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Elenco delle domande e risposte più frequenti (faq) in materia di Mutuo

E' legittimo il c.d. ammortamento alla francese?

No.

E’ nulla la clausola prevedente l’ammortamento alla francese poiché applica l’interesse composto e non quello semplice poiché il tasso di interesse nominale pattuito letteralmente nel contratto non può essere maggiorato dal piano di ammortamento che deve essere calcolato applicando l’interesse semplice: il tasso effettivo non può essere superiore rispetto a quello convenuto nella parte letterale.

L’ammortamento alla francese viola infatti gli artt. 1283 – 1284 e 1419 c.c., come confermato dal Tribunale di Bari – Sezione distaccata di Rutigliano – con sentenza n. 113 del 29.10.08.

Gli interessi scaduti per mancato pagamento di una rata producono a loro volta degli interessi?

No, salvo la banca proponga apposita domanda giudiziale o siano pattuiti con convenzione successiva alla loro scadenza ex art. 1283 c.c., applicabile secondo la Corte di Cassazione (sentenza n. 2593 del 20.02.03).

 Quali sono i termini per richiedere la restituzione di interessi, remunerazioni e costi non concordati e non dovuti poiché superiori ai limiti normativamente previsti ed in ogni caso a quelli nominali?

Secondo consolidato principio giurisprudenziale la mancata contestazione degli estratti conto bancari rende incontestabili le annotazioni in conto ma non comporta la decadenza da contestazioni relative alla validità ed efficacia delli rapporti negoziali sottostanti (Cass., 18.01.06, n. 870; Cass., 16.01.97, n. 404; Corte d’App. Lecce, 18.09.08 n. 568; Trib. Bari n. 113 del 29.10.08; Trib. Teramo n. 23/06)

Relativamente alla prescrizione: l’azione volta alla declaratoria della nullità della clausola è imprescrittibile mentre l’azione finalizzata ad ottenere il rimborso delle somme percepite a tale titolo è soggetta alla prescrizione ordinaria decennale in tema di ripetizione di indebito in applicazione dell’art. 2946 c.c. Il termine di decorrenza decennale è ravvisabile non nel pagamento della singola rata bensì dalla data di chiusura del rapporto (saldo finale) poiché il mutuo e relativo conto corrente d’appoggio sono caratterizzati da continuità, unitarietà e fluidità che cessano solo con l’esaurimento del rapporto (Cass., 14.05.05, n. 10127; Cass., 23.03.04, n. 5720; Cass., 03.05.99, n. 4389; Cass., 14.04.98, n. 3783; C. Appello Lecce, 18.09.08, n. 568; Trib. Vigevano 12.02.08 e Trib. Bari, n. 113 del 29.10.08).

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