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E’ questo l’innovativo principio
enunciato dal CdS, sez. III, con la recentissima
ordinanza in commento.
Peri il Massimo Organo della
Giustizia amministrativa, infatti, considerato che, ad
onta dell’accoglimento dell’istanza cautelare presentata
in primo grado - per difetto di motivazione dell’atto
impugnato - il Tar non ha fissato la data di discussione
del ricorso nel merito e rilevata la necessità di una
sollecita definizione nel merito della controversia -
sede nella quale si dovrà stabilire se la motivazione
posta a fondamento del provvedimento di destituzione
sia, a confronto con tutte le risultanze istruttorie,
persuasiva ed immune da vizi logici - l’appello
cautelare merita accoglimento ai soli fini della
fissazione del merito in primo grado con la dovuta
priorità, lasciando ferma sino ad allora la sospensione
dell’esecuzione dell’atto di destituzione.
N. 00138/2012 REG.PROV.CAU.
N. 09468/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione
Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro
generale 9468 del 2011, proposto da***
contro***
per la riforma
dell’ordinanza cautelare del T.A.R.
PUGLIA - BARI: SEZIONE I n. 707/2011, resa tra le parti,
concernente la destituzione dal servizio di dipendente
statale.
Visto l'art. 62 cod. proc. amm;
Visti il ricorso in appello e i
relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'atto di costituzione in
giudizio di Camilla Saettone;
Vista la impugnata ordinanza
cautelare del Tribunale amministrativo regionale di
accoglimento della domanda cautelare presentata dalla
parte ricorrente in primo grado;
Viste le memorie difensive;
Relatore nella camera di consiglio
del giorno 13 gennaio 2012 il Cons. Hadrian Simonetti e
uditi per le parti gli avvocati Pellegrino e dello Stato
Urbani Neri.
Considerato che, ad onta
dell’accoglimento dell’istanza cautelare presentata in
primo grado, per difetto di motivazione dell’atto
impugnato, il Tar non ha fissato la data di discussione
del ricorso nel merito;
Rilevata la necessità di una
sollecita definizione nel merito della controversia,
sede nella quale si dovrà stabilire se la motivazione
posta a fondamento del provvedimento di destituzione
sia, a confronto con tutte le risultanze istruttorie,
persuasiva ed immune da vizi logici;
Ritenuto che, in tale prospettiva,
l’appello cautelare meriti accoglimento ai soli fini
della fissazione del merito in primo grado con la dovuta
priorità, lasciando ferma sino ad allora la sospensione
dell’esecuzione dell’atto di destituzione;
che vi siano giustificati motivi
per compensare le spese della presente fase.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale (Sezione Terza)
Accoglie l'appello, nei limiti ed
agli effetti di cui in motivazione;
Compensa le spese.
La presente ordinanza è depositata
presso la segreteria della Sezione che provvederà a
darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di
consiglio del giorno 13 gennaio 2012 con l'intervento
dei magistrati:
Pier Giorgio Lignani, Presidente
Alessandro Botto, Consigliere
Bruno Rosario Polito, Consigliere
Angelica Dell'Utri, Consigliere
Hadrian Simonetti, Consigliere,
Estensore
L'ESTENSORE - IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/01/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3,
cod. proc. amm.)
Se il TAR non fissa l’udienza di
merito dopo l’accoglimento della sospensiva, il CdS può
accogliere l’appello cautelare ai soli fini della
fissazione del merito in primo grado, lasciando ferma
sino ad allora la sospensione della esecuzione dell’atto
impugnato (Cons. di Stato N. 00138/2012)
Presidente: Pier Giorgio Lignani
Consiglio di Stato Sezione
giurisdizionale n. 00138/2012, sez. Terza del 16/1/2012
Ico_a+ Ico_a-
N. 00138/2012 REG.PROV.CAU.
N. 09468/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione
Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro
generale 9468 del 2011, proposto da***
contro***
per la riforma
dell’ordinanza cautelare del T.A.R.
PUGLIA - BARI: SEZIONE I n. 707/2011, resa tra le parti,
concernente la destituzione dal servizio di dipendente
statale.
Visto l'art. 62 cod. proc. amm;
Visti il ricorso in appello e i
relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'atto di costituzione in
giudizio di Camilla Saettone;
Vista la impugnata ordinanza
cautelare del Tribunale amministrativo regionale di
accoglimento della domanda cautelare presentata dalla
parte ricorrente in primo grado;
Viste le memorie difensive;
Relatore nella camera di consiglio
del giorno 13 gennaio 2012 il Cons. Hadrian Simonetti e
uditi per le parti gli avvocati Pellegrino e dello Stato
Urbani Neri.
Considerato che, ad onta
dell’accoglimento dell’istanza cautelare presentata in
primo grado, per difetto di motivazione dell’atto
impugnato, il Tar non ha fissato la data di discussione
del ricorso nel merito;
Rilevata la necessità di una
sollecita definizione nel merito della controversia,
sede nella quale si dovrà stabilire se la motivazione
posta a fondamento del
provvedimento di destituzione sia,
a confronto con tutte le risultanze istruttorie,
persuasiva ed immune da vizi logici;
Ritenuto che, in tale prospettiva,
l’appello cautelare meriti accoglimento ai soli fini
della fissazione del merito in primo grado con la dovuta
priorità, lasciando ferma sino ad allora la sospensione
dell’esecuzione dell’atto di destituzione;
che vi siano giustificati motivi
per compensare le spese della presente fase.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale (Sezione Terza)
Accoglie l'appello, nei limiti ed
agli effetti di cui in motivazione;
Compensa le spese.
La presente ordinanza è depositata
presso la segreteria della Sezione che provvederà a
darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di
consiglio del giorno 13 ge |