Avv. Paolo Nesta


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LEGGE 7 aprile 2011, n. 39- Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri

 

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Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
 
    Rapporti con l'Unione europea in materia di finanza pubblica 
 
  1. All'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il comma  1
e' sostituito dal seguente: 
    «1. Le  amministrazioni  pubbliche  concorrono  al  perseguimento
degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito  nazionale  in
coerenza con le procedure e i criteri stabiliti dall'Unione europea e
ne  condividono  le  conseguenti  responsabilita'.  Il  concorso   al
perseguimento di  tali  obiettivi  si  realizza  secondo  i  principi
fondamentali  dell'armonizzazione  dei   bilanci   pubblici   e   del
coordinamento della finanza pubblica». 
  2. L'articolo 9 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e' sostituito
dal seguente: 
    «Art. 9. - (Rapporti con l'Unione  europea  in  tema  di  finanza
pubblica) - 1. Il Programma di stabilita' e il Programma nazionale di
riforma sono presentati  al  Consiglio  dell'Unione  europea  e  alla
Commissione europea entro il 30 aprile e comunque nei termini  e  con
le modalita' previsti dal  Codice  di  condotta  sull'attuazione  del
patto di stabilita' e crescita. 
  2. Gli atti, i progetti  di  atti  e  i  documenti  adottati  dalle
istituzioni dell'Unione europea  nell'ambito  del  semestre  europeo,
contestualmente alla loro ricezione, sono trasmessi dal Governo  alle
Camere ai fini dell'esame a norma dei rispettivi regolamenti, nonche'
dell'esercizio delle attivita' di cui all'articolo 4. 
  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro quindici giorni
dalla trasmissione delle linee  guida  di  politica  economica  e  di
bilancio  a  livello  dell'Unione  europea  elaborate  dal  Consiglio
europeo, riferisce alle competenti Commissioni parlamentari, fornendo
una valutazione dei dati  e  delle  misure  prospettate  dalle  linee
guida, nonche' delle loro implicazioni per l'Italia,  anche  ai  fini
della predisposizione del Programma di  stabilita'  e  del  Programma
nazionale di riforma». 
 
      
 
    
 
    
      

						
 
 
      
 
        
          
                      Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  1  della  legge  31
          dicembre 2009, n. 196  (Legge  di  contabilita'  e  finanza
          pubblica), come modificato dalla presente legge: 
              «Art.  1  (Principi  di  coordinamento  e   ambito   di
          riferimento). - 1. Le amministrazioni pubbliche  concorrono
          al  perseguimento  degli  obiettivi  di  finanza   pubblica
          definiti in ambito nazionale in coerenza con le procedure e
          i criteri stabiliti dall'Unione europea e ne condividono le
          conseguenti responsabilita'. Il concorso  al  perseguimento
          di  tali  obiettivi  si   realizza   secondo   i   principi
          fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del
          coordinamento della finanza pubblica. 
              2. Ai fini della presente  legge,  per  amministrazioni
          pubbliche si intendono gli enti e gli  altri  soggetti  che
          costituiscono    il     settore     istituzionale     delle
          amministrazioni   pubbliche    individuati    dall'Istituto
          nazionale  di   statistica   (ISTAT)   sulla   base   delle
          definizioni di cui agli specifici regolamenti comunitari. 
              3. La ricognizione delle amministrazioni  pubbliche  di
          cui al  comma  2  e'  operata  annualmente  dall'ISTAT  con
          proprio provvedimento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          entro il 31 luglio. 
              4. Le disposizioni recate dalla presente  legge  e  dai
          relativi   decreti   legislativi   costituiscono   principi
          fondamentali del coordinamento della  finanza  pubblica  ai
          sensi dell'art. 117 della Costituzione e  sono  finalizzate
          alla  tutela   dell'unita'   economica   della   Repubblica
          italiana, ai sensi  dell'art.  120,  secondo  comma,  della
          Costituzione. 
              5. Le disposizioni della presente  legge  si  applicano
          alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di
          Trento e di Bolzano nel rispetto  di  quanto  previsto  dai
          relativi statuti.». 
 
          
        
Art. 2 
 
 
Coordinamento  della  programmazione  finanziaria  con  il   semestre
                               europeo 
 
  1. L'articolo 7 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e' sostituito
dal seguente: 
    «Art. 7. - (Ciclo e strumenti della programmazione finanziaria  e
di bilancio) - 1. L'impostazione delle previsioni  di  entrata  e  di
spesa dei bilanci delle  amministrazioni  pubbliche  si  conforma  al
metodo della programmazione. 
    2. Gli strumenti della programmazione sono: 
      a) il Documento di economia e finanza (DEF), da presentare alle
Camere  entro  il  10  aprile  di  ogni  anno,  per  le   conseguenti
deliberazioni parlamentari; 
      b) la Nota di aggiornamento del DEF, da presentare alle  Camere
entro il 20 settembre di ogni anno, per le conseguenti  deliberazioni
parlamentari; 
      c) il disegno di legge di stabilita', da presentare alle Camere
entro il 15 ottobre di ogni anno; 
      d) il disegno di legge del bilancio dello Stato, da  presentare
alle Camere entro il 15 ottobre di ogni anno; 
      e) il disegno di legge  di  assestamento,  da  presentare  alle
Camere entro il 30 giugno di ogni anno; 
      f) gli eventuali disegni di legge  collegati  alla  manovra  di
finanza pubblica, da presentare alle Camere entro il mese di  gennaio
di ogni anno; 
      g)   gli   specifici   strumenti   di   programmazione    delle
amministrazioni pubbliche diverse dallo Stato. 
    3. I documenti di cui al comma 2, lettere a), b), c), d)  ed  e),
sono presentati alle Camere dal  Governo  su  proposta  del  Ministro
dell'economia e delle finanze, sentito, per quanto concerne la  terza
sezione del DEF, il Ministro per le politiche europee.  Il  documento
di cui al comma 2, lettera  a),  e'  inviato,  entro  i  termini  ivi
indicati, per il relativo parere alla Conferenza  permanente  per  il
coordinamento della finanza pubblica, la quale si  esprime  in  tempo
utile per le deliberazioni parlamentari di cui alla medesima  lettera
a)». 
  2.  L'articolo  10  della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  e'
sostituito dal seguente: 
    «Art. 10. - (Documento di economia e finanza) - 1. Il  DEF,  come
risultante dalle conseguenti deliberazioni parlamentari, e'  composto
da tre sezioni. 
    2. La prima sezione del DEF  reca  lo  schema  del  Programma  di
stabilita', di cui all'articolo 9, comma 1. Lo  schema  contiene  gli
elementi e le  informazioni  richieste  dai  regolamenti  dell'Unione
europea vigenti in materia e dal Codice di  condotta  sull'attuazione
del patto di stabilita' e crescita, con  specifico  riferimento  agli
obiettivi da  conseguire  per  accelerare  la  riduzione  del  debito
pubblico. In particolare, la prima sezione contiene: 
      a) gli obiettivi  di  politica  economica  e  il  quadro  delle
previsioni economiche e di finanza pubblica almeno  per  il  triennio
successivo e gli obiettivi articolati per i  sottosettori  del  conto
delle  amministrazioni  pubbliche   relativi   alle   amministrazioni
centrali, alle amministrazioni locali e agli  enti  di  previdenza  e
assistenza sociale; 
      b)  l'aggiornamento  delle  previsioni  per  l'anno  in  corso,
evidenziando  gli  eventuali  scostamenti  rispetto   al   precedente
Programma di stabilita'; 
      c)    l'indicazione    dell'evoluzione    economico-finanziaria
internazionale, per l'anno in corso e per il periodo di  riferimento;
per l'Italia, in linea con le modalita' e i tempi indicati dal Codice
di condotta sull'attuazione del patto di stabilita'  e  crescita,  le
previsioni  macroeconomiche,  per  ciascun  anno   del   periodo   di
riferimento, con evidenziazione  dei  contributi  alla  crescita  dei
diversi fattori, dell'evoluzione dei prezzi, del mercato del lavoro e
dell'andamento dei conti con l'estero; l'esplicitazione dei parametri
economici essenziali utilizzati per le previsioni di finanza pubblica
in coerenza con gli andamenti macroeconomici; 
      d) le previsioni per i principali aggregati del conto economico
delle amministrazioni pubbliche; 
      e) gli obiettivi programmatici, indicati per ciascun  anno  del
periodo di riferimento, in rapporto  al  prodotto  interno  lordo  e,
tenuto  conto  della  manovra   di   cui   alla   lettera   f),   per
l'indebitamento netto, per il saldo di cassa, al  netto  e  al  lordo
degli interessi e delle eventuali misure una tantum  ininfluenti  sul
saldo  strutturale  del   conto   economico   delle   amministrazioni
pubbliche,  e  per  il  debito   delle   amministrazioni   pubbliche,
articolati per i sottosettori di cui alla lettera a); 
      f)   l'articolazione   della   manovra   necessaria   per    il
conseguimento degli obiettivi di cui alla lettera e), almeno  per  un
triennio,  per  i  sottosettori  di  cui  alla  lettera  a),  nonche'
un'indicazione di massima delle misure attraverso le quali si prevede
di raggiungere i predetti obiettivi; 
      g)  il  prodotto  potenziale  e  gli   indicatori   strutturali
programmatici del conto economico delle pubbliche amministrazioni per
ciascun anno del periodo di riferimento; 
      h) le previsioni di finanza pubblica di  lungo  periodo  e  gli
interventi che si intende adottare per garantirne la sostenibilita'; 
      i) le diverse ipotesi di evoluzione dell'indebitamento netto  e
del debito rispetto a scenari di previsione alternativi  riferiti  al
tasso di crescita del prodotto interno  lordo,  della  struttura  dei
tassi di interesse e del saldo primario. 
  3. La seconda sezione del DEF contiene: 
      a) l'analisi del conto economico e del  conto  di  cassa  delle
amministrazioni pubbliche  nell'anno  precedente  e  degli  eventuali
scostamenti rispetto agli obiettivi programmatici indicati nel DEF  e
nella Nota di aggiornamento di cui all'articolo 10-bis; 
      b) le previsioni tendenziali a legislazione vigente, almeno per
il triennio successivo, basate sui  parametri  di  cui  al  comma  2,
lettera  c),   e,   per   la   parte   discrezionale   della   spesa,
sull'invarianza dei servizi e delle prestazioni offerte,  dei  flussi
di entrata e di uscita del conto economico dei sottosettori di cui al
comma 2, lettera a), al netto e al lordo delle eventuali  misure  una
tantum ininfluenti sul saldo strutturale del  conto  economico  delle
amministrazioni pubbliche, e di  quelli  del  saldo  di  cassa  delle
amministrazioni pubbliche, con un'indicazione di massima,  anche  per
l'anno in corso, dei  motivi  degli  scostamenti  tra  gli  andamenti
tendenziali  indicati  e  le  previsioni  riportate  nei   precedenti
documenti programmatici, nonche' con  l'indicazione  della  pressione
fiscale delle amministrazioni pubbliche.  Sono  inoltre  indicate  le
previsioni relative al debito  delle  amministrazioni  pubbliche  nel
loro complesso e per i sottosettori di cui al comma  2,  lettera  a),
nonche'   le   risorse   destinate   allo   sviluppo    delle    aree
sottoutilizzate, con evidenziazione dei fondi nazionali addizionali; 
      c) un'indicazione delle previsioni a politiche invariate per  i
principali  aggregati  del  conto  economico  delle   amministrazioni
pubbliche riferite almeno al triennio successivo; 
      d)  le  previsioni  tendenziali,   almeno   per   il   triennio
successivo, del saldo di cassa del settore statale e  le  indicazioni
sulle correlate modalita' di copertura; 
      e) in coerenza con gli obiettivi di cui al comma 2, lettera e),
e con i loro  eventuali  aggiornamenti,  l'individuazione  di  regole
generali sull'evoluzione della spesa delle amministrazioni pubbliche; 
      f)  le  informazioni  di  dettaglio  sui  risultati   e   sulle
previsioni dei conti dei principali settori di spesa, almeno  per  il
triennio successivo, con particolare riferimento a quelli relativi al
pubblico impiego, alla protezione sociale e alla sanita', nonche' sul
debito delle amministrazioni pubbliche e sul relativo costo medio. 
    4. In apposita nota metodologica, allegata alla  seconda  sezione
del DEF, sono esposti analiticamente i criteri di formulazione  delle
previsioni tendenziali di cui al comma 3, lettera b). 
    5. La  terza  sezione  del  DEF  reca  lo  schema  del  Programma
nazionale di riforma di  cui  all'articolo  9,  comma  1.  Lo  schema
contiene gli elementi e  le  informazioni  previsti  dai  regolamenti
dell'Unione europea e dalle specifiche linee guida per  il  Programma
nazionale di riforma. In particolare, la terza sezione indica: 
      a)  lo  stato  di  avanzamento  delle  riforme   avviate,   con
indicazione dell'eventuale scostamento tra  i  risultati  previsti  e
quelli conseguiti; 
      b) gli squilibri macroeconomici nazionali e i fattori di natura
macroeconomica che incidono sulla competitivita'; 
      c) le priorita' del Paese e le principali riforme da attuare, i
tempi previsti per la loro attuazione e  la  compatibilita'  con  gli
obiettivi programmatici indicati nella prima sezione del DEF; 
      d) i prevedibili effetti delle riforme proposte in  termini  di
crescita dell'economia, di  rafforzamento  della  competitivita'  del
sistema economico e di aumento dell'occupazione. 
    6. In allegato al DEF sono  indicati  gli  eventuali  disegni  di
legge collegati alla manovra di finanza pubblica, ciascuno dei  quali
reca  disposizioni  omogenee  per  materia,   tenendo   conto   delle
competenze delle amministrazioni, e concorre al raggiungimento  degli
obiettivi programmatici,  con  esclusione  di  quelli  relativi  alla
fissazione dei  saldi  di  cui  all'articolo  11,  comma  1,  nonche'
all'attuazione del Programma nazionale di riforma di cui all'articolo
9, comma 1, anche attraverso interventi di  carattere  ordinamentale,
organizzatorio  ovvero  di  rilancio  e  sviluppo  dell'economia.   I
regolamenti parlamentari determinano le procedure  e  i  termini  per
l'esame dei disegni di legge collegati. 
    7. Il Ministro dello sviluppo  economico  presenta  alle  Camere,
entro il 10 aprile dell'anno successivo a quello di  riferimento,  in
allegato al DEF,  un'unica  relazione  di  sintesi  sugli  interventi
realizzati nelle aree sottoutilizzate, evidenziando il contributo dei
fondi  nazionali  addizionali,  e  sui  risultati   conseguiti,   con
particolare riguardo alla  coesione  sociale  e  alla  sostenibilita'
ambientale, nonche' alla ripartizione territoriale degli interventi. 
    8. In allegato al DEF e' presentato il programma  predisposto  ai
sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443,
e successive modificazioni,  nonche'  lo  stato  di  avanzamento  del
medesimo programma  relativo  all'anno  precedente,  predisposto  dal
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. 
    9. In allegato al DEF e' presentato un documento, predisposto dal
Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare,
sentiti gli altri Ministri interessati,  sullo  stato  di  attuazione
degli impegni per la riduzione delle  emissioni  di  gas  ad  effetto
serra,  in  coerenza  con   gli   obblighi   internazionali   assunti
dall'Italia  in  sede  europea  e  internazionale,  e  sui   relativi
indirizzi. 
    10. In apposito allegato al DEF,  in  relazione  alla  spesa  del
bilancio dello Stato, sono esposte, con riferimento agli ultimi  dati
di consuntivo disponibili, distinte tra spese  correnti  e  spese  in
conto capitale,  le  risorse  destinate  alle  singole  regioni,  con
separata   evidenza   delle   categorie   economiche   relative    ai
trasferimenti correnti e in conto capitale agli enti locali,  e  alle
province autonome di Trento e di Bolzano. 
    11. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 giugno
di ogni anno, a  integrazione  del  DEF,  trasmette  alle  Camere  un
apposito allegato in cui sono riportati i risultati del  monitoraggio
degli effetti sui saldi di finanza pubblica, sia per le  entrate  sia
per le spese, derivanti  dalle  misure  contenute  nelle  manovre  di
bilancio adottate anche in corso d'anno, che  il  Dipartimento  della
Ragioneria generale dello Stato e il Dipartimento delle  finanze  del
Ministero dell'economia e delle finanze sono  tenuti  ad  assicurare;
sono inoltre  indicati  gli  scostamenti  rispetto  alle  valutazioni
originarie e le relative motivazioni». 
  3. Dopo l'articolo 10 della legge 31  dicembre  2009,  n.  196,  e'
inserito il seguente: 
    «Art. 10-bis. - (Nota di aggiornamento del Documento di  economia
e finanza) - 1. La Nota di aggiornamento del DEF contiene: 
      a) l'eventuale aggiornamento degli obiettivi  programmatici  di
cui all'articolo 10, comma 2, lettera e), al fine  di  stabilire  una
diversa articolazione di tali obiettivi tra  i  sottosettori  di  cui
all'articolo  10,  comma  2,   lettera   a),   ovvero   di   recepire
raccomandazioni approvate dal Consiglio dell'Unione europea,  nonche'
delle previsioni macroeconomiche e di finanza pubblica per l'anno  in
corso e per il restante periodo di riferimento; 
      b)  in  valore  assoluto,  gli  obiettivi  di  saldo  netto  da
finanziare del bilancio dello Stato e di saldo di cassa  del  settore
statale; 
      c) le osservazioni e le eventuali modifiche e integrazioni  del
DEF in  relazione  alle  raccomandazioni  del  Consiglio  dell'Unione
europea relative al Programma di stabilita' e al Programma  nazionale
di riforma di cui all'articolo 9, comma 1; 
      d) in coerenza con gli obiettivi di cui all'articolo 10,  comma
2, lettera e), e con i loro eventuali aggiornamenti, il contenuto del
Patto  di  stabilita'  interno  e  le  sanzioni  previste  ai   sensi
dell'articolo 17, comma 1, lettera e), della legge 5 maggio 2009,  n.
42, da applicare nel caso di mancato rispetto di quanto previsto  dal
Patto di stabilita'  interno,  nonche'  il  contenuto  del  Patto  di
convergenza e le misure atte a realizzare il percorso di  convergenza
previsto dall'articolo 18 della citata legge n.  42  del  2009,  come
modificato dall'articolo 51, comma 3, della presente legge. 
    2. Qualora si renda necessario procedere  a  una  modifica  degli
obiettivi di finanza pubblica, entro il 10 settembre il  Governo,  in
attuazione di quanto previsto dall'articolo 5, comma 1,  lettera  a),
della legge 5 maggio 2009, n. 42, invia  alla  Conferenza  permanente
per il  coordinamento  della  finanza  pubblica,  per  il  preventivo
parere, da esprimere entro il 15 settembre, le  linee  guida  per  la
ripartizione degli obiettivi di cui all'articolo 10, comma 2, lettera
e), della presente legge. Entro il medesimo termine del 10  settembre
le linee guida sono trasmesse alle Camere. Alle  Camere  e'  altresi'
trasmesso il parere di cui al primo periodo. 
    3. La Nota di aggiornamento di cui al comma 1 e' corredata  delle
relazioni programmatiche sulle spese  di  investimento  per  ciascuna
missione di spesa del bilancio dello Stato e  delle  relazioni  sullo
stato di attuazione delle relative leggi  pluriennali.  Per  ciascuna
legge pluriennale di spesa in scadenza, il Ministro competente valuta
se permangono le ragioni che a  suo  tempo  ne  avevano  giustificato
l'adozione, tenuto anche conto dei nuovi programmi da avviare. 
    4. Alle relazioni di cui al comma 3 il Ministro  dell'economia  e
delle finanze allega un quadro riassuntivo di tutte le leggi di spesa
a carattere pluriennale, con indicazione, per ciascuna  legge,  degli
eventuali  rinnovi   e   della   relativa   scadenza,   delle   somme
complessivamente autorizzate, indicando quelle effettivamente erogate
e i relativi residui di ciascun  anno,  nonche'  quelle  che  restano
ancora da erogare. 
    5. In apposita sezione del quadro riassuntivo di cui al  comma  4
e' esposta, in allegato, la ricognizione dei  contributi  pluriennali
iscritti nel bilancio  dello  Stato,  con  specifica  indicazione  di
quelli attivati  e  delle  eventuali  ulteriori  risorse,  anche  non
statali,  che  concorrono   al   finanziamento   dell'opera   nonche'
dell'ammontare utilizzato. Entro il 30 giugno i Ministeri  competenti
comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze  tutti  i  dati
necessari alla  predisposizione  dell'allegato  di  cui  al  presente
comma. A  seguito  della  completa  attivazione  delle  procedure  di
monitoraggio di cui all'articolo 30, comma 9, lettera f), la  sezione
di cui al primo periodo da' inoltre  conto  della  valutazione  degli
effetti sui saldi di  finanza  pubblica  dei  contributi  pluriennali
iscritti nel bilancio dello Stato. 
    6. Fermo restando  quanto  previsto  dal  comma  1,  il  Governo,
qualora per finalita' analoghe a quelle di cui al medesimo  comma  1,
lettera a), ovvero per il verificarsi di eventi eccezionali,  intenda
aggiornare gli obiettivi di cui all'articolo 10, comma 2, lettera e),
ovvero in caso di scostamenti rilevanti degli  andamenti  di  finanza
pubblica  rispetto  ai  medesimi  obiettivi  che  rendano   necessari
interventi correttivi, trasmette una relazione  al  Parlamento  nella
quale indica le ragioni dell'aggiornamento ovvero degli  scostamenti,
nonche' gli interventi correttivi che si prevede di adottare. 
    7. In allegato alla Nota di aggiornamento di cui al comma 1  sono
indicati eventuali disegni di legge collegati, con i requisiti di cui
all'articolo 10, comma 6». 
 
      Art. 3 
 
 
          Disposizioni in materia di stabilita' finanziaria 
 
  1. Alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 11, comma 6, secondo periodo, le  parole:  «della
legge di stabilita'» sono sostituite dalle seguenti: «delle riduzioni
di entrata disposte dalla legge di stabilita'»; 
    b) all'articolo 17, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
      «1-bis. Le maggiori entrate  rispetto  a  quelle  iscritte  nel
bilancio di previsione derivanti  da  variazioni  degli  andamenti  a
legislazione vigente non possono essere utilizzate per  la  copertura
finanziaria di nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate  e  sono
finalizzate al miglioramento dei saldi di finanza pubblica»; 
    c) all'articolo 40,  comma  2,  lettera  h),  primo  periodo,  le
parole: «spese rimodulabili del bilancio dello Stato» sono sostituite
dalle seguenti: «spese del bilancio dello Stato, tenendo conto  della
peculiarita' delle spese di cui all'articolo 21, comma 6». 
 
      
 
    
 
    
      

						
 
 
      
 
        
          
                      Note all'art. 3: 
              - Si riporta il testo dell'art. 11 della  citata  legge
          n. 196 del 2009, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 11 (Manovra di finanza pubblica). - 1.  La  legge
          di stabilita' e la legge di bilancio compongono la  manovra
          triennale  di  finanza  pubblica.  Essa  contiene,  per  il
          triennio  di   riferimento,   le   misure   qualitative   e
          quantitative  necessarie   a   realizzare   gli   obiettivi
          programmatici indicati all'art. 10, comma  2,  con  i  loro
          eventuali aggiornamenti ai sensi  dell'art.  10-bis,  della
          presente legge. Nel corso  del  periodo  considerato  dalla
          manovra,  in  caso   di   eventuali   aggiornamenti   degli
          obiettivi, conseguenti anche a cambiamenti delle condizioni
          economiche, la manovra annuale ridetermina  gli  interventi
          per gli anni successivi a quello in corso. 
              2. La legge di stabilita' dispone annualmente il quadro
          di riferimento finanziario  per  il  periodo  compreso  nel
          bilancio pluriennale e provvede, per il  medesimo  periodo,
          alla regolazione annuale  delle  grandezze  previste  dalla
          legislazione vigente  al  fine  di  adeguarne  gli  effetti
          finanziari agli obiettivi. 
              3. La legge di stabilita' contiene esclusivamente norme
          tese a realizzare effetti  finanziari  con  decorrenza  nel
          triennio considerato dal  bilancio  pluriennale.  Essa  non
          puo' contenere norme di delega o di carattere ordinamentale
          ovvero organizzatorio, ne' interventi di natura localistica
          o microsettoriale. In particolare, essa indica: 
                a)  il  livello  massimo  del  ricorso   al   mercato
          finanziario e del saldo netto da finanziare in  termini  di
          competenza,  per  ciascuno  degli  anni   considerati   dal
          bilancio pluriennale,  comprese  le  eventuali  regolazioni
          contabili e debitorie pregresse specificamente indicate; 
                b) le variazioni delle aliquote, delle  detrazioni  e
          degli  scaglioni,  le  altre  misure  che  incidono   sulla
          determinazione del quantum della prestazione,  afferenti  a
          imposte dirette  e  indirette,  tasse,  canoni,  tariffe  e
          contributi in vigore, con effetto di norma dal  1°  gennaio
          dell'anno cui essa  si  riferisce,  nonche'  le  correzioni
          delle imposte conseguenti all'andamento dell'inflazione. E'
          fatto salvo quanto previsto dalla legge 5 maggio  2009,  n.
          42, con riferimento ai tributi,  alle  addizionali  e  alle
          compartecipazioni delle regioni e degli enti locali; 
                c) gli importi dei fondi speciali previsti  dall'art.
          18 e le corrispondenti tabelle; 
                d) gli importi, in apposita tabella, con le  relative
          aggregazioni per programma e per missione, della  quota  da
          iscrivere nel bilancio di ciascuno degli  anni  considerati
          dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa  permanente,
          la  cui  quantificazione  e'   rinviata   alla   legge   di
          stabilita', con esclusione delle spese obbligatorie; 
                e) gli importi, in apposita tabella, con le  relative
          aggregazioni per programma  e  per  missione,  delle  quote
          destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati  per
          le leggi che dispongono spese a  carattere  pluriennale  in
          conto capitale, con distinta e analitica evidenziazione dei
          rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni; 
                f) gli importi, in apposita tabella, con le  relative
          aggregazioni per programma e per missione, delle riduzioni,
          per  ciascuno   degli   anni   considerati   dal   bilancio
          pluriennale, di  autorizzazioni  legislative  di  spesa  di
          parte corrente; 
                g)  l'importo  complessivo  massimo   destinato,   in
          ciascuno degli anni compresi nel bilancio  pluriennale,  al
          rinnovo  dei  contratti  del  pubblico  impiego,  ai  sensi
          dell'art. 48, comma 1, del  decreto  legislativo  30  marzo
          2001, n. 165, ed alle modifiche del trattamento economico e
          normativo del personale  dipendente  dalle  amministrazioni
          statali in regime di diritto pubblico. Il suddetto importo,
          per la parte non utilizzata al termine  dell'esercizio,  e'
          conservato nel conto dei residui fino  alla  sottoscrizione
          dei relativi  contratti  di  lavoro  o  all'emanazione  dei
          provvedimenti negoziali; 
                h) altre regolazioni meramente quantitative  rinviate
          alla legge di stabilita' dalle leggi vigenti; 
                i)  norme  che  comportano  aumenti  di   entrata   o
          riduzioni di spesa, restando  escluse  quelle  a  carattere
          ordinamentale ovvero  organizzatorio,  fatto  salvo  quanto
          previsto dalla lettera m); 
                l) norme  recanti  misure  correttive  degli  effetti
          finanziari delle leggi di cui all'art. 17, comma 13; 
                m) le  norme  eventualmente  necessarie  a  garantire
          l'attuazione del Patto di stabilita' interno, come definito
          ai sensi degli articoli 8, comma  2,  e  10-bis,  comma  1,
          lettera d), nonche' a realizzare il Patto di convergenza di
          cui all'art. 18 della legge 5  maggio  2009,  n.  42,  come
          modificato dall'art. 51, comma 3, della presente legge. 
              4. Al disegno di legge di  stabilita'  e'  allegato,  a
          fini conoscitivi, un prospetto riepilogativo degli  effetti
          triennali sui saldi di  finanza  pubblica  derivanti  dalla
          manovra  adottata  ai  sensi  del  presente  articolo.   Il
          medesimo prospetto, aggiornato sulla base  delle  modifiche
          apportate dal Parlamento al disegno di legge,  e'  allegato
          alla legge di stabilita'. 
              5. Per la spesa, le disposizioni normative della  legge
          di stabilita' sono articolate, di  norma,  per  missione  e
          indicano il programma cui si riferiscono. 
              6. In attuazione  dell'art.  81,  quarto  comma,  della
          Costituzione, la legge di  stabilita'  puo'  disporre,  per
          ciascuno degli  anni  compresi  nel  bilancio  pluriennale,
          nuove o maggiori spese correnti,  riduzioni  di  entrata  e
          nuove finalizzazioni da iscrivere, ai sensi  dell'art.  18,
          nel fondo speciale di  parte  corrente,  nei  limiti  delle
          nuove o  maggiori  entrate  tributarie,  extratributarie  e
          contributive e delle riduzioni permanenti di autorizzazioni
          di spesa corrente. Gli eventuali margini  di  miglioramento
          del  risparmio  pubblico   risultanti   dal   bilancio   di
          previsione a legislazione vigente rispetto all'assestamento
          relativo all'esercizio precedente possono essere utilizzati
          per la copertura finanziaria  delle  riduzioni  di  entrata
          disposte  dalla  legge  di  stabilita',   purche'   risulti
          assicurato un valore positivo del risparmio pubblico. 
              7.  In  ogni  caso,  ferme  restando  le  modalita'  di
          copertura di cui al comma 6,  le  nuove  o  maggiori  spese
          disposte con la legge di stabilita' non possono  concorrere
          a determinare tassi di evoluzione delle spese medesime, sia
          correnti sia  in  conto  capitale,  incompatibili  con  gli
          obiettivi determinati  ai  sensi  dell'art.  10,  comma  2,
          lettera e), nel  DEF,  come  risultante  dalle  conseguenti
          deliberazioni parlamentari. 
              8. In allegato alla relazione al disegno  di  legge  di
          stabilita'  sono  indicati  i   provvedimenti   legislativi
          adottati nel corso dell'esercizio ai  sensi  dell'art.  17,
          comma 13, con i relativi  effetti  finanziari,  nonche'  le
          ulteriori misure correttive da adottare ai sensi del  comma
          3, lettera l), del presente articolo. 
              9. Il disegno di legge di  stabilita',  fermo  restando
          l'obbligo di cui all'art. 17, comma 3, e'  accompagnato  da
          una nota tecnico-illustrativa.  La  nota  e'  un  documento
          conoscitivo di raccordo tra il disegno di legge di bilancio
          presentato alle Camere e il conto economico delle pubbliche
          amministrazioni, che espone i contenuti  della  manovra,  i
          relativi effetti sui saldi di finanza  pubblica  articolati
          nei vari settori di intervento e i criteri  utilizzati  per
          la quantificazione degli stessi. Essa contiene  inoltre  le
          previsioni   del   conto    economico    delle    pubbliche
          amministrazioni secondo quanto previsto all'art. 10,  comma
          3, lettera b), e del relativo conto di cassa, integrate con
          gli effetti  della  manovra  di  finanza  pubblica  per  il
          triennio di riferimento. 
              10. La relazione tecnica allegata al disegno  di  legge
          di stabilita'  contiene  altresi'  la  valutazione  di  cui
          all'art. 10-bis, comma 3,  secondo  periodo,  in  relazione
          alle  autorizzazioni  di   rifinanziamento   presenti   nel
          medesimo disegno di legge.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 17  della  gia'  citata
          legge n. 196 del 2009, come modificato  dalla  lettera  b),
          primo comma del presente articolo e come  modificato  dalla
          lettera e), primo comma, dell'art. 7 della presente legge: 
              "Art. 17 (Copertura finanziaria delle leggi). -  1.  In
          attuazione dell'art. 81, quarto comma, della  Costituzione,
          ciascuna legge che comporti nuovi o maggiori  oneri  indica
          espressamente, per ciascun anno e per  ogni  intervento  da
          essa previsto, la spesa autorizzata, che  si  intende  come
          limite massimo di spesa, ovvero le relative  previsioni  di
          spesa, definendo una specifica clausola di salvaguardia, da
          redigere secondo i criteri di  cui  al  comma  12,  per  la
          compensazione degli  effetti  che  eccedano  le  previsioni
          medesime. In ogni caso la  clausola  di  salvaguardia  deve
          garantire la  corrispondenza,  anche  dal  punto  di  vista
          temporale,  tra  l'onere  e  la  relativa   copertura.   La
          copertura finanziaria delle leggi che  comportino  nuovi  o
          maggiori  oneri,  ovvero  minori  entrate,  e'  determinata
          esclusivamente attraverso le seguenti modalita': 
                a) mediante utilizzo  degli  accantonamenti  iscritti
          nei fondi speciali previsti dall'art. 18, restando precluso
          sia l'utilizzo di accantonamenti  del  conto  capitale  per
          iniziative di parte corrente, sia l'utilizzo per  finalita'
          difformi di  accantonamenti  per  regolazioni  contabili  e
          debitorie e per provvedimenti in  adempimento  di  obblighi
          internazionali; 
                b) mediante riduzione  di  precedenti  autorizzazioni
          legislative di  spesa;  ove  dette  autorizzazioni  fossero
          affluite in  conti  correnti  o  in  contabilita'  speciali
          presso la Tesoreria statale, si  procede  alla  contestuale
          iscrizione nello stato  di  previsione  dell'entrata  delle
          risorse da utilizzare come copertura; 
                c) mediante modificazioni legislative che  comportino
          nuove o maggiori entrate; resta in  ogni  caso  esclusa  la
          copertura di nuovi  o  maggiori  oneri  di  parte  corrente
          attraverso l'utilizzo dei proventi derivanti da entrate  in
          conto capitale. 
              1-bis. Le maggiori entrate rispetto a  quelle  iscritte
          nel bilancio di previsione derivanti  da  variazioni  degli
          andamenti  a  legislazione  vigente  non   possono   essere
          utilizzate per la copertura finanziaria di nuove o maggiori
          spese  o  riduzioni  di  entrate  e  sono  finalizzate   al
          miglioramento dei saldi di finanza pubblica. 
              2. Le leggi di delega comportanti oneri recano i  mezzi
          di copertura necessari per l'adozione dei relativi  decreti
          legislativi. Qualora, in sede di conferimento della delega,
          per  la  complessita'  della  materia  trattata,  non   sia
          possibile  procedere  alla  determinazione  degli   effetti
          finanziari   derivanti   dai   decreti   legislativi,    la
          quantificazione  degli  stessi  e'  effettuata  al  momento
          dell'adozione dei singoli decreti  legislativi.  I  decreti
          legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri  sono
          emanati solo  successivamente  all'entrata  in  vigore  dei
          provvedimenti  legislativi  che  stanzino   le   occorrenti
          risorse  finanziarie.  A   ciascuno   schema   di   decreto
          legislativo e' allegata una relazione tecnica,  predisposta
          ai sensi del comma  3,  che  da'  conto  della  neutralita'
          finanziaria  del  medesimo  decreto  ovvero  dei  nuovi   o
          maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi
          di copertura. 
              3. Fermo  restando  quanto  previsto  dal  comma  2,  i
          disegni di legge, gli schemi di  decreto  legislativo,  gli
          emendamenti  di  iniziativa  governativa   che   comportino
          conseguenze finanziarie  devono  essere  corredati  di  una
          relazione  tecnica,   predisposta   dalle   amministrazioni
          competenti e verificata dal Ministero dell'economia e delle
          finanze, sulla quantificazione delle entrate e degli  oneri
          recati da ciascuna  disposizione,  nonche'  delle  relative
          coperture, con la specificazione, per la spesa  corrente  e
          per le  minori  entrate,  degli  oneri  annuali  fino  alla
          completa attuazione delle norme e, per le  spese  in  conto
          capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel
          bilancio pluriennale e dell'onere complessivo in  relazione
          agli obiettivi fisici previsti. Alla relazione  tecnica  e'
          allegato   un   prospetto   riepilogativo   degli   effetti
          finanziari di ciascuna disposizione ai fini del saldo netto
          da finanziare del bilancio dello Stato, del saldo di  cassa
          delle amministrazioni pubbliche e dell'indebitamento  netto
          del  conto  consolidato  delle  pubbliche  amministrazioni.
          Nella relazione sono indicati i dati e i metodi  utilizzati
          per la quantificazione, le loro fonti e ogni elemento utile
          per la verifica tecnica in  sede  parlamentare  secondo  le
          norme  di  cui  ai  regolamenti  parlamentari,  nonche'  il
          raccordo con le previsioni tendenziali del  bilancio  dello
          Stato, del conto consolidato di cassa e del conto economico
          delle  amministrazioni  pubbliche,  contenute  nel  DEF  ed
          eventuali successivi aggiornamenti. 
              4.  Ai   fini   della   definizione   della   copertura
          finanziaria dei  provvedimenti  legislativi,  la  relazione
          tecnica di cui al comma 3 evidenzia anche  gli  effetti  di
          ciascuna disposizione sugli andamenti tendenziali del saldo
          di  cassa  e  dell'indebitamento  netto   delle   pubbliche
          amministrazioni  per  la  verifica   del   rispetto   degli
          equilibri di finanza pubblica, indicando altresi' i criteri
          per la loro  quantificazione  e  compensazione  nell'ambito
          della stessa copertura finanziaria. 
              5.  Le  Commissioni  parlamentari  competenti   possono
          richiedere al Governo la relazione di cui al  comma  3  per
          tutte le proposte legislative e  gli  emendamenti  al  loro
          esame ai fini della verifica tecnica della  quantificazione
          degli oneri da  essi  recati.  La  relazione  tecnica  deve
          essere  trasmessa  nel  termine  indicato  dalle   medesime
          Commissioni in relazione all'oggetto e alla  programmazione
          dei lavori parlamentari  e,  in  ogni  caso,  entro  trenta
          giorni dalla richiesta. Qualora il Governo non sia in grado
          di  trasmettere  la  relazione  tecnica  entro  il  termine
          stabilito dalle Commissioni deve indicarne  le  ragioni.  I
          dati devono  essere  trasmessi  in  formato  telematico.  I
          regolamenti parlamentari disciplinano gli ulteriori casi in
          cui il Governo e' tenuto alla presentazione della relazione
          tecnica di cui al comma 3. 
              6. I disegni di legge di  iniziativa  regionale  e  del
          Consiglio  nazionale  dell'economia  e  del  lavoro  (CNEL)
          devono essere corredati, a  cura  dei  proponenti,  di  una
          relazione tecnica formulata secondo le modalita' di cui  al
          comma 3. 
              7.  Per  le   disposizioni   legislative   in   materia
          pensionistica e di pubblico impiego, la relazione di cui al
          comma  3  contiene  un  quadro  analitico   di   proiezioni
          finanziarie, almeno decennali, riferite all'andamento delle
          variabili collegate ai soggetti beneficiari e  al  comparto
          di riferimento. Per le disposizioni legislative in  materia
          di pubblico impiego,  la  relazione  contiene  i  dati  sul
          numero  dei  destinatari,   sul   costo   unitario,   sugli
          automatismi diretti e indiretti che ne conseguono fino alla
          loro completa attuazione, nonche' sulle  loro  correlazioni
          con lo stato giuridico ed economico di categorie o fasce di
          dipendenti pubblici  omologabili.  In  particolare  per  il
          comparto scuola sono indicati anche le ipotesi demografiche
          e di flussi  migratori  assunte  per  l'elaborazione  delle
          previsioni della popolazione scolastica, nonche' ogni altro
          elemento utile per la verifica delle  quantificazioni.  Per
          le  disposizioni  corredate  di  clausole  di   neutralita'
          finanziaria, la relazione tecnica  riporta  i  dati  e  gli
          elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza  degli
          effetti sui saldi di  finanza  pubblica,  anche  attraverso
          l'indicazione dell'entita' delle risorse gia'  esistenti  e
          delle somme gia' stanziate in bilancio, utilizzabili per le
          finalita'  indicate   dalle   disposizioni   medesime.   La
          relazione tecnica fornisce altresi' i dati e  gli  elementi
          idonei a consentire  la  verifica  della  congruita'  della
          clausola di salvaguardia di cui al comma 1 sulla  base  dei
          requisiti indicati dal comma 12. 
              8. La relazione tecnica di cui ai commi  3  e  5  e  il
          prospetto riepilogativo di cui al comma 3  sono  aggiornati
          all'atto del passaggio dell'esame del provvedimento  tra  i
          due rami del Parlamento. 
              9. Ogni quattro mesi la Corte dei conti trasmette  alle
          Camere  una  relazione  sulla  tipologia  delle   coperture
          finanziarie adottate  nelle  leggi  approvate  nel  periodo
          considerato  e  sulle  tecniche  di  quantificazione  degli
          oneri.  Nella  medesima  relazione  la  Corte   dei   conti
          riferisce  sulla  tipologia  delle  coperture   finanziarie
          adottate  nei  decreti  legislativi  emanati  nel   periodo
          considerato  e  sulla   congruenza   tra   le   conseguenze
          finanziarie di tali  decreti  legislativi  e  le  norme  di
          copertura recate dalla legge di delega. 
              10. Le disposizioni che  comportano  nuove  o  maggiori
          spese  hanno   effetto   entro   i   limiti   della   spesa
          espressamente  autorizzata   nei   relativi   provvedimenti
          legislativi.  Con  decreto   dirigenziale   del   Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze   -   Dipartimento   della
          Ragioneria  generale  dello  Stato,  da  pubblicare   nella
          Gazzetta Ufficiale, e' accertato l'avvenuto  raggiungimento
          dei predetti  limiti  di  spesa.  Le  disposizioni  recanti
          espresse autorizzazioni di spesa cessano di avere efficacia
          a decorrere dalla data di  pubblicazione  del  decreto  per
          l'anno in corso alla medesima data. 
              11. Per le amministrazioni dello  Stato,  il  Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze   -   Dipartimento   della
          Ragioneria  generale  dello  Stato,  anche  attraverso  gli
          uffici centrali del bilancio e le  ragionerie  territoriali
          dello  Stato,  vigila  sulla  corretta  applicazione  delle
          disposizioni di cui al comma 10. Per gli enti ed  organismi
          pubblici non territoriali gli  organi  di  revisione  e  di
          controllo   provvedono   agli   analoghi   adempimenti   di
          vigilanza,  dandone  completa  informazione  al   Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze   -   Dipartimento   della
          Ragioneria generale dello Stato. 
              12. La clausola di salvaguardia di cui al comma 1  deve
          essere effettiva e automatica. Essa deve indicare le misure
          di riduzione delle spese  o  di  aumenti  di  entrata,  con
          esclusione del ricorso ai fondi di  riserva,  nel  caso  si
          verifichino o siano in procinto di verificarsi  scostamenti
          rispetto alle previsioni indicate dalle leggi al fine della
          copertura finanziaria. In tal caso, sulla base di  apposito
          monitoraggio, il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze
          adotta, sentito il Ministro competente, le misure  indicate
          nella clausola di salvaguardia e riferisce alle Camere  con
          apposita relazione. La relazione espone le cause che  hanno
          determinato gli scostamenti, anche ai fini della  revisione
          dei dati e dei metodi  utilizzati  per  la  quantificazione
          degli oneri autorizzati dalle predette leggi. 
              13.  Il  Ministro  dell'economia   e   delle   finanze,
          allorche'  riscontri  che  l'attuazione  di   leggi   rechi
          pregiudizio al conseguimento  degli  obiettivi  di  finanza
          pubblica, assume tempestivamente le conseguenti  iniziative
          legislative al fine di assicurare il rispetto dell'art. 81,
          quarto comma, della Costituzione. La medesima procedura  e'
          applicata  in  caso  di  sentenze  definitive   di   organi
          giurisdizionali  e  della  Corte   costituzionale   recanti
          interpretazioni della  normativa  vigente  suscettibili  di
          determinare maggiori oneri, fermo restando quanto  disposto
          in  materia  di  personale   dall'art.   61   del   decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
              14.  Le  disposizioni   contenute   nei   provvedimenti
          legislativi  di  iniziativa   governativa   che   prevedono
          l'incremento o la riduzione  di  stanziamenti  di  bilancio
          indicano anche le missioni di spesa e i relativi  programmi
          interessati.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 40 della  citata  legge
          n. 196 del 2009, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 40 (Delega al Governo per il completamento  della
          revisione della struttura del bilancio dello Stato).  -  1.
          Fermo restando quanto previsto dall'art. 2, in  materia  di
          armonizzazione dei sistemi  contabili  e  degli  schemi  di
          bilancio delle amministrazioni  pubbliche,  il  Governo  e'
          delegato ad adottare, entro tre anni dalla data di  entrata
          in  vigore  della  presente  legge,  uno  o  piu'   decreti
          legislativi  per  il  completamento  della  riforma   della
          struttura del bilancio dello Stato con particolare riguardo
          alla  riorganizzazione  dei  programmi  di  spesa  e  delle
          missioni e alla programmazione delle risorse, assicurandone
          una maggiore certezza, trasparenza e flessibilita'. 
              2. I  decreti  legislativi  di  cui  al  comma  1  sono
          adottati  sulla  base  dei  seguenti  principi  e   criteri
          direttivi: 
                a)  revisione  delle  missioni  in   relazione   alle
          funzioni principali e  agli  obiettivi  perseguiti  con  la
          spesa pubblica, delineando  un'opportuna  correlazione  tra
          missioni  e  Ministeri  ed  enucleando  eventuali  missioni
          trasversali; 
                b)  revisione  del  numero  e  della  struttura   dei
          programmi, che devono essere omogenei  con  riferimento  ai
          risultati da perseguire in termini di  prodotti  e  servizi
          finali, in modo da assicurare: 
                  1) l'univoca corrispondenza tra  il  programma,  le
          relative  risorse  e   strutture   assegnate,   e   ciascun
          Ministero,  in  relazione  ai  compiti  e   alle   funzioni
          istituzionali proprie di ciascuna amministrazione, evitando
          ove  possibile  la  condivisione  di  programmi  tra   piu'
          Ministeri; 
                  2) l'affidamento di ciascun programma di  spesa  ad
          un unico centro di responsabilita' amministrativa; 
                  3) il raccordo dei programmi  alla  classificazione
          COFOG di secondo livello; 
                c) revisione degli stanziamenti iscritti  in  ciascun
          programma e della relativa legislazione in coerenza con gli
          obiettivi da perseguire; 
                d) revisione, per l'entrata, delle unita'  elementari
          del bilancio per assicurare che la  denominazione  richiami
          esplicitamente  l'oggetto  e  ripartizione   delle   unita'
          promiscue in articoli in modo da assicurare che la fonte di
          gettito sia chiaramente e univocamente individuabile; 
                e) adozione, per la spesa, anche a fini gestionali  e
          di  rendicontazione,  delle  azioni  quali  componenti  del
          programma e unita'  elementari  del  bilancio  dello  Stato
          affiancate da un piano dei conti integrato che assicuri  il
          loro   raccordo   alla   classificazione   COFOG   e   alla
          classificazione  economica  di  terzo  livello.   Ai   fini
          dell'attuazione  del  precedente  periodo,   il   Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze   -   Dipartimento   della
          Ragioneria generale dello  Stato,  avvia,  per  l'esercizio
          finanziario 2012, un'apposita sperimentazione di cui si da'
          conto nel rapporto di cui all'art. 3; 
                f) previsione che le nuove autorizzazioni legislative
          di  spesa  debbano   essere   formulate   in   termini   di
          finanziamento di uno specifico programma di spesa; 
                g) introduzione della programmazione triennale  delle
          risorse e degli obiettivi delle amministrazioni dello Stato
          e individuazione di metodologie comuni  di  definizione  di
          indicatori di risultato semplici, misurabili  e  riferibili
          ai programmi del bilancio; 
              g-bis) introduzione in via sperimentale di un  bilancio
          di genere, per la valutazione  del  diverso  impatto  della
          politica di bilancio sulle donne e sugli uomini, in termini
          di denaro, servizi, tempo e lavoro non retribuito; 
                h)  introduzione  di  criteri  e  modalita'  per   la
          fissazione di limiti per le spese del bilancio dello Stato,
          tenendo  conto  della  peculiarita'  delle  spese  di   cui
          all'art. 21, comma 6. I predetti limiti, individuati in via
          di massima nel DEF e adottati con la  successiva  legge  di
          bilancio, devono  essere  coerenti  con  la  programmazione
          triennale delle risorse; 
                i) adozione,  in  coerenza  con  i  limiti  di  spesa
          stabiliti,   di   accordi   triennali   tra   il   Ministro
          dell'economia e delle finanze e gli altri Ministri, in  cui
          vengono concordati gli obiettivi da conseguire nel triennio
          e i relativi tempi; 
                l) riordino delle norme che autorizzano provvedimenti
          di variazione al bilancio in corso d'anno; 
                m) accorpamento  dei  fondi  di  riserva  e  speciali
          iscritti nel bilancio dello Stato; 
                n) affiancamento, a fini conoscitivi, al  sistema  di
          contabilita' finanziaria  di  un  sistema  di  contabilita'
          economico-patrimoniale   funzionale   alla   verifica   dei
          risultati conseguiti dalle amministrazioni; 
                o) revisione del conto riassuntivo  del  tesoro  allo
          scopo di garantire maggiore  chiarezza  e  significativita'
          delle   informazioni   in   esso    contenute    attraverso
          l'integrazione dei dati contabili del bilancio dello  Stato
          e di quelli della tesoreria; 
                p) progressiva  eliminazione,  entro  il  termine  di
          ventiquattro mesi,  delle  gestioni  contabili  operanti  a
          valere  su  contabilita'  speciali  o  conti  correnti   di
          tesoreria, i cui  fondi  siano  stati  comunque  costituiti
          mediante il versamento di somme originariamente iscritte in
          stanziamenti  di  spesa  del  bilancio  dello   Stato,   ad
          eccezione  della  gestione  relativa  alla  Presidenza  del
          Consiglio  dei  ministri,  nonche'  delle  gestioni   fuori
          bilancio istituite ai sensi della legge 25  novembre  1971,
          n. 1041, delle  gestioni  fuori  bilancio  autorizzate  per
          legge, dei programmi comuni tra piu' amministrazioni, enti,
          organismi pubblici e privati, nonche' dei casi di urgenza e
          necessita'. A tal  fine,  andra'  disposto  il  contestuale
          versamento delle dette disponibilita' in conto  entrata  al
          bilancio, per  la  nuova  assegnazione  delle  somme  nella
          competenza delle inerenti imputazioni di spesa che vi hanno
          dato origine, ovvero, qualora  queste  ultime  non  fossero
          piu'   esistenti   in   bilancio,   a   nuove   imputazioni
          appositamente istituite; previsione, per le gestioni  fuori
          bilancio   che   resteranno   attive,    dell'obbligo    di
          rendicontazione annuale delle  risorse  acquisite  e  delle
          spese effettuate secondo schemi classificatori  armonizzati
          con quelli del bilancio dello Stato e a questi  aggregabili
          a livello di dettaglio sufficientemente elevato; 
                q) previsione della possibilita'  di  identificare  i
          contributi  speciali  iscritti  nel  bilancio  dello  Stato
          finalizzati agli obiettivi  di  cui  all'art.  119,  quinto
          comma, della  Costituzione  e  destinati  ai  comuni,  alle
          province, alle citta' metropolitane e alle regioni. 
              3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1
          sono trasmessi alla Camera dei deputati e al  Senato  della
          Repubblica affinche' su di  essi  sia  espresso  il  parere
          delle  Commissioni  parlamentari  competenti  per  materia,
          limitatamente  agli  stati  di  previsione  di   rispettivo
          interesse, e  per  i  profili  finanziari,  entro  sessanta
          giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, i  decreti
          possono essere comunque adottati. Il Governo,  qualora  non
          intenda conformarsi ai pareri parlamentari,  ritrasmette  i
          testi  alle  Camere  con  le  proprie  osservazioni  e  con
          eventuali modificazioni e  rende  comunicazioni  davanti  a
          ciascuna Camera. Decorsi trenta  giorni  dalla  data  della
          nuova  trasmissione,  i  decreti  possono  essere  comunque
          adottati in via definitiva dal Governo. 
              4. Entro due anni dalla data di entrata in  vigore  dei
          decreti legislativi di  cui  al  comma  1,  possono  essere
          adottate disposizioni correttive e integrative dei medesimi
          decreti legislativi, nel rispetto dei  principi  e  criteri
          direttivi e con le stesse modalita' previsti  dal  presente
          articolo.». 
 
          
Art. 4 
 
 
                  Controllo sulla finanza pubblica 
 
  1. All'articolo 4 della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, alinea, le parole: «la collaborazione tra le» sono
sostituite dalle seguenti:  «l'integrazione  delle  attivita'  svolte
dalle»; 
    b) e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
      «2-bis. Ai  fini  dell'esercizio  delle  attivita'  di  cui  al
presente articolo,  sulla  base  di  apposite  convenzioni,  l'ISTAT,
nell'ambito delle proprie  competenze  istituzionali,  fornisce  alle
Camere, su richiesta, i dati e le  elaborazioni  necessari  all'esame
dei documenti di finanza pubblica. Dall'attuazione del presente comma
non devono derivare nuovi o maggiori oneri  a  carico  della  finanza
pubblica». 
 
      
 
    
 
    
      

						
 
 
      
 
        
          
                      Note all'art. 4: 
              - Si riporta il testo dell'art. 4 della citata legge n.
          196 del 2009, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 4 (Controllo parlamentare). - 1. Il Governo,  nel
          rapporto di cui all'art. 3 e su richiesta delle Commissioni
          parlamentari competenti, fornisce alle medesime Commissioni
          tutte le informazioni  utili  ad  esercitare  un  controllo
          costante sull'attuazione della presente legge.  Sulla  base
          delle informazioni ricevute  e  dell'attivita'  istruttoria
          svolta anche in forma congiunta con le  modalita'  definite
          dalle intese di cui al comma 2, le Commissioni parlamentari
          competenti  delle  due  Camere  formulano  osservazioni  ed
          esprimono valutazioni utili alla migliore impostazione  dei
          documenti  di  bilancio  e  delle  procedure   di   finanza
          pubblica. 
              2. In relazione  a  quanto  previsto  dal  comma  1,  i
          Presidenti della Camera dei deputati  e  del  Senato  della
          Repubblica, al fine di favorire  lo  svolgimento  congiunto
          dell'attivita' istruttoria utile al controllo  parlamentare
          e di potenziare la capacita' di approfondimento dei profili
          tecnici della contabilita'  e  della  finanza  pubblica  da
          parte delle Commissioni parlamentari  competenti,  adottano
          intese volte a promuovere le attivita'  delle  due  Camere,
          anche in  forma  congiunta,  nonche'  l'integrazione  delle
          attivita' svolte dalle  rispettive  strutture  di  supporto
          tecnico, con particolare riferimento ai seguenti ambiti: 
                a) monitoraggio, controllo e verifica degli andamenti
          della finanza pubblica e analisi delle  misure  finalizzate
          al  miglioramento   della   qualita'   della   spesa,   con
          particolare riferimento all'individuazione di indicatori di
          risultato semplici, misurabili e riferiti ai  programmi  di
          bilancio; 
                b) verifica dello stato di attuazione del processo di
          riforma e dell'adeguamento della  struttura  del  bilancio,
          con particolare riferimento al potenziamento della funzione
          del  bilancio  di  cassa  e  al  suo  collegamento  con  la
          contabilita' economica, alla ridefinizione  funzionale  dei
          programmi   in   rapporto   a   precisi   obiettivi,   alla
          classificazione delle tipologie di spesa e ai parametri  di
          valutazione dei risultati; 
                c) analisi del contenuto informativo  necessario  dei
          documenti trasmessi dal  Governo,  al  fine  di  assicurare
          un'informazione sintetica, essenziale e comprensibile,  con
          il  grado  di  omogeneita'  sufficiente  a  consentire   la
          comparabilita' nel tempo tra settori, livelli  territoriali
          e tra i diversi documenti; 
                d) verifica delle metodologie utilizzate dal  Governo
          per la copertura finanziaria  delle  diverse  tipologie  di
          spesa,  nonche'  per  la  quantificazione   degli   effetti
          finanziari  derivanti  da  provvedimenti   legislativi,   e
          identificazione dei livelli informativi di  supporto  della
          quantificazione, nonche' formulazione di indicazioni per la
          predisposizione di schemi metodologici distinti per settore
          per la valutazione degli effetti finanziari; 
                e)  analisi  delle  metodologie  utilizzate  per   la
          costruzione  degli   andamenti   tendenziali   di   finanza
          pubblica,  anche  di  settore,   delle   basi   conoscitive
          necessarie per la  loro  verifica,  nonche'  riscontro  dei
          contenuti minimi di raccordo tra  andamenti  tendenziali  e
          innovazioni legislative. 
              2-bis. Ai fini dell'esercizio delle attivita' di cui al
          presente articolo,  sulla  base  di  apposite  convenzioni,
          l'ISTAT,    nell'ambito    delle     proprie     competenze
          istituzionali, fornisce alle Camere, su richiesta, i dati e
          le  elaborazioni  necessari  all'esame  dei  documenti   di
          finanza pubblica. Dall'attuazione del  presente  comma  non
          devono derivare nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della
          finanza pubblica.». 
 
Art. 5 
 
Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di riordino
  della disciplina per la gestione del bilancio  e  di  potenziamento
  della funzione del bilancio di cassa 
 
  1.  L'articolo  42  della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  e'
sostituito dal seguente: 
    «Art. 42. - (Delega al Governo per il riordino  della  disciplina
per la gestione del bilancio e il potenziamento  della  funzione  del
bilancio di cassa) - 1. Ai fini del riordino della disciplina per  la
gestione del bilancio dello Stato e del potenziamento della  funzione
del bilancio di cassa, ferma rimanendo la redazione anche in  termini
di competenza, il Governo e' delegato ad adottare, entro quattro anni
dalla data di entrata in vigore  della  presente  legge,  un  decreto
legislativo nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: 
      a) razionalizzazione della disciplina  dell'accertamento  delle
entrate e dell'impegno delle spese, nonche' di quella  relativa  alla
formazione ed al regime contabile dei residui attivi  e  passivi,  al
fine  di  assicurare  una  maggiore  trasparenza,  semplificazione  e
omogeneita' di trattamento di analoghe fattispecie contabili; 
      b) ai fini del potenziamento del ruolo del bilancio  di  cassa,
previsione  del  raccordo,  anche  in  appositi  allegati,   tra   le
autorizzazioni di  cassa  del  bilancio  statale  e  la  gestione  di
tesoreria; 
      c) ai fini  del  rafforzamento  del  ruolo  programmatorio  del
bilancio di cassa, previsione dell'obbligo, a  carico  del  dirigente
responsabile, di predisporre un apposito piano finanziario che  tenga
conto della fase temporale di assunzione  delle  obbligazioni,  sulla
base del quale ordina e paga le spese; 
      d)  revisione  del  sistema  dei  controlli  preventivi   sulla
legittimita' contabile e amministrativa dell'obbligazione assunta dal
dirigente responsabile del pagamento, tenendo anche conto  di  quanto
previsto alla lettera c); 
      e) previsione di un periodo transitorio per l'attuazione  della
nuova disciplina; 
      f) considerazione, ai fini della  predisposizione  del  decreto
legislativo  di  cui  al  presente   comma,   dei   risultati   della
sperimentazione condotta ai sensi del comma 2; 
      g) previsione  della  graduale  estensione  delle  disposizioni
adottate in applicazione  delle  lettere  a),  c)  e  d)  alle  altre
amministrazioni pubbliche, anche  in  coerenza  con  quanto  disposto
dall'articolo  2  della  legge  5  maggio  2009,   n.   42,   nonche'
dall'articolo 2 della presente legge; 
      h) rilevazione delle informazioni necessarie  al  raccordo  dei
dati di bilancio con i criteri previsti per la  redazione  del  conto
consolidato  delle  amministrazioni  pubbliche  secondo   i   criteri
adottati nell'ambito dell'Unione europea. 
    2.  Ai  fini  dell'attuazione   del   comma   1,   il   Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale dello Stato avvia un'apposita sperimentazione  della  durata
massima di due esercizi finanziari. Il Ministro dell'economia e delle
finanze  trasmette  alle  Commissioni  parlamentari  competenti   per
materia  e  alla  Corte  dei  conti  un  rapporto  sull'attivita'  di
sperimentazione. 
    3. Lo schema di decreto di cui  al  comma  1  e'  trasmesso  alla
Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinche' su di esso
sia espresso il  parere  delle  Commissioni  parlamentari  competenti
entro sessanta giorni dalla trasmissione. Decorso  tale  termine,  il
decreto  puo'  essere  comunque  adottato.  Qualora  il  termine  per
l'espressione del parere scada nei trenta  giorni  che  precedono  la
scadenza  del  termine  finale  per  l'esercizio   della   delega   o
successivamente, quest'ultimo e'  prorogato  di  novanta  giorni.  Il
Governo, qualora non  intenda  conformarsi  ai  pareri  parlamentari,
ritrasmette i testi alle Camere con le  proprie  osservazioni  e  con
eventuali modificazioni e  rende  comunicazioni  davanti  a  ciascuna
Camera. Decorsi trenta giorni dalla nuova  trasmissione,  il  decreto
puo' essere comunque adottato dal Governo. 
    4. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del  decreto
legislativo di cui al comma 1 possono  essere  adottate  disposizioni
integrative e correttive  del  medesimo  decreto,  nel  rispetto  dei
principi e criteri direttivi e con le medesime modalita' previsti dal
presente articolo». 
  2. La rubrica del capo V del titolo  VI  della  legge  31  dicembre
2009,  n.  196,  e'  sostituita  dalla  seguente:   «Riordino   della
disciplina per la gestione del bilancio dello Stato  e  potenziamento
della funzione del bilancio di cassa». 
  3. All'articolo 4, comma 2, lettera b),  della  legge  31  dicembre
2009, n. 196, le parole: «alla progressiva adozione» sono  sostituite
dalle seguenti: «al potenziamento della funzione». 
  4. All'articolo 50, comma 2, lettera d), della  legge  31  dicembre
2009, n.  196,  le  parole:  «dell'adozione»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «del potenziamento della funzione». 
 
      
 
    
 
    
      

						
 
 
      
 
        
          
                      Note all'art. 5: 
              - Per l'art. 4 della legge n. 196  del  2009,  si  veda
          nelle note all'art. 4. 
              - Si riporta il testo del comma 2  dell'art.  50  della
          citata  legge  n.  196  del  2009,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «2. Il  decreto  legislativo  di  cui  al  comma  1  e'
          adottato  sulla  base  dei  seguenti  principi  e   criteri
          direttivi: 
                a)   semplificazione    e    razionalizzazione    dei
          procedimenti   amministrativi   contabili,   al   fine   di
          assicurare il coordinamento con le vigenti disposizioni  in
          materia di responsabilita' dirigenziale; 
                b) riorganizzazione dei conti di tesoreria,  in  modo
          che essi siano raccordabili con gli  schemi  classificatori
          adottati per il bilancio dello Stato; 
                c) razionalizzazione della disciplina della tesoreria
          unica; 
                d)  adeguamento  della  disciplina   prevista   dalla
          presente legge e dalla normativa di  contabilita'  pubblica
          in considerazione  del  potenziamento  della  funzione  del
          bilancio di cassa; 
                e)  modifica  o  abrogazione  espressa  delle   norme
          preesistenti  incompatibili  con  le   disposizioni   della
          presente legge.». 
 
          
        
Art. 6 
 
(Modifiche all'articolo 12 e all'articolo 52 della legge 31  dicembre
  2009, n. 196, nonche' all'articolo 2 del decreto-legge 29  dicembre
  2010,  n.  225,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  26
  febbraio 2011, n. 10 
 
  1.  L'articolo  12  della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  e'
sostituito dal seguente: 
    «Art. 12. - (Relazione generale sulla  situazione  economica  del
Paese). - 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze presenta  alle
Camere,  entro  il  mese  di  aprile,  la  Relazione  generale  sulla
situazione economica del Paese per l'anno precedente». 
  2. All'articolo 52 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il comma 3
e' sostituito dal seguente: 
    «3. Entro trenta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della
presente disposizione, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica, e' istituita una commissione composta  da  due  esperti  in
discipline  economiche,   da   due   rappresentanti   del   Ministero
dell'economia e delle finanze e da due rappresentanti dell'ISTAT.  Ai
componenti della  commissione  non  sono  riconosciuti  emolumenti  o
rimborsi  spese.  La  commissione  valuta  le  informazioni  da   far
confluire nella Relazione di cui  all'articolo  12,  individuando  le
parti   di   competenza,   rispettivamente,   delle   amministrazioni
interessate e dell'ISTAT. Entro due mesi dalla sua  costituzione,  la
commissione trasmette al Ministro dell'economia e delle  finanze  una
relazione in cui da' conto dell'attivita' svolta. Il  Ministro  invia
la  relazione  di  cui  al  precedente  periodo   alle   Camere   per
l'espressione del parere delle Commissioni  parlamentari  competenti.
Per l'anno 2011 la Relazione di cui  all'articolo  12  e'  presentata
entro il 30 settembre». 
  3. All'articolo 2 del  decreto-legge  29  dicembre  2010,  n.  225,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011,  n.  10,
il comma 17-sexies e' abrogato. 
 
      
 
    
 
    
      

						
 
 
      
 
        
          
                      Note all'art. 6: 
              - Si riporta il testo dell'art. 52 della  citata  legge
          n. 196 del 2009, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 52 (Disposizioni finali ed entrata in vigore).  -
          1. In sede di prima applicazione della presente  legge,  la
          legge di stabilita' dispone la soppressione alla tabella di
          cui  all'art.  11,  comma  3,  lettera  d),   delle   spese
          obbligatorie e delle relative norme di rinvio alla  tabella
          stessa.   Tali   spese   restano   quindi   contestualmente
          determinate dalla legge di bilancio. 
              2.  Ogni  richiamo  al  Documento   di   programmazione
          economico-finanziaria, di cui  all'art.  3  della  legge  5
          agosto 1978, n. 468, e  successive  modificazioni,  e  alla
          legge finanziaria, di cui all'art. 11 della  legge  n.  468
          del  1978,  e  successive   modificazioni,   contenuto   in
          disposizioni di legge o  di  atti  aventi  forza  di  legge
          vigenti,  deve  intendersi  riferito,  rispettivamente,  al
          Documento di economia e finanza, di cui all'art.  10  della
          presente legge, e alla legge di stabilita', di cui all'art.
          11, comma 2, della medesima legge. 
              3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in  vigore
          della  presente  disposizione,  con  decreto  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze, senza nuovi o maggiori oneri
          a  carico  della  finanza  pubblica,   e'   istituita   una
          commissione  composta  da   due   esperti   in   discipline
          economiche,   da   due   rappresentanti    del    Ministero
          dell'economia e  delle  finanze  e  da  due  rappresentanti
          dell'ISTAT.  Ai  componenti  della  commissione  non   sono
          riconosciuti emolumenti o rimborsi  spese.  La  commissione
          valuta le informazioni da far confluire nella Relazione  di
          cui all'art.  12,  individuando  le  parti  di  competenza,
          rispettivamente,  delle   amministrazioni   interessate   e
          dell'ISTAT. Entro  due  mesi  dalla  sua  costituzione,  la
          commissione trasmette al  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze una  relazione  in  cui  da'  conto  dell'attivita'
          svolta. Il Ministro invia la relazione di cui al precedente
          periodo alle Camere  per  l'espressione  del  parere  delle
          Commissioni parlamentari competenti.  Per  l'anno  2011  la
          Relazione di cui all'art. 12  e'  presentata  entro  il  30
          settembre. 
              4. Le disposizioni di  cui  alla  presente  legge  sono
          applicate dalla Presidenza  della  Repubblica,  dal  Senato
          della Repubblica, dalla Camera dei deputati e  dalla  Corte
          costituzionale in quanto ritenute compatibili con la  sfera
          di autonomia costituzionalmente riconosciuta a tali organi. 
              5. Fino all'istituzione della Conferenza permanente per
          il coordinamento della finanza pubblica, i compiti ad  essa
          attribuiti  dalla  presente   legge   sono   svolti   dalla
          Conferenza  unificata  di  cui  all'art.  8   del   decreto
          legislativo  28  agosto  1997,   n.   281,   e   successive
          modificazioni. 
              6. La presente legge entra  in  vigore  il  1°  gennaio
          2010. La presente legge, munita del  sigillo  dello  Stato,
          sara'  inserita  nella  Raccolta   ufficiale   degli   atti
          normativi della Repubblica italiana.  E'  fatto  obbligo  a
          chiunque spetti di osservarla e  di  farla  osservare  come
          legge dello Stato.». 
 
          
                               Art. 6 
 
(Modifiche all'articolo 12 e all'articolo 52 della legge 31  dicembre
  2009, n. 196, nonche' all'articolo 2 del decreto-legge 29  dicembre
  2010,  n.  225,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  26
  febbraio 2011, n. 10 
 
  1.  L'articolo  12  della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  e'
sostituito dal seguente: 
    «Art. 12. - (Relazione generale sulla  situazione  economica  del
Paese). - 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze presenta  alle
Camere,  entro  il  mese  di  aprile,  la  Relazione  generale  sulla
situazione economica del Paese per l'anno precedente». 
  2. All'articolo 52 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il comma 3
e' sostituito dal seguente: 
    «3. Entro trenta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della
presente disposizione, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica, e' istituita una commissione composta  da  due  esperti  in
discipline  economiche,   da   due   rappresentanti   del   Ministero
dell'economia e delle finanze e da due rappresentanti dell'ISTAT.  Ai
componenti della  commissione  non  sono  riconosciuti  emolumenti  o
rimborsi  spese.  La  commissione  valuta  le  informazioni  da   far
confluire nella Relazione di cui  all'articolo  12,  individuando  le
parti   di   competenza,   rispettivamente,   delle   amministrazioni
interessate e dell'ISTAT. Entro due mesi dalla sua  costituzione,  la
commissione trasmette al Ministro dell'economia e delle  finanze  una
relazione in cui da' conto dell'attivita' svolta. Il  Ministro  invia
la  relazione  di  cui  al  precedente  periodo   alle   Camere   per
l'espressione del parere delle Commissioni  parlamentari  competenti.
Per l'anno 2011 la Relazione di cui  all'articolo  12  e'  presentata
entro il 30 settembre». 
  3. All'articolo 2 del  decreto-legge  29  dicembre  2010,  n.  225,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011,  n.  10,
il comma 17-sexies e' abrogato. 
 
      
 
    
 
    
      

						
 
 
      
 
        
          
                      Note all'art. 6: 
              - Si riporta il testo dell'art. 52 della  citata  legge
          n. 196 del 2009, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 52 (Disposizioni finali ed entrata in vigore).  -
          1. In sede di prima applicazione della presente  legge,  la
          legge di stabilita' dispone la soppressione alla tabella di
          cui  all'art.  11,  comma  3,  lettera  d),   delle   spese
          obbligatorie e delle relative norme di rinvio alla  tabella
          stessa.   Tali   spese   restano   quindi   contestualmente
          determinate dalla legge di bilancio. 
              2.  Ogni  richiamo  al  Documento   di   programmazione
          economico-finanziaria, di cui  all'art.  3  della  legge  5
          agosto 1978, n. 468, e  successive  modificazioni,  e  alla
          legge finanziaria, di cui all'art. 11 della  legge  n.  468
          del  1978,  e  successive   modificazioni,   contenuto   in
          disposizioni di legge o  di  atti  aventi  forza  di  legge
          vigenti,  deve  intendersi  riferito,  rispettivamente,  al
          Documento di economia e finanza, di cui all'art.  10  della
          presente legge, e alla legge di stabilita', di cui all'art.
          11, comma 2, della medesima legge. 
              3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in  vigore
          della  presente  disposizione,  con  decreto  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze, senza nuovi o maggiori oneri
          a  carico  della  finanza  pubblica,   e'   istituita   una
          commissione  composta  da   due   esperti   in   discipline
          economiche,   da   due   rappresentanti    del    Ministero
          dell'economia e  delle  finanze  e  da  due  rappresentanti
          dell'ISTAT.  Ai  componenti  della  commissione  non   sono
          riconosciuti emolumenti o rimborsi  spese.  La  commissione
          valuta le informazioni da far confluire nella Relazione  di
          cui all'art.  12,  individuando  le  parti  di  competenza,
          rispettivamente,  delle   amministrazioni   interessate   e
          dell'ISTAT. Entro  due  mesi  dalla  sua  costituzione,  la
          commissione trasmette al  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze una  relazione  in  cui  da'  conto  dell'attivita'
          svolta. Il Ministro invia la relazione di cui al precedente
          periodo alle Camere  per  l'espressione  del  parere  delle
          Commissioni parlamentari competenti.  Per  l'anno  2011  la
          Relazione di cui all'art. 12  e'  presentata  entro  il  30
          settembre. 
              4. Le disposizioni di  cui  alla  presente  legge  sono
          applicate dalla Presidenza  della  Repubblica,  dal  Senato
          della Repubblica, dalla Camera dei deputati e  dalla  Corte
          costituzionale in quanto ritenute compatibili con la  sfera
          di autonomia costituzionalmente riconosciuta a tali organi. 
              5. Fino all'istituzione della Conferenza permanente per
          il coordinamento della finanza pubblica, i compiti ad  essa
          attribuiti  dalla  presente   legge   sono   svolti   dalla
          Conferenza  unificata  di  cui  all'art.  8   del   decreto
          legislativo  28  agosto  1997,   n.   281,   e   successive
          modificazioni. 
              6. La presente legge entra  in  vigore  il  1°  gennaio
          2010. La presente legge, munita del  sigillo  dello  Stato,
          sara'  inserita  nella  Raccolta   ufficiale   degli   atti
          normativi della Repubblica italiana.  E'  fatto  obbligo  a
          chiunque spetti di osservarla e  di  farla  osservare  come
          legge dello Stato.». 
 
          
Art. 7 
 
 
        Modificazioni e abrogazione di disposizioni normative 
 
  1. Alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le  seguenti
modificazioni: 
    a)  all'articolo  3,  comma  1,  le   parole:   «alla   Relazione
sull'economia e la finanza pubblica» sono sostituite dalle  seguenti:
«al Documento di economia e finanza di cui all'articolo 10»; 
    b) all'articolo 8: 
      1) al comma 1, le parole: «dalla Decisione di cui  all'articolo
10» sono sostituite dalle seguenti: «dal DEF»; 
      2) al comma 2, primo periodo,  le  parole:  «nell'ambito  della
procedura di cui all'articolo 10,  comma  5»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «nella Nota di aggiornamento del DEF  di  cui  all'articolo
10-bis»; 
      3) al comma 3, le parole: «di cui all'articolo 5 della legge  5
maggio 2009, n. 42, di seguito denominata "Conferenza permanente  per
il coordinamento della  finanza  pubblica",»  sono  soppresse,  e  le
parole: «della Decisione di finanza pubblica» sono  sostituite  dalle
seguenti: «del DEF»; 
      4) al comma 4, le parole: «la Decisione  di  finanza  pubblica»
sono sostituite dalle seguenti: «la Nota di aggiornamento del DEF  di
cui all'articolo 10-bis»; 
    c) all'articolo 11: 
      1) al comma 1, secondo periodo, le parole: «commi 1 e 2,»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «comma  2,   con   i   loro   eventuali
aggiornamenti ai sensi dell'articolo 10-bis,»; 
      2) al comma 3, lettera m), le parole:  «10,  comma  2,  lettera
f),» sono sostituite dalle seguenti: «10-bis, comma 1, lettera d),»; 
      3) al comma 7, le parole: «nella Decisione di finanza pubblica»
sono sostituite dalle seguenti: «nel DEF»; 
      4) al comma 9, primo periodo, le parole da: «dalla  nota»  fino
alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti:  «da  una  nota
tecnico-illustrativa» e al terzo periodo le parole:  «comma  2»  sono
sostituite dalle seguenti: «comma 3»; 
      5) al comma 10, le parole:  «all'articolo  10,  comma  6»  sono
sostituite dalle seguenti: «all'articolo 10-bis, comma 3»; 
    d)  all'articolo  13,  comma  1,  dopo   le   parole:   «elementi
informativi necessari» sono inserite le seguenti: «alla  ricognizione
di cui all'articolo 1, comma 3, e»,  dopo  la  parola:  «accessibile»
sono  inserite  le  seguenti:  «all'ISTAT  e»  e  dopo   le   parole:
«coordinamento della finanza pubblica» sono inserite le seguenti:  «,
l'ISTAT»; 
    e) all'articolo 14, al comma 1, lettera  b),  le  parole:  «nella
Decisione di cui all'articolo 10»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«nel DEF» e al comma 4, primo periodo,  le  parole:  «comma  2»  sono
sostituite dalle seguenti: «comma 3»; 
    f) all'articolo 17, comma 3, terzo  periodo,  le  parole:  «nella
Decisione di cui all'articolo 10»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«nel DEF»; 
    g) all'articolo 18, comma 1, primo  periodo,  le  parole:  «nella
Decisione di cui all'articolo 10»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«nel DEF»; 
    h)  all'articolo  21,  al  comma  1,   le   parole:   «ai   sensi
dell'articolo 10, comma 2, lettera a),  nella  Decisione  di  cui  al
medesimo articolo 10»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «ai  sensi
dell'articolo 10, comma 2, lettera c), nel DEF» e  al  comma  16,  le
parole: «dell'articolo 10, comma 2, lettera c)» sono sostituite dalle
seguenti: «dell'articolo 10-bis, comma 1, lettera b)»; 
    i) all'articolo 22, al comma 1: 
      1) all'alinea, primo periodo, le parole:  «nella  Decisione  di
cui all'articolo 10» sono sostituite dalle seguenti: «nel DEF»; 
      2)  alla  lettera  b),  le  parole:  «nella  Decisione  di  cui
all'articolo 10» sono sostituite dalle seguenti: «nel DEF»; 
    l) all'articolo 30, comma 8, le parole: «un anno» sono sostituite
dalle seguenti: «ventiquattro mesi»; 
    m) all'articolo 40: 
      1) al comma 1, le parole:  «due  anni»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «tre anni»; 
      2) al comma 2, lettera e), sono aggiunte, in fine, le  seguenti
parole:  «.  Ai  fini  dell'attuazione  del  precedente  periodo,  il
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -   Dipartimento   della
Ragioneria generale dello Stato, avvia, per  l'esercizio  finanziario
2012, un'apposita sperimentazione di cui si da' conto nel rapporto di
cui all'articolo 3»; 
      3) al comma 2, dopo la lettera g) e' inserita la seguente: 
        «g-bis) introduzione in via sperimentale di  un  bilancio  di
genere, per la valutazione del  diverso  impatto  della  politica  di
bilancio sulle donne e sugli uomini, in termini di  denaro,  servizi,
tempo e lavoro non retribuito»; 
      4) al comma 2, lettera h), le parole: «nella Decisione  di  cui
all'articolo 10» sono sostituite dalle seguenti: «nel DEF»; 
    n) all'articolo 48: 
      1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
        «1. Nei contratti stipulati per operazioni  di  finanziamento
che  costituiscono  quale  debitore  un'amministrazione  pubblica  e'
inserita apposita clausola  che  prevede,  a  carico  degli  istituti
finanziatori, l'obbligo di comunicare in via telematica, entro trenta
giorni dalla stipula, al Ministero dell'economia e  delle  finanze  -
Dipartimento del Tesoro  e  Dipartimento  della  Ragioneria  generale
dello  Stato,   all'ISTAT   e   alla   Banca   d'Italia,   l'avvenuto
perfezionamento dell'operazione  di  finanziamento,  con  indicazione
della data e dell'ammontare della stessa, del  relativo  piano  delle
erogazioni e  del  piano  di  ammortamento  distintamente  per  quota
capitale e  quota  interessi,  ove  disponibile.  Non  sono  comunque
soggette a comunicazione le operazioni  di  cui  all'articolo  3  del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di debito pubblico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
30 dicembre 2003, n. 398, e successive modificazioni»; 
      2) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:  «,
fino a un massimo di 50.000 euro»; 
    o) all'articolo 49, comma 1, alinea, le parole:  «un  anno»  sono
sostituite dalle seguenti: «diciotto mesi»; 
    p) all'articolo 52,  comma  2,  le  parole:  «alla  Decisione  di
finanza pubblica» sono sostituite dalle seguenti:  «al  Documento  di
economia e finanza». 
  2. La lettera b) del  comma  1  dell'articolo  10  della  legge  30
dicembre 1986, n. 936, e' sostituita dalla seguente: 
    «b) esamina, in apposite sessioni, il  Documento  di  economia  e
finanza e la Nota  di  aggiornamento  del  Documento  di  economia  e
finanza, che il Governo presenta alle Camere rispettivamente ai sensi
degli articoli 10 e 10-bis della legge 31 dicembre 2009,  n.  196,  e
successive modificazioni;». 
  3. L'articolo  4-ter  della  legge  4  febbraio  2005,  n.  11,  e'
abrogato. 
  4. Il comma 3 dell'articolo 26 del decreto-legge 1º  ottobre  2007,
n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre  2007,
n. 222, e' abrogato. 
 
      
 
    
 
    
      

						
 
 
      
 
        
          
                      Note all'art. 7: 
              - Si riporta il testo dell'art. 3 della citata legge n.
          196 del 2009, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 3  (Rapporto  sullo  stato  di  attuazione  della
          riforma della contabilita' e finanza  pubblica).  -  1.  Il
          Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  trasmette,   in
          allegato al Documento di economia e finanza di cui all'art.
          10, un rapporto sullo stato di  attuazione  della  presente
          legge con particolare riferimento alle attivita' volte alla
          realizzazione della nuova organizzazione del bilancio dello
          Stato e dei bilanci delle altre amministrazioni  pubbliche,
          evidenziando il collegamento tra  la  nuova  struttura  del
          bilancio e la nuova  organizzazione  delle  amministrazioni
          pubbliche conseguente all'attuazione della  legge  4  marzo
          2009, n.  15,  e  dei  relativi  decreti  legislativi.  Nel
          rapporto si da' altresi' conto dello  stato  di  attuazione
          delle disposizioni di cui  alla  lettera  h)  del  comma  2
          dell'art.  2  della  legge  5  maggio  2009,  n.  42,  come
          sostituita dall'art. 2, comma 6, lettera b), della presente
          legge.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 8 della citata legge n.
          196 del 2009, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 8 (Coordinamento  della  finanza  pubblica  degli
          enti territoriali). - 1. Le regioni, le  province  autonome
          di Trento e di Bolzano e gli enti  locali  determinano  gli
          obiettivi dei  propri  bilanci  annuali  e  pluriennali  in
          coerenza con gli  obiettivi  programmatici  risultanti  dal
          DEF. 
              2. Anche ai fini dell'attuazione dell'art. 11, comma 3,
          lettera m), nella Nota di  aggiornamento  del  DEF  di  cui
          all'art. 10-bis, viene definito il  quadro  di  riferimento
          normativo   per   il   Patto   di    stabilita'    interno,
          caratterizzato  da  stabilita',  coerenza,  conformita'  ai
          parametri  europei  e  rispetto  dell'autonomia  gestionale
          degli enti. Il Patto di stabilita' interno, in coerenza con
          gli  obiettivi  nazionali,  articolati  per   sottosettori,
          stabiliti ai sensi  dell'art.  10,  comma  2,  lettera  e),
          definisce   gli   interventi   necessari   per   il    loro
          conseguimento distintamente per regioni, province e comuni. 
              3.  In   sede   di   Conferenza   permanente   per   il
          coordinamento  della  finanza  pubblica   vengono   fornite
          indicazioni ai fini  del  collegamento  tra  gli  obiettivi
          aggregati da  fissare  nell'ambito  del  DEF  e  le  regole
          previste per il singolo ente in ragione della categoria  di
          appartenenza. 
              4.  Per  la  spesa  in  conto  capitale,   sentita   la
          Conferenza permanente per il  coordinamento  della  finanza
          pubblica, nell'ambito degli obiettivi di cui al comma 3, la
          Nota di aggiornamento del DEF di cui all'art. 10-bis  e  la
          legge di stabilita' individuano la quota  di  indebitamento
          delle amministrazioni  locali,  e  successivamente  per  il
          complesso delle  province  e  dei  comuni,  articolata  per
          regioni, in coerenza con l'obiettivo aggregato  individuato
          per l'intera pubblica amministrazione.». 
              - Per l'art. 11 della citata legge n. 196 del  2009  si
          veda nelle note all'art. 3. 
              - Si riporta il testo del comma 1  dell'art.  13  della
          citata  legge  n.  196  del  2009,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art. 13 (Banca dati delle amministrazioni  pubbliche).
          -  1.  Al  fine  di  assicurare  un  efficace  controllo  e
          monitoraggio  degli  andamenti  della   finanza   pubblica,
          nonche' per acquisire gli  elementi  informativi  necessari
          alla ricognizione di cui all'art. 1, comma 3,  e  per  dare
          attuazione  e  stabilita'  al   federalismo   fiscale,   le
          amministrazioni pubbliche  provvedono  a  inserire  in  una
          banca  dati  unitaria   istituita   presso   il   Ministero
          dell'economia e delle finanze, accessibile all'ISTAT e alle
          stesse  amministrazioni  pubbliche  secondo  modalita'   da
          stabilire con appositi decreti del Ministro dell'economia e
          delle finanze, sentiti  la  Conferenza  permanente  per  il
          coordinamento della finanza pubblica, l'ISTAT e  il  Centro
          nazionale per l'informatica nella pubblica  amministrazione
          (CNIPA), i dati concernenti i  bilanci  di  previsione,  le
          relative variazioni, i conti  consuntivi,  quelli  relativi
          alle operazioni gestionali, nonche' tutte  le  informazioni
          necessarie  all'attuazione  della   presente   legge.   Con
          apposita intesa in sede di  Conferenza  permanente  per  il
          coordinamento  della  finanza  pubblica  sono  definite  le
          modalita' di accesso degli  enti  territoriali  alla  banca
          dati.  Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze  e'   individuata   la   struttura   dipartimentale
          responsabile della suddetta banca dati.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 14 della  citata  legge
          n. 196 del 2009, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 14 (Controllo e monitoraggio dei conti pubblici).
          -  1.  In  relazione  alle  esigenze  di  controllo  e   di
          monitoraggio  degli  andamenti  della   finanza   pubblica,
          utilizzando anche i dati di cui al comma 1 dell'art. 13, il
          Ministero dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento
          della Ragioneria generale dello Stato provvede a: 
                a) consolidare le  operazioni  delle  amministrazioni
          pubbliche  sulla  base  degli  elementi  acquisiti  con  le
          modalita' di cui alla presente legge e ai correlati decreti
          attuativi; 
                b)  valutare  la  coerenza  della  evoluzione   delle
          grandezze di finanza pubblica nel corso della gestione  con
          gli obiettivi  di  finanza  pubblica  indicati  nel  DEF  e
          verificare  a  consuntivo  il  conseguimento  degli  stessi
          obiettivi; 
                c) monitorare gli  effetti  finanziari  delle  misure
          previste dalla manovra di finanza pubblica e dei principali
          provvedimenti adottati in corso d'anno; 
                d) effettuare, tramite i servizi ispettivi di finanza
          pubblica,  verifiche  sulla  regolarita'   della   gestione
          amministrativo-contabile delle  amministrazioni  pubbliche,
          ad eccezione delle regioni e  delle  province  autonome  di
          Trento e di Bolzano. I referti delle  verifiche,  ancorche'
          effettuate  su  richiesta   delle   amministrazioni,   sono
          documenti  accessibili  nei  limiti  e  con  le   modalita'
          previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. In  ogni  caso,
          per gli enti territoriali  i  predetti  servizi  effettuano
          verifiche volte  a  rilevare  eventuali  scostamenti  dagli
          obiettivi di finanza pubblica  e  procedono  altresi'  alle
          verifiche richieste dal Ministro competente all'avvio della
          procedura di cui all'art. 8 della legge 5 giugno  2003,  n.
          131. I referti delle verifiche di cui al terzo periodo sono
          inviati alla Conferenza  permanente  per  il  coordinamento
          della   finanza   pubblica   affinche'    possa    valutare
          l'opportunita'  di  attivare  il  procedimento   denominato
          "Piano per il conseguimento degli obiettivi di convergenza"
          di cui all'art. 18 della legge 5 maggio 2009, n.  42,  come
          modificato dall'art. 51, comma 3, della presente legge; 
                e)  consentire  l'accesso  e   l'invio   in   formato
          elettronico  elaborabile  dei  dati  di  cui  al  comma   1
          dell'art. 13 alla Camera dei deputati  e  al  Senato  della
          Repubblica. 
              2.  Ai  fini  dell'attuazione  del  comma  1,  l'Unita'
          tecnica finanza di progetto di cui all'art. 7  della  legge
          17  maggio   1999,   n.   144,   trasmette   al   Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze   -   Dipartimento   della
          Ragioneria generale dello Stato e all'ISTAT le informazioni
          e i dati di base relativi alle operazioni  di  partenariato
          pubblico-privato raccolte  ai  sensi  dell'art.  44,  comma
          1-bis,  del  decreto-legge  31  dicembre  2007,   n.   248,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28  febbraio
          2008, n. 31. L'acquisizione dei dati avviene sulla base  di
          schemi, tempi e modalita' definiti con decreto del Ministro
          dell'economia e delle finanze. 
              3.  Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze   -
          Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato pubblica
          mensilmente,  entro  il  mese  successivo   a   quello   di
          riferimento, una relazione sul conto consolidato  di  cassa
          riferito  all'amministrazione  centrale,  con   indicazioni
          settoriali  sugli   enti   degli   altri   comparti   delle
          amministrazioni  pubbliche  tenendo   conto   anche   delle
          informazioni  desunte   dal   Sistema   informativo   delle
          operazioni degli enti pubblici (SIOPE). 
              4. Entro il 31 maggio, il 30 settembre e il 30 novembre
          il Ministro dell'economia e  delle  finanze  presenta  alle
          Camere una relazione sul conto consolidato di  cassa  delle
          amministrazioni pubbliche,  riferita,  rispettivamente,  al
          primo trimestre, al primo semestre e  ai  primi  nove  mesi
          dell'anno,  evidenziando  l'eventuale  aggiornamento  delle
          stime secondo  l'articolazione  per  sottosettori  prevista
          all'art. 10, comma 3, lettera b), nonche' sulla consistenza
          del debito pubblico. La relazione presentata  entro  il  30
          settembre riporta l'aggiornamento della stima  annuale  del
          conto consolidato di cassa delle amministrazioni  pubbliche
          e delle relative forme di copertura. Nella  relazione  sono
          anche esposte informazioni sulla  consistenza  dei  residui
          alla fine  dell'esercizio  precedente  del  bilancio  dello
          Stato, sulla loro struttura per esercizio di provenienza  e
          sul ritmo annuale del loro processo di smaltimento, in base
          alla classificazione economica e funzionale. 
              5. Il Dipartimento  delle  finanze  e  il  Dipartimento
          della  Ragioneria  generale  dello  Stato   del   Ministero
          dell'economia e  delle  finanze  provvedono  a  monitorare,
          rispettivamente, l'andamento  delle  entrate  tributarie  e
          contributive e a pubblicare con cadenza mensile un rapporto
          su tale andamento. Il Dipartimento delle  finanze  provvede
          altresi' a monitorare gli effetti finanziari sul lato delle
          entrate delle misure tributarie previste dalla  manovra  di
          finanza pubblica e dai principali  provvedimenti  tributali
          adottati in corso d'anno. Le relazioni di cui  al  comma  4
          presentano in allegato un'analisi dei risultati  conseguiti
          in materia di entrata,  con  riferimento  all'andamento  di
          tutte le imposte, tasse e tributi, anche di  competenza  di
          regioni  ed   enti   locali,   con   indicazioni   relative
          all'attivita' accertativa e alla riscossione. 
              6. Le  amministrazioni  pubbliche,  con  esclusione  di
          quelle di cui al comma 7, trasmettono quotidianamente  alla
          banca dati SIOPE, tramite i propri tesorieri o cassieri,  i
          dati  concernenti  tutti  gli   incassi   e   i   pagamenti
          effettuati, codificati con criteri  uniformi  su  tutto  il
          territorio nazionale. I tesorieri e i cassieri non  possono
          accettare   disposizioni   di   pagamento    prive    della
          codificazione uniforme. Le disposizioni del presente  comma
          non si applicano agli organi costituzionali. 
              7. Gli enti di previdenza  trasmettono  mensilmente  al
          Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato  i  dati
          concernenti tutti gli incassi ed  i  pagamenti  effettuati,
          codificati con criteri uniformi sul territorio nazionale. 
              8. Il Ministro dell'economia e delle  finanze,  sentita
          la Conferenza unificata, stabilisce con propri  decreti  la
          codificazione, le modalita'  e  i  tempi  per  l'attuazione
          delle disposizioni di cui ai commi 6 e 7.  Analogamente  il
          Ministro  provvede,  con  propri  decreti,   ad   apportare
          modifiche e integrazioni alla codificazione stabilita. 
              9. Gli enti previdenziali privatizzati,  le  camere  di
          commercio,  industria,  artigianato   e   agricoltura,   le
          autorita' portuali, gli enti parco nazionale  e  gli  altri
          enti pubblici che inviano i flussi trimestrali di  cassa  e
          non  sono  ancora  assoggettati  alla   rilevazione   SIOPE
          continuano a trasmettere al Dipartimento  della  Ragioneria
          generale dello Stato i dati trimestrali della  gestione  di
          cassa dei loro bilanci entro il 20  dei  mesi  di  gennaio,
          aprile, luglio  e  ottobre  del  trimestre  di  riferimento
          secondo  lo  schema  tipo  dei  prospetti  determinato  con
          decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. 
              10. Con l'estensione della rilevazione SIOPE agli  enti
          di cui al comma 9, vengono meno  gli  adempimenti  relativi
          alla trasmissione dei dati trimestrali  di  cassa,  secondo
          modalita'  e  tempi  definiti  con  decreti  del   Ministro
          dell'economia e delle finanze. 
              11. Le  amministrazioni  pubbliche  che  non  adempiono
          regolarmente agli obblighi di cui ai commi 6,  7  e  9  non
          possono effettuare prelevamenti dai conti aperti presso  la
          tesoreria dello Stato. In allegato alle relazioni di cui al
          comma  4  sono  indicate  le  amministrazioni  inadempienti
          rispetto alle disposizioni di cui al comma 6.». 
              - Per l'art. 17 della citata legge n. 196 del 2009,  si
          veda nelle note all'art. 3. 
              - Si riporta il testo del comma 1  dell'art.  18  della
          citata  legge  n.  196  del  2009,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art. 18 (Fondi speciali). - 1. La legge di  stabilita'
          prevede gli  importi  dei  fondi  speciali  destinati  alla
          copertura finanziaria di provvedimenti legislativi  che  si
          prevede siano approvati nel corso degli esercizi finanziari
          compresi nel bilancio  pluriennale  ed  in  particolare  di
          quelli correlati al perseguimento degli obiettivi  indicati
          nel DEF. In tabelle allegate alla legge di stabilita'  sono
          indicate, distintamente per la  parte  corrente  e  per  la
          parte in conto capitale, le somme destinate alla  copertura
          dei  predetti  provvedimenti  legislativi   ripartite   per
          Ministeri. Nella  relazione  illustrativa  del  disegno  di
          legge di stabilita', con apposite  note,  sono  indicati  i
          singoli   provvedimenti   legislativi   che   motivano   lo
          stanziamento  proposto  per  ciascun  Ministero.  I   fondi
          speciali di cui al presente comma sono iscritti nello stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          in  appositi  fondi  la  cui  riduzione,  ai   fini   della
          integrazione per competenza e cassa di programmi  esistenti
          o  di  nuovi  programmi,  puo'  avvenire   solo   dopo   la
          pubblicazione  dei   provvedimenti   legislativi   che   li
          utilizzano.». 
              - Si riporta il testo del comma 1  dell'art.  21  della
          citata  legge  n.  196  del  2009,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art. 21 (Bilancio di previsione). - 1. Il  disegno  di
          legge del bilancio annuale di previsione e'  formato  sulla
          base della legislazione vigente, tenuto conto dei parametri
          indicati, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera  c),  nel
          DEF. 
              2. Il disegno  di  legge  del  bilancio  di  previsione
          espone per l'entrata e, per ciascun Ministero, per la spesa
          le unita' di voto parlamentare determinate con  riferimento
          rispettivamente  alla  tipologia  di  entrata  e  ad   aree
          omogenee di attivita'. Per la spesa, le unita' di voto sono
          costituite  dai  programmi  quali  aggregati   diretti   al
          perseguimento degli obiettivi  definiti  nell'ambito  delle
          missioni. Le missioni rappresentano le funzioni  principali
          e gli obiettivi strategici  perseguiti  con  la  spesa.  La
          realizzazione di ciascun programma e' affidata ad un  unico
          centro di  responsabilita'  amministrativa,  corrispondente
          all'unita' organizzativa di primo livello dei Ministeri, ai
          sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 30  luglio  1999,
          n. 300.  I  programmi  sono  univocamente  raccordati  alla
          nomenclatura COFOG  (Classification  of  the  functions  of
          government) di secondo livello. Nei casi in  cui  cio'  non
          accada perche' il programma corrisponde in parte  a  due  o
          piu'  funzioni  COFOG  di  secondo  livello,  deve   essere
          indicata  la  relativa  percentuale  di   attribuzione   da
          calcolare sulla base dell'ammontare presunto  dei  capitoli
          di diversa finalizzazione ricompresi nel programma. 
              3. In relazione ad ogni singola  unita'  di  voto  sono
          indicati: 
                a) l'ammontare presunto dei residui attivi o  passivi
          alla chiusura dell'esercizio precedente  a  quello  cui  il
          bilancio si riferisce; 
                b)  l'ammontare  delle  entrate  che  si  prevede  di
          accertare  e  delle  spese  che  si  prevede  di  impegnare
          nell'anno cui il bilancio si riferisce; 
                c) le previsioni delle entrate e delle spese relative
          al secondo e terzo anno del bilancio triennale; 
                d)  l'ammontare  delle  entrate  che  si  prevede  di
          incassare e delle spese che si prevede di pagare  nell'anno
          cui  il  bilancio  si  riferisce,  senza  distinzione   fra
          operazioni in conto competenza  ed  in  conto  residui.  Si
          intendono per incassate le somme versate in Tesoreria e per
          pagate le somme erogate dalla Tesoreria. 
              4. Nell'ambito delle dotazioni previste in relazione  a
          ciascun programma di cui al comma 2 sono distinte le  spese
          correnti, con indicazione delle spese di  personale,  e  le
          spese d'investimento. Sino all'esercizio  della  delega  di
          cui  all'art.  40,  in  appositi  allegati  agli  stati  di
          previsione  della  spesa   sono   indicate,   per   ciascun
          programma, per macroaggregato e distinte per  capitolo,  le
          spese rimodulabili e quelle non rimodulabili. 
              5.  Nell'ambito  di  ciascun  programma  le  spese   si
          ripartiscono in: 
                a) spese non rimodulabili; 
                b) spese rimodulabili. 
              6. Le spese non rimodulabili di cui al comma 5, lettera
          a), sono quelle per le quali l'amministrazione  non  ha  la
          possibilita' di esercitare un effettivo controllo,  in  via
          amministrativa, sulle variabili che  concorrono  alla  loro
          formazione,    allocazione    e    quantificazione.    Esse
          corrispondono alle spese definite "oneri inderogabili",  in
          quanto vincolate a particolari meccanismi o  parametri  che
          regolano la loro evoluzione, determinati sia da  leggi  sia
          da  altri  atti  normativi.   Rientrano   tra   gli   oneri
          inderogabili le cosiddette spese obbligatorie, ossia quelle
          relative al pagamento  di  stipendi,  assegni,  pensioni  e
          altre spese fisse, le spese per interessi  passivi,  quelle
          derivanti da obblighi comunitari e internazionali, le spese
          per   ammortamento   di   mutui,   nonche'   quelle   cosi'
          identificate per espressa disposizione normativa. 
              7. Le spese rimodulabili di cui al comma 5, lettera b),
          si dividono in: 
                a) fattori legislativi, ossia le spese autorizzate da
          espressa  disposizione   legislativa   che   ne   determina
          l'importo, considerato quale limite massimo di spesa, e  il
          periodo di iscrizione in bilancio; 
                b) spese di adeguamento al  fabbisogno,  ossia  spese
          non predeterminate legislativamente che  sono  quantificate
          tenendo conto delle esigenze delle amministrazioni. 
              8. Le spese  di  cui  al  comma  7,  lettera  a),  sono
          rimodulabili ai sensi dell'art. 23, comma 3. 
              9. Formano oggetto di approvazione parlamentare solo le
          previsioni di cui alle lettere b), c) e d) del comma 3.  Le
          previsioni  di  spesa  di  cui  alle  lettere   b)   e   d)
          costituiscono,   rispettivamente,   i   limiti    per    le
          autorizzazioni di impegno e di pagamento. 
              10. Il bilancio di  previsione,  oggetto  di  un  unico
          disegno di legge, e' costituito dallo stato  di  previsione
          dell'entrata,  dagli  stati  di  previsione   della   spesa
          distinti per  Ministeri,  con  le  allegate  appendici  dei
          bilanci  delle  amministrazioni  autonome,  e  dal   quadro
          generale riassuntivo con riferimento al triennio. 
              11. Ciascuno stato di  previsione  riporta  i  seguenti
          elementi   informativi,   da    aggiornare    al    momento
          dell'approvazione della legge di bilancio  per  le  lettere
          a), b), c), d) ed e): 
                a) la nota integrativa al bilancio di previsione. Per
          le entrate, oltre a contenere i criteri per  la  previsione
          relativa alle principali imposte e tasse,  essa  specifica,
          per  ciascun  titolo,  la  quota   non   avente   carattere
          ricorrente e quella avente  carattere  ricorrente,  nonche'
          gli effetti connessi alle disposizioni  normative  vigenti,
          con   separata    indicazione    di    quelle    introdotte
          nell'esercizio, recanti esenzioni o riduzioni del  prelievo
          obbligatorio,  con   l'indicazione   della   natura   delle
          agevolazioni,  dei   soggetti   e   delle   categorie   dei
          beneficiari e degli obiettivi perseguiti. Per la spesa,  si
          compone di due sezioni: 
                  1) la prima sezione,  concernente  il  piano  degli
          obiettivi correlati  a  ciascun  programma  ed  i  relativi
          indicatori di risultato, riporta le  informazioni  relative
          al quadro di riferimento in  cui  l'amministrazione  opera,
          illustra le priorita'  politiche,  espone  le  attivita'  e
          indica gli obiettivi riferiti a ciascun programma di spesa,
          che le amministrazioni intendono conseguire in  termini  di
          livello dei servizi e di interventi,  in  coerenza  con  il
          programma generale dell'azione di Governo. A  tal  fine  il
          documento indica le risorse  destinate  alla  realizzazione
          dei  predetti  obiettivi  e  riporta  gli   indicatori   di
          realizzazione ad essi  riferiti,  nonche'  i  criteri  e  i
          parametri   utilizzati   per   la   loro   quantificazione,
          evidenziando il collegamento tra i  predetti  indicatori  e
          parametri e il sistema di indicatori e  obiettivi  adottati
          da ciascuna amministrazione  per  le  valutazioni  previste
          dalla legge 4 marzo 2009, n. 15, e dai  successivi  decreti
          attuativi. Con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri, adottato d'intesa con il Ministro dell'economia e
          delle finanze, sono individuati i criteri e le  metodologie
          per  la  definizione  degli  indicatori  di   realizzazione
          contenuti nella nota integrativa; 
                  2) la seconda sezione, relativa ai programmi e alle
          corrispondenti risorse finanziarie, illustra  il  contenuto
          di ciascun programma di spesa e i criteri  di  formulazione
          delle previsioni, con riguardo in  particolare  alle  varie
          tipologie di spesa e ai relativi  riferimenti  legislativi,
          con  indicazione  dei   corrispondenti   stanziamenti   del
          bilancio triennale; 
                b) una scheda illustrativa di ogni programma e  delle
          leggi che lo finanziano, con indicazione dei corrispondenti
          stanziamenti del bilancio  triennale,  con  l'articolazione
          per le categorie di spesa di cui ai commi  4,  5,  6  e  7.
          Nella stessa scheda sono contenute tutte le informazioni  e
          i dati relativi alle spese di funzionamento,  ivi  comprese
          quelle  del  personale,   necessarie   all'attuazione   del
          programma, nonche' gli interventi programmati, con separata
          indicazione delle spese  correnti  e  di  quelle  in  conto
          capitale. Tali schede  sono  aggiornate  semestralmente  in
          modo   da    tenere    conto    dell'eventuale    revisione
          dell'attribuzione dei programmi e delle relative risorse ai
          Ministeri nonche' delle modifiche apportate alle previsioni
          iniziali del programma attraverso le variazioni di bilancio
          adottate  in  corso  d'anno  ai  sensi  delle  disposizioni
          normative vigenti. Le variazioni rispetto  alle  previsioni
          iniziali sono analiticamente motivate  anche  in  relazione
          alla loro tipologia e natura. Il Ministro  dell'economia  e
          delle finanze  trasmette  le  schede  al  Parlamento  entro
          trenta giorni dalla fine del semestre di riferimento; 
                c) per ogni programma l'elenco dei capitoli, articoli
          e relativi stanziamenti; 
                d) per ogni programma un  riepilogo  delle  dotazioni
          secondo l'analisi economica e funzionale; 
                e) una scheda illustrativa  dei  capitoli  recanti  i
          fondi  settoriali  correlati  alle   principali   politiche
          pubbliche di rilevanza nazionale, nella quale sono indicati
          i  corrispondenti  stanziamenti   previsti   dal   bilancio
          triennale,  il  riepilogo   analitico   dei   provvedimenti
          legislativi  e  amministrativi  che  hanno  determinato   i
          suddetti stanziamenti  e  le  relative  variazioni,  e  gli
          interventi previsti a  legislazione  vigente  a  valere  su
          detti fondi, con separata indicazione delle spese  correnti
          e di quelle in  conto  capitale.  La  scheda  di  cui  alla
          presente lettera e' aggiornata semestralmente  in  modo  da
          tenere conto delle modifiche  apportate  agli  stanziamenti
          previsti dalla legge  di  bilancio  con  le  variazioni  di
          bilancio adottate in corso d'anno. Le  variazioni  rispetto
          alle  previsioni   iniziali   indicano   analiticamente   i
          provvedimenti legislativi e amministrativi  ai  quali  sono
          correlate le variazioni  di  cui  al  secondo  periodo.  Il
          Ministro dell'economia e delle finanze trasmette le  schede
          al Parlamento entro trenta giorni dalla fine  del  semestre
          di riferimento; 
                f)   il   budget    dei    costi    della    relativa
          amministrazione.    Le    previsioni    economiche     sono
          rappresentate secondo le voci del piano dei conti, distinte
          per programmi e per centri di costo. Il  budget  espone  le
          previsioni    formulate     dai     centri     di     costo
          dell'amministrazione   ed   include   il    prospetto    di
          riconciliazione  al  fine  di   collegare   le   previsioni
          economiche alle previsioni finanziarie di bilancio. 
              12. Le modifiche apportate al bilancio nel corso  della
          discussione parlamentare formano oggetto di  apposita  nota
          di variazioni. 
              13. Il Ministro dello sviluppo economico presenta  alle
          Camere una relazione, allegata  al  disegno  di  legge  del
          bilancio   di   previsione,   con   motivata    indicazione
          programmatica sulla destinazione alle aree  sottoutilizzate
          del territorio nazionale,  di  cui  all'art.  1,  comma  1,
          lettera a), del  decreto-legge  8  febbraio  1995,  n.  32,
          convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, e  alle  aree
          destinatarie degli interventi di cui all'art. 1,  comma  1,
          del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  19  luglio  1993,  n.  236,  in
          conformita' alla normativa comunitaria, nonche'  alle  aree
          montane, delle spese di investimento iscritte  negli  stati
          di previsione dei singoli Ministeri per gli  interventi  di
          rispettiva competenza nell'ammontare totale e suddiviso per
          regioni. 
              14.   L'approvazione   dello   stato   di    previsione
          dell'entrata, di ciascuno stato di previsione della spesa e
          dei totali generali della spesa nonche' del quadro generale
          riassuntivo e' disposta, nell'ordine, con distinti articoli
          del disegno di legge, con riferimento sia alle dotazioni di
          competenza sia a quelle di cassa. 
              15. L'approvazione dei fondi  previsti  dagli  articoli
          26, 27, 28 e 29 e' disposta con apposite norme. 
              16. Con apposita  norma  della  legge  che  approva  il
          bilancio  di  previsione   dello   Stato   e'   annualmente
          stabilito, in relazione alla indicazione del fabbisogno del
          settore statale,  effettuata  ai  sensi  dell'art.  10-bis,
          comma 1, lettera b),  l'importo  massimo  di  emissione  di
          titoli dello Stato, in Italia e  all'estero,  al  netto  di
          quelli da rimborsare. 
              17. Alla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          bilancio, con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, d'intesa con le  amministrazioni  interessate,  le
          unita' di voto parlamentare sono ripartite in  capitoli  ai
          fini della gestione e della  rendicontazione.  Entro  dieci
          giorni  dalla  pubblicazione  della  legge  di  bilancio  i
          Ministri  assegnano  le  risorse  ai   responsabili   della
          gestione. Viene altresi' data informazione del raccordo tra
          il bilancio  di  previsione  dello  Stato  approvato  e  il
          sistema di contabilita' nazionale per i conti  del  settore
          della pubblica amministrazione. 
              18. Agli stati di previsione della  spesa  dei  singoli
          Ministeri sono annessi, secondo le rispettive competenze, i
          conti consuntivi degli enti cui lo  Stato  contribuisce  in
          via ordinaria.». 
              - Si riporta il testo del comma 1  dell'art.  22  della
          citata  legge  n.  196  del  2009,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art. 22  (Bilancio  pluriennale).  -  1.  Il  bilancio
          pluriennale  di  previsione  e'  elaborato   dal   Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze,  in  coerenza   con   gli
          obiettivi indicati nel DEF, e copre un periodo di tre anni.
          Il bilancio pluriennale, redatto in base alla  legislazione
          vigente per missioni e programmi, in termini di  competenza
          e di cassa, espone separatamente: 
                a) l'andamento delle entrate e delle  spese  in  base
          alla  legislazione  vigente  -   bilancio   pluriennale   a
          legislazione vigente, di cui all'art. 21; 
                b) le previsioni sull'andamento delle entrate e delle
          spese  tenendo  conto  degli   effetti   degli   interventi
          programmati nel DEF - bilancio pluriennale programmatico.». 
              - Si riporta il testo del comma 8  dell'art.  30  della
          gia' citata legge n. 196 del 2009,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «8.  Il  Governo  e'  delegato   ad   adottare,   entro
          ventiquattro mesi dalla data di  entrata  in  vigore  della
          presente legge, uno o piu' decreti legislativi al  fine  di
          garantire    la    razionalizzazione,    la    trasparenza,
          l'efficienza  e  l'efficacia  delle  procedure   di   spesa
          relative ai finanziamenti in conto capitale destinati  alla
          realizzazione di opere pubbliche.». 
              - Per il riferimento al testo dell'art. 40  della  gia'
          citata legge n. 196 del 2009 si veda nelle note all'art. 3. 
              - Si riporta il testo dell'art. 48 della  citata  legge
          n. 196 del 2009, come modificato dalla presente legge: 
              «Art.  48   (Ricorso   al   mercato   delle   pubbliche
          amministrazioni).  -  1.  Nei   contratti   stipulati   per
          operazioni  di  finanziamento   che   costituiscono   quale
          debitore un'amministrazione pubblica e'  inserita  apposita
          clausola che prevede, a carico degli istituti finanziatori,
          l'obbligo di comunicare in  via  telematica,  entro  trenta
          giorni dalla stipula, al Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze - Dipartimento  del  Tesoro  e  Dipartimento  della
          Ragioneria generale dello Stato,  all'ISTAT  e  alla  Banca
          d'Italia,  l'avvenuto  perfezionamento  dell'operazione  di
          finanziamento, con indicazione della data e  dell'ammontare
          della stessa, del relativo piano  delle  erogazioni  e  del
          piano di ammortamento distintamente per  quota  capitale  e
          quota  interessi,  ove  disponibile.  Non   sono   comunque
          soggette a comunicazione le operazioni di  cui  all'art.  3
          del  testo   unico   delle   disposizioni   legislative   e
          regolamentari in materia di  debito  pubblico,  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 30  dicembre  2003,
          n. 398, e successive modificazioni. 
              2. In caso di  mancata  o  tardiva  trasmissione  della
          comunicazione di cui al comma  1,  e'  applicata  a  carico
          dell'istituto finanziatore una sanzione amministrativa pari
          allo 0,5 per cento dell'importo dell'operazione, fino a  un
          massimo di 50.000 euro.». 
              - Si riporta il testo del comma 1  dell'art.  49  della
          citata  legge  n.  196  del  2009,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art. 49 (Delega  al  Governo  per  la  riforma  ed  il
          potenziamento del sistema dei controlli di ragioneria e del
          programma di analisi e valutazione della spesa).  -  1.  Il
          Governo e' delegato ad adottare, entro diciotto mesi  dalla
          data di entrata in vigore della presente legge, uno o  piu'
          decreti legislativi per il potenziamento dell'attivita'  di
          analisi e valutazione della spesa  e  per  la  riforma  del
          controllo di regolarita' amministrativa e contabile di  cui
          all'art. 1, comma 1, lettera a), e all'art. 2  del  decreto
          legislativo 30 luglio 1999,  n.  286,  secondo  i  seguenti
          principi e criteri direttivi: 
                a) potenziamento delle strutture e degli strumenti di
          controllo e monitoraggio della  Ragioneria  generale  dello
          Stato ai fini della realizzazione periodica di un programma
          di analisi e valutazione della spesa delle  amministrazioni
          centrali di cui  all'art.  3,  comma  67,  della  legge  24
          dicembre 2007, n. 244, come modificato dall'art. 41,  comma
          5,   della   presente   legge,   da   svolgere   anche   in
          collaborazione  con  le   amministrazioni   e   istituzioni
          interessate ai sensi del comma 69 del medesimo art. 3 della
          legge n. 244 del 2007, nonche' ai fini  della  elaborazione
          del Rapporto di cui all'art. 41; 
                b) condivisione  tra  il  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze  -  Dipartimento  della  Ragioneria  generale
          dello Stato,  gli  organismi  indipendenti  di  valutazione
          della  performance  di  cui   all'art.   14   del   decreto
          legislativo 27 ottobre  2009,  n.  150,  e  gli  uffici  di
          statistica dei diversi  Ministeri,  delle  relative  banche
          dati, anche attraverso l'acquisizione, per via  telematica,
          di   tutte   le   altre   informazioni   necessarie    alla
          realizzazione dell'attivita' di analisi e valutazione della
          spesa; 
                c) previsione di sanzioni  amministrative  pecuniarie
          in caso di mancata  comunicazione  dei  dati  di  cui  alla
          lettera  b)  da  parte  dei  dirigenti  responsabili  delle
          amministrazioni interessate, commisurate ad una percentuale
          della loro retribuzione di risultato compresa tra un minimo
          del 2 per cento e un massimo del 7 per cento; 
                d) graduale estensione del  programma  di  analisi  e
          valutazione  della   spesa   alle   altre   amministrazioni
          pubbliche; 
                e) riordino del sistema dei  controlli  preventivi  e
          dei   controlli   successivi,   loro   semplificazione    e
          razionalizzazione,   nonche'    revisione    dei    termini
          attualmente previsti per il controllo,  con  previsione  di
          programmi annuali basati  sulla  complessita'  degli  atti,
          sulla loro rilevanza  ai  fini  della  finanza  pubblica  e
          sull'efficacia dell'esercizio del controllo.». 
              - Per l'art. 52 della citata legge n. 196 del 2009,  si
          veda nelle note all'art. 6. 
              - Si riporta il testo del comma 1  dell'art.  10  della
          legge  30  dicembre  1986,  n.  936  (Norme  sul  Consiglio
          nazionale dell'economia  e  del  lavoro),  come  modificato
          dalla presente legge: 
              «Art. 10 (Attribuzioni). - 1. In conformita'  a  quanto
          previsto  dall'art.  99,  secondo  e  terzo  comma,   della
          Costituzione, il CNEL: 
                a) esprime, su richiesta del Governo,  valutazioni  e
          proposte sui piu' importanti documenti ed atti di  politica
          e  di  programmazione  economica  e  sociale,   anche   con
          riferimento alle politiche comunitarie; 
                b) esamina, in apposite  sessioni,  il  Documento  di
          economia e finanza e la Nota di aggiornamento del Documento
          di economia e finanza, che il Governo presenta alle  Camere
          rispettivamente ai sensi degli articoli 10 e  10-bis  della
          legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni; 
                c) approva in apposite sessioni con  periodicita'  da
          esso stesso stabilita, ovvero,  in  relazione  ad  esigenze
          specifiche,  su  richiesta  delle  Camere  o  del  Governo,
          rapporti  predisposti  da   apposito   comitato   o   dalla
          commissione di cui all'art. 16  sugli  andamenti  generali,
          settoriali e locali del mercato del lavoro,  sugli  assetti
          normativi  e  retributivi  espressi  dalla   contrattazione
          collettiva,  procedendo  ad  un  esame  critico  dei   dati
          disponibili e  delle  loro  fonti,  al  fine  di  agevolare
          l'elaborazione di risultati univoci sui singoli fenomeni; 
                d) esprime proprie valutazioni  sull'andamento  della
          congiuntura economica in sessioni  semestrali,  dettando  a
          tal fine proprie  direttive  agli  istituti  incaricati  di
          redigere il rapporto di base; 
                e) esamina, sulla base dei rapporti  predisposti  dal
          Governo, le politiche comunitarie e la loro attuazione e  a
          tal fine mantiene i contatti con i corrispondenti organismi
          delle Comunita' europee e degli altri Stati membri; 
                f) contribuisce all'elaborazione  della  legislazione
          che comporta indirizzi  di  politica  economica  e  sociale
          esprimendo pareri e compiendo studi e indagini su richiesta
          delle Camere o del Governo o delle regioni o delle province
          autonome; 
                g) puo' formulare osservazioni e proposte di  propria
          iniziativa sulle materie di cui ai punti precedenti, previa
          presa in considerazione  da  parte  dell'assemblea  con  le
          stesse  modalita'  previste  per  la   propria   iniziativa
          legislativa; 
                h) compie studi e  indagini  di  propria  iniziativa,
          sulle materie di cui ai punti precedenti; 
                i) ha l'iniziativa legislativa; 
                l)  esercita  tutte  le  altre   funzioni   ad   esso
          attribuite dalla legge.». 
 
Art. 8 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 7 aprile 2011 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                                           Berlusconi, Presidente del 
                                             Consiglio dei Ministri   
 
Visto, il Guardasigilli: Alfano 
 
 
                         LAVORI PREPARATORI 
 
Camera dei deputati (atto n. 3921): 
    Presentato dall'on. Giorgetti. 
    Assegnato alla V commissione (Bilancio), in sede referente, il 13
dicembre 2010 con pareri delle commissioni I, II,  VI,  VIII,  XIV  e
questioni regionali. 
    Esaminato dalla V commissione, in sede referente, il 12,  25,  26
gennaio; 1, 2 e 3 febbraio 2011. 
    Relazione scritta annunciata il 3 febbraio 2011 (atto n.  3921-A)
relatore on. Baretta. 
    Esaminato in aula il 7 febbraio 2011 ed approvato il  9  febbraio
2011. 
Senato della Repubblica (atto n. 2555): 
    Assegnato alla 5ª commissione (Bilancio), in sede  referente,  il
22 febbraio 2011 con pareri delle commissioni 1ª, 6ª, 8ª, 13ª, 14ª  e
questioni regionali. 
    Esaminato dalla 5ª commissione, in  sede  referente,  il  22,  23
febbraio; 2, 3, 9, 10 e 15 marzo 2011. 
    Esaminato in aula l'8, 15, 16 e 22 marzo 2011 ed  approvato,  con
modificazioni, il 23 marzo 2011. 
Camera dei deputati (atto n. 3921-B): 
    Assegnato alla V commissione (Bilancio), in sede referente, il 28
marzo 2011 con pareri delle commissioni I, VI, VIII, XIV e  questioni
regionali. 
    Esaminato dalla V commissione (Bilancio), in sede  referente,  il
29, 30 e 31 marzo 2011. 
    Esaminato in aula 4 aprile 2011 ed approvato il 6 aprile 2011. 
 

     

 

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