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DECRETO-LEGGE 23 giugno 2011, n. 89-Disposizioni urgenti per il completamento dell'attuazione delladirettiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari.  

 

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GU n. 144 del 23-6-2011

testo in vigore dal: 24-6-2011

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, 87 e 117 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare

ulteriori disposizioni per completare l'attuazione della direttiva

2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile

2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro

familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio

degli Stati membri, e di procedere al recepimento della direttiva

2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre

2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri

al rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno e'

irregolare, al fine di scongiurare l'avvio di procedure d'infrazione

nei confronti dello Stato italiano;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella

riunione del 16 giugno 2011;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del

Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia,

degli affari esteri, dell'economia e delle finanze e del lavoro e

delle politiche sociali;

Emana

il seguente decreto-legge:

Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LIBERA CIRCOLAZIONE E PERMANENZA DEI

CITTADINI COMUNITARI E DEI LORO FAMILIARI

Art. 1

Modifiche al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, in materia

di permanenza dei cittadini comunitari e dei loro familiari

1. Al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, e successive

modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 3, comma 2, lettera b), le parole: «debitamente

attestata dallo Stato del cittadino dell'Unione» sono sostituite

dalle seguenti: «ufficialmente attestata»;

b) all'articolo 6, comma 2, le parole: «, che hanno fatto

ingresso nel territorio nazionale ai sensi dell'articolo 5, comma 2»

sono soppresse;

c) all'articolo 9:

1) dopo il comma 3, e' inserito il seguente:

«3-bis. Ai fini della verifica della sussistenza del

requisito della disponibilita' delle risorse economiche sufficienti

al soggiorno, di cui al comma 3, lettere b) e c), deve, in ogni caso,

essere valutata la situazione complessiva personale

dell'interessato.»;

2) al comma 5:

a) alla lettera a), le parole: «, nonche' il visto d'ingresso

quando richiesto» sono soppresse;

b) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:

«b) un documento rilasciato dall'autorita' competente del

Paese di origine o provenienza che attesti la qualita' di familiare

e, qualora richiesto, di familiare a carico ovvero di membro del

nucleo familiare ovvero familiare affetto da gravi problemi di

salute, che richiedono l'assistenza personale del cittadino

dell'Unione, titolare di un autonomo diritto di soggiorno;»;

d) all'articolo 10, comma 3:

1) alla lettera a), le parole: «, nonche' del visto d'ingresso,

qualora richiesto» sono soppresse;

2) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:

«b) di un documento rilasciato dall'autorita' competente del

Paese di origine o provenienza che attesti la qualita' di familiare

e, qualora richiesto, di familiare a carico ovvero di membro del

nucleo familiare ovvero del familiare affetto da gravi problemi di

salute, che richiedono l'assistenza personale del cittadino

dell'Unione, titolare di un autonomo diritto di soggiorno;»;

e) all'articolo 13, comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente

periodo:

«La verifica della sussistenza di tali condizioni non puo'

essere effettuata se non in presenza di ragionevoli dubbi in ordine

alla persistenza delle condizioni medesime.»;

f) all'articolo 19, comma 4, dopo le parole: «previsto dalla

normativa vigente» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, fermo

restando che il possesso del relativo documento non costituisce

condizione per l'esercizio di un diritto»;

g) all'articolo 20:

1) il comma 2 e' sostituito dal seguente:

«2. I motivi di sicurezza dello Stato sussistono quando la

persona da allontanare appartiene ad una delle categorie di cui

all'articolo 18 della legge 22 maggio 1975, n. 152, e successive

modificazioni, ovvero vi sono fondati motivi di ritenere che la sua

permanenza nel territorio dello Stato possa, in qualsiasi modo,

agevolare organizzazioni o attivita' terroristiche, anche

internazionali. Ai fini dell'adozione del provvedimento di cui al

comma 1, si tiene conto anche di eventuali condanne pronunciate da un

giudice italiano per uno o piu' delitti riconducibili a quelli

indicati nel libro secondo, titolo primo del codice penale.»;

2) il comma 3 e' sostituito dal seguente:

«3. I motivi imperativi di pubblica sicurezza sussistono

quando la persona da allontanare abbia tenuto comportamenti che

costituiscono una minaccia concreta, effettiva e sufficientemente

grave ai diritti fondamentali della persona ovvero all'incolumita'

pubblica. Ai fini dell'adozione del provvedimento, si tiene conto,

quando ricorrono i comportamenti di cui al primo periodo del presente

comma, anche di eventuali condanne, pronunciate da un giudice

italiano o straniero, per uno o piu' delitti non colposi, consumati o

tentati, contro la vita o l'incolumita' della persona, ovvero di

eventuali condanne per uno o piu' delitti corrispondenti alle

fattispecie indicate nell'articolo 8 della legge 22 aprile 2005, n.

69, o di eventuali ipotesi di applicazione della pena su richiesta a

norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i medesimi

delitti o dell'appartenenza a taluna delle categorie di cui

all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive

modificazioni, o di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n.

575, e successive modificazioni, nonche' di misure di prevenzione o

di provvedimenti di allontanamento disposti da autorita' straniere.»;

3) al comma 4, primo periodo, le parole: «una minaccia concreta

e attuale» sono sostituite dalle seguenti: «una minaccia concreta,

effettiva e sufficientemente grave»;

4) al comma 9, primo periodo, le parole: «di ordine pubblico o»

sono soppresse;

5) il comma 11 e' sostituito dal seguente:

«11. Il provvedimento di allontanamento per i motivi di cui

al comma 1 e' immediatamente eseguito dal questore qualora si

ravvisi, caso per caso, l'urgenza dell'allontanamento perche'

l'ulteriore permanenza sul territorio e' incompatibile con la civile

e sicura convivenza. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo

13, comma 5-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 25

luglio 1998, n. 286.»;

h) all'articolo 21:

1) al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«L'eventuale ricorso da parte di un cittadino dell'Unione o dei suoi

familiari al sistema di assistenza sociale non costituisce

automaticamente causa di allontanamento, ma deve essere valutato caso

per caso.»;

2) il comma 4 e' sostituito dal seguente:

«4. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, che non

hanno ottemperato al provvedimento di allontanamento di cui al comma

2 e sono stati individuati sul territorio dello Stato oltre il

termine fissato, senza aver provveduto alla presentazione

dell'attestazione di cui al comma 3, il prefetto puo' adottare un

provvedimento di allontanamento coattivo per motivi di ordine

pubblico, ai sensi dell'articolo 20, immediatamente eseguito dal

questore.»;

i) dopo l'articolo 23 e' inserito il seguente:

«Art. 23-bis. (Consultazione tra gli Stati membri). - 1. Quando

uno Stato membro chiede informazioni ai sensi dell'articolo 27,

paragrafo 3, della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del

Consiglio, del 29 aprile 2004, il Ministero dell'interno -

Dipartimento della pubblica sicurezza, attraverso i propri canali di

scambio informativo, provvede a fornire gli elementi entro il termine

di due mesi dalla data di ricezione della richiesta. La consultazione

puo' avvenire solo per casi specifici e per esigenze concrete.».

Art. 2

Modifiche all'articolo 183 - ter delle norme di attuazione, di

coordinamento e transitorie del codice di procedura penale

1. L'articolo 183-ter delle norme di attuazione, di coordinamento e

transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto

legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e' sostituito dal seguente:

«Articolo 183-ter. (Esecuzione della misura di sicurezza

dell'allontanamento del cittadino di uno Stato membro dell'Unione

europea e di un suo familiare). - 1. L'allontanamento del cittadino

di uno Stato membro dell'Unione europea o di un suo familiare, di cui

agli articoli 2, comma 1, lettera b), e 3, comma 2, lettera a), del

decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, e' disposto in

conformita' ai criteri ed alle modalita' fissati dall'articolo 20 del

medesimo decreto legislativo.».

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIMPATRIO DEGLI STRANIERI IRREGOLARI

Art. 3

Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.

286, in attuazione della direttiva 2008/115/CE

1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina

dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al

decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive

modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 5, comma 6, e' aggiunto, in fine, il seguente

periodo:

«Il permesso di soggiorno per motivi umanitari e' rilasciato

dal questore secondo le modalita' previste nel regolamento di

attuazione.»;

b) all'articolo 10-bis, al comma 2, sono aggiunte, in fine, le

seguenti parole: «ovvero allo straniero identificato durante i

controlli della polizia di frontiera, in uscita dal territorio

nazionale»;

c) all'articolo 13:

1) al comma 2:

a) all'alinea, dopo le parole: «disposta dal prefetto» sono

inserite le seguenti: «, caso per caso,»;

b) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:

«b) si e' trattenuto nel territorio dello Stato in assenza

della comunicazione di cui all'articolo 27, comma 1-bis, o senza

avere richiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto,

salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, ovvero quando il

permesso di soggiorno e' stato revocato o annullato o rifiutato

ovvero e' scaduto da piu' di sessanta giorni e non ne e' stato

chiesto il rinnovo ovvero se lo straniero si e' trattenuto sul

territorio dello Stato in violazione dell'articolo 1, comma 3, della

legge 28 maggio 2007, n. 68;»;

2) dopo il comma 2-bis, e' inserito il seguente:

«2-ter. L'espulsione non e' disposta, ne' eseguita

coattivamente qualora il provvedimento sia stato gia' adottato, nei

confronti dello straniero identificato in uscita dal territorio

nazionale durante i controlli di polizia alle frontiere esterne.»;

3) il comma 4 e' sostituito dal seguente:

«4. L'espulsione e' eseguita dal questore con accompagnamento

alla frontiera a mezzo della forza pubblica:

a) nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2, lettera c), ovvero

all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144,

convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155;

b) quando sussiste il rischio di fuga, di cui al comma

4-bis;

c) quando la domanda di permesso di soggiorno e' stata

respinta in quanto manifestamente infondata o fraudolenta;

d) qualora, senza un giustificato motivo, lo straniero non

abbia osservato il termine concesso per la partenza volontaria, di

cui al comma 5;

e) quando lo straniero abbia violato anche una delle misure

di cui al comma 5.2 e di cui all'articolo 14, comma 1-bis;

f) nelle ipotesi di cui agli articoli 15 e 16 e nelle altre

ipotesi in cui sia stata disposta l'espulsione dello straniero come

sanzione penale o come conseguenza di una sanzione penale;

g) nell'ipotesi di cui al comma 5.1.»;

4) dopo il comma 4, e' inserito il seguente:

«4-bis. Si configura il rischio di fuga di cui al comma 4,

lettera b), qualora ricorra almeno una delle seguenti circostanze da

cui il prefetto accerti, caso per caso, il pericolo che lo straniero

possa sottrarsi alla volontaria esecuzione del provvedimento di

espulsione:

a) mancato possesso del passaporto o di altro documento

equipollente, in corso di validita';

b) mancanza di idonea documentazione atta a dimostrare la

disponibilita' di un alloggio ove possa essere agevolmente

rintracciato;

c) avere in precedenza dichiarato o attestato falsamente le

proprie generalita';

d) non avere ottemperato ad uno dei provvedimenti emessi

dalla competente autorita', in applicazione dei commi 5 e 13, nonche'

dell'articolo 14;

e) avere violato anche una delle misure di cui al comma

5.2.»;

5) il comma 5 e' sostituito dal seguente:

«5. Lo straniero, destinatario di un provvedimento

d'espulsione, qualora non ricorrano le condizioni per

l'accompagnamento immediato alla frontiera di cui al comma 4, puo'

chiedere al prefetto, ai fini dell'esecuzione dell'espulsione, la

concessione di un periodo per la partenza volontaria, anche

attraverso programmi di rimpatrio volontario ed assistito, di cui

all'articolo 14-ter. Il prefetto, valutato il singolo caso, con lo

stesso provvedimento di espulsione, intima lo straniero a lasciare

volontariamente il territorio nazionale, entro un termine compreso

tra 7 e 30 giorni. Tale termine puo' essere prorogato, ove

necessario, per un periodo congruo, commisurato alle circostanze

specifiche del caso individuale, quali la durata del soggiorno nel

territorio nazionale, l'esistenza di minori che frequentano la scuola

ovvero di altri legami familiari e sociali, nonche' l'ammissione a

programmi di rimpatrio volontario ed assistito, di cui all'articolo

14-ter. La questura, acquisita la prova dell'avvenuto rimpatrio dello

straniero,avvisa l'autorita' giudiziaria competente per

l'accertamento del reato previsto dall'articolo 10-bis, ai fini di

cui al comma 5 del medesimo articolo. Le disposizioni del presente

comma non si applicano, comunque, allo straniero destinatario di un

provvedimento di respingimento, di cui all'articolo 10.»;

6) dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:

«5.1. Ai fini dell'applicazione del comma 5, la questura

provvede a dare adeguata informazione allo straniero della facolta'

di richiedere un termine per la partenza volontaria, mediante schede

informative plurilingue. In caso di mancata richiesta del termine,

l'espulsione e' eseguita ai sensi del comma 4.

5.2. Laddove sia concesso un termine per la partenza

volontaria, il questore chiede allo straniero di dimostrare la

disponibilita' di risorse economiche sufficienti derivanti da fonti

lecite, per un importo proporzionato al termine concesso, compreso

tra una e tre mensilita' dell'assegno sociale annuo. Il questore

dispone, altresi', una o piu' delle seguenti misure: a) consegna del

passaporto o altro documento equipollente in corso di validita', da

restituire al momento della partenza; b) obbligo di dimora in un

luogo preventivamente individuato, dove possa essere agevolmente

rintracciato; c) obbligo di presentazione, in giorni ed orari

stabiliti, presso un ufficio della forza pubblica territorialmente

competente. Le misure di cui al secondo periodo sono adottate con

provvedimento motivato, che ha effetto dalla notifica

all'interessato, disposta ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4 del

regolamento, recante l'avviso che lo stesso ha facolta' di presentare

personalmente o a mezzo di difensore memorie o deduzioni al giudice

della convalida. Il provvedimento e' comunicato entro 48 ore dalla

notifica al giudice di pace competente per territorio. Il giudice, se

ne ricorrono i presupposti, dispone con decreto la convalida nelle

successive 48 ore. Le misure, su istanza dell'interessato, sentito il

questore, possono essere modificate o revocate dal giudice di pace.

Il contravventore anche solo ad una delle predette misure e' punito

con la multa da 3.000 a 18.000 euro. In tale ipotesi, ai fini

dell'espulsione dello straniero, non e' richiesto il rilascio del

nulla osta di cui al comma 3 da parte dell'autorita' giudiziaria

competente all'accertamento del reato. Il questore esegue

l'espulsione, disposta ai sensi del comma 4, anche mediante le

modalita' previste all'articolo 14.»;

7) al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «Nei casi previsti

ai commi 4 e 5» sono sostituite con le seguenti: «Nei casi previsti

al comma 4»;

8) al comma 13 le parole: «Lo straniero espulso» sono

sostituite dalle seguenti: «Lo straniero destinatario di un

provvedimento di espulsione»;

9) il comma 14 e' sostituito dal seguente:

«14. Il divieto di cui al comma 13 opera per un periodo non

inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni, la cui durata e'

determinata tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti il

singolo caso. Nei casi di espulsione disposta ai sensi dei commi 1 e

2, lettera c), ovvero ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del

decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni,

dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, puo' essere previsto un termine

superiore a cinque anni, la cui durata e' determinata tenendo conto

di tutte le circostanze pertinenti il singolo caso. Per i

provvedimenti di espulsione di cui al comma 5, il divieto previsto al

comma 13 decorre dalla scadenza del termine assegnato e puo' essere

revocato, su istanza dell'interessato, a condizione che fornisca la

prova di avere lasciato il territorio nazionale entro il termine di

cui al comma 5.»;

d) all'articolo 14:

1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:

«1. Quando non e' possibile eseguire con immediatezza

l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera o il

respingimento, a causa di situazioni transitorie che ostacolano la

preparazione del rimpatrio o l'effettuazione dell'allontanamento, il

questore dispone che lo straniero sia trattenuto per il tempo

strettamente necessario presso il centro di identificazione ed

espulsione piu' vicino, tra quelli individuati o costituiti con

decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro

dell'economia e delle finanze. Tra le situazioni che legittimano il

trattenimento rientrano, oltre a quelle indicate all'articolo 13,

comma 4-bis, anche quelle riconducibili alla necessita' di prestare

soccorso allo straniero o di effettuare accertamenti supplementari in

ordine alla sua identita' o nazionalita' ovvero di acquisire i

documenti per il viaggio o la disponibilita' di un mezzo di trasporto

idoneo.»;

2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

«1-bis. Nei casi in cui lo straniero e' in possesso di

passaporto o altro documento equipollente in corso di validita' e

l'espulsione non e' stata disposta ai sensi dell'articolo 13, commi 1

e 2, lettera c), o ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del

decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni,

dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, il questore, in luogo del

trattenimento di cui al comma 1, puo' disporre una o piu' delle

seguenti misure: a) consegna del passaporto o altro documento

equipollente in corso di validita', da restituire al momento della

partenza; b) obbligo di dimora in un luogo preventivamente

individuato, dove possa essere agevolmente rintracciato; c) obbligo

di presentazione, in giorni ed orari stabiliti, presso un ufficio

della forza pubblica territorialmente competente. Le misure di cui al

primo periodo sono adottate con provvedimento motivato, che ha

effetto dalla notifica all'interessato, disposta ai sensi

dell'articolo 3, commi 3 e 4 del regolamento, recante l'avviso che lo

stesso ha facolta' di presentare personalmente o a mezzo di difensore

memorie o deduzioni al giudice della convalida. Il provvedimento e'

comunicato entro 48 ore dalla notifica al giudice di pace competente

per territorio. Il giudice, se ne ricorrono i presupposti, dispone

con decreto la convalida nelle successive 48 ore. Le misure, su

istanza dell'interessato, sentito il questore, possono essere

modificate o revocate dal giudice di pace. Il contravventore anche

solo ad una delle predette misure e' punito con la multa da 3.000 a

18.000 euro. In tale ipotesi, ai fini dell'espulsione dello straniero

non e' richiesto il rilascio del nulla osta di cui al comma 3 da

parte dell'autorita' giudiziaria competente all'accertamento del

reato. Qualora non sia possibile l'accompagnamento immediato alla

frontiera, con le modalita' di cui all'articolo 13, comma 3, il

questore provvede ai sensi dei commi 1 o 5-bis. »;

3) il comma 5 e' sostituito dal seguente:

«5. La convalida comporta la permanenza nel centro per un

periodo di complessivi trenta giorni. Qualora l'accertamento

dell'identita' e della nazionalita' ovvero l'acquisizione di

documenti per il viaggio presenti gravi difficolta', il giudice, su

richiesta del questore, puo' prorogare il termine di ulteriori trenta

giorni. Anche prima di tale termine, il questore esegue l'espulsione

o il respingimento, dandone comunicazione senza ritardo al giudice.

Trascorso tale termine, qualora permangano le condizioni indicate al

comma 1, il questore puo' chiedere al giudice di pace la proroga del

trattenimento per un periodo ulteriore di sessanta giorni. Qualora

persistono le condizioni di cui al quarto periodo, il questore puo'

chiedere al giudice un'ulteriore proroga di sessanta giorni. Il

periodo massimo complessivo di trattenimento non puo' essere

superiore a centottanta giorni. Qualora non sia stato possibile

procedere all'allontanamento, nonostante sia stato compiuto ogni

ragionevole sforzo, a causa della mancata cooperazione al rimpatrio

del cittadino del Paese terzo interessato o di ritardi

nell'ottenimento della necessaria documentazione dai Paesi terzi, il

questore puo' chiedere al giudice di pace la proroga del

trattenimento, di volta in volta, per periodi non superiori a

sessanta giorni, fino ad un termine massimo di ulteriori dodici mesi.

Il questore, in ogni caso, puo' eseguire l'espulsione e il

respingimento anche prima della scadenza del termine prorogato,

dandone comunicazione senza ritardo al giudice di pace.»;

4) il comma 5-bis e' sostituito dal seguente:

«5-bis. Allo scopo di porre fine al soggiorno illegale dello

straniero e di adottare le misure necessarie per eseguire

immediatamente il provvedimento di espulsione o di respingimento, il

questore ordina allo straniero di lasciare il territorio dello Stato

entro il termine di sette giorni, qualora non sia stato possibile

trattenerlo in un Centro di identificazione ed espulsione, ovvero la

permanenza presso tale struttura non ne abbia consentito

l'allontanamento dal territorio nazionale. L'ordine e' dato con

provvedimento scritto, recante l'indicazione, in caso di violazione,

delle conseguenze sanzionatorie. L'ordine del questore puo' essere

accompagnato dalla consegna all'interessato, anche su sua richiesta,

della documentazione necessaria per raggiungere gli uffici della

rappresentanza diplomatica del suo Paese in Italia, anche se

onoraria, nonche' per rientrare nello Stato di appartenenza ovvero,

quando cio' non sia possibile, nello Stato di provenienza, compreso

il titolo di viaggio.»;

5) il comma 5-ter e' sostituito dal seguente:

«5-ter. La violazione dell'ordine di cui al comma 5-bis e'

punita, salvo che sussista il giustificato motivo, con la multa da

10.000 a 20.000 euro, in caso di respingimento o espulsione disposta

ai sensi dell'articolo 13, comma 4, o se lo straniero, ammesso ai

programmi di rimpatrio volontario ed assistito, di cui all'articolo

14-ter, vi si sia sottratto. Si applica la multa da 6.000 a 15.000

euro se l'espulsione e' stata disposta in base all'articolo 13, comma

5. Valutato il singolo caso e tenuto conto dell'articolo 13, commi 4

e 5, salvo che lo straniero si trovi in stato di detenzione in

carcere, si procede all'adozione di un nuovo provvedimento di

espulsione per violazione all'ordine di allontanamento adottato dal

questore ai sensi del comma 5-bis. Qualora non sia possibile

procedere all'accompagnamento alla frontiera, si applicano le

disposizioni di cui ai commi 1e 5-bis,nonche', ricorrendone i

presupposti, quelle di cui all'articolo 13, comma 3.»;

6) il comma 5- quater e' sostituito dal seguente:

«5-quater. La violazione dell'ordine disposto ai sensi del

comma 5-ter, terzo periodo, e' punita, salvo giustificato motivo, con

la multa da 15.000 a 30.000 euro. Si applicano, in ogni caso, le

disposizioni di cui al comma 5-ter, quarto periodo.»;

7) dopo il comma 5- quater e' inserito il seguente:

«5-quater.1. Nella valutazione della condotta tenuta dallo

straniero destinatario dell'ordine del questore, di cui ai commi

5-ter e 5-quater, il giudice accerta anche l'eventuale consegna

all'interessato della documentazione di cui al comma 5-bis, la

cooperazione resa dallo stesso ai fini dell'esecuzione del

provvedimento di allontanamento, in particolare attraverso

l'esibizione d'idonea documentazione.»;

8) il comma 5-quinquies e' sostituito dal seguente:

«5-quinquies. Al procedimento penale per i reati di cui agli

articoli 5-ter e 5-quater si applicano le disposizioni di cui agli

articoli 20-bis, 20-ter e 32-bis, del decreto legislativo 28 agosto

2000, n. 274.»;

9) dopo il comma 5-quinquies sono inseriti i seguenti:

«5-sexies. Ai fini dell'esecuzione dell'espulsione dello

straniero denunciato ai sensi dei commi 5-ter e 5-quater, non e'

richiesto il rilascio del nulla osta di cui all'articolo 13, comma 3,

da parte dell'autorita' giudiziaria competente all'accertamento del

medesimo reato. Il questore comunica l'avvenuta esecuzione

dell'espulsione all'autorita' giudiziaria competente all'accertamento

del reato.

5-septies. Il giudice, acquisita la notizia dell'esecuzione

dell'espulsione, pronuncia sentenza di non luogo a procedere. Se lo

straniero rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del

termine previsto dall'articolo 13, comma 14, si applica l'articolo

345 del codice di procedura penale.»;

10) al comma 7, le parole: «a ripristinare senza ritardo la

misura nel caso questa venga violata» sono sostituite dalle seguenti

: «, nel caso la misura sia violata, a ripristinare il trattenimento

mediante l'adozione di un nuovo provvedimento di trattenimento»;

e) dopo l'articolo 14-bis, e' inserito il seguente:

«14-ter. (Programmi di rimpatrio assistito). - 1. Il Ministero

dell'interno, nei limiti delle risorse di cui al comma 7, attua,

anche in collaborazione con le organizzazioni internazionali o

intergovernative esperte nel settore dei rimpatri, con gli enti

locali e con associazioni attive nell'assistenza agli immigrati,

programmi di rimpatrio volontario ed assistito verso il Paese di

origine o di provenienza di cittadini di Paesi terzi, salvo quanto

previsto al comma 3.

2. Con decreto del Ministro dell'interno sono definite le linee

guida per la realizzazione dei programmi di rimpatrio volontario ed

assistito, fissando criteri di priorita' che tengano conto

innanzitutto delle condizioni di vulnerabilita' dello straniero di

cui all'articolo 19, comma 2, nonche' i criteri per l'individuazione

delle organizzazioni, degli enti e delle associazioni di cui al comma

1.

3. Nel caso in cui lo straniero irregolarmente presente nel

territorio e' ammesso ai programmi di rimpatrio di cui al comma 1, la

prefettura del luogo ove egli si trova ne da' comunicazione, senza

ritardo, alla competente questura, anche in via telematica. Fatto

salvo quanto previsto al comma 6, e' sospesa l'esecuzione dei

provvedimenti emessi ai sensi degli articoli 10, comma 2, 13, comma 2

e 14, comma 5-bis. E' sospesa l'efficacia delle misure eventualmente

adottate dal questore ai sensi degli articoli 13, comma 5.2, e 14,

comma 1-bis. La questura, dopo avere ricevuto dalla prefettura la

comunicazione, anche in via telematica, dell'avvenuto rimpatrio dello

straniero, avvisa l'autorita' giudiziaria competente per

l'accertamento del reato previsto dall'articolo 10-bis, ai fini di

cui al comma 5 del medesimo articolo.

4. Nei confronti dello straniero che si sottrae al programma di

rimpatrio, i provvedimenti di cui al comma 3 sono eseguiti dal

questore con l'accompagnamento immediato alla frontiera, ai sensi

dell'articolo 13, comma 4, anche con le modalita' previste

dall'articolo 14.

5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli

stranieri che:

a) hanno gia' beneficiato dei programmi di cui al comma 1;

b) si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 13, comma

4, lettere a), d) e f) ovvero nelle condizioni di cui all'articolo

13, comma 4-bis, lettere d) ed e);

c) siano destinatari di un provvedimento di espulsione come

sanzione penale o come conseguenza di una sanzione penale.

6. Gli stranieri ammessi ai programmi di rimpatrio di cui al

comma 1 trattenuti nei Centri di identificazione ed espulsione

rimangono nel Centro fino alla partenza, nei limiti della durata

massima prevista dall'articolo 14, comma 5.

7. Al finanziamento dei programmi di rimpatrio volontario

assistito di cui al comma 1 si provvede nei limiti :

a) delle risorse disponibili del Fondo rimpatri, di cui

all'articolo 14-bis, individuate annualmente con decreto del Ministro

dell'interno;

b) delle risorse disponibili dei fondi europei destinati a

tale scopo, secondo le relative modalita' di gestione.»;

f) all'articolo 16, comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente

periodo:

«Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, in caso

di sentenza di condanna, ai reati di cui all'articolo 14, commi 5-ter

e 5-quater.»;

g) all'articolo 19:

1) nella rubrica, dopo le parole: «e di respingimento.» sono

aggiunte le seguenti: «Disposizioni in materia di categorie

vulnerabili.»;

2) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:

«2-bis. Il respingimento o l'esecuzione dell'espulsione di

persone affette da disabilita', degli anziani, dei minori, dei

componenti di famiglie monoparentali con figli minori nonche' dei

minori, ovvero delle vittime di gravi violenze psicologiche, fisiche

o sessuali sono effettuate con modalita' compatibili con le singole

situazioni personali, debitamente accertate.».

2. Il decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 2

dell'articolo 14- ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,

introdotto dal comma 1, lettera e), e' adottato entro sessanta giorni

dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del

presente decreto.

Art. 4

Modifiche al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274

1. All'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 2000,

n. 274, dopo la lettera s-bis), e' aggiunta la seguente:

«s-ter) articolo 13, comma 5.2, e articolo 14, commi 1-bis, 5-ter

e 5-quater, del testo unico delle disposizioni concernenti la

disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello

straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.».

Art. 5

Copertura finanziaria

1. Per le finalita' di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), n.

3), connesse all'adeguamento dei centri di identificazione ed

espulsione, anche attraverso la ristrutturazione di immobili

demaniali, e' autorizzata la spesa di euro 16.824.813 per l'anno

2011, ed euro 40.000.000 per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014.

2. All'onere derivante dal comma 1, si provvede, rispettivamente:

a) per l'anno 2011, quanto ad euro 16.824.813, mediante riduzione

dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 30, della

legge 15 luglio 2009, n. 94;

b) per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, con corrispondente

utilizzo di quota delle somme disponibili nel conto dei residui,

relative alla predetta autorizzazione di spesa, che sono versate su

apposita contabilita' speciale nell'anno 2011, ai fini del

riversamento all'entrata del bilancio dello Stato in ragione di euro

40.000.000 per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad

apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a

quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione

in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

Dato a Roma, addi' 23 giugno 2011

 

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