Avv. Paolo Nesta


Palazzo Giustizia  Roma


Palazzo Giustizia Milano

Sede di Roma: C.so Vittorio Emanuele II,  252   00186 – Roma
Tel. (+39) 06.6864694 – 06.6833101 Fax (+39) 06.6838993
Sede di Milano:  Via Pattari,  6   20122 - Milano 
Tel. (+39) 02.36556452 – 02.36556453  Fax (+ 39) 02.36556454 

 

INGIUSTA DETENZIONE. AVERE PRECEDENTI PENALI NON GIUSTIFICA LA DIMINUZIONE DELL’EQUO INDENNIZZO-Cassazione, sez. IV, 9 gennaio 2012, n. 112-(Pres. Galbiati – Rel. Montagni)

 

Home page

Note legali e privacy

Dove siamo

Profilo e attività

Avvocati dello Studio

Contatti

Cassa di Previdenza e deontologia forense

Notizie di cultura e di utilità varie

 

 

 

 Diritto e processo.com

 

 

 

Ritenuto in fatto

 

1. Con ordinanza in data 17 novembre 2010 la Corte di Appello di Catanzaro liquidava in favore di I.A. la somma di Euro 43.020,00 a titolo di riparazione per l’ingiusta detenzione, subita dal predetto, in relazione a giorni 239 di custodia cautelare.

 

La Corte di Appello osservava che I. era stato sottoposto alla misura cautelare carceraria dal 2 agosto 2007 al 28 marzo 2008, quale indagato per il delitto di omicidio volontario; segnatamente, la custodia era stata sofferta dal giorno in cui nei confronti del prevenuto era stato adottato provvedimento di fermo, sino alla pronuncia assolutoria, per non aver commesso il fatto, pronunciata dal G.i.p. del Tribunale di Catanzaro.

 

La Corte territoriale escludeva la sussistenza di condotte dolose o gravemente colpose poste in essere dal richiedente, in rapporto causale rispetto alla disposta misura cautelare; con riguardo al “quantum”, il giudice della riparazione considerava che, nel caso di specie, non risultavano conseguenze personali o familiari ulteriori, rispetto a quelle presumibili dalle circostanze dei fatti.

 

Nel procedere alla liquidazione della somma dovuto a titolo di riparazione per l’ingiusta detenzione, la Corte di Appello rilevava che I. , al momento di applicazione della misura cautelare, era gravato da precedenti penali; ed assumeva che, diversamente dall’incensurato, il soggetto gravato da precedenti penali, risultando assuefatto a tali situazioni, subisce una afflizione minore. Sulla scorta di tali rilievi la Corte territoriale operava una riduzione rispetto all’importo di Euro 235,87, individuato dalla giurisprudenza quale dato di partenza per la determinazione del coefficiente giornaliero, ai fini della liquidazione dell’indennizzo, e fissava il coefficiente giornaliero, da applicare rispetto alla custodia ingiustamente sofferta dello I. , in Euro 180,00. Detto importo, veniva quindi moltiplicato per il numero dei giorni di custodia presofferta, così pervenendosi alla somma di Euro 43.020,00. La Corte disponeva la compensazione delle spese, rilevando che l’Avvocatura non si era opposta all’accoglimento della domanda.

 

2. Avverso la richiamata ordinanza della Corte di Appello di Catanzaro ha proposto ricorso per cassazione I.A. , a mezzo del difensore, deducendo il vizio motivazionale, in punto di determinazione del quantum debeatur.

 

Osserva l’esponente di avere subito, per effetto della custodia cautelare, conseguenze incidenti anche sulla attività lavorativa, sulla vita familiare e sulla propria condizione economica, essendosi pure protratto il sequestro dei conti correnti riferibili allo I. .

 

Il ricorrente ritiene che la Corte di Appello, nel disattendere le argomentazioni dello I. , abbia argomentato in maniera apodittica, con motivazione solo apparente.

 

Osserva la parte che la giurisprudenza risulta consolidata nel ritenere che nella liquidazione dell’equa riparazione debbano essere compensate anche le conseguenze personali, di natura morale, patrimoniale, fisica e psichica, derivanti dal periodo di detenzione, compreso il danno all’immagine ed alla identità personale.

 

L’esponente rileva che la vicenda processuale venne divulgata dai mezzi di comunicazione di massa, i quali diedero risalto alla natura delle accuse elevate allo I. . Osserva che alla domanda di riparazione era stata pure allegata documentazione medica, attestante il fatto che la privazione della libertà personale aveva compromesso il normale svolgersi della vita di relazione del richiedente. La parte rileva, poi, che la Corte di Appello ha contraddittoriamente valorizzato, nel ridurre il dato aritmetico funzionale alla liquidazione, I precedenti penali a carico del prevenuto, precedenti peraltro remoti e non particolarmente allarmanti. Osserva che I. , benché soggetto censurato, non era stato mai attinto in precedenza da privazioni della libertà, di talché solo apoditticamente può affermarsi che lo stesso risulti assuefatto alla misura cautelare carceraria. Il ricorrente richiama precedenti giurisprudenziali ove si è chiarito che la riduzione dell’ammontare dell’indennizzo, rispetto al criterio nummario, non può basarsi sulla minore incidenza della ingiusta detenzione su di un soggetto che ha già subito la restrizione carceraria.

 

3. Il Procuratore Generale con requisitoria scritta, richiamato l’orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità in materia di liquidazione dell’indennizzo di cui all’art. 314 cod. proc. pen., ha chiesto il rigetto del ricorso.

 

Considerato in diritto

 

4. Il ricorso è fondato, nei sensi di seguito esposti.

 

4.1 Come noto, la Suprema Corte ha da tempo chiarito (Cass. Sez. U, Sentenza n. 1 del 13/01/1995, dep. 31/05/1995 Rv. 201035) che la liquidazione dell’indennizzo di cui all’art. 314 cod. proc. pen., va disancorata "da criteri o parametri rigidi" e che deve, al riguardo, “procedersi con equità, valutando la durata della custodia cautelare e, non marginalmente, non in termini residuali, le conseguenze personali e familiari, derivanti dalla privazione della libertà”, questa intesa non "come un dato o valore statico, ma come valore dinamico, come valore (...) indispensabile ad ognuno per sviluppare, liberamente, la propria personalità (...)"; sicché "debbono essere valutati i due criteri di proporzionamento della riparazione, che consistono nella durata della custodia cautelare e nelle conseguenze personali e familiari derivanti dalla privazione della libertà (...)". Ne consegue che il giudice della riparazione deve procedere alla liquidazione dell’indennizzo, sulla base di tali parametri ed entro il tetto massimo del quantum indennizzabile, tenendo conto della durata della custodia cautelare ed apprezzando tutte le conseguenze pregiudizievoli che essa ha comportato, sotto il profilo personale, familiare, patrimoniale, morale, diretto o mediato "che sia(no) in rapporto eziologico con la ingiusta detenzione". Ed è stato ulteriormente chiarito (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24287 del 09/05/2001, dep. 14/06/2001, Rv. 218975) che la liquidazione dell’indennizzo va effettuata tenendo conto del parametro aritmetico costituito dal rapporto tra il tetto massimo dell’indennizzo di cui all’art. 315.2 cod. proc. pen., e il termine massimo della custodia cautelare di cui all’art. 303.4, lett. c) cod. proc. pen., espresso in giorni, moltiplicato per il periodo, anch’esso espresso in giorni, di ingiusta detenzione subita, mentre il potere di liquidazione equitativa attribuito al giudice per la soluzione del caso concreto non può mai comportare il superamento del tetto massimo normativamente stabilito.

 

Posto, dunque, che quel criterio aritmetico sopra enunciato deve essere tenuto presente quanto meno come dato di partenza della relativa valutazione indennitaria - ponendosi esso come dato oggettivo di equità valutabile dal giudice - anche in riferimento alle modalità, più o meno afflittive della detenzione, ove il giudice intenda discostarsi dalla misura dell’indennizzo In tal guisa determinabile deve fornire adeguata motivazione idonea a dare contezza delle circostanze specificamente apprezzate, sotto il profilo personale e familiare, che a quel discostamento abbiano condotto; motivazione che non necessariamente abbisogna di particolareggiate o particolarmente approfondite espressioni, trattandosi pur sempre di una liquidazione indennitaria e non risarcitoria - equitativa, ma che, nondimeno, deve sufficientemente svolgersi in maniera, ancorché succinta, tale da consentire il controllo di legittimità sulla logicità del divisamento espresso. Vero è, in sostanza, che la liquidazione dell’indennizzo in questione deve dal giudice essere effettuata in via equitativa; ma l’esercizio in concreto di tale potere discrezionale deve pur sempre dare adeguata e congrua contezza dell’uso di tale facoltà indicando il processo logico e valutativo seguito; e solo quando la motivazione del provvedimento dia adeguata ragione di tanto il divisamento espresso non è suscettibile di sindacato alcuno in sede di legittimità, ex art. 606.1, lett. e) cod. proc. pen., (Cass. Sez. 4^, sentenza n. 30317 del 21.6.2005, Rv. 232025).

 

4.2 Nel caso di specie, la Corte di Appello ha precisato di avere tenuto conto, nella liquidazione operata in favore del richiedente, del fatto che I. , al momento di applicazione della misura cautelare, risultava gravato da precedenti penali. Segnatamente, il Collegio ha evidenziato che, diversamente dall’incensurato, il soggetto gravato da precedenti penali, risultando assuefatto a tali situazioni, subisce una afflizione minore; e sulla scorta di tale rilievo ha operato una riduzione dell’equo indennizzo per l’ingiusta detenzione.

 

4.2.1 L’argomentazione ora richiamata, in base alla quale il Giudice della riparazione ha ridotto l’indennizzo riconosciuto per l’ingiusta detenzione, in considerazione del fatto che il richiedente risultava gravato da precedenti condanne, muove alle considerazioni che seguono.

 

Non sfugge che, secondo un orientamento interpretativo espresso, peraltro non univocamente, dalla Suprema Corte di Cassazione, nella liquidazione dell’indennizzo dovuto a titolo di riparazione per l’ingiusta detenzione è legittimo operare una riduzione della somma giornaliera, computata quale frazione di quella massima liquidabile, per la minore afflittività della privazione della libertà personale, riconducibile sia al minore discredito che l’evento comporta per una persona la cui immagine sociale è già compromessa, sia al fatto che la dimestichezza con l’ambiente carcerario rende meno traumatica l’ingiusta privazione della libertà (Cass. Sezione 4, sentenza n. 34673 del 22.06.2010, dep. 24.09.2010, Rv. 248083; in argomento, si veda anche Cass. Sezione 3, sentenza n. 17404 del 20.01.2011, dep. 5.05.2011, Rv. 250279, ove si afferma che l’ammontare dell’indennizzo non può essere ridotto in considerazione delle pregresse esperienze carcerarie subite dal richiedente).

 

Orbene, tanto chiarito, deve rilevarsi che, nel caso che occupa, la motivazione posta a sostegno della decisione di ridurre l’importo dovuto a titolo di riparazione per l’ingiusta detenzione, non risulta conferente, neppure in applicazione del criterio ermeneutico ora richiamato, in base al quale il giudice della riparazione può legittimamente operare una riduzione del "quantum" dovuto al soggetto che abbia subito precedenti periodi di detenzione. Ed invero, la Corte di Appello ha fatto riferimento ai precedenti penali a carico dello I. ed ha ritenuto che, in considerazione di detta evenienza, il richiedente risultasse assuefatto alla restrizione della libertà personale. Come si vede, il ragionamento sviluppato dalla Corte territoriale risulta inficiato da una insanabile frattura logica, atteso che viene delineata una sequenza causale, tra fattori ontologicamente disomogenei. Ed invero, la Corte di Appello ha considerato, quale elemento idoneo a determinare lo stato di assuefazione alla carcerazione, la mera presenza di precedenti penali a carico e non le eventuali pregresse esperienze detentive subite dalla parte. Ed è appena il caso di rilevare che la Corte territoriale ha considerato l’incidenza delle precedenti condanne riportate dal richiedente rispetto alla privazione della libertà personale, omettendo ogni pur possibile riferimento all’eventuale minore afflittività della carcerazione per una persona la cui immagine sociale risulti compromessa da precedenti condanne.

 

5. Si impone, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Catanzaro, per nuovo esame.

 

 

 

P.Q.M.

 

 

 

Annulla l’ordinanza impugnata, con rinvio alla Corte di Appello di Catanzaro.

 

Legislazione e normativa nazionale

Dottrina e sentenze

Consiglio Ordine Roma: informazioni

Rassegna stampa del giorno

Articoli, comunicati e notizie

Interventi, pareri e commenti degli Avvocati

Formulario di atti e modulistica

Informazioni di contenuto legale

Utilità per attività legale

Links a siti avvocatura e siti giuridici