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... "il consulente non ha
semplicemente valutato e quantificato i danni subiti dai
veicoli coinvolti nel sinistro ma, con funzione
percipiente, ha espletato l'incarico mediante l' ausilio
di determinate cognizioni tecniche di modo che le
risultanze della consulenza costituiscono fonte diretta
di prova al pari di ogni altra prova ritualmente
acquisita al processo (Cass. Sent.
civ. 22.06.2005 n. 13401)."
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of Spataro @2012 Fonte: GDP di Lecce
R
REPUBBLlCA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI LECCE
Avv. Antonella Santoro
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al
numero del molo generale indicato a margine, avente
l'oggetto pure a margine indicato, promossa da
L.L. rappresentato e difeso dall
avv. Christian Quarta come da mandato in atti
attore -
Contro
Reale Mutua Ass.ni sp.a.
rappresentata e difesa dall'avv. Maria Antonietta Romano
come da mandato in atti
3convenuta-
AlI'udienza del 18.11.11, precisate
Ie conclusioni che qui si intendono integralmente
trascritte, la causa veniva discussa e riservata per la
decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'attore, premesso che:
il giorno 17.02.2010 alle ore 7.30
in ... alIa guida del proprio autoveicolo ... tg. ...,
giunto alI'incrocio con piazzetta ... subiva la
collisione ad opera dell'autocarro ...tg. ... di
proprieta di I.S.E. e condotto da C.M., che ometteva di
concedergli la dovuta precedenza, che il veicolo subiva
danni per un ammontare complessivo di € ...,.., tanto
premesso citava in giudizio la propria compagnia di
assicurazione al fine di ottenere l'integrale
risarcimento del danno.
La convenuta, nel costituirsi,
chiedeva il rigetto delIa domanda deducendo
l'incompatibilità dei danni tra i veicoli coinvolti nel
sinistro per cui è causa.
La domanda è infondata e va
pertanto rigettata.
Ed invero, Ie eccezioni sollevate
dalla convenuta sono state suffragate dalla espletata
consulenza tecnica d'ufficio le cui risultanze sono da
condividere, in quanta congrue, conferenti, immuni da
vizi di motivazione logica e precise nelle risposte ai
quesiti posti.
Ed invero la prova della domanda di
una parte può emergere anche da altre risultanze di
causa, ad esempio da una consulenza tecnica d'ufficio,
attesa la regola, immanente nel nostro ordinamento
processuale, secondo cui il principio delI'onere delIa
prova non implica affatto che la dimostrazione dei fatti
costitutivi del diritto fatto valere debbano ricavarsi
esclusivamente dalle prove offerte da colui che è
gravato dal relativo onere, senza poter utilizzare altri
elementi probatori acquisiti al processo (Cass. civ.,
Sez. III, 12/07/2005, n.14599).
Nella fattispecie, il consulente
non ha semplicemente valutato e quantificato i danni
subiti dai veicoli coinvolti nel sinistro ma, con
funzione percipiente, ha espletato l'incarico mediante
l' ausilio di determinate cognizioni tecniche di modo
che le risultanze della consulenza costituiscono fonte
diretta di prova al pari di ogni altra prova ritualmente
acquisita al processo (Cass. Sent. civ. 22.06.2005 n.
13401).
Giova al riguardo sottolineare che,
come la Corte di Cassazione ha più volte chiarito
adottando un orientamento che questa Giudice interamente
condivide, il giudice, al fine di addivenire al proprio
convincimento, può affidare al consulente tecnico non
solo l'incarico di valutare i fatti accertati o dati per
esistenti (cosiddetto consulente deducente), ma anche
quello di accertare i fatti stessi (cosiddetto
consulente percipiente).
In quest'ultimo caso, in cui la
consulenza costituisce essa stessa fonte di prova, e
necessario e sufficiente che la parte interessata deduca
il fatto e che il giudice ritenga che l'accertamento
richieda specifiche cognizioni tecniche (Cass. n. 6155
del 2009; Cass. n. 3990 del 2006; Cass. n. 27002 del
2005).
In tal caso, pertanto, e laddove il
giudice ritenga di fondare il proprio convincimento
sulle risultanze della consulenza tecnica, non si
verifica nessuna significativa deviazione dalla regola
sull'onere della prova, essendo l'intervento
dell'ausiliare del giudice comunque delimitato
nell'ambito dell'applicazione delle specifiche
cognizioni tecniche che il caso richiede. (Cass.
22.06.2011 n. 13699 Cass. civ. sent. n. 11121/2010)
Nella fattispecie in esame, questo
Giudice riconosce esaurienti e convincenti Ie
conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nonchè
l'attendibilità dell'iter argomentativo seguito dal
nominato esperto e idoneo a confutare Ie argomentazioni
dedotte da parte attrice.
In particolare il ctu ha rilevato
che "I danni subiti dal veicolo danneggiato non sono
tecnicamente congruenti con la tipologia di sinistro
esposta dalle parti"; ed infatti ha evidenziato, nella
misurazione dell'altezza dei veicoli coinvolti,
un'incongruenza tra I' ampiezza del corpo contro cui ha
potuto urtare la Mercedes pari a circa III em di altezza
(pneumatico) e I' ampiezza dei danni rilevabili nella
zona angolare sinistra dell' auto che invece si
sviluppano limitatamente ad una altezza di 63 em circa
senza interessare, eccetto per una scarsissima
deformazione e leggere abrasioni, il cofano motore.
Tale incongruenza appare ancora piu
consistente osservando che Ie deformazioni riportate
dall' auto Mercedes, in corrispondenza dello spigolo
anteriore sinistro unitamente ai pezzi meccanici
compromessi rilevabili dalle fatture rilasciate dalla
Concessionaria Mercedes allegate all' atto di citazione,
possono essere stati causati solo da una forza d'urto di
forte intensita di direzione antero posteriore i cui
effetti dannosi diretti e indotti hanno inizio dalla
parte piu bassa del veicolo e dovevano interessare anche
Ie parti piu alte compreso il cofano motore.
Ed ancora il ctu ha rilevato essere
incongruente con la dinamica descritta nell'atto di
citazione anche la marcata deformazione del cerchio
ruota anteriore destro derivante da altro tipo di
sollecitazione rispetto a quella derivante dalla
dinamica descritta in atti. II ctu ha anche periziato
I'autocarro Astra tg. ....ricoverato in ......Contrada
...rilevando che detto veicolo "non mostra alcun segno
di danno riferibile alIa dinamica del sinistro per cui e
causa".
Alla luce di tali risultanze
processuali la domanda attorea va rigettata.
Le spese del giudizio seguono la
soccombenza e vengono liquidate, in assenza di nota
spese, come da dispositivo, in base allo scaglione delle
tabelle forensi in riferimento all' art. 6 del D.M. n.
127/2004, all'attività svolta dalla parte e alle
questioni trattate.
Le spese della ctu, gia liquidate
come da decreto in atti, sono poste definitivamente a
carico esclusivo dell' attore
PQM
II Giudice di Pace di Lecce, in
persona dell'avv. Antonella Santoro, definitivamente
pronunciando sulla domanda proposta da L.L. nei
confronti di Reale Mutua Ass.ni avente n. 9737/2010 R.G.
cosi decide:
* rigetta la domanda attorea
* condanna l' attore al pagamento
delle spese processuali in favore della convenuta che si
liquidano in complessivi € 1.000,00 di cui € 400,00 per
onorario ed € 600,00 per diritti, oltre spese generali,
iva e cap come per legge; pone definitivamente a carico
dell' attore le spese di ctu
Lecce, 3 dicembre 2011
Pubblicato il 12 dicembre 2011
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