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Confisca: il giudice deve sempre motivare la connessione fra la misura ablativa e il reato-Cass. sentenza n. 46978/2011-commneto e testo-Diritto.it

 

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Zaina Carlo Alberto

 

Non sfugge all’obbligo di adeguata motivazione, il giudice che disponga la confisca di un bene, quale sanzione accessoria rispetto alla pena principale patteggiata ed inflitta, quindi, ai sensi dell’art. 444 c.p.p.

La Quarta Sezione della Corte di Cassazione – con la sentenza 20 dicembre 2011 - ha, infatti, escluso che la confisca di beni, che si trovino in giudiziale sequestro, possa venire disposta ed operare, quindi, indiscriminatamente in forma automatica, cioè senza che il giudice fornisca contezza e spiegazione delle concrete ragioni che sottendono alla propria decisione.

Pur dovendosi, in tutta evidenza, operare una chiara distinzione fra quei beni che risultino corpo oppure strumento di commissione di reato (come può essere  sempre la sostanza stupefacente), o, altrimenti, profitto di reato (quale ad exemplum il danaro), rimane ferma, comunque, la necessità che venga esplicitato convincentemente l’iter ideativo del giudicante, in relazione alla sanzione accessoria adottata, proprio per il carattere ablativo della stessa.

Va osservato, che, se per talune tipologie di questi beni può appare evidente ed intuitivo l’inserimento in una di queste categorie e, in pari tempo, forse, meno impellente e cogente la necessità di giustificare la confisca (come risulta, come detto, per lo stupefacente che costituisce, in re ipsa, sostanza

di natura illecita ed in quanto, tale non richiede particolari spiegazioni), per altri – come, invece, nel caso di specie, l’autovettura – è assolutamente necessario dimostrare e spiegare il rapporto di strumentalità che si reputa intercorrere fra oggetto e reato, presupposto indefettibile per la confisca.

Va ricordato che in precedenza, ma già in costanza della modifica introdotta con la L. 97/2001, la Corte di legittimità ebbe ad affrontare il tema della confiscabilità di un veicolo usato per commettere il reato di detenzione di droga.

La Sez. IV, con la sentenza n. 33309 del 04-10-2002 (cc. del 08-07-2002), Marra (rv 222436) in www.leggiditalia.it, sancì che tale bene non costituisce il prezzo del reato né è cosa di cui la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione costituisce reato e, dunque, concluse “che il veicolo non è obbligatoriamente confiscabile e, pertanto, non ne può essere disposta la confisca nei casi di applicazione della pena su richiesta delle parti”.

Il principio giuridico, che, dunque, si ricava dalla sentenza di annullamento parziale emessa dal Supremo Collegio, in commento, appare di duplice natura.

In primo luogo, infatti, il provvedimento ribadisce il carattere eminentemente discrezionale del potere del giudice di applicare la confisca, introdotto con l'art. 2 della L. 27 marzo 2001, n. 97, (confermato, poi, con la successiva novella della L. 12 giugno 2003, n. 134) e, in pari tempo, evidenzia – proprio in forza della ricordata discrezionalità del giudicante – il dovere riconnesso a tale facoltà di esplicitare i motivi della conversione del sequestro in confisca.

Come anticipato, questo onere pare dovere essere rispettato in ogni caso.

Vale a dire, quindi, che esso risulta applicabile sia in caso di confisca obbligatoria, che in situazione di confisca facoltativa.

L’adempimento all’obbligo di motivare appare, senza dubbio, maggiormente vincolante in questa seconda ipotesi, proprio perché, non essendo ravvisabile un obbligo predeterminato ex lege di procedere alla confisca, il giudice che intenda applicarla deve evidenziare, in maniera convincente ed adeguata, il pregiudiziale rapporto di collegamento finalistico ravvisabile fra la condotta delittuosa ed il bene materiale.

Nessun dubbio, invece, in ordine alla sufficienza di una indicazione esplicativa di carattere sintetico, nei casi di confisca obbligatoria, ossia nei casi in cui il bene costituisca il prezzo del reato o in quelli in cui l'obbligatorietà è prevista da particolari disposizioni [Cfr. Sez. I, Sent. n. 6650 del 05-02-2008 (ud. del 05-02-2008), P.P. (rv. 239310), in www.leggiditalia.it].

 

Avv. Carlo Alberto Zaina

Corte di Cassazione Penale n. 46978/2011, sez. IV del 20/12/2011

 

 

               

               

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Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Con la sentenza indicata in epigrafe il GIP del Tribunale di Bergamo applicava a H.S. la pena concordata tra le parti e ritenuta - ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., per violazione della legge sugli stupefacenti; il giudicante disponeva "la confisca di quanto in sequestro, con distruzione dello stupefacente" (così testualmente nella motivazione e nel dispositivo).

Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, denunciando mancanza di motivazione in ordine alla confisca di un'auto che, per come riferito nel ricorso, apparterrebbe allo stesso imputato.

Il Procuratore Generale presso questa Corte ha chiesto, con la sua requisitoria scritta, l'annullamento dell'impugnata sentenza limitatamente alla disposta confisca dell'auto.

Il ricorso è fondato ed infatti la statuizione del Tribunale in ordine alla disposta confisca dell'auto è assolutamente priva di qualsiasi motivazione posto che nella parte motiva della sentenza il giudicante, con riferimento alla destinazione di quanto in sequestraci è limitato alla seguente formulazione: "Va disposta la confisca di quanto in sequestro con distruzione dello stupefacente";

correttamente è stata disposta la distruzione dello stupefacente, ma nulla è stato detto circa i motivi della confisca dell'auto. Giova ricordare che questa Corte ha enunciato

il principio di diritto secondo cui "in tema di confisca disposta con la sentenza di patteggiamento, anche dopo la modifica dell'art. 445 che ha esteso le possibilità di provvedere alla confisca rendendola adottabile in tutti i casi previsti dall'art. 240 c.p., il giudice è tenuto a motivare l'esercizio del suo potere discrezionale, evidenziando i presupposti della disposta confisca" (Cass. 4^ 19 ottobre 2004, Fallacara, RV 230767).

L'impugnata sentenza deve essere pertanto annullata, limitatamente alla disposta confisca dell'auto tg. (omissis), con rinvio al Tribunale di Bergamo per nuovo esame sul punto, nel rispetto del principio di diritto sopra enunciato circa l'onere motivazionale al riguardo.

 

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla disposta confisca del veicolo con rinvio al Tribunale di Bergamo per nuovo esame sul punto.

 

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