del d.lgs.

24 giugno 1998  n.  213,  in  sostituzione  del  tasso  ufficiale  di

sconto; 

  Visti il decreto-legge 29 dicembre 2000, n.  394,  convertito,  con

modificazioni,  nella  legge  28  febbraio  2001,  n.   24,   recante

interpretazione autentica  della  legge  7  marzo  1996,  n.  108,  e

l'indagine statistica  effettuata  a  fini  conoscitivi  dalla  Banca

d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi, condotta su  un  campione

di  intermediari   secondo   le   modalita'   indicate   nella   nota

metodologica,    relativamente    alla    maggiorazione     stabilita

contrattualmente per i casi di ritardato pagamento;

  Vista la direttiva del Ministro in data 12 maggio 1999, concernente

l'attuazione del decreto  legislativo  numero  29/1993  e  successive

modificazioni  e   integrazioni,   in   ordine   alla   delimitazione

dell'ambito di responsabilita'  del  vertice  politico  e  di  quello

amministrativo;

  Atteso che, per effetto di  tale  direttiva,  il  provvedimento  di

rilevazione dei tassi effettivi globali medi  ai  sensi  dell'art.  2

della legge n. 108/1996, rientra nell'ambito di  responsabilita'  del

vertice amministrativo;

  Avuto presente l'art. 62 del  d.lgs.  21  novembre  2007,  n.  231,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del 14 dicembre  2007  che

ha disposto la soppressione dell'Ufficio  italiano  dei  cambi  e  il

passaggio di competenze e poteri alla Banca d'Italia;

  Sentita la Banca d'Italia;

 

                              Decreta:

 

                               Art. 1

 

  1. I tassi effettivi globali  medi,  riferiti  ad  anno,  praticati

dalle banche e dagli intermediari finanziari,  determinati  ai  sensi

dell'articolo  2,  comma  1,  della  legge  7  marzo  1996,  n.  108,

relativamente al trimestre 1° gennaio 2011  -  31  marzo  2011,  sono

indicati nella tabella riportata in allegato (ALLEGATO A).

   

Art. 2 
 
  1. Il presente decreto entra in vigore il 1° luglio 2011. 
  2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
e fino al 30 settembre  2011,  ai  fini  della  determinazione  degli
interessi usurari ai sensi dell'articolo 2, comma 4,  della  legge  7
marzo 1996, n. 108, come modificato dal D.L. 13 maggio 2011, n. 70, i
tassi riportati nella tabella indicata all'articolo  1  del  presente
decreto devono essere aumentati di un  quarto,  cui  si  aggiunge  un
margine di ulteriori 4 punti percentuali. La differenza tra il limite
e il tasso medio  non puo' essere superiore a otto punti percentuali. 

 

                              Art. 3 
 
  1. Le banche e gli intermediari finanziari sono tenuti ad affiggere
in ciascuna sede o dipendenza aperta al pubblico in  modo  facilmente
visibile la tabella riportata in allegato (ALLEGATO A). 
  2. Le banche e gli intermediari finanziari, al fine  di  verificare
il rispetto del limite di cui all'articolo 2, comma 4, della legge  7
marzo 1996, n. 108, come modificato dal D.L. 13 maggio 2011,  n.  70,
si  attengono  ai  criteri  di  calcolo  delle  "istruzioni  per   la
rilevazione del tasso effettivo globale medio ai  sensi  della  legge
sull'usura" emanate dalla Banca d'Italia. 
  3. La Banca d'Italia procede per il trimestre 1° aprile 2011  -  30
giugno  2011  alla  rilevazione  dei  tassi  effettivi  globali  medi
praticati  dalle  banche  e   dagli   intermediari   finanziari   con
riferimento  alle  categorie  di  operazioni  indicate  nell'apposito
decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. 
  4. I tassi effettivi globali medi di cui all'articolo 1,  comma  1,
del presente decreto non sono comprensivi  degli  interessi  di  mora
contrattualmente  previsti  per  i  casi  di   ritardato   pagamento.
L'indagine  statistica  condotta  a  fini  conoscitivi  dalla   Banca
d'Italia e dall'Ufficio italiano  dei  cambi  ha  rilevato  che,  con
riferimento al complesso delle operazioni facenti capo al campione di
intermediari considerato, la maggiorazione stabilita contrattualmente
per i casi di ritardato pagamento e'  mediamente  pari  a  2,1  punti
percentuali. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana. 
    Roma, 27 giugno 2011 
 
                                     Il capo della direzione: Maresca 
 
      
 
 
 

cambi ha rilevato che, con riferimento al complesso delle operazioni facenti capo al campione di intermediari considerato,

la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti

percentuali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale della Repubblica italiana.

Roma, 27 giugno 2011

Il capo della direzione: MARESCA

ALLEGATO A

CATEGORIE DI OPERAZIONI CLASSI DI IMPORTO TASSI MEDI TASSI SOGLIA

in unità di euro (su base annua) (su base annua)

APERTURE DI CREDITO IN CONTO CORRENTE fino a 5.000 11,24 18,0500

oltre 5.000 9,27 15,5875

SCOPERTI SENZA AFFIDAMENTO fino a 1.500 14,65 22,3125

oltre 1.500 13,94 21,4250

ANTICIPI E SCONTI COMMERCIALI fino a 5.000 6,63 12,2875

da 5.000 a 100.000 6,34 11,9250

oltre 100.000 4,12 9,1500

FACTORING fino a 50.000 5,77 11,2125

oltre 50.000 3,83 8,7875

CREDITI PERSONALI 11,20 18,0000

ALTRI FINANZIAMENTI ALLE FAMIGLIE E ALLE IMPRESE 10,96 17,7000

PRESTITI CONTRO CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO fino a 5.000 13,61 21,0125

E DELLA PENSIONE oltre 5.000 11,04 17,8000

LEASING AUTOVEICOLI E AERONAVALI fino a 25.000 8,66 14,8250

oltre 25.000 7,20 13,0000

LEASING IMMOBILIARE

- A TASSO FISSO 5,76 11,2000

- A TASSO VARIABILE 3,94 8,9250

LEASING STRUMENTALE fino a 25.000 8,80 15,0000

oltre 25.000 5,36 10,7000

CREDITO FINALIZZATO ALL'ACQUISTO RATEALE fino a 5.000 12,20 19,2500

oltre 5.000 10,55 17,1875

CREDITO REVOLVING fino a 5.000 17,65 25,6500

oltre 5.000 12,63 19,7875

MUTUI CON GARANZIA IPOTECARIA

- A TASSO FISSO 5,15 10,4375

- A TASSO VARIABILE 3,19 7,9875

Le categorie di operazioni sono indicate nel Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 25 marzo 2010 e nelle Istruzioni applicative della Banca d'Italia pubblicate nella Gazzetta

Ufficiale del 29 agosto 2009
 
 

RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI  GLOBALI  MEDI  AI  FINI

                       DELLA LEGGE SULL'USURA

 

                          Nota metodologica

 

    La legge 7 marzo 1996, n. 108, volta a  contrastare  il  fenomeno

dell'usura, prevede che siano resi noti  con  cadenza  trimestrale  i

tassi effettivi globali medi, comprensivi  di  commissioni,  spese  e

remunerazioni  a  qualsiasi  titolo   connesse   col   finanziamento,

praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari.

    Il decreto annuale di classificazione  delle  operazioni  emanato

dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ripartisce le  operazioni

in categorie omogenee attribuendo alla Banca d'Italia il  compito  di

rilevare i tassi.

    La rilevazione dei dati per ciascuna categoria riguarda le  medie

aritmetiche  dei  tassi  praticati  sulle  operazioni   censite   nel

trimestre di riferimento. Essa e' condotta per classi di importo; non

sono incluse  nella  rilevazione  alcune  fattispecie  di  operazioni

condotte a tassi che non riflettono le condizioni del mercato (ad es.

operazioni a tassi agevolati in virtu' di provvedimenti legislativi).

    Per le operazioni di "credito personale", "credito  finalizzato",

"leasing", "mutuo", "altri finanziamenti" e "prestiti contro cessione

del quinto dello stipendio e della  pensione"  i  tassi  rilevati  si

riferiscono ai rapporti di finanziamento accesi  nel  trimestre;  per

esse e' adottato un indicatore del costo del credito analogo al  TAEG

definito dalla normativa comunitaria sul credito al consumo.  Per  le

"aperture  di  credito  in  conto  corrente",  gli  "scoperti   senza

affidamento", il "credito  revolving  e  con  utilizzo  di  carte  di

credito",  gli  "anticipi  su  crediti  e   sconto   di   portafoglio

commerciale" e le operazioni  di  "factoring"  -  i  cui  tassi  sono

continuamente sottoposti a  revisione  -  vengono  rilevati  i  tassi

praticati per tutte le operazioni in essere nel trimestre,  computati

sulla base dell'effettivo utilizzo.

    La rilevazione interessa l'intero sistema bancario e il complesso

degli intermediari  finanziari  gia'  iscritti  nell'elenco  previsto

dall'articolo 107 del Testo unico bancario.

    I  dati  relativi  agli  intermediari  finanziari  gia'  iscritti

nell'elenco di cui all'articolo 106 del  medesimo  testo  unico  sono

stimati sulla base di una rilevazione campionaria. Nella  costruzione

del  campione   si   tiene   conto   delle   variazioni   intervenute

nell'universo di riferimento rispetto alla precedente rilevazione. La

scelta  degli  intermediari  presenti  nel   campione   avviene   per

estrazione casuale e riflette la distribuzione per  area  geografica.

Mediante opportune tecniche di stratificazione dei dati, il numero di

operazioni  rilevate  viene  esteso  all'intero  universo  attraverso

l'utilizzo di coefficienti di espansione, calcolati come rapporto tra

la numerosita' degli strati nell'universo e quella degli  strati  del

campione.

    La Banca d'Italia procede ad aggregazioni tra  dati  omogenei  al

fine di agevolare la consultazione e l'utilizzo della rilevazione. Le

categorie di finanziamento sono definite  considerando  l'omogeneita'

delle operazioni evidenziata dalle  forme  tecniche  adottate  e  dal

livello dei tassi di mercato rilevati.

    La tabella - che e' stata definita sentita la Banca d'Italia - e'

composta da 25 tassi che fanno riferimento alle predette categorie di

operazioni.

    Le classi di importo riportate nella tabella sono aggregate sulla

base della distribuzione  delle  operazioni  tra  le  diverse  classi

presenti nella  rilevazione  statistica;  lo  scostamento  dei  tassi

aggregati rispetto al dato segnalato per ciascuna classe  di  importo

e' contenuto. A decorrere dal decreto trimestrale del dicembre  2009,

la metodologia di calcolo del TEG applica le modifiche introdotte con

la revisione delle Istruzioni per la rilevazione emanate dalla  Banca

d'Italia nell'agosto  2009  (1)   .  Le  segnalazioni  inviate  dagli

intermediari tengono anche conto dei chiarimenti forniti dalla  Banca

d'Italia,  attraverso  il  sito  internet,  in  risposta  ai  quesiti

pervenuti (2) .

    La rinnovata metodologia di calcolo ha comportato  l'introduzione

di alcune modifiche nella griglia  dei  tassi:  viene  data  separata

evidenza agli scoperti senza affidamento - in precedenza compresi tra

le aperture di credito in conto corrente -  ai  crediti  personali  e

agli anticipi e sconti; sono stati unificati  i  tassi  applicati  da

banche e finanziarie per tutte le categorie di operazioni; sono state

distinte tre tipologie  di  operazioni  di  leasing  ("autoveicoli  e

aeronavale", "immobiliare" e "strumentale"); sono  stati  separati  i

TEG pubblicati per il "credito finalizzato" e il "credito revolving";

la  categoria  residuale  "altri  finanziamenti"   non   prevede   la

distinzione per soggetto finanziato (famiglie o imprese).

    Con riferimento ai prestiti  contro  cessione  del  quinto  dello

stipendio e della pensione di cui al D.P.R. 180/50, le  modalita'  di

assolvimento dell'obbligo della garanzia assicurativa di cui all'art.

54 del medesimo decreto,  secondo  quanto  previsto  dal  Regolamento

ISVAP n. 29 del 16 marzo 2009, non modificano la  classificazione  di

tali operazioni stabilita dal D.M. emanato ai sensi dell'art. 2 comma

2 della L. 108/96. La disposizione del citato art. 54 del DPR 180/50,

nello stabilire che gli istituti  autorizzati  a  concedere  prestiti

contro cessione del quinto "non possono assumere in proprio i  rischi

di morte o di impiego dei cedenti" e' unicamente volta  ad  escludere

che i soggetti finanziatori possano rilasciare garanzie assicurative,

attivita' riservata alle imprese assicurative autorizzate.

    A  causa  degli  importanti  scostamenti  tra  i  tassi  fissi  e

variabili rilevati nelle operazioni di leasing immobiliare, a partire

dal decreto valido per il trimestre 1° aprile 2011 - 30  giugno  2011

l'indicazione delle operazioni di leasing immobiliare "a tasso fisso"

e "a tasso variabile" e' data separatamente al  fine  di  evitare  in

tale comparto fenomeni di razionamento del credito (3) .

    Data la  metodologia  della  segnalazione,  i  tassi  d'interesse

bancari riportati nella tabella differiscono da quelli rilevati dalla

Banca d'Italia nell'ambito delle statistiche dei tassi armonizzati  e

di quelle della Centrale dei rischi, orientate ai  fini  dell'analisi

economica e  dell'esame  della  congiuntura.  Queste  rilevazioni  si

riferiscono  a  campioni,  tra  loro  diversi,  di  banche;  i  tassi

armonizzati  non  sono  comprensivi  degli  oneri  accessori  e  sono

ponderati con l'importo delle operazioni; i tassi della Centrale  dei

rischi si riferiscono alle operazioni  di  finanziamento  di  importo

pari o superiore a 30 mila euro.

    Secondo quanto  previsto  dalla  legge,  i  tassi  medi  rilevati

vengono corretti in relazione alla variazione del  valore  medio  del

tasso ufficiale di sconto nel  periodo  successivo  al  trimestre  di

riferimento. A decorrere dal 1° gennaio 2004, si fa riferimento  alle

variazioni del tasso applicato  alle  operazioni  di  rifinanziamento

principali dell'Eurosistema determinato dal Consiglio direttivo della

Banca Centrale  Europea,  la  cui  misura  sostituisce  quella  della

cessata ragione normale dello sconto.

    Come prescrive la legge, il limite oltre il quale  gli  interessi

sono da considerarsi usurari si ottiene aumentando i tassi medi di un

quarto  e  aggiungendo  un  margine  di   ulteriori   quattro   punti

percentuali. La differenza tra il limite e il tasso  medio  non  puo'

essere superiore a otto punti percentuali.

Rilevazione degli interessi di mora

    Nell'anno 2002 la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano  dei  cambi

hanno proceduto a una rilevazione statistica  riguardante  la  misura

media  degli  interessi  di  mora  stabiliti   contrattualmente.   La

rilevazione ha  riguardato  un  campione  di  banche  e  di  societa'

finanziarie individuato sulla base della distribuzione territoriale e

della ripartizione tra le categorie istituzionali.

    In relazione ai contratti accesi nel  terzo  trimestre  del  2001

sono state verificate le condizioni previste contrattualmente; per le

aperture  di  credito  in  conto  corrente  sono  state  rilevate  le

condizioni previste  nei  casi  di  revoca  del  fido  per  tutte  le

operazioni in essere. In relazione al complesso delle operazioni,  il

valore  della  maggiorazione  percentuale  media  e'  stato  posto  a

confronto con il tasso medio rilevato.

 

(1) Le nuove Istruzioni sono pubblicate in Gazzetta Ufficiale del  29

    agosto  2009  n.  200   e   sul   sito   della   Banca   d'Italia

    (www.bancaditalia.it/vigilanza/contrasto_usura/Normativa/Istr_usu

    ra_ago_09-istruzioni.pdf). 

 

(2) www.bancaditalia.it/vigilanza/contrasto_usura/Normativa/istr_usur

    a_faq.pdf

 

(3) Al riguardo, la Banca d'Italia ha condotto una specifica indagine

    presso gli intermediari operanti nel comparto

 

     



 

 

 
 
 

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