Alcuni cittadini, assegnatari di
alloggi di proprietà dello Stato e trasferiti ai Comuni
per sopperire alle esigenze abitative, stante la messa
in vendita di tali alloggi da parte dell’Azienda
Territoriale per l’Edilizia Residenziale Pubblica di
Roma, hanno impugnato, innanzi al Tar del Lazio, i
provvedimenti relativi all’approvazione del disciplinare
per la vendita degli alloggi, con cui sono state fissate
le modalità di vendita. In buona sostanza si tratta del
prezzo degli alloggi messi in vendita. Problema. I
suddetti cittadini, ergo i loro avvocati, hanno promosso
ricorso al Tar. Ma, nel caso di specie, la giurisdizione
non è del Tar. Domanda. Può un avvocato non sapere a
quale Tribunale deve presentare il ricorso ? Perché,
nella vicenda in esame, la questione è semplice e, con
molta semplicità l’ha fornita il Tar, con la Sentenza n.
26/2012.
Considerato che si tratta di
vertenza che non concerne la fase della assegnazione
dell’alloggio, bensì alle modalità di vendita, nonché di
acquisto, la stessa attiene alla tutela di un diritto
soggettivo e, in quanto tale, rientrante nella
giurisdizione del giudice ordinario. Infatti, in materia
di edilizia residenziale pubblica, la controversia,
concernente la quantificazione del prezzo della vendita,
insorta tra l’acquirente e la pubblica amministrazione,
investe posizioni di diritto soggettivo inerenti a un
rapporto contrattuale, ancorché insorga in via di
contestazione della legittimità degli atti
amministrativi che siano stati adottati in proposito e,
pertanto, spetta alla cognizione del giudice ordinario,
nei cui poteri rientra il sindacato su tali atti, ai
fini della loro eventuale disapplicazione in quanto
lesivi dei diritti soggettivi. Al Tar non rimane che
dichiarare il ricorso inammissibile per difetto di
giurisdizione, in quanto riservato alla cognizione del
giudice ordinario competente, davanti al quale il
processo può essere riproposto. Va da sé che sarà
riproposto. Ma, intanto i cittadini hanno perso tempo e
denaro, perché gli avvocati li avranno pur pagati e li
dovranno pagare per il nuovo ricorso. Osserviamo, può
essere utile, che la giurisdizione, giudice ordinario o
amministrativo dipende dalla situazione giuridica del
soggetto che intende far valere un proprio diritto. Si
distingue tra diritto soggettivo e interesse legittimo .
Il diritto soggettivo è la posizione giuridica
soggettiva di vantaggio che l’ordinamento attribuisce a
un soggetto, cui sono riconosciute determinate utilità
in ordine a un bene e, quindi, la tutela degli interessi
che riguardano lo stesso bene. La tutela del diritto
soggettivo è affidata al giudice ordinario, ai sensi
dell’art. 24 della Costituzione (Tutti possono agire in
giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi
legittimi). L’interesse legittimo, detto in soldoni, è
una posizione giuridica di vantaggio, rispetto a una
utilità sperata. Si pensi a chi partecipa a un concorso,
ovvero, con riferimento al caso di specie, a chi è in
graduatoria per vedersi assegnato un alloggio di
edilizia residenziale pubblica. In questo caso,
l’utilità, cui il titolare dell’interesse aspira,
dipende da un provvedimento della Pubbica
Amministrazione. Nel caso in cui l’amministrazione violi
le disposizioni che regolano l’esercizio del proprio
potere attribuendo un punteggio inferiore a un
aspirante, questi può promuovere ricorso al giudice
amministrativo per ottenere l’annullamento dell’atto
illegittimo. Ora, laddove si contesti l’esistenza stessa
del potere in capo all’amministrazione, si farà valere
un diritto soggettivo. E’ il caso di specie. Infatti, si
tratta di un rapporto contrattuale tra il privato, già
assegnatario dell’alloggio e l’amministrazione che pone
in vendita l’alloggio. Mentre, quando si lamenta un
cattivo uso del potere, si farà valere un interesse
legittimo.
Vendita di alloggi ex erariali - Individuazione del
criterio per la determinazione del prezzo degli immobili
Tar Lazio Sez. Terza Quater - Sent. del 02.01.2012, n.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 8244 del 2011,
integrato da motivi aggiunti, proposto da:
F. C., G. B., M. C., T. C., S. N., A. I., L. C. e C. R.,
contro
ATER della Provincia di Roma, in persona del legale
rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso
dall’avv. Franco Bartolomei, presso il cui studio, in
Roma, via R. di Lauria, 28, è elettivamente domiciliata;
Regione Lazio, in persona del legale rappresentante
pro-tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Stefania
Ricci, con domicilio eletto in Roma, via Marcantonio
Colonna,27-
per l’annullamento
dei provvedimenti relativi all’approvazione del
disciplinare per la vendita degli alloggi ex erariali
acquisiti ai sensi delle ll. 449/97 e 388/00 e esclusi
dalla disciplina E.R.P. dall’art. 10, co. 2, lett. d
bis, l.r. 12/99;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi
allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’ Ater
della Provincia di Roma e di Regione Lazio;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre
2011 il Cons. Maria Luisa De Leoni e uditi per le parti
i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc.
amm.;
Considerato che con ricorso notificato il 5 ottobre 2011
e successivo atto di motivi aggiunti i ricorrenti
impugnano la delibera n. 3 del 3 marzo 2011 e la
successiva delibera n. 19 del 27 settembre 2011, con le
quali sono stati fissate le modalità di vendita degli
alloggi ex erariali acquisiti ai sensi delle ll. 449/97
e 388/00 e esclusi dalla disciplina E.R.P. dall’art. 10,
co. 2, lett. d bis, l.r. 12/99, deducendo vari motivi di
violazione di legge ed eccesso di potere;
Considerato che il Collegio, ai sensi dell’art. 73 del
codice del processo amministrativo, ha dato avviso alle
parti che a fondamento della sua decisione si pone la
questione di giurisdizione, rilevata d’ufficio;
Ritenuto, in particolare, che la controversia ha ad
oggetto l’individuazione del criterio per la
determinazione del prezzo degli immobili trasferiti in
proprietà ai Comuni, ai sensi della legge n. 449 del
1997;
Considerato che si tratta quindi di vertenza che non
concerne la fase della assegnazione dell’alloggio, bensì
attiene alla tutela di un diritto soggettivo, e, come
tale, rientrante nella giurisdizione del giudice
ordinario.
Ritenuto di dover richiamare in proposito l’insegnamento
della Corte di Cassazione a Sezioni Unite (2 aprile 2003
n. 5107), che afferma: “… in materia di edilizia
residenziale pubblica, la controversia, concernente la
quantificazione del prezzo della vendita, insorta fra
l’acquirente e la pubblica amministrazione, investe
posizioni di diritto soggettivo inerenti ad un rapporto
contrattuale, ancorché insorga in via di contestazione
della legittimità degli atti amministrativi che siano
stati adottati in proposito e, pertanto, spetta alla
cognizione del giudice ordinario, nei cui poteri rientra
il sindacato su detti atti, ai fini della loro eventuale
disapplicazione in quanto lesivi di quei diritti (v.
Sez. Un. 22.10.2002, n. 14911; 23.1.1998, n. 652;
18.11.1988, n. 6253).
Ritenuto, pertanto, che va affermato il difetto di
giurisdizione del giudice amministrativo nella
controversia de qua, in quanto riservata alla cognizione
del giudice ordinario competente, davanti al quale il
processo può essere proseguito con le modalità e termini
di cui all’art. 11 c.p.a..
Quanto alle spese di giudizio, può disporsene
l’integrale compensazione fra le parti costituite in
giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul
ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara
inammissibile per difetto di giurisdizione, in quanto
riservato alla cognizione del giudice ordinario
competente, davanti al quale il processo può essere
riproposto con le modalità e termini di cui all’art. 11
c.p.a.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita
dall’autorità amministrativa.
Depositata in Segreteria il 02.01.2012
Anna Teresa Paciotti |