Avv. Paolo Nesta


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Schema di decreto legislativo recante: "Disposizioni complementari al codice di

procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di

cognizione, ai sensi dell’articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69”

 

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versione del 6/06/2011, h. 16.00

Il Presidente della Repubblica

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l’articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo

per la riduzione e semplificazione dei procedimenti civili;

Visto l’articolo 14 della legge 23 agosto 1988 n. 400;

Visto;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione

del ;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati espressi

in data ;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica

espressi in data ;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del

;

Su proposta del Ministro della giustizia;

EMANA

Il seguente decreto legislativo

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) Rito del lavoro: il procedimento regolato dalle norme della sezione II, capo I, titolo

IV del libro secondo del codice di procedura civile.

b) Rito sommario di cognizione: il procedimento regolato dalle norme del capo III

bis del titolo I del libro quarto del codice di procedura civile.

c) Rito ordinario di cognizione: il procedimento regolato dalle norme del titolo I

e del titolo III del libro secondo del codice di procedura civile.

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Art. 2.

(Disposizioni comuni ai procedimenti disciplinati dal rito del lavoro)

1. Nei procedimenti disciplinati dal Capo II, non si applicano, salvo che siano espressamente

richiamati, gli articoli 413, 415, settimo comma, 417, 417-bis, 420-bis, 421,

terzo comma, 425, 426, 427, 429, terzo comma, 431, dal primo al quarto comma e

sesto comma, 433, 438, secondo comma e 439 del codice di procedura civile.

2. L’ordinanza prevista dall’articolo 423, secondo comma, del codice di procedura civile

può essere concessa su istanza di ciascuna parte.

3. L’articolo 431, quinto comma, si applica alle sentenze di condanna a favore di ciascuna

delle parti.

4. Salvo che sia diversamente disposto, i poteri istruttori previsti dall’articolo 421, secondo

comma, del codice di procedura civile non vengono esercitati al di fuori dei

limiti previsti dal codice civile.

5. Per quanto non disciplinato dal rito del lavoro si applicano le disposizioni del rito

ordinario di cognizione.

Art. 3.

(Disposizioni comuni ai procedimenti disciplinati dal rito sommario di

cognizione)

1. Nei procedimenti disciplinati dal Capo III, non si applicano i commi secondo e terzo

dell’articolo 702-ter del codice di procedura civile.

2. Per quanto non disciplinato dal rito sommario di cognizione si applicano le disposizioni

del rito ordinario di cognizione.

Art. 4.

(Mutamento del rito)

1. Quando una controversia viene promossa in forme diverse da quelle previste dal

presente decreto il giudice dispone il mutamento del rito con ordinanza.

2. L’ordinanza prevista dal comma 1 viene pronunciata dal giudice, anche d’ufficio,

non oltre la prima udienza di comparizione delle parti.

3. Quando la controversia rientra tra quelle per le quali il presente decreto prevede

l’applicazione del rito del lavoro, il giudice fissa l'udienza di cui all'articolo 420 del

codice di procedura civile e il termine perentorio entro il quale le parti devono provvedere

all'eventuale integrazione degli atti introduttivi mediante deposito di memorie

e documenti in cancelleria.

4. Quando dichiara la propria incompetenza, il giudice dispone che la causa sia riassunta

davanti al giudice competente con il rito stabilito dalle disposizioni del presente

decreto.

5. Gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono secondo le norme

del rito seguito prima del mutamento.

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CAPO II

DEI PROCEDIMENTI REGOLATI DAL RITO DEL LAVORO

Art. 5.

(Del procedimento in materia di opposizione ad ordinanza-ingiunzione)

1. Le controversie previste dall’articolo 22 della legge 24 novembre

1981, n. 689 sono regolate dal rito del lavoro, ove non diversamente

stabilito dalle disposizioni del presente articolo.

2. L’opposizione si propone davanti al giudice del luogo in cui è stata

commessa la violazione.

3. Salvo quanto previsto dai commi 4 e 5, e salve le competenze stabilite

da altre disposizioni di legge, l’opposizione si propone davanti al giudice

di pace.

4. L’opposizione si propone davanti al tribunale quando la sanzione è stata

applicata per una violazione concernente disposizioni in materia:

a) di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione

degli infortuni sul lavoro;

b) di previdenza e assistenza obbligatoria;

c) urbanistica ed edilizia;

d) di tutela dell'ambiente dall’inquinamento, della flora, della fauna

e delle aree protette;

e) di igiene degli alimenti e delle bevande;

f) di società e di intermediari finanziari;

g) tributaria e valutaria;

h) di antiriciclaggio.

5. L’opposizione si propone altresì davanti al tribunale:

a) se per la violazione è prevista una sanzione pecuniaria superiore

nel massimo a euro 15.493;

b) quando, essendo la violazione punita con sanzione pecuniaria

proporzionale senza previsione di un limite massimo, è stata applicata

una sanzione superiore a euro 15.493;

c) quando è stata applicata una sanzione di natura diversa da quella

pecuniaria, sola o congiunta a quest'ultima, fatta eccezione

per le violazioni previste dal regio decreto 21 dicembre 1933, n.

1736, dalla legge 15 dicembre 1990, n. 386 e dal decreto legislativo

30 aprile 1992, n. 285.

6. Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla

notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se l’interessato

risiede all’estero, e può essere depositato anche a mezzo del

servizio postale.

7. Il ricorso deve contenere l’indicazione del difensore, ovvero la dichiarazione

di residenza o l’elezione di domicilio nel comune dove ha sede

il giudice adito, ovvero l’indicazione del numero di fax o l’indirizzo di

posta elettronica presso cui il ricorrente dichiara di voler ricevere le comunicazioni

e le notificazioni. In mancanza di tali indicazioni le comunicazioni

e le notificazioni al ricorrente vengono eseguite mediante deposito

in cancelleria. Al ricorso è allegato il provvedimento impugnato.

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8. L’opposizione non sospende l’efficacia esecutiva del provvedimento

impugnato. Il giudice, se richiesto, sentite le parti, può disporre diversamente

con ordinanza non impugnabile, quando ricorrono gravi e circostanziate

ragioni esplicitamente indicate nella motivazione.

9. In caso di pericolo imminente di un danno grave e irreparabile, la sospensione

può essere disposta con decreto pronunciato fuori udienza.

La sospensione diviene inefficace se non è confermata, con l’ordinanza

di cui al comma 8, entro la prima udienza successiva.

10. Con il decreto di cui all’articolo 415, secondo comma, del codice di

procedura civile il giudice ordina all’autorità che ha emesso il provvedimento

impugnato di depositare in cancelleria, dieci giorni prima dell’udienza

fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all’accertamento,

nonché alla contestazione o notificazione della violazione. Il ricorso

e il decreto sono notificati, a cura della cancelleria, all’opponente e all’autorità

che ha emesso l’ordinanza. La prova scritta della conoscenza

del ricorso e del decreto equivale alla notifica degli stessi.

11. Nel giudizio di primo grado l’opponente e l’autorità che ha emesso

l’ordinanza possono stare in giudizio personalmente. L’autorità che ha

emesso l’ordinanza può avvalersi anche di funzionari appositamente

delegati. Nel giudizio di opposizione all’ordinanza-ingiunzione di cui

all’articolo 205 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il prefetto

può farsi rappresentare in giudizio dall’amministrazione cui appartiene

l’organo accertatore, la quale vi provvede a mezzo di propri funzionari

appositamente delegati, laddove sia anche destinataria dei proventi

della sanzione, ai sensi dell’articolo 208 del medesimo decreto.

12. Alla prima udienza, il giudice:

a) quando il ricorso è proposto oltre i termini di cui al comma 6, lo dichiara

inammissibile con sentenza;

b) quando l’opponente o il suo difensore non si presentano senza addurre

alcun legittimo impedimento, convalida con ordinanza appellabile

il provvedimento opposto e provvede sulle spese, salvo che

l’illegittimità del provvedimento risulti dalla documentazione allegata

dall’opponente, ovvero l’autorità che ha emesso l’ordinanza

abbia omesso il deposito dei documenti di cui al comma 10.

13. Il giudice accoglie l’opposizione quando non vi sono prove sufficienti

della responsabilità dell’opponente.

14. Con la sentenza che accoglie l’opposizione il giudice può annullare in

tutto o in parte l’ordinanza o modificarla anche limitatamente all’entità

della sanzione dovuta, che è determinata in una misura in ogni caso

non inferiore al minimo edittale. Nel giudizio di opposizione davanti al

giudice di pace non si applica l’articolo 113, secondo comma, del codice

di procedura civile.

15. Salvo quanto previsto dall’articolo 10, comma 6-bis, del decreto del

Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, gli atti del processo

e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta.

Art. 6.

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(Del procedimento in materia di opposizione al verbale di accertamento

di violazione del codice della strada)

1. Le controversie in materia di opposizione al verbale di accertamento di

violazione del codice della strada di cui all’articolo 204-bis del decreto

legislativo 30 aprile 1992, n. 285 sono regolate dal rito del lavoro, ove

non diversamente stabilito dalle disposizioni del presente articolo.

2. L’opposizione si propone davanti al giudice di pace del luogo in cui è

stata commessa la violazione.

3. Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro sessanta giorni dalla

data di contestazione della violazione o di notificazione del verbale di

accertamento e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale.

Il ricorso è altresì inammissibile se è stato previamente presentato ricorso

ai sensi dell’articolo 203 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.

285.

4. L’opposizione si estende anche alle sanzioni accessorie.

5. La legittimazione passiva nei procedimenti di cui al presente articolo

spetta al prefetto, quando le violazioni opposte sono state accertate da

funzionari, ufficiali e agenti dello Stato, nonché da funzionari e agenti

delle Ferrovie dello Stato, delle ferrovie e tranvie in concessione e dell'ANAS;

spetta a regioni, province e comuni, quando le violazioni sono

state accertate da funzionari, ufficiali e agenti, rispettivamente, delle regioni,

delle province e dei comuni.

6. Il ricorso deve contenere l’indicazione del difensore, ovvero la dichiarazione

di residenza o l’elezione di domicilio nel comune dove ha sede il

giudice adito, ovvero l’indicazione del numero di fax o l’indirizzo di posta

elettronica presso cui il ricorrente dichiara di voler ricevere le comunicazioni

e le notificazioni. In mancanza di tali indicazioni le comunicazioni

e le notificazioni al ricorrente vengono eseguite mediante deposito

in cancelleria. Al ricorso è allegato il provvedimento impugnato.

7. L’opposizione non sospende l’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.

Il giudice, se richiesto, sentite le parti, può disporre diversamente

con ordinanza non impugnabile, quando ricorrono gravi e circostanziate

ragioni esplicitamente indicate nella motivazione.

8. In caso di pericolo imminente di un danno grave e irreparabile la sospensione

può essere disposta con decreto pronunciato fuori udienza. La

sospensione diviene inefficace se non è confermata, con l’ordinanza di

cui al comma 7, entro la prima udienza successiva.

9. Con il decreto di cui all’articolo 415, secondo comma, del codice di procedura

civile il giudice ordina all’autorità che ha emesso il provvedimento

impugnato di depositare in cancelleria, dieci giorni prima dell’udienza

fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all’accertamento,

nonché alla contestazione o notificazione della violazione. Il ricorso ed

il decreto sono notificati, a cura della cancelleria, all’opponente ed ai

soggetti di cui al comma 5. La prova scritta della conoscenza del ricorso

e del decreto equivale alla notifica degli stessi.

10. Nel giudizio di primo grado le parti possono stare in giudizio personalmente.

La parte resistente può avvalersi anche di funzionari appositamente

delegati.

11. Alla prima udienza, il giudice:

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a) nei casi previsti dal comma 3 dichiara inammissibile il ricorso

con sentenza;

b) quando l’opponente o il suo difensore non si presentano senza

addurre alcun legittimo impedimento, convalida con ordinanza

appellabile il provvedimento opposto e provvede sulle spese, salvo

che la illegittimità del provvedimento risulti dalla documentazione

allegata dall’opponente, ovvero l’autorità che ha emesso il

provvedimento impugnato abbia omesso il deposito dei documenti

di cui al comma 9.

12. Il giudice accoglie l’opposizione quando non vi sono prove sufficienti

della responsabilità dell’opponente. Non si applica l’articolo 113, secondo

comma, del codice di procedura civile.

13. Con la sentenza che rigetta il ricorso, il giudice determina l’importo della

sanzione in una misura compresa tra il minimo e il massimo edittale

stabilito dalla legge per la violazione accertata. Il pagamento della somma

deve avvenire entro i trenta giorni successivi alla notificazione della

sentenza e deve essere effettuato a vantaggio dell’amministrazione cui

appartiene l’organo accertatore, con le modalità di pagamento da questa

determinate.

14. Quando rigetta il ricorso, il giudice non può escludere l’applicazione

delle sanzioni accessorie o la decurtazione dei punti dalla patente di guida.

15. La sentenza che definisce il giudizio è trasmessa, a cura della cancelleria

del giudice, all’ufficio o comando da cui dipende l’organo accertatore,

entro trenta giorni dal deposito.

16. Salvo quanto previsto dall’articolo 10, comma 6-bis, del decreto del Presidente

della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, gli atti del processo e

la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta.

Art. 7.

(Del procedimento di opposizione a sanzione amministrativa in materia di

stupefacenti)

1. Le controversie previste dall’articolo 75, comma 9, del decreto del Presidente

della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono regolate dall’articolo

5 del presente decreto, salvo quanto previsto dal comma 2.

2. Sono competenti il giudice di pace, e nel caso di trasgressore minorenne,

il tribunale per i minorenni del luogo ove ha sede il prefetto che ha pronunciato

il provvedimento impugnato.

Art. 8.

(Del procedimento in materia di opposizione ai provvedimenti di recupero

di aiuti di Stato)

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1. Ove non diversamente disposto dal presente articolo, le controversie in

materia di recupero degli aiuti di Stato previste dall’articolo 1 del decreto-

legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dall’articolo

1, comma 1, della legge 6 giugno 2008, n. 101, sono regolate dalle disposizioni

contenute nell’articolo 5 del presente decreto, in quanto compatibili,

ad eccezione dei commi 3, 4, 5, 11 e 15.

2. Nei procedimenti di cui al presente articolo il giudice, su richiesta di

parte, può concedere la sospensione dell’efficacia del titolo amministrativo

o giudiziale di pagamento, conseguente a una decisione di recupero,

se ricorrono cumulativamente le seguenti condizioni:

a) gravi motivi di illegittimità della decisione di recupero, ovvero

evidente errore nella individuazione del soggetto tenuto alla restituzione

dell’aiuto di Stato o evidente errore nel calcolo della

somma da recuperare e nei limiti di tale errore;

b) pericolo di un pregiudizio imminente e irreparabile.

3. Quando accoglie l’istanza di sospensione per motivi attinenti alla illegittimità

della decisione di recupero, il giudice provvede all’immediato rinvio

pregiudiziale della questione alla Corte di giustizia dell’Unione europea,

con richiesta di trattazione d’urgenza ai sensi dell’articolo 104-ter

del regolamento di procedura della Corte di giustizia del 19 giugno

1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L

176 del 4 luglio 1991, e successive modificazioni, se ad essa non sia stata

già deferita la questione di validità dell’atto comunitario contestato.

L’istanza di sospensione non può in ogni caso essere accolta per motivi

attinenti alla legittimità della decisione di recupero quando la parte

istante, pur avendone facoltà perché individuata o chiaramente individuabile,

non abbia proposto impugnazione avverso la decisione di recupero

ai sensi dell’articolo 263 del Trattato sul funzionamento dell’Unione

europea, e successive modificazioni, ovvero quando, avendo proposto

l’impugnazione, non abbia richiesto la sospensione della decisione di recupero

ai sensi dell'articolo 278 del Trattato medesimo ovvero l’abbia richiesta

e la sospensione non sia stata concessa.

4. Fuori dei casi in cui è stato disposto il rinvio pregiudiziale alla Corte di

giustizia, quando accoglie l’istanza di sospensione il giudice fissa la data

dell’udienza di trattazione nel termine di trenta giorni. La causa è decisa

nei successivi sessanta giorni.

5. Il presidente di sezione, in ogni grado del procedimento, vigila sul rispetto

dei termini di cui al comma 4 e riferisce con relazione trimestrale,

rispettivamente, al presidente del tribunale o della corte di appello per le

determinazioni di competenza. Nei tribunali non divisi in sezioni le funzioni

di vigilanza sono svolte direttamente dal presidente del tribunale.

Art. 9.

(Del procedimento in materia di applicazione delle disposizioni del codice

in materia di protezione dei dati personali)

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1. Le controversie previste dall’articolo 152 del decreto legislativo 30 giugno

2003, n. 196 sono regolate dal rito del lavoro, ove non diversamente

disposto dal presente articolo.

2. È competente il tribunale del luogo in cui ha la residenza il titolare del

trattamento dei dati, come definito dall’articolo 4 del decreto legislativo

30 giugno 2003, n. 196.

3. Il ricorso avverso i provvedimenti del Garante per la protezione dei dati

personali è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla

data di comunicazione del provvedimento o dalla data del rigetto tacito.

4. L’opposizione non sospende l’efficacia esecutiva del provvedimento

impugnato. Il giudice, se richiesto, sentite le parti, può disporre diversamente

con ordinanza non impugnabile, quando ricorrono gravi e circostanziate

ragioni esplicitamente indicate nella motivazione.

5. In caso di pericolo imminente di un danno grave e irreparabile, la sospensione

può essere disposta con decreto pronunciato fuori udienza. La

sospensione diviene inefficace se non è confermata, con l’ordinanza di

cui al comma 4, entro la prima udienza successiva.

6. Se alla prima udienza il ricorrente non compare senza addurre alcun legittimo

impedimento, il giudice dispone la cancellazione della causa dal

ruolo e dichiara l'estinzione del processo, ponendo a carico del ricorrente

le spese di giudizio.

7. La sentenza che definisce il giudizio non è appellabile e può prescrivere

le misure necessarie anche in deroga al divieto di cui all'articolo 4 della

legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E).

Art. 10.

(Delle controversie agrarie)

1. Le controversie in materia di contratti agrari o conseguenti alla conversione

dei contratti associativi in affitto sono regolate dal rito del lavoro,

ove non diversamente disposto dal presente articolo.

2. Le cause previste dal comma 1 sono di competenza delle sezioni specializzate

agrarie di cui alla legge 2 marzo 1963, n. 320.

3. Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa a una controversia

nelle materie indicate dal comma 1 è tenuto a darne preventiva comunicazione,

mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento,

all'altra parte e all'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per

territorio.

4. Il capo dell'ispettorato, entro venti giorni dalla comunicazione di cui al

comma 3, convoca le parti ed i rappresentanti delle associazioni professionali

di categoria da esse indicati per esperire il tentativo di conciliazione.

5. Se la conciliazione riesce, viene redatto processo verbale sottoscritto

dalle parti, dai rappresentanti delle associazioni di categoria e dal funzionario

dell'ispettorato.

6. Se la conciliazione non riesce, si forma egualmente processo verbale,

nel quale vengono precisate le posizioni delle parti.

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7. Nel caso in cui il tentativo di conciliazione non si definisca entro sessanta

giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, ciascuna delle parti è

libera di adire l'autorità giudiziaria competente.

8. Quando l'affittuario viene convenuto in giudizio per morosità, il giudice,

alla prima udienza, prima di ogni altro provvedimento, concede al convenuto

stesso un termine, non inferiore a trenta e non superiore a novanta

giorni, per il pagamento dei canoni scaduti, i quali, con l'instaurazione

del giudizio, vengono rivalutati, fin dall'origine, in base alle variazioni

del valore della moneta secondo gli indici ISTAT e maggiorati degli interessi

di legge. Il pagamento entro il termine fissato dal giudice sana a

tutti gli effetti la morosità.

9. Costituisce grave ed irreparabile danno, ai sensi dell'articolo 373 del codice

di procedura civile, anche l'esecuzione di sentenza che privi il concessionario

di un fondo rustico del principale mezzo di sostentamento

suo e della sua famiglia, o possa risultare fonte di serio pericolo per l'integrità

economica dell'azienda o per l'allevamento di animali

10. Il rilascio del fondo può avvenire solo al termine dell'annata agraria durante

la quale è stata emessa la sentenza che lo dispone.

Art. 11.

(Del procedimento di impugnazione dei provvedimenti in materia di registro

dei protesti)

1. Le controversie aventi ad oggetto l’impugnazione avverso il rigetto delle

istanze previste dall’articolo 4 della legge 12 febbraio 1955, n. 77 o avverso

la mancata decisione sulle stesse sono regolate dal rito del lavoro,

ove non diversamente disposto dal presente articolo.

2. È competente il giudice di pace del luogo in cui risiede il debitore protestato.

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CAPO III

DEI PROCEDIMENTI REGOLATI DAL RITO SOMMARIO DI COGNIZIONE

Art. 12.

(Del procedimento per la liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato)

1. Le controversie previste dall’articolo 28 della legge 13 giugno 1942, n. 794 e

l'opposizione proposta a norma dell'art. 645 del codice di procedura civile contro

il decreto ingiuntivo riguardante onorari, diritti o spese spettanti ad avvocati per

prestazioni giudiziali sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente

disposto dal presente articolo.

2. È competente l’ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale l’avvocato

ha prestato la propria opera. Il tribunale decide in composizione collegiale.

3. Con il decreto di cui all’articolo 702-bis, terzo comma, del codice di procedura

civile il presidente del collegio designa il giudice istruttore.

4. Nel giudizio di merito le parti possono stare in giudizio personalmente.

5. Quando ritiene necessario disporre mezzi istruttori il collegio delega per tali

adempimenti e per qualsiasi altro accertamento il giudice relatore e fissa la nuova

udienza collegiale di trattazione in via di urgenza.

6. L’ordinanza che definisce il giudizio non è appellabile.

Art. 13.

(Del procedimento per l’opposizione a decreto di pagamento di spese di giustizia)

1. Le controversie previste dall’articolo 170 del decreto del presidente della Repubblica

30 maggio 2002, n. 115 sono regolate dal rito sommario di cognizione,

ove non diversamente disposto dal presente articolo.

2. Il ricorso è proposto al capo dell'ufficio giudiziario cui appartiene il magistrato

che ha emesso il provvedimento impugnato. Per i provvedimenti emessi da magistrati

dell’ufficio del giudice di pace e del pubblico ministero presso il tribunale

è competente il presidente del tribunale. Per i provvedimenti emessi da magistrati

dell’ufficio del pubblico ministero presso la corte di appello è competente

il presidente della corte di appello.

3. Nel giudizio di merito le parti possono stare in giudizio personalmente.

4. Quando ricorrono gravi motivi, il presidente, su istanza di parte, può sospendere

l’efficacia esecutiva del decreto con ordinanza non impugnabile.

5. Il presidente può chiedere a chi ha provveduto alla liquidazione o a chi li detiene,

gli atti, i documenti e le informazioni necessari ai fini della decisione.

6. L’ordinanza che definisce il giudizio non è appellabile.

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Art. 14.

(Delle controversie in materia di mancato riconoscimento del diritto di soggiorno sul

territorio nazionale in favore dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea)

1. Le controversie previste dall’articolo 8 del decreto legislativo 6 febbraio 2007,

n. 30, sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto

dal presente articolo.

2. È competente il tribunale in composizione monocratica del luogo ove dimora il

ricorrente.

Art. 15.

(Delle controversie in materia di allontanamento dei cittadini degli altri Stati membri

dell'Unione europea o dei loro familiari)

1. Le controversie aventi ad oggetto l’impugnazione del provvedimento di allontanamento

dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea o dei loro familiari

per motivi imperativi di pubblica sicurezza e per gli altri motivi di pubblica

sicurezza di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n.

30, nonché per i motivi di cui all'articolo 21 del medesimo decreto legislativo,

sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto

dal presente articolo.

2. È competente il tribunale, in composizione monocratica, del luogo in cui ha sede

l’autorità che ha adottato il provvedimento impugnato.

3. Il ricorso è presentato, a pena di decadenza, entro venti giorni dalla notifica del

provvedimento impugnato. Il ricorrente può stare in giudizio personalmente.

4. Il ricorso introduttivo del giudizio può essere presentato anche a mezzo del servizio

postale, quando sia stata accertata l'identità del ricorrente in applicazione

della normativa vigente, ovvero per il tramite di una rappresentanza diplomatica

o consolare italiana. In tal caso l'autenticazione della sottoscrizione e l'inoltro all'autorità

giudiziaria italiana sono effettuati dai funzionari della rappresentanza e

le comunicazioni relative al procedimento sono effettuate presso la medesima

rappresentanza. La procura speciale al difensore è rilasciata altresì dinanzi all’autorità

consolare.

5. Contestualmente alla presentazione del ricorso può essere richiesta la sospensione

dell’efficacia esecutiva del provvedimento di allontanamento. La proposizione

dell’istanza sospende l'efficacia del provvedimento impugnato, salvo che il

provvedimento di allontanamento si basi su una precedente decisione giudiziale

ovvero sia fondato su motivi imperativi di pubblica sicurezza.

6. Il giudice decide sull’istanza di sospensione prima della scadenza del termine

entro il quale il ricorrente deve lasciare il territorio nazionale.

7. In caso di rigetto del ricorso lo straniero deve lasciare immediatamente il territorio

nazionale.

Art. 16.

(Delle controversie in materia di espulsione dei cittadini di Stati che non sono membri

dell'Unione europea)

1. Le controversie aventi ad oggetto l’impugnazione del decreto di espulsione pronunciato

ai sensi dell’articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio

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1998, n. 286 sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente

disposto dal presente articolo.

2. È competente il giudice di pace del luogo in cui ha sede l'autorità che ha disposto

l'espulsione.

3. Il ricorso è presentato, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla notifica

del provvedimento impugnato.

4. Il ricorso introduttivo del giudizio può essere presentato anche a mezzo del servizio

postale, quando sia stata accertata l'identità del ricorrente in appli-cazione

della normativa vigente, ovvero per il tramite di una rappresentanza diplomatica

o consolare italiana. In tal caso l'autenticazione della sotto-scrizione e l'inoltro

all'autorità giudiziaria italiana sono effettuati dai fun-zionari della rappresentanza

e le comunicazioni relative al procedimento sono effettuate presso la medesima

rappresentanza. La procura speciale al difensore è rilasciata altresì dinanzi

all’autorità consolare.

5. Il ricorrente è ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, e, qualora sia

sprovvisto di un difensore, è assistito da un difensore designato dal giudice nell'ambito

dei soggetti iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme di attuazione,

di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al

decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonché, ove necessario, da un interprete.

6. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, deve essere notificato

a cura della cancelleria all'autorità che ha emesso il provvedimento almeno cinque

giorni prima della medesima udienza.

7. L'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato può costituirsi fino alla

prima udienza e può stare in giudizio personalmente o avvalersi di funzionari

appositamente delegati.

8. Il giudizio è definito, in ogni caso, entro venti giorni dalla data di deposito del ricorso.

9. Gli atti del procedimento e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta.

10. L’ordinanza che definisce il giudizio non è appellabile.

Art. 17.

(Delle controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale)

1. Le controversie aventi ad oggetto l’impugnazione dei provvedimenti previsti

dall’articolo 35 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 sono regolate dal

rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo.

2. È competente il tribunale, in composizione monocratica, del capoluogo del distretto

di corte di appello in cui ha sede la Commissione territoriale per il riconoscimento

della protezione internazionale che ha pronunciato il provvedimento

impugnato. Sull’impugnazione dei provvedimenti emessi dalla Commissione nazionale

per il diritto di asilo è competente il tribunale, in composizione monocratica,

del capoluogo del distretto di corte di appello in cui ha sede la Commissione

territoriale che ha pronunciato il provvedimento di cui è stata dichiarata la revoca

o la cessazione. Nei casi di accoglienza o trattenimento disposti ai sensi degli

articoli 20 e 21 del decreto legislativo 28 gennaio 2008 n. 25, è competente

il tribunale, in composizione monocratica, che ha sede nel capoluogo di distretto

di corte di appello in cui ha sede il centro ove il ricorrente è accolto o trattenuto.

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3. Il ricorso è proposto, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla comunicazione

del provvedimento e allo stesso è allegata copia del provvedimento impugnato.

Nei casi di accoglienza o trattenimento disposti ai sensi degli articoli 20 e 21

del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, il termine previsto dal periodo

che precede è ridotto alla metà.

4. La proposizione del ricorso sospende l’efficacia del provvedimento impugnato,

tranne che nelle ipotesi in cui il ricorso viene proposto:

a) da parte di soggetto ospitato nei centri di accoglienza ai sensi dell'articolo

20, comma 2, lettere b) e c), o trattenuto ai sensi dell'articolo 21 del

decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25;

b) avverso provvedimento che dichiara inammissibile la domanda di riconoscimento

dello status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione

sussidiaria;

c) avverso provvedimento adottato dalla Commissione territoriale nell’ipotesi

prevista dall'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 28 gennaio

2008, n. 25, ovvero che ha dichiarato l’istanza manifestamente infondata

ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettera b-bis) del medesimo decreto legislativo.

5. Nelle ipotesi previste dal comma 4, lettere a), b) e c), se ricorrono gravi e fondati

motivi il ricorrente può richiedere, con il ricorso introduttivo, la sospensione dell’efficacia

del provvedimento. Il giudice decide su tale istanza entro cinque giorni

dal deposito del ricorso, con ordinanza non impugnabile pronunciata anche

contestualmente al decreto di fissazione dell'udienza. Nei casi previsti dal comma

4, lettera a) il ricorrente permane nel centro in cui si trova fino all’accoglimento

dell’istanza di sospensione. Nei casi previsti dal comma 4, lettere a), b) e

c), in caso di accoglimento dell’istanza di sospensione, al ricorrente è rilasciato

un permesso di soggiorno per richiesta di asilo e ne viene disposta l'accoglienza

ai sensi dell’articolo 36 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25.

6. Il ricorso e il decreto di fissazione dell’udienza sono notificati, a cura della cancelleria,

all’interessato e al Ministero dell’interno, presso la Commissione nazionale

ovvero presso la competente Commissione territoriale, e sono comunicati al

pubblico ministero.

7. Il Ministero dell’interno, limitatamente al giudizio di primo grado, può stare in

giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti o di un rappresentante designato

dalla Commissione che ha adottato l’atto impugnato. Si applica, in quanto

compatibile, l’articolo 417-bis, secondo comma, del codice di procedura civile.

8. La Commissione che ha adottato l’atto impugnato può depositare tutti gli atti e

la documentazione che ritiene necessari ai fini dell’istruttoria e il giudice può

procedere anche d’ufficio agli atti di istruzione necessari per la definizione della

controversia.

9. L’ordinanza che definisce il giudizio rigetta il ricorso ovvero riconosce al ricorrente

lo status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria,

viene pronunciata entro tre mesi dalla data di deposito del ricorso ed è comunicata

alle parti a cura della cancelleria.

10. Il termine per la proposizione dell’appello previsto dall’articolo 702-quater del

codice di procedura civile è ridotto a dieci giorni ed il giudizio di appello viene

definito entro tre mesi dalla prima udienza.

11. Avverso il provvedimento pronunciato dalla corte di appello può essere proposto

ricorso per cassazione, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla comunicapagina

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zione o notificazione della sentenza. La Corte di cassazione si pronuncia in camera

di consiglio ai sensi dell’articolo 375 del codice di procedura civile.

Art. 18.

(Del procedimento per l’opposizione alla convalida del trattamento sanitario obbligatorio)

1. Le controversie previste dall’articolo 5 della legge 13 maggio 1978, n. 180 sono

regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal

presente articolo.

2. È competente il tribunale in composizione collegiale e al giudizio partecipa il

pubblico ministero.

3. Con il decreto di cui all’articolo 702-bis, terzo comma, del codice di procedura

civile il presidente del tribunale designa il giudice istruttore.

4. Il ricorso su iniziativa del sindaco, ai sensi dell’articolo 5, comma secondo, della

legge 13 maggio 1978, n. 180 deve essere proposto, a pena di inammissibilità,

entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all’articolo 3, secondo comma,

della medesima legge.

5. Nel giudizio di primo grado le parti possono stare in giudizio personalmente e

farsi rappresentare da persona munita di mandato scritto in calce al ricorso o in

atto separato. Il ricorso può essere presentato a mezzo del servizio postale, mediante

raccomandata con avviso di ricevimento.

6. Il presidente del tribunale, acquisito il provvedimento che ha disposto il trattamento

sanitario obbligatorio e sentito il pubblico ministero, può sospendere il

trattamento medesimo anche prima che sia tenuta l'udienza di comparizione.

Sulla richiesta di sospensione il presidente provvede entro dieci giorni.

7. Il tribunale può assumere informazioni e disporre l’assunzione di prove d’ufficio.

8. Quando ritiene necessario disporre mezzi istruttori il collegio delega per tali

adempimenti e per qualsiasi altro accertamento il giudice relatore e fissa la nuova

udienza collegiale di trattazione in via di urgenza.

9. Il procedimento è esente dal contributo unificato e la decisione non è soggetta a

registrazione.

Art. 19.

(Del procedimento per le azioni popolari e per le controversie in materia di eleggibilità,

decadenza ed incompatibilità nelle elezioni comunali, provinciali e regionali)

1. Le controversie previste dall’articolo 82, primo e secondo comma, del decreto

del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, quelle previste dall’articolo

7, secondo comma, della legge 23 dicembre 1966, n. 1147, quelle previste

dall’articolo 19 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 e quelle previste dall’articolo

70 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono regolate dal rito sommario

di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo.

2. Le azioni popolari e le impugnative consentite per quanto concerne le elezioni

comunali sono di competenza del tribunale civile della circoscrizione territoriale

in cui è compreso il comune medesimo. Le azioni popolari e le impugnative

consentite per quanto concerne le elezioni provinciali sono di competenza del

tribunale civile della circoscrizione territoriale in cui è compreso il capoluogo

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della provincia. Le azioni popolari e le impugnative consentite per quanto concerne

le elezioni regionali sono di competenza del tribunale civile del capoluogo

della regione.

3. Il tribunale giudica in composizione collegiale e al giudizio partecipa il pubblico

ministero.

4. Il ricorso avverso le deliberazioni adottate in materia di eleggibilità deve essere

proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data finale di pubblicazione

della deliberazione, ovvero dalla data della notificazione di essa,

quando è necessaria.

5. Con il decreto di cui all’articolo 702-bis, terzo comma, del codice di procedura

civile il presidente del tribunale fissa l’udienza di discussione della causa in via

di urgenza e designa il giudice istruttore.

6. I termini per la notifica del ricorso e la costituzione delle parti sono perentori.

7. Quando ritiene necessario disporre mezzi istruttori il collegio delega per tali

adempimenti e per qualsiasi altro accertamento il giudice relatore e fissa la nuova

udienza collegiale di trattazione in via di urgenza.

8. L’ordinanza che definisce il giudizio è immediatamente trasmessa in copia a

cura del cancelliere al sindaco, al presidente della giunta provinciale ovvero al

presidente della regione perché entro ventiquattro ore dal ricevimento provveda

alla pubblicazione per quindici giorni del dispositivo nell'albo dell’ente.

9. Contro l’ordinanza pronunciata dal tribunale può essere proposto appello da

qualsiasi cittadino elettore dell’ente locale o da chiunque altro vi abbia diretto

interesse, dal procuratore della Repubblica, nonché dal prefetto quando ha promosso

l'azione d’ineleggibilità.

10. L’efficacia esecutiva dell’ordinanza pronunciata dal tribunale è sospesa in pendenza

di appello.

11. L’appello è proposto, a pena di inammissibilità, entro venti giorni dalla comunicazione

dell’ordinanza, ovvero, per ogni altro cittadino elettore o diretto interessato,

entro venti giorni dall'ultimo giorno della pubblicazione del dispositivo dell’ordinanza

medesima nell'albo dell’ente.

12. Contro la decisione della corte di appello la parte soccombente e il procuratore

generale presso la corte di appello possono proporre ricorso per cassazione entro

venti giorni dalla sua comunicazione.

13. Il presidente della corte di cassazione, con decreto steso in calce al ricorso medesimo,

fissa in via di urgenza l’udienza di discussione. Tutti i termini del procedimento

sono ridotti alla metà.

14. Il giudice, quando accoglie il ricorso, corregge il risultato delle elezioni e sostituisce

ai candidati illegittimamente proclamati coloro che hanno diritto di esserlo.

15. Il provvedimento che definisce il giudizio è immediatamente comunicato al sindaco,

al presidente della giunta provinciale ovvero al presidente della regione,

che subito ne cura la notificazione, senza spese, agli interessati. Eguale comunicazione

è data al prefetto per le controversie inerenti elezioni regionali.

16. Le parti possono stare in giudizio personalmente in ogni grado.

17. Gli atti del procedimento e la decisione sono esenti da ogni tassa, imposta e spesa

di cancelleria.

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Art. 20.

(Delle azioni in materia di eleggibilità e incompatibilità nelle elezioni per il Parlamento

europeo)

2. Le controversie previste dall’articolo 44 della legge 24 gennaio 1979, n. 18 sono regolate

dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente

articolo.

3. È competente la corte di appello nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio elettorale

che ha proclamato l'elezione o la surrogazione.

4. Il giudizio è regolato dalle norme che disciplinano il primo grado e vi interviene il

pubblico ministero.

5. Il ricorso è proposto, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla pubblicazione nella

Gazzetta Ufficiale dei nominativi degli eletti a norma dell'articolo 24 della legge 24

gennaio 1979, n. 18.

6. Con il decreto di cui all’articolo 702-bis, terzo comma, del codice di procedura civile

il presidente della corte di appello fissa l’udienza di discussione della causa in via

di urgenza e designa il relatore.

7. I termini per la notifica del ricorso e la costituzione delle parti sono perentori.

8. Quando ritiene necessario disporre mezzi istruttori il collegio delega per tali adempimenti

e per qualsiasi altro accertamento il giudice relatore e fissa la nuova udienza

collegiale di trattazione in via di urgenza.

9. L’ordinanza che definisce il giudizio, ove non sia stato proposto ricorso per cassazione,

è immediatamente trasmessa in copia, a cura del cancelliere, al presidente

dell'ufficio elettorale nazionale, per l'esecuzione.

10. Contro la decisione della corte di appello la parte soccombente e il procuratore generale

presso la corte di appello possono proporre ricorso per cassazione entro venti

giorni dalla sua comunicazione.

11. Il presidente della corte di cassazione, con decreto steso in calce al ricorso medesimo,

fissa in via di urgenza l’udienza di discussione. Tutti i termini del procedimento

sono ridotti alla metà. La sentenza è immediatamente pubblicata e trasmessa, a cura

del cancelliere, per l'esecuzione al presidente dell'Ufficio elettorale nazionale.

12. Gli atti del procedimento e la decisione sono esenti da ogni tassa, imposta e spesa di

cancelleria.

Art. 21.

(Del procedimento per l’impugnazione delle decisioni della Commissione elettorale circondariale

in tema di elettorato attivo)

1. Le controversie previste dall’articolo 42 del decreto del presidente della Repubblica

20 marzo 1967, n. 223 sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove

non diversamente disposto dal presente articolo.

2. È competente la corte di appello. Il giudizio è regolato dalle norme che disciplinano

il primo grado e vi interviene il pubblico ministero.

3. Il ricorso è proposto, a pena di decadenza, entro venti giorni dalla notificazione

di cui al quarto comma dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica

20 marzo 1967, n. 223, quando il ricorrente è lo stesso cittadino che aveva

reclamato o aveva presentato direttamente alla Commissione una domanda d'iscrizione

o era stato dalla Commissione medesima cancellato dalle liste. In tutti

gli altri casi il ricorso è proposto, anche dal procuratore della Repubblica presso

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il tribunale competente per territorio, a pena di decadenza, entro trenta giorni

dall'ultimo giorno di pubblicazione della lista rettificata. I termini sono raddoppiati

per i cittadini residenti all'estero di cui all'articolo 11 del decreto del presidente

della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223.

4. Con il decreto di cui all’articolo 702-bis, terzo comma, del codice di procedura

civile il presidente della corte di appello fissa l’udienza di discussione della causa

in via di urgenza e designa il relatore.

5. Il ricorso è notificato, col relativo decreto di fissazione d'udienza, al cittadino o

ai cittadini interessati e alla Commissione elettorale.

6. Quando ritiene necessario disporre mezzi istruttori il collegio delega per tali

adempimenti e per qualsiasi altro accertamento il giudice relatore e fissa la nuova

udienza collegiale di trattazione in via di urgenza.

7. Nel giudizio dinanzi alla Corte di cassazione tutti i termini del procedimento

sono ridotti alla metà fatta eccezione per i ricorsi dei cittadini residenti all'estero.

Il presidente della Corte di cassazione fissa, in via di urgenza, l'udienza per la discussione

della causa.

8. Le parti possono stare in giudizio personalmente in ogni grado.

9. Il provvedimento che definisce il giudizio è comunicato immediatamente dalla

cancelleria al presidente della Commissione elettorale circondariale e al sindaco

che ne cura, senza spesa, l'esecuzione e la notificazione agli interessati.

10. I ricorsi previsti dal presente articolo non hanno effetto sospensivo dell’efficacia

esecutiva dei provvedimenti o delle decisioni contro i quali sono proposti.

11. Gli atti del procedimento e la decisione sono esenti da ogni tassa, imposta e spesa

di cancelleria.

Art. 22.

(Del procedimento per la riparazione a seguito di illecita diffusione del contenuto di intercettazioni

telefoniche)

1. Le controversie previste dall’articolo 4 del decreto-legge 22 settembre 2006, n.

259, convertito con modificazioni nella legge 20 novembre 2006, n. 281, sono

regolate dal rito sommario di cognizione.

Art. 23.

(Del procedimento per l’impugnazione dei provvedimenti disciplinari a carico dei notai)

1. Le controversie in materia di impugnazione dei provvedimenti disciplinari e

quelle in materia di impugnazione delle misure cautelari rispettivamente previste

dagli articoli 158 e 158-novies della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono regolate

dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo.

2. È competente la corte di appello del distretto nel quale ha sede la Commissione

amministrativa regionale di disciplina che ha pronunciato il provvedimento impugnato.

Per i provvedimenti cautelari pronunciati dalla corte di appello ai sensi

dell'articolo 158-septies, comma 2, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è competente

la corte di appello nel cui distretto è ubicata la sede della Commissione più

vicina.

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3. Il giudizio è regolato dalle norme che disciplinano il primo grado e vi interviene

il pubblico ministero.

4. Il ricorso avverso il provvedimento disciplinare va proposto, a pena di decadenza,

entro trenta giorni dalla notificazione della decisione, a cura della parte interessata

o, in difetto, nel termine di sei mesi dal suo deposito. Il ricorso avverso la

misura cautelare va proposto, a pena di decadenza, entro dieci giorni dalla notificazione

del provvedimento impugnato.

5. Con il decreto di cui all’articolo 702-bis, terzo comma, del codice di procedura

civile il presidente della corte di appello designa il relatore.

6. Quando ritiene necessario disporre mezzi istruttori il collegio delega per tali

adempimenti e per qualsiasi altro accertamento il giudice relatore e fissa la nuova

udienza collegiale di trattazione.

7. Contro la decisione della corte di appello sul reclamo avverso il provvedimento

disciplinare è ammesso ricorso per cassazione nei soli casi previsti dai numeri 3)

e 5) dell'articolo 360 del codice di procedura civile.

8. La Corte di cassazione pronuncia con sentenza in camera di consiglio, sentite le

parti.

9. L'impugnazione dei provvedimenti cautelari non ne sospende l’efficacia esecutiva.

Art. 24.

(Del procedimento di impugnazione delle deliberazioni del Consiglio nazionale dell’Ordine

dei giornalisti)

1. Le controversie previste dall’articolo 63 della legge 2 febbraio 1963, n. 69, sono

regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal

presente articolo.

2. È competente il tribunale in composizione collegiale del capoluogo del distretto

in cui ha sede il Consiglio regionale o interregionale dell’Ordine dei giornalisti

presso cui il giornalista è iscritto od ove la elezione contestata si è svolta e al

giudizio partecipa il pubblico ministero.

3. Sia presso il tribunale sia presso la corte di appello il collegio è integrato da un

giornalista e da un pubblicista nominati in numero doppio, ogni quadriennio, all'inizio

dell'anno giudiziario dal presidente della corte di appello su designazione

del Consiglio nazionale dell'Ordine. Il giornalista professionista ed il pubblicista,

alla scadenza dell'incarico, non possono essere nuovamente nominati.

4. Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notifica

del provvedimento impugnato.

5. Con il decreto di cui all'articolo 702-bis, terzo comma, del codice di procedura

civile il presidente del tribunale designa il giudice istruttore.

6. Quando ritiene necessario disporre mezzi istruttori il collegio delega per tali

adempimenti e per qualsiasi altro accertamento il giudice relatore e fissa la nuova

udienza collegiale di trattazione.

7. L’ordinanza che accoglie il ricorso può annullare, revocare o modificare la deliberazione

impugnata ed è notificata a cura della cancelleria al pubblico ministero

e alle parti.

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Art. 25.

(Dei procedimenti in materia di discriminazione)

1. Le controversie in materia di discriminazione di cui all’articolo 44 del decreto

legislativo 25 luglio 1998, n. 286, quelle di cui all’articolo 4 del decreto legislativo

9 luglio 2003, n. 215, quelle di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio

2003, n. 216, quelle di cui all’articolo 3 della legge 1° marzo 2006, n. 67 e

quelle di cui all’articolo 55-quinquies del decreto legislativo 11 aprile 2006, n.

198 sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente stabilito

dalle disposizioni del presente articolo.

2. È competente il tribunale del luogo in cui il ricorrente ha il domicilio.

3. Nel giudizio di primo grado le parti possono stare in giudizio personalmente.

4. Quando il ricorrente fornisce elementi di fatto, desunti anche da dati di carattere

statistico, idonei a fondare la presunzione dell’esistenza di atti, patti o comportamenti

discriminatori, spetta al convenuto l’onere di provare l’insussistenza della

discriminazione. I dati di carattere statistico possono essere relativi anche alle

assunzioni, ai regimi contributivi, all’assegnazione delle mansioni e qualifiche,

ai trasferimenti, alla progressione in carriera e ai licenziamenti dell’azienda interessata.

5. Con l’ordinanza che definisce il giudizio il giudice può condannare il convenuto

al risarcimento del danno anche non patrimoniale e ordinare la cessazione del

comportamento, della condotta o dell’atto discriminatorio pregiudizievole, adottando,

anche nei confronti della pubblica amministrazione, ogni altro provvedimento

idoneo a rimuoverne gli effetti. Al fine di impedire la ripetizione della discriminazione,

il giudice può ordinare di adottare, entro il termine fissato nel

provvedimento, un piano di rimozione delle discriminazioni accertate. Nei casi

di comportamento discriminatorio di carattere collettivo, il piano è adottato sentito

l’ente collettivo ricorrente.

6. Ai fini della liquidazione del danno, il giudice tiene conto del fatto che l’atto o il

comportamento discriminatorio costituiscono ritorsione ad una precedente azione

giudiziale ovvero ingiusta reazione ad una precedente attività del soggetto

leso volta ad ottenere il rispetto del principio della parità di trattamento.

7. Quando accoglie la domanda proposta, il giudice può ordinare la pubblicazione

del provvedimento, per una sola volta e a spese del convenuto, su un quotidiano

di tiratura nazionale. Dell’ordinanza è data comunicazione nei casi previsti dall’articolo

44, comma 11, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dall’articolo

4, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, dall’articolo 4,

comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216 e dall’articolo 55-quinquies,

comma 8, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198.

Art. 26.

(Del procedimento di opposizione ai provvedimenti in materia di riabilitazione

del debitore protestato)

1. Le controversie aventi ad oggetto l’opposizione al provvedimento di diniego di

riabilitazione di cui all’articolo 17, comma 3, della legge 7 marzo 1996, n. 108

ovvero al decreto di riabilitazione ai sensi del comma 4 del medesimo articolo

sono soggette al rito sommario di cognizione ove non diversamente disposto dal

presente articolo.

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2. È competente la corte di appello e il giudizio è regolato dalle norme che disciplinano

il primo grado.

3. Il ricorso va proposto, a pena di decadenza, entro dieci giorni dalla comunicazione

del provvedimento di diniego di riabilitazione ovvero entro dieci giorni dalla

pubblicazione del decreto di riabilitazione effettuata ai sensi dell’articolo 17,

comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108.

4. Quando ritiene necessario disporre mezzi istruttori il collegio delega per tali

adempimenti e per qualsiasi altro accertamento il giudice relatore e fissa la nuova

udienza collegiale di trattazione.

5. Il provvedimento che accoglie il ricorso è pubblicato nel Bollettino dei protesti

cambiari.

Art. 27.

(Del procedimento di opposizione al diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare

e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché agli altri provvedimenti

dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'unità familiare)

1. Le controversie previste dall’articolo 30, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio

1998, n. 286 sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente

disposto dal presente articolo.

2. È competente il tribunale in composizione monocratica del luogo in cui il ricorrente

ha la residenza.

3. L’ordinanza che accoglie il ricorso può disporre il rilascio del visto anche in assenza

del nulla osta.

4. Gli atti del procedimento sono esenti da imposta di bollo e di registro e da ogni

altra tassa.

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CAPO QUARTO

DEI PROCEDIMENTI REGOLATI DAL RITO ORDINARIO DI COGNIZIONE

Art. 28.

(Delle controversie in materia di rettificazione di attribuzione di sesso)

1. Le controversie aventi ad oggetto la rettificazione di attribuzione di sesso ai sensi

dell’articolo 1 della legge 14 aprile 1982, n. 164 sono regolate dal rito ordinario

di cognizione ove non diversamente disposto dal presente articolo.

2. Per le cause previste dal presente articolo è competente il tribunale, in composizione

collegiale, del luogo dove ha residenza l’attore.

3. L’atto di citazione è notificato al coniuge e ai figli dell’attore e al giudizio partecipa

il pubblico ministero.

4. Quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare

mediante trattamento medico-chirurgico, il tribunale lo autorizza con sentenza

passata in giudicato. Il procedimento è regolato dai commi 1, 2 e 3.

5. Con la sentenza che accoglie la domanda di rettificazione di attribuzione di sesso

il tribunale ordina all'ufficiale di stato civile del comune dove è stato compilato

l'atto di nascita di effettuare la rettificazione nel relativo registro.

6. La sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso non ha effetto retroattivo.

Essa determina lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili

conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato con rito religioso. Si applicano

le disposizioni del codice civile e della legge 1° dicembre 1970, n. 898.

Art. 29.

(Del procedimento in materia di opposizione a procedura coattiva per la riscossione

delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici)

1. Le controversie in materia di opposizione all’ingiunzione per il pagamento delle

entrate patrimoniali degli enti pubblici di cui all’articolo 3 del testo unico delle

disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato

e degli altri enti pubblici approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639,

sono regolate dal rito ordinario di cognizione, salvo quanto previsto dai commi

2, 3 e 4.

2. È competente il giudice del luogo in cui ha sede l’ufficio che ha emesso il provvedimento

opposto.

3. Il giudice, se richiesto, può sospendere con ordinanza motivata l’efficacia esecutiva

dell’ingiunzione quando l’opposizione è proposta entro trenta giorni dalla

notificazione del provvedimento opposto.

Art. 30.

(Delle controversie in materia di opposizione alla stima

nelle espropriazioni per pubblica utilità)

1. Le controversie aventi ad oggetto l’opposizione alla stima di cui all’articolo 54

del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 327 sono regolate dal rito ordinario di

cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo.

2. È competente la corte di appello nel cui distretto si trova il bene espropriato.

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3. L'opposizione va proposta, a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni,

decorrente dalla notifica del decreto di esproprio o dalla notifica della stima peritale,

se quest'ultima sia successiva al decreto di esproprio.

4. L'atto di citazione è notificato all'autorità espropriante, al promotore dell'espropriazione

e, se del caso, al beneficiario dell'espropriazione, se attore è il proprietario

del bene, ovvero all'autorità espropriante e al proprietario del bene, se attore

è il promotore dell'espropriazione. L'atto di citazione è notificato anche al

concessionario dell'opera pubblica, se a questi sia stato affidato il pagamento

dell'indennità.

Art. 31.

(Delle controversie in materia di attuazione di sentenze e provvedimenti stranieri di

giurisdizione volontaria e contestazione del riconoscimento.)

1. Le controversie aventi ad oggetto l’attuazione di sentenze e provvedimenti stranieri

di giurisdizione volontaria di cui all’articolo 67 della legge 31 maggio

1995, n. 218 sono regolate dal rito ordinario di cognizione, ove non diversamente

disposto dal presente articolo.

2. È competente la corte di appello del luogo di attuazione del provvedimento.

Art. 32.

(Delle controversie in materia di liquidazione degli usi civici.)

1. L’appello contro le decisioni dei commissari regionali di cui all'articolo 32 della

legge 16 giugno 1927, n. 1766 è regolato dal rito ordinario di cognizione, ove

non diversamente disposto dal presente articolo.

2. Sono competenti, rispettivamente, la corte di appello di Palermo, per i provvedimenti

pronunciati dal commissario regionale per la liquidazione degli usi civici

per la Regione Siciliana, e la corte di appello di Roma, per i provvedimenti pronunciati

dai commissari regionali delle restanti regioni.

3. L’appello è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione

del provvedimento impugnato.

4. L’appello contro decisioni preparatorie o interlocutorie può essere proposto soltanto

dopo la decisione definitiva e unitamente all’impugnazione di questa.

5. L’atto di citazione è notificato a tutti coloro che hanno interesse ad opporsi alla

domanda di riforma della decisione impugnata e al giudizio partecipa il pubblico

ministero.

6. Su richiesta della cancelleria della corte di appello, il commissario che ha pronunciato

la decisione impugnata trasmette tutti gli atti istruttori compiuti nella

causa.

7. La sentenza che definisce il giudizio è comunicata, a cura della cancelleria, al

Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

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CAPO QUINTO

DISPOSIZIONI FINALI ED ABROGAZIONI

Art. 33.

(Modificazioni e abrogazioni)

1. Alla legge 24 novembre 1981, n. 689 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 22, il primo comma è sostituito dal seguente: «Salvo

quanto previsto dall’articolo 133 del decreto legislativo 2

luglio 2010, n. 104 e da altre disposizioni di legge, contro l’ordinanza-

ingiunzione di pagamento e contro l’ordinanza che dispone

la sola confisca gli interessati possono proporre opposizione

dinanzi all’autorità giudiziaria ordinaria. L’opposizione

è regolata dall’art. 5 del decreto legislativo xx/xx/xxxx, n. xxx»;

b) all’articolo 22, i commi dal secondo al settimo sono abrogati;

c) gli articoli 22-bis e 23 sono abrogati;

2. All’articolo 6, comma 5, della legge 13 agosto 2010, n. 136 le parole:

«in deroga a quanto previsto dall’articolo 22, primo comma, della citata

legge n. 689 del 1981» sono sostituite dalle seguenti: «in deroga a

quanto previsto dall’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo xx/xx/

xxxx, n. xxx».

3. All’articolo 8 del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 195, il

comma 7 è sostituito dal seguente: « 7. Contro il decreto può essere

proposta opposizione ai sensi dell’articolo 22 della legge 24 novembre

1981, n. 689».

4. All’articolo 262, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.

152, le parole: « di cui all'articolo 23 della legge 24 novembre 1981,

n. 689» sono sostituite dalle seguenti: «previsto dall’articolo 22 della

legge 24 novembre 1981, n. 689».

5. All’articolo 17 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, il comma

3 è sostituito dal seguente: « 3. Il ricorso sospende i termini di cui agli

articoli 14 e 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ed all’articolo

5, comma 6, del decreto legislativo xx/xx/xxxx, n. xxx ed i termini di

legge per i ricorsi giurisdizionali avverso verbali degli enti previdenziali

».

6. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) l’articolo 204-bis è sostituito dal seguente:

«Art. 204-bis. (Ricorso in sede giurisdizionale).

1. Alternativamente alla proposizione del ricorso di cui all’articolo

203, il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell’articolo

196, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura

ridotta nei casi in cui è consentito, possono proporre opposizione

davanti all’autorità giudiziaria ordinaria. L’opposizione

è regolata dall’art. 6 del decreto legislativo xx/xx/xxxx,

n. xxx»;

b) l’articolo 205 è sostituito dal seguente:

«Art. 205. (Opposizione all’ordinanza-ingiunzione).

1. Contro l’ordinanza-ingiunzione di pagamento di una sanzione

amministrativa pecuniaria gli interessati possono proporre

opposizione davanti all’autorità giudiziaria ordinaria. L’oppopagina

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sizione è regolata dall’art. 5 del decreto legislativo xx/xx/xxxx,

n. xxx».

7. All’articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre

1990, n. 309 il comma 9 è sostituito dal seguente: «9. Avverso il decreto

con il quale il prefetto irroga le sanzioni di cui al comma 1 ed eventualmente

formula l'invito di cui al comma 2, che ha effetto dal momento

della notifica all'interessato, può essere fatta opposizione dinanzi

all’autorità giudiziaria ordinaria. Le controversie di cui al periodo

che precede sono disciplinate dall’articolo 7 del decreto legislativo

xx/xx/xxxx, n. xxx». Copia del decreto è contestualmente inviata al

questore di cui al comma 8».

8. All’articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con

modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 6 giugno 2008, n.

101, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. I giudizi civili concernenti

gli atti e le procedure volti al recupero di aiuti di Stato in

esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione

europea ai sensi dell’articolo 14 del regolamento

(CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999 sono regolati

dall’articolo 8 del decreto legislativo xx/xx/xxxx, n. xxx»;

b) i commi da 2 a 6 sono abrogati.

9. All’articolo 152 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «comprese quelle inerenti ai provvedimenti

del Garante in materia di protezione dei dati personali

o alla loro mancata adozione,» sono inserite le seguenti:

«nonché le controversie previste dall'articolo 10, comma 5,

della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni,»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Le controversie

di cui al comma 1 sono disciplinate dall'articolo 9 del decreto

legislativo xx/xx/xxxx n. xxx»;

c) i commi da 2 a 14 sono abrogati.

10. Gli articoli 5, 6 e 7 della legge 2 marzo 1963, n. 320 sono abrogati.

11. L’articolo 26 della legge 11 febbraio 1971, n. 11 è abrogato.

12. Gli articoli 46 e 47 della legge 3 maggio 1982, n. 203 sono abrogati.

13. L’articolo 9 della legge 14 febbraio 1990, n. 29 è abrogato;

14. All’articolo 4, comma 4, della legge 12 febbraio 1955 n. 77, il secondo

periodo è sostituito dal seguente: «Le controversie di cui periodo che

precede sono disciplinate dall’articolo 11 del decreto legislativo

xx/xx/xxxx, n. xxx».

15. Alla legge 13 giugno 1942, n. 794 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l’articolo 28 è sostituito dal seguente: «Per la liquidazione delle

spese, degli onorari e dei diritti nei confronti del proprio

cliente l'avvocato, dopo la decisione della causa o l'estinzione

della procura, se non intende seguire il procedimento di cui

agli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile, procede

ai sensi dell’articolo 12 del decreto legislativo xx/xx/xxxx,

n. xxx»;

b) gli articoli 29 e 30 sono abrogati.

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16. All’articolo 170 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio

2002, n. 115 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito al seguente: «Avverso il decreto di pagamento

emesso a favore dell'ausiliario del magistrato, del custode

e delle imprese private cui è affidato l'incarico di demolizione

e riduzione in pristino, il beneficiario e le parti processuali,

compreso il pubblico ministero, possono proporre opposizione.

Al procedimento di opposizione si applica l’articolo 13

del decreto legislativo xx/xx/xxxx n. xx»;

b) i commi 2 e 3 sono abrogati.

17. Al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) l’articolo 8 è sostituito dal seguente: « 1. Avverso il provvedimento

di rifiuto e revoca del diritto di cui agli articoli 6 e 7, è

ammesso ricorso all’autorità giudiziaria ordinaria. Le controversie

previste dal presente articolo sono disciplinate dall’articolo

14 del decreto legislativo xx/xx/xxxx n. xx»;

b) all’articolo 22, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Avverso

il provvedimento di allontanamento per motivi di pubblica

sicurezza, per motivi imperativi di pubblica sicurezza e per i

motivi di cui all'articolo 21 può essere presentato ricorso all’autorità

giudiziaria ordinaria. Le controversie di cui periodo

che precede sono disciplinate dall’articolo 15 del decreto legislativo

xx/xx/xxxx n. xxx»;

c) all’articolo 22, ai commi 3 e 4, le parole «ai commi 1 e 2»,

ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «al comma

1»;

d) all’articolo 22, al comma 4, le parole «o su motivi imperativi di

pubblica sicurezza» sono soppresse;

e) all’articolo 22, il comma 5 è abrogato.

18. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) all’articolo 13, il comma 5-bis è sostituito dal seguente: «5-bis.

Nei casi previsti ai commi 4 e 5 il questore comunica immediatamente

e, comunque, entro quarantotto ore dalla sua adozione,

al giudice di pace territorialmente competente il provvedimento

con il quale è disposto l'accompagnamento alla frontiera.

L'esecuzione del provvedimento del questore di allontanamento

dal territorio nazionale è sospesa fino alla decisione

sulla convalida. L'udienza per la convalida si svolge in camera

di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore

tempestivamente avvertito. L'interessato è anch'esso tempestivamente

informato e condotto nel luogo in cui il giudice tiene

l'udienza. Lo straniero è ammesso all'assistenza legale da parte

di un difensore di fiducia munito di procura speciale. Lo

straniero è altresì ammesso al gratuito patrocinio a spese dello

Stato, e, qualora sia sprovvisto di un difensore, è assistito da

un difensore designato dal giudice nell'ambito dei soggetti

iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme di attuazione,

di coordinamento e transitorie del codice di procedura

penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271,

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nonché, ove necessario, da un interprete. L’autorità che ha

adottato il provvedimento può stare in giudizio personalmente

anche avvalendosi di funzionari appositamente delegati. Il giudice

provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le

quarantotto ore successive, verificata l'osservanza dei termini,

la sussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo e sentito

l'interessato, se comparso. In attesa della definizione del

procedimento di convalida, lo straniero espulso è trattenuto in

uno dei centri di identificazione ed espulsione, di cui all'articolo

14, salvo che il procedimento possa essere definito nel luogo

in cui è stato adottato il provvedimento di allontanamento anche

prima del trasferimento in uno dei centri disponibili.

Quando la convalida è concessa, il provvedimento di accompagnamento

alla frontiera diventa esecutivo. Se la convalida non

è concessa ovvero non è osservato il termine per la decisione,

il provvedimento del questore perde ogni effetto. Avverso il decreto

di convalida è proponibile ricorso per cassazione. Il relativo

ricorso non sospende l'esecuzione dell'allontanamento

dal territorio nazionale. Il termine di quarantotto ore entro il

quale il giudice di pace deve provvedere alla convalida decorre

dal momento della comunicazione del provvedimento alla

cancelleria.»;

b) all’articolo 13, il comma 8 è sostituito dal seguente: «8. Avverso

il decreto di espulsione può essere presentato ricorso all’autorità

giudiziaria ordinaria. Le controversie di cui al presente

comma sono disciplinate dall’articolo 16 del decreto legislativo

xx/xx/xxxx, n. xxx.»;

c) l’articolo 13-bis è abrogato;

d) all’articolo 14, il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. L'udienza

per la convalida si svolge in camera di consiglio con la

partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito.

L'interessato è anch'esso tempestivamente informato e

condotto nel luogo in cui il giudice tiene l'udienza. Lo straniero

è ammesso all'assistenza legale da parte di un difensore di

fiducia munito di procura speciale. Lo straniero è altresì ammesso

al gratuito patrocinio a spese dello Stato, e, qualora sia

sprovvisto di un difensore, è assistito da un difensore designato

dal giudice nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui

all'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e

transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo

28 luglio 1989, n. 271, nonché, ove necessario, da un

interprete. L’autorità che ha adottato il provvedimento può

stare in giudizio personalmente anche avvalendosi di funzionari

appositamente delegati. Il giudice provvede alla convalida,

con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata

l'osservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti

dall'articolo 13 e dal presente articolo, escluso il requisito

della vicinanza del centro di identificazione e di espulsione di

cui al comma 1, e sentito l'interessato, se comparso. Il provvedimento

cessa di avere ogni effetto qualora non sia osservato il

termine per la decisione. La convalida può essere disposta anpagina

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che in occasione della convalida del decreto di accompagnamento

alla frontiera, nonché in sede di esame del ricorso avverso

il provvedimento di espulsione.».

19. All’articolo 35 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate

le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «Avverso la decisione della

Commissione territoriale e la decisione della Commissione

nazionale sulla revoca o sulla cessazione dello status di rifugiato

o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria è

ammesso ricorso dinanzi all’autorità giudiziaria ordinaria. Il

ricorso è ammesso anche nel caso in cui l'interessato abbia richiesto

il riconoscimento dello status di rifugiato e sia stato

ammesso esclusivamente alla protezione sussidiaria.»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «Le controversie di cui al

comma 1 sono disciplinate dall’articolo 17 del decreto legislativo

xx/xx/xxxx, n. xxx.»;

c) i commi da 3 a 14 sono abrogati.

20. All’articolo 5 della legge 13 maggio 1978, n. 180, sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente: «Chi è sottoposto a

trattamento sanitario obbligatorio, e chiunque vi abbia interesse,

può proporre ricorso contro il provvedimento convalidato

dal giudice tutelare.»;

b) al secondo comma le parole: «Entro il termine di trenta giorni,

decorrente dalla scadenza del termine di cui al secondo comma

dell'articolo 3,» sono abrogate;

c) il terzo comma è sostituito dal seguente: «Al procedimento previsto

dal presente articolo si applica l’articolo 18 del decreto

legislativo xx/xx/xxxx, n. xxx»;

d) i commi dal quarto all’ottavo sono abrogati.

21. Al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 sono apportate

le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 82, il primo comma è sostituito dal seguente: «Le deliberazioni

adottate in materia di eleggibilità dal Consiglio comunale

possono essere impugnate da qualsiasi cittadino elettore del Comune,

o da chiunque altro vi abbia diretto interesse, dinanzi all’autorità

giudiziaria ordinaria.»;

b) all’articolo 82, il secondo comma le parole «Il termine di trenta giorni,

stabilito ai fini della impugnativa di cui al precedente comma, decorre

dall'ultimo giorno dell'anzidetta pubblicazione.» sono abrogate;

c) all’articolo 82, il terzo comma è sostituito dal seguente: « Alle controversie

previste dal presente articolo si applica l’articolo 19 del

decreto legislativo xx/xx/xxxx, n. xxx»;

d) all’articolo 82, i commi dal quarto all’ultimo sono abrogati;

e) gli articoli 82/2, 82/3, 84 sono abrogati.

22. Alla legge 23 dicembre 1966, n. 1147 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 3, il primo comma è abrogato;

b) all’articolo 7, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Le azioni

popolari e le impugnative consentite dal decreto del Presidente della

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Repubblica 16 maggio 1960 n. 570 e dall’articolo 70 del decreto legislativo

18 agosto 2000 n. 267 a qualsiasi elettore del Comune per

quanto concerne elezioni comunali, sono consentite a qualsiasi cittadino

elettore della Provincia per quanto concerne le elezioni provinciali.

Le attribuzioni conferite da tali norme al Consiglio comunale,

si intendono devolute al Consiglio provinciale; quelle devolute al

sindaco si intendono devolute al presidente della Giunta provinciale.

Alle controversie previste dal presente comma si applica l’articolo

19 del decreto legislativo xx/xx/xxxx, n. xxx»;

c) all’articolo 7, il quarto comma è abrogato.

23. All’articolo 19 della legge 17 febbraio 1968 n. 108, sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) all’articolo 19, il primo comma è abrogato;

b) il secondo comma è sostituito dal seguente: «Le azioni popolari e le

impugnative previste per qualsiasi elettore del comune dal decreto

del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 e dall’articolo

70 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono consentite

a qualsiasi elettore della regione nonché al Prefetto del capoluogo

di Regione, in qualità di rappresentante dello Stato per i rapporti

con il sistema delle autonomie. Alle controversie previste dal presente

comma si applica l’articolo 19 del decreto legislativo xx/xx/xxxx,

n. xxx»;

c) il terzo comma è abrogato.

24. All’articolo 70 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate

le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: «con ricorso da notificare all'amministratore

ovvero agli amministratori interessati, nonché al sindaco o al presidente

della provincia.» sono abrogate;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Alle controversie previste

dal presente articolo si applica l’articolo 19 del decreto legislativo

xx/xx/xxxx, n. xxx»;

c) il comma 4 è abrogato.

25. Alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 44, il primo comma è sostituito dal seguente: «Fermo restando

quanto disposto dall'articolo 66 della Costituzione, ai giudizi

relativi alle condizioni di eleggibilità e di compatibilità, stabilite dalla

presente legge in relazione alla carica di membro del Parlamento

europeo spettante all'Italia, si applica l’articolo 20 del decreto legislativo

xx/xx/xxxx, n. xxx»;

b) all’articolo 44, al secondo comma le parole: «con ricorso sul quale il

presidente fissa, con decreto, l'udienza di discussione della causa in

via di urgenza e provvede alla nomina del giudice relatore. Il ricorso

deve essere depositato, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei nominativi degli eletti a

norma dell'articolo 24 della presente legge.» sono abrogate;

c) all’articolo 44, i commi dal terzo all’ultimo sono abrogati;

d) gli articoli 45 e 47 sono abrogati.

26. Al decreto del presidente della Repubblica 20 marzo 1967 n. 223 sono apportate

le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 42, il primo comma è sostituito dal seguente: «Contro le

decisioni della Commissione elettorale circondariale o delle sue Sotpagina

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tocommissioni, qualsiasi cittadino ed il procuratore della Repubblica

presso il tribunale competente possono proporre impugnativa davanti

all’autorità giudiziaria ordinaria»;

b) all’articolo 42, il terzo comma, è sostituito dal seguente: « Alle controversie

previste dal presente articolo si applica l’articolo 21 del

decreto legislativo xx/xx/xxxx, n. xxx»;

c) gli articoli dal 43 al 46 sono abrogati.

27. All’articolo 4 del decreto-legge 22 settembre 2006, n. 259, convertito con

modificazioni nella legge 20 novembre 2006, n. 281, il comma 2, ultimo periodo,

è sostituito dal seguente: «Si applica l’articolo 22 del decreto legislativo

xx/xx/xxxx, n. xxx».

28. Alla legge 16 febbraio 1913, n. 89 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 158, comma 1, le parole «, con reclamo alla corte di appello

del distretto nel quale ha sede la Commissione, nel termine di

trenta giorni dalla notificazione della decisione, a cura della parte

interessata o, in difetto, nel termine di un anno dal suo deposito »

sono abrogate;

b) all’articolo 158, il comma 2 è sostituito dal seguente: «Alle controversie

previste dal presente articolo si applica l’articolo 23 del decreto

legislativo xx/xx/xxxx, n. xxx»;

c) all’articolo 158, al comma 3 le parole « nei termini di cui al comma

1» sono sostituite dalle seguenti: «nei termini previsti dall’articolo

23 del decreto legislativo xx/xx/xxxx, n. xxx»;

d) gli articoli 158-bis e 158-ter sono abrogati;

e) l’articolo 158-novies è sostituito dal seguente: «158-novies. 1. I

provvedimenti cautelari pronunciati dalla Commissione e dalla corte

di appello sono reclamabili nei modi previsti dall’articolo 23 del decreto

legislativo xx/xx/xxxx, n. xxx»;

f) all’articolo 158-decies, il comma 3 è abrogato.

29. Alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 63, il primo comma è sostituito dal seguente: «Le deliberazioni

indicate nell'articolo precedente possono essere impugnate

dinanzi all’autorità giudiziaria ordinaria.»;

b) all’articolo 63, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Le controversie

previste dal presente articolo sono disciplinate dall’articolo

24 del decreto legislativo xx/xx/xxxx n. xx»;

c) all’articolo 63, il terzo comma è abrogato;

d) gli articoli 64 e 65 sono abrogati.

30. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 44, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Quando il

comportamento di un privato o della pubblica amministrazione produce

una discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi,

è possibile ricorrere all’autorità giudiziaria ordinaria per domandare

la cessazione del comportamento pregiudizievole e la rimozione

degli effetti della discriminazione»;

b) all’articolo 44, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Alle controversie

previste dal presente articolo si applica l’articolo 25 del decreto

legislativo xx/xx/xxxx, n. xxx»;

c) all’articolo 44, il comma 8 è sostituito dal seguente: «8. Chiunque

elude l’esecuzione di provvedimenti, diversi dalla condanna al risarpagina

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cimento del danno, resi dal giudice nelle controversie previste dal

presente articolo è punito ai sensi dell’articolo 388, primo comma,

del codice penale»;

d) all’articolo 44, al comma 10 le parole: «Il giudice, nella sentenza che

accerta le discriminazioni sulla base del ricorso presentato ai sensi

del presente articolo, ordina al datore di lavoro di definire, sentiti i

predetti soggetti e organismi, un piano di rimozione delle discriminazioni

accertate» sono soppresse;

e) all’articolo 44, i commi da 3 a 7 e il comma 9 sono abrogati.

31. Al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 4, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. I giudizi civili

avverso gli atti e i comportamenti di cui all’articolo 2 sono regolati

dall’articolo 25 del decreto legislativo xx/xx/xxxx, n. xxx. In caso di

accertamento di atti o comportamenti discriminatori , come definiti

dall’articolo 2 del presente decreto, si applica, altresì, l’articolo 44,

comma 11, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

b) all’articolo 4, i commi da 3 a 6 sono abrogati.

32. Al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 4, il comma 2 è sostituito dal seguente: «1. I giudizi civili

avverso gli atti e i comportamenti di cui all’articolo 2 sono regolati

dall’articolo 25 del decreto legislativo xx/xx/xxxx, n. xxx. In caso di

accertamento di atti o comportamenti discriminatori, come definiti

dall’articolo 2 del presente decreto, si applica, altresì, l’articolo 44,

comma 11, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

b) all’articolo 4, i commi da 4 a 7 sono abrogati.

33. Alla legge 1° marzo 2006, n. 67 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 3, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. I giudizi civili

avverso gli atti e i comportamenti di cui all’articolo 2 sono regolati

dall’articolo 25 del decreto legislativo xx/xx/xxxx, n. xxx»;

b) all’articolo 3, i commi da 2 a 4 sono abrogati.

34. Al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 55-quinquies, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. In

caso di violazione dei divieti di cui all’articolo 55-ter, è possibile ricorrere

all’autorità giudiziaria ordinaria per domandare la cessazione

del comportamento pregiudizievole e la rimozione degli effetti

della discriminazione»;

b) all’articolo 55-quinquies, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2.

Alle controversie previste dal presente articolo si applica l’articolo

25 del decreto legislativo xx/xx/xxxx, n. xxx»;

c) all’articolo 55-quinquies, il comma 9 è sostituito dal seguente: «9.

Chiunque non ottempera o elude l’esecuzione di provvedimenti, diversi

dalla condanna al risarcimento del danno, resi dal giudice nelle

controversie previste dal presente articolo è punito con l’ammenda

fino a 50.000 euro o l’arresto fino a tre anni»;

d) all’articolo 55-quinquies, i commi da 3 a 7 sono abrogati;

e) l’articolo 55-sexies è abrogato.

35. All’articolo 17 della legge 7 marzo 1996, n. 108, sono apportate le seguenti

modificazioni:

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a) il comma 3 è sostituito dal seguente «Avverso il diniego di riabilitazione

il debitore può proporre opposizione. Il relativo procedimento

è disciplinato dall’articolo 26 del decreto legislativo xx/xx/xxxx, n.

xxx»;

b) al comma 4 la parola: «reclamabile» è sostituita dalla seguente «opponibile

»;

c) al comma 4 le parole: «entro dieci giorni dalla pubblicazione» sono

abrogate;

d) il comma 5 è abrogato.

36. All’articolo 30 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il comma 6 è

sostituito dal seguente: «6. Contro il diniego del nulla osta al ricongiungimento

familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché

contro gli altri provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritto

all'unità familiare, l'interessato può adire l’autorità giudiziaria ordinaria.

I procedimenti previsti dal periodo che precede sono disciplinati dall’articolo

27 del decreto legislativo xx/xx/xxxx, n. xxx».

37. Alla legge 14 aprile 1982, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 1, dopo il primo comma è inserito il seguente: «Le controversie

di cui al primo comma sono disciplinate dall’articolo 28

del decreto legislativo xx/xx/xxxx, n. xxx.»;

b) all’articolo 6, primo comma, le parole: «il ricorso di cui al primo

comma dell'articolo 2 deve essere proposto» sono sostituite dalle seguenti:

«la domanda di rettificazione di attribuzione di sesso deve essere

proposta»;

c) gli articoli 2 e 3 e l’articolo 6, secondo comma, sono abrogati.

38. L’articolo 3 delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate

patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici approvato con regio decreto

14 aprile 1910, n. 639 è sostituito dal seguente: «Avverso l’ingiunzione

prevista dal comma 2 si può proporre opposizione davanti all’autorità giudiziaria

ordinaria. Il procedimento è regolato dall’articolo 29 del decreto

legislativo xx/xx/xxxx, n. xxx».

39. All’articolo 54 del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 327, sono apportate

le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: « 1. Decorsi trenta giorni dalla

comunicazione prevista dall'articolo 27, comma 2, il proprietario

espropriato, il promotore dell'espropriazione o il terzo che ne abbia

interesse può impugnare innanzi all’autorità giudiziaria gli atti dei

procedimenti di nomina dei periti e di determinazione dell'indennità,

la stima fatta dai tecnici, la liquidazione delle spese di stima e comunque

può chiedere la determinazione giudiziale dell'indennità. Le

controversie di cui al presente comma sono disciplinate dall’articolo

30 del decreto legislativo xx/xx/xxxx, n. xxx»;

b) i commi dal 2 al 4 sono abrogati.

40. All’articolo 67 della legge 31 maggio 1995 n. 218 sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) al comma 1 le parole «alla corte di appello del luogo di attuazione»

sono sostituite dalle seguenti: «all’autorità giudiziaria ordinaria»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Le controversie di cui

al comma 1 sono disciplinate dall’articolo 31 del decreto legislativo

xx/xx/xxxx, n. xxx».

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41. All’articolo 32 della legge 16 giugno 1927 n. 1766, sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) al primo comma le parole «il reclamo alle Corti di appello, aventi

giurisdizione nei territori ove sono situati i terreni in controversia, o

la loro maggior parte» sono sostituite dalle seguenti: «reclamo dinanzi

all’autorità giudiziaria ordinaria. Le controversie previste dal

presente comma sono disciplinate dall’articolo 32 del decreto legislativo

xx/xx/xxxx, n. xxx»;

b) i commi dal secondo al quinto sono abrogati.

42. Alla legge 10 luglio 1930, n. 1078, sono abrogati gli articoli dal 2 all’8.

Art. 34.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri

a carico della finanza pubblica.

Art. 35.

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Le norme del presente decreto si applicano ai procedimenti instaurati successivamente

alla data di entrata in vigore dello stesso.

2. Le norme abrogate o modificate dal presente decreto continuano ad applicarsi

alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserito nella Raccolta ufficiale

degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo

e di farlo osservare.

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