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Automobilista batte Roma Capitale-Vittorioso nell’opposizione a una multa no alla compensazione delle spese-cass. l’ Ordinanza n. 26987/2011-commento e testo-Studio legale law.it

 

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Si difende da solo in un giudizio di opposizione a una multa e la spunta su Roma Capitale. I tempi sono cambiati davvero, di Roma “caput mundi” restano solo le vestigia. Il Giudice di Pace accoglie l’opposizione, promossa da un automobilista, avverso una multa contestatagli per violazione del codice della strada. L’automobilista si difende da solo, senza l’assistenza di un avvocato. Ha fatto bene, finché si può, alla larga dagli avvocati. Tuttavia, nonostante l’automobilista abbia vinto la causa, il giudice compensa le spese di lite.

 

Poca roba, ma l’automobilista in questione non ci sta e promuove reclamo. Il Tribunale di Roma rigetta il reclamo. Tenace, l’automobilista, promuove ricorso per Cassazione. Sa il fatto suo. Il giudice di secondo grado ritiene la statuizione di compensazione delle spese sufficientemente motivata in ragione della affermata limitata attività difensiva della parte, correlata alla natura della controversia, considerato altresì che in materia di opposizione a sanzione amministrativa la parte privata non ha l’obbligo di farsi rappresentare in giudizio da un avvocato e che la legge la esenta dal pagamento del contributo unificato nonché dalle spese di notifica a del ricorso. In altri termini, il costo è minimo. Il ricorrente censura la sentenza impugnata per avere posto a base della conferma della pronuncia di statuizione delle spese considerazioni inidonee e intimamente contraddittorie, in quanto valevoli per tutte le cause in materia di opposizione a sanzione amministrativa. Con l’ Ordinanza n. 26987/2011, la Suprema Corte accoglie il ricorso. La censura è fondata. l’art. 92, secondo comma cod. proc. civ., nel testo introdotto dall’art. 2 della legge 28 dicembre 2005, n. 263, dispone che il giudice può compensare le spese, in tutto o in parte, se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre” gravi e eccezionali ragioni ”, esplicitamente indicate nella motivazione “, a tal fine, non è sufficiente che il giudicante fornisca una qualsiasi motivazione, ma è necessario che esponga argomentazioni giuridiche o di fatto idonee a giustificare la statuizione di compensazione adottata in concreto, potendo solo in tal caso ritenersi che la disposizione di legge sia stata osservata. Nel caso di specie, sussiste la violazione contestata, stante che le ragioni esposte dal giudicante appaiono del tutto generiche e riferite alla particolare struttura del procedimento di opposizione, senza alcun riferimento concreto agli aspetti della controversa in atto. Pronuncia cassata con rinvio con esplicitazione del principio di diritto cui dovrà conformarsi il giudice del rinvio : le gravi e eccezionali ragioni, da indicarsi esplicitamente nella motivazione, in presenza delle quali, ai sensi dell’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., nel testo introdotto dall’art. 2 della legge 28 dicembre 2005, n. 263, il giudice può compensare, in tutto o in parte, le spese del giudizio, non possono essere tratte dalla struttura del tipo di procedimento contenzioso applicato né dalle particolari disposizioni processuali che lo regolano, ma devono trovare riferimento in particolari e specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa.

 

 

 

Anna Teresa Paciotti

Corte di Cassazione – Ordinanza n. 26987/2011

Dicembre 15, 2011 · Categoria Leggi e Sentenze Circolari 

 

Automobilista batte Roma Capitale - Vittorioso nell’opposizione a una multa no alla compensazione delle spese

Corte di Cassazione Sez. Sesta Civ. - Ord. del 15.12.2011, n. 26987

 

Fatto e diritto

Il Collegio
letto il ricorso proposto da F. M. per la cassazione della sentenza n. 10673 del Tribunale di Roma del 12 maggio 2010 che aveva respinto il suo appello avverso la pronuncia del giudice di pace che accogliendo la sua opposizione avverso il verbale di accertamento di una violazione del codice della strada, aveva compensato interamente le spese di lite, ritenendo il giudice di secondo grado che la statuizione di compensazione delle spese fosse sufficientemente motivata in ragione della affermata” limitata attività difensiva ” della parte, correlata alla natura della controversia, considerato altresì che in materia di opposizione a sanzione amministrativa la parte privata non ha l’obbligo di farsi rappresentare in giudizio da un avvocato e che la legge la esenta dal pagamento del contributo unificato nonché dalle spese di notifica a del ricorso;
letto il controricorso di Roma Capitale;
vista la relazione redatta ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ. dal consigliere delegato dotto E.B. che ha concluso per la fondatezza del ricorso, osservando che:
- ” il primo motivo di ricorso, che denunzia violazione o falsa applicazione degli artt. 91, 92, 118 disp. att. e 132 cod. proc. civ. e 24 e 11 Cost., censura la sentenza impugnata per avere posto a base della conferma della pronuncia di statuizione delle spese considerazioni inidonee ed intimamente contraddittorie, in quanto valevoli per tutte le cause in materia di opposizione
a sanzione amministrativa “;
” il motivo appare fondato, tenuto conto che l’art. 92, secondo comma cod. proc. civ., nel testo introdotto dall’art. 2 della legge 28 dicembre 2005, n. 263, dispone che il giudice può compensare le spese, in tutto o in parte, se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre” gravi ed eccezionali ragioni ”, esplicitamente indicate nella motivazione “;
” a tal fine, non è sufficiente che il giudicante fornisca una qualsiasi motivazione, ma è necessario che esponga argomentazioni giuridiche o di fatto idonee a giustificare la statuizione di compensazione adottata in concreto, potendo solo in tal caso ritenersi che la disposizione di legge sia stata osservata (Cass. Il. 21521 del 2010 ) “:
“nel caso di specie, sussiste la violazione contestata, atteso che le ragioni esposte dal giudicante appaiono del tutto generiche e riferite alla particolare struttura del procedimento di opposizione, senza alcun riferimento concreto agli aspetti della controversa in atto “;
- ” gli altri motivi di ricorso vanno considerati assorbiti “;
rilevato che la relazione è stata regolarmente comunicata al Procuratore Generale, che non ha svolto controsservazioni, e notificata alle parti e che la sola parte ricorrente ha depositato memoria;
ritenuto che le argomentazioni e la conclusione della relazione meritano di essere interamente condivise, apparendo rispondenti sia a quanto risulta dall’esame degli atti di causa che all’orientamento della giurisprudenza di questa Corte sopra indicato, cui questo Collegio ritiene di dover dare piena adesione;
che, pertanto, il ricorso va accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa, anche per la liquidazione delle spese, ad altra Sezione del Tribunale di Roma, che si atterrà, nel decidere, al seguente principio di diritto: Le ” gravi ed eccezionali ragioni “, da indicarsi esplicitamente nella motivazione, in presenza delle quali, ai sensi dell’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., nel testo introdotto dall’art. 2 della legge 28 dicembre 2005, n. 263, il giudice può compensare, in tutto o in parte, le spese del giudizio non possono essere tratte dalla struttura del tipo di procedimento contenzioso applicato né dalle particolari disposizioni processuali che lo regolano, ma devono trovare riferimento in particolari e specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la liquidazione delle spese, ad

 
Depositata in Cancelleria il 15.12.2011

 

 

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