In tema di controllo della
legittimità della pronuncia di condanna alle spese del
giudizio, con la sentenza n. 26730, depositata il 13
dicembre scorso, la Corte di Cassazione ha stabilito che
è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che
si limiti alla generica denuncia dell'avvenuta
violazione del principio di inderogabilità della tariffa
professionale o del mancato riconoscimento di spese che
si asserisce essere state documentate. L'onere di
specificità imposto dall'art. 366 c.p.c., n. 4, impone
che nel motivo siano indicati gli errori commessi dal
giudice e precisate le voci di tabella degli onorari,
dei diritti di procuratore che si ritengono violate,
nonché le singole spese asseritamente non riconosciute.
(cfr.: Cass. civ., sez. 2, 19 giugno 2009 n. 14455;
Cass. civ., sez. 3, sent. 26 giugno 2007 n. 14744; Cass.
civ., sez. 1, sent. 3 novembre 2005, n. 21325; Cass.
civ., sez. 3, 9 aprile 2003 n 5581; Cass. civ., sez. 3,
9 ottobre 2001 n. 13417). In altri termini - ha ribadito
la Cassazione - in sede di ricorso per cassazione la
determinazione del giudice di merito relativa alla
liquidazione delle spese processuali può essere
censurata solo attraverso la specificazione delle voci
in ordine alle quali lo stesso giudice sarebbe incorso
in errore, con la conseguenza che il mero riferimento a
prestazioni che sarebbero state riconosciute in
violazione della tariffa massima, senza la puntuale
esposizione delle voci in concreto liquidate dal
giudice, è da qualificarsi generico, con derivante
inammissibilità dell'inerente motivo (Cass. civ., sez.
3, 27 ottobre 2005 n. 20904).
- Autore: Luisa Foti) - |