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DECRETO LEGISLATIVO 31 maggio 2011, n. 88 Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42. (11G0130)

 

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note:   Entrata in vigore del provvedimento: 07/07/2011

 

       

 

 

 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

  Visti gli articoli 76, 87, quinto  comma,  117,  119  e  120  della

Costituzione;

  Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante delega al  Governo  in

materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della

Costituzione  e,  in  particolare,  l'articolo   16   relativo   agli

interventi  di  cui  al  quinto   comma   dell'articolo   119   della

Costituzione;

  Visto l'articolo 7, commi da 26 a 29, del decreto legge  31  maggio

2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio

2010, n. 122;

  Ritenuto di dover adottare, in attuazione di  quanto  previsto  dal

citato articolo 16,  un  primo  decreto  legislativo  concernente  la

destinazione  e  l'utilizzazione  di  risorse   aggiuntive,   nonche'

l'effettuazione di interventi speciali,  al  fine  di  promuovere  lo

sviluppo economico e la coesione economica, sociale e territoriale  e

di rimuovere gli squilibri economici e sociali;

  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,

adottata nella riunione del 26 novembre 2010;

  Considerato  il  mancato  raggiungimento  dell'intesa  in  sede  di

Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo

28 agosto 1997, n. 281;

  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella

riunione  del  28  gennaio  2011,  di  approvazione  della  relazione

prevista dall'articolo 2, comma 3,  terzo  e  quarto  periodo,  della

legge 5 maggio 2009, n. 42;

  Visti il parere della Commissione parlamentare per l'attuazione del

federalismo fiscale di cui all'articolo 3 della legge 5 maggio  2009,

n. 42, ed i pareri delle Commissioni parlamentari competenti  per  le

conseguenze di carattere finanziario della Camera dei deputati e  del

Senato della Repubblica;

  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella

riunione del 19 maggio 2011;

  Sulla proposta del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  del

Ministro per le riforme per  il  federalismo,  del  Ministro  per  la

semplificazione normativa, del Ministro per i rapporti con le regioni

e  per  la  coesione  territoriale  e  del  Ministro  dello  sviluppo

economico, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro

per la pubblica amministrazione e l'innovazione;

 

                                Emana

 

 

                  il seguente decreto legislativo:

 

                               Art. 1

 

 

                               Oggetto

 

  1.  Il  presente  decreto,   in   conformita'   al   quinto   comma

dell'articolo  119  della  Costituzione   e   in   prima   attuazione

dell'articolo 16 della legge 5  maggio  2009,  n.  42,  definisce  le

modalita'  per  la  destinazione   e   l'utilizzazione   di   risorse

aggiuntive,  nonche'  per  l'individuazione  e   l'effettuazione   di

interventi speciali, al fine di promuovere lo sviluppo economico e la

coesione  sociale  e  territoriale,  di   rimuovere   gli   squilibri

economici, sociali, istituzionali e amministrativi  del  Paese  e  di

favorire  l'effettivo  esercizio  dei  diritti  della   persona.   La

programmazione e attuazione di  tali  interventi  e'  coordinata  con

quelli di natura ordinaria, che  utilizzano  le  risorse  previste  a

legislazione  vigente  con  esclusione  di  quelle  finalizzate   dal

presente  decreto,  secondo  criteri  e  meccanismi  da   determinare

nell'ambito del Documento di indirizzo strategico di cui all'articolo

5.

  2. Gli interventi individuati ai sensi del  presente  decreto  sono

finalizzati a perseguire anche la perequazione infrastrutturale.

 

     

 

   

 

   

     


 

     

 

       

         

                      Avvertenza:

              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto

          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi

          dell'art.10, comma 3, del testo  unico  delle  disposizioni

          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei

          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle

          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,

          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine

          di facilitare la lettura delle disposizioni di  legge  alle

          quali e' operato il rinvio. Restano invariati il  valore  e

          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

          Note alle premesse:

              - Si riporta il testo dell'art. 76 della Costituzione:

              «Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa  non

          puo' essere delegato al Governo se non  con  determinazione

          di principi  e  criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo

          limitato e per oggetti definiti».

              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,

          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le

          leggi ed emanare i  decreti  aventi  forza  di  legge  e  i

          regolamenti.

              - Si riporta il testo degli articoli  117,  119  e  120

          della Costituzione:

              «Art. 117. -  La  potesta'  legislativa  e'  esercitata

          dallo  Stato   e   dalle   Regioni   nel   rispetto   della

          Costituzione,     nonche'     dei     vincoli     derivanti

          dall'ordinamento    comunitario    e     dagli     obblighi

          internazionali.

               Lo Stato  ha  legislazione  esclusiva  nelle  seguenti

          materie:

              a) politica  estera  e  rapporti  internazionali  dello

          Stato; rapporti dello Stato con l'Unione  europea;  diritto

          di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati  non

          appartenenti all'Unione europea;

              b) immigrazione;

              c)  rapporti  tra  la  Repubblica  e   le   confessioni

          religiose;

              d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato;  armi,

          munizioni ed esplosivi;

              e) moneta, tutela del risparmio e  mercati  finanziari;

          tutela  della  concorrenza;  sistema   valutario;   sistema

          tributario e  contabile  dello  Stato;  perequazione  delle

          risorse finanziarie;

              f) organi dello  Stato  e  relative  leggi  elettorali;

          referendum statali; elezione del Parlamento europeo;

              g) ordinamento e  organizzazione  amministrativa  dello

          Stato e degli enti pubblici nazionali;

              h) ordine pubblico e  sicurezza,  ad  esclusione  della

          polizia amministrativa locale;

              i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

              l)  giurisdizione  e  norme  processuali;   ordinamento

          civile e penale; giustizia amministrativa;

              m)  determinazione   dei   livelli   essenziali   delle

          prestazioni concernenti i  diritti  civili  e  sociali  che

          devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

              n) norme generali sull'istruzione;

              o) previdenza sociale;

              p)  legislazione  elettorale,  organi  di   governo   e

          funzioni  fondamentali  di  Comuni,   Province   e   Citta'

          metropolitane;

              q)  dogane,  protezione   dei   confini   nazionali   e

          profilassi internazionale;

              r)   pesi,   misure   e   determinazione   del   tempo;

          coordinamento informativo statistico e informatico dei dati

          dell'amministrazione statale,  regionale  e  locale;  opere

          dell'ingegno;

              s) tutela dell'ambiente,  dell'ecosistema  e  dei  beni

          culturali.

              Sono  materie  di   legislazione   concorrente   quelle

          relative a: rapporti internazionali e con l'Unione  europea

          delle Regioni; commercio con l'estero; tutela  e  sicurezza

          del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni

          scolastiche e  con  esclusione  della  istruzione  e  della

          formazione professionale; professioni; ricerca  scientifica

          e tecnologica e  sostegno  all'innovazione  per  i  settori

          produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento

          sportivo; protezione civile; governo del territorio;  porti

          e  aeroporti  civili;  grandi  reti  di  trasporto   e   di

          navigazione; ordinamento della  comunicazione;  produzione,

          trasporto   e   distribuzione    nazionale    dell'energia;

          previdenza complementare e integrativa; armonizzazione  dei

          bilanci pubblici e coordinamento della finanza  pubblica  e

          del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e

          ambientali  e  promozione  e  organizzazione  di  attivita'

          culturali; casse di risparmio,  casse  rurali,  aziende  di

          credito a carattere regionale; enti di credito fondiario  e

          agrario   a   carattere   regionale.   Nelle   materie   di

          legislazione concorrente spetta alle  Regioni  la  potesta'

          legislativa, salvo che per la determinazione  dei  principi

          fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

              Spetta  alle  Regioni  la   potesta'   legislativa   in

          riferimento ad ogni  materia  non  espressamente  riservata

          alla legislazione dello Stato.

              Le Regioni e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di

          Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle

          decisioni dirette  alla  formazione  degli  atti  normativi

          comunitari e  provvedono  all'attuazione  e  all'esecuzione

          degli  accordi  internazionali  e  degli  atti  dell'Unione

          europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da

          legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio

          del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

              La  potesta'  regolamentare  spetta  allo  Stato  nelle

          materie  di  legislazione  esclusiva,  salva  delega   alle

          Regioni. La potesta' regolamentare spetta alle  Regioni  in

          ogni altra materia. I  Comuni,  le  Province  e  le  Citta'

          metropolitane hanno potesta' regolamentare in  ordine  alla

          disciplina dell'organizzazione e  dello  svolgimento  delle

          funzioni loro attribuite.

              Le  leggi  regionali  rimuovono   ogni   ostacolo   che

          impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella

          vita  sociale,  culturale  ed  economica  e  promuovono  la

          parita'  di  accesso  tra  donne  e  uomini  alle   cariche

          elettive.

              La legge regionale ratifica le intese della Regione con

          altre Regioni  per  il  migliore  esercizio  delle  proprie

          funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

              Nelle  materie  di  sua  competenza  la  Regione   puo'

          concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali

          interni  ad  altro  Stato,  nei  casi  e   con   le   forme

          disciplinati da leggi dello Stato».

              «Art.  119.  -  I  Comuni,  le  Province,   le   Citta'

          metropolitane e le Regioni hanno autonomia  finanziaria  di

          entrata e di spesa.

              I Comuni, le Province, le  Citta'  metropolitane  e  le

          Regioni hanno risorse autonome.  Stabiliscono  e  applicano

          tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e

          secondo i principi di coordinamento della finanza  pubblica

          e del sistema tributario. Dispongono  di  compartecipazioni

          al  gettito  di  tributi  erariali   riferibile   al   loro

          territorio.

              La legge dello Stato istituisce un  fondo  perequativo,

          senza vincoli di destinazione, per i territori  con  minore

          capacita' fiscale per abitante.

              Le risorse  derivanti  dalle  fonti  di  cui  ai  commi

          precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Citta'

          metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le

          funzioni pubbliche loro attribuite.

              Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e  la

          solidarieta' sociale, per rimuovere gli squilibri economici

          e sociali, per favorire l'effettivo esercizio  dei  diritti

          della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale

          esercizio delle loro funzioni,  lo  Stato  destina  risorse

          aggiuntive ed effettua interventi  speciali  in  favore  di

          determinati  Comuni,  Province,  Citta'   metropolitane   e

          Regioni.

              I Comuni, le Province, le  Citta'  metropolitane  e  le

          Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito  secondo  i

          principi generali  determinati  dalla  legge  dello  Stato.

          Possono ricorrere  all'indebitamento  solo  per  finanziare

          spese di investimento. E' esclusa ogni garanzia dello Stato

          sui prestiti dagli stessi contratti.».

              «Art. 120. - La Regione  non  puo'  istituire  dazi  di

          importazione o esportazione o transito tra le Regioni,  ne'

          adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo  la

          libera circolazione delle  persone  e  delle  cose  tra  le

          Regioni, ne' limitare l'esercizio del diritto al lavoro  in

          qualunque parte del territorio nazionale.

              Il Governo puo' sostituirsi  a  organi  delle  Regioni,

          delle Citta' metropolitane, delle Province e dei Comuni nel

          caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali

          o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave  per

          l'incolumita' e la sicurezza  pubblica,  ovvero  quando  lo

          richiedono la tutela dell'unita'  giuridica  o  dell'unita'

          economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali

          delle prestazioni concernenti i diritti civili  e  sociali,

          prescindendo dai confini territoriali dei  governi  locali.

          La legge definisce le procedure  atte  a  garantire  che  i

          poteri  sostitutivi  siano  esercitati  nel  rispetto   del

          principio  di  sussidiarieta'  e  del  principio  di  leale

          collaborazione.».

              - Si riporta il testo dell'art. 16 della legge 5 maggio

          2009, n. 42 (Delega al Governo in  materia  di  federalismo

          fiscale,   in   attuazione    dell'articolo    119    della

          Costituzione), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 maggio

          2009, n. 103:

              «Art.16. - Interventi di  cui  al  quinto  comma  dell'

          articolo 119 della Costituzione

              1. I decreti legislativi di  cui  all'articolo  2,  con

          riferimento all'attuazione dell'articolo 119, quinto comma,

          della  Costituzione,  sono  adottati  secondo  i   seguenti

          principi e criteri direttivi:

              a) definizione delle modalita' in base alle  quali  gli

          interventi finalizzati agli  obiettivi  di  cui  al  quinto

          comma dell'articolo 119 della Costituzione sono  finanziati

          con contributi speciali dal bilancio  dello  Stato,  con  i

          finanziamenti dell'Unione europea e con  i  cofinanziamenti

          nazionali,   secondo   il   metodo   della   programmazione

          pluriennale.  I  finanziamenti  dell'Unione   europea   non

          possono essere sostitutivi dei  contributi  speciali  dello

          Stato;

              b) confluenza  dei  contributi  speciali  dal  bilancio

          dello  Stato,  mantenendo  le  proprie  finalizzazioni,  in

          appositi  fondi  a  destinazione  vincolata  attribuiti  ai

          comuni, alle province, alle  citta'  metropolitane  e  alle

          regioni;

              c)    considerazione    delle    specifiche     realta'

          territoriali,  con  particolare   riguardo   alla   realta'

          socio-economica, al deficit  infrastrutturale,  ai  diritti

          della persona, alla  collocazione  geografica  degli  enti,

          alla loro prossimita' al confine  con  altri  Stati  o  con

          regioni a statuto speciale, ai  territori  montani  e  alle

          isole minori, all'esigenza di tutela del patrimonio storico

          e  artistico  ai  fini  della  promozione  dello   sviluppo

          economico e sociale;

              d) individuazione di interventi diretti a promuovere lo

          sviluppo economico, la coesione delle aree  sottoutilizzate

          del Paese  e  la  solidarieta'  sociale,  a  rimuovere  gli

          squilibri economici e  sociali  e  a  favorire  l'effettivo

          esercizio  dei  diritti  della  persona;  l'azione  per  la

          rimozione degli squilibri strutturali di natura economica e

          sociale a sostegno  delle  aree  sottoutilizzate  si  attua

          attraverso  interventi  speciali   organizzati   in   piani

          organici  finanziati  con  risorse  pluriennali,  vincolate

          nella destinazione;

              e) definizione delle modalita' per cui gli obiettivi  e

          i criteri di utilizzazione delle  risorse  stanziate  dallo

          Stato ai sensi del presente articolo sono oggetto di intesa

          in sede  di  Conferenza  unificata  e  disciplinati  con  i

          provvedimenti   annuali   che   determinano   la    manovra

          finanziaria. L'entita' delle  risorse  e'  determinata  dai

          medesimi provvedimenti.».

              - Si riporta il testo dell'articolo 7, commi  da  26  a

          29, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti

          in   materia   di   stabilizzazione   finanziaria   e    di

          competitivita' economica), convertito,  con  modificazioni,

          dalla legge  30  luglio  2010,  n.  122,  pubblicato  nella

          Gazzetta Ufficiale 31 maggio 2010, n. 125:

              «26. Sono attribuite al Presidente  del  Consiglio  dei

          Ministri le funzioni di cui all'art. 24, comma  1,  lettera

          c), del decreto legislativo 30 luglio  1999,  n.  300,  ivi

          inclusa la gestione del Fondo per le aree  sottoutilizzate,

          fatta eccezione per le funzioni di programmazione economica

          e finanziaria non ricomprese nelle politiche di sviluppo  e

          coesione.

              27. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma  26,

          il Presidente del Consiglio  dei  Ministri  o  il  Ministro

          delegato si avvalgono del Dipartimento per lo sviluppo e la

          coesione economica del Ministero dello sviluppo  economico,

          ad eccezione della Direzione generale per  l'incentivazione

          delle   attivita'   imprenditoriali,   il   quale   dipende

          funzionalmente dalle predette autorita'.

              28. Ai fini della ricognizione delle risorse di cui  al

          comma 26 si provvede, entro sessanta giorni dalla  data  di

          entrata in vigore del presente  decreto,  con  decreto  del

          Presidente del Consiglio dei Ministri, di  concerto  con  i

          Ministri dell'economia e delle  finanze  e  dello  sviluppo

          economico. Le risorse del fondo per le aree sottoutilizzate

          restano nello  stato  di  previsione  del  Ministero  dello

          sviluppo economico.

              29.  Restano  ferme  le   funzioni   di   controllo   e

          monitoraggio della Ragioneria generale dello Stato.».

               -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  3  del   decreto

          legislativo  28  agosto  1997,  n.  281   (Definizione   ed

          ampliamento delle attribuzioni della Conferenza  permanente

          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province

          autonome di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per  le

          materie ed i compiti di  interesse  comune  delle  regioni,

          delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'

          ed autonomie locali):

              « Art. 3. Intese

              1. Le disposizioni del presente articolo si applicano a

          tutti i procedimenti in cui la legislazione vigente prevede

          un'intesa nella Conferenza Stato-regioni.

              2.  Le  intese  si   perfezionano   con   l'espressione

          dell'assenso del Governo e dei presidenti delle  regioni  e

          delle province autonome di Trento e di Bolzano.

              3. Quando un'intesa espressamente prevista dalla  legge

          non e' raggiunta entro trenta  giorni  dalla  prima  seduta

          della Conferenza Stato-regioni in cui  l'oggetto  e'  posto

          all'ordine del giorno, il Consiglio dei  Ministri  provvede

          con deliberazione motivata.

              4.  In  caso  di  motivata  urgenza  il  Consiglio  dei

          Ministri   puo'   provvedere   senza   l'osservanza   delle

          disposizioni  del  presente   articolo.   I   provvedimenti

          adottati  sono  sottoposti   all'esame   della   Conferenza

          Stato-regioni nei successivi quindici giorni. Il  Consiglio

          dei Ministri e' tenuto ad esaminare le  osservazioni  della

          Conferenza Stato-regioni ai fini di eventuali deliberazioni

          successive.».

              - Si riporta il testo degli artt..  2,  comma  3,  e  3

          della citata legge n. 42 del 2009:

              «3. I decreti  legislativi  di  cui  al  comma  1  sono

          adottati su proposta del  Ministro  dell'economia  e  delle

          finanze, del Ministro per le riforme  per  il  federalismo,

          del Ministro per la semplificazione normativa, del Ministro

          per i rapporti  con  le  regioni  e  del  Ministro  per  le

          politiche   europee,   di   concerto   con   il    Ministro

          dell'interno,   con   il   Ministro   per    la    pubblica

          amministrazione e l'innovazione e con  gli  altri  Ministri

          volta a volta competenti  nelle  materie  oggetto  di  tali

          decreti. Gli schemi di decreto legislativo,  previa  intesa

          da sancire in sede di Conferenza unificata ai  sensi  dell'

          articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,

          sono trasmessi alle Camere, ciascuno corredato di relazione

          tecnica che evidenzi gli effetti delle disposizioni  recate

          dal  medesimo  schema  di  decreto  sul  saldo   netto   da

          finanziare, sull'indebitamento netto delle  amministrazioni

          pubbliche e sul fabbisogno del settore pubblico, perche' su

          di essi sia espresso il parere  della  Commissione  di  cui

          all'articolo 3 e delle Commissioni parlamentari  competenti

          per le conseguenze di carattere finanziario, entro sessanta

          giorni  dalla  trasmissione.  In  mancanza  di  intesa  nel

          termine di cui all' articolo 3 del decreto  legislativo  28

          agosto 1997, n. 281, il Consiglio  dei  ministri  delibera,

          approvando una relazione  che  e'  trasmessa  alle  Camere.

          Nella relazione sono indicate le specifiche motivazioni per

          cui l'intesa non e' stata raggiunta.».

              «Art. 3. Commissione parlamentare per l'attuazione  del

          federalismo fiscale

              1.  E'  istituita  la  Commissione   parlamentare   per

          l'attuazione del federalismo fiscale, composta da  quindici

          senatori e da quindici deputati,  nominati  rispettivamente

          dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente

          della Camera  dei  deputati,  su  designazione  dei  gruppi

          parlamentari, in modo da rispecchiarne la  proporzione.  Il

          presidente della Commissione e' nominato tra  i  componenti

          della stessa dal Presidente del Senato della  Repubblica  e

          dal Presidente della Camera dei deputati d'intesa tra loro.

          La Commissione si riunisce per la sua  prima  seduta  entro

          venti giorni dalla nomina del presidente, per l'elezione di

          due vicepresidenti e di due segretari che, insieme  con  il

          presidente, compongono l'ufficio di presidenza.

              2. L'attivita' e  il  funzionamento  della  Commissione

          sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla

          Commissione stessa prima dell'inizio dei propri lavori.

              3.  Gli  oneri   derivanti   dall'istituzione   e   dal

          funzionamento della Commissione e del Comitato  di  cui  al

          comma 4 sono posti per meta' a carico del bilancio  interno

          del Senato della  Repubblica  e  per  meta'  a  carico  del

          bilancio interno  della  Camera  dei  deputati.  Gli  oneri

          connessi alla partecipazione alle riunioni del Comitato  di

          cui al comma  4  sono  a  carico  dei  rispettivi  soggetti

          istituzionali rappresentati, i quali  provvedono  a  valere

          sugli ordinari stanziamenti di bilancio  e  comunque  senza

          nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica.   Ai

          componenti del Comitato di cui al comma 4 non spetta  alcun

          compenso.

              4. Al fine di assicurare il raccordo della  Commissione

          con le regioni, le citta' metropolitane, le  province  e  i

          comuni, e' istituito un Comitato  di  rappresentanti  delle

          autonomie   territoriali,   nominato    dalla    componente

          rappresentativa  delle  regioni   e   degli   enti   locali

          nell'ambito della Conferenza unificata. Il Comitato, che si

          riunisce, previo assenso dei rispettivi Presidenti,  presso

          le sedi del Senato della  Repubblica  o  della  Camera  dei

          deputati, e' composto da dodici membri, dei  quali  sei  in

          rappresentanza delle regioni, due in  rappresentanza  delle

          province  e  quattro  in  rappresentanza  dei  comuni.   La

          Commissione, ogniqualvolta lo ritenga  necessario,  procede

          allo svolgimento di audizioni del Comitato e ne  acquisisce

          il parere.

              5. La Commissione:

              a)  esprime  i  pareri   sugli   schemi   dei   decreti

          legislativi di cui all'articolo 2;

              b) verifica lo stato di attuazione di  quanto  previsto

          dalla presente legge e ne  riferisce  ogni  sei  mesi  alle

          Camere fino alla conclusione della fase transitoria di  cui

          agli articoli 20 e 21. A tal fine puo'  ottenere  tutte  le

          informazioni   necessarie   dalla    Commissione    tecnica

          paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale di  cui

          all'articolo  4  o  dalla  Conferenza  permanente  per   il

          coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 5;

              c)  sulla  base  dell'attivita'   conoscitiva   svolta,

          formula osservazioni e  fornisce  al  Governo  elementi  di

          valutazione  utili   alla   predisposizione   dei   decreti

          legislativi di cui all'articolo 2.

              6. La Commissione puo'  chiedere  ai  Presidenti  delle

          Camere una proroga di venti giorni  per  l'espressione  del

          parere,  qualora  cio'   si   renda   necessario   per   la

          complessita' della  materia  o  per  il  numero  di  schemi

          trasmessi nello stesso periodo all'esame della Commissione.

          Con la proroga del termine per l'espressione del parere  si

          intende prorogato di venti giorni anche il  termine  finale

          per  l'esercizio  della  delega.  Qualora  il  termine  per

          l'espressione  del  parere  scada  nei  trenta  giorni  che

          precedono la scadenza del termine  finale  per  l'esercizio

          della delega o successivamente, quest'ultimo  e'  prorogato

          di novanta giorni.

              7. La Commissione e'  sciolta  al  termine  della  fase

          transitoria di cui agli articoli 20 e 21.».

          Note all'art. 1:

              - Per il  testo  dell'art.  119,  quinto  comma,  della

          Costituzione, si veda nelle note alle premesse.

              - Per il testo dell'art. 16 della citata  legge  n.  42

          del 2009, si veda nelle note alle premesse.

 

         

       

        
                               Art. 2 
 
 
Principi e criteri della politica di riequilibrio economico e sociale 
 
  1.  Le  finalita'   di   cui   all'articolo   1   sono   perseguite
prioritariamente con le risorse  del  Fondo  per  lo  sviluppo  e  la
coesione di cui all'articolo 4 e  con  i  finanziamenti  a  finalita'
strutturale  dell'Unione  europea  e   i   relativi   cofinanziamenti
nazionali, esclusivamente destinati alla spesa in conto capitale  per
investimenti anche finalizzati, secondo le  modalita'  stabilite  per
l'impiego dei fondi comunitari,  a  rimuovere  le  disuguaglianze  di
capacita' amministrativa per l'equilibrata attuazione  del  Titolo  V
della Costituzione nonche' alle spese per  lo  sviluppo  ammesse  dai
regolamenti dell'Unione europea, sulla base dei seguenti  principi  e
criteri: 
  a) leale collaborazione istituzionale tra lo Stato, le Regioni e le
autonomie locali e coinvolgimento del partenariato  economico-sociale
per  l'individuazione  delle  priorita'  e  per  l'attuazione   degli
interventi, tenendo conto delle specifiche realta' territoriali,  con
particolare riguardo alle  condizioni  socio-economiche,  al  deficit
infrastrutturale e ai diritti della persona; 
  b)  utilizzazione   delle   risorse   secondo   il   metodo   della
programmazione   pluriennale,   tenendo   conto    delle    priorita'
programmatiche individuate dall'Unione europea, nell'ambito di  piani
organici  finanziati  con  risorse   pluriennali,   vincolate   nella
destinazione, contemperando gli obiettivi di sviluppo con  quelli  di
stabilita' finanziaria e assicurando in  ogni  caso  la  ripartizione
dell'85 per cento delle risorse  del  Fondo  per  lo  sviluppo  e  la
coesione di cui all'articolo 4 alle regioni  del  Mezzogiorno  e  del
restante  15  per  cento  alle  regioni  del  Centro-Nord  anche  con
riferimento alle zone di montagna, a quelle confinanti con Regioni  a
statuto speciale e alle isole minori; 
  c) aggiuntivita' delle risorse, che non possono essere  sostitutive
di spese ordinarie del bilancio dello Stato e degli enti  decentrati,
in coerenza e nel rispetto del principio dell'addizionalita' previsto
per i fondi strutturali dell'Unione europea; 
  d) programmazione, organizzazione  e  attuazione  degli  interventi
finalizzate ad assicurarne la qualita', la tempestivita', l'effettivo
conseguimento  dei  risultati,  attraverso  il  condizionamento   dei
finanziamenti a  innovazioni  istituzionali,  la  costruzione  di  un
sistema di indicatori  di  risultato,  il  ricorso  sistematico  alla
valutazione degli  impatti  e,  ove  appropriato,  la  previsione  di
riserve premiali e meccanismi sanzionatori, nel rispetto dei  criteri
di concentrazione  territoriale  e  finanziaria  e  assicurando,  nei
confronti di tutte le amministrazioni ed organismi pubblici e privati
coinvolti, le necessarie attivita' di  sorveglianza,  monitoraggio  e
controllo delle iniziative. 
 
      
 
    rt. 3 
 
 
    Disposizioni in materia di finanziamenti dell'Unione europea 
 
  1. Il Ministro delegato per  la  politica  di  coesione  economica,
sociale e territoriale, di seguito  denominato: "Ministro  delegato",
cura il coordinamento  di  tale  politica  e  dei  relativi  fondi  a
finalita' strutturale dell'Unione Europea, d'intesa con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, e assicura i relativi rapporti  con  i
competenti organi dell'Unione. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1 e nel rispetto dei  poteri  e
delle prerogative delle Regioni e delle autonomie locali, il Ministro
delegato, di concerto con i Ministri dell'economia e  delle  finanze,
dello sviluppo economico e, per quanto di competenza, con  gli  altri
Ministri eventualmente interessati, adotta gli atti  di  indirizzo  e
quelli di programmazione rimessi dai regolamenti dell'Unione  europea
agli  Stati  membri,  assicurando   la   coerenza   complessiva   dei
conseguenti documenti di  programmazione  operativa  da  parte  delle
amministrazioni centrali e regionali. 
  3. Al fine di garantire  la  tempestiva  attuazione  dei  programmi
cofinanziati dai fondi strutturali di cui al comma  1  e  l'integrale
utilizzo delle relative risorse dell'Unione  europea  assegnate  allo
Stato membro, il  Ministro  delegato,  di  concerto  con  i  Ministri
dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, adotta, ove
necessario  e  nel  rispetto  delle  disposizioni   dei   regolamenti
dell'Unione europea,  le  opportune  misure  di  accelerazione  degli
interventi anche relativamente alle amministrazioni che risultano non
in linea con la programmazione temporale degli interventi medesimi. 
 
      
 
    
 
    
                                   Art. 4 
 
 
                 Fondo per lo sviluppo e la coesione 
 
  1. Il Fondo per le aree sottoutilizzate,  di  cui  all'articolo  61
della legge 27 dicembre 2002, n.  289,  assume  la  denominazione  di
Fondo per lo sviluppo e la coesione, di seguito  denominato: "Fondo".
Il Fondo e' finalizzato a dare  unita'  programmatica  e  finanziaria
all'insieme degli interventi aggiuntivi  a  finanziamento  nazionale,
che sono rivolti al riequilibrio economico e sociale tra  le  diverse
aree del Paese. 
  2.  Il   Fondo   ha   carattere   pluriennale   in   coerenza   con
l'articolazione temporale della programmazione dei Fondi  strutturali
dell'Unione europea, garantendo l'unitarieta' e la  complementarieta'
delle procedure di attivazione  delle  relative  risorse  con  quelle
previste per i fondi strutturali dell'Unione europea. 
  3. Il Fondo e' destinato a  finanziare  interventi  speciali  dello
Stato e l'erogazione di contributi  speciali,  secondo  le  modalita'
stabilite dal presente decreto. L'intervento del Fondo e' finalizzato
al  finanziamento  di   progetti   strategici,   sia   di   carattere
infrastrutturale sia di carattere immateriale, di rilievo  nazionale,
interregionale e regionale, aventi natura di  grandi  progetti  o  di
investimenti  articolati  in  singoli   interventi   di   consistenza
progettuale ovvero realizzativa tra loro funzionalmente connessi,  in
relazione a obiettivi e risultati quantificabili e misurabili,  anche
per quanto attiene al  profilo  temporale.  La  programmazione  degli
interventi finanziati a carico del Fondo di cui al presente  articolo
e' realizzata tenendo conto della programmazione degli interventi  di
carattere ordinario. 
        
                               Art. 5 
 
 
       Programmazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione 
 
  1. Il Documento di economia e finanza di cui all'articolo 10  della
legge 31 dicembre 2009,  n.  196,  adottato  nell'anno  precedente  a
quello di inizio del  ciclo  di  programmazione  dei  fondi  europei,
determina,  in  relazione  alle   previsioni   macroeconomiche,   con
particolare riferimento all'andamento del PIL, e di finanza  pubblica
e coerentemente con gli obiettivi programmati  di  finanza  pubblica,
l'ammontare  delle  risorse  da  destinare  agli  interventi  di  cui
all'articolo  4.  Con  riferimento  agli  esercizi   successivi,   il
Documento di economia e finanza puo' rideterminare l'ammontare  delle
risorse di cui al primo periodo anche in considerazione del grado  di
realizzazione finanziaria e reale degli  stanziamenti  pregressi.  La
Nota di aggiornamento del Documento di  economia  e  finanza  di  cui
all'articolo 10-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196, indica  gli
obiettivi di convergenza economica delle  aree  del  Paese  a  minore
capacita'  fiscale,   con   particolare   riferimento   al   graduale
conseguimento, nelle medesime aree, dei livelli delle  prestazioni  e
del livello  dei  costi  di  erogazione  dei  servizi  standardizzati
secondo quanto previsto dai decreti attuativi della legge n.  42  del
2009, valutando l'impatto macroeconomico e gli effetti, in termini di
convergenza, delle politiche di  coesione  e  della  spesa  ordinaria
destinata alle aree svantaggiate. 
  2. Sulla base di  quanto  indicato  dal  Documento  di  economia  e
finanza, la legge di stabilita'  relativa  all'esercizio  finanziario
che precede l'avvio di un nuovo ciclo pluriennale  di  programmazione
incrementa la dotazione finanziaria  del  Fondo,  stanziando  risorse
adeguate per le esigenze dell'intero periodo di programmazione, sulla
base  della   quantificazione   proposta   dal   Ministro   delegato,
compatibilmente con il rispetto  dei  vincoli  di  bilancio  e  degli
obiettivi  di  finanza  pubblica.  Allo  stesso  modo,  la  legge  di
stabilita' provvede contestualmente alla ripartizione della dotazione
finanziaria per quote annuali, collegate all'andamento stimato  della
spesa. 
  3. La  legge  annuale  di  stabilita',  anche  sulla  scorta  delle
risultanze del sistema di monitoraggio unitario di  cui  all'articolo
6,  puo'  aggiornare  l'articolazione  annuale,  ferma  restando   la
dotazione complessiva del Fondo.  Trascorso  il  primo  triennio  del
periodo di riferimento, si puo' procedere alla  riprogrammazione  del
Fondo solo previa intesa in  sede  di  Conferenza  Unificata  di  cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 
  4. Entro il mese di ottobre dell'anno che precede l'avvio del ciclo
pluriennale   di   programmazione,   con   delibera   del    Comitato
interministeriale per la  programmazione  economica  (CIPE),  tenendo
conto degli indirizzi comunitari, degli impegni assunti nel Programma
Nazionale di Riforma e nel Documento di economia e finanza e relativi
allegati, su proposta del Ministro delegato, d'intesa con i  Ministri
dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, nonche' con
la Conferenza unificata, sentiti  gli  altri  Ministri  eventualmente
interessati, sono definiti in un Documento di indirizzo strategico: 
  a) gli  obiettivi  e  i  criteri  di  utilizzazione  delle  risorse
stanziate, le finalita' specifiche da perseguire,  il  riparto  delle
risorse tra  le  priorita'  e  le  diverse  macro-aree  territoriali,
nonche' l'identificazione delle Amministrazioni attuatrici; 
  b)   i   principi   di   condizionalita',   ossia   le   condizioni
istituzionali, generali e relative a ogni settore di intervento,  che
devono essere soddisfatte per l'utilizzo dei fondi; 
  c) i criteri di ammissibilita' degli  interventi  al  finanziamento
riferiti in particolare: 
      1)  ai  tempi  di  realizzazione  definiti  per  settore,   per
tipologia  d'intervento,  di  soggetto  attuatore   e   di   contesto
geografico; 
  2) ai risultati attesi,  misurati  con  indicatori  che  soddisfino
requisiti di affidabilita'  statistica,  prossimita'  all'intervento,
tempestivita' di rilevazione, pubblicita' dell'informazione; 
  3) all'individuazione preventiva di  una  metodologia  rigorosa  di
valutazione degli impatti; 
      4) alla sostenibilita' dei piani di gestione; 
      5)  al  possesso  da  parte  del  o  dei   soggetti   attuatori
dell'intervento di un rating, individuato secondo criteri e modalita'
stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,  che
indichi un livello adeguato di capacita' amministrativa e  tecnica  e
di legalita' tale da garantire la realizzazione degli interventi  nei
tempi programmati in assenza del quale, con il medesimo decreto, sono
individuate le misure necessarie all'attuazione  degli  interventi  a
partire da forme di affiancamento fino all'affidamento ai soggetti di
cui all'articolo 6, comma 6, senza nuovi  o  maggiori  oneri  per  la
finanza pubblica. 
    d) gli eventuali meccanismi premiali e sanzionatori, ivi compresa
la  revoca,  anche   parziale,   dei   finanziamenti,   relativi   al
raggiungimento di obiettivi e risultati misurabili e al rispetto  del
cronoprogramma; 
  e) la possibilita' di chiedere il cofinanziamento delle  iniziative
da parte dei soggetti  assegnatari,  anche  attraverso  l'apporto  di
capitali privati; 
  f)  la  coerenza  e  il  raccordo  con  gli   interventi   ordinari
programmati o in corso di realizzazione da parte  di  amministrazioni
pubbliche  o  concessionari  di  servizi  pubblici   fermo   restando
l'utilizzo delle risorse per le rispettive finalita'. 
  5. Entro il 1° marzo successivo al termine di cui al  comma  4,  il
Ministro delegato, in attuazione degli obiettivi e nel  rispetto  dei
criteri definiti dalla delibera del CIPE di cui al comma  4,  propone
al CIPE per la conseguente approvazione, in coerenza con  il  riparto
territoriale e settoriale ivi stabilito e d'intesa  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze e con gli altri  Ministri  interessati,
nonche' con le amministrazioni attuatrici individuate, gli interventi
o i programmi da finanziare con le  risorse  del  Fondo,  nel  limite
delle risorse disponibili a legislazione vigente. 
 
      
 
    
 
    
      

						
 
 
      
 
        
          
                      Note all'art. 5: 
              - Si riporta il testo degli artt.  10  e  10-bis  della
          legge 31 dicembre 2009, n. 196  (Legge  di  contabilita'  e
          finanza pubblica): 
              « Art. 10. Documento di economia e finanza 
              1.  Il   DEF,   come   risultante   dalle   conseguenti
          deliberazioni parlamentari, e' composto da tre sezioni. 
              2.  La  prima  sezione  del  DEF  reca  lo  schema  del
          Programma di stabilita', di cui all'articolo 9, comma 1. Lo
          schema contiene gli elementi e  le  informazioni  richieste
          dai regolamenti dell'Unione europea vigenti  in  materia  e
          dal  Codice  di  condotta  sull'attuazione  del  patto   di
          stabilita'  e  crescita,  con  specifico  riferimento  agli
          obiettivi da conseguire per  accelerare  la  riduzione  del
          debito pubblico. In particolare, la prima sezione contiene: 
              a) gli obiettivi di  politica  economica  e  il  quadro
          delle previsioni economiche e di  finanza  pubblica  almeno
          per il triennio successivo e gli obiettivi articolati per i
          sottosettori  del  conto  delle  amministrazioni  pubbliche
          relativi    alle     amministrazioni     centrali,     alle
          amministrazioni  locali  e  agli  enti  di   previdenza   e
          assistenza sociale; 
              b)  l'aggiornamento  delle  previsioni  per  l'anno  in
          corso, evidenziando gli eventuali scostamenti  rispetto  al
          precedente Programma di stabilita'; 
              c) l'indicazione dell'evoluzione  economico-finanziaria
          internazionale, per l'anno in corso e  per  il  periodo  di
          riferimento; per l'Italia, in linea con le  modalita'  e  i
          tempi indicati dal Codice di condotta  sull'attuazione  del
          patto   di   stabilita'   e   crescita,    le    previsioni
          macroeconomiche,  per   ciascun   anno   del   periodo   di
          riferimento,  con  evidenziazione   dei   contributi   alla
          crescita dei diversi fattori, dell'evoluzione  dei  prezzi,
          del mercato del  lavoro  e  dell'andamento  dei  conti  con
          l'estero;   l'esplicitazione   dei   parametri    economici
          essenziali utilizzati per le previsioni di finanza pubblica
          in coerenza con gli andamenti macroeconomici; 
              d) le previsioni per i principali aggregati  del  conto
          economico delle amministrazioni pubbliche; 
              e) gli obiettivi programmatici,  indicati  per  ciascun
          anno del periodo di riferimento, in  rapporto  al  prodotto
          interno lordo e, tenuto conto della  manovra  di  cui  alla
          lettera f), per l'indebitamento  netto,  per  il  saldo  di
          cassa,  al  netto  e  al  lordo  degli  interessi  e  delle
          eventuali  misure  una   tantum   ininfluenti   sul   saldo
          strutturale  del  conto  economico  delle   amministrazioni
          pubbliche, e per il debito delle amministrazioni pubbliche,
          articolati per i sottosettori di cui alla lettera a); 
              f) l'articolazione  della  manovra  necessaria  per  il
          conseguimento degli  obiettivi  di  cui  alla  lettera  e),
          almeno per un triennio, per  i  sottosettori  di  cui  alla
          lettera a), nonche' un'indicazione di massima delle  misure
          attraverso le quali si prevede di  raggiungere  i  predetti
          obiettivi; 
              g) il prodotto potenziale e gli indicatori  strutturali
          programmatici   del   conto   economico   delle   pubbliche
          amministrazioni   per   ciascun   anno   del   periodo   di
          riferimento; 
              h) le previsioni di finanza pubblica di lungo periodo e
          gli interventi che si intende adottare  per  garantirne  la
          sostenibilita'; 
              i) le diverse ipotesi di evoluzione  dell'indebitamento
          netto  e  del  debito  rispetto  a  scenari  di  previsione
          alternativi riferiti al  tasso  di  crescita  del  prodotto
          interno lordo, della struttura dei tassi di interesse e del
          saldo primario. 
              3. La seconda sezione del DEF contiene: 
              a) l'analisi del conto economico e del conto  di  cassa
          delle  amministrazioni  pubbliche  nell'anno  precedente  e
          degli  eventuali  scostamenti   rispetto   agli   obiettivi
          programmatici  indicati   nel   DEF   e   nella   Nota   di
          aggiornamento di cui all'articolo 10-bis; 
              b) le previsioni tendenziali  a  legislazione  vigente,
          almeno per il triennio successivo, basate sui parametri  di
          cui al comma 2, lettera c), e, per la  parte  discrezionale
          della  spesa,   sull'invarianza   dei   servizi   e   delle
          prestazioni offerte, dei flussi di entrata e di uscita  del
          conto economico dei sottosettori di cui al comma 2, lettera
          a), al netto e al lordo delle eventuali misure  una  tantum
          ininfluenti sul saldo strutturale del conto economico delle
          amministrazioni pubbliche, e di quelli del saldo  di  cassa
          delle  amministrazioni  pubbliche,  con  un'indicazione  di
          massima, anche  per  l'anno  in  corso,  dei  motivi  degli
          scostamenti tra gli andamenti  tendenziali  indicati  e  le
          previsioni    riportate    nei     precedenti     documenti
          programmatici, nonche' con  l'indicazione  della  pressione
          fiscale  delle  amministrazioni  pubbliche.  Sono   inoltre
          indicate   le   previsioni   relative   al   debito   delle
          amministrazioni  pubbliche  nel  loro  complesso  e  per  i
          sottosettori di cui al comma  2,  lettera  a),  nonche'  le
          risorse destinate allo sviluppo delle aree sottoutilizzate,
          con evidenziazione dei fondi nazionali addizionali; 
              c)  un'indicazione   delle   previsioni   a   politiche
          invariate per i principali aggregati  del  conto  economico
          delle amministrazioni pubbliche riferite almeno al triennio
          successivo; 
              d) le previsioni tendenziali, almeno  per  il  triennio
          successivo, del saldo di cassa del  settore  statale  e  le
          indicazioni sulle correlate modalita' di copertura; 
              e) in coerenza con gli obiettivi di  cui  al  comma  2,
          lettera  e),  e  con  i   loro   eventuali   aggiornamenti,
          l'individuazione di regole generali  sull'evoluzione  della
          spesa delle amministrazioni pubbliche; 
              f) le informazioni di dettaglio sui risultati  e  sulle
          previsioni dei  conti  dei  principali  settori  di  spesa,
          almeno  per  il  triennio   successivo,   con   particolare
          riferimento a quelli relativi  al  pubblico  impiego,  alla
          protezione sociale e alla sanita', nonche' sul debito delle
          amministrazioni pubbliche e sul relativo costo medio. 
              4. In apposita nota metodologica, allegata alla seconda
          sezione del DEF, sono esposti analiticamente i  criteri  di
          formulazione delle previsioni tendenziali di cui  al  comma
          3, lettera b). 
              5.  La  terza  sezione  del  DEF  reca  lo  schema  del
          Programma nazionale di riforma di cui all'articolo 9, comma
          1. Lo  schema  contiene  gli  elementi  e  le  informazioni
          previsti  dai  regolamenti  dell'Unione  europea  e   dalle
          specifiche  linee  guida  per  il  Programma  nazionale  di
          riforma. In particolare, la terza sezione indica: 
              a) lo stato di avanzamento delle riforme  avviate,  con
          indicazione  dell'eventuale  scostamento  tra  i  risultati
          previsti e quelli conseguiti; 
              b) gli squilibri macroeconomici nazionali e  i  fattori
          di natura macroeconomica che incidono sulla competitivita'; 
              c) le priorita' del Paese e le  principali  riforme  da
          attuare, i tempi previsti  per  la  loro  attuazione  e  la
          compatibilita' con  gli  obiettivi  programmatici  indicati
          nella prima sezione del DEF; 
              d) i prevedibili  effetti  delle  riforme  proposte  in
          termini di crescita dell'economia, di  rafforzamento  della
          competitivita'  del  sistema   economico   e   di   aumento
          dell'occupazione. 
              6. In allegato  al  DEF  sono  indicati  gli  eventuali
          disegni  di  legge  collegati  alla  manovra   di   finanza
          pubblica, ciascuno dei quali reca disposizioni omogenee per
          materia,   tenendo    conto    delle    competenze    delle
          amministrazioni,  e  concorre   al   raggiungimento   degli
          obiettivi programmatici, con esclusione di quelli  relativi
          alla fissazione dei saldi di cui all'articolo 11, comma  1,
          nonche' all'attuazione del Programma nazionale  di  riforma
          di cui all'articolo 9, comma 1, anche attraverso interventi
          di  carattere  ordinamentale,  organizzatorio   ovvero   di
          rilancio   e   sviluppo   dell'economia.   I    regolamenti
          parlamentari determinano  le  procedure  e  i  termini  per
          l'esame dei disegni di legge collegati. 
              7. Il Ministro dello sviluppo economico  presenta  alle
          Camere, entro il 10 aprile dell'anno successivo a quello di
          riferimento, in allegato  al  DEF,  un'unica  relazione  di
          sintesi   sugli   interventi    realizzati    nelle    aree
          sottoutilizzate,  evidenziando  il  contributo  dei   fondi
          nazionali addizionali,  e  sui  risultati  conseguiti,  con
          particolare  riguardo  alla   coesione   sociale   e   alla
          sostenibilita'  ambientale,   nonche'   alla   ripartizione
          territoriale degli interventi. 
              8. In  allegato  al  DEF  e'  presentato  il  programma
          predisposto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della  legge
          21 dicembre  2001,  n.  443,  e  successive  modificazioni,
          nonche' lo stato  di  avanzamento  del  medesimo  programma
          relativo  all'anno  precedente,  predisposto  dal  Ministro
          delle infrastrutture e dei trasporti. 
              9. In allegato  al  DEF  e'  presentato  un  documento,
          predisposto dal Ministro dell'ambiente e della  tutela  del
          territorio  e  del  mare,  sentiti   gli   altri   Ministri
          interessati, sullo stato di attuazione degli impegni per la
          riduzione delle emissioni  di  gas  ad  effetto  serra,  in
          coerenza   con   gli   obblighi   internazionali    assunti
          dall'Italia  in  sede  europea  e  internazionale,  e   sui
          relativi indirizzi. 
              10. In apposito allegato  al  DEF,  in  relazione  alla
          spesa  del  bilancio  dello  Stato,   sono   esposte,   con
          riferimento agli ultimi  dati  di  consuntivo  disponibili,
          distinte tra spese correnti e spese in conto  capitale,  le
          risorse  destinate  alle  singole  regioni,  con   separata
          evidenza   delle   categorie   economiche    relative    ai
          trasferimenti  correnti  e  in  conto  capitale  agli  enti
          locali, e alle province autonome di Trento e di Bolzano. 
              11. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il
          30 giugno di ogni anno, a integrazione del  DEF,  trasmette
          alle Camere un apposito allegato in cui  sono  riportati  i
          risultati del  monitoraggio  degli  effetti  sui  saldi  di
          finanza pubblica, sia per le  entrate  sia  per  le  spese,
          derivanti dalle misure contenute nelle manovre di  bilancio
          adottate anche in corso d'anno, che il  Dipartimento  della
          Ragioneria generale dello Stato  e  il  Dipartimento  delle
          finanze del Ministero dell'economia e  delle  finanze  sono
          tenuti ad assicurare; sono inoltre indicati gli scostamenti
          rispetto  alle  valutazioni  originarie   e   le   relative
          motivazioni.»; 
              « Art. 10-bis. Nota di aggiornamento del  Documento  di
          economia e finanza 
              1. La Nota di aggiornamento del DEF contiene: 
              a)   l'eventuale    aggiornamento    degli    obiettivi
          programmatici di cui all'articolo 10, comma 2, lettera  e),
          al fine di stabilire  una  diversa  articolazione  di  tali
          obiettivi tra i sottosettori di cui all'articolo 10,  comma
          2, lettera a), ovvero di recepire raccomandazioni approvate
          dal Consiglio dell'Unione europea, nonche' delle previsioni
          macroeconomiche e di finanza pubblica per l'anno in corso e
          per il restante periodo di riferimento; 
              b) in valore assoluto, gli obiettivi di saldo netto  da
          finanziare del bilancio dello Stato e di saldo di cassa del
          settore statale; 
              c)  le  osservazioni  e  le   eventuali   modifiche   e
          integrazioni del DEF in relazione alle raccomandazioni  del
          Consiglio dell'Unione  europea  relative  al  Programma  di
          stabilita' e al  Programma  nazionale  di  riforma  di  cui
          all'articolo 9, comma 1; 
              d) in coerenza con gli obiettivi  di  cui  all'articolo
          10,  comma  2,  lettera  e),  e  con   i   loro   eventuali
          aggiornamenti, il contenuto del Patto di stabilita' interno
          e le sanzioni previste ai sensi dell'articolo 17, comma  1,
          lettera e), della legge 5 maggio 2009, n. 42, da  applicare
          nel caso di mancato rispetto di quanto previsto  dal  Patto
          di stabilita' interno, nonche' il contenuto  del  Patto  di
          convergenza e le misure atte a realizzare  il  percorso  di
          convergenza previsto dall'articolo 18 della citata legge n.
          42 del 2009, come modificato  dall'articolo  51,  comma  3,
          della presente legge. 
              2. Qualora si renda necessario procedere a una modifica
          degli obiettivi di finanza pubblica, entro il 10  settembre
          il Governo, in attuazione di quanto previsto  dall'articolo
          5, comma 1, lettera a), della legge 5 maggio 2009,  n.  42,
          invia alla Conferenza permanente per il coordinamento della
          finanza pubblica, per il preventivo  parere,  da  esprimere
          entro il 15 settembre, le linee guida per  la  ripartizione
          degli obiettivi di cui all'articolo 10,  comma  2,  lettera
          e), della presente legge. Entro il medesimo termine del  10
          settembre le linee guida sono trasmesse alle  Camere.  Alle
          Camere e' altresi' trasmesso il  parere  di  cui  al  primo
          periodo. 
              3. La Nota di  aggiornamento  di  cui  al  comma  1  e'
          corredata delle relazioni  programmatiche  sulle  spese  di
          investimento per ciascuna missione di  spesa  del  bilancio
          dello Stato e delle relazioni  sullo  stato  di  attuazione
          delle  relative  leggi  pluriennali.  Per  ciascuna   legge
          pluriennale di spesa in scadenza,  il  Ministro  competente
          valuta se permangono le ragioni che a suo tempo ne  avevano
          giustificato  l'adozione,  tenuto  anche  conto  dei  nuovi
          programmi da avviare. 
              4. Alle  relazioni  di  cui  al  comma  3  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze allega un quadro  riassuntivo
          di tutte le leggi di spesa  a  carattere  pluriennale,  con
          indicazione, per ciascuna legge, degli eventuali rinnovi  e
          della  relativa  scadenza,  delle  somme   complessivamente
          autorizzate, indicando quelle effettivamente  erogate  e  i
          relativi  residui  di  ciascun  anno,  nonche'  quelle  che
          restano ancora da erogare. 
              5. In apposita sezione del quadro riassuntivo di cui al
          comma 4  e'  esposta,  in  allegato,  la  ricognizione  dei
          contributi pluriennali iscritti nel bilancio  dello  Stato,
          con  specifica  indicazione  di  quelli  attivati  e  delle
          eventuali  ulteriori  risorse,  anche  non   statali,   che
          concorrono    al    finanziamento    dell'opera     nonche'
          dell'ammontare utilizzato. Entro il 30 giugno  i  Ministeri
          competenti comunicano al Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze  tutti  i  dati  necessari   alla   predisposizione
          dell'allegato di cui al presente  comma.  A  seguito  della
          completa attivazione delle procedure di monitoraggio di cui
          all'articolo 30, comma 9, lettera f), la sezione di cui  al
          primo periodo da' inoltre  conto  della  valutazione  degli
          effetti  sui  saldi  di  finanza  pubblica  dei  contributi
          pluriennali iscritti nel bilancio dello Stato. 
              6. Fermo restando  quanto  previsto  dal  comma  1,  il
          Governo, qualora per finalita' analoghe a quelle di cui  al
          medesimo comma 1, lettera a), ovvero per il verificarsi  di
          eventi eccezionali, intenda aggiornare gli obiettivi di cui
          all'articolo 10, comma 2, lettera e),  ovvero  in  caso  di
          scostamenti rilevanti degli andamenti di  finanza  pubblica
          rispetto  ai  medesimi  obiettivi  che  rendano   necessari
          interventi   correttivi,   trasmette   una   relazione   al
          Parlamento nella quale indica le ragioni dell'aggiornamento
          ovvero degli scostamenti, nonche' gli interventi correttivi
          che si prevede di adottare. 
              7. In allegato alla Nota di  aggiornamento  di  cui  al
          comma 1 sono indicati eventuali disegni di legge collegati,
          con i requisiti di cui all'articolo 10, comma 6.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 8  del  citato  decreto
          legislativo n. 281 del 1997: 
              « Art. 8. Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
          Conferenza unificata 
              1. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          unificata per le materie ed i compiti di  interesse  comune
          delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita'
          montane, con la Conferenza Stato-regioni. 
              2. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
              3. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
              4. La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  Ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.». 
 
          
        
 
      
 
            
                               Art. 6 
 
 
                 Contratto istituzionale di sviluppo 
 
  1. Per le finalita' di cui all'articolo 1, nonche'  allo  scopo  di
accelerare la realizzazione  degli  interventi  di  cui  al  presente
decreto e di assicurare la qualita' della spesa pubblica, il Ministro
delegato, d'intesa con il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e
con gli altri Ministri interessati,  stipula  con  le  Regioni  e  le
amministrazioni competenti un "contratto istituzionale  di  sviluppo"
che destina le risorse del  Fondo  assegnate  dal  CIPE  e  individua
responsabilita', tempi e modalita' di attuazione degli interventi. 
  2. Il contratto istituzionale  di  sviluppo,  esplicita,  per  ogni
intervento o categoria di interventi o programma, il  soddisfacimento
dei criteri di ammissibilita' di  cui  all'articolo  5,  comma  4,  e
definisce il cronoprogramma, le  responsabilita'  dei  contraenti,  i
criteri di valutazione  e  di  monitoraggio  e  le  sanzioni  per  le
eventuali   inadempienze,   prevedendo   anche   le   condizioni   di
definanziamento   anche   parziale   degli   interventi   ovvero   la
attribuzione delle relative risorse ad altro livello di governo,  nel
rispetto del principio di sussidiarieta'. In caso  di  partecipazione
dei  concessionari  di  servizi  pubblici,  competenti  in  relazione
all'intervento o alla categoria  di  interventi  o  al  programma  da
realizzare, il  contratto  istituzionale  di  sviluppo  definisce  le
attivita' che sono eseguite dai predetti concessionari,  il  relativo
cronoprogramma,  meccanismi  di  controllo   delle   attivita'   loro
demandate, sanzioni e  garanzie  in  caso  di  inadempienza,  nonche'
apposite procedure sostitutive finalizzate ad assicurare il  rispetto
degli impegni assunti inserendo a  tal  fine  obbligatoriamente,  nei
contratti   con   i   concessionari,   clausole    inderogabili    di
responsabilita' civile e di decadenza. Il contratto istituzionale  di
sviluppo  puo'  prevedere,  tra  le  modalita'  attuative,   che   le
amministrazioni centrali e regionali si  avvalgano  di  organismi  di
diritto pubblico in possesso dei necessari requisiti di competenza  e
professionalita'. 
  3.  La  progettazione,  l'approvazione  e  la  realizzazione  degli
interventi individuati nel contratto  istituzionale  di  sviluppo  e'
disciplinata dalle norme di cui alla parte II, titolo III,  capo  IV,
del decreto legislativo 12 aprile  2006,  n.  163.  Nei  giudizi  che
riguardano   le   procedure   di   progettazione,   approvazione    e
realizzazione   degli   interventi    individuati    nel    contratto
istituzionale  di  sviluppo  si  applicano  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 125 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Per i
medesimi interventi, si applicano le vigenti disposizioni in  materia
di prevenzione e repressione della  criminalita'  organizzata  e  dei
tentativi di infiltrazione mafiosa, ivi comprese  quelle  concernenti
le comunicazioni e informazioni antimafia. 
  4. Le risorse del Fondo sono trasferite ai soggetti assegnatari, in
relazione allo stato di avanzamento della spesa, in appositi fondi  a
destinazione vincolata alle finalita' approvate, che garantiscono  la
piena tracciabilita' delle risorse attribuite, anche in linea con  le
procedure previste dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136
e dall'articolo 30 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.  I  soggetti
assegnatari, al fine di garantire la specialita'  e  l'addizionalita'
degli  interventi,  iscrivono  nei  relativi  bilanci   i   Fondi   a
destinazione vincolata di cui  al  primo  periodo,  attribuendo  loro
un'autonoma  evidenza  contabile  e  specificando,   nella   relativa
denominazione, che gli stessi sono costituiti  da  risorse  derivanti
dal Fondo. 
  5. L'attuazione degli  interventi  e'  coordinata  e  vigilata  dal
Dipartimento per lo sviluppo e  la  coesione  economica,  di  seguito
denominato "Dipartimento",  che  controlla,  monitora  e  valuta  gli
obiettivi raggiunti anche  mediante  forme  di  cooperazione  con  le
amministrazioni statali, centrali e periferiche, regionali e locali e
in raccordo con i Nuclei di valutazione delle amministrazioni statali
e  delle  Regioni,  assicurando,  altresi',  il  necessario  supporto
tecnico e operativo senza nuovi o maggiori  oneri  nell'ambito  delle
competenze istituzionali. Le amministrazioni interessate effettuano i
controlli  necessari  al  fine  di  garantire  la  correttezza  e  la
regolarita' della spesa e  partecipano  al  sistema  di  monitoraggio
unitario di cui al Quadro Strategico Nazionale 2007/2013 previsto,  a
legislazione vigente,  presso  la  Ragioneria  Generale  dello  Stato
secondo  le  procedure  vigenti  e,  ove  previsto,  al  sistema   di
monitoraggio del Dipartimento, senza nuovi o maggiori  oneri  per  la
finanza   pubblica.   I   sistemi   informativi    garantiscono    la
tracciabilita' dei flussi finanziari comunitari e nazionali fino alla
realizzazione materiale dell'intervento anche ai sensi della legge n.
196 del 2009, assicurando, sulla base di apposite intese, l'accesso a
tali informazioni da parte della  Camera  dei  deputati,  del  Senato
della Repubblica e della Corte dei conti. 
  6.  In  caso  di  inerzia  o  inadempimento  delle  amministrazioni
pubbliche responsabili degli  interventi  individuati  ai  sensi  del
presente decreto, anche con riferimento  al  mancato  rispetto  delle
scadenze del cronoprogramma e, comunque, ove si renda  necessario  al
fine  di  evitare  il  disimpegno  automatico   dei   fondi   erogati
dall'Unione  europea,  il  Governo,  al   fine   di   assicurare   la
competitivita', la coesione e l'unita' economica del Paese,  esercita
il potere sostitutivo ai  sensi  dell'articolo  120,  comma  secondo,
della  Costituzione  secondo  le  modalita'  procedurali  individuate
dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, e dagli articoli 5
e 11 della legge n. 400 del 1988  e  dalle  vigenti  disposizioni  in
materia di interventi sostitutivi finalizzati all'esecuzione di opere
e di investimenti nel caso di inadempienza di amministrazioni statali
ovvero di quanto previsto dai contratti istituzionali di  sviluppo  e
dalle concessioni nel  caso  di  inadempienza  dei  concessionari  di
servizi pubblici,  anche  attraverso  la  nomina  di  un  commissario
straordinario, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza  pubblica,
il quale cura tutte le attivita' di competenza delle  amministrazioni
pubbliche occorrenti all'autorizzazione e all'effettiva realizzazione
degli interventi programmati, nel limite  delle  risorse  allo  scopo
finalizzate. 
 
      
 
    
 
    
      

						
 
 
      
 
        
          
                      Note all'art. 6: 
              - Il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice
          dei  contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi   e
          forniture  in  attuazione  delle  direttive  2004/17/CE   e
          2004/18/CE)  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale,  2
          maggio 2006, n. 100. 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  125  del  decreto
          legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo
          44 della legge 18 giugno 2009, n.  69,  recante  delega  al
          governo per il riordino del processo amministrativo.): 
              «Art. 125. Ulteriori disposizioni  processuali  per  le
          controversie relative a infrastrutture strategiche 
              1.  Nei  giudizi  che  riguardano   le   procedure   di
          progettazione,   approvazione,   e   realizzazione    delle
          infrastrutture e degli insediamenti produttivi  e  relative
          attivita' di espropriazione, occupazione e asservimento, di
          cui  alla  parte  II,  titolo  III,  capo  IV  del  decreto
          legislativo 12 aprile 2006, n. 163, oltre alle disposizioni
          del presente Capo, con  esclusione  dell'articolo  122,  si
          applicano le seguenti previsioni. 
              2. In sede di pronuncia del provvedimento cautelare, si
          tiene conto delle probabili conseguenze  del  provvedimento
          stesso per tutti gli interessi  che  possono  essere  lesi,
          nonche' del preminente interesse nazionale  alla  sollecita
          realizzazione  dell'opera,  e,  ai  fini  dell'accoglimento
          della domanda cautelare, si valuta anche la irreparabilita'
          del pregiudizio per il  ricorrente,  il  cui  interesse  va
          comunque comparato con quello  del  soggetto  aggiudicatore
          alla celere prosecuzione delle procedure. 
              3. Ferma restando l'applicazione degli articoli  121  e
          123,  al  di  fuori  dei  casi  in  essi   contemplati   la
          sospensione o l'annullamento dell'affidamento non  comporta
          la  caducazione  del  contratto  gia'   stipulato,   e   il
          risarcimento del danno eventualmente  dovuto  avviene  solo
          per equivalente. Si applica l'articolo 34, comma 3. 
              4. Le disposizioni del comma 3 si applicano anche  alle
          controversie relative alle procedure  di  cui  all'articolo
          140 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 3  della  legge  13
          agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro  le  mafie,
          nonche'  delega  al  Governo  in   materia   di   normativa
          antimafia): 
              «Art. 3. Tracciabilita' dei flussi finanziari 
              1.  Per  assicurare  la   tracciabilita'   dei   flussi
          finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali,
          gli appaltatori, i subappaltatori e i  subcontraenti  della
          filiera  delle   imprese   nonche'   i   concessionari   di
          finanziamenti pubblici anche  europei  a  qualsiasi  titolo
          interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici
          devono utilizzare uno  o  piu'  conti  correnti  bancari  o
          postali, accesi presso banche o presso  la  societa'  Poste
          italiane Spa, dedicati, anche non in via  esclusiva,  fermo
          restando  quanto  previsto  dal  comma  5,  alle   commesse
          pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori,
          ai servizi e alle forniture pubblici nonche' alla  gestione
          dei finanziamenti di cui al  primo  periodo  devono  essere
          registrati sui conti  correnti  dedicati  e,  salvo  quanto
          previsto   al   comma   3,   devono    essere    effettuati
          esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o
          postale,  ovvero  con  altri  strumenti  di  incasso  o  di
          pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita' delle
          operazioni. 
              2. I pagamenti destinati  a  dipendenti,  consulenti  e
          fornitori  di  beni  e  servizi  rientranti  tra  le  spese
          generali  nonche'  quelli  destinati  alla   provvista   di
          immobilizzazioni  tecniche  sono  eseguiti  tramite   conto
          corrente dedicato di cui al comma 1,  anche  con  strumenti
          diversi dal bonifico bancario o postale  purche'  idonei  a
          garantire la  piena  tracciabilita'  delle  operazioni  per
          l'intero importo dovuto, anche se questo non e'  riferibile
          in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui
          al medesimo comma 1. 
              3.  I  pagamenti  in  favore  di  enti   previdenziali,
          assicurativi e istituzionali, nonche' quelli in  favore  di
          gestori e fornitori  di  pubblici  servizi,  ovvero  quelli
          riguardanti tributi,  possono  essere  eseguiti  anche  con
          strumenti diversi dal bonifico bancario  o  postale,  fermo
          restando l'obbligo di documentazione della  spesa.  Per  le
          spese giornaliere, di importo inferiore o  uguale  a  1.500
          euro, relative agli interventi di cui al comma  1,  possono
          essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico  bancario  o
          postale, fermi restando il divieto di impiego del  contante
          e l'obbligo  di  documentazione  della  spesa.  L'eventuale
          costituzione di un fondo  cassa  cui  attingere  per  spese
          giornaliere,  salvo  l'obbligo  di  rendicontazione,   deve
          essere effettuata tramite bonifico  bancario  o  postale  o
          altro  strumento  di  pagamento  idoneo  a  consentire   la
          tracciabilita' delle operazioni, in favore di  uno  o  piu'
          dipendenti. 
              4. Ove per il pagamento di spese estranee ai lavori, ai
          servizi e alle forniture di cui al comma 1  sia  necessario
          il ricorso a somme provenienti da conti  correnti  dedicati
          di cui al medesimo comma 1, questi  ultimi  possono  essere
          successivamente reintegrati mediante  bonifico  bancario  o
          postale,  ovvero  con  altri  strumenti  di  incasso  o  di
          pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita' delle
          operazioni. 
              5. Ai fini della tracciabilita' dei flussi  finanziari,
          gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a
          ciascuna  transazione  posta  in  essere   dalla   stazione
          appaltante e dagli altri soggetti di cui  al  comma  1,  il
          codice   identificativo   di   gara    (CIG),    attribuito
          dall'Autorita'  di  vigilanza  sui  contratti  pubblici  di
          lavori, servizi e forniture  su  richiesta  della  stazione
          appaltante e, ove obbligatorio ai  sensi  dell'articolo  11
          della legge 16 gennaio 2003,  n.  3,  il  codice  unico  di
          progetto (CUP). In regime transitorio, sino all'adeguamento
          dei sistemi telematici delle banche e della societa'  Poste
          italiane Spa, il CUP  puo'  essere  inserito  nello  spazio
          destinato   alla   trascrizione   della   motivazione   del
          pagamento. 
              6.  La  stazione  appaltante  richiede  il   CUP   alla
          struttura di supporto CUP, operativa presso il Dipartimento
          per la programmazione e  il  coordinamento  della  politica
          economica della Presidenza del Consiglio dei ministri. 
              7. I  soggetti  di  cui  al  comma  1  comunicano  alla
          stazione appaltante o  all'amministrazione  concedente  gli
          estremi identificativi dei conti correnti dedicati  di  cui
          al  medesimo  comma  1  entro  sette  giorni   dalla   loro
          accensione o, nel caso di conti  correnti  gia'  esistenti,
          dalla loro prima utilizzazione  in  operazioni  finanziarie
          relative ad una commessa pubblica,  nonche',  nello  stesso
          termine, le generalita' e il codice fiscale  delle  persone
          delegate  ad  operare  su  di  essi.  Gli  stessi  soggetti
          provvedono, altresi', a comunicare ogni  modifica  relativa
          ai dati trasmessi. 
              8. La stazione appaltante, nei  contratti  sottoscritti
          con gli appaltatori relativi ai lavori, ai servizi  e  alle
          forniture di cui al comma 1, inserisce, a pena di  nullita'
          assoluta, un'apposita clausola con la quale  essi  assumono
          gli obblighi di tracciabilita' dei flussi finanziari di cui
          alla presente legge. L'appaltatore, il subappaltatore o  il
          subcontraente  che  ha  notizia  dell'inadempimento   della
          propria  controparte  agli   obblighi   di   tracciabilita'
          finanziaria di cui al presente articolo  ne  da'  immediata
          comunicazione   alla    stazione    appaltante    e    alla
          prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia
          ove ha sede  la  stazione  appaltante  o  l'amministrazione
          concedente. 
              9. La stazione appaltante verifica  che  nei  contratti
          sottoscritti con i subappaltatori e i  subcontraenti  della
          filiera delle imprese a  qualsiasi  titolo  interessate  ai
          lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma  1  sia
          inserita, a pena di nullita' assoluta, un'apposita clausola
          con la quale  ciascuno  di  essi  assume  gli  obblighi  di
          tracciabilita' dei flussi finanziari di cui  alla  presente
          legge. 
              9-bis. Il mancato  utilizzo  del  bonifico  bancario  o
          postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la
          piena tracciabilita' delle operazioni costituisce causa  di
          risoluzione del contratto.». 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  30  della  citata
          legge n. 196 del 2009: 
              «Art. 30. Leggi di  spesa  pluriennale  e  a  carattere
          permanente 
              1. Le leggi pluriennali  di  spesa  in  conto  capitale
          quantificano la spesa complessiva, l'onere  per  competenza
          relativo al primo anno di applicazione, nonche' le quote di
          competenza attribuite a ciascuno degli anni considerati nel
          bilancio  pluriennale;  la   legge   di   stabilita'   puo'
          annualmente rimodulare le quote previste per ciascuno degli
          anni  considerati  nel  bilancio  pluriennale,  nei  limiti
          dell'autorizzazione complessiva ai sensi dell'articolo  11,
          comma 3, lettera e). 
              2.  Le  amministrazioni  pubbliche  possono   stipulare
          contratti  o   comunque   assumere   impegni   nei   limiti
          dell'intera somma indicata dalle leggi di cui  al  comma  1
          ovvero nei limiti indicati nella  legge  di  stabilita'.  I
          relativi pagamenti devono, comunque, essere  contenuti  nei
          limiti delle autorizzazioni annuali di bilancio. 
              3. Le leggi di spesa che  autorizzano  l'iscrizione  in
          bilancio  di  contributi  pluriennali  stabiliscono  anche,
          qualora la natura degli interventi lo richieda, le relative
          modalita' di utilizzo, mediante: 
              a) autorizzazione concessa al  beneficiario,  a  valere
          sul contributo stesso, a stipulare operazioni di mutui  con
          istituti di credito il cui onere di ammortamento e' posto a
          carico dello Stato.  In  tal  caso  il  debito  si  intende
          assunto dallo  Stato  che  provvede,  attraverso  specifica
          delega del beneficiario medesimo, ad erogare il  contributo
          direttamente all'istituto di credito; 
              b) spesa ripartita da erogare al  beneficiario  secondo
          le cadenze temporali stabilite dalla legge. 
              4. Nel caso  si  proceda  all'utilizzo  dei  contributi
          pluriennali secondo le modalita' di cui al comma 3, lettera
          a),  al   momento   dell'attivazione   dell'operazione   le
          amministrazioni che erogano il  contributo  sono  tenute  a
          comunicare al Ministero dell'economia  e  delle  finanze  -
          Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato il piano
          di ammortamento del mutuo con  distinta  indicazione  della
          quota capitale e della quota interessi. Sulla base di  tale
          comunicazione  il  Ministero   procede   a   iscrivere   il
          contributo tra le spese per interessi passivi e il rimborso
          di passivita' finanziarie. 
              5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche a
          tutti i contributi pluriennali iscritti in bilancio  per  i
          quali siano gia' state attivate alla  data  di  entrata  in
          vigore della presente legge in tutto o in parte le relative
          operazioni di mutuo. 
              6.  Le  leggi   di   spesa   a   carattere   permanente
          quantificano l'onere annuale previsto  per  ciascuno  degli
          esercizi compresi nel bilancio pluriennale.  Esse  indicano
          inoltre l'onere a regime ovvero, nel caso  in  cui  non  si
          tratti  di  spese   obbligatorie,   possono   rinviare   le
          quantificazioni dell'onere annuo alla legge di stabilita' a
          norma dell'articolo 11, comma 3, lettera d).  Nel  caso  in
          cui l'onere a regime e' superiore a quello indicato per  il
          terzo anno del triennio di riferimento, la copertura  segue
          il profilo temporale dell'onere. 
              7.  Il  disegno  di  legge  di  stabilita'  indica,  in
          apposito allegato, per ciascuna legge di spesa  pluriennale
          di cui all'articolo 11, comma 3, lettera e), i  residui  di
          stanziamento in essere al 30 giugno dell'anno in  corso  e,
          ove  siano  previsti  versamenti  in   conti   correnti   o
          contabilita' speciali di tesoreria, le giacenze  in  essere
          alla medesima data. 
              8.  Il  Governo  e'   delegato   ad   adottare,   entro
          ventiquattro mesi dalla data di  entrata  in  vigore  della
          presente legge, uno o piu' decreti legislativi al  fine  di
          garantire    la    razionalizzazione,    la    trasparenza,
          l'efficienza  e  l'efficacia  delle  procedure   di   spesa
          relative ai finanziamenti in conto capitale destinati  alla
          realizzazione di opere pubbliche. 
              9. I decreti legislativi di cui al comma 8 sono emanati
          nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: 
              a)  introduzione  della  valutazione  nella   fase   di
          pianificazione delle opere al fine di consentire  procedure
          di confronto e selezione dei progetti e  definizione  delle
          priorita',   in   coerenza,   per   quanto   riguarda    le
          infrastrutture strategiche, con i  criteri  adottati  nella
          definizione del programma di cui all'articolo 1,  comma  1,
          della  legge  21  dicembre  2001,  n.  443,  e   successive
          modificazioni; 
              b) predisposizione da parte del Ministero competente di
          linee  guida   obbligatorie   e   standardizzate   per   la
          valutazione degli investimenti; 
              c) garanzia  di  indipendenza  e  professionalita'  dei
          valutatori  anche  attraverso  l'utilizzo   di   competenze
          interne agli organismi di  valutazione  esistenti,  con  il
          ricorso a competenze esterne solo qualora manchino adeguate
          professionalita'   e   per   valutazioni    particolarmente
          complesse; 
              d) potenziamento e sistematicita' della valutazione  ex
          post  sull'efficacia  e  sull'utilita'   degli   interventi
          infrastrutturali,   rendendo   pubblici   gli   scostamenti
          rispetto alle valutazioni ex ante; 
              e) separazione del finanziamento dei progetti da quello
          delle opere attraverso  la  costituzione  di  due  appositi
          fondi. Al «fondo progetti» si accede a  seguito  dell'esito
          positivo della procedura di  valutazione  tecnico-economica
          degli studi di fattibilita'; al  «fondo  opere»  si  accede
          solo dopo il completamento della progettazione definitiva; 
              f) adozione di regole trasparenti per  le  informazioni
          relative  al  finanziamento  e  ai   costi   delle   opere;
          previsione  dell'invio  di  relazioni  annuali  in  formato
          telematico alle Camere e procedure  di  monitoraggio  sullo
          stato di attuazione delle opere e  dei  singoli  interventi
          con particolare riferimento ai costi complessivi  sostenuti
          e ai risultati ottenuti relativamente  all'effettivo  stato
          di realizzazione delle opere; 
              g) previsione di un sistema di verifica per  l'utilizzo
          dei  finanziamenti  nei  tempi  previsti   con   automatico
          definanziamento in caso di mancato avvio delle opere  entro
          i termini stabiliti. 
              10. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al  comma
          8 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della
          Repubblica affinche' su di  essi  sia  espresso  il  parere
          delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per
          i  profili   finanziari   entro   sessanta   giorni   dalla
          trasmissione.  Decorso  tale  termine,  i  decreti  possono
          essere comunque adottati. 
              11. Per i tre esercizi finanziari successivi  a  quello
          in corso alla data di  entrata  in  vigore  della  presente
          legge, su  proposta  adeguatamente  motivata  dei  Ministri
          competenti,  che  illustri  lo  stato  di  attuazione   dei
          programmi di spesa e i relativi tempi di realizzazione,  il
          Ministro dell'economia e delle finanze, previa  valutazione
          delle cause che ne determinano la necessita' e al  fine  di
          evitare   l'insorgenza   di   possibili   contenziosi   con
          conseguenti oneri, puo' prorogare di un  ulteriore  anno  i
          termini di conservazione dei  residui  passivi  relativi  a
          spese in conto capitale ». 
              - Per il testo  dell'art.  120,  comma  secondo,  della
          Costituzione, si veda nelle note alle premesse. 
              - Si riporta il testo dell'art. 8 della legge 5  giugno
          2003,    n.    131    (Disposizioni    per    l'adeguamento
          dell'ordinamento della Repubblica alla L.Cost.  18  ottobre
          2001, n. 3): 
              «Art.   8.   Attuazione   dell'articolo    120    della
          Costituzione sul potere sostitutivo 
              1. Nei casi e per le finalita'  previsti  dall'articolo
          120, secondo comma, della Costituzione, il  Presidente  del
          Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente
          per materia, anche su iniziativa delle Regioni o degli enti
          locali, assegna all'ente interessato un congruo termine per
          adottare  i  provvedimenti  dovuti  o  necessari;   decorso
          inutilmente  tale  termine,  il  Consiglio  dei   ministri,
          sentito l'organo  interessato,  su  proposta  del  Ministro
          competente o del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
          adotta i provvedimenti necessari, anche  normativi,  ovvero
          nomina un apposito commissario. Alla riunione del Consiglio
          dei ministri partecipa il Presidente della Giunta regionale
          della Regione interessata al provvedimento. 
              2. Qualora l'esercizio del potere sostitutivo si  renda
          necessario al fine di porre rimedio alla  violazione  della
          normativa comunitaria, gli atti ed i provvedimenti  di  cui
          al comma 1 sono adottati su  proposta  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri o  del  Ministro  per  le  politiche
          comunitarie  e  del  Ministro   competente   per   materia.
          L'articolo 11 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e' abrogato. 
              3. Fatte salve le competenze delle  Regioni  a  statuto
          speciale,  qualora  l'esercizio  dei   poteri   sostitutivi
          riguardi Comuni, Province o Citta' metropolitane, la nomina
          del  commissario  deve  tenere  conto   dei   principi   di
          sussidiarieta' e di leale  collaborazione.  Il  commissario
          provvede,  sentito  il  Consiglio  delle  autonomie  locali
          qualora tale organo sia stato istituito. 
              4. Nei casi di assoluta urgenza,  qualora  l'intervento
          sostitutivo  non  sia  procrastinabile  senza  mettere   in
          pericolo le  finalita'  tutelate  dall'articolo  120  della
          Costituzione, il Consiglio dei ministri,  su  proposta  del
          Ministro competente, anche su iniziativa  delle  Regioni  o
          degli enti locali, adotta i  provvedimenti  necessari,  che
          sono    immediatamente    comunicati    alla     Conferenza
          Stato-Regioni o alla Conferenza  Stato-Citta'  e  autonomie
          locali,  allargata  ai   rappresentanti   delle   Comunita'
          montane, che possono chiederne il riesame. 
              5.   I   provvedimenti   sostitutivi   devono    essere
          proporzionati alle finalita' perseguite. 
              6. Il Governo puo' promuovere la stipula di  intese  in
          sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata,
          dirette  a  favorire  l'armonizzazione   delle   rispettive
          legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il
          conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso e'  esclusa
          l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'articolo 3 del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle  materie  di  cui
          all'articolo 117, terzo e quarto comma, della  Costituzione
          non possono essere adottati gli  atti  di  indirizzo  e  di
          coordinamento di cui all'articolo 8 della  legge  15  marzo
          1997, n. 59, e all'articolo 4 del  decreto  legislativo  31
          marzo 1998, n. 112». 
              - Si riporta il testo degli articoli 5 e 11 della legge
          23 agosto  1988,  n.  400,  (Disciplina  dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri): 
              «Art 5. Attribuzioni del Presidente del  Consiglio  dei
          Ministri 
              1. Il Presidente del Consiglio dei ministri a nome  del
          Governo: 
              a) comunica alle Camere la composizione del  Governo  e
          ogni mutamento in essa intervenuto; 
              b) chiede la fiducia sulle dichiarazioni  di  cui  alla
          lettera a) del comma 3 dell'articolo 2 e pone, direttamente
          o  a  mezzo  di  un  ministro  espressamente  delegato,  la
          questione di fiducia; 
              c) sottopone al Presidente della  Repubblica  le  leggi
          per la promulgazione; in  seguito  alla  deliberazione  del
          Consiglio  dei  ministri,  i  disegni  di  legge   per   la
          presentazione alle Camere e, per l'emanazione, i testi  dei
          decreti aventi valore o forza  di  legge,  dei  regolamenti
          governativi e degli altri atti indicati dalle leggi; 
              d) controfirma gli atti di  promulgazione  delle  leggi
          nonche' ogni atto per il quale e' intervenuta deliberazione
          del Consiglio dei ministri, gli atti  che  hanno  valore  o
          forza di legge e, insieme con il ministro  proponente,  gli
          altri atti indicati dalla legge; 
              e)  presenta  alle  Camere  i  disegni  di   legge   di
          iniziativa governativa  e,  anche  attraverso  il  ministro
          espressamente delegato, esercita le facolta' del Governo di
          cui all'articolo 72 della Costituzione; 
              f) esercita le attribuzioni di cui alla legge 11  marzo
          1953, n. 87,  e  promuove  gli  adempimenti  di  competenza
          governativa  conseguenti   alle   decisioni   della   Corte
          costituzionale.   Riferisce   inoltre   periodicamente   al
          Consiglio dei ministri, e ne da' comunicazione alle Camere,
          sullo stato del contenzioso costituzionale, illustrando  le
          linee seguite nelle determinazioni relative agli interventi
          nei giudizi  dinanzi  alla  Corte  costituzionale.  Segnala
          altresi', anche su  proposta  dei  ministri  competenti,  i
          settori della legislazione nei  quali,  in  relazione  alle
          questioni  di  legittimita'  costituzionale  pendenti,  sia
          utile valutare l'opportunita' di iniziative legislative del
          Governo. 
              2. Il Presidente del Consiglio dei ministri,  ai  sensi
          dell'articolo 95, primo comma, della Costituzione: 
              a) indirizza ai  ministri  le  direttive  politiche  ed
          amministrative  in  attuazione  delle   deliberazioni   del
          Consiglio dei ministri nonche' quelle connesse alla propria
          responsabilita' di direzione della  politica  generale  del
          Governo; 
              b) coordina e  promuove  l'attivita'  dei  ministri  in
          ordine agli atti che riguardano la  politica  generale  del
          Governo; 
              c) puo' sospendere l'adozione  di  atti  da  parte  dei
          ministri competenti  in  ordine  a  questioni  politiche  e
          amministrative, sottoponendoli al  Consiglio  dei  ministri
          nella riunione immediatamente successiva; 
              c-bis) puo' deferire al Consiglio dei Ministri, ai fini
          di una  complessiva  valutazione  ed  armonizzazione  degli
          interessi pubblici coinvolti,  la  decisione  di  questioni
          sulle  quali  siano  emerse  valutazioni  contrastanti  tra
          amministrazioni a diverso titolo competenti in ordine  alla
          definizione di atti e provvedimenti; 
              d) concorda con i  ministri  interessati  le  pubbliche
          dichiarazioni che essi intendano  rendere  ogni  qualvolta,
          eccedendo la normale responsabilita' ministeriale,  possano
          impegnare la politica generale del Governo; 
              e) adotta le direttive per assicurare  l'imparzialita',
          il buon andamento e l'efficienza degli  uffici  pubblici  e
          promuove le verifiche necessarie; in  casi  di  particolare
          rilevanza puo' richiedere al ministro competente  relazioni
          e verifiche amministrative; 
              f) promuove l'azione dei ministri per assicurare che le
          aziende e gli enti  pubblici  svolgano  la  loro  attivita'
          secondo  gli  obiettivi  indicati  dalle   leggi   che   ne
          definiscono l'autonomia e in  coerenza  con  i  conseguenti
          indirizzi politici e amministrativi del Governo; 
              g) esercita le attribuzioni conferitegli dalla legge in
          materia di servizi di sicurezza e di segreto di Stato; 
              h) puo' disporre, con proprio decreto, l'istituzione di
          particolari  Comitati  di  ministri,  con  il  compito   di
          esaminare  in   via   preliminare   questioni   di   comune
          competenza, di esprimere parere su direttive dell'attivita'
          del Governo  e  su  problemi  di  rilevante  importanza  da
          sottoporre  al  Consiglio   dei   ministri,   eventualmente
          avvalendosi anche di esperti non appartenenti alla pubblica
          amministrazione; 
              i) puo' disporre la costituzione di gruppi di studio  e
          di lavoro composti in modo da  assicurare  la  presenza  di
          tutte   le   competenze   dicasteriali    interessate    ed
          eventualmente  di  esperti  anche  non  appartenenti   alla
          pubblica amministrazione. 
              3.  Il   Presidente   del   Consiglio   dei   ministri,
          direttamente o conferendone delega ad un ministro: 
              a) promuove e coordina l'azione  del  Governo  relativa
          alle politiche comunitarie e  assicura  la  coerenza  e  la
          tempestivita'  dell'azione  di  Governo  e  della  pubblica
          amministrazione     nell'attuazione     delle     politiche
          comunitarie,  riferendone   periodicamente   alle   Camere;
          promuove  gli   adempimenti   di   competenza   governativa
          conseguenti alle pronunce della Corte  di  giustizia  delle
          Comunita' europee; cura la  tempestiva  comunicazione  alle
          Camere dei procedimenti normativi in corso nelle  Comunita'
          europee,  informando  il  Parlamento  delle  iniziative   e
          posizioni assunte dal Governo nelle specifiche materie; 
              a-bis)   promuove   gli   adempimenti   di   competenza
          governativa conseguenti alle pronunce della  Corte  europea
          dei diritti dell'uomo emanate  nei  confronti  dello  Stato
          italiano; comunica tempestivamente alle Camere le  medesime
          pronunce ai  fini  dell'esame  da  parte  delle  competenti
          Commissioni parlamentari permanenti e presenta  annualmente
          al Parlamento una relazione sullo stato di esecuzione delle
          suddette pronunce; 
              b) promuove e coordina l'azione del Governo per  quanto
          attiene ai rapporti con le regioni e le  province  autonome
          di Trento e di Bolzano  e  sovraintende  all'attivita'  dei
          commissari del Governo. 
              4. Il Presidente del Consiglio dei ministri esercita le
          altre attribuzioni conferitegli dalla legge.»; 
              «Art. 11. Commissari straordinari del Governo 
              1.  Al   fine   di   realizzare   specifici   obiettivi
          determinati in relazione a programmi o indirizzi deliberati
          dal  Parlamento  o  dal  Consiglio  dei  ministri   o   per
          particolari  e   temporanee   esigenze   di   coordinamento
          operativo tra amministrazioni statali, puo' procedersi alla
          nomina  di  commissari  straordinari  del  Governo,   ferme
          restando le attribuzioni dei Ministeri, fissate per legge. 
              2. La nomina e' disposta  con  decreto  del  Presidente
          della Repubblica, su proposta del Presidente del  Consiglio
          dei  ministri,  previa  deliberazione  del  Consiglio   dei
          ministri.  Con  il  medesimo  decreto  sono  determinati  i
          compiti del commissario  e  le  dotazioni  di  mezzi  e  di
          personale. L'incarico e' conferito per  il  tempo  indicato
          nel  decreto  di  nomina,  salvo  proroga  o  revoca.   Del
          conferimento dell'incarico e' data immediata  comunicazione
          al Parlamento e notizia nella Gazzetta Ufficiale. 
              3.   Sull'attivita'   del   commissario   straordinario
          riferisce al Parlamento il  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri o un ministro da lui delegato». 
 
          
        
 
      
 
    
    
    

                               Art. 7 
 
 
                          Relazione annuale 
 
  1. La Relazione di sintesi sugli interventi realizzati  nelle  aree
sottoutilizzate e sui risultati conseguiti, di cui  all'articolo  10,
comma 7, della legge 31 dicembre  2009,  n.  196,  fornisce  elementi
informativi di dettaglio in merito all'attuazione delle  disposizioni
di cui al presente decreto ed e'  trasmessa  dal  Ministro  delegato,
contestualmente  alla  presentazione  alle  Camere,  alla  Conferenza
unificata. 

                               Art. 8 
 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1. In sede di prima  attuazione  dell'articolo  16  della  legge  5
maggio 2009, n. 42, restano comunque ferme  le  disposizioni  vigenti
che disciplinano i contributi speciali e gli interventi diretti dello
Stato in favore dei territori confinanti con  le  Regioni  a  statuto
speciale, dei territori montani e delle  isole  minori,  nonche'  gli
altri  contributi  e  interventi   diretti   dello   Stato   comunque
riconducibili all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, che
perseguono finalita' diverse da quelle indicate all'articolo  1.  Con
uno o piu' decreti legislativi adottati ai sensi della legge 5 maggio
2009,  n.  42  sono  introdotte  ulteriori   disposizioni   attuative
dell'articolo 16 della  citata  legge  con  riferimento  ai  predetti
contributi e interventi. 
  2.  In  attuazione  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.   78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le
attribuzioni riconducibili all'esercizio delle funzioni di  indirizzo
politico-amministrativo in materia di politica di coesione economica,
sociale e territoriale si intendono riferite al Ministro delegato. 
  3. Fino  alla  conclusione  della  fase  transitoria  di  cui  agli
articoli 20 e 21 della legge  5  maggio  2009,  n.  42,  il  Ministro
delegato riferisce alla Commissione parlamentare per l'attuazione del
federalismo fiscale sulla realizzazione degli interventi previsti dal
presente decreto. 
  Il presente decreto, munito del Sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.  
 
    Dato a Roma, addi' 31 maggio 2011 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                                  Berlusconi,     Presidente      del
                                  Consiglio dei Ministri 
 
                                  Tremonti, Ministro dell'economia  e
                                  delle finanze 
 
                                  Bossi, Ministro per le riforme  per
                                  il federalismo 
 
                                  Calderoli,    Ministro    per    la
                                  semplificazione normativa 
 
                                  Fitto, Ministro per i rapporti  con
                                  le  regioni  e  per   la   coesione
                                  territoriale 
 
                                  Romani,  Ministro  dello   sviluppo
                                  economico 
 
                                  Maroni, Ministro dell'interno 
 
                                  Brunetta, Ministro per la  pubblica
                                  amministrazione e l'innovazione 
 
Visto, il Guardasigilli: Alfano 
 
 
      



    
 
    
    



    
 
    



    
 
 
    
    
    



 

     

 

   

   

   

 

 

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