Avv. Paolo Nesta


Palazzo Giustizia  Roma


Palazzo Giustizia Milano

Sede di Roma: C.so Vittorio Emanuele II,  252   00186 – Roma
Tel. (+39) 06.6864694 – 06.6833101 Fax (+39) 06.6838993
Sede di Milano:  Via Pattari,  6   20122 - Milano 
Tel. (+39) 02.36556452 – 02.36556453  Fax (+ 39) 02.36556454 

 

Penale minorile

(torna all'indice degli argomenti)

 

Home page

Note legali e privacy

Dove siamo

Profilo e attività

Avvocati dello Studio

Contatti

Cassa di Previdenza e deontologia forense

Notizie di cultura e di utilità varie

 

 

 

 

 

Penale minorile

 

Sono il genitore di un ragazzo che ha commesso un reato quando ancora era minorenne ma che attualmente ha raggiunto la maggiore età, qual è il tribunale competente a giudicare?

Risposta: Il Tribunale competente è quello per i minorenni e non quello ordinario rilevato che si deve tener conto dell'età dell'imputato al momento del fatto.

Mio figlio, minorenne, ha commesso un furto e attualmente ha ricevuto una notifica da parte del Tribunale per i minorenni in cui ci viene comunicato che il PM ha chiesto il non doversi procedere per irrilevanza del fatto. Cosa significa?

Risposta: Per fatti di particolare tenuità e di occasionalità del comportamento, il PM presso il tribunale dei minori chiede al Giudice delle indagini preliminari il non doversi procedere per irrilevanza del fatto, al fine di evitare al minore di affrontare un vero e proprio processo e utilizzando le sole risultanze di atti di indagine unilateralmente formati dalla pubblica accusa. Per fatto irrilevante non si intende fatto inoffensivo ma al contrario si presuppone l'esistenza di un fatto antigiuridico e colpevole.

L’imputato minorenne può patteggiare la pena?

Risposta: L'applicazione della pena su richiesta non è prevista per i minori, in quanto presuppone per l'imputato una capacità di valutazione e di decisione che richiede una piena maturità e consapevolezza di scelte. L'art 444 del c.p.p., infatti, si pone in contrasto con il modello di giustizia minorile che è sorretto da finalità di recupero del minore piuttosto che da finalità retributive - punitive. E' prevista però la possibilità di usufruire del giudizio abbreviato e di quello immediato.

 

Mio figlio, che è attualmente minore, ha ottenuto il perdono giudiziale. Ciò significa che è stato assolto?

Risposta: Suo figlio non è stato assolto, in quanto il perdono giudiziale presuppone la colpevolezza e purchè la pena in concreto da irrogare sia nei limiti dei 2 anni, tenendo conto della diminuente della minore età e di tutte le altre circostanze eventualmente presenti. Si perdona un colpevole e non un innocente. Con il perdono si rinuncia ad una sentenza di condanna, ma si vuole ammonire il minore al fine di trattenerlo dal delinquere nuovamente. Tale istituto si differenzia dalla sospensione della pena, la quale necessita invece di una sentenza di condanna con rinuncia all'esecuzione della pena stessa.

E’ possibile proporre impugnazione avverso il provvedimento del perdono giudiziale emesso dal G.U.P. presso il Tribunale dei Minori?

Avverso la sentenza con la quale il giudice dell'udienza preliminare del tribunale per i minorenni abbia applicato il perdono giudiziale è proponibile, da parte dell'imputato, ai sensi dell'art. 32 comma 3 d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, nel testo risultante dalla declaratoria di parziale illegittimità costituzionale di cui alla sentenza della Corte cost. 11 marzo 1993, n. 77, l'opposizione allo stesso giudice dell'udienza preliminare, atteso che l'applicazione del perdono giudiziale presuppone un giudizio di responsabilità dell'imputato medesimo.

Il minore ha il potere di nominare personalmente il proprio difensore di fiducia o è un atto che spetta ai genitori o prossimi congiunti?

Il minore, al pari del maggiorenne, esprime il proprio consenso ad avvalersi di un difensore di fiducia mediante la dichiarazione di nomina, come prescritto dall'art. 96 c.p.p., manifestazione di volontà che si sostanzia in una scelta e rappresenta un atto formale, tanto che solo in casi eccezionali (qual'è quello previsto dall'art. 96, comma 3 c.p.p. con specifico riferimento alla persona che si trovi in stato di privazione della libertà personale), è ammissibile una legittimazione sostitutiva attribuita ai prossimi congiunti. Un esempio è il caso previsto dall'art. 18 c.p.p. min., il quale prevede, in caso di arresto o di fermo del minore, che gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria ne diano immediata notizia al Pubblico ministero, nonché ai genitori e ai Servizi minorili. Anche se il minore va considerato soggetto di diritti, non si può negare che lo stesso presenta una diminuita capacità di scelta all'interno del processo tanto da rendersi necessario sempre l'intervento dell'esercente della potestà genitoriale. In caso di mancata volontà dell'indagato di avvalersi di un difensore di fiducia, stante l'obbligo dell'assistenza tecnica, comporta che - ai sensi dell'art. 97 c.p.p. - sia designato dall'autorità procedente, anche al fine di garantire l'effettività del diritto di difesa, un difensore d'ufficio, il quale, a differenza di quello di fiducia, è obbligato a prestare la propria opera fino a quando l'accusato o un prossimo congiunto di questi non provveda a nominare un difensore di fiducia . Il disposto dell'art. 11 c.p.p. min. si riferisce alla figura del difensore d'ufficio, il quale deve poter vantare "una specifica preparazione nel diritto minorile". Ciò appare altamente indicativo di un differente approccio che il difensore del minore deve tenere rispetto all'esercizio del proprio ministero in procedimenti ordinari.

Quando un minore è imputabile?

Per i minori di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, il giudice penale è tenuto ad accertare di volta in volta, con riferimento al singolo episodio criminoso, la capacità di intendere e di volere che, per questa peculiare fascia di età, implica la verifica della raggiunta maturità, ossia dell'avvenuta evoluzione intellettiva, psicologica e fisica del minore, della capacità di intendere certi valori, di distinguere il bene dal male, nonché a determinarsi nella scelta dell'uno o dell'altro comportamento. A tal fine, occorre apprezzare una molteplicità di fattori correlati alle condizioni familiari, al grado di istruzione e di educazione, alla natura del reato commesso, al comportamento antecedente, contemporaneo e successivo al fatto. Il giudizio sulla maturità del minore, ai sensi dell'art. 98 c.p., non è necessariamente legato a particolari indagini tecniche e ben può essere formulato dal giudice attraverso l'esame della condotta del minore al momento della commissione del fatto, in epoca antecedente e nel corso del giudizio. Quando, però, vi è incertezza sulla minore età dell'imputato, il giudice dispone, anche di ufficio la perizia. Qualora, anche dopo la perizia, permangano dubbi sulla minore età, questa è presunta ad ogni effetto. In presenza di dichiarazione fatta da sedicente all'atto dell'arresto in ordine alla propria minore età, di successiva produzione del passaporto che conferma tale elementi, ove le risultanze dell'esame radiografico carpale, pur affermando la maggiore età, non siano incompatibili con il dato anagrafico documentale, è da ritenere al riguardo un ragionevole dubbio sulla minore età, determinando quindi la competenza del Tribunale per i minorenni. Il giudice può legittimamente non ritenere attendibili i dati anagrafici risultanti da un documento di identità, facendo esso fede fino a querela di falso solo con riferimento all'autorità che lo ha emanato e non per quanto riguarda la veridicità delle attestazioni ivi contenute e discendenti dalle dichiarazioni dell'intestatario del documento.

Mio figlio, oggi maggiorenne, vorrebbe chiedere la riabilitazione per un reato commesso quando era minore, cosa deve fare?

L'art. 25 della L.835/35 prevede l'istituto della riabilitazione. Quando il minore, già condannato per reati, ha compiuto gli anni 18 e non è sottoposto ad esecuzione di pene o di misure di sicurezza, il tribunale per i minorenni della dimora abituale del minore, su richiesta del pubblico ministero, su domanda dell'interessato e anche d'ufficio in camera di consiglio, esamina tutti i precedenti del minore, richiama gli atti che lo riguardano e assume informazioni sulla sua condotta. Se ritiene che il minore sia completamente emendato e degno di essere ammesso a tutte le attività della vita sociale dichiara la riabilitazione. Questa fa cessare le pene accessorie e tutti gli altri effetti penali delle condanne riportate dal minore, preveduti da leggi e regolamenti penali, civili e amministrativi, salvo le limitazioni stabilite per la concessione della sospensione condizionale della pena e del perdono giudiziale.
Se appare insufficiente la prova dell'emenda, il tribunale può rinviare l'indagine al compimento del 21° anno del minore. Il tribunale provvede con sentenza senza assistenza di difensori, sentiti l'autorità di pubblica sicurezza provinciale, il pubblico ministero, l'esercente la patria potestà o la tutela e il minore.
Il provvedimento di riabilitazione è annotato nella sentenza o nelle sentenze di condanna ed è iscritto nel casellario giudiziario. Copia di esso è trasmessa all'autorità di pubblica sicurezza del luogo di nascita e dell'abituale dimora del minore.
Dichiarata la riabilitazione, nel certificato penale non si fa alcuna menzione dei precedenti penali del minorenne anche se richiesto da una pubblica amministrazione, salvo che abbia attinenza con procedimenti penali.
Sono applicabili le disposizioni degli art. 180 e 181 del codice penale.
Alla revoca della riabilitazione si procede a norma dell'art. 600 del codice di procedura penale.

La competenza a decidere sull'istanza di riabilitazione speciale per i minorenni prevista dall'art. 24 r.d.l. n. 1404/34, conv. con l. n. 835/35, appartiene al tribunale di sorveglianza e non al tribunale per i minorenni allorché il richiedente abbia superato, all'atto della domanda, il venticinquesimo anno di età.

La riabilitazione minorile, prevista dall'art. 24 del r.d.l. 20 luglio 1934 n. 1404, non estingue la pena principale e non elimina le limitazioni stabilite per la concessione della sospensione condizionale della pena e del perdono giudiziale.

La parte offesa da reato può costituirsi parte civile nei confronti dell’imputato minorenne?
Nel processo penale minorile è esclusa la possibilità di costituzione di parte civile, è possibile però alla persona offesa di presentare memorie in ogni stato e grado di merito del procedimento, e indicare elementi di prova, nei limiti previsti, non essendo tale facoltà in contrasto con le esigenze educative del minore imputato. La riparazione economica diretta in favore della parte offesa, invece, è funzionale alle finalità educative e responsabilizzanti dell'istituto della messa alla prova e va distinta dall'azione per risarcimento danni, inammissibile nella sede processuale minorile. Nel processo minorile, essendo precluso l'esercizio dell'azione civile (art. 10 d.P.R. 22 settembre 1988 n. 448), la presenza della persona offesa può interessare le parti private solo in quanto la stessa persona offesa possa fornire un suo apporto alla conoscenza dei fatti per cui si procede.

 

(torna all'indice degli argomenti)

Legislazione e normativa nazionale

Dottrina e sentenze

Consiglio Ordine Roma: informazioni

Rassegna stampa quotidiana

Articoli, comunicati e notizie

Interventi, pareri e commenti degli Avvocati

Formulario di atti e modulistica

Informazioni di contenuto legale

Utilità per attività legale

Links a siti avvocatura e siti giuridici