Si difende da solo in un giudizio
di opposizione a una multa e la spunta su Roma Capitale.
I tempi sono cambiati davvero, di Roma “caput mundi”
restano solo le vestigia. Il Giudice di Pace accoglie
l’opposizione, promossa da un automobilista, avverso una
multa contestatagli per violazione del codice della
strada. L’automobilista si difende da solo, senza
l’assistenza di un avvocato. Ha fatto bene, finché si
può, alla larga dagli avvocati. Tuttavia, nonostante
l’automobilista abbia vinto la causa, il giudice
compensa le spese di lite.
Poca roba, ma l’automobilista in
questione non ci sta e promuove reclamo. Il Tribunale di
Roma rigetta il reclamo. Tenace, l’automobilista,
promuove ricorso per Cassazione. Sa il fatto suo. Il
giudice di secondo grado ritiene la statuizione di
compensazione delle spese sufficientemente motivata in
ragione della affermata limitata attività difensiva
della parte, correlata alla natura della controversia,
considerato altresì che in materia di opposizione a
sanzione amministrativa la parte privata non ha
l’obbligo di farsi rappresentare in giudizio da un
avvocato e che la legge la esenta dal pagamento del
contributo unificato nonché dalle spese di notifica a
del ricorso. In altri termini, il costo è minimo. Il
ricorrente censura la sentenza impugnata per avere posto
a base della conferma della pronuncia di statuizione
delle spese considerazioni inidonee e intimamente
contraddittorie, in quanto valevoli per tutte le cause
in materia di opposizione a sanzione amministrativa. Con
l’ Ordinanza n. 26987/2011, la Suprema Corte accoglie il
ricorso. La censura è fondata. l’art. 92, secondo comma
cod. proc. civ., nel testo introdotto dall’art. 2 della
legge 28 dicembre 2005, n. 263, dispone che il giudice
può compensare le spese, in tutto o in parte, se vi è
soccombenza reciproca o concorrono altre” gravi e
eccezionali ragioni ”, esplicitamente indicate nella
motivazione “, a tal fine, non è sufficiente che il
giudicante fornisca una qualsiasi motivazione, ma è
necessario che esponga argomentazioni giuridiche o di
fatto idonee a giustificare la statuizione di
compensazione adottata in concreto, potendo solo in tal
caso ritenersi che la disposizione di legge sia stata
osservata. Nel caso di specie, sussiste la violazione
contestata, stante che le ragioni esposte dal giudicante
appaiono del tutto generiche e riferite alla particolare
struttura del procedimento di opposizione, senza alcun
riferimento concreto agli aspetti della controversa in
atto. Pronuncia cassata con rinvio con esplicitazione
del principio di diritto cui dovrà conformarsi il
giudice del rinvio : le gravi e eccezionali ragioni, da
indicarsi esplicitamente nella motivazione, in presenza
delle quali, ai sensi dell’art. 92, secondo comma, cod.
proc. civ., nel testo introdotto dall’art. 2 della legge
28 dicembre 2005, n. 263, il giudice può compensare, in
tutto o in parte, le spese del giudizio, non possono
essere tratte dalla struttura del tipo di procedimento
contenzioso applicato né dalle particolari disposizioni
processuali che lo regolano, ma devono trovare
riferimento in particolari e specifiche circostanze o
aspetti della controversia decisa.
Anna Teresa Paciotti
Corte di Cassazione – Ordinanza n. 26987/2011
Dicembre
15, 2011 · Categoria
Leggi e Sentenze Circolari
Automobilista batte Roma Capitale - Vittorioso
nell’opposizione a una multa no alla compensazione delle
spese
Corte di Cassazione Sez. Sesta Civ. - Ord. del
15.12.2011, n. 26987
Fatto e diritto
Il Collegio
letto il ricorso proposto da F. M. per la cassazione
della sentenza n. 10673 del Tribunale di Roma del 12
maggio 2010 che aveva respinto il suo appello avverso la
pronuncia del giudice di pace che accogliendo la sua
opposizione avverso il verbale di accertamento di una
violazione del codice della strada, aveva compensato
interamente le spese di lite, ritenendo il giudice di
secondo grado che la statuizione di compensazione delle
spese fosse sufficientemente motivata in ragione della
affermata” limitata attività difensiva ” della parte,
correlata alla natura della controversia, considerato
altresì che in materia di opposizione a sanzione
amministrativa la parte privata non ha l’obbligo di
farsi rappresentare in giudizio da un avvocato e che la
legge la esenta dal pagamento del contributo unificato
nonché dalle spese di notifica a del ricorso;
letto il controricorso di Roma Capitale;
vista la relazione redatta ai sensi dell’art. 380 bis
cod. proc. civ. dal consigliere delegato dotto E.B. che
ha concluso per la fondatezza del ricorso, osservando
che:
- ” il primo motivo di ricorso, che denunzia violazione
o falsa applicazione degli artt. 91, 92, 118 disp. att.
e 132 cod. proc. civ. e 24 e 11 Cost., censura la
sentenza impugnata per avere posto a base della conferma
della pronuncia di statuizione delle spese
considerazioni inidonee ed intimamente contraddittorie,
in quanto valevoli per tutte le cause in materia di
opposizione
a sanzione amministrativa “;
” il motivo appare fondato, tenuto conto che l’art. 92,
secondo comma cod. proc. civ., nel testo introdotto
dall’art. 2 della
legge 28 dicembre 2005, n. 263, dispone che il
giudice può compensare le spese, in tutto o in parte, se
vi è soccombenza reciproca o concorrono altre” gravi ed
eccezionali ragioni ”, esplicitamente indicate nella
motivazione “;
” a tal fine, non è sufficiente che il giudicante
fornisca una qualsiasi motivazione, ma è necessario che
esponga argomentazioni giuridiche o di fatto idonee a
giustificare la statuizione di compensazione adottata in
concreto, potendo solo in tal caso ritenersi che la
disposizione di legge sia stata osservata (Cass. Il.
21521 del 2010 ) “:
“nel caso di specie, sussiste la violazione contestata,
atteso che le ragioni esposte dal giudicante appaiono
del tutto generiche e riferite alla particolare
struttura del procedimento di opposizione, senza alcun
riferimento concreto agli aspetti della controversa in
atto “;
- ” gli altri motivi di ricorso vanno considerati
assorbiti “;
rilevato che la relazione è stata regolarmente
comunicata al Procuratore Generale, che non ha svolto
controsservazioni, e notificata alle parti e che la sola
parte ricorrente ha depositato memoria;
ritenuto che le argomentazioni e la conclusione della
relazione meritano di essere interamente condivise,
apparendo rispondenti sia a quanto risulta dall’esame
degli atti di causa che all’orientamento della
giurisprudenza di questa Corte sopra indicato, cui
questo Collegio ritiene di dover dare piena adesione;
che, pertanto, il ricorso va accolto, con conseguente
cassazione della sentenza impugnata e rinvio della
causa, anche per la liquidazione delle spese, ad altra
Sezione del Tribunale di Roma, che si atterrà, nel
decidere, al seguente principio di diritto: Le ” gravi
ed eccezionali ragioni “, da indicarsi esplicitamente
nella motivazione, in presenza delle quali, ai sensi
dell’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., nel testo
introdotto dall’art. 2 della legge 28 dicembre 2005, n.
263, il giudice può compensare, in tutto o in parte, le
spese del giudizio non possono essere tratte dalla
struttura del tipo di procedimento contenzioso applicato
né dalle particolari disposizioni processuali che lo
regolano, ma devono trovare riferimento in particolari e
specifiche circostanze o aspetti della controversia
decisa.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e
rinvia, anche per la liquidazione delle spese, ad
Depositata in Cancelleria il 15.12.2011
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