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Successioni

Quali forme di successione sono previste dal nostro ordinamento?

Il nostro ordinamento prevede sostanzialmente tre forme di successione.

L'art. 457 c.c. dispone che l'eredità si devolve per legge o per testamento.

La successione per legge opera in due casi: in primo luogo quando il de cuius, ovvero la persona della cui successione si tratta, non ha disposto dei propri beni in vita con testamento (in questo caso l'eredità si devolve ai parenti indicati dalla legge e prende il nome di "successione legittima o ab intestato"), in secondo luogo quando il de cuius, nel disporre con testamento, ha escluso (tecnicamente pretermesso) determinati parenti detti legittimari, a cui la legge riserva obbligatoriamente una quota di eredità, oppure in vita ha donato beni in misura da ledere diritti dei legittimari (in questi casi la successione assume il nome di "successione necessaria").

Infine è prevista la "successione testamentaria": in questo caso il soggetto dispone con proprio atto volontario ("testamento") dei proprio beni e diritti, designando i soggetti che alla sua morte gli succederanno.

 

Normativa correlata:

 

Art. 457 C.C Delazione dell'eredità.

L'eredità si devolve per legge ( 565 c.c. ss.) o per testamento (587 c.c. ss.).

Non si fa luogo alla successione legittima se non quando manca, in tutto o in parte, quella testamentaria.

Le disposizioni testamentarie non possono pregiudicare i diritti che la legge riserva ai legittimari (536, 553 c.c. ss.).

Cosa significa quota disponibile del proprio patrimonio?

La legge pone un limite alla facoltà di disporre dei propri diritti riservando ai parenti più prossimi una quota di eredità. Questi soggetti detti "legittimari" sono: il coniuge, figli legittimi, figli naturali, adottivi, e ascendenti legittimi, ai quali la legge riserva una quota di eredità (art. 536 c.c.) anche contro la volontà del defunto (cosiddetta quota riservata).

Il legislatore ha previsto che in presenza dei parenti innanzi indicati la quota di beni di cui il soggetto possa disporre in vita sia limitata (cosiddetta quota disponibile). Si riporta per comodità di utilizzo una tabella schematica riassuntiva, nella quale sono indicate le varie ipotesi di presenza e concorrenza di soggetti legittimari, e dove sono evidenziati i rapporti tra quota riservata e disponibile, nella casistica verificabile in concreto.

Tabella quota riservata/disponibile

Solo coniuge

1/2 al coniuge (riservata)

1/2 disponibile

Coniuge e un figlio

1/3 al coniuge (riservata)

1/3 al figlio (riservata)

1/3 disponibile

Coniuge con più di un figlio

1/2 ai figli (riservata)

1/4 al coniuge (riservata)

1/4 disponibile

Solo un figlio (no coniuge)

1/2 al figlio (riservata)

1/2 disponibile

2 o più figli (no coniuge)

2/3 ai figli (riservata)

1/3 disponibile

Ascendenti legittimi (no coniuge)

1/3 ascendenti (riservata)

2/3 disponibile

Coniuge + ascendenti legittimi

1/2 coniuge

1/4 ascendenti legittimi (riservata)

1/4 disponibile

 

 

Quali sono gli effetti dell'accettazione di eredità con beneficio di inventario?

 L'accettazione con beneficio di inventario ha come effetto quello di mantenere distinto il patrimonio del defunto da quello dell'erede, evitando la cosiddetta "confusione patrimoniale". Ne consegue che l'erede non è tenuto al pagamento dei debiti ereditari oltre il valore dei beni a lui pervenuti. E' necessario tenere presente, però, che da tale beneficio è possibile decadere nei seguenti casi:

1.      alienazione o sottoposizione a pegno o ipoteca dei beni ereditari senza l'autorizzazione giudiziaria

2.      omessa denunzia nell'inventario di beni appartenenti al defunto

3.      denunzia nell'inventario di passività inesistenti

4.      inosservanze procedurali in occasione della liquidazione

La conseguenza della decadenza dal beneficio di inventario si sostanzia nell'assunzione della qualità di erede puro e semplice con efficacia retroattiva dal momento dell'accettazione, e quindi con l'estensione della responsabilità per l'erede, che si trova a dover rispondere per i debiti del defunto oltre che con il patrimonio ereditato anche con il proprio.

Dove si verifica l'apertura della successione?

La successione si apre nel momento della morte del de cuius e nel luogo dell'ultimo domicilio, che può essere diverso dal luogo in cui si verifica effettivamente la morte.

Dal giorno della apertura della successione l'erede ha dieci anni per accettare. L'accettazione può essere espressa o tacita. Quella espressa si fa per atto pubblico o scrittura privata. Quella tacita si verifica quando l'erede compie uno o più atti che presuppongono la sua volontà di accettare (es: Pagamento debiti del de cuius).

Cosa si intende per eredità?

L'eredità o asse ereditario è l'insieme di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi comprendenti proprietà, diritti reali, crediti, debiti, contratti che alla morte della persona si trasmettono ai successori. Viene definita anche una universalità di diritto, in quanto l'unificazione dei beni che la compongono è operata dalla legge.

 

Quali rapporti del de cuius sono trasmissibili a causa di morte?

Alla morte della persona alcuni diritti ed obbligazioni si trasmettono ai successori, mentre altri diritti ed obbligazioni si estinguono.

In linea generale i diritti o obblighi di natura non patrimoniale (quali ad esempio gli obblighi nascenti dal matrimonio) non sono trasmissibili a persona diversa dal titolare originario e si estinguono con la morte. Per contro i diritti e gli obblighi di natura patrimoniale ed in particolare i diritti assoluti (quali la proprietà, i diritti reali minori, le garanzie reali) si trasmettono ai successori, con alcune eccezioni, come per l'usufrutto, l'abitazione e l'uso, che non possono durare oltre la vita dell'originario titolare.

Per regola generale si trasmettono anche i rapporti obbligatori, quindi crediti e debiti del defunto, con esclusione di quelli che hanno carattere strettamente personale (ad es obbligazione di fare di un famoso compositore musicale).

E' valida la rinunzia all’eredita’ effettuata da CAIA nel 1999 a fronte di un corrispettivo, in forza di una scrittura privata, con riferimento ad altra accettazione di eredita’ del 2003 effettuata dalla medesima?

Con il decesso della Sig.ra TIZIA, avvenuto nel 2003, non avendo ella in vita predisposto testamento, si è aperta una successione "AB INTESTATO". In questo tipo di successione, gli eredi legittimi, cioè coloro che hanno diritto di percepire una quota del patrimonio dell'erede (attività e passività), sono indicati dall'art. 565 c.c. (coniuge, discendenti legittimi e naturali, collaterali, altri parenti, Stato).

In relazione a quanto sopra indicato, la Sig.ra CAIA quale bis nipote del de cuius (TIZIA), accettando formalmente l'eredità, e rivestendo quindi la qualità di erede a tutti gli effetti, ha potuto ricevere la quota di sua spettanza. L'accettazione dell'eredità eseguita da CAIA di per sè non comporta alcuna conseguenza giuridica sulla rinunzia espressa dalla stessa nell'anno 1999, in relazione ad altra successione ab intestato avvenuta per il decesso del padre SEMPRONIO. Trattasi infatti di due successioni distinte e da considerare singolarmente in punto di effetti giuridici (1. successione ab intestato per decesso di SEMPRONIO anno 1999 - 2. successione ab intestato per decesso di TIZIA anno 2003).

Vi è però da considerare, in relazione alla rinunzia fatta nel 1999 verso corrispettivo in denaro, che l'art. 478 c.c., prevede che qualora la rinunzia ai diritti di successione sia fatta verso corrispettivo o a favore di alcuni soltanto dei chiamati, importa accettazione. In tal senso si è pronunciata , anche la Cassazione 13 febbraio 1960 n. 225 "La rinunzia di eredità verso corrispettivo vale accettazione. Il rinunziante, considerato come accettante non può più rinunziare.

Nella fattispecie concreta, è avvenuto che la Sig.ra CAIA, nell'anno 1999, ha rinunciato all'eredità del padre SEMPRONIO con rogito notarile del Notaio CAIETTO, tale rogito è stato successivamente trascritto nel registro delle successioni, per questo motivo sussistendo i requisiti formali (atto notarile e registrazione della successione), tale rinunzia può considerarsi valida. E' avvenuto, però, che contestualmente a tale formale rinunzia, la sig.ra CAIA ha stipulato una scrittura privata, con la quale ha convenuto, con un coerede (SEPRONIETTA), un corrispettivo in danaro per la sua rinunzia.

Questa scrittura privata, che ad oggi ha solo valore tra le parti, potrebbe essere utilizzata dalla Sig.ra CAIA, per instaurare un giudizio al fine di invalidare la rinunzia registrata nel 1999; è pur vero che in questo caso anche la Sig.ra SEMPRONIETTA sarebbe legittimata ad instaurare un giudizio per il recupero delle somme versate a CAIA (lit.x corrispettivo della rinunzia - scrittura privata del 1999).

Quali sono i diritti successori di TIZIA , moglie di SEMPRONIO (figlio della sorella del de cuius) in relazione al decesso di Caia?

Le categorie dei successibili sono indicate nell'art 565 c.c e seg., nel caso concreto con il decesso della Sig.ra CAIA, e la conseguente apertura della successione, i chiamati all'eredità per ordine e grado, sono stati i discendenti in linea retta dei fratelli (cioè i bis nipoti). Il diritto di chiamata all'eredità di TIZIA, è disciplinato dall'art 572 cc che dice" Se alcuno muore senza lasciare prole, né genitori, né altri ascendenti, ne fratelli o sorelle o loro discendenti, la successione si apre a favore del parente o dei parenti prossimi, senza distinzione di linea. La Sig.ra TIZIA , moglie di SEMPRONIO (figlio della sorella del de cuius), ha per tale ragione solo un diritto sussidiario all'eredità, e cioè, nel caso concreto solo nell'ipotesi in cui fossero mancati parenti più prossimi.

Quando si verifica la successione per rappresentazione?

La successione per rappresentazione si verifica quando un soggetto che per testamento o per legge sia chiamato a succedere ad un altro, non accetti l'eredità o vi rinunci, oppure muoia prima dell'apertura della successione, o ancora sia soggetto indegno a succedere.

In suddette ipotesi, la rappresentazione fa subentrare i discendenti legittimi o naturali, alla persona che non possa o non voglia succedere (art. 467 c.c.).

La successione per rappresentazione ha luogo in linea retta a favore dei discendenti dei figli, e in linea collaterale solo a favore dei discendenti delle sorelle e dei fratelli (art. 468 c.c.).

Importante è sottolineare che la divisione dell'eredità di fa per stirpi e non per capi, pertanto se i nipoti dell'ereditando che non ha potuto o non ha voluto accettare l'eredità sono tre, questi riceveranno in ogni caso solo la quota che sarebbe aspettata al loro ascendente, e perciò individualmente solo 1/3 della quota.

Che cosa è la petizione di eredità?

La petizione di eredita è l' azione giudiziaria che spetta all'erede che abbia accettato l'eredità contro il possessore di tutti o parte dei beni ereditari. Con la predetta azione l'erede chiede l'accertamento della sua qualità di erede e la consegueziale condanna alla consegna dei beni al possessore che li detiene illegittimamente. L'erede ha come unico onere probatorio quello di provare la sua qualità di erede. Questa azione è imprescrittibile, salvi naturalmente gli effetti dell'altrui usucapione sui singoli beni.

Quali sono le forme principali del testamento?

Le forme principali di testamento sono: testamento olografo, testamento pubblico, testamento segreto.

Il testamento olografo per la sua validità deve essere scritto, datato e sottoscritto tutto di pugno dal testatore.

Il testamento pubblico è scritto dal Notaio che provvede a raccogliere la volontà del soggetto testatore avanti a due testimoni. Le volontà raccolte vengono rilette dal Notaio e successivamente il testamento viene sottoscritto dal Testatore dai due testimoni e dal Notaio che annota anche il luogo, la data e l'ora della sottoscrizione.

Il Testamento segreto è scritto anche da persona diversa dal testatore senza particolari formalità. Il testamento una volta scritto deve essere consegnato personalmente dal testatore al Notaio avanti due testimoni. Il Notaio annota all'esterno del foglio sigillato o chiuso in una busta le formalità compiute innanzi a lui, appone la data e sottoscrive insieme al testatore e ai due testimoni.

Vorrei sapere cosa accade al patrimonio di una persona dopo il suo decesso?

La morte di una persona fa cessare la "capacità giuridica" in capo alla stessa pur lasciando inalterati i diritti personali (tra cui quelli patrimoniali) del de cuius.

La successione si apre al momento della morte.
Con l'accezione di successione ereditaria si intende quel processo giuridico che permette agli eredi di subentrare in tutti i rapporti giuridici esistenti in capo al de cuius.

Di seguito si riportano, in sintesi, le principali distinzioni in tema di successione:

successione testamentaria

Si ha successione testamentaria quando il de cuius abbia indicato mediante "testamento" le proprie volontà prima della morte.

Il testamento è un atto scritto con il quale una persona dispone del proprio patrimonio con riferimento al momento in cui avrà cessato di vivere. La particolarità del testamento è che gli effetti della volontà di chi lo rende sono sospesi dal momento della sua redazione al momento della sua morte

Altra particolarità del testamento è di essere revocabile ovvero di poter essere modificato oppure anche annullato in qualsiasi momento da parte di chi lo ha reso.

La legge prevede che il testamento possa essere di tipo olografo oppure reso per atto notarile.

successione necessaria

Il nostro Ordinamento giuridico consente ad ogni consociato di disporre dei suoi beni per il periodo successivo alla morte. La Legge prevede, altresì, che il singolo, in vita, possa donare a chi vuole i suoi beni. Tali disposizioni non devono ledere i diritti dei congiunti più prossimi.

A tal fine la Legge ha stabilito che quando vi sono determinate categorie di successibili (coniuge, figli legittimi, adottivi, naturali e, in mancanza dei figli, gli ascendenti) una parte dei beni appartenenti al defunto deve essere a loro devoluta. La quota che la Legge prevede in favore di costoro si chiama legittima o riserva. I successibili che vi hanno diritto sono denominati legittimatari o riservatari o successori necessari.

La ratio a cui il legislatore si è ispirato trova il proprio fondamento nella tutela/protezione dei vincoli famigliari, di fronte a cui la facoltà del testatore di disporre risulta condizionata.

successione legittima

Nel caso in cui non si sia manifestata una volontà testamentaria da parte del de cuius, si rende necessario procedere alla spartizione dell'eredità mediante un preciso ordine e delle precise quote fissate per legge. La legge prevede che solo alcuni soggetti - in pratica i parenti fino al sesto grado di parentela e il coniuge - abbiano diritto di succedere, peraltro secondo un determinato ordine (in mancanza di tali soggetti eredita lo Stato). Fondamento della successione legittima è, accanto alla presunta volontà del de cuius, la solidarietà familiare. Le categorie successibili, nella successione legittima, sono: il coniuge, i discendenti legittimi e naturali, gli ascendenti legittimi, i collaterali, i genitori del figlio naturale (art. 578 c.c.), gli altri parenti ed, infine, lo Stato (art. 565 c.c.). Al coniuge spetta la metà del patrimonio del defunto, se in concorso con un solo figlio (legittimo o naturale), 1/3 se concorre al successione con più figli (art. 581 c.c.), 2/3 se concorre con ascedenti legittimi o con fratelli e sorelle (art. 582 c.c.). Al coniuge supersiste si devolve l'intera eredità qualora non debba concorrere con alcuno dei predetti soggetti.

Per poter entrare in possesso di una eredità è necessario effettuare qualche atto formale?

Dopo l'apertura della successione è necessaria l'accettazione dell'eredità da parte del chiamato o dei chiamanti, l'erede ha dieci anni di tempo per accettare. L'accettazione può essere espressa (per atto pubblico o scrittura privata) oppure tacita quando l'erede si comporta di fatto come tale (per esempio, secondo alcuna giurisprudenza, è sufficiente che l'erede disponga/possieda per il tempo di tre mesi i beni pervenutigli per successione).
L'accettazione dell'eredità può essere una accettazione pura e semplice, oppure una accettazione con beneficio di inventario.
La prima comporta che i beni del defunto si confondano con il patrimonio dell'erede, con la conseguenza che l'erede dovrà attendere ai debiti del defunto non solo con i beni ereditati ma anche con il proprio patrimonio personale.
La seconda comporta che il patrimonio del de cuius diventa dell'erede ma resta separato giuridicamente dal suo patrimonio personale. In altri termini la responsabilità patrimoniale dell'erede comprende solo i beni ereditati.
L'erede, prima che sia decorso il termine per accettare, può rinunciare all'eredità.
La rinuncia va compiuta con le stesse formalità che sono richieste per l'accettazione beneficiata.

Che cosa è l’istituto giuridico della collazione?

Se gli eredi, testamentari o legittimi, sono due ovvero una pluralità, tra loro si instaura la comunione ereditaria, i coeredi partecipano alla comunione in proporzione della loro quota ereditaria.

Ciascuno dei coeredi può chiedere la divisione. Quest'ultima può compiersi con le seguenti modalità:
- in via amichevole, qualora si raggiunga un accordo con tutti i coeredi;
- in via giudiziale, qualora i coeredi non riescano a trovare una soluzione consensuale. Nel caso ciascuno di loro per ottenerla può rivolgersi all'autorità giudiziaria. Il giudice provvederà alla determinazione dell'attivo e del passivo dell'eredità, disponendo la vendita di beni per il pagamento dei debiti ereditari e procedendo alla formazione delle porzioni da assegnare ai singoli condividendi.

La collazione è un istituto peculiare alla divisione ereditaria. Essa è, infatti, prevista e disciplinata dall'art. 737 capo II titolo IV del codice civile relativo proprio alla divisione ereditaria. La collazione è funzionale alla divisione dell'eredità ed ha lo scopo di aumentare la massa ereditaria da divedere

La collazione, come suggerisce l'etimologia latina della parola, indica l'atto con il quale i discendenti e il coniuge che accettano l'eredità conferiscono nell'asse ereditario (in natura o per imputazione) quanto ricevuto dal defunto in donazione. La collazione è obbligatoria per legge salvo che il donatario ne sia dispensato dal donante nei limiti della quota disponibile (ex art. 737, c. I, c.c..).

Presupposti giuridici della collazione sono: 1) esistenza di più eredi; 2) almeno uno di loro deve essere stato beneficiato dal de cuius con una donazione; 3) non sia stata fatta dal de cuius dispensa della donazione dalla collazione.

L'effetto pratico della collazione è che tutti i beni donati dai coeredi (detti collatizi) vanno ricondotti nella massa dei beni comuni, per poi procedersi alla divisione in proporzione delle rispettive quote legittime o testamentarie.

In dottrina esiste una vivace discussione sottesa a configurare la giustificazione della collazione: taluni sostengono che la scelta operata dal legislatore sia volta alla tutela di un superiore interesse familiare, tal altri ritengono che con la collazione il legislatore tenda a garantire quella che è la volontà del testatore (le donazioni fatte ad alcuno dei discendenti od al coniuge vengono considerate anticipazioni dell'eredità e non un'attribuzione preferenziale).

L'attribuzione dei beni, da ridistribuire per effetto della collazione, non avviene in parti necessariamente uguali, ma in proporzione delle rispettive quote.

La collazione opera non solo nel caso di successione legittima, ma anche in quello di successione testamentaria. In quest'ultimo caso resteranno aperta le questioni attinenti alla determinazione delle quota da destinare a ciascun erede.

La rinuncia alla qualità di erede costituisce l'unica maniera di sottrarsi alla collazione. Pertanto, eliminata la collazione con la rinuncia all'eredità, la donazione resta valida ed efficace, con il solo limite della intangibilità delle quote di riserva spettanti agli altri legittimari. Ne consegue, per ovvi motivi di opportunità, che il donatario, ogni qualvolta la donazione ricevuta ecceda il valore della quota che gli spetterebbe come erede, rinunci all'eredità.

Nel sistema del nostro codice civile, la collazione costituisce una fase della divisione ereditaria. Per tale motivo la giurisprudenza prevalente ha affermato che, per procedere alla divisione (ed alla collazione), occorre che ci sia un relictum (patrimonio del defunto al momento della sua morte) da dividere, e - addirittura - un relictum di significativo valore.

La dottrina, viceversa, ammette la collazione anche nel caso che, mediante le donazioni, il de cuius abbia esaurito tutto il suo patrimonio. La ragione di tale orientamento trova il proprio fondamento nel fatto che con la collazione si determina una massa da dividere.

Oggetto della collazione è tutto ciò che i coeredi abbiano ricevuto per donazione, sia direttamente che indirettamente, dal defunto. Il bene donato (sia mobile che immobile) deve esistere al momento della collazione. Rientrano nella collazione anche i frutti e gli interessi dei beni donati, maturati dalla data di apertura della successione.

Possono essere soggette a collazione anche le donazioni indirette?

Per donazioni indirette si intendono quelle liberalità risultanti da schemi negoziali aventi una causa tipica diversa da quella delle donazioni. La donazione indiretta è generalmente individuata in tutte le ipotesi in cui l'arricchimento del donatario non dipende direttamente da un contratto di donazione, previsto dall'art. 769 c.c., ma da atti o negozi giuridici il cui scopo immediato, che ne costituisce l'oggetto primario, non è quello di soddisfare lo spirito di liberalità.

Tipici esempi sono: la remissione di debito, l'adempimento dell'obbligo altrui, nonché la fattispecie del contratto a favore di terzo.

Assai rilevante e frequente è nella prassi, l'ipotesi di acquisto di immobile con denaro proprio del disponente, e intestazione del bene a nome del donatario. L'analisi del fenomeno e la relativa soluzione hanno un notevole rilievo pratico. Infatti, se l'oggetto della donazione viene identificato nella somma di denaro, la collazione si concretizzerà in un obbligazione di valuta, regolata dal principio nominalistico, pertanto il donatario dovrà collazionare la somma ricevuta in donazione rivalutata degli interessi legali. Diversamente, laddove si dovesse ritenere che la donazione riguardi lo stesso bene immobile, l'oggetto della collazione sarà l'immobile o una somma corrispondente al suo valore di mercato al momento dell'apertura della successione.

La giurisprudenza sembra ormai orientata nell'individuare - per effetto dello stretto collegamento tra la dazione del denaro e l'acquisto dell'immobile - una donazione indiretta dell'immobile (e non una donazione del denaro): sicchè, in tal caso, oggetto della collazione sarà l'immobile - al valore del momento della successione - e non già il denaro (Cfr. Cass. 15-11-1997 n. 11327; Cass. 14-05-1997 n. 4231; Cass. 22-06-1994 n. 5989; Cass. 8-02-1994 n. 1257).

Le donazioni soggette a collazione sono quelle aventi carattere personale. La norma dell'art. 738 c.c. esclude dalla collazione le donazioni di modico valore, ma soltanto quelle fatte al coniuge. Ne consegue l'obbligo per gli altri collatizi di conferire anche le donazioni di beni mobili, il cui valore sia oggettivamente non rilevante.

Secondo il dettato di cui agli artt. 741 e 742 c.c., sono soggette a collazione le spese sostenute dal de cuius nelle seguenti ipotesi: assegnazioni a causa di matrimonio (restando escluse però le spese nuziali che non eccedano la misura ordinaria); avviamento degli eredi all'esercizio di un'attività produttiva o professionale (restando escluse però le spese per il mantenimento e l'educazione, e le spese ordinarie per l'istruzione artistica e professionale); riscossione di premi assicurativi sulla vita in loro favore; pagamento dei debiti degli eredi (sempre che il debito sia effettivamente dell'erede). Non sono in ogni caso soggette a collazione, oltre a quelle sopra evidenziate, le spese effettuate per riconoscenza o per spirito di liberalità di cui all'art. 770, c. II, c.c. (c.d. donazioni rimuneratorie).

Alla luce delle cose che ho letto sul vostro sito in materia di successioni e collazione, vorrei sottoporvi il seguente quesito “siamo due fratelli, circa un anno fa, a poca distanza di tempo l’uno dall’altro, sono morti entrambi i nostri genitori. Alla loro morte i miei genitori non hanno lasciato alcun testamento. Qualche anno prima della loro morte sono sicuro che i miei genitori abbiano “comprato” a mio fratello un piccolo appartamento. Vorrei sapere, visto che nei conti correnti intestati ai miei genitori c’erano solo poche migliaia di euro, se è possibile far rientrare nella massa ereditaria anche l’immobile acquistato dai miei genitori ed intestato a mio fratello”?

Nel caso prospettato, Lei può rivolgersi a Suo fratello, beneficiario, in virtù di una donazione indiretta effettuata dai suoi genitori, di un bene immobile nonché di elargizioni in denaro, con l'invio preliminare di una lettera raccomandata a/r.al fine di esperire un tentativo di bonario componimento della vertenza

Nella denegata ipotesi, ovvero in caso di insuccesso del prefato tentativo, potrebbe intentare una causa civile per lo scioglimento della divisione ereditaria previa collazione delle donazioni - anche dissimulate - per ricostruire il patrimonio ereditario e ristabilire l'uguaglianza tra coeredi.

Tenga presente che una simile azione incontra dei limiti ex art. 1417 c.c. in merito alle deduzione della prova per testimoni, in quanto subentrerebbe nella posizione del de cuius.

Se, invece, agisse in giudizio per ottenere una riduzione delle donazioni, per pretesa lesione di legittima, potrebbe provare la simulazione delle donazioni con ogni mezzo in quanto la riserva costituirebbe un suo diritto personale.

La collazione e l'azione di riduzione sono due istituti differenti in quanto con la prima si mira a riportare alla massa tutti i beni donati dal de cuius , mentre con la seconda si persegue l'obiettivo di recuperare alla quota di riserva i beni donati oltre i limiti della disponibile. In altre parole, mentre con la collazione occorre conferire tutte le donazioni ancorché vecchissime, l'azione di riduzione, dato che tende semplicemente a reintegrare la quota di riserva del legittimario, non colpisce tutte le donazioni ma solo quelle che sono necessarie a tal fine, iniziando dall'ultima in ordine di tempo.

Ulteriore differenza emerge sotto il profilo della legittimazione. Mentre l'azione di riduzione spetta al legittimario leso nella quota di legittima contro qualunque donatario, anche se non erede del defunto, il diritto alla collazione è attribuito reciprocamente ai discendenti e al coniuge contro il coerede che ha ricevuto una donazione dal de cuius e non sia stato espressamente dispensato.

Un'altra divergenza si può scorgere nella prescrizione: mentre l'azione di riduzione si prescrive con il decorso del termine decennale ordinario a far data dall'apertura della successione, l'azione di collazione è invece imprescrittibile come l'azione di divisione ereditaria.

Infine, sotto il profilo delle interferenze tra la collazione e l'azione di riduzione si può osservare come l'eccedenza della donazione, ai fini della riduzione, consiste nel fatto che la misura della donazione comprende parte dei beni che sono necessari a completare la misura della quota di riserva, mentre l'eccedenza della donazione, ai fini della collazione, sta solo a indicare che il donatario ha ricevuto più di quanto a lui spetta nel concorso con gli altri condividenti come lui discendenti dal de cuius.

 

Esiste un termine entro cui presentare la dichiarazione di successione?

La Legge 24 novembre 2006 n. 286 ha reintrodotto nel nostro ordinamento l'imposta sulle successioni e donazioni che era stata soppressa dalla Legge 18 ottobre 2001 n. 383.
La nuova normativa si applica a tutte le successioni apertesi dal 3 ottobre 2006.
E' sempre obbligatorio presentare la denuncia di successione a meno che ricorrano entrambe le seguenti condizioni: a) l'eredità sia devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta del de cuius; b) l'attivo ereditario abbia un valore non superiore ad euro 25.822,84 e non comprenda beni immobili o diritti reali immobiliari. Tali requisiti devono risultare da apposita dichiarazione scritta del o dei beneficiari.

La successione si apre al momento della morte.

Il termine per la presentazione è di un anno dalla data di apertura della successione.

La dichiarazione deve essere presentata all'Ufficio del Registro del luogo di residenza della persona scomparsa.

 

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