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Diritto del consumatore

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Diritto del consumatore

Ho letto che esiste una apposita tutela per chi acquista un pacchetto turistico; è vero? Quando si applica questa disciplina?

Il Codice del Consumo (D.L.vo 6 settembre 2005, n. 206), al capo II del titolo IV (articoli 82 – 100) prevede un’apposita tutela per il cittadino – consumatore che abbia acquistato un c.d. “pacchetto turistico” sul territorio nazionale.

La disciplina di tutela del consumatore nel caso di acquisto di pacchetti turistici (viaggi, vacanze e circuiti tutto compreso), a norma dell’art. 84 del Codice del Consumo, si applica nel caso di pacchetti venduti ad un prezzo forfetario, di durata superiore alle 24 ore o comprendenti almeno una notte, che presentino almeno 2 dei seguenti elementi: 1) trasporto, 2) alloggio, 3) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio (es: itinerari, visite, escursioni).

Il contratto di vendita di pacchetti turistici deve essere redatto in forma scritta e in termini chiari e precisi; al consumatore deve essere rilasciata copia sottoscritta o timbrata dall’organizzatore.

 

Pochi giorni prima della partenza per una vacanza “tutto compreso” l’operatore mi ha comunicato che il prezzo era aumentato. È lecito?

A norma dell’art. 90 del Codice del Consumo (D.L.vo 6 settembre 2005, n. 206) la revisione del prezzo forfetario corrisposto per l’acquisto di un pacchetto turistico è ammessa solo quando espressamente prevista nel contratto (occorre quindi leggere attentamente il contratto che si sottoscrive) e solo in conseguenza della variazione del costo trasporto, del carburante, dei diritti e delle tasse quali quelle di atterraggio, di sbarco e imbarco nei porti e negli aeroporti.

Ovviamente l’operatore deve adeguatamente motivare al consumatore l’aumento dei costi.

Tale aumento non può essere superiore al dieci per cento dell’originario ammontare; in caso l’aumento sia superiore l’acquirente può recedere dal contratto, previo rimborso delle somme già versate.

In ogni caso, l’aumento non può essere richiesto se mancano meno di venti giorni dalla partenza.

In caso di over – booking come può difendersi il consumatore?

Innanzitutto occorre definire cosa si intende per “overbooking”. Con overbooking si intende l’invalsa prassi, usualmente adottata delle compagnie aeree e dalle catene alberghiere, consistente nell’emissione di un numero di prenotazioni superiore ai posti disponibili, tale da comportare l’impossibilità, per alcuni passeggeri muniti di regolare prenotazione, di imbarcarsi sull’aereo o di godere dell’agognato soggiorno.

Una prima tutela al cittadino – consumatore è stata predisposta dall’Unione Europea, dapprima con il Regolamento CEE n. 295 del 04/02/1991, il quale prevedeva compensazioni per i passeggeri nel caso di negato imbarco, e poi con il Regolamento CE n. 261 del 11/02/2004, con il quale venivano inasprite tali compensazioni pecuniarie.

Oggi, ove il viaggio venga cancellato per fatto imputabile all’organizzatore, il consumatore ha diritto ad ottenere (ai sensi dell’art. 92 del Codice del Consumo, D. L.vo 6 settembre 2005, n. 206) 1) altro pacchetto di qualità equivalente o superiore senza supplemento di prezzo, ovvero 2) un pacchetto di qualità inferiore previa restituzione della differenza, ovvero 3) rimborso, entro 7 giorni dalla cancellazione o dal recesso, della somma corrisposta.

In ogni caso, in caso di mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte da parte dell’organizzatore, lo stesso è tenuto al risarcimento del danno, salvo che non provi che il mancato o inesatto adempimento è dipeso da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile (es.: guerra, terremoto, tsunami, etc.)(art. 93 Codice del Consumo).

Mi hanno rubato denaro ed oggetti personali dall’armadietto della palestra. Ho chiesto al titolare il risarcimento del danno ma mi è stato risposto che si non risponde per i beni depositati nell’armadietto. E’ vero?

Allorquando si paga il biglietto di ingresso per accedere ad una palestra (o ad una piscina), si stipula un contratto complesso con il quale il titolare della palestra si obbliga non solo a far accedere l’utilizzatore alle attrezzature sportive, ma anche a fargli godere di tutte le attrezzature che si trovano nella palestra stessa, ivi compresi gli armadietti atti a riporre i beni ed oggetti personali.

Il titolare si assume quindi anche l’obbligo di custodire i beni degli avventori e a restituirli al termine dell’attività sportiva.

Secondo la giurisprudenza maggioritaria si applica infatti, al deposito presso gli armadietti della palestra, la disciplina riguardante il deposito in albergo di cui agli artt. 1783 e seguenti c.c..

Per effetto di tale assimilazione, il gestore dell’impianto sportivo risponde per ogni deterioramento, distruzione o sottrazione delle cose portate nell’impianto sportivo.

Eventuali dinieghi di responsabilità risulterebbero del tutto inefficaci e privi di fondamento a norma dell’art. 1785 quater c.c..

Sono stato morso da un animale presso un hotel estero dove trascorrevo le mie vacanze; preciso che l’animale era stato utilizzato dall’albergatore per l’intrattenimento degli ospiti. Al rientro ho fatto richiesta di danno al tour operator che mi aveva organizzato il soggiorno, ma questi rifiuta ogni responsabilità. Ho diritto a richiedere i danni? E a chi?

Sicuramente Lei avrà diritto ad ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti a causa del morso e il diniego di responsabilità posto in essere dal tour operator risulta del tutto infondato e pretestuoso.

La fattispecie in esame è regolata dal Codice del Consumo (D. Lgs. 206 del 2005) agli artt. 93-96, i quali prevedono la responsabilità dell’organizzatore in caso di mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni da questi assunte.

In questi casi il tour operator va responsabile per i danni occorsi ai consumatori-vacanzieri a questi occorsi durante il periodo di vacanza.

Nel caso in esame il tour operator non potrebbe nemmeno invocare l’esonero da responsabilità previsto dall’art. 96 del Codice del Consumo, a mente del quale l’organizzatore non risponde dei danni se questi sono imputabili al consumatore, se dipendono dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o da caso fortuito o forza maggiore.

La Suprema Corte di Cassazione, intervenendo recentemente in materia, ha statuito che il pacchetto turistico non si esaurisce nel vitto e alloggio da fornire al turista, ma comprende anche i doveri di salvaguardia dell’incolumità del turista (Cass. Civile, Sez. III, sentenza 03/12/2009, n. 25396).

In altri termini, l’organizzatore ha l’obbligo di verificare il grado di affidabilità della struttura turistica prescelta,  assumendosi così il rischio d’impresa, che consiste anche nella possibilità di sbagliare la scelta dei collaboratori.

Pertanto, le consiglio di insistere nella Sua richiesta di risarcimento danni al tour operator.

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