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REVOCATORIA ORDINARIA CONTRO IL FIDEIUSSORE- Cass. n. 5/12-commento e testo-Riccò Riccardo

 

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Cass. Civ., sez. III, 2 gennaio 2012, n. 5, Pres. Finocchiaro M., Rel. Lanzillo

 

“Nella specie la Corte di appello ha congruamente e logicamente motivato la sua decisione, rilevando che è legittimato ad agire in revocatoria anche il titolare di un credito meramente eventuale, qual è quello derivante da fideiussione, come ha più volte affermato la giurisprudenza di questa Corte, richiamata nella sentenza; che l'atto di trasferimento non può considerarsi anteriore al sorgere del credito per il solo fatto che la fideiussione in vigore alla data della vendita non era stata escussa, in quanto la prima fideiussione, venuta a scadere nel 2000, è stata rinnovata per altri due anni, con contratto 19.5.2000 nel quale si specificava che il rinnovo avveniva negli stessi termini e con le stesse modalità della fideiussione precedente (alla quale era allegata, fra l'altro, una scrittura con cui la B. dichiarava di essere comproprietaria con la sorella della quota del 50% della villetta che ha poi venduto, impegnandosi a comunicare preventivamente alla creditrice Seven ogni successiva variazione del suo patrimonio: obbligo rimasto inadempiuto).

 

Correttamente la Corte di appello ha omesso di attribuire rilievo al breve lasso di tempo intercorso fra la scadenza della prima fideiussione (14.5.2000) e la sottoscrizione della seconda (10.5.2000), essendo ogni questione assorbita dalla circostanza che chi abbia prestato fideiussione per un debito altrui è a conoscenza del fatto di poter essere chiamato a rispondere del debito, pur se non sia a conoscenza del preciso ammontare del debito stesso.

 

L'anteriorità dell'atto di trasferimento - che richiede la prova della dolosa preordinazione - deve essere valutata con riferimento alla data della fideiussione; non a quella in cui il fideiussore sia venuto a conoscenza dei singoli atti di indebitamento del debitore garantito, come si desume dal principio per cui la revocatoria può essere esercitata anche a garanzia di crediti futuri od eventuali …”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

 

SEZIONE SESTA CIVILE

 

SOTTOSEZIONE 3

 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

 

Dott. FINOCCHIARO Mario                           - Presidente   -

 

Dott. MASSERA     Maurizio                       - Consigliere -

 

Dott. SEGRETO     Antonio                         - Consigliere -

 

Dott. VIVALDI     Roberta                         - Consigliere -

 

Dott. LANZILLO   Raffaella                 - rel. Consigliere -

 

ha pronunciato la seguente:

 

ordinanza

 

sul ricorso 21471/2010 proposto da:

 

B.C.,         B.N. (OMISSIS), elettivamente

 

domiciliate in ROMA, VIA DELLA BALDUINA 7,int. 15 presso lo studio

 

dell'avvocato TROVATO CONCETTA MARIA RITA, che le rappresenta e

 

difende 6 unitamente agli avvocati GERMANO GIUSEPPE e BAVATI PAOLO

 

giusta   procura per atto notaio Domenico Curione   di   Bologna

 

dell'1.12.2011, rep. n. 26646 allegata in i 2011 atti;

 

- ricorrenti -

 

contro

 

SEVEN SPA (d'ora innanzi "SEVEN") (OMISSIS), in persona del

 

presidente del consiglio di amministrazione elettivamente domiciliata

 

in ROMA, VIA S. ALBERTO MAGNO 9, presso lo studio dell'avvocato

 

SEVERINI GAETANO, che la rappresenta e difende unitamente agli

 

avvocati   MARTORELLI RENATO, MARTORELLI GIORGIO giusta   procura

 

speciale in calce al controricorso;

 

- controricorrente -

 

avverso la sentenza n. 629/2010 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, del

 

12.3.2010, depositata il 17/06/2010;

 

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

 

15/12/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELLA LANZILLO;

 

udito l'Avvocato GERMANO GIUSEPPE, difensore delle ricorrenti che si

 

riporta agli scritti;

 

è presente il P.G. in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO che

 

nulla osserva.

 

La Corte:

 

PREMESSO IN FATTO E DIRITTO

 

- Il 7 novembre 2011 è stata depositata in Cancelleria la seguente relazione ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.:

 

"1.- Con la sentenza impugnata in questa sede la Corte di appello di Bologna ha confermato la revoca ai sensi dell'art. 2901 c.c., del trasferimento della proprietà della quota di un mezzo di una villetta in Comune di (OMISSIS) da B.N. alla sorella B.C.. La revoca è stata disposta dal Tribunale di Bologna su domanda della s.p.a. Seven, alla quale l'alienante aveva prestato fideiussione fino a L. 350 milioni per i debiti inerenti all'attività del marito, distributore dei prodotti della Seven. B.N. e C. propongono sei motivi di ricorso per cassazione.

 

Resiste la s.p.a. Seven con controricorso.

 

2.- Con il primo motivo le ricorrenti denunciano omessa o insufficiente motivazione quanto alla conoscenza del pregiudizio che l'atto di trasferimento avrebbe arrecato ai creditori.

 

La Corte di appello avrebbe omesso di considerare che esse non potevano essere a conoscenza dell'esistenza dell'esposizione debitoria fino a L. 350 milioni del garantito, Ba.Gi., alla data del trasferimento (25.11.1999), poichè a tale data il debito era stato accertato fra le parti entro i limiti di L. 80.169.601, relativamente alle sole forniture fino al 1999 (la Seven produce zainetti ed altro materiale scolastico, di cui il Ba.

 

era distributore, la cui fornitura è stagionale, esaurendosi nella primavera di ogni anno); che la fideiussione era venuta a scadere il 14.5.2000 ed era stata rinnovata (ma non prorogata) per altri due anni solo il 19.5.2000, con netta soluzione di continuità rispetto al periodo precedente; che la B.N., separata di fatto dal marito, non poteva essere a conoscenza degli atti di indebitamento successivi al 1999, quindi neppure dell'asserito pregiudizio per i creditori dell'atto di vendita; che il trasferimento deve considerarsi anteriore alla fideiussione contratta il 19.5.2000 - unica rilevante, non essendo stata escussa la fideiussione del 1998 - sicchè l'attrice avrebbe dovuto dimostrare la dolosa preordinazione dell'atto di disposizione ad eludere il debito, dimostrazione che non è stata data e su cui la Corte di appello ha omesso ogni motivazione.

 

3.- Con il secondo e il terzo motivo denuncia violazione dell'art. 2729 c.c., e insufficiente motivazione, assumendo che la Corte di appello ha ritenuto sussistenti sufficienti presunzioni a dimostrazione della conoscenza del pregiudizio, in mancanza dei requisiti di cui alla citata norma, in quanto le risultanze istruttorie non evidenziano elementi gravi, precisi e concordanti idonei allo scopo.

 

4.- Con il quarto motivo lamenta insufficiente motivazione quanto alla partecipazione dell'acquirente alla dolosa preordinazione dell'atto a sottrarre il bene alla garanzia per i creditori, sia perchè la stessa venditrice non ne era a conoscenza, sia perchè il grado di parentela e l'esiguità del prezzo di vendita - circostanze menzionate nella motivazione della Corte di appello - non costituiscono circostanze significative, in quanto non risulta come la sorella potesse essere a conoscenza dei debiti del Ba., essendo noto fra l'altro che normalmente il prezzo dichiarato nel rogito non corrisponde al prezzo effettivo.

 

5.- Con il quinto e il sesto motivo lamenta violazione dell'art. 345 c.p.c., ed insufficiente ed illogica motivazione, nei capo in cui la Corte di appello ha ritenuto inammissibile perchè nuova la domanda da esse proposta in appello che, ove anche fossero stati accertati i presupposti per la revoca, il debito venisse accertato in una somma non superiore all'importo di L. 80.000.000. Assumono le ricorrenti che esse non possono essere ritenute a conoscenza, e responsabili, del debito accumulato dal Ba. successivamente alla scadenza del primo contratto di fideiussione. Si tratterebbe non di domanda nuova, ma di mera argomentazione difensiva; mentre l'altra circostanza richiamata a motivazione dalla Corte di appello - cioè il fatto che B.N. non avesse comunicato preventivamente alla Seven la sua intenzione di vendere l'immobile, come si era contrattualmente impegnata a fare - sarebbe rilevante solo come inadempimento contrattuale; non al fine di dimostrare la conoscenza del pregiudizio per i creditori.

 

3.- Tutti i motivi - che possono essere congiuntamente esaminati perchè connessi - sono inammissibili, oltre che manifestamente infondati, poichè attengono alla valutazione delle prove ed alle considerazioni di merito in base alle quali la Corte di appello è pervenuta al suo convincimento circa la sussistenza di tutti i requisiti per la revocabilità dell'atto di trasferimento:

 

circostanze non suscettibili di riesame, ove risultino correttamente e logicamente motivate, come deve dirsi del caso di specie.

 

Com'è noto, il ricorso ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5, è ammissibile solo quando siano rilevabili vizi logici o giuridici interni all'iter argomentativo mediante il quale il giudice di merito è pervenuto alla sua decisione; non per il solo fatto che il ricorrente dissenta dal contenuto della decisione impugnata e dalle valutazioni di merito ivi contenute.

 

Nella specie la Corte di appello ha congruamente e logicamente motivato la sua decisione, rilevando che è legittimato ad agire in revocatoria anche il titolare di un credito meramente eventuale, qual è quello derivante da fideiussione, come ha più volte affermato la giurisprudenza di questa Corte, richiamata nella sentenza; che l'atto di trasferimento non può considerarsi anteriore al sorgere del credito per il solo fatto che la fideiussione in vigore alla data della vendita non era stata escussa, in quanto la prima fideiussione, venuta a scadere nel 2000, è stata rinnovata per altri due anni, con contratto 19.5.2000 nel quale si specificava che il rinnovo avveniva negli stessi termini e con le stesse modalità della fideiussione precedente (alla quale era allegata, fra l'altro, una scrittura con cui la B. dichiarava di essere comproprietaria con la sorella della quota del 50% della villetta che ha poi venduto, impegnandosi a comunicare preventivamente alla creditrice Seven ogni successiva variazione del suo patrimonio: obbligo rimasto inadempiuto).

 

Correttamente la Corte di appello ha omesso di attribuire rilievo al breve lasso di tempo intercorso fra la scadenza della prima fideiussione (14.5.2000) e la sottoscrizione della seconda (10.5.2000), essendo ogni questione assorbita dalla circostanza che chi abbia prestato fideiussione per un debito altrui è a conoscenza del fatto di poter essere chiamato a rispondere del debito, pur se non sia a conoscenza del preciso ammontare del debito stesso.

 

L'anteriorità dell'atto di trasferimento - che richiede la prova della dolosa preordinazione - deve essere valutata con riferimento alla data della fideiussione; non a quella in cui il fideiussore sia venuto a conoscenza dei singoli atti di indebitamento del debitore garantito, come si desume dal principio per cui la revocatoria può essere esercitata anche a garanzia di crediti futuri od eventuali:

 

principio che la Corte di appello ha richiamato e che vale a maggior ragione nei casi in cui l'atto di disposizione abbia per oggetto proprio il bene immobile (l'unico) che il fideiussore aveva dichiarato al creditore di possedere, all'atto dell'assunzione della garanzia, impegnandosi a dare preventiva notizia di eventuali atti di trasferimento.

 

La mancata comunicazione è rilevante sotto tutti i profili, non solo come inadempimento contrattuale e agli effetti del risarcimento dei danni, come, assumono le ricorrenti (anche a non voler considerare che la revoca del trasferimento produce anch'essa effetti in senso lato risarcitori (in forma specifica), in relazione a quel particolare inadempimento.

 

Manifestamente infondate sono anche le censure di cui al quinto ed al sesto motivo.

 

La domanda di accertamento che il debito garantito ammonta a non più di L. 80.000.000 o è del tutto irrilevante, poichè tale somma esaurisce il valore dell'immobile oggetto di disposizione; oppure - se riduce gli effetti della revoca - ha per oggetto, nella sostanza, l'accertamento dell'entità del credito garantito in misura inferiore a quella prospettata dall'attore, ponendo una questione la cui soluzione richiede ulteriori accertamenti in fatto e deve essere risolta nel contraddittorio fra le parti. Non può quindi essere proposta per la prima volta in appello.

 

5.- Propongo che il ricorso sia rigettato, con procedimento in Camera di consiglio". - La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e ai difensori delle parti. - Il P.M. non ha depositato conclusioni scritte.

 

- Le ricorrenti hanno depositato memoria. Considerato in diritto:

 

Il Collegio, all'esito dell'esame del ricorso, ha condiviso la soluzione e gli argomenti prospettati dal relatore, che le argomentazioni difensive contenute nella memoria delle ricorrenti non valgono a disattendere.

 

Esse si limitano a riproporre, sviluppandoli ulteriormente, gli stessi argomenti che a loro avviso dimostrerebbero la mancata conoscenza del pregiudizio per i creditori da parte dell'acquirente:

 

circostanza accertata dalla Corte di appello con vantazione di merito congruamente e logicamente motivata, non suscettibile di riesame in questa sede.

 

Il ricorso deve essere rigettato.

 

Le spese del presente giudizio, liquidate nel dispositivo, seguono la soccombenza.

 

P.Q.M.

 

La Corte di cassazione rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate complessivamente in Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 4.000,00 per onorari; oltre al rimborso delle spese generali ed agli accessori previdenziali e fiscali di legge.

 

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile, il 15 dicembre 2011.

 

Depositato in Cancelleria il 2 gennaio 2012

 

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