Avv. Paolo Nesta


Palazzo Giustizia  Roma


Palazzo Giustizia Milano

Sede di Roma: C.so Vittorio Emanuele II,  252   00186 – Roma
Tel. (+39) 06.6864694 – 06.6833101 Fax (+39) 06.6838993
Sede di Milano:  Via Pattari,  6   20122 - Milano 
Tel. (+39) 02.36556452 – 02.36556453  Fax (+ 39) 02.36556454 

 

Legge comunitaria 2010 approvata in via definitiva dal Senato-Testo

 

Home page

Note legali e privacy

Dove siamo

Profilo e attività

Avvocati dello Studio

Contatti

Cassa di Previdenza e deontologia forense

Notizie di cultura e di utilità varie

 

 

 

L’aula del Senato ha approvato il 30 novembre in via definitiva la legge comunitaria 2010: il via libera è giunto con 258 sì e un solo voto contrario.

Il primo articolo del provvedimento delega il Governo ad approvare norme per disciplinare il trattamento sanzionatorio per le violazioni di obblighi discendenti da direttive attuate in via regolamentare o amministrativa (ossia per via non legislativa) e per i regolamenti europei già pubblicati alla data di entrata in vigore della legge comunitaria per i quali però non siano già previste sanzioni penali o amministrative.

La necessità della disposizione risiede nel fatto che, sia nel caso dell’attuazione di direttive in via regolamentare o amministrativa, sia nel caso di regolamenti (che non necessitano di atti di recepimento, essendo direttamente applicabili), è necessaria una fonte normativa interna di rango primario atta a introdurre norme sanzionatorie di natura penale o amministrativa nell’ordinamento nazionale. La finalità dell’articolo è, pertanto, quella di consentire al Governo di introdurre sanzioni volte a punire le trasgressioni commesse in violazione dei precetti contenuti nelle sopra richiamate disposizioni normative.

Il successivo articolo 3, invece, delega il Governo ad adottare testi unici o codici di settore delle disposizioni dettate in

attuazione delle deleghe conferite per il recepimento di direttive comunitarie, con lo scopo di coordinarle con quelle vigenti nelle stesse materie. Le deleghe potranno essere esercitate entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore di ciascun decreto legislativo di recepimento di direttive adottato ai sensi della stessa legge comunitaria 2010.

Altre norme di particolare rilevanza contenute nella legge riguardano:

a) la corresponsione delle diarie per le missioni all’estero per le missioni (art. 4), ritenute indispensabili ad assicurare la partecipazione a riunioni nell’ambito di processi decisionali dell’Unione europea;

b) le modifiche alla disciplina recata dal codice del consumo (D.Lgs. 206/2005) sulla commercializzazione a distanza di servizi finanziari. In primo luogo si modifica la disciplina delle informazioni precontrattuali da fornire al consumatore, in particolare quelle relative al fornitore di servizi finanziari oggetto di commercializzazione (art. 5). In secondo luogo si interviene sulla casistica di esclusione dell’applicazione del diritto di recesso in capo al consumatore. Infine, si modifica la disciplina del pagamento del servizio fornito prima del recesso: il fornitore è obbligato ad effettuare il rimborso degli importi dovuti in conformità del contratto entro e non oltre entro trenta giorni; il consumatore è poi tenuto a effettuare la restituzione entro e non oltre entro trenta giorni;

c) la delega al Governo (art. 7) ad attuare la direttiva 2010/73/UE, relativa al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari, e la direttiva 2004/109/CE sull’armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato;

d) l’introduzione di novelle al D.L. 400/1993, recante “Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime” (art. 11), che vengono apportate con l’obiettivo di favorire lo sviluppo e l’innovazione dell’impresa turistico-balneare-ricreativa. In particolare, i commi da 2 a 5, delegano il Governo al riordino della legislazione concernente le concessioni demaniali marittime, dettandone principi e criteri direttivi, mentre il comma 6 definisce le imprese turistico-balneari, disciplinando altresì una serie di interventi finalizzati alla promozione delle attività turistico-balneari;

e) la definizione di principi e criteri direttivi per l’attuazione della direttiva relativa ai poteri e alle funzioni delle tre nuove Autorità di vigilanza europee costituite per il settore bancario, per il settore assicurativo e pensionistico e per il settore dei mercati e degli strumenti (art. 15);

f) l’estensione del regime di detraibilità dall’IRPEF dei canoni relativi a contratti di locazione stipulati da studenti

universitari fuori sede anche ai contratti di affitto stipulati da studenti universitari italiani presso facoltà di Paesi Membri dell’Unione europea, allo scopo di adeguare la normativa italiana a quella comunitaria e ottemperare alla procedura di infrazione (art. 16);

g) la delega al Governo (art. 21) per l’attuazione di tre direttive: la 2009/38/CE, riguardante l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie; la 2009/50/CE sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di Paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati; la 2009/52/CE, che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;

h) la delega al Governo (art. 22) per l’attuazione alla direttiva 2010/76/CE, che modifica precedenti direttive (la n. 2006/48/CE e la n. 2006/49/CE) per quanto riguarda i requisiti patrimoniali per il portafoglio di negoziazione e le ricartolarizzazioni e il riesame delle politiche remunerative da parte delle autorità di vigilanza. Viene data, altresì, diretta attuazione ad alcune disposizioni previste dalla succitata direttiva 2010/76/CE, novellando, a tal fine, alcuni articoli del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia e del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria al fine di ampliare i poteri di vigilanza della Banca d'Italia.

 

 

SENATO DELLA REPUBBLICA

2322-B - XVI

Attesto che il Senato della Repubblica,

il 30 novembre 2011, ha approvato il seguente disegno di

legge, d’iniziativa del Governo, gia` approvato dal Senato e

modificato dalla Camera dei deputati previo stralcio degli

articoli 15, 23, 28, 29, 31, 32, 33, 35, 36, 37 e 40:

Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza

dell’Italia alle Comunita` europee – Legge comunitaria 2010

 

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria

di violazioni di disposizioni

comunitarie)

1. Al fine di assicurare la piena integrazione

delle norme comunitarie nell’ordinamento

nazionale il Governo, fatte salve le

norme penali vigenti, e` delegato ad adottare,

entro due anni dalla data di entrata in vigore

della presente legge, disposizioni recanti sanzioni

penali o amministrative per le violazioni

di obblighi contenuti in direttive comunitarie

attuate in via regolamentare o amministrativa,

ai sensi delle leggi comunitarie vigenti,

o in regolamenti comunitari pubblicati

alla data di entrata in vigore della presente

legge, per i quali non sono gia` previste sanzioni

penali o amministrative.

2. La delega di cui al comma 1 e` esercitata

con decreti legislativi adottati ai sensi

dell’articolo 14 della legge 23 agosto 1988,

n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio

dei ministri o del Ministro per le politiche

europee e del Ministro della giustizia, di

concerto con i Ministri competenti per materia.

I decreti legislativi si informano ai princı`

pi e criteri direttivi di cui all’articolo 2,

comma 1, lettera c), della legge 4 giugno

2010, n. 96.

3. Gli schemi di decreto legislativo di cui

al presente articolo sono trasmessi alla Camera

dei deputati e al Senato della Repubblica

per l’espressione del parere da parte

dei competenti organi parlamentari con le

modalita` e nei termini previsti dai commi 3

e 8 dell’articolo 1 della legge 4 giugno

2010, n. 96.

SENATO DELLA REPUBBLICA

2322-B - XVI

Attesto che il Senato della Repubblica,

il 30 novembre 2011, ha approvato il seguente disegno di

legge, d’iniziativa del Governo, gia` approvato dal Senato e

modificato dalla Camera dei deputati previo stralcio degli

articoli 15, 23, 28, 29, 31, 32, 33, 35, 36, 37 e 40:

Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza

dell’Italia alle Comunita` europee – Legge comunitaria 2010

– 2 –

Art. 2.

(Oneri relativi a prestazioni e controlli)

1. In relazione agli oneri per prestazioni e

controlli, si applicano le disposizioni di cui

all’articolo 9, commi 2 e 2-bis, della legge

4 febbraio 2005, n. 11, e successive modificazioni.

Art. 3.

(Delega al Governo per il riordino normativo

nelle materie interessate dalle direttive

comunitarie)

1. Il Governo e` delegato ad adottare, senza

nuovi o maggiori oneri a carico della finanza

pubblica, con le modalita` e secondo i princı`

pi e criteri direttivi di cui all’articolo 20

della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive

modificazioni, entro ventiquattro mesi

dalla data di entrata in vigore di ciascuno

dei decreti legislativi adottati ai sensi della

presente legge, testi unici o codici di settore

delle disposizioni dettate in attuazione delle

deleghe conferite dalla presente legge per il

recepimento di direttive comunitarie, al fine

di coordinare le medesime con le altre norme

legislative vigenti nelle stesse materie. Qualora

i testi unici o i codici di settore riguardino

i princı`pi fondamentali nelle materie

di cui all’articolo 117, terzo comma, della

Costituzione o in altre materie di interesse

delle regioni, i relativi schemi di decreto legislativo

sono sottoposti al parere della Conferenza

permanente per i rapporti tra lo

Stato, le regioni e le province autonome di

Trento e di Bolzano, nonche` al parere della

Commissione parlamentare per le questioni

regionali.

2. I testi unici e i codici di settore di cui al

comma 1 riguardano materie o settori omogenei.

Le disposizioni contenute nei testi

unici o nei codici di settore non possono essere

abrogate, derogate, sospese o comunque

modificate, se non in modo esplicito mediante

l’indicazione puntuale delle disposizioni

da abrogare, derogare, sospendere o

modificare.

Art. 4.

(Missioni connesse con gli impegni europei)

1. La disposizione del quinto periodo del

comma 12 dell’articolo 6 del decreto-legge

31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,

dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,

e successive modificazioni, non si applica

alle missioni indispensabili ad assicurare la

partecipazione a riunioni nell’ambito dei processi

decisionali dell’Unione europea e degli

organismi internazionali di cui l’Italia e`

parte, nonche` alle missioni nei Paesi beneficiari

degli aiuti erogati da parte dei medesimi

organismi e dell’Unione europea.

2. All’attuazione del comma 1 si provvede

nei limiti delle risorse finanziarie disponibili

a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori

oneri a carico della finanza pubblica.

Capo II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI E PRINCI`

PI E CRITERI DIRETTIVI SPECIFICI

DI DELEGA LEGISLATIVA

Art. 5.

(Modifiche al codice del consumo in materia

di servizi finanziari a distanza)

1. Al codice del consumo, di cui al decreto

legislativo 6 settembre 2005, n. 206,

sono apportate le seguenti modifiche:

a) all’articolo 67-quinquies, comma 1,

la lettera b) e` sostituita dalla seguente:

«b) l’identita` del rappresentante del fornitore

stabilito nello Stato membro di residenza

del consumatore e l’indirizzo geogra

3 –

fico rilevante nei rapporti tra consumatore e

rappresentante, quando tale rappresentante

esista»;

b) all’articolo 67-duodecies, comma 5,

lettera c), le parole: «, nonche` ai contratti

di assicurazione obbligatoria della responsabilita`

civile per i danni derivanti dalla circolazione

dei veicoli a motore e dei natanti, per

i quali si sia verificato l’evento assicurato»

sono soppresse;

c) all’articolo 67-terdecies, comma 4, le

parole: «entro quindici giorni» sono sostituite

dalle seguenti: «entro e non oltre trenta

giorni»;

d) all’articolo 67-terdecies, comma 5, le

parole: «entro quindici giorni» sono sostituite

dalle seguenti: «entro e non oltre trenta

giorni».

Art. 6.

(Delega al Governo per l’attuazione delle

direttive 2009/65/CE, in materia di organismi

di investimento collettivo in valori mobiliari,

2009/109/CE, concernente obblighi

informativi in caso di fusioni e scissioni, e

2009/110/CE, relativa agli istituti di moneta

elettronica)

1. Il Governo e` delegato ad adottare, entro

tre mesi dalla data di entrata in vigore della

presente legge, su proposta del Presidente del

Consiglio dei ministri o del Ministro per le

politiche europee e del Ministro dell’economia

e delle finanze, di concerto con i Ministri

degli affari esteri e della giustizia, uno o

piu` decreti legislativi per dare attuazione alla

direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo

e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente

il coordinamento delle disposizioni legislative,

regolamentari e amministrative in

materia di taluni organismi di investimento

collettivo in valori mobiliari (OICVM) (rifusione),

alla direttiva 2009/109/CE del Parlamento

europeo e del Consiglio, del 16 settembre

2009, che modifica le direttive del

Consiglio 77/91/CEE, 78/855/CEE e 82/

891/CEE e la direttiva 2005/56/CE per

quanto riguarda gli obblighi in materia di relazioni

e di documentazione in caso di fusioni

e scissioni, e alla direttiva 2009/110/

CE del Parlamento europeo e del Consiglio,

del 16 settembre 2009, concernente l’avvio,

l’esercizio e la vigilanza prudenziale dell’attivita`

degli istituti di moneta elettronica, che

modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/

CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE.

2. Nella predisposizione del decreto legislativo

per l’attuazione della direttiva 2009/

65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,

del 13 luglio 2009, il Governo e` tenuto

al rispetto, oltre che dei princı`pi e criteri direttivi

generali di cui all’articolo 2 della

legge 4 giugno 2010, n. 96, in quanto compatibili,

anche dei seguenti princı`pi e criteri

direttivi specifici:

a) apportare al testo unico delle disposizioni

in materia di intermediazione finanziaria,

di cui al decreto legislativo 24 febbraio

1998, n. 58, le modifiche e le integrazioni

necessarie al corretto ed integrale recepimento

della direttiva e delle relative misure

di esecuzione nell’ordinamento nazionale,

confermando, ove opportuno, il ricorso alla

disciplina secondaria e attribuendo le competenze

e i poteri di vigilanza alla Banca d’Italia

e alla Commissione nazionale per le societa`

e la borsa (CONSOB) secondo quanto

previsto dagli articoli 5 e 6 del citato testo

unico;

b) prevedere, in conformita` alla disciplina

della direttiva in esame, le necessarie

modifiche alle norme del citato testo unico

di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998,

per consentire che una societa` di gestione

del risparmio possa istituire e gestire fondi

comuni di investimento armonizzati in altri

Stati membri e che una societa` di gestione

armonizzata possa istituire e gestire fondi comuni

di investimento armonizzati in Italia;

c) prevedere, in conformita` alle definizioni

e alla disciplina della direttiva in

– 4 –

esame, le opportune modifiche alle norme

del citato testo unico di cui al decreto legislativo

n. 58 del 1998 concernenti la libera

prestazione dei servizi e la liberta` di stabilimento

delle societa` di gestione armonizzate,

anche al fine di garantire che una societa`

di gestione armonizzata operante in Italia

sia tenuta a rispettare le norme italiane in

materia di costituzione e di funzionamento

dei fondi comuni di investimento armonizzati,

e che la prestazione in Italia del servizio

di gestione collettiva del risparmio da parte

di succursali delle societa` di gestione armonizzate

avvenga nel rispetto delle regole di

comportamento stabilite nel citato testo

unico;

d) attribuire alla Banca d’Italia e alla

CONSOB, in relazione alle rispettive competenze,

i poteri di vigilanza e di indagine previsti

dall’articolo 98 della citata direttiva

2009/65/CE, secondo i criteri e le modalita`

previsti dall’articolo 187-octies del citato testo

unico di cui al decreto legislativo n. 58

del 1998, e successive modificazioni;

e) modificare, ove necessario, il citato

testo unico di cui al decreto legislativo

n. 58 del 1998 per recepire le disposizioni

della direttiva in materia di fusioni transfrontaliere

di OICVM e di strutture master-feeder;

f) introdurre norme di coordinamento

con la disciplina fiscale vigente in materia

di OICVM;

g) ridefinire con opportune modifiche,

in conformita` alle definizioni e alla disciplina

della citata direttiva 2009/65/CE, le

norme del citato testo unico di cui al decreto

legislativo n. 58 del 1998 concernenti l’offerta

in Italia di quote di fondi comuni di investimento

armonizzati;

h) attuare le misure di tutela dell’investitore

secondo quanto previsto dalla direttiva,

in particolare con riferimento alle informazioni

per gli investitori, adeguando la disciplina

dell’offerta al pubblico delle quote

o azioni di OICVM aperti;

i) prevedere l’applicazione di sanzioni

amministrative pecuniarie per le violazioni

delle regole dettate nei confronti delle societa`

di gestione del risparmio armonizzate

in attuazione della direttiva, in linea con

quelle gia` stabilite dal citato testo unico di

cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, e

nei limiti massimi ivi previsti, in tema di disciplina

degli intermediari;

l) in coerenza con quanto previsto alla

lettera i), apportare alla disciplina complessivamente

vigente in materia sanzionatoria ai

sensi del citato testo unico di cui al decreto

legislativo n. 58 del 1998 le modificazioni

occorrenti per assicurare, in ogni caso senza

nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,

l’armonizzazione dei criteri applicativi

e delle relative procedure, efficaci misure di

deflazione del contenzioso, nonche` l’adeguamento

della disciplina dei controlli e della

vigilanza e delle forme e dei limiti della responsabilita`

dei soggetti preposti, comunque

nel rispetto del principio di proporzionalita`

e anche avendo riguardo agli analoghi modelli

normativi nazionali o dell’Unione europea,

a tal fine prevedendo:

1) in presenza di mutamenti della disciplina

applicabile, l’estensione del principio

del favor rei;

2) la generalizzazione della responsabilita`

delle persone fisiche responsabili che

svolgono funzioni di amministrazione, direzione

e controllo per le violazioni previste

dal citato testo unico, con responsabilita` solidale

dell’ente di appartenenza e diritto di regresso

di quest’ultimo nei confronti delle

prime;

3) l’estensione dell’istituto dell’oblazione

e di altri strumenti deflativi del contenzioso,

nonche` l’introduzione, con gli opportuni

adattamenti, della disciplina prevista ai

sensi dell’articolo 14-ter della legge 10 ottobre

1990, n. 287, per le violazioni di natura

organizzativa o procedurale previste nell’ambito

della disciplina degli intermediari e dei

mercati;

– 5 –

4) una revisione dei minimi e dei

massimi edittali, in modo tale da assicurare

il rispetto dei princı`pi di proporzionalita`, dissuasivita`

e adeguatezza previsti dalla normativa

dell’Unione europea;

5) una nuova disciplina relativa alla

pubblicita` dei procedimenti conclusi con l’oblazione,

fermo restando quanto previsto dall’articolo

187-septies, comma 3, ultimo periodo,

del testo unico di cui al decreto legislativo

n. 58 del 1998;

6) la destinazione delle risorse del

Fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori,

di cui all’articolo 8 del decreto legislativo

8 ottobre 2007, n. 179, anche all’indennizzo,

nei limiti delle disponibilita` del

Fondo, dei danni patrimoniali conseguenti

alle violazioni delle disposizioni di cui alle

parti III e IV del testo unico di cui al decreto

legislativo n. 58 del 1998, apportando alla

disciplina del Fondo medesimo gli adeguamenti

necessari;

m) prevedere, in conformita` alle definizioni,

alla disciplina della citata direttiva

2009/65/CE e ai criteri direttivi previsti dalla

presente legge, le occorrenti modificazioni

alla normativa vigente, anche di derivazione

comunitaria, per i settori interessati dalla

normativa da attuare, al fine di realizzare il

migliore coordinamento con le altre disposizioni

vigenti;

n) apportare al citato testo unico di cui

al decreto legislativo n. 58 del 1998 le integrazioni

necessarie per definire la disciplina

applicabile ai fondi gestiti da una societa` di

gestione del risparmio (SGR) in liquidazione

coatta amministrativa e per prevedere, anche

nei casi in cui la SGR non sia sottoposta a

liquidazione coatta amministrativa, meccanismi

di adeguata tutela dei creditori qualora

le attivita` del fondo siano insufficienti per

l’adempimento delle relative obbligazioni.

3. Dall’attuazione del presente articolo

non devono derivare nuovi o maggiori oneri

ne` minori entrate a carico della finanza pubblica

e le amministrazioni interessate devono

svolgere le attivita` previste con le risorse

umane, finanziarie e strumentali disponibili

a legislazione vigente.

Art. 7.

(Delega al Governo per il recepimento della

direttiva 2010/73/UE recante la modifica

delle direttive 2003/71/CE relativa al prospetto

da pubblicare per l’offerta pubblica

o l’ammissione alla negoziazione di strumenti

finanziari e 2004/109/CE sull’armonizzazione

degli obblighi di trasparenza

riguardanti le informazioni sugli emittenti i

cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione

in un mercato regolamentato)

1. Il Governo e` delegato ad adottare un

decreto legislativo recante le norme occorrenti

per dare attuazione alla direttiva 2010/

73/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,

del 24 novembre 2010, recante modifica

delle direttive 2003/71/CE relativa al

prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica

o l’ammissione alla negoziazione di strumenti

finanziari e 2004/109/CE sull’armonizzazione

degli obblighi di trasparenza riguardanti

le informazioni sugli emittenti i cui valori

mobiliari sono ammessi alla negoziazione

in un mercato regolamentato, nel rispetto

dei princı`pi e criteri direttivi generali

stabiliti nell’articolo 2 della legge 4 giugno

2010, n. 96, e secondo i seguenti princı`pi e

criteri direttivi specifici:

a) apportare al testo unico delle disposizioni

in materia di intermediazione finanziaria,

di cui al decreto legislativo 24 febbraio

1998, n. 58, le modifiche e le integrazioni

necessarie al corretto recepimento della direttiva

e delle relative misure di esecuzione

nell’ordinamento nazionale, in particolare

per quanto attiene alla disciplina degli emittenti,

del prospetto e dell’ammissione a negoziazione

in un mercato regolamentato,

confermando, ove opportuno, il ricorso alla

– 6 –

disciplina secondaria e lasciando invariate le

competenze in materia attribuite alla Commissione

nazionale per le societa` e la borsa

secondo quanto previsto dal citato testo

unico;

b) prevedere, in conformita` alle definizioni,

alla disciplina della direttiva in esame

e ai criteri direttivi previsti dalla presente

legge, le occorrenti modificazioni alla normativa

vigente, anche di derivazione europea,

per i settori interessati dalla normativa

da attuare, al fine di realizzare il migliore

coordinamento con le altre disposizioni vigenti,

contribuendo alla riduzione degli oneri

che gravano sugli emittenti, senza tuttavia

compromettere la tutela degli investitori e il

corretto funzionamento dei mercati degli

strumenti finanziari e armonizzando le responsabilita`

sull’informativa da prospetto

con quanto previsto dagli altri Stati membri

dell’Unione europea secondo le disposizioni

della direttiva;

c) apportare alla disciplina vigente in

materia le modificazioni occorrenti perche`,

in armonia con le disposizioni europee applicabili,

sia possibile procedere alla semplificazione

delle procedure e alla riduzione dei

tempi di approvazione dei prospetti, differenziando

l’applicazione degli obblighi informativi

e degli altri adempimenti sulla base delle

caratteristiche e differenze esistenti tra i vari

mercati e delle specificita` degli strumenti finanziari,

anche potendosi escludere la pubblicazione

del prospetto o limitare gli obblighi

di informativa per le ipotesi meno rilevanti,

apportando le modifiche occorrenti

alla disciplina delle procedure decisionali

delle istituzioni competenti, contestualmente

provvedendo all’adeguamento della disciplina

dei controlli e della vigilanza e delle

forme e dei limiti della responsabilita` dei

soggetti preposti, comunque nel rispetto del

principio di proporzionalita` e anche avendo

riguardo agli analoghi modelli normativi nazionali

o dell’Unione europea, coordinando

la disciplina con quella dei titoli diffusi, in

maniera da non disincentivare gli emittenti

esteri a richiedere l’ammissione sui mercati

nazionali e da non penalizzare questi ultimi

nella competizione internazionale, nonche`

in maniera da considerare l’impatto della disciplina

sui piccoli intermediari che fanno ricorso

alla negoziazione delle proprie obbligazioni

sui predetti mercati.

2. Dall’attuazione del presente articolo

non devono derivare nuovi o maggiori oneri

a carico della finanza pubblica.

Art. 8.

(Delega al Governo per l’attuazione della

direttiva 2010/24/UE sull’assistenza reciproca

in materia di recupero dei crediti risultanti

da dazi, imposte ed altre misure,

nonche` disposizioni in materia di imposta

sul valore aggiunto)

1. Il Governo e` delegato ad adottare, entro

quattro mesi dalla data di entrata in vigore

della presente legge, su proposta del Presidente

del Consiglio dei ministri o del Ministro

per le politiche europee e del Ministro

dell’economia e delle finanze, di concerto

con i Ministri degli affari esteri e della giustizia,

uno o piu` decreti legislativi per dare

attuazione alla direttiva 2010/24/UE del

Consiglio, del 16 marzo 2010, sull’assistenza

reciproca in materia di recupero dei crediti

risultanti da dazi, imposte ed altre misure.

2. Al fine di dare attuazione alle direttive

2009/69/CE e 2009/162/UE, nonche` di adeguare

l’ordinamento nazionale a quello dell’Unione

europea, al decreto del Presidente

della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e

successive modificazioni, sono apportate le

seguenti modificazioni:

a) all’articolo 6:

1) il terzo periodo del terzo comma e`

soppresso;

– 7 –

2) dopo il quinto comma e` aggiunto il

seguente:

«In deroga al terzo e al quarto comma, le

prestazioni di servizi di cui all’articolo 7-ter,

rese da un soggetto passivo non stabilito nel

territorio dello Stato a un soggetto passivo

ivi stabilito, e le prestazioni di servizi diverse

da quelle di cui agli articoli 7-quater

e 7-quinquies, rese da un soggetto passivo

stabilito nel territorio dello Stato ad un soggetto

passivo che non e` ivi stabilito, si considerano

effettuate nel momento in cui sono

ultimate ovvero, se di carattere periodico o

continuativo, alla data di maturazione dei

corrispettivi. Se anteriormente al verificarsi

degli eventi indicati nel primo periodo e` pagato

in tutto o in parte il corrispettivo, la

prestazione di servizi si intende effettuata, limitatamente

all’importo pagato, alla data del

pagamento. Le stesse prestazioni, se effettuate

in modo continuativo nell’arco di un

periodo superiore a un anno e se non comportano

pagamenti anche parziali nel medesimo

periodo, si considerano effettuate al termine

di ciascun anno solare fino all’ultimazione

delle prestazioni medesime»;

b) all’articolo 7, comma 1, lettera b), le

parole: «Trattato istitutivo della Comunita`

europea» sono sostituite dalle seguenti:

«Trattato sul funzionamento dell’Unione europea

»;

c) all’articolo 7-bis, comma 3:

1) all’alinea, le parole: «Le cessioni

di gas mediante sistemi di distribuzione di

gas naturale e le cessioni di energia elettrica

» sono sostituite dalle seguenti: «Le cessioni

di gas attraverso un sistema di gas naturale

situato nel territorio dell’Unione o una

rete connessa a tale sistema, le cessioni di

energia elettrica e le cessioni di calore o di

freddo mediante le reti di riscaldamento o

di raffreddamento»;

2) alla lettera a), le parole: «di gas e

di elettricita`» sono sostituite dalle seguenti:

«di gas, di energia elettrica, di calore o di

freddo»;

d) all’articolo 7-septies, comma 1, la

lettera g) e` sostituita dalla seguente:

«g) la concessione dell’accesso a un sistema

di gas naturale situato nel territorio

dell’Unione o a una rete connessa a un tale

sistema, al sistema dell’energia elettrica,

alle reti di riscaldamento o di raffreddamento,

il servizio di trasmissione o distribuzione

mediante tali sistemi o reti e la prestazione

di altri servizi direttamente collegati»;

e) all’articolo 8-bis, primo comma:

1) alla lettera a), dopo le parole: «le

cessioni di navi» sono inserite le seguenti:

«adibite alla navigazione in alto mare e» e

dopo le parole: «o della pesca» sono inserite

le seguenti: «nonche` le cessioni di navi adibite

alla pesca costiera»;

2) dopo la lettera a) e` inserita la seguente:

«a-bis) le cessioni di navi di cui agli articoli

239 e 243 del codice dell’ordinamento

militare, di cui al decreto legislativo 15

marzo 2010, n. 66»;

3) alla lettera b), le parole: «di navi

e» sono soppresse;

4) alla lettera d), le parole: «escluso,

per le navi adibite alla pesca costiera locale,

il vettovagliamento» sono sostituite dalle seguenti:

«escluse, per le navi adibite alla pesca

costiera, le provviste di bordo»;

5) alla lettera e):

5. 1) le parole: «di cui alle lettere

a), b) e c)» sono sostituite dalle seguenti:

«di cui alle lettere a), a-bis), b) e c)»;

5. 2) le parole: «di cui alle lettere

a) e b)» sono sostituite dalle seguenti: «di

cui alle lettere a), a-bis) e b)»;

6) dopo la lettera e) e` aggiunta la seguente:

«e-bis) le prestazioni di servizi diverse

da quelle di cui alla lettera e) direttamente

destinate a sopperire ai bisogni delle navi e

degli aeromobili di cui alle lettere a), abis)

e c) e del loro carico»;

– 8 –

f) all’articolo 13, comma 2, lettera c), le

parole: «di cui al terzo periodo del terzo

comma dell’articolo 6» sono sostituite dalle

seguenti: «di cui al terzo periodo del sesto

comma dell’articolo 6»;

g) all’articolo 17, secondo comma, e` aggiunto,

in fine, il seguente periodo: «Nel

caso delle prestazioni di servizi di cui all’articolo

7-ter rese da un soggetto passivo stabilito

in un altro Stato membro dell’Unione, il

committente adempie gli obblighi di fatturazione

e di registrazione secondo le disposizioni

degli articoli 46 e 47 del decreto-legge

30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni,

dalla legge 29 ottobre 1993,

n. 427, e successive modificazioni»;

h) all’articolo 38-bis, secondo comma,

sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:

«, e nelle ipotesi di cui alla lettera d) del secondo

comma del citato articolo 30 quando

effettua, nei confronti di soggetti passivi

non stabiliti nel territorio dello Stato, per

un importo superiore al 50 per cento dell’ammontare

di tutte le operazioni effettuate,

prestazioni di lavorazione relative a beni mobili

materiali, prestazioni di trasporto di beni

e relative prestazioni di intermediazione, prestazioni

di servizi accessorie ai trasporti di

beni e relative prestazioni di intermediazione,

ovvero prestazioni di servizi di cui all’articolo

19, comma 3, lettera a-bis)»;

i) all’articolo 67:

1) al comma 1, lettera a), le parole: «,

con sospensione del pagamento dell’imposta

qualora si tratti di beni destinati a proseguire

verso altro Stato membro della Comunita`

economica europea» sono soppresse;

2) dopo il comma 2 sono aggiunti i

seguenti:

«2-bis. Per le importazioni di cui al

comma 1, lettera a), il pagamento dell’imposta

e` sospeso qualora si tratti di beni destinati

a essere trasferiti in un altro Stato membro

dell’Unione europea, eventualmente

dopo l’esecuzione di manipolazioni di cui all’allegato

72 del regolamento (CEE) n. 2454/

93 della Commissione, del 2 luglio 1993, e

successive modificazioni, previamente autorizzate

dall’autorita` doganale.

2-ter. Per fruire della sospensione di cui al

comma 2-bis l’importatore fornisce il proprio

numero di partita IVA, il numero di identificazione

IVA attribuito al cessionario stabilito

in un altro Stato membro nonche`, a richiesta

dell’autorita` doganale, idonea documentazione

che provi l’effettivo trasferimento dei

medesimi beni in un altro Stato membro dell’Unione

»;

l) all’articolo 68, la lettera g-bis) e` sostituita

dalla seguente:

«g-bis) le importazioni di gas mediante

un sistema di gas naturale o una rete connessa

a un tale sistema, ovvero di gas immesso

da una nave adibita al trasporto di

gas in un sistema di gas naturale o in una

rete di gasdotti a monte, di energia elettrica,

di calore o di freddo mediante reti di riscaldamento

o di raffreddamento»;

m) l’articolo 72 e` sostituito dal seguente:

«Art. 72. - (Operazioni non imponibili). –

1. Agli effetti dell’imposta, le seguenti operazioni

sono non imponibili e sono equiparate

a quelle di cui agli articoli 8, 8-bis e 9:

a) le cessioni di beni e le prestazioni di

servizi effettuate nei confronti delle sedi e

dei rappresentanti diplomatici e consolari,

compreso il personale tecnico-amministrativo,

appartenenti a Stati che in via di reciprocita`

riconoscono analoghi benefı`ci alle

sedi e ai rappresentanti diplomatici e consolari

italiani;

b) le cessioni di beni e le prestazioni di

servizi effettuate nei confronti dei comandi

militari degli Stati membri, dei quartieri generali

militari internazionali e degli organismi

sussidiari, installati in esecuzione del

Trattato del Nord Atlantico, nell’esercizio

delle proprie funzioni istituzionali, nonche`

all’amministrazione della difesa qualora agi

9 –

sca per conto dell’organizzazione istituita

con il medesimo Trattato;

c) le cessioni di beni e le prestazioni di

servizi effettuate nei confronti dell’Unione

europea, della Comunita` europea dell’energia

atomica, della Banca centrale europea, della

Banca europea per gli investimenti e degli

organismi istituiti dall’Unione cui si applica

il protocollo sui privilegi e sulle immunita`

delle Comunita` europee, firmato a Bruxelles

l’8 aprile 1965, reso esecutivo con legge 3

maggio 1966, n. 437, alle condizioni e nei limiti

fissati da detto protocollo e dagli accordi

per la sua attuazione o dagli accordi

di sede e sempre che cio` non comporti distorsioni

della concorrenza, anche se effettuate

nei confronti di imprese o enti per l’esecuzione

di contratti di ricerca e di associazione

conclusi con l’Unione, nei limiti, per

questi ultimi, della partecipazione dell’Unione

stessa;

d) le cessioni di beni e le prestazioni di

servizi effettuate nei confronti dell’Organizzazione

delle Nazioni Unite e delle sue istituzioni

specializzate nell’esercizio delle proprie

funzioni istituzionali;

e) le cessioni di beni e le prestazioni di

servizi effettuate nei confronti dell’Istituto

universitario europeo e della Scuola europea

di Varese nell’esercizio delle proprie funzioni

istituzionali;

f) le cessioni di beni e le prestazioni di

servizi effettuate nei confronti degli organismi

internazionali riconosciuti, diversi da

quelli di cui alla lettera c), nonche` dei membri

di tali organismi, alle condizioni e nei limiti

fissati dalle convenzioni internazionali

che istituiscono tali organismi o dagli accordi

di sede.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano

applicazione per gli enti ivi indicati

alle lettere a), c), d) ed e) se le cessioni di

beni e le prestazioni di servizi sono di importo

superiore ad euro 300; per gli enti indicati

nella lettera a) le disposizioni non si

applicano alle operazioni per le quali risulta

beneficiario un soggetto diverso, ancorche`

il relativo onere sia a carico degli enti e

dei soggetti ivi indicati. Il predetto limite

di euro 300 non si applica alle cessioni di

prodotti soggetti ad accisa, per le quali la

non imponibilita` relativamente all’imposta

opera alle stesse condizioni e negli stessi limiti

in cui viene concessa l’esenzione dai diritti

di accisa.

3. Le previsioni contenute in trattati e accordi

internazionali relative alle imposte

sulla cifra di affari si riferiscono all’imposta

sul valore aggiunto»;

n) il numero 127-octies) della tabella A,

parte III, e` abrogato;

o) tutti i richiami alla «Comunita`» o

alla «Comunita` europea» o alla «Comunita`

economica europea» ovvero alle «Comunita`

europee» devono intendersi riferiti all’«Unione

europea» e i richiami al «Trattato istitutivo

della Comunita` europea» devono intendersi

riferiti al «Trattato sul funzionamento

dell’Unione europea».

3. Al decreto-legge 30 agosto 1993,

n. 331, convertito, con modificazioni, dalla

legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive

modificazioni, sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) all’articolo 38:

1) il comma 4-bis e` sostituito dal seguente:

«4-bis. Agli effetti dell’imposta sul valore

aggiunto, costituiscono prodotti soggetti ad

accisa i prodotti energetici, l’alcole, le bevande

alcoliche e i tabacchi lavorati, quali

definiti dalle disposizioni dell’Unione europea

in vigore, escluso il gas fornito mediante

un sistema di gas naturale situato nel territorio

dell’Unione o una rete connessa a un tale

sistema»;

2) la lettera c-bis) del comma 5 e` sostituita

dalla seguente:

«c-bis) l’introduzione nel territorio dello

Stato di gas mediante un sistema di gas naturale

situato nel territorio dell’Unione europea

– 10 –

o una rete connessa a un tale sistema, di

energia elettrica, di calore o di freddo mediante

reti di riscaldamento o di raffreddamento,

di cui all’articolo 7-bis, comma 3,

del decreto del Presidente della Repubblica

26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni

»;

b) il comma 2-bis dell’articolo 41 e` sostituito

dal seguente:

«2-bis. Non costituiscono cessioni intracomunitarie

le cessioni di gas mediante un sistema

di gas naturale situato nel territorio

dell’Unione europea o una rete connessa a

un tale sistema, le cessioni di energia elettrica

e le cessioni di calore o di freddo mediante

reti di riscaldamento o di raffreddamento,

nonche` le cessioni di beni effettuate

dai soggetti che applicano, agli effetti dell’imposta

sul valore aggiunto, il regime di

franchigia».

4. All’articolo 83 del decreto-legge 25 giugno

2008, n. 112, convertito, con modificazioni,

dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e

successive modificazioni, dopo il comma 7

e` inserito il seguente:

«7-bis. Al fine di assicurare l’efficacia dei

controlli in materia di IVA all’importazione,

con provvedimento del direttore dell’Agenzia

delle dogane, da emanare di concerto con il

direttore dell’Agenzia delle entrate entro tre

mesi dalla data di entrata in vigore della presente

disposizione, sono stabilite le modalita`

per l’attivazione di un sistema completo e

periodico di scambio di informazioni tra

l’autorita` doganale e quella fiscale, da attuare

con le risorse umane, strumentali e finanziarie

disponibili a legislazione vigente,

senza nuovi o maggiori oneri per la finanza

pubblica».

5. Le disposizioni di cui ai commi 2, lettere

da a) a d) e da f) a m), e 3 si applicano

alle operazioni effettuate a partire dal sessantesimo

giorno successivo a quello dell’entrata

in vigore della presente legge.

Art. 9.

(Delega al Governo per l’attuazione delle direttive

2009/127/CE, relativa alle macchine

per l’applicazione di pesticidi, 2009/136/CE

e 2009/140/CE, in materia di servizi di comunicazione

elettronica, 2010/30/UE, concernente

l’indicazione del consumo di energia

e di risorse connesse, e 2011/17/UE,

sulla metrologia)

1. Il Governo e` delegato ad adottare, entro

tre mesi dalla data di entrata in vigore della

presente legge, su proposta del Presidente del

Consiglio dei ministri o del Ministro per le

politiche europee e del Ministro dello sviluppo

economico, di concerto con i Ministri

degli affari esteri, dell’economia e delle finanze

e della giustizia, uno o piu` decreti legislativi

per dare attuazione alle direttive

2009/127/CE del Parlamento europeo e del

Consiglio, del 21 ottobre 2009, che modifica

la direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine

per l’applicazione di pesticidi, 2009/

136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,

del 25 novembre 2009, recante modifica

della direttiva 2002/22/CE relativa al

servizio universale e ai diritti degli utenti

in materia di reti e di servizi di comunicazione

elettronica, della direttiva 2002/58/CE

relativa al trattamento dei dati personali e

alla tutela della vita privata nel settore delle

comunicazioni elettroniche e del regolamento

(CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le

autorita` nazionali responsabili dell’esecuzione

della normativa a tutela dei consumatori,

2009/140/CE del Parlamento europeo e

del Consiglio, del 25 novembre 2009, recante

modifica delle direttive 2002/21/CE

che istituisce un quadro normativo comune

per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica,

2002/19/CE relativa all’accesso alle

reti di comunicazione elettronica e alle risorse

correlate, e all’interconnessione delle

medesime e 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni

per le reti e i servizi di comunica

11 –

zione elettronica, 2010/30/UE del Parlamento

europeo e del Consiglio, del 19 maggio

2010, concernente l’indicazione del consumo

di energia e di altre risorse dei prodotti

connessi all’energia, mediante l’etichettatura

ed informazioni uniformi relative ai prodotti

(rifusione), e 2011/17/UE del Parlamento europeo

e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che

abroga le direttive 71/317/CEE, 71/347/CEE,

71/349/CEE, 74/148/CEE, 75/33/CEE, 76/

765/CEE, 76/766/CEE e 86/217/CEE del

Consiglio relative alla metrologia.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1

recanti le norme di attuazione delle direttive

2009/136/CE e 2009/140/CE sono adottati

attraverso l’adeguamento e l’integrazione

delle disposizioni legislative in materia di

comunicazioni elettroniche, di protezione

dei dati personali e di tutela della vita privata

nel settore delle comunicazioni elettroniche e

di apparecchiature radio e apparecchiature

terminali di telecomunicazione, anche mediante

le opportune modifiche al codice delle

comunicazioni elettroniche, di cui al decreto

legislativo 1º agosto 2003, n. 259, al codice

in materia di protezione dei dati personali,

di cui al decreto legislativo 30 giugno

2003, n. 196, e al decreto legislativo 9 maggio

2001, n. 269.

3. All’articolo 15 del testo unico dei servizi

di media audiovisivi e radiofonici, di cui

al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177,

e successive modificazioni, dopo il comma 6

e` inserito il seguente:

«6-bis. Fermo restando quanto previsto

dall’articolo 8, gli operatori di rete locale

che d’intesa tra loro raggiungano una copertura

non inferiore all’80 per cento della popolazione

nazionale possono diffondere un

solo programma di fornitori di servizi di media

audiovisivi autorizzati in ambito nazionale

ad eccezione di quelli integrati, anche

con i soggetti di cui all’articolo 2, comma

1, lettera q). Un ulteriore programma di fornitori

di servizi di media audiovisivi nazionali,

cosı` come definiti precedentemente,

puo` essere trasmesso dagli stessi operatori

locali a condizione che per la stessa capacita`

trasmissiva non vi sia richiesta da parte dei

soggetti che hanno proceduto al volontario

rilascio delle frequenze utilizzate in ambito

locale, di cui al comma 8 dell’articolo 1

della legge 13 dicembre 2010, n. 220».

4. I decreti legislativi di cui al comma 2

sono adottati, altresı`, nel rispetto dei seguenti

princı`pi e criteri direttivi specifici:

a) garanzia di accesso al mercato con

criteri di obiettivita`, trasparenza, non discriminazione

e proporzionalita`;

b) rispetto dei diritti fondamentali garantiti

dalla Convenzione europea per la salvaguardia

dei diritti dell’uomo e delle liberta`

fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre

1950 e ratificata ai sensi della legge 4 agosto

1955, n. 848, nell’ambito dei procedimenti

restrittivi dell’accesso alle reti di comunicazione

elettronica;

c) gestione efficiente, flessibile e coordinata

dello spettro radio, senza distorsioni

della concorrenza ed in linea con i princı`pi

di neutralita` tecnologica e dei servizi, nel rispetto

degli accordi internazionali pertinenti,

nonche` nel prioritario rispetto di obiettivi

d’interesse generale o di ragioni di ordine

pubblico, pubblica sicurezza e difesa;

d) possibilita` di introdurre, in relazione

alle ipotesi di cui alla lettera c), limitazioni

proporzionate e non discriminatorie in linea

con quanto previsto nelle direttive in recepimento

e, in particolare, dei tipi di reti radio e

di tecnologie di accesso senza filo utilizzate

per servizi di comunicazione elettronica,

ove cio` sia necessario, al fine di evitare interferenze

dannose; proteggere la salute pubblica

dai campi elettromagnetici riesaminando

periodicamente la necessita` e la proporzionalita`

delle misure adottate; assicurare

la qualita` tecnica del servizio; assicurare la

massima condivisione delle radiofrequenze;

salvaguardare l’uso efficiente dello spettro;

conseguire obiettivi di interesse generale;

– 12 –

e) rafforzamento delle prescrizioni in

materia di sicurezza ed integrita` delle reti;

f) rafforzamento delle prescrizioni a garanzia

degli utenti finali, in particolare dei

disabili, degli anziani, dei minori e dei portatori

di esigenze sociali particolari, anche per

cio` che concerne le apparecchiature terminali;

g) rafforzamento delle prescrizioni sulla

trasparenza dei contratti per la fornitura di

servizi di comunicazione elettronica, in

tema di prezzi, qualita`, tempi e condizioni

di offerta dei servizi, anche con l’obiettivo

di facilitare la loro confrontabilita` da parte

dell’utente e l’eventuale cambio di fornitore;

h) ridefinizione del ruolo dell’Autorita`

per le garanzie nelle comunicazioni anche attraverso

le opportune modificazioni della

legge 14 novembre 1995, n. 481, con riferimento

alla disciplina dell’incompatibilita` sopravvenuta

ovvero della durata dell’incompatibilita`

successiva alla cessazione dell’incarico

di componente e di Presidente dell’Autorita`

medesima, allineandolo alle previsioni

delle altre Autorita` europee di regolamentazione;

i) rafforzamento delle prescrizioni in

tema di sicurezza e riservatezza delle comunicazioni,

nonche` di protezione dei dati personali

e delle informazioni gia` archiviate nell’apparecchiatura

terminale, fornendo all’utente

indicazioni chiare e comprensibili circa

le modalita` di espressione del proprio consenso,

in particolare mediante le opzioni

dei programmi per la navigazione nella rete

internet o altre applicazioni;

l) individuazione, per i rispettivi profili

di competenza, del Garante per la protezione

dei dati personali e della Direzione nazionale

antimafia quali autorita` nazionali ai fini dell’articolo

15, paragrafo 1-ter, della citata direttiva

2002/58/CE;

m) adozione di misure volte a promuovere

investimenti efficienti e innovazione

nelle infrastrutture di comunicazione elettronica,

anche attraverso disposizioni che attribuiscano

all’autorita` di regolazione la facolta`

di disporre la condivisione o la coubicazione

delle infrastrutture civili, e previsione che, a

tale fine, siano adeguatamente remunerati i

rischi degli investimenti sostenuti dalle imprese;

n) previsione di procedure tempestive,

non discriminatorie e trasparenti relative

alla concessione del diritto di installazione

di infrastrutture al fine di promuovere un efficiente

livello di concorrenza;

o) revisione delle procedure di analisi

dei mercati per i servizi di comunicazione

elettronica, nel perseguimento dell’obiettivo

di coerenza del quadro regolamentare di settore

dell’Unione europea e nel rispetto delle

specificita` delle condizioni di tali mercati;

p) promozione di un efficiente livello di

concorrenza infrastrutturale, al fine di conseguire

un’effettiva concorrenza nei servizi al

dettaglio;

q) definizione del riparto di attribuzioni

tra Autorita` per le garanzie nelle comunicazioni

e Garante per la protezione dei dati

personali, nell’adempimento delle funzioni

previste dalle direttive di cui al comma 2,

nel rispetto del quadro istituzionale e delle

funzioni e dei compiti del Ministero dello

sviluppo economico, fatta salva la competenza

generale della Presidenza del Consiglio

dei ministri in materia di diritto d’autore

sulle reti di comunicazione elettronica e

quella del Ministero per i beni e le attivita`

culturali;

r) revisione delle sanzioni e degli illeciti

gia` previsti nelle materie di cui al comma 2

del presente articolo, con particolare riguardo

alle previsioni di cui al codice delle comunicazioni

elettroniche, di cui al citato decreto

legislativo n. 259 del 2003, e alla legge 28

marzo 1991, n. 109. Alla revisione si provvede

nel rispetto dei princı`pi e criteri generali

di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo

2 della legge 4 giugno 2010, n. 96,

prevedendo sanzioni amministrative in caso

– 13 –

di violazione delle norme introdotte dall’articolo

2 della citata direttiva 2009/136/CE,

con il conseguente riassetto del sistema sanzionatorio

previsto, in particolare, dal codice

in materia di protezione dei dati personali, di

cui al citato decreto legislativo n. 196 del

2003, anche mediante depenalizzazione;

s) abrogazione espressa di tutte le disposizioni

incompatibili con quelle adottate in

sede di recepimento.

5. All’articolo 33, comma 1, lettera d-ter),

quarto periodo, della legge 7 luglio 2009,

n. 88, le parole: «in favore dell’ente gestore»

sono sostituite dalle seguenti: «in favore del

titolare dell’archivio».

6. Dall’esercizio della presente delega non

devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico

della finanza pubblica. Le amministrazioni

interessate provvedono all’adempimento

dei compiti derivanti dall’esercizio

della presente delega con le risorse umane,

strumentali e finanziarie disponibili a legislazione

vigente.

Art. 10.

(Qualita` delle acque

destinate al consumo umano)

1. All’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo

2 febbraio 2001, n. 31, la lettera c)

e` sostituita dalla seguente:

«c) per le acque confezionate in bottiglie

o contenitori, rese disponibili per il consumo

umano, nel punto in cui sono imbottigliate

o introdotte nei contenitori».

2. E ` abrogata la lettera c) del comma 1

dell’articolo 1 del decreto legislativo 2 febbraio

2002, n. 27.

Art. 11.

(Modifiche al decreto-legge 5 ottobre 1993,

n. 400, convertito, con modificazioni, dalla

legge 4 dicembre 1993, n. 494. Procedura

di infrazione n. 2008/4908. Delega al Governo

in materia di concessioni demaniali

marittime)

1. Al fine di chiudere la procedura di infrazione

n. 2008/4908 avviata ai sensi dell’articolo

258 del Trattato sul funzionamento

dell’Unione europea, nonche` al fine di rispondere

all’esigenza degli operatori del

mercato di usufruire di un quadro normativo

stabile che, conformemente ai princı`pi comunitari,

consenta lo sviluppo e l’innovazione

dell’impresa turistico-balneare-ricreativa:

a) il comma 2 dell’articolo 01 del decreto-

legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito,

con modificazioni, dalla legge 4 dicembre

1993, n. 494, e successive modificazioni,

e` abrogato;

b) al comma 2-bis dell’articolo 01 del

decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito,

con modificazioni, dalla legge 4 dicembre

1993, n. 494, e successive modificazioni,

le parole: «di cui al comma 2» sono sostituite

dalle seguenti: «di cui al comma 1»;

c) all’articolo 03, comma 4-bis, del decreto-

legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito,

con modificazioni, dalla legge 4 dicembre

1993, n. 494, le parole: «Ferme restando

le disposizioni di cui all’articolo 01, comma

2,» sono soppresse ed e` aggiunto, in fine, il

seguente periodo: «Le disposizioni del presente

comma non si applicano alle concessioni

rilasciate nell’ambito delle rispettive

circoscrizioni territoriali dalle autorita` portuali

di cui alla legge 28 gennaio 1994,

n. 84».

2. Il Governo e` delegato ad adottare, entro

quindici mesi dalla data di entrata in vigore

della presente legge, su proposta del Ministro

per i rapporti con le regioni e per la coesione

– 14 –

territoriale, di concerto con i Ministri delle

infrastrutture e dei trasporti, dell’economia

e delle finanze, dello sviluppo economico,

per la semplificazione normativa, per le politiche

europee e per il turismo, previa intesa

da sancire in sede di Conferenza unificata

di cui all’articolo 8 del decreto legislativo

28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni,

un decreto legislativo avente ad oggetto

la revisione e il riordino della legislazione

relativa alle concessioni demaniali marittime

secondo i seguenti princı`pi e criteri

direttivi:

a) stabilire limiti minimi e massimi di

durata delle concessioni, entro i quali le regioni

fissano la durata delle stesse in modo

da assicurare un uso rispondente all’interesse

pubblico nonche` proporzionato all’entita` degli

investimenti;

b) prevedere criteri e modalita` di affidamento

nel rispetto dei princı`pi di concorrenza,

di liberta` di stabilimento, di garanzia

dell’esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione

delle attivita` imprenditoriali e di tutela

degli investimenti;

c) individuare modalita` per la riscossione

e per la suddivisione dei proventi derivanti

dai canoni tra comuni, province e regioni;

d) fermo restando, in assoluto, il diritto

libero e gratuito di accesso e di fruizione

della battigia, anche ai fini di balneazione,

disciplinare le ipotesi di costituzione del titolo

di uso o di utilizzo delle aree del demanio

marittimo;

e) individuare i casi in cui le concessioni

nuove, decadute o revocate sono assegnate

nell’ambito dei piani di utilizzazione

delle aree del demanio marittimo predisposti

dalle regioni;

f) prevedere criteri per l’equo indennizzo

del concessionario nei casi di revoca

della concessione demaniale, nei casi previsti

dall’articolo 42 del codice della navigazione;

g) stabilire criteri per l’eventuale dichiarazione

di decadenza delle concessioni, nonche`

criteri e modalita` per il subingresso in

caso di vendita o di affitto delle aziende.

3. Lo schema del decreto legislativo di cui

al comma 2 e` trasmesso alla Camera dei deputati

e al Senato della Repubblica affinche`

siano espressi, entro sessanta giorni dalla

data di trasmissione, i pareri delle Commissioni

parlamentari competenti per materia.

Decorso tale termine, il decreto legislativo

puo` essere comunque adottato.

4. Dall’attuazione del decreto legislativo

di cui al comma 2 non devono derivare

nuovi o maggiori oneri a carico della finanza

pubblica.

5. Entro due anni dalla data di entrata in

vigore del decreto legislativo di cui al

comma 2, il Governo, nel rispetto delle disposizioni

di cui ai commi 2, 3 e 4, puo` emanare

disposizioni correttive e integrative del

medesimo decreto legislativo.

6. Si intendono quali imprese turistico-balneari

le attivita` classificate all’articolo 01,

comma 1, lettere b), c), d) ed e), del decreto-

legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito,

con modificazioni, dalla legge 4 dicembre

1993, n. 494, che si svolgono su beni del

demanio marittimo, ovvero le attivita` di stabilimento

balneare, anche quando le strutture

sono ubicate su beni diversi dal demanio marittimo.

Al fine di promuovere il rilancio

delle attivita` turistico-balneari e la tutela

della concorrenza, non possono essere poste

limitazioni di orario o di attivita`, diverse da

quelle applicate agli altri esercizi ubicati

nel territorio comunale, per le attivita` accessorie

degli stabilimenti balneari, quali le attivita`

ludico-ricreative, l’esercizio di bar e ristoranti

e gli intrattenimenti musicali e danzanti,

nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni

e autorizzazioni in materia edilizia,

urbanistica, igienico-sanitaria e di inquinamento

acustico. Fermo restando quanto previsto

dall’articolo 6, comma 2-quinquies,

del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito,

con modificazioni, dalla legge 2 ottobre

2007, n. 160, le attivita` di intratteni

15 –

mento musicale e di svago danzante ivi previste

non sono soggette a limitazioni nel numero

degli eventi, nelle modalita` di espletamento

e nell’utilizzo degli apparati tecnici e

impiantistici necessari allo svolgimento delle

manifestazioni. Per gli eventi di intrattenimento

musicale e danzante si applicano i limiti

di rumorosita` previsti per le attivita` a

carattere temporaneo stabiliti dalle regioni

in attuazione della legge 26 ottobre 1995,

n. 447.

Art. 12.

(Delega al Governo per l’attuazione della direttiva

2009/43/CE del Parlamento europeo

e del Consiglio, del 6 maggio 2009)

1. Il Governo e` delegato ad adottare uno o

piu` decreti legislativi per dare attuazione alla

direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo

e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che semplifica

le modalita` e le condizioni dei trasferimenti

all’interno delle Comunita` di prodotti

per la difesa, entro la scadenza del termine di

recepimento fissato dalla stessa direttiva e

nel rispetto dei princı`pi contenuti nella medesima

nonche` nelle posizioni comuni

2003/468/PESC del Consiglio e 2008/944/

PESC del Consiglio, rispettivamente del 23

giugno 2003 e dell’8 dicembre 2008.

2. La delega di cui al comma 1 deve essere

esercitata in conformita` ai princı`pi di

cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1

sono adottati, su proposta del Ministro per

le politiche europee, di concerto con i Ministri

per la semplificazione normativa, degli

affari esteri, della difesa, della giustizia, dell’interno

e dell’economia e delle finanze,

sentito il Ministro dello sviluppo economico,

con le modalita` e le procedure di cui all’articolo

1 della legge 4 giugno 2010, n. 96,

con particolare riferimento, in ragione della

materia trattata, al parere delle competenti

Commissioni parlamentari e nel rispetto dei

princı`pi e criteri direttivi generali di cui all’articolo

2 della medesima legge 4 giugno

2010, n. 96, e all’articolo 1 della presente

legge, prevedendo, ove necessario, semplificazioni

di natura organizzativa e amministrativa,

nonche` ulteriori fattispecie sanzionatorie

di natura amministrativa nel rispetto dei

princı`pi di cui alla legge 9 luglio 1990,

n. 185.

4. Con uno o piu` regolamenti si provvede

ai fini dell’esecuzione ed attuazione dei decreti

legislativi di cui al presente articolo,

con le modalita` e le scadenze temporali ivi

previste.

5. Gli oneri relativi alle autorizzazioni per

le forniture, alle certificazioni e ai controlli

da eseguire da parte di uffici pubblici, ai

fini dell’attuazione delle disposizioni di cui

al presente articolo, sono posti a carico dei

soggetti interessati, secondo tariffe determinate

sulla base del costo effettivo del servizio,

ove cio` non risulti in contrasto con la disciplina

comunitaria. Le tariffe di cui al presente

comma sono determinate con decreto

del Ministro degli affari esteri, di concerto

con il Ministro dell’economia e delle finanze.

Gli introiti derivanti dal pagamento

delle tariffe determinate ai sensi del presente

comma sono versati all’entrata del bilancio

dello Stato per essere successivamente riassegnati,

nei limiti previsti dalla legislazione

vigente, alle amministrazioni che rilasciano

le citate autorizzazioni e certificazioni ed effettuano

i controlli previsti dal presente articolo.

6. I tempi di rilascio dei pareri tecnici e

delle autorizzazioni connessi alle attivita` di

certificazione di cui alla direttiva 2009/43/

CE sono disciplinati secondo i princı`pi di

semplificazione e trasparenza di cui alla

legge 9 luglio 1990, n. 185, non potendo, comunque,

superare la durata massima di trenta

giorni.

– 16 –

Art. 13.

(Adeguamento alla sentenza della Corte di

giustizia delle Comunita` europee del 29 ottobre

2009, resa nella causa C-249/08)

1. Al fine di adeguare la normativa nazionale

alla sentenza della Corte di giustizia

delle Comunita` europee del 29 ottobre

2009, resa nella causa C-249/08, all’articolo

27 della legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive

modificazioni, sono apportate le seguenti

modifiche:

a) al comma 1, alinea, dopo le parole:

«dell’articolo 15, lettere a) e b),» sono inserite

le seguenti: «e dell’articolo 26, comma

8,»;

b) al comma 1, lettera b), dopo le parole:

«apparecchi di pesca usati» sono inserite

le seguenti: «ovvero detenuti»;

c) al comma 1, dopo la lettera c-bis) e`

aggiunta la seguente:

«c-ter) la sospensione della licenza di

pesca per un periodo da tre mesi a sei mesi

e, in caso di recidiva, il ritiro della medesima

licenza nei confronti del titolare dell’impresa

di pesca quale obbligato in solido, anche ove

non venga emessa l’ordinanza-ingiunzione,

in caso di violazione delle disposizioni relative

alla detenzione a bordo ovvero alle modalita`

tecniche di utilizzo di rete da posta derivante

».

Art. 14.

(Attuazione della direttiva 2009/126/CE del

Parlamento europeo e del Consiglio, del

21 ottobre 2009, relativa alla fase II del

recupero di vapori di benzina durante il

rifornimento dei veicoli a motore nelle

stazioni di servizio, e disciplina organica

dei requisiti di installazione degli impianti

di distribuzione di benzina)

1. Il Governo e` delegato ad adottare, entro

quattro mesi dalla data di entrata in vigore

della presente legge, uno o piu` decreti legislativi

recanti attuazione della direttiva

2009/126/CE del Parlamento europeo e del

Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa alla

fase II del recupero di vapori di benzina durante

il rifornimento dei veicoli a motore

nelle stazioni di servizio.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1

prevedono l’integrazione della disciplina

della direttiva 2009/126/CE nell’ambito della

parte quinta del decreto legislativo 3 aprile

2006, n. 152, e successive modificazioni, e

sono adottati nel rispetto della procedura e

dei princı`pi e criteri direttivi di cui agli articoli

1 e 2 della legge 4 giugno 2010, n. 96,

su proposta del Ministro per le politiche europee

e del Ministro dell’ambiente e della tutela

del territorio e del mare, di concerto con

i Ministri degli affari esteri, dell’economia e

delle finanze e della giustizia, sentito il parere

della Conferenza permanente per i rapporti

tra lo Stato, le regioni e le province

autonome di Trento e di Bolzano.

3. Con decreto del Ministro dell’interno,

di concerto con il Ministro dell’ambiente e

della tutela del territorio e del mare e con

il Ministro dello sviluppo economico, sono

disciplinati in modo organico i requisiti di

installazione degli impianti di distribuzione

di benzina anche in conformita` alla direttiva

94/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,

del 23 marzo 1994, concernente il ravvicinamento

delle legislazioni degli Stati

membri relative agli apparecchi e sistemi di

protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera

potenzialmente esplosiva. A decorrere

dalla data di entrata in vigore del decreto

di cui al presente comma, non si applica

il punto 3 dell’allegato VIII alla parte

quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006,

n. 152.

– 17 –

Art. 15.

(Attuazione della direttiva 2010/78/UE del

Parlamento europeo e del Consiglio, del 24

novembre 2010, recante modifica delle direttive

98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE,

2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE,

2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE,

2006/49/CE e 2009/65/CE per quanto riguarda

i poteri dell’Autorita` bancaria europea,

dell’Autorita` europea delle assicurazioni

e delle pensioni aziendali e professionali

e dell’Autorita` europea degli strumenti

finanziari e dei mercati)

1. Al fine di dare attuazione alla direttiva

2010/78/UE del Parlamento europeo e del

Consiglio, del 24 novembre 2010, il Governo

e` delegato ad apportare, entro quattro mesi

dalla data di entrata in vigore della presente

legge, le modifiche e le integrazioni necessarie

al testo unico delle leggi in materia bancaria

e creditizia, di cui al decreto legislativo

1º settembre 1993, n. 385, al testo unico

delle disposizioni in materia di intermediazione

finanziaria, di cui al decreto legislativo

24 febbraio 1998, n. 58, al decreto legislativo

12 aprile 2001, n. 210, di attuazione

della direttiva 98/26/CE sulla definitivita` degli

ordini immessi in un sistema di pagamento

o di regolamento titoli, al codice delle

assicurazioni private, di cui al decreto legislativo

7 settembre 2005, n. 209, al decreto

legislativo 30 maggio 2005, n. 142, di attuazione

della direttiva 2002/87/CE relativa alla

vigilanza supplementare sugli enti creditizi,

sulle imprese di assicurazione e sulle imprese

di investimento appartenenti ad un

conglomerato finanziario, al decreto legislativo

5 dicembre 2005, n. 252, recante disciplina

delle forme pensionistiche complementari,

e al decreto legislativo 21 novembre

2007, n. 231, di attuazione della direttiva

2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo

del sistema finanziario a scopo di

riciclaggio dei proventi di attivita` criminose

e di finanziamento del terrorismo nonche`

della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure

di esecuzione, sulla base dei seguenti

princı`pi e criteri direttivi:

a) tenere conto dell’integrazione del sistema

di vigilanza nazionale nel nuovo assetto

di vigilanza del settore finanziario dell’Unione

europea e dell’istituzione e dei poteri

dell’Autorita` bancaria europea istituita

dal regolamento (CE) n. 1093/2010, dell’Autorita`

europea delle assicurazioni e delle pensioni

aziendali e professionali istituita dal regolamento

(CE) n. 1094/2010, dell’Autorita`

europea degli strumenti finanziari e dei mercati

istituita dal regolamento (CE) n. 1095/

2010 del Parlamento europeo e del Consiglio,

del 24 novembre 2010, del Comitato

congiunto delle tre Autorita` previsto dall’articolo

54 del regolamento (CE) n. 1093/

2010, dall’articolo 54 del regolamento (CE)

n. 1094/2010 e dall’articolo 54 del regolamento

(CE) n. 1095/2010, nonche` del Comitato

europeo per il rischio sistemico istituito

dal regolamento (CE) n. 1092/2010 del Parlamento

europeo e del Consiglio, del 24 novembre

2010;

b) prevedere che le autorita` nazionali

competenti possano, secondo le modalita` e

alle condizioni previste dalle disposizioni

dell’Unione europea, cooperare, anche mediante

scambio di informazioni, con le Autorita`

di vigilanza europee, con il Comitato

congiunto, con le autorita` competenti degli

altri Stati membri e con il Comitato europeo

per il rischio sistemico e adempiano agli obblighi

di comunicazione nei loro confronti

stabiliti dalle stesse disposizioni dell’Unione

europea;

c) prevedere che le autorita` nazionali

competenti tengano conto, nell’esercizio

delle loro funzioni, della convergenza in ambito

europeo degli strumenti e delle prassi di

vigilanza;

– 18 –

d) tenere conto dell’articolo 35 del regolamento

(CE) n. 1093/2010, dell’articolo

35 del regolamento (CE) n. 1094/2010 e dell’articolo

35 del regolamento (CE) n. 1095/

2010, che stabiliscono le circostanze in cui

le Autorita` di vigilanza europee possono presentare

una richiesta di informazioni, debitamente

giustificata e motivata, direttamente ai

soggetti vigilati dalle autorita` nazionali competenti;

e) tenere conto delle disposizioni dell’Unione

europea che prevedono la possibilita`

di delega di compiti tra le autorita` nazionali

competenti e tra le stesse e le Autorita` di

vigilanza europee;

f) tenere conto della natura direttamente

vincolante delle norme tecniche di attuazione

e delle norme tecniche di regolamentazione

adottate dalla Commissione europea in conformita`,

rispettivamente, agli articoli 15 e

10 dei regolamenti istitutivi delle Autorita`

di vigilanza europee di cui alla lettera a)

del presente comma;

g) tenere conto delle raccomandazioni

formulate nelle conclusioni del Consiglio

dell’Unione europea del 14 maggio 2008 affinche`

le autorita` di vigilanza nazionali, nell’espletamento

dei loro compiti, prendano in

considerazione gli effetti della loro azione in

relazione alle eventuali ricadute sulla stabilita`

finanziaria degli altri Stati membri, anche

avvalendosi degli opportuni scambi di

informazioni con le Autorita` di vigilanza europee

e degli altri Stati membri.

2. Dall’attuazione delle disposizioni di cui

al comma 1 non devono derivare nuovi o

maggiori oneri a carico della finanza pubblica

e le autorita` interessate provvedono

agli adempimenti di cui al presente articolo

con le risorse umane, strumentali e finanziarie

disponibili a legislazione vigente.

Art. 16.

(Adeguamento alla procedura di infrazione

n. 2009/4117 in materia di deducibilita` delle

spese relative ai contratti di locazione sostenute

da studenti universitari fuori sede)

1. Al fine di adeguare la normativa nazionale

a quella dell’Unione europea e per ottemperare

alla procedura di infrazione

n. 2009/4117 avviata ai sensi dell’articolo

258 del Trattato sul funzionamento dell’Unione

europea, all’articolo 15, comma 1, lettera

i-sexies), del testo unico delle imposte

sui redditi, di cui al decreto del Presidente

della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,

e successive modificazioni, in materia di detrazioni

per oneri, sono aggiunte, in fine, le

seguenti parole: «. Alle medesime condizioni

ed entro lo stesso limite, la detrazione spetta

per i canoni derivanti da contratti di locazione

e di ospitalita` ovvero da atti di assegnazione

in godimento stipulati, ai sensi

della normativa vigente nello Stato in cui

l’immobile e` situato, dagli studenti iscritti a

un corso di laurea presso un’universita` ubicata

nel territorio di uno Stato membro dell’Unione

europea o in uno degli Stati aderenti

all’Accordo sullo spazio economico europeo

che sono inclusi nella lista di cui al

decreto del Ministro dell’economia e delle finanze

emanato ai sensi dell’articolo 168-

bis».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano

a decorrere dal periodo d’imposta in

corso alla data del 1º gennaio 2012.

3. All’onere derivante dall’attuazione delle

disposizioni di cui al presente articolo, valutati

in 28 milioni di euro per l’anno 2013 e

in 16 milioni di euro a decorrere dall’anno

2014, si provvede mediante corrispondente

riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui

all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge

29 novembre 2004, n. 282, convertito, con

modificazioni, dalla legge 27 dicembre

2004, n. 307, relativo al Fondo per interventi

– 19 –

strutturali di politica economica. Il Ministro

dell’economia e delle finanze e` autorizzato

ad apportare, con propri decreti, le occorrenti

variazioni di bilancio.

Art. 17.

(Modifiche al decreto legislativo 12 giugno

2003, n. 178, recante attuazione della direttiva

2000/36/CE relativa ai prodotti di cacao

e di cioccolato destinati all’alimentazione

umana. Sentenza della Corte di giustizia dell’Unione

europea del 25 novembre 2010

nella causa C-47/09)

1. Al decreto legislativo 12 giugno 2003,

n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l’articolo 6 e` abrogato;

b) all’articolo 7, il comma 8 e` abrogato.

2. Lo smaltimento delle scorte delle etichette

e delle confezioni dei prodotti di cioccolato

che riportano il termine «puro» abbinato

al termine «cioccolato» in aggiunta o

integrazione alle denominazioni di vendita

di cui all’allegato I annesso al decreto legislativo

12 giugno 2003, n. 178, oppure la dizione

«cioccolato puro» in un’altra parte dell’etichetta

deve avvenire entro ventiquattro

mesi dalla data di entrata in vigore della presente

legge.

Art. 18.

(Delega al Governo per l’attuazione delle direttive

2009/20/CE e 2010/36/UE, in materia

di crediti marittimi e di sicurezza delle navi,

e 2010/35/UE, in materia di attrezzature a

pressione trasportabili)

1. Il Governo e` delegato ad adottare, entro

il termine di tre mesi dalla data di entrata in

vigore della presente legge, su proposta del

Presidente del Consiglio dei ministri o del

Ministro per le politiche europee e del Ministro

delle infrastrutture e dei trasporti, di

concerto con i Ministri degli affari esteri,

della giustizia e dell’economia e delle finanze,

uno o piu` decreti legislativi per l’attuazione

delle direttive 2009/20/CE del Parlamento

europeo e del Consiglio, del 23

aprile 2009, sull’assicurazione degli armatori

per i crediti marittimi, e 2010/36/UE della

Commissione, del 1º giugno 2010, che modifica

la direttiva 2009/45/CE del Parlamento

europeo e del Consiglio relativa alle disposizioni

e norme di sicurezza per le navi da

passeggeri, e, su proposta del Presidente del

Consiglio dei ministri o del Ministro per le

politiche europee e del Ministro delle infrastrutture

e dei trasporti, di concerto con i Ministri

degli affari esteri, della giustizia, dell’economia

e delle finanze e dello sviluppo

economico, un decreto legislativo per l’attuazione

della direttiva 2010/35/UE del Parlamento

europeo e del Consiglio, del 16 giugno

2010, in materia di attrezzature a pressione

trasportabili e che abroga le direttive

del Consiglio 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/

526/CEE, 84/527/CEE e 1999/36/CE.

Art. 19.

(Delega al Governo per l’attuazione della direttiva

2010/60/UE, in materia di commercializzazione

delle miscele di sementi di

piante foraggere)

1. Il Governo e` delegato ad adottare, entro

il termine di quattro mesi dalla data di entrata

in vigore della presente legge, su proposta

del Presidente del Consiglio dei ministri

o del Ministro per le politiche europee e

del Ministro delle politiche agricole alimentari

e forestali, di concerto con i Ministri degli

affari esteri, della giustizia e dell’economia

e delle finanze, uno o piu` decreti legislativi

per l’attuazione della direttiva 2010/60/

UE della Commissione, del 30 agosto 2010,

che dispone deroghe per la commercializzazione

delle miscele di sementi di piante fo

20 –

raggere destinate a essere utilizzate per la

preservazione dell’ambiente naturale.

Art. 20.

(Delega al Governo per l’attuazione della

direttiva 2009/128/CE, relativa all’utilizzo

sostenibile dei pesticidi)

1. Il Governo e` delegato ad adottare, entro

il termine di quattro mesi dalla data di entrata

in vigore della presente legge, su proposta

del Presidente del Consiglio dei ministri

o del Ministro per le politiche europee e

del Ministro dell’ambiente e della tutela del

territorio e del mare, di concerto con i Ministri

degli affari esteri, della giustizia e dell’economia

e delle finanze, uno o piu` decreti legislativi

per l’attuazione della direttiva 2009/

128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,

del 21 ottobre 2009, che istituisce un

quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo

sostenibile dei pesticidi.

Art. 21.

(Delega al Governo per l’attuazione delle

direttive 2009/38/CE, relativa al comitato

aziendale europeo, 2009/50/CE e 2009/52/

CE, in materia di lavoro dei cittadini di

paesi terzi)

1. Il Governo e` delegato ad adottare, entro

il termine di tre mesi dalla data di entrata in

vigore della presente legge, su proposta del

Presidente del Consiglio dei ministri o del

Ministro per le politiche europee e del Ministro

del lavoro e delle politiche sociali, di

concerto con i Ministri degli affari esteri,

della giustizia, dell’economia e delle finanze

e dell’interno, uno o piu` decreti legislativi

per l’attuazione delle direttive 2009/38/CE

del Parlamento europeo e del Consiglio, del

6 maggio 2009, riguardante l’istituzione di

un comitato aziendale europeo o di una procedura

per l’informazione e la consultazione

dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di

imprese di dimensioni comunitarie (rifusione),

2009/50/CE del Consiglio, del 25

maggio 2009, sulle condizioni di ingresso e

soggiorno di cittadini di paesi terzi che intendano

svolgere lavori altamente qualificati, e

2009/52/CE del Parlamento europeo e del

Consiglio, del 18 giugno 2009, che introduce

norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti

nei confronti di datori di lavoro che

impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno

e` irregolare.

Art. 22.

(Delega al Governo per l’attuazione della direttiva

2010/76/CE, concernente il portafoglio

di negoziazione e le ricartolarizzazioni

e il riesame delle politiche remunerative da

parte delle autorita` di vigilanza, e modifiche

al testo unico delle leggi in materia bancaria

e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º

settembre 1993, n. 385, nonche` al testo unico

delle disposizioni in materia di intermediazione

finanziaria, di cui al decreto legislativo

24 febbraio 1998, n. 58, concernenti i poteri

di intervento della Banca d’Italia)

1. Il Governo e` delegato ad adottare, entro

il termine di tre mesi dalla data di entrata in

vigore della presente legge, su proposta del

Presidente del Consiglio dei ministri o del

Ministro per le politiche europee e del Ministro

dell’economia e delle finanze, di concerto

con i Ministri degli affari esteri e della

giustizia, uno o piu` decreti legislativi per

l’attuazione della direttiva 2010/76/CE del

Parlamento europeo e del Consiglio, del 24

novembre 2010, che modifica le direttive

2006/48/CE e 2006/49/CE per quanto riguarda

i requisiti patrimoniali per il portafoglio

di negoziazione e le ricartolarizzazioni e

il riesame delle politiche remunerative da

parte delle autorita` di vigilanza.

2. Al fine di dare diretta attuazione alla direttiva

2010/76/CE, al testo unico delle leggi

– 21 –

in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto

legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e

successive modificazioni, sono apportate le

seguenti modificazioni:

a) all’articolo 53:

1) al comma 1, la lettera d) e` sostituita

dalla seguente:

«d) il governo societario, l’organizzazione

amministrativa e contabile, nonche` i

controlli interni e i sistemi di remunerazione

e di incentivazione»;

2) al comma 3, la lettera d) e` sostituita

dalla seguente:

«d) adottare per le materie indicate nel

comma 1, ove la situazione lo richieda, provvedimenti

specifici nei confronti di singole

banche, riguardanti anche: la restrizione delle

attivita` o della struttura territoriale; il divieto

di effettuare determinate operazioni, anche di

natura societaria, e di distribuire utili o altri

elementi del patrimonio, nonche`, con riferimento

a strumenti finanziari computabili

nel patrimonio a fini di vigilanza, il divieto

di pagare interessi; la fissazione di limiti all’importo

totale della parte variabile delle remunerazioni

nella banca, quando sia necessario

per il mantenimento di una solida base

patrimoniale. Per le banche che beneficiano

di eccezionali interventi di sostegno pubblico,

la Banca d’Italia puo` inoltre fissare limiti

alla remunerazione complessiva degli

esponenti aziendali»;

b) all’articolo 67:

1) al comma 1, la lettera d) e` sostituita

dalla seguente:

«d) il governo societario, l’organizzazione

amministrativa e contabile, nonche` i

controlli interni e i sistemi di remunerazione

e di incentivazione»;

2) il comma 2-ter e` sostituito dal seguente:

«2-ter. I provvedimenti particolari adottati

ai sensi del comma 1 possono riguardare anche:

la restrizione delle attivita` o della struttura

territoriale del gruppo; il divieto di effettuare

determinate operazioni e di distribuire

utili o altri elementi del patrimonio,

nonche`, con riferimento a strumenti finanziari

computabili nel patrimonio a fini di vigilanza,

il divieto di pagare interessi; la fissazione

di limiti all’importo totale della parte

variabile delle remunerazioni nella banca,

quando sia necessario per il mantenimento

di una solida base patrimoniale. Per le capogruppo

che beneficiano di eccezionali interventi

di sostegno pubblico, la Banca d’Italia

puo` inoltre fissare limiti alla remunerazione

complessiva degli esponenti aziendali».

3. Per le medesime finalita` di cui al

comma 2, al testo unico delle disposizioni

in materia di intermediazione finanziaria, di

cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998,

n. 58, e successive modificazioni, sono apportate

le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 6, comma 2-bis, la lettera

a) e` sostituita dalla seguente:

«a) governo societario, requisiti generali

di organizzazione, sistemi di remunerazione

e di incentivazione»;

b) all’articolo 7, il comma 2 e` sostituito

dal seguente:

«2. La Banca d’Italia puo` emanare, a fini

di stabilita`, disposizioni di carattere particolare

aventi a oggetto le materie disciplinate

dall’articolo 6, comma 1, lettera a), e, ove

la situazione lo richieda: adottare provvedimenti

restrittivi o limitativi concernenti i servizi,

le attivita`, le operazioni e la struttura

territoriale; vietare la distribuzione di utili o

di altri elementi del patrimonio; con riferimento

a strumenti finanziari computabili

nel patrimonio a fini di vigilanza, vietare il

pagamento di interessi; fissare limiti all’importo

totale della parte variabile delle remunerazioni

nei soggetti abilitati, quando sia

necessario per il mantenimento di una solida

base patrimoniale».

4. All’articolo 12, comma 4, primo periodo,

del decreto legislativo 17 maggio

– 22 –

1999, n. 153, e successive modificazioni, le

parole: «al 10 per cento del proprio patrimonio

» sono sostituite dalle seguenti: «alla

quota percentuale prevista dall’articolo 7,

comma 3-bis».

Art. 23.

(Modifiche al decreto legislativo 24 giugno

2003, n. 209, recante attuazione della direttiva

2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso)

1. Al decreto legislativo 24 giugno 2003,

n. 209, e successive modificazioni, sono apportate

le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 5, comma 15, alinea, le

parole: «possono consegnare» sono sostituite

dalla seguente: «consegnano»;

b) all’articolo 10, comma 1-bis, le parole:

«dei centri di raccolta di cui all’articolo

3, comma 1, lettera p)» sono sostituite dalle

seguenti: «degli impianti di trattamento di

cui all’articolo 3, comma 1, lettera o), per

quanto richiesto dagli stessi impianti».

Art. 24.

(Disposizioni finali)

1. Nell’esercizio delle deleghe di cui alla

presente legge si applicano, in quanto compatibili,

gli articoli 1 e 2 della legge 4 giugno

2010, n. 96. Gli schemi dei decreti legislativi

sono sempre trasmessi alla Camera

dei deputati e al Senato della Repubblica ai

fini dell’acquisizione del parere da parte

delle competenti Commissioni parlamentari,

secondo le procedure di cui all’articolo 1

della medesima legge.

2. Il decreto legislativo di cui all’articolo 7

e` adottato entro sei mesi dalla data di entrata

in vigore della presente legge.

IL PRESIDENTE

 

Legislazione e normativa nazionale

Dottrina e sentenze

Consiglio Ordine Roma: informazioni

Rassegna stampa del giorno

Articoli, comunicati e notizie

Interventi, pareri e commenti degli Avvocati

Formulario di atti e modulistica

Informazioni di contenuto legale

Utilità per attività legale

Links a siti avvocatura e siti giuridici