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Procedimento disciplinare, non luogo a procedere, destituzione, istruttoria, difetto-TAR Puglia-bari, sez.I, ordinanza 08.09.2011 n° 707

 

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Va sospesa l'efficacia, per difetto di adeguata istruttoria e di congrua motivazione, del provvedimento di destituzione di un dipendente della Pubblica amministrazione a seguito di sentenza di non luogo a procedere per prescrizione, in quanto in questi casi non c’è un accertamento pieno dei fatti addebitati.

 

(*) Riferimenti normativi: art. 55 c.p.a.

 

(Fonte: Massimario.it - 2/2012)

 

 

 

| procedimento disciplinare | non luogo a procedere | destituzione | motivazione |

 

T.A.R.

 

Puglia - Bari

 

Sezione I

 

Ordinanza 8 settembre 2011, n. 707

 

N. 00707/2011 REG.PROV.CAU.

 

N. 01492/2011 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

 

(Sezione Prima)

 

ha pronunciato la presente

 

ORDINANZA

 

sul ricorso numero di registro generale 1492 del 2011, proposto da Camilla S., rappresentata e difesa dall'avv. Gianluigi Pellegrino, con domicilio eletto presso Maurizio D.C. in Bari, via Nicolai 43;

 

contro

 

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, domiciliato per legge in Bari, via Melo, 97;

 

per l'annullamento

 

previa sospensione dell'efficacia,

 

del decreto 25.5.2011, con cui il Capo della Polizia - Direttore generale della Pubblica Sicurezza - ha destituito la ricorrente dall'Amministrazione della Pubblica Sicurezza, ai sensi dell'art. 7, comma 2, nn. 1, 2 e 4, del d.P.R. n. 737/81;

 

nonché di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale e, in particolare, della delibera 22.4.2011 del Consiglio provinciale di disciplina della Questura di Bari, con la quale la ricorrente è stata ritenuta responsabile delle violazioni di cui all'art. 7, comma 2, nn. 1, 2 e 4, del d.P.R. n. 737/81.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

 

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

 

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

 

Visto l'art. 55 del codice del processo amministrativo;

 

Visti tutti gli atti della causa;

 

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

 

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 settembre 2011 il dott. Gianluca Rovelli e uditi per le parti i difensori, avv.ti Valeria Pellegrino, per delega dell'avv. Gianluigi Pellegrino; Filippo Patella;

 

Ritenuto ad un sommario esame tipico della fase cautelare che sussistono i presupposti per la concessione dell’invocata misura in quanto appaiono, prima facie, fondate le argomentazioni svolte dalla ricorrente con il secondo motivo di ricorso in ordine al difetto di motivazione e d’istruttoria.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione prima) accoglie la domanda cautelare e, per l’effetto, sospende gli atti impugnati.

 

Compensa le spese della presente fase di giudizio.

 

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

 

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 7 settembre 2011 con l'intervento dei magistrati:

 

Giuseppina Adamo, Presidente FF

 

Gianluca Rovelli, Referendario, Estensore

 

Francesco Cocomile, Referendario

 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

 

Il 08/09/2011

 

IL SEGRETARIO

 

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

 

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