Lex ambiente.it
La veranda, essendo incorporata
all'appartamento principale di cui ormai costituisca una
parte integrante, non risponde alla nozione di
pertinenza urbanisticamente rilevante, nozione che
postula indefettibilmente l'individualità fisica e
strutturale del manufatto destinato a servizio od
ornamento di quello principale
N. 01926/2011
REG.PROV.COLL.
N. 01374/2011
REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo
Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro
generale 1374 del 2011, proposto da:
Joanna Panus, rappresentato e
difeso dall'avv. Arianna Speranza, con domicilio eletto
presso Arianna Speranza in Salerno, via De Martino, 10;
contro
Comune di San Cipriano Picentino in
Persona del Sindaco P.T., rappresentato e difeso
dall'avv. Marcello Feola, con domicilio eletto presso
Marcello G. Feola Avv. * . * in Salerno, via
G.V.Quaranta N. 5;
per l’annullamento del
provvedimento 18 maggio 2011 n. 4022 con il quale è
stata respinta la domanda di accertamento di conformità
delle opere edilizie consistenti nella <delimitazione di
un terrazzo coperto>,
Visti il ricorso e i relativi
allegati;
Visto l'atto di costituzione in
giudizio di Comune di San Cipriano Picentino in Persona
del Sindaco P.T.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio
del giorno 1 dicembre 2011 il dott. Antonio Onorato e
uditi per le parti i difensori come specificato nel
verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e
diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
-Ritenuto che, come è stato
rappresentato ai difensori delle parti presenti alla
camera di consiglio fissata per l’esame della domanda
cautelare, il ricorso può essere immediatamente definito
nel merito in quanto manifestamente infondato,
-Considerato che l’Amministrazione
ha prodotto la documentazione richiesta con l’ordinanza
collegiale 6 ottobre 2011 n. 1611,
-Rilevato che la parte ricorrente
non ha mai impugnato il precedenti provvedimenti n.
56/2010 e 5/2011, contenenti rispettivamente gli ordini
di sospensione dei lavori e di demolizione delle opere
non assentite e finalizzate alla realizzazione di una
veranda chiusa per tutti i lati avente la superficie di
circa 40 mq.,
-Constatato che effettivamente la
domanda di accertamento di conformità, come è stato
evidenziato nel provvedimento impugnato, è stata
presentata dalla parte ricorrente solo il 12 maggio 2011
e, pertanto, ben oltre la scadenza di 90 giorni
assegnato con l’ordinanza n. 5/2011 rimasta inoppugnata,
-Rilevato che effettivamente, come
pure evidenziato dall’Amministrazione, nella sua domanda
la parte ricorrente non ha in alcun modo tentato di
dimostrare la compatibilità urbanistica delle opere
realizzate,
-Ritenuto che tanto è sufficiente
per smentire la fondatezza del primo motivo di ricorso
in quanto l’Amministrazione ha adeguatamente motivato la
reiezione della domanda e l’invito a provvedere a quanto
necessario per l’effettiva demolizione, di certo non
essendo necessario un nuovo ordine di ripristino; tanto
anche perché la presentazione dell'istanza ex artt. 36 e
37 D.P.R. n. 380 del 2001 (nella specie, peraltro
irricevibile) determina una mera sospensione
dell'efficacia dell'ordine di demolizione
precedentemente emanato in attesa della conclusione del
nuovo "iter" procedimentale, con la conseguenza che, in
caso di mancato accoglimento della suddetta istanza,
l'ordine di demolizione riacquista la sua efficacia
(Cfr. T.A.R. Campania Napoli sez. II 4 febbraio 2005 n.
816),
-Constatato che anche la prima
parte del secondo motivo non merita favorevole
considerazione in quanto la veranda, essendo incorporata
all'appartamento principale di cui ormai costituisca una
parte integrante, non risponde alla nozione di
pertinenza urbanisticamente rilevante, nozione che
postula indefettibilmente l'individualità fisica e
strutturale del manufatto destinato a servizio od
ornamento di quello principale (Cfr. T.A.R. Liguria
Genova 31 dicembre 2009 n. 4127).
-Rilevato che non merita miglior
sorte la seconda parte dello stesso motivo, in quanto
l'eccesso di potere per disparità di trattamento è un
vizio che bene si rivolge alle ipotesi di
discriminazione nell'attribuzione di un bene della vita,
non già ove, al contrario, come nella fattispecie, si
proceda ad eliminare situazioni illegittime,
"dimenticandone" alcune; ne consegue che detto vizio non
è ipotizzabile nel caso di asserita, e nella fattispecie
assolutamente indimostrata, discriminazione nei
provvedimenti di demolizioni per abuso edilizio (Cfr.
T.A.R. Sicilia Catania, sez. I, 20 settembre 2010 n.
3763),
-Ritenuto che anche il terzo motivo
deve essere respinto in quanto, in presenza di un abuso
edilizio, la vigente normativa urbanistica non pone
alcun obbligo in capo all'autorità comunale di
verificarne d’ufficio la sanabilità ai sensi dell'art.
36 D.P.R. n. 380 del 2001; tanto si evince chiaramente
dagli artt. 27 e 31 delle stesso D.P.R. i quali, in tal
caso, obbligano il responsabile del competente ufficio
comunale a reprimere l'abuso, senza alcuna valutazione
di sanabilità, nonché dallo stesso art. 36 cit., che
rimette all'esclusiva iniziativa della parte interessata
l'attivazione del procedimento di accertamento di
conformità urbanistica ivi disciplinato (Cfr.T.A.R.
Campania Napoli, sez. VI 10 maggio 2010 n. 3480),
-Constato che, pertanto, il ricorso
deve essere rigettato e che le spese di giudizio,
liquidate nella misura indicata in dispositivo, debbono
seguire la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo
Regionale della Campania sezione staccata di Salerno
(Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul
ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente al pagamento
in favore dell’Amministrazione delle spese di giudizio
che, comprensive di diritti, onorari ed altre
competenze, sono liquidate in complessivi € 1.000
(mille).
Ordina che la presente sentenza sia
eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera
di consiglio del giorno 1 dicembre 2011 con l'intervento
dei magistrati:
Antonio Onorato, Presidente,
Estensore
Francesco Mele, Consigliere
Giovanni Grasso, Consigliere
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA |