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L’inutilizzabilità degli esiti di
intercettazioni telefoniche non preclude affatto la
possibilità di condurre indagini per l'accertamento dei
fatti reato eventualmente emersi dalle stesse, non
operando, in materia di inutilizzabilità, il principio,
stabilito per le nullità dall'art. 185 c.p.p., della
trasmissibilità del vizio agli atti consecutivi a quello
dichiarato nullo.
Cassazione, sez. II, 4 gennaio
2012, n. 64
(Pres. Cosentino – Rel. Di Marzio)
Osserva
1.- Con la ordinanza in epigrafe la
sezione del riesame del Tribunale di Palermo, decidendo
in sede di rinvio disposto dalla sentenza di questa
Corte, sez. VI, 31.5.2001, n. 830, sulla impugnazione
avverso la ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di
Palermo in data 13.1.2011, in parziale accoglimento
della richiesta avanzata da F. V. ha riformato la
decisione annullando/limitatamente alla posizione di
tale imputato e al reato contestato al capo a)
l'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Avverso
detta pronunzia ricorre F. V. lamentando, con unico
complesso motivo, violazione di legge (negli artt. 271,
273, 627, comma 3, c.p.p.) e vizio di motivazione in
ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza
per il reato di estorsione contestato nel capo c)
dell'imputazione.
Rileva infatti l'indagato che il
Tribunale ha sostanzialmente disatteso la decisione sul
rinvio. Premesso che nella stessa era stata stabilita
l'invalidità dei decreti con i quali il GIP aveva
autorizzato le intercettazioni telefoniche che
coinvolgono l'indagato (per essere le stesse derivate
dall'originaria intercettazione disposta con decreto del
PM in data 24.1.2009 sulla scorta di gravi indizi
desunti da "riservate acquisizioni investigative", che
invece non possono costituire oggetto dei suddetti
indizi), osserva F. che il Tribunale ha nondimeno
ritenuto che l'annullamento riguardasse solo tale
decreto, e non anche i successivi e derivati, con ciò
disattendendo l'obbligo di uniformarsi alla sentenza di
legittimità.
2. Il ricorso è infondato e deve
essere rigettato.
Nella sentenza di questa Corte in
cui è stato accolto il ricorso dell'imputato e annullata
l'ordinanza impugnata, la motivazione si articola nel
seguente modo: sulla premessa dell'impugnativa sulla
validità dei decreti con i quali il GIP autorizzò le
intercettazioni che riguardavano l'indagato; sulla
decisione di accoglimento del ricorso dietro l'argomento
della invalidità dei decreti autorizzativi fondati su
indizi di reato costituiti da riservate acquisizioni
investigative. Deve tuttavia prestarsi attenzione al
fatto che la Corte, così decidendo, mentre non ha
indicato gli specifici decreti colpiti da invalidità,
non provvedendo infatti ad annullarne nessuno, ha pure
disposto rinvio al Tribunale per nuovo esame. La
decisione adottata da questa Corte nel provvedimento di
rinvio è dunque chiara: fissato il principio della
invalidità dei decreti autorizzativi di intercettazioni
telefoniche fondati su indizi integrati esclusivamente
da informazioni riservate e confidenziali, spetta al
Tribunale di esaminare i provvedimenti autorizzativi
adottati dal GIP e stabilire quali di essi, in
applicazione dell'esposto principio, debbano essere
ritenuti colpiti da invalidità.
Pertanto, l'interpretazione del
provvedimento data dall’indagato, secondo cui la
sentenza di rinvio avrebbe annullato entrambi i decreti
autorizzativi di cui si fa questione: il n. 155/09 e
516/09, e non soltanto il primo, quale atto
originariamente affetto da invalidità, è destituita di
ogni fondamento.
Orbene, correttamente interpretando
il compito a esso spettante, il Tribunale ha nuovamente
esaminato i due decreti in oggetto, giungendo alla
decisione di dichiarare l'inutilizzabilità delle
intercettazioni autorizzate dal decreto n. 155/09 -
perché i gravi indizi di colpevolezza posti a ragione
del relativo decreto erano costituiti esclusivamente da
informazioni confidenziali - e invece la validità del
decreto 516/09, in quanto non derivante dal precedente
ma fondato su gravi indizi di colpevolezza sia desunti
dalle intercettazioni inutilizzabili - in quanto
valutabili come mero fatto storico giustificativo
dell'ulteriore attività investigativa svoltasi nei
confronti dell'indagato, sia autonomamente desunti da
tale ulteriore attività investigativa.
Quanto al primo profilo, deve
richiamarsi la costante interpretazione (da ultimo
ribadita in Cass. sez. I, 2.3.2010, n. 16293) in forza
della quale, in tema di intercettazioni, il decreto
autorizzativo di cui all'art. 267 c.p.p. può trovare il
suo presupposto in qualsiasi notizia di reato, anche
desunta da precedenti intercettazioni inutilizzabili (v.
Cass., sez. 6^, 22.11.2007, n. 47109). Coerentemente con
tale principio è stato altresì affermato che la
inutilizzabilità degli esiti di intercettazioni
telefoniche non preclude affatto la possibilità di
condurre indagini per l'accertamento dei fatti reato
eventualmente emersi dalle stesse, non operando, in
materia di inutilizzabilità, il principio, stabilito per
le nullità dall'art. 185 c.p.p., della trasmissibilità
del vizio agli atti consecutivi a quello dichiarato
nullo (così Cass., Sez. 1^, 06/03/2008, n. 12685; Cass.,
Sez. 2^, 4/3/2008, n. 12105).
Sulla base di questi arresti, del
tutto legittimamente le intercettazioni inutilizzabili
sono state adoperate come fatto storico in forza del
quale è stata giustificata l'ulteriore attività
investigativa di osservazione e ascolto, culminata nel
decreto n. 516/09. Con riguardo al secondo profilo, deve
osservarsi che il decreto da ultimo citato era
determinato, quanto alla sussistenza dei gravi indizi di
colpevolezza, dalla ulteriore attività investigativa
concretizzatasi in servizi di osservazione e di
intercettazione ambientale presso l'immobile sito in
Contrada Serre, nel quale è avvenuto l'incontro tra
l'odierno indagato, L. G. e I. A.S.. La registrazione di
tale incontro assai peculiare ed evidente nelle sue
finalità di convegno di matrice mafiosa attesa, come ben
sottolineato nella ordinanza impugnata, la personalità
dei tre soggetti, di rilevante spessore criminale; le
modalità e il luogo scelto per l'incontro
particolarmente adatto per garantire riservatezza, e
perciò indicato come sito di rilevanza investigativa.
Orbene i risultati delle descritte
attività investigative e delle intercettazioni
telefoniche disposte in ragione delle stesse con il
decreto 516/09 concretizzano, secondo il Tribunale, i
gravi indizi di colpevolezza necessari per la misura
cautelare. La difesa dell'indagato contesta la
sussistenza di tali indizi, ma fonda il proprio
argomento sulla inutilizzabilità delle intercettazioni
discendenti dal decreto da ultimo citato che, invece,
per le ragioni esposte, deve ritenersi pienamente valido
e fonte perciò di intercettazioni pienamente
utilizzabili.
3. - Per il rigetto del ricorso, il
ricorrente deve essere condannato al pagamento delle
spese processuali.
4. - Poiché a questa pronuncia non
consegue la rimessione in libertà del detenuto deve
conseguentemente disporsi ai sensi dell'art. 94, comma 1
ter disp. att. c.p.p. cheppia del provvedimento sia
trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario per i
provvedimenti di cui al comma 1 bis della citata norma.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il
ricorrente al pagamento delle spese processuali. Si
provveda a norma dell'art. 94 disp. att. c.p.p |