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ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 luglio 2011 Ulteriori disposizioni urgenti dirette a fronteggiare lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa.

 

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                            IL PRESIDENTE

                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in  data

12 febbraio 2011, con cui e' stato dichiarato, fino  al  31  dicembre

2011, lo stato di emergenza umanitaria nel  territorio  nazionale  in

relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi

del Nord Africa;

  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in  data

7 aprile 2011 recante  la  dichiarazione  dello  stato  di  emergenza

umanitaria nel territorio del Nord Africa per consentire un  efficace

contrasto dell'eccezionale afflusso di cittadini extracomunitari  nel

territorio nazionale;

  Visti l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3924

del 18 febbraio 2011 recante:  «Disposizioni  urgenti  di  protezione

civile  per  fronteggiare  lo  stato  di  emergenza  umanitaria   nel

territorio  nazionale  in  relazione  all'eccezionale   afflusso   di

cittadini appartenenti ai paesi  del  Nord  Africa,  nonche'  per  il

contrasto e la gestione  dell'afflusso  di  cittadini  di  Stati  non

appartenenti  all'Unione  europea»,  l'art.  17  dell'ordinanza   del

Presidente del Consiglio dei ministri n. 3925 del 23 febbraio 2011  e

le ordinanze n. 3933, n. 3934 e n. 3935;

  Considerato che  lo  stato  d'emergenza  derivato  dall'eccezionale

afflusso di cittadini extracomunitari dal Nord Africa si e' acuito  a

causa del conflitto in corso nel territorio libico e della evoluzione

degli assetti politico sociali degli altri  Paesi  della  fascia  del

Maghreb;

  Ritenuto  che   si   siano   aggravate   le   condizioni   per   la

predisposizione delle misure adeguate all'accoglienza dei migranti la

cui  dislocazione,  nell'attesa  della  corretta  definizione   delle

condizioni  giuridiche  soggettive  coinvolge   l'intero   territorio

nazionale;

  Visto  l'accordo  tra  il  Ministro  del'interno  della  Repubblica

italiana ed il Ministro dell'interno della Repubblica tunisina del  5

aprile 2011;

  Visto l'accordo stipulato il 6  aprile  2011  tra  il  Governo,  le

Regioni italiane, l'ANCI e l'UPI con il quale e' stato, tra  l'altro,

affidato al Sistema di protezione civile nazionale il  compito  della

pianificazione delle attivita'  necessarie  alla  dislocazione  nelle

singole regioni dei cittadini extracomunitari  in  modo  equilibrato,

nonche'  l'utilizzazione  del  Fondo  di  protezione  civile  per  il

reperimento    delle    risorse    occorrenti,    previo     adeguato

rifinanziamento,  e  l'utilizzo  dell'ordinanza  del  Presidente  del

Consiglio dei ministri per la determinazione  degli  obiettivi  degli

strumenti derogatori occorrenti;

  Viste le note n. 14520/126 del 9 marzo 2011, n. 1000 del  29  marzo

2011 e n. 14520/126, del 4 e 6 aprile 2011 del Ministero dell'interno

- Gabinetto del Ministro;

  Viste le note del 24  marzo  2011  dell'Ufficio  di  Gabinetto  del

Ministero della  difesa  e  del  1°  e  4  aprile  2011  dell'Ufficio

legislativo del medesimo Dicastero;

  Vista la nota del 13 aprile 2011 del Comandante generale del  Corpo

delle capitanerie di porto - Guardia costiera;

  Viste le richieste di chiarimenti formulate con note del  18  e  21

aprile 2011 dal Dipartimento della ragioneria  generale  dello  Stato

del Ministero dell'economia e delle finanze;

  Viste le note del 31 maggio  2011  dell'Ufficio  di  Gabinetto  del

Ministero dell'interno e del 3 giugno e 7  luglio  2011  dell'Ufficio

legislativo del Ministero della difesa, con cui sono stati forniti  i

chiarimenti richiesti dal Ministero dell'economia e delle finanze;

  Vista la determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane  n.

77579/RU adottata in data 28 giugno 2011 ai sensi dell'art. 5,  comma

5-quinquies della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

  Considerato   che   per   gli   ulteriori   interventi    correlati

all'emergenza per le voci  di  spesa  pure  in  premessa  richiamate,

determinati, alla data del presente  provvedimento,  complessivamente

in euro 728.459.864,32 fino al 31  dicembre  2011,  si  provvede  con

successive  ordinanze  nei  limiti  delle  risorse   progressivamente

derivanti  dalle   maggiori   entrate   conseguenti   alla   predetta

determinazione del Direttore dell'Agenzia delle  dogane  n.  77579/RU

adottata in data 28 giugno 2011, che vengono  pertanto  destinate  in

via prioritaria alla predetta finalita';

  Su proposta del Capo Dipartimento  della  protezione  civile  della

Presidenza del Consiglio dei ministri;

  Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

 

                              Dispone:

 

                               Art. 1

 

  1. Al personale delle Forze di  polizia  e  dei  Vigili  del  fuoco

concretamente impiegato per lo svolgimento  di  attivita'  di  ordine

pubblico  o  di  soccorso  pubblico,  sono  corrisposte  le  speciali

indennita',  compreso  il  trattamento  di  missione,  previste   dai

rispettivi  ordinamenti.  Al  predetto  personale,  impiegato   negli

interventi emergenziali, e' autorizzata la corresponsione di compensi

per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente  prestato  nel

limite massimo di 150 ore mensili pro-capite, oltre i limiti previsti

dalla normativa vigente. Per il personale con qualifica  dirigenziale

appartenente al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco  e'  autorizzata

la corresponsione di una indennita' mensile, commisurata ai giorni di

effettivo impiego, fino al 20% della retribuzione annua di  posizione

e/o di rischio prevista dall'ordinamento di settore.  In  favore  del

personale  in  servizio  presso  i  Centri  di  assistenza  e  pronto

intervento,   impiegato    nell'emergenza,    e'    autorizzata    la

corresponsione di compensi per  lavoro  straordinario  effettivamente

prestato nel limite massimo di 100 ore mensili  pro-capite,  oltre  i

limiti previsti dalla normativa vigente.

  2. Al fine di assicurare gli  interventi  connessi  al  superamento

dell'emergenza,  e'   autorizzata   la   spesa   per   la   gestione,

l'approvvigionamento  e  la  manutenzione  delle  attrezzature,   dei

carburanti e dei mezzi del  Dipartimento  della  Pubblica  sicurezza,

delle altre Forze di Polizia e del Dipartimento dei Vigili del fuoco,

del soccorso pubblico e della difesa civile, nonche'  per  gli  oneri

necessari  per  il  vettovagliamento,  per  l'alloggiamento,  per  il

funzionamento dei sistemi di telecomunicazioni  e  per  le  dotazioni

individuali del personale e per i richiami del  personale  volontario

del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.

  3.  Al  personale  dell'Amministrazione  civile   dell'Interno   in

servizio presso  gli  uffici  centrali  e  periferici  del  Ministero

dell'interno,  e  a  quello  del  Settore  amministrativo  tecnico  e

informatico in servizio presso il Dipartimento dei Vigili del  fuoco,

del soccorso pubblico e della difesa civile, previamente  autorizzato

e concretamente  impiegato,  con  apposito  ordine  di  servizio,  in

attivita' connesse con l'emergenza possono essere corrisposte fino  a

70 ore di lavoro straordinario effettivamente reso,  oltre  i  limiti

previsti dalla normativa vigente. Al personale dirigente in  servizio

presso gli Uffici centrali e periferici del  Ministero  dell'interno,

appartenente    alla    carriera    prefettizia    e    all'Area    I

dell'Amministrazione civile dell'Interno, previamente  autorizzato  e

concretamente impiegato,  con  apposito  ordine  di  servizio,  nelle

attivita' necessarie alla gestione del contesto emergenziale in atto,

e' altresi' autorizzata la corresponsione di una indennita'  mensile,

commisurata ai  giorni  di  effettivo  impiego,  fino  al  20%  della

retribuzione annua di posizione.

  4. I compensi di cui  al  presente  articolo  sono  corrisposti  in

deroga a quanto disposto dall'art.  9  del  decreto-legge  31  maggio

2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio

2010, n. 122.

  5. Le disposizioni del presente articolo si attuano nel  limite  di

euro 81.200.000,00 cui  si  provvede  secondo  le  modalita'  di  cui

all'art. 5, comma 1.

 

     

                               Art. 2 
 
  1. Al fine di garantire il pronto impiego in caso di emergenza,  il
Dipartimento dei vigili del fuoco,  del  soccorso  pubblico  e  della
difesa civile e' autorizzato a provvedere,  in  termini  di  assoluta
urgenza, anche avvalendosi delle deroghe di cui  alle  ordinanze  del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 3924 e  n.  3933  del  2011,
all'acquisizione  e   al   reintegro   dei   materiali   dei   Centri
assistenziali di pronto intervento del Ministero dell'interno  e  dei
materiali del Corpo nazionale dei vigili del  fuoco  impiegati  negli
interventi emergenziali, con oneri stabiliti nella misura massima  di
euro 14.000.000,00, da porre a carico delle risorse di  cui  all'art.
5, comma 1. 
        
                               Art. 3 
 
  1. Per il rifornimento straordinario di acqua potabile  nel  comune
di Lampedusa e Linosa, indispensabile a mantenere  idonee  condizioni
igienico sanitarie, commisurate alle maggiori esigenze derivanti  dai
flussi migratori in atto, e' autorizzata la spesa di 1.000.000,00  di
euro da assegnare al Ministero della difesa. 
  2.  Per  le  attivita'  di  trasporto  degli  stranieri   coinvolti
nell'emergenza dell'isola di  Lampedusa  effettuato  con  una  unita'
navale militare, e' autorizzata la spesa di euro 2.105.915,00 per  le
spese di funzionamento e per i costi del personale ivi impiegato,  da
assegnare al Ministero della difesa. 
  3. Al  fine  di  concorrere  al  ripristino  e  mantenimento  delle
condizioni igienico sanitarie nel territorio dell'isola di  Lampedusa
compromesse dall'eccezionale flusso migratorio  verificatosi  durante
lo stato di emergenza umanitaria, e' autorizzato, per un  periodo  di
trenta giorni, l'impiego di un contingente di  militari  delle  Forze
armate in misura non superiore a venti unita', dei relativi  mezzi  e
di volontari delle Associazioni d'arma  in  misura  non  superiore  a
quaranta unita', nonche' l'utilizzo dei materiali  e  l'acquisto  dei
beni e servizi allo scopo necessari, con oneri quantificati  in  euro
198.847,00. Al  personale  militare  e'  corrisposto  il  trattamento
economico di cui all'art. 3, comma 3, secondo periodo, dell'ordinanza
del Presidente del Consiglio dei ministri n.  3924  del  18  febbraio
2011. 
  4. Per le finalita' di cui  ai  commi  3,  5  e  6  il  Commissario
delegato puo' avvalersi di  un  soggetto  attuatore  individuato  dal
Ministero della difesa senza nuovi o maggiori oneri. 
  5. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 3 il  soggetto
attuatore   e'    autorizzato    a    sostenere    le    spese    per
l'approvvigionamento diretto dei beni e dei servizi necessari per  lo
svolgimento dell'attivita', per il rimborso delle spese sostenute dai
volontari o dalle  associazioni  di  cui  al  comma  3,  nonche'  per
assicurare il trasporto, il vitto e l'alloggio degli stessi. 
  6. Per le esigenze connesse al concorso  delle  Forze  armate  alle
attivita' finalizzate al superamento dell'emergenza umanitaria di cui
in  premessa,  il  Ministero  della  difesa  e'  autorizzato,  previo
consenso degli interessati, a richiamare o trattenere in servizio con
il grado posseduto, fino al 30 settembre 2011,  i  volontari  di  cui
all'art.  2199,  comma   4,   lettera   b),   n.   1),   del   codice
dell'ordinamento militare, di cui al  decreto  legislativo  15  marzo
2010, n. 66,  al  termine  della  ferma  quadriennale  e  nelle  more
dell'immissione nel  ruolo  appuntati  e  carabinieri  dell'Arma  dei
carabinieri, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili  e  nel
rispetto  delle  consistenze  organiche  dei   volontari   in   ferma
prefissata determinate, per l'anno 2011, ai sensi dell'art. 2215  del
codice del medesimo codice. 
  7. Al fine di fronteggiare lo stato  di  emergenza  umanitaria  nel
territorio  nazionale,  in  relazione  all'eccezionale  afflusso   di
cittadini provenienti dai paesi del Nord Africa, e' autorizzato, fino
al 31 dicembre 2011, l'impiego, anche per attivita'  di  cooperazione
con la Marina della Repubblica tunisina, di una unita'  navale  della
Marina militare italiana e di cinque militari in Tunisia,  presso  le
Centrali operative  marittime,  quali  ufficiali  di  collegamento  e
ausilio all'utilizzo di apparati e strumentazioni. 
  8. Al personale di cui al comma 7 si applicano le  disposizioni  di
cui all'art. 3, commi 6 e 9, della legge 3 agosto  2009,  n.  108,  e
all'art. 6 del decreto-legge 29 dicembre 2010,  n.  228,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9, e, per  quello
impiegato in Tunisia, anche l'art. 3, commi 1, lettera a), e 2  della
legge 3 agosto 2009, n. 108. 
  9. Le disposizioni del presente articolo si attuano nel  limite  di
euro 14.800.000,00 da assegnare al  Ministero  della  difesa  cui  si
provvede secondo le modalita' di cui all'art. 5, comma 1. 
 
      
                               Art. 4 
 
  1. All'attuazione dell'accordo tra il Ministro  dell'interno  della
Repubblica italiana ed  il  Ministro  dell'interno  della  Repubblica
tunisina del  5  aprile  2011,  si  fa  fronte  nel  limite  di  euro
40.000.000,00. 
  2.  Il  Commissario  delegato  di  cui   all'art.   1,   comma   1,
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3933  del
15 aprile 2011, fa fronte alle ulteriori attivita' di cui alla stessa
ordinanza nel limite di euro 50.000.000,00. 
  3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 si provvede a carico  delle
risorse di cui all'art. 5, comma 1. 
 
      
                               Art. 5 
 
  1. Agli oneri derivanti dalla presente  ordinanza,  nel  limite  di
euro 200.000.000,00 si fa fronte a carico del fondo  nazionale  della
protezione  civile  con  le  modalita'  di  cui  all'art.  5,   comma
5-quinquies della  legge  24  febbraio  1992,  n.  225  e  successive
modificazioni ed integrazioni, e messe a disposizione  del  Ministero
dell'interno, ad esclusione delle risorse di cui all'art. 3, commi 1,
2 e 7 che verranno messe a disposizione del Ministero della difesa  e
dell'art. 4, comma 2, che verranno  gestite  dal  Dipartimento  della
protezione civile in regime di contabilita' ordinaria. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 12 luglio 2011 
 
                                            Il Presidente: Berlusconi 
 
      

 

 

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