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Se il TAR non fissa l’udienza di merito dopo l’accoglimento della sospensiva, il CdS può accogliere l’appello cautelare ai soli fini della fissazione del merito in primo grado, lasciando ferma sino ad allora la sospensione della esecuzione dell’atto impugnato (Cons. di Stato N. 00138/2012)-commento e testo

 

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E’ questo l’innovativo principio enunciato dal CdS, sez. III, con la recentissima ordinanza in commento.

Peri il Massimo Organo della Giustizia amministrativa, infatti, considerato che, ad onta dell’accoglimento dell’istanza cautelare presentata in primo grado - per difetto di motivazione dell’atto impugnato - il Tar non ha fissato la data di discussione del ricorso nel merito e rilevata la necessità di una sollecita definizione nel merito della controversia - sede nella quale si dovrà stabilire se la motivazione posta a fondamento del provvedimento di destituzione sia, a confronto con tutte le risultanze istruttorie, persuasiva ed immune da vizi logici - l’appello cautelare merita accoglimento ai soli fini della fissazione del merito in primo grado con la dovuta priorità, lasciando ferma sino ad allora la sospensione dell’esecuzione dell’atto di destituzione.

 

 

 

 

N. 00138/2012 REG.PROV.CAU.

N. 09468/2011 REG.RIC.         

 

REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

 

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 9468 del 2011, proposto da***

contro***

per la riforma

dell’ordinanza cautelare del T.A.R. PUGLIA - BARI: SEZIONE I n. 707/2011, resa tra le parti, concernente la destituzione dal servizio di dipendente statale.

 

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Camilla Saettone;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2012 il Cons. Hadrian Simonetti e uditi per le parti gli avvocati Pellegrino e dello Stato Urbani Neri.

 

Considerato che, ad onta dell’accoglimento dell’istanza cautelare presentata in primo grado, per difetto di motivazione dell’atto impugnato, il Tar non ha fissato la data di discussione del ricorso nel merito;

Rilevata la necessità di una sollecita definizione nel merito della controversia, sede nella quale si dovrà stabilire se la motivazione posta a fondamento del provvedimento di destituzione sia, a confronto con tutte le risultanze istruttorie, persuasiva ed immune da vizi logici;

Ritenuto che, in tale prospettiva, l’appello cautelare meriti accoglimento ai soli fini della fissazione del merito in primo grado con la dovuta priorità, lasciando ferma sino ad allora la sospensione dell’esecuzione dell’atto di destituzione;

che vi siano giustificati motivi per compensare le spese della presente fase.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

Accoglie l'appello, nei limiti ed agli effetti di cui in motivazione;

Compensa le spese.

La presente ordinanza è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

 

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2012 con l'intervento dei magistrati:

 

Pier Giorgio Lignani, Presidente

Alessandro Botto, Consigliere

Bruno Rosario Polito, Consigliere

Angelica Dell'Utri, Consigliere

Hadrian Simonetti, Consigliere, Estensore

 

L'ESTENSORE - IL PRESIDENTE

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 16/01/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Se il TAR non fissa l’udienza di merito dopo l’accoglimento della sospensiva, il CdS può accogliere l’appello cautelare ai soli fini della fissazione del merito in primo grado, lasciando ferma sino ad allora la sospensione della esecuzione dell’atto impugnato (Cons. di Stato N. 00138/2012)

Presidente: Pier Giorgio Lignani

Consiglio di Stato Sezione giurisdizionale n. 00138/2012, sez. Terza del 16/1/2012

 

 

               

               

Ico_a+ Ico_a-

 

N. 00138/2012 REG.PROV.CAU.

N. 09468/2011 REG.RIC.         

 

REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 9468 del 2011, proposto da***

contro***

per la riforma

dell’ordinanza cautelare del T.A.R. PUGLIA - BARI: SEZIONE I n. 707/2011, resa tra le parti, concernente la destituzione dal servizio di dipendente statale.

 

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Camilla Saettone;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2012 il Cons. Hadrian Simonetti e uditi per le parti gli avvocati Pellegrino e dello Stato Urbani Neri.

 

Considerato che, ad onta dell’accoglimento dell’istanza cautelare presentata in primo grado, per difetto di motivazione dell’atto impugnato, il Tar non ha fissato la data di discussione del ricorso nel merito;

Rilevata la necessità di una sollecita definizione nel merito della controversia, sede nella quale si dovrà stabilire se la motivazione posta a fondamento del

provvedimento di destituzione sia, a confronto con tutte le risultanze istruttorie, persuasiva ed immune da vizi logici;

Ritenuto che, in tale prospettiva, l’appello cautelare meriti accoglimento ai soli fini della fissazione del merito in primo grado con la dovuta priorità, lasciando ferma sino ad allora la sospensione dell’esecuzione dell’atto di destituzione;

che vi siano giustificati motivi per compensare le spese della presente fase.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

Accoglie l'appello, nei limiti ed agli effetti di cui in motivazione;

Compensa le spese.

La presente ordinanza è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 ge

 

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