Anche il "palo" ha un ruolo
importante quando si compie un rapina e il suo
contribuno non può essere considerato di minima
importanza. E così la cassazione, in tema di
applicazione delle attenuanti generiche, con sentenza
46588, depositata il 15 dicembre 2011, ha escluso
l'applicazione dell'attenuante della minima
partecipazione all'azione criminosa (art. 114 c.p.) per
la condotta del coimputato di rapina aggravata (art. 628
c.p.) pure laddove quest'ultimo si sia limitato a fare
prima da "palo" e poi da autista al complice che ha
materialmente aggredito la vittima. Secondo gli
Ermellini, infatti, è da escludersi che il ruolo svolto
nell'azione criminosa possa ritenersi marginale dal
momento che la condotta incriminata ha garantito prima
il buon esito della rapina e poi l'impunità dei
responsabili attraverso la fuga. Deve, parimenti,
escludersi, nel caso di specie, la configurabilità delle
attenuanti generiche, sul rilievo che i correi si sono
limitati a offrire alla parte offesa il risarcimento del
danno mentre avrebbero dovuto offrire spontaneamente la
restituzione della somma rapinata che risulta invece
recuperata dalle forze dell'ordine. La sentenza in
oggetto è l'esito del ricorso di due malviventi che
avevano derubato una farmacia, uno facendo il palo in
modo da non interrompere l'azione criminosa del suo
complice. La Cassazione, ha quindi precisato che, in
merito al contributo del "palo", l'articolo 114 del
codice penale (contributo di minima importanza), può
applicarsi soltanto nell'ipotesi in cui il correo incide
sul risultato finale dell'impresa criminosa in modo poco
rilevante e dunque senza vere e proprie conseguenza
pratiche: non è corretto, quindi affermare che la rapina
si sarebbe comunque compiuta senza il contributo della
sentinella dal momento che, invece, chi ha quel ruolo
consente al complice di mettere a segno il colpo. Anche
mettendosi alla guida dell'auto che serve per fuggire si
compie un altro atto decisivo perché funzionale a
garantire l'impunità dell'azione criminosa.
- Autore: Luisa Foti) |