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AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI -DELIBERAZIONE 29 marzo 2011 Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parita' di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni provinciali e comunali fissate per i giorni 15 e 16 maggio 2011. (Deliberazione n. 80/11/CSP)

 

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                             L'AUTORITA' 
 
  Nella riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del  29
marzo 2011; 
  Visto l'articolo 1, comma 6, lettera  b),  n.  9,  della  legge  31
luglio 1997, n.  249,  recante  «Istituzione  dell'Autorita'  per  le
garanzie   nelle   comunicazioni   e   norme   sui   sistemi    delle
telecomunicazioni e radiotelevisivo»; 
  Vista la legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante «Disciplina  delle
campagne elettorali per l'elezione alla  Camera  dei  deputati  e  al
Senato della Repubblica», e successive modificazioni; 
  Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante  «Disposizioni  per
la parita' di accesso ai mezzi di informazione  durante  le  campagne
elettorali e referendarie e  per  la  comunicazione  politica»,  come
modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313; 
  Vista la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante  «Disposizioni  per
l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione  delle
emittenti radiofoniche e televisive locali»; 
  Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni  8  aprile  2004,
che emana il Codice di autoregolamentazione ai sensi  della  legge  6
novembre 2003, n. 313; 
  Vista la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante «Norme in materia di
risoluzione dei conflitti di interessi», come modificata dalla  legge
5 novembre 2004, n. 261; 
  Visto  il  decreto  legislativo  31  luglio  2005,  n.  177,   come
modificato dal decreto legislativo 15  marzo  2010,  n.  44,  recante
«Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici», ed,  in
particolare, l'articolo 7; 
  Vista la delibera n. 256/10/CSP del 9  dicembre  2010,  recante  il
«Regolamento in materia di pubblicazione e  diffusione  dei  sondaggi
sui mezzi di comunicazione di massa»; 
  Vista la legislazione  nazionale  e  regionale  che  disciplina  le
consultazioni provinciali e comunali programmate nel  2011,  e  ,  in
particolare, la legge 25 marzo 1993,  n.  81,  relativa  all'elezione
direttadel Sindaco, del Presidente della  provincia  e  dei  consigli
comunali e provinciali,  e  lo  statuto  e  le  leggi  della  Regione
Autonoma Friuli-Venezia Giulia 9 marzo 1995, n. 14, 21  aprile  1999,
n. 10, 10 maggio 1999, n.13 e 15 marzo  2001,  n.  9,  relative  alle
consultazioni amministrative; 
  Visti la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n.  4,  recante  lo
Statuto speciale della Regione Autonoma Valle d'Aosta,  e  successive
modificazioni, e la legge della  Regione  Autonoma  Valle  d'Aosta  9
febbraio 1995, n. 4, recante «Elezione diretta del Sindaco, del  Vice
sindaco e del consiglio comunale», e successive modificazioni; 
  Tenuto conto che per domenica  15  e  lunedi'  16  maggio  2011  e'
previsto lo svolgimento delle elezioni per  il  rinnovo  di  numerose
amministrazioni provinciali  e  comunali  che  interessano  oltre  un
quarto del corpo elettorale, il cui elenco e'  reso  disponibile  sul
sito  web  dell'Autorita'  per  le  garanzie   nelle   comunicazioni:
www.agcom.it; 
  Effettuate le consultazioni con  la  Commissione  parlamentare  per
l'indirizzo generale e  la  vigilanza  dei  servizi  radiotelevisivi,
previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28; 
  Udita  la  relazione  dei  Commissari  Michele  Lauria  e   Antonio
Martusciello, relatori ai  sensi  dell'articolo  29  del  regolamento
concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita'; 
 
                              Delibera: 
 Titolo I 


DISPOSIZIONI GENERALI
                             
 
 Art. 1 
 
 
                 Finalita' e ambito di applicazione 
 
  1. Le disposizioni di cui al presente provvedimento, in  attuazione
della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come modificata  dalla  legge  6
novembre 2003, n. 313, in materia di disciplina dell'accesso ai mezzi
di informazione, finalizzate a dare concreta attuazione  ai  principi
del      pluralismo,      dell'imparzialita',      dell'indipendenza,
dell'obiettivita' e della completezza  del  sistema  radiotelevisivo,
nonche' ai diritti riconosciuti ai soggetti politici dagli articoli 4
e 5 della  legge  22  febbraio  2000,  n.  28,  si  riferiscono  alle
consultazioni per le elezioni dei Presidenti  delle  Province  e  dei
consigli Provinciali e per le elezioni dei  Sindaci  e  dei  consigli
comunali fissate per i giorni 15 e 16 maggio 2011 e si applicano  nei
confronti   delle   emittenti   che   esercitano    l'attivita'    di
radiodiffusione televisiva e sonora privata e della stampa quotidiana
e periodica. L'elenco delle province e dei comuni  interessati  dalle
consultazioni  elettorali  e'   reso   disponibile   sul   sito   web
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni: www.agcom.it 
  2. In caso di coincidenza territoriale e temporale, anche parziale,
della campagna elettorale di cui alla  presente  delibera  con  altre
consultazioni   elettorali   referendarie,   saranno   applicate   le
disposizioni di attuazione  della  legge  22  febbraio  2000,  n.  28
relative a ciascun tipo di consultazione. 
  3.  Le  disposizioni  di  cui  al  presente  provvedimento  non  si
applicano ai  programmi  e  alle  trasmissioni  destinati  ad  essere
trasmessi esclusivamente in ambiti  territoriali  nei  quali  non  e'
prevista alcuna consultazione elettorale di cui al  precedente  comma
1. 
 
      

Titolo II

RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA

Capo I

DISCIPLINA DELLE TRASMISSIONI DELLE EMITTENTI NAZIONALI

                               Art. 2 
 
 
            Riparto degli spazi di comunicazione politica 
 
  1. Ai fini del presente Capo I,  in  applicazione  della  legge  22
febbraio 2000, n. 28,  nel  periodo  intercorrente  tra  la  data  di
convocazione dei comizi  elettorali  e  la  data  di  chiusura  delle
campagne elettorali, gli spazi che ciascuna  emittente  televisiva  o
radiofonica nazionale  privata  dedica  alla  comunicazione  politica
riferita  alle  consultazioni   elettorali   nelle   forme   previste
dall'articolo 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n.  28,  sono
garantiti: 
    I) nel periodo intercorrente tra  la  data  di  convocazione  dei
comizi elettorali e la data di presentazione delle candidature: 
      a) nei confronti delle forze politiche che costituiscono Gruppo
in almeno un ramo del Parlamento nazionale; per i Gruppi parlamentari
composti da  forze  politiche  distinte,  o  rappresentate  da  sigle
diverse, il Presidente del  Gruppo  individua,  secondo  criteri  che
contemperino  le  esigenze  di  rappresentativita'  con   quelle   di
pariteticita',  le  forze   politiche   che   di   volta   in   volta
rappresenteranno il Gruppo; 
      b) nei confronti del Gruppo Misto della Camera dei  deputati  e
del Gruppo Misto del  Senato  della  Repubblica,  intesi  come  unico
soggetto, i cui Presidenti individuano, d'intesa  fra  loro,  secondo
criteri che contemperino le esigenze di rappresentativita' con quelle
di pariteticita', le forze politiche diverse da quelle  di  cui  alle
lettere c) e d), che di volta in volta rappresenteranno i due Gruppi; 
      c) nei confronti delle forze politiche, diverse  da  quelle  di
cui alla lettera a) e b), che hanno eletto con proprio simbolo almeno
due rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo. 
      d) nei confronti delle forze politiche diverse da quelle di cui
alle lettere a), b) e c), che hanno eletto con proprio simbolo almeno
un rappresentante nel Parlamento nazionale e che sono  oggettivamente
riferibili ad una delle minoranze linguistiche indicate nell'articolo
2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482. 
    Negli spazi di comunicazione politica di cui al  presente  comma,
il tempo disponibile e' ripartito tra i soggetti aventi  diritto  per
il cinquanta per cento in proporzione alla consistenza  dei  soggetti
di cui all'articolo 2, lett. a) e per il restante cinquanta per cento
in modo paritario tra tutti i soggetti di cui all'articolo 2. 
    II) Nel periodo intercorrente tra la data di presentazione  delle
candidature e quella  di  chiusura  delle  campagne  elettorali,  con
criterio  paritario,  nei  confronti  dei   soggetti   politici   che
presentano liste di candidati per i  Consigli  provinciali  e  per  i
Consigli comunali dei comuni capoluogo di provincia presenti in tanti
ambiti territoriali da interessare almeno un quarto  degli  elettori,
su base nazionale, chiamati alle consultazioni. 
  2. In rapporto al numero dei partecipanti e agli spazi disponibili,
il principio delle pari opportunita'  tra  gli  aventi  diritto  puo'
essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione,
anche nell'ambito di un ciclo di piu' trasmissioni, purche'  ciascuna
di  queste  abbia  analoghe  opportunita'  di  ascolto.  E'  altresi'
possibile realizzare trasmissioni anche mediante la partecipazione di
giornalisti che rivolgono domande ai partecipanti. In  ogni  caso  la
ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica
nei confronti  dei  soggetti  politici  aventi  diritto  deve  essere
effettuata  su  base  settimanale,  garantendo   l'applicazione   dei
principi di  equita'  e  di  parita'  di  trattamento,  e  procedendo
comunque  entro  la  settimana  successiva  alle  compensazioni   che
dovessero eccezionalmente rendersi necessarie.  Ove  possibile,  tali
trasmissioni  sono  diffuse  con  modalita'  che  ne  consentano   la
fruizione anche ai non udenti. 
  3. L'eventuale assenza  di  un  soggetto  politico  non  pregiudica
l'intervento nelle trasmissioni degli  altri  soggetti,  anche  nella
medesima trasmissione, ma non determina un aumento del tempo ad  essi
spettante. Nelle trasmissioni interessate  e'  fatta  menzione  della
rinuncia. 
  4. Le trasmissioni di  comunicazione  politica  sono  collocate  in
contenitori  con  cicli  a  cadenza  quindicinale   dalle   emittenti
televisive nazionali all'interno della fascia oraria compresa tra  le
ore 7:00 e le ore 24:00  e  dalle  emittenti  radiofoniche  nazionali
all'interno della fascia oraria compresa tra le ore  7:00  e  le  ore
1:00 del giorno successivo. 
  5. I calendari delle trasmissioni di cui al presente articolo  sono
tempestivamente comunicati, anche a mezzo telefax, all'Autorita'  per
le garanzie nelle comunicazioni. Le eventuali variazioni dei predetti
calendari sono tempestivamente comunicati all'Autorita'. 
  6.  La  responsabilita'  delle  trasmissioni  di  cui  al  presente
articolo deve  essere  ricondotta  a  quella  di  specifiche  testate
giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 32- quinquies, comma
1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. 
  7. Le trasmissioni di cui al presente articolo sono  sospese  dalla
mezzanotte dell'ultimo giorno precedente le votazioni. 
 
                               Art. 3 
 
 
Modalita' di trasmissione dei messaggi politici autogestiti a  titolo
                              gratuito 
 
  1. Nel periodo intercorrente tra la  data  di  presentazione  delle
candidature e quella di chiusura di ciascuna campagna elettorale,  le
emittenti  radiofoniche  e  televisive  nazionali   private   possono
trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo  gratuito  per  la
presentazione non in contraddittorio di liste e programmi. 
  2. Per la trasmissione dei messaggi politici autogestiti  a  titolo
gratuito le emittenti di cui all'articolo 3, comma  1,  osservano  le
seguenti  modalita',  stabilite  sulla  base  dei   criteri   fissati
dall'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28: 
    a) il numero complessivo dei messaggi e' ripartito secondo quanto
previsto dal all'articolo 2, comma 1,  numero  II;  i  messaggi  sono
trasmessi a parita' di condizioni tra i soggetti politici, anche  con
riferimento alle fasce orarie; 
    b) i messaggi sono organizzati in modo autogestito e devono avere
una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di
una opinione politica, comunque compresa, a scelta  del  richiedente,
fra uno e tre minuti per le  emittenti  televisive  e  fra  trenta  e
novanta secondi per le emittenti radiofoniche; 
    c) i messaggi  non  possono  interrompere  altri  programmi,  ne'
essere   interrotti,   hanno   una   autonoma   collocazione    nella
programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori,  fino  a  un
massimo di quattro contenitori per ogni giornata di programmazione. I
contenitori,  ciascuno  comprensivo  di  almeno  tre  messaggi,  sono
collocati   uno   per   ciascuna   delle   seguenti   fasce   orarie,
progressivamente a partire dalla prima: prima fascia 18:00  -  19:59;
seconda fascia 14:00 - 15:59; terza  fascia  22:00  -  23:59;  quarta
fascia 9:00 - 10:59; 
    d) i messaggi non  sono  computati  nel  calcolo  dei  limiti  di
affollamento pubblicitario previsti dalla legge; 
    e) ciascun messaggio puo' essere  trasmesso  una  sola  volta  in
ciascun contenitore; 
    f) nessun soggetto politico puo' diffondere piu' di due  messaggi
in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente; 
    g) ogni messaggio reca la dicitura  "messaggio  autogestito"  con
l'indicazione del soggetto politico committente. 
 
      
        
                               Art. 4 
 
 
   Comunicazioni delle emittenti nazionali e dei soggetti politici 
 
  1. Entro il quinto giorno successivo alla data di convocazione  dei
comizi elettorali, le emittenti che  intendono  trasmettere  messaggi
politici autogestiti a titolo gratuito: 
    a) rendono pubblico il loro intendimento mediante  un  comunicato
da trasmettere almeno una volta nella fascia di maggiore ascolto. Nel
comunicato l'emittente nazionale  informa  i  soggetti  politici  che
presso la sua sede, di cui  viene  indicato  l'indirizzo,  il  numero
telefonico e la persona da contattare, e'  depositato  un  documento,
che puo' essere reso disponibile anche nel sito  web  dell'emittente,
concernente la trasmissione  dei  messaggi,  il  numero  massimo  dei
contenitori predisposti, la collocazione nel palinsesto, gli standard
tecnici richiesti e il termine di consegna per  la  trasmissione  del
materiale autoprodotto. A  tale  fine,  le  emittenti  possono  anche
utilizzare il  modello  MAG/1/EPC,  reso  disponibile  nel  sito  web
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni: www.agcom.it; 
    b) inviano, anche a mezzo telefax, all'Autorita' per le  garanzie
nelle comunicazioni il documento di  cui  alla  lettera  a),  nonche'
possibilmente con almeno cinque giorni di anticipo,  ogni  variazione
successiva  del  documento  stesso  con  riguardo   al   numero   dei
contenitori e alla loro collocazione nel palinsesto.  A  quest'ultimo
fine, le emittenti possono anche  utilizzare  il  modello  MAG/2/EPC,
reso disponibile nel predetto sito web dell'Autorita' per le garanzie
nelle comunicazioni. 
  2. Fino  al  giorno  precedente  la  data  di  presentazione  delle
candidature i soggetti politici interessati  a  trasmettere  messaggi
autogestiti comunicano alle emittenti e alla stessa Autorita' per  le
garanzie nelle comunicazioni,  anche  a  mezzo  telefax,  le  proprie
richieste,  indicando  il  responsabile  elettorale  e   i   relativi
recapiti, la durata dei messaggi, nonche' dichiarando  di  presentare
candidature in collegi o circoscrizioni  che  interessino  almeno  il
quarto degli elettori chiamati alle consultazioni. A tale fine,  puo'
anche essere utilizzato il modello MAG/3/EPC,  reso  disponibile  nel
predetto sito web dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni. 
 
      
                               Art. 5 
 
 
Sorteggio e collocazione dei messaggi politici autogestiti  a  titolo
                              gratuito 
 
  1. La collocazione dei messaggi all'interno dei singoli contenitori
previsti per il primo giorno avviene con sorteggio unico  nella  sede
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, alla presenza  di
un funzionario della stessa. 
  2. La collocazione nei  contenitori  dei  giorni  successivi  viene
determinata secondo un criterio di rotazione a scalare  di  un  posto
all'interno di ciascun contenitore, in modo da rispettare il criterio
di parita' di presenze all'interno delle singole fasce. 
 
                               Art. 6 
 
 
    Programmi di informazione trasmessi sulle emittenti nazionali 
 
  1. Sono programmi di informazione i telegiornali, i giornali radio,
i notiziari e  ogni  altro  programma  di  contenuto  informativo,  a
rilevante   presentazione   giornalistica,    caratterizzato    dalla
correlazione ai temi dell'attualita' e della cronaca. 
  2. Nel periodo di vigenza della presente delibera, tenuto conto del
servizio  di  interesse  generale  dell'attivita'   di   informazione
radiotelevisiva, i notiziari diffusi  dalle  emittenti  televisive  e
radiofoniche nazionali  e  tutti  gli  altri  programmi  a  contenuto
informativo, riconducibili  alla  responsabilita'  di  una  specifica
testata registrata ai sensi di legge, si conformano  con  particolare
rigore ai principi  di  tutela  del  pluralismo,  dell'imparzialita',
dell'indipendenza, della obiettivita' e  dell'apertura  alle  diverse
forze politiche. 
  3. I direttori  responsabili  dei  programmi  di  cui  al  presente
articolo, nonche' i loro conduttori e registi  devono  assicurare  in
maniera particolarmente rigorosa condizioni oggettive di  parita'  di
trattamento , fondate sui dati del monitoraggio  del  pluralismo,  al
fine di consentire l'esposizione di opinioni e posizioni politiche, e
devono assicurare ogni cautela atta ad  evitare  che  si  determinino
situazioni di vantaggio per determinate forze politiche o determinati
competitori elettorali. A  tal  fine  i  direttori  responsabili  dei
notiziari  sono  tenuti  settimanalmente  ad  acquisire  i  dati  del
monitoraggio  del  pluralismo  relativi  alla  testata  diretta  e  a
correggere eventuali disparita'  di  trattamento  verificatesi  nella
settimana precedente. Essi, inoltre,  curano  gli  utenti  non  siano
oggettivamente nella condizione di poter  attribuire,  in  base  alla
conduzione  del  programma,  specifici   orientamenti   politici   ai
conduttori o alla testata e che nei notiziari propriamente detti, non
si determini un uso ingiustificato di riprese con presenza diretta di
membri del Governo, o di esponenti politici. 
  4.  I  telegiornali   devono   rispettare,   con   la   completezza
dell'informazione, la pluralita' dei punti di vista. I  direttori,  i
conduttori, i giornalisti  devono  orientare  la  loro  attivita'  al
rispetto dell'imparzialita', avendo come  unico  criterio  quello  di
fornire  ai  cittadini  il  massimo  di  informazioni,  verificate  e
fondate, con il massimo della chiarezza. 
  5. Il rispetto delle condizioni di cui al presente  articolo  e  il
ripristino di eventuali  squilibri  accertati,  e'  assicurato  anche
d'ufficio dall'Autorita' che persegue le relative violazioni  secondo
quanto previsto dalle norme vigenti. 
  6. In tutte le trasmissioni radiotelevisive diverse  da  quelle  di
comunicazione politica,  dai  messaggi  politici  autogestiti  e  dai
programmi di informazione  ricondotti  sotto  la  responsabilita'  di
specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi di  legge,  non
e' ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati o di  esponenti
politici e non possono essere trattati  temi  di  evidente  rilevanza
politica ed elettorale ne' che riguardino vicende o  fatti  personali
di personaggi politici. 
  7. In qualunque trasmissione radiotelevisiva, diversa da quelle  di
comunicazione  politica  e  dai  messaggi  politici  autogestiti,  e'
vietato fornire, anche in forma  indiretta,  indicazioni  di  voto  o
manifestare le proprie preferenze di voto. 
 
                               Art. 7 
 
 
                Illustrazione delle modalita' di voto 
 
  1.  Nei   trenta   giorni   precedenti   il   voto   le   emittenti
radiotelevisive   nazionali   private   illustrano   le    principali
caratteristiche delle elezioni  provinciali  e  comunali  di  cui  al
presente  provvedimento,  con  particolare  riferimento  al   sistema
elettorale e alle modalita' di espressione del voto, ivi comprese  le
speciali modalita' di voto previste  per  gli  elettori  diversamente
abili e per quelli intrasportabili. 
 

Capo II

DISCIPLINA DELLE TRASMISSIONI DELLE EMITTENTI LOCALI

        
                               Art. 8 
 
 
                 Programmi di comunicazione politica 
 
  1.  I  programmi   di   comunicazione   politica,   come   definiti
all'articolo   2,   comma   1,   lettera   c),    del    codice    di
autoregolamentazione  di  cui   al   decreto   del   Ministro   delle
comunicazioni  8  aprile  2004,  che  le   emittenti   televisive   e
radiofoniche locali intendono trasmettere  tra  l'entrata  in  vigore
della presente delibera  e  la  chiusura  delle  campagne  elettorali
devono consentire una effettiva parita' di condizioni tra i  soggetti
politici competitori, anche con riferimento alle fasce  orarie  e  al
tempo di trasmissione. 
  2. La parita' di condizioni di cui al comma 1 deve essere garantita
nei due distinti periodi in cui si articola  la  campagna  elettorale
tra i seguenti soggetti politici: 
  I) nel periodo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi
elettorali e la data di presentazione delle candidature: 
  a)  nei  confronti  delle  forze  politiche  che  costituiscono  un
autonomo gruppo nei Consigli provinciali o nei Consigli  comunali  da
rinnovare; 
  b) nei confronti delle forze  politiche  diverse  da  quelle  della
lettera a), presenti in uno dei due rami del Parlamento  nazionale  o
che hanno eletto, con  proprio  simbolo,  almeno  due  rappresentanti
italiani al Parlamento europeo. 
  II) Nel periodo intercorrente tra la data  di  presentazione  delle
candidature e quella di chiusura della campagna elettorale: 
  a) nei confronti delle liste o delle coalizioni di liste  collegate
alla carica di Presidente della Provincia o di Sindaco nei comuni  da
rinnovare; 
  b) nei confronti delle forze  politiche  che  presentano  liste  di
candidati per l'elezione dei Consigli provinciali e  per  i  Consigli
comunali in comuni capoluogo di provincia. 
  3. L'eventuale assenza  di  un  soggetto  politico  non  pregiudica
l'intervento  nelle  trasmissioni  degli  altri  soggetti,   ma   non
determina un aumento del tempo ad essi spettante. In tali  casi,  nel
corso della trasmissione e' fatta esplicita menzione  delle  predette
assenze. 
  4. Le trasmissioni di  comunicazione  politica  sono  collocate  in
contenitori  con  cicli  a  cadenza  quindicinale   dalle   emittenti
televisive locali all'interno della fascia oraria compresa tra le ore
7:00 e le ore 24:00 e dalle emittenti radiofoniche locali all'interno
della fascia oraria compresa tra le ore 7:00 e le ore 1:00 del giorno
successivo, in modo  da  garantire  l'applicazione  dei  principi  di
equita' e di parita' di trattamento tra  i  soggetti  politici  anche
attraverso  analoghe  opportunita'  di  ascolto.  I  calendari  delle
predette trasmissioni sono  comunicati  almeno  sette  giorni  prima,
anche a mezzo  telefax,  al  competente  Comitato  regionale  per  le
comunicazioni o, ove non costituito,  al  Comitato  regionale  per  i
servizi radiotelevisivi, che ne informa l'Autorita' per  le  garanzie
nelle comunicazioni. Le eventuali variazioni dei  predetti  calendari
sono tempestivamente comunicate al predetto organo,  che  ne  informa
l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni. Ove possibile,  tali
trasmissioni  sono  diffuse  con  modalita'  che  ne  consentano   la
fruizione anche ai non udenti. 
  5. E' possibile realizzare trasmissioni di  comunicazione  politica
anche mediante la partecipazione di giornalisti che rivolgono domande
ai  partecipanti,  assicurando,  comunque,   imparzialita'   e   pari
opportunita'  nel  confronto  tra  i   soggetti   politici.   6.   Le
trasmissioni  di  cui  al  presente  articolo  sono   sospese   dalla
mezzanotte del secondo giorno precedente le votazioni. 
 
      
        
                               Art. 9 
 
 
           Messaggi politici autogestiti a titolo gratuito 
 
  1. Nel periodo intercorrente tra la  data  di  presentazione  delle
candidature e  quella  di  chiusura  delle  campagne  elettorali,  le
emittenti  radiofoniche  e  televisive  locali  possono   trasmettere
messaggi politici autogestiti a titolo gratuito per la  presentazione
non in contraddittorio di liste e programmi. 
  2. Per la trasmissione dei messaggi politici di cui al comma  1  le
emittenti radiofoniche e  televisive  locali  osservano  le  seguenti
modalita', stabilite sulla base dei criteri fissati dall'articolo  4,
comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28: 
    a) il numero complessivo dei messaggi e' ripartito secondo quanto
previsto  all'articolo  8,  comma  2,  numero  II;  i  messaggi  sono
trasmessi a parita' di condizioni tra i soggetti politici, anche  con
riferimento alle fasce orarie; 
    b) i messaggi sono organizzati in modo autogestito e devono avere
una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di
una opinione politica, comunque compresa, a scelta  del  richiedente,
fra uno e tre minuti per le  emittenti  televisive  e  fra  trenta  e
novanta secondi per le emittenti radiofoniche; 
    c) i messaggi  non  possono  interrompere  altri  programmi,  ne'
essere   interrotti,   hanno   una   autonoma   collocazione    nella
programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori,  fino  a  un
massimo di quattro contenitori per ogni giornata di programmazione. I
contenitori,  ciascuno  comprensivo  di  almeno  tre  messaggi,  sono
collocati   uno   per   ciascuna   delle   seguenti   fasce   orarie,
progressivamente a partire dalla prima: prima fascia 18:00  -  19:59;
seconda fascia 12:00 - 14:59; terza  fascia  21:00  -  23:59;  quarta
fascia 7:00 - 8:59; 
    d) i messaggi non  sono  computati  nel  calcolo  dei  limiti  di
affollamento pubblicitario previsti dalla legge; 
    e) nessun soggetto politico puo' diffondere piu' di due  messaggi
in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente; 
    f) ogni messaggio per  tutta  la  sua  durata  reca  la  dicitura
"messaggio  elettorale  gratuito"  con  l'indicazione  del   soggetto
politico committente. 
 
      
        
                               Art. 10 
 
 
Comunicazioni delle emittenti locali e dei soggetti politici relative
         ai messaggi politici autogestiti a titolo gratuito 
 
  1. Entro il quinto giorno successivo alla data di convocazione  dei
comizi elettorali, le emittenti radiofoniche e televisive locali  che
trasmettono messaggi politici autogestiti a titolo gratuito: 
    a) rendono pubblico il loro intendimento mediante  un  comunicato
da trasmettere almeno una volta nella fascia di maggiore ascolto. Nel
comunicato l'emittente locale informa i soggetti politici che  presso
la sua sede, di cui viene indicato l'indirizzo, il numero  telefonico
e la persona da contattare, e'  depositato  un  documento,  che  puo'
essere  reso  disponibile  anche   sul   sito   web   dell'emittente,
concernente la trasmissione  dei  messaggi,  il  numero  massimo  dei
contenitori predisposti, la collocazione nel palinsesto, gli standard
tecnici richiesti e il termine di consegna per  la  trasmissione  del
materiale autoprodotto. A  tale  fine,  le  emittenti  possono  anche
utilizzare  i  modelli  MAG/1/EPC  resi  disponibili  nel  sito   web
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni: www.agcom.it; 
    b)  inviano,  anche  a  mezzo  telefax,  al  competente  Comitato
regionale per le comunicazioni o, ove  non  costituito,  al  Comitato
regionale per i servizi radiotelevisivi, che ne  informa  l'Autorita'
per le garanzie nelle comunicazioni, il documento di cui alla lettera
a), nonche', possibilmente con almeno cinque giorni di anticipo, ogni
variazione apportata successivamente al documento stesso con riguardo
al numero dei contenitori e alla loro collocazione nel palinsesto.  A
quest'ultimo fine, le emittenti possono anche  utilizzare  i  modelli
MAG/2/EPC resi disponibili nel predetto sito web  dell'Autorita'  per
le garanzie nelle comunicazioni. 
  2. Fino al giorno di presentazione delle  candidature,  i  soggetti
politici interessati a trasmettere i  suddetti  messaggi  autogestiti
comunicano, anche a mezzo telefax, alle  emittenti  e  ai  competenti
Comitati regionali per le comunicazioni o,  ove  non  costituiti,  ai
Comitati regionali per i servizi radiotelevisivi,  che  ne  informano
l'Autorita'  per  le  garanzie  nelle   comunicazioni,   le   proprie
richieste,  indicando  il  responsabile  elettorale  e   i   relativi
recapiti, la durata dei messaggi, nonche' dichiarando  di  presentare
candidature in collegi o circoscrizioni  che  interessino  almeno  un
quarto degli elettori  chiamati  alle  consultazioni.  A  tale  fine,
possono anche essere utilizzati i modelli MAG/3/EPC resi  disponibili
nel  predetto  sito  web  dell'Autorita'  per   le   garanzie   nelle
comunicazioni. 
 
                                     Art. 11 
 
 
Numero  complessivo  dei  messaggi  politici  autogestiti  a   titolo
                              gratuito 
 
  1. L'Autorita', ove  non  diversamente  regolamentato,  approva  la
proposta del competente Comitato regionale per  le  comunicazioni  o,
ove  non  costituito,  del   Comitato   regionale   per   i   servizi
radiotelevisivi, ai fini della fissazione del numero complessivo  dei
messaggi autogestiti gratuiti da ripartire tra  i  soggetti  politici
richiedenti, in  relazione  alle  risorse  disponibili  previste  dal
decreto del Ministro delle comunicazioni adottato di concerto con  il
Ministro dell'economia e delle finanze e concernente la  ripartizione
tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano della somma
stanziata per l'anno 2011. 
 
      
 
                               Art. 12 
 
 
Sorteggi e collocazione dei messaggi politici  autogestiti  a  titolo
                              gratuito 
 
  1. La collocazione dei messaggi all'interno dei singoli contenitori
previsti per il primo giorno avviene con sorteggio unico  nella  sede
del Comitato regionale per le comunicazioni o,  ove  non  costituito,
del Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, nella cui  area
di competenza ha sede o domicilio eletto l'emittente che trasmettera'
i messaggi, alla presenza di un funzionario dello stesso. 
  2. La collocazione nei  contenitori  dei  giorni  successivi  viene
determinata, sempre alla presenza di un funzionario del  Comitato  di
cui al comma 1, secondo un criterio di  rotazione  a  scalare  di  un
posto all'interno di ciascun contenitore, in modo  da  rispettare  il
criterio di parita' di presenze all'interno delle singole fasce. 
 
                                     Art. 13 
 
 
              Messaggi politici autogestiti a pagamento 
 
  1. Nel periodo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi
elettorali e quella di chiusura di ciascuna campagna  elettorale,  le
emittenti  radiofoniche  e  televisive  locali  possono   trasmettere
messaggi politici autogestiti a pagamento, come definiti all'articolo
2, comma 1, lettera d), del codice di autoregolamentazione di cui  al
decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004. 
  2. Per l'accesso agli spazi relativi ai messaggi politici di cui al
comma  1  le  emittenti  radiofoniche  e  televisive  locali   devono
assicurare  condizioni  economiche  uniformi  a  tutti   i   soggetti
politici. 
  3. Le emittenti radiofoniche  e  televisive  locali  che  intendono
diffondere i messaggi politici di cui al comma 1 sono tenute  a  dare
notizia  dell'offerta  dei  relativi  spazi  mediante  un  avviso  da
trasmettere, almeno una volta  al  giorno,  nella  fascia  oraria  di
maggiore ascolto, per tre giorni consecutivi. 
  4. Nell'avviso di cui  al  comma  3  le  emittenti  radiofoniche  e
televisive locali informano i soggetti politici che presso la propria
sede, della quale viene indicato l'indirizzo, il numero telefonico  e
di fax, e' depositato un  documento,  consultabile  su  richiesta  da
chiunque ne abbia interesse, concernente: 
    a) le  condizioni  temporali  di  prenotazione  degli  spazi  con
l'indicazione del termine ultimo entro il quale  gli  spazi  medesimi
possono essere prenotati; 
    b) le modalita' di prenotazione degli spazi; 
    c) le tariffe per l'accesso  a  tali  spazi  quali  autonomamente
determinate  da  ogni  singola  emittente  radiofonica  e  televisiva
locale; 
    d) ogni  eventuale  ulteriore  circostanza  od  elemento  tecnico
rilevante per la fruizione degli spazi. 
  5. Ciascuna emittente radiofonica e televisiva locale  deve  tenere
conto delle prenotazioni degli spazi da parte dei  soggetti  politici
in base alla loro progressione temporale. 
  6. Ai soggetti politici richiedenti gli spazi per i messaggi di cui
al comma 1 devono essere riconosciute le condizioni di miglior favore
praticate ad uno di essi per gli spazi acquistati. 
  7. Ciascuna emittente radiofonica e televisiva locale e'  tenuta  a
praticare, per i messaggi di cui al comma 1, una tariffa massima  non
superiore al 70% del listino di  pubblicita'  tabellare.  I  soggetti
politici  interessati  possono  richiedere  di  verificare  in   modo
documentale i listini tabellari in  relazione  ai  quali  sono  state
determinate le condizioni praticate per l'accesso agli  spazi  per  i
messaggi di cui al comma 1. 
  8. Nel caso di diffusione di spazi per i messaggi di cui al comma 1
differenziati per diverse aree territoriali dovranno essere  indicate
anche le tariffe praticate per ogni area territoriale. 
  9. La prima messa in onda  dell'avviso  di  cui  ai  commi  3  e  4
costituisce condizione essenziale  per  la  diffusione  dei  messaggi
politici autogestiti a pagamento in periodo elettorale. 
  10. Per le emittenti radiofoniche locali i messaggi di cui al comma
1 devono essere preceduti e seguiti  da  un  annuncio  in  audio  del
seguente  contenuto:  "Messaggio   elettorale   a   pagamento",   con
l'indicazione del soggetto politico committente. 
  11. Per le emittenti televisive locali i messaggi di cui al comma 1
devono recare in sovrimpressione per tutta la loro durata la seguente
dicitura: "Messaggio elettorale a pagamento", con  l'indicazione  del
soggetto politico committente. 
  12. Le emittenti  radiofoniche  e  televisive  locali  non  possono
stipulare contratti per la cessione di  spazi  relativi  ai  messaggi
politici autogestiti a pagamento in periodo elettorale in  favore  di
singoli candidati per importi superiori al  75%  di  quelli  previsti
dalla normativa in materia di spese elettorali  ammesse  per  ciascun
candidato. 
 
                               Art. 14 
 
 
                    Trasmissioni in contemporanea 
 
  1. Le emittenti radiofoniche e  televisive  locali  che  effettuano
trasmissioni  in  contemporanea   con   una   copertura   complessiva
coincidente con quella  legislativamente  prevista  per  un'emittente
nazionale sono disciplinate dal codice di autoregolamentazione di cui
al decreto del Ministro  delle  comunicazioni  8  aprile  2004  e  al
presente Capo II esclusivamente per le ore  di  trasmissione  non  in
contemporanea. 
 
 
        
                               Art. 15 
 
 
     Programmi di informazione trasmessi sulle emittenti locali 
 
  1. Nei programmi di informazione,  come  definiti  all'articolo  2,
comma 1, lettera b), del codice di  autoregolamentazione  di  cui  al
decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, le  emittenti
radiofoniche e televisive  locali  devono  garantire  il  pluralismo,
attraverso la parita' di trattamento, l'obiettivita', la correttezza,
la  completezza,  la  lealta',  l'imparzialita',   l'equita'   e   la
pluralita' dei punti di vista; a tal fine,  quando  vengono  trattate
questioni  relative  alle  consultazioni  elettorali,   deve   essere
assicurato  l'equilibrio  tra  i  soggetti  politici  secondo  quanto
previsto dal citato codice di autoregolamentazione. 
  2. Resta comunque salva per l'emittente la liberta' di  commento  e
di critica, che, in chiara distinzione tra informazione  e  opinione,
salvaguardi comunque il rispetto delle persone. Le emittenti locali a
carattere comunitario di cui all'articolo 16, comma 5, della legge  6
agosto 1990 n. 223 e all'articolo  1,  comma  1,  lettera  f),  della
deliberazione 1° dicembre 1998, n. 78 dell'Autorita' per le  garanzie
nelle comunicazioni, come definite all'articolo 2, comma  1,  lettera
q), n. 3, del decreto legislativo 31 luglio  2005,  n.  177,  possono
esprimere i principi di cui sono portatrici, tra quelli  indicati  da
dette norme. 
  3. In qualunque trasmissione radiotelevisiva diversa da  quelle  di
comunicazione  politica  e  dai  messaggi  politici  autogestiti,  e'
vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni  o  preferenze
di voto. 
 
      

Capo III

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

                               Art. 16 
 
 
            Circuiti di emittenti radiotelevisive locali 
 
  1.  Ai  fini  del  presente  provvedimento,  le   trasmissioni   in
contemporanea da parte di emittenti locali che  operano  in  circuiti
nazionali comunque denominati sono considerate come  trasmissioni  in
ambito  nazionale;  il  consorzio  costituito  per  la  gestione  del
circuito o, in difetto, le singole  emittenti  che  fanno  parte  del
circuito, sono tenuti al rispetto delle disposizioni previste per  le
emittenti nazionali dal Capo I del presente titolo, che si  applicano
altresi' alle emittenti autorizzate alla  ripetizione  dei  programmi
esteri ai sensi dell'articolo 38 della legge 14 aprile 1975, n. 103. 
  2. Ai fini del presente provvedimento,  il  circuito  nazionale  si
determina con riferimento all'articolo 2, comma 1,  lettera  u),  del
decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. 
  3. Rimangono ferme per ogni emittente del circuito, per il tempo di
trasmissione autonoma, le  disposizioni  previste  per  le  emittenti
locali dal Capo II  del  presente  titolo.  Ogni  emittente  risponde
direttamente  delle   violazioni   realizzatesi   nell'ambito   delle
trasmissioni in contemporanea. 
 
Art. 17 
 
 
              Imprese radiofoniche di partiti politici 
 
  1. In conformita' a quanto disposto dall'articolo 6 della legge  22
febbraio 2000, n. 28, le disposizioni di cui  ai  Capi  I  e  II  del
presente titolo non si  applicano  alle  imprese  di  radiodiffusione
sonora che risultino essere organo ufficiale di un  partito  politico
rappresentato in almeno un ramo del Parlamento ai sensi dell'articolo
11, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67. Per tali imprese e'
comunque vietata la cessione, a titolo sia oneroso sia  gratuito,  di
spazi per messaggi autogestiti. 
  2. I partiti sono tenuti a fornire con tempestivita'  all'Autorita'
per le garanzie nelle comunicazioni  ogni  indicazione  necessaria  a
qualificare l'impresa di radiodiffusione come  organo  ufficiale  del
partito. 
                               Art. 18 
 
 
                  Conservazione delle registrazioni 
 
  1.  Le  emittenti  radiotelevisive  sono  tenute  a  conservare  le
registrazioni della totalita' dei  programmi  trasmessi  nel  periodo
della  campagna  elettorale  e  per  i  tre  mesi   successivi   alla
conclusione  della  stessa  e,  comunque,  a  conservare,  sino  alla
conclusione  dell'eventuale  procedimento,   le   registrazioni   dei
programmi in ordine ai quali sia stata  notificata  contestazione  di
violazione di disposizioni della legge  10  dicembre  1993,  n.  515,
della   legge   22   febbraio   2000,   n.   28,   del   codice    di
autoregolamentazione  di  cui   al   decreto   del   Ministro   delle
comunicazioni 8 aprile 2004, della legge  20  luglio  2004,  n.  215,
nonche'  di  quelle  emanate  dalla  Commissione   parlamentare   per
l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi o del
presente provvedimento. 
 

 

 

Titolo III

STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA

 

        
                               Art. 19 
 
 
Comunicato  preventivo  per  la  diffusione  di   messaggi   politici
                elettorali su quotidiani e periodici 
 
  1. Entro il quinto giorno successivo alla data di convocazione  dei
comizi  elettorali,  gli  editori  di  quotidiani  e  periodici   che
intendano diffondere a qualsiasi titolo fino  a  tutto  il  penultimo
giorno prima delle elezioni  nelle  forme  ammesse  dall'articolo  7,
comma 2, della legge 22  febbraio  2000,  n.  28,  messaggi  politici
elettorali sono tenuti a dare notizia dell'offerta dei relativi spazi
attraverso un apposito comunicato  pubblicato  sulla  stessa  testata
interessata alla diffusione di messaggi politici elettorali.  Per  la
stampa periodica si tiene conto della data di effettiva distribuzione
al pubblico. Ove in ragione della periodicita' della testata non  sia
stato possibile pubblicare  sulla  stessa  nel  termine  predetto  il
comunicato preventivo, la diffusione dei messaggi  non  potra'  avere
inizio che dal numero successivo a quello  recante  la  pubblicazione
del comunicato sulla testata,  salvo  che  il  comunicato  sia  stato
pubblicato, nel termine prescritto e nei modi di cui al comma  2,  su
altra testata, quotidiana o periodica, di analoga diffusione. 
  2. Il comunicato preventivo deve  essere  pubblicato  con  adeguato
rilievo, sia per collocazione, sia per  modalita'  grafiche,  e  deve
precisare le condizioni generali dell'accesso, nonche' l'indirizzo ed
il numero di telefono della redazione della  testata  presso  cui  e'
depositato  un  documento  analitico,  consultabile   su   richiesta,
concernente: 
    a) le  condizioni  temporali  di  prenotazione  degli  spazi  con
puntuale indicazione del termine ultimo, rapportato ad  ogni  singolo
giorno di pubblicazione entro il quale  gli  spazi  medesimi  possono
essere prenotati; 
    b) le tariffe per l'accesso a  tali  spazi,  quali  autonomamente
determinate per ogni singola testata, nonche' le eventuali condizioni
di gratuita'; 
    c) ogni  eventuale  ulteriore  circostanza  od  elemento  tecnico
rilevante per la fruizione degli spazi medesimi,  in  particolare  la
definizione del criterio di accettazione delle prenotazioni  in  base
alla loro progressione temporale. 
  3. Devono essere riconosciute ai soggetti politici richiedenti  gli
spazi per messaggi politici  elettorali  le  condizioni  di  migliore
favore praticate ad uno di essi per il modulo acquistato. 
  4. Ogni editore e' tenuto a fare verificare in modo documentale, su
richiesta dei soggetti politici interessati, le condizioni  praticate
per l'accesso agli spazi in questione, nonche' i listini in relazione
ai quali ha determinato le tariffe per gli spazi medesimi. 
  5. Nel caso di edizioni locali  o  comunque  di  pagine  locali  di
testate  a  diffusione  nazionale,  tali  intendendosi  ai  fini  del
presente provvedimento  le  testate  con  diffusione  pluriregionale,
dovranno indicarsi distintamente le tariffe praticate per  le  pagine
locali  e  le  pagine  nazionali,  nonche',  ove  diverse,  le  altre
modalita' di cui al comma 2. 
  6. La pubblicazione del comunicato preventivo di  cui  al  comma  1
costituisce  condizione  per  la  diffusione  dei  messaggi  politici
elettorali durante la consultazione elettorale. In  caso  di  mancato
rispetto del termine stabilito nel comma 1 e  salvo  quanto  previsto
nello stesso comma per  le  testate  periodiche,  la  diffusione  dei
messaggi puo' avere inizio dal secondo giorno successivo alla data di
pubblicazione del comunicato preventivo. 
 
      
                               Art. 20 
 
 
Pubblicazione  di  messaggi  politici  elettorali  su  quotidiani   e
                              periodici 
 
  1. I messaggi politici elettorali di cui all'articolo 7 della legge
22 febbraio 2000, n. 28, devono essere riconoscibili, anche  mediante
specifica impaginazione in  spazi  chiaramente  evidenziati,  secondo
modalita' uniformi per ciascuna testata, e devono recare la  dicitura
"messaggio  elettorale"  con  l'indicazione  del  soggetto   politico
committente. 
  2. Sono vietate forme di messaggio politico elettorale  diverse  da
quelle elencate al comma 2 dell'articolo 7 della  legge  22  febbraio
2000, n. 28. 
 
      
                               Art. 21 
 
 
               Organi ufficiali di stampa dei partiti 
 
  1.  Le  disposizioni  sulla  diffusione,  a  qualsiasi  titolo,  di
messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici e sull'accesso
in condizioni di parita' ai relativi  spazi  non  si  applicano  agli
organi ufficiali di stampa dei partiti e movimenti  politici  e  alle
stampe  elettorali  di  coalizioni,  liste,  gruppi  di  candidati  e
candidati. 
  2. Si considera organo ufficiale di partito o movimento politico il
giornale quotidiano o periodico che risulta registrato come  tale  ai
sensi dell'articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, ovvero  che
rechi indicazione in tale senso nella  testata,  ovvero  che  risulti
indicato come tale nello statuto o altro atto ufficiale del partito o
del movimento politico. 
  3. I partiti, i movimenti politici, le coalizioni e le  liste  sono
tenuti a fornire con  tempestivita'  all'Autorita'  per  le  garanzie
nelle comunicazioni ogni indicazione  necessaria  a  qualificare  gli
organi ufficiali di stampa dei  partiti  e  dei  movimenti  politici,
nonche'  le  stampe  elettorali  di  coalizioni,  liste,  gruppi   di
candidati e candidati. 
 
      Titolo IV 


SONDAGGI POLITICI ED ELETTORALI
Art. 22 
 
 
                   Sondaggi politici ed elettorali 
 
  1. Nel periodo disciplinato dalla presente delibera, fermo restando
quanto previsto dagli articoli 8 e 10 della legge 22  febbraio  2000,
n. 28, ai sondaggi politici ed elettorali si applicano  gli  articoli
da 6 a 12 del Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione di
sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa di cui alla delibera  n.
256/10/CSP del 9 dicembre 2010. 

Titolo V

VIGILANZA E SANZIONI

Art. 23 
 
 
         Compiti dei Comitati regionali per le comunicazioni 
 
  1. I Comitati regionali per le  comunicazioni  o,  ove  questi  non
siano stati ancora costituiti, i Comitati  regionali  per  i  servizi
radiotelevisivi, assolvono, nell'ambito  territoriale  di  rispettiva
competenza, oltre a quelli previsti agli articoli  11,  12  e  13,  i
seguenti compiti: 
    a) di vigilanza sulla  corretta  e  uniforme  applicazione  della
legislazione vigente, del codice di autoregolamentazione  di  cui  al
decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004 e del presente
provvedimento  da  parte  delle  emittenti  locali,   nonche'   delle
disposizioni dettate per  la  concessionaria  del  servizio  pubblico
generale   radiotelevisivo   dalla   Commissione   parlamentare   per
l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi  radiotelevisivi  per
quanto concerne le trasmissioni a carattere regionale; 
    b) di  accertamento  delle  eventuali  violazioni,  ivi  comprese
quelle relative all'articolo 9 della legge n. 28 del 2000 in  materia
di  comunicazione   istituzionale   e   obblighi   di   informazione,
trasmettendo i relativi atti e gli eventuali supporti e formulando le
conseguenti   proposte   all'Autorita'   per   le   garanzie    nelle
comunicazioni per l'adozione dei provvedimenti di sua competenza. 
                               Art. 24 
 
 
                      Procedimenti sanzionatori 
 
  1. Le violazioni delle disposizioni della legge 22  febbraio  2000,
n. 28 e del codice di autoregolamentazione  di  cui  al  decreto  del
Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, nonche' di quelle emanate
dalla  Commissione  parlamentare  per  l'indirizzo  generale   e   la
vigilanza dei servizi radiotelevisivi o dettate con il presente atto,
sono perseguite d'ufficio dall'Autorita', al fine  dell'adozione  dei
provvedimenti previsti dall'articolo 10 e 11-quinquies della medesima
legge. Ciascun soggetto politico interessato puo' comunque denunciare
tali violazioni entro il  termine  perentorio  di  dieci  giorni  dal
fatto. 
  2. Il Consiglio nazionale  degli  utenti  presso  l'Autorita'  puo'
denunciare comportamenti in violazione delle disposizioni di  cui  al
Capo  II  della  22   febbraio   2000,   n.   28,   del   codice   di
autoregolamentazione  di  cui   al   decreto   del   Ministro   delle
comunicazioni 8 aprile 2004 e delle disposizioni del presente atto. 
  3. La denuncia delle violazioni deve essere inviata, anche a  mezzo
telefax, all'Autorita', all'emittente privata  o  all'editore  presso
cui e' avvenuta la violazione, al competente Comitato  regionale  per
le comunicazioni ovvero,  ove  il  predetto  organo  non  sia  ancora
costituito, al Comitato regionale per i servizi  radiotelevisivi,  al
gruppo della Guardia di Finanza  nella  cui  competenza  territoriale
rientra il  domicilio  dell'emittente  o  dell'editore.  Il  predetto
Gruppo  della  Guardia  di   Finanza   provvede   al   ritiro   delle
registrazioni interessate dalla comunicazione dell'Autorita' o  dalla
denuncia entro le successive dodici ore. 
  4. La denuncia indirizzata all'Autorita'  e'  procedibile  solo  se
sottoscritta  in  maniera   leggibile   e   va   accompagnata   dalla
documentazione comprovante l'avvenuto invio della  denuncia  medesima
anche agli altri destinatari indicati dal precedente comma. 
  5. La denuncia contiene, a pena di inammissibilita',  l'indicazione
dell'emittente  e  della  trasmissione,  ovvero  dell'editore  e  del
giornale o periodico, cui  sono  riferibili  le  presunte  violazioni
segnalate,  completa,  rispettivamente,  di  data  e   orario   della
trasmissione, ovvero di data ed edizione,  nonche'  di  una  motivata
argomentazione. 
  6. Qualora la denuncia  non  contenga  gli  elementi  previsti  dai
precedenti commi 4 e 5, l'Autorita', nell'esercizio dei  suoi  poteri
d'ufficio avvia  l'istruttoria,  dando,  comunque,  precedenza  nella
trattazione a quelle immediatamente procedibili. 
  7. L'Autorita' provvede direttamente alle istruttorie  sommarie  di
cui al comma 1 riguardanti  emittenti  radiotelevisive  nazionali  ed
editori di giornali e periodici, mediante le proprie  strutture,  che
si avvalgono, a tale fine,  del  Nucleo  Speciale  della  Guardia  di
Finanza  istituito  presso  l'Autorita'  stessa.  Adotta   i   propri
provvedimenti entro le quarantotto  ore  successive  all'accertamento
della   violazione   o   alla   denuncia,   fatta   salva   l'ipotesi
dell'adeguamento spontaneo agli obblighi  di  legge  da  parte  delle
emittenti televisive e degli  editori,  con  contestuale  informativa
all'Autorita'. 
  8.  I  procedimenti  riguardanti  le   emittenti   radiofoniche   e
televisive locali sono istruiti sommariamente dai competenti Comitati
regionali per le comunicazioni,  ovvero,  ove  questi  non  si  siano
ancora   costituiti,   dai   Comitati   regionali   per   i   servizi
radiotelevisivi, che formulano  le  relative  proposte  all'Autorita'
secondo quanto previsto al comma 10. 
  9. Il Gruppo della Guardia di Finanza  competente  per  territorio,
ricevuta  la  denuncia  della  violazione,  da  parte  di   emittenti
radiotelevisive  locali,  delle  disposizioni  di  cui  al  comma  1,
provvede  entro  le  dodici  ore  successive  all'acquisizione  delle
registrazioni e  alla  trasmissione  delle  stesse  agli  uffici  del
competente Comitato di cui al  comma  8,  dandone  immediato  avviso,
anche  a  mezzo  telefax,  all'Autorita'  per   le   garanzie   nelle
comunicazioni. 
  10. Il Comitato di cui  al  comma  8  procede  ad  una  istruttoria
sommaria, se del caso contesta i fatti, anche a mezzo telefax,  sente
gli interessati ed  acquisisce  le  eventuali  controdeduzioni  nelle
ventiquattro ore successive alla contestazione. Qualora, allo scadere
dello stesso termine, non si sia pervenuti ad un  adeguamento,  anche
in via  compositiva,  agli  obblighi  di  legge  lo  stesso  Comitato
trasmette atti  e  supporti  acquisiti,  ivi  incluso  uno  specifico
verbale di accertamento, redatto, ove necessario, in cooperazione con
il competente Gruppo della Guardia  di  Finanza,  all'Autorita',  che
provvede, in  deroga  ai  termini  e  alle  modalita'  procedimentali
previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, entro  le  quarantotto
ore successive all'accertamento della  violazione  o  alla  denuncia,
decorrenti dal deposito degli  stessi  atti  e  supporti  presso  gli
uffici del Servizio Comunicazione politica e Risoluzione di conflitti
di interesse dell'Autorita' medesima. 
  11.  In  ogni  caso,  il  Comitato  di  cui  al  comma  8   segnala
tempestivamente all'Autorita' le attivita' svolte e la sussistenza di
episodi rilevanti o ripetuti  di  mancata  attuazione  della  vigente
normativa. 
  12. Gli Ispettorati Territoriali del Ministero delle  comunicazioni
collaborano,  a  richiesta,  con  i   Comitati   regionali   per   le
comunicazioni, o, ove non costituiti, con i Comitati regionali per  i
servizi radiotelevisivi. 
  13. Le emittenti radiotelevisive private e gli  editori  di  stampa
sono tenuti al  rispetto  delle  disposizioni  dettate  dal  presente
provvedimento, adeguando la propria  attivita'  di  programmazione  e
pubblicazione, nonche' i conseguenti comportamenti. 
  14. L'Autorita' verifica il rispetto dei  propri  provvedimenti  ai
fini previsti dall'articolo 1, commi 31 e 32, della legge  31  luglio
1997, n. 249 e a norma dell'articolo  11-quinquies,  comma  3,  della
legge 22 febbraio 2000, n. 28, come introdotto dalla legge 6 novembre
2003, n. 313.  Accerta,  altresi',  l'attuazione  delle  disposizioni
emanate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e  la
vigilanza dei servizi radiotelevisivi anche per le finalita'  di  cui
all'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 10,  della  legge  31  luglio
1997, n. 249. 
  15. Nell'ipotesi in cui il  provvedimento  dell'Autorita'  contenga
una misura ripristinatoria della  parita'  di  accesso  ai  mezzi  di
informazione,  come  individuata  dall'articolo  10  della  legge  22
febbraio 2000, n. 28, le emittenti radiotelevisive o gli  editori  di
stampa sono tenuti ad adempiere nel termine di 48 ore dalla  notifica
del provvedimento medesimo e, comunque, nella  prima  trasmissione  o
pubblicazione utile. 
  16. Le sanzioni amministrative pecuniarie  stabilite  dall'articolo
15 della legge 10 dicembre 1993,  n.  515  per  le  violazioni  delle
disposizioni della legge  medesima,  non  abrogate  dall'articolo  13
della  legge  22  febbraio  2000,  n.  28,  ovvero   delle   relative
disposizioni dettate dalla Commissione parlamentare  per  l'indirizzo
generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi o delle  relative
disposizioni di attuazione dettate con il presente provvedimento, non
sono  evitabili  con  il  pagamento  in   misura   ridotta   previsto
dall'articolo 16 della  legge  24  ottobre  1981,  n.  689.  Esse  si
applicano anche a carico dei soggetti a favore dei quali  sono  state
commesse   le   violazioni,   qualora   ne   venga    accertata    la
responsabilita'. 
  17. L'Autorita',  nell'ipotesi  di  accertamento  delle  violazioni
delle disposizioni recate dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28 e dalla
legge 31  luglio  1997,  n.  249,  relative  allo  svolgimento  delle
campagne elettorali disciplinate dal presente provvedimento, da parte
di imprese che agiscono  nei  settori  del  sistema  integrato  delle
comunicazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera 1) del  decreto
legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e che fanno capo  al  titolare  di
cariche di governo e ai soggetti di  cui  all'articolo  7,  comma  1,
della legge 20 luglio 2004, n. 215, ovvero  sottoposte  al  controllo
dei medesimi, procede  all'esercizio  della  competenza  attribuitale
dalla legge 20 luglio 2004, n. 215  in  materia  di  risoluzione  dei
conflitti di interesse. 
 
Titolo VI 


DISPOSIZIONI FINALI                               Art. 25
 
 
                  Turno elettorale di ballottaggio 
 
  1. In caso di secondo turno elettorale per i candidati  ammessi  al
ballottaggio, nel periodo intercorrente tra la  prima  e  la  seconda
votazione, gli spazi di comunicazione politica e quelli  relativi  ai
messaggi politici autogestiti a titolo  gratuito  sono  ripartiti  in
modo eguale tra gli stessi candidati.  Per  quanto  non  diversamente
disposto si applicano, in caso di eventuali turni di ballottaggio, le
disposizioni dettate dal presente provvedimento. 
  Il presente provvedimento ha efficacia dalla data  di  convocazione
dei comizi elettorali e trova applicazione per tutte le  competizioni
elettorali comunali e provinciali il cui svolgimento e' previsto  nel
corso dell'anno 2011. 
  La presente delibera e' pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana ed e' resa disponibile nel sito web della  stessa
Autorita': www.agcom.it 
 
    Roma, 29 marzo 2011 
 
                                              Il presidente: Calabro' 
 
I commissari relatori: Lauria - Martusciello 
 
      

 

 

 

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