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"La responsabilità del difensore
per errore o negligenza nell'adempimento del mandato
professionale trae origine dal contratto con cui è stato
conferito l'incarico di difesa. Trattasi pertanto di
responsabilità contrattuale; non extracontrattuale, come
ha erroneamente deciso la sentenza impugnata.
La corresponsione degli interessi
sulle somme dovute a titolo di risarcimento del danno
non è soggetta all'art. 1219 c.c., comma 2, n. 1, ma
spetta a decorrere dal primo atto di costituzione in
mora del responsabile e comunque da data non anteriore a
quella in cui il danno si è concretamente verificato.
La Corte di appello avrebbe potuto
far decorrere gli interessi da una data anteriore alla
domanda giudiziale solo a fronte di espressa domanda
dell'interessato, previa dimostrazione dei presupposti
giuridici e di fatto della sua fondatezza."
Cassazione Civile, Sezione Sesta,
13-12-2011, n. 26783
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri
Magistrati:
Dott. FINOCCHIARO Mario -
Presidente
Dott. MASSERA Maurizio -
Consigliere
Dott. SEGRETO Antonio - Consigliere
Dott. VIVALDI Roberta - Consigliere
Dott. LANZILLO Raffaella - rel.
Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 15003/2010 proposto da:
B.L. (OMISSIS), elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 281/283, presso
lo studio dell'avvocato PETRASSI MAURO, rappresentato e
difeso dall'avvocato BRASILE GERARDO giusta delega a
margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
SAI ASSICURAZI0NI SPA, ?.. SAS;
- intimate -
avverso la sentenza n, 158/2010
della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA del 24/02/2009,
depositata il 18/02/2010;
udita la relazione della causa
svolta nella camera di consiglio del 17/11/2011 dal
Consigliere Relatore Dott. RAFFAELLA LANZILLO;
è presente il P.G. in persona del
Dott. ANTONIETTA CARESTIA. La Corte:
Svolgimento del processo
- E' stata depositata in
Cancelleria la seguente relazione ai sensi dell'art.
380bis c.p.c.:
"1.- La Corte di appello
dell'Aquila ha confermato la sentenza emessa in primo
grado dal Tribunale di Vasto, che ha condannato l'avv.
B.L. al risarcimento dei danni in favore della s.a.s.
Michelangelo, a seguito di una
causa nella quale il B. aveva prestato alla società la
sua attività difensiva, con modalità ritenute negligenti
e fonte di responsabilità professionale. Il Tribunale
aveva anche respinto la domanda di garanzia, proposta
dal responsabile nei confronti della sua assicuratrice,
s.p.a. SAI. Il B. propone quattro motivi di ricorso per
cassazione.
2.- Le società intimate non hanno
depositato difese.
3.- Con il primo motivo il
ricorrente lamenta errata motivazione, nella parte in
cui la Corte di appello ha rimesso in istruttoria la
causa - già assegnata al Collegio per la decisione -
rimettendo ingiustificatamente in termini tutte le
controparti per lo svolgimento di attività istruttorie.
Espone che la causa promossa dalla
Michelangelo per responsabilità professionale era stata
riunita alla causa che egli stesso aveva separatamente
promosso contro la SAI per essere garantito; che il
Collegio, ritenuta la necessità che la causa contro la
SAI venisse istruita, ha concesso termine per svolgere
le proprie istanze a tutte le parti, ivi inclusa la
Michelangelo, trascurando il fatto che le domande di
quest'ultima erano già state completamente istruite in
precedenza; che la domanda di rimessione in termini era
stata formulata solo dalla SAI e che l'istruttoria può
essere riaperta solo in relazione alle istanze delle
parti che non siano state ammesse e che vengano
riproposte in sede di precisazione delle conclusioni.
3.1.- Il motivo è inammissibile
sotto più di un profilo.
Il ricorrente in primo luogo
prospetta come "errata motivazione" censure che
attengono a violazione di legge ed in particolare alla
violazione delle norme che regolano lo svolgimento del
processo:
norme che non vengono in alcun modo
richiamate.
In secondo luogo non specifica
quali nuove prove sarebbero state irritualmente ammesse
ed esperite su istanza della Michelangelo, dopo la
rimessione in termini, e sotto quale profilo
l'ammissione sarebbe tornata a suo danno, comportando
l'adozione di una sentenza per lui sfavorevole.
Manca cioè la prova della rilevanza
delle censure ai fini dell'annullamento della sentenza
impugnata.
In terzo luogo il ricorrente non ha
prodotto, nè ha richiamato nel ricorso, gli atti e i
documenti su cui il motivo si fonda (istanze istruttorie
o documenti prodotti dalla Michelangelo, asseritamente
inammissibili, loro esito e contenuto, ecc.), come
prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 366
c.p.c., n. 6, (Cass. civ. Sez. 3, 17 luglio 2008 n.
19766; Cass. civ. S.U. 2 dicembre 2008 n. 28547, Cass.
civ. Sez. Lav, 7 febbraio 2011 n. 2966).
4.- Con il secondo motivo il
ricorrente denuncia errata motivazione e vizio di
ultrapetizione, nella parte in cui la Corte di appello
lo ha condannato a corrispondere alla Michelangelo gli
interessi sulle somme dovute a decorrere dalla data
dell'illecito, anzichè dalla data in cui sono stati
concretamente sostenuti gli esborsi, qualificando
erroneamente come extracontrattuale la responsabilità
addebitatagli. (Si tratta delle somme che l'avv. B. è
tenuto a rimborsare alla Michelangelo, per le spese
legali che la società è stata condannata a pagare alle
controparti, erroneamente chiamate in giudizio nella
causa da cui ha avuto origine l'azione di
responsabilità).
Rileva il ricorrente che
erroneamente la sentenza impugnata ha applicato l'art.
1219 c.c., comma 2, n. 1, poichè nella specie si
trattava di responsabilità contrattuale, sicchè gli
interessi dovevano farsi decorrere dalla data della
domanda giudiziale, salvo che la parte interessata
formulasse specifica e fondata domanda di pagamento
degli interessi a decorrere da una data anteriore,
domanda che nella specie non è stata proposta.
4.1.- Il motivo è fondato.
La responsabilità del difensore per
errore o negligenza nell'adempimento del mandato
professionale trae origine dal contratto con cui è stato
conferito l'incarico di difesa. Trattasi pertanto di
responsabilità contrattuale; non extracontrattuale, come
ha erroneamente deciso la sentenza impugnata.
La corresponsione degli interessi
sulle somme dovute a titolo di risarcimento del danno
non è soggetta all'art. 1219 c.c., comma 2, n. 1, ma
spetta a decorrere dal primo atto di costituzione in
mora del responsabile e comunque da data non anteriore a
quella in cui il danno si è concretamente verificato.
La Corte di appello avrebbe potuto
far decorrere gli interessi da una data anteriore alla
domanda giudiziale solo a fronte di espressa domanda
dell'interessato, previa dimostrazione dei presupposti
giuridici e di fatto della sua fondatezza.
La motivazione della Corte di
appello, secondo cui sarebbe da ritenere sufficiente a
far decorrere gli interessi da una data anteriore la
generica domanda di condanna al pagamento degli
"accessori" sulle somme richieste, è insufficiente e
giuridicamente errata.
5.- Con il terzo motivo il
ricorrente lamenta ancora errata motivazione, nella
parte in cui la Corte di appello ha respinto la sua
domanda nei confronti della SAI, ritenendo che la
copertura assicurativa dovesse considerarsi sospesa ai
sensi dell'art. 1901 c.c., poichè - trattandosi di
polizza a copertura della responsabilità professionale
con premio variabile in relazione al volume di affari -
esso assicurato aveva omesso di comunicare annualmente
le variazioni, limitandosi a corrispondere il premio
base. Con il quarto motivo denuncia errata motivazione
sulla sua eccezione di nullità della clausola n. 12
delle condizioni generali di polizza, che dispone la
sospensione della garanzia assicurativa nel caso di
mancata comunicazione delle variazioni, con il
conseguente, mancato adeguamento del premio.
Il ricorrente richiama la
giurisprudenza di questa Corte secondo cui l'omessa
comunicazione non giustifica di per sè sola la
sospensione della garanzia assicurativa, ma deve essere
valutata in base ai principi generali in tema di
importanza dell'inadempimento e di buona fede
nell'esecuzione del contratto, al fine di accertare se,
nel caso concreto, si tratti di inadempimento
sufficientemente grave da giustificare la totale
sospensione della garanzia assicurativa.
Rileva poi che la clausola n, 12 è
da ritenere nulla per mancanza di causa.
6.- I due motivi, che possono
essere congiuntamente esaminati perchè connessi, sono
fondati.
6.1.- Nei contratti di
assicurazione contro i danni che prevedano la
determinazione del premio in base ad elementi variabili
(cosiddetta assicurazione con clausola di regolazione
del premio), l'obbligo dell'assicurato di comunicare
periodicamente all'assicuratore gli elementi variabili
costituisce oggetto di un'obbligazione civile diversa da
quelle indicate nell'art. 1901 c.c., il cui
inadempimento non comporta l'automatica sospensione
della garanzia, ma può giustificare un tale effetto,
così come la risoluzione del contratto, solo in base ai
principi generali in tema di importanza
dell'inadempimento e di buona fede nell'esecuzione del
contratto (Cass. civ. Sez. 3, 19 luglio 2004 n. 13344;
Idem, 18 febbraio 2005 n. 3370; Cass. civ. S.U. 28
febbraio 2007 n. 4631; Cass. civ. Sez. 3, 14 luglio 2009
n. 16394; Idem 11 giugno 2010 n. 14065).
Il giudice di merito è pertanto
tenuto ad accertare se l'omessa comunicazione abbia
costituito inadempimento grave, tale da giustificare la
risoluzione del contratto (soprattutto con riguardo
all'incidenza o meno delle variazioni non comunicate sul
rischio assicurato), e se l'omessa comunicazione, così
come il diniego della copertura assicurativa da parte
dell'assicuratore, costituiscano comportamenti conformi
a buona fede, alla luce dell'intero svolgimento del
rapporto fra le parti.
Nella specie la Corte di appello
avrebbe dovuto valutare, per esempio, se la mancata
comunicazione della variazione del volume di affari
avesse comportato un aggravamento del rischio a carico
dell'assicuratore, poichè in ipotesi il volume era
effettivamente aumentato; se l'assicurato avesse pagato
i premi nella misura richiesta dalla stessa compagnia
assicuratrice; se quest'ultima avesse mai sollecitato
l'invio della documentazione necessaria per
l'adeguamento del premio, informando l'assicurato dei
gravi effetti dell'omissione, ecc..
Nel ritenere automaticamente
sospesa la garanzia, a prescindere da ogni accertamento,
la Corte di appello è incorsa nella violazione dei
principi di legge, così come interpretati dalla
giurisprudenza di questa Corte.
6.2.- Fondata è anche la censura di
omesso esame dell'eccezione di nullità della clausola n.
12 delle condizioni generali di assicurazione, eccezione
che appare in linea di principio meritevole di
accoglimento, ai sensi dell'art. 1932 c.c., ove si
consideri che la clausola in oggetto estende la
sospensione della copertura assicurativa ad un caso non
espressamente previsto dall'art. 1901 c.c., introducendo
così una deroga alla disciplina di diritto comune in
senso sfavorevole all'assicurato (cfr., con riguardo ad
altra disposizione dell'art. 1901, Cass. civ. Sez. 3, 3
settembre 2007 n. 18525).
5.- Propongo che il ricorso sia
deciso in Camera di consiglio, con l'accoglimento del
secondo, terzo e quarto motivo e la dichiarazione di
inammissibilità del primo motivo".
- La relazione è stata comunicata
al pubblico ministero e ai difensori delle parti.
- Il P.M. non ha depositato
conclusioni scritte.
Il ricorrente ha depositato
memoria, dichiarando di rinunciare al primo motivo di
ricorso.
Motivi della decisione
Il Collegio, all'esito dell'esame
del ricorso, condivide la soluzione e gli argomenti di
cui alla relazione, quanto al primo motivo di ricorso.
Sul secondo motivo rileva che la
sentenza impugnata ha confermato la decisione di primo
grado, quanto alla decorrenza degli interessi dalla data
dell'illecito, sul rilievo che trattasi di effetto
conseguente alla qualificazione della responsabilità del
professionista come responsabilità extracontrattuale,
contenuta nella sentenza di primo grado. Relativamente a
tale qualificazione la sentenza di primo grado non è
stata impugnata (cfr. le conclusioni dell'appellante,
riportate nella sentenza di appello), sicchè è passata
in giudicato e, trattandosi di giudicato interno, la
questione deve essere rilevata di ufficio.
Ne consegue che correttamente la
Corte di appello ha confermato la decorrenza degli
interessi dalla data dell'illecito.
Il terzo motivo è inammissibile
perchè non autosufficiente, in quanto il ricorrente non
ha prodotto in giudizio la polizza di assicurazione, nè
ha trascritto nel ricorso il contenuto delle relative
clausole, per la parte che interessa in questa sede,
come prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 366
c.p.c., n. 6, con riguardo ai documenti sui quali il
ricorso si fonda (come da giurisprudenza cit. nella
relazione).
Il quarto motivo è inammissibile,
poichè prospetta come vizio di motivazione una questione
- asserita nullità della clausola n. 12 del contratto di
assicurazione - che potrebbe avere rilievo solo sotto il
profilo della violazione di legge.
Il ricorso deve essere rigettato.
Non essendosi costituiti gli
intimati non vi è luogo a pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
La Corte di cassazione rigetta il
ricorso.
Depositato in Cancelleria il 23
dicembre 2011. |