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L'abc del decreto salva-Italia in 81 voci

 

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Notizie di cultura e di utilità varie

 

 

Accademia dei Lincei e Accademia della Crusca (articolo 30, commi 6 e 7). Concessione di un contributo annuo, a decorrere dal 2012, per l'Accademia dei Lincei (1,3 milioni di euro) e per l'Accademia della Crusca (0,7 milioni di euro). Per la copertura finanziaria della misura si utilizzano risorse aggiuntive stanziate per la manutenzione e la conservazione dei beni culturali a vale sugli importi destinati alla spesa di parte corrente.

 

Accise sui carburanti, arriva un nuovo aumento (articolo 15). La norma interviene in materia di accise sui prodotti energetici, in particolare incrementando, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, la misura delle accise sui carburanti.

 

Ace, aiuto alla crescita economica (articolo 1). La norma dispone che al fine di favorire il finanziamento delle imprese mediante capitale proprio si introduca un "Aiuto alla crescita economica", denominato Ace, che consente, in pratica, di dedurre dal reddito imponibile la componente derivante dal rendimento nozionale di nuovo capitale proprio. Le disposizioni recate dall'articolo si applicano alle società di capitali, agli enti pubblici e privati esercenti attività commerciali, e ad alcuni specifici soggetti Irpef.

 

Acquisti di beni e servizi tramite Consip (articolo 29, commi 1 e 2). Facoltà, per le amministrazioni pubbliche centrali e per gli enti nazionali di previdenza e di assistenza sociale, di avvalersi di Consip per lo svolgimento delle funzioni di centrale di committenza.

 

Addizionale provinciale sull'energia elettrica (articolo 28, comma 11). Viene soppressa l'attribuzione alle province della quota devoluta di compartecipazione all'Irpef (addizionale provinciale sull'energia elettrica). Si trattava di una clausola di salvaguardia nei confronti delle province in base al riordino fiscale derivante dall'articolo 18, comma 6 del Dlgs 68/2011.

 

Addizionale regionale all'Irpef (articolo 28, commi da 1 a 6). Viene disposto l'aumento dell'aliquota base dell'addizionale regionale all'Irpef dallo 0,9 all'1,23 per cento. La norma dovrebbe, in base alla relazione tecnica, dare un maggior gettito di 2.085 milioni di euro, cui corrisponde una riduzione di pari importo della partecipazione Iva per le regioni a statuto ordinario, destinata ai finanziamenti della sanità. L'aumento viene esteso anche alle autonomie speciali (regioni a statuto speciale e province autonome). Viene riservato all'erario il maggior gettito derivante dall'aumento dell'addizionale. Dal 2012 regioni e province autonome devono versare all'erario 857 milioni di euro l'anno e le regioni Friuli Venezia Giulia, valle d'Aosta e le due province autonome di Trento e Bolzano anche 60 milioni di euro annui da parte dei comuni che ricadono nei propri territori. Per la Regione siciliana il maggior gettito derivante dall'aumento dell'addizionale regionale Irpef (stimata in 130 milioni) è destinata a finanziare una parte della quota di finanziamento del servizio sanitario nazionale ancora a carico dello Stato. Per le regioni a statuto ordinario, dove l'imposta è destinata al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, la norma dispone - in conseguenza - la riduzione della compartecipazione all'Iva, anch'essa destinata al finanziamento della sanità per un importo corrispondente all'aumento dell'addizionale. C'è anche un a disposizione ordinamentale in relazione ai conti di tesoreria e alle erogazioni alle regioni per il finanziamento della sanità.

 

Agea, rifinanziamento (articolo 30, comma 4). Aumento delle risorse destinate all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea), per il solo 2012, pari a 40 milioni di euro.

 

Alloggi pubblici (articolo 27, comma 6). Diretto coinvolgimento dei comuni nella gestione di alloggi pubblici costruiti in base a leggi speciali in favore di chi occupava originariamente abitazioni malsane.

 

Anagrafe tributaria, obblighi di comunicazione (articolo 11, commi da 2 a 5). Viene modificata la disciplina degli obblighi di comunicazione all'Anagrafe tributaria posti in capo agli operatori finanziari rendendoli più stringenti. Nel dettaglio, si impone agli operatori finanziari, dal 1° gennaio 2012, di comunicare periodicamente all'anagrafe tributaria anche tutte le movimentazioni relative ai rapporti finanziari già oggetto di specifici obblighi di evidenziazione e comunicazione. Inoltre, si prevede che le predette informazioni siano utilizzate dall'agenzia delle Entrate per la individuazione dei contribuenti a maggior rischio di evasione da sottoporre a controllo.

Banche e fondi, partecipazione italiana (articolo 7). Si autorizza l'accettazione e l'esecuzione di due emendamenti all'Accordo istitutivo della Bers (Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo), adottati allo scopo di estendere le potenzialità di azione della Banca anche ai paesi membri appartenenti all'area del Mediterraneo orientale e meridionale, e, con riferimento ai Fondi speciali, di ampliarne le possibillità di utilizzazione al novero dei potenziali Paesi di operazione. Si precisa poi che al fine di rendere possibile l'adempimento degli impegni dell'Italia per la partecipazione a banche e fondi internazionali di sviluppo, viene autorizzata per il 2012, 2013 e 2014 rispettivamente la spesa di 87,642 milioni, di 125,061 milioni e di 121,726 milioni di euro. Per la partecipazione italiana agli aumenti di capitale delle banche multilaterali di sviluppo, si dispone (poi) l'utilizzazione di 226 milioni di euro, nella misura di 26 milioni nel 2012, 45 milioni per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, 35,5 milioni nel 2016 e 29,5 milioni nel 2017.

 

Banche, imposte differite attive (articolo 9). Viene modificata e integrata la disciplina che ha riconosciuto come crediti d'imposta le attività per imposte anticipate iscritte in bilancio (Deferred Tax Asset), relativa al sistema bancario, introdotta dall'articolo 2, commi 55-61, del decreto legge n. 225 del 2010, estendendola anche alle perdite riportate. In particolare, si prevede che la quota delle attività per imposte anticipate iscritte in bilancio relative alle perdite di un periodo d'imposta (art. 84 del Tuir) e derivante dalla deduzione dei componenti negativi di reddito si trasforma per intero in crediti d'imposta.

Capitali scudati, si paga di più (articolo 19, commi da 4 a 10). Le norme prevedono l'applicazione di un'imposta dell'1,5% sulle attività oggetto di rimpatrio o regolarizzazione a seguito delle disposizioni di cui agli articoli 12 e 15 del decreto legge n. 350/2001 e all'articolo 13-bis del decreto legge n. 78/2009 (cosiddetto scudo fiscale).

 

Clausola di finalizzazione (articolo 48). Si prevede espressamente che le maggiori entrate derivanti dal presente provvedimento all'Erario, per un periodo di cinque anni, sia destinate alle esigenze prioritarie del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea.

 

Codice degli appalti (articolo 42). Modifiche al Codice dei contratti pubblici prevedendo misure volte a: consentire un maggior ricorso alla cessione di immobili nelle concessioni, estendere la gestione a opere connesse all'oggetto della concessione e a permettere di fissare un fissare un periodo massimo di cinquanta anni per le nuove concessioni di importo superiore a un miliardo di euro. Per attrarre capitale privato nella realizzazione di opere pubbliche, introdotta la possibilità per le imprese di assicurazione di utilizzare, a copertura delle riserve tecniche, anche attivi costituiti da investimenti nel settore delle infrastrutture. Estesa al settore delle infrastrutture ferroviarie e portuali l'applicazione della norma in materia di project financing, prevista nella legge di stabilità 2012, che ha introdotto la possibilità di prevedere agevolazioni fiscali in favore dei soggetti concessionari, al fine di realizzare nuove infrastrutture autostradali con il sistema della finanza di progetto. Norma finalizzata a riassegnare allo stato di previsione della spesa del Mibac le somme derivanti da elargizioni da parte di soggetti pubblici e privati allo Stato per attività o interventi culturali.

 

Concessione di costruzione e gestione stradale (articolo 43, comma 5). I contratti di concessione di costruzione e gestione e di sola gestione nel settore stradale e autostradale sono affidati secondo le procedure previste dagli articoli 144 o 153 del Codice dei contratti pubblici.

Concorrenza, tutela e partecipazioni personali incrociate nei mercati del credito e finanziari (articolo 36). Divieto ai titolari di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo e nonché ai funzionari di vertice di imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari di assumere o esercitare analoghe cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti.

 

Confidi, patrimonializzazione (articolo 39, comma 7). Disposizioni relative alla patrimonializzazione dei Confidi. In particolare la norma, anche in deroga alle disposizioni di legge che prevedono divieti o limiti di partecipazione, consente alle imprese non finanziarie di grandi dimensioni e agli enti pubblici e privati l'ingresso nel capitale sociale dei confidi e delle banche cooperative di garanzia collettiva dei fidi. L'ingresso, tuttavia, deve essere minoritario.

Debito pubblico, riduzione (articolo 25). Viene destinata al Fondo ammortamento titoli di Stato una quota dei proventi della vendita all'asta dei diritti di emissione di Co2. La quota sarà stabilita con successivo decreto del presidente del Consiglio dei ministri.

 

Dighe e sicurezza (articolo 43, commi da 7 a 15). Disposizioni finalizzate al miglioramento della sicurezza delle grandi dighe attraverso l'individuazione delle dighe per le quali sia necessaria e urgente la progettazione e la realizzazione di interventi di adeguamento o miglioramento della sicurezza o di rimozione dei sedimenti accumulatisi nei serbatoi. Revisione, da parte del Mit d'intesa con il Dipartimento della protezione civile, dei criteri per l'individuazione delle "fasi di allerta", nonché obblighi di monitoraggio in capo a concessionari e gestori e, infine, l'attribuzione al Mit di poteri sostitutivi nei confronti dei concessionari e dei richiedenti la concessione in caso di inottemperanza degli stessi alle prescrizioni impartite nell'ambito dell'attività di vigilanza e controllo sulla sicurezza.

Edilizia (articolo 45). Introdotte alcune norme relative al comparto edilizio, volte anch'esse a favorire gli investimenti privati e a snellire alcune procedure. Viene previsto che, in presenza di precise condizioni, le opere di urbanizzazione a scomputo siano a carico del permesso di costruire, escludendole dalle procedure di affidamento previste dal Codice dei contratti pubblici. Semplificate alcune procedure autorizzative relative a progetti realizzati con materiali innovativi. Semplificata la procedura relativa agli accordi di programma per la realizzazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di edilizia abitativa (cd. Piano casa) prevedendo che essi siano approvati con decreto del Mit, anziché con Dpcm.

 

Editoria, cessazione del sistema di contributi diretti (articolo 29, comma 3). Cessazione del sistema di erogazione dei contributi diretti all'editoria di cui alla legge 250/1990 dal 31 dicembre 2014, con riferimento alla "gestione 2013", allo scopo di contribuire all'obiettivo del pareggio di bilancio entro la fine del 2013. Il Governo provvederà alla revisione del regolamento di semplificazione e riordino dell'erogazione dei contributi all'editoria (Dpr 233/2010), con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2012.

 

Equo indennizzo, arriva la stretta (articolo 6). La norma prevede che, ferma la tutela derivante dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, sono abrogati gli istituti dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata. La disposizione non si applica nei confronti del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico e con riferimento ai procedimenti in corso.

 

Enti locali, riduzione dei fondi (articolo 28, commi da 7 a 10). Riduzione dei Fondi sperimentali di riequilibrio e dei Fondi perequativi dei comuni e delle province, come determinati dai provvedimenti attuativi della legge 42/2011 sul federalismo fiscale, nonché dei tradizionali trasferimenti erariali dovuti ai comuni e alle province della Regione Siciliana e della Regione Sardegna, nell'importo di 1.450 milioni di euro per i comuni e di 415 milioni di euro per le province a decorrere dall'anno 2012.

Per i comuni, la riduzione è ripartita in proporzione alla distribuzione territoriale dell'imposta municipale propria sperimentale, disciplinata dall'articolo 13 del decreto. Per le province, la riduzione è ripartita proporzionalmente. Soppressa una disposizione del decreto legislativo 68/2011 in materia di possibili effetti negativi di gettito, nei confronti delle province, derivanti dalla soppressione dell'addizionale provinciale sull'energia elettrica.

Farmacie (articolo 32).Vendita dei farmaci, dotati di prescrizione medica obbligatoria e non rimborsabili dal Ssn, anche presso le parafarmacie e i corner della grande distribuzione organizzata. Applicazione della normativa prevista nei casi di pratica commerciale sleale verso le aziende farmaceutiche (produttrici o distributrici di farmaci) che discriminano nella svolgimento della loro attività tra farmacie e parafarmacie. Libertà di sconto su tutti i prodotti venduti in farmacia, parafarmacie e corner della grande distribuzione.

 

Federalismo demaniale relativo ai beni culturali (articolo 27, comma 7). Viene modificato l'articolo 5, comma 5, del Dlgs 85/2010, in materia di federalismo demaniale relativo ai beni culturali, eliminando alcuni vincoli temporali non chiari. La relazione tecnica specifica che la norma serve per superare la rigida prescrizione, nell'ambito del federalismo demaniale, di applicare una sola volta la possibilità di devoluzione agli enti territoriali di beni immobili statali appartenenti al patrocinio culturale.

 

Fabbricati, riconoscimento ruralità (articolo 13, comma 21). Sono sostituiti i termini precedentemente stabiliti nella procedura di riconoscimento dei requisiti di ruralità dei fabbricati. In particolare: a) è posticipato al 31 marzo 2012 (dal precedente 30 settembre 2011) il termine per la presentazione della domanda di riconoscimento dei requisiti di ruralità dei fabbricati all'agenzia del Territorio; b) si stabilisce che l'agenzia del Territorio debba procede all'assegnazione della categoria catastale entro il 30 giugno 2012 (invece del 20 novembre 2011); e c) si posticipa al 30 giugno 2013 (dal 20 novembre 2012) anche il termine entro il quale l'amministrazione può negare l'attribuzione della richiesta categoria catastale, obbligando il richiedente al versamento delle dovute imposte, interessi e sanzioni.

 

Fisco, Inps, scambio informativo (articolo 11, comma 6). La norma prevede che, nell'ambito dell'attività di scambio di informazioni tra agenzia delle Entrate e Inps (prevista dall'articolo 83, comma 2, del Dl n. 112/2008) relativamente ai soggetti non residenti e ai percipienti utili da contratti di associazione in partecipazione, l'Inps fornisca al Fisco e alla Guardia di finanza i dati relativi alle posizioni di soggetti destinatari di prestazioni socio-assistenziali, affinché vengano considerati ai fini della effettuazione di controlli sulla fedeltà dei redditi dichiarati, basati su specifiche analisi del rischio di evasione.

 

Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese (articolo 39, commi da 1 a 6). Misure per le micro, piccole e medie imprese. Intervento sul Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese, rinviando per la disciplina di dettaglio a decreti di natura non regolamentare, adottati dal ministro dello Sviluppo economico, d'intesa con il ministro dell'Economia.

 

Fondo per la protezione civile (articolo 30, comma 5). Viene incrementato di 57 milioni di euro per l'anno 2012 la dotazione del Fondo per la protezione civile. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa all'otto per mille dell'Irpef relativamente alla quota di pertinenza statale per l'anno 2012.

 

Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (articolo 38). Intervento sulle norme della legge finanziaria per il 2005, la 311/2004, riguardanti il Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca, estendendone l'ambito di operatività ai progetti di innovazione industriale.

 

Fondo unico per canoni di locazione di immobili assegnati allo Stato (articolo 27, comma 4). Soppresso il Fondo unico destinato alle spese per canoni di locazioni di immobili assegnati alle amministrazioni dello Stato. No sarà più l'Agenzia del demanio, ma le singole amministrazioni a stipulare e ad adempiere i contratti di locazione.

Immobili, dismissioni (articolo 27, commi 1 e 2). L'Agenzia del demanio ha il compito di promuovere iniziative per la costituzione di società, consorzi o fondi immobiliari con la finalità di valorizzare e alienare il patrimonio immobiliare pubblico di proprietà dello Stato, delle Regioni, degli enti locali e degli enti vigilati. Formazione di programmi unitari di valorizzazione territoriale per il riutilizzo funzionale e la rigenerazione degli immobili di proprietà di Regioni, Province e comuni e di ogni soggetto pubblico, anche statale, proprietario, detentore o gestore di immobili pubblici, nonché degli immobili oggetto di procedure di valorizzazione di cui al decreto legislativo sul federalismo demaniale.

 

Immobili pubblici, manutenzione (articolo 27, comma 5). Cambiano le norme in materia di manutenzione degli immobili pubblici. Viene posticipato al 1° gennaio 2013 il termine a partire dal quale sono attribuiti all'Agenzia del demanio le decisioni di spesa relative agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuati sugli immobili di proprietà dello Stato, in uso per finalità istituzionali alle amministrazioni dello Stato, e gli altri adempimenti in materia.

 

Impianti tecnologici autostradali (articolo 43, comma 6). Norma che semplifica le procedure per la realizzazione di impianti tecnologici autostradali.

 

Imprese, riduzione degli adempimento amministrativi (articolo 40). Semplificazione degli adempimenti relativi alla registrazione dei clienti nelle strutture ricettizie da parte dei gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive. Modifica al Codice della privacy escludendo persone giuridiche, enti e associazioni dalla tutela offerta dalla disciplina sul trattamento dei dati personali. Intervento in materia di disciplina dell'immigrazione consentendo al lavoratore straniero lo svolgimento dell'attività lavorativa anche nelle more del rilascio (o del rinnovo) del permesso di soggiorno. Modificata una disposizione concernente la tenuta del libro unico del lavoro, disponendo che la compilazione del libro debba avvenire entro la fine del mese successivo e non più entro il giorno 16 del mese successivo. Disposizioni finalizzate a semplificare gli adempimenti delle imprese in materia di bonifica dei siti inquinati. Abrogato il regolamento che obbliga le imprese di autoriparazione ad essere in possesso delle attrezzature e strumentazioni elencate nel Dm 406/1997. Modificata la definizione di "immissione sul mercato" di prodotti contenenti Cov (Composti Organici Volatili), eliminando dalla stessa l'operazione di messa a disposizione del prodotto per gli utenti. Semplificato lo smaltimento dei rifiuti speciali prodotti da talune attività quali quelle di estetista, acconciatore, pedicure e altro. Documentazione e le certificazioni attualmente richieste per il conseguimento di alcune agevolazioni fiscali in materia di beni e attività culturali sono sostituite da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

Lire, prescrizione anticipata (articolo 26). Prescrizione anticipata a favore dell'Erario di banconote, biglietti e monete in lire ancora in circolazione. Il relativo controvalore è destinato al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

 

Logistica portuale (articolo 46). Si prevede che le autorità portuali possano costituire sistemi logistici, attraverso atti di intesa con le regioni, le province ed i comuni interessati, e con i gestori delle infrastrutture ferroviarie.

Missioni di pace (articolo 30, comma 1).Ulteriore proroga, fino al 31 dicembre 2012, degli stanziamenti per le missioni internazionali di pace cui l'Italia partecipa, apprestando nel contempo le necessarie risorse, nella misura di 700 milioni di euro aggiuntivi a favore del Fondo per il finanziamento delle missioni di pace.

 

Mutui prima casa, più soldi al fondo (articolo 13, comma 20). La norma incrementa di 10 milioni per gli anni 2012 e 2013 la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà per i mutui prima casa.

 

Opere di interesse strategico (articolo 41). Norme volte ad accelerare la realizzazione delle opere strategiche. Ridefinite modalità ed i criteri di programmazione delle opere strategiche per permettere la selezione delle opere prioritarie. Semplificata la procedura di approvazione dei progetti delle opere strategiche, prevedendo che il Cipe possa procedere all'approvazione del solo progetto preliminare, eliminando l'esame del progetto definitivo qualora sia verificata la coerenza dello stesso rispetto al progetto preliminare. In tal caso il progetto definitivo verrà approvato con decreto interministeriale. Nuovo compito in capo al Mit, che consiste nella verifica dello stato di avanzamento dei lavori, anche mediante sopralluoghi tecnico-amministrativi presso i cantieri interessati. Per garantire la certezza dei finanziamenti destinati alla realizzazione delle opere pubbliche e delle opere strategiche, introducono termini certi per l'adozione delle delibere Cipe e dei conseguenti decreti ministeriali di autorizzazione delle risorse per la loro realizzazione

Partecipazioni, riallineamento (articolo 20). La norma estende anche alle operazioni aziendali straordinarie effettuate nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2011 la possibilità di "affrancare" fiscalmente i maggiori valori delle partecipazioni di controllo, iscritti in bilancio a seguito delle predette operazioni straordinarie, a titolo di avviamento, marchi d'impresa e altre attività immateriali. Viene dunque ampliata l'operatività temporale, ora previsto fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2010 della disciplina sul riallineamento delle divergenze contabili emerse a seguito di operazioni aziendali straordinarie relativamente agli avviamenti, ai marchi d'impresa e alle altre attività immateriali, introdotta dall'articolo 23, comma 12 e seguenti del Dl 6 luglio 2011, n. 98.

 

Patrimonio culturale statale, assunzioni (articolo 30, comma 8). Al Mibac non si applicano le disposizioni vigenti che vietano assunzioni in assenza delle riduzioni organiche prescritte. Si autorizza l'assunzione di personale, anche dirigenziale, presso il ministero, per gli anni 2012 e 2013, mediante l'utilizzazione di graduatorie in corso di validità, comunque nei limiti delle facoltà di assunzione previste dalla legislazione vigente.

 

Patto di stabilità, esclusioni di alcune spese (articolo 3, commi da 1 a 3). Si esclude dal computo dell'applicazione delle regole del patto di stabilità per le regioni a statuto ordinario anche le spese effettuate per gli anni 2012, 2013 e 2014 a valere sulle risorse dei cofinanziamenti nazionali dei fondi strutturali comunitari, nel limite di un miliardo di euro per ciascuna annualità. Al fine di compensarne gli effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, viene istituito un "Fondo di compensazione per gli interventi volti a favorire lo sviluppo", con una dotazione, in termini di sola cassa, di un miliardo per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014.

 

Pensioni, ecco tutte le novità (articolo 24). Arrivano numerose (e sostanziali) modifiche alla normativa previdenziale vigente, con l'obiettivo, tra l'altro, di rafforzare la sostenibilità di lungo periodo del sistema pensionistico in termini di incidenza della spesa previdenziale sul Pil. In particolare, dal 1° gennaio 2012 si introduce il sistema di calcolo contributivo pro-rata per le quote di pensioni con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere dalla medesima data, quindi anche per i lavoratori che possedevano almeno 18 anni di anzianità contributiva al 1° gennaio 1996.

 

Si riconosce la certezza, attraverso un'apposita certificazione, dei diritti dei lavoratori che abbiano già raggiunto, al 31 dicembre 2011, i requisiti al pensionamento ai sensi della normativa previgente. Si prevede che la pensione di vecchiaia possa conseguirsi all'età in cui operano i requisiti minimi previsti dallo stesso articolo 24, disponendo inoltre un incentivo al proseguimento dell'attività lavorativa attraverso una riparametrazione dei coefficienti di trasformazione, calcolati fino all'età di 70 anni. Si sopprime il regime delle decorrenze (cosiddette "finestre mobili") annuali per i soggetti che maturano i requisiti per l'accesso al pensionamento per il pensionamento di vecchiaia e il pensionamento anticipato.

Redditi, mentire al Fisco è reato (articolo 11, comma 1).Si introduce la fattispecie criminosa di esibizione o trasmissione di atti o documenti falsi, in tutto o in parte, ovvero di fornitura di dati e notizie non rispondenti al vero, in occasione di richieste formulate dall'amministrazione finanziaria nell'esercizio dei poteri di accertamento delle imposte dirette e dell'Iva, disponendo che a essa si applichino le norme penali contenute nel testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (articolo 76 del Dpr 28 dicembre 2000, n. 445). Ai sensi del citato articolo 76, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal medesimo testo unico in materia di documentazione amministrativa, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.

 

Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti di notorietà (rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del medesimo TU) e le dichiarazioni rese nell'interesse di chi si trovi in una situazione di impedimento temporaneo, per ragioni connesse allo stato di salute, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. laddove le predette fattispecie siano poste in essere per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.

 

Risparmio energetico, proroga incentivi (articolo 4, comma 4). La disposizione in esame proroga al 31 dicembre 2012, con una modifica all'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, le agevolazioni fiscali in materia di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio (cosiddetto 55%), mentre a decorrere dal 1° gennaio 2013 si applica la detrazione del 36% come modificata dal nuovo articolo 16-bis del Tuir.

 

Ristrutturazioni edilizie, a regime la detrazione del 36% (articolo 4, commi da 1 a 3 e comma 5). Viene introdotta a regime la detrazione Irpef del 36% per le spese di ristrutturazione edilizia sostenute per un importo non superiore a 48mila euro per ciascuna unità immobiliare. La norma è inserita in un nuovo articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi (Tuir), che riepiloga la disciplina concernente gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, ora contenuta all'articolo 1 della legge n. 449 del 1997, la cui vigenza viene limitata all'anno 2011. Gli interventi per i quali è concessa la detrazione (comma 1 del nuovo articolo 16-bis) sono: a) gli interventi di manutenzione ordinaria, di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia effettuati sulle parti comuni degli edifici residenziali; b) gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze; c) quelli volti alla ricostruzione o al ripristino di immobili danneggiati a seguito di eventi calamitosi, quando sia stato dichiarato lo stato di emergenza, anche se non rientranti nelle tipologie di intervento di cui alle lettere a) e b); d) quelli volti alla realizzazione di autorimesse o di posti auto pertinenziali, anche di proprietà comune; e) quelli finalizzati all'eliminazione di barriere architettoniche. Ma anche: f) gli interventi relativi all'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio di atti illeciti da parte di terzi; g) gli interventi per la realizzazione di interventi di cablatura degli edifici e di contenimento di inquinamento acustico; h) gli interventi volti al conseguimento di risparmi energetici; i) quelli relativi all'adozione di misure antisismiche; l) gli interventi di bonifica dall'amianto e di esecuzione di opere volte a evitare gli infortuni domestici.

 

Roma Capitale (articolo 27, comma 7). Abrogate alcune disposizioni relative a Roma Capitale ormai superate per effetto dell'entrata in vigore di successive leggi ordinarie volte a innovare la disciplina relativa alla razionalizzazione degli spazi allocativi utilizzati dalle Amministrazioni sia a titolo di locazioni, sia per usi governativi.

Sistema creditizio, misure per la stabilità (articolo 8).La norma reca misure di stabilizzazione del sistema creditizio volte a concedere la garanzia dello Stato sulle passività delle banche italiane. Si riconosce inoltre al ministero dell'Economia, fino al 30 giugno 2012, la facoltà di rilasciare la garanzia statale su finanziamenti erogati dalla Banca d'Italia alle banche italiane e alle succursali di banche estere in Italia per fronteggiare gravi crisi di liquidità, richiamando in particolare i cosiddetti casi di emergency liquidity assistance (e cioè, di offerta di liquidità di ultima istanza).

 

Società, obbligo canone Rai (articolo 17). Si dispone che in sede di dichiarazione dei redditi le imprese e le società devono indicare il pagamento del canone di abbonamento radiotelevisivo speciale.

Terreni agricoli, agevolazioni per i giovani (articolo 27, comma 3).Diritto di prelazione ai giovani nel processo di alienazione di terreni agricoli dello Stato o di enti pubblici nazionali da dismettere.

 

Trasparenza, regime premiale (articolo 10). Le nuove norme sono volte, complessivamente, a promuovere la trasparenza e l'emersione di base imponibile. Con un primo gruppo di disposizioni (commi da 1 a 8) sono riconosciuti benefici fiscali nei confronti di artisti, professionisti, persone fisiche e società di persone esercenti attività imprenditoriali, a condizione che essi adempiano a una serie di obblighi di trasparenza. Il secondo gruppo di norme (commi da 9 a 13) novella la disciplina relativa ai limiti dell'attività di accertamento dell'amministrazione finanziaria nei confronti dei soggetti "congrui" agli studi di settore.

 

Trasporti, liberalizzazioni (articolo 37). Previsto che il Governo, mediante regolamenti di delegificazione, adotti misure per la completa liberalizzazione del settore del trasporto ferroviario, aereo e marittimo. Principi e criteri direttivi, prevedendo che le funzioni di regolazione nei predetti settori vengano attribuite ad una delle Autorità indipendenti esistenti. Individuati i compiti che l'Autorità può esercitare nell'ambito delle proprie competenze. Restano ferme le competenze, diverse da quelle disciplinate dall'articolo stesso, attualmente attribuite alle amministrazioni pubbliche nei settori del trasporto. L'Autorità rende pubblici i provvedimenti adottati e riferisce ogni anno alle Camere sulla disciplina relativa al processo di liberalizzazione.

 

Trasporto pubblico locale (articolo 30, commi 2 e 3). Le risorse del fondo per gli investimenti del Gruppo Ferrovie dello Stato Spa possono essere utilizzate, per l'anno 2011, per contribuire ad assicurare lo svolgimento dei servizi di trasporto pubblico locale ferroviario da parte di Trenitalia Spa nelle regioni a statuto ordinario. Il fondo è stato incrementato di 800 milioni dal 2012. Dal 2013 il fondo è alimentato da una compartecipazione al gettito delle accise sui carburanti. L'aliquota di compartecipazione verrà stabilita da un Dpcm, su proposta del ministro dell'Economia, che sarà emanato entro il 30 settembre 2012. Sono conseguentemente abrogate le norme del Dlgs 68/2011 che dispongono la soppressione della compartecipazione regionale all'accisa sulla benzina.

 

Tributo comunale su rifiuti e servizi, istituzione (articolo 14). Si istituisce, a decorrere dal 1° gennaio 2013, il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa dai comuni, e a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Il tributo è dovuto - con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse - da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni e le aree comuni condominiali che non siano detenute o occupate in via esclusiva. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie. Mentre per i locali in multiproprietà e i centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune. La tariffa è commisurata all'anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, e alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte. La superficie assoggettabile al tributo è pari all'80 per cento della superficie catastale.

 

 

 

 

 

 

 

 

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