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Rapporti patrimoniali coniugi

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Rapporti patrimoniali coniugi

Qual è il regime patrimoniale con cui sono sposato, non avendo previsto nulla in materia?

In assenza di diversa pattuizione dei coniugi il regime patrimoniale familiare è rappresentato dalla comunione legale dei beni. Tale previsione dettata dal legislatore in epoca risalente è rimasta invariata, nonostante ad oggi sia cresciuto esponenzialmente il numero di coppie che decidono di sposarsi con il regime della separazione dei beni.

Cos’è la comunione immediata?

La comunione legale o immediata è quel regime patrimoniale, nel quale, ai sensi dell'art. 177 c.c., confluiscono di diritto tutti quei beni individuati dal legislatore in un elenco dettagliato.

Ai sensi della disposizione suddetta nella comunione immediata vengono a confluire:

- gli acquisti compiuti dai coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio;

- i frutti dei beni propri di ciascun coniuge, percepiti e non consumati allo scioglimento della comunione;

- i proventi dell'attività separata di ciascun coniuge, se al momento dello scioglimento della comunione non sono stati consumati;

- le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio.

Infine, per espressa disposizione di legge, non appartiene alla comunione immediata l'azienda di proprietà di uno solo dei coniugi anteriormente al matrimonio, mentre vi confluiscono gli utili da essa derivati ed ancora sussistenti allo scioglimento del matrimonio prodotto di accantonamento.

Cos’è la comunione de residuo?

Oltre alla comunione legale immediata il legislatore ha previsto anche una ulteriore forma di comunione genericamente qualificata comunione legale de residuo o comunione legale non immediata, tale definizione dottrinaria prende le mosse dalla funzione intrinseca che questa categoria assolve ossia racchiude tutti quei beni che residuano a seguito della preliminare divisione tra beni che cadono in comunione e beni che personali..

La suddetta categoria è formata da tutti quei beni che durante il matrimonio appartengono al coniuge che li ha percepiti e che solo se non consumati, al momento dello scioglimento della comunione, sono divisi, per la parte residua o non consumata, in parti uguali tra i coniugi.

In questa ampia categoria vengono a confluire:

- beni mobili o diritti di credito verso terzi;

- stipendi e redditi professionali;

- canoni di locazione di beni personali;

- utili netti ricavati dall'esercizio di un'impresa

- risparmi liquidi su conti correnti bancari e libretti di risparmio

- quote di società di persone

- quote di società a responsabilità limitata ove l'acquisto sia connesso ad una effettiva - partecipazione alla vita sociale

- dividendi derivati da partecipazioni sociali.

Quando può essere chiesta l’applicazione del regime di separazione?

La richiesta può essere contestuale alla celebrazione del rito nuziale oppure avvenire successivamente rivolgendosi ad un notaio, il quale, raccolto il consenso di entrambi i coniugi, provvede con atto pubblico alla modifica del regime patrimoniale curandone l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio.

Se viceversa i coniugi non sono entrambi intenzionati ad addivenire alla modifica del regime patrimoniale trasformandolo da comunione a separazione dei beni, quest'ultimo dovrà essere pronunciato con provvedimento del Tribunale cui si sia rivolto il coniuge interessato.

Quali sono i beni personali e quale regime si applica a questi ultimi?

Ai sensi dell'art. 179 c.c. non cadono in comunione, in quanto beni personali di ciascun coniuge:

- i beni acquistati dal coniuge prima del matrimonio;

- i beni acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione o successione, quando nell'atto di liberalità o nel testamento non è specificato che essi siano attribuiti alla comunione;

- i beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge (es. gli abiti, l'orologio etc.) ed i loro accessori;

- i beni che servono all'esercizio della professione del coniuge tranne quelli destinati alla conduzione di un'azienda facente parte della comunione. Può trattarsi anche di beni immobili: si pensi ad uno studio professionale;

- i beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno, nonché la pensione attinente alla perdita parziale o totale della capacità lavorativa;

- i beni acquisiti con il prezzo del trasferimento dei beni personali o col loro scambio, purché ciò sia espressamente dichiarato all'atto dell'acquisto.

Perché può essere opportuno scegliere il regime di separazione dei beni?

Talvolta il regime di separazione può risultare utile per tutelare la propria posizione economica. Oggi il numero di coppie che si sposa scegliendo questa tipologia di regime patrimoniale è in notevole aumento in quanto si presente notevolmente più flessibile alle esigenze di vita e di lavoro. Infatti, in regime di comunione legale dei beni, se uno dei due coniugi esercita la libera professione, un'attività commerciale o investimenti rischiosi ecc..., attività che oggi sono all'ordine del giorno, espone anche l'altro al rischio di dover rispondere con il proprio 50% del patrimonio familiare ai debiti eventualmente contratti nell'esercizio dell'attività lavorativa. Questo rischio può essere facilmente eliminato con la scelta del regime di separazione il quale isola la situazione patrimoniale dei due coniugi non esponendoli reciprocamente alle obbligazioni contratte separatamente.

Da quali norme è regolata l’amministrazione dei beni della comunione?

L'amministrazione ordinaria della comunione e la rappresentanza in giudizio per gli atti ad essa relativi spettano disgiuntamente ad entrambi i coniugi, mentre per gli atti di straordinaria amministrazione, come la vendita o la donazione di beni facenti parte della comunione ovvero la concessione o l'acquisto di diritti personali di godimento (es. la locazione) e per la relativa rappresentanza processuale, i coniugi devono agire congiuntamente, a norma dell'art. 180 c.c.

Peraltro il coniuge può comunque agire da solo qualora si verifichi una delle seguenti circostanze:

1.      quando l'altro coniuge rifiuta di prestare il proprio consenso all'operazione economica con riguardo ad un atto necessario nell'interesse della famiglia, previa autorizzazione del giudice (art. 181 c.c.);

2.      in caso di lontananza o di ulteriore impedimento temporaneo dell'altro coniuge, previa autorizzazione del giudice (art. 182 c.c.);

3.      se l'altro coniuge sia stato escluso dall'amministrazione ad opera del giudice perché minore d'età o impossibilitato ad amministrare o incapace di farlo; in tal caso il coniuge escluso può però sempre chiedere la reintegrazione quando vengono meno i motivi dell'esclusione (art. 183 c.c.);

4.      se l'altro coniuge è interdetto, finché non venga revocata l'interdizione stessa dal Tribunale.

Quando si scioglie la comunione dei beni dei coniugi e quali effetti ne conseguono?

La comunione dei beni nel suo complesso si scioglie nei casi previsti dall'art. 191 c.c., ovvero:

1.      a seguito della dichiarazione di assenza o morte presunta di uno dei coniugi;

2.      nell'ipotesi di annullamento del matrimonio, anche se pronunciato dal giudice canonico, purché la sentenza sia stata resa esecutiva;

3.      per effetto dello scioglimento del matrimonio, sia per morte che a seguito di divorzio, della cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché della separazione personale dei coniugi, vuoi consensuale vuoi giudiziale, ma non in forza di una mera separazione di fatto o dei provvedimenti provvisori ed urgenti emessi dal presidente del Tribunale al momento della comparizione dei coniugi davanti a sé (in tal senso, tra gli altri, Cass. sent. n. 9325/98 e n. 6234/98);

4.      in caso di separazione giudiziale dei beni, pronunciata dal giudice in presenza dell'interdizione o dell'inabilitazione di uno dei coniugi ovvero di cattiva amministrazione della comunione o, ancora, quando il disordine negli affari di uno dei coniugi o la condotta tenuta da uno di questi nell'amministrazione dei beni rischi di pregiudicare gli interessi dell'altro o, infine, quando uno dei coniugi non contribuisca proporzionalmente ai bisogni della famiglia;

5.      a seguito del mutamento del regime patrimoniale della comunione per effetto della scelta della separazione compiuta dai coniugi;

6.      nell'ipotesi di fallimento di uno dei coniugi.

Una volta sciolta, la comunione tra i coniugi rimane regolata dalle medesime norme applicabili ad ogni forma di comproprietà, dettate dagli artt. 1100 e seguenti c.c. I coniugi procederanno quindi previamente ai rimborsi ed alle restituzioni che ciascuno debba compiere qualora abbia prelevato dalla comunione in misura eccedente la propria quota e, quindi, se vorranno, alla divisione del patrimonio, ripartendo in parti uguali l'attivo.

Che cos’è il fondo patrimoniale e come si costituisce?

Il fondo patrimoniale consiste in un patrimonio vincolato costituito dai coniugi, separatamente o congiuntamente, o anche da un terzo, e destinato a far fronte ai bisogni della famiglia, a norma degli artt. 167 e seguenti c.c. Titolari dei beni, siano essi immobili, mobili registrati o titoli di credito, sono generalmente entrambi i coniugi, salvo che sia previsto diversamente.

La costituzione può avvenire in forza di un atto tra vivi avente la forma dell’atto pubblico alla presenza di due testimoni o, qualora sia compiuta ad opera di un terzo, anche mediante testamento.

In ogni caso il regime del fondo patrimoniale non si pone mai come alternativo alla comunione o alla separazione dei beni tra i coniugi, dal momento che ha sempre ad oggetto una porzione del patrimonio familiare, e non il patrimonio nella sua interezza. Ne consegue che alla restante parte dei beni dei coniugi si applicheranno, a seconda dei casi, le norme dettate in materia di comunione o di separazione dei beni.

Quali vincoli comporta la costituzione del fondo patrimoniale sui beni che lo compongono?

Ai sensi dell'art. 169 c. c., se non è stato espressamente consentito nell'atto di costituzione, non si possono alienare, ipotecare, concedere in pegno o comunque vincolare beni appartenenti al fondo patrimoniale se non con il consenso di entrambi i coniugi e, se vi sono figli minori, con l'autorizzazione del giudice, nei soli casi di necessità o utilità evidente per questi ultimi.

D'altronde poi l'art. 170 c.c. pone taluni limiti alla facoltà dei creditori di anche uno solo dei coniugi di soddisfare i propri diritti sui beni del fondo patrimoniale e sui frutti di essi, prevedendo che detti beni non possano essere assoggettati ad esecuzione per debiti che il creditore stesso sapeva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.

Peraltro, ove risulti che il debitore ha destinato taluni dei propri beni al fondo patrimoniale allo scopo di frodare i creditori, questi ultimi hanno facoltà di promuovere un'azione revocatoria, a norma dell'art. 2901 c.c., contro l'atto costitutivo del fondo patrimoniale stesso.

 

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