Avv. Paolo Nesta


Palazzo Giustizia  Roma


Palazzo Giustizia Milano

Sede di Roma: C.so Vittorio Emanuele II,  252   00186 – Roma
Tel. (+39) 06.6864694 – 06.6833101 Fax (+39) 06.6838993
Sede di Milano:  Via Pattari,  6   20122 - Milano 
Tel. (+39) 02.36556452 – 02.36556453  Fax (+ 39) 02.36556454 

 

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 febbraio 2011 Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa, nonche' per il contrasto e la gestione dell'afflusso di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea. (Ordinanza n. 3924)

 

Home page

Note legali e privacy

Dove siamo

Profilo e attività

Avvocati dello Studio

Contatti

Cassa di Previdenza e deontologia forense

Notizie di cultura e di utilità varie

 

 

        
 
 
 
              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data
12 febbraio 2011, con cui e' stato dichiarato, fino  al  31  dicembre
2011, lo stato di emergenza umanitaria nel  territorio  nazionale  in
relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi
del Nord Africa; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data
17 dicembre 2010 recante la proroga, fino al 31 dicembre 2011,  dello
stato di emergenza per proseguire le  attivita'  di  contrasto  e  di
gestione dell'afflusso di extracomunitari; 
  Visto il decreto-legge 30 ottobre 1995, n.  451,  convertito  dalla
legge 29 dicembre 1995, n. 563; 
  Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; 
  Visto il decreto-legge 30 dicembre 1989, n.  416,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2004,
n. 303; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394; 
  Visto il decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140; 
  Visto il decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  30
novembre 2010, concernente la programmazione dei flussi d'ingresso di
lavoratori extracomunitari per l'anno 2010; 
  Considerata   la   grave   situazione   di   emergenza   umanitaria
determinatasi  a  seguito  dello  sbarco  di  migliaia  di  cittadini
provenienti dai paesi del Nord Africa di sponda  mediterranea  ed  in
particolare dalla fascia del Maghreb e dall'Egitto; 
  Considerato che la situazione presenta il rischio di  un  ulteriore
aggravamento in ragione  dall'attuale  clima  di  grave  instabilita'
politica che interessa gran parte dei paesi del Nord Africa; 
  Rilevata altresi' l'insufficienza delle attuali strutture destinate
all'accoglienza o al trattenimento dei cittadini sbarcati sulle coste
italiane rispetto all'eccezionalita' del flusso migratorio registrato
negli ultimi giorni, con particolare riferimento a quelle situate nel
territorio della Regione siciliana; 
  Ravvisata la necessita' di procedere all'adozione di  provvedimenti
di  carattere  straordinario  e  derogatorio  finalizzati  al  rapido
superamento dell'emergenza; 
  Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22
ottobre 2004, recante "Indirizzi in materia di protezione  civile  in
relazione all'attivita' contrattuale riguardante gli appalti pubblici
di lavori, di servizi e di forniture di rilievo comunitario"; 
  Vista la nota del 15 febbraio 2011 del Ministero della difesa; 
  Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
  1 Il Prefetto di Palermo e' nominato Commissario  delegato  per  la
realizzazione di tutti gli interventi necessari al superamento  dello
stato di emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 12 febbraio 2011, citato in premessa. 
  2. Il Commissario  delegato  se  del  caso  anche  in  deroga  alle
disposizioni   vigenti   in   materia    ambientale,    paesaggistico
territoriale, igienico-sanitaria, di pianificazione  del  territorio,
di  polizia  locale,  e  salvo  l'obbligo  di  assicurare  le  misure
indispensabili alla tutela della  salute  e  dell'ambiente,  provvede
all'espletamento delle seguenti iniziative: 
  a) definizione dei programmi di azione, anche per  piani  stralcio,
per il superamento dell'emergenza; 
  b) censimento dei cittadini sbarcati sul  territorio  italiano  dai
paesi del Nord Africa; 
  c) adozione di misure finalizzate all'individuazione  di  strutture
ed aree anche da attrezzare destinate alla gestione dell'emergenza di
cui alla presente  ordinanza,  nonche'  al  potenziamento  di  quelle
esistenti. 
  3. Fermo restando quanto disposto dal comma 4,  l'approvazione  dei
progetti da parte  del  Commissario  delegato  sostituisce,  ad  ogni
effetto, visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di competenza di
organi statali, regionali, provinciali e comunali,  costituisce,  ove
occorra, variante allo  strumento  urbanistico  generale  e  comporta
dichiarazione di pubblica utilita', urgenza ed  indifferibilita'  dei
lavori, in deroga all'articolo 98, comma 2, del  decreto  legislativo
12 aprile 2006, n. 163 salva l'applicazione dell'articolo del decreto
del Presidenza della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327,  e  successive
modifiche  ed  integrazioni,  anche  prima  dell'espletamento   delle
procedure espropriative, che si svolgeranno con i  termini  di  legge
ridotti della meta'. 
  4. Qualora per l'approvazione dei progetti di interventi e di opere
per  cui  e'  prevista  dalla  vigente  normativa  la  procedura   di
valutazione di impatto ambientale di competenza statale e  regionale,
ovvero per l'approvazione di progetti relativi ad opere incidenti  su
beni sottoposti a tutela ai sensi della legge 42/2004,  la  procedura
medesima deve essere conclusa entro  e  non  oltre  45  giorni  dalla
indizione della  conferenza  dei  servizi.  A  tal  fine,  i  termini
previsti dal titolo III del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
e della citata legge n. 42 /2004 sono ridotti della meta'. 
 
      
                               Art. 2 
 
  1. Il Commissario delegato adotta, ove necessario, provvedimenti di
occupazione   temporanea   e   requisizione   in   uso,   strumentali
all'acquisizione   della   disponibilita'   delle   aree   necessarie
all'incremento della ricettivita' dei Centri  per  gli  immigrati,  e
provvede,  ove  si  debba  procedere  ad  iniziative   espropriative,
mediante l'utilizzo delle procedure previste dall'articolo 22-bis del
decreto del Presidente  della  Repubblica  8  giugno  2001,  n.  327,
all'individuazione  delle  aree,  alla  comunicazione   di   pubblica
utilita'  ai   soggetti   espropriandi,   all'immediata   occupazione
d'urgenza, nonche' alla redazione dello stato di  consistenza  e  del
verbale di immissione nel possesso dei suoli, con la sola presenza di
due testimoni. 
  2. Il decreto di esproprio, emanato ed eseguito  senza  particolari
indagini   e   formalita',   contiene   la   determinazione   urgente
dell'indennita',  congruita  in  deroga   alle   procedure   di   cui
all'articolo 2, comma 2, della legge 16  dicembre  1999,  n.  494,  e
quantificata in misura non  inferiore  al  valore  agricolo,  nonche'
l'invito al proprietario espropriato a comunicare,  entro  20  giorni
dall'immissione  in  possesso,  la  condivisione   sulla   indennita'
determinata. 
  3.  Il  Commissario  delegato,   ricevuta   la   comunicazione   di
condivisione, nonche' la documentazione comprovante la piena e libera
disponibilita' del bene,  dispone  il  pagamento  dell'indennita'  di
espropriazione nel termine di giorni 60. 
  4. Qualora il proprietario non condivida  la  determinazione  della
misura dell'indennita' di espropriazione, entro il termine di cui  al
comma 3, puo' chiedere la nomina di tecnici per la stima del  cespite
e, se non condivide la relazione finale, puo' proporre  l'opposizione
alla stima, senza che cio' possa pregiudicare  comunque  gli  effetti
del provvedimento di occupazione dell'area, ne' l'avvio delle  opere.
In tale  ultima  ipotesi,  il  proprietario  non  puo'  fruire  della
quantificazione minima rapportata al valore agricolo del  terreno  di
cui al comma 2. 
  5.  Il  Commissario  delegato  provvede,  altresi',  al   fine   di
realizzare  un  deposito,  anche  per  finalita'  giudiziarie,   alla
individuazione di  aree  idonee  per  lo  stoccaggio  di  relitti  ed
imbarcazioni utilizzati dagli immigrati che approdano nelle isole  di
Lampedusa e Linosa, ovvero all'adeguamento dei siti  gia'  esistenti,
nonche' dispone, nella ricorrenza delle condizioni di  necessita'  ed
urgenza, per l'affidamento della custodia dell'intera area a soggetti
cui conferire appalti di servizi con le deroghe di  cui  all'articolo
4. 
  6. Per le finalita' di cui al comma 5, il Commissario delegato puo'
provvedere alla requisizione o all'occupazione d'urgenza  delle  aree
occorrenti  per  l'attuazione  degli   interventi,   anche   a   fini
espropriativi, adottando tutte le conseguenti  determinazioni,  anche
avvalendosi delle deroghe di cui all'articolo 4. 
  7. I provvedimenti adottati dal Commissario delegato  costituiscono
variante agli strumenti urbanistici vigenti,  anche  in  deroga  alla
vigente legislazione in materia  portuale,  nonche'  in  deroga  alle
disposizioni di cui all'articolo 4. 
  8. Agli oneri conseguenti all'attuazione del presente  articolo  si
provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 6. 
 
      
                               Art. 3 
 
  1. Per la migliore efficacia delle azioni di propria competenza, il
Commissario  delegato  e'  assistito  dalla  forza  pubblica  e  puo'
attivare le necessarie forme di collaborazione con la Regione,  altri
soggetti pubblici, e, per i profili umanitari e assistenziali con  la
Croce Rossa Italiana, con l'Alto Commissariato  delle  Nazioni  Unite
per i rifugiati (ACNUR - UNHCR),  e  l'Organizzazione  Internazionale
per le Migrazioni (OIM - IOM). 
  2. Per l'espletamento delle attivita' di cui al comma 1,  la  Croce
Rossa  Italiana  e'  autorizzata   a   corrispondere   al   personale
direttamente impegnato nelle attivita' di emergenza presso i campi di
accoglienza, fino al 30 giugno  2011,  compensi  per  prestazioni  di
lavoro straordinario  effettivamente  reso  nel  limite  di  150  ore
mensili  pro-capite.  La  Croce  Rossa  Italiana  e'  autorizzata  ad
utilizzare, tramite una impresa di fornitura  di  lavoro  temporaneo,
nel limite massimo di cento unita', prestatori di  lavoro  temporaneo
per la durata dello stato d'emergenza. 
  3. Per  garantire  la  necessaria  attivita'  di  supporto  per  la
vigilanza e sicurezza delle strutture ed aree di cui all'articolo  1,
lettera c), il Commissario delegato si  avvale,  fino  al  30  giugno
2011, di un contingente di 200 militari delle Forze armate,  i  quali
agiscono ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 3, del decreto-legge  23
maggio 2008, n. 92, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24
luglio  2008,  n.  125.  Ai   medesimi   militari   sono   attribuiti
l'indennita' giornaliera  onnicomprensiva  e  il  limite  individuale
medio mensile di compenso per lavoro  straordinario  individuati  dal
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i
Ministri della difesa e dell'interno,  3  dicembre  2009.  Gli  oneri
comunque connessi all'impiego del contingente di militari di  cui  al
presente comma sono posti a carico della contabilita' speciale di cui
all'articolo 6, comma 1, come integrata ai  sensi  del  comma  5  del
presente articolo, mediante l'impiego di un funzionario delegato  del
Ministero della difesa all'uopo individuato. 
  4.  Agli  oneri  connessi  alla  realizzazione   delle   iniziative
d'urgenza sostenute dalla Croce Rossa Italiana e dalle  Forze  Armate
per i primi interventi di assistenza a favore dei cittadini stranieri
in fuga dai Paesi Nord Africani, si provvede utilizzando la somma  di
euro 15.168.216,00 relativa  a  contributi  ordinari  corrisposti  ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980,  n.
613, negli anni 2005-2009 dal Ministero della difesa alla Croce Rossa
italiana e disponibili allo scopo. 
  5. Gli oneri derivanti dai commi 2, 3 e 4 sono posti a  carico  del
bilancio della Croce Rossa Italiana la quale, per il  sostegno  delle
attivita' di cui  al  comma  3,  provvede  mediante  versamento  alla
contabilita' speciale di cui all'articolo 6, comma 1. 
  6. Per le finalita' di cui alla presente ordinanza e per i relativi
oneri connessi alle spese istituzionali, la Croce Rossa  Italiana  e'
autorizzata  ad  utilizzare  le  quote   vincolate   dell'avanzo   di
amministrazione degli esercizi finanziari precedenti, ivi comprese le
quote vincolate inerenti i contributi  ordinari  e  straordinari  del
Ministero della difesa, nonche' gli  importi  derivanti  da  raccolte
fondi presso il  pubblico  promosse  fino  al  31  dicembre  2008  in
occasione di singole catastrofi e  il  cui  ammontare  rimanente  non
consente piu', per esiguita', di sviluppare programmi  di  assistenza
alle popolazioni interessate, facendo confluire  i  relativi  importi
presenti nelle quote vincolate  dell'avanzo  di  amministrazione  nei
propri Fondi Emergenze. 
 
      
                               Art. 4 
 
  1. Per il  compimento  delle  iniziative  previste  dalla  presente
ordinanza il Commissario delegato, ove  ritenuto  indispensabile,  e'
autorizzato  a  derogare,  nel   rispetto   dei   principi   generali
dell'ordinamento  giuridico,  delle  direttive  comunitarie  e  della
direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri  del  22  ottobre
2004, alle seguenti disposizioni normative: 
    - regio decreto  18  novembre  1923,  n.  2440,  articolo  3,  ed
articoli 8, 11 e 19; 
    - regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39,  40,
41, 42, 117, 119; 
    - decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,  articoli  13,  54,
comma 1, lettere b) e c), commi 2, 3, 4; 
    - legge 7 agosto 1990, n. 241 artt. 7, 8, 9, 10, 10 bis, 12,  14,
14- bis, 14-ter 14-quater e 14-quinquies e  successive  modificazioni
ed integrazioni; 
    - decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001,  n.  327
artt. 8, 9, 10,  11,12,13,14,  15  commi  2,  3,  8,  art.  16,17,18,
19;20,21,22, art. 22-bis; 24, 25, artt. 32, 34, 37, 38, 40,  41,  42,
47,50; 
    - legge 3 gennaio 1978, n. 1, articoli 10 e 20; 
    - decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 6,  7,  8,
9,10, 11, commi 1,2,3,4,5 e 10,artt. 12,13, 14, 17, 18, 19,  20,  21,
33, 37, 42,48,53,54, 55, 56, 57,59, 62, 63, 65, 66, 67,68, 69,70, 75,
76,  77,  80,  81,90,91,92,93,94,95,96,  98  comma  2,   111,112,114,
118,121,122,123,124,125,127, 128, 130, 132, 140, 141, 221, 224,  225,
226, 238, 241 e 243; 
     - decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre  1999,  n.
554, articoli 46, 47, 48, 49, 71, 129, 143, commi 1 e 2, 144, commi 3
e  4,  145,  146,  147  e  148,  nonche'  ogni   altra   disposizione
strettamente  collegata  all'applicazione  delle   disposizioni   del
decreto legislativo n. 163 del 2006 oggetto di deroga; 
    - decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, artt. 21 commi 4  e
5,22, 23, 24, 25, 26, 28, 45, 46, 146, 147, 150, 151, 152, 153,  154,
159, e successive modifiche  ed  integrazioni;  -  regio  decreto  27
luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche ed integrazioni; 
    - decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285,  articoli  11,  12
commi 3, lettera b), e 5, 13, 45, comma  6,  159,  195,  200,  215  e
successive modifiche ed integrazioni; 
    -  decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152  e  successive
modifiche ed integrazioni, articoli 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27,  100,
art. 101, 105, 106 e 107 Titolo I Sezione II Parte  III;  artt.  118,
120, 121, 124, 125 e 126 Titolo IV Sezione II Parte III;  artt.  181,
182, 188, 190, 191, 193, 196, 197, 199, 208, 210 e 211 Titolo I parte
IV; artt.214,215,216, 239, 240, 241, 242, 243, 244,  245,  246,  247,
248, 249, 250, 251, 252, 253 Titolo V parte IV; 
    - decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, articoli 16 e 17; 
    - legge 23 dicembre 1978,  n.  833,  e  successive  modifiche  ed
integrazioni; 
    - decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, articoli 18 e 19; 
    -  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165  e  successive
modificazioni ed integrazioni, articoli 7, comma 6, 24 e 53; 
    - decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, art. 19; 
    - decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articoli 21,  commi
4 e 5, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 45, 46, 146, 147, 150, 152, 154, 159; 
    - leggi ed altre  disposizioni  regionali  strettamente  connesse
agli interventi previsti dalla presente ordinanza. 
 
                               Art. 5 
 
  1. Al Commissario delegato, in relazione ai compiti  conferiti,  e'
riconosciuto  un  compenso  mensile  pari  al  30  per  cento   della
retribuzione annua di posizione,  oltre  l'eventuale  trattamento  di
missione, nei limiti previsti per i dirigenti generali dello Stato ed
in deroga alla legge 18 dicembre 1973, n. 836. 
  2. In favore del personale direttamente impegnato  dal  Commissario
delegato con apposito ordine di servizio in attivita'  necessarie  al
superamento dell'emergenza, nonche' quello di  cui  al  comma  3,  e'
autorizzata la corresponsione di compensi per prestazioni  di  lavoro
straordinario effettivamente prestato nel limite massimo  di  75  ore
mensili pro-capite, oltre al rimborso delle  spese  di  missione.  Al
personale appartenente alla  carriera  prefettizia  o  con  qualifica
dirigenziale dell'Area  1  dell'Amministrazione  civile  dell'interno
direttamente  impegnato  in  attivita'  necessarie   al   superamento
dell'emergenza,    e'    corrisposta    una    indennita'     mensile
omnicomprensiva, con esclusione  del  solo  trattamento  di  missione
commisurata ai  giorni  di  effettivo  impiego,  pari  al  20%  della
retribuzione annua di posizione prevista dai rispettivi ordinamenti. 
  3. Al fine di favorire  il  rapido  espletamento  degli  interventi
previsti per il superamento  dello  stato  di  emergenza  di  cui  al
decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri  del  12  febbraio
2011,  il  Prefetto  di  Palermo,  Commissario  delegato   ai   sensi
dell'articolo   1,   comma   1,   e'    autorizzato    a    procedere
all'individuazione  di  uno  specifico   contingente   di   personale
dell'Amministrazione dell'interno, composto da un numero  massimo  di
dieci unita',  da  destinare  allo  svolgimento  delle  attivita'  di
carattere straordinario ed  urgente  finalizzate  a  fronteggiare  lo
stato di emergenza. 
  4. Per l'attuazione delle iniziative  di  cui  all'articolo  1,  il
Commissario delegato e' autorizzato  ad  avvalersi,  in  qualita'  di
soggetti   attuatori,   di   funzionari    delle    Prefetture-Uffici
Territoriali di Governo, individuati d'intesa con  i  Prefetti  della
sede ovvero di altri soggetti pubblici cui affidare specifici settori
di intervento sulla base  di  direttive  e  indicazioni  puntualmente
impartite dallo stesso Commissario. 
  5.  Il  Commissario  delegato  puo'  avvalersi  altresi'   di   tre
consulenti  da  scegliere   tra   magistrati   ordinari,   magistrati
amministrativi  ed  avvocati  dello  Stato,   cui   e'   riconosciuta
un'indennita' mensile forfettaria, ad eccezione del solo  trattamento
di missione, pari al 30 per cento del trattamento  mensile  economico
in godimento. 
  6. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a  carico
dell'articolo 6. 
 
                               Art. 6 
 
  1. Per l'avvio dei primi interventi di cui alla presente ordinanza,
e' assegnata al Commissario delegato la somma di euro 1.000.000,00 da
porre a carico del capitolo 2351 -  Centro  di  responsabilita'  4  -
dello stato di previsione del Ministero dell'interno  anno  2011,  da
trasferire su apposita contabilita' speciale all'uopo istituita ed al
medesimo intestata. 
  2. Il Commissario delegato e' autorizzato  a  rimborsare  le  spese
sostenute  dagli  Uffici  Territoriali  del  Governo  della   regione
Siciliana nelle fasi di prima emergenza. 
  3. Il Commissario delegato e' altresi' autorizzato ad utilizzare le
eventuali  risorse  finanziarie  di   competenza   regionale,   fondi
comunitari, nazionali,  regionali  e  locali,  comunque  assegnati  o
destinati per le finalita' di cui alla presente ordinanza. 
 
                               Art. 7 
 
  1. Allo scopo di far fronte agli immediati maggiori oneri derivanti
dall'emergenza umanitaria in  atto  nello  Stretto  di  Sicilia,  per
l'anno 2011 e' autorizzata la spesa di 340.000,00 euro, in termini di
competenza e cassa, a valere sullo Stato di previsione del  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti - Centro  di  responsabilita'  4
"Capitanerie di porto" - U.d.V. 4.1. 
  2. Agli oneri derivanti dal comma  1,  si  provvede  utilizzando  i
residui  di  stanziamento  relativi   all'anno   2010   inerenti   il
Macroaggregato 4.1.6 "Investimenti" -  Capitolo  7853  p.g.  02,  del
medesimo Stato di previsione. 
  3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,
su proposta del Comandante generale del Corpo  delle  capitanerie  di
porto - Guardia costiera, e' disposta la  ripartizione  del  predetto
stanziamento sui pertinenti capitoli di spesa. 
 
                               Art. 8 
 
  1. Ai fini del  completamento  delle  procedure  di  emersione  dal
lavoro   irregolare   dei   cittadini   extracomunitari   ai    sensi
dell'articolo  1-ter  del  decreto-legge  1  luglio  2009,   n.   78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3  agosto  2009,  n.  102,
nonche' per la gestione delle procedure connesse con il  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri del 30 novembre 2010 citato  in
premessa, il Ministero dell'interno - Dipartimento  per  le  liberta'
civili e l'immigrazione e' autorizzato ad utilizzare, per un  periodo
non  superiore  a  sei  mesi,  tramite  una   o   piu'   agenzie   di
somministrazione di lavoro, prestatori  di  lavoro  con  contratto  a
termine nel limite massimo di 325 unita', da ripartire  tra  le  sedi
coinvolte nelle suddette procedure. 
  2. Per le medesime finalita'  di  cui  al  comma  1,  il  Ministero
dell'interno - Dipartimento per le liberta' civili  e  l'immigrazione
puo' autorizzare il personale in servizio presso  detto  Dipartimento
ad effettuare, sino al 31 dicembre 2011, lavoro straordinario,  oltre
il limite previsto dalla normativa vigente,  per  un  contingente  di
numero  250  unita'  nei   limiti   medi   e   massimi   individuali,
rispettivamente, di 12 e 40 ore mensili. 
  3. Agli oneri  derivanti  dall'attuazione  dei  commi  1  e  2  del
presente articolo, il Ministero dell'interno si  avvale,  nel  limite
massimo di euro 5,6 milioni, delle  risorse  di  cui  all'articolo  1
comma 12 della legge 15 luglio 2009, n. 94. 
  4. Gli articoli 1 e 2 dell'ordinanza del Presidente  del  Consiglio
dei ministri n. 3476 del 2 dicembre 2005, e successive  modifiche  ed
integrazioni sono abrogati. 
 
Art. 9 
 
  1. Per fronteggiare lo stato di emergenza umanitaria nel territorio
nazionale  in  relazione  all'eccezionale   afflusso   di   cittadini
appartenenti ai paesi del  Nord  Africa  e'  autorizzato  l'eventuale
utilizzo, da parte del Commissario delegato di  cui  all'articolo  1,
dei beni acquisiti dal Dipartimento  della  protezione  civile  della
Presidenza del Consiglio dei ministri in occasione di  manifestazioni
internazionali. 
  La presente ordinanza verra' pubblicata  sulla  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 18 febbraio 2011 
 
                                            Il Presidente: Berlusconi 

 

 

Legislazione e normativa nazionale

Dottrina e sentenze

Consiglio Ordine Roma: informazioni

Rassegna stampa del giorno

Articoli, comunicati e notizie

Interventi, pareri e commenti degli Avvocati

Formulario di atti e modulistica

Informazioni di contenuto legale

Utilità per attività legale

Links a siti avvocatura e siti giuridici