Avv. Paolo Nesta


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AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI DELIBERAZIONE 3 febbraio 2011 Approvazione del regolamento in materia di trasparenza ed efficacia del servizio di televoto. (Delibera n. 38/11)

 

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                             L'AUTORITA' 
                 PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI 
 
  Nella riunione del Consiglio del 3 febbraio 2011; 
  Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, «Istituzione  dell'Autorita'
per le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme  sui  sistemi  delle
telecomunicazioni e radiotelevisivo»; 
  Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, «Norme per la  concorrenza
e la regolazione dei servizi di pubblica utilita'. Istituzione  delle
Autorita' di regolazione dei servizi di pubblica utilita'»; 
  Visto il decreto  legislativo  1°  agosto  2003,  n.  259,  recante
«Codice delle comunicazioni elettroniche» e, in particolare,  il  suo
art. 70, che disciplina i requisiti  minimi  dei  contratti  con  gli
utenti dei servizi di comunicazioni elettroniche; 
  Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «Testo
unico dei servizi di media audiovisivi e  radiofonici»  e  successive
modificazioni; 
  Visto il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  430/2001
«Regolamento concernente la revisione organica della  disciplina  dei
concorsi e delle operazioni a premio»,  con  particolare  riferimento
all'art. 2, lettera c) per  quanto  riguarda  le  manifestazioni  qui
delineate; 
  Visto il decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  recante
«Codice per la protezione dei dati personali» e successive  modifiche
e integrazioni; 
  Visto il decreto ministeriale n.145/2006  «Regolamento  recante  la
disciplina dei servizi a sovrapprezzo» tra cui  rientra,  nell'ambito
dei servizi di chiamate di massa, il televoto; 
  Vista la delibera n. 8/1999 del Consiglio del 27 marzo 1999 recante
«Lista degli eventi di  particolare  rilevanza  per  la  societa'  da
trasmettere su canali televisivi liberamente accessibili»; 
  Vista la delibera n. 26/08/CIR recante «Piano  di  numerazione  nel
settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa» e  successive
modifiche e integrazioni; 
  Visto il regolamento per le procedure sanzionatorie  dell'Autorita'
per le  garanzie  nelle  comunicazioni,  approvato  con  delibera  n.
136/06/CONS e successive modifiche e integrazioni; 
  Visti i regolamenti per la risoluzione delle  controversie  insorte
tra utenti e  operatori  nonche'  tra  piu'  operatori,  adottati  da
quest'autorita'  con  le  delibere  173/07/CONS   e   352/08/CONS   e
successive modifiche e integrazioni; 
  Visto   il   regolamento   concernente   l'organizzazione   e    il
funzionamento dell'Autorita' per  le  garanzie  nelle  comunicazioni,
approvato  con  delibera  n.  316/02/CONS  del  9  ottobre  2002,   e
successive modifiche ed integrazioni; 
  Vista  la   delibera   n.   659/10/CONS,   recante   «Avvio   della
consultazione pubblica in materia di  trasparenza  ed  efficacia  del
servizio di televoto», pubblicata sul sito dell'autorita' in data  22
dicembre 2010, con avviso nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 302 del 28 dicembre 2010, con  la  quale  l'autorita'  ha
posto in consultazione un testo  di  regolamento  per  la  disciplina
della trasparenza ed efficacia del servizio di televoto, corredato da
motivazione   e   domande   rivolte   al   mercato   per    eventuali
approfondimenti; 
  Preso  atto  delle  osservazioni  e  delle  risposte  ricevute  dai
partecipanti alla consultazione pubblica  e,  in  particolare,  dagli
operatori Telecom Italia S.p.A., con nota 2514/2011, Vodafone Omnitel
N.V., nota Prot. 3091/2011, e  Wind  Telecomunicazioni  S.p.A.,  nota
Prot. 3337/2011, dalle emittenti RAI Radio Televisione Italiana, nota
Prot. 3330/2011, RTI S.p.A. Gruppo Mediaset, nota Prot. 2491/29011, e
Tim  Media,  nota  Prot.  2514/2011,  dall'associazione  di   Service
Provider, ASSOCSP, nota del 3342/2011, nonche' dalle associazioni  di
consumatori  ADOC,  nota  Prot.   2062/2011,   e   Unione   nazionale
consumatori UNC, nota Prot. 3472/2011; 
  Audite le societa' Telecom Italia, Wind Telecomunicazioni, RTI, RAI
e l'associazione ASSOCSP,  che  ne  hanno  fatto  richiesta  entro  i
termini prescritti; 
  Viste  le  motivazioni  alla  base  dell'intervento  dell'autorita'
indicate nelle premesse della suddetta delibera 659/10/CONS; 
  Considerato che, sebbene  la  scelta  di  offrire  il  servizio  di
televoto  sul  mercato  derivi  esclusivamente   dalla   impostazione
editoriale che l'emittente decide  di  conferire  ad  un  determinato
programma radiotelevisivo, il  servizio  in  questione,  per  la  sua
natura «convergente» e per la complessita' delle prestazioni ad  esso
correlate,   coinvolge   necessariamente    altri    attori-operatori
telefonici fissi e mobili, titolari di numerazione, centri servizi;  
  Considerato che per garantire l'obiettivo di assicurare agli utenti
la   necessaria   qualita'   e   trasparenza   di   questo   servizio
«convergente», reso a fronte di un corrispettivo, nonche' la  parita'
di trattamento dei televoti espressi, e'  necessario  individuare  il
contributo che i diversi attori, ciascuno per la propria  competenza,
debbono conferire  alla  realizzazione  di  tale  obiettivo,  nonche'
definirne normativamente ruoli e responsabilita'; 
  Considerato, peraltro, che alla descritta diversita' dei  ruoli  e'
necessariamente   collegata   una   diversita'   di    coinvolgimento
nell'ambito delle varie questioni poste in consultazione  pubblica  e
che, pertanto, in  quest'ottica  l'autorita'  ha  svolto  le  proprie
valutazioni sulle  osservazioni  ricevute,  illustrate  nei  seguenti
paragrafi (che richiamano il numero dei paragrafi del documento posto
in consultazione, allegato B alla delibera n. 659/10/CONS); 
  Rilevato al riguardo: 
 
§ 4: Competenza e motivazioni dell'autorita' in materia di televoto. 
 
Oggetto della proposta in consultazione. 
  L'autorita' ha ritenuto di  intervenire  in  materia  di  televoto,
sulla base delle disposizioni dell'art. 1, comma 6, lettera b), n.  2
della legge n. 249/1997, in tema di qualita'  e  carte  dei  servizi,
nonche' nelle disposizioni elencate all'art.  2,  comma  12,  lettere
i)-m) della legge n. 481/1995, a mente  del  quale  l'autorita':  «i)
assicura la piu' ampia pubblicita' delle condizioni dei servizi  ...»
e «l) pubblicizza  e  diffonde  la  conoscenza  delle  condizioni  di
svolgimento dei servizi al fine di garantire la  massima  trasparenza
...». 
  L'autorita', in particolare, ha ritenuto  necessario  migliorare  i
flussi  informativi  verso  l'utenza,  garantire  l'efficacia   delle
modalita'  tecniche  del  servizio  e   predisporre   strumenti   per
un'adeguata vigilanza. 
Osservazioni dei soggetti intervenuti. 
  La societa' RTI Mediaset ha contestato  integralmente  l'intervento
dell'autorita', anche sotto il profilo della competenza,  osservando,
su  questo  punto,  che  il  televoto,   essendo   un   servizio   di
intrattenimento, non rientrerebbe nella definizione  di  servizio  di
comunicazione  elettronica  ne'   di   pubblica   utilita',   e   che
l'intervento dell'autorita'  non  sarebbe  volto  a  disciplinarne  i
contenuti tecnici, bensi' inciderebbe sulle scelte  editoriali  delle
emittenti. 
  Altre partecipanti invece  (AssoCSP,  Wind  Telecomunicazioni,  Tim
Media), nel commentare il testo,  hanno  manifestato  una  preferenza
verso l'adozione di  codici  di  autoregolamentazione  da  parte  dei
soggetti interessati alla fornitura del servizio, come gia'  avvenuto
per altri servizi a sovrapprezzo. 
  RAI, Telecom Italia, Vodafone, Adoc e UNC, infine, hanno pienamente
condiviso e apprezzato l'esigenza, avvertita dall'Autorita',  di  una
specifica regolamentazione del peculiare servizio di televoto. 
Valutazioni dell'autorita'. 
  Rispetto ai commenti pervenuti, puo' osservarsi, innanzitutto,  che
l'autorita' ha gia' illustrato,  nella  delibera  n.  659/10/CONS  di
avvio  della  consultazione  pubblica,  che   dunque   si   richiama,
l'esigenza e il fondamento  giuridico  del  proprio  intervento,  che
peraltro tende ad incidere esattamente su quegli aspetti del servizio
(qualita', trasparenza ed efficacia) che ad oggi ancora  non  trovano
compiuta disciplina in altri  provvedimenti  del  settore  proprio  a
causa della peculiare natura «mista» del servizio. 
  Inoltre,  lungi  dall'incidere  sulle   scelte   editoriali   delle
emittenti (se tali  possono  essere  definite  quelle  relative  alle
informazioni da dare all'utenza  che  usufruisce  di  un  servizio  a
sovrapprezzo ovvero quelle relative al limite di  voti  inviabili  da
ciascuna utenza), l'intervento dell'autorita' e' invece finalizzato a
garantire, nel suo complesso, il «buon funzionamento» del servizio di
televoto, cioe' la «qualita'» dello stesso rispetto al suo scopo,  da
intendersi come la capacita' di  rilevare,  in  maniera  veritiera  e
rappresentativa  della  base  votante  (nei  limiti  di   ragionevole
ampiezza  stabiliti  dalle  regole  del  gioco),  le  preferenze  dei
telespettatori. 
  E' proprio da tale esigenza che deriva la  necessita'  di  regolare
anche alcuni aspetti tecnici del servizio, il quale, in realta',  non
ha natura editoriale. 
  Il riferimento e' innanzitutto alla necessaria esclusione  di  quei
meccanismi che, permettendo un invio automatizzato dei voti,  possano
completamente alterare lo scopo tipico del  servizio  di  «televoto»,
insito nel suo nome e invalso nella percezione degli utenti,  vale  a
dire quello di rilevare le preferenze tra il pubblico. 
  Per preservare tale scopo ed onorare il sinallagma contrattuale, e'
necessario contenere le modalita' operative del servizio  tramite  la
previsione di limiti al suo utilizzo (limiti peraltro gia'  noti  nei
sistemi dei servizi a sovrapprezzo, nei quali il televoto rientra,  a
fini di controllo della spesa). 
  Infatti, in difetto di tale contenimento, il descritto scopo tipico
del servizio risulta certamente alterato, comportando  la  dipendenza
dei risultati del televoto non tanto dalle preferenze  del  pubblico,
bensi' dalla capacita' economica dei votanti. 
  Per tale evenienza,  diventerebbe  doveroso  informare  chiaramente
l'utenza della diversa finalita'  attribuita  al  servizio,  che  non
sarebbe piu', o lo sarebbe solo accessoriamente, quella di  «voting»,
bensi'  quella  di  una  «raccolta  fondi»  competitiva;  si  tratta,
tuttavia,  di  una  finalita'   che   dovrebbe   essere   chiaramente
esplicitata nell'offerta del servizio,  a  partire  dalla  correzione
della comune, ma certamente incoerente, denominazione  dello  stesso,
per poi essere assoggettata alla disciplina delle numerazioni per  la
raccolta fondi. 
  Per  cio'  che  concerne,   infine,   gli   eventuali   codici   di
autoregolamentazione che i soggetti coinvolti potrebbero adottare, si
ritiene che l'emananda regolamentazione certamente non  osti  a  tale
evenienza, che e' senz'altro  apprezzabile,  ed  anzi  ne  delinei  i
possibili ambiti di intervento. 
 
§ 5.1: Ambito di applicazione del regolamento. 
 
Oggetto della proposta in consultazione. 
  Nel testo proposto in consultazione  la  scelta  dell'autorita'  e'
stata quella  di  riservare  l'applicazione  delle  nuove  regole  al
servizio di televoto diffuso in ambito  nazionale  e  di  considerare
soltanto il televoto collegato  a  competizioni  (dunque  non  quello
eventualmente usato a fini  di  statistica  o  inchieste),  anche  se
associato ad altri  sistemi  di  valutazione  dei  partecipanti  alla
competizione. 
Osservazioni dei soggetti intervenuti. 
  Tutti i partecipanti hanno concordato  sugli  ultimi  due  profili,
mentre  taluni  (RAI,   RTI   Mediaset,   UNC)   hanno   sottolineato
l'opportunita' di estendere le norme anche al servizio di televoto in
ambito locale, non ravvisando motivi di  esclusione  e  ritenendo  il
servizio in ambito locale offerto con modalita' analoghe. 
  TIM Media, infine, ha suggerito di applicare le norme  soltanto  ai
programmi trasmessi dalle emittenti maggiori, Rai e Mediaset. 
Valutazioni dell'autorita'. 
  Al riguardo puo' osservarsi,  in  via  preliminare,  che  non  pare
possibile ipotizzare un intervento regolamentare destinato soltanto a
talune specifiche emittenti nell'ambito  di  una  medesima  categoria
(quella nazionale). 
  Per cio' che concerne, invece, il servizio di televoto  diffuso  da
emittenti locali, all'esito della  consultazione,  preso  atto  delle
osservazioni dei partecipanti, l'autorita' si riserva  senz'altro  di
estendere l'applicazione delle norme, preferendo tuttavia posticipare
tale intervento,  sia  per  permettere  una  maggiore  partecipazione
consultiva delle emittenti locali, ad oggi non prevista, sia perche',
con riguardo al profilo  di  tutela  dell'utenza,  l'identita'  degli
attori che  forniscono  la  parte  tecnica  del  servizio  in  ambito
nazionale e locale rendera' piu' agevole  l'estensione  dei  relativi
adempimenti. 
 
§ 5.2: Enunciazione di principi generali in materia di televoto. 
 
Oggetto della proposta in consultazione. 
  Nel testo proposto in consultazione  la  scelta  dell'autorita'  e'
stata quella di  enunciare  alcuni  principi  generali  (trasparenza,
uguaglianza, pari opportunita') per indirizzare l'agire  di  tutti  i
soggetti coinvolti, ivi compresi gli utenti, sottolineando, su questo
punto, gli scopi di natura privata  nell'utilizzo  del  servizio,  da
utilizzare, dunque, come espressione di una  preferenza  «personale»,
cioe' riferita ad una determinata persona, a prescindere  dai  motivi
da cui essa sia determinata. 
  Si e' inteso dunque escludere, gia' in linea generale, un  utilizzo
alterato del servizio, che non sia riconducibile  ad  una  preferenza
(come quello  che,  tipicamente,  potrebbe  derivare  da  un  sistema
automatizzato). 
  Inoltre, onde facilitare l'offerta del televoto anche da  parte  di
operatori di accesso privi di una propria rete  o  con  una  customer
base minore, si e' enunciato il  principio  della  pari  opportunita'
degli operatori nell'adesione al servizio, indirizzando  al  contempo
in questo senso la scelta dei sistemi da adottare; cio' anche al fine
di  rendere  piu'  ampia   la   base   votante,   con   miglioramento
dell'efficacia del servizio. 
Osservazioni dei soggetti intervenuti. 
  Tutti i partecipanti alla consultazione  che  hanno  commentato  la
disposizione (RAI, Telecom Italia, Vodafone, Wind  Telecomunicazioni,
AssoCSP, UNC) hanno in generale condiviso le finalita' descritte,  se
del caso specificando che il mercato e' gia'  aperto  agli  operatori
minori, con la sola eccezione di RTI Mediaset,  che  ha  ritenuto  la
norma non  necessaria  (poiche'  i  principi  espressi  sul  televoto
sarebbero  gia'  desumibili  da  altre   disposizioni),   denunciando
peraltro che la norma dedicata agli  operatori  minori  lederebbe  la
liberta' dell'autonomia  di  impresa  nella  scelta  delle  soluzioni
tecnologiche e sarebbe inutile in un'ottica di tutela dell'utenza. 
  La partecipante  ha  inoltre  sottolineato  che  non  e'  possibile
indagare  sugli  scopi  soggettivi  dei  votanti  e   che   anche   i
professionisti devono poter votare (il  commento  e'  collegato  alla
necessita'  di  espressione  del  voto  «con  modalita'  estranee  ad
attivita' di carattere  professionale»,  inserita  nel  documento  in
consultazione). 
Valutazioni dell'autorita'. 
  Al riguardo puo' innanzitutto osservarsi, richiamando  quanto  gia'
esplicitato nel  paragrafo  precedente,  nonche'  nella  delibera  n.
659/10/CONS, di avvio  della  consultazione,  che  l'enunciazione  di
principi  generali  in  materia  di  televoto  tende  a  chiarire  le
finalita'  dell'intervento  e,  conseguentemente,  ad  agevolarne  la
corretta interpretazione da parte  di  ogni  interessato,  e  non  e'
peraltro rinvenibile in altre disposizioni. 
  La  norma  puo'  essere   dunque   confermata,   pur   con   alcune
precisazioni,  onde  fugare   ogni   dubbio   sul   suo   significato
(particolarmente sulla possibilita' di voto  delle  utenze  business,
sulla  quale,  comunque,  nella  stessa  consultazione  si  era  gia'
espressamente data una valutazione positiva). 
 
§ 5.3: Regolamento di televoto e gestione dei reclami. 
 
Oggetto della proposta in consultazione. 
  Nel  testo   in   consultazione,   l'autorita'   ha   proposto   la
pubblicazione on line del regolamento di televoto anticipata  (di  15
giorni) rispetto alla messa in onda del relativo programma nonche' la
contestuale comunicazione di un estratto alla stessa autorita'. 
  E' stato inoltre proposto, sulla base delle migliori pratiche  gia'
attuate, di prevedere la gestione dei reclami ricevuti dagli  utenti,
anche dopo la chiusura del televoto, e di  relazionare  quanto  fatto
all'autorita'. 
Osservazioni dei soggetti intervenuti. 
  I partecipanti che hanno commentato negativamente  la  disposizione
(Rai, RTI Mediaset, TIM Media), essendone peraltro, in concreto,  gli
unici  destinatari,  hanno  fatto  notare  che  talvolta  il   format
definitivo del programma viene "chiuso" anche poche ore  prima  della
messa in onda, con la conseguenza che la pubblicazione anticipata  di
un dettagliato regolamento on line pare di  difficile  realizzazione.
Allo stesso  tempo,  tali  partecipanti  hanno  sottolineato  che  la
trasmissione  di  tutti  i  reclami   all'autorita'   creerebbe   una
significativa mole di lavoro. Tali osservazioni sono state  formulate
anche da Vodafone. 
  Le associazioni hanno infine anche chiesto che fra «i soggetti  che
supervisionano  alle  operazioni  di  televoto»,  da   indicare   nel
regolamento, vi sia un rappresentante dei consumatori e utenti. 
Valutazioni dell'autorita'. 
  Le osservazioni svolte possono essere parzialmente condivise. 
  Ne consegue che, a fini di trasparenza per gli utenti,  si  ritiene
di prevedere soltanto la pubblicazione anticipata di un estratto  del
regolamento di televoto, contenente, in pratica, quegli  aspetti  che
piu'  interessano  i  fruitori  del  servizio  (costi,   numerazioni,
indirizzi per eventuali reclami), in un tempo comunque  piu'  ridotto
(7 giorni). 
  Per il resto, permane la necessita' di una conoscenza preventiva da
parte   dell'autorita',   anche   a   fini   di   vigilanza,    delle
caratteristiche del  servizio  di  televoto  che  sara'  offerto,  ma
l'emittente  potra'  segnalare  se  vi   sono   aspetti   ancora   in
discussione. 
  Onde fugare ogni dubbio, inoltre, si e' chiarito che  all'autorita'
andra'  trasmessa,  ma  soltanto  dopo  la  chiusura  definitiva  del
programma e dei vari servizi di televoto  offerti  nell'ambito  dello
stesso,  una  sintesi  delle  segnalazioni  ricevute,  affinche'  sia
possibile comprendere se vi sono state  particolari  contestazioni  e
per svolgere dunque, all'occorrenza, le dovute verifiche. 
  Infine,  in  accoglimento  dell'istanza   delle   associazioni,   e
considerato che,  allo  stato,  in  caso  di  televoto  le  emittenti
volontariamente gia' prevedono la presenza di un  pubblico  ufficiale
che supervisiona alle operazioni con  lo  scopo  di  certificarne  lo
svolgimento (apertura e  chiusura  delle  sessioni,  risultati  delle
elaborazioni dei  voti,  proclamazione  dei  vincitori),  si  ritiene
possibile affiancare, almeno per gli eventi di particolare  rilevanza
per  la  societa',  un  rappresentante  dei  consumatori  e   utenti,
designato  nell'ambito  del  Consiglio  nazionale  utenti,  CNU,   in
considerazione del diverso ruolo che caratterizza tale figura (tutela
dell'utenza, ricerca della trasparenza, rispondenza del servizio alle
norme qui deliberate). 
 
§ 5.4: Criteri sulla validita' del voto. 
 
Oggetto della proposta in consultazione. 
  Come gia' accennato nel primo paragrafo  in  consultazione  (§  4),
l'autorita'   ha   spiegato   che   uno   dei   motivi   fondamentali
dell'intervento e' quello di evitare  che  la  rilevazione  del  voto
(cioe' della preferenza del pubblico) sia alterata. 
  L'alterazione puo' avvenire, in primo  luogo,  se  si  permette  di
moltiplicare per un significativo numero di volte il  voto  espresso,
non prevedendo tetti di voto ovvero prevedendo  tetti  eccessivamente
elevati. 
  La moltiplicazione altera la rilevazione  per  vari  motivi:  essa,
infatti, innanzitutto comporta un cospicuo aumento  della  spesa  per
l'utente, tra  l'altro  in  assenza  di  sistemi  di  alert,  con  la
conseguenza che la vittoria rischia di essere  determinata  piu'  che
dalle effettive preferenze, dalle disponibilita' economiche dei  fan.
Dall'altro la moltiplicazione del voto  puo'  essere  nella  sostanza
inutile (per esempio se si vota sempre  lo  stesso  partecipante,  in
quanto per esprimere la preferenza in teoria e' sufficiente  un  solo
voto), ovvero puo' vanificare  lo  scopo  della  rilevazione  (se  si
votano piu' partecipanti  in  pratica  si  rischia  di  annullare  la
preferenza tra gli stessi, salvo il caso  in  cui  si  tratti  di  un
numero elevato di competitor). 
  In secondo luogo, l'alterazione  del  voto  potrebbe  provenire  da
sistemi automatizzati o meno che permettono l'invio dei voti da  call
center o da sistemi di invio multiplo di SMS; in questo  caso  e'  di
tutta evidenza che i voti non sarebbero collegati ad  una  preferenza
del  pubblico,  bensi'  ad  una  piu'  o   meno   elevata   capacita'
organizzativa ed economica nel  creare  o  acquistare  «pacchetti  di
voti». 
  Per questi motivi l'autorita' ha  ipotizzato  l'apposizione  di  un
«tetto» al numero di  voti  inviabili  in  una  determinata  sessione
(rilevando che nei vari regolamenti privati vi sono  tetti  anche  di
100 voti per singola  sessione  di  voto)  e  l'esclusione  dei  voti
provenienti dai predetti sistemi automatizzati o con l'identificativo
di chiamata oscurato o modificato. 
Osservazioni dei soggetti intervenuti. 
  Quasi tutti i partecipanti hanno  concordato  sulla  necessita'  di
limitare  il  numero  di  voti  inviabili,  indicando   le   seguenti
soluzioni: Rai (da 5 a 10 voti per ogni sessione o giorno  solare,  a
seconda del format), Tim Media (10 voti),  Telecom  Italia  (concorda
sulla necessita' di tetti, da differenziare a  seconda  della  durata
delle sessioni), Wind Telecomunicazioni (30 voti), AssoCSP  (fino  ad
un massimo di 50, come tetto generale, lasciando poi agli interessati
la determinazione di tetti intermedi a  seconda  della  durata  delle
sessioni), Adoc (1 voto), UNC (1 voto). 
  RTI  Mediaset  e   Vodafone,   invece,   hanno   dissentito   dalla
possibilita' di prevedere limiti in via regolamentare. La  prima,  in
particolare, ha spiegato che cio'  lede  l'autonomia  editoriale.  La
societa' ha dunque suggerito di stabilire nelle  norme  che  ciascuna
emittente fissi  dei  tetti  di  voti,  tuttavia  senza  specificarne
l'entita', che sarebbe quindi a discrezione dell'emittente stessa. 
  Rispetto  alla  esclusione  dei   voti   provenienti   da   sistemi
automatizzati o da call center, da realizzarsi  in  linea,  cioe'  in
tempo reale,  i  partecipanti  interessati  (Telecom  Italia  e  Wind
Telecomunicazioni, che in  ipotesi  sono  tenuti  alla  realizzazione
tecnologica  dei  relativi  interventi)   hanno   prospettato   varie
soluzioni percorribili (Vodafone ha ritenuto di dover  approfondire),
pur  sottolineando  le  possibili  difficolta'  tecniche  e   l'onere
economico. 
  Gli altri  partecipanti  hanno  concordato  sull'opportunita',  con
eccezione di RTI Mediaset, che ha  ritenuto  che  il  fenomeno  della
compravendita di pacchetti di voto non sia dimostrato e che, in  ogni
caso, i tetti di voto possano fungere da deterrente. 
Valutazioni dell'autorita'. 
  All'esito della  consultazione,  si  ritiene  di  dover  confermare
l'opportunita' di prevedere dei tetti massimi ai  voti  inviabili  in
una singola sessione di voto e, in  accoglimento  delle  osservazioni
svolte, nulla osta ad una differenziazione di tali tetti in base alla
durata delle singole sessioni di voto, che viene dunque indicata  per
ampie categorie (maggiore o minore di 24 ore) e alla  indicazione  di
un tetto massimo settimanale (50 voti). 
  Riguardo   alla   scelta   effettuata   occorre    osservare    che
quest'autorita'  condivide  senz'altro  la  necessita'  della  totale
autonomia  editoriale  delle   emittenti,   evidenziata   da   taluni
partecipanti,  ma  che  il  presente  intervento  e'  finalizzato   a
garantire  la  trasparenza  e  l'efficacia  (vale  a  dire  il   buon
funzionamento, la credibilita', la serieta') di un servizio che,  per
la sua  natura,  ha  il  fine  nominale,  esclusivo  e  specifico  di
permettere   agli   utenti   l'interattivita'   con   un    programma
radiotelevisivo  tramite  la  -  mera  -   rilevazione   delle   loro
preferenze,  dietro  versamento  di  una  somma   (peraltro   affatto
trascurabile). 
  Pertanto, la questione  qui  affrontata  non  riguarda  l'autonomia
editoriale, bensi' la qualita', in senso ampio, di  un  servizio  che
l'editore (liberamente)  decide  di  offrire  in  abbinamento  ad  un
programma, senza per questo poterne alterare la natura, lo scopo e le
caratteristiche intrinseche. 
  Per questi motivi non  si  crede  di  poter  confidare  sulla  sola
regolamentazione privatistica dei tetti di voto, considerato che allo
stato vi sono sessioni di voto che permettono l'invio  di  70  o  100
preferenze, pur a fronte di un numero  esiguo  di  partecipanti  alla
competizione. 
  Si e' gia' detto, infatti, che qualora la necessita' sia quella  di
una  «raccolta»  di  voti,  piuttosto  che  di  una  «rilevazione  di
preferenze», sussistono certamente strumenti piu' idonei allo scopo. 
  Ne'  si  ritiene,  d'altro  canto,  che   i   tetti   indicati   da
quest'autorita'  non  rispecchino  le  esigenze  di   intrattenimento
dell'utenza (o, peggio, ne comprimano l'autonomia). 
  Dai dati acquisiti nel corso dell'istruttoria, invero,  risulta  de
plano che la gran parte dei votanti si attestano sull'invio di  poche
unita' di voto, al di sotto di  tetti  gia'  piuttosto  contenuti  (5
unita'), mentre in altri casi e' stato notato che,  laddove  i  tetti
sono piu' alti (100 voti), il  10%  delle  utenze  votanti  riesce  a
determinare il 90% dei voti espressi; il che, certamente, da un  lato
lascia perplessi sulla reale efficacia del servizio di voting per  la
restante base votante,  che  ha  in  pratica  inutilmente  pagato  il
servizio e, dall'altro, conferma che la  limitazione  del  tetto  dei
voti e' lo strumento piu'  indicato  per  assicurare  la  complessiva
qualita' del servizio. 
  In ogni caso, per le finalita'  del  servizio,  i  tetti  prescelti
appaiono senz'altro congrui, certamente piu' ampi che  ristretti,  in
un'ottica  di  massimo  rispetto  dell'autonomia  dei  fruitori   del
servizio stesso, i quali troveranno  una  nuova  tutela  anche  nella
certezza della esclusione dei voti automatizzati. 
  Per  cio'  che  concerne  in  particolare   tale   esclusione,   le
osservazioni ricevute e i relativi studi di  fattibilita'  permettono
di  confermare  senz'altro  la  disposizione,  a  prescindere   dalla
necessita'  di  accertare  in  concreto  il   verificarsi   di   tali
illegittime modalita' di voting rispetto a servizi di  televoto  gia'
conclusi (come per contro ritenuto da RTI Mediaset, secondo la  quale
sarebbe  sufficiente  informare  gli  utenti  sulla  possibilita'  di
alterazione del voto e sull'assenza di filtri al riguardo), posto che
in ogni  caso  trattasi  di  una  previsione  dovuta,  finalizzata  a
tutelare  il  «buon  funzionamento»  e  la  credibilita'  stessa  del
servizio offerto sul mercato, altrimenti vi e' seriamente il  rischio
del versamento sine causa del relativo importo. 
  In considerazione delle opzioni tecniche  prospettate,  si  ritiene
inoltre congruo ed  adeguato  prevedere  una  norma  transitoria  che
riconosca una tempistica dilatata, fino al 31 dicembre 2011,  per  la
realizzazione dei necessari interventi, le  cui  modalita'  operative
potranno  essere  dettagliate  in  un  tavolo   tecnico   dinanzi   a
quest'autorita', che dunque ne monitorera' l'andamento. 
  Peraltro, dai dati forniti, i  costi  annunciati  degli  interventi
risultano essere di circa un ordine di grandezza inferiore ai  ricavi
conseguiti nell'arco  temporale  di  realizzazione  degli  interventi
(circa 1 anno), con conseguente scarso impatto sugli attori coinvolti
a fronte di innegabili vantaggi per l'utenza e per gli stessi attori,
grazie alla  maggiore  serieta'  del  servizio  ed  alla  conseguente
crescita della fiducia dei telespettatori. 
  In  un  tempo  piu'  breve  (30  giorni),  inoltre,  e'  necessario
predisporre comunque degli strumenti di «verifica successiva» (quindi
non  in  linea  o  in  tempo  reale)  per  rilevare,  all'occorrenza,
eventuali alterazioni di voto che dovessero manifestarsi in occasione
dei prossimi servizi di televoto. 
  Si  ritiene,  infatti,  che  l'utenza  debba  essere  adeguatamente
tutelata rispetto alla  efficacia  del  servizio,  nell'attesa  delle
realizzazione di idonei strumenti di esclusione ab origine  dei  voti
espressi in forma automatizzata. 
  Gli  strumenti  di  verifica  ex  post,  peraltro,  possono  essere
predisposti piuttosto velocemente e la gran parte degli operatori, in
realta', ha gia' effettuato o puo' comunque effettuare controlli  del
genere, considerato che  nelle  condizioni  contrattuali  gli  stessi
prevedono  clausole  di  autotutela  degli  operatori   rispetto   ad
eventuali  usi  anomali  del  servizio,   quali,   ad   esempio,   le
ri-generazioni  delle  chiamate.  Si  trattera'  dunque  di  rilevare
eventuali picchi o concentrazioni di voti, nonche' di «incrociare»  i
dati con idonei data base della base clienti. 
  All'esito di tali rilevazioni, l'autorita' si riserva  di  valutare
se sia necessario prevedere eventuali diversi  tetti,  perlomeno  per
gli eventi di particolare rilevanza per la societa',  cui  durante  i
quali, per la loro natura, oltre  a  determinarsi  un'audience  molto
elevata, sono inoltre «in gioco» importanti valori  di  immagine  per
l'intera societa' italiana. 
 
§ 5.5: Addebito e trasparenza dei costi. 
 
Oggetto della proposta in consultazione. 
  Sul punto, in consultazione, l'autorita' ha  specificato  che  agli
utenti  debbono  essere  addebitati  soltanto  i   voti   validamente
espressi, che cio' sia esplicitato  chiaramente  nelle  comunicazioni
rivolte  al  pubblico  e  che,  in  sostanza,  non  si  accentui   la
«gratuita'» dell'invio del voto, che potrebbe essere fuorviante se si
considera che, per contro, la tariffazione avviene normalmente con il
successivo messaggio di conferma. 
  Inoltre, in un'ottica di massima trasparenza, si e' ritenuto di far
indicare nella messaggistica di  conferma  ovvero  nei  documenti  di
fatturazione, il programma per il quale si e' televotato. 
Osservazioni dei soggetti intervenuti. 
  Sul  punto  della  tariffazione  dei  soli  voti  validi  e   sulle
comunicazioni rivolte al pubblico vari partecipanti (Telecom  Italia,
Vodafone, Wind Telecomunicazioni, AssoCSP, RTI Mediaset) hanno notato
che potrebbe essere  difficile  indicare  il  complessivo  costo  del
servizio (invio piu' messaggio di conferma),  stante  la  moltitudine
dei piani tariffari diffusi sul mercato. 
  Le associazioni di consumatori e la RAI hanno, invece,  concordato,
ritenendo che il costo dell'invio debba sempre essere gratuito  (cio'
che  peraltro  gia'  avviene  nelle  trasmissioni  RAI).   Adoc,   in
particolare, ha suggerito la totale gratuita' dei voti, anche  quelli
validi, nell'ambito del servizio pubblico. 
  Per quanto riguarda la possibilita' di indicare  il  programma  per
cui si e' votato al momento dell'addebito dei  costi,  gli  operatori
hanno segnalato  che,  stante  la  ripetitivita'  e  la  promiscuita'
nell'uso  delle  numerazioni  del  televoto,  in  caso   di   servizi
postpagati  e'  praticamente  impossibile   risalire   alla   singola
trasmissione; nel caso di servizi prepagati,  invece,  cio'  talvolta
gia' avviene e in ogni caso e' piu' agevole da realizzare (perche' la
messaggistica  di  conferma  e'  generata  in   tempo   reale   dalla
piattaforma che gestisce il servizio), con il solo  eventuale  limite
del numero di caratteri disponibili. 
  Sul punto, inoltre, l'Unione nazionale consumatori ha segnalato  la
necessita' di una  migliore  specificazione  (per  esempio  numerica)
delle singole votazioni nell'ambito dello  stesso  programma  se  non
addirittura della stessa puntata, necessaria soprattutto ai  fini  di
rimborso qualora una votazione dovesse essere annullata. 
Valutazioni dell'autorita'. 
  Sul  punto  della  totale  gratuita'  dei  voti  invalidi  e  delle
correlate comunicazioni rivolte al pubblico, l'autorita' non puo' far
altro che confermare quanto gia' espresso, anche alla luce di  quanto
previsto dall'art. 5, comma 2, lettera b) del  Piano  di  numerazione
nazionale, secondo cui «nel  caso  di  accesso  a  servizi  tariffati
secondo modalita' forfetarie, il  prezzo  e'  addebitato  al  cliente
chiamante solo al termine dell'effettivo completamento  del  servizio
richiesto». 
  Non puo' dubitarsi che tale «effettivo completamento», nel caso del
televoto, avviene esclusivamente quando il  voto  e'  accettato  come
valido ed esplica dunque i suoi effetti sulla competizione in corso. 
  Ne consegue che non soltanto non deve essere addebitato alcun costo
per  l'invio  del  voto,  ma  che,  come   gia'   illustrato,   nelle
comunicazioni  rivolte  al  pubblico  non  si  deve  enfatizzare   la
gratuita'  di  tale  invio  (che  e'   irrilevante),   ma   piuttosto
l'onerosita' dei soli voti validamente espressi, senza la  necessita'
di ulteriori specificazioni o differenziazioni tra «invio del voto» e
«conferma del voto» le quali, alla luce  di  quanto  sopra,  appaiono
sostanzialmente inutili e potenzialmente fuorvianti. 
  Non puo' invece condividersi in questa sede il suggerimento di Adoc
sulla generale gratuita' dei voti  per  il  servizio  pubblico,  gia'
sulla base della  considerazione  che  il  televoto  e'  comunque  un
servizio aggiuntivo,  facoltativo  per  l'utente,  il  cui  costo  di
gestione, peraltro, non ricade soltanto sull'emittente. 
  Per cio' che  concerne,  invece,  la  trasparenza  dell'addebito  e
l'indicazione della votazione da effettuare in fatturazione  e  nella
messaggistica di conferma, le osservazioni ricevute  dagli  operatori
sono condivisibili ed il loro accoglimento non pregiudica l'ottica di
tutela dell'utenza che l'autorita' intende  perseguire,  pertanto  la
norma puo' essere parzialmente precisata in linea  con  quanto  sopra
esposto, dando rilievo anche alla necessita' che ogni  votazione  sia
singolarmente identificabile, eventualmente tramite elenco  numerico,
il che puo' divenire indispensabile ai fini di prova del  diritto  al
rimborso in caso di annullamento di votazioni/sessioni.  Nei  servizi
postpagati, qualora dovesse sorgere quest'esigenza,  si  potra'  fare
riferimento alla  data  e  ora  della  tariffazione  del  servizio  a
sovrapprezzo (non essendo possibile, nel postpagato,  specificare  la
singola votazione). 
 
§ 5.6: Informazioni agli utenti sul televoto. 
 
Oggetto della proposta in consultazione. 
  Nel testo proposto in consultazione,  l'autorita'  ha  fornito,  in
ottica esaustiva, un'indicazione  sulle  informazioni  ritenute  piu'
rilevanti da rendere all'utenza prima dell'avvio del  televoto  o  in
pendenza  dello  stesso,  evidenziando   anche   la   necessita'   di
informazioni sia verbali che in sovraimpressione. 
Osservazioni dei soggetti intervenuti. 
  I partecipanti interessati dal relativo obbligo (RAI, RTI Mediaset,
TIM Media, nonche' comunque AssoCSP e Vodafone)  hanno  fatto  notare
che talune informazioni rischiano di essere eccessive e di  difficile
comunicazione nell'ambito dei  singoli  format  e  che,  sotto  altro
profilo,  gia'  oggi  gran  parte  delle  informazioni  e'  resa  con
modalita' efficace,  anche  in  virtu'  dell'adesione  al  codice  di
autoregolamentazione sui servizi a sovrapprezzo. 
Valutazioni dell'autorita'. 
  All'esito  della  consultazione,  l'autorita'  ritiene  che  talune
informazioni possano essere  effettivamente  semplificate,  cosi'  da
essere piu' agevolmente gestite nell'ambito  della  programmazione  e
piu'  chiaramente   comprese   dai   destinatari,   ferma   restando,
naturalmente, la necessita' di indicare  quelle  caratteristiche  del
servizio di maggiore interesse per gli  utenti  (per  esempio  costi,
modalita' di voto, limiti), nonche',  soprattutto,  di  ricordare  la
reperibilita' del regolamento del servizio. 
 
§ 5.7: Diffusione dei risultati. 
 
Oggetto della proposta in consultazione. 
  Nel testo proposto in consultazione, l'autorita' ha ritenuto di far
indicare i risultati di televoto, parziali o  totali  a  seconda  del
format, in termini assoluti e percentuali, con  indicazione  separata
dei voti invalidi, e di prevederne  la  successiva  pubblicazione  on
line per un tempo adeguato, affinche'  gli  interessati  avessero  la
possibilita' di una piu' completa conoscenza. 
Osservazioni dei soggetti intervenuti. 
  Sul punto della pubblicazione dei risultati  in  termini  assoluti,
nel corso della consultazione RAI e RTI Mediaset hanno  fatto  notare
che ragioni editoriali e di tutela della concorrenza sconsigliano, in
realta', la pubblicazione numerica dei voti. RTI Mediaset si e' anche
opposta alla indicazione (anche solo percentuale) dei voti  invalidi,
ritenendola  superflua,  mentre  UNC  e  Adoc  ne   hanno   condivisa
l'opportunita'. 
  TIM Media,  invece,  ha  chiesto  un  termine  piu'  lungo  per  la
pubblicazione successiva dei voti on line (72 ore invece di 24). 
Valutazioni dell'autorita'. 
  All'esito della consultazione e  audite  le  societa'  interessate,
puo' condividersi la necessita' di riservatezza dei dati numerici  di
voto, lasciando dunque, nella norma,  la  scelta  alle  emittenti  se
pubblicarli o meno, in considerazione del fatto che, da un  lato,  la
trasparenza e' comunque assicurata con la  pubblicazione  in  termini
percentuali  e   che   dall'altro,   all'occorrenza,   in   caso   di
contestazione l'autorita' potra' acquisire gli esatti dati numerici. 
  Per quanto riguarda invece  la  pubblicazione  (sempre  in  termini
percentuali)  dei  voti  invalidi,  si  ritiene  che,  in  ottica  di
trasparenza, sia rilevante dare conto delle attivita' di elaborazione
e filtraggio  dei  voti  compiute  dal  professionista,  sulle  quali
l'utenza legittimamente confida. 
  Non puo' inoltre condividersi la richiesta di ampliare  il  termine
di pubblicazione dei dati sul web, considerato che una  volta  che  i
voti siano  ormai  stati  elaborati  e  comunicati  al  pubblico,  la
trasposizione on line del relativo file e' davvero di minimo impegno,
anche  alla  luce  del  fatto  che,  in   virtu'   della   precedente
pubblicazione del regolamento di televoto,  gia'  e'  predisposto  il
naturale link ove tali dati andranno inseriti. 
 
§ 5.8: Responsabilita' e controversie. 
 
Oggetto della proposta in consultazione. 
  Nel testo in consultazione l'autorita' ha suggerito uno  schema  di
responsabilita' rispetto alle operazioni di televoto ed ha ipotizzato
l'estensione delle norme sulla risoluzione delle  controversie,  gia'
emanate dall'autorita', per i  casi  di  liti  fra  i  vari  soggetti
coinvolti ovvero fra gli stessi e gli utenti. 
Osservazioni dei soggetti intervenuti. 
  Le osservazioni di tutti i partecipanti professionisti  sono  state
in generale riferite  alla  necessita'  di  ulteriori  specificazioni
sulle singole responsabilita' e, sul punto della  applicazione  delle
predette  procedure  sulla  risoluzione  delle  controversie,  mentre
alcuni hanno condiviso la proposta (Telecom  Italia,  Vodafone,  Wind
Telecomunicazioni, TIM Media, UNC, AssoCSP), altri lo  hanno  escluso
(Rai e RTI Mediaset, quest'ultima anche per le controversie  con  gli
utenti). 
Valutazioni dell'autorita'. 
  All'esito  della  consultazione  svolta   e   auditi   i   soggetti
interessati, l'autorita' condivide senz'altro, anche in un'ottica  di
trasparenza verso gli utenti fruitori del servizio, la necessita'  di
dettagliare  ulteriormente  le  responsabilita'  dei  vari   soggetti
coinvolti nelle operazioni di televoto. 
  Per cio'  che  concerne  le  procedure  per  la  risoluzione  delle
controversie, vale osservare che per quelle coinvolgenti  gli  utenti
gia' e' applicabile il regolamento approvato con delibera 173/07/CONS
e successive modifiche ed  integrazioni;  per  quelle  che  dovessero
insorgere fra i soggetti professionali coinvolti, i cui rapporti sono
gia'  definiti  a  livello  contrattuale,   le   procedure   regolate
dall'autorita' saranno estese, testualmente, «ove applicabili». 
 
§ 5.9: Vigilanza. 
 
Oggetto della proposta in consultazione. 
  Nel paragrafo in consultazione l'autorita' ha previsto una serie di
possibili  interventi,  preventivi  e  successivi,  finalizzati  alla
verifica del rispetto delle norme, con  contestuale  possibilita'  di
rettifica  o  annullamento  di   risultati   alterati,   con   idonea
pubblicita' del relativo intervento, a spese dell'obbligato. A  scopo
di verifica, e' stata anche prevista la possibilita' di  acquisire  i
dati relativi ai voti inviati. Infine, si  e'  indicato  il  presidio
sanzionatorio di cui all'art. 1, comma 31, legge n. 249/1997. 
Osservazioni dei soggetti intervenuti. 
  Le  generali  previsioni  sulla  vigilanza   non   hanno   ricevuto
particolari commenti ai partecipanti alla consultazione,  se  non  di
condivisione della necessita' di una  continua  vigilanza  (RAI,  TIM
Media, UNC, Adoc) e di specificazione, all'occorrenza, dei  dati  che
potrebbero  servire  (Telecom   Italia,   AssoCSP),   mentre   alcune
osservazioni sono state svolte con riguardo al presidio sanzionatorio
prescelto (RAI, RTI Mediaset), rilevando  che  lo  stesso  presuppone
l'esistenza di ordini e diffide dell'autorita'. 
Valutazioni dell'autorita'. 
  Alla luce di quanto  sopra,  la  norma  sulle  varie  attivita'  di
vigilanza e' senz'altro da confermarsi. Per quanto riguarda, poi,  il
presidio sanzionatorio  prescelto  (peraltro  comune  ai  regolamenti
dell'autorita')   vale   osservare   che    l'emanando    regolamento
dell'autorita' contiene comandi puntuali e specifici, per definizione
idonei ad essere qualificati quali ordini amministrativi,  in  quanto
tali immediatamente vincolanti. 
  Tutto cio' premesso ed osservato; 
  Vista la proposta della direzione tutela dei consumatori; 
  Udita la relazione dei commissari Gianluigi Magri e Roberto  Napoli
relatori  ai  sensi  dell'art.   29   del   regolamento   concernente
l'organizzazione ed il funzionamento dell'autorita'; 
 
                              Delibera: 
 
                               Art. 1 
 
  1. L'autorita' adotta il «Regolamento in materia di trasparenza  ed
efficacia  del  servizio  di  televoto»,  allegato  A  alla  presente
delibera, di cui costituisce parte integrante. 
  2. Le norme del regolamento di cui al comma 1 entrano in vigore  il
giorno successivo alla pubblicazione della  presente  delibera  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
  La presente delibera e' pubblicata nella Gazzetta  ufficiale  della
Repubblica italiana e sul sito web dell'autorita'. 
    Roma, 3 febbraio 2011 
 
                    Il presidente f.f..: Mannoni 
 
 
                 I commissari relatori: Magri-Napoli 
 
 
            Per visto di conformita' a quanto deliberato 
                    Il segretario generale: Viola 
 

 

                                                           Allegato A 
 
                Regolamento in materia di trasparenza 
                e efficacia del servizio di televoto 
 
 
                               Art. 1. 
 
 
                             Definizioni 
 
    1. Ai fini dell'applicazione  di  quanto  previsto  dal  presente
regolamento si intende per: 
    a) «competizione»: qualunque evento radiotelevisivo  che  preveda
la possibilita' di attribuzione a uno o piu' partecipanti o  a  terzi
di uno o piu' premi suscettibili di valutazione economica, sulla base
di qualsiasi criterio, anche non comparativo,  comunque  stabilito  e
disciplinato.  Ai  fini   delle   presenti   norme   si   considerano
competizioni anche le manifestazioni a premi di cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n.  430  nonche'  quelle
escluse dall'ambito di applicazione del predetto decreto; 
    b) «televoto»: servizio di comunicazione elettronica a  pagamento
offerto nel  corso  di  programmi  radiotelevisivi  che  permette  la
rilevazione in tempo reale e  il  conteggio  delle  preferenze  degli
utenti  rispetto  ai  partecipanti  ad  una  o   piu'   competizioni,
realizzato tipicamente tramite servizi di chiamate di  massa  di  cui
all'art. 1, comma 1, lettera l, n. 3, dell'allegato A  alla  delibera
26/08/CIR; 
    c) «fornitore di servizio di media», di  seguito  indicato  anche
come «emittente»: la persona fisica o giuridica cui e'  riconducibile
la responsabilita' editoriale della scelta del contenuto  audiovisivo
del servizio di media audiovisivo e che ne determina le modalita'  di
organizzazione; sono escluse dalla definizione le persone  fisiche  o
giuridiche che si occupano unicamente della trasmissione di programmi
per i quali la responsabilita' editoriale incombe a terzi; 
    d) «operatore di accesso»: l'impresa autorizzata  a  fornire  una
rete pubblica di comunicazioni o una  risorsa  correlata  che  ha  il
rapporto  contrattuale  con   l'utente   intestatario   della   linea
utilizzata per il servizio di televoto; 
    e) «programma»: una serie di immagini animate, sonore o non,  che
costituiscono un singolo elemento nell'ambito di un palinsesto  o  di
un catalogo stabilito da un fornitore di servizi  di  media,  la  cui
forma ed il cui contenuto sono comparabili alla forma ed al contenuto
della radiodiffusione televisiva. Non  si  considerano  programmi  le
trasmissioni meramente ripetitive o consistenti in immagini fisse; 
    f) «ambito nazionale» e «ambito locale»: l'ambito di trasmissione
di programmi come  definito  ai  sensi  del  decreto  legislativo  n.
177/2005 e successive modifiche e integrazioni. 
 
 
                               Art. 2. 
 
 
                       Ambito di applicazione 
 
    1. Le presenti norme disciplinano le regole e i criteri minimi di
trasparenza  e  gestione  dei  servizi   di   televoto   relativi   a
competizioni in programmi radiotelevisivi a diffusione nazionale. 
    2. Le norme si applicano anche se il televoto e' complementare ad
altri sistemi di valutazione. 
 
 
                               Art. 3. 
 
 
                          Principi generali 
 
    1.  Il  servizio  di  televoto  e'  improntato   a   criteri   di
eguaglianza, trasparenza e imparzialita'  nel  trattamento  del  voto
espresso al  fine  di  garantire  ai  votanti  pari  opportunita'  di
incidere sull'esito finale della  competizione  cui  il  servizio  e'
abbinato. 
    2. Alla pari opportunita' dei votanti sono  improntate  tutte  le
norme che regolano  lo  svolgimento  del  televoto,  con  particolare
riferimento a quelle concernenti la  trasparenza  delle  informazioni
rese all'utenza in ordine  alla  possibilita'  e  alle  modalita'  di
accesso al servizio, la durata complessiva del televoto e  delle  sue
singole sessioni, le modalita' di calcolo dei voti ritenuti validi  e
l'addebito dei costi. 
    3. Il televoto e' un servizio di  natura  personale  del  singolo
utente, che ha il solo  scopo  di  rappresentare  le  sue  preferenze
rispetto ad una competizione, secondo quanto stabilito  dal  presente
regolamento. 
    4. Tutti gli operatori di accesso devono avere la possibilita' di
fornire il servizio di televoto. 
 
 
                               Art. 4. 
 
 
                      Regolamento del televoto 
 
    1. Il servizio di televoto deve essere compiutamente disciplinato
da un apposito  regolamento  da  redigersi  nel  rispetto  di  quanto
previsto dalle presenti norme, che sono espressamente richiamate  nel
regolamento stesso. 
    2. Almeno 7 giorni prima della diffusione del  programma  cui  e'
abbinato il televoto l'emittente pubblica un estratto del regolamento
di cui al comma 1 sul proprio sito web, con richiamo dalla home  page
e con chiara indicazione del programma di riferimento. Il regolamento
completo e' pubblicato, con le stesse modalita',  al  piu'  tardi  al
momento della diffusione del programma. 
    3. L'estratto di cui al comma 2  fornisce  le  indicazioni  sulle
regole  principali  del  televoto,  che  comprendono   perlomeno   le
numerazioni utilizzate, le generali modalita' di voto,  i  costi  del
servizio, gli  operatori  aderenti,  il  limite  dei  voti,  se  gia'
stabilito, nonche' i riferimenti telefonici e  di  posta  elettronica
cui gli interessati possono rivolgersi per segnalazioni  o  richieste
di informazioni relative al servizio, almeno fino a 60 giorni dopo lo
svolgimento dello stesso. 
    4. Nel regolamento di cui al comma 1 e' prevista, per gli  eventi
di particolare rilevanza per la societa' di cui alla delibera n. 8/99
del Consiglio del 27 marzo 1999, la partecipazione alle operazioni di
televoto di un rappresentante delle  associazioni  di  consumatori  e
utenti designato dal Consiglio nazionale degli utenti. 
    5.  Contestualmente  alla  pubblicazione  di  cui  al  comma   2,
l'emittente invia all'autorita', in forma riservata, una scheda sullo
specifico servizio di televoto, che indica perlomeno: 
    a) denominazione e recapiti dell'emittente, con indicazione di un
proprio incaricato per le successive comunicazioni; 
    b) denominazione e recapiti di  altri  soggetti  coinvolti  nella
competizione e nelle operazioni di televoto, ivi compresi i  soggetti
che supervisionano alle operazioni; 
    c) denominazione, breve descrizione, date  di  svolgimento  e  di
trasmissione della competizione, indicando gli eventuali aspetti  non
ancora definiti che potrebbero avere un'incidenza sulle modalita'  di
offerta del servizio di televoto; 
    d) estratto del  regolamento  di  televoto,  data  e  link  della
relativa pubblicazione. 
    6. Alla chiusura dell'edizione del programma cui e'  abbinato  il
televoto  l'emittente  trasmette  senza  indugio  all'autorita'   una
sintesi  complessiva  delle  eventuali  segnalazioni   ricevute   sul
servizio, dando contestualmente conto delle attivita' compiute per la
gestione delle stesse. 
 
 
                               Art. 5. 
 
 
                  Criteri sulla validita' del voto 
 
    1. Il voto puo' essere espresso tramite utenze di  rete  fissa  o
mobile cui corrispondono utenze  contrattualizzate  e  registrate  in
ossequio alle disposizioni in materia di pubblica sicurezza. 
    2.  Da  ciascuna  utenza  contrattuale,  singola  o  multipla,  o
indirizzo, nell'ambito di uno stesso programma possono essere inviati
al massimo: 
    a) 5 voti per ogni singola competizione  a  cui  corrisponda  una
sessione di televoto che si svolge nell'arco di 24 ore, con un limite
complessivo di 50 voti a settimana; 
    b) 10 voti per ogni singola competizione a  cui  corrisponda  una
sessione di televoto superiore a 24 ore, con un limite complessivo di
50 voti a settimana. 
    3.  I  voti  espressi  oltre  il  numero  massimo  sono  ritenuti
invalidi. 
    4. E' vietato esprimere voti  tramite  sistemi,  automatizzati  o
meno, fissi o mobili, che permettono l'invio massivo  di  chiamate  o
SMS ne'  da  utenze  che  forniscono  servizi  di  call  center.  Gli
operatori vigilano sull'effettiva attuazione di questo divieto, con i
mezzi a propria disposizione, segnalando senza indugio  all'Autorita'
eventuali anomalie. 
 
 
                               Art. 6. 
 
 
            Addebito e trasparenza dei costi del televoto 
 
    1. Ai sensi dell'art. 5,  comma  2,  lettera  b)  della  delibera
26/08/CIR e successive  modifiche  e  integrazioni,  agli  utenti  e'
addebitato esclusivamente il costo dei voti  validi,  mentre  i  voti
invalidi sono totalmente gratuiti. 
    2. Le informazioni rese all'utente sui costi del servizio  devono
essere conformi al comma 1. 
    3. Nel  caso  di  servizi  prepagati,  al  momento  dell'addebito
l'utente riceve uno specifico avviso,  contestuale  all'avviso  sulla
corretta ricezione  del  voto,  contenente  il  costo  addebitato  e,
compatibilmente   con   il   numero   di    caratteri    disponibili,
l'individuazione  della  specifica  competizione  nell'ambito   delle
competizioni di uno stesso programma. 
    4. Nel rispetto di quanto previsto dal  decreto  ministeriale  n.
145/2006, in caso di abbonamento il documento di fatturazione riporta
anche l'indicazione che la numerazione in relazione alla quale  viene
effettuato l'addebito e' utilizzata per il servizio di televoto. 
 
 
                               Art. 7. 
 
 
              Pubblicita' delle condizioni del televoto 
 
    1. Fermo restando quanto disposto  dal  decreto  ministeriale  n.
145/2006 e dalla delibera n. 26/08/CIR in merito  alla  comunicazione
dei costi del servizio  di  chiamate  di  massa,  gli  utenti  devono
ricevere un'informazione verbale, il  piu'  possibile  completa,  sul
funzionamento  del  sistema,   nel   corso   del   programma,   prima
dell'apertura del televoto. 
    2. In particolare, gli utenti devono essere  perlomeno  informati
dei seguenti aspetti: 
    a) momento di apertura e di chiusura del televoto; 
    b) incidenza percentuale sui risultati della  competizione  della
votazione effettuata tramite televoto rispetto alle  altre  eventuali
modalita'   di   votazione   adottate   nell'ambito   della    stessa
competizione; 
    c) modalita' per l'invio  del  voto  e  per  l'indicazione  della
preferenza, ivi comprese  le  limitazioni  numeriche  sull'invio  dei
voti; 
    d) sito internet dove e' pubblicato il regolamento del  televoto,
con indirizzo mail e numero telefonico per segnalazioni  e  richieste
di informazioni; 
    e) specifica indicazione  che  «l'utente  paga  soltanto  i  voti
validi». 
    3. Le informazioni di cui al comma 1 possono essere comunicate al
pubblico anche attraverso un sistema  di  sovraimpressione  testuale,
utilizzando  un  tempo  di  esposizione  sufficiente   alla   lettura
dell'intera informazione e caratteri di dimensione e colore idonei ad
una lettura a distanza. 
    4. Le informazioni sull'ammontare del costo del servizio e  sulla
reperibilita' del regolamento devono essere fornite  ogni  volta  che
sono indicate le numerazioni da utilizzare per il televoto. 
 
 
                               Art. 8. 
 
 
                      Diffusione dei risultati 
 
    1. Al termine delle operazioni di televoto, o  anche  al  termine
delle singole sessioni di voto,  nel  corso  del  programma  e'  data
lettura dei risultati finali della votazione,  perlomeno  in  termini
percentuali, per ciascun partecipante alla competizione. 
    2. Entro  24  ore  dalla  definitiva  chiusura  del  televoto,  i
risultati di cui al precedente punto,  corredati  da  ogni  eventuale
dettaglio relativo al conteggio effettuato  e  comprensivi  dei  voti
invalidi separatamente  evidenziati,  sono  altresi'  pubblicati  per
almeno 60 giorni sulla pagina del sito  web  dell'emittente  dedicata
alla trasmissione. 
 
 
                               Art. 9. 
 
 
                           Responsabilita' 
 
    1. L'emittente che trasmette il programma al quale e' abbinato il
servizio di televoto e' responsabile della conformita' dei  contenuti
del  regolamento  di  televoto   alle   disposizioni   del   presente
provvedimento e del  regolare  svolgimento  di  tutte  le  operazioni
connesse  al  corretto  utilizzo  del  servizio,  ferme  restando  le
responsabilita' di cui ai seguenti commi. 
    2. I soggetti che gestiscono le piattaforme tecnologiche  su  cui
poggia il servizio di televoto, sia da rete fissa che da rete mobile,
sono responsabili della raccolta,  validazione  ed  elaborazione  dei
voti  e,  in  generale,  di  tutti  gli  adempimenti  connessi   alla
complessiva gestione  del  servizio,  ivi  compreso  il  calcolo  dei
risultati e dei costi da addebitare all'utenza. 
    3. Il titolare della numerazione e' responsabile del corretto uso
della stessa ai sensi delle norme vigenti e  della  terminazione  dei
voti sulle piattaforme tecnologiche di cui al comma precedente. 
    4.  L'operatore  di  accesso   e'   responsabile   del   corretto
instradamento del voto verso la rete  dell'operatore  titolare  della
numerazione, secondo le disposizioni del  presente  regolamento,  del
recapito della messaggistica di conferma o di  errore,  dell'addebito
dei relativi costi alla propria utenza e, nei confronti della stessa,
degli eventuali rimborsi in caso di errati addebiti o di addebiti non
dovuti. 
    5. In caso  di  controversie  con  gli  utenti  del  servizio  di
televoto si applicano le disposizioni del regolamento  approvato  con
la delibera 173/07/CONS e successive  modifiche  e  integrazioni.  In
caso di controversie fra i soggetti di cui ai  commi  precedenti,  si
seguono,  ove  applicabili,  le  procedure  di  cui   alla   delibera
352/08/CONS e successive modifiche e integrazioni. 
 
 
                              Art. 10. 
 
 
                        Vigilanza e sanzioni 
 
    1. L'Autorita' vigila sul livello  di  trasparenza,  nei  termini
precisati nel presente provvedimento, delle  informazioni  comunicate
agli utenti del servizio di televoto, e sull'efficacia dello  stesso.
Essa, avvalendosi anche della  collaborazione  degli  organi  di  cui
all'art. 1, comma  11,  della  legge  n.  249/1997,  puo'  effettuare
ispezioni, verifiche, d'ufficio o su denuncia, intese ad accertare il
corretto  svolgimento  del  servizio  e  delle  operazioni  ad   esso
correlate e, in caso di  accertata  violazione,  puo'  pretendere  la
rettifica dei regolamenti del servizio o delle comunicazioni date nel
corso delle trasmissioni ad esso abbinate, nonche' un nuovo conteggio
dei voti pervenuti, la rettifica dei risultati della competizione  o,
nei casi piu' gravi, l'annullamento dei risultati della stessa. 
    2.  L'autorita'  puo'  acquisire  dall'emittente  e  dagli  altri
soggetti  che  partecipano  allo  svolgimento   del   televoto   ogni
documento,  dato  o  informazione  utili  ai  fini   della   verifica
dell'esattezza e completezza  delle  informazioni  comunicate  e  dei
risultati resi pubblici ivi compresi, ove del caso, i  dati  previsti
dall'art. 123, comma 6, del decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.
196. 
    3. Nel caso di mancato rispetto di quanto stabilito dal  presente
regolamento si applicano le sanzioni previste dall'art. 1, comma  31,
della legge 31 luglio 1997, n. 249. 
    4. Se, a seguito di  segnalazione  o  di  verifica,  prima  della
definitiva chiusura del televoto, il soggetto responsabile provvede a
modificare il regolamento o le procedure  in  maniera  conforme  alle
norme  del  presente  provvedimento  ovvero  provvede  a  rettificare
comunicazioni o risultati erronei, nelle forme previste dal  presente
regolamento,  dandone  idonea  pubblicita',  l'autorita',   accertato
l'avvenuto adeguamento, puo' archiviare il procedimento sanzionatorio
eventualmente avviato. 
    5. Nei casi di cui al  comma  1,  l'autorita'  puo'  ordinare  al
soggetto responsabile delle infrazioni accertate di pubblicare, a sue
spese, a seconda dei  casi,  l'ordine  ricevuto  o  il  provvedimento
sanzionatorio irrogato o comminato ovvero  un'apposita  dichiarazione
rettificativa, da rendersi in tempi brevi e con le medesime modalita'
utilizzate per la diffusione delle comunicazioni e dei dati risultati
non conformi alle norme del presente provvedimento. 
 
 
                              Art. 11. 
 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
    1.  I  soggetti  responsabili  adeguano   i   mezzi   a   propria
disposizione, inclusi i sistemi di accesso o le piattaforme tecniche,
alle disposizioni di cui all'art. 5, comma 4, entro  il  31  dicembre
2011, con le modalita' attuative da definirsi in  un  tavolo  tecnico
interoperatori dinanzi all'autorita'. In ogni caso, entro  30  giorni
dalla  pubblicazione  del  presente  regolamento,  gli  operatori  di
accesso, di concerto con i soggetti  che  gestiscono  le  piattaforme
tecnologiche su cui poggia il  servizio  di  televoto,  predispongono
idonei strumenti per effettuare adeguate  verifiche  sui  servizi  di
televoto gia' forniti, al fine di rilevare l'eventuale provenienza di
voti da sistemi, automatizzati o meno, fissi o mobili, che permettono
l'invio massivo di chiamate o SMS o da utenze che forniscono  servizi
di call center. 
    2.  L'autorita'  si   riserva   di   estendere   con   successivo
provvedimento l'ambito di applicazione del presente regolamento anche
ai programmi radiotelevisivi a diffusione locale. 
 

 

 

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