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L’impegno ad emettere la definitiva si trova già nelle condizioni della polizza provvisoria emessa come da dm 123_2004 (Sent. TAR N. 02806/2011)- commento e testo-Lazzini Sonia

 

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Diritto.it

 

Passaggio tratto dalla sentenza numero 2806 del 28 novembre 2011 pronunciata dal Tar Sicilia, Catania

 

Precedente giurisprudenza

 

sentenza numero 354 del 14 luglio 2011 pronunciata dal Tar Friuli Venezia Giulia, Trieste

 

decisione numero 7418 del 14 dicembre 2006 dl Consiglio di Stato

 

sentenza numero 106 del 12 gennaio 2009, emessa dal Tar Lazio, Roma

 

Tar l'Emilia-Romagna, Parma, sentenza numero 554 del 24 novembre 2005

 

sentenza numero 224 dell’ 8 febbraio 2006 del Tribunale Amministrativo per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria

 

Con il secondo motivo, la controinteressata lamenta che l’ATI ricorrente, pur avendo prodotto la cauzione provvisoria, non ha attestato l’impegno del fideiussore alla stipulazione della cauzione definitiva in caso di aggiudicazione, in violazione dell’art. 30 della L. n. 109/94 e del bando di gara, essendosi limitata a produrre una fideiussione bancaria a cui ha allegato una mera scheda tecnica conforme allo schema tipo di cui al D.M. n. 123/04, senza alcuna sottoscrizione e che recava la generica accettazione di tutte le clausole previste dallo schema tipo stesso.

 

Anche tale motivo di ricorso è infondato.

 

In realtà, l’impegno fideiussorio in questione è stato redatto in conformità allo schema Tipo 1.1 approvato col D.M. 123/2004, cioè in ossequio alla disposizione che ha approvato lo schema generale da utilizzare per la prestazione della “cauzione provvisoria”, il cui art. 1 prevede appunto l’impegno del fideiussore nei confronti della stazione appaltante alla stipulazione della cauzione definitiva in caso di aggiudicazione.

 

In sostanza, lo schema in questione, allegato alla polizza vera e propria, regolarmente firmata, specifica e riporta le condizioni della polizza, che infatti non si rinvengono in quest’ultima, contenendo tutte le prescrizioni specifiche previste dai richiamati commi 2 bis e 2 ter dell’art. 30.

 

Ne consegue che l’impegno fideiussorio è da ritenersi validamente prodotto.

 

Precedente giurisprudenza

 

Prima della prestazione della garanzia definitiva, peraltro, il concorrente è tenuto ad allegare all’offerta l’“impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria”, per l’esecuzione del contratto, ai sensi dell’art. 75, comma 8.

 

L'atto di fideiussione per la cauzione provvisoria rilasciato dalla banca garante, incorpora tale impegno all'art. 1, secondo comma, dello schema tipo, riportato nella seconda pagina della garanzia

 

Nel contesto della norma, quindi, non è prescritto che l’impegno preliminare a prestare la successiva garanzia sia assunto direttamente nei confronti della stazione appaltante.

 

Non è vero che la compagnia di assicurazioni potrebbe revocare l’impegno prima che la stazione appaltante manifesti la volontà di accettare l’obbligazione contratta dal terzo aggiudicatario.

 

Infatti, resta comunque fermo l’obbligo dell’offerente di presentare un impegno di un soggetto autorizzato a prestare fideiussione nei confronti della stazione appaltante. Inoltre, la volontà del beneficiario di avvalersi dell’obbligazione contratta dall’offerente risulta già pienamente manifestata con il bando di gara. Ne deriva che il garante non può recedere dall’obbligazione preliminare assunta verso l’offerente con la stipula del contratto

 

Tratto dalla sentenza numero 354 del 14 luglio 2011 pronunciata dal Tar Friuli Venezia Giulia, Trieste

 

si prospetta la violazione dell'art. 75 del Codice dei contratti e, in particolare, del suo comma 8 che prevede l'onere del concorrente di esibire in gara, insieme alla cauzione provvisoria, la dichiarazione con cui un fieiussore si impegna a favore della stazione appaltante – a rilasciare la cauzione definitiva di cui all'art. 113 dello stesso codice, qualora il concorrente risultasse aggiudicatario.

 

Sostiene infatti parte ricorrente che la Controinteressata avrebbe prodotto in gara una dichiarazione di impegno manifestamente inidonea allo scopo, in quanto ad essa stessa diretta e non alla stazione appaltante, che invece rappresenta l'unico soggetto beneficiario dell'impegno del fideiussore

 

Il secondo motivo è invece infondato perché la Controinteressata ha presentato con l'offerta di gara una valida garanzia fideiussoria per la cauzione provvisoria, che contiene un altrettanto valido impegno del fideiussore al rilascio della garanzia per la cauzione definitiva prevista dall'art. 113 citato.

 

L'atto di fideiussione per la cauzione provvisoria rilasciato da Intesa San Paolo, incorpora tale impegno all'art. 1, secondo comma, dello schema tipo, riportato nella seconda pagina della garanzia.

 

Nella prima pagina, al quarto riquadro viene espressamente indicato: «stazione appaltante (beneficiario): Dipartimento Servizi Condivisi-sede via Uccellis, 12/f Udine". Pertanto non vi può essere dubbio sul fatto che il D.S.C. sia beneficiario di tutte le obbligazioni assunte da Banca garante con il contratto di fideiussione, tra le quali quella relativa all'impegno di rilasciare, in caso di aggiudicazione, la garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva.

 

Va anche chiarito che l’art. 75 c. 8 , d.lgs 163/2006 neppure prescrive che l'impegno preliminare a prestare la successiva garanzia sia assunto direttamente nei confronti della stazione appaltante (C.d.S sez. V, 08 febbraio 2011, n. 852).

 

decisione numero 7418 del 14 dicembre 2006 dl Consiglio di Stato

 

Il testo di polizza provvisoria di cui al DM 123/2004 implicitamente prevede anche l’impegno ad emettere la definitiva

 

Il giudice di appello è molto chiaro: qualora una cauzione provvisoria sia stata presentata (ed accettata) con le modalità di cui al DM 123/2004 (mai esplicitamente abolito), non vi è necessità di allegare anche l’impegno del fideiussore ad emettere la cauzione definitiva in quanto, tale circostanza è già contemplata nelle condizioni di polizza

 

Tale semplificazione si verifica anche se nel bando sia esplicitamente richiesta la dichiarazione di impegno da allegare alla cauzione provvisoria, a pena di esclusione

 

Contrariamente a quanto affermato dai primi giudici, un’impresa la cui cauzione provvisoria sia stata regolarmente emessa come da decreto ministeriale 123/2004 ,non necessita di essere accompagnata anche dall’impegno del fideiussore ad emettere la cauzione definitiva in caso di aggiudicazione

 

Vediamo comunque i fatti a cui si riferisce la decisione numero 7418 del Consiglio di Stato del 14 dicembre 2006.

 

Andiamo a visitare la sentenza di primo grado che è stata emessa dal Tar Puglia, Prima Sezione di Bari, numero 1293 decisa il 9 marzo 2005*** (di cui viene riportato il testo integrale) di cui riportiamo un breve commento:

 

Legittima esclusione per carenza della documentazione prescritta dal bando di gara, in relazione all’omessa presentazione di polizza fideiussoria per la cauzione provvisoria e dichiarazione d’impegno per la cauzione definitiva, il tutto in applicazione al DM 123/2004 richiamato dalla lex specialis di gara

 

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione , come permesso dal punto 4 dell’articolo 1 del dm 123/2004, unicamente la scheda di polizza relativa alla garanzia provvisoria, ma dalla documentazione in possesso dell’amministrazione, non si evince anche l’impegno del fideiussore a sottoscrivere la cauzione definitiva.

 

Il Tar Puglia, Prima Sezione di Bari, con la sentenza numero 1293 decisa il 9 marzo 2005 si occupa di una fattispecie relativa all’applicazione del Decreto Ministeriale n. 123 entrato in vigore il 27 maggio 2004 e contenente i testi delle polizze tipo per gli appalti pubblici di lavori

 

Per meglio comprendere la complessità della diatriba, va sottolineato che per “schema” si intendono le <condizioni di polizza>, mentre per “scheda” quello che uno volta veniva denominato <frontespizio di polizza>

 

Il ricorso è stato presentato avverso il bando di gara per un appalto mediante pubblico incanto di lavori, nella parte in cui non consentirebbe la possibilità di allegare le scheda tecnica, in ottemperanza al Decreto del Ministero della Attività Produttive del 12 marzo 2004, n.123, e/o di chiarire, integrare la documentazione prodotta in relazione alla cauzione

 

Nella fattispecie , la ditta ricorrente si è limitata a presentare documento che riguarda la sola garanzia fideiussoria per la cauzione provvisoria, come in esso espressamente indicato, anche nel riferimento ivi contenuto allo “Schema Tipo 1.1” e “Scheda Tecnica 1.1”; ed infatti la scheda sottoscritta dall’assicuratore e dal contraente ha il contenuto tipico della scheda tecnica 1.1, riferita alla sola cauzione provvisoria

 

Le motivazioni delle lamentele della ricorrente si basano sul presupposto di:

 

- Violazione art. 1 comma 1 d.m. 12 marzo 2004, n. 123.

 

- Eccesso di potere, perché è stata presentata scheda tecnica conforme allo schema tipo sub 1.1) di cui agli allegati al citato decreto ministeriale che, a fini di semplificazione, abilita i concorrenti alle pubbliche gare a presentare anche le sole schede tecniche debitamente compilate e sottoscritte

 

L’adito giudice amministrativo rigetta il ricorso sulla base delle seguenti considerazioni:

 

1. il bando di gara al paragrafo 8) lettera a) punto due e lettera b) nel richiedere la prestazione, a mezzo di polizza fideiussoria, della cauzione provvisoria e dichiarazione d’impegno per la prestazione della cauzione definitiva non può ritenersi preclusivo delle diverse modalità stabilite dal d.m. 12 marzo 2004, n. 123, che, ai sensi dell’art. 1 comma 4 dispone che: “A fini di semplificazione delle procedure inerenti agli appalti di lavori pubblici, i concorrenti sono abilitati a presentare alle Stazioni appaltanti le sole schede tecniche, contenute nell’allegato al presente decreto, debitamente compilate e sottoscritte dalle parti contraenti”;

 

2. il suddetto allegato comprende però distinti schemi e schede, di cui quelli sub 1.1 riguardano precipuamente la garanzia fideiussoria per la cauzione provvisoria, laddove quelli sub 1.2 attengono, invece, alla garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva;

 

3. nemmeno nel successivo documento inviato alla stazione appaltante, denominato “condizioni generali di assicurazione”, è contenuta una scheda tecnica che abbia contenuto di cui a quella sub 1.2, relativa alla cauzione definitiva;

 

4. che, quindi, essendo mancata l’allegazione, sostitutiva della dichiarazione di cui al paragrafo 8) lettera b) del bando, della scheda tecnica 1.2, concernente la cauzione definitiva, ed in assenza totale del suddetto documento essenziale per la partecipazione alla gara non potrebbe farsi luogo e ipotizzarsi l’esercizio di alcun potere istruttorio integrativo

 

Morale.

 

Per l’adito giudice amministrativo, la ditta doveva:

 

- allegare anche le condizioni di polizza della provvisoria (schema) dalle quali si evinceva l’impegno del fideiussore a sottoscrivere la cauzione definitiva

 

- presentare anche il frontespizio (scheda) della polizza definitiva

 

ovviamente la ditta non ci sta e quindi propone ricorso davanti al Consiglio di Stato il quale, sulla base delle seguenti considerazioni:

 

    la ditta individuale avvalendosi della facoltà riconosciuta in via generale dall’articolo 1, quarto comma, del D.M. 12 marzo 2004, n. 123 (adottato dal Ministero delle Attività Produttive) ha presentato in allegato all’offerta la scheda tecnica corrispondente allo Schema Tipo 1.1 relativa alla garanzia fideiussoria per la cauzione provvisoria.

 

    Detta scheda, debitamente sottoscritta e compilata dalle parti contraenti contiene una esplicita dichiarazione secondo cui la sottoscrizione “costituisce atto formale di accettazione incondizionata di tutte le condizioni previste nello Schema Tipo”.

 

    Nello Schema Tipo 1.1, anche se nel titolo si fa riferimento alla sola garanzia fideiussoria per la cauzione provvisoria (circostanza che può aver tratto in inganno sia l’Amministrazione appellata che il giudice di primo grado), nell’articolo 1, secondo comma, si precisa, in termini inequivocabili, che la garanzia comprende anche l’impegno “nei confronti del contraente a rilasciare la garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva prevista dall’articolo 30, comma, secondo, della legge 11 febbraio 1994 n. 109”.

 

Di conseguenza:

 

E’ evidente, pertanto, che l’impresa ha assolto per intero alle prescrizioni del bando della gara in questione, sia pure nella forma semplificata che è consentita con disposizione di carattere generale non contestata in questa sede e che assolve ad una importante funzione di semplificazione nelle procedure di gara che non può essere limitata da prescrizioni di singoli bandi equivoche o dubbie nel significato che può essere loro attribuito

 

Il Tar Lazio, Roma (sentenza numero 106 del 12 gennaio 2009) , nonostante un precedente consolidato orientamento giurisprudenziale (Tar Lazio, Roma, 02.07.2008 n. 6366_C.St. 14.12.2006 n. 7418_Tar Calabria, Reggio Calabria, 08.02.2006 n. 224_Tar Emilia, Parma, 24.11.2005 n. 554) , e una palese presenza della clausola per la quale <il Garante si impegna nei confronti del contraente a rilasciare la garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva prevista dall’articolo 30 della Legge 10994 smi (ora articolo 113 del codice dei contratti); ritiene che sia legittima l’esclusione di un’impresa che ha presentato la cauzione provvisoria avvalendosi della scheda tecnica di cui al dm 123/2004, senza allegare, specificamente, anche, un ulteriore impegno alla sottoscrizione della cauzione definitiva in caso di aggiudicazione: per buona pace della semplificazione amministrativa!

 

Per una volta tanto, mi sia permesso, invece di essere mera “riassuntrice” ed “intepretatrice” del pensiero dei nostri giudici amministrativi, di rivestire invece gli scomodi (ma necessari) panni di “criticatrice”.

 

Non per presunzione, ma per esperienza!

 

Dunque il passaggio che deve destare non poca sorpresa della sentenza numero 106 del 12 gennaio 2009, emessa dal Tar Lazio, Roma è il seguente:

 

< Tanto premesso, non ritiene il Collegio che possa essere condivisa la tesi delle parti resistenti che detta dichiarazione di accettazione “incondizionata” delle citate condizioni, contenuta nella polizza fideiussoria per la cauzione provvisoria, prodotta dalla controinteressata, potesse essere legittimamente intesa come impegno della società di assicurazione a rilasciare la garanzia fideiussoria anche per la cauzione definitiva, e che solo per eccesso di scrupolo la s.p.a. BETA avrebbe poi trasmesso l’atto di variazione, da intendersi quale mero chiarimento, della polizza fideiussoria nella quale la s.p.a. COMPAGNIA GARANTE meglio specificava il suo impegno.

 

Osta a detta interpretazione il tenore letterale della clausola apposta alla polizza fideiussoria per la cauzione provvisoria rilasciata nel caso che occupa dalla COMPAGNIA GARANTE s.p.a., che così recita: “…la sua sottoscrizione costituisce atto formale di accettazione incondizionata di tutte le condizioni previste nello schema tipo 1.1. e di quanto disposto dall’art. 75 del Dlgs 163/2006”.

 

Innanzi tutto va evidenziato che lo schema tipo 1.1 del D. M. 12 marzo 2004, n. 123, recante, secondo la stessa definizione contenuta in esso decreto, “lo schema obbligatorio delle condizioni contrattuali delle singole garanzie fideiussorie”, riguarda la “Garanzia fideiussoria per la cauzione provvisoria”, mentre è lo schema tipo 1.2 che riguarda la “Garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva”.

 

Orbene, detto schema tipo 1.1. elenca e descrive l’oggetto della garanzia, la durata di questa, la somma garantita, nonché le modalità di escussione della garanzia e della surrogazione, la forma delle comunicazioni e le modalità di pagamento del premio o commissione; indica poi il foro competente e contiene il rinvio alle norme di legge per quanto non diversamente regolato.

 

Nessun riferimento all'impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, prescritto per la regolarità dell'offerta dal più volte citato art. 75 del D. Lgs. n. 163 del 2006, è contenuto in detta scheda tecnica 1.1.>

 

A prescindere dalla confusione, del tutto naturale, che sempre si riesce a fare fra “scheda” e “schema”, ovvero più semplicemente, fra frontespizio e condizioni di polizza, l’affermazione dei giudici romani secondo cui < Nessun riferimento all'impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, prescritto per la regolarità dell'offerta dal più volte citato art. 75 del D. Lgs. n. 163 del 2006, è contenuto in detta scheda tecnica 1.1> NON E’ CORRETTA NE’ CORRISPONDENTE AL VERO.

 

Vediamo di verificare su quali circostanze si base questa mia affermazione, della quale ne sono assolutamente convinta tanto da permettermi di criticare una sentenza amministrativa.

 

 

 

PUNTO PRIMO:

 

il Dm 123/2004 è ancora in vigore in quanto non è mai stato ufficialmente abrogato; non avrà più validità dal momento in cui il nostro legislatore avrà terminato, con l’approvazione del regolamento di attuazione (è stato appena reso noto il parere del Consiglio superiore dei Lavori pubblici sulla terza bozza: la parola ora passa al Consiglio di Stato), l’annoso compito di armonizzare tutte le norme relative agli appalti pubblici:

 

 

 

PUNTO SECONDO

 

Soltanto per le cauzione provvisorie e definitive, c’è bisogno di un’appendice di integrazione (specialmente sulla richiesta di rinuncia di eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile (comma 4 articolo 75 del codice dei contratti), mentre per le altre polizza, essendo invariato l’obbligo assicurativo (almeno fino a quando non diventerà esecutivo il nuovo regolamento perché dopo ci saranno alcune importanti novità per i progettisti e per i validatori di progetto), le polizze tipo sono adatte a rispondere alle esigenze della norma primaria.

 

 

 

PUNTO TERZO

 

Il comma 8 dell’articolo 75 che testualmente così recita:

 

< L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 113, qualora l'offerente risultasse affidatario.>

 

È maggiormente permissivo rispetto alla stessa norma di cui alla Legge Merloni, così a suo tempo redatta:

 

< 1. L'offerta da presentare per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori pubblici è corredata da una cauzione pari al 2 per cento dell'importo dei lavori, da prestare anche mediante fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e dall'impegno del fidejussore a rilasciare la garanzia di cui al comma 2, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario>

 

In quanto nella precedente disposizione (a cui si riferiscono le schede e gli schemi del dm 123/2004) , inequivocabilmente, il garante della fideiussione definitiva doveva essere lo stesso della provvisoria , mentre attualmente è sufficiente la dichiarazione di UN FIDEIUSSIORE ( e non DEL FIDEIUSSORE).

 

 

 

PUNTO QUARTO

 

Per i principi della semplificazione amministrativa, il redattore del Dm 123/2004 permette ai partecipanti di allegare alla propria offerta, solo il frontespizio di garanzia_scheda_ : in tale documento viene chiaramente indicato che <la presente scheda tecnica costituisce parte integrante dello Schema 1.1. di cui al dm 123/2004 e riporta i dati e le informazioni necessarie all’attivazione della garanzia fideiussoria di cui al citato schema tipo: la sua sottoscrizione costituisce atto formale di accettazione incondizionata di tutte le condizioni previste nello Schema tipo>

 

Ricordiamoci inoltre che nell’ Art. 1. Disposizioni generali del dm 123/2004 al comma 4 si legge che:

 

4. A fini di semplificazione delle procedure inerenti agli appalti di lavori pubblici, i concorrenti sono abilitati a presentare alle Stazioni appaltanti le sole schede tecniche, contenute nell'allegato al presente decreto, debitamente compilate e sottoscritte dalle parti contraenti.

 

 

 

PUNTO QUINTO E ULTIMO

 

Detto questo, non ci resta allora che andare a leggere le condizioni di polizza di cui allo Schema 1.1.

 

Schema Tipo 1. 1 (D. M123/2004 . ) - garanzia fideiussoria per la cauzione provvisoria

 

Art. 1 - Oggetto della garanzia

 

II Garante si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita, al pagamento delle somme dovute dal Contraente per il mancato adempimento degli obblighi ed oneri inerenti alla partecipazione alla gara di cui alla Scheda Tecnica.

 

Inoltre il Garante si impegna nei confronti del Contraente a rilasciare la garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva prevista dall'Art. 30, comma 2, della Legge.

 

Art. 2 - Durata della garanzia

 

L'efficacia della garanzia, come riportato nella Scheda Tecnica:

 

a) decorre dalla data di presentazione dell'offerta;

 

b) ha validità di almeno 180 giorni a partire dalla data su indicata;

 

c) cessa automaticamente qualora il Contraente non risulti aggiudicatario o secondo in graduatoria della gara, estinguendosi comunque ad ogni effetto trascorsi 30 giorni dall'aggiudicazione della gara ad altra Impresa;

 

d) cessa automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto d'appalto da parte del Contraente aggiudicatario della gara.

 

La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui ai precedenti punti b), c), d) può aver luogo solo con la consegna dell'originale della Scheda Tecnica o con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante.

 

Art. 3 - Somma garantita

 

La somma garantita dalla presente fideiussione è pari al 2% dell'importo dei lavori da eseguire, così come previsto dall'Art. 30, comma 1, della Legge, ed il relativo valore è riportato nella Scheda Tecnica.

 

Qualora ricorrano le condizioni di cui all'Art. 8, comma 11-quater, della Legge, la somma garantita indicata al primo comma è ridotta del 50%.

 

Art. 4 - Escussione della garanzia

 

II Garante pagherà l'importo dovuto dal Contraente entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante inviata per conoscenza anche al Contraente, presentata in conformità del successivo Art. 6 e contenente gli elementi in suo possesso per l'escussione della garanzia. Il Garante non godrà del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'Art. 1944 cod. civ.

 

Restano salve le azioni di legge nel caso che le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute.

 

Art. 5 - Surrogazione

 

II Garante, nei limiti delle somme pagate, è surrogato alla Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

 

La Stazione appaltante faciliterà le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.

 

Art. 6 - Forma delle comunicazioni

 

Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata indirizzata alla sede del Garante.

 

Art. 7 - Premio o Commissione

 

II premio/commissione dovuto dal Contraente all'atto della stipulazione della presente garanzia è riportato nella Scheda Tecnica.

 

Il mancato pagamento del premio/commissione non può essere opposto alla Stazione appaltante.

 

Le somme pagate a titolo di premio/commissione rimangono comunque acquisite dal Garante indipendentemente dal fatto che la garanzia cessi prima della data prevista all'Art. 2.

 

Art. 8 - Foro competente

 

In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il foro competente è quello determinato ai sensi dell'Art. 25 cod. proc. civ.

 

Art. 9 - Rinvio alle norme di legge

 

Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

 

 

 

Sorpresa!

 

All’articolo 1 , secondo paragrafo, è presente l’impegno del fideiussore ad emettere, in caso di aggiudicazione, la cauzione definitiva.

 

Giusto a titolo di ulteriore precisazione, assolutamente asburgica

 

Il comma 8 dell’articolo 75 del codice dei contratti, richiede:

 

< “L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 113, qualora l'offerente risultasse affidatario.”>

 

Senza peraltro specificare se questo impegno deve essere rivolto dal garante nei confronti della Stazione Appaltante o a favore del partecipante!

 

Anzi, a volerla dire tutta, l’ articolo 101 del dpr 554/99 (norma peraltro ancora in vigore in quanto non abrogata dal codice dei contratti, fino all’emanazione del nuovo regolamento di attuazione) sancisce che:

 

 

 

< TITOLO VII - GARANZIE

 

Art. 100 (Cauzione provvisoria)

 

1. La cauzione provvisoria prevista dall’articolo 30, comma 1, della Legge può essere costituita a scelta dell’offerente in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una Sezione di Tesoreria Provinciale o presso le aziende di credito autorizzate a titolo di pegno a favore delle stazione appaltanti. La cauzione può essere costituita, sempre a scelta dell’offerente anche mediante fideiussione bancaria ovvero mediante polizza assicurativa fideiussoria con clausola di pagamento a semplice richiesta.

 

2. La cauzione provvisoria deve essere accompagnata dall’impegno di un fidejussore verso il concorrente a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva nel caso di aggiudicazione da parte del concorrente dell’appalto o della concessione.>

 

Ed è infatti su questa ultima norma che è stato redatto il dm 123/2004

 

Non serve l’impegno ad emettere la definitiva se la cauzione provvisoria è rilasciata come da dm 123/2004

 

Dopo l’entrata in vigore del DM 124/2004 sulle polizze tipo da esibire per la partecipazione ad appalti di lavori, non c’è più bisogno di allegare alla cauzione provvisoria, se presentata con la scheda tecnica costituente parte integrante dello schema tipo, l’impegno del fideiussore ad emettere, in caso di aggiudicazione, la cauzione definitiva.

 

Ente emittente

 

Tar l'Emilia-Romagna, Parma, sentenza numero 554 del 24 novembre 2005

 

Ricorrente

 

Numerose ditte escluse da un appalto di lavori

 

Atto sottoposto a ricorso

 

l’atto di aggiudicazione provvisoria dell’appalto per lavori di adeguamento dell’impianto elettrico della scuola elementare e media del Comune di Borgonovo Val Tidone e ogni altro atto connesso adottato da tale Comune, fra cui l’esclusione delle stesse ricorrenti dalla gara, disposta per essere mancante l’impegno di un fideiussore alla prestazione della cauzione definitiva.

 

Legittimato passivo

 

Il comune committente

 

Argomenti trattati

 

Le ricorrenti deducono la violazione dell’art. 30, 1° comma, della legge n. 109/94 e del D.M. n. 123/04, e l’eccesso di potere per perplessità; carenza di motivazione e contraddittorietà, e osservano che la semplice presentazione, in unico contesto con la prestazione della cauzione provvisoria della scheda tecnica costituente parte integrante dello schema tipo 1.1 di cui al D.M. 13/03/04 n. 123, è consentita da tali disposizioni e costituisce equipollente all’atto di prestazione della cauzione definitiva.

 

il parere del giudice

 

Le concorrenti escluse hanno correttamente provveduto a prestare, in un unico contesto con la cauzione provvisoria, l’impegno incondizionato del fideiussore (con rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale) alla prestazione della garanzia definitiva, impegno che è contenuto nella scheda tecnica 1.1 di cui al D.M. 12/03/04, n. 123, la quale a norma degli artt. 1, 2° c., e 4 del citato D.M., è parte integrante dello schema tipo di fideiussione (le cui condizioni sono formalmente e integralmente accettate dal fideiussore) essendo quindi incongrua la richiesta di un impegno contenuto in atto separato.

 

Esito della sentenza

 

Gli atti impugnati devono quindi essere annullati; non può disporsi alcuna condanna al risarcimento di danni non dettagliatamente esposti e provati

 

Se la Compagnia di Assicurazione rilascia una fideiussione provvisoria a norma del decreto ministeriale n. 123/2004. va da sé che l’impegno a sottoscrivere la cauzione definitiva è già implicito nella dichiarazione di accettare tutte le condizioni previste nello schema tipo.

 

Soltanto nel caso in cui la lex specialis di gara dovesse prevedere una dichiarazione autonoma e separata, sarebbe legittima l’esclusione dell’impresa sprovvista di tale documento.

 

La sentenza numero 224 dell’ 8 febbraio 2006 del Tribunale Amministrativo per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, merita di essere segnalata per l’importante principio in tema di presentazione dell’impegno a rilasciare la cauzione definitiva, in essa contenuto.

 

Nel caso in esame, la ditta ricorrente ha presentato polizza fideiussoria ai sensi dell’art. 30 della legge n. 109/1994, con espressa indicazione che la scheda tecnica allegata alla documentazione di cui al bando di gara costituiva parte integrante dello schema tipo 1.1. di cui al decreto ministeriale n. 123/2004 e riportava i dati e le informazioni di cui al menzionato schema tipo. Nella polizza, inoltre, si affermava esplicitamente che la sua sottoscrizione costituiva atto formale di accettazione incondizionata di tutte le condizioni previste nello schema tipo.

 

L’adito giudice amministrativo non ha dubbi nel sostenere che:

 

<Tale dichiarazione non può che essere intesa, sotto un profilo sostanziale, come impegno da parte della società di assicurazione nei confronti del contraente a rilasciare la garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva prevista dall’art. 30, secondo comma, della legge n. 109/1994 >

 

Ma vi è di più.

 

<Tenendo conto delle norme che disciplinano l’interpretazione della volontà contrattuale e avuto ricontrointeressata al tenore letterale dell’impegno da parte della società di assicurazione, tramite sottoscrizione, ad accettare incondizionatamente tutte le condizioni previste nello schema tipo, resta indubitabile che, nella specie, la società di assicurazione si è vincolata a rilasciare in favore del contraente (e della stazione appaltante) la garanzia per la cauzione definitiva prevista nell’art. 30, secondo comma, della legge n. 109/1994, con la conseguenza che appare perfettamente tutelato l’interesse dell’Amministrazione alla certezza in ordine all’eventuale rilascio della garanzia nell’ipotesi di aggiudicazione della gara in favore della ditta di cui risulta titolare l’odierno ricorrente>

L’impegno ad emettere la definitiva si trova già nelle condizioni della polizza provvisoria emessa come da dm 123_2004 (Sent. TAR N. 02806/2011)

N. 02806/2011 REG.PROV.COLL.

N. 01330/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1330 del 2011, proposto da***

contro***

nei confronti di***

per l'annullamento

- dei verbali di gara n. 11 del 21.2.2011, con il quale l'Urega - sez. di Messina ha proposto al Comune di Fiumedinisi l'aggiudicazione dei lavori di opere di urbanizzazione connesse alla realizzazione del lotto b1 dell'area artigianale di Fiumedinisi – con opere di sostegno delle scarpate, opere a verde, opere di consolidamento e protezione di scavi, tutte le reti di distribuzione energetica, idrica fognaria, etc, nonchè tutta la rete viaria interna – all'impresa Controinteressata srl (ALFA costruzioni srl ausiliario), che invece escludeva dalla gara.

- ove occorra dei verbali del 18-20-21-24-26-28-31 maggio, 1-7-8- giugno 2010, relativi all'affidamento dei lavori de quibus.

- del provvedimento n. 639/cc del 22.3.2011, con il quale l'Urega di Messina, a seguito di provvedimento di sospensione del Comune di Fiumedinisi adottato per effetto del reclamo dell'Ati ricorrente, ha confermato la proposta di aggiudicazione di cui sopra;

- del provvedimento di aggiudicazione definitiva tacitamente perfezionatosi in data 6 aprile 2011 ai sensi dell'art 10, comma 1, del dprs 14.1.2005 n. 1, a seguito del decorso del termine di quindici giorni dalla data di ricezione, da parte del Comune, del verbale di gara trasmesso dall'Urega in data 22 marzo 2011.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Urega - Sezione Provinciale di Messina e di Controinteressata Srl;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto il ricorso incidentale;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 novembre 2011 il dott. Dauno Trebastoni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

L’ATI ricorrente ha partecipato alla gara che si è conclusa con l’aggiudicazione in favore della controinteressata, e l’individuazione dell’ATI ricorrente come seconda aggiudicataria a seguito di sorteggio (avendo offerto il medesimo ribasso dell’Impresa Controinteressata s.r.l.).

Con atto notificato il 07.04.2011, depositato il successivo 12.04, l’ATI ricorrente ha impugnato gli atti di gara, sostenendo che l’Impresa Controinteressata andasse esclusa per avere:

a) omesso la presentazione del DURC, rendendo una dichiarazione sostitutiva del DURC priva della indicazione della posizione nei confronti della Cassa Edile (“al momento l’impresa non ha cantieri in corso e, pertanto, non ha aperto posizioni”);

b) prodotto una cauzione recante un impegno al rilascio della cauzione definitiva con clausola di validità “comunque, fino a 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori”;

c) per non avere prodotto il modello GAP.

Con ordinanza n. 588 del 03.05.2011 questa Sezione ha accolto l’istanza cautelare.

Alla pubblica udienza del 10.11.2011 la causa è stata posta in decisione.

DIRITTO

1.1) Preliminarmente, va esaminato il ricorso incidentale, con il primo motivo del quale la controinteressata sostiene che la ricorrente andasse a sua volta esclusa, per non avere presentato la dichiarazione di non essersi avvalsa dei piani individuali di emersione, ovvero di essersene avvalsa ma che il periodo si era concluso, nonostante il bando non avesse richiesto tale dichiarazione.

Ai sensi dell’art. 1, comma 1, della L. n. 383/2001, “…gli imprenditori che hanno fatto ricorso a lavoro irregolare, non adempiendo in tutto o in parte agli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia fiscale e previdenziale, possono farlo emergere, tramite apposita dichiarazione di emersione, da presentare entro il 30 novembre 2002, con indicazione, oltre al numero e alle generalità dei lavoratori emersi, del relativo costo del lavoro in misura non inferiore a quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento. L’art. 1 bis, al comma 14, dispone inoltre che “i soggetti che si avvalgono dei piani individuali di emersione sono esclusi dalle gare di appalto pubblico fino alla conclusione del periodo di emersione”.

In effetti, la citata disposizione non prevede un obbligo per le imprese di produrre una dichiarazione in proposito al fine di partecipare ad una gara d’appalto, e tanto meno al momento di presentazione dell’offerta, come invece è previsto, ad esempio, a proposito del rispetto della normativa in materia di disabili (vedi art. 17 L. 68/99: “Le imprese, sia pubbliche sia private, qualora partecipino a bandi per appalti pubblici o intrattengano rapporti convenzionali o di concessione con pubbliche amministrazioni, sono tenute a presentare preventivamente alle stesse la dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, pena l'esclusione”).

Di conseguenza, a meno che non sia il bando a prevederlo, la mancata di una siffatta dichiarazione non può costituire motivo di esclusione, non potendo ritenersi applicabile il noto principio della c.d. etero integrazione della disciplina di gara. In quest’ottica, non è pertinente il richiamo, della difesa della Controinteressata, al precedente di questa Sezione n. 1025 del 19.06.2006, perché in quel caso era il disciplinare di gara a prevedere espressamente quella dichiarazione.

1.2) Con il secondo motivo, la controinteressata lamenta che l’ATI ricorrente, pur avendo prodotto la cauzione provvisoria, non ha attestato l’impegno del fideiussore alla stipulazione della cauzione definitiva in caso di aggiudicazione, in violazione dell’art. 30 della L. n. 109/94 e del bando di gara, essendosi limitata a produrre una fideiussione bancaria a cui ha allegato una mera scheda tecnica conforme allo schema tipo di cui al D.M. n. 123/04, senza alcuna sottoscrizione e che recava la generica accettazione di tutte le clausole previste dallo schema tipo stesso.

Anche tale motivo di ricorso è infondato.

In realtà, l’impegno fideiussorio in questione è stato redatto in conformità allo schema Tipo 1.1 approvato col D.M. 123/2004, cioè in ossequio alla disposizione che ha approvato lo schema generale da utilizzare per la prestazione della “cauzione provvisoria”, il cui art. 1 prevede appunto l’impegno del fideiussore nei confronti della stazione appaltante alla stipulazione della cauzione definitiva in caso di aggiudicazione.

In sostanza, lo schema in questione, allegato alla polizza vera e propria, regolarmente firmata, specifica e riporta le condizioni della polizza, che infatti non si rinvengono in quest’ultima, contenendo tutte le prescrizioni specifiche previste dai richiamati commi 2 bis e 2 ter dell’art. 30.

Ne consegue che l’impegno fideiussorio è da ritenersi validamente prodotto.

2.1) Passando a trattare il ricorso principale, di questo vanno considerati fondati i primi due motivi di ricorso.

La Controinteressata andava esclusa, per aver reso una dichiarazione sostitutiva del DURC priva della indicazione della posizione nei confronti della Cassa Edile (“al momento l’impresa non ha cantieri in corso e, pertanto, non ha aperto posizioni”).

All’art. 16 il bando di gara prescriveva espressamente: “non sono ammessi a partecipare alla gara soggetti che, al momento di presentazione dell’offerta, non dimostrino, con le modalità previste dal disciplinare di gara, la regolarità contributiva nei confronti degli enti previdenziali ed assicurativi INPS, INAIL e Cassa Edile”. E il disciplinare di gara, all’art. 3, richiedeva “documentazione dimostrante il possesso del requisito della regolarità contributiva…”.

Ora, l’impresa controinteressata Controinteressata srl ha partecipato alla gara dichiarando di non avere alcuna posizione aperta alla cassa Edile/Edilcassa (“al momento l’impresa non ha cantieri in corso”).

Ma se si ritenesse che tale requisito non vada dimostrato al momento di partecipazione alla gara, si consentirebbe agevolmente a qualunque concorrente di eludere (in parte) le previsioni, normative e amministrative, in tema di verifica del requisito della regolarità contributiva. In questo modo si perverrebbe al risultato di consentire ad un’impresa di impegnarsi, con varie stazioni appaltanti, a effettuare lavori edili, senza mai dovere dimostrare la sua regolarità contributiva nei confronti delle Casse edili. In pratica, si finirebbe per trasformare tutte le norme in materia di regolarità contributiva nei confronti delle Casse Edili in previsioni di natura dispositiva, posto che l’impresa interessata, attraverso una libera scelta negoziale compiuta prima della partecipazione a una procedura di evidenza pubblica, potrebbe decidere se sottostare o no ad esse (cfr. C.G.A., 10.11.2010 n. 1411).

2.2) Con il secondo motivo, la ricorrente fa valere la circostanza che la controinteressata ha prodotto una cauzione recante un impegno al rilascio della cauzione definitiva con clausola di validità “comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori”.

Ma l’art. 9 del bando di gara, relativo alle “cauzioni”, prescriveva: “l’offerta del concorrente deve essere corredata da una cauzione provvisoria e dall’impegno di un fideiussore per il rilascio, in caso di aggiudicazione della garanzia fideiussoria nella misura, e nei modi previsti dai commi 1, 2-bis, 2-ter dell’art. 30 del testo coordinato”.

E il citato comma 2-ter è chiaro nel prevedere che tale garanzia “cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio”.

È quindi evidente come l’impegno assunto dal fideiussore sia limitato nel tempo, in quanto assistito da un termine di validità della garanzia che, sebbene riferito al collaudo delle opere, viene tuttavia a scadere il 12° mese decorrente dalla ultimazione dei lavori, quindi indipendentemente dalla circostanza che a quella data il collaudo delle opere sia già stato effettuato o meno. Tale impegno concretizza chiaramente una garanzia di portata inferiore rispetto a quella richiesta dal bando di gara, considerato che è pur possibile che le operazioni di collaudo vengano effettuate in un momento successivo rispetto a tale termine.

In sostanza, la cauzione definitiva che cessa in ogni caso di avere efficacia decorsi dodici mesi dopo la data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, è certamente più garantista per l'impresa, che così non rimane esposta, se non entro il termine di dodici mesi, al rischio di lungaggini, addebitabili all'Amministrazione, che le impedirebbero di svincolarsi da obblighi contrattuali (appunto la fideiussione) assunti con soggetti terzi, costringendola a sopportare i relativi costi.

Per quanto riguarda il fatto che la tesi esposta non prevede l’individuazione di un termine certo per l'emissione del certificato di collaudo provvisorio, con possibile pregiudizio per l'impresa, va rilevato che, a parte gli strumenti civilistici comunque attivabili, relativi ad esempio alla mora del creditore, sono le stesse norme che riguardano il collaudo, che prevedono proprio ipotesi in cui il rinvio nell'emissione del certificato è necessario, che legittimano la soluzione adottata.

Vale a dire che possono verificarsi situazioni in cui la complessità degli accertamenti da compiere, ed eventuali inadempienze dell’appaltatore, possono rendere necessario, a garanzia dell’Amministrazione e di una corretta gestione del pubblico denaro, un allungamento dei tempi per l'emissione del certificato di collaudo provvisorio, e quindi una corrispondente estensione della validità della fideiussione (cfr. (TAR Sicilia, Catania, Sez. IV, 20.07.2007 n. 1247, confermata da C.G.A. 15.04.2009 n. 235).

Da quanto precisato, emerge che la polizza fideiussoria prodotta dalla ricorrente principale contiene un impegno del fideiussore difforme rispetto a quanto espressamente richiesto dalla lex specialis, con la conseguenza che la controinteressata avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara.

In conclusione, assorbito l’ulteriore motivo di ricorso non esaminato, il ricorso principale va accolto, con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati, e quello incidentale rigettato.

Non risultando stipulato il contratto, non è necessario affrontare il problema di una sua eventuale inefficacia, potendo pertanto il contratto essere stipulato direttamente con la ricorrente.

Le spese seguono la soccombenza, e vengono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – sezione staccata di Catania – Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie, nei sensi di cui in motivazione, il ricorso principale, e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati.

Condanna Amministrazione e controinteressata, in solido tra loro, al pagamento, in favore delle ricorrenti, delle spese di giudizio, liquidate in € 1.500,00 per ciascuna, oltre accessori.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 10 novembre 2011 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Brugaletta, Presidente FF

Rosalia Messina, Consigliere

Dauno Trebastoni, Primo Referendario, Estensore

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 28/11/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

 

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