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DECRETO LEGISLATIVO 24 marzo 2011, n. 48 Attuazione della direttiva 2009/44/CE che modifica 
la direttiva 98/26/CE concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento 
e nei sistemi di regolamento titoli e la direttiva 2002/47/CE relativa ai contratti di garanzia finanziaria 
per quanto riguarda i sistemi connessi e i crediti. 

 

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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista  la  direttiva  2009/44/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 6 maggio 2009,  che  modifica  la  direttiva  98/26/CE
concernente il carattere definitivo del regolamento  nei  sistemi  di
pagamento  e  nei  sistemi  di  regolamento  titoli  e  la  direttiva
2002/47/CE relativa ai contratti di garanzia finanziaria  per  quanto
riguarda i sistemi connessi e i crediti; 
  Vista la legge 4 giugno  2010,  n.  96,  recante  disposizioni  per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2009,  ed  in  particolare
l'articolo  23  contenente   principi   e   criteri   direttivi   per
l'attuazione della direttiva 2009/44/CE; 
  Visto il testo unico delle leggi in materia bancaria e  creditizia,
di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive
modificazioni; 
  Visto  il  testo   unico   delle   disposizioni   in   materia   di
intermediazione  finanziaria,  di  cui  al  decreto  legislativo   24
febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto  legislativo  12  aprile  2001,  n.  210,  recante
attuazione della direttiva 98/26/CE sulla definitivita' degli  ordini
immessi in un sistema di pagamento o di regolamento titoli; 
  Visto il decreto  legislativo  21  maggio  2004,  n.  170,  recante
attuazione della direttiva 2002/47/CE, in  materia  di  contratti  di
garanzia finanziaria; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 22 dicembre 2010; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 10 marzo 2011; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto  con  i  Ministri
degli affari esteri, della giustizia e dello sviluppo economico; 
 
                              E m a n a 
 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
       Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210 
 
  1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2001,
n. 210, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) alla lettera h): 
      1) il numero 1) e' sostituito dal seguente: 
        "  1)  una  banca  italiana  o  comunitaria,  come   definite
all'articolo 1, comma 2, lettere a) e b), del testo  unico  bancario,
un istituto di moneta elettronica,  come  definito  nell'articolo  1,
comma 2, lettera  h-bis),  del  medesimo  testo  unico,  nonche'  gli
organismi elencati all'articolo 2 della direttiva 2006/48/CE;"; 
      2) il numero 2) e' sostituito dal seguente: 
        " 2) una SIM, come definita dall'articolo 1, comma 1, lettera
e),  o   un'impresa   d'investimento   comunitaria,   come   definita
dall'articolo 1, comma 1, lettera f), del testo  unico  finanza,  con
esclusione degli enti di  cui  all'articolo  2,  paragrafo  1,  della
direttiva 2004/39/CE;"; 
    b) la lettera i) e' sostituita dalla seguente: 
      " i) 'garanzia': qualsiasi diritto avente ad oggetto o relativo
a valute, strumenti finanziari  o  altre  attivita',  compresa  senza
limitazioni la garanzia finanziaria di cui all'articolo 1,  paragrafo
4, lettera a), della direttiva 2002/47/CE,  prontamente  realizzabili
da chiunque e in qualunque  modo  e  forma,  costituito  al  fine  di
assicurare l'adempimento di obblighi presenti o futuri  derivanti  da
ordini  di  trasferimento  attraverso  un  sistema  o  da  operazioni
effettuate con banche centrali;"; 
    c) al numero 1) della lettera m), dopo le parole: «di  una  banca
centrale» sono inserite le seguenti: «, di una controparte centrale»; 
    d) alla lettera n) dopo le parole: «una stanza di  compensazione»
sono inserite le seguenti: «, un operatore del sistema o»; 
    e) la lettera o) e' sostituita dalla seguente: 
      "  o)  'partecipante  indiretto':  un  ente,  una   controparte
centrale, un agente di regolamento, una stanza di compensazione o  un
operatore del sistema conosciuto dall'operatore del sistema,  secondo
le regole dello stesso, i cui ordini di trasferimento  sono  eseguiti
attraverso il sistema da un partecipante in nome proprio in base a un
vincolo contrattuale;"; 
    f) la lettera r) e' sostituita dalla seguente: 
      "r)  'sistema':  un   insieme   di   disposizioni   di   natura
contrattuale o autoritativa, in forza del quale vengono eseguiti  con
regole comuni e accordi standardizzati la  compensazione,  attraverso
una controparte centrale o meno, o  ordini  di  trasferimento  fra  i
partecipanti, che sia contestualmente: 
        1) applicabile a  tre  o  piu'  partecipanti,  senza  contare
l'operatore del sistema ne' un eventuale agente di  regolamento,  una
eventuale controparte centrale, una eventuale stanza di compensazione
o un eventuale  partecipante  indiretto;  ovvero  applicabile  a  due
partecipanti, qualora cio' sia  giustificato  sotto  il  profilo  del
contenimento del rischio sistemico  per  quanto  attiene  ai  sistemi
italiani, o nel caso in cui altri Stati  membri  dell'Unione  europea
abbiano esercitato la facolta'  di  limitare  a  due  il  numero  dei
partecipanti; 
        2) assoggettato alla legge di uno  Stato  membro  dell'Unione
europea, scelta dai partecipanti  o  prevista  dalle  regole  che  lo
disciplinano, in cui almeno uno dei partecipanti  medesimi  abbia  la
sede legale; 
        3) designato  come  sistema  e  notificato  alla  Commissione
europea dallo Stato membro dell'Unione europea di cui si  applica  la
legge. Un accordo concluso tra sistemi interoperabili non costituisce
un sistema;»; 
    g) dopo la lettera w) sono aggiunte, in fine, le seguenti: 
      " w-bis)  'giorno  lavorativo':  comprende  sia  i  regolamenti
diurni sia i regolamenti notturni e  include  tutti  gli  eventi  che
occorrono durante il ciclo lavorativo del sistema; 
      w-ter) 'sistemi interoperabili':  due  o  piu'  sistemi  i  cui
operatori hanno concluso un accordo per  l'esecuzione  di  ordini  di
trasferimento tra sistemi; 
      w-quater) 'operatore del sistema': il  soggetto  o  i  soggetti
giuridicamente responsabili della gestione del  sistema.  L'operatore
del sistema puo' anche agire come agente di regolamento,  controparte
centrale o stanza di compensazione.». 
  2. All'articolo 2 del decreto legislativo 12 aprile 2001,  n.  210,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) la lettera b) del comma 1 e' sostituita dalla seguente: 
      " b) sono stati immessi nel sistema successivamente al  momento
di apertura  della  procedura  d'insolvenza  ed  eseguiti  il  giorno
lavorativo dell'apertura, qualora l'operatore del sistema  provi  che
al momento dell'immissione non era a conoscenza  dell'apertura  della
procedura di insolvenza, ne' avrebbe dovuto esserlo. Cio' vale  anche
in caso di apertura di una procedura di insolvenza nei  confronti  di
un  partecipante,   al   sistema   interessato   o   a   un   sistema
interoperabile, o nei confronti  dell'operatore  del  sistema  di  un
sistema interoperabile che non sia un partecipante.»; 
    b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
      " 2. I sistemi italiani stabiliscono nelle  proprie  regole  il
momento in cui un ordine di  trasferimento  e'  immesso  nel  sistema
medesimo. Nel  caso  dei  sistemi  interoperabili,  tale  momento  e'
stabilito in modo tale da assicurare, nella misura del possibile,  il
coordinamento a  tale  riguardo  delle  regole  di  tutti  i  sistemi
interoperabili interessati. Salvo  se  espressamente  previsto  dalle
regole di tutti i sistemi facenti parte dei  sistemi  interoperabili,
le regole interne di un sistema sul momento di  immissione  non  sono
influenzate  dalle  regole  interne  di  altri  sistemi  con  cui  e'
interoperabile. La Banca d'Italia e la Consob, secondo le  rispettive
competenze, impartiscono prescrizioni per l'attuazione  del  presente
comma."; 
    c) al comma 4 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Cio' si
applica, tra l'altro, per quanto riguarda i diritti e gli obblighi di
un partecipante ad un sistema interoperabile o di un operatore di  un
sistema interoperabile che non sia un partecipante.". 
  3. Al comma 1 dell'articolo 4 del  decreto  legislativo  12  aprile
2001, n. 210, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:  "Nel  caso
dei sistemi interoperabili, ogni sistema  italiano  stabilisce  nelle
proprie regole il  momento  dell'irrevocabilita',  in  modo  tale  da
assicurare, nella misura  del  possibile,  il  coordinamento  a  tale
riguardo delle regole di tutti i sistemi interoperabili  interessati.
Salvo se espressamente previsto  dalle  regole  di  tutti  i  sistemi
facenti parte dei sistemi interoperabili, le  regole  interne  di  un
sistema sul momento dell'irrevocabilita' non sono  influenzate  dalle
regole interne di altri sistemi con cui e' interoperabile.". 
  4. Il comma 1 dell'articolo 5 del  decreto  legislativo  12  aprile
2001, n. 210, e' sostituito dal seguente: 
    « 1. A seguito dell'apertura della procedura  di  insolvenza  nei
confronti di un partecipante o di un  operatore  del  sistema  di  un
sistema interoperabile, l'agente di regolamento puo'  utilizzare,  in
nome e per conto del soggetto insolvente,  ai  fini  dell'adempimento
dei suoi obblighi connessi con la partecipazione al sistema  o  a  un
sistema interoperabile sorti prima dell'apertura della  procedura  di
insolvenza: 
      a) i fondi e gli strumenti finanziari disponibili sul conto  di
regolamento del soggetto insolvente; 
      b) linee di credito aperte a favore del soggetto  insolvente  a
fronte di una  garanzia  in  essere  e  destinate  a  soddisfare  gli
obblighi di tale soggetto  verso  il  sistema;  a  tale  garanzia  si
applicano le previsioni di cui all'articolo 8.». 
  5. All'articolo 8 del decreto legislativo 12 aprile 2001,  n.  210,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      « 1. Nel caso in cui sia aperta una procedura di insolvenza nei
confronti di un partecipante al sistema in questione  o  a  qualsiasi
sistema interoperabile, o di un operatore del sistema di  un  sistema
interoperabile che non sia un partecipante, o di un intermediario per
conto del quale un partecipante esegue  ordini  di  trasferimento  ai
sensi dell'articolo 6, o di una controparte di banche centrali, o  di
qualsiasi terzo che abbia fornito la garanzia, le garanzie costituite
prima del momento di apertura della procedura  di  insolvenza  per  i
crediti derivanti da operazioni definitive ai sensi dell'articolo 2 o
effettuate con banche centrali possono essere realizzate ad esclusivo
soddisfacimento dei crediti garantiti.»; 
    b) il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
      « 6.  Nessuna  azione,  compresa  l'azione  di  nullita',  puo'
pregiudicare   nei   confronti   dell'operatore   del   sistema    la
realizzazione della garanzia di cui al comma 1.". 
  6. All'articolo 10 del decreto legislativo 12 aprile 2001, n.  210,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
      « 2. La Banca d'Italia designa i sistemi  per  l'esecuzione  di
ordini di trasferimento di cui all'articolo 1, comma 1,  lettera  m),
numero 1), e i rispettivi operatori del sistema, e, d'intesa  con  la
Consob, i sistemi per l'esecuzione di ordini di trasferimento di  cui
all'articolo 1, comma 1,  lettera  m),  numero  2),  e  i  rispettivi
operatori del sistema, ai quali  si  applicano  le  disposizioni  del
presente decreto. Con le medesime modalita' possono  essere  revocate
le designazioni dei sistemi e dei rispettivi operatori  del  sistema,
ivi compresi quelli indicati nel comma 1.»; 
    b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
      « 3. Il Ministero dell'economia e delle finanze  notifica  alla
Commissione europea i sistemi italiani e i rispettivi  operatori  del
sistema designati al sensi del presente articolo.»; 
    c) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
      « 4. Ove richiesto dalle caratteristiche di  un  sistema  e  da
esigenze di controllo dei rischi, la Banca d'Italia puo'  equiparare,
ai  fini  dell'applicazione  del  presente  decreto  legislativo,  il
partecipante indiretto ai partecipanti al sistema medesimo, nel  caso
di  un  sistema,  avente  ad  oggetto  l'esecuzione  di   ordini   di
trasferimento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m), numero  1),
e d'intesa con la Consob, nel caso di un sistema  avente  ad  oggetto
l'esecuzione di ordini di trasferimento di cui all'articolo 1,  comma
1, lettera m), numero 2).». 
  7. All'articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 12
aprile 2001, n. 210, le parole: «sistema  italiano»  sono  sostituite
dalle seguenti: «operatore di sistemi italiani». 
  8. L'allegato del decreto legislativo 12 aprile 2001,  n.  210,  e'
sostituito dall'allegato al presente decreto. 
 
      
 
    
 
    
      

						
 
 
      
 
        
          
                      Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'articolo 10,  commi  2  e  3  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE). 
          Note alle premesse: 
              L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio
          della funzione legislativa  non  puo'  essere  delegato  al
          Governo se non con determinazione  di  principi  e  criteri
          direttivi e soltanto  per  tempo  limitato  e  per  oggetti
          definiti. 
              L'art. 87 della Costituzione conferisce,  tra  l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti 
              La direttiva 2009/44/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 10
          giugno 2009, n. L 146. 
              Il testo dell'articolo 23 della legge 4 giugno 2010, n.
          96, (Disposizioni per l'adempimento di  obblighi  derivanti
          dall'appartenenza  dell'Italia  alle  Comunita'  europee  -
          Legge comunitaria 2009) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          25 giugno 2010, n. 146, S.O., cosi' recita: 
              «Art.   23.   (Principi   e   criteri   direttivi   per
          l'attuazione   della    direttiva    2009/44/CE)    -    1.
          Nell'esercizio  della   delega   per   l'attuazione   della
          direttiva  2009/44/CE  del   Parlamento   europeo   e   del
          Consiglio, del 6 maggio 2009,  che  modifica  la  direttiva
          98/26/CE   concernente   il   carattere   definitivo    del
          regolamento nei sistemi  di  pagamento  e  nei  sistemi  di
          regolamento titoli e la direttiva  2002/47/CE  relativa  ai
          contratti di garanzia finanziaria  per  quanto  riguarda  i
          sistemi connessi e i  crediti,  il  Governo  e'  tenuto  al
          rispetto,  oltre  che  dei  principi  e  criteri  direttivi
          generali di cui all' articolo 2 della  presente  legge,  in
          quanto compatibili, anche dei seguenti principi  e  criteri
          direttivi specifici: 
                a) prevedere, in conformita' alle definizioni e  alla
          disciplina della direttiva 2009/44/CE, tenuto  conto  anche
          degli sviluppi recenti che  hanno  interessato  il  settore
          europeo del post-trading, le opportune modifiche alle norme
          concernenti l'ambito di applicazione e il regime  giuridico
          della disciplina sulla definitivita' degli  ordini  immessi
          in un sistema di pagamento o  di  regolamento  titoli,  con
          particolare   riferimento   ai   sistemi    interoperabili,
          all'operatore del sistema e al "giorno lavorativo"; 
                b) nel  caso  di  sistemi  interoperabili,  prevedere
          norme che favoriscano il  coordinamento  delle  regole  sul
          momento  di  immissione  e  irrevocabilita'  di  ordini  di
          trasferimento  in  detti  sistemi  al   fine   di   evitare
          incertezze giuridiche in caso di inadempimento; 
                c)   prevedere,   in   conformita'   alla   direttiva
          2009/44/CE, le opportune modifiche alle  norme  concernenti
          l'ambito  di  applicazione  e  il  regime  giuridico  della
          disciplina  in  materia  di   garanzie   finanziarie,   con
          particolare riferimento ai crediti dati in garanzia,  anche
          mediante il coordinamento tra  l'esigenza  di  limitare  le
          formalita'  amministrative  gravanti   sui   soggetti   che
          costituiscono  e  utilizzano  la  garanzia  e  il  fine  di
          tutelare il creditore ceduto e i terzi; 
              d)  introdurre   le   occorrenti   modificazioni   alla
          normativa vigente, anche di derivazione comunitaria, per  i
          singoli settori interessati dalla normativa da attuare,  al
          fine di realizzarne il migliore coordinamento; 
              e)  rivedere,  ove  necessario,  la  disciplina   delle
          insolvenze di mercato di cui agli articoli  72  e  202  del
          testo   unico   delle   disposizioni    in    materia    di
          intermediazione finanziaria, di cui al decreto  legislativo
          24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, tenuto
          conto dell'obiettivo di ridurre  le  turbative  ai  sistemi
          derivanti dall'insolvenza di un partecipante. 
              2. Dall'attuazione del  presente  articolo  non  devono
          derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica.» 
              Il decreto legislativo 1 settembre 1993,  n.  385  ,  e
          successive  modificazioni,  testo  unico  delle  leggi   in
          materia bancaria e creditizia, e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 30 settembre 1993, n. 230, S.O. 
              Il decreto  legislativo  24  febbraio  1998,  n.  58  e
          successive modificazioni, testo unico delle disposizioni in
          materia di  intermediazione  finanziaria,  ai  sensi  degli
          articoli 8 e 21  della  L.  6  febbraio  1996,  n.  52.  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 marzo 1998,  n.  71,
          S.O. 
              Il  decreto   legislativo   12   aprile   2001,   n.210
          (Attuazione della direttiva  98/26/CE  sulla  definitivita'
          degli ordini immessi  in  un  sistema  di  pagamento  o  di
          regolamento titoli), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          7 giugno 2001, n. 130. 
              Il  decreto  legislativo  21  maggio  2004  ,  n.   170
          (Attuazione  della  direttiva  2002/47/CE,  in  materia  di
          contratti di garanzia  finanziaria),  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 15 luglio 2004, n. 164. 
          Note all'art. 1: 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  1,  del  decreto
          legislativo 12 aprile 2001, n 210,  citato  nelle  premesse
          cosi' come modificato dal presente decreto: 
              «Art 1. (Definizioni). 
              1. Nel presente decreto legislativo si intendono per: 
              a) «Testo unico bancario» (T.U. bancario):  il  decreto
          legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385,  e   successive
          modificazioni; 
              b) «Testo unico finanza»  (T.U.  finanza):  il  decreto
          legislativo  24  febbraio  1998,  n.   58,   e   successive
          modificazioni; 
              c) «Consob»: la Commissione nazionale per le societa' e
          la borsa; 
              d) «agente di regolamento»: il  soggetto  che  mette  a
          disposizione dei partecipanti conti per il  regolamento  di
          ordini di trasferimento all'interno del sistema e che  puo'
          concedere credito a tale scopo ai medesimi partecipanti; 
              e) «banche centrali»: la Banca centrale  europea  e  le
          banche centrali nazionali degli  Stati  membri  dell'Unione
          europea; 
              f) «compensazione»: la conversione, secondo  le  regole
          del sistema, in un'unica posizione a credito o a debito dei
          crediti e  dei  debiti  di  uno  o  piu'  partecipanti  nei
          confronti di uno o piu' partecipanti e risultanti da ordini
          di trasferimento; 
              g) «controparte centrale»: il soggetto  interposto  tra
          gli enti di un sistema che funge da  controparte  esclusiva
          di detti enti riguardo ai loro ordini di trasferimento; 
              h) «ente»: uno dei seguenti organismi che partecipi  ad
          un sistema assumendo gli obblighi derivanti  da  ordini  di
          trasferimento nell'ambito del sistema: 
              1) una banca  italiana  o  comunitaria,  come  definite
          all'articolo 1, comma 2, lettere a) e b), del  testo  unico
          bancario, un istituto di moneta elettronica, come  definito
          nell'articolo 1, comma  2,  lettera  h-bis),  del  medesimo
          testo unico, nonche' gli organismi elencati all'articolo  2
          della direttiva 2006/48/CE; 
              2) una SIM, come definita  dall'articolo  1,  comma  1,
          lettera e), o un'impresa d'investimento  comunitaria,  come
          definita dall'articolo 1, comma 1, lettera  f),  del  testo
          unico  finanza,  con   esclusione   degli   enti   di   cui
          all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2004/39/CE; 
              3) un'autorita' pubblica, o  un'impresa  pubblica  come
          definita all'articolo 8  del  regolamento  n.  3603/93  del
          Consiglio CE del 13 dicembre 1993,  nonche'  un'impresa  la
          cui attivita' sia assistita da garanzia pubblica; 
              4) qualsiasi impresa la cui sede legale non sia situata
          nel  territorio  dell'Unione  europea,   e   che   eserciti
          attivita' analoghe a quelle degli enti di cui ai punti 1) e
          2); 
              5)   qualsiasi   altro   organismo,   individuato    in
          conformita' alle disposizioni comunitarie, che partecipi  a
          un sistema italiano o di altro Stato  dell'Unione  europea,
          qualora la  sua  attivita'  rilevi  sotto  il  profilo  del
          rischio sistemico; 
              i) 'garanzia': qualsiasi diritto avente  ad  oggetto  o
          relativo a valute, strumenti finanziari o altre  attivita',
          compresa senza limitazioni la garanzia finanziaria  di  cui
          all'articolo 1, paragrafo 4, lettera  a),  della  direttiva
          2002/47/CE,  prontamente  realizzabili  da  chiunque  e  in
          qualunque modo e forma, costituito al  fine  di  assicurare
          l'adempimento di obblighi presenti o  futuri  derivanti  da
          ordini  di  trasferimento  attraverso  un  sistema   o   da
          operazioni effettuate con banche centrali; 
              l) «intermediario»: uno degli organismi indicati  nella
          lettera h), numeri 1),  2)  e  4),  che  non  partecipi  al
          sistema; 
              m) «ordine di  trasferimento»:  ogni  istruzione  nell'
          ambito di un sistema da parte di un partecipante di: 
              1) mettere a disposizione di un beneficiario un importo
          in valuta attraverso una scrittura sui conti di  una  banca
          (italiana o comunitaria), di una  banca  centrale,  di  una
          controparte centrale o di un agente di  regolamento  ovvero
          che determini l'assunzione o l'adempimento di un obbligo di
          pagamento in base alle regole del sistema, ovvero 
              2) trasferire la titolarita' o altri diritti su  uno  o
          piu' strumenti finanziari, attraverso una scrittura  in  un
          libro contabile o in altro modo; 
              n) «partecipante»: un ente, un agente  di  regolamento,
          una controparte centrale, una stanza di  compensazione,  un
          operatore del sistema o un sistema di garanzia partecipanti
          a un sistema; 
              o) 'partecipante indiretto': un ente,  una  controparte
          centrale,  un  agente  di  regolamento,   una   stanza   di
          compensazione  o  un  operatore  del   sistema   conosciuto
          dall'operatore del sistema, secondo le regole dello stesso,
          i cui ordini di trasferimento sono eseguiti  attraverso  il
          sistema da un partecipante in nome proprio  in  base  a  un
          vincolo contrattuale; 
              p) «procedura  d'insolvenza»:  la  liquidazione  coatta
          amministrativa,  il   fallimento,   il   provvedimento   di
          sospensione  dei  pagamenti  delle   passivita'   e   delle
          restituzioni dei beni ai terzi ai sensi degli articoli  74,
          77, comma 2, 107, comma 6,  del  testo  unico  bancario,  e
          dell'articolo 56, comma 3, del testo unico finanza, nonche'
          ogni altra misura prevista da una  legge  italiana,  o,  se
          applicabile, di uno Stato membro dell'Unione europea  o  di
          uno  Stato  extracomunitario,  che  ha  come   effetto   la
          sospensione o la cessazione dei pagamenti delle  passivita'
          e delle restituzioni dei beni ai terzi; 
              q) «regolamento lordo»: il regolamento  operazione  per
          operazione di ordini di trasferimento, al di fuori  di  una
          compensazione; 
              r) 'sistema': un  insieme  di  disposizioni  di  natura
          contrattuale o autoritativa, in  forza  del  quale  vengono
          eseguiti con regole  comuni  e  accordi  standardizzati  la
          compensazione, attraverso una controparte centrale o  meno,
          o ordini di  trasferimento  fra  i  partecipanti,  che  sia
          contestualmente: 
              1) applicabile a tre o piu' partecipanti, senza contare
          l'operatore  del  sistema  ne'  un  eventuale   agente   di
          regolamento,  una  eventuale  controparte   centrale,   una
          eventuale  stanza   di   compensazione   o   un   eventuale
          partecipante   indiretto;   ovvero   applicabile   a    due
          partecipanti,  qualora  cio'  sia  giustificato  sotto   il
          profilo del contenimento del rischio sistemico  per  quanto
          attiene ai sistemi italiani, o nel caso in cui altri  Stati
          membri dell'Unione europea abbiano esercitato  la  facolta'
          di limitare a due il numero dei partecipanti; 
              2)  assoggettato  alla  legge  di  uno   Stato   membro
          dell'Unione europea, scelta  dai  partecipanti  o  prevista
          dalle regole che lo disciplinano, in  cui  almeno  uno  dei
          partecipanti medesimi abbia la sede legale; 
              3) designato come sistema e notificato alla Commissione
          europea dallo Stato membro dell' Unione europea di  cui  si
          applica  la  legge.  Un  accordo   concluso   tra   sistemi
          interoperabili non costituisce un sistema; 
              s)  «sistema  italiano»:  uno  dei   sistemi   indicati
          nell'allegato al presente decreto legislativo, nonche'  uno
          dei sistemi designati ai sensi dell'articolo 10; 
              t) «sistema di garanzia»: uno dei sistemi di  cui  agli
          articoli 68, comma 1,  e  69,  comma  2,  del  testo  unico
          finanza; 
              u) «stanza di compensazione»:  il  centro  responsabile
          del calcolo  delle  posizioni  nette  dei  partecipanti  al
          sistema; 
              v) «strumenti finanziari»: gli strumenti finanziari  di
          cui all'articolo 1, comma 2, del testo unico finanza; 
              w) «sistema extracomunitario»: un sistema di  pagamento
          o di regolamento  titoli  di  uno  Stato  non  appartenente
          all'Unione europea. 
              w-bis) 'giorno lavorativo': comprende sia i regolamenti
          diurni sia i  regolamenti  notturni  e  include  tutti  gli
          eventi  che  occorrono  durante  il  ciclo  lavorativo  del
          sistema; 
              w-ter) 'sistemi interoperabili': due o piu'  sistemi  i
          cui operatori hanno concluso un accordo per l'esecuzione di
          ordini di trasferimento tra sistemi; 
              w-quater) 'operatore del  sistema':  il  soggetto  o  i
          soggetti giuridicamente  responsabili  della  gestione  del
          sistema. L'operatore del  sistema  puo'  anche  agire  come
          agente di regolamento, controparte  centrale  o  stanza  di
          compensazione. > > . 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  2,  del  decreto
          legislativo 12 aprile 2001, n 210,  citato  nelle  premesse
          cosi' come modificato dal presente decreto: 
              «Art 2. (Definitivita' degli ordini di trasferimento  e
          della compensazione). - 1. Gli ordini di trasferimento,  la
          compensazione e i  conseguenti  pagamenti  e  trasferimenti
          sono vincolanti tra i partecipanti a un sistema, e nel caso
          di apertura di una procedura d'insolvenza nei confronti  di
          un partecipante sono  opponibili  ai  terzi,  compresi  gli
          organi preposti alla procedura medesima, se gli  ordini  di
          trasferimento: 
              a) sono stati immessi nel sistema prima del momento  di
          apertura della procedura d'insolvenza; 
              b) sono stati immessi nel  sistema  successivamente  al
          momento  di  apertura  della  procedura   d'insolvenza   ed
          eseguiti  il  giorno  lavorativo   dell'apertura,   qualora
          l'operatore   del   sistema   provi    che    al    momento
          dell'immissione non era a  conoscenza  dell'apertura  della
          procedura di insolvenza, ne' avrebbe dovuto  esserlo.  Cio'
          vale  anche  in  caso  di  apertura  di  una  procedura  di
          insolvenza nei confronti di  un  partecipante,  al  sistema
          interessato o a un sistema interoperabile, o nei  confronti
          dell'operatore del sistema di un sistema interoperabile che
          non sia un partecipante. 
              2. I sistemi italiani stabiliscono nelle proprie regole
          il momento in cui un ordine di trasferimento e' immesso nel
          sistema medesimo. Nel caso dei sistemi interoperabili, tale
          momento e' stabilito in  modo  tale  da  assicurare,  nella
          misura del possibile,  il  coordinamento  a  tale  riguardo
          delle regole di tutti i sistemi interoperabili interessati.
          Salvo se espressamente previsto dalle  regole  di  tutti  i
          sistemi facenti parte dei sistemi interoperabili, le regole
          interne di un sistema sul momento di  immissione  non  sono
          influenzate dalle regole interne di altri sistemi  con  cui
          e' interoperabile. La Banca d'Italia e la  Consob,  secondo
          le rispettive  competenze,  impartiscono  prescrizioni  per
          l'attuazione del presente comma. 
              3. Nessuna azione, compresa quella  di  nullita',  puo'
          pregiudicare nei confronti  del  sistema  la  definitivita'
          degli ordini di trasferimento, della  compensazione  e  dei
          conseguenti pagamenti e trasferimenti di cui al comma 1. 
              4. L'apertura di una procedura  di  insolvenza  non  ha
          effetto  retroattivo  sui  diritti  e  sugli  obblighi  dei
          partecipanti connessi  con  la  loro  partecipazione  a  un
          sistema,  sorti  prima  del  momento  di   apertura   della
          procedura stessa. Cio' si applica, tra l'altro, per  quanto
          riguarda i diritti e gli obblighi di un partecipante ad  un
          sistema interoperabile o di  un  operatore  di  un  sistema
          interoperabile che non sia un partecipante.». 
              Si riporta il  testo  dell'articolo  4  ,  del  decreto
          legislativo 12 aprile 2001, n. 210, citato  nelle  premesse
          cosi' come modificato dal presente decreto: 
              «Art 4. (Decorrenza dell'irrevocabilita' degli ordini).
          - 1. Un ordine di trasferimento non  puo'  essere  revocato
          dopo lo scadere del  termine  stabilito  dalle  regole  che
          disciplinano i  sistemi  italiani.  Nel  caso  dei  sistemi
          interoperabili,  ogni  sistema  italiano  stabilisce  nelle
          proprie regole il  momento  dell'irrevocabilita',  in  modo
          tale  da  assicurare,  nella  misura  del   possibile,   il
          coordinamento a tale  riguardo  delle  regole  di  tutti  i
          sistemi interoperabili interessati. Salvo se  espressamente
          previsto dalle regole di tutti i sistemi facenti parte  dei
          sistemi interoperabili, le regole interne di un sistema sul
          momento dell'irrevocabilita'  non  sono  influenzate  dalle
          regole   interne   di   altri   sistemi    con    cui    e'
          interoperabile.». 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  5,  del  decreto
          legislativo 12 aprile 2001, n. 210, citato  nelle  premesse
          cosi' come modificato dal presente decreto: 
              «Art 5. (Adempimento degli obblighi nei  confronti  del
          sistema). - 1. A seguito dell'apertura della  procedura  di
          insolvenza  nei  confronti  di  un  partecipante  o  di  un
          operatore  del  sistema  di  un   sistema   interoperabile,
          l'agente di regolamento puo'  utilizzare,  in  nome  e  per
          conto del soggetto insolvente, ai fini dell'adempimento dei
          suoi obblighi connessi con la partecipazione al sistema o a
          un sistema interoperabile sorti prima  dell'apertura  della
          procedura di insolvenza: 
              a) i fondi e gli strumenti finanziari  disponibili  sul
          conto di regolamento del soggetto insolvente; 
              b) linee  di  credito  aperte  a  favore  del  soggetto
          insolvente a fronte di una garanzia in essere e destinate a
          soddisfare gli obblighi di tale soggetto verso il  sistema;
          a  tale  garanzia  si  applicano  le  previsioni   di   cui
          all'articolo 8. 
              2. Gli atti di  cui  al  comma  1  sono  soggetti  alle
          previsioni dell'articolo 2.». 
              Si riporta il  testo  dell'articolo  8  ,  del  decreto
          legislativo 12 aprile 2001, n 210,  citato  nelle  premesse
          cosi' come modificato dal presente decreto: 
              «Art 8. (Realizzazione della garanzia  nella  procedura
          di insolvenza). -  1.  Nel  caso  in  cui  sia  aperta  una
          procedura di insolvenza nei confronti di un partecipante al
          sistema in questione o a qualsiasi sistema  interoperabile,
          o di un operatore del sistema di un sistema  interoperabile
          che non sia un partecipante,  o  di  un  intermediario  per
          conto  del  quale  un   partecipante   esegue   ordini   di
          trasferimento  ai  sensi  dell'articolo   6,   o   di   una
          controparte di banche centrali, o di  qualsiasi  terzo  che
          abbia fornito la garanzia, le garanzie costituite prima del
          momento di apertura della procedura  di  insolvenza  per  i
          crediti  derivanti  da  operazioni  definitive   ai   sensi
          dell'articolo 2 o effettuate con  banche  centrali  possono
          essere realizzate ad esclusivo soddisfacimento dei  crediti
          garantiti. 
              2. 3. 4. 5. (abrogati) 
              6. Nessuna azione, compresa l'azione di nullita',  puo'
          pregiudicare nei confronti dell'operatore  del  sistema  la
          realizzazione della garanzia di cui al comma 1. 
              7. (abrogato)». 
              Si riporta il testo  dell'articolo  10  ,  del  decreto
          legislativo 12 aprile 2001, n. 210, citato  nelle  premesse
          cosi' come modificato dal presente decreto: 
              «Art 10. (Designazione dei sistemi).  -  1.  I  sistemi
          indicati in allegato si  considerano  sistemi  italiani  ai
          sensi del presente decreto legislativo. 
              2. La Banca d'Italia designa i sistemi per l'esecuzione
          di ordini di trasferimento di cui all'articolo 1, comma  1,
          lettera  m),  numero  1),  e  i  rispettivi  operatori  del
          sistema,  e,  d'intesa  con  la  Consob,  i   sistemi   per
          l'esecuzione di ordini di trasferimento di cui all'articolo
          1, comma 1, lettera m), numero 2), e i rispettivi operatori
          del sistema, ai quali  si  applicano  le  disposizioni  del
          presente decreto. Con le medesime modalita' possono  essere
          revocate le  designazioni  dei  sistemi  e  dei  rispettivi
          operatori del sistema, ivi  compresi  quelli  indicati  nel
          comma 1. 
              3. Il Ministero dell'economia e delle finanze  notifica
          alla Commissione europea i sistemi italiani e i  rispettivi
          operatori del  sistema  designati  al  sensi  del  presente
          articolo. 
              4. Ove richiesto dalle caratteristiche di un sistema  e
          da esigenze di controllo dei rischi, la Banca d'Italia puo'
          equiparare, ai fini dell'applicazione del presente  decreto
          legislativo, il partecipante indiretto ai  partecipanti  al
          sistema medesimo, nel caso di un sistema, avente ad oggetto
          l'esecuzione di ordini di trasferimento di cui all'articolo
          1, comma 1, lettera  m),  numero  1),  e  d'intesa  con  la
          Consob,  nel  caso  di  un  sistema   avente   ad   oggetto
          l'esecuzione di ordini di trasferimento di cui all'articolo
          1, comma 1, lettera m), numero 2). 
              5. Il Ministero del tesoro, sentite la Banca d'Italia e
          la  Consob,  puo'  stipulare  accordi  con  le   competenti
          autorita' di uno Stato non appartenente all'Unione  europea
          per  l'applicazione,  su   base   di   reciprocita'   delle
          disposizioni del presente decreto agli  enti  italiani  che
          partecipano ai sistemi di tale Stato estero.». 
              Si riporta  il  testo  dell'articolo  11,  del  decreto
          legislativo 12 aprile 2001, n 210,  citato  nelle  premesse
          cosi' come modificato dal presente decreto: 
              «Art.  11.  (Informazioni   sulla   partecipazione   ai
          sistemi).  -  1.  Con  provvedimenti  emanati  secondo   le
          procedure  indicate  nell'articolo  10,   comma   2,   sono
          disciplinate le modalita' secondo le quali: 
              a) ciascun operatore di sistemi italiani comunica  alla
          Banca d'Italia i propri partecipanti, curando il tempestivo
          aggiornamento di tale comunicazione; 
              b) ciascun ente italiano comunica alla Banca d'Italia i
          sistemi ai quali partecipa; 
              c) chiunque abbia un interesse giuridicamente  tutelato
          puo' chiedere a un partecipante  informazioni  sui  sistemi
          cui esso accede nonche' sulle regole  fondamentali  che  ne
          disciplinano il funzionamento.». 
 
          
        
 
      
 
    
    
            
                               Art. 2 
 
       Modifiche al decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170 
 
  1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 21 maggio 2004,
n. 170, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) la lettera c) e' sostituita dalla seguente: 
      «  c)  attivita'  finanziarie:  il  contante,   gli   strumenti
finanziari, i crediti e con riferimento alle operazioni connesse  con
le funzioni del sistema delle banche centrali europee e  dei  sistemi
di cui all'articolo 1, comma 1, lettera r), del  decreto  legislativo
12 aprile 2001, n. 210, le altre attivita' accettate  a  garanzia  di
tali operazioni;»; 
    b) dopo la lettera c) e' inserita la seguente: 
      « c-bis) crediti: crediti in denaro derivanti da  un  contratto
con il quale un ente creditizio, secondo la definizione dell'articolo
4, punto 1), della direttiva 2006/48/CE, compresi gli  enti  elencati
all'articolo 2 della stessa direttiva, concede un credito in forma di
prestito;»; 
    c) alla lettera d), numero 2), le parole: «all'articolo 1,  punto
19, della direttiva 2000/12/CE del 20  marzo  2000»  sono  sostituite
dalle  seguenti:  «dall'allegato  VI,  parte  1,  sezione  4,   della
direttiva 2006/48/CE»; 
    d)  alla  lettera  d),  numero  3),  lettera   a),   le   parole:
«dall'articolo 1, punto 1, della direttiva  2000/12/CE,  inclusi  gli
enti elencati all'articolo 2,  paragrafo  3»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «dall'articolo 4, punto  1),  della  direttiva  2006/48/CE,
inclusi gli enti elencati all'articolo 2»; 
    e)  alla  lettera  d),  numero  3),  lettera   b),   le   parole:
«dall'articolo 1, punto 2, della direttiva  93/22/CE  del  10  maggio
1993 del Consiglio» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 4,
paragrafo 1, punto 1), della direttiva 2004/39/CE»; 
    f)  alla  lettera  d),  numero  3),  lettera   c),   le   parole:
«dall'articolo  1,  punto  5,  della   direttiva   2000/12/CE»   sono
sostituite  dalle  seguenti:  «dall'articolo  4,  punto   5),   della
direttiva 2006/48/CE»; 
    g)  alla  lettera  d),  numero  3),  lettera   d),   le   parole:
«dall'articolo 1,  lettera  a),  della  direttiva  92/96/CEE  del  10
novembre  1992  del  Consiglio»  sono  sostituite   dalle   seguenti:
«dall'articolo  1,  paragrafo  1,   lettera   a),   della   direttiva
2002/83/CE»; 
    h) alla lettera q), le  parole:  «la  notificazione  al  debitore
della costituzione del pegno stesso  o  della  cessione,  o  la  loro
accettazione da parte del debitore» sono sostituite  dalle  seguenti:
«la consegna per iscritto di un atto al beneficiario  della  garanzia
contenente l'individuazione del credito». 
  2. All'articolo 2 del decreto legislativo 21 maggio 2004,  n.  170,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: 
      «b)  la  garanzia  finanziaria  sia  stata  prestata   e   tale
prestazione sia  provata  per  iscritto.  La  prova  deve  consentire
l'individuazione  della  data  di  costituzione  e  delle   attivita'
finanziarie costituite in garanzia. A tale  fine  e'  sufficiente  la
registrazione degli strumenti finanziari sui conti degli intermediari
ai sensi degli articoli 83-bis e seguenti del decreto legislativo  24
febbraio 1998, n. 58, e  l'annotazione  del  contante  sul  conti  di
pertinenza. Per i crediti, la consegna per iscritto  di  un  atto  al
beneficiario della garanzia contenente l'individuazione  del  credito
e' sufficiente a provare  la  fornitura  del  credito  costituito  in
garanzia finanziaria tra le parti.»; 
    b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: 
      « 2-bis. Le disposizioni del presente decreto non si  applicano
ai crediti per i quali il debitore e' un consumatore  quale  definito
dall'articolo 3, lettera a), della direttiva 2008/48/CE, salvo i casi
in cui il beneficiario della garanzia o il datore della  garanzia  di
tali crediti sia uno degli enti  di  cui  all'articolo  1,  comma  1,
lettera d), numero 2). 
      2-ter. Fatto salvo il divieto di clausole abusive nei contratti
stipulati con i consumatori previsto dalla direttiva 93/13/CEE, e dal
decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, i debitori dei  crediti
possono rinunciare per iscritto: 
        a) ai diritti di compensazione nei  confronti  dei  creditori
del credito e nei confronti delle  persone  a  cui  il  creditore  ha
ceduto, impegnato o altrimenti mobilizzato il credito come garanzia; 
        b) ai diritti derivanti da norme  sul  segreto  bancario  che
impedirebbero o limiterebbero la capacita' del creditore del  credito
di  fornire  informazioni  sul  credito  o  sul  debitore   ai   fini
dell'utilizzo del credito come garanzia.». 
  3. All'articolo 3 del decreto legislativo 21 maggio 2004,  n.  170,
dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
    «1-bis. Nel caso di pegno o di cessione del credito  la  garanzia
che rispetti i requisiti di cui all'articolo 2  e'  efficace  fra  le
parti   del   contratto   di   garanzia    finanziaria.    Ai    fini
dell'opponibilita'  ai   terzi   restano   fermi   i   requisiti   di
notificazione al debitore o di accettazione  da  parte  del  debitore
previsti dal codice civile.». 
  4. All'articolo 5 del decreto legislativo 21 maggio 2004,  n.  170,
dopo il comma 4 e' aggiunto, in fine, il seguente: 
    «4-bis. Il presente articolo non si applica ai crediti.». 
  5. All'articolo 10 del decreto legislativo 21 maggio 2004, n.  170,
il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
    « 3. Qualora il  libro  contabile,  il  conto  o  il  sistema  di
gestione o deposito accentrato sia situato in Italia e gli  strumenti
finanziari non siano immessi in un  sistema  italiano  in  regime  di
dematerializzazione ai sensi del decreto legislativo 24 giugno  1998,
n. 213,  le  modalita'  di  trasferimento  dei  diritti,  nonche'  di
costituzione e realizzazione delle garanzie  e  degli  altri  vincoli
sugli stessi sono regolate dalle disposizioni del decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58.». 
 
      
 
    
 
    
      

						
 
 
      
 
        
          
                      Note all'art. 2: 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  1  del   decreto
          legislativo 21 maggio 2004, n  170  citato  nelle  premesse
          cosi' come modificato dal presente decreto: 
              "Art  1.  (Definizioni).  -  1.  Nel  presente  decreto
          legislativo si intendono per: 
              a) testo unico  bancario:  il  decreto  legislativo  1°
          settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni; 
              b) testo unico della finanza: il decreto legislativo 24
          febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni; 
              c) attivita' finanziarie: il  contante,  gli  strumenti
          finanziari, i crediti e  con  riferimento  alle  operazioni
          connesse con le funzioni del sistema delle banche  centrali
          europee e dei sistemi  di  cui  all'articolo  1,  comma  1,
          lettera r), del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210,
          le altre attivita' accettate a garanzia di tali operazioni; 
              c-bis) crediti:  crediti  in  denaro  derivanti  da  un
          contratto con il  quale  un  ente  creditizio,  secondo  la
          definizione dell'articolo  4,  punto  1),  della  direttiva
          2006/48/CE, compresi gli enti elencati all'articolo 2 della
          stessa direttiva, concede un credito in forma di prestito; 
              d) contratto di garanzia finanziaria: il  contratto  di
          pegno  o  il  contratto  di  cessione  del  credito  o   di
          trasferimento della proprieta' di attivita' finanziarie con
          funzione di garanzia, ivi compreso il contratto  di  pronti
          contro termine, e qualsiasi  altro  contratto  di  garanzia
          reale avente ad oggetto attivita'  finanziarie  e  volto  a
          garantire  l'adempimento   di   obbligazioni   finanziarie,
          allorche'  le  parti  contraenti  rientrino  in  una  delle
          seguenti categorie: 
              1)  autorita'  pubbliche,  inclusi  gli  organismi  del
          settore  pubblico  degli  Stati  membri  incaricati   della
          gestione del debito pubblico o  che  intervengano  in  tale
          gestione o che  siano  autorizzati  a  detenere  conti  dei
          clienti,  con  l'esclusione  delle  imprese  assistite   da
          garanzia pubblica; 
              2) banche centrali, la Banca centrale europea, la Banca
          dei regolamenti internazionali, le banche multilaterali  di
          sviluppo, come definite dall'allegato VI, parte I,  sezione
          4, della direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e  del
          Consiglio, il Fondo monetario  internazionale  e  la  Banca
          europea per gli investimenti; 
              3) enti finanziari sottoposti a vigilanza  prudenziale,
          inclusi: 
              a) enti creditizi, come definiti dall'articolo 4, punto
          1) della direttiva 2006/48/CE  inclusi  gli  enti  elencati
          all'articolo 2 della medesima direttiva; 
              b) imprese di investimento, come definite dall'articolo
          4, paragrafo 1, punto 1), della direttiva 2004/39/CE; 
              c) enti  finanziari,  come  definiti  dall'articolo  4,
          punto 5) della direttiva 2006/48/CE; 
              d)   imprese   di    assicurazione,    come    definite
          dall'articolo 1, lettera a), della direttiva 92/49/CEE  del
          18 giugno 1992 del Consiglio, e dall'articolo 1,  paragrafo
          1, lettera a, della direttiva 2002/83/CE; 
              e)  organismi  di  investimento  collettivo  in  valori
          mobiliari, quali definiti  dall'articolo  1,  paragrafo  2,
          della  direttiva  85/611/CEE  del  20  dicembre  1985   del
          Consiglio; 
              f) societa' di gestione, quali  definite  dall'articolo
          1-bis, paragrafo  2,  della  direttiva  85/611/CEE  del  20
          dicembre 1985 del Consiglio; 
              4) controparti centrali, agenti di regolamento o stanze
          di compensazione, quali definiti dalla  direttiva  98/26/CE
          del 19 maggio 1998 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          articolo 2, rispettivamente alle  lettere  c),  d)  ed  e),
          inclusi enti analoghi che operano sui mercati dei contratti
          futures, come definiti dall'articolo 1,  comma  2,  lettera
          f), del testo unico della  finanza,  delle  opzioni  e  dei
          prodotti  finanziari  derivati  non   sottoposti   a   tale
          direttiva; 
              5)  persone  diverse  dalle  persone  fisiche,  incluse
          imprese e associazioni  prive  di  personalita'  giuridica,
          purche' la controparte sia un ente definito ai numeri da 1)
          a 4); 
              e) clausola di integrazione: la clausola del  contratto
          di garanzia finanziaria che prevede l'obbligo  di  prestare
          una  garanzia  finanziaria  o  di  integrare  la   garanzia
          finanziaria  gia'  prestata:  1)  in  caso  di   variazione
          dell'importo  dell'obbligazione  finanziaria  garantita,  a
          seguito di variazione dei valori di mercato correnti, o del
          valore della garanzia originariamente prestata; 2) in  caso
          di variazione  dell'importo  dell'obbligazione  finanziaria
          garantita per causa diversa da quella di cui al numero 1); 
              f) clausola di interruzione dei  rapporti  e  pagamento
          del  saldo  netto,  clausola  di  «close-out  netting»:  la
          clausola di un contratto di garanzia finanziaria  o  di  un
          contratto  che   comprende   un   contratto   di   garanzia
          finanziaria  oppure,  in   mancanza   di   una   previsione
          contrattuale, una norma di legge in  base  alla  quale,  in
          caso di evento  determinante  l'escussione  della  garanzia
          finanziaria: 
              1) le obbligazioni diventano immediatamente esigibili e
          vengono convertite nell'obbligazione di versare un  importo
          pari al loro valore  corrente  stimato,  oppure  esse  sono
          estinte e  sostituite  dall'obbligazione  di  versare  tale
          importo, ovvero 
              2) viene calcolato il  debito  di  ciascuna  parte  nei
          confronti dell'altra con riguardo alle singole obbligazioni
          e viene determinata la somma netta globale  risultante  dal
          saldo e dovuta dalla parte il cui debito e'  piu'  elevato,
          ad estinzione dei reciproci rapporti; 
              g) clausola di sostituzione: la clausola del  contratto
          di garanzia finanziaria  che  prevede  la  possibilita'  di
          sostituire in tutto o in parte  l'oggetto,  nei  limiti  di
          valore dei beni originariamente costituiti in garanzia; 
              h) contante: denaro accreditato su un conto od analoghi
          crediti alla restituzione di denaro, quali i  depositi  sul
          mercato monetario; 
              i) evento  determinante  l'escussione  della  garanzia:
          l'inadempimento o qualsiasi altro evento analogo  convenuto
          fra le parti il cui verificarsi da' diritto al beneficiario
          della garanzia, in base  al  contratto  o  per  effetto  di
          legge,   di   procedere   all'escussione   della   garanzia
          finanziaria    o    di    attivare    la    clausola     di
          «close-outnetting»; 
              l) garanzia  equivalente:  quando  la  garanzia  ha  ad
          oggetto il contante, un ammontare dello  stesso  importo  e
          nella stessa valuta;  quando  la  garanzia  ha  ad  oggetto
          strumenti finanziari,  strumenti  finanziari  del  medesimo
          emittente o debitore, appartenenti alla medesima  emissione
          o classe e con stesso importo  nominale,  stessa  valuta  e
          stessa descrizione  o,  quando  il  contratto  di  garanzia
          finanziaria prevede il trasferimento di altre attivita'  al
          verificarsi di un evento che riguardi o influenzi strumenti
          finanziari forniti come garanzia finanziaria, queste  altre
          attivita'; 
              m) legge fallimentare: il regio decreto 16 marzo  1942,
          n. 267; 
              n) giorno e momento di apertura  di  una  procedura  di
          risanamento o di liquidazione: il giorno e  il  momento  in
          cui si producono gli effetti di sospensione  dei  pagamenti
          delle passivita'  o  di  restituzione  dei  beni  ai  terzi
          secondo le disposizioni dell'articolo 3, commi 1,  2  e  3,
          del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210; 
              o) obbligazioni  finanziarie:  le  obbligazioni,  anche
          condizionali ovvero future, al pagamento di  una  somma  di
          denaro ovvero alla consegna di strumenti finanziari,  anche
          qualora il debitore sia persona diversa  dal  datore  della
          garanzia; 
              p) obbligazioni finanziarie garantite: le  obbligazioni
          finanziarie  assistite  da   un   contratto   di   garanzia
          finanziaria; 
              q) prestazione della  garanzia:  l'avvenuto  compimento
          degli  atti,  quali  la  consegna,  il  trasferimento,   la
          registrazione delle  attivita'  finanziarie,  in  esito  ai
          quali  le  attivita'  finanziarie  stesse   risultino   nel
          possesso  o  sotto  il  controllo  del  beneficiario  della
          garanzia o di persona che agisce per conto di  quest'ultimo
          o, nel caso di pegno o di cessione del credito,la  consegna
          per iscritto di un  atto  al  beneficiario  della  garanzia
          contenente l'individuazione del credito; 
              r)  procedure  di  liquidazione:  il   fallimento,   la
          liquidazione  coatta  amministrativa,  nonche'  ogni  altra
          misura destinata alla  liquidazione  delle  imprese  e  che
          comportano l'intervento delle  autorita'  amministrative  o
          giudiziarie; 
              s)   procedure   di   risanamento:    l'amministrazione
          controllata, il concordato preventivo, il provvedimento  di
          sospensione  dei  pagamenti  delle   passivita'   e   delle
          restituzioni dei beni ai terzi ai sensi degli articoli  74,
          77, comma 2, 107, comma 6,  del  testo  unico  bancario,  e
          dell'articolo 56, comma 3, del testo unico  della  finanza,
          nonche' ogni altra misura destinata  al  risanamento  delle
          imprese e che incide sui diritti dei terzi; 
              t) strumenti finanziari: gli  strumenti  finanziati  di
          cui all'articolo 1, comma 2, lettere da a) ad e), del testo
          unico della finanza e gli altri individuati con decreto del
          Ministro dell'economia e delle finanze, su  proposta  della
          Banca  d'Italia  e  della  Commissione  nazionale  per   le
          societa' e la Borsa, in  relazione  alle  previsioni  della
          direttiva 2002/47/CE  del  6  giugno  2002  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio. > > . 
              Il testo dell'articolo 2  del  decreto  legislativo  21
          maggio  2004,  n  170  citato  nelle  premesse  cosi'  come
          modificato dal presente decreto: 
              "Art. 2. Ambito  di  applicazione.  -  1.  Il  presente
          decreto legislativo si applica  ai  contratti  di  garanzia
          finanziaria a condizione che: 
              a) il contratto di garanzia finanziaria sia provato per
          iscritto; 
              b) la garanzia finanziaria sia stata  prestata  e  tale
          prestazione  sia  provata  per  iscritto.  La  prova   deve
          consentire l'individuazione della data  di  costituzione  e
          delle attivita' finanziarie costituite in garanzia. A  tale
          fine  e'  sufficiente  la  registrazione  degli   strumenti
          finanziari sui conti  degli  intermediari  ai  sensi  degli
          articoli 83-bis  e  seguenti  del  decreto  legislativo  24
          febbraio 1998, n. 58,  e  l'annotazione  del  contante  sul
          conti  di  pertinenza.  Per  i  crediti,  la  consegna  per
          iscritto  di  un  atto  al  beneficiario   della   garanzia
          contenente l'individuazione del credito  e'  sufficiente  a
          provare la fornitura del  credito  costituito  in  garanzia
          finanziaria tra le parti. 
              2. Nel  presente  decreto  legislativo,  l'espressione:
          «per  iscritto»  si  intende  riferita  anche  alla   forma
          elettronica e a qualsiasi altro supporto durevole,  secondo
          la normativa vigente in materia. 
              2-bis. Le disposizioni  del  presente  decreto  non  si
          applicano  ai  crediti  per  i  quali  il  debitore  e'  un
          consumatore quale definito  dall'articolo  3,  lettera  a),
          della  direttiva  2008/48/CE,  salvo  i  casi  in  cui   il
          beneficiario della garanzia o il datore della  garanzia  di
          tali crediti sia uno degli  enti  di  cui  all'articolo  1,
          comma 1, lettera d), numero 2). 
              2-ter. Fatto salvo il divieto di clausole  abusive  nei
          contratti  stipulati  con  i  consumatori  previsto   dalla
          direttiva 93/13/CEE, e dal decreto legislativo 6  settembre
          2005, n. 206, i debitori dei crediti possono rinunciare per
          iscritto: 
              a)  ai  diritti  di  compensazione  nei  confronti  dei
          creditori del credito e nei confronti delle persone  a  cui
          il creditore ha ceduto, impegnato o altrimenti  mobilizzato
          il credito come garanzia; 
              b) ai diritti derivanti da norme sul  segreto  bancario
          che  impedirebbero  o  limiterebbero   la   capacita'   del
          creditore del credito di fornire informazioni sul credito o
          sul  debitore  ai  fini  dell'utilizzo  del  credito   come
          garanzia.». 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  3  del   decreto
          legislativo 21 maggio 2004, n. 170  citato  nelle  premesse
          cosi' come modificato dal presente decreto: 
              «3. Efficacia della garanzia finanziaria. 
              1. L'attribuzione dei  diritti  previsti  dal  presente
          decreto legislativo al beneficiario  della  garanzia  e  la
          loro  opponibilita'  ai  terzi  non  richiedono   requisiti
          ulteriori rispetto a quelli indicati nell'articolo 2, anche
          se previsti da vigenti disposizioni di legge 
              1-bis. Nel caso di pegno o di cessione del  credito  la
          garanzia che rispetti i requisiti di cui all'articolo 2  e'
          efficace  fra  le   parti   del   contratto   di   garanzia
          finanziaria. Ai fini dell'opponibilita'  ai  terzi  restano
          fermi  i  requisiti  di  notificazione  al  debitore  o  di
          accettazione da parte  del  debitore  previsti  dal  codice
          civile.». 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  5  del   decreto
          legislativo 21 maggio 2004, n  170  citato  nelle  premesse
          cosi' come modificato dal presente decreto: 
              «5. Potere di disposizione delle attivita'  finanziarie
          oggetto del pegno. 
              1.  Il  creditore  pignoratizio  puo'  disporre,  anche
          mediante alienazione, delle attivita'  finanziarie  oggetto
          del  pegno,  se  previsto   nel   contratto   di   garanzia
          finanziaria  e  conformemente  alle  pattuizioni  in   esso
          contenute. 
              2. Il creditore pignoratizio che si sia  avvalso  della
          facolta' indicata nel comma 1 ha l'obbligo di  ricostituire
          la garanzia  equivalente  in  sostituzione  della  garanzia
          originaria entro  la  data  di  scadenza  dell'obbligazione
          finanziaria garantita. 
              3. La ricostituzione  della  garanzia  equivalente  non
          comporta costituzione di una nuova garanzia e si  considera
          effettuata  alla  data  di   prestazione   della   garanzia
          originaria. 
              4.   Qualora,   prima   dell'adempimento   dell'obbligo
          indicato nel comma 2, si verifichi un  evento  determinante
          l'escussione  della  garanzia,  tale  obbligo  puo'  essere
          oggetto della clausola di «close-out netting». In  mancanza
          di  tale  clausola,  il  creditore   pignoratizio   procede
          all'escussione della garanzia equivalente in conformita'  a
          quanto previsto nell'articolo 4. 
              4-bis.  Il  presente  articolo  non   si   applica   ai
          crediti.». 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  10  del  decreto
          legislativo 21 maggio 2004, n  170  citato  nelle  premesse
          cosi' come modificato dal presente decreto: 
              «10. Legge regolante i diritti su strumenti  finanziari
          in forma scritturale. 
              1. Quando i  diritti,  che  hanno  ad  oggetto  o  sono
          relativi a strumenti finanziari, risultino da registrazioni
          o annotazioni in un libro contabile,  conto  o  sistema  di
          gestione  o  di  deposito  accentrato,  le   modalita'   di
          trasferimento di tali diritti, nonche' di costituzione e di
          realizzazione delle garanzie e degli  altri  vincoli  sugli
          stessi,  sono  disciplinati  esclusivamente   dalla   legge
          dell'ordinamento dello Stato in cui  e'  situato  il  libro
          contabile, il conto o il sistema di gestione o di  deposito
          accentrato in cui vengono  effettuate  le  registrazioni  o
          annotazioni direttamente a favore del titolare del diritto,
          con esclusione del rinvio alla legge di un altro Stato. 
              2. Gli eventuali patti in deroga al comma 1 sono nulli. 
              3. Qualora il libro contabile, il conto o il sistema di
          gestione o deposito accentrato sia situato in Italia e  gli
          strumenti  finanziari  non  siano  immessi  in  un  sistema
          italiano in regime  di  dematerializzazione  ai  sensi  del
          decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, le modalita' di
          trasferimento  dei  diritti,  nonche'  di  costituzione   e
          realizzazione delle garanzie e degli  altri  vincoli  sugli
          stessi  sono  regolate  dalle  disposizioni   del   decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.». 
 
 
          
                
                               Art. 3 
 
          Modifiche al decreto legge 9 ottobre 2008, n. 155 
 
  1. Il comma 1-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 9 ottobre 2008,
n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 4  dicembre  2008,
n. 190, e' sostituito dal seguente: 
    « 1-bis. La disciplina derogatoria di cui al comma 1  si  applica
ai contratti di garanzia finanziaria a favore  della  Banca  d'Italia
stipulati entro la data del 31 dicembre 2011.». 
 
      
 
    
 
    
      

						
 
 
      
 
        
          
                      Note all'art. 3: 
              Si riporta il testo dell'articolo 3, del decreto  legge
          9 ottobre 2008, n 155  "Misure  urgenti  per  garantire  la
          stabilita'  del  sistema  creditizio   e   la   continuita'
          nell'erogazione del credito alle imprese e ai  consumatori,
          nell'attuale situazione di  crisi  dei  mercati  finanziari
          internazionali.", pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  9
          ottobre 2008, n. 237, come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 3. - 1. Qualora, al fine di  soddisfare  esigenze
          di liquidita', la Banca d'Italia eroghi  finanziamenti  che
          siano garantiti mediante pegno o cessione  di  credito,  la
          garanzia si intende prestata, con effetto nei confronti del
          debitore  e  dei  terzi  aventi   causa,   all'atto   della
          sottoscrizione del contratto di  garanzia  finanziaria,  in
          deroga agli articoli 1264, 1265 e 2800 del codice civile  e
          agli articoli 1, comma 1, lettera q), e 2, comma 1, lettera
          b), del decreto legislativo 21  maggio  2004,  n.  170.  Ai
          medesimi finanziamenti si  applica  l'articolo  67,  quarto
          comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. 
              1-bis. La disciplina derogatoria di cui al comma  1  si
          applica ai contratti di garanzia finanziaria a favore della
          Banca d'Italia stipulati entro  la  data  del  31  dicembre
          2011. 
              2. Il Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  puo'
          rilasciare, fino al 31 dicembre 2009, la  garanzia  statale
          su  finanziamenti  erogati  discrezionalmente  dalla  Banca
          d'Italia alle banche italiane e alle succursali  di  banche
          estere in Italia per fronteggiare gravi crisi di liquidita'
          (emergency liquidity assistance). 
        
                               Art. 4 
 
      Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 
 
  1. Al testo unico delle disposizioni in materia di  intermediazione
finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998,  n.  58,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) l'articolo 72 e' sostituito dal seguente: 
 
                              «Art. 72 
 
              (Disciplina delle insolvenze di mercato) 
 
  1. La Consob,  d'intesa  con  la  Banca  d'Italia,  disciplina  con
regolamento  l'insolvenza  di  mercato  dei  soggetti  ammessi   alle
negoziazioni nei mercati regolamentati e nei sistemi multilaterali di
negoziazione e dei partecipanti ai sistemi previsti dall'articolo 70,
stabilendone i presupposti, l'ambito di applicazione e  le  modalita'
di  accertamento  e  di  liquidazione.  L'insolvenza  di  mercato  e'
dichiarata dalla Consob, d'intesa con la Banca d'Italia. 
  2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, l'apertura, da  parte
dell'autorita'  giudiziaria  o  amministrativa  competente,  di   una
procedura di liquidazione o di risanamento dei soggetti ammessi  alle
negoziazioni nei mercati regolamentati e nei sistemi multilaterali di
negoziazione e dei partecipanti ai sistemi previsti dall'articolo 70,
costituisce  presupposto  per  la  dichiarazione  di  insolvenza   di
mercato. Ai fini del presente comma, si applicano le  definizioni  di
'procedura di risanamento' e  'procedura  di  liquidazione'  previste
dall'articolo 1 del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170. 
  3. Ai fini della dichiarazione  di  cui  al  comma  1,  l'autorita'
giudiziaria o amministrativa competente comunica immediatamente  alla
Consob e alla Banca d'Italia, anche per  via  telematica,  l'apertura
della procedura di liquidazione o di risanamento dei soggetti ammessi
alle  negoziazioni  nei   mercati   regolamentati   e   nei   sistemi
multilaterali di negoziazione e dei partecipanti ai sistemi  previsti
dall'articolo 70. 
  4.  La  liquidazione  delle  insolvenze  di  mercato,  inclusi  gli
adempimenti  previsti  al  comma  6,  puo'  essere  effettuata  dalle
societa' di gestione  previste  dall'articolo  61,  comma  1,  per  i
contratti stipulati nei mercati da esse gestiti, e  dai  gestori  dei
sistemi previsti dagli articoli 70 e 77-bis, rispettivamente  per  le
operazioni da essi garantite e per i contratti stipulati nei  sistemi
da essi gestiti, e da altri soggetti, conformemente alle disposizioni
contenute nella disciplina prevista  dal  comma  1.Le  spese  per  la
gestione della liquidazione delle insolvenze di mercato sono poste  a
carico dei soggetti che gestiscono i mercati o i  sistemi  nei  quali
l'insolvente ha operato. 
  5. Ai fini della  liquidazione  delle  insolvenze  di  mercato,  le
societa' di gestione previste dall'articolo 61, comma  1,  i  gestori
dei sistemi previsti dall'articolo 70 e 77-bis e gli  altri  soggetti
possono prevedere clausole di close-out netting per i contratti e per
le operazioni previsti al comma 4. Tali clausole sono valide e  hanno
effetto in conformita' a quanto dalle stesse previsto, anche in  caso
di apertura di una procedura di risanamento o  di  una  procedura  di
liquidazione nei confronti dell'insolvente di mercato.  Ai  fini  del
presente comma, si applicano le definizioni di 'clausola di close-out
netting', 'procedura di risanamento' e  'procedura  di  liquidazione'
previste dall'articolo 1 del decreto legislativo 21 maggio  2004,  n.
170, anche in assenza di garanzie finanziarie. 
  6. La procedura  di  liquidazione  dell'insolvenza  di  mercato  si
conclude con il rilascio agli aventi diritto, per i crediti  residui,
di un certificato di credito, comprensivo delle spese  sostenute  dal
creditore stesso, che  costituisce  titolo  esecutivo  nei  confronti
dell'insolvente per gli  effetti  dell'articolo  474  del  codice  di
procedura civile. 
  7. Alla liquidazione delle insolvenze di mercato si applicano,  ove
ne ricorrano i  presupposti,  le  disposizioni  di  attuazione  della
direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio  del  19
maggio 1998, relative al carattere  definitivo  del  regolamento  nei
sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli.»; 
    b) l'articolo 202 e' abrogato. 
 
      
 
    
 
    
      

						
 
 
      
 
        
          
                      Note all'art. 4: 
              L'articolo 202  del  decreto  legislativo  24  febbraio
          1998, n.58, abrogato dal presente decreto, recava: 
              «202. Disposizioni in tema di liquidazione coattiva  di
          borsa.» 
 
          
        
 
              
                               Art. 5 
 
 
                  Disposizioni finali e transitorie 
 
  1. Le disposizioni del presente decreto legislativo,  ad  eccezione
di quella contenuta nell'articolo 3, si applicano a decorrere dal  30
giugno 2011. 
  2. I sistemi designati ai sensi  dell'articolo  10,  comma  2,  del
decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, prima del 30 giugno  2011
continuano ad essere designati ai fini  del  decreto  legislativo  12
aprile 2001, n. 210,  cosi'  come  modificato  dal  presente  decreto
legislativo,  e  non  necessitano  di  un  nuovo   provvedimento   di
designazione. 
  3. Gli ordini di trasferimento immessi in un sistema  entro  il  29
giugno 2011 ma regolati dopo tale data sono ordini  di  trasferimento
ai fini del decreto legislativo 12 aprile 2001, n.  210,  cosi'  come
modificato dal presente decreto legislativo, e ad essi si applica  la
nuova disciplina. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 24 marzo 2011 
 
                             NAPOLITANO 
 
                            Berlusconi, Presidente del Consiglio  dei
                            Ministri 
 
                            Tremonti, Ministro dell'economia e  delle
                            finanze 
 
                            Frattini, Ministro degli affari esteri 
 
                            Alfano, Ministro della giustizia 
 
                            Romani, Ministro dello sviluppo economico 
 
Visto, il Guardasigilli: Alfano 
 
      
 
    
 
    
      

						
 
 
      
 
        
          
                      Note all'art. 5: 
              Per il testo dell'articolo 10, del decreto  legislativo
          12 aprile 2001, n. 210 si vedano le note all'articolo 1. 
 
          
        
        
                                                             Allegato 
 
                                  (previsto dall'articolo 1, comma 8) 
 
                                                            «Allegato 
 
                       (sistemi di cui all'art. 1,comma 1, lettera s) 
 
Sistemi  per  l'esecuzione  di  ordini  di   trasferimento   di   cui
              all'articolo 1, comma 1, lettera m), n. 1 
 
TARGET2 - Banca d'Italia, gestito dalla Banca d'Italia; 
BI-COMP, gestito dalla Banca d'Italia. 
 
Sistemi  per  l'esecuzione  di  ordini  di   trasferimento   di   cui
              all'articolo 1, comma 1, lettera m), n. 2 
 
Servizi di liquidazione EXPRESS IIgestiti dalla Monte Titoli S.p.A. 
Compensazione e garanzia delle  operazioni  su  strumenti  finanziari
gestite dalla Cassa di compensazione e garanzia. 
Servizio di gestione accentrata, gestito dalla Monte  Titoli  S.p.A.,
limitatamente al trasferimento  di  strumenti  finanziari  attraverso
operazioni di giro.». 
 
      
 
    
 
    
    
    



    
 
      
 
 
          
        
 
      
 
 
      
 
    
    
    



    
 
   
    
      
     
       



    


    
 
   

 

 

     

 

   

   

 

 

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