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L’effetto interruttivo della
prescrizione esige, per la propria produzione, che il
debitore abbia conoscenza - legale, non necessariamente
effettiva – dell’atto giudiziale o stragiudiziale del
creditore.
Mariangela Claudia Calciano
Secondo quanto disposto dall’art.
2943 cod. civ., il titolare del diritto può interrompere
la prescrizione con la notificazione dell’atto con il
quale si inizia un giudizio, o con la domanda proposta
nel corso di un giudizio, oppure con “ogni altro atto
che valga a costituire in mora il debitore”.
Ossia, in quest’ultimo caso, con un
atto di cui, sotto il profilo soggettivo, ne sia
elemento essenziale l’individuazione del soggetto
obbligato; tale atto, avendo natura recettizia, dev’essere
portato a conoscenza del debitore affinché assuma valore
di costituzione in mora nei confronti di questi.
In altri termini, si vuol dire che
il connotato fondamentale dell’atto interruttivo della
prescrizione consiste nella sua idoneità a rendere nota
al destinatario la volontà del suo autore di far valere
un diritto nei suoi confronti.
Non diversamente opera la domanda
giudiziale, non potendo ipotizzarsi una sua efficacia
nei riguardi del debitore se notificata non ad esso, ma
a soggetti terzi. E quindi, l’effetto interruttivo della
prescrizione esige, per la propria produzione, che il
debitore abbia conoscenza - legale, non necessariamente
effettiva – dell’atto giudiziale o stragiudiziale del
creditore.
Consiglio di Stato Sentenza N. 06927/2011, Difetto di
giurisdizione in materia di contributi
Consiglio di Stato Sentenza N. 06927/2011, Difetto di
giurisdizione in materia di contributi
ESTRATTIVI
N. 06927/2011REG.PROV.COLL.
N. 01817/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1817 del 2010,
proposto da***
contro***
per la riforma
della sentenza del T.A.R. CAMPANIA – NAPOLI, Sezione IV
n. 214/2010, resa tra le parti, concernente
DETERMINAZIONE CONTRIBUTI DI ESCAVAZIONE;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione
Campania e del Comune di °°;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 novembre
2011 il Cons. Raffaele Prosperi e uditi per le parti gli
avvocati Lentini, Barone, per delega dell'Avv. Lacatena,
e Labriola, per delega dell'Avv. Biamonte;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La °° s.r.l. esercita attività estrattiva nella cava di
proprietà sita nel Comune di °° in forza di
autorizzazione regionale ed ha versato annualmente il
contributo della somma determinata sulla base dei
quantitativi di materiale estratto ai sensi dell’art. 18
legge reg. 54/85, ma si è trovata a fronteggiare una
rideterminazione del contributo medesimo operata il 7
aprile 2008 dal genio civile di Napoli e ad una
conseguente richiesta di pagamento da parte del Comune
per un importo di €. 1.322.945,00.
Il successivo ricorso al TAR della Campania è stato però
dichiarato inammissibile con sentenza n. 214/10 per
difetto di giurisdizione, poiché la questione non
avrebbe investito una posizione di interesse legittimo
in quanto derivante da una convenzione accessoria al
titolo estrattivo e non investendo direttamente l’uso
del territorio.
La °° ha notificato il 23 febbraio 2010 ricorso in
appello, sostenendo l’erroneità della sentenza di primo
grado, poiché in primo luogo, la questione rientra nella
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in
quanto essa è pertinente all’uso del territorio, visto
che i contributi in controversia devono essere
prioritariamente utilizzati dai comuni per la
realizzazione di interventi atti alla ricomposizione
ambientale delle aree interessate dalle cave e che il
loro mancato pagamento comporta la revoca
dell’autorizzazione. In secondo luogo la convenzione di
determinazione dei contributi è accessoria
all’autorizzazione, atto innegabilmente autoritativo, i
valori di modalità di calcolo sono fissati direttamente
dalla Regione: quindi il versamento dei contributi è
direttamente preordinato per garantire un corretto uso
del territorio ed attiene all’esercizio stretto della
funzione amministrativa, senza alcuna connessione con
comportamenti sine titulo, anzi è frutto di
determinazione autoritative al di fuori di espressioni
di natura negoziale.
L’appellante concludeva per la giurisdizione del giudice
amministrativo e la richiesta di remissione della causa
al TAR ai sensi degli artt. 30 e 35 L. 1034/71.
Si sono costituiti in giudizio il Comune di °° e la
Regione Campania, sostenendo l’infondatezza dell’appello
e l’inammissibilità del ricorso di primo grado.
Alla odierna udienza pubblica la causa è passata in
decisione.
DIRITTO
Assume l’appellante °° che abbia errato il TAR della
Campania a negare con la sentenza 214/10 la
giurisdizione del giudice amministrativo in relazione
alla sua domanda di non debenza di contributi dovuti per
attività estrattiva di cava nei confronti del Comune di
°°.
La sentenza ha affermato che la controversia non
investiva posizioni di interesse legittimo in quanto
connessa all’esecuzione di convenzione accessoria ad
autorizzazione all’attività estrattiva e che la stessa
non poteva essere associata alla materia “uso del
territorio”, elemento che l’avrebbe fatta ricadere
invece sotto l’egida del giudice amministrativo.
Si deve osservare che la causa riguarda la debenza del
contributo per una serie di anni e per il suo ammontare,
o meglio il suo ricalcolo, in ulteriori periodi: perciò
la questione si manifesta come una tipica controversia
attinente il dare/avere secondo quanto disposto dalla
legge regionale 54/85 ed alla convenzione stipulata con
il Comune, in riferimento quindi ad atti vincolati di
natura paritetica, senza alcuna censura nei confronti di
poteri autoritativi asseritamente scorretti.
La Sezione ritiene quindi di seguire il recente
insegnamento delle SS.UU. del Corte di Cassazione, le
quali hanno affermato che tale tipo di controversia non
è attinente a poteri autoritativi, ma riguarda la
semplice richiesta di pagamento della somma di denaro in
esecuzione a convenzione stipulata a latere di atto
autorizzativo, tra l’altro promanante da altro soggetto
amministrativo e cioè la Regione e in questo caso la
Campania, per cui va affermata la giurisdizione del
giudice ordinario (Cass. civ., SS.UU. 26 novembre 2008
n. 28168; id., 2 luglio 2008 nn. 18045 e 18046).
Le Sezioni Unite hanno altresì escluso connessioni con
la materia urbanistica e la Sezione non può che
richiamare, così come svolto nella sentenza impugnata,
la sentenza n. 204/04 della Corte Costituzionale secondo
cui, in relazione all’art. 34 D. Lgs. 80/98, la
giurisdizione del giudice amministrativo non può essere
estesa in blocco a quelle controversie nelle quali la
pubblica amministrazione non esercita - nemmeno
mediatamente, e cioè avvalendosi della facoltà di
adottare strumenti intrinsecamente privatistici - alcun
pubblico potere.
Quindi va esclusa un’estensione alla conoscenza del
giudice amministrativo delle controversie in materia di
contributi di cava in analogia con gli oneri concessori
connessi al permesso di costruire. Il deferimento di
questi al giudice amministrativo è frutto dell’art. 103
co.1 Cost., ossia di quella possibilità offerta
facoltativamente al legislatore di attribuire al giudice
amministrativo la giurisdizione sui diritti soggettivi
in particolari materie: la specialità dell’attribuzione
impedisce ulteriori implicite attribuzioni in materie
consimili.
Per suesposte considerazioni l’appello deve essere
respinto.
Le spese di giudizio e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione
Quinta)
definitivamente pronunciando sull'appello, come in
epigrafe proposto,
lo respinge.
Condanna la °° srl al pagamento delle spese del presente
grado di giudizio a favore delle Amministrazioni
intimate, determinandole complessivamente in euro
2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre agli accessori
di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita
dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno
4 novembre 2011 con l'intervento dei magistrati:
Marzio Branca, Presidente
Vito Poli, Consigliere
Francesco Caringella, Consigliere
Eugenio Mele, Consigliere
Raffaele Prosperi, Consigliere, Estensore
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L'ESTENSORE |
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IL PRESIDENTE |
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/12/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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