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Va sospesa l'efficacia, per difetto
di adeguata istruttoria e di congrua motivazione, del
provvedimento di destituzione di un dipendente della
Pubblica amministrazione a seguito di sentenza di non
luogo a procedere per prescrizione, in quanto in questi
casi non c’è un accertamento pieno dei fatti addebitati.
(*) Riferimenti normativi: art. 55
c.p.a.
(Fonte: Massimario.it - 2/2012)
| procedimento disciplinare | non
luogo a procedere | destituzione | motivazione |
T.A.R.
Puglia - Bari
Sezione I
Ordinanza 8 settembre 2011, n. 707
N. 00707/2011 REG.PROV.CAU.
N. 01492/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo
Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro
generale 1492 del 2011, proposto da Camilla S.,
rappresentata e difesa dall'avv. Gianluigi Pellegrino,
con domicilio eletto presso Maurizio D.C. in Bari, via
Nicolai 43;
contro
Ministero dell'Interno,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale
dello Stato di Bari, domiciliato per legge in Bari, via
Melo, 97;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del decreto 25.5.2011, con cui il
Capo della Polizia - Direttore generale della Pubblica
Sicurezza - ha destituito la ricorrente
dall'Amministrazione della Pubblica Sicurezza, ai sensi
dell'art. 7, comma 2, nn. 1, 2 e 4, del d.P.R. n.
737/81;
nonché di ogni altro atto
presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale e,
in particolare, della delibera 22.4.2011 del Consiglio
provinciale di disciplina della Questura di Bari, con la
quale la ricorrente è stata ritenuta responsabile delle
violazioni di cui all'art. 7, comma 2, nn. 1, 2 e 4, del
d.P.R. n. 737/81.
Visti il ricorso e i relativi
allegati;
Visto l'atto di costituzione in
giudizio del Ministero dell'Interno;
Vista la domanda di sospensione
dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata
in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 del codice del
processo amministrativo;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e
competenza;
Relatore nella camera di consiglio
del giorno 7 settembre 2011 il dott. Gianluca Rovelli e
uditi per le parti i difensori, avv.ti Valeria
Pellegrino, per delega dell'avv. Gianluigi Pellegrino;
Filippo Patella;
Ritenuto ad un sommario esame
tipico della fase cautelare che sussistono i presupposti
per la concessione dell’invocata misura in quanto
appaiono, prima facie, fondate le argomentazioni svolte
dalla ricorrente con il secondo motivo di ricorso in
ordine al difetto di motivazione e d’istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo
Regionale per la Puglia (Sezione prima) accoglie la
domanda cautelare e, per l’effetto, sospende gli atti
impugnati.
Compensa le spese della presente
fase di giudizio.
La presente ordinanza sarà eseguita
dall'Amministrazione ed è depositata presso la
Segreteria del Tribunale che provvederà a darne
comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di
consiglio del giorno 7 settembre 2011 con l'intervento
dei magistrati:
Giuseppina Adamo, Presidente FF
Gianluca Rovelli, Referendario,
Estensore
Francesco Cocomile, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/09/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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