Persona e danno.it
Cass. Civ., sez. III, 2 gennaio
2012, n. 5, Pres. Finocchiaro M., Rel. Lanzillo
“Nella specie la Corte di appello
ha congruamente e logicamente motivato la sua decisione,
rilevando che è legittimato ad agire in revocatoria
anche il titolare di un credito meramente eventuale,
qual è quello derivante da fideiussione, come ha più
volte affermato la giurisprudenza di questa Corte,
richiamata nella sentenza; che l'atto di trasferimento
non può considerarsi anteriore al sorgere del credito
per il solo fatto che la fideiussione in vigore alla
data della vendita non era stata escussa, in quanto la
prima fideiussione, venuta a scadere nel 2000, è stata
rinnovata per altri due anni, con contratto 19.5.2000
nel quale si specificava che il rinnovo avveniva negli
stessi termini e con le stesse modalità della
fideiussione precedente (alla quale era allegata, fra
l'altro, una scrittura con cui la B. dichiarava di
essere comproprietaria con la sorella della quota del
50% della villetta che ha poi venduto, impegnandosi a
comunicare preventivamente alla creditrice Seven ogni
successiva variazione del suo patrimonio: obbligo
rimasto inadempiuto).
Correttamente la Corte di appello
ha omesso di attribuire rilievo al breve lasso di tempo
intercorso fra la scadenza della prima fideiussione
(14.5.2000) e la sottoscrizione della seconda
(10.5.2000), essendo ogni questione assorbita dalla
circostanza che chi abbia prestato fideiussione per un
debito altrui è a conoscenza del fatto di poter essere
chiamato a rispondere del debito, pur se non sia a
conoscenza del preciso ammontare del debito stesso.
L'anteriorità dell'atto di
trasferimento - che richiede la prova della dolosa
preordinazione - deve essere valutata con riferimento
alla data della fideiussione; non a quella in cui il
fideiussore sia venuto a conoscenza dei singoli atti di
indebitamento del debitore garantito, come si desume dal
principio per cui la revocatoria può essere esercitata
anche a garanzia di crediti futuri od eventuali …”
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri
Magistrati:
Dott. FINOCCHIARO
Mario - Presidente -
Dott. MASSERA
Maurizio - Consigliere -
Dott. SEGRETO
Antonio - Consigliere -
Dott. VIVALDI
Roberta - Consigliere -
Dott. LANZILLO
Raffaella - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 21471/2010 proposto da:
B.C., B.N. (OMISSIS),
elettivamente
domiciliate in ROMA, VIA DELLA
BALDUINA 7,int. 15 presso lo studio
dell'avvocato TROVATO CONCETTA
MARIA RITA, che le rappresenta e
difende 6 unitamente agli avvocati
GERMANO GIUSEPPE e BAVATI PAOLO
giusta procura per atto notaio
Domenico Curione di Bologna
dell'1.12.2011, rep. n. 26646
allegata in i 2011 atti;
- ricorrenti -
contro
SEVEN SPA (d'ora innanzi "SEVEN")
(OMISSIS), in persona del
presidente del consiglio di
amministrazione elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA S. ALBERTO MAGNO 9,
presso lo studio dell'avvocato
SEVERINI GAETANO, che la
rappresenta e difende unitamente agli
avvocati MARTORELLI RENATO,
MARTORELLI GIORGIO giusta procura
speciale in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 629/2010
della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, del
12.3.2010, depositata il
17/06/2010;
udita la relazione della causa
svolta nella camera di consiglio del
15/12/2011 dal Consigliere Relatore
Dott. RAFFAELLA LANZILLO;
udito l'Avvocato GERMANO GIUSEPPE,
difensore delle ricorrenti che si
riporta agli scritti;
è presente il P.G. in persona del
Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO che
nulla osserva.
La Corte:
PREMESSO IN FATTO E DIRITTO
- Il 7 novembre 2011 è stata
depositata in Cancelleria la seguente relazione ai sensi
dell'art. 380 bis c.p.c.:
"1.- Con la sentenza impugnata in
questa sede la Corte di appello di Bologna ha confermato
la revoca ai sensi dell'art. 2901 c.c., del
trasferimento della proprietà della quota di un mezzo di
una villetta in Comune di (OMISSIS) da B.N. alla sorella
B.C.. La revoca è stata disposta dal Tribunale di
Bologna su domanda della s.p.a. Seven, alla quale
l'alienante aveva prestato fideiussione fino a L. 350
milioni per i debiti inerenti all'attività del marito,
distributore dei prodotti della Seven. B.N. e C.
propongono sei motivi di ricorso per cassazione.
Resiste la s.p.a. Seven con
controricorso.
2.- Con il primo motivo le
ricorrenti denunciano omessa o insufficiente motivazione
quanto alla conoscenza del pregiudizio che l'atto di
trasferimento avrebbe arrecato ai creditori.
La Corte di appello avrebbe omesso
di considerare che esse non potevano essere a conoscenza
dell'esistenza dell'esposizione debitoria fino a L. 350
milioni del garantito, Ba.Gi., alla data del
trasferimento (25.11.1999), poichè a tale data il debito
era stato accertato fra le parti entro i limiti di L.
80.169.601, relativamente alle sole forniture fino al
1999 (la Seven produce zainetti ed altro materiale
scolastico, di cui il Ba.
era distributore, la cui fornitura
è stagionale, esaurendosi nella primavera di ogni anno);
che la fideiussione era venuta a scadere il 14.5.2000 ed
era stata rinnovata (ma non prorogata) per altri due
anni solo il 19.5.2000, con netta soluzione di
continuità rispetto al periodo precedente; che la B.N.,
separata di fatto dal marito, non poteva essere a
conoscenza degli atti di indebitamento successivi al
1999, quindi neppure dell'asserito pregiudizio per i
creditori dell'atto di vendita; che il trasferimento
deve considerarsi anteriore alla fideiussione contratta
il 19.5.2000 - unica rilevante, non essendo stata
escussa la fideiussione del 1998 - sicchè l'attrice
avrebbe dovuto dimostrare la dolosa preordinazione
dell'atto di disposizione ad eludere il debito,
dimostrazione che non è stata data e su cui la Corte di
appello ha omesso ogni motivazione.
3.- Con il secondo e il terzo
motivo denuncia violazione dell'art. 2729 c.c., e
insufficiente motivazione, assumendo che la Corte di
appello ha ritenuto sussistenti sufficienti presunzioni
a dimostrazione della conoscenza del pregiudizio, in
mancanza dei requisiti di cui alla citata norma, in
quanto le risultanze istruttorie non evidenziano
elementi gravi, precisi e concordanti idonei allo scopo.
4.- Con il quarto motivo lamenta
insufficiente motivazione quanto alla partecipazione
dell'acquirente alla dolosa preordinazione dell'atto a
sottrarre il bene alla garanzia per i creditori, sia
perchè la stessa venditrice non ne era a conoscenza, sia
perchè il grado di parentela e l'esiguità del prezzo di
vendita - circostanze menzionate nella motivazione della
Corte di appello - non costituiscono circostanze
significative, in quanto non risulta come la sorella
potesse essere a conoscenza dei debiti del Ba., essendo
noto fra l'altro che normalmente il prezzo dichiarato
nel rogito non corrisponde al prezzo effettivo.
5.- Con il quinto e il sesto motivo
lamenta violazione dell'art. 345 c.p.c., ed
insufficiente ed illogica motivazione, nei capo in cui
la Corte di appello ha ritenuto inammissibile perchè
nuova la domanda da esse proposta in appello che, ove
anche fossero stati accertati i presupposti per la
revoca, il debito venisse accertato in una somma non
superiore all'importo di L. 80.000.000. Assumono le
ricorrenti che esse non possono essere ritenute a
conoscenza, e responsabili, del debito accumulato dal
Ba. successivamente alla scadenza del primo contratto di
fideiussione. Si tratterebbe non di domanda nuova, ma di
mera argomentazione difensiva; mentre l'altra
circostanza richiamata a motivazione dalla Corte di
appello - cioè il fatto che B.N. non avesse comunicato
preventivamente alla Seven la sua intenzione di vendere
l'immobile, come si era contrattualmente impegnata a
fare - sarebbe rilevante solo come inadempimento
contrattuale; non al fine di dimostrare la conoscenza
del pregiudizio per i creditori.
3.- Tutti i motivi - che possono
essere congiuntamente esaminati perchè connessi - sono
inammissibili, oltre che manifestamente infondati,
poichè attengono alla valutazione delle prove ed alle
considerazioni di merito in base alle quali la Corte di
appello è pervenuta al suo convincimento circa la
sussistenza di tutti i requisiti per la revocabilità
dell'atto di trasferimento:
circostanze non suscettibili di
riesame, ove risultino correttamente e logicamente
motivate, come deve dirsi del caso di specie.
Com'è noto, il ricorso ai sensi
dell'art. 360 c.p.c., n. 5, è ammissibile solo quando
siano rilevabili vizi logici o giuridici interni
all'iter argomentativo mediante il quale il giudice di
merito è pervenuto alla sua decisione; non per il solo
fatto che il ricorrente dissenta dal contenuto della
decisione impugnata e dalle valutazioni di merito ivi
contenute.
Nella specie la Corte di appello ha
congruamente e logicamente motivato la sua decisione,
rilevando che è legittimato ad agire in revocatoria
anche il titolare di un credito meramente eventuale,
qual è quello derivante da fideiussione, come ha più
volte affermato la giurisprudenza di questa Corte,
richiamata nella sentenza; che l'atto di trasferimento
non può considerarsi anteriore al sorgere del credito
per il solo fatto che la fideiussione in vigore alla
data della vendita non era stata escussa, in quanto la
prima fideiussione, venuta a scadere nel 2000, è stata
rinnovata per altri due anni, con contratto 19.5.2000
nel quale si specificava che il rinnovo avveniva negli
stessi termini e con le stesse modalità della
fideiussione precedente (alla quale era allegata, fra
l'altro, una scrittura con cui la B. dichiarava di
essere comproprietaria con la sorella della quota del
50% della villetta che ha poi venduto, impegnandosi a
comunicare preventivamente alla creditrice Seven ogni
successiva variazione del suo patrimonio: obbligo
rimasto inadempiuto).
Correttamente la Corte di appello
ha omesso di attribuire rilievo al breve lasso di tempo
intercorso fra la scadenza della prima fideiussione
(14.5.2000) e la sottoscrizione della seconda
(10.5.2000), essendo ogni questione assorbita dalla
circostanza che chi abbia prestato fideiussione per un
debito altrui è a conoscenza del fatto di poter essere
chiamato a rispondere del debito, pur se non sia a
conoscenza del preciso ammontare del debito stesso.
L'anteriorità dell'atto di
trasferimento - che richiede la prova della dolosa
preordinazione - deve essere valutata con riferimento
alla data della fideiussione; non a quella in cui il
fideiussore sia venuto a conoscenza dei singoli atti di
indebitamento del debitore garantito, come si desume dal
principio per cui la revocatoria può essere esercitata
anche a garanzia di crediti futuri od eventuali:
principio che la Corte di appello
ha richiamato e che vale a maggior ragione nei casi in
cui l'atto di disposizione abbia per oggetto proprio il
bene immobile (l'unico) che il fideiussore aveva
dichiarato al creditore di possedere, all'atto
dell'assunzione della garanzia, impegnandosi a dare
preventiva notizia di eventuali atti di trasferimento.
La mancata comunicazione è
rilevante sotto tutti i profili, non solo come
inadempimento contrattuale e agli effetti del
risarcimento dei danni, come, assumono le ricorrenti
(anche a non voler considerare che la revoca del
trasferimento produce anch'essa effetti in senso lato
risarcitori (in forma specifica), in relazione a quel
particolare inadempimento.
Manifestamente infondate sono anche
le censure di cui al quinto ed al sesto motivo.
La domanda di accertamento che il
debito garantito ammonta a non più di L. 80.000.000 o è
del tutto irrilevante, poichè tale somma esaurisce il
valore dell'immobile oggetto di disposizione; oppure -
se riduce gli effetti della revoca - ha per oggetto,
nella sostanza, l'accertamento dell'entità del credito
garantito in misura inferiore a quella prospettata
dall'attore, ponendo una questione la cui soluzione
richiede ulteriori accertamenti in fatto e deve essere
risolta nel contraddittorio fra le parti. Non può quindi
essere proposta per la prima volta in appello.
5.- Propongo che il ricorso sia
rigettato, con procedimento in Camera di consiglio". -
La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e
ai difensori delle parti. - Il P.M. non ha depositato
conclusioni scritte.
- Le ricorrenti hanno depositato
memoria. Considerato in diritto:
Il Collegio, all'esito dell'esame
del ricorso, ha condiviso la soluzione e gli argomenti
prospettati dal relatore, che le argomentazioni
difensive contenute nella memoria delle ricorrenti non
valgono a disattendere.
Esse si limitano a riproporre,
sviluppandoli ulteriormente, gli stessi argomenti che a
loro avviso dimostrerebbero la mancata conoscenza del
pregiudizio per i creditori da parte dell'acquirente:
circostanza accertata dalla Corte
di appello con vantazione di merito congruamente e
logicamente motivata, non suscettibile di riesame in
questa sede.
Il ricorso deve essere rigettato.
Le spese del presente giudizio,
liquidate nel dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di cassazione rigetta il
ricorso e condanna le ricorrenti al pagamento delle
spese del giudizio di cassazione, liquidate
complessivamente in Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00
per esborsi ed Euro 4.000,00 per onorari; oltre al
rimborso delle spese generali ed agli accessori
previdenziali e fiscali di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera
di Consiglio della Sezione Terza Civile, il 15 dicembre
2011.
Depositato in Cancelleria il 2
gennaio 2012 |