Avv. Paolo Nesta


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LEGGE 12 novembre 2011, n. 183-Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato.Sono state selezionate le norme di interesse degli avvocati, con particolare attenzione a quelle riguardanti il processo civile.

 

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Art. 10 Riforma degli ordini professionali e societa' tra professionisti

1. All'articolo 3, comma 5, alinea, del decretolegge

13 agosto

2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre

2011, n. 148, le parole: «Gli ordinamenti professionali dovranno

essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del

presente decreto per recepire i seguenti principi:» sono sostituite

dalle seguenti: «Con decreto del Presidente della Repubblica emanato

ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.

400, gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12

mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per

recepire i seguenti principi:».

2. All'articolo 3 del decretolegge

13 agosto 2011, n. 138,

convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,

dopo il comma 5 e' inserito il seguente:

«5bis.

Le norme vigenti sugli ordinamenti professionali sono

abrogate con effetto dall'entrata in vigore del regolamento

governativo di cui al comma 5».

3. E' consentita la costituzione di societa' per l'esercizio di

attivita' professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo

i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice

civile.

4. Possono assumere la qualifica di societa' tra professionisti le

societa' il cui atto costitutivo preveda:

a) l'esercizio in via esclusiva dell'attivita' professionale da

parte dei soci;

b) l'ammissione in qualita' di soci dei soli professionisti

iscritti ad ordini, albi e collegi, anche in differenti sezioni,

nonche' dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, purche'

in possesso del titolo di studio abilitante, ovvero soggetti non

professionisti soltanto per prestazioni tecniche, o per finalita' di

investimento;

c) criteri e modalita' affinche' l'esecuzione dell'incarico

professionale conferito alla societa' sia eseguito solo dai soci in

possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione

professionale richiesta; la designazione del socio professionista sia

compiuta dall'utente e, in mancanza di tale designazione, il

nominativo debba essere previamente comunicato per iscritto

all'utente;

d) le modalita' di esclusione dalla societa' del socio che sia

stato cancellato dal rispettivo albo con provvedimento definitivo.

5. La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve

contenere l'indicazione di societa' tra professionisti.

6. La partecipazione ad una societa' e' incompatibile con la

partecipazione ad altra societa' tra professionisti.

7. I professionisti soci sono tenuti all'osservanza del codice

deontologico del proprio ordine, cosi' come la societa' e' soggetta

al regime disciplinare dell'ordine al quale risulti iscritta.

8. La societa' tra professionisti puo' essere costituita anche per

l'esercizio di piu' attivita' professionali.

9. Restano salvi i diversi modelli societari e associativi gia'

vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

10. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,

n. 400, il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro

dello sviluppo economico, entro sei mesi dalla data di pubblicazione

della presente legge, adotta un regolamento allo scopo di

disciplinare le materie di cui ai precedenti commi 4, lettera c), 6 e

7.

11. La legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni,

e' abrogata.

12. All'articolo 3, comma 5, lettera d), del decretolegge

13

agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14

settembre 2011, n. 148, le parole: «prendendo come riferimento le

tariffe professionali. E' ammessa la pattuizione dei compensi anche

in deroga alle tariffe» sono soppresse.

Art. 13 Semplificazione dei pagamenti e degli accertamenti delle

violazioni all'obbligo di copertura assicurativa

1. Il comma 3bis

dell'articolo 9 del decretolegge

29 novembre

2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio

2009, n. 2, e' sostituito dai seguenti:

«3bis.

Su istanza del creditore di somme dovute per

somministrazioni, forniture e appalti, le regioni e gli enti locali

certificano, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in

materia di patto di stabilita' interno, entro il termine di sessanta

giorni dalla data di ricezione dell'istanza, se il relativo credito

sia certo, liquido ed esigibile, anche al fine di consentire al

creditore la cessione pro soluto a favore di banche o intermediari

finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente. Scaduto il

predetto termine, su nuova istanza del creditore, provvede la

Ragioneria territoriale dello Stato competente per territorio, che,

ove necessario, nomina un commissario ad acta con oneri a carico

dell'ente territoriale. La cessione dei crediti oggetto di

certificazione avviene nel rispetto dell'articolo 117 del codice di

cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Ferma restando

l'efficacia liberatoria dei pagamenti eseguiti dal debitore ceduto,

si applicano gli articoli 5, comma 1, e 7, comma 1, della legge 21

febbraio 1991, n. 52.

3ter.

La certificazione di cui al comma 3bis

non puo' essere

rilasciata, a pena di nullita':

a) dagli enti locali commissariati ai sensi dell'articolo 143

del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Cessato il commissariamento, la certificazione non puo' comunque

essere rilasciata in relazione a crediti sorti prima del

commissariamento stesso. Nel caso di gestione commissariale, la

certificazione non puo' comunque essere rilasciata in relazione a

crediti rientranti nella gestione commissariale;

b) dalle regioni sottoposte ai piani di rientro dai deficit

sanitari».

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da

adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della

presente legge, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8

del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinate,

nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede

europea, le modalita' di attuazione delle disposizioni recate dai

commi 3bis

e 3ter

dell'articolo 9 del decretolegge

29 novembre

2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio

2009, n. 2, come modificato dal comma 1 del presente articolo. Fino

alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo

precedente restano valide le certificazioni prodotte in applicazione

del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 maggio

2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9 luglio 2009.

3. All'articolo 210 del testo unico di cui al decreto legislativo

18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:

«2bis.

La convenzione di cui al comma 2 puo' prevedere l'obbligo

per il tesoriere di accettare, su apposita istanza del creditore,

crediti pro soluto certificati dall'ente ai sensi del comma 3bis

dell'articolo 9 del decretolegge

29 novembre 2008, n. 185,

convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

4. L'obbligo di cui al comma 2bis

dell'articolo 210 del citato

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come introdotto dal comma

3 del presente articolo, trova applicazione con riferimento alle

convenzioni stipulate successivamente alla data di entrata in vigore

della presente legge.

5. All'articolo 193 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,

dopo il comma 4bis

sono aggiunti i seguenti:

«4ter.

L'accertamento della mancanza di copertura assicurativa

obbligatoria del veicolo puo' essere effettuato anche mediante il

raffronto dei dati relativi alle polizze emesse dalle imprese

assicuratrici con quelli provenienti dai dispositivi o

apparecchiature di cui alle lettere e), f) e g) del comma 1bis

dell'articolo 201, omologati ovvero approvati per il funzionamento in

modo completamente automatico e gestiti direttamente dagli organi di

polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1.

4quater.

Qualora, in base alle risultanze del raffronto dei dati

di cui al comma 4ter,

risulti che al momento del rilevamento un

veicolo munito di targa di immatricolazione fosse sprovvisto della

copertura assicurativa obbligatoria, l'organo di polizia procedente

invita il proprietario o altro soggetto obbligato in solido a

produrre il certificato di assicurazione obbligatoria, ai sensi e per

gli effetti dell'articolo 180, comma 8.

4quinquies.

La documentazione fotografica prodotta dai

dispositivi o apparecchiature di cui al comma 4ter,

costituisce atto

di accertamento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 della

legge 24 novembre 1981, n. 689, in ordine alla circostanza che al

momento del rilevamento un determinato veicolo, munito di targa di

immatricolazione, stava circolando sulla strada».

Art. 15 Norme in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive e divieto

di introdurre, nel recepimento di direttive dell'Unione europea,

adempimenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalle direttive

stesse.

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.

445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e

regolamentari in materia di documentazione amministrativa, sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 40 la rubrica e' sostituita dalla seguente: «40.

(L) Certificati» e sono premessi i seguenti commi:

«01. Le certificazioni rilasciate dalla pubblica

amministrazione in ordine a stati, qualita' personali e fatti sono

valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con

gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici

servizi i certificati e gli atti di notorieta' sono sempre sostituiti

dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47.

02. Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati e'

apposta, a pena di nullita', la dicitura: "Il presente certificato

non puo' essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o

ai privati gestori di pubblici servizi"»;

b) all'articolo 41, il comma 2 e' abrogato;

c) all'articolo 43, il comma 1 e' sostituito dal seguente:

«1. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici

servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto

delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonche'

tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche

amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli

elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei

dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva

prodotta dall'interessato (L)»;

d) nel capo III, sezione III, dopo l'articolo 44 e' aggiunto il

seguente:

«Art. 44bis.

(L) (

Acquisizione d'ufficio di informazioni) 1.

Le informazioni relative alla regolarita' contributiva sono

acquisite d'ufficio, ovvero controllate ai sensi dell'articolo 71,

dalle pubbliche amministrazioni procedenti, nel rispetto della

specifica normativa di settore»;

e) l'articolo 72 e' sostituito dal seguente:

«Art. 72. (L) (

Responsabilita' in materia di accertamento

d'ufficio e di esecuzione dei controlli). 1.

Ai fini

dell'accertamento d'ufficio di cui all'articolo 43, dei controlli di

cui all'articolo 71 e della predisposizione delle convenzioni quadro

di cui all'articolo 58 del codice dell'amministrazione digitale, di

cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le amministrazioni

certificanti individuano un ufficio responsabile per tutte le

attivita' volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei

dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni

procedenti.

2. Le amministrazioni certificanti, per il tramite dell'ufficio di

cui al comma 1, individuano e rendono note, attraverso la

pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione, le misure

organizzative adottate per l'efficiente, efficace e tempestiva

acquisizione d'ufficio dei dati e per l'effettuazione dei controlli

medesimi, nonche' le modalita' per la loro esecuzione.

3. La mancata risposta alle richieste di controllo entro trenta

giorni costituisce violazione dei doveri d'ufficio e viene in ogni

caso presa in considerazione ai fini della misurazione e della

valutazione della performance individuale dei responsabili

dell'omissione»;

f) all'articolo 74, comma 2:

1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:

«a) la richiesta e l'accettazione di certificati o di atti di

notorieta' (L)»;

2) e' aggiunta la seguente lettera:

«cbis)

il rilascio di certificati non conformi a quanto previsto

all'articolo 40, comma 02 (L)».

2. All'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 5, e' inserito il seguente:

«5bis.

La relazione AIR di cui al comma 5, lettera a), da'

altresi' conto, in apposita sezione, del rispetto dei livelli minimi

di regolazione comunitaria ai sensi dei commi 24bis,

24ter

e

24quater

»;

b) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«24bis.

Gli atti di recepimento di direttive comunitarie non

possono prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di

regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive

stesse, salvo quanto previsto al comma 24quater.

24ter.

Costituiscono livelli di regolazione superiori a quelli

minimi richiesti dalle direttive comunitarie:

a) l'introduzione o il mantenimento di requisiti, standard,

obblighi e oneri non strettamente necessari per l'attuazione delle

direttive;

b) l'estensione dell'ambito soggettivo o oggettivo di

applicazione delle regole rispetto a quanto previsto dalle direttive,

ove comporti maggiori oneri amministrativi per i destinatari;

c) l'introduzione o il mantenimento di sanzioni, procedure o

meccanismi operativi piu' gravosi o complessi di quelli strettamente

necessari per l'attuazione delle direttive.

24quater.

L'amministrazione da' conto delle circostanze

eccezionali, valutate nell'analisi d'impatto della regolamentazione,

in relazione alle quali si rende necessario il superamento del

livello minimo di regolazione comunitaria. Per gli atti normativi non

sottoposti ad AIR, le Amministrazioni utilizzano comunque i metodi di

analisi definiti dalle direttive di cui al comma 6 del presente

articolo».

Art. 25 Impiego della posta elettronica certificata nel processo civile

1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) all'articolo 125, primo comma, le parole: «il proprio

indirizzo di posta elettronica certificata» sono sostituite dalle

seguenti: «l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al

proprio ordine»;

b) all'articolo 133, il terzo comma e' abrogato;

c) all'articolo 134, il terzo comma e' abrogato;

d) all'articolo 136:

1) il secondo comma e' sostituito dal seguente:

«Il biglietto e' consegnato dal cancelliere al destinatario, che ne

rilascia ricevuta, ovvero trasmesso a mezzo posta elettronica

certificata, nel rispetto della normativa, anche regolamentare,

concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei

documenti informatici»;

2) il terzo comma e' sostituito dal seguente:

«Salvo che la legge disponga diversamente, se non e' possibile

procedere ai sensi del comma che precede, il biglietto viene

trasmesso a mezzo telefax, o e' rimesso all'ufficiale giudiziario per

la notifica»;

3) il quarto comma e' abrogato;

e) all'articolo 170, al quarto comma, le parole da: «Il giudice

puo' autorizzare per singoli atti» sino a: «l'indirizzo di posta

elettronica presso cui dichiara di voler ricevere le comunicazioni»

sono soppresse;

f) all'articolo 176, al secondo comma, le parole da: «anche a

mezzo telefax» sino a: «l'indirizzo di posta elettronica presso cui

dichiara di volere ricevere la comunicazione» sono soppresse;

g) all'articolo 183, il decimo comma e' abrogato;

h) all'articolo 250, il terzo comma e' sostituito dal seguente:

«L'intimazione al testimone ammesso su richiesta delle parti

private a comparire in udienza puo' essere effettuata dal difensore

attraverso l'invio di copia dell'atto mediante lettera raccomandata

con avviso di ricevimento o a mezzo posta elettronica certificata o a

mezzo telefax.»;

i) all'articolo 366:

1) al secondo comma, dopo le parole: «se il ricorrente non ha

eletto domicilio in Roma» sono inserite le seguenti: «ovvero non ha

indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al

proprio ordine»;

2) il quarto comma e' sostituito dal seguente:

«Le comunicazioni della cancelleria e le notificazioni tra i

difensori di cui agli articoli 372 e 390 sono effettuate ai sensi

dell'articolo 136, secondo e terzo comma.»;

l) all'articolo 518, al sesto comma, il secondo periodo e'

sostituito dal seguente: «L'ufficiale giudiziario trasmette copia del

processo verbale al creditore e al debitore che lo richiedono a mezzo

posta elettronica certificata ovvero, quando cio' non e' possibile, a

mezzo telefax o a mezzo posta ordinaria.».

2. Alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura

civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18

dicembre 1941, n. 1368, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 173bis,

al terzo comma, le parole da: «a mezzo

di posta ordinaria» sino alla fine del periodo sono sostituite dalle

seguenti: «a mezzo posta elettronica certificata ovvero, quando cio'

non e' possibile, a mezzo telefax o a mezzo posta ordinaria»;

b) all'articolo 173quinquies,

al primo comma, le parole da: «a

mezzo di telefax» sino alla fine del periodo sono sostituite dalle

seguenti: «a mezzo posta elettronica certificata ovvero, quando cio'

non e' possibile, a mezzo telefax, di una dichiarazione contenente le

indicazioni prescritte dai predetti articoli».

3. Alla legge 21 gennaio 1994, n. 53, sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: «a mezzo del servizio

postale, secondo le modalita' previste dalla legge 20 novembre 1982,

n. 890,» sono inserite le seguenti: «ovvero a mezzo della posta

elettronica certificata»;

b) all'articolo 3, il comma 3bis

e' sostituito dal seguente:

«3bis.

La notifica e' effettuata a mezzo della posta elettronica

certificata solo se l'indirizzo del destinatario risulta da pubblici

elenchi. Il notificante procede con le modalita' previste

dall'articolo 149bis

del codice di procedura civile, in quanto

compatibili, specificando nella relazione di notificazione il numero

di registro cronologico di cui all'articolo 8»;

c) all'articolo 4:

1) al comma 1, dopo le parole: «puo' eseguire notificazioni in

materia civile, amministrativa e stragiudiziale, direttamente,» sono

inserite le seguenti: «a mezzo posta elettronica certificata,

ovvero»;

2) al comma 1 le parole: «e che sia iscritto nello stesso albo

del notificante» sono soppresse;

3) il comma 2 e' sostituito dal seguente:

«2. La notifica puo' essere eseguita mediante consegna di copia

dell'atto nel domicilio del destinatario se questi ed il notificante

sono iscritti nello stesso albo. In tal caso l'originale e la copia

dell'atto devono essere previamente vidimati e datati dal consiglio

dell'ordine nel cui albo entrambi sono iscritti.»;

d) all'articolo 5:

1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:

«1. Nella notificazione di cui all'articolo 4 l'atto deve essere

trasmesso a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo di

posta elettronica certificata che il destinatario ha comunicato al

proprio ordine, nel rispetto della normativa, anche regolamentare,

concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei

documenti informatici.»;

2) al comma 2, al primo periodo e' premesso il seguente:

«Quando la notificazione viene effettuata ai sensi dell'articolo 4,

comma 2, l'atto deve essere consegnato nelle mani proprie del

destinatario.»;

3) al comma 3, le parole: «In entrambi i casi di cui ai commi 1

e 2» sono sostituite dalle seguenti: «Nei casi previsti dal comma 2».

4. All'articolo 16 del decretolegge

29 novembre 2008, n. 185,

convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,

dopo il comma 7, e' inserito il seguente:

«7bis.

L'omessa pubblicazione dell'elenco riservato previsto dal

comma 7, ovvero il rifiuto reiterato di comunicare alle pubbliche

amministrazioni i dati previsti dal medesimo comma, costituiscono

motivo di scioglimento e di commissariamento del collegio o

dell'ordine inadempiente».

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano decorsi

trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

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Art. 26 Misure straordinarie per la riduzione del contenzioso civile

pendente davanti alla Corte di cassazione e alle corti di appello.

1. Nei procedimenti civili pendenti davanti alla Corte di

cassazione, aventi ad oggetto ricorsi avverso le pronunce pubblicate

prima della data di entrata in vigore della legge 18 giugno 2009, n.

69, e in quelli pendenti davanti alle corti di appello da oltre due

anni prima della data di entrata in vigore della presente legge, la

cancelleria avvisa le parti costituite dell'onere di presentare

istanza di trattazione del procedimento, con l'avvertimento delle

conseguenze di cui al comma 2.

2. Le impugnazioni si intendono rinunciate se nessuna delle parti,

con istanza sottoscritta personalmente dalla parte che ha

sottoscritto il mandato, dichiara la persistenza dell'interesse alla

loro trattazione entro il termine perentorio di sei mesi dalla

ricezione dell'avviso di cui al comma 1.

3. Nei casi di cui al comma 2 il presidente del collegio dichiara

l'estinzione con decreto.

Art. 27 Modifiche al codice di procedura civile per l'accelerazione del

contenzioso civile pendente in grado di appello

1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) all'articolo 283 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Se l'istanza prevista dal comma che precede e' inammissibile o

manifestamente infondata il giudice, con ordinanza non impugnabile,

puo' condannare la parte che l'ha proposta ad una pena pecuniaria non

inferiore ad euro 250 e non superiore ad euro 10.000. L'ordinanza e'

revocabile con la sentenza che definisce il giudizio»;

b) all'articolo 350, primo comma, dopo le parole: «la trattazione

dell'appello e' collegiale», sono inserite le seguenti: «ma il

presidente del collegio puo' delegare per l'assunzione dei mezzi

istruttori uno dei suoi componenti»;

c) all'articolo 351:

1) al primo comma, dopo le parole: «il giudice provvede con

ordinanza» sono inserite le seguenti: «non impugnabile»;

2) e' aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Il giudice, all'udienza prevista dal primo comma, se ritiene la

causa matura per la decisione, puo' provvedere ai sensi dell'articolo

281sexies.

Se per la decisione sulla sospensione e' stata fissata

l'udienza di cui al terzo comma, il giudice fissa apposita udienza

per la decisione della causa nel rispetto dei termini a comparire»;

d) all'articolo 352 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Quando non provvede ai sensi dei commi che precedono, il giudice

puo' decidere la causa ai sensi dell'articolo 281sexies

»;

e) all'articolo 431 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Se l'istanza per la sospensione di cui al terzo ed al sesto comma

e' inammissibile o manifestamente infondata il giudice, con ordinanza

non impugnabile, puo' condannare la parte che l'ha proposta ad una

pena pecuniaria non inferiore ad euro 250 e non superiore ad euro

10.000. L'ordinanza e' revocabile con la sentenza che definisce il

giudizio»;

f) all'articolo 445bis

e' aggiunto, in fine, il seguente comma:

«La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma

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precedente e' inappellabile».

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano decorsi

trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 28 Modifiche in materia di spese di giustizia

1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in

materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) all'articolo 13, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

«1bis.

Il contributo di cui al comma 1 e' aumentato della meta'

per i giudizi di impugnazione ed e' raddoppiato per i processi

dinanzi alla Corte di cassazione»;

b) all'articolo 14, il comma 3 e' sostituito dal seguente:

«3. La parte di cui al comma 1, quando modifica la domanda o

propone domanda riconvenzionale o formula chiamata in causa, cui

consegue l'aumento del valore della causa, e' tenuta a farne espressa

dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento integrativo. Le

altre parti, quando modificano la domanda o propongono domanda

riconvenzionale o formulano chiamata in causa o svolgono intervento

autonomo, sono tenute a farne espressa dichiarazione e a procedere al

contestuale pagamento di un autonomo contributo unificato,

determinato in base al valore della domanda proposta».

2. Il maggior gettito derivante dall'applicazione delle

disposizioni di cui al presente articolo e' versato all'entrata del

bilancio dello Stato, con separata contabilizzazione, per essere

riassegnato, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,

allo stato di previsione del Ministero della giustizia per assicurare

il funzionamento degli uffici giudiziari, con particolare riferimento

ai servizi informatici e con esclusione delle spese di personale. Nei

rapporti finanziari con le autonomie speciali il maggior gettito

costituisce riserva all'erario per un periodo di cinque anni.

3. La disposizione di cui al comma 1, lettera a), si applica anche

alle controversie pendenti nelle quali il provvedimento impugnato e'

stato pubblicato ovvero, nei casi in cui non sia prevista la

pubblicazione, depositato successivamente alla data di entrata in

vigore della presente legge.

Art. 36 Entrata in vigore

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 33, commi 7, 9, 29, 31, 35 e

36, la presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2012.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla

osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 12 novembre 2011

 

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