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Sequestro ante causam – Controversia rientrante nella mediazione obbligatoria ex art. 5 comma I d.lgs. 28/2010 – Instaurazione del giudizio di merito – Preventivo tentativo di mediazione – Conciliazione dei termini. Tribunale Brindisi, 09 gennaio 2012 - Sez. Dist. Francavilla Fontana - Est. Marseglia.-

 

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La parte che abbia richiesto ed ottenuto un sequestro “ante causam” per una controversia rientrante in una delle materie di cui all’art. 5, comma I, d.lgs. 28/2010, pur volendo esperire il procedimento di mediazione non potrà esimersi dall’instaurare il giudizio di merito ex art. 669octies c.p.c. prima o nel corso della mediazione stessa, in quanto, il termine di durata della procedura conciliativa ai sensi dell’art. 6 d.lgs. n. 28/2010 può spingersi fino a 4 mesi, ed è dunque più ampio rispetto al termine perentorio di cui all’art. 669-octies, comma 1 c.p.c. Di conseguenza, la parte interessata, ove volesse attendere l’esito della media-conciliazione prima di introdurre il giudizio di merito, rischierebbe, in caso di mancato accordo, di vedere vanificata anche la tutela conservativa già ottenuta a seguito dell’inefficacia ex art. 669-novies c.p.c.  Paradossalmente, le altre due strade ipotizzabili, se da un lato consentirebbero di evitare il suddetto rischio, dall’altro produrrebbero comunque un irragionevole aggravio per il diritto di difesa (in primis sul piano dei costi processuali) poiché: attivando la mediazione contestualmente all’instaurazione del giudizio di merito, specie ove la mediazione stessa si dovesse concludere positivamente, la parte avrebbe sopportato invano anche le spese per introdurre il giudizio, poi non più necessario; instaurando solo il giudizio, la parte stessa andrebbe incontro ad una pronunzia giudiziale di improcedibilità alla prima udienza, con conseguente invito a procedere a mediazione ed a sopportarne i relativi costi. (Giuseppe Buffone) (riproduzione riservata)

 

 

 

Segnalazione del Dott. Giuseppe Buffone

 

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