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Vendita di alloggi ex erariali-Individuazione del criterio per la determinazione del prezzo degli immobili- Tar-Lazio Sentenza n. 26/2012.-commneto e testo-Studiolegale law.it

 

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Alcuni cittadini, assegnatari di alloggi di proprietà dello Stato e trasferiti ai Comuni per sopperire alle esigenze abitative, stante la messa in vendita di tali alloggi da parte dell’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale Pubblica di Roma, hanno impugnato, innanzi al Tar del Lazio, i provvedimenti relativi all’approvazione del disciplinare per la vendita degli alloggi, con cui sono state fissate le modalità di vendita. In buona sostanza si tratta del prezzo degli alloggi messi in vendita. Problema. I suddetti cittadini, ergo i loro avvocati, hanno promosso ricorso al Tar. Ma, nel caso di specie, la giurisdizione non è del Tar. Domanda. Può un avvocato non sapere a quale Tribunale deve presentare il ricorso ? Perché, nella vicenda in esame, la questione è semplice e, con molta semplicità l’ha fornita il Tar, con la Sentenza n. 26/2012.

 

Considerato che si tratta di vertenza che non concerne la fase della assegnazione dell’alloggio, bensì alle modalità di vendita, nonché di acquisto, la stessa attiene alla tutela di un diritto soggettivo e, in quanto tale, rientrante nella giurisdizione del giudice ordinario. Infatti, in materia di edilizia residenziale pubblica, la controversia, concernente la quantificazione del prezzo della vendita, insorta tra l’acquirente e la pubblica amministrazione, investe posizioni di diritto soggettivo inerenti a un rapporto contrattuale, ancorché insorga in via di contestazione della legittimità degli atti amministrativi che siano stati adottati in proposito e, pertanto, spetta alla cognizione del giudice ordinario, nei cui poteri rientra il sindacato su tali atti, ai fini della loro eventuale disapplicazione in quanto lesivi dei diritti soggettivi. Al Tar non rimane che dichiarare il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, in quanto riservato alla cognizione del giudice ordinario competente, davanti al quale il processo può essere riproposto. Va da sé che sarà riproposto. Ma, intanto i cittadini hanno perso tempo e denaro, perché gli avvocati li avranno pur pagati e li dovranno pagare per il nuovo ricorso. Osserviamo, può essere utile, che la giurisdizione, giudice ordinario o amministrativo dipende dalla situazione giuridica del soggetto che intende far valere un proprio diritto. Si distingue tra diritto soggettivo e interesse legittimo . Il diritto soggettivo è la posizione giuridica soggettiva di vantaggio che l’ordinamento attribuisce a un soggetto, cui sono riconosciute determinate utilità in ordine a un bene e, quindi, la tutela degli interessi che riguardano lo stesso bene. La tutela del diritto soggettivo è affidata al giudice ordinario, ai sensi dell’art. 24 della Costituzione (Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi). L’interesse legittimo, detto in soldoni, è una posizione giuridica di vantaggio, rispetto a una utilità sperata. Si pensi a chi partecipa a un concorso, ovvero, con riferimento al caso di specie, a chi è in graduatoria per vedersi assegnato un alloggio di edilizia residenziale pubblica. In questo caso, l’utilità, cui il titolare dell’interesse aspira, dipende da un provvedimento della Pubbica Amministrazione. Nel caso in cui l’amministrazione violi le disposizioni che regolano l’esercizio del proprio potere attribuendo un punteggio inferiore a un aspirante, questi può promuovere ricorso al giudice amministrativo per ottenere l’annullamento dell’atto illegittimo. Ora, laddove si contesti l’esistenza stessa del potere in capo all’amministrazione, si farà valere un diritto soggettivo. E’ il caso di specie. Infatti, si tratta di un rapporto contrattuale tra il privato, già assegnatario dell’alloggio e l’amministrazione che pone in vendita l’alloggio. Mentre, quando si lamenta un cattivo uso del potere, si farà valere un interesse legittimo.

Vendita di alloggi ex erariali - Individuazione del criterio per la determinazione del prezzo degli immobili

 

Tar Lazio Sez. Terza Quater - Sent. del 02.01.2012, n. 26

 
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 8244 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
F. C., G. B., M. C., T. C., S. N., A. I., L. C. e C. R.,

contro

ATER della Provincia di Roma, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Franco Bartolomei, presso il cui studio, in Roma, via R. di Lauria, 28, è elettivamente domiciliata;
Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Stefania Ricci, con domicilio eletto in Roma, via Marcantonio Colonna,27-
per l’annullamento

dei provvedimenti relativi all’approvazione del disciplinare per la vendita degli alloggi ex erariali acquisiti ai sensi delle ll. 449/97 e 388/00 e esclusi dalla disciplina E.R.P. dall’art. 10, co. 2, lett. d bis, l.r. 12/99;

 
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’ Ater della Provincia di Roma e di Regione Lazio;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2011 il Cons. Maria Luisa De Leoni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

 
Considerato che con ricorso notificato il 5 ottobre 2011 e successivo atto di motivi aggiunti i ricorrenti impugnano la delibera n. 3 del 3 marzo 2011 e la successiva delibera n. 19 del 27 settembre 2011, con le quali sono stati fissate le modalità di vendita degli alloggi ex erariali acquisiti ai sensi delle ll. 449/97 e 388/00 e esclusi dalla disciplina E.R.P. dall’art. 10, co. 2, lett. d bis, l.r. 12/99, deducendo vari motivi di violazione di legge ed eccesso di potere;

Considerato che il Collegio, ai sensi dell’art. 73 del codice del processo amministrativo, ha dato avviso alle parti che a fondamento della sua decisione si pone la questione di giurisdizione, rilevata d’ufficio;

Ritenuto, in particolare, che la controversia ha ad oggetto l’individuazione del criterio per la determinazione del prezzo degli immobili trasferiti in proprietà ai Comuni, ai sensi della legge n. 449 del 1997;

Considerato che si tratta quindi di vertenza che non concerne la fase della assegnazione dell’alloggio, bensì attiene alla tutela di un diritto soggettivo, e, come tale, rientrante nella giurisdizione del giudice ordinario.

Ritenuto di dover richiamare in proposito l’insegnamento della Corte di Cassazione a Sezioni Unite (2 aprile 2003 n. 5107), che afferma: “… in materia di edilizia residenziale pubblica, la controversia, concernente la quantificazione del prezzo della vendita, insorta fra l’acquirente e la pubblica amministrazione, investe posizioni di diritto soggettivo inerenti ad un rapporto contrattuale, ancorché insorga in via di contestazione della legittimità degli atti amministrativi che siano stati adottati in proposito e, pertanto, spetta alla cognizione del giudice ordinario, nei cui poteri rientra il sindacato su detti atti, ai fini della loro eventuale disapplicazione in quanto lesivi di quei diritti (v. Sez. Un. 22.10.2002, n. 14911; 23.1.1998, n. 652; 18.11.1988, n. 6253).

Ritenuto, pertanto, che va affermato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo nella controversia de qua, in quanto riservata alla cognizione del giudice ordinario competente, davanti al quale il processo può essere proseguito con le modalità e termini di cui all’art. 11 c.p.a..

Quanto alle spese di giudizio, può disporsene l’integrale compensazione fra le parti costituite in giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione, in quanto riservato alla cognizione del giudice ordinario competente, davanti al quale il processo può essere riproposto con le modalità e termini di cui all’art. 11 c.p.a.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

 

Depositata in Segreteria il 02.01.2012

 

 

Anna Teresa Paciotti

 

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