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Recupero crediti

 Che cosa si intende per responsabilità patrimoniale del debitore?

Secondo quanto previsto dall'art. 2740 c.c. 1 comma, il debitore risponde dell'adempimento delle proprie obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri. Tale norma sancisce il principio della responsabilità patrimoniale del debitore, secondo la quale, l'obbligato risponde all'adempimento dell'obbligazione, sia con in beni che gli appartenevano al momento in cui è sorta l'obbligazione, sia con i beni che siano successivamente entrati nel suo patrimonio. L'intero patrimonio del debitore costituisce pertanto la garanzia generica per il creditore, su cui poter far valere le proprie ragioni di credito. La regola generale prevede che la responsabilità del debitore sia illimitata.

Il comma 2° dell'art.2740 c.c., precisa che le limitazioni della responsabilità sono ammesse solo nei casi stabiliti dalla legge. (Es: Responsabilità dei soci di una S.r.l).

Oltre alla garanzia generica costituita dal patrimonio del debitore, esistono altre garanzie previste dal nostro ordinamento?

Si, le garanzie reali: Pegno e Ipoteca. Inoltre l'ordinamento prevede la fideiussione che è una garanzia personale.

L'ipoteca, qualificata nel nostro ordinamento diritto reale di garanzia avente ad oggetto esclusivamente beni immobili, consente al suo titolare di espropriare legittimamente, anche nei confronti di un successivo acquirente, i beni su cui grava l'ipoteca stessa e di essere soddisfatto con preferenza su ogni altro creditore sul prezzo ricavato dall'espropriazione.

Il pegno è un altro diritto reale di garanzia, regolato nel nostro sistema giuridico dagli artt. 2784 e seguenti c.c. ed avente fonte contrattuale, che si perfeziona con la consegna al creditore, da parte del debitore o di un terzo, di un bene mobile, sul cui ricavato, in caso di espropriazione forzata, il creditore si rivarrà con preferenza su ogni altro creditore, purché possa essere esibita una scrittura di data certa, che contenga una sufficiente indicazione del credito vantato e del bene consegnato.

Infine ai sensi dell'art. 1936 c.c. il fideiussore è colui che, obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce l'adempimento di un debito altrui. Ne deriva il carattere di accessorietà della garanzia del fideiussore rispetto all'obbligazione principale, con la conseguenza che la fideiussione non è valida se non è valida l'obbligazione principale, e che la garanzia fideiussoria non può eccedere quanto è dovuto dal debitore, né può essere prestata a condizioni più onerose. Qualora ciò accada, la garanzia opera esclusivamente entro i limiti dell'obbligazione principale, ex art. 1941 c.c., stante la nullità della clausola peggiorativa.

 
Che cos'è l'atto di precetto?

Il precetto è l'atto giudiziario per mezzo del quale il debitore viene intimato all'adempimento dell'obbligo risultante dal titolo esecutivo, entro un termine non minore a 10 giorni e con l'avvertimento che in caso di mancato adempimento si procederà all'esecuzione forzata.Il precetto deve essere notificato personalmente al debitore.

Il creditore che sia in possesso di assegno o cambiale protesta, ovvero di decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo o altro titolo esecutivo, previa notifica al del titolo al debitore, può notificare l'atto di precetto, e in caso di mancato adempimento nel termine previsto, il creditore ha la facoltà di chiedere all' Ufficiale Giudiziario competente, il pignoramento dei beni del debitore fino all'integrale soddisfacimento del proprio credito, comprensivo di interessi e spese e competenze legali e giudiziarie.

 
Cosa accade se il debitore dopo aver ricevuto l'atto di precetto non adempie spontaneamente all'obbligazione?

In caso di mancato adempimento successivamente alla notifica del titolo esecutivo e del precetto, si inizia la fase espropriativa.

Il creditore in relazione alla misura del credito e alla composizione del patrimonio del debitore, ha la facoltà di effettuare: 1) pignoramento mobiliare ai danni del debitore, in questa ipotesi oggetto del pignoramento saranno il il denaro o beni mobili appartenenti al debitore

1.      pignoramento presso terzi, in questa ipotesi l'oggetto del pignoramento sono crediti o altri beni del debitore che si trovano presso soggetti terzi (es: pignoramento di somme depositate i conto correnti bancari, o stipendi presso il datore di lavoro)

2.      pignoramento immobiliare, in questo caso l'oggetto del pignoramento sono i beni immobili che appartengono al debitore

L'oggetto della procedura espropriativa consiste nel vincolare i beni del debitore e successivamente trasformare tali beni in denaro per mezzo della vendita forzata, al fine di soddisfare con il danaro ricavato dalla vendita il creditore.

 
Ho un credito abbastanza consistente da recuperare, potreste indicarmi quali sono le tecniche normalmente adottate per il tentativo del recupero?

L'approccio adottato per il recupero dei crediti è basato prevalentemente sulla preliminare valutazione del grado di recuperabilità dei crediti, e nella determinazione della migliore strategia per il recupero, scegliendo ove possibile e conveniente il recupero stragiudiziale con accordo diretto con il debitore e limitando il ricorso alla Autorità Giudiziaria ai soli casi di prevedibile convenienza economica per il creditore. In concreto l'analisi viene svolta mediante la ricerca specifica di elementi utili per la valutazione della capacità patrimoniale del debitore attraverso la consultazione di banche dati e Uffici competenti. Sono presi in considerazione i seguenti elementi di valutazione: Grado di liquidità dell'obbligato, capienza patrimoniale del debitore verifica esistenza di protesti ed azioni esecutive ,verifica esistenza di procedure concorsuali, verifica esistenza di garanzie, reali o personali analisi dei tempi di recupero.

Solo successivamente allo svolgimento della sopraindicata analisi il professionista sceglierà la soluzione migliore per procedere al recupero del credito.

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