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Elenco dei visti d'ingresso: MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERIDECRETO 11 maggio 2011

 

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Definizione delle tipologie dei visti d'ingresso e dei requisiti peril loro ottenimento

 

Nella Gazzetta ufficiale n. 280 del 1° dicembre è stato pubblicato il decreto ministeriale dell'11 maggio 2011 recante "Definizione delle tipologie dei visti d'ingresso e dei requisiti per il loro ottenimento". Il provvedimento provvede ad un generale riordino dell'elenco approvato nel 2000 alla luce delle ultime modifiche intervenute nell'ambito della legislazione europea e internazionale.

L'art. 1 del decreto elenca le tipologie  dei  visti  corrispondenti  ai  diversi   motivi d'ingresso: Adozione, Affari, Cure Mediche,  Diplomatico,  Gara Sportiva, Invito,  Lavoro  Autonomo,  Lavoro  Subordinato,  Missione, Motivi Familiari, Motivi Religiosi, Reingresso,  Residenza  Elettiva, Ricerca, Studio, Transito Aeroportuale, Transito, Trasporto, Turismo, Vacanze-lavoro, Volontariato. Nell'allegato al decreto sono indicati i requisiti e le condizioni per l'ottenimento di ciascuna tipologia di visto.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DECRETO 11 maggio 2011

Definizione delle tipologie dei visti d'ingresso e dei requisiti per

il loro ottenimento. (11A15229)

(GU n. 280 del 1-12-2011)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'INTERNO, IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA, IL MINISTRO

DELLO SVILUPPO ECONOMICO, IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE

SOCIALI, IL MINISTRO DELLA SALUTE, IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,

DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, IL MINISTRO PER I RAPPORTI CON LE

REGIONI E PER LA COESIONE TERRITORIALE ED IL MINISTRO PER IL

TURISMO

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, concernente il

testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina

dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e

successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto

1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico

suddetto, e successive modifiche ed integrazioni, a norma dell'art.

1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ed in

particolare l'art. 5;

Vista la legge 30 settembre 1993, n. 388, recante ratifica ed

esecuzione:

a) del protocollo di adesione del Governo della Repubblica

italiana all'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi

degli Stati dell'Unione economica del Benelux, della Repubblica

federale di Germania e della Repubblica francese, relativo

all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, con

due dichiarazioni comuni, di seguito indicato: «Accordo di Schengen»;

b) dell'accordo di adesione della Repubblica italiana alla

convenzione del 19 giugno 1990 di applicazione del summenzionato

Accordo di Schengen, di seguito indicata: «Convenzione di

applicazione», con allegate due dichiarazioni unilaterali dell'Italia

e della Francia, nonche' la convenzione, il relativo atto finale, con

annessi all'atto finale, il processo verbale e la dichiarazione

comune dei Ministri e Segretari di Stato firmati in occasione della

firma della citata convenzione del 1990, e la dichiarazione comune

relativa agli articoli 2 e 3 dell'accordo di adesione summenzionato;

c) dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il

Governo della Repubblica francese relativo agli articoli 2 e 3

dell'accordo di cui alla lettera b), firmati a Parigi il 27 novembre

1990;

Vista la legge 16 giugno 1998, n. 209, recante ratifica ed

esecuzione del Trattato di Amsterdam che modifica il Trattato

sull'Unione Europea, i Trattati che istituiscono le Comunita' europee

ed alcuni atti connessi, con allegato e protocolli, fatto ad

Amsterdam il 2 ottobre 1997, e del Protocollo allegato denominato

«acquis» di Schengen;

Vista la legge 8 agosto 2008, n. 130, recante ratifica ed

esecuzione del Trattato di Lisbona;

Vista la direttiva del Ministero dell'interno di cui all'art. 4,

comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive

modifiche ed integrazioni;

Considerato che l'articolo B del Protocollo precitato prevede che

l' «acquis» di Schengen, incluse le decisioni del comitato esecutivo,

si applica immediatamente ai Paesi firmatari degli Accordi di

Schengen;

Considerato quanto previsto dal Regolamento CE n. 810/2009 del

Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 che istituisce

un codice comunitario dei visti (di seguito indicato come «Codice

Visti»);

Considerato che i cittadini dei Paesi terzi di cui all'allegato n.

II del Regolamento (CE) 539/2001 del 15 marzo 2001 e successive

modifiche ed integrazioni sono autorizzati a soggiornare in esenzione

dall'obbligo del visto fino a novanta giorni, ad eccezione di

ingressi motivati da cure mediche o dall'esercizio di un'attivita'

remunerata;

Considerato che, in base all'art. 21 della Convenzione di

applicazione dell'Accordo di Schengen, i cittadini dei Paesi terzi

titolari di uno dei documenti di soggiorno di cui all'allegato 22 del

manuale istituito ai sensi del codice comune delle frontiere e

dell'allegato 2 del manuale per il trattamento delle domande di

visto, istituito ai sensi del Codice Visti, sono autorizzati, in

forza di tali documenti a fare ingresso ed a soggiornare, fino a 90

giorni, in esenzione dall'obbligo del visto per tutte le tipologie

d'ingresso individuate dall'art. 1 del presente Decreto;

Considerato che:

1) i visti d'ingresso previsti dagli articoli 24 e 26 del Codice

Visti sono denominati «visti schengen uniformi», di seguito indicati:

«V.S.U.», e si dividono in:

visti di «tipo A», per transito aeroportuale, validi

esclusivamente per il transito nelle zone internazionali degli

aeroporti;

visti di «tipo C», per soggiorni di breve durata o di viaggio,

con validita' massima di novanta giorni;

2) i visti suddetti possono essere limitati nella validita'

territoriale, ai sensi dell'art. 25 del Codice Visti, assumendo la

denominazione di visti a «validita' territoriale limitata», di

seguito indicati: «V.T.L.»;

3) i visti d'ingresso previsti dall'art. 18 della Convenzione di

applicazione, cosi' come modificata dal Regolamento n. 265/2010 sono

denominati «visti nazionali», di seguito indicati:

«V.N.», e che tali visti di lunga durata, di «tipo D», hanno

validita' superiore a novanta giorni;

Sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il

Ministro per le pari opportunita', il Ministro per le riforme per il

federalismo ed il Ministro della gioventu';

Acquisito il parere del Dipartimento per il Coordinamento delle

Politiche Comunitarie;

Decreta:

Art. 1

1. Le tipologie dei visti corrispondenti ai diversi motivi

d'ingresso sono: Adozione, Affari, Cure Mediche, Diplomatico, Gara

Sportiva, Invito, Lavoro Autonomo, Lavoro Subordinato, Missione,

Motivi Familiari, Motivi Religiosi, Reingresso, Residenza Elettiva,

Ricerca, Studio, Transito Aeroportuale, Transito, Trasporto, Turismo,

Vacanze-lavoro, Volontariato.

Art. 2

1. Fatti salvi i controlli di sicurezza richiesti in ambito

Schengen e fermo restando quanto previsto circa il rilascio dei visti

d'ingresso dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica

del 31 agosto 1999 n. 394, e successive modifiche ed integrazioni, i

requisiti e le condizioni per l'ottenimento di ciascuna tipologia di

visto sono indicati nell'allegato A, che costituisce parte integrante

del presente decreto.

Art. 3

1. L'ingresso in territorio nazionale di minori stranieri in

possesso dei requisiti previsti per ciascuna delle tipologie di visto

e' subordinato all'acquisizione, da parte della rappresentanza

diplomatico-consolare, anche dell'atto di assenso all'espatrio

sottoscritto da ciascuno degli esercenti la potesta' genitoriale che

non accompagnino il minore nel viaggio, o in loro assenza dal tutore

legale. L'assenso all'espatrio viene fornito secondo le norme vigenti

nel paese di residenza del minore.

2. L'ingresso di minori stranieri nell'ambito di programmi

solidaristici di accoglienza temporanea e' subordinato all'esplicita

autorizzazione espressa da parte del Comitato per i Minori stranieri,

di cui all'art. 33 del testo unico n. 286/1998 e successive modifiche

ed integrazioni.

Art. 4

1. Secondo quanto previsto dal Reg. (CE) N. 810/2009 del Parlamento

Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 che istituisce un codice

comunitario dei visti, nell'esame delle richieste di visto di breve

durata e' richiesto alle rappresentanze diplomatico-consolari di

prestare particolare attenzione alla valutazione se il richiedente

presenti un rischio di immigrazione illegale ed offra adeguate

garanzie sull'uscita dal territorio degli Stati membri alla scadenza

del visto richiesto.

2. Ai fini di tale valutazione, di esclusiva competenza della

rappresentanza diplomatica o consolare, puo' essere richiesta

l'esibizione di apposita documentazione, relativa anche allo scopo

del viaggio ed alla condizione socio-economica del richiedente.

Fondamentale rilevanza riveste altresi' il colloquio con il

richiedente il visto.

L'analisi di tali elementi viene effettuata anche per i visti di

lunga durata, limitatamente allo studio.

In caso di negativo riscontro sull'autenticita' e

sull'affidabilita' della documentazione presentata, nonche' sulla

veridicita' e sull'attendibilita' delle dichiarazioni rese, la

rappresentanza diplomatico-consolare si asterra' dal rilascio del

visto.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana.

Roma, 11 maggio 2011

Allegato A

REQUISITI E CONDIZIONI

1. Visto per "adozione" (V.N.)

Il visto per adozione consente l'ingresso in Italia, ai fini di

un soggiorno di lunga durata, a tempo determinato o indeterminato,

presso gli adottanti o gli affidatari, al minore straniero

destinatario del provvedimento di adozione o di affidamento a scopo

di adozione, emesso dalla competente autorita' straniera in

conformita' alla legislazione locale.

Il visto e' rilasciato in presenza di specifica autorizzazione

nominativa all'ingresso ed al soggiorno permanente in Italia del

minore straniero, adottato o affidato a scopo di adozione, rilasciata

dalla Commissione per le Adozioni Internazionali, secondo quanto

stabilito dalla legge 184/1983 (articoli 32 e 39, lettera h), cosi'

come modificata dalla legge 31 dicembre 1998, n. 476 e dalla legge 28

marzo 2001, n. 149.

Al di fuori di tali casi, e anche in presenza di una sentenza di

adozione di un Tribunale straniero delibata in Italia, il rilascio

del visto per adozione e' subordinato al rilascio del nullaosta da

parte della Commissione per le Adozioni Internazionali.

2. Visto per "affari" (V.S.U.)

Il visto per affari consente l'ingresso in Italia, ai fini di un

soggiorno di breve durata, allo straniero che intenda viaggiare per

finalita' economico-commerciali, per contatti o trattative, per

l'apprendimento o la verifica dell'uso e del funzionamento di beni

strumentali acquistati o venduti nell'ambito di contratti commerciali

e di cooperazione industriale.

Per l'ottenimento del visto d'ingresso il cittadino straniero

deve esibire sufficiente documentazione atta a comprovare:

a) la propria condizione di operatore economico-commerciale;

b) la finalita' del viaggio per il quale e' richiesto il visto;

c) il possesso di adeguati mezzi economici di sostentamento, in

ogni caso non inferiori all'importo stabilito dal Ministero

dell'interno con la direttiva di cui all'art. 4, comma 3 del testo

unico n. 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni;

d) la disponibilita' di un alloggio, mediante prenotazione

alberghiera o dichiarazione di ospitalita', prestata da cittadino

dell'U.E. o straniero regolarmente residente in Italia;

e) assicurazione sanitaria, di cui alla Decisione del Consiglio

del 22 dicembre 2003, nei termini ed alle condizioni stabilite dalle

relative Linee Guida.

Qualora il cittadino straniero viaggi per affari invitato in

Italia da un'impresa operante in territorio nazionale, per contatti,

trattative economiche o commerciali, per l'apprendimento o la

verifica dell'uso e del funzionamento di macchinari acquistati o

venduti nell'ambito di contratti commerciali e di cooperazione

industriale con imprese italiane o per il relativo aggiornamento

professionale, per la visita alle strutture dell'impresa italiana,

ovvero per la partecipazione a mostre o fiere di settore in Italia,

l'istanza di rilascio del visto d'ingresso deve essere accompagnata

da una "dichiarazione d'invito" sottoscritta dall'Ente o dalla stessa

impresa italiana, con la quale si indichi il periodo ed il motivo del

soggiorno richiesto, nonche' l'attivita' che sara' svolta dallo

straniero invitato.

Il visto per affari, in presenza di analoghi requisiti, puo'

essere rilasciato anche alle persone che accompagnino, per

documentate ragioni di lavoro, il richiedente.

3. Visto per "cure mediche" (V.S.U. o V.N.)

Il visto per cure mediche consente l'ingresso, al fine di un

soggiorno di breve o lunga durata, ma sempre a tempo determinato,

allo straniero che abbia necessita' di sottoporsi a trattamenti

medici presso istituzioni sanitarie italiane, pubbliche o private

accreditate.

I requisiti e le condizioni per l'ottenimento del visto sono

previsti dall'art. 36, comma 1 del testo unico n. 286/1998 e

successive modifiche ed integrazioni, e dall'art. 44, comma 1 del

decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 e successive

modifiche ed integrazioni. In ogni caso, il cittadino straniero che

richieda il visto per cure mediche deve essere in possesso di

certificazione sanitaria, rilasciata da struttura sanitaria italiana

pubblica o privata accreditata, ovvero da struttura sanitaria

straniera ritenuta idonea dalla Rappresentanza diplomatico-consolare,

corredata di traduzione in lingua italiana, che attesti la patologia

sofferta.

Il visto per cure mediche viene altresi' rilasciato, secondo le

modalita' previste dall'art. 44, comma 2 del d.P.R. n. 394/1999 e

successive modifiche ed integrazioni, nell'ambito dei programmi

umanitari di cui all'art. 36, comma 2 del testo unico n. 286/1998 e

successive modifiche ed integrazioni.

Per le cure mediche da prestarsi nell'ambito dei programmi

d'intervento umanitario delle Regioni previsti dall'articolo 32,

comma 15 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il visto viene

rilasciato in presenza di specifica e nominativa attestazione

rilasciata dalla competente Autorita' regionale, che certifichi

l'esistenza di apposita delibera per lo stanziamento dei fondi per

programmi assistenziali, che indichino la copertura del singolo

intervento sanitario.

Il visto per cure mediche potra' essere rilasciato anche

all'eventuale accompagnatore che assista lo straniero infermo, in

presenza di adeguati mezzi economici di sostentamento non inferiori

all'importo stabilito dal Ministero dell'interno con la direttiva di

cui all'art. 4, comma 3, del testo unico n. 286/1998 e successive

modifiche ed integrazioni.

4. Visto "diplomatico" per accreditamento o notifica (V.N.)

Il visto diplomatico per accreditamento o notifica consente

l'ingresso in Italia, ai fini di un soggiorno di lunga durata a tempo

indeterminato, allo straniero titolare di passaporto diplomatico o di

servizio, destinato a prestare servizio presso le rappresentanze

diplomatico-consolari del suo Paese, in Italia o presso la Santa

Sede.

Il visto diplomatico e' rilasciato anche agli stranieri

componenti lo stretto nucleo familiare convivente del titolare.

Tutte le richieste di visto devono essere avanzate per le vie

diplomatiche, con nota verbale, e la concessione del visto e' sempre

subordinata al preventivo nulla osta rilasciato dal Cerimoniale

Diplomatico del MAE, il quale rilascia al titolare ed al suo stretto

nucleo familiare una carta d'identita', che esime dalla richiesta di

permesso di soggiorno, ai sensi di quanto disposto dalle Convenzioni

di Vienna sulle Relazioni Diplomatiche del 1961 e sulle Relazioni

Consolari del 1963 (ratificate con legge n. 804 del 9 agosto 1967).

Potra' essere concesso il visto diplomatico, in casi particolari,

anche allo straniero titolare di passaporto ordinario, previa

specifica autorizzazione del Cerimoniale Diplomatico del MAE.

5. Visto per "gara sportiva" (V.S.U.)

Il visto per gara sportiva consente l'ingresso, ai fini di un

soggiorno di breve durata, allo sportivo straniero, agli allenatori,

ai direttori tecnico-sportivi, ai preparatori atletici che intendano

partecipare o siano invitati a partecipare, a carattere

professionistico o dilettantistico, a singole competizioni o ad una

serie di manifestazioni sportive organizzate dalle Federazioni

sportive nazionali o dalle Discipline sportive associate riconosciute

dal Comitato Olimpico nazionale Italiano, in territorio nazionale.

Per la partecipazione a tali gare, di carattere ufficiale o

amichevole, ma esclusivamente nell'ambito di discipline sportive

organizzate dalle Federazioni Sportive Nazionali o dalle Discipline

associate riconosciute dal Comitato Olimpico, e' necessaria la

comunicazione del C.O.N.I. che attesti la notorieta' della

competizione, confermi l'invito a partecipare rivolto all'atleta o al

gruppo sportivo, e richieda il rilascio del relativo visto

d'ingresso.

Quanto ai singoli componenti la squadra o il gruppo, la

rappresentanza diplomatico-consolare fara' riferimento alle liste

ufficiali di nominativi presentate da Federazioni sportive straniere

o da enti sportivi stranieri riconosciuti, che dovranno riportare

l'indicazione della qualifica di ciascuno dei componenti stessi.

Per l'ottenimento del visto d'ingresso per gara sportiva e' in

ogni caso richiesto il possesso di adeguati mezzi economici di

sostentamento, non inferiori all'importo stabilito dal Ministero

dell'interno con la direttiva di cui all'art. 4, comma 3 del testo

unico n. 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni, la

disponibilita' di un alloggio (prenotazione alberghiera o

dichiarazione di ospitalita', prestata da cittadino dell'U.E. o

straniero regolarmente residente in Italia), ed il possesso di

un'assicurazione sanitaria, di cui alla Decisione del Consiglio del

22 dicembre 2003, nei termini ed alle condizioni stabilite dalle

relative Linee Guida.

Per l'ingresso di minori stranieri, si richiama quanto previsto

in proposito dall'articolo 3, comma 1 del presente Decreto.

6. Visto per "invito" (V.S.U.)

Il visto per invito consente l'ingresso, al fine di un soggiorno

di breve durata, allo straniero invitato da enti, istituzioni,

organizzazioni pubbliche o private ma notorie, quale ospite di

particolari eventi e manifestazioni di carattere politico,

scientifico o culturale.

Qualora le spese di soggiorno non risultino essere a carico

dell'ente invitante, lo straniero dovra' in ogni caso dimostrare il

possesso di adeguati mezzi economici di sostentamento, non inferiori

all'importo stabilito dal Ministero dell'interno con la direttiva di

cui all'art. 4, comma 3 del testo unico n. 286/1998 e successive

modifiche ed integrazioni, e la disponibilita' di un alloggio

(prenotazione alberghiera o dichiarazione di ospitalita', prestata da

cittadino dell'U.E. o straniero regolarmente residente in Italia).

Il visto verra' parimenti rilasciato, ai sensi di quanto previsto

dall'art. 17 del testo unico n. 286/1998 e successive modifiche ed

integrazioni, per l'esercizio del diritto di difesa, allo straniero

destinatario di esplicita autorizzazione all'ingresso rilasciata dal

Questore competente.

7. Visto per "lavoro autonomo" (V.S.U. o V.N.)

Il visto per lavoro autonomo consente l'ingresso in Italia, ai

fini di un soggiorno di breve o lunga durata, a tempo determinato o

indeterminato, allo straniero che intenda esercitare un'attivita'

professionale o lavorativa a carattere non subordinato.

I. I requisiti e le condizioni per l'ottenimento del visto sono

stabiliti dall'art. 26 e 27 del testo unico n. 286/1998 e successive

modifiche ed integrazioni, e dall'art. 39 e 40 del decreto del

Presidente della Repubblica n. 394/1999 e successive modifiche ed

integrazioni.

In particolare:

1. per le attivita' in cui ricorrano le condizioni previste dal

comma 1 dell'art. 39 del d.P.R. n. 394/1999 e successive modifiche ed

integrazioni, la dichiarazione ivi richiesta e' resa

dall'amministrazione preposta alla concessione delle relative

abilitazioni, licenze e autorizzazioni o alla ricezione della

denuncia di inizio attivita', ovvero dagli enti preposti alla

vigilanza degli ordini professionali.

Per le attivita' iscrivibili nel registro delle imprese tenuto

dalle Camere di commercio, l'attestazione relativa all'astratta

individuazione delle risorse necessarie di cui al comma 3 dell'art.

39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 e

successive modifiche ed integrazioni, riguardante le attivita' ancora

da intraprendere, e' resa dalle Camere di commercio competenti per

territorio, in ragione delle funzioni attribuite alle stesse in tema

di sviluppo economico locale e regolazione del mercato.

Per le attivita' soggette ad iscrizione negli ordini

professionali, l'attestazione e' resa dai competenti ordini stessi

La dichiarazione o l'attestazione dovra' essere d'importo

comunque superiore al triplo della somma pari alla capitalizzazione,

su base annua, dell'importo mensile pari all'assegno sociale.

2. Il visto d'ingresso per lavoro autonomo puo' essere

richiesto, per lo svolgimento della propria attivita', anche da

cittadini stranieri che rivestano - limitatamente in societa' per

azioni, a responsabilita' limitata, o in accomandita per azioni, gia'

in attivita' da almeno tre anni - la carica di presidente, membro del

consiglio di amministrazione, amministratore delegato, revisore dei

conti. In tali casi, non e' richiesta alcuna attestazione circa i

parametri finanziari di riferimento di cui al comma 3 dell'art. 39

del d.P.R. n. 394/1999 e successive modifiche ed integrazioni. E'

pero' richiesto il possesso di:

2.a) certificato di iscrizione della societa' nel registro

delle imprese;

2.b) copia di una formale dichiarazione di responsabilita',

preventivamente rilasciata o inviata dal legale rappresentante della

societa' alla competente Direzione provinciale del lavoro, Servizio

ispezione del lavoro, con la quale si indichi che con il cittadino

straniero non verra' instaurato alcun rapporto di lavoro subordinato;

2.c) dichiarazione del rappresentante legale della societa'

che assicuri, in favore del richiedente, un compenso di importo

superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione

dalla partecipazione alla spesa sanitaria.

In tutti i casi, di cui ai precedenti punti 1 e 2, il lavoratore

non appartenente all'Unione Europea deve dimostrare, ai sensi di

quanto disposto dal comma 3 dell'art. 26 del testo unico 286/1998 e

successive modifiche ed integrazioni, il possesso di:

a) un alloggio idoneo, mediante l'esibizione di un contratto di

acquisto o di locazione di un immobile, o mediante una dichiarazione

resa dallo straniero stesso ai sensi dell'articolo 46 e 47 del

decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,

ovvero a mezzo di una dichiarazione resa ai sensi delle medesime

norme da un cittadino italiano o straniero regolarmente soggiornante

in Italia, che attesti di aver messo a disposizione del richiedente

il visto un alloggio idoneo;

b) un reddito, proveniente da fonti lecite, di importo

superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione

dalla partecipazione alla spesa sanitaria. Tale requisito reddituale

minimo e' soddisfatto in presenza di documentazione che attesti il

conseguimento, nel proprio Paese di residenza, di un reddito analogo

per l'anno precedente a quello di richiesta del visto, ovvero in

presenza della dichiarazione prevista al punto 2.c;

c) nulla osta provvisorio ai fini dell'ingresso, rilasciato -

conformemente a quanto previsto dal comma 5 dell'art. 39 del d.P.R.

n. 394/1999 e successive modifiche ed integrazioni - dalla Questura

territorialmente competente, alla quale dovra' anche essere

consegnata copia delle dichiarazioni e delle attestazioni, o della

documentazione sostitutiva sopra indicate.

Le dichiarazioni e le attestazioni - ovvero la documentazione

sostitutiva - sopra indicate, unitamente al nulla osta della

Questura, tutte di data non anteriore a tre mesi, devono essere

presentate, per la loro verifica e valutazione, alla Rappresentanza

diplomatico-consolare italiana competente, che provvedera', ai sensi

di quanto previsto dal comma 5, 6 e 7 dell'art. 26 del testo unico n.

286/1998 e successive modifiche ed integrazioni e del comma 6

dell'art. 39 del d.P.R. n. 394/1999 e successive modifiche ed

integrazioni, al rilascio del visto.

II. Per lo svolgimento di prestazioni di lavoro autonomo nei casi

di cui all'art. 27, comma 1 lettere a), b), c) e d) del testo unico

n. 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni, il visto e'

rilasciato alle condizioni stabilite dall'art. 40, comma 22 del

d.P.R. 394/1999 e successive modifiche ed integrazioni, ed in

presenza dei requisiti di cui ai precedenti punti a), b) e c).

III. Per gli sportivi stranieri che - in osservanza di quanto

previsto dalla legge 23 marzo 1991, n. 91 - sono chiamati a svolgere

prestazioni sportive di lavoro autonomo, a titolo professionistico o

dilettantistico, e' richiesta l'esibizione della dichiarazione

nominativa d'assenso rilasciata dal Comitato Olimpico Nazionale

Italiano (CONI) che, corredata di nulla osta espresso dalla Questura

territorialmente competente, dovra' indicare le generalita'

dell'atleta, la disciplina sportiva prescelta, gli estremi ed il

recapito della societa' di destinazione. Tali ingressi sono

considerati al di fuori delle quote stabilite dal decreto di

programmazione di cui all'articolo 3, comma 4 del testo unico

286/1998 e successive modifiche ed integrazioni, ma compresi

nell'ambito delle aliquote d'ingresso di cui all'articolo 27, comma

5-bis del testo unico 286/1998 e successive modifiche ed

integrazioni.

IV. Per quanto concerne il settore dello spettacolo, il visto

d'ingresso per lavoro autonomo - di breve o lunga durata - e'

concesso esclusivamente in favore di artisti stranieri di chiara

fama, o di alta e nota qualificazione professionale, e di artisti o

complessi ingaggiati da noti enti teatrali, dalla R.A.I., da note

emittenti televisive private o da enti pubblici di particolare

rilevanza. I requisiti e le condizioni per l'ottenimento del visto

sono:

IV.a) copia dell'atto contrattuale di lavoro autonomo, con

firma autenticata del gestore, del titolare della licenza di

esercizio, dell'impresario o di un legale rappresentante, che

garantisca al lavoratore un compenso di importo superiore a quello

previsto dai contratti nazionali per le categorie di lavoratori

subordinati con qualifiche simili;

IV.b) copia di una formale dichiarazione di responsabilita',

preventivamente rilasciata o inviata dal committente o dal suo legale

rappresentante alla competente Direzione provinciale del lavoro,

Servizio ispezione del lavoro, nella quale si indichi che in virtu'

del contratto stipulato non verra' instaurato alcun rapporto di

lavoro subordinato; per i lavoratori occupati presso circhi o

spettacoli viaggianti all'estero, la dichiarazione e' rilasciata al

Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali - Direzione Generale

del Mercato del Lavoro - Div. II - Lavoratori dello spettacolo;

IV.c) nulla osta provvisorio ai fini dell'ingresso rilasciato

dalla Questura territorialmente competente, da richiedere, in

analogia a quanto previsto in via generale per il lavoro autonomo,

dal comma 5 dell'art. 39 del d.P.R. n. 394/1999 e successive

modifiche ed integrazioni, dietro esibizione del contratto di lavoro;

IV.d) disponibilita' di un'idonea sistemazione alloggiativa,

documentabile anche mediante l'esibizione di prenotazione

alberghiera, mediante una dichiarazione resa dallo straniero ai sensi

degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28

dicembre 2000, n. 445, ovvero a mezzo di una eventuale dichiarazione

resa ai sensi delle medesime norme dalla controparte contrattuale,

che attesti di aver messo a disposizione del richiedente il visto un

alloggio idoneo.

Per i visti d'ingresso per lavoro autonomo nel settore dello

spettacolo relativi a soggiorni di breve durata, rilasciati al di

fuori delle quote stabilite dal decreto di programmazione di cui

all'articolo 3, comma 4 del testo unico 286/1998 e successive

modifiche ed integrazioni, sara' sufficiente l'esibizione di copia

dell'atto contrattuale.

In tutti i casi previsti dai precedenti punti I, II, III e IV, il

rilascio del visto per lavoro autonomo deve essere segnalato dalla

Rappresentanza diplomatico-consolare alla Direzione provinciale del

lavoro, Servizio ispezioni del lavoro, territorialmente competente,

ai fini dell'eventuale accertamento dell'effettiva natura giuridica

del rapporto di lavoro.

8. Visto per "lavoro subordinato" (V.S.U. o V.N.)

Il visto per lavoro subordinato consente l'ingresso, ai fini di

un soggiorno di breve o lunga durata, a tempo determinato o

indeterminato, allo straniero che sia chiamato in Italia a prestare

un'attivita' lavorativa a carattere subordinato.

I requisiti e le condizioni per l'ottenimento del visto sono

stabiliti dagli articoli 22, 24, 27 e 27bis del testo unico n.

286/1998 e successive modifiche ed integrazioni, e dagli articoli 29,

30, 30-bis, 30-ter, 30-quater, 30-quinquies, 31, 38, 38-bis e 40 del

d.P.R. n. 394/1999 e successive modifiche ed integrazioni, fermi

restando gli adempimenti richiesti dagli articoli 49 e 50 del d.P.R.

stesso per l'esercizio di attivita' professionali.

Ai fini del rilascio del visto d'ingresso, lo Sportello Unico per

l'Immigrazione provvedera' a comunicare alla competente

rappresentanza diplomatico-consolare, con modalita' telematiche, il

proprio nulla osta. Per gli stranieri da occupare nel settore dello

spettacolo di cui all'art. 27 comma 1, lett. l), m), n) e o) del

testo unico n. 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni e

all'art. 40, comma 13 del d.P.R. n. 394/1999 e successive modifiche

ed integrazioni, il nullaosta - fino all'attivazione dei previsti

collegamenti telematici - e' rilasciato dal Ministero del Lavoro e

delle Politiche Sociali, D.G. Mercato del Lavoro Div. II e

dall'Ufficio di Collocamento dello Spettacolo di Palermo,

esclusivamente in forma cartacea. Per gli sportivi di cui all'art. 27

comma 1, lett. p) del testo unico n. 286/1998 e successive modifiche

ed integrazioni e all'art. 40, comma 16, 17 e 18 del d.P.R. n.

394/1999 e successive modifiche ed integrazioni, il nullaosta -

denominato dichiarazione nominativa d'assenso - e' rilasciato, fino

all'attivazione dei previsti collegamenti telematici, dal CONI,

Comitato Olimpico Nazionale, esclusivamente in forma cartacea.

Il nullaosta per "lavoro subordinato" rilasciato dallo Sportello

Unico per l'Immigrazione ai sensi di quanto previsto dagli articoli

22 e 24 del testo unico 286/1998 e successive modifiche ed

integrazioni e trasmesso per via telematica direttamente agli Uffici

Consolari, deve essere utilizzato, ai fini del rilascio del visto,

entro sei mesi dalla data di emissione.

Il nullaosta rilasciato ai sensi di quanto previsto dall'articolo

27 del testo unico 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni

deve essere utilizzato, ai fini del rilascio del visto, entro quattro

mesi dalla data di emissione.

Il visto d'ingresso per lo svolgimento in Italia di lavoro nel

campo delle professioni sanitarie e' subordinato, oltre che al

possesso di tutti i requisiti di norma previsti, anche al preventivo

riconoscimento del titolo di studio da parte del Ministero della

salute. Nei casi in cui non sia previsto lo svolgimento di attivita'

di tipo sanitario, il responsabile legale della struttura sanitaria

ove verra' svolta l'attivita' lavorativa dovra' rilasciare una

specifica dichiarazione in tal senso ad uso delle Rappresentanze

diplomatico-consolari.

Per i lavoratori marittimi stranieri destinati ad imbarcare su

navi battenti bandiera italiana, fatte salve le disposizioni in

materia di visti di transito, di cui al successivo punto 17 del

presente allegato, e gli stranieri dipendenti da societa' estere,

destinati all'imbarco su navi italiane da crociera per lo svolgimento

di servizi complementari di cui all'art. 17 della legge 5 dicembre

1986, n. 856, il visto e' rilasciato, ai sensi di quanto previsto

dall'art. 27, comma 1 lettera "h" del testo unico 286/1998 e

successive modifiche ed integrazioni e dall'art. 40, comma 12 del dPR

394/1999 e successive modifiche ed integrazioni, dietro formale

richiesta delle societa' armatrice, documentata con contratto di

lavoro nominativo, copia del contratto d'appalto, e certificato

d'iscrizione della nave nel Registro Internazionale.

I requisiti e le condizioni per il rilascio del visto per lavoro

subordinato, stabiliti dall'art. 27, comma 1, lettera p) del testo

unico n. 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni, e dall'art.

40, comma 16, 17 e 18 del d.P.R. n. 394/1999 e successive modifiche

ed integrazioni, debbono intendersi applicabili agli stranieri

destinati a svolgere attivita' sportiva, anche presso societa' non

professionistiche, diverse da quelle previste dalla legge 23 marzo

1981, n. 91. Ai fini del rilascio del visto d'ingresso, il CONI

provvede a trasmettere alla competente rappresentanza

diplomatico-consolare la propria dichiarazione nominativa d'assenso.

In favore degli stranieri di cui all'art. 27, comma 1, lettera

r-bis) del testo unico 286/1998 e successive modifiche ed

integrazioni, e all'art. 40, comma 21 del d.P.R. 394/1999 e

successive modifiche ed integrazioni, e' rilasciato un visto

d'ingresso per lavoro subordinato della durata minima prevista per

l'ottenimento di un permesso di soggiorno che - a seguito

dell'eventuale formalizzazione in territorio nazionale del rapporto

di lavoro - consenta la proroga o il rinnovo dello stesso.

Per i lavoratori occupati alle dipendenze di rappresentanze

diplomatiche o consolari, o di enti di diritto internazionale aventi

sede in Italia, ovvero di funzionari diplomatici - o impiegati

amministrativi e tecnici - in servizio presso le rappresentane o gli

Enti stessi, di cui all'articolo 40, comma 19 del d.P.R. 394/1999 e

successive modifiche ed integrazioni, le richieste di visto dovranno

essere avanzate con nota verbale per le vie diplomatiche, e la

concessione del visto e' sempre subordinata all'acquisizione del

preventivo nulla osta del Ministero degli affari esteri, Cerimoniale

Diplomatico della Repubblica.

Ai fini del rilascio del visto d'ingresso in favore dei docenti

di scuole e universita' straniere operanti in Italia e di cui alla

legge 24.05.2002, n. 103, lo Sportello unico per l'immigrazione

provvede a comunicare, con modalita' telematiche, alla competente

rappresentanza diplomatico-consolare il proprio nullaosta.

9. Visto per "missione" (V.S.U. o V.N.)

Il visto per missione consente l'ingresso in Italia, ai fini di

un soggiorno di breve o lunga durata, a tempo determinato, allo

straniero che per ragioni legate alla sua funzione politica,

governativa o di pubblica utilita' debba recarsi in territorio

italiano.

Hanno accesso a tale categoria di visto gli stranieri che

rivestano cariche governative o siano dipendenti di pubblica

amministrazione, di enti pubblici, o di Organizzazioni

internazionali, inviati in Italia nell'espletamento delle loro

funzioni, ovvero i privati cittadini che per l'importanza della loro

attivita' e per gli scopi del soggiorno possano ritenersi di pubblica

utilita' per le relazioni tra lo Stato di appartenenza e l'Italia.

Il visto per missione puo' essere rilasciato anche in favore di

giornalisti corrispondenti ufficiali da accreditare in Italia. In tal

caso, le richieste di visto dovranno essere avanzate per le vie

diplomatiche, e la concessione del visto e' in ogni caso subordinata

all'acquisizione del preventivo nulla osta del Ministero degli affari

esteri, Servizio Stampa.

Analogo visto per missione puo' essere rilasciato agli stranieri

componenti lo stretto nucleo familiare convivente del titolare, anche

quando quest'ultimo sia esente dal visto.

10. Visto per "motivi familiari" (V.N.)

Il visto per motivi familiari, ai sensi di quanto disposto dagli

articoli 28 e 29 del testo unico 286/1998 e successive modifiche ed

integrazioni, consente l'ingresso in Italia, ai fini di un soggiorno

di lunga durata, al cittadino straniero nei confronti del quale il

congiunto residente in Italia intenda esercitare il proprio diritto a

mantenere o a riacquistare l'unita' familiare.

I. Se familiare di cittadino di un Paese dell'Unione Europea o di

un Paese aderente all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo

residente in Italia, ovvero di un cittadino italiano, il visto in

favore del cittadino straniero e' rilasciato alle condizioni previste

dal decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, artt. 2, 5 e 7.

Il visto per motivi familiari sara' anche rilasciato, in presenza

di un provvedimento definitivo adottato dall'Autorita' giudiziaria

italiana competente, nel caso di adozione - da parte di cittadini

italiani - di un cittadino straniero maggiorenne;

II. Il cittadino straniero, di Paesi comunque diversi da quelli

indicati al precedente punto I, regolarmente soggiornante in Italia,

titolare di carta di soggiorno, di permesso di soggiorno, ovvero di

visto d'ingresso di durata non inferiore ad un anno, rilasciati per

lavoro subordinato o autonomo, per asilo, per studio, per motivi

religiosi o per motivi familiari puo' richiedere il rilascio del

visto per motivi familiari in favore delle categorie di familiari di

cui al comma 1, 2 e 6 dell'art. 29 del testo unico 286/98 e

successive modifiche e integrazioni.

I requisiti e le condizioni per l'ottenimento del visto sono

stabiliti dall'art. 29, comma 3, 5, 6, 7 e 8 e 29-bis del testo unico

n. 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni, e dall'art. 6 del

d.P.R. n. 394/1999, e successive modifiche ed integrazioni.

Per l'ottenimento del visto d'ingresso il cittadino straniero

deve risultare in possesso di nullaosta per "familiare al seguito" o

"ricongiungimento familiare", rilasciato dallo Sportello Unico per

l'Immigrazione presso la Prefettura - Ufficio Territoriale del

Governo, e da questo trasmesso per via telematica direttamente agli

Uffici Consolari. Il nulla osta deve essere utilizzato, ai fini del

rilascio del visto per motivi familiari, entro sei mesi dalla data di

emissione.

Nel caso in cui il possesso dei requisiti e delle condizioni

previste non possano essere documentati in modo certo mediante

certificati o attestazioni rilasciati da competenti autorita'

straniere, in ragione della mancanza di un'autorita' riconosciuta o

comunque quando sussistano fondati dubbi sull'autenticita' della

predetta documentazione, le rappresentanze diplomatiche o consolari

provvedono al rilascio di certificazioni, ai sensi di quanto disposto

dall'art. 49 del dPR n. 200/67, sulla base dell'esame del DNA e delle

verifiche e controlli ritenuti necessari, disposti ai sensi di quanto

previsto dall'articolo 2, comma 2-bis del d.P.R. 394/1999 e

successive modifiche ed integrazioni.

Resta onere del richiedente il visto comprovare l'assenza di

altri figli nel Paese di origine o di provenienza per i genitori a

carico di cui all'articolo 29, comma 1, lettera c) del testo unico n.

286/1998 e successive modifiche ed integrazioni.

11. Visto per "motivi religiosi" (V.S.U. o V.N.)

Il visto per motivi religiosi consente l'ingresso, ai fini di un

soggiorno di breve o lunga durata, ai religiosi ed ai ministri di

culto stranieri appartenenti ad organizzazioni confessionali, che

intendono partecipare a manifestazioni di culto o esercitare

attivita' ecclesiastica, religiosa o pastorale.

I requisiti e le condizioni per l'ottenimento del viso sono:

a) l'effettiva condizione di "religioso", o di ministro di

culto nell'ambito della propria organizzazione di appartenenza

b) documentate garanzie circa il carattere religioso della

manifestazione o delle attivita' addotte a motivo del soggiorno in

Italia

c) nei casi in cui le spese di soggiorno dello straniero non

siano a carico di Enti religiosi, l'interessato deve disporre di

mezzi di sussistenza non inferiori all'importo stabilito dal

Ministero dell'Interno con la Direttiva di cui all'art. 4, comma 3

del T.U. 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni

d) assicurazione sanitaria, di cui alla Decisione del Consiglio

del 22 dicembre 2003, nei termini ed alle condizioni stabilite dalle

relative Linee Guida.

Nel caso di invito da parte di una associazione di culto,

operante di fatto in Italia e non riferibile a confessioni che hanno

stipulato intese con lo Stato italiano o ad enti di culto

riconosciuti giuridicamente, il visto verra' rilasciato solo previa

verifica da parte del Ministero dell'Interno della natura di culto

dell'ente e della conformita' del suo statuto ai principi

dell'ordinamento italiano.

12. Visto di "reingresso" (V.N.)

Il visto di reingresso consente l'ingresso in territorio

nazionale, ai fini della prosecuzione di un soggiorno di lunga durata

a tempo determinato o indeterminato, agli stranieri titolari di carta

o permesso di soggiorno la cui validita' risulti scaduta, ovvero

titolari di permesso di soggiorno in corso di validita' ma che si

trovino incidentalmente sprovvisti di tali documenti ed intendano

rientrare nel territorio italiano.

I requisiti e le condizioni per l'ottenimento del visto sono

stabiliti dall'art. 8 del d.P.R. n. 394/1999, e successive modifiche

ed integrazioni. In particolare:

I. ai sensi di quanto previsto dal comma 3, il visto di

reingresso e' concesso in favore dei cittadini stranieri il cui

documento di soggiorno risulti:

a) scaduto da non oltre 60 giorni - da estendersi fino a sei

mesi in caso di comprovati gravi motivi di salute del cittadino

straniero, dei suoi parenti di I grado o del coniuge - e del quale

sia stato chiesto il rinnovo entro i termini. In tali casi non e'

previsto il rilascio di nullaosta da parte della questura;

b) scaduto da oltre 60 giorni - senza limiti di tempo - e del

quale sia stato chiesto il rinnovo nei termini, qualora si sia

allontanato dal territorio nazionale per adempiere gli obblighi

militari. Solo nel caso il documento risulti scaduto da oltre 6 mesi,

il visto d'ingresso e' rilasciato previo nulla osta della questura.

II. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 8, comma 4 del dPR n.

394/1999 e successive modifiche ed integrazioni, il visto di

reingresso e' concesso, previo nulla osta della questura, anche in

favore dei cittadini stranieri privi di documento di soggiorno,

perche' smarrito o sottratto.

III. Il visto di reingresso e' rilasciato anche al cittadino

straniero il cui documento di soggiorno sia scaduto da non oltre 60

giorni e del quale non sia stato chiesto il rinnovo entro i termini,

previo nulla osta della questura competente.

13. Visto per "residenza elettiva" (V.N.)

Il visto per residenza elettiva consente l'ingresso in Italia, ai

fini del soggiorno, allo straniero che intenda stabilirsi nel nostro

Paese e sia in grado di mantenersi autonomamente, senza esercitare

alcuna attivita' lavorativa.

A tal fine, lo straniero dovra' fornire adeguate e documentate

garanzie circa la disponibilita' di un'abitazione da eleggere a

residenza, e di ampie risorse economiche autonome, stabili e

regolari, di cui si possa ragionevolmente supporre la continuita' nel

futuro. Tali risorse, comunque non inferiori al triplo dell'importo

annuo previsto dalla tabella A allegata alla direttiva del Ministro

dell'interno del 1 marzo 2000, recante definizione dei mezzi di

sussistenza per l'ingresso ed il soggiorno degli stranieri nel

territorio dello Stato, dovranno provenire dalla titolarita' di

cospicue rendite (pensioni, vitalizi), dal possesso di proprieta'

immobiliari, dalla titolarita' di stabili attivita'

economico-commerciali o da altre fonti diverse dal lavoro

subordinato.

Anche al coniuge convivente, ai figli minori ed ai figli

maggiorenni conviventi ed a carico, potra' essere rilasciato analogo

visto, a condizione che le suddette capacita' finanziarie siano

giudicate adeguate anche per quest'ultimi.

14. Visto per "ricerca" (V.S.U. o V.N.)

Il visto per ricerca consente l'ingresso, ai fini di un soggiorno

di breve o di lunga durata, allo straniero, in possesso di un titolo

di studio superiore che nel Paese in cui e' stato conseguito dia

accesso a programmi di dottorato, il quale sia chiamato in Italia per

lo svolgimento di un'attivita' di ricerca da parte di un'universita'

o di un istituto di ricerca aventi i requisiti previsti dall'art.

27-ter , comma 1 e 2 del testo unico n. 286/98 e successive modifiche

ed integrazioni.

L'attivita' di ricerca cui e' chiamato lo straniero puo' essere

svolta, a seconda dell'apposita convenzione di accoglienza stipulata

con l'universita' o l'istituto di ricerca, nelle forme di lavoro

subordinato, lavoro autonomo, o nell'ambito di una borsa di

addestramento alla ricerca.

I requisiti e le condizioni per l'ottenimento del visto sono

stabiliti dall'art. 27-ter del testo unico n. 286/98 e successive

modifiche ed integrazioni.

Ai fini del rilascio del visto d'ingresso di lunga durata, lo

Sportello Unico per l'Immigrazione provvedera' a comunicare per via

telematica alla competente rappresentanza diplomatico-consolare il

proprio nulla osta per ricerca. Il relativo visto e' rilasciato

prioritariamente rispetto a quello delle altre tipologie.

Il nullaosta per "ricerca" rilasciato dallo Sportello Unico per

l'Immigrazione ai sensi di quanto previsto dall'articolo 27-ter del

testo unico 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni e

trasmesso per via telematica direttamente agli Uffici Consolari, deve

essere utilizzato, ai fini del rilascio del visto, entro sei mesi

dalla data di emissione.

Il visto d'ingresso per lo svolgimento in Italia di un'attivita'

di ricerca nel campo delle professioni sanitarie e' subordinato,

oltre che al possesso di tutti i requisiti di norma previsti, anche

al preventivo riconoscimento del titolo di studio da parte del

Ministero della salute. Nei casi in cui non sia previsto lo

svolgimento di attivita' di tipo sanitario, il responsabile legale

della struttura sanitaria ove verra' svolta l'attivita' di ricerca

dovra' rilasciare una specifica dichiarazione in tal senso ad uso

delle Rappresentanze diplomatico-consolari.

15. Visto per "studio" (V.S.U. o V.N.)

I. Il visto per studio consente l'ingresso in Italia, ai fini di

un soggiorno di lunga durata ma a tempo determinato, allo straniero

che - nell'ambito della quota stabilita dal decreto di cui

all'articolo 39, comma 4 del testo unico 286/1998 e successive

modifiche ed integrazioni, ed alle condizioni stabilite dal

provvedimento di cui all'articolo 46, comma 2 del d.P.R. 394/1999 e

successive modifiche ed integrazioni - intenda seguire corsi

universitari.

Il visto per studio e' concesso anche, alle medesime condizioni

ed in presenza di analoghi requisiti, in favore degli studenti

stranieri ammessi a frequentare corsi universitari presso universita'

vaticane, universita' straniere presenti in territorio nazionale,

ovvero universita' private comunque diverse da quelle indicate dal

provvedimento di cui all'articolo 46, comma 2 del d.P.R. 394/1999 e

successive modifiche ed integrazioni, in favore dei quali sia stato

espresso esplicito nulla osta da parte del Ministero degli Affari

Esteri, Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese.

II. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 39-bis del testo

unico 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni e dall'articolo

44-bis del d.P.R. 394/1999 e successive modifiche ed integrazioni, il

visto per studio, di breve o lunga durata, e' concesso anche in

favore di studenti stranieri:

A) maggiori di eta', che intendano seguire corsi superiori di

studio diversi da quelli di cui ai successivi punti C), D), E) e F),

ma coerenti con la precedente formazione della quale si dimostri

l'avvenuta acquisizione nel Paese di provenienza;

B) maggiori di eta' ammessi a frequentare corsi di studio negli

istituti di istruzione secondaria superiore e corsi di istruzione e

formazione tecnica superiore;

C) minori di eta', comunque maggiori di anni 14, che

partecipino a programmi di scambio o ad iniziative culturali che

abbiano ricevuto la preventiva ed esplicita autorizzazione da parte

del Ministero degli Affari Esteri, Direzione Generale per Promozione

del Sistema Paese, e del Ministero dell'Istruzione, dell'Universita'

e della Ricerca (o, in luogo di quest'ultimo, dal Ministero per i

Beni e le Attivita' Culturali) nonche' nelle ipotesi ed alle

condizioni previste dall'articolo 39-bis lettera c) del testo unico

286/1998 e successive modifiche ed integrazioni e dall' articolo

44-bis, comma 2 lettera b) del d.P.R. 394/1999 e successive modifiche

ed integrazioni;

D) stranieri chiamati a partecipare ad attivita' previste nel

quadro di programmi di assistenza e cooperazione del Governo

italiano, nell'ambito di quanto previsto dalle leggi nn. 49/1987,

180/1992, 212/1992 e 84/2001;

E) stranieri che intendano fare ingresso in Italia per

attivita' di ricerca avanzata o di alta cultura, non ricompresi tra

le categorie di cui all'art. 27-ter del Tu 286/98 e successive

modifiche ed integrazioni;

F) maggiori di eta' che, in possesso dei requisiti previsti per

il rilascio del visto per studio, intendano frequentare tirocini

formativi di cui all'articolo 39-bis del testo unico 286/1998 e

successive modifiche ed integrazioni, ed all'articolo 40, comma 9

lettera a) e comma 10 del d.P.R. 394/1999 e successive modifiche ed

integrazioni, nell'ambito del contingente annuale stabilito dal

decreto di cui all'articolo 44-bis, comma 6 del citato decreto. In

tali casi, per il rilascio del visto per studio, le Regioni

provvederanno a rilasciare al cittadino straniero una specifica

autorizzazione;

G) maggiori di eta' che, in possesso dei requisiti previsti per

il rilascio del visto per studio, intendano frequentare corsi di

formazione professionale di cui all'articolo 39-bis del testo unico

286/1998 e successive modifiche ed integrazioni e all'articolo

44-bis, comma 5 del d.P.R. 394/1999 e successive modifiche ed

integrazioni, nell'ambito del contingente annuale stabilito dallo

stesso articolo.

I requisiti e le condizioni per l'ottenimento del visto sono:

a) documentate garanzie circa il corso superiore di studio, il

corso di formazione professionale o il corso finanziato dal governo

italiano da seguire, ovvero l'attivita' di ricerca da svolgere;

b) adeguate garanzie circa i mezzi di sostentamento, comunque

non inferiori all'importo stabilito dal Ministero dell'interno con la

direttiva di cui all'art. 4, comma 3 del testo unico n. 286/1998 e

successive modifiche ed integrazioni, ovvero uno specifico

provvedimento di assegnazione di borsa di studio, di entita' non

inferiore al suddetto importo, da parte dell'Ente erogatore;

c) polizza assicurativa per cure mediche e ricoveri

ospedalieri, laddove lo straniero non abbia diritto all'assistenza

sanitaria in Italia in virtu' di accordi o convenzioni in vigore con

il suo Paese;

d) disponibilita' di un alloggio: prenotazione alberghiera o

dichiarazione di ospitalita', prestata da cittadino italiano o

straniero regolarmente residente in Italia.

Il visto d'ingresso per la partecipazione ad attivita' di studio

ovvero a corsi di studio o di formazione professionale di argomento

medico-sanitario che comportino l'esercizio di attivita' sanitaria,

e' subordinato, oltre al possesso di tutti i requisiti di norma

previsti, anche al preventivo riconoscimento del titolo di studio da

parte del Ministero della salute. Nei casi in cui non sia previsto lo

svolgimento di attivita' di tipo sanitario, il responsabile legale

della struttura sanitaria ove verra' svolta l'attivita' di studio

dovra' rilasciare una specifica dichiarazione in tal senso ad uso

delle Rappresentanze diplomatico-consolari.

Il visto per studio e' altresi' rilasciato, per il periodo

necessario, allo straniero che si trovi nelle condizioni previste

dall'art. 47, comma 1 del d.P.R. n. 394/1999 e successive modifiche

ed integrazioni.

16. Visto per "transito aeroportuale" (V.T.L.)

Il visto per transito aeroportuale consente al cittadino

straniero specificatamente soggetto a tale obbligo (allegato 4 del

Codice Visti), di accedere alla zona internazionale di transito di un

aeroporto, durante scali o tratte di un volo o di voli

internazionali, senza entrare nel territorio della Parte contraente

che ha rilasciato il visto. L'obbligo del visto costituisce

un'eccezione al diritto generale di libero transito attraverso la

zona internazionale di transito degli aeroporti.

I requisiti e le condizioni per l'ottenimento del visto sono:

a) valido passaporto od equivalente documento di viaggio

munito, ove richiesto, di visto di ingresso nel Paese terzo di

destinazione finale;

b) biglietto aereo o prenotazione.

17. Visto per "transito" (V.S.U.)

Il visto per transito consente ad un cittadino straniero di

attraversare il territorio delle parti contraenti nel corso di un

viaggio da uno Stato terzo ad altro Stato terzo, ed e' concesso a

condizione che allo stesso sia garantito l'ingresso nello Stato di

destinazione finale e che il tragitto debba ragionevolmente portarlo

a transitare sul territorio delle altre parti contraenti.

La concessione del visto e' sempre subordinata alla sussistenza

dei requisiti minimi richiesti, in generale, per il rilascio di un

visto di breve durata per "turismo". Ulteriore requisito e' il

possesso da parte dello straniero, ove necessario, del visto di

ingresso nel Paese terzo di destinazione finale.

Il visto per transito e' altresi' rilasciato ai lavoratori

marittimi stranieri che intendano imbarcare o sbarcare da navi,

battenti bandiera italiana o straniera, presso porti situati nel

territorio nazionale o nello spazio Schengen, a fronte di conferma

della presenza della nave rilasciata dalla competente Capitaneria di

Porto italiana.

18. Visto per "trasporto" (V.S.U.)

Il visto per trasporto consente l'ingresso, ai fini di un

soggiorno di breve durata, allo straniero che intenda recarsi in

Italia per brevi periodi per lo svolgimento di un'attivita'

professionale connessa con il trasporto di merci o di persone, per

via terrestre (autotrasportatori), o per via aerea (equipaggi di voli

civili, charter o privati, diversi da quelli di linea il cui status

e' regolato dalla Convenzione di Chicago del 1944).

I requisiti e le condizioni previsti per l'ottenimento del visto

sono costituiti dalla documentazione attestante la condizione

professionale del richiedente, e da quella inerente la dettagliata

attivita' da svolgere in occasione del soggiorno richiesto.

In ogni caso, il cittadino straniero deve anche dimostrare:

a) il possesso di adeguati mezzi economici di sostentamento, in

ogni caso non inferiori all'importo stabilito dal Ministero

dell'interno con la direttiva di cui all'art. 4, comma 3 del testo

unico n. 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni;

b) la disponibilita' di un alloggio, mediante prenotazione

alberghiera o dichiarazione di ospitalita', prestata da cittadino

dell'U.E. o straniero regolarmente residente in Italia;

c) assicurazione sanitaria, di cui alla Decisione del Consiglio

del 22 dicembre 2003, nei termini ed alle condizioni stabilite dalle

relative Linee Guida.

Il cittadino straniero autotrasportatore titolare del visto per

trasporto non e' autorizzato a condurre veicoli immatricolati in

Italia o in uno dei Paesi dell'Unione Europea.

19. Visto per "turismo" (V.S.U.)

Il visto per turismo consente l'ingresso, per un soggiorno di

breve durata in Italia e negli altri Paesi dello spazio Schengen, al

cittadino straniero che intenda viaggiare per motivi turistici.

I requisiti e le condizioni per l'ottenimento del visto sono:

a) adeguati mezzi finanziari di sostentamento, non inferiori

all'importo stabilito dal Ministero dell'interno con la direttiva di

cui all'art. 4, comma 3, del testo unico n. 286/1998 e successive

modifiche ed integrazioni;

b) il titolo di viaggio di andata e ritorno (o prenotazione),

ovvero la disponibilita' di autonomi mezzi di viaggio;

c) la disponibilita' di un alloggio: prenotazione alberghiera o

dichiarazione di ospitalita', prestata da cittadino italiano o

straniero regolarmente residente in Italia. Questa, che dovra'

riportare la disponibilita' del dichiarante ad offrire un alloggio in

territorio nazionale al richiedente il visto, riveste valore

esclusivamente ai fini della dimostrazione del possesso del requisito

della disponibilita' di un alloggio;

d) assicurazione sanitaria, di cui alla Decisione del Consiglio

del 22 dicembre 2003.

In presenza di richiesta di visto avanzata dal cittadino italiano

o di un altro Paese dell'Unione Europea residente in Italia, in

favore di parenti entro il II grado, in possesso dei requisiti

previsti, il visto per turismo e' rilasciato prescindendo dalla

valutazione di cui all'art. 4 del presente decreto.

Il visto per turismo puo' essere concesso, in presenza dei

requisiti sopra descritti e su esplicito invito di societa' sportive

italiane, anche per brevi periodi di allenamento.

Agli stranieri chiamati in Italia a partecipare a manifestazioni

sportive diverse da quelle di cui al visto per gara sportiva, puo'

essere concesso il visto per turismo in presenza di un esplicito

invito a partecipare rivolto all'atleta o al gruppo sportivo, e dei

requisiti sopra descritti.

Per l'ingresso di minori stranieri, si richiama quanto previsto

in proposito dall'articolo 3, comma 1 del presente Decreto.

Per i minori di eta' che partecipino a programmi di accoglienza a

carattere turistico-umanitario approvati dal Comitato per i Minori

stranieri di cui all'articolo 33 del testo unico n. 286/1998 e

successive modifiche ed integrazioni, sono requisiti necessari:

a) l'assenso all'espatrio da parte di chi eserciti la potesta'

genitoriale o da parte del tutore;

b) l'autorizzazione scritta dello stesso Comitato.

20. Visto per "vacanze-lavoro" (V.N.)

Il visto per vacanze-lavoro consente l'ingresso, per un soggiorno

di lunga durata, ai cittadini dei Paesi con cui l'Italia abbia

stipulato degli specifici accordi in materia, ai sensi dell'art. 27,

comma 1, lettera r) del testo unico n. 286/1998 e successive

modifiche ed integrazioni, e dell'art. 40, comma 20 del d.P.R. n.

394/1999 e successive modifiche ed integrazioni.

La durata massima del visto e' di un anno, ferme restando le

limitazioni dell'attivita' lavorativa disposte dall'art. 40, comma 20

del d.P.R. n. 394/1999, cosi' come modificato dal d.P.R. 18 ottobre

2004 n. 334 e successive modifiche ed integrazioni.

I requisiti e le condizioni per l'ottenimento del visto sono

previsti dagli specifici accordi internazionali in materia, tenendo

conto dei parametri stabiliti dal Ministero dell'interno agli

articoli 2 e 4 della Direttiva di cui all'art. 4, comma 3 del testo

unico n. 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni.

21. Visto per "volontariato" (V.S.U. o V.N.)

Il visto per volontariato consente l'ingresso in Italia, ai fini

di un soggiorno di breve o lunga durata, e comunque per un periodo

non superiore ad un anno, allo straniero, di eta' compresa tra i 20

ed i 30 anni, autorizzato a partecipare ad un programma di

volontariato, ai sensi dell'art. 27-bis del testo unico 286/1998 e

successive modifiche ed integrazioni, sulla base di una apposita

convenzione stipulata tra lo straniero stesso ed una organizzazione

promotrice ricompresa tra quelle indicate nell'art. 27-bis , comma 2

lettera a) del predetto testo unico.

Il visto e' concesso allo straniero titolare di nulla osta

rilasciato e trasmesso telematicamente dallo Sportello unico per

l'immigrazione che ne ha valutato le condizioni e i requisiti,

secondo quanto previsto dal citato art. 27-bis del testo unico

286/1998 e nell'ambito del contingente numerico stabilito nel Decreto

annuale emanato dal Ministero del lavoro, di concerto con il

Ministero dell'interno e degli affari esteri.

Il nullaosta per "volontariato" rilasciato dallo Sportello Unico

per l'Immigrazione ai sensi di quanto previsto dall'articolo 27-bis

del testo unico 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni e

trasmesso per via telematica direttamente agli Uffici Consolari, deve

essere utilizzato, ai fini del rilascio del visto, entro sei mesi

dalla data di emissione.

Il visto per volontariato, in presenza di una specifica

segnalazione dell'Agenzia nazionale per i giovani, e' concesso anche

ai cittadini stranieri che debbano prestare la loro attivita' in

Italia nell'ambito del Servizio Volontario Europeo.

 

 

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