Diritto e processo.com
(Pres. Preden –
Rel. De Stefano)
Svolgimento del processo
I. E stata depositata in
cancelleria la seguente relazione ai sensi dell'art. 380
bis cod. proc. civ., regolarmente comunicata al pubblico
ministero e notificata ai difensori delle parti:
“1. - G..B. ricorre, con atto
spedito per la notifica il 15.11.10, per la cassazione
della sentenza in epigrafe indicata, con la quale è
stata disposta la compensazione delle spese tra lei e le
controparti, pur essendo stati rigettati gli appelli nei
suoi confronti dispiegati avverso la sentenza del 5.3.04
del Tribunale di Napoli, con cui era stata dichiarata
cessata la materia del contendere sulla domanda da lei
dispiegata contro la Gestione Liquidatoria USL XX
Campania — e chiamati in causa la Regione Campania,
nonché tali A..E. , A..C. e V..D.B. - per il
risarcimento dei danni da lei patiti a seguito di un
intervento chirurgico di tiroidectomia.
2. — Il ricorso può essere trattato
in camera di consiglio — ai sensi degli artt. 375, 376 e
380-bis cod. proc. civ., essendo oltretutto soggetto
alla disciplina dell’art. 360-bis cod. proc. civ.
(inserito dall'art. 47, comma 1 lett. a), della legge 18
giugno 2009, n. 69) — per essere ivi accolto per
manifesta fondatezza, per quanto appresso indicato.
3. — La ricorrente, rilevato che la
compensazione delle spese da lei sopportate è stata
motivata da "motivi di opportunità" e dalla "inesistenza
di posizioni di netto contrasto", ne lamenta
l'ingiustizia - in linea sia con i più recenti sviluppi
della giurisprudenza di legittimità, sia con i principi
costituzionali del giusto processo - sviluppando tre
motivi: con il primo (congiuntamente riferito ai nn. 3,
4 e 5 dell'art. 360 cod. proc. civ.) quanto alla
posizione dell’USL XX, avendo questa invocata
l'inopponibilità della transazione sulla cui base era
stata dichiarata cessata la materia del contendere e la
condanna della B. alle spese; con il secondo (riferito
congiuntamente ai nn. 3 e 5 dell'art. 360 cod. proc.
civ.) per la sua contraddittorietà con la condanna alle
spese invece pronunciata in favore dei sanitari E. e C.;
con il terzo (riferito congiuntamente ai nn. 3 e 4
dell'art. 360 cod. proc. civ.) quanto alle posizioni di
questi ultimi, che avevano - con i rispettivi appelli
incidentali - comunque invocato il rigetto della domanda
dispiegata in primo grado.
4. - Degli intimati produce
controricorso la sola Allianz, succeditrice della RAS,
sostenendo la adeguatezza e non irrazionalità
dell'integrale compensazione disposta.
5. — Alla fattispecie si applica
l'art. 92 cod. proc. civ. nella versione anteriore alla
sua sostituzione intervenuta per effetto dell'art. 2,
comma primo, lett. a) della legge 28 dicembre 2005, n.
263 (e succ. modif. ed integr.); ed al riguardo è
meritevole di conferma il più recente orientamento di
questa Corte circa la necessità di un adeguato supporto
motivazionale a sostegno della disposta compensazione
(Cass. Sez. Un., 30 luglio 2008, n. 20598), per cui la
relativa statuizione, quale espressione di un potere
discrezionale attribuito dalla legge, è incensurabile in
sede di legittimità, salvo che non risulti violato il
principio secondo cui le spese non possono essere poste
a carico della parte totalmente vittoriosa, ovvero che
la decisione del giudice di merito sulla sussistenza dei
giusti motivi ai sensi del citato art. 92 cod. proc.
civ. sia accompagnata dall'indicazione di ragioni
palesemente illogiche e tali da inficiare, per la loro
inconsistenza o l'evidente erroneità, lo stesso processo
formativo della volontà decisionale espressa sul punto
(Cass. 2 luglio 2007, n. 14964).
6. - Va quindi data continuità
all'orientamento per il quale il vizio di violazione di
legge (art. 92 cod. proc. civ., comma secondo),
denunciabile e sindacabile anche in sede di legittimità,
sussiste qualora la decisione di compensazione delle
spese del giudizio sia giustificata da generici motivi
di opportunità e di equità (Cass., ord. 5 gennaio 2011,
n. 247; Cass. 24 aprile 2010, n. 9845), mentre
l'illogicità, contraddittorietà od erroneità dei motivi
esplicitati rileva ai sensi del n. 5 dell'art. 360 cod.
proc. civ. (per tutte, v. Cass. 31 marzo 2007, n. 8059).
7. - In applicazione di detti
principi al caso di specie, il riferimento a generici e
non meglio evidenziati "motivi di opportunità" è di per
sé scorretto, mentre quello alla "assenza di posizioni
di netto contrasto", quanto meno nei rapporti tra la B.
e la Gestione Liquidatoria USL XX, è erroneo, se non
pure illogico o contraddittorio: è conclamato dallo
stesso tenore letterale della gravata sentenza (pag. 4,
rigo quinto) che quest'ultima abbia chiesto il rigetto
della domanda dispiegata dalla B. nei suoi confronti,
sicché la nettezza o meno del contrasto non elide
quest'ultimo e la soccombenza dell'appellante
principale. Ma ad analoga conclusione non si perviene
quanto alle posizioni dell'E. e della C , per le quali
la gravata sentenza non da conto di analoghe domande
rivolte da costoro contro la B.ed il ricorso di
quest'ultima, in violazione del principio di
autosufficienza, non riporta (limitandosi alla di per sé
sola insufficiente menzione della sede processuale) il
tenore letterale delle richieste, sulla cui base
valutare il carattere principale o subordinato della
richiesta di reiezione della domanda svolta in primo
grado ed ogni altra circostanza utile per escludere la
sussistenza del contrasto posto a base della
compensazione: con la conseguenza che in tal caso non è
accettabile neppure se una soccombenza vi sia. E poi
appena il caso di notare che le doglianze della B. non
si estendono in modo espresso avverso la pronuncia di
non luogo a provvedere sulle sue spese nei rapporti con
gli appellati restati contumaci, Regione Campania e
D.B., la quale non può così venire in contestazione.
8. - In conclusione, si propone
l'accoglimento del primo e del secondo motivo del
ricorso e la reiezione del terzo, essendo non conforme a
diritto la mancata condanna della sola Gestione
Liquidatoria dell'USL XX alle spese della B. (con la
chiesta attribuzione) del secondo grado; e si rimette al
Collegio la valutazione dell'opportunità di una
decisione nel merito, sulla base degli atti
concretamente disponibili nel fascicolo di merito”.
Motivi della decisione
II. Non sono state presentate
conclusioni scritte; tuttavia, la ricorrente ha
presentato memoria, ai sensi del terzo comma dell'art.
380 bis cod. proc. civ. ed il difensore del
controricorrente è comparso in camera di consiglio per
essere sentito.
III. A seguito della discussione
sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, ritiene
il Collegio - verificata la ritualità delle notifiche
del ricorso alla stregua dei documenti presenti ad oggi
- di dovere fare proprio il contenuto della sopra
trascritta relazione, del resto avendovi sostanzialmente
aderito (v. pag. 6 della memoria ex art. 380 bis cod.
proc. civ.) la stessa ricorrente.
Pertanto, ai sensi degli artt. 380
bis e 385 cod. proc. civ., il primo ed il secondo motivo
di ricorso vanno accolti, sia pure con reiezione del
terzo, con cassazione della gravata sentenza in
relazione — e, beninteso, limitatamente — alla mancata
condanna della sola Gestione Liquidatoria dell'USL XX
alle spese della B. (con la chiesta attribuzione) del
secondo grado.
Ritiene a questo punto il Collegio
che, per non essere necessari altri accertamenti di
fatto, può procedersi anche alla decisione nel merito,
potendosi quantificare quelle del giudizio di appello -
in relazione all'attività concretamente ivi svolta in
dipendenza dell'oggetto delle questioni effettivamente
trattate dalla B. e della relativa non complessità di
quelle come desunta dagli atti - in Euro 122,61 per
esborsi, Euro 3.780,00 per diritti ed Euro 7.000,00 per
onorari, oltre maggiorazione per spese generali, CPA ed
IVA nella misura di legge, con la chiesta attribuzione
in favore di entrambi i procuratori per la mancanza sia
di diverse indicazioni o richieste, sia di elementi da
cui desumere che l'anticipazione sia stata fatta da uno
solo di loro o in misura diversa. Tale conclusione
comporta di per sé la condanna di detta sola intimata
anche alle spese del giudizio di legittimità e con la
chiesta attribuzione, mentre si ravvisano, in assenza di
domande dispiegate nei suoi confronti e per la sua
qualità di litisconsorte processuale necessaria, giusti
motivi di compensazione nei riguardi della Allianz spa.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo ed il
secondo motivo di ricorso, rigettato il terzo; cassa la
gravata sentenza in relazione alla censura accolta e,
decidendo nel merito, condanna la Gestione Liquidatoria
dell'USL XX Campania, in pers. del leg. rappr.nte pt,
alle spese del secondo grado sostenute da G..B. , con
attribuzione solidale agli avv. M. L. e T.C., che si
liquidano in Euro 122,61 per esborsi, Euro 3.780,00 per
diritti ed Euro 7.000,00 per onorari, oltre
maggiorazione per spese generali, CPA ed IVA nella
misura di legge; condanna altresì la medesima Gestione
Liquidatoria dell'USL XX Campania, in pers. del leg.
rappr.nte p.t., al pagamento delle spese del giudizio di
legittimità e con attribuzione all'avv. M. L., liquidate
in Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre
maggiorazione per spese generali, CPA ed IVA nella
misura di legge; compensa le spese del giudizio di
legittimità tra ricorrente e controricorrente
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